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Diritto costituzionale II
26/09/22- lezione 1
Disciplina delle fonti
- Costituzione : ogni fonte è disciplinata da essa (fonte delle fonti)
- Preleggi : approvate durante il fascismo quindi per alcune parti sono inutilizzabili, nonostante ciò continuano ad avere valore come disciplina generale, ciò vuol dire che non sono gerarchicamente sovra ordinate a qualche fonte, non possono condizionare leggi future, ma servono come disciplina generale che si presuppone, salvo che la legge non stabilisca diversamente. Sono disposizioni sulla legge in generale.
- C’è un'altra parte di una legge approvata dopo la costituzione che ha solo valore generale (detta regole generali sulle fonti ma non ha un valore gerarchicamente sovra ordinato, si applica se non è chiaramente abrogata), quella sulla presidenza del consiglio dei ministri. Questa contiene un titolo che si chiama “gli atti del governo”, che regola espressamente le fonti, in particolare gli atti aventi forza di legge e i regolamenti. Questa aveva la pretesa di disciplinare decreti leggi e regolamenti ma questi ultimi sono già disciplinati in costituzione, quindi può solo disciplinarle generalmente ma non influenzare i decreti legge successivi che saranno influenzati SOLO dalla costituzione.
- Consuetudini : che le preleggi definiscono gli “usi”. Le preleggi affermano che intervengono quando non c’è la legge a disciplinare una certa materia. Es. nome di famiglia: non c’è legge ma consuetudine patriarcale secondo la quale i figli acquisiscono il nome del padre (ci sono poi stati interventi della corte costituzionale).
- Tradizione giuridica: storia, cultura giuridica di un ordinamento
- Teoria/dottrina : ordinamento italiano e francese vieta citazioni dottrinali in sentenze (riferimenti ad autori). In ordinamenti di common law (USA) giudice crea diritto. In Francia, non è ammesso, perché all'epoca della rivoluzione non ci si fidava dei giudici, i quali facevano ancora parte dell'ancien regime, vige pertanto la sotto posizione dei giudici alle scelte dei legislatori. I giudici di civil law, oggi, sono inoltre sottoposti alle norme internazionali.
- Forma di governo: : quella italiana è parlamentare, per cui parlamento è organo supremo. Legge condiziona esecutivo e sentenze. PR può effettuare dei rilievi prima di promulgare, ma è tuttavia obbligato a promulgare. In altri Stati presidente può opporsi alla scelta del parlamento.
- Giurisprudenza costituzionale
- Giurisprudenza ordinaria
- Influenze, normativa e giurisprudenza internazionale/europea: sentenze Corte Europea diritti umani e Corte giustizia UE
- Diritto comparato: confronto con altri ordinamenti condiziona applicazione fonti in ordinamento interno. 27/09/22- lezione 2
Nome di famiglia (consuetudini)
- In molti Paesi i figli acquistano il cognome di entrambi i genitori o possono scegliere quale dei due assegnare. In Europa: - (^) Spagna (e Paesi iberici) → per tradizione cognomi di entrambi i genitori (ma alle generazioni successive si trasmette solo il primo). - (^) Germania, Svizzera, Francia, Grecia, Lituania, Portogallo, Ungheria → scelta dei genitori (cognome del padre, della madre o di entrambi)
- In Italia
- Regola consuetudinaria (non è stabilito da una legge) secondo la quale i figli prendono il cognome del padre.
- Nel ’75: riforma del diritto di famiglia, parità tra genitori ma nulla sull’argomento del cognome. La regola della trasmissione del cognome ai figli ha costituito un limite per la corte costituzionale di pronunciarsi a riguardo (può farlo solo sulle leggi).
- (^) Corte cost. 61/2006 (coppia Cusan Fazzo) → questa regola è un «retaggio di una concezione patriarcale della famiglia… non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna», ma la questione è inammissibile, perchè è necessario l’intervento del legislatore
- (^) Circolare del min.int. 2008 → nel decreto di cittadinanza mantenimento automatico del doppio cognome per spagnoli e portoghesi
- (^) Ddl approvato alla Camera settembre 2014 → cognome del padre o della madre ovvero di entrambi nell’ordine concordato
- Sistematico: interpretazione in ambito generale, creare un quadro normativo, mettendo in correlazione più norme; mettere insieme più norme della stessa disciplina es. art.2 collega i doveri alla responsabilità politica economica e sociale e si collega anche all’art.3 con il principio di eguaglianza sostanziale). Consente comprensione allargata.
- (^) Comparato/europeo: si confronta con norme internazionali.
- (^) Analogico: Analogico: usato nei casi in cui si riscontrino lacune nell'ordinamento giuridico
- Analogia legis : si ricorre all' applicazione di una norma analoga al caso
- Analogia iuris : (fase 2) si fa ricorso a principi generali ordinamento giuridico, il giudice cerca di interpretare la norma utilizza do principi che più si avvicinano al caso concreto, e che gli danno immesso per sentenziare.
- Non si applica nel caso di norme eccezionali.
- Conosce diversi limiti nell'ambito del diritto penale, mai applicata se la norma peggiora la situazione dell'imputato. Principio retroattività sempre valido, la legge non può disciplinare eventi verificati prima della disposizione della legge
Antinomie
- Come si risolve il contrasto tra due leggi di contenuto anche solo in parte diverso? Quale norma applico se 2 norme sono in contrasto? Ci sono 3 possibilità: 1. Criterio cronologico : la legge più recente prevale su quella precedente. Aspetto importante delle leggi: la novità, l e leggi sono sempre nuove, l’ordinamento si rinnova in continuazione. - Si applica per fonti di PARI GRADO^ (un regolamento non abroga una legge) - Es. Un decreto legge (che ha forza di legge) che contrasta una legge prevale sulla legge (anche se ha carattere provvisorio), in quanto, il decreto legge interviene appositamente per cambiare una legge. - (^) L’abrogazione può essere esplicita (dichiarazione espressa del legislatore), implicita (incompatibilità con le precedenti leggi) o tacita (nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore). - Nelle^ Preleggi , gli articoli in materia di criterio cronologico di risoluzione antinomie - (^) Art.11 preleggi, l’efficacia legge nel tempo: la legge non dispone che per l’avvenire, essa non ha effetto retroattivo. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione. - Il legislatore può sempre stabilire una deroga al criterio di irretroattività delle leggi? NO, non vale per le leggi penali (in tutti i casi deve essere però una retroattività ragionevole, la scelta del legislatore deve essere motivata.). L’art. 25 secondo comma della costituzione affrena che nessuno può essere punito in forza di una legge che sia entrata in vigore dopo il fatto commesso (non posso essere punito per una legge emanata in seguito del fatto commesso). I casi sorti prima della normativa nuova continueranno a seguire la vecchia legge, nel caso in cui però la nuova legge vada a favore del condannato, questa ha valore retroattivo (es. minore pena) per il principio del favor rei. - (^) Art. 15 preleggi, l’abrogazione leggi: le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore. 2. Criterio gerarchico : contrasto tra leggi di livello diverso. Se la fonte di grado inferiore contrasta la fonte di grado superiore è illegittima. - Questo criterio è stato teorizzato da H. Kelsen, giurista austriaco, nei primi del '900. (ad oggi il sistema delle fonti è molto più elaborato: fonti int, regionali, parlamentari, ecc.). Inoltre Kelsen elabora il concetto di Corte Costituzionale, meccanismo per dichiarare incostituzionalità leggi. - Ordine gerarchico: - Costituzione - Leggi e atti con forza di legge - Regolamenti P.A: le antinomie possono essere risolte sia da giudice amministrativo che ordinario, con diversi casi ed effetti. - Se viola interesse legittimo (= interesse che può essere fatto valere quando corrisponda all'interesse generale della PA) -> giudice amministrativo può annullare regolamento.
- Se viola un diritto -> giudice ordinario, può solo disapplicarlo ma non annullarlo. +eccezioni 3. Criterio di separazione delle competenze : ci sono fonti che hanno una riserva di competenza costituzionalmente garantita. - (^) Art. 64 costituzione: “ ogni camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei sui componenti”. Questi regolamenti riguardano l’organizzazione interna della specifica camera che possono distinguersi (es. nel procedimento di formazione di una legge). Sono gli interna corporis acta. Ciascuna delle due camere ha questo potere di auto organizzarsi. Allo stesso modo un potere di organizzazione interna ce l’ha la corte costituzionale che disciplina autonomamente i suoi lavori. Essendo organi di rilievo costituzionale hanno un’autonomia costituzionalmente garantita. - Se un regolamento parlamentare è in contrasto con una legge, che succede? Non si può sapere a priori, bisogna vedere l’argomento a cui si riferiscono e veder se la disciplina di tale materia spetta al parlamento (prevarrà regolamento) o se non è di sua competenza (prevarrà la legge). Prevale la fonte che è competente. La corte costituzionale è l’unico organo che può risolvere il problema, può giudicare incostituzionale una legge che ha invaso la competenza della camera ma non viceversa - Contrasto tra legge statale e regionale: quale prevale? Dipende quale fonte ha violato la competenza dell’altra. 28/09/22 - Lezione 3
Riserva di legge
- Si ha quando la costituzione riserva alla legge/atto avente forza di legge la disciplina di una certa materia. Limitano legislatore, perché lo obbligano a regolare quella determinata materia. - La costituzione può riservare la materia alla legge in modi diversi: 1. Riserve di legge assolute : implica che la materia può essere disciplinata SOLO dalla legge o atto avente forza di legge. 2. Riverse di legge relative : implica che la materia DEVE essere disciplinata dalla legge, ma la legge può limitarsi alla legislazione di base e può essere INTEGRATA da fonti secondarie. Il legislatore deve intervenire ma non è tenuto a disciplinare nei dettagli la materia, può limitarsi ai principi fondamentali. - Come faccio a distinguerle? Lo si capisce con un’interpretazione sistematica perché la costituzione usa termini diversi rispetto a “riserva assoluta/relativa”. - Es. riserva assoluta= art.13 costituzione: afferma che la libertà personale è inviolabile ma può essere limitata nei soli casi e nei modi previsti dalla legge. Nell’ultimo comma si afferma anche che è la legge a stabilire i limiti massimi della carcerazione preventiva - Es. riserva assoluta= art. 25^2 costituzione: nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata fin vigore prima del fatto commesso. - (^) Es. riserva relativa= art.97 costituzione: “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”. Nel periodo statutario invece c’era una riserva all’amministrazione. È però impensabile che la legge organizzi tutti i pubblici uffici, quindi la legge stabilisce i principi fondamentali che però vanno poi integrati con disposizioni di dettaglio dettate da fonti secondarie che quindi completeranno la disciplina dei pubblici uffici. - Nel caso di riserva assoluta non sono esclusi tutti i regolamenti, possono essere ammessi regolamenti di stretta esecuzione. Sono regolamenti che possono essere necessari per dare esecuzione alla legge. 3. Riserva rinforzata (per contenuto o per procedimento) : quando la costituzione non si limita di obbligare il legislatore a disciplinare una materia ma indica anche una parte del contenuto della legge o un procedimento da seguire. Nelle riserve semplici (assolute e relative) la costituzione “si fida” del legislatore. Nelle costituzioni dell’800 le riserve rinforzate non esistevano mentre le costituzioni moderne “invadono” la sfera di competenza del legislatore, “non si fidano”. Si trasformano le riserve di legge: nell’800 le costituzioni attribuivano alla competenza del parlamento certe materie sottraendole al sovrano (per quelle materie decideva il parlamento non più il re/governo) mentre oggi il parlamento ha pieni poteri ma
- Sentenze interpretative di accoglimento : dice che la questione è fondata, la legge è incostituzionale ma solo se interpretata nel senso evidenziato in motivazione (quella certa interpretazione è incostituzionale, sono possibili tutte le altre). - Sentenze interpretative di rigetto : la questione non è fondata se la legge è interpretata nel senso indicato in motivazione (quella è l’unica interpretazione conforme a costituzione). Essendo una sentenza di rigetto non ha efficacia erga omnes, vale solo per il caso concreto, quindi ci possono essere giudici che interpretano la norma diversamente. 3/10/22- lezione 4
Costituzione
Caratteristiche generali :
- Prima costituzione italiana: statuto Albertino, frutto della restaurazione, concessa da Carlo Alberto (costituzione octroyée) in seguito ai moti del 1848. Prima era la carta costituzionale del regno di Sardegna, dopo l’unificazione divenne costituzione del regno d’Italia (1861). - Non si chiamava costituzione, ma statuto: era una costituzione concessa dal sovrano, tipico della restaurazione. Dopo la parentesi napoleonica, i sovrani tornati al potere dopo Napoleone non potevano non riconoscere le innovazioni introdotte dalla rivoluzione francese (passaggio a monarchia costituzionale, costituzione, codici…) però, cercano di porre un limite a queste trasformazioni. Questo è quello che viene definito “costituzionalismo moderato della restaurazione”, ossia che concedeva il minimo necessario. Uno di questi segni della “moderazione” è la parola statuto, che era una parola che non aveva nulla di rivoluzionario, come invece il termine “costituzione”. Altro segno di questa moderazione era il parlamento: camera dei deputati era rappresentativa del popolo, mentre il senato era composto da senatori scelti direttamente dal re. - Lo statuto fu concesso e scritto da Carlo Alberto insieme al suo consiglio di conferenza. - (^) Nella premessa, questa costituzione si definiva una legge sacra e immodificabile , in realtà però, questa è stata cambiata molte volte in quanto non conteneva degli strumenti che permettessero di rivelare contrasti con lo statuto e di sanzionare leggi in contrasto con lo statuto, non c’era un controllo sulla costituzionalità delle leggi. L’affermazione contenuta nella premessa aveva quindi valore simbolico. Nonostante ciò era considerata superiore alle altre leggi. - Questo testo costituzionale venne modificato anche per motivi storici effettivi. Lo statuto entrò in vigore nel 1848, dopo la sua emanazione, in Italia ci fu il risorgimento, periodo di cambiamenti profondi (es. formazione regno d’Italia, guerre…). Solitamente quando entra in vigore una costituzione si crea un ordinamento conforme alla costituzione, in Italia però, non andò così. Fu inevitabile emanare atti contro la costituzione. Ciò segna la storia dello statuto: lo statuto è entrato in vigore in periodo d’emergenza (guerre, rivolte popolari…) e questo ne segnò il destino, ne favorì ulteriori deroghe. - Iniziò una prassi di leggi contrarie allo statuto e con il fascismo e Mussolini non si ebbero le prime leggi contrarie allo statuto, semplicemente, quest’ultimo approfittò di questi precedenti per adottare leggi contrarie allo statuto. Durante il regime fascista lo statuto rimase in vigore ma venne “svuotato” dei suoi principi originari. - Referendum costituzionale del ’46: repubblica. Assemblea costituente crea nuova costituzione nel 1948, 100 anni dopo lo statuto Albertino.
Assemblea costituente
- Fu eletta il 2/06/68, nello stesso momento in cui si votava il referendum costituzionale (scelta tra monarchia/repubblica) dallo stesso corpo elettorale. Questo spiega perché l’unico limite esplicito all’assemblea costituente, è la forma repubblicana, che non può essere oggetto di riforma costituzionale, in quanto questo è stato deciso dallo stesso corpo elettorale che aveva formato l’assemblea costituente. - Fu eletta, per la prima volta, a^ suffragio universale. Con Giolitti, prima del fascismo, c’era stata l’estensione del suffragio a tutti gli uomini (donne escluse), quindi, per la prima volta le donne possono votare ed essere votate (anche se venne eletta una piccola percentuale di donne, queste portarono innovazioni). - All’interno dell’assemblea costituente erano presenti tre grandi forze politiche: cattolici , liberali e sinistra (cattolici e sinistra gruppi più consistenti). Questo fece si che la nostra costituzione accentuasse moltissimo in principio del pluralismo. Il pluralismo derivò proprio da questa contemporanea presenza, allo stesso “tavolo”, di queste tre forze diverse tra loro. Essendo
questi uomini e donne di alto valore, invece che allo scontro si arrivò ad un’intesa che si tradusse in un testo costituzionale che di fatto rispecchia queste idee di fondo. Principali innovazioni: A. Pluralismo :
- Art. 2: diritti inviolabili dei singoli e delle formazioni sociali;
- Libertà^ di riunione e di associazione, sindacati e partiti politici, tutela della famiglia… B. La creazione di uno stato regionale : - Stato regionale sul modello dello stato regionale creato dalla costituzione spagnola del
- Vedeva regioni a statuto ordinario e a statuto speciale (per spinte separatistiche o per minoranze linguistiche…). - Nell’assemblea costituente c’erano le forze di sinistra che guardavano con timore alle regioni perché temevano che un’eccessivo potere alle regioni avrebbe ostacolato le riforme che erano invece necessarie a livello nazionale dopo la caduta del fascismo. Favorevoli alle regioni erano invece i cattolici, che vedevano le regioni come limite al potere dello stato. - La situazione si ribaltò: dopo l’entrata in vigore della costituzione, la democrazia cristiana ottenne la maggioranza, quindi non aveva più interesse nel fermare le regioni, che avrebbero potuto limitare il suo potere. Le forze di sinistra invece speravano di recuperare il potere che avevano perso a livello centrale tramite l’istituzione delle regioni. - Solo negli anni ’70 furono instituite le regioni a statuto speciale. - Riforma del 2001: avvicinamento ad uno stato federale. C. Libertà religiosa : - Art. 7:^ “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”. I patti lateranensi possono essere modificati o con una riforma costituzionale o con un’intesa tra stato e chiesa cattolica, intesa che avvenne negli anni ’80. - Art. 8: “ Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano” - Art. 19:^ “Tutti hanno diritto di^ professare liberamente la propria fede religios a in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume” - Art. 20:^ “Il carattere ecclesiastico e il^ fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività” D. Si garantisce il rispetto e la tutela delle minoranze linguistiche : - Art. 6 :^ “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche” - Per molti anni le uniche minoranze protette erano quelle delle regioni a statuto speciale che ricevevano tutela grazie alle norme contenute nello statuto speciale, che erano approvate con procedimento di revisione costituzionale. - Minoranze linguistiche sono presenti in tutta Italia, non solo nelle regioni a statuto speciale. Queste ricevettero una prima disciplina di tutela effettiva solo nel ’99 con la l. 482/1999 che stabiliva quali fossero le minoranze meritevoli di tutela. Questo non fu facile perché l’Italia si caratterizza per i vari dialetti e diventa difficile distinguerli da una minoranza linguistica. - Questo fu alla base di molte contrapposizioni, le regioni cercano anche di tutelare i dialetti accanto alle lingue minoritarie e questo a portato a a sentenze da parte della corte costituzionale. E. Catalogo dei diritti molto ampio che comprende diritti liberali classici ottocenteschi, ma anche i diritti sociali (per venire incontro anche alle forze di sinistra) su modello della costituzione tedesca di Waimar (1919, prima costituzione che, in Europa, introdusse i diritti sociali. La prima costituzione al mondo invece fu la costituzione messicana del 1917);
- Scioglimento delle Camere dopo l’approvazione di una modifica della Costituzione (che viene sospesa) → le nuove Camere decidono in via definitiva (Paesi scandinavi) - Procedimento di revisione costituzione italiana regolato con: - (^) Art. 138: “ le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione”.
- Le leggi stesse sono sottoposte a^ referendum^ popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
- Non si fa luogo a^ referendum^ se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti - (^) Art. 139: “la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”. 4/10/22- lezione 5
Referendum costituzionali in Italia
- I referendum costituzionali si sono avuti solo a partire dal 2001, quindi, per più di 50anni si sono approvate revisioni costituzionali senza referendum costituzionale. Questo perché: - (^) o perché approvate con la maggioranza dei 2/ - (^) o perché non veniva richiesto il referendum (riforme costituzionali condivise da maggioranza e opposizione e riforme riferite a singoli articoli della Costituzione)
- Negli anni 2000 inizia una diversa stagione di leggi di revisione della costituzione, prima di allora avevano guardato solo a problemi di carattere tecnico o comunque riforme condivise da maggioranze e opposizione, quindi non c’era stato bisogno di alcun referendum.
- (^) Primo referendum costituzionale nel 2001 come scontro tra centro-destra e centro-sinistra. Viene proposta dal centro sinistra la riforma del titolo V della Costituzione (regioni ed enti locali). Per la prima volta si verificò la richiesta di un referendum di conferma o meno di questa riforma costituzionale. - (^) Ebbe affluenza scarsa: affluenza 34,1%, Favorevoli 64,2% → APPROVATO
- Per il referendum abrogativo è richiesto il quorum (partecipazione della maggioranza degli aventi diritto al voto), ma questo non è richiesto per il referendum costituzionale, perché? Perché un referendum solo eventuale e che si pone al termine di un procedimento già complesso. Nel referendum abrogativo invece, la decisione sull’abrogazione di una legge ordinaria dipende dal risultato del referendum, per quello è richiesto il quorum. Il referendum costituzionale non ha questo potere decisionale.
- Secondo referendum = iniziata questa “moda” delle riforma costituzionali di una maggioranza contro l’opposizione, nella legislatura successiva le elezioni furono vinte dal centro-destra, che propose una riforma ancora più grande. Propose un riforma battezzata la “ devolution ” (2006), che riguardava anche i poteri delle regioni, che erano già stati riformati nel 2001. Quindi, in questa riforma successiva le modifiche rispetto alle competenze regionali e al rapporto tra stato e regioni erano modifiche non molto significative. Era una forzatura che dipendeva dal fatto che nel centro-destra ci fosse la lega di Bossi, che aveva interesse a combattere questa battaglia della devolution. - (^) Il termine “ devolution ” si afferma alla fine degli anni ’90 nel Regno Unito con una riforma molto importante del governo laburista. “Devolution” significava che il parlamento del regno unito devolveva all’assemblea della Scozia, del Galles e dell’Irlanda del nord determinati poteri legislativi. Il potere centrale cedeva la disciplina di alcune materie. Il regno unito però non ha una legge scritta, quindi, questi poteri restavano nella disposizione del parlamento di Westminister, che quindi poteva riprenderseli. Ad esempio, in Irlanda del nord, a seguito di moti e disordini vari, venne sospesa la devolution. - (^) Il termine “ devolution ” fu usato impropriamente in Italia perché l’Italia era già uno stato regionale (regioni avevano già delle competenze legislative costituzionalmente garantite e già ampliate con la riforma del 2001). Il nome faceva pensare che fosse una grande riforma, in realtà non lo era.
- Era una riforma molto ampia che riguardava vari aspetti della costituzione (sempre la parte II, ma non solo il titolo V). Questa riforma riguardava la forma di governo, si modificava la composizione della corte costituzionale, si limitavano ipotesi del capo dello stato…. - Fu sottoposta a referendum e partecipò una percentuale maggiore: affluenza 53,6 %, Favorevoli 38,3% → RESPINTO
- Terzo referendum = governo Renzi propose riforma costituzionale ampia che riguardava il sistema bicamerale (2016). In Italia il parlamento è diviso in due camere che hanno stessi poteri, si tratta di bicameralismo perfetto. Di solito la seconda camera ha poteri residuali, quindi c’è una camera che prevale sull’altra, ma non in Italia. Questa riforma voleva superare il bicameralismo perfetto per portare una distinzione tra le due camere e creare una camera delle regioni e degli enti locali con poteri ridotti rispetto all’altra camera che manteneva il pieno potere legislativo. - (^) Questa riforma non superò il referendum: affluenza 65,47%, Favorevoli 40,88%→RESPINTO - (^) L’insuccesso di questa riforma fu dovuto anche a una gran parte della stessa sinistra che si schierò contro questa riforma.
- Il fallimento di questa riforma portò anche al fallimento di questa tendenza a voler approvare riforme costituzionali di grandissimo rilievo.
- Il referendum abrogativo non può riguardare materie eterogenee, deve presentare materie omogenee, altrimenti non viene approvato. Questo non vale per referendum costituzionale, ma questa eterogeneità nelle proposte crea problemi nella praticità (si può essere d’accordo con dei punti e in disaccordo su altri).
- Dopo questa riforma si consolidò l’idee che fosse meglio procedere con riforme costituzionali pezzo per pezzo, senza mettere insieme cose diverse.
- (^) Quarto referendum = riduzione de numero dei parlamentari (2020).
- (^) Affluenza 53,84%, Favorevoli 69,64%→APPROVATO
- Il successo di questa riforma è dipeso dal fatto che fosse una riforma più limitata.
Leggi costituzionali e di revisione costituzionale approvate in Italia
- Le prime leggi costituzionali furono approvate dalla stessa assemblea costituente
- Nei primi anni limitate, e riguardanti argomenti molto specifici.
- Prime leggi cost: 4 statuti speciali approvati subito dopo Cost.
- (^) Legge cost. 26 febbraio 1948, n.2 : “conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana.”. - Uno statuto speciale c’era già, con questa legge lo statuto fu approvato con legge costituzionale. La Sicilia era la regione che più premeva per un separatismo, c’era tensione tra Sicilia e resto dell’Italia. Questo perché la regione aveva particolari esigenze, aveva avuto una storia di conquiste che l’aveva differenziata dal resto dell’Italia. Con questa legge si riconosce alla Sicilia un’autonomia molto ampia, che prevedeva aspetti particolari come una corte di giustizia per la regioni siciliana che serviva per regolare rapporti tra Sicilia e stato. Questa corte aveva una composizione paritetica, ossia, doveva essere composta per metà da siciliani e per metà “italiani”.
- (^) Legge cost. 26 febbraio 1948, n.3 : “Statuto speciale per la Sardegna”.
- Le spinte separatistiche in Sardegna erano molto più attenuate, però anche la Sardegna ottenne suo statuto speciale, anche se meno speciale di quello siciliano.
- (^) Legge cost. 26 febbraio 1948, n.4 : “ Statuto speciale per la Valle d'Aosta”.
- La valle d’Aosta e il Trentino sono regioni di confine. La Valle d’Aosta confina con la Francia. In questo caso il problema è culturale: la valle d’Aosta aveva sviluppato questa cultura francofona. Mussolini aveva portato poi ad esaltare l’aspetto italiano (es. Courmayeur diventò Corte Maggiore). Finito il fascismo si ripristina questa autonomia e l possibilità di usare anche la lingua francese.
- (^) Legge cost. 26 febbraio 1948, n.5 : “Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”.
- Il trentino aveva visto i suoi confini (Italia-Austria) modificati nel corso del tempo, quindi aveva una storia anche in parte austriaca, di lingua tedesca. L’alto Adige ebbe riconosciuto n regime sociale di autonomia, e questa autonomia era la conseguenza di specifici accordi sul piano internazionale tra Italia e Austria, accordi firmati da De Gasperi e
- Legge cost. 27 dicembre 1963, n.3: “Modificazione agli art. 131 e 57 della Cost. e istituzione della Regione “Molise””. - Vecchio art. 131 : “… Abruzzi e Molise…” ≠ nuovo art. 131 : “… Abruzzo; Molise…” - (^) Vecchio art. 57 : “... Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore. ...” ≠ nuovo art. 57 : “... Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. …”
- Legge Cost. 1/1961:
- Art. 1: Per elezione Senato della Repubblica i comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico formano provvisoriamente una circoscrizione a sé stante, alla quale sono assegnati 3 senatori.
- Art. 2: La presente legge si applica anche per integrazione Senato in funzione al momento dell’entrata in vigore della legge ordinaria recante norme per elezione Senatori assegnati a circoscrizione di Trieste. 5/10/22 - lezione 6
- Legge cost. 1/1963: statuto speciale Friuli-Venezia Giulia
- Questione di Trieste
- Memorandum d’intesa 1958: tra Italia e Jugoslavia per definire confini e la disciplina linguistica degli sloveni in Italia e degli italiani in Slovenia.
- Trattato di Osimo 1975: già nel '63 in realtà si procedette ad approvazione Statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, il quale intervenne 15 anni dopo da istituzione primi Statuti speciali.
- Friuli è il meno speciale degli statuti speciali, perché attenua il più possibile le anomalie, sempre riconoscendo autonomie amministrative ecc.
- Sardegna^ e^ Sicilia^ hanno speciale autonomia perché isole, con storie un po' diverse rispetto a penisola, e presentano problemi di sviluppo economico, quindi bisognosi di supporto speciale.
- Valle d'Aosta^ e^ Trentino Alto Adige^ invece sono regioni di confine quindi favoriscono mescolamento di gruppi con lingue diverse (francese, tedesco); riconoscimento di particolari diritti alla minoranza austriaca e francese presenti nelle regioni.
- Friuli-Venezia-Giulia^ è a Statuto speciale perché confina con ex Jugoslavia, con gruppi di persone slovene sul territorio. Art.3 stabilisce principio di eguaglianza e di protezione delle minoranze linguistiche, ma finisce lì, nessuna altra autonomia speciale x minoranza slava (a differenza degli altri statuti speciali).
- Legge cost. 9 febbraio 1963, n.2: modificazione art. 56, 57, 60 semplificazione struttura Parlamento. - (^) Art. 56: - V.o. : Camera deputati eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di 1 deputato per 80mila abitanti o per frazione superiore a 40mila. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che abbiano 25anni di età. - Nuovo : Camera dei deputati eletta a suffragio universale e diretto. Numero dei deputati è 630. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che abbiano 25 anni. Ripartizione seggi tra circoscrizioni si effettua dividendo n° abitanti Repubblica, da ultimo censimento generale popolazione, per 630 e distribuendo seggi in proporzione a popolazione di ogni circoscrizione, su base quozienti interi e più alti resti. - (^) Art. 57: - V.o. : Senato Repubblica eletto a base regionale. A ciascuna Regione attribuito 1 senatore per 200mila abitanti o per frazione superiore a 100mila. Nessuna Regione può avere numero di senatori inferiore a 6. Valle d'Aosta ha 1 solo senatore. - Nuovo : Senato Repubblica eletto a base regionale. Numero senatori elettivi è 315. Nessuna Regione può avere numero di senatori inferiore a 7. Valle d'Aosta ha 1 solo senatore. Ripartizione seggi tra Regioni, previa applicazione disposizioni precedente comma, si effettua in proporzione a popolazione Regioni, quale risulta da ultimo censimento generale, su base quozienti interi e più alti resti
- (^) Art. 60:
- V.o. : Camera deputati eletta per 5 anni, Senato Repubblica per 6. Durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
- Nuovo : Camera deputati e Senato Repubblica sono eletti per 5 anni. Durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra
- Legge cost. 21 giugno 1967, n.1: estradizione per i delitti di genocidio
- L'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione (divieto di estradizione per motivi politici) non si applicano ai delitti di genocidio.
- Legge cost. 10 novembre 1971, n.1: modifica statuto Trentino Alto Adige che rispondeva all’esigenza di risolvere forti contrasti che si registravano nell’alto Adige. Per pacificare questa situazione, con una nuova trattativa internazionale, viene accentuata ulteriormente l’autonomia delle singole province. La regione Trentino Alto Adige continua ad esistere sopra le due province ma le sue competenze sono notevolmente ridotte. Si accentua anche il riconoscimento dei diritti delle popolazioni di lingua tedesca. Riforme costituzionali significative dagli anni '90.
- (^) Legge cost. 16 gennaio 1989, n1: prima modifica importante. Sottrae alla corte costituzionale reati ministeriali.
- In precedenza c’era stato un grosso processo per tangenti a carico di due ministri, Gui e Tanassi, e quindi per la prima volta la corte costituzionale si era trovata a giudicare un reato ministeriale. La corte quando giudica è formata da 16 giudici eletti tra i cittadini comuni che sia aggiungono ai 15 giudici ordinari. Per i reati più gravi non basta il giudizio tecnico giuridico ma serve anche un giudizio “umano”. Questo processo di Gui e Tanassi sconvolse i lavori della corte costituzionale e quindi, questo processo andò avanti per molto tempo e la corte accumulò un ritardo enorme per la risoluzione delle altre questioni. Ripensamento della corte costituzionale. La messa in stato d’accusa dei ministri davanti alla corte dipendeva da una valutazione del parlamento ed era stata istituita apposta una commissione inquirente che tendeva a proteggere i parlamentari. Il ruolo di questa corte era visto come una copertura, quindi nell’87 ci fu un referendum abrogativo riferito alla commissione inquirente che era stata disciplinata con legge. Questo referendum ebbe un risultato a favore della soppressione della commissione e ciò portò il parlamento a rivedere la disciplina dei reati ministeriali e con questa legge dell’89 si modificavano gli articoli della costituzione sui reati ministeriali. I reati ministeriali non sono più di competenza della corte costituzionale che resta competente in ambito penale solo sui reati del presidente della repubblica (alto tradimento o attentato alla costituzione). Questi reati devono essere giudicati da un tribunale dei ministri istituito presso la corte d’appello.
- (^) Legge cost. 16 gennaio 1989, n.2: approvata legge particolare, non di revisione della costituzione. È una legge costituzionale non prevista dalla costituzione ma che aggiunge una tipologia di referendum, il referendum consultivo. Nel 1989 il parlamento ritenne opportuno confrontare il corpo elettorale in vista di un’importante riforma della comunità europea: si pensava ad una costituzione Europa. Il parlamento pensava che questa decisione richiedesse un appello al corpo elettorale che però non era previsto dal testo della costituzione e quindi viene introdotta una legge apposita. Questa legge prevedeva che fosse indetto un referendum di indirizzo (non vincolante) sul conferimento di un mandato , il requisito era “slide”. L’affluenza a questo referendum fu molto alta (80%) e i favorevoli anche (88%).
- (^) Legge cost. 4 novembre 1991, n.1: nuovo art. 88; semestre bianco.
- Revisione costituzionale per motivi tecnici. La costituzione prevedeva che il presidente della repubblica potesse sciogliere le camere ma era previsto il semestre bianco (non poteva farlo negli ultimi 6 mesi del suo mandato). Capitò che le camere finissero il mandato quando il presidente era negli ultimi 6 mesi. Cosa succedeva? Si introdusse modifica specificando che il presidente non può sciogliere le camere negli ultimi 6 mesi del suo mandato a meno che questi non coincidessero con la fine della legislazione.
- (^) Legge cost. 6 marzo 1992,n.1: sull’ amnistia (cancella reato e la pena) e l’ indulto (cancella la pena). Il problema era che queste erano leggi che venivano adottate dai governi anche a scopo elettorale e quindi venivano utilizzate con troppa facilità.
- (^) Nuovo testo : «La giurisdizione si attua mediante giusto processo regolato da legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.” Con questa riforma l’articolo si allungò moltissimo, per dare copertura costituzionale a concezione processo inquisitorio, per garantire diritti di difesa, ad un giusto processo, dando a questi principi copertura costituzionale.
- Nel processo penale, legge assicura che persona accusata di reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere convocazione e interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da interprete se non comprende o non parla lingua impiegata nel processo.
- Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. Legge regola casi in cui formazione prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
- Legge cost. 17 gennaio 2000, n.1: nuovo art. 48, elezione cittadini residenti all’ estero
- (^) V.o. : “Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
- (^) Nuovo testo : “Legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita circoscrizione Estero per elezione Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati da legge" Modifica del vero e proprio sistema elettorale: deputati e senatori eletti all'estero, quindi specificato aspetto relativo a numero di senatori e deputati presenti in Parlamento.
- Legge cost. 23 gennaio 2001, n.1: estero
- Co.2 art.56 sostituito dal seguente: "N° deputati è 630, 12 dei quali eletti nella circoscrizione Estero ”
- Co.1 art.57 sostituito dal seguente: "Il Senato è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero”.
- Co.2 art.57 sostituito dal seguente: "N° senatori elettivi è 315, 6 dei quali eletti nella circoscrizione Estero”.
- (^) Legge cost. 3/2001: modifica Titolo V parte II Cost. (Regioni, province e comuni), aumento competenze regionali
- Primo referendum costituzionale: 7/10/2001 con affluenza 34,1%, di cui favorevoli 64,2%, APPROVATO
- Legge cost. 23 gennaio 2001, n.3: la più importate. Viene modificato tutto il titolo V della costituzione. Introduce nello stato regionale cose che sono tipiche dello stato federale, lo stato da alle regioni la possibilità di legiferare in alcune materie. Negli stati federali di solito il procedimento è opposto: ci sono stati indipendenti che si uniscono e formano una federazione perché riconoscono l’esigenza di gestire insieme alcune materie. Il procedimento è l’opposto: quello che gli stati non attribuiscono alla federazione resta agli stati membri, in Italia quello che non si attribuisce alla regioni resta allo stato. Solitamente nella costituzione di uno stato regionale si trova l’elenco delle competenze delle regioni, mentre negli stati federali che l’elenco delle competenze della federazione. La nostra costituzione prevedeva all’art, 117 l’elenco di materie attribuite all competenza legislativa delle regioni, che in queste materie potevano legiferare rispettando i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello stato, dopo la riforma si capovolge la situazione. Il nuovo art.117 prevede un elenco di competenze esclusivo dello stato e un piccolo elenco di materie di competenza concorrente, in cui le regioni legiferano rispettando le leggi dello stato (legifera stato e regione) e tutto il resto rimane di competenza delle regioni. Quello che non è espressamente citato rimane di competenza delle regioni (competenza residuale). Questa riforma. Fu sottoposta al primo referendum costituzionale della
storia italiana, al quale partecipò una scarsa percentuale (34,1%) anche per il fatto che fosse molto complessa e poco comprensibile. Nonostante ciò il quorum non occorre e quindi i voti registrati furono comunque in maggioranza favorevoli (64,2%).
- Legge cost. 23 ottobre 2002, n.1: cessazione esilio Savoia
- (^) Cessazione effetti dei co. 1, 2 della XIII disposizione transitoria e finale Cost: membri e discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive. Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale).
- Co. 1, 2 della XIII disposizione transitoria e finale Cost. esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Divieto per Savoia di rientrare in Italia era per paura che elementi monarchici potessero portare indietro monarchia: al 2002 si ritiene che non sia più un pericolo.
- Legge cost. 30 maggio 2003, n.1: nuovo art. 51, pari opportunità
- Riforma dell’art 51 che riguarda l’accesso dei cittadini di entrambi i sessi ai seggi pubblici in condizione di eguaglianza. Il problema è che c’è un squilibrio degli uomini e delle donne in ambito politico, la percentuale degli uomini e delle donne dovrebbe essere pari, ma invece c’è da sempre una maggioranza maschile in parlamento. Negli anni ’90, ci fu una grande riforma del sistema elettorale e si arrivò all’introduzione di un sistema elettorale maggioritario, che, secondo appositi comitati che si occupavano di controllare la parità di genere, avrebbe favorito ancora di più la presenza di uomini. Per questo negli anni ’90 furono introdotte delle misure di riequilibrio che prevedevano per esempio che nelle liste delle candidature dovessero essere alternati nomi maschili e femminili, e che non più di 2/3 dei canditati fossero dello stesso sesso. Tutte queste misure di riequilibrio furono spazzate via consuma sentenza della corte costituzionale nel ’95: furono dichiarate incostituzionali perché contro principio di eguaglianza. Dopo questa sentenza si iniziò a ritenere che per introdurre questo tipo di misura si dovesse prevederlo in costituzione. Già nella forma del titolo V, nell’art. s’introdusse un comma “Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”. Riforma dell’art.51 che aggiunge alla forma originaria: “A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini ”
- Legge cost. 2 ottobre 2007, n1: pena di morte abolita del tutto anche nelle leggi in caso di guerra. - (^) Vecchio art. 27 : “la responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra” - (^) Al quarto comma dell’articolo 27 della Costituzione le parole: «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» sono soppresse.
- Legge cost. 20 aprile 2012, n. 1: pareggio di bilancio , nuovo art. 81, 97, 117. Dare più autonomia a regioni ma assicurare equilibrio di bilancio - (^) Art. 81 v.o. : “Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati da Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a 4 mesi. - (^) Art. 81 nuovo testo : (all’inizio) “Stato assicura equilibrio tra entrate e spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione Camere adottata a maggioranza assoluta componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.” (alla fine) “Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle P.A. sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale” - (^) Art. 97 nuovo testo : “Le P.A., in coerenza con l'ordinamento UE, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità debito pubblico. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati buon andamento e imparzialità
più in alcuni cantoni diritto dei cittadini di chiedere un’iniziativa costituzionale per la revisione totale. Visti come un accettabile ripiego alle assemblee dirette comunali e ai Landesgemeinde cantonali resi impraticabili dall’aumento della popolazione.
- 1848 in Schwyz e Zug introduzione del referendum e abolizione delle Landesgemeinde COSTITUZIONE WEIMAR 1919 : nuova costituzione repubblica tedesca creata su ceneri di Impero germanico. Introduce molte innovazioni tra cui diritti sociali. Prima Cost che fece largo uso di referendum.
- Presidente aveva ruolo fondamentale a Waimar (anticipo della forza semi-presidenziale dei giorni nostri), non aveva un ruolo neutro ma un ruolo politico fondamentale. Pur essendo una forma di governo parlamentare riconosceva poteri politici al presidente, tra cui quello di proporre un referendum prima della pubblicazione, entro 1 mese dall’approvazione. Presidente può opporsi a promulgazione legge.
- La legge approvata dalla maggioranza poteva essere essere sospesa su richiesta di 1/3 del Reichstag: Parlamento) e sottoposta a referendum su richiesta di 1/20 elettori.
- Referendum propositivo su un progetto di legge su richiesta di 1/10 degli elettori (unico referendum applicato, senza successo).
- Referendum propositivo: corpo elettorale presenta iniziativa legislativa che vincola il parlamento che può solo approvarla coì com’è, altrimenti, se parlamento non lo approva o lo approva con dei cambiamenti, si può avere un referendum su questa iniziativa legislativa e se il copro elettorale si schiera a favore allora questa diventa legge. È come se fosse un’iniziativa rinforzata perché condiziona il parlamento.
- Discussa introduzione anche in Italia.
- Referendum su leggi di bilancio e tributarie su proposta del Presidente.
- Referendum promosso dal Presidente per mancanza di accordo su una legge tra Reichstag e Reichsrat (le 2 camere, orano si chiamano diversamente)
- Referendum per rendere inefficace una decisione del Reichstag
- Referendum di revisione costituzionale
- Questi referendum che rafforzavano il ruolo del presidente della repubblica, che poteva contrapposi alle decisioni del parlamento. Referendum soddisfano esigenze diverse.
- In realtà si fece un uso ridotto di questi referendum. Ci furono diverse iniziative di referendum propositivi che però non arrivarono a buon fine (era necessario un quorum che non si ottenne).
- Cost Weimar alla base delle proposte di Costantino Mortati, colui che si occupò della disciplina referendum italiano. COSTITUZIONE ITALIANA – proposta Mortati
- Questa idea di referendum emersa dalla costituzione di Waimar fu presa a modello da Mortati (grande costituzionalista che era presenta all’assemblea costituente). Mortati aveva studiato la cost di Waimar e a lui fu affiato il compito di fare una proposta in materia di referendum all’assemblea costituente (era la persona più indicata per dare una proposta di democrazia diretta). L’atteggiamento dell’assemblea costituente era molto positivo (assemblea) perché l’assemblea era stata eletta (2/6/46) insieme al referendum monarchia/repubblica, quindi alla base della stessa assemblea c’era un referendum. Non poteva concepire una costruzione che non prevedeva forme di democrazia diretta e referendum. Alla fine però questo atteggiamento favorevole la referendum andò a scalare, quindi, apparentemente l’assemblea era molto propensa, in realtà c’era grande timore verso il referendum. La nuova classe politica temeva a mettersi subito in discussione con decisioni lasciate al referendum, si puntava su forme di democrazia rappresentativa piuttosto che di democrazia diretta. La discussione dell’assemblea costituente sul referendum ebbe un andamento in diminuendo.
- Mortati propone:
- (^) Referendum ad iniziativa governativa: proposto dal Presidente della repubblica con decisione del governo. Questo non venne approvato perché in Italia il presidente doveva essere una figura neutra, super partes e quindi non può essere promotore di un referendum contro il corpo elettorale (rappresentato dal parlamento).
- (^) Dar seguito a un disegno di legge respinto dal parlamento: sottoporlo a corpo elettorale la decisione di approvarlo lo stesso.
- (^) Referendum ad iniziativa popolare:
- Sospensivo (per bloccare una legge già approvata):^ non venne approvato
- Abrogativo (abrogare una legge in vigore)
- Propositivo:^ non venne approvato.
- (^) Referendum regionali Si arriva all costruzione così come la conosciamo :
- Referendum abrogativo: ART. 75 (L. 352/1970)
- (^) “È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali”.
- Nella versione approvata dall’assemblea costituente, oltre a queste leggi, per le quali il referendum era vietato, ce n’era un’altra categoria: le leggi elettorali (che hanno avuto poi moltissimi referendum). Questo divieto di referendum per le leggi elettorali sparì nella versione finale.
- Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
- La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Previsione del quorum (partecipazione della maggioranza degli aventi diritto al voto). Questo quorum così elevato è stato contestato dato che in molte altre costituzioni questo non è più richiesto.
- (^) L’aspetto più interessante è nell’ultimo comma: “la legge determina le modalità di attuazione del referendum” , ciò dà al Parlamento la facoltà di attuare o ritardare questo istituto. L’organo della democrazia rappresentativa doveva decidere se, quando e come attuare questo istituto.
- Procedimento di revisione costituzionale: ART. 138 - (^) “Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi”. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
- Prevede un referendum eventuale. Di referendum costituzionali ce ne sono stati solo 4 e a partire dal 2001, questo perché prima le revisioni costituzionali erano concordate da maggioranza e opposizione e poi la maggior parte erano di questioni di tipo tecnico, non significativo. Inoltre, nei primi anni, le leggi di revisione costituzionale non sarebbero potute essere sottoposte a referendum perché mancava la legge sul referendum.
- Modifica enti territoriali:^ ART. 132
- Oltre a referendum abrogativi e costituzionali sono previsti quelli che permettono di modificare le circoscrizioni territoriali delle regioni.
- (^) “Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un’altra”.
- Es. regione Abruzzo - Molise
- Quando si modifica la circoscrizione territoriale di una regione è nomale chiedere il consenso del corpo elettorale.