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DIRITTO-COMMERCIALE-2, Appunti di Diritto Commerciale

Diritto commerciale 2

Tipologia: Appunti

2012/2013

Caricato il 09/06/2013

johernae
johernae 🇮🇹

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SOCIETA’ PER AZIONI
La Società per azioni (S.p.A.) è una società di capitali, in cui le partecipazioni dei soci sono espresse in
azioni, dotata di personalità giuridica e con autonomia patrimoniale perfetta. Questo significa che il
capitale sociale è frazionato in un determinato numero di titoli, ciascuno dei quali incorpora una certa
quota di partecipazione ed i diritti sociali inerenti alla quota stessa.
Il patrimonio della socie risulta essere completamente distinto da quello dei soci che, quindi, non sono
chiamati a rispondere delle obbligazioni sociali. La responsabilità dei soci è limitata, in via di principio, alla
sola quota di partecipazione.
All'interno del Codice civile italiano gli articoli che trattano della S.p.A. sono il 2325 e ss.
A seguito della riforma del diritto societario del 2003 si possono individuare tre livelli di disciplina della
S.p.A. a seconda del cosiddetto modello socio-economico sottostante. Il principio che anima questa
tripartizione della regolamentazione (prima curata solo dall' interprete) è la considerazione delle profonde
differenze che intercorrono tra una piccola impresa con pochi soci che decidono di utilizzare il modello
organizzativo S.p.A. e una S.p.A. di grandi dimensioni con azionariato diffuso e frammentato e che faccia
anche ricorso al mercato dei capitali di rischio. Si tratta proprio di una presa di coscienza di
differenze reali.
Si delineano quindi tre tipi:
S.p.A. modello chiuso: la disciplina è quella codicistica, salvo il legislatore detti norme specifiche per le
società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio o alle quotate che non valgono per questo
primo tipo.
S.p.A. modello aperto (ricorso al mercato dei capitali di rischio) non quotata: si applicano anche le
regole dettate per le società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio.
S.p.A. modello aperto (ricorso al mercato dei capitali di rischio) quotata: vi sono quattro piani
successivi in cui cercare la soluzione ai quesiti normativi.
Leggi speciali (es. T.U. Finanza D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)
Norme speciali per le quotate contenute nel Codice civile (es. 2441, 4º comma)
Norme che si riferiscono alle società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio (cfr. sopra)
Diritto societario comune
Per determinare quando una società faccia ricorso al mercato dei capitali di rischio occorre fare riferimento
alla norma risultante dall'art. 2325 bis c.c., al 1º comma: "...sono società che fanno ricorso al mercato dei
capitali di rischio le società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati [e qui si fa riferimento alle
quotate] o diffuse fra il pubblico in misura rilevante".
La "misura rilevante" viene individuata dalla lettura dell'art. 116 del T.U. della Finanza del '98, che
rimanda la definizione ad un regolamento della CONSOB. Però il legislatore del 2003, per evitare di
concedere troppa arbitrarietà alla CONSOB nella definizione di questo modello socio-economico, ha voluto
fissare questa misura a quanto indicato nel regolamento CONSOB del 1º gennaio 2004 (art. 111 bis disp.
att. D.lgs 6/03).
CARATTERISTICHE FONDAMENTALI
Gli elementi che caratterizzano questo tipo societario e la cui sussistenza è essenziale per poter applicare la
normativa relativa a questo istituto sono:
L'intento di limitare il rischio.
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SOCIETA’ PER AZIONI

La Società per azioni ( S.p.A. ) è una società di capitali, in cui le partecipazioni dei soci sono espresse in

azioni , dotata di personalità giuridica e con autonomia patrimoniale perfetta. Questo significa che il

capitale sociale è frazionato in un determinato numero di titoli , ciascuno dei quali incorpora una certa

quota di partecipazione ed i diritti sociali inerenti alla quota stessa.

Il patrimonio della società risulta essere completamente distinto da quello dei soci che, quindi, non sono

chiamati a rispondere delle obbligazioni sociali. La responsabilità dei soci è limitata, in via di principio, alla sola quota di partecipazione.

All'interno del Codice civile italiano gli articoli che trattano della S.p.A. sono il 2325 e ss.

A seguito della riforma del diritto societario del 2003 si possono individuare tre livelli di disciplina della

S.p.A. a seconda del cosiddetto modello socio-economico sottostante. Il principio che anima questa

tripartizione della regolamentazione (prima curata solo dall' interprete) è la considerazione delle profonde

differenze che intercorrono tra una piccola impresa con pochi soci che decidono di utilizzare il modello organizzativo S.p.A. e una S.p.A. di grandi dimensioni con azionariato diffuso e frammentato e che faccia

anche ricorso al mercato dei capitali di rischio. Si tratta proprio di una presa di coscienza di

differenze reali.

Si delineano quindi tre tipi:

  • S.p.A. modello chiuso : la disciplina è quella codicistica, salvo il legislatore detti norme specifiche per le società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio o alle quotate che non valgono per questo primo tipo.
  • S.p.A. modello aperto (ricorso al mercato dei capitali di rischio) non quotata : si applicano anche le regole dettate per le società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio.
  • S.p.A. modello aperto (ricorso al mercato dei capitali di rischio) quotata : vi sono quattro piani successivi in cui cercare la soluzione ai quesiti normativi.
    • Leggi speciali (es. T.U. Finanza D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)
    • Norme speciali per le quotate contenute nel Codice civile (es. 2441, 4º comma)
    • Norme che si riferiscono alle società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio (cfr. sopra)
    • Diritto societario comune

Per determinare quando una società faccia ricorso al mercato dei capitali di rischio occorre fare riferimento alla norma risultante dall'art. 2325 bis c.c., al 1º comma: " ...sono società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio le società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati [e qui si fa riferimento alle quotate] o diffuse fra il pubblico in misura rilevante".

La " misura rilevante " viene individuata dalla lettura dell'art. 116 del T.U. della Finanza del '98, che

rimanda la definizione ad un regolamento della CONSOB. Però il legislatore del 2003, per evitare di

concedere troppa arbitrarietà alla CONSOB nella definizione di questo modello socio-economico, ha voluto fissare questa misura a quanto indicato nel regolamento CONSOB del 1º gennaio 2004 (art. 111 bis disp. att. D.lgs 6/03).

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

Gli elementi che caratterizzano questo tipo societario e la cui sussistenza è essenziale per poter applicare la normativa relativa a questo istituto sono:

  • L'intento di limitare il rischio.
  • La presenza di azioni che rappresentano la partecipazione dei soci alla società.
  • L'ammontare minimo del capitale sociale non inferiore ad € 120.000 (art. 2327 c.c.)
  • La corporazione normativa: il legislatore impone che i poteri siano rigidamente distribuiti tra diversi organi.

Se viene meno uno di questi elementi non si considera integrata la fattispecie, e quindi non è applicabile la disciplina della S.p.a.

Modelli di amministrazione e controllo

A seguito della riforma sono stati regolati tre diversi modelli di amministrazione e controllo della S.p.a. a

disposizione dei soci (tradizionale, dualistico e monistico). Il modello dispositivo è quello di tipo

tradizionale (nonché il modello più utilizzato al momento), e che richiama il modello unitario pre-riforma. La disciplina degli altri modelli è costituita in parte da norme specifiche, in parte da rinvii specifici al modello tradizionale ed infine viene chiusa da alcune clausole generali come quella presente all'art. 2380 2º comma o quella contenuto nell'art. 223 septies disp. att. c.c.

COSTITUZIONE SOCIETARIA

Le condizioni per la valida costituzione di una S.p.A. sono essenzialmente quattro:

  • Un contratto associativo tra due o più persone o un atto unilaterale (nel caso della S.p.A.

cosiddetta unipersonale, cioè con un unico socio).

  • (^) La redazione di un atto costitutivo e di uno statuto per atto pubblico , contenenti importanti

informazioni sulla società (sede principale e secondarie, oggetto sociale, ammontare del capitale, ...)

e le regole dell'agire comune che i soci stabiliscono.

  • L'intera sottoscrizione di un capitale sociale il cui valore non deve essere inferiore ai 120.

euro (una percentuale pari o superiore al 25% del capitale sociale dichiarato nell'atto costitutivo deve

essere depositato presso un istituto di credito oppure una polizza assicurativa per una somma equivalente deve essere stipulata a fini di garantire il conferimento)

  • Il deposito dell'atto costitutivo presso il registro delle imprese (da effettuarsi ad opera del notaio oppure in caso di inadempienza a cura degli stessi amministratori nominati nell'atto costitutivo) e la conseguente iscrizione della società in tale registro: solo a seguito di questa operazione la società acquisirà personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta.

Solo al momento dell'iscrizione della società nel registro delle imprese si verifica la separazione patrimoniale

tra il patrimonio dei soci e quello della società: la società acquista la personalità giuridica (art. 2331

c.c.). Degli atti compiuti nel periodo che intercorre tra la stipula dell'atto costitutivo e la sua iscrizione nel registro rispondono chi li ha compiuti e chi si ritiene abbia dato l'ordine. Tali atti possono poi essere

ratificati dalla società, una volta che sia sorta, con l'effetto di aggiungere la responsabilità della società nei

confronti dei terzi e, sul piano interno, di sollevare il socio che ha agito.

Prima della riforma del diritto societario del 2003 , non era consentito costituire S.p.A. di tipo unipersonale.

Qualora tale ipotesi si fosse verificata durante la vita della società, la conseguenza sarebbe stata il superamento della separazione patrimoniale ai danni dell'unico socio il quale avrebbe risposto, seppur in via

sussidiaria illimitatamente con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte dalla S.p.A. Inoltre il

permanere di tale situazione per un periodo di sei mesi era una delle cause di scioglimento della società. Attualmente, qualora si verificasse l'unipersonalità del socio nella S.p.A., il principio dell'autonomia patrimoniale perfetta è derogato solo nel caso in cui non siano stati effettuati per intero i conferimenti e non si sia adempiuto a pubblicizzare il fatto secondo gli oneri speciali del caso.

L'atto costitutivo deve contenere:

La validità dei patti è meramente obbligatoria quindi l'eventuale inadempimento di un socio non comporta conseguenze nel legame che lo lega alla società ma obbliga il socio al semplice risarcimento del danno per inadempimento contrattuale (cioè del patto parasociale) La più antica distinzione che si fa dei patti parasociali individua tre categorie:

1. patti posti in essere nell'interesse proprio dei soci (obbligo di rimanere in società per TOT

tempo ecc)

2. patti posti in essere anche nell'interesse della società (es. i soci si impegnano a conferire

ulteriori mezzi finanziari negli anni a venire)

3. patti che pur non obbligando direttamente la società ne modificano sostanzialmente l'attività

(es. dei soci si impegnano a non esercitare il diritto di voto in determinate situazioni al fine di fare decide altri soci in tutta libertà)

I patti parasociali così come tutti i contratti possono essere a contenuto atipico ma diventano nulli se sono idonei a modificare il tipo legale della società alla quale si affiancano (se un socio si impegna a rispondere illimitatamente per le obbligazioni assunte da una S.p.a. di cui è socio si modifica sostanzialmente il tipo legale cioè si perde il requisito essenziale della limitatezza della responsabilità della S.p.a.)

Essi possono anche avere una durata predeterminata. Due sono i tipi di patti parasociali più conosciuti:

1. Patti di blocco = i partecipanti al patto, prima di vendere le proprie azioni a terzi, devono

concedere la prelazione agli altri membri del patto.

2. Patti di sindacato = i partecipanti si accordano per votare tutti allo stesso modo in sede di

assemblea. Sarà la maggioranza (per numero di azioni possedute) a scegliere cosa si voterà.

La S.p.A. costituisce la forma più sofisticata che il nostro ordinamento conosca di finanziamento dell' impresa

. Anche prima della riforma del diritto societario la S.p.A. costituiva il modello più avanzato di organizzazione e finanziamento dell'impresa, ma è solo dopo il D.lgs. 6/03 che la struttura finanziaria ha assunto un ruolo centrale nella disciplina relativa alla S.p.A. e sono stati ampliati i canali di finanziamento. In pratica l'obiettivo del legislatore è stato quello di garantire alla società il massimo apporto di risorse possibile, e questo risultato è stato perseguito permettendo alla S.p.A. di emettere i più vari tipi di strumenti finanziari e rendendo elastica e modellabile secondo le esigenze la relativa disciplina.

Conferimenti

Con il termine " conferimento" si indica l' apporto di beni da parte del socio alla società che siano

effettivamente imputati al capitale sociale nominale.

Nella S.p.a. i conferimenti (Art. 2342 c.c.) devono farsi in denaro ( principio dispositivo) o in natura. Nel

caso di conferimenti in denaro, al momento della sottoscrizione è sufficiente l'effettivo versamento anche solo del 25% del conferimento. Questo non vale nei casi di S.p.a. unipersonale nei quali il conferimento deve essere pari al totale del capitale sociale o nei casi di conferimenti in natura. Per i conferimenti in natura, invece, occorre una necessaria e attenta valutazione dei beni, che viene effettuata da un ufficiale giudiziario incaricato dal tribunale ove la società ha sede che, rilascerà una relazione di stima con il valore ipotetico di tali conferimenti. Non possono invece essere oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi (tipologia di conferimenti ammessa invece per l'altro grande modello di società di capitali dell'ordinamento italiano, ovvero la S.r.l.). Spetta agli amministratori il compito di richiedere ai soci il capitale non versato

qualora ciò appaia utile o necessario. Come principio dispositivo al conferimento effettuato corrisponde

una quota di azioni proporzionale. Le azioni corrispondenti a porzioni di capitale ancora non versato ("azioni

non liberate") sono soggette ad un regime speciale: chi le trasferisce ad altri è obbligato in solido per tre anni per i versamenti ancora non effettuati.

I conferimenti vengono prelevati dagli amministratori dopo l'iscrizione della società nel registro delle imprese.

Stima dei conferimenti in natura

Ex art. 2343 cc i beni in natura devono essere accompagnati da una relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale che attesti il valore del conferimento. La relazione deve essere consegnata dal socio

agli amministratori che la devono depositare presso il registro delle imprese insieme all'atto costitutivo della società.

A questo punto la relazione deve essere controllata entro 180 giorni dagli amministratori che, se riscontrano una differenza di oltre un quinto tra il valore dichiarato e quello effettivo devono diminuire in proporzione il capitale sociale. In alternativa il socio può decidere di recedere dalla società (ottenendo il rimborso) o di versare la differenza in denaro.

L'esperto nominato dal tribunale ha una responsabilità civile e penale per la correttezza delle sue

valutazioni; queste devono essere fatte tenendo conto del valore di utilizzo del bene e non del semplice valore di liquidazione del bene conferito (es. un macchinario vale 100 se impiegato in un determinato contesto mentre vale 40 se lo si vuole vendere).

Nulla impedisce agli amministratori di convenire con il socio che per il conferimento vengano liberate meno azioni rispetto al valore individuato dall'esperto (il bene vale 100 ma il socio ha in cambio solo 80 in azioni). Il surplus verrà imputato a capitale disponibile come se fosse frutto del sovrapprezzo di azioni. Se sottovalutare un conferimento è concesso non lo è il contrario cioè sopravvalutare un conferimento: farlo vorrebbe dire gonfiare fittiziamente il capitale sociale con conseguente illusione di avere un capitale più importante della realtà.

Il d.lgs.142/2008 in attuazione della direttiva comunitaria 2006/68/CE, ha previsto il superamento dell'obbligo della relazione peritale nei casi in cui sussista, per la valutazione del bene conferito, un idoneo parametro di riferimento(artt.2343ter c.c. e 2343 quater c.c.)

Strumenti finanziari

La S.p.a. rappresenta la forma più evoluta (nel nostro ordinamento) di organizzazione e finanziamento dell'impresa. In particolare il finanziamento, oltre che attraverso l'indebitamento della società presso gli istituti di credito, può essere attratto tramite tre macro-categorie di strumenti finanziari che il legislatore ha predisposto.

Le categorie di strumenti finanziari si differenziano tra loro in base al " rischio " che presentano, calcolato su

due punti: la remunerazione durante il rapporto e la restituzione dell'investimento. Si va dal rischio massimo delle azioni che non hanno né remunerazione né restituzione certe a quello minimo delle obbligazioni che hanno sia remunerazione che restituzione certe (con una vasta gamma di strumenti intermedi).

Azioni

Le azioni rappresentano l'unità di misura della partecipazione sociale in una S.p.a. Le azioni sono eguali tra

loro e conferiscono eguali diritti.

Si possono però creare categorie speciali di azioni, dotate di diritti diversi. I diritti cui le azioni danno accesso

si distinguono in amministrativi (ad es. il diritto di voto, diritto di intervento) e patrimoniali (ad es. il diritto

ai dividendi, diritto alla quota di liquidazione). La riforma del diritto societario ha esteso l'ambito

dell'autonomia statutaria in materia di categorie di azioni, sicché si può parlare di atipicità dell'azione.

L'atto costitutivo può prevedere varie categorie di azioni, corredate dalle più varie combinazioni di diritti amministrativi e patrimoniali. In Italia, tuttavia, non possono essere emesse azioni a voto plurimo.

Esistono due modalità per la sottoscrizione delle azioni :

1. simultanea (la più adottata), quando la stipulazione del contratto avviene alla presenza del

notaio e alla presenza di tutti i soci fondatori;

2. pubblica sottoscrizione , con la quale i promotori redigono un programma nel quale si

precisano le caratteristiche fondamentali della società. Coloro che partecipano all'iniziativa

sottoscrivono le azioni e versano il 25% dei conferimenti in denaro. Solo successivamente

alla sottoscrizione di tutte le quote si convoca l'assemblea dei sottoscrittori per la

stipulazione dell'atto costitutivo

Le azioni di categoria speciale si distinguono dalle azioni ordinarie che, di norma, non hanno uno statuto

particolare. Le azioni di categoria speciale più note sono le azioni di risparmio, che possono essere

emesse solo da società quotate, e le azioni privilegiate nella distribuzione degli utili o nell'incidenza delle

  • Diritti amministrativi : diritto di intervento in assemblea, diritto di voto in assemblea, diritto di impugnazione delle deliberazioni (spetta agli azionisti che rappresentano almeno il 5% del capitale delle società chiuse, o l'1 per mille delle società aperte), diritto a consultare il libro delle adunanze e

deliberazioni assembleari ed il libro soci.

  • Diritti di controllo : diritto di denunciare fatti censurabili al collegio sindacale, e gravi irregolarità amministrative al tribunale
  • Diritti di disporre : pegno /usufrutto dell'azione

Il collegio sindacale è un organo di vigilanza presente nelle società di capitali e cooperative

italiane. Un organo analogo è presente anche in alcuni enti pubblici, talvolta con lo stesso nome

(come nelle aziende sanitarie locali), altre volte denominato collegio dei revisori dei conti (come

nei comuni e nelle province).

Ai sensi dell'art 2477 commi 2 e 3 c.c., nelle società a responsabilità limitata (Srl), è

obbligatorio:

1. se il capitale sociale è pari o superiore al minimo previsto per la società per azioni

(120.000 euro);

2. se la società non può redigere il bilancio in forma abbreviata perché supera i limiti previsti

dall'art. 2435 bis del codice civile;

3. se la società è obbligata a redigere il bilancio consolidato (cfr. d.lgs. 27.1.2010 attuativo

della direttiva 2006/43/CE);

4. se la società controlla società obbligate alla revisione legale (cfr. d.lgs. 27.1.2010 attuativo

della direttiva 2006/43/CE). Negli altri casi per le srl, il collegio sindacale è facoltativo e può

essere previsto nello statuto.

Dopo la riforma del diritto societario entrata in vigore nel 2004 , in realtà qualunque società di

capitali potrebbe adottare uno dei sistemi di controllo alternativi previsti che non prevedono il

collegio sindacale, sistema dualistico e sistema monistico, ma attualmente tali sistemi hanno

scarsissima diffusione tra le società italiane.

La Legge di Stabilità del 2011 introduce la possibilità del collegio sindacale monocratico (un solo

sindaco, invece dei 2-3 finora previsti) per le Srl di qualsiasi dimensione, e per le SpA con fatturato

o patrimonio netto inferiori al milione di euro.

Al collegio sindacale può essere anche attribuita sindacale la competenza in materia di vigilanza e

di modelli organizzativi per la responsabilità delle società (Dlgs 2002/231) per reati compiuti da

proprio personale dipendente.

Secondo l'art 2397 c.c, il collegio sindacale si compone di 3 o 5 membri, i primi eletti dall'atto

costituivo. È possibile che lo stato o gli enti pubblici, possano provvedere alla nomina dei sindaci.

In caso di revoca o di dimissioni di un membro effettivo subentra in ordine di anzianità un

supplente, mentre l'assemblea provvede alla nomina dei nuovi sindaci fino al ripristino del numero

stabilito. I nuovi sindaci comunque durano in carica solo fino all'esaurimento del mandato dei

sindaci che sono chiamati a sostituire. Particolari norme sono previste a tutela dell'indipendenza

dei sindaci stessi da coloro che sono soggetti al loro controllo. L'art. 2399 c.c. elenca una serie di

cause di incompatibilità con l'ufficio di sindaco tra le quali rapporti di parentela ,fino al quarto grado,

e affinità con gli amministratori della società e delle società controllanti e controllate nonché

rapporti di affari e di lavoro con le stesse società. Tali situazioni quando vengono a determinarsi

dopo la nomina determinano l'automatica decadenza dall'incarico. Lo statuto può prevedere

ulteriori restrizioni.

Importanti sono anche i requisiti professionali richiesti. I membri del collegio sindacale devono

essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili o negli albi professionali individuati con

decreto del Ministro della giustizia (vedi D.M. 29 dicembre 2004, 320) o devono essere professori

universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. Almeno un sindaco effettivo e un supplente

deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili. La cancellazione da tali albi è causa di

decadenza dall'incarico (art. 2397 c.c.) Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta

giorni. Delle riunioni deve essere redatto un verbale sull'apposito libro delle adunanze e delle

deliberazioni del collegio sindacale. Decade il sindaco che non partecipa senza giusta causa a

due riunioni in un esercizio. Il collegio può deliberare se sono presenti la maggioranza dei

componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta (art. 2404 c.c.) I sindaci devono

assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo se esiste e alle

assemblee sociali. La non partecipazione all'assemblea o a due riunioni consecutive del consiglio

senza giusta causa è motivo di decadenza dall'ufficio (art. 2405 c.c.). I doveri sono fissati dall'art

2403 cc. Il più importante di questi che fa comprendere la funzione di vigilanza è quella di vigilare

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.

I sindaci sono retribuiti secondo quanto stabilisce l'assemblea all'atto della nomina. Possono

richiedere informazioni agli amministratori e condurre ispezioni e controlli sui quali però sono tenuti

al segreto nei confronti di terzi. Possono in caso di necessità convocare l'assemblea se ritengono

necessario riferire su particolari fatti o se non vi provvedono gli amministratori.

In caso di danno alla società rispondono in solido con gli amministratori se il danno si poteva

evitare se essi avessero vigilato come previsto dalla legge. La società può avviare in tali casi

un'azione di responsabilità anche contro i sindaci stessi (art. 2407 c.c.). Nelle società con azioni

quotate il collegio sindacale può inoltre, dal 2005, proporre l'azione sociale di responsabilità.

Il controllo del collegio sindacale è un controllo di legalità perché i sindaci verificano il rispetto della

legge e dello statuto e possono impugnare dinanzi al tribunale le delibere non conformi alla legge

e allo statuto. Inoltre essi verificano l'adeguatezza dell'organizzazione amministrativa e contabile e

la corretta amministrazione della società segnalando all'assemblea eventuali fatti rilevanti. I sindaci

possono denunciare al tribunale eventuali irregolarità riscontrate nella gestione.

Fino alla riforma societaria avevano ampi compiti nelle società non quotate anche per ciò che

riguardava il controllo contabile, compiendo una sorta di revisione interna del bilancio su cui

riferivano con apposita relazione all'assemblea. La loro competenza si è notevolmente ristretta

oggi poiché l'art. 2409 bis c.c. prevede che la revisione del bilancio può essere affidata al collegio

sindacale solo nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e non redigono

il bilancio consolidato. In questi casi il collegio sindacale è composto interamente da revisori

contabili. In tutti gli altri casi, il controllo contabile è affidato a soggetti esterni, revisori o società di

revisione e il controllo del collegio sul bilancio è sostanzialmente formale.

L'art. 2386, comma 5, del codice civile prevede che se vengono a cessare l'amministratore unico o

tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve

essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di

"ordinaria amministrazione". In alcune circostanze stabilite dalla legge, l'organo di controllo della

società può svolgere atti amministrativi, che sarebbero di per sé di competenza dell'organo

amministrativo vero e proprio. Infatti la norma considera questa ipotesi di assoluta impossibilità di

continuare ad esercitare le funzioni di gestione da parte dell'amministratore. La norma in questione

si applica di fronte ad una causa improvvisa e assoluta di impossibilità per l'amministratore, o per il

consiglio, di continuare regolarmente ad operare.

Nel momento in cui il collegio sindacale si trova nelle condizioni di dover sostituire l'organo

amministrativo nelle sue funzioni, la legge prevede che l'avvicendamento a tale incarico debba

avvenire in relazione solo e limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione. In linea generale,

possono essere definiti atti di ordinaria amministrazione tutte quelle attività rientranti nella tipologia

di attività semplici di impresa esercitata abitualmente dalla società che viene amministrata. In altre

parole, sono individuati in questa categoria tutti gli atti e i fatti classificabili nella normale attività

della società, la quale, per poterli attuare, necessita dell'intervento degli amministratori. Si tratta,

pertanto, per i sindaci, amministratori pro-tempore della società, di far continuare il normale

svolgimento dell'attività societaria nel concetto più semplice e più elementare possibile. Secondo

obbligazioni solitamente sono privi di diritti amministrativi. Esse vengono emesse dagli amministratori per delibera verbalizzata da un notaio.

In compenso tra i tre strumenti finanziari costituiscono la categoria più "sicura" in quanto hanno una

remunerazione a tasso fisso ed un rimborso a data certa (questo almeno nella categoria ordinaria). In

seguito alla riforma del 2003 è stata ampliata notevolmente la possibilità di emettere tale strumento

finanziario (fino al doppio del capitale sociale) ed è stata spostata la competenza (almeno in via dispositiva

, cioè " salvo diversa previsione dello statuto ") dall' assemblea in sede straordinaria al C.d.A. semplificando

l'operazione al fine di aumentare i canali di finanziamento disponibili per il modello S.p.A.

Gli obbligazionisti percepiscono periodicamente la quota di interesse accordata ed allo scadere del prestito obbligazionario hanno il diritto di vedere restituita la somma mutuata alla società.

Limiti all'emissione di obbligazioni

Il limite massimo entro cui è possibile emettere obbligazioni secondo la legislazione italiana consiste nel doppio del capitale sociale + riserve legali + riserve disponibili.

Questo ammontare può essere superato solo sotto autorizzazione dell'autorità che potrà concederla al verificarsi dei seguenti casi:

  • Obbligazioni dirette ad investitori professionali
  • Obbligazioni garantite da ipoteca (emissibili per un valore pari al doppio del capitale sociale + riserve legali + riserve disponibili incrementato dei 2/3 del valore degli immobili societari sui quali è stata iscritta l'ipoteca)
  • Verificarsi di particolari ragioni che interessano l'economia nazionale

Obbligazioni convertibili in azioni

Si tratta di speciali obbligazioni i cui possessori, al momento del rimborso della quota di capitale mutuata alla società, possono decidere di ricevere azioni al posto di denaro in base ad un rapporto di cambio diverso da quello di mercato e stabilito in precedenza (in genere, più favorevole). Nel caso si verifichi questa eventualità

dovrà essere deliberato un aumento di capitale sociale.

Assemblea degli obbligazionisti

È composta dai possessori di obbligazioni di una società. Essa elegge un rappresentante comune che parteciperà, senza diritto di voto. all'assemblea dei soci, e potrà eventualmente riportare le deliberazioni degli obbligazionisti, i quali, all'interno della loro specifica assemblea, possono deliberare su questioni inerenti strettamente i loro interessi.

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

La norma ex art. 2447 bis c.c. lett. a fornisce alla S.p.A. la possibilità di costituire dei patrimoni destinati ad

uno specifico affare. Si tratta di un'ulteriore metodo di limitazione della responsabilità della società e di

finanziamento della stessa. "Limitazione" perché il legislatore consente che, ricorrendo alcune condizioni,

la società possa "staccare" una parte del proprio patrimonio per destinarlo ad uno specifico affare

disponendo che delle obbligazioni sorte nell'esecuzione dell'affare ne risponda solo il patrimonio destinato

e che i creditori sociali non possano soddisfarsi su tale patrimonio. Ma la società ha anche la possibilità di

emettere degli strumenti finanziari sullo specifico affare o di ottenere l' apporto di terzi. La convenienza di

questo istituto poggia anche sulla diminuzione dei costi di monitoraggio del credito per i creditori dello

specifico affare che saranno così invogliati a partecipare (in quanto non devono controllare l'intera società ma solo il patrimonio destinato).

Alla lettera b dello stesso articolo si offre alla S.p.A. un'ulteriore possibilità di finanziamento: il legislatore permette alla società di stipulare un contratto di finanziamento per uno specifico affare con un soggetto che

accetti di essere rimborsato (e remunerato) interamente o parzialmente sui proventi dell'affare finanziato.

L'effetto che si produce è simile a quanto sopra, eccetto che la separazione patrimoniale si attua sui

proventi.

Il valore di un patrimonio dedicato non può superare il 10% del patrimonio netto della società.

Gli organi sociali nella S.p.a. modello "tradizionale" sono:

  • Assemblea degli azionisti
  • Organo amministrativo
  • Collegio sindacale

Assemblea degli azionisti

L'assemblea è l'organo che riunisce tutti i soggetti titolari di azioni con diritto di voto i quali sono chiamati a prendere alcune importanti decisioni per la vita della società, come l'elezione e la revoca dell'organo amministrativo, l'elezione dei sindaci, l'approvazione del bilancio e la promozione dell'azione di responsabilità. Rientra nella competenza dell'assemblea anche la modifica dell'atto costitutivo. La convocazione dell'assemblea deve seguire alcune formalità, elencate all'art. 2366 c.c. L'assemblea può essere di due tipi:

  • ordinaria (art. 2364 c.c.)
  • straordinaria (art. 2365 c.c.)

Tra un tipo e l'altro cambiano le competenze e le maggioranze richieste per il voto, sia a livello di quorum

costitutivo che di quorum deliberativo. In particolare l'assemblea straordinaria è l'organo chiamato a

prendere le decisioni più importanti per la società, come, ad esempio, la delibera sulle modifiche all'atto costitutivo.

In tema di assemblea è anche rilevante la disciplina dei cosiddetti patti parasociali (accordi tra soggetti

appartenenti ad una stessa società al fine di allearsi e di regolare l'agire comune all'interno della società).

Particolare è anche la disciplina relativa ai vizi d'invalidità delle delibere assembleari che se da un lato vuol tutelare la massa degli azionisti di minoranza, dall'altro vuol evitare che situazioni di incertezza economica e politica aziendale possano nuocere alla stabilità societaria. Le delibere sono nulle quando è mancata la convocazione dell'assemblea; quando manca la redazione del verbale; quando si adottano delibere illecite o impossibili (o aventi contenuto illecito o impossibile).

La delibera è impugnabile da chiunque vi ha interesse nel termine di tre anni che decorre dalla trascrizione nel libro dei soci della delibera (imprescrittibile è l'azione che sia volta alla declaratoria di nullità di una delibera modificativa dell'oggetto sociale che abbia previsto attività illecite o impossibili). Inoltre sussistono altre eccezioni a seconda del tipo di delibere e del tipo di società per azioni interessata. Sono invece annullabili le delibere non adottate in conformità della legge o dello statuto: es. quando la costituzione dell'assemblea è dipesa dalla partecipazione di soggetti non legittimati. L'azione di annullamento spetta all'organo amministrativo, al collegio sindacale e ai soci assenti, dissenzienti o astenuti che insieme possiedono almeno il 5% delle azioni con diritto di voto (quorum che si abbassa all'uno per mille nelle società quotate). L'azione è soggetta ad un termine di novanta giorni dalla data della deliberazione o, qualora questa sia soggetta a iscrizione o deposto nel registro delle imprese, dalla data di iscrizione o di deposito.

Organo amministrativo

All'organo amministrativo spetta in via esclusiva la gestione dell'impresa e l'attuazione dell'oggetto sociale. Nel modello tradizionale l'organo amministrativo viene eletto dall'assemblea ordinaria e dura in carica al massimo tre esercizi; di esso possono far parte anche soggetti non soci.

I requisiti di ineleggibilità sono previsti dall'art. 2382 cod.civ.; quelli di incompatibilità, eventualmente, da normative speciali. Esso può essere formato da un amministratore unico o da una pluralità di amministratori,

nel qual caso si formerà il consiglio di amministrazione o CDA. In tale ultimo caso, qualora lo statuto o

l'assemblea lo consentano, il CDA può delegare le proprie funzioni (salvo alcune rilevanti eccezioni ai sensi del 2381 c.4 cod.civ.) ad un comitato esecutivo e/o ad uno o più amministratori delegati.

interessi sono liquidati periodicamente (trimestralmente, semestralmente o annualmente). L' interesse

corrisposto periodicamente è detto cedola perché in passato per riscuoterlo si doveva staccare il tagliando numerato unito al certificato che rappresentava l'obbligazione. Se l'emittente non paga una cedola (così come se è insolvente nei confronti delle banche o di creditori commerciali), un singolo obbligazionista

può presentare istanza di fallimento.

  1. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione;

  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione;

  4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste;

  5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni;

  6. il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'articolo 2447-sexies.

I libri indicati nel primo comma, numeri 1), 2), 3), 4) e 8) sono tenuti a cura degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione, il libro indicato nel numero 5) a cura del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, il libro indicato nel numero 6) a cura del comitato esecutivo e il libro indicato nel numero 7) a cura del rappresentante comune degli obbligazionisti.

I libri di cui al presente articolo, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'articolo 2215.

Diritto d'ispezione dei libri sociali.

I soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nel primo comma, numeri 1) e 3) dell'articolo 2421 e di ottenerne estratti a proprie spese.

Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti per i libri indicati nei numeri 2) e 3) dell'articolo 2421, e al rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari ed ai singoli possessori per il libro indicato al numero 8), ai singoli obbligazionisti per il libro indicato nel numero 7) dell'articolo medesimo.

MERCATO FINANZIARIO

Un mercato finanziario è un luogo immateriale nel quale vengono scambiati strumenti finanziari di varia

natura a medio o lungo termine.

Un mercato finanziario consente il trasferimento del risparmio dai soggetti che lo accumulano ai soggetti

che lo richiedono ( imprese ). Un analogo processo di trasferimento del risparmio da soggetti accumulatori a

imprese è operato anche dal Sistema Creditizio-Bancario.

I soggetti che richiedono liquidità sono definiti " soggetti in disavanzo finanziario " ed emettono strumenti

finanziari (depositi bancari , azioni , Buoni Ordinari del Tesoro ecc.) che cedono ai " soggetti in avanzo

finanziario " in cambio di moneta.

Lo scambio tra strumenti finanziari e moneta consente la redistribuzione dei rischi economici, perché

vengono assunti in parte dagli acquirenti degli strumenti finanziari. È possibile per questi ultimi cedere tali strumenti ad altri soggetti economici, scambiandoli nei mercati appositi.

OPERATORI E TIPOLOGIE DI MERCATO Un mercato è il punto di incontro di tre attori diversi:

  • investitori , che acquistano e vendono strumenti finanziari
  • emittenti che emettono titoli o strumenti finanziari
  • intermediari finanziari , che facilitano gli scambi.

Esistono quindi, ognuno con proprie regole e proprie caratteristiche:

  • mercati azionari,
  • obbligazionari ,
  • dei derivati ,
  • delle opzioni , Con riferimento alla natura degli strumenti finanziari si distingue solitamente tra

1. mercato creditizio ,

2. mercato mobiliare

3. mercato assicurativo.

Con riferimento alla durata degli stessi si distingue tra

  • riduzione dei costi di transazione : la competizione spinge i mercati ad essere più efficienti e quindi a diminuire il prezzo della transazione
  • trasferimento del controllo delle spa , che avviene tipicamente con un'Offerta Pubblica di

Acquisto.

EFFICIENZA

Si distinguono tre forme di efficienza:

  • tecnica : capacità di avere bassi costi di transazione
  • funzionale : capacità di far incontrare domanda e offerta.
  • informativa : capacità di riflettere sui prezzi tutte le informazioni disponibili. Un mercato efficiente deve assicurare che nessuno abbia informazioni privilegiate, per questo esistono norme che colpiscono gli

insider trading e i market abuse.

In base all'efficienza informativa, è possibile distinguere fra

  • Mercati con efficienza debole (in cui i prezzi riflettono solo informazioni storiche),
  • Mercati con efficienza semiforte (in cui i prezzi riflettono tutte le informazioni pubbliche, anche prospettiche)
  • Mercati con efficienza forte (in cui i prezzi riflettono tutte le informazioni, anche quelle private).

La società in accomandita per azioni (S.A.P.A.)

La società in accomandita per azioni (Sapa) è una diretta derivazione della Società

in accomandita semplice, con la differenza che la S.A.P.A. ha l’obbligo di iscrizione

nel Registro delle Imprese per poter acquistare la personalità giuridica; le quote di

partecipazione sono rappresentate, per l’appunto, da azioni;

le norme applicabili sono quelle degli artt. 2452 – 2461 c.c. e, per espressa

disposizione dell’art. 2454 c.c., in quanto applicabili, le norme sulle S.p.A.

Anche in tale modello ritroveremo, come nella S.A.S., due categorie di soci :

accomandatari , ai quali compete l’amministrazione della società ed i quali sono

illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali. I nominativi

dei soci accomandatari devono risultare dall’atto costitutivo;

accomandanti : i quali, come nelle S.A.S., sono obbligati esclusivamente al

conferimento.

Gli organi della società sono:

L’ assemblea dei soci ;

L’ organo amministrativo ; in tale modello societario gli amministratori sono, di

diritto, i soci accomandatari, i quali svolgono le proprie funzioni senza limite di

tempo e possono cessare dalla carica solo per apposita deliberazione dell’assemblea

con le maggioranze previste per le deliberazioni prese dall’assemblea straordinaria

delle S.p.A. o per rinuncia; i nuovi amministratori assumono la qualifica di soci

accomandatari. Gli amministratori sono soggetti alle stesse responsabilità previste per

le S.p.A.;

Il collegio sindacale.

Le cause di scioglimento della S.A.P.A. sono, oltre quelle previste per la generalità

delle società di capitali, a norma dell’art. 2458 c.c., la cessazione dall’ufficio di tutti i

soci accomandatari qualora nel termine di 180 giorni non si sia provveduto alla loro

sostituzione; nel periodo transitorio la società verrà amministrata da un

amministratore provvisorio, nominato dal collegio sindacale, il quale si limiterà

alla ordinaria amministrazione e non assumerà la qualifica di socio

accomandatario.

società a responsabilità limitata

Nel diritto commerciale italiano la società a responsabilità limitata , in sigla S.r.l. o Srl (in

Svizzera: Sagl , Società a garanzia limitata ), è un tipo di società di capitali che, come tale, è dotata di

1. Mancata forma dell’atto pubblico

2. Illiceità dell’oggetto sociale

3. Mancanza di indicazioni riguardo soci, conferimenti, oggetto sociale.

L’azione di nullità può essere proposta da chiunque ne abbia interesse e non è soggetta a prescrizione.

La nullità ha l’effetto di uno scioglimento e non opera ex tunc: infatti in seguito alla dichiarazione di nullità

vengono nominati dei liquidatori; i soci sono ancora tenuti ai conferimenti fino all'integrale soddisfacimento dei creditori sociali e gli atti compiuti in nome della società prima della dichiarazione di nullità restano efficaci.

STRUTTURA FINANZIARIA

La riforma del diritto societario ha profondamente modificato la struttura finanziaria della S.r.l. ampliando il numero dei conferimenti possibili e permettendo la costituzione di quote speciali e l’emissione di titoli di debito.

Conferimenti

Nella S.r.l. possono costituire oggetto del conferimento « tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica » (art. 2464). Quindi anche prestazioni di opera o servizi e non solo denaro o beni in natura. Questa è una grande differenza rispetto alla disciplina della S.p.A. Il legislatore della riforma ha previsto in funzione di garanzia per i creditori che le prestazioni di opera o

servizi siano accompagnate da una polizza assicurativa o da una fideiussione bancaria che copra

l'intero importo. Un altro elemento di diversità rispetto alla struttura finanziaria della S.p.A. è che la relazione di stima che accompagna il conferimento di un bene in natura non deve essere redatta da un esperto nominato dal tribunale, bensì da un esperto di fiducia del socio iscritto nel registro dei revisori contabili, o ad una società di revisione iscritta nell'apposito albo. Infine per quanto riguarda il conferimento in denaro, al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo è richiesto che, analogamente alla disciplina prevista per la S.p.A., ne venga versato almeno il 25% ma, e questa è un'ulteriore differenziazione, tale versamento può essere sostituito da una polizza o da una fideiussione che lo garantisca. Ai sensi dell'art. 2466, in caso di mancata esecuzione dei conferimenti da parte di un socio, questi viene diffidato dagli amministratori ad adempiere entro 30 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, gli amministratori possono decidere, in alternativa alla normale azione giudiziaria, di vendere coattivamente le quote del socio moroso agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione. In mancanza di offerte di

acquisto da parte dei soci, è possibile passare alla vendita all' incanto delle quote, solo se è previsto dallo

statuto. Se la vendita non ha luogo in mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme. Il capitale sociale deve essere immediatamente ridotto poiché la Srl non può mai farsi acquirente delle proprie quote. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Quote

È la misura della partecipazione del socio alla Società. I diritti del socio sono proporzionali alla sua partecipazione, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo. La quota è un'entità unica e unitaria qualunque sia il suo ammontare. Le partecipazioni, sempre salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, sono proporzionali ai conferimenti.

Titoli di debito

A seguito della riforma del 2003 il Legislatore ha introdotto la possibilità per le Srl di emanare dei titoli di

debito. Questi strumenti non sono assimilabili alle obbligazioni delle Società per Azioni, ma sono

comunque titoli di massa. La disciplina ex art. 2483 c.c. nulla stabilisce in ordine alla competenza, alle modalità di emissione o alle caratteristiche che questi titoli debbano avere, rimandando il tutto alla

definizione da parte dell' atto costitutivo.

Viene regolamentata la diffusione e la circolazione presso il pubblico: i titoli di debito possono essere

sottoscritti solamente da un investitore professionale che svolge la funzione di mediatore. I titoli

potranno poi essere diffusi presso il pubblico, ma chi li trasferisce sarà garante della solvenza della

società, a meno che i titoli non vengano trasferiti ad altri investitori professionali o a soci della società emittente.

Finanziamento dei soci

Nel caso si decida di utilizzare la forma giuridica del finanziamento, la Società assume un obbligo di

restituzione. Si tratta infatti di capitali di credito che devono trovare appostazione in bilancio tra le passività,

alla lettera D), punto 4) “Debiti verso altri finanziatori”. Al riguardo, si segnala che la delibera potrà stabilire se essi hanno natura infruttifera o fruttifera, nonché se tali versamenti dovranno essere effettuati dai soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione oppure solo da alcuni. Ciò che distingue il finanziamento dalle altre forme che si vedranno di seguito è comunque solo il diritto dei soci alla restituzione delle somme versate. Inoltre, occorre segnalare che il nuovo articolo 2467 del Codice Civile dispone che il rimborso di tali finanziamenti deve essere postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la eventuale dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

Dalla natura di debito discende che, nel caso in cui la Società decidesse di passare a capitale sociale le somme versate a titolo di finanziamento, sarà prima necessaria la rinuncia dei soci al diritto alla restituzione. La riserva che viene ad essere costituita con la rinuncia al credito vantato dai soci avrà così natura di riserva di capitale, e ciò sia se essa dovrà partecipare alla copertura della perdita, sia se dovrà alimentare futuri aumenti di capitale.

Ai sensi del nuovo art. 2467 c.c., il rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci è postergato rispetto alla

soddisfazione degli altri creditori sociali e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento

, deve essere restituito. La norma si propone di porre un limite alla pratica cui s'è accennato in precedenza,

che portava i soci a non apportare alla società capitale di rischio, ma a concederle prestiti e fideiussioni ,

che finivano per concorrere con le ragioni degli altri creditori.

Non tutti i finanziamenti dei soci, comunque, verranno postergati. Il capoverso dello stesso articolo 2467

c.c., infatti, limita l'applicazione della norma ai finanziamenti concessi

  • nel momento in cui, anche alla luce del tipo d'attività svolta dalla S.r.l., risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto.
  • oppure in presenza di una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

Si tratta, quindi, di formule generali la cui applicazione da parte della giurisprudenza non potrà

prescindere da un'attenta analisi del caso concreto.

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA’

La principale caratteristica della nuova disciplina dell’amministrazione della s.r.l. è l’ampiezza dei poteri lasciati in materia di autonomia statutaria. In assenza di contrarie previsioni statutarie, con riferimento alla nomina degli amministratori e al funzionamento dell’organo amministrativo, si limita a prevedere che:

1. L’amministrazione della società è affidata a uno o più amministratori nominati con decisione

dei soci, salvo che per i primi amministratori, che sono nominati nell’atto costitutivo;

2. Gli amministratori devono chiedere, entro 30 giorni da quando ne hanno avuto notizia,

l’iscrizione della loro nomina nel registro delle imprese;

3. In caso di più amministratori essi costituiscono il consiglio di amministrazione, che delibera

collegialmente.

L’atto costitutivo può prevedere (art. 2475):

1. che l’amministrazione sia affidata anche a soggetti non soci;

2. che in caso di amministrazione pluripersonale gli amministratori possano agire, oltre che in

modo collegiale, congiuntamente o disgiuntamente. In caso di amministrazione di più persone è prevista la riserva di competenza esclusiva agli amministratori dei progetti di bilancio, di fusione e di scissione e le decisioni sull’aumento di capitale, quando gli sia delegato dall’art. 2481;

3. in caso di amministrazione congiunta o disgiunta trovano applicazioni gli art. 2257-2258 sulle

società di persone;