Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Procedimento di formazione della legge e garanzie costituzionali in Italia - Prof. Palici , Appunti di Diritto Costituzionale

Una panoramica dettagliata sul procedimento di formazione della legge in italia, con particolare attenzione alla costituzione, alle garanzie costituzionali e al ruolo della corte costituzionale. Vengono esaminate le tipologie di costituzione, i procedimenti aggravati per la revisione, i controlli sulla costituzionalità delle leggi e i limiti al referendum. Inoltre, vengono illustrati i requisiti per l'approvazione delle leggi, i regolamenti di esecuzione e i casi di contrasto tra stato e regioni.

Tipologia: Appunti

2021/2022

In vendita dal 19/05/2024

alessia-barroero-1
alessia-barroero-1 🇮🇹

5

(2)

9 documenti

1 / 105

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
1
DIRITTO COSTITUZIONALE II
GIU0088
Docent e: E li sa be tt a P alici di S uni / N as i
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c
pf3d
pf3e
pf3f
pf40
pf41
pf42
pf43
pf44
pf45
pf46
pf47
pf48
pf49
pf4a
pf4b
pf4c
pf4d
pf4e
pf4f
pf50
pf51
pf52
pf53
pf54
pf55
pf56
pf57
pf58
pf59
pf5a
pf5b
pf5c
pf5d
pf5e
pf5f
pf60
pf61
pf62
pf63
pf64

Anteprima parziale del testo

Scarica Procedimento di formazione della legge e garanzie costituzionali in Italia - Prof. Palici e più Appunti in PDF di Diritto Costituzionale solo su Docsity!

DIRITTO COSTITUZIONALE II

G I U 0 0 8 8

D o c e n t e : E l i s a b e t t a P a l i c i d i S u n i / N a s i

DIRITTO COSTITUZIONALE II 2

= Le fonti (in generale) → fine: 9 novembre I. Fonti del diritto e forma di governo; le scelte dell’Assemblea Costituente. La disciplina delle fonti. L’interpretazione. Rapporti tra le fonti: abrogazione, gerarchia, separazione di competenze. Le riserve di legge II. Costituzioni rigide e flessibili. Norme costituzionali percettive e programmatiche. Le sentenze della Corte Costituzionale. Le leggi costituzionali e di revisione costituzionale in Italia. Riforme mancate; le riforme in discussione. III. Democrazia diretta e referendum. I referendum in Italia IV. La legislazione elettorale. V. Le fonti europee ed internazionali. La legge sulla cittadinanza e la legge sull’immigrazione. VI. Leggi ordinarie; procedimento di formazione della legge; il ruolo del Capo dello Stato. Gli atti del governo con forza di legge. I regolamenti. VII. Le fonti delle autonomie: statuti e leggi regionali, statuti e regolamenti comunali e provinciali. = Operatore giudiziario e dei corpi della polizia → inizio: 14 novembre

  “usi e consuetudini”: nonostante sembri che non detengano più alcun rilievo giuridico, dispongono ancora di un qualche spazio normativo ( es: nome di famiglia) ↓ “Nome di famiglia” In altri paesi europei i genitori possono scegliere di dare al figlio/a il cognome del padre o della madre oppure il cognome di entrambi: è una regola dettata dalla parità prevista per i coniugi ( es Germania l’attribuzione del cognome di entrambi non è prevista perché si tende a dare un’organizzazione lineare alla società e quindi due cognomi potrebbero creare confusione). Questa tendenza deriva dalla tradizione spagnola, dall’usanza di attribuire il doppio cognome (anche in Portogallo, ma prima il cognome del padre e poi quello della madre e pure nei paesi dell’America latina). Quindi, la legislazione che riconosce la possibilità di ricorrere alla scelta del cognome si è consolidata. In Italia, invece, vi è una regola consuetudinaria secondo la quale i figli assumono il cognome del padre: questo non è mai stato stabilito come regola da una legge. Nel 1975, con la riforma del diritto di famiglia, si è raggiunta la parità tra marito e moglie ed il diritto/dovere di stabilire insieme in accordo la residenza, l’educazione dei figli, … Per il cognome si è continuato invece a tacere: la ‘regola’ consolidata della trasmissione del cognome ha costituito per molto tempo un limite per la Corte Costituzionale di pronunciarsi al riguardo, però questa regola, quale regola consuetudinaria, era in qualche modo implicita in alcune norme (vi sono norme che presuppongono questo limite: come ad esempio, l’adozione o il riconoscimento della paternità). Perciò, con un’importante sentenza della Corte Costituzionale ( sentenza 61/2006 ), sollevata da un caso nato da una coppia che voleva attribuire ai figli il cognome della madre, la Corte Costituzionale affermò che si trattava di una regola in contrasto con la Costituzione, non più coerente con i principi dell’ordinamento contemporaneo ed i principi di parità tra i coniugi. Tuttavia, questa ‘regola’ non poteva essere contrastata perché non era dettata da una legge specifica e quindi non si poteva procedere, ma, al fine del mutamento della normativa, poteva intervenire solo il legislatore. Vi furono vari progetti di legge nel corso delle diverse legislature, tentativi di modifica che, però, non furono mai approvati poiché sopraffatti da necessità legislative differenti. Successivamente, questa stessa coppia si rivolse alla Corte Europea dei Diritti Umani, la quale affermò che questa disciplina violava l’art. 14 della Carta dei Diritti Umani e quindi condannò l’Italia a provvedere modificando tale disciplina. Nel 2016 questo caso venne nuovamente sollevato da una nuova coppia. Si giunse a stabilire che, in caso di accordo dei genitori, era possibile aggiungere al cognome paterno, anche il cognome materno. La Corte Costituzionale, in via generale, insiste molto sull’identità del figlio, identità che deriva non solo dal padre, ma anche dalla madre. Contemporaneamente, però, la Corte Costituzionale affermava che, invece, in mancanza di accordo dei genitori sulla scelta del cognome, valeva la generale regolamentazione dell’attribuzione del cognome paterno. La scelta del 2016, quindi, compì un passo ulteriore rispetto al 2006, ma vi era comunque il riconoscimento della regola generale, quindi si rimaneva perlopiù ancora ancorati alla regolamentazione consuetudinaria. Solo nel 2022 si è giunti alla risoluzione del caso: a tal proposito è intervenuta la sentenza 131/2022 , sentenza con la quale la Corte afferma che il cognome del figlio/a deve comporsi con i cognomi dei genitori nell’ordine dagli stessi deciso, fatta salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due. Quindi, in conclusione, è incostituzionale che i figli abbiano, per dettato generale, il cognome del padre, anziché prevedere che i figli assumano il cognome dei genitori nell’ordine da loro concordato oppure la possibilità che i genitori scelgano di attribuire il cognome di uno solo dei genitori.  Tradizione giuridica  la storia e la cultura dell’ordinamento  Teoria/dottrina  la configurazione teorica delle fonti  Forma di governoGiurisprudenza costituzionaleGiurisprudenza ordinariaInfluenze internazionali/europee  sia dal punto di vista della normativa (trattati …) sia l’influenza corti  Normativa internazionale/europeaGiurisprudenza internazionale/europeaDiritto comparato  comparazione con altri ordinamenti. In Italia soprattutto l’influenza esercitata dagli altri paesi membri ( es materia di eutanasia, matrimonio omosessuale, …). Nessun ordinamento riesce ad essere isolato, per forza si confronta e tende ad essere influenzato.

INTERPRETAZIONE DELLE LEGGI 5

: il legislatore (→ ma caso raro) Quando interpreta il legislatore? Il legislatore interpreta nel caso in cui vi siano delle controversie e delle applicazioni contrastanti delle normative, quindi quando è necessario un chiarimento. Il legislatore può intervenire con la legge di “interpretazione” autentica : queste leggi hanno una caratteristica particolare, la retroattività → sono leggi retroattive ( ex tunc ), ciò significa che con tali leggi si può attribuire un valore retroattivo ad una norma che normalmente non avrebbe valore retroattivo, quindi questa caratteristica particolare può far sì che il legislatore cambi una disposizione precedente con efficacia a decorrere da un tempo anteriore al suo perfezionamento, alla sua pubblicazione.  : i giudici È un’interpretazione che vincola il caso specifico (in Italia non vige la regola del precedente vincolante come nei paesi di Common Law).  i professori di diritto, i giuristi, gli “esperti” della materia Questa interpretazione non ha alcuna efficacia giuridica, ossia non vincola dal punto di vista giuridico concreto alcun caso, ma può avere efficacia persuasiva, favorendo alcuni orientamenti. Al pari dell’interpretazione dottrinale, anche l’opinione popolare può influenzare l’orientamento di pensiero dei giuristi e dell’ordinamento giuridico.  ( es multa) È un’interpretazione vincolante per il caso concreto, tuttavia questa può essere impugnata per mezzo del ricorso alle autorità giudiziarie. L’avvocato interpreta la legge per favorire il proprio cliente. Art. 12 delle Preleggi – “criteri di interpretazione” I criteri sono stabiliti nelle disposizioni preliminari al codice civile per limitare l’attività del giudice e garantire il diritto per i cittadini. Interpretare un testo, dal latino obscura explanare, interpretando [Cicerone], infatti, vuol dire attribuire un senso, ossia decidere che cosa si ritiene che il testo significhi effettivamente e, conseguentemente, come vadano risolti i conflitti che possono insorgere nella sua applicazione. L’attività di interpretazione, non può mai esaurirsi nel mero esame dei dati testuali, infatti, lo stesso legislatore all’art. 12 delle preleggi, dopo aver prescritto di attribuire alle parole il loro significato proprio, impone di tener conto dell’intenzione del legislatore stesso nel momento della legiferazione: invero, l’interprete non può riscostruire se non avvalendosi di elementi extra-testuali. I criteri di interpretazione:  individuare il senso palese delle parole secondo la connessione di esse, perciò la legge va interpretata per quello che significano normalmente le parole. Può essere restrittiva ovvero estensiva.  “intenzione del legislatore” → vi sono i lavori preparatori: ogni legge ha una sua ‘storia’, una sua evoluzione, tutto un iter relativo alla formazione della legge, accompagnata da una relazione che illustra i motivi per i quali è opportuno approvare quella determinata legge. Quindi questo lavoro formativo, questa illustrazione dei motivi, degli scopi e l’iter evolutivo con le relative modificazioni, rende possibile comprendere la motivazione per la quale sia stato necessario approvare quel particolare tipo di legge e dunque si può comprendere l’“intenzione del legislatore”. └ è un criterio storico : è un criterio tendenzialmente conservatore  nel caso in cui i casi precedenti non chiariscano il significato della legge e venga a mancare una legge specifica per risolvere il caso, si applica l’interpretazione analogica secondo cui si possono applicare disposizioni che regolano casi simili o una materia analoga ( analogia legis ) oppure nel qual caso venga a mancare pure una legge che regola il caso simile o la materia analoga, ci si affida ai principi generali dell’ordinamento giuridico ( analogia iuris ).

ANTINOMIE 7

LE ANTINOMIE E LE TECNICHE DI RISOLUZIONE

CRITERI ORDINATORI DEL SISTEMA DELLE FONTI Criteri che consentono di mettere in un quadro coerente le varie fonti e di mettere in ordine le possibili antinomie Per antinomia si suole intendere il rapporto di incompatibilità di fonti che disciplinano la medesima fattispecie. Le antinomie possono essere: antinomie apparenti (tra disposizioni risolvibili con l’interpretazione) e antinomie reali (tra norme)  = criterio della successione delle leggi nel tempo Abrogazione, in caso di fonti di pari grado , della fonte precedente da parte della fonte successiva, quindi tra fonti dello stesso livello, la fonte successiva prevale sulla fonte precedente. “lex posterior derogat priori ” → se vi è un contrasto fra leggi pari ordinate, la norma più recente prevale su quella meno recente. Questo perché, essendo gli ordinamenti moderni dinamici, è ovvio che la legge non può essere dettata una volta per tutte e per sempre, ma deve adeguarsi al continuo cambiamento della realtà. Effetto: abrogazione (= cessazione di efficacia di un atto normativo) La prevalenza della nuova norma sulla vecchia si esprime attraverso l’abrogazione che la norma recente produce nei confronti della norma meno recente. Si realizza una successione (fisiologica) delle norme nel tempo, espressione dell'inesauribilità delle fonti del diritto. └ esempio  il decreto legge, dato che ha forza di legge e viene promulgato in contrasto con una particolare legge per motivi di necessità ed urgenza, abroga la legge stessa anche se non convertito in legge e, in caso di conversione, la Costituzione indica che la legge andrà a disciplinare gli effetti del decreto legge convertito.  la legge di revisione costituzionale prevale sulla costituzione perché in contrasto con ciò che viene sancito dalla costituzione ( es numero parlamentari) Ricalca e sottolinea un aspetto molto importante delle leggi: la novità Le leggi sono sempre nuove, perché altrimenti non sarebbero promulgate. L’elemento della novità fa sì che l’ordinamento si rinnovi e perciò porta al criterio cronologico: la legge successiva abroga la legge precedente. Modalità attraverso le quali è determinata l’abrogazione Questa abrogazione, ai sensi dell’ art. 15 delle Preleggi - “abrogazione delle leggi” , può essere:  esplicita: “per dichiarazione espressa del legislatore”implicita: “per incompatibilità tra le nuove disposizione e le precedenti”tacita: “la nuova legge regola interamente la materia già regolata dalla legge anteriore” Sempre le Preleggi prevedono, però, all’ art. 11 delle Preleggi il principio della irretroattività delle leggi secondo cui la nuova legge si applicherà solo per il futuro, in corrispondenza al principio della certezza del diritto. Questa è una regola generale, perciò in alcuni casi il legislatore può derogare questa regolamentazione. Infatti se quest’ultimo inserisce una nuova normativa affine alle esigenze contemporanee può prevedere un criterio opposto: ciò in relazione al criterio della ragionevolezza secondo cui occorre trattare in maniera eguale situazioni eguali e in maniera differente situazioni differenti. Perciò la normativa generale della irretroattività viene spesso derogata in virtù della presenza di questi criteri: principio di eguaglianza e principio di ragionevolezza. Nota beneArt. 25, comma 2, della Costituzione: “nessuno può essere punto se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso” Per il campo penale il principio di irretroattività è un principio assoluto, perciò è inderogabile. Nelle altre casistiche invece, l’irretroattività può essere derogata.

Art. 2 Codice Penale: “principio del favor rei” A) Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato (irretroattività in malam partem ); B) Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato (retroattività se abolitio criminis ); C) Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile ( favor rei ).  Problematiche dei Decreti-Legge in materia penale: sentenza n. 51/ Criticità del criterio cronologico

  • Ricorso eccessivo all’abrogazione tacita e implicita
  • Forme anomali di abrogazione espressa: reviviscenza
  • Abrogazione differita: individuazione delle leggi da abrogare ad opera dei regolamenti di delegificazione  = criterio delle fonti di diversa efficacia entro lo stesso sistema Nel caso di fonti di grado differente si applica il criterio gerarchico secondo cui una fonte di grado inferiore deve essere conforme alla fonte di grado superiore. Se la fonte di grado inferiore contrasta la fonte di grado superiore, la fonte di grado inferiore è illegittima, quindi la fonte inferiore non può abrogare la fonte superiore: viene dichiarata l’illegittimità. “lex superior derogat legi inferiori” in caso di contrasto tra due norme si deve preferire quella che nella gerarchia delle fonti occupa il posto più elevato. Effetto: annullamento Il criterio gerarchico determina l’annullamento della fonte gerarchicamente inferiore da parte di quella superiore incompatibile. L’annullamento, a ≠ dell’abrogazione, incide sulla validità della norma inferiore: una norma annullata perde la sua validità poiché in contrasto con la norma di rango superiore e quindi risulta illegittima, poiché non rispetta la gerarchia giuridica e dunque viene annullata. Mentre l’abrogazione non è una patologia del sistema, ma solo un’antinomia apparente, l’annullamento esprime una patologia, cioè un’antinomia reale. Il giudice ordinario disapplica il regolamento illegittimo, mentre il giudice amministrativo di fronte ad un regolamento illegittimo dichiara l’annullamento. Invece nel caso di legge incostituzionale, ossia in contrasto con il dettato costituzionale, solo ed esclusivamente la Corte Costituzionale può dichiarare la illegittimità, in questo caso incostituzionalità. Si applica, perciò, il sindacato accentrato (≠ USA “sindacato diffuso” secondo cui il giudice applica soltanto le fonti non in conformità con la costituzione) Il criterio gerarchico è stato teorizzato da Hans Kelsen, celebre per la teoria della gerarchia delle fonti e per l’introduzione della giustizia con il sistema del sindacato accentrato, ossia le Corti Costituzionali. Effetti nel tempo dell’annullamento:  Effetti retroattivi ex tunc (= sin da allora): effetto che si estende anche nei rapporti passati. Tuttavia, esso presenta anche dei limiti : vale solo per i rapporti pendenti (=aperti) non per quelli esauriti, quindi per quelle norme ancora applicabili e modificabili.  Criterio gerarchico criterio cronologico: il criterio gerarchico prevale su quello cronologico → in caso di applicazione del criterio cronologico e quello gerarchico con risultati differenti, il criterio gerarchico > criterio cronologico. ↓ Vi sono alcune eccezioni : se le norme sono omogenee, è possibile un’abrogazione della norma inferiore da parte di quella successiva superiore.  Principio di legalità: il criterio gerarchico assume modalità ≠ in relazione a determinate situazioni. In questo caso il criterio gerarchico regola contrasti fra norme primarie e norme secondarie

È un criterio che può essere considerato autonomo, anche se viene considerato come caso particolare di applicazione del caso cronologico. Infatti, quando vi è un contrasto fra una legge speciale ed una più generale, la legge speciale prevale su quella generale. Ha effetti specifici solo nell’ipotesi di legge generale successiva, che non abroga quella speciale precedente, infatti le norme in conflitto rimangono entrambe efficaci e valide. ↓ In questo caso l’interprete opera solo una scelta di quale norma applicare. Il criterio della specialità opera esclusivamente sul piano dell’interpretazione ed è proprio l’interprete stesso che deve risolvere l’antinomia. È l’interprete che valuta regola ed eccezione: opera tra norme, ossia questo criterio scatta a seconda dell’interpretazione del giudice di fronte al caso specifico in quanto si tratta di uno strumento volto all’interpretazione del diritto. Questo non esclude affatto, però, che sia il legislatore stesso ad indicare con un’esplicita disposizione la prevalenza di una norma sull’altra: è il caso di quelle disposizioni in cui la regola è accompagnata dalla clausola di esclusione. Può dare esiti contrari rispetto al criterio dell’abrogazione implicita. Effetto : le norme in conflitto rimangono entrambe efficaci e valide : l’interprete opera solamente una scelta circa quale norma applicare. L’altra norma semplicemente “non è applicata”. Rapporti criterio di specialità e altri criteri  Se la norma generale è successiva e la norma generale e la norma speciale hanno parità gerarchica è preferita la norma speciale  deroga  Se la norma generale è successiva ed è superiore a quella speciale è preferita la norma generale superiore  illegittimità della norma speciale  Se la norma generale è successiva, ma è inferiore alla norma speciale è preferita la norma speciale superiore  illegittimità della norma generale o Se la norma speciale è successiva e la norma speciale e la norma generale hanno parità gerarchica è preferita la norma speciale  deroga o Se la norma speciale è successiva ed è inferiore alla norma generale è preferita la norma generale superiore  illegittimità di quella speciale o Se la norma speciale è successiva e superiore alla norma generale è preferita la norma speciale  abrogazione o deroga della norma generale inferiore ( parità giuridica : prevale quella speciale o deroga; negli altri casi prevale quella superiore)

RISERVE DI LEGGE 11

Si ha una riserva di legge quando la Costituzione prescrive che la disciplina di una determinata materia sia dettata con legge (o atto avente forza di legge), con esclusione di altre fonti. Quindi, la riserva di legge è lo strumento, un istituto giuridico, con cui la Costituzione regola il concorso delle fonti nella disciplina di una determinata materia. obiettivo = è di evitare che, in materie particolarmente delicate, manchi una disciplina legislativa capace di vincolare il comportamento degli organi del potere esecutivo (polizia e burocrazia). Essa è una regola circa l’esercizio della funzione legislativa: impone al legislatore di disciplinare una determinata materia imponendogli di lasciare che essa venga disciplinata, in tutto o in parte, da atti che risiedono ad un livello gerarchico inferiore rispetto alla legge. profilo negativo, ossia pone un limite in negativo al potere regolatore ma ha anche un profilo positivo, imponendo un onere in positivo Tipologie di riserva di legge (classificazione operata dall’interprete)  RISERVA DI LEGGE ASSOLUTA = solo legge (eventualmente regolamenti, ma solo di stretta esecuzione) Implica che la materia sia disciplinata solo dalla legge o da un atto avente forza di legge, oppure, solo eventualmente, da regolamenti di stretta esecuzione: si tratta di regolamenti che non completano, non integrano la materia, ma possono essere necessari per dare esecuzione alla legge, quindi garantire e cooperare nell’esecuzione ciò che è stato disposto dalle disposizioni di legge.  RISERVA DI LEGGE RELATIVA = legge e fonti secondarie Implica che la materia debba essere disciplinata dalla legge, ma la legge può limitarsi a disciplinare la disciplina di base (organizzazione, funzionamento, linee guida, principi fondamentali, …) e può essere integrata da fonti secondarie. Cioè, i principi dettati dalla legge o dall’atto avente forza di legge offrono i principi fondamentali e le fonti secondarie integrano la disciplina indicata dalla legge, rispettando il dettame da questa indicato. Si comprende per mezzo di un’ interpretazione sistematica perché la Costituzione utilizza termini differenti, quindi si può comprendere la differenza analizzando la diversa terminologia adottata dal testo costituzionale. esempio  Riserva assoluta

  • Art. 13 (libertà personale) → “nei soli casi e modi previsti dalla legge” = è una riserva assoluta, poiché è chiaro che la garanzia della riserva di legge è assoluta
  • Art. 25 della Costituzione → vige il principio di stretta legalità  Riserva relativa
  • Art. 97 della Costituzione (settore della PA) → la Costituzione stabilisce che i pubblici offici sono regolati da disposizioni di legge, ma è impensabile che la legge disciplini in modo specifico ciascun singolo pubblico officio del territorio nazionale. Quindi la legge stabilisce i principi generali, però questi principi vanno integrati da disposizioni di dettaglio dettate da fonti secondarie che andranno a completare la regolamentazione generale offerta dalle disposizioni di legge

SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE 13

LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA Il modello italiano di giustizia costituzionale è ormai prevalentemente orientato verso un giudizio successivo accentrato , perché il giudizio investe leggi già in vigore ed è accentrato perché è svolto da un unico organo, la Corte Costituzionale), ad accesso indiretto , perché i cittadini non possono ricorrere direttamente alla Corte, ma questa può essere investita soltanto da un giudice. Si tratta, perciò di un modello “misto”:giudizio accentrato (Corte Costituzionale)  due canali paralleli di accesso = in via incidentale e in via principale, assenza del modello del ricorso individuale  efficacia costitutiva delle sentenze, ma con effetti ex tunc.  giudizio (dopo la riforma del 2001) sempre successivo. LA CORTE COSTITUZIONALE È un organo costituzionale di giustizia e di garanzia, richiesto dalla stessa rigidità della Costituzione per garantire il rispetto delle norme costituzionali. I giudici della Corte durano in carica 9 anni: in origine la durata del mandato era 12 anni. I giudici non decadono tutti assieme, ma gradualmente, uno alla volta. Il periodo del mandato inizia dal giorno del giuramento e alla scadenza, il giudice “cessa dalla carica e dall’esercizio delle sue funzioni”. Ai giudici non si applica il regime della prorogatio (che prevede che anche se scaduto, possa continuare a svolgere le sue funzioni fino a quando non si trova un sostituto). Per i soli giudizi d’accusa è previsto il regime della prorogatio: i giudici ordinari e aggregati che sostituiscono il collegio giudicante continuano a farne parte sino all’esaurimento del giudizio, anche se sia sopravvenuta la scadenza del mandato. Per cui se ci sono in gioco giudizi penali, i giudici in scadenza vengono prorogati solo per questi giudizi. Il Presidente è un giudice della Corte, eletto dalla Corte stessa con voto segreto e maggioranza assoluta. Il suo mandato è triennale e rinnovabile. Oltre alle consuete funzioni di rappresentanza “esterna” e la direzione amministrativa degli uffici della Corte, spettano al Presidente le funzioni tipiche di chi presiede un organo collegiale. Le decisioni che la Corte Costituzionale emana sono di due tipi: sentenze e ordinanze. Sentenze e ordinanze sono gli atti tipici del potere giudiziario e si distinguono proprio per questo: la sentenza definisce il giudizio, ossia l’atto con cui il giudice chiude il processo, mentre l’ordinanza è uno strumento interlocutorio che non esaurisce il rapporto processuale, ma serve per risolvere le questioni che sorgono nel corso del processo. Le sentenze devono essere adeguatamente motivate, le ordinanze devono essere invece “succintamente motivate”. Per cui, la Corte giudica in via definitiva con sentenza, mentre tutti gli altri provvedimenti di sua competenza sono adottati con ordinanza. Questa distinzione rappresenta gli usi processuali comuni. Le decisioni della Corte non possono essere mai impugnate. Oggetto del giudizio (art. 134 della costituzione) La Corte costituzionale giudica:  sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra Stato e Regioni e tra Regioni.  Anche leggi costituzionali.  Anche leggi pre-repubblicane , però solo per vizi sostanziali.  No sindacato su regolamenti e fonti secondarie Parametro del giudizio Per parametro di giudizio si intende il termine di confronto impiegato nel giudicare la legittimità degli atti legislativi. Norme costituzionali e norme interposte (norme internazionali, leggi di delega per D.lgs, Leggi statali di principio per le leggi regionali nelle materie di competenza legislativa concorrente). Il parametro è dato in primo luogo dalle disposizioni costituzionali. In alcuni casi però la Costituzione prevede che le leggi o atti aventi forza di legge siano vincolati non dalla Costituzione, ma da fonti sub-legislative. Si parla in questi casi di parametro interposto : le norme che non hanno un rango costituzionale, ma la cui violazione da parte delle leggi comporta un’indiretta violazione di norme costituzionali [ad esempio : la legge regionale deve rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato e tutte le leggi interne devono essere conformi a leggi esterne (direttive UE o il Concordato)]. Vizi deducibili In merito all’impugnazione delle leggi costituzionali e delle leggi anteriori alla Costituzione si è soliti distinguere: vizi formali [riguardano il procedimento di formazione dell’atto legislativo, per cui derivano dalla violazione delle regole procedurali] e vizi materiali [riguardano i contenuti normativi dell’atto legislativo, per cui derivano dalla violazione dei limiti, espliciti o ricavabili in via di interpretazione, posti dalla Costituzione. Essi, quindi, colpiscono non l’atto, ma le sue singole disposizioni, che risulteranno viziate perché il loro contenuto normativo (ossia le norme da esse ricavabili) risulta in contrasto con le norme ricavabili dalle disposizioni costituzionali]

Il giudizio: Il giudizio in via incidentale : la questione di legittimità costituzionale nasce nel corso di un procedimento giudiziario come “incidente processuale” che comporta la sospensione del giudizio e la remissione della questione di legittimità costituzionale alla Corte. Per cui, la questione di legittimità sorge come un incidente processuale nell’ambito di un giudizio in corso ( giudizio a quo ). È un giudizio successivo e concreto. requisiti: rilevanza della questione; non manifesta infondatezza della questione Il giudizio in via principale: nasce direttamente da un ricorso (azione) da parte dello Stato contro una legge regionale o da parte di una Regione contro una legge statale o di altra Regione. È un giudizio astratto, disponibile e successivo. Le decisioni della corte costituzionale Tipologie delle decisioni della Corte

  • Rispetto alla forma: ordinanzesentenzedecreti
  • Rispetto al contenuto: decisioni di inammissibilitàsentenza di rigettosentenza di accoglimento Le sentenze della Corte Costituzionale non sono fonti del diritto, ma hanno forte legame e soprattutto una forte influenza nei confronti delle fonti del diritto. Rispetto al contenuto: mancanza di presupposti per prosecuzione del giudizio La Corte pronuncia l’inammissibilità della questione quando manchino i presupposti per procedere ad un giudizio di merito. Quindi, la Corte non pronuncia sul merito della questione, ma sulla mancanza di uno o più dei presupposti. Ciò può accadere: a) Quando manchino i requisiti soggettivi o oggettivi per la legittimazione a sollevare la questione di legittimità costituzionale, ossia quando viene sollevata da un organo non qualificabile come giudice o al di fuori di un procedimento qualificabile come “giudizio” oppure, nei giudizi in via di azione, quando vi sia irregolarità nelle delibere del Consiglio dei ministri o della Giunta regionale o non siano stati rispettati i termini di impugnazione. b) Quando è carente l’oggetto del giudizio ossia quando l’atto impugnato non rientri tra quelli indicati all’art.134 Costituzione c) Quando manchi il requisito della rilevanza. Anche in questo caso le ipotesi possono essere diverse: se vi è semplice carenza di motivazione la Corte con ordinanza ordinerà la restituzione degli atti al giudice a quo perché egli ne riconsideri la rilevanza. Se invece la disposizione impugnata è stata abrogata dal legislatore dopo che il giudice ha sollevato la questione, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo cui spetta di giudicare se al “suo” giudizio si debba applicare la norma nuova o vecchia (dato che l’abrogazione opera ex nunc). d) Quando l’ordinanza di remissione (o il ricorso) manchi di indicazioni sufficienti ed univoche per definire la questione di legittimità ( esempio : non sono indicate chiaramente le norme impugnate) e) Quando siano stati compiuti errori procedurali ( esempio : mancata notificazione dell’ordinanza alle parti del processo principale) f) Quando la questione sottoposta alla Corte comporti una valutazione di natura politica o un sindacato sull’uso del potere discrezionale del Parlamento.  = la questione di costituzionalità non è fondata nei termini in cui è stata proposta, quindi decisioni di inammissibilità inter partes La Corte non dichiara che la legge impugnata è illegittima, semplicemente respinge la questione sollevata dal giudice. Quindi, la corte non pronuncia circa la legittimità della legge, ma circa l’ infondatezza della questione effetto: effetto solo per il giudizio in corso ( inter partes ), non ha effetto erga omnes, non vincola i giudici successivi, quindi offre alla Corte la possibilità di poter mutare il proprio giudizio nel corso del tempo ( es adulterio). Impedisce, inoltre, che nell’ordinamento vi siano delle leggi definite come costituzionali, cioè delle leggi aventi valore superiore rispetto a quelle ordinarie e quindi intoccabili dal punto di vista legislativo, perché approvate dalla Corte Costituzionale.

COSTITUZIONI RIGIDE E FLESSIBILI.

NORME COSTITUZIONALI PRECETTIVE E PROGRAMMATICHE.

LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE.

LE LEGGI COSTITUZIONALI E DI REVISIONE COSTITUZIONALE IN ITALIA.

RIFORME MANCATE E IN DISCUSSIONE.

COSTITUZIONE E REVISIONE COSTITUZIONALE

La Costituzione italiana entrò in vigore il 1° gennaio del 1948. Essa fu approvata dall’Assemblea Costituente , eletta contemporaneamente al referendum istituzionale. CaratteristichePrima Costituzione = Statuto Albertino : costituzione della Restaurazione, concessa da Carlo Alberto di Savoia in seguito ai moti del ’ 48. La Costituzione Italiana è l’esito di un processo iniziato nel ‘ 800 con la Concessione dello Statuto Albertino da parte di Carlo Alberto di Savoia nel Regno di Sardegna, nel 1848. È una “costituzione”, o meglio uno statuto:

  • Ottriata cioè concessa, frutto di una concessione data dal sovrano.
  • Breve poiché lo stato è semplice.
  • Flessibile perché formalmente poteva essere modificata da un esercizio parlamentare, anche se concepita come naturalmente rigida. ↓ infattiOctroyee (= concessa): “statuto” [ = per non accentuare l’accezione rivoluzionaria del termine, quindi essendo una costituzione concessa ed essendo una costituzione della restaurazione, cioè concessa dai sovrani restaurati, questi non potevano non riconoscere le innovazioni introdotte dalla rivoluzione francese, quindi cercarono di porre un limite il più possibile alle trasformazioni derivanti dalla rivoluzione con un “costituzionalismo moderato” che concedeva dei principi innovativi, ma cercava al tempo stesso di porre dei limiti per tutelarsi: la concessione-limite risiede proprio nella stessa terminologia, infatti “statuto” non rievocava l’ideologia, il significato, proprio della rivoluzione. Inoltre, ulteriore elemento di moderazione risiede nel Parlamento: una camera era rappresentativa, anche se di una percentuale molto bassa della popolazione; l’altra camera, invece, nonché il Senato, era composto da senatori eletti dal re, quindi questo organo rappresentava una forma di moderazione della rappresentanza popolare poiché una delle camere era rappresentativa, non della popolazione, ma del re stesso ] concesso dal sovrano come legge sacra e immodificabile, cioè una legge che non si può mai cambiare in realtà furono apportate molte modifiche, soprattutto nel Fascismo Venne modificato più volte nel corso del tempo poiché non conteneva degli strumenti che permettessero di rilevare contrasti legislativi e normativi con lo statuto e di sanzionare leggi in contrasto con lo statuto stesso, ossia non vi era un procedimento di revisione. Quindi questa affermazione è stata un’affermazione di principio che non aveva un valore giuridico effettivo. Era infatti considerato come un testo costituzionale, però questo testo fu modificato anche per motivi storici effettivi. Invero, entrò in vigore dal 1848, ma con l’avvento del periodo risorgimentale, e quindi un periodo di innovazione e cambiamenti profondi, non di stabilità, era inevitabile adottare atti contro lo statuto stesso. Quindi questa carta costituzionale, proprio in vista del periodo in cui venne adottata, fu “derogata” implicitamente fin da subito. Lo statuto entrato in vigore in un periodo di emergenza (guerre di successione, rivolte, …) fu derogato sin dall’inizio e questo ne segnò il destino, poiché tutto ciò favorì ulteriori deroghe: non perché era considerato una legge come altre, ma per le stesse circostanze nelle quali sorse. Mussolini approfittò di questi precedenti per adottare leggi palesemente contrarie allo statuto. Quindi con il fascismo non si ebbero le prime leggi contrarie allo statuto, anzi, Mussolini approfittò semplicemente di questi precedenti per andare contro allo Statuto Albertino stesso. Dopodichè iniziò la resistenza, si ebbe la sconfitta del fascismo, il referendum istituzionale e la Costituzione repubblicana approvata dall’Assemblea Costituente.

Assemblea Costituente  Eletta a suffragio universale: elezione dell’Assemblea Costituente insieme alla scelta della Monarchia/Repubblica  unico vincolo per l’Assemblea = scelta della forma dello stato, dettato dalla volontà del popolo  suffragio universale: con Giolitti prima del fascismo vi era stata l’estensione del suffragio a tutti gli uomini, con esclusione di tutte le donne. Con questa occasione vi è la prima volta un vero e proprio suffragio universale: per la prima volta le donne possono votare ed essere votate.  Tre grandi forze politiche

  1. Cattolici → cultura cattolica = diritti dell’uomo in comunità
  2. Liberali → cultura liberale = riconoscimento dei diritti della persona
  3. Sinistra → cultura socialista = difesa del lavoro e delle classi più deboli ↓ Questo fece sì che la nostra costituzione accentuasse il principio del pluralismo : esso derivò da questa contemporanea presenza di tre forze politicamente diverse. Essendo personaggi di alto valore, invece che allo scontro, puntarono alla ricerca di un’intesa, quindi compressi che si tradussero in un testo costituzionale che di fatto rispecchiava e rispecchia queste tre aree ideologiche, idee di fondo che su determinati temi invece si trovavano in conflitto ( es proprietà privata).  Pluralismo, Stato regionale, libertà religiose, minoranze linguisticheCatalogo dei diritti molto ampio e doveri di solidarietà: comprende, per venire incontro alle fazioni politiche, diritti liberali classici, ma anche diritti sociali, sul modello della Costituzione di Weimar del 1919: in Germania dopo la sconfitta della Prima Guerra Mondiale crollò l’impero germanico e a Weimar venne redatta e promulgata una costituzione di compromesso. Essa fu la prima costituzione in Europa che introdusse i diritti sociali (la prima nel mondo è la Costituzione del Messico del 1917) ↓ L’ art. 2 della Costituzione [ principio personalistico e solidaristico ] garantisce i diritti inviolabili del singolo e delle formazioni sociali (famiglia, partiti, associazioni, …). Inoltre esso tratta dei doveri Fasi istituzione e formazione della Costituzione: Aprile 1944: riunione partiti di orientamento differente, ma accomunati dalla lotta contro il fascismo e l’idea di dare un ordinamento di democrazia pluralista e nel giugno 1946 si ha passaggio da Monarchia a Repubblica ed elezione a suffragio universale dell’Assemblea Costituente. L’assemblea si riunì per la prima volta nel ‘46. All’elaborazione della Costituzione si giunse in 2 fasi:
  4. fase preparatoria: realizzata dalla Commissione dei 75, suddivisa in tre sotto-commissioni che dovevano occuparsi di tre temi: a. diritti e doveri dei cittadini b. ordinamento della Repubblica c. diritti e doveri economico-sociali
  5. fase plenaria in aula : discussione dei membri in aula Il progetto di Costituzione venne presentato all’Assemblea Costituente nel gennaio 1947 e il testo venne approvato sia dall’Assemblea Costituente, sia dal popolo, tramite referendum ed entrò in vigore il 1° gennaio del 1948.  Frutto dell’esercizio del potere costituente extra ordinem“Patto di Salerno”Espressione democrazia pluralistaLunga poiché maggiori i compiti dello Stato  Rigida formalmente poiché per attuare una modifica del testo costituzionale è necessario mettere in atto procedimento di revisione costituzionale ( art. 138 della costituzione )  Espressione di un processo di tipo inclusivo e di equilibrio pluralistico, anche se presenta ancora forme di divisione. La Costituzione italiana, infatti, è il punto di convergenza di 3 diverse tradizioni culturali che hanno dato vita ad una “Costituzione di compromesso” :
  • Riforma del 2001: avvicinamento ad uno stato federale con riconferma delle scelte dell’Assemblea Costituente 3. Libertà religiosa  Art. 7 della Costituzione → Stato e Chiesa Cattolica: i Patti Lateranensi  Art. 8 della Costituzione → rapporto tra Stato e Confessioni di minoranza: le intese  Art. 19 della Costituzione → “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.”  Art. 20 della Costituzione → “Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.” 4. Minoranze linguistiche  Art. 6 della Costituzione tutela di tutte le minoranze linguistiche presenti nel Paese  Per molti anni minoranze “sub-protette”, ossia solo quelle delle regioni a statuto speciale di confine  Legge 482/1999 legge quadro per la tutela delle minoranze linguistiche: si tratta di una legge quadro che stabilisce quali sono le minoranze linguistiche da “proteggere”. Tale legge prevede tra le lingue minoritarie il sardo ed il friulano, occitano, albanese, greco, ... ↓  Competenze statali e regionali  Lingue e dialetti
  • Libertà di coscienza e di religione dopo il fascismo
  • Squilibrio sociale ed economico tra Nord e Sud
  • Tante lingue e dialetti nel territorio italiano
  • Valori dei nostri costituenti; patrimonio della resistenza
  • Tre schieramenti: cattolici, sinistra e liberali
  • Esigenze di compromesso di un’assemblea democraticamente eletta dopo una lunga dittatura
  • Incertezza sugli assetti futuri Diritti e doveri  Diritti inviolabili (art. 2) → formula aperta?  Diritti civili, sociali, economici e politici  Costituzione lunga → garanzie specifiche (non semplici rinvii alla legge)  Anche diritti sociali sul modello della Costituzione di Weimar del 1919 → scelta opposta rispetto alla Legge Fondamentale tedesca  Doveri (fedeltà alla patria, imposizione fiscale) → solidarietà Pace  Art. 11 della Costituzione – “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.”  Art. 87 della Legge Fondamentale Germania → Forze Armate istituite per la difesa  Art. 9 della Costituzione del Giappone → rinuncia alla guerra e all'uso delle Forze Armate

Sussiste una varietà di procedimenti di revisione e di limiti per la modifica del testo costituzionale. Garanzie costituzionali: è presente una varietà di strumenti volti a disciplinare l’esecuzione dei procedimenti di revisione costituzionale ed i relativi limiti:  Corte CostituzionaleProcedimento aggravato di revisione costituzionale Tipologie di costituzioneCostituzione flessibile = possono essere modificate con legge ordinaria  Costituzione rigida

  • Procedimento aggravato per la revisione
  • Controllo sulla costituzionalità delle leggi Il procedimento di revisione della costituzioneProcedimenti aggravati
  • Aggravi interni : al Parlamento (maggioranze più elevate rispetto a quelle previste per approvare le leggi ordinarie, doppia approvazione, ecc.) la modifica della Costituzione spetta alle istituzioni ( democrazia rappresentativa )
  • Aggravi esterni ( referendum ) la modifica della Costituzione cambia il patto tra popolo e istituzioni e quindi il popolo deve essere coinvolto ( democrazia diretta ) esempi
  • Aggravio solo interno → Germania: legge approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei 2/
  • Aggravio solo esterno → Irlanda (legge approvata con il procedimento ordinario ma sottoposta obbligatoriamente a referendum: se il corpo elettorale approva entra in vigore, altrimenti no)
  • Soluzioni intermedie o [Italia] = Referendum che può essere richiesto al termine di una procedura aggravata o [Paesi Scandinavi] = Scioglimento delle camere dopo l’approvazione di una modifica della Costituzione (che viene sospesa) → le nuove camere decidono in via definitiva “Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di 3 mesi e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro 3mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda 1/5 dei membri della Camera o 500.000 elettori o 5 Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti.” Per quanto concerne i limiti alla revisione sono presenti:  Limiti espliciti: divieti assoluti di revisione e procedimenti aggravati ( esempio forma repubblicana IT [art. 139]);  Limiti temporali: le costituzioni, essendo destinate a definire l’architettura giuridico-statale, hanno la naturale caratteristica della stabilità, per cui le costituzioni sono destinate a perdurare nel tempo. Tuttavia non è possibile cristallizzare eternamente i principi enunciati all’interno dei testi costituzionali, infatti occorre raggiungere un equilibrio fra i principi di continuità legale, previsti all’inizio della stipulazione del testo costituzionale, ed il carattere di elasticità richiesto dalle generazioni future ( es : già art. 23 della Costituzione Francese: una generazione non può assoggettare alle sue leggi le generazioni future / Grecia e Portogallo: 5anni)  Limiti impliciti: principi non previsti come tali dal testo costituzionale, ma che operano al pari degli altri principi ( principi supremi dell’ordinamento costituzionale )