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Esame di Diritto comunicazione
Tipologia: Sintesi del corso
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Le fonti del diritto sono tutti quegli atti o fatti dai quali traggono origine le norme giuridiche dove per atti s'intendo le fonti scritte e per fatti si intendo le fonti non scritte come ad esempio le consuetudini cioè comportamenti tenuti da alcune persone che fanno parte di una società i quali sono convinti di dover tenere quel determinato comportamento che nel tempo diventa una consuetudine e quindi una norma giuridica. Quando parliamo di fonti parliamo di fonti di produzione (cioè le fonti che producono, mutano o estinguono le norme giuridiche ) e fonti di cognizione (cioè gli strumenti attraverso cui è possibile conoscere la norma come ad esempio la gazzetta ufficiale, che è necessaria e legale in quanto condiziona la validità di una norma). In molti ordinamenti, come quello italiano, ci troviamo difronte a una pluralità di fonti che hanno un diverso livello a seconda dei soggetti da cui provengono; esiste quindi una gerarchia delle fonti: La costituzione e le leggi costituzionali rappresentano le norme fondamentali poiché definiscono l'ordinamento dello Stato di riferimento. La costituzione può esser modificata attraverso un procedimento aggravato in quanto la nostra è una costituzione rigida, cioè non può esser modificata secondo il consueto iter parlamentare che porta all'approvazione di una legge. Questo procedimento aggravato è contenuto nell' articolo 138 della costituzione che dice che: "Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione". Al secondo gradino troviamo i regolamenti e le direttive della UE che si occupano di normare in riferimento ad alcune materie, come per esempio in ottica di ambiente o di privacy, per tutti i membri della UE come ad esempio nel caso dell' articolo 11. Le fonti della UE sono i regolamenti (sono norme indirizzate a tutti i cittadini della UE cioè norme self executive che hanno piena applicazione in tutti gli ordinamenti di tutti i paesi membri) e le direttive (precetti normativi che sono indirizzati agli stati membri e vi è dato obbligo agli stati membro di adempiere a degli obblighi in un determinato arco di tempo). Al di sotto troviamo le leggi ordinarie e gli atti avente forza di legge cioè degli atti che sono come una legge ma non vengono emanati dal parlamento ma provengono dal governo e sono i decreti legge (leggi prese in via d'urgenza quando ci si trova difronte una situazione di urgenza ed emergenza non si può rispettare il solito iter per l'approvazione di una legge. Questi decreti hanno efficacia in quel determinato ordinamento ma devono essere convertii in legge, entro 60 giorni, dal parlamento altrimenti non avrebbero valore) e decreti legislativi (il parlamento definisce una legge dove definisce uno schema attribuendo poi all'esecutivo l'obbligo di emanare una legge specifica). CAPITOLO 1 PARAGRAFO 1 Nel corso degli anni sono state individuate diverse definizioni di diritto ma quella che meglio sintetizza tale concetto afferma che l'ordinamento giuridico è l'insieme delle regole che disciplinano la vita di una società in una specifica epoca storica. Tale definizione evidenzia dunque due requisiti fondamentali del diritto che è al contempo scienza storia e scienza sociale ; cioè ogni regola giuridica, che è tale perché non espone a conseguenze negative, è figlia del proprio tempo ed è espressione di un complesso assetto di interessi sociali, economici, culturali e religiosi. Quindi la medesima società esprime disposizioni giuridiche diverse in funzione dell'evoluzione del
costume sociale, del modello economico e più in generale del decorso della storia. Il diritto, dunque, è insensibile a tre fattori: socio-culturale, politico ed economico ; vi sono regole che palesano l'una matrice maggiormente rispetto alle altre, ma non ve n'è alcuna che non possa dirsi sintesi di una peculiare visione del potere, di uno specifico sentire sociale, di una particolare concezione degli interessi economici. Un ulteriore requisito del diritto delle società contemporanee è che le regole sono interessare da forti componenti tecnologiche, scientifiche e più in generale extragiuridiche. Tradizionalmente le fonti del diritto erano inserite nella tripartizione di poteri: legislativo, esecutivo e giudiziario ed il mondo giuridico era diviso in due prevalenti sistemi:
L' articolo 15 stabilisce che la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni forma di comunicazione sono inviolabili ; in sostanza, la tutela della segretezza è una peculiare forma di tutela della riservatezza che, tuttavia, ha una portata più ampia ed implica il complessivo diritto alla tutale della propria "sfera intima", a prescindere dalla comunicazione di uno o più dati che ciascuno compie ad alti. L'articolo 15 postula dunque una vera e propria libertà di comunicazione e ciò introduce la distinzione con l' articolo 21 che, al primo comma, prevede che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Di solito si ritiene che l'art 15 offra copertura costituzionale all'attività del comunicare ed è piuttosto sulla forma della comunicazione; mentre l'art 21 concerne il contenuto della comunicazione, se ed in quanto rappresenti manifestazione del pensiero. PARAGRAFO 3. L' articolo 21 afferma dunque che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro nel caso di delitti o nel caso di violazioni di norme. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. Il comma 6 sottintende che la libertà di manifestazione del pensiero entra nella cornice dell'ordinamento statale, che l'attribuisce o ne governa l'esercizio, sebbene autolimiti le proprie prerogative in materia, secondo il dispositivo, appunto, dei commi 1-4. APPUNTI PROF Nel diritto di espressione prima dell' articolo 21 trova piena applicazione nell' articolo 2 , tra cui vi rientrano i cosiddetti diritti personalissimi (diritti che vengono riconosciuto all'individuo in quanto persona), secondo cui il diritto di espressione è inviolabile, è riconosciuto a tutti, cittadini e stranieri sia in forma individuale che collettiva; può esprimersi in qualsiasi forma: parola, scritto e ogni altro mezzo (foto, film, composizione musicale espresse attraverso i moderni mezzi di comunicazione). L'articolo 21 afferma dunque che:
Per quanto riguarda i commi 3 e 4 il sequestro avviene successivamente alla pubblicazione degli stampati, con le stesse garanzie del 13 e 14:
temporale : fra la notizia e la sua fruizione su carta stampa passavano svariate ore, soltamente una notte. La radio e la televisione consentono una trasmissione in tempo reale. L'intermediario tradizionale è tuttora soggetto a compiere delle scelte editoriali quindi il creatore/produttore diventa titolare (diritto d'autore) e se assume la responsabilità. La stampa fin dall'800 gode della libertà di stampa accanto a cui vi sono norme che riguardano la responsabilità penale, civile e amministrativa degli editori, dei direttori e dei giornalisti, che limitano la libertà costituzionale. Le radiotelevisioni invece sono state sottoposte ad un rigido monopolio statale riservando ad un soggetto pubblico l'attività di radiodiffusione con pesanti sanzioni nei confronti di chiunque tendesse di infrangerlo. PARAGRAFO 5
L'inversione definitiva si ebbe con la nomina a Capo del Governo di Benito Mussolini il quale nel 1914 fondò il Popolo d'Italia. I primi provvedimenti del regime fascista furono tesi a trasformare l'intero assetto dei mezzi di comunicazione di massa, in particolare modo della stampa, i chiave di servizio allo Stato. La figura del gerente fu sostituita con quella del direttore responsabile il cui riconoscimento era affidato al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello. Il testo unico del 1926 introduceva:
quello stabilito dal Comitato interministeriale per i prezzi. La Corte costituzionale nel 2012 ha infine stabilito che la possibilità, per le testate on line, di accedere ai contributi per l'editoria è legata alla loro registrazione, costituendo questo un obbligo di carattere amministrativo imposto ai soli fini delle provvidenze economiche. PARAGRAFO 3 Il diffondersi di internet ha introdotto nuove problematiche; ci si è più volte interrogati sulla possibilità di applicare il regime previsto per la stampa anche a prodotti non stampati. La legge 62/2001 estende alcune disposizioni della legge sulla stampa del 1948 al prodotto editoriale così come definito dall'articolo 1: per prodotto editoriale si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo o su supporto informatico destinato alla pubblicazione e alla diffusione di informazioni con ogni mezzo, anche elettronico, mentre non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci. Il terzo comma, invece, dispone che al prodotto editoriale vengano estesi gli obblighi rispetto all'indicazione di luogo e anno di pubblicazione, nome dello stampatore, del proprietario e del direttore o vicedirettore responsabile. Molte sono state le obiezioni alla possibilità di estendere al prodotto editoriale le sanzioni amministrative e civili previste dalla legge sulla stampa. Una soluzione potrebbe esser rintracciata nella legge Levi- Prodi del 2007 la quale prevedeva un allargamento della dedizione di attività editoriale, con le relative conseguenze civili ed amministrative, a quell'attività svolta anche in forma non imprenditoriale per finalità non lucrative. Un'altra risposta proviene anche dal Tribunale di Aosta che in tre diverse pronunce ha:
iscritto ad uno dei due elenchi. La legge del 1963 non fornisce una definizione di attività giornalistica ma ne descrive i diritti e doveri: è diritto dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e ripartiti gli eventuali errori. La Corte costituzionale ha fornito diverse definizioni di attività giornalistica e ha invidiato l'esercizio della professione giornalistica nell'attività di carattere intellettuale, di partecipazione alla compilazione di un particolare prodotto della manifestazione del pensiero attraverso la stampa periodica o i servizi giornalistici della radio e della radio e della televisione, la cui specificità sta nella particolare sintesi fra la manifestazione del pensiero e la funzione informativa che ben può essere svolta attraverso l'immagine, essendo anche questa fornita, in linea generale, di una rilevante efficacia comunicativa e informativa. Oltre alla responsabilità civile e penale il giornalista risponde anche dal punto di vista disciplinare all'Ordine ; l'articolo 48 dispone che gli iscritti all'albo che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro sono sottoposti a procedimento disciplinare. Esistono quattro tipi di sanzioni:
ormai perso la loro utilità sociale, non sono quindi significativi per la collettività. (Questo principio può richiamare il diritto all’oblio)
ingiusto intercorra un nesso di casualità. Per quanto riguarda il campo del giornalismo l'art 11 della legge sulla stampa prescrive che, oltre all'autore della pubblicazione e al direttore, sono obbligati in solido il proprietario della testata e l'editore (quando non siano coincidenti). Per quanto riguarda l'attività giornalistica i potenziali illeciti sono:
oltre al fatto che il giornalista non deve accettare favori che possano compromettere l'autonomia e non deve omettere particolari rilevanti ai fini della corretta ricostruzione dell'evento da parte del lettore. È sancito il principio di divieto di discriminazione per razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali ed è altresì tutelato il diritto alla riservatezza dei cittadini: è vietata dunque la pubblicazione di nomi di persone coinvolte in fatti di cronaca, se ciò mette in pericolo la loro incolumità. Viene introdotto anche il tema delle fonti affermando che il giornalista deve sempre verificare l'attendibilità e viene posto il principio della massima trasparenza delle fonti che sancisce che qualora una fonte richieda di rimanere riservata, il giornalista deve rispettare il segreto professionale e informare il lettore di tale circostanza.
notizia falsa e ingannevole con l'intento di disinformare o diffondere le cosiddette bufale. Il tema delle fake news ha portato anche ad un disegno di legge presentato al senato nel 2017, sulla scia della Germina che si è dotata di una legge di regolamentazione con l'obiettivo di responsabilizzare i gestori. Il testo prevedeva l'applicazione delle disposizioni ai servizi di social network operanti a scopo di lucro su piattaforme internet, individuando due diverse categorie di contenuti illeciti:
sono agganciati una serie di vagoni: