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Esame parziale di Diritto Commerciale. Prof. Stefania Pacchi. Votazione esame: 27
Tipologia: Dispense
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L’imprenditore. L’art. 2082 definisce imprenditore “chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”. Perché si abbia un imprenditore occorre, dunque: a) L’ esercizio di un’attività economica ; e precisamente, con il termine attività , s’intende una serie di atti tra loro coordinati, in quanto tutti rivolti a perseguire un medesimo fine; e questa attività svolta, dev’essere economica , ossia rivolta alla produzione o allo scambio di almeno una parte di beni o di servizi. b) Occorre poi che si tratti di un’attività economica organizzata : occorre cioè, che l’attività economica, si attui a seguito di un’organizzazione dei fattori della produzione, e cioè: capitale e lavoro. c) E infine, va detto che l’attività economica organizzata deve essere poi esercitata professionalmente , ossia in modo continuativo ed abituale. Segue La spendita del nome. L’imprenditore occulto. Abbiamo capito, dunque, che è imprenditore chi compie gli atti d’impresa ed è destinatario dei loro effetti. Queste conclusioni, però, vanno peraltro rimesse in discussione, in alcuni casi particolari. È ben noto, infatti, che la nostra legge, ammette la possibilità che un soggetto si faccia sostituire , nel compimento degli atti, da un altro soggetto. Quando ciò avviene, chi svolge l’attività nell’interesse altrui , può agire in due modi, e cioè: o spendendo il nome dell’interessato , facendogli quindi acquisire gli effetti dei propri atti, tramite l’istituto della rappresentanza; o, al contrario, agendo in nome proprio , acquisendo in proprio gli effetti degli atti compiuti, e ritrasferendoli poi all’interessato. Nel primo caso si ritiene che ad assumere la qualità d’ imprenditore sia il rappresentato ; nel secondo caso , invece, si ritiene che è imprenditore colui nel cui nome l’attività viene esercitata (ossia il “ prestanome ”) e non colui nel cui interesse viene svolta(il cosiddetto “ imprenditore occulto ”). I problemi gravi, tuttavia, sorgono, quando gli affari vanno male ed il prestanome è un nullatenente. In tal caso, secondo quanto previsto dalla teoria dell’imprenditore occulto , l’imprenditore, appunto, occulto, risponderà insieme al prestanome e fallirà, sempre e comunque, qualora fallisca esso. L’imprenditore agricolo. Il legislatore, per segnare i confini dell’impresa agricola, ha distinto le attività agricole in due grandi categorie, e cioè: le attività agricole principali e le attività agricole per connessione. Ha poi qualificato come attività agricole principali , le attività rivolte alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura e all’allevamento di animali(ossia le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico); mentre non ha propriamente definito le attività agricole connesse , le quali, tuttavia, sono chiaramente attività che di per se non sono agricole, ma lo diventano se connesse ad un’attività principale, esercitata dal medesimo imprenditore(come manipolazione, conservazione, trasformazione, etc.). Oggi, possiamo dire che la vigente nozione di imprenditore agricolo, è alquanto lontana da quella originariamente dettata dal codice civile. L’originario testo dell’art. 2135 considerava, infatti, come
attività agricole principali le attività dirette “alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura e all’allevamento del bestiame(di bestiame, dunque, e non di qualsiasi animale)”. Oggi, invece, la sostituzione della parola “bestiame” con la parola “animali” rimuove ogni dubbio. L’imprenditore commerciale. La nozione di imprenditore agricolo resta importante non solo per se stessa, ma anche, e in particolare modo, perché è da essa che si ricava il concetto di imprenditore commerciale. Si ritiene, infatti, che debba considerarsi “ imprenditore commerciale ”, ogni imprenditore che svolga un’attività economica organizzata diversa dall’attività agricola. Non contraddice, infatti, questa conclusione, il fatto che l’art. 2195 fornisca un’articolata elencazione delle attività e delle imprese da considerarsi commerciali. Chiaramente, tale categoria d’imprenditori è soggetta all’ obbligo d’iscrizione nel registro delle imprese. Infine, va detto che secondo quanto previsto dall’art. 2221, “gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti, in caso d’insolvenza , alle procedure del fallimento e del concordato preventivo”. In breve, l’ insolvenza è la situazione che si verifica quando un soggetto economico, non è in grado di onorare regolarmente, le obbligazioni assunte, alle scadenze pattuite. Il piccolo imprenditore. L’art. 2083 stabilisce che sono piccoli imprenditori “i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionalmente organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia”. Tale categoria d’imprenditori, non è soggetta all’obbligo d’iscrizione nel registro delle imprese. Essi non sono nemmeno soggetti a fallimento. Concludendo, va detto che è la prevalenza , nell’esercizio dell’impresa, del lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia, che caratterizza la piccola impresa; prevalenza che va intesa non esclusivamente in relazione all’elemento lavoro, ma anche in relazione all’elemento capitale. Segue L’artigiano. Le linee guida normative relative alla figura dell’artigiano, sono delineate dalla legge n. 443 del ‘85. In buona sostanza, è imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l’impresa artigiana, assumendosene la piena responsabilità. In breve, è artigiano chi svolge in misura prevalente il proprio lavoro. Inoltre, va aggiunto che l’art. 4 della legge sull’artigiano dispone che l’impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d’opera di personale dipendente diretto personalmente dall’imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti, e cioè:
è tuttavia richiesta per i più limitati fini della prova e dell’iscrizione nel registro delle imprese. b) la disciplina concerne poi la concorrenza che chi cede l’azienda è in grado di fare al cessionario. E, a tal proposito, la legge configura, l’ obbligo di non-concorrenza , come effetto naturale del contratto. Tale obbligo ha la durata di 5 anni dal trasferimento della proprietà dell’azienda e, in caso di usufrutto o di affitto, la stessa durata dell’usufrutto o dell’affitto. c) infine, la disciplina riguarda la sorte dei crediti , dei debiti e dei contratti relativi all’azienda ceduta, in proprietà o in godimento; e precisamente:
Le scritture contabili dell’imprenditore commerciale. L’ obbligo della tenuta delle scritture contabili è un obbligo tipico dell’imprenditore commerciale, del cui statuto fa perciò parte. Dalle scritture contabili, l’imprenditore commerciale può trarre, in qualsiasi momento, i dati necessari per accertare le condizione della sua impresa e regolarsi sul da fare ; da esse, possono inoltre desumersi elementi di prova a favore o contro l’imprenditore commerciale. Il minimo di scritture contabili obbligatorie per ogni imprenditore commerciale, è costituito dal libro giornale , nel quale le operazione effettuate devono essere registrate, giorno per giorno, nell’ordine in cui sono compiute e dal libro degli inventari , il quale dev’essere redatto all’inizio dell’attività e poi, regolarmente, alla fine di ogni anno, per indicare lo stato patrimoniale dell’impresa. L’ inventario , deve infine chiudersi “con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite”. Le scritture contabili debbono poi essere tenute secondo le norme di un’ordinaria contabilità , senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non si possono inoltre fare abrasioni , e se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili. Concludendo, resta da dire che le scritture contabili devono essere conservate per 10 anni dalla data dell’ultima registrazione. Segue Efficacia probatoria delle scritture contabili. Come abbiamo visto, le scritture contabili possono essere utilizzate per provare i fatti nel corso di un giudizio. Bisogna tuttavia distinguere l’ efficacia probatoria delle scritture contabili contro l’imprenditore e l’ efficacia probatoria delle scritture contabili a suo favore. Precisamente: L’ efficacia probatoria delle scritture contabili a favore dell’imprenditore è sostanzialmente rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice ed è comunque condizionata alla regolarità della tenuta dei libri. L’ efficacia probatoria delle scritture contabili contro l’imprenditore , è invece caratterizzata da due mezzi processuali, e cioè: l’esibizione e la comunicazione; e più precisamente:
Nozioni generali. L’art. 41 della nostra Costituzione, stabilisce che l’ iniziativa economica privata è libera. L’imprenditore è dunque libero di adottare nella sua impresa, i segni distintivi che più rappresentano i suoi prodotti; e più precisamente: i segni distintivi di un’impresa sono: la ditta , l’ insegna e il marchio. La ditta. La ditta è il nome sotto il quale l’imprenditore esercita l’impresa. Nella creazione della ditta , l’imprenditore è tenuto ad osservare determinate regole, le quali sono espressione di due principi fondamentali, e cioè: il principio della verità e il principio della novità ; e più precisamente: Per quanto concerne il principio della verità , la ditta deve corrispondere al nome dell’imprenditore. In breve, almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore devono essere contenuti nella ditta. Inoltre, va detto che oltre al nome, l’imprenditore può aggiungere anche denominazioni di fantasia , purché però queste non contrastino con la legge, l’ordine pubblico e il buon costume. Per quanto, invece, riguarda il principio della novità , la ditta dev’essere idonea a differenziare, in maniera inconfondibile, l’imprenditore che la usa, da ogni altro imprenditore. In omaggio a tale principio, l’imprenditore ha sì il diritto all’uso esclusivo della ditta da lui prescelta, ma gli è fatto divieto di adottare una ditta “ uguale o simile a quella usata da un altro imprenditore ”. Nel caso di utilizzazione di ditta confondibile tra due imprenditori, si dice che chi per primo ha usato la ditta, può imporre all’altro la differenziazione. Segue Il trasferimento della ditta. Il codice civile vigente ammette in ogni caso la trasferibilità della ditta , purché contemporaneamente al trasferimento dell’azienda. La differenza fra trasferimento dell’azienda per atto tra vivi e trasferimento dell’azienda per causa di morte , è tuttavia rilevante in quanto, nel primo caso, per il trasferimento della ditta è necessario il consenso dell’alienante, mentre nel secondo caso, la ditta si trasmette senz’altro al successore, salvo contraria disposizione testamentaria. Nel caso, poi, di usufrutto e di affitto dell’azienda , la ditta viene trasferita necessariamente. Concludendo, è comunque importante sottolineare che il trasferimento della ditta dev’essere obbligatoriamente iscritto nel registro delle imprese. L’insegna. L’ insegna è poi il segno distintivo del locale nel quale si svolge l’attività dell’imprenditore. Sostanzialmente, l’imprenditore è libero di scegliere e formare, l’insegna, come meglio crede; tuttavia, è necessario che essa abbia capacità distintiva. All’imprenditore, è solo vietato scegliere e formare un’insegna che sia contraria alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume o che sia uguale o simile a quella usata da un altro imprenditore. Il marchio. Infine, il marchio è il segno distintivo dei prodotti o dei servizi dell’impresa offerti al pubblico sul mercato. Sostanzialmente, il marchio può consistere : in una parola, in una lettera, nella forma del prodotto, della confezione o persino in un suono. In dottrina, i marchi vengono distinti : a) avendo riguardo alla forma adoperata per raggiungere l’effetto distintivo, in: marchi denominativi (costituiti da parole), marchi figurativi (costituiti da immagini),
L’ iscrizione è la forma più ricorrente di pubblicità. Tuttavia, per alcuni atti, la legge non prevede l’iscrizione nel registro delle imprese , ma, sempre su domanda, il deposito , che si realizza mediante l’ archiviazione dell’atto. Gli imprenditori soggetti alla disciplina del registro delle imprese. In buona sostanza, tutti gli imprenditori, commerciali e agricoli, grandi e piccoli, individuali e collettivi, sono soggetti alla disciplina del registro delle imprese. Il registro delle imprese, non è poi un registro cartaceo, bensì un registro informatico , in grado di ricevere e di trasmettere, in via telematica, dati e documenti. Effetti della iscrizione e del mero deposito. L’ art. 2193 stabilisce che è la legge ad individuare i “fatti” che vanno iscritti nel registro delle impres e, e quelli che vanno depositati. Per quel che riguarda l’iscrizione, poi, si usa dire che essa ha, innanzitutto, un’ efficacia positiva , in quanto i terzi non possono opporre l’ignoranza degli atti e fatti iscritti; tuttavia l’iscrizione, ha anche un’ efficacia negativa , nel senso che gli atti e i fatti, dei quali la legge prescrive l’iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi, a meno che il soggetto obbligato non provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. Comunque sia va detto che l’efficacia dell’iscrizione, si esaurisce normalmente nel campo della opponibilità; si tratta quindi di un’ efficacia dichiarativa. Nonostante ciò, vi sono anche casi in cui il legislatore attribuisce all’iscrizione particolare efficacia, ad esempio efficacia costitutiva , la quale è prevista quando l’iscrizione è elemento necessario perché gli effetti del fatto o dell’atto si producano, quantomeno nei confronti dei terzi(come nel caso di società per azioni). La tutela giurisdizionale. Concludendo, resta da dire che quando l’ufficio del registro delle imprese non ritiene sussistere le condizione per soddisfare una domanda di iscrizione o di deposito, il conservatore deve respingere la domanda , comunicando il rifiuto della iscrizione o del deposito con raccomandata al richiedente. In tal caso, il richiedente può ricorrere, entro 8 giorni, al giudice del registro, il quale provvede con decreto. Infine, contro il decreto del giudice del registro, l’interessato, entro 15 giorni dalla comunicazione, può, poi, ricorrere al tribunale dal quale dipende l’ufficio del registro.
Ausiliari subordinati e ausiliari autonomi. Nell’esercizio della sua impresa, l’imprenditore si avvale di altri soggetti. Si possono distinguere, gli ausiliari subordinati dagli ausiliari autonomi. Tra gli ausiliari subordinati assumono particolare rilevanza hanno l’institore, i procuratori e i commessi; e più precisamente: L’institore. L’ institore è colui che è preposto dal titolare, all’ esercizio di un’impresa. Caratteristica di questo lavoratore, rispetto a tutti gli altri, è la natura e l’importanza delle sue mansioni. Egli può infatti essere preposto a tutta l’impresa , ad una sola sede di essa o ad un solo ramo ; tuttavia, egli rappresenta sempre il sostituto dell’imprenditore. In buona sostanza, egli può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa cui è preposto; gli è unicamente preclusa la facoltà di alienare e di ipotecare i beni immobili del proponente. Concludendo, resta da dire che l’institore, come ogni altro rappresentante, deve, quando agisce per conto del rappresentato, cioè dell’imprenditore, dichiararlo al terzo. Il procuratore. I procuratori , invece, sono coloro “i quali, in base a un rapporto continuativo, possono compiere per l’imprenditore, gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, pur non essendo preposti ad essa”. Nel c.c., con la parola “procuratore”, s’intende quell’impiegato, di grado inferiore all’institore, che è munito di poteri rappresentativi.
Il commesso. Ad un gradino più basso, nella gerarchia dell’impresa, vi sono, infine, i commessi. In breve, è commesso, l’ausiliario dell’imprenditore, a lui legato da un contratto di lavoro subordinato, con qualifica impiegatizia, non appartenente però al personale direttivo. La legge prescrive che i commessi non possono infine esigere il prezzo delle merci non consegnate, né concedere dilazioni o sconti, a meno che non siano stati autorizzati dall’imprenditore.
La libertà di concorrenza. L’art. 41 della nostra Costituzione dispone che “ l’iniziativa economica privata è libera ” e tale libertà, si traduce, com’è evidente, in libertà di concorrenza. Nonostante ciò, secondo quanto disposto dall’art. 2596, le parti possono stipulare un accordo di non concorrenza , a condizione che esso sia circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e che non ecceda la durata di 5 anni. Il divieto della concorrenza sleale. Generalmente, un atto è definito di concorrenza sleale quando è idoneo a danneggiare i concorrenti e non è conforme a lealtà e correttezza, anche se non arreca pregiudizio ai consumatori. In breve, la legge qualifica come di concorrenza sleale le tre seguenti categorie di atti, e cioè:
necessario che l’ invenzione risponda ai requisiti : dell’ industrialità , della novità , dell’ originalità e della liceità. Precisamente, il brevetto nazionale , deve essere richiesto all’ Ufficio italiano brevetti e marchi , mediante una domanda che può riguardare una sola invenzione per volta e con allegata la descrizione dell’invenzione e i disegni necessari alla sua realizzazione. Ciò che l’ufficio deve verificare è il possesso dei requisiti e delle regolarità formali. La domanda di brevetto, dopo l’esame, può essere accolta o respinta. Se accolta , il brevetto viene inserito, in originale, in una raccolta cronologica tenuta presso l’Ufficio brevetti, mentre una copia conforme all’originale viene trasmessa al richiedente. Solo successivamente, l’ufficio provvederà alla pubblicazione della notizia nell’apposito Bollettino dei brevetti per invenzioni e modelli. Se, invece, la domanda è in tutto o in parte respinta , la decisione verrà comunicata al richiedente che potrà così presentare ricorso entro 60 giorni all’apposita commissione ricorsi. In breve, la concessione del brevetto, conferisce all’inventore la facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nei territori dello stato. Per quanto poi riguarda la messa in commercio, il titolare del brevetto ha l’esclusiva per quanto concerne la prima vendita , ma non le successive. Concludendo, resta da dire che i diritti di brevetto , durano normalmente 20 anni dalla deposizione della domanda; possono però avere una durata inferiore in caso di decadenza, rinuncia o di una sentenza che ne abbia accertato la nullità. Segue Le convenzioni e i brevetti internazionali. L’applicazione limitata del brevetto al solo territorio nazionale, non offre una tutela completa all’inventore e talvolta può danneggiare gli interessi pubblici dello Stato. Ciò spiega la partecipazione dell’Italia alle convenzioni internazionali. Così sono nati i primi brevetti internazionali , ovvero brevetti regolati da norme di natura internazionale e all’interno di essi, i brevetti regionali , ossia i brevetti internazionali conclusi tra stati appartenenti a una sola e specifica parte del mondo. Tipico esempio di convenzione internazionale, è la Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale , la quale riconosce, a chi deposita in più Stati membri dell’Unione e in tempi diversi, una domanda di brevetto per la stessa invenzione, un diritto di far retroagire alla data del primo deposito gli effetti dei depositi successivi, se avvenuti entro 12 mesi dal primo.
I diritti dei consumatori(e degli utenti). Lo scambio che l’imprenditore fa sul mercato, ha generalmente come controparte il consumatore , ossia la persona fisica che acquista beni e servizi non per rimetterli sul mercato, ma per rispondere ad esigenze di carattere personale. Solo negli ultimi decenni, il nostro legislatore, sotto la spinta di norme comunitarie, è intervenuto per disciplinare i rapporti tra produttori e consumatori , considerando questi ultimi come i soggetti deboli del rapporto. Il legislatore ha così riconosciuto ad essi, tutta una serie di diritti fondamentali, ossia: il diritto alla tutela della salute , alla tutela e alla qualità dei prodotti e dei servizi , ad un’adeguata informazione e ad una corretta pubblicità , etc. Il contenuto dei diritti fondamentali dei consumatori nei confronti dei professionisti. Inoltre, il codice del consumo, ha individuato, i relativi comportamenti che gli imprenditori sono tenuti ad osservare. In particolare il codice vieta esplicitamente le pratiche commerciali scorrette ; le quali possono essere sostanzialmente di due tipi, e cioè: le pratiche scorrette ingannevoli , ossia quelle che inducono il consumatore a compiere una scelta commerciale che non avrebbe altrimenti compiuto;
e le pratiche scorrette aggressive , ossia quelle che inducono il consumatore, tramite molestie o coercizioni, a prendere una decisione commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Contro queste pratiche i consumatori , individualmente o collettivamente, possono reagire giudizialmente ; ma, ad esse, può reagire , anche d’ufficio, la stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato.
I consorzi per il coordinamento della produzione degli scambi. I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi sono, secondo la definizione legislativa, contratti con i quali “ più imprenditori , istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina e per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese ”. Oggi, rispetto alla disciplina antecedente, quella “nuova”, configura il consorzio come un contenitore assai più ampio. Esso, infatti, può ormai assolvere sia ad una funzione restrittiva della concorrenza , sia ad una funzione di cooperazione inter-aziendale di produzione di beni o servizi destinati a soddisfare i bisogni comuni dei consorziati. Disciplina generale del contratto di consorzio. Inoltre, va detto che essendo il contratto di consorzio, un contratto formale, esso dev’essere fatto per iscritto , a pena di nullità. Sostanzialmente esso deve indicare: l’oggetto e la durata del consorzio , gli obblighi dei consorziati e le condizioni che regolano l’ammissione , l’esclusione e il recesso dei consorziati. Circa la durata del consorzio, va detto poi che la legge non vi pone limiti, prevedendo solo che in “ mancanza di determinazione della durata ”, essa è decennale. Consorzi con attività esterna. Consorzi-società. Delle volte, inoltre, i consorziati , durante il rapporto di consorzio, debbono entrare in rapporto con terzi non consorziati. Proprio per tale motivo, l’attuale disciplina sui consorzi, prevede oggi la possibilità di costituire una società con fini consortili , offrendo però ai consorzi anche la poss ibilità di esercitare un’attività d’impresa entrando in rapporto con i terzi (il cosiddetto consorzio con attività esterna ). In tal caso, il contratto di consorzio resta un vero e proprio contratto di consorzio, non diviene cioè un contratto di società; ma, comunque sia, dando vita ad un organismo associativo, esso dev’essere iscritto nel registro delle imprese e, inoltre, i dirigenti del consorzio devono redigere, annualmente, una “ situazione patrimoniale ”. Le associazioni temporanee d’imprese(Ati). Le “ associazioni temporanee d’imprese ”, sono contratti di natura associativa, privi di rilevanza esterna, con i quali, più imprenditori, dettano regole per coordinare le rispettive autonome attività d’impresa , allo scopo di realizzare un affare di comune interesse. Il gruppo europeo d’interesse economico(Geie). Il Geie , è un contratto tra soggetti esercenti un’attività economica che dà luogo ad un fenomeno associativo a rilevanza esterna. Il suo scopo è quello di sviluppare e agevolare l’attività economica dei suoi membri e di migliorare o aumentare i risultati di questa attività. Segue La costituzione e l’autonomia patrimoniale. Per quanto concerne il contratto costitutivo del Geie , c’è da dire che esso deve avere come parti , persone giuridiche , aventi sede legale e amministrazione centrale nell’Unione, o persone fisiche , esercenti nell’Unione un’attività economica.
Concludendo, possiamo comunque dire che secondo l’opinione prevalente, l’ impresa familiare non costituisce un nuovo modello d’impresa collettiva , bensì un esperimento di co-gestione di portata interna.
Le diverse specie di imprese commerciali. Abbiamo già avuto modo di osservare che l’ impresa commerciale è l’ impresa non agricola , cioè l’impresa diversa da quella descritta dall’art. 2135. Tale è l’interpretazione che il lettore oggi dà del nostro codice, ma in realtà il c.c. non enuncia questo principio generale , bensì elenca nell’ art. 2195 , determinate specie di imprese da considerarsi commerciali. Le imprese dell’industria. L’art. 2195 menziona, per prima, l’ impresa industriale , ossia l’ impresa diretta alla produzione di beni e servizi e solo per seconda l’ impresa intermediaria , ossia l’ impresa diretta alla circolazione di tali beni. Da ciò si comprende quella supremazia dell’industria sul commercio conquistata tra fine ‘800 e inizio ‘900. Comunque sia, va detto che nonostante l’ industria rientri tra le imprese commerciali, essa non dev’essere necessariamente preposta al commercio. In breve, l’imprenditore industriale, dovrà sì destinare al mercato, mediante atti di scambio, i beni e i servizi che produce, ma non dovrà necessariamente acquistare sul mercato quanto è necessario alla sua produzione. In tal modo, lo scambio , non snaturerà l’essenza dell’industria, ma ne diverrà una attività connessa , trasformandosi anch’esso in attività industriale. Le imprese del commercio. Fra le imprese commerciali rientrano come si è capito anche le imprese preposte all’attività intermediaria nella circolazione dei beni , ossia all’ attività economica organizzata al fine dello scambio di beni o servizi. In buona sostanza, l’intermediazione nella circolazione dei beni è l’attività di chi sul mercato acquista, mediante contratti di scambio, beni per offrili, sempre con contratti di scambio, a chi intende acquistarli. È proprio questa attività di duplice scambio che il mondo degli affari e la legislazione chiamano “ commercio ”.
Le imprese di trasporto. Nell’art. 2195, troviamo poi, come terze, le attività di trasporto per terra , acqua e aria. Tali attività, non costituiscono una specie a sé stante di attività commerciali, ma sono piuttosto una sub-specie delle attività industriali , in particolare delle attività industriali produttrici di servizi.
Le attività e le imprese della finanza. Tra le imprese commerciali elencate dall’art. 2195, troviamo anche le imprese che esercitano un’attività bancaria o assicurativa. Si tratta d’imprese che operano professionalmente nel mercato finanziario , quindi che scambiano risorse finanziarie attuali con risorse finanziarie future, di quantità presumibilmente maggiore. Tali attività pongono in essere contratti che consentono, a chi ha risorse in eccedenza al proprio fabbisogno, di concederle, realizzando un investimento(che si spera) produttivo, a chi in quel momento non ne ha. Tali contratti prendono il nome di “ prodotti finanziari ”. Per quel che riguarda il controllo sulle attività finanziarie , c’è da dire che esso è affidato a diverse autorità amministrative, di cui le principali sono: la Consob , per quanto riguarda trasparenza e correttezza dei comportamenti; l’ Ivass e la Banca d’Italia , per quanto riguarda il controllo di
legittimità e di merito sulla stabilità delle imprese finanziarie, con riguardo rispettivamente alle imprese assicuratrici e alle altre imprese finanziarie. Sollecitazione all’investimento e al disinvestimento. Nel mercato finanziario i prodotti finanziari possono essere offerti e scambiati dagli stessi emittenti , e si parla allora di prodotti finanziari offerti e scambiati nel mercato primario , o da soggetti diversi dagli emittenti , e si parla allora di prodotti finanziari offerti e scambiati nel mercato secondario. Nonostante ciò, al di là di chi sia l’offerente, quando questi intende offrire al pubblico l’acquisto di prodotti finanziari(si parla di sollecitazione all’investimento ), e sostanzialmente coloro che intendono offrire al pubblico prodotti finanziari , devono dare preventiva comunicazione alla Consob , la quale successivamente, approverà o meno il prospetto, e in caso di approvazione, consentirà agli offerenti di procedere alla pubblicazione ; mentre, quando si offre ai risparmiatori di vendere i prodotti di cui sono titolari o di scambiarli con altri prodotti , si parla di sollecitazione al disinvestimento e il meccanismo di pubblicazione è pressoché identico al precedente. Le banche. Per quel che riguarda le banche, va detto che esse rappresentano, oggi, la categoria più importante di intermediari finanziari. Sostanzialmente, l’ attività bancaria è quella di raccogliere , tra il pubblico, denaro a credito , per concederlo a credito al pubblico. Proprio per tale ragione, all’attività bancaria si riserva il nome di intermediazione creditizia. In Italia, l’attività bancaria, può essere esercitata solo dietro autorizzazione della Banca d’Italia , la quale può concederla solo a società per azioni o a società cooperative speciali che rispettino determinate condizioni. Le banche autorizzate, vengono poi iscritte in un apposito albo tenuto proprio dalla Banca d’Italia e possono esercitare, oltre alla raccolta del risparmio, ogni altra attività connessa o strumentale. Infine, va detto che l’ attività bancaria è chiaramente assoggettata a vigilanza. L’assicurazione. Per quel che riguarda l’attività assicurativa, va detto che in essa l’ assicuratore esercita professionalmente l’industria dell’assicurazione , raccoglie cioè una massa ingente di rischi omogenei e mediante i premi incassati , riesce a costituire un fondo sufficiente a risarcire i sinistri che si verificheranno. Il rischio, in tal modo, non viene infatti trasferito, bensì neutralizzato.
Nozione e rinvio. Per finire, resta da dire che l’ultima categoria d’imprese commerciali, vede come protagoniste le imprese ausiliarie , ossia quelle che agevolano l’esercizio delle attività precedentemente indicate o comunque a queste legate da un rapporto di complementarietà.
Nozione del contratto. La compravendita , il più importante e diffuso tra i contratti di scambio, ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo, ossia di una somma di denaro. Essa è sostanzialmente, un contratto consensuale , in quanto si perfeziona col consenso, indipendentemente dalla consegna o dal pagamento del prezzo. Inoltre, va aggiunto che la cosa oggetto del contratto può:
Se la cosa presenta dei vizi , il compratore può chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo , oltre a ricevere un risarcimento del danno , a meno che il venditore non provi la propria incolpevolezza. La cosa venduta deve possedere poi le qualità essenziali per l’uso cui è destinata , oltre le qualità ulteriori eventualmente promesse. Se la cosa difetta di una di tali qualità in misura rilevante, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto. In breve, comunque sia, il compratore deve, a pena di decadenza, denunciare al venditore i vizi o la mancanza di qualità, entro 8 giorni dalla scoperta; e, in ogni caso, l’ azione si prescriverà entro un anno dalla consegna. Vendita con patto di riscatto. Il venditore può inoltre riservarsi il diritto di riacquistare la proprietà della cosa venduta , mediante la restituzione del prezzo. A tutela del venditore, si dispone che il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo per l’eccedenza ; è invece dovuto dal venditore riscattarne al compratore, in aggiunta al prezzo, il rimborso delle spese della vendita e di quelle necessarie fatte per la cosa. La legge stabilisce comunque un termine massimo per il riscatto stabilito in: due anni per i beni mobili e cinque per quelli immobili. Infine, va detto che se l’ acquirente ha alienato la cosa , il venditore potrà ottenere il rilascio della cosa dai successivi acquirenti , se e quando il riscatto sia opponibile. Norme particolari per la vendita di cose mobili. Per quanto riguarda la vendita di cose mobili , va detto che essa richiede una disciplina rapida e rigorosa. Per tale motivo, i mezzi di garanzia a tutela dell’istituto sono: la possibilità di chiedere l’accertamento preventivo dei difetti della cosa ; l’ esecuzione coattiva per inadempimento del compratore o del venditore; la risoluzione stragiudiziale di diritto , la quale è prevista a favore del contraente che prima della scadenza abbia offerto la prestazione dovuta, se l’altra parte non adempie a sua volta alla propria obbligazione; e la rivendicazione del venditore , ossia la restituzione di cose non pagate. Segue Vendita fuori dai locali commerciali, vendita a distanza. Un altro intervento legislativo a tutela dei consumatori, è stato quello in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali. Per essi, il legislatore ha previsto una disciplina speciale, i cui presupposti sono: che intervenga , tra un professionista e un consumatore, un contratto riguardante la fornitura di beni o la prestazione di servizi ; e che il contratto sia stipulato fuori dai locali commerciali dell’imprenditore (ad esempio, presso il domicilio del consumatore, per strada, etc.). In presenza di tali presupposti, il consumatore ha diritto di recedere dal contratto. Per l’esercizio di tale diritto, la legge riconosce normalmente al consumatore un termine di 7 giorni , che il contratto può ampliare, ma non restringere, e la cui decorrenza varia da caso a caso. Concludendo, va detto che il diritto di recesso , va poi generalmente esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento , che è sufficiente sia spedita entro i termini suddetti. Vendita con riserva di gradimento, vendita a prova, vendita su campione, vendita a rate con riserva di proprietà. Altri tipi di vendita sono: la vendita con riserva di gradimento , ossia la vendita che si perfeziona solo quando il gradimento è comunicato al venditore;
la vendita a prova , ossia la vendita sottoposta a condizione sospensiva che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all’uso cui è destinata; la vendita a campione , ossia la vendita in cui il compratore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di difformità della merce rispetto al campione precedentemente visionato e la vendita a rate con riserva di proprietà , ossia la vendita con pagamento frazionato del prezzo in cui il compratore acquista la proprietà della cosa solo con il pagamento dell’ultima rata. In tale tipo di vendita, il mancato pagamento di una sola rata non dà luogo alla risoluzione del contratto, se questa rata non superi l’ottava parte del prezzo.
Nozione e disciplina. Il riporto è quel contratto con il quale il riportato trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo e , il riportatore si obbliga a trasferire al riportato altrettanti titoli della stessa specie , verso rimborso del prezzo , alla scadenza di una data convenuta. L’essenza del rapporto è il duplice trasferimento che esso implica, e cioè: un trasferimento immediato dal riportato al riportatore e un trasferimento a termine dal riportatore al riportato. In buona sostanza, la funzione del riporto è proprio quella di assicurare temporaneamente al riportatore la disponibilità di una determinata quantità di titoli , e al riportato di una determinata somma di denaro.
Nozione e disciplina. Il contratto estimatorio è il contratto con cui una parte , il tradens , consegna determinate cose mobili all’altra , l’accipiens , e questa si obbliga a pagarne il prezzo pattuito , a meno che non restituisca le cose nel termine stabilito. Chiaramente, si tratta di un contratto reale, in quanto si perfeziona con la consegna delle cose. È proprio da ciò che scaturisce per l’accipiens un’ obbligazione con facoltà alternativa , e cioè: pagare il prezzo o restituire le cose nel termine stabilito. Concludendo, resta da dire che i rischi per la perdita o il deterioramento delle cose ricadono chiaramente sull’accipiens.
Nozione e disciplina. La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga , dietro il corrispettivo di un prezzo , ad eseguire , a favore dell’altra , prestazioni periodiche o continuative di cose. Chiaramente, perché si parli di somministrazione, la prestazione dev’essere di beni e non di servizi , in quanto la prestazione di servizi rientra nella disciplina dell’appalto o del contratto d’opera. In particolare, occorre poi ricordare che: raramente nel contratto viene stabilita con esattezza l’entità della fornitura da somministrare (solitamente si indicano, infatti, i quantitativi minimi e massimi). quanto al prezzo , esso è corrisposto:
per il contratto di trasporto di persone, alla stipulazione del contratto, dev’essere rilasciato un biglietto di viaggio, il quale è considerato semplicemente come un documento di legittimazione. Per quanto riguarda la responsabilità del vettore , c’è da dire che esso risponde: per inadempimento e ritardo secondo le regole generali; e per i sinistri che colpiscono il viaggiatore e per la perdita dei bagagli , a meno che non provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Trasporto di cose. Nozione. Nel contratto di trasporto di cose , una parte , il mittente , consegna una o più cose all’altra , il vettore , che si impegna ad effettuare il trasporto da un luogo ad un altro in cambio di un corrispettivo e ad effettuare la consegna ad un determinato soggetto , il destinatario , il quale può essere lo stesso mittente o un terzo. Inoltre, va detto che per soli fini probatori, il vettore , può richiedere al mittente , il rilascio di una lettera di vettura , in cui è indicato: il nome del destinatario, il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità e le condizioni convenute per il trasporto; mentre, il mittente , può richiedere al vettore , il rilascio di un duplicato della lettera di vettura con la propria sottoscrizione o una ricevuta di carico con le stesse indicazioni. Responsabilità del vettore. Anche per il trasporto di cose , il vettore risponde per inadempimento o per ritardo. Ciò comporta, per esso, il risarcimento del danno , a meno che riesca a provare che ciò è accaduto per motivazioni a lui non imputabili. In caso di perdita o di avaria delle cose trasportate , invece, esso è chiamato a rispondere per custodia. Il vettore si libera da tale responsabilità, solo se riesce a provare che la perdita o l’avaria siano derivate da caso fortuito, dalla natura o dai vizi della cosa, o dal loro imballaggio. Tale regime, però, è attenuato in caso di: presunzione di irresponsabilità per calo naturale , per le cose che, data la loro natura, sono soggette durante il trasporto a diminuzione nel peso o nella misura(e in tal caso il vettore risponde solo delle diminuzione che oltrepassano il calo naturale); o mediante la dichiarata validità delle clausole che stabiliscono presunzioni di caso fortuito per eventi che normalmente, dipendono da caso fortuito. Trasporti cumulativi. Inoltre, è importante sottolineare che il vettore, non sempre ha la possibilità di effettuare il trasporto, dal luogo di partenza a quello di destinazione, da solo. Può accadere, infatti, che: il vettore assuma il trasporto per il proprio percorso e stipuli poi, per conto del mittente o del viaggiatore, un contratto con vettori successivi, instaurando così un s ervizio di corrispondenza o ricarteggio ; oppure può accadere che la cooperazione tra più vettori si estrinsechi mediante l’ assunzione cumulativa del trasporto da parte di tutti i vettori successivi, nei confronti del creditore del trasporto, con un unico contratto. Si ha qui l’ipotesi del contratto cumulativo in senso proprio. Concludendo, resta da dire che nel trasporto cumulativo di cose , i vettori sono responsabili solidalmente ; mentre, nel trasporto cumulativo di persone la solidarietà è esclusa e ciascun vettore risponde unicamente nell’ambito del proprio percorso.
Nozione. Il mandato è il contratto con il quale una parte , il mandatario , si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra , il mandante. In linea di massima, il mandato si presume
oneroso , ma può essere anche gratuito, soprattutto nel caso in cui non versi nell’ambito di rapporti commerciali. Il mandato può essere poi con rappresentanza , e ciò si verifica quando il mandatario agisce in nome e per conto del mandante. Il mandato, può essere poi stipulato nell’ interesse esclusivo del mandante , nell’ interesse del mandante e del mandatario , o del mandante e di terzi. In ogni caso, comunque sia, i risultati dell’agire del mandatario si debbono acquisire esclusivamente dal mandante. Rapporti con i terzi nel mandato senza rappresentanza. Nel mandato senza rappresentanza , il mandatario agisce per conto del mandante, ma in nome proprio , acquistando i diritti ed assumendo gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi. In particolare, nel mandato senza rappresentanza: per i beni immobili o mobili registrati , il mandatario, che ne acquista la proprietà, ha l’obbligo di ritrasferirli, con un altro negozio giuridico, al mandante; mentre, per i beni mobili , è attribuito al mandante il diritto di rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario. Rapporti fra mandante e mandatario. Per quel che riguarda i rapporti fra mandante e mandatario, va detto che il mandatario deve eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia ; egli deve, infatti, adempiere con scrupolosa attenzione, all’incarico che gli è stato assegnato e deve seguire le istruzioni ricevute. A mandato eseguito, il mandatario deve poi darne notizia al mandante e deve dargli il rendiconto. Al mandante spetta, infine, il compito di corrispondere il compenso , qualora il mandato sia a titolo oneroso. Estinzione del mandato. Il mandato si estingue chiaramente: per scadenza del termine ; per il compimento dell’affare da parte del mandatario ; per morte , interdizione o inabilitazione del mandante o del mandatario; per rinuncia del mandatario ; o per revoca del mandante. Commissione e spedizione. Come abbiamo detto, il mandato, ha per oggetto il compimento di atti giuridici. Adesso, per concludere, va detto che se tali atti: consistono nell’ acquisto o nella vendita di beni , per conto del mandante, ma in nome del mandatario, il mandato prende il nome di commissione ; per cui, il mandante, è il committente e, il mandatario, è il commissionario. se invece tali atti consistono nella conclusione di un contratto di trasporto , sempre per conto del mandante, ma in nome del mandatario, il mandato prende il nome di spedizione ; per cui il mandatario verrà denominato spedizioniere.
Nozione. Il contratto di agenzia è il contratto con il quale una parte , l’agente , assume stabilmente l’incarico di promuovere , per conto dell’altra , il preponente , e verso un corrispettivo , la conclusione di contratti in una zona determinata. Disciplina. Per quanto concerne la disciplina del contratto di agenzia, c’è da dire che l’agente deve promuovere la vendita dei prodotti del preponente nella zona assegnata, attenend osi alle istruzioni ricevute , restando comunque libero di organizzarsi come meglio crede. L’agente deve inoltre tutelare gli interessi del preponente ed agire con lealtà e correttezza, adempiendo l’incarico con la diligenza del buon padre di famiglia. L’agente ha infine diritto ad una provvigione per gli affari conclusi per effetto del suo intervento.