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Unipd Diritto privato e dell'informatica
Tipologia: Appunti
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Tema importante dopo l’entrata in vigore del GDPR e merita di essere analizzato in una prospettiva che consideri se è possibile attribuire valore e natura patrimoniale al dato personale e di conseguenza se è possibile applicare a strumenti negoziali che attuano la circolazione dello stesso le norme/categorie/istituti che appartengono alle norme del contratto. Il dato personale viene considerato diritto della personalità, il quale ha una serie di predicati trai i quali l’indisponibilità, l’imprescrittibilità, l’assolutezza. Sono molteplici e anche fondate le resistenze culturali rispetto all’idea di riconoscere nei dati personali un bene di carattere strettamente economico, un bene suscettibile di valutazione patrimoniale, un bene che lo consideri una res (un’oggetto, un’utilità patrimoniale). Quindi, una resistenza ed un rifiuto a voler studiare il fenomeno della circolazione del dato personale anche in termini patrimoniali e contrattuali: ciò dà luogo a un problema importante. Se tradizionalmente il dato personale un diritto assoluto, un diritto della personalità. L’idea che alcuni sostengono è che la disciplina della loro circolazione possa essere studiata nel quadro dei contratti e nel quadro della regolamentazione dei rapporti patrimoniali anche di scambio. La tesi che condivide l’apertura all’inquadramento contrattuale fa leva su una serie di elementi, in particolare sulla direttiva 46/19 95 della Comunità europea che si colloca nel solco dell’insieme delle iniziative comunitarie tese a garantire da un lato l’instaurazione del funzionamento del mercato interno e dall’altro la realizzazione del principio della libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Quindi, varie sono le iniziative comunitarie tese a garantire l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno e la realizzazione dei principi della libera circolazione delle persone, merci, servizi e capitali. Al considerando n.3 della direttiva 46/1995 si legge che queste finalità (di qui sopra) possono essere perseguite garantendo contemporaneamente da un lato la libera circolazione dei dati personali da uno Stato membro all’altro, e dall’altro la salvaguardia dei diritti fondamentali delle persone. Quindi, questo sunto in base ad una lettura del considerando 3 crea le condizioni secondo alcuni per ammettere la circolazione di un bene (il dato personale), che al pari di altri beni e servizi possa avvenire nel contesto economico e sociale europeo. Da qui la regolazione dell’attività economica di circolazione dei dati personali: quindi, la necessità di una disciplina del flusso delle informazioni degli individui che oggi è alla base dell’economia e delle realtà sociali. Privacy in origine era concepita come the right to be alone. Progressivamente, grazie all’affermazione e alla pervasività della società dell’informazione e anche in ragione della diffusione capillare degli strumenti informatici e telematici e del loro uso nella quotidianità delle persone, privacy è diventato il diritto del soggetto a mantenere il controllo sulle proprie informazioni. Nel dibattito italiano molte volte i termini privacy e protezione dei dati personali vengono interscambiati. In realtà, i due termini erogano due concetti diversi, che possono intersecarsi ma non sono fenomeni coincidenti. Bisogna distinguere il concetto di trattamento dei dati personali da quello della privacy perché i problemi e le esigenze legate al trattamento dei dati personali possono coinvolgere anche problemi diversi rispetto a quello della riservatezza mera. Nel dibattito italiano spesso la disciplina della materia dei dati personali ha risentito di una lettura che l’ha fortemente ancorata alla materia della tutela della persona, della riservatezza. In che modo? Per esempio, nel modo in cui si legge la normativa comunitaria, quindi la situazione giuridica soggettiva considerata viene collocata nell’alveo della disciplina dei diritti della persona e con riferimento alla regolamentazione delle attività che si può porre in essere si tende a focalizzare l’attenzione sul controllo dell’interessato sulla propria sfera personale. Per quanto riguarda i profili di negozialità, di contrattualità, di possibile applicazione della disciplina del contratto e del principio delle autonomie private inerenti al trattamento dei dati tendono ad essere negati o radicalmente ridimensionati. Eppure, questi fenomeni di circolazione dei dati personali attuati tramite strumenti negoziali sono effettivamente sotto gli occhi di tutti. Le stesse autorità europee e nazionali evidenziano come l’offerta apparentemente gratuita di
beni e di servizi, in realtà è un’opportunità di guadagno per l’operatore economico che raccoglie i dati personali degli utenti e poi li elabora e li cede a terzi: così finisce per alimentare una nuova forma di economia. VICENDA FACEBOOK Nel 2018 l’autorità garante della concorrenza del mercato ha avviato un procedimento istruttorio contro Facebook per violazione di alcune norme poste a tutela del consumatore. In particolare, si ritiene che Facebook si sia resa responsabile di aver attuato delle condotte sussumibili nella fattispecie delle pratiche commerciali scorrette vietate ai sensi dell’art. 20 del d.lg 206/2005 (cioè del codice del consumo). La disciplina delle pratiche commerciali scorrette vietate dal codice del consumo ha due finalità:
L’idea è che nel GDPR possiamo trovare le norme generali sul trattamento di dati personali in ogni settore, es consenso informato ecc. mentre nelle discipline nazionali europee si potrebbe andare a cercare la regolamentazione delle singole operazioni economiche con le quali si realizza la circolazione. Direttiva 77 0/2019 contratti di fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali che sono quei contratti con cui un operatore economico fornisce o si impegna a fornire un bene o un servizio digitale dietro corrispettivo di un prezzo oppure si impegna a fornire un bene o un servizio digitale al consumatore e questo fornisce o si impegna a fornire dati personali. Riflessioni del prof Alpa - > centralità del consenso che deve essere concepito come parte di un accordo tra l’interessato e l’internet service provider in una concezione proprietaria del dato personale; l’identità digitale è una componente della persona e l’identità della persona è una parte dell’identità digitale e quindi il consenso è l’autorizzazione dell’avente diritto allo stesso modo di un consenso rispetto ai trattamenti da eseguire sul proprio corpo. Dato è una new properties, un bene in sé e per sé, negoziabile liberamente sul mercato. L’idea è di assimilarlo al diritto d’autore.
La tecnologia digitale incide le categorie giuridiche tradizionali secondo modalità tali da suggerire un metodo di indagine caratterizzato da interdisciplinarietà e transnazionalità che si ripercuote nell’individuazione delle fonti normative di riferimento. Si tratta di ricostruire i termini delle relazioni digitali sotto il profilo dei soggetti. Vengono in rilievo due temi, della capacità e dell’elaborazione di nuovi diritti fondamentali della persona. La capacità dei soggetti che si muovono nel contesto digitale va colta sotto due profili: capacità di comprendere i contenuti degli atti compiuti tramite rete e capacità di usare gli strumenti tecnologici. Il tema dell’elaborazione di nuovi diritti fondamentali della persona mira a individuare nuovi diritti, nuove forme di tutela. Tema della capacità va collegato al regime di validità degli atti ad es di disposizione online che pone il problema della vincolatività del contratto concluso online. Vale se ha compreso il contenuto degli atti. Collegato anche alla configurazione dell’illecito telematico, quindi alla responsabilità per gli atti digitali. Vantaggi della tecnologia conformata ai principi giuridici-> si inibisce la commissione di una condotta esplicitamente illecita già nella fase di commissione. Rischio dei soggetti nella rete è legato alla manifestazione in rete di un consenso non pienamente consapevole che può portare a quella che Rodotà chiamava la dittatura dell’algoritmo. Sotto il versante dei SOGGETTI NELLA RETE bisogna innanzitutto individuare qual è il soggetto debole nella rete. Qual è il soggetto debole nella rete non solo dalla prospettiva del consumatore: legislatore nel codice di consumo presume strutturalmente nel consumatore una posizione di asimmetria/debolezza fisiologica. E pertanto detta una disciplina dei relativi contratti in modo particolarmente garantista a tutela del consumatore. Un’asimmetria che si riscontra soprattutto sotto il profilo dell’informazione. Debole non solo nella prospettiva del consumatore ma anche dei soggetti che necessitano di una particolare tutela a causa di una fragilità determinata da motivi di età, di salute o di arretratezza culturale (il c.d. divario digitale). Problema: quali norme possono dare correttamente rilievo alla condizione soggettiva dell’utente nell’era digitale in cui i rapporti contrattuali sono spersonalizzati e si evolvono verso una oggettivizzazione dello stato. Dei due soggetti più deboli si deve tener conto del minore e dell’anziano. Per la validità degli atti telematici è ancora necessaria una consapevolezza effettiva? Se sì il giudice sarà chiamato ad accertare la coscienza e la volontà per es dell’anziano nel momento in cui compie la dichiarazione digitale, che spesso è automatizzata (tecnica del point and click). Riprendendo il paragone tra consumatore e minore: il consumatore è il soggetto debole del contratto indipendentemente dalle caratteristiche del singolo soggetto perché la legge nel codice del consumo presume la
debolezza del consumatore. Chiunque trovandosi in una situazione di contrattazione asimmetrica con un professionista esperto nel proprio settore sconta il rischio di avere a disposizione una minore quantità e qualità di informazioni e quindi partecipa al contratto in qst posizione di asimmetria. Minore è un soggetto ancora più debole del consumatore. È un soggetto debole per status. La sua incapacità legale d’agire pone una presunzione legale di immaturità del soggetto. Il tema generale della incapacità d’agire va collegato al tema della capacità di contrattazione in rete: esistono casi in cui il minore, benché incapace legale può effettivamente essere capace di intendere e di volere quando agisce in rete. Tale capacità di intendere e di volere va valutata in rapporto alle caratteristiche della rete: si devono considerare i pericoli della rete e la conoscenza effettiva che ha il soggetto rispetto ai supporti e servizi informatici. Il fenomeno del divario digitale influisce sul pieno sviluppo delle capacità cognitive, sulla manifestazione della personalità e sul grado di coscienza del ruolo che il soggetto assume quando opera attivamente in rete. Pensiamo all’effetto vincolante di comportamenti concludenti nei contratti automatici (cioè conclusi con tecnica del point and click). Dobbiamo individuare dei criteri per distinguere atti che possono avere efficacia vincolante da atti per i quali è necessaria la rappresentanza legale dei genitori. La giurisprudenza ma anche il legislatore danno grande attenzione alla capacità di discernimento dell’adolescente pur essendo minore di età. Il minore molto spesso opera come navigatore attivo: esplora la rete senza filtri alla fonte e allora rischia di accedere a contenuti lesivi dei suoi diritti fondamentali, rischia di acconsentire inavvertitamente alla diffusione di dati protetti dalle norme sulla privacy, rischia di usare social network condividendo contenuti sensibili, rischia di assumere condotte assai pregiudizievoli in futuro per la propria net reputation.
persone fisiche riguardo al trattamento dei dati, per es si affronta il tema del ricordo digitale e si afferma il diritto alla cancellazione, il diritto all’oblio di cui può essere titolare l’interessato minore di età (quindi lo strumento è quello della revoca del consenso al trattamento di dati personali). Altra forma di tutela oltre alla cancellazione è quello della rimozione dei dati personali indicizzati nelle banche dati e qui è il giudice che decide. Il tema dell’ILLECITO TELEMATICO è collegato al tema della capacità cioè alla responsabilità dei dati digitali ma anche al tema dei nuovi diritti fondamentali della persona umana legati al contesto digitale x individuare nuovi strumenti di tutela degli interessi dei soggetti. L’illecito telematico è una categoria nuova con presupposti ed effetti peculiari. Il presupposto è un presupposto di fatto, cioè l’incremento esponenziale della comunicazione e della contrattazione attraverso la rete. La conseguenza è stata quella di individuare nuove fattispecie di illecito civile sotto tre profili:
Il regolamento 679/2016 è molto importante per: