




























































































Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Una panoramica dettagliata sul procedimento di formazione della legge in italia, con particolare attenzione alla costituzione, alle garanzie costituzionali e al ruolo della corte costituzionale. Vengono esaminate le tipologie di costituzione, i procedimenti aggravati per la revisione, i controlli sulla costituzionalità delle leggi e i limiti al referendum. Inoltre, vengono illustrati i requisiti per l'approvazione delle leggi, i regolamenti di esecuzione e i casi di contrasto tra stato e regioni.
Tipologia: Appunti
1 / 105
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!





























































































D o c e n t e : E l i s a b e t t a P a l i c i d i S u n i / N a s i
= Le fonti (in generale) → fine: 9 novembre I. Fonti del diritto e forma di governo; le scelte dell’Assemblea Costituente. La disciplina delle fonti. L’interpretazione. Rapporti tra le fonti: abrogazione, gerarchia, separazione di competenze. Le riserve di legge II. Costituzioni rigide e flessibili. Norme costituzionali percettive e programmatiche. Le sentenze della Corte Costituzionale. Le leggi costituzionali e di revisione costituzionale in Italia. Riforme mancate; le riforme in discussione. III. Democrazia diretta e referendum. I referendum in Italia IV. La legislazione elettorale. V. Le fonti europee ed internazionali. La legge sulla cittadinanza e la legge sull’immigrazione. VI. Leggi ordinarie; procedimento di formazione della legge; il ruolo del Capo dello Stato. Gli atti del governo con forza di legge. I regolamenti. VII. Le fonti delle autonomie: statuti e leggi regionali, statuti e regolamenti comunali e provinciali. = Operatore giudiziario e dei corpi della polizia → inizio: 14 novembre
“usi e consuetudini”: nonostante sembri che non detengano più alcun rilievo giuridico, dispongono ancora di un qualche spazio normativo ( es: nome di famiglia) ↓ “Nome di famiglia” In altri paesi europei i genitori possono scegliere di dare al figlio/a il cognome del padre o della madre oppure il cognome di entrambi: è una regola dettata dalla parità prevista per i coniugi ( es Germania l’attribuzione del cognome di entrambi non è prevista perché si tende a dare un’organizzazione lineare alla società e quindi due cognomi potrebbero creare confusione). Questa tendenza deriva dalla tradizione spagnola, dall’usanza di attribuire il doppio cognome (anche in Portogallo, ma prima il cognome del padre e poi quello della madre e pure nei paesi dell’America latina). Quindi, la legislazione che riconosce la possibilità di ricorrere alla scelta del cognome si è consolidata. In Italia, invece, vi è una regola consuetudinaria secondo la quale i figli assumono il cognome del padre: questo non è mai stato stabilito come regola da una legge. Nel 1975, con la riforma del diritto di famiglia, si è raggiunta la parità tra marito e moglie ed il diritto/dovere di stabilire insieme in accordo la residenza, l’educazione dei figli, … Per il cognome si è continuato invece a tacere: la ‘regola’ consolidata della trasmissione del cognome ha costituito per molto tempo un limite per la Corte Costituzionale di pronunciarsi al riguardo, però questa regola, quale regola consuetudinaria, era in qualche modo implicita in alcune norme (vi sono norme che presuppongono questo limite: come ad esempio, l’adozione o il riconoscimento della paternità). Perciò, con un’importante sentenza della Corte Costituzionale ( sentenza 61/2006 ), sollevata da un caso nato da una coppia che voleva attribuire ai figli il cognome della madre, la Corte Costituzionale affermò che si trattava di una regola in contrasto con la Costituzione, non più coerente con i principi dell’ordinamento contemporaneo ed i principi di parità tra i coniugi. Tuttavia, questa ‘regola’ non poteva essere contrastata perché non era dettata da una legge specifica e quindi non si poteva procedere, ma, al fine del mutamento della normativa, poteva intervenire solo il legislatore. Vi furono vari progetti di legge nel corso delle diverse legislature, tentativi di modifica che, però, non furono mai approvati poiché sopraffatti da necessità legislative differenti. Successivamente, questa stessa coppia si rivolse alla Corte Europea dei Diritti Umani, la quale affermò che questa disciplina violava l’art. 14 della Carta dei Diritti Umani e quindi condannò l’Italia a provvedere modificando tale disciplina. Nel 2016 questo caso venne nuovamente sollevato da una nuova coppia. Si giunse a stabilire che, in caso di accordo dei genitori, era possibile aggiungere al cognome paterno, anche il cognome materno. La Corte Costituzionale, in via generale, insiste molto sull’identità del figlio, identità che deriva non solo dal padre, ma anche dalla madre. Contemporaneamente, però, la Corte Costituzionale affermava che, invece, in mancanza di accordo dei genitori sulla scelta del cognome, valeva la generale regolamentazione dell’attribuzione del cognome paterno. La scelta del 2016, quindi, compì un passo ulteriore rispetto al 2006, ma vi era comunque il riconoscimento della regola generale, quindi si rimaneva perlopiù ancora ancorati alla regolamentazione consuetudinaria. Solo nel 2022 si è giunti alla risoluzione del caso: a tal proposito è intervenuta la sentenza 131/2022 , sentenza con la quale la Corte afferma che il cognome del figlio/a deve comporsi con i cognomi dei genitori nell’ordine dagli stessi deciso, fatta salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due. Quindi, in conclusione, è incostituzionale che i figli abbiano, per dettato generale, il cognome del padre, anziché prevedere che i figli assumano il cognome dei genitori nell’ordine da loro concordato oppure la possibilità che i genitori scelgano di attribuire il cognome di uno solo dei genitori. Tradizione giuridica la storia e la cultura dell’ordinamento Teoria/dottrina la configurazione teorica delle fonti Forma di governo Giurisprudenza costituzionale Giurisprudenza ordinaria Influenze internazionali/europee sia dal punto di vista della normativa (trattati …) sia l’influenza corti Normativa internazionale/europea Giurisprudenza internazionale/europea Diritto comparato comparazione con altri ordinamenti. In Italia soprattutto l’influenza esercitata dagli altri paesi membri ( es materia di eutanasia, matrimonio omosessuale, …). Nessun ordinamento riesce ad essere isolato, per forza si confronta e tende ad essere influenzato.
: il legislatore (→ ma caso raro) Quando interpreta il legislatore? Il legislatore interpreta nel caso in cui vi siano delle controversie e delle applicazioni contrastanti delle normative, quindi quando è necessario un chiarimento. Il legislatore può intervenire con la legge di “interpretazione” autentica : queste leggi hanno una caratteristica particolare, la retroattività → sono leggi retroattive ( ex tunc ), ciò significa che con tali leggi si può attribuire un valore retroattivo ad una norma che normalmente non avrebbe valore retroattivo, quindi questa caratteristica particolare può far sì che il legislatore cambi una disposizione precedente con efficacia a decorrere da un tempo anteriore al suo perfezionamento, alla sua pubblicazione. : i giudici È un’interpretazione che vincola il caso specifico (in Italia non vige la regola del precedente vincolante come nei paesi di Common Law). i professori di diritto, i giuristi, gli “esperti” della materia Questa interpretazione non ha alcuna efficacia giuridica, ossia non vincola dal punto di vista giuridico concreto alcun caso, ma può avere efficacia persuasiva, favorendo alcuni orientamenti. Al pari dell’interpretazione dottrinale, anche l’opinione popolare può influenzare l’orientamento di pensiero dei giuristi e dell’ordinamento giuridico. ( es multa) È un’interpretazione vincolante per il caso concreto, tuttavia questa può essere impugnata per mezzo del ricorso alle autorità giudiziarie. L’avvocato interpreta la legge per favorire il proprio cliente. Art. 12 delle Preleggi – “criteri di interpretazione” I criteri sono stabiliti nelle disposizioni preliminari al codice civile per limitare l’attività del giudice e garantire il diritto per i cittadini. Interpretare un testo, dal latino obscura explanare, interpretando [Cicerone], infatti, vuol dire attribuire un senso, ossia decidere che cosa si ritiene che il testo significhi effettivamente e, conseguentemente, come vadano risolti i conflitti che possono insorgere nella sua applicazione. L’attività di interpretazione, non può mai esaurirsi nel mero esame dei dati testuali, infatti, lo stesso legislatore all’art. 12 delle preleggi, dopo aver prescritto di attribuire alle parole il loro significato proprio, impone di tener conto dell’intenzione del legislatore stesso nel momento della legiferazione: invero, l’interprete non può riscostruire se non avvalendosi di elementi extra-testuali. I criteri di interpretazione: individuare il senso palese delle parole secondo la connessione di esse, perciò la legge va interpretata per quello che significano normalmente le parole. Può essere restrittiva ovvero estensiva. “intenzione del legislatore” → vi sono i lavori preparatori: ogni legge ha una sua ‘storia’, una sua evoluzione, tutto un iter relativo alla formazione della legge, accompagnata da una relazione che illustra i motivi per i quali è opportuno approvare quella determinata legge. Quindi questo lavoro formativo, questa illustrazione dei motivi, degli scopi e l’iter evolutivo con le relative modificazioni, rende possibile comprendere la motivazione per la quale sia stato necessario approvare quel particolare tipo di legge e dunque si può comprendere l’“intenzione del legislatore”. └ è un criterio storico : è un criterio tendenzialmente conservatore nel caso in cui i casi precedenti non chiariscano il significato della legge e venga a mancare una legge specifica per risolvere il caso, si applica l’interpretazione analogica secondo cui si possono applicare disposizioni che regolano casi simili o una materia analoga ( analogia legis ) oppure nel qual caso venga a mancare pure una legge che regola il caso simile o la materia analoga, ci si affida ai principi generali dell’ordinamento giuridico ( analogia iuris ).
CRITERI ORDINATORI DEL SISTEMA DELLE FONTI Criteri che consentono di mettere in un quadro coerente le varie fonti e di mettere in ordine le possibili antinomie Per antinomia si suole intendere il rapporto di incompatibilità di fonti che disciplinano la medesima fattispecie. Le antinomie possono essere: antinomie apparenti (tra disposizioni risolvibili con l’interpretazione) e antinomie reali (tra norme) = criterio della successione delle leggi nel tempo Abrogazione, in caso di fonti di pari grado , della fonte precedente da parte della fonte successiva, quindi tra fonti dello stesso livello, la fonte successiva prevale sulla fonte precedente. “lex posterior derogat priori ” → se vi è un contrasto fra leggi pari ordinate, la norma più recente prevale su quella meno recente. Questo perché, essendo gli ordinamenti moderni dinamici, è ovvio che la legge non può essere dettata una volta per tutte e per sempre, ma deve adeguarsi al continuo cambiamento della realtà. Effetto: abrogazione (= cessazione di efficacia di un atto normativo) La prevalenza della nuova norma sulla vecchia si esprime attraverso l’abrogazione che la norma recente produce nei confronti della norma meno recente. Si realizza una successione (fisiologica) delle norme nel tempo, espressione dell'inesauribilità delle fonti del diritto. └ esempio il decreto legge, dato che ha forza di legge e viene promulgato in contrasto con una particolare legge per motivi di necessità ed urgenza, abroga la legge stessa anche se non convertito in legge e, in caso di conversione, la Costituzione indica che la legge andrà a disciplinare gli effetti del decreto legge convertito. la legge di revisione costituzionale prevale sulla costituzione perché in contrasto con ciò che viene sancito dalla costituzione ( es numero parlamentari) Ricalca e sottolinea un aspetto molto importante delle leggi: la novità Le leggi sono sempre nuove, perché altrimenti non sarebbero promulgate. L’elemento della novità fa sì che l’ordinamento si rinnovi e perciò porta al criterio cronologico: la legge successiva abroga la legge precedente. Modalità attraverso le quali è determinata l’abrogazione Questa abrogazione, ai sensi dell’ art. 15 delle Preleggi - “abrogazione delle leggi” , può essere: esplicita: “per dichiarazione espressa del legislatore” implicita: “per incompatibilità tra le nuove disposizione e le precedenti” tacita: “la nuova legge regola interamente la materia già regolata dalla legge anteriore” Sempre le Preleggi prevedono, però, all’ art. 11 delle Preleggi il principio della irretroattività delle leggi secondo cui la nuova legge si applicherà solo per il futuro, in corrispondenza al principio della certezza del diritto. Questa è una regola generale, perciò in alcuni casi il legislatore può derogare questa regolamentazione. Infatti se quest’ultimo inserisce una nuova normativa affine alle esigenze contemporanee può prevedere un criterio opposto: ciò in relazione al criterio della ragionevolezza secondo cui occorre trattare in maniera eguale situazioni eguali e in maniera differente situazioni differenti. Perciò la normativa generale della irretroattività viene spesso derogata in virtù della presenza di questi criteri: principio di eguaglianza e principio di ragionevolezza. Nota bene Art. 25, comma 2, della Costituzione: “nessuno può essere punto se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso” Per il campo penale il principio di irretroattività è un principio assoluto, perciò è inderogabile. Nelle altre casistiche invece, l’irretroattività può essere derogata.
Art. 2 Codice Penale: “principio del favor rei” A) Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato (irretroattività in malam partem ); B) Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato (retroattività se abolitio criminis ); C) Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile ( favor rei ). Problematiche dei Decreti-Legge in materia penale: sentenza n. 51/ Criticità del criterio cronologico
È un criterio che può essere considerato autonomo, anche se viene considerato come caso particolare di applicazione del caso cronologico. Infatti, quando vi è un contrasto fra una legge speciale ed una più generale, la legge speciale prevale su quella generale. Ha effetti specifici solo nell’ipotesi di legge generale successiva, che non abroga quella speciale precedente, infatti le norme in conflitto rimangono entrambe efficaci e valide. ↓ In questo caso l’interprete opera solo una scelta di quale norma applicare. Il criterio della specialità opera esclusivamente sul piano dell’interpretazione ed è proprio l’interprete stesso che deve risolvere l’antinomia. È l’interprete che valuta regola ed eccezione: opera tra norme, ossia questo criterio scatta a seconda dell’interpretazione del giudice di fronte al caso specifico in quanto si tratta di uno strumento volto all’interpretazione del diritto. Questo non esclude affatto, però, che sia il legislatore stesso ad indicare con un’esplicita disposizione la prevalenza di una norma sull’altra: è il caso di quelle disposizioni in cui la regola è accompagnata dalla clausola di esclusione. Può dare esiti contrari rispetto al criterio dell’abrogazione implicita. Effetto : le norme in conflitto rimangono entrambe efficaci e valide : l’interprete opera solamente una scelta circa quale norma applicare. L’altra norma semplicemente “non è applicata”. Rapporti criterio di specialità e altri criteri Se la norma generale è successiva e la norma generale e la norma speciale hanno parità gerarchica è preferita la norma speciale deroga Se la norma generale è successiva ed è superiore a quella speciale è preferita la norma generale superiore illegittimità della norma speciale Se la norma generale è successiva, ma è inferiore alla norma speciale è preferita la norma speciale superiore illegittimità della norma generale o Se la norma speciale è successiva e la norma speciale e la norma generale hanno parità gerarchica è preferita la norma speciale deroga o Se la norma speciale è successiva ed è inferiore alla norma generale è preferita la norma generale superiore illegittimità di quella speciale o Se la norma speciale è successiva e superiore alla norma generale è preferita la norma speciale abrogazione o deroga della norma generale inferiore ( parità giuridica : prevale quella speciale o deroga; negli altri casi prevale quella superiore)
Si ha una riserva di legge quando la Costituzione prescrive che la disciplina di una determinata materia sia dettata con legge (o atto avente forza di legge), con esclusione di altre fonti. Quindi, la riserva di legge è lo strumento, un istituto giuridico, con cui la Costituzione regola il concorso delle fonti nella disciplina di una determinata materia. obiettivo = è di evitare che, in materie particolarmente delicate, manchi una disciplina legislativa capace di vincolare il comportamento degli organi del potere esecutivo (polizia e burocrazia). Essa è una regola circa l’esercizio della funzione legislativa: impone al legislatore di disciplinare una determinata materia imponendogli di lasciare che essa venga disciplinata, in tutto o in parte, da atti che risiedono ad un livello gerarchico inferiore rispetto alla legge. profilo negativo, ossia pone un limite in negativo al potere regolatore ma ha anche un profilo positivo, imponendo un onere in positivo Tipologie di riserva di legge (classificazione operata dall’interprete) RISERVA DI LEGGE ASSOLUTA = solo legge (eventualmente regolamenti, ma solo di stretta esecuzione) Implica che la materia sia disciplinata solo dalla legge o da un atto avente forza di legge, oppure, solo eventualmente, da regolamenti di stretta esecuzione: si tratta di regolamenti che non completano, non integrano la materia, ma possono essere necessari per dare esecuzione alla legge, quindi garantire e cooperare nell’esecuzione ciò che è stato disposto dalle disposizioni di legge. RISERVA DI LEGGE RELATIVA = legge e fonti secondarie Implica che la materia debba essere disciplinata dalla legge, ma la legge può limitarsi a disciplinare la disciplina di base (organizzazione, funzionamento, linee guida, principi fondamentali, …) e può essere integrata da fonti secondarie. Cioè, i principi dettati dalla legge o dall’atto avente forza di legge offrono i principi fondamentali e le fonti secondarie integrano la disciplina indicata dalla legge, rispettando il dettame da questa indicato. Si comprende per mezzo di un’ interpretazione sistematica perché la Costituzione utilizza termini differenti, quindi si può comprendere la differenza analizzando la diversa terminologia adottata dal testo costituzionale. esempio Riserva assoluta
LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA Il modello italiano di giustizia costituzionale è ormai prevalentemente orientato verso un giudizio successivo accentrato , perché il giudizio investe leggi già in vigore ed è accentrato perché è svolto da un unico organo, la Corte Costituzionale), ad accesso indiretto , perché i cittadini non possono ricorrere direttamente alla Corte, ma questa può essere investita soltanto da un giudice. Si tratta, perciò di un modello “misto”: giudizio accentrato (Corte Costituzionale) due canali paralleli di accesso = in via incidentale e in via principale, assenza del modello del ricorso individuale efficacia costitutiva delle sentenze, ma con effetti ex tunc. giudizio (dopo la riforma del 2001) sempre successivo. LA CORTE COSTITUZIONALE È un organo costituzionale di giustizia e di garanzia, richiesto dalla stessa rigidità della Costituzione per garantire il rispetto delle norme costituzionali. I giudici della Corte durano in carica 9 anni: in origine la durata del mandato era 12 anni. I giudici non decadono tutti assieme, ma gradualmente, uno alla volta. Il periodo del mandato inizia dal giorno del giuramento e alla scadenza, il giudice “cessa dalla carica e dall’esercizio delle sue funzioni”. Ai giudici non si applica il regime della prorogatio (che prevede che anche se scaduto, possa continuare a svolgere le sue funzioni fino a quando non si trova un sostituto). Per i soli giudizi d’accusa è previsto il regime della prorogatio: i giudici ordinari e aggregati che sostituiscono il collegio giudicante continuano a farne parte sino all’esaurimento del giudizio, anche se sia sopravvenuta la scadenza del mandato. Per cui se ci sono in gioco giudizi penali, i giudici in scadenza vengono prorogati solo per questi giudizi. Il Presidente è un giudice della Corte, eletto dalla Corte stessa con voto segreto e maggioranza assoluta. Il suo mandato è triennale e rinnovabile. Oltre alle consuete funzioni di rappresentanza “esterna” e la direzione amministrativa degli uffici della Corte, spettano al Presidente le funzioni tipiche di chi presiede un organo collegiale. Le decisioni che la Corte Costituzionale emana sono di due tipi: sentenze e ordinanze. Sentenze e ordinanze sono gli atti tipici del potere giudiziario e si distinguono proprio per questo: la sentenza definisce il giudizio, ossia l’atto con cui il giudice chiude il processo, mentre l’ordinanza è uno strumento interlocutorio che non esaurisce il rapporto processuale, ma serve per risolvere le questioni che sorgono nel corso del processo. Le sentenze devono essere adeguatamente motivate, le ordinanze devono essere invece “succintamente motivate”. Per cui, la Corte giudica in via definitiva con sentenza, mentre tutti gli altri provvedimenti di sua competenza sono adottati con ordinanza. Questa distinzione rappresenta gli usi processuali comuni. Le decisioni della Corte non possono essere mai impugnate. Oggetto del giudizio (art. 134 della costituzione) La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra Stato e Regioni e tra Regioni. Anche leggi costituzionali. Anche leggi pre-repubblicane , però solo per vizi sostanziali. No sindacato su regolamenti e fonti secondarie Parametro del giudizio Per parametro di giudizio si intende il termine di confronto impiegato nel giudicare la legittimità degli atti legislativi. Norme costituzionali e norme interposte (norme internazionali, leggi di delega per D.lgs, Leggi statali di principio per le leggi regionali nelle materie di competenza legislativa concorrente). Il parametro è dato in primo luogo dalle disposizioni costituzionali. In alcuni casi però la Costituzione prevede che le leggi o atti aventi forza di legge siano vincolati non dalla Costituzione, ma da fonti sub-legislative. Si parla in questi casi di parametro interposto : le norme che non hanno un rango costituzionale, ma la cui violazione da parte delle leggi comporta un’indiretta violazione di norme costituzionali [ad esempio : la legge regionale deve rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato e tutte le leggi interne devono essere conformi a leggi esterne (direttive UE o il Concordato)]. Vizi deducibili In merito all’impugnazione delle leggi costituzionali e delle leggi anteriori alla Costituzione si è soliti distinguere: vizi formali [riguardano il procedimento di formazione dell’atto legislativo, per cui derivano dalla violazione delle regole procedurali] e vizi materiali [riguardano i contenuti normativi dell’atto legislativo, per cui derivano dalla violazione dei limiti, espliciti o ricavabili in via di interpretazione, posti dalla Costituzione. Essi, quindi, colpiscono non l’atto, ma le sue singole disposizioni, che risulteranno viziate perché il loro contenuto normativo (ossia le norme da esse ricavabili) risulta in contrasto con le norme ricavabili dalle disposizioni costituzionali]
Il giudizio: Il giudizio in via incidentale : la questione di legittimità costituzionale nasce nel corso di un procedimento giudiziario come “incidente processuale” che comporta la sospensione del giudizio e la remissione della questione di legittimità costituzionale alla Corte. Per cui, la questione di legittimità sorge come un incidente processuale nell’ambito di un giudizio in corso ( giudizio a quo ). È un giudizio successivo e concreto. requisiti: rilevanza della questione; non manifesta infondatezza della questione Il giudizio in via principale: nasce direttamente da un ricorso (azione) da parte dello Stato contro una legge regionale o da parte di una Regione contro una legge statale o di altra Regione. È un giudizio astratto, disponibile e successivo. Le decisioni della corte costituzionale Tipologie delle decisioni della Corte
La Costituzione italiana entrò in vigore il 1° gennaio del 1948. Essa fu approvata dall’Assemblea Costituente , eletta contemporaneamente al referendum istituzionale. Caratteristiche Prima Costituzione = Statuto Albertino : costituzione della Restaurazione, concessa da Carlo Alberto di Savoia in seguito ai moti del ’ 48. La Costituzione Italiana è l’esito di un processo iniziato nel ‘ 800 con la Concessione dello Statuto Albertino da parte di Carlo Alberto di Savoia nel Regno di Sardegna, nel 1848. ↓ È una “costituzione”, o meglio uno statuto:
Assemblea Costituente Eletta a suffragio universale: elezione dell’Assemblea Costituente insieme alla scelta della Monarchia/Repubblica unico vincolo per l’Assemblea = scelta della forma dello stato, dettato dalla volontà del popolo suffragio universale: con Giolitti prima del fascismo vi era stata l’estensione del suffragio a tutti gli uomini, con esclusione di tutte le donne. Con questa occasione vi è la prima volta un vero e proprio suffragio universale: per la prima volta le donne possono votare ed essere votate. Tre grandi forze politiche
Sussiste una varietà di procedimenti di revisione e di limiti per la modifica del testo costituzionale. Garanzie costituzionali: è presente una varietà di strumenti volti a disciplinare l’esecuzione dei procedimenti di revisione costituzionale ed i relativi limiti: Corte Costituzionale Procedimento aggravato di revisione costituzionale Tipologie di costituzione Costituzione flessibile = possono essere modificate con legge ordinaria Costituzione rigida