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Diritto commerciale 2
Tipologia: Appunti
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quota di partecipazione ed i diritti sociali inerenti alla quota stessa.
chiamati a rispondere delle obbligazioni sociali. La responsabilità dei soci è limitata, in via di principio, alla sola quota di partecipazione.
S.p.A. a seconda del cosiddetto modello socio-economico sottostante. Il principio che anima questa
differenze che intercorrono tra una piccola impresa con pochi soci che decidono di utilizzare il modello organizzativo S.p.A. e una S.p.A. di grandi dimensioni con azionariato diffuso e frammentato e che faccia
differenze reali.
Si delineano quindi tre tipi:
Per determinare quando una società faccia ricorso al mercato dei capitali di rischio occorre fare riferimento alla norma risultante dall'art. 2325 bis c.c., al 1º comma: " ...sono società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio le società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati [e qui si fa riferimento alle quotate] o diffuse fra il pubblico in misura rilevante".
concedere troppa arbitrarietà alla CONSOB nella definizione di questo modello socio-economico, ha voluto fissare questa misura a quanto indicato nel regolamento CONSOB del 1º gennaio 2004 (art. 111 bis disp. att. D.lgs 6/03).
Gli elementi che caratterizzano questo tipo societario e la cui sussistenza è essenziale per poter applicare la normativa relativa a questo istituto sono:
Se viene meno uno di questi elementi non si considera integrata la fattispecie, e quindi non è applicabile la disciplina della S.p.a.
Modelli di amministrazione e controllo
A seguito della riforma sono stati regolati tre diversi modelli di amministrazione e controllo della S.p.a. a
tradizionale (nonché il modello più utilizzato al momento), e che richiama il modello unitario pre-riforma. La disciplina degli altri modelli è costituita in parte da norme specifiche, in parte da rinvii specifici al modello tradizionale ed infine viene chiusa da alcune clausole generali come quella presente all'art. 2380 2º comma o quella contenuto nell'art. 223 septies disp. att. c.c.
COSTITUZIONE SOCIETARIA
Le condizioni per la valida costituzione di una S.p.A. sono essenzialmente quattro:
e le regole dell'agire comune che i soci stabiliscono.
essere depositato presso un istituto di credito oppure una polizza assicurativa per una somma equivalente deve essere stipulata a fini di garantire il conferimento)
Solo al momento dell'iscrizione della società nel registro delle imprese si verifica la separazione patrimoniale
c.c.). Degli atti compiuti nel periodo che intercorre tra la stipula dell'atto costitutivo e la sua iscrizione nel registro rispondono chi li ha compiuti e chi si ritiene abbia dato l'ordine. Tali atti possono poi essere
confronti dei terzi e, sul piano interno, di sollevare il socio che ha agito.
Qualora tale ipotesi si fosse verificata durante la vita della società, la conseguenza sarebbe stata il superamento della separazione patrimoniale ai danni dell'unico socio il quale avrebbe risposto, seppur in via
permanere di tale situazione per un periodo di sei mesi era una delle cause di scioglimento della società. Attualmente, qualora si verificasse l'unipersonalità del socio nella S.p.A., il principio dell'autonomia patrimoniale perfetta è derogato solo nel caso in cui non siano stati effettuati per intero i conferimenti e non si sia adempiuto a pubblicizzare il fatto secondo gli oneri speciali del caso.
L'atto costitutivo deve contenere:
La validità dei patti è meramente obbligatoria quindi l'eventuale inadempimento di un socio non comporta conseguenze nel legame che lo lega alla società ma obbliga il socio al semplice risarcimento del danno per inadempimento contrattuale (cioè del patto parasociale) La più antica distinzione che si fa dei patti parasociali individua tre categorie:
tempo ecc)
ulteriori mezzi finanziari negli anni a venire)
(es. dei soci si impegnano a non esercitare il diritto di voto in determinate situazioni al fine di fare decide altri soci in tutta libertà)
I patti parasociali così come tutti i contratti possono essere a contenuto atipico ma diventano nulli se sono idonei a modificare il tipo legale della società alla quale si affiancano (se un socio si impegna a rispondere illimitatamente per le obbligazioni assunte da una S.p.a. di cui è socio si modifica sostanzialmente il tipo legale cioè si perde il requisito essenziale della limitatezza della responsabilità della S.p.a.)
Essi possono anche avere una durata predeterminata. Due sono i tipi di patti parasociali più conosciuti:
concedere la prelazione agli altri membri del patto.
assemblea. Sarà la maggioranza (per numero di azioni possedute) a scegliere cosa si voterà.
. Anche prima della riforma del diritto societario la S.p.A. costituiva il modello più avanzato di organizzazione e finanziamento dell'impresa, ma è solo dopo il D.lgs. 6/03 che la struttura finanziaria ha assunto un ruolo centrale nella disciplina relativa alla S.p.A. e sono stati ampliati i canali di finanziamento. In pratica l'obiettivo del legislatore è stato quello di garantire alla società il massimo apporto di risorse possibile, e questo risultato è stato perseguito permettendo alla S.p.A. di emettere i più vari tipi di strumenti finanziari e rendendo elastica e modellabile secondo le esigenze la relativa disciplina.
Conferimenti
effettivamente imputati al capitale sociale nominale.
caso di conferimenti in denaro, al momento della sottoscrizione è sufficiente l'effettivo versamento anche solo del 25% del conferimento. Questo non vale nei casi di S.p.a. unipersonale nei quali il conferimento deve essere pari al totale del capitale sociale o nei casi di conferimenti in natura. Per i conferimenti in natura, invece, occorre una necessaria e attenta valutazione dei beni, che viene effettuata da un ufficiale giudiziario incaricato dal tribunale ove la società ha sede che, rilascerà una relazione di stima con il valore ipotetico di tali conferimenti. Non possono invece essere oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi (tipologia di conferimenti ammessa invece per l'altro grande modello di società di capitali dell'ordinamento italiano, ovvero la S.r.l.). Spetta agli amministratori il compito di richiedere ai soci il capitale non versato
non liberate") sono soggette ad un regime speciale: chi le trasferisce ad altri è obbligato in solido per tre anni per i versamenti ancora non effettuati.
I conferimenti vengono prelevati dagli amministratori dopo l'iscrizione della società nel registro delle imprese.
Ex art. 2343 cc i beni in natura devono essere accompagnati da una relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale che attesti il valore del conferimento. La relazione deve essere consegnata dal socio
agli amministratori che la devono depositare presso il registro delle imprese insieme all'atto costitutivo della società.
A questo punto la relazione deve essere controllata entro 180 giorni dagli amministratori che, se riscontrano una differenza di oltre un quinto tra il valore dichiarato e quello effettivo devono diminuire in proporzione il capitale sociale. In alternativa il socio può decidere di recedere dalla società (ottenendo il rimborso) o di versare la differenza in denaro.
valutazioni; queste devono essere fatte tenendo conto del valore di utilizzo del bene e non del semplice valore di liquidazione del bene conferito (es. un macchinario vale 100 se impiegato in un determinato contesto mentre vale 40 se lo si vuole vendere).
Nulla impedisce agli amministratori di convenire con il socio che per il conferimento vengano liberate meno azioni rispetto al valore individuato dall'esperto (il bene vale 100 ma il socio ha in cambio solo 80 in azioni). Il surplus verrà imputato a capitale disponibile come se fosse frutto del sovrapprezzo di azioni. Se sottovalutare un conferimento è concesso non lo è il contrario cioè sopravvalutare un conferimento: farlo vorrebbe dire gonfiare fittiziamente il capitale sociale con conseguente illusione di avere un capitale più importante della realtà.
Il d.lgs.142/2008 in attuazione della direttiva comunitaria 2006/68/CE, ha previsto il superamento dell'obbligo della relazione peritale nei casi in cui sussista, per la valutazione del bene conferito, un idoneo parametro di riferimento(artt.2343ter c.c. e 2343 quater c.c.)
Strumenti finanziari
La S.p.a. rappresenta la forma più evoluta (nel nostro ordinamento) di organizzazione e finanziamento dell'impresa. In particolare il finanziamento, oltre che attraverso l'indebitamento della società presso gli istituti di credito, può essere attratto tramite tre macro-categorie di strumenti finanziari che il legislatore ha predisposto.
due punti: la remunerazione durante il rapporto e la restituzione dell'investimento. Si va dal rischio massimo delle azioni che non hanno né remunerazione né restituzione certe a quello minimo delle obbligazioni che hanno sia remunerazione che restituzione certe (con una vasta gamma di strumenti intermedi).
loro e conferiscono eguali diritti.
Si possono però creare categorie speciali di azioni, dotate di diritti diversi. I diritti cui le azioni danno accesso
ai dividendi, diritto alla quota di liquidazione). La riforma del diritto societario ha esteso l'ambito
L'atto costitutivo può prevedere varie categorie di azioni, corredate dalle più varie combinazioni di diritti amministrativi e patrimoniali. In Italia, tuttavia, non possono essere emesse azioni a voto plurimo.
Le azioni di categoria speciale si distinguono dalle azioni ordinarie che, di norma, non hanno uno statuto
obbligazioni solitamente sono privi di diritti amministrativi. Esse vengono emesse dagli amministratori per delibera verbalizzata da un notaio.
In compenso tra i tre strumenti finanziari costituiscono la categoria più "sicura" in quanto hanno una
seguito alla riforma del 2003 è stata ampliata notevolmente la possibilità di emettere tale strumento
l'operazione al fine di aumentare i canali di finanziamento disponibili per il modello S.p.A.
Gli obbligazionisti percepiscono periodicamente la quota di interesse accordata ed allo scadere del prestito obbligazionario hanno il diritto di vedere restituita la somma mutuata alla società.
Limiti all'emissione di obbligazioni
Il limite massimo entro cui è possibile emettere obbligazioni secondo la legislazione italiana consiste nel doppio del capitale sociale + riserve legali + riserve disponibili.
Questo ammontare può essere superato solo sotto autorizzazione dell'autorità che potrà concederla al verificarsi dei seguenti casi:
Obbligazioni convertibili in azioni
Si tratta di speciali obbligazioni i cui possessori, al momento del rimborso della quota di capitale mutuata alla società, possono decidere di ricevere azioni al posto di denaro in base ad un rapporto di cambio diverso da quello di mercato e stabilito in precedenza (in genere, più favorevole). Nel caso si verifichi questa eventualità
Assemblea degli obbligazionisti
È composta dai possessori di obbligazioni di una società. Essa elegge un rappresentante comune che parteciperà, senza diritto di voto. all'assemblea dei soci, e potrà eventualmente riportare le deliberazioni degli obbligazionisti, i quali, all'interno della loro specifica assemblea, possono deliberare su questioni inerenti strettamente i loro interessi.
Patrimoni destinati ad uno specifico affare
specifico affare che saranno così invogliati a partecipare (in quanto non devono controllare l'intera società ma solo il patrimonio destinato).
Alla lettera b dello stesso articolo si offre alla S.p.A. un'ulteriore possibilità di finanziamento: il legislatore permette alla società di stipulare un contratto di finanziamento per uno specifico affare con un soggetto che
accetti di essere rimborsato (e remunerato) interamente o parzialmente sui proventi dell'affare finanziato.
proventi.
Il valore di un patrimonio dedicato non può superare il 10% del patrimonio netto della società.
Gli organi sociali nella S.p.a. modello "tradizionale" sono:
Assemblea degli azionisti
L'assemblea è l'organo che riunisce tutti i soggetti titolari di azioni con diritto di voto i quali sono chiamati a prendere alcune importanti decisioni per la vita della società, come l'elezione e la revoca dell'organo amministrativo, l'elezione dei sindaci, l'approvazione del bilancio e la promozione dell'azione di responsabilità. Rientra nella competenza dell'assemblea anche la modifica dell'atto costitutivo. La convocazione dell'assemblea deve seguire alcune formalità, elencate all'art. 2366 c.c. L'assemblea può essere di due tipi:
prendere le decisioni più importanti per la società, come, ad esempio, la delibera sulle modifiche all'atto costitutivo.
appartenenti ad una stessa società al fine di allearsi e di regolare l'agire comune all'interno della società).
Particolare è anche la disciplina relativa ai vizi d'invalidità delle delibere assembleari che se da un lato vuol tutelare la massa degli azionisti di minoranza, dall'altro vuol evitare che situazioni di incertezza economica e politica aziendale possano nuocere alla stabilità societaria. Le delibere sono nulle quando è mancata la convocazione dell'assemblea; quando manca la redazione del verbale; quando si adottano delibere illecite o impossibili (o aventi contenuto illecito o impossibile).
La delibera è impugnabile da chiunque vi ha interesse nel termine di tre anni che decorre dalla trascrizione nel libro dei soci della delibera (imprescrittibile è l'azione che sia volta alla declaratoria di nullità di una delibera modificativa dell'oggetto sociale che abbia previsto attività illecite o impossibili). Inoltre sussistono altre eccezioni a seconda del tipo di delibere e del tipo di società per azioni interessata. Sono invece annullabili le delibere non adottate in conformità della legge o dello statuto: es. quando la costituzione dell'assemblea è dipesa dalla partecipazione di soggetti non legittimati. L'azione di annullamento spetta all'organo amministrativo, al collegio sindacale e ai soci assenti, dissenzienti o astenuti che insieme possiedono almeno il 5% delle azioni con diritto di voto (quorum che si abbassa all'uno per mille nelle società quotate). L'azione è soggetta ad un termine di novanta giorni dalla data della deliberazione o, qualora questa sia soggetta a iscrizione o deposto nel registro delle imprese, dalla data di iscrizione o di deposito.
Organo amministrativo
All'organo amministrativo spetta in via esclusiva la gestione dell'impresa e l'attuazione dell'oggetto sociale. Nel modello tradizionale l'organo amministrativo viene eletto dall'assemblea ordinaria e dura in carica al massimo tre esercizi; di esso possono far parte anche soggetti non soci.
I requisiti di ineleggibilità sono previsti dall'art. 2382 cod.civ.; quelli di incompatibilità, eventualmente, da normative speciali. Esso può essere formato da un amministratore unico o da una pluralità di amministratori,
l'assemblea lo consentano, il CDA può delegare le proprie funzioni (salvo alcune rilevanti eccezioni ai sensi del 2381 c.4 cod.civ.) ad un comitato esecutivo e/o ad uno o più amministratori delegati.
corrisposto periodicamente è detto cedola perché in passato per riscuoterlo si doveva staccare il tagliando numerato unito al certificato che rappresentava l'obbligazione. Se l'emittente non paga una cedola (così come se è insolvente nei confronti delle banche o di creditori commerciali), un singolo obbligazionista
può presentare istanza di fallimento.
il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni;
il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'articolo 2447-sexies.
I libri indicati nel primo comma, numeri 1), 2), 3), 4) e 8) sono tenuti a cura degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione, il libro indicato nel numero 5) a cura del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, il libro indicato nel numero 6) a cura del comitato esecutivo e il libro indicato nel numero 7) a cura del rappresentante comune degli obbligazionisti.
I libri di cui al presente articolo, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'articolo 2215.
Diritto d'ispezione dei libri sociali.
I soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nel primo comma, numeri 1) e 3) dell'articolo 2421 e di ottenerne estratti a proprie spese.
Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti per i libri indicati nei numeri 2) e 3) dell'articolo 2421, e al rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari ed ai singoli possessori per il libro indicato al numero 8), ai singoli obbligazionisti per il libro indicato nel numero 7) dell'articolo medesimo.
MERCATO FINANZIARIO
natura a medio o lungo termine.
I soggetti che richiedono liquidità sono definiti " soggetti in disavanzo finanziario " ed emettono strumenti
vengono assunti in parte dagli acquirenti degli strumenti finanziari. È possibile per questi ultimi cedere tali strumenti ad altri soggetti economici, scambiandoli nei mercati appositi.
OPERATORI E TIPOLOGIE DI MERCATO Un mercato è il punto di incontro di tre attori diversi:
Esistono quindi, ognuno con proprie regole e proprie caratteristiche:
Con riferimento alla durata degli stessi si distingue tra
EFFICIENZA
Si distinguono tre forme di efficienza:
In base all'efficienza informativa, è possibile distinguere fra
La società in accomandita per azioni (S.A.P.A.)
La società in accomandita per azioni (Sapa) è una diretta derivazione della Società
in accomandita semplice, con la differenza che la S.A.P.A. ha l’obbligo di iscrizione
L’azione di nullità può essere proposta da chiunque ne abbia interesse e non è soggetta a prescrizione.
vengono nominati dei liquidatori; i soci sono ancora tenuti ai conferimenti fino all'integrale soddisfacimento dei creditori sociali e gli atti compiuti in nome della società prima della dichiarazione di nullità restano efficaci.
STRUTTURA FINANZIARIA
La riforma del diritto societario ha profondamente modificato la struttura finanziaria della S.r.l. ampliando il numero dei conferimenti possibili e permettendo la costituzione di quote speciali e l’emissione di titoli di debito.
Conferimenti
Nella S.r.l. possono costituire oggetto del conferimento « tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica » (art. 2464). Quindi anche prestazioni di opera o servizi e non solo denaro o beni in natura. Questa è una grande differenza rispetto alla disciplina della S.p.A. Il legislatore della riforma ha previsto in funzione di garanzia per i creditori che le prestazioni di opera o
l'intero importo. Un altro elemento di diversità rispetto alla struttura finanziaria della S.p.A. è che la relazione di stima che accompagna il conferimento di un bene in natura non deve essere redatta da un esperto nominato dal tribunale, bensì da un esperto di fiducia del socio iscritto nel registro dei revisori contabili, o ad una società di revisione iscritta nell'apposito albo. Infine per quanto riguarda il conferimento in denaro, al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo è richiesto che, analogamente alla disciplina prevista per la S.p.A., ne venga versato almeno il 25% ma, e questa è un'ulteriore differenziazione, tale versamento può essere sostituito da una polizza o da una fideiussione che lo garantisca. Ai sensi dell'art. 2466, in caso di mancata esecuzione dei conferimenti da parte di un socio, questi viene diffidato dagli amministratori ad adempiere entro 30 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, gli amministratori possono decidere, in alternativa alla normale azione giudiziaria, di vendere coattivamente le quote del socio moroso agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione. In mancanza di offerte di
statuto. Se la vendita non ha luogo in mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme. Il capitale sociale deve essere immediatamente ridotto poiché la Srl non può mai farsi acquirente delle proprie quote. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.
Quote
È la misura della partecipazione del socio alla Società. I diritti del socio sono proporzionali alla sua partecipazione, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo. La quota è un'entità unica e unitaria qualunque sia il suo ammontare. Le partecipazioni, sempre salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, sono proporzionali ai conferimenti.
Titoli di debito
comunque titoli di massa. La disciplina ex art. 2483 c.c. nulla stabilisce in ordine alla competenza, alle modalità di emissione o alle caratteristiche che questi titoli debbano avere, rimandando il tutto alla
Viene regolamentata la diffusione e la circolazione presso il pubblico: i titoli di debito possono essere
società, a meno che i titoli non vengano trasferiti ad altri investitori professionali o a soci della società emittente.
Finanziamento dei soci
Nel caso si decida di utilizzare la forma giuridica del finanziamento, la Società assume un obbligo di
alla lettera D), punto 4) “Debiti verso altri finanziatori”. Al riguardo, si segnala che la delibera potrà stabilire se essi hanno natura infruttifera o fruttifera, nonché se tali versamenti dovranno essere effettuati dai soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione oppure solo da alcuni. Ciò che distingue il finanziamento dalle altre forme che si vedranno di seguito è comunque solo il diritto dei soci alla restituzione delle somme versate. Inoltre, occorre segnalare che il nuovo articolo 2467 del Codice Civile dispone che il rimborso di tali finanziamenti deve essere postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la eventuale dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.
Dalla natura di debito discende che, nel caso in cui la Società decidesse di passare a capitale sociale le somme versate a titolo di finanziamento, sarà prima necessaria la rinuncia dei soci al diritto alla restituzione. La riserva che viene ad essere costituita con la rinuncia al credito vantato dai soci avrà così natura di riserva di capitale, e ciò sia se essa dovrà partecipare alla copertura della perdita, sia se dovrà alimentare futuri aumenti di capitale.
Ai sensi del nuovo art. 2467 c.c., il rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci è postergato rispetto alla
, deve essere restituito. La norma si propone di porre un limite alla pratica cui s'è accennato in precedenza,
che finivano per concorrere con le ragioni degli altri creditori.
c.c., infatti, limita l'applicazione della norma ai finanziamenti concessi
prescindere da un'attenta analisi del caso concreto.
AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA’
La principale caratteristica della nuova disciplina dell’amministrazione della s.r.l. è l’ampiezza dei poteri lasciati in materia di autonomia statutaria. In assenza di contrarie previsioni statutarie, con riferimento alla nomina degli amministratori e al funzionamento dell’organo amministrativo, si limita a prevedere che:
dei soci, salvo che per i primi amministratori, che sono nominati nell’atto costitutivo;
l’iscrizione della loro nomina nel registro delle imprese;
collegialmente.
L’atto costitutivo può prevedere (art. 2475):
modo collegiale, congiuntamente o disgiuntamente. In caso di amministrazione di più persone è prevista la riserva di competenza esclusiva agli amministratori dei progetti di bilancio, di fusione e di scissione e le decisioni sull’aumento di capitale, quando gli sia delegato dall’art. 2481;
società di persone;