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Forme di Stato e Forme di Governo: Un'analisi comparativa - Prof. Tosi, Appunti di Diritto Costituzionale Italiano E Comparato

Le diverse forme di stato e di governo, analizzando le loro caratteristiche e i loro sviluppi storici. Si focalizza su esempi concreti come gli stati uniti, l'ungheria e il regno unito, evidenziando le differenze tra sistemi presidenziali e parlamentari. Una panoramica completa dei concetti chiave, come la sovranità, la separazione dei poteri e la cittadinanza attiva, fornendo un'analisi approfondita del ruolo del capo dello stato e del governo.

Tipologia: Appunti

2024/2025

Caricato il 24/12/2024

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Diritto costituzionale comparato!
MOODLE!
10.10!
Istituzioni del diritto pubblico italiano e comparato. !
Istituzioni —> “scheletro”, elemento essenziale sul quale si costruisce un determinato
organismo; le istituzioni del diritto pubblico sono la struttura cardine sulla quale si
costruisce il sistema del diritto pubblico. Dentro questa, una parte è rappresentata dagli
organismi, un’altra dalle libertà fondamentali, un’altra ancora dai principi, dalle regole di
interazione tra le varie realtà politiche. Complessità di elementi che insieme concorrono a
formare il diritto pubblico. !
Diritto —> diritti = pretesa di un soggetto che ha come contenuto il fare una determinata
azione o l’obbligo di altri di fare/non fare una determinata azione. Consegue l’obbligo per
lo Stato di creare un sistema (istituzioni) che soddisfino tale interesse. I diritti come
pretese e obblighi richiedono norme per esistere. Diritto = non entra in una dimensione
soggettiva. Il diritto sono regole e norme; regole descrittive // prescrittive, le prime non
fanno parte del diritto, le regole giuridiche sono invece di natura prescrittiva. Diritto è
insieme di regole che valgono all’interno di una società, caratterizzate dalla natura
prescrittiva, dall’esistenza di sanzioni coercitivamente applicate tramite organismi
preposti e dalla legittimità, in quanto creata da un soggetto legittimo a cui è riconosciuto
tale potere. Quando si parla di diritto pubblico l’orizzonte, anche temporale, del concetto
si allarga, assumendo un valore diverso in base al contesto geografico, culturale, religioso
e storico; possiamo avere esperienze politiche in cui comunità territoriali si
autogovernano al di fuori dello Stato. Diritto come pluralità di sistemi, di insiemi di regole
autonome che si interrelazionano tra loro (es. diritto nazionale // internazionale). !
Pubblico —> dicotomia tra pubblico e privato, il secondo è un insieme di regole
prescrittive, coercibili e legittime che riguardano la sfera delle relazioni tra individui e dei
rapporti che si possono innescare all’interno di una comunità tra gli individui che la
compongono. Il diritto pubblico parla delle regole che attengono alla vita della comunità
politica, alla strutturazione istituzionale di questa e al rapporto che si instaura tra
l’individuo e la detta comunità; si parla del posto di un individuo all’interno di una
comunità politica e delle regole che si creano per governare la comunità stessa. !
Comparazione —> confronto di diritto, di regole, che ha come obiettivo l’individuazione
delle analogie e delle dierenze tra due sistemi di regole dierenti. La comparazione è
detta propria in quanto avviene tra sistemi alteri, autonomi; la comparazione storica
prende in analisi un ordinamento corrente e un ordinamento passato (—> sentenza 200
del 2006; la comparazione teorica ha la finalità di classificare una determinata forma di
governo, comparando due ordinamenti concreti, correnti/non correnti, un ordinamento
concreto con uno teorico. Esistono due tipi di comparazione diversi: micro e macro; la
macro comparazione punta sul confronto di sistemi intesi in senso ampio; la micro
comparazione guarda elementi più nello specifico. Comprensione di dinamiche di
funzionamento che caratterizzano un sistema rispetto a un altro, nel macro si rischia di
non comprendere le ragioni di una dierenza data, nel micro si rischia di perdere
consapevolezza del contesto generale che può dare un valore completamente diverso al
singolo istituto.!
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Diritto costituzionale comparato

MOODLE

Istituzioni del diritto pubblico italiano e comparato.

  • Istituzioni —> “scheletro”, elemento essenziale sul quale si costruisce un determinato organismo; le istituzioni del diritto pubblico sono la struttura cardine sulla quale si costruisce il sistema del diritto pubblico. Dentro questa, una parte è rappresentata dagli organismi, un’altra dalle libertà fondamentali, un’altra ancora dai principi, dalle regole di interazione tra le varie realtà politiche. Complessità di elementi che insieme concorrono a formare il diritto pubblico.
  • Diritto —> diritti = pretesa di un soggetto che ha come contenuto il fare una determinata azione o l’obbligo di altri di fare/non fare una determinata azione. Consegue l’obbligo per lo Stato di creare un sistema (istituzioni) che soddisfino tale interesse. I diritti come pretese e obblighi richiedono norme per esistere. Diritto = non entra in una dimensione soggettiva. Il diritto sono regole e norme; regole descrittive // prescrittive, le prime non fanno parte del diritto, le regole giuridiche sono invece di natura prescrittiva. Diritto è insieme di regole che valgono all’interno di una società, caratterizzate dalla natura prescrittiva , dall’esistenza di sanzioni coercitivamente applicate tramite organismi preposti e dalla legittimità , in quanto creata da un soggetto legittimo a cui è riconosciuto tale potere. Quando si parla di diritto pubblico l’orizzonte, anche temporale, del concetto si allarga, assumendo un valore diverso in base al contesto geografico, culturale, religioso e storico; possiamo avere esperienze politiche in cui comunità territoriali si autogovernano al di fuori dello Stato. Diritto come pluralità di sistemi, di insiemi di regole autonome che si interrelazionano tra loro (es. diritto nazionale // internazionale).
  • Pubblico —> dicotomia tra pubblico e privato, il secondo è un insieme di regole prescrittive, coercibili e legittime che riguardano la sfera delle relazioni tra individui e dei rapporti che si possono innescare all’interno di una comunità tra gli individui che la compongono. Il diritto pubblico parla delle regole che attengono alla vita della comunità politica , alla strutturazione istituzionale di questa e al rapporto che si instaura tra l’individuo e la detta comunità; si parla del posto di un individuo all’interno di una comunità politica e delle regole che si creano per governare la comunità stessa.
  • Comparazione —> confronto di diritto, di regole, che ha come obiettivo l’individuazione delle analogie e delle differenze tra due sistemi di regole differenti. La comparazione è detta propria in quanto avviene tra sistemi alteri, autonomi; la comparazione storica prende in analisi un ordinamento corrente e un ordinamento passato (—> sentenza 200 del 2006; la comparazione teorica ha la finalità di classificare una determinata forma di governo, comparando due ordinamenti concreti, correnti/non correnti, un ordinamento concreto con uno teorico. Esistono due tipi di comparazione diversi: micro e macro ; la macro comparazione punta sul confronto di sistemi intesi in senso ampio; la micro comparazione guarda elementi più nello specifico. Comprensione di dinamiche di funzionamento che caratterizzano un sistema rispetto a un altro, nel macro si rischia di non comprendere le ragioni di una differenza data, nel micro si rischia di perdere consapevolezza del contesto generale che può dare un valore completamente diverso al singolo istituto.

La comunità politica statuale. Lo stato come esperienza politica e sociale. Il diritto come definito precedentemente è un fenomeno sociale, creato nei modi più diversi, quando si è davanti a una comunità, cioè una pluralità di individui in relazione- interazione tra loro, abbandonato lo stato di natura. Gruppi sociali con regole e i cui membri si identificano nel gruppo sono sempre inevitabilmente esistiti, ma da ciò non possiamo far discendere il concetto di Stato. Quando si parla di Stato si parla di popolo , territorio e sovranità ; questi elementi si ritrovano solo in un determinato periodo storico, cioè quello che va a partire dalla pace di Westfalia (1648). C’è un elemento primigenio che va aggiunto quando si parla di Stato, ovvero la dimensione pubblica del potere politico e la dimensione onnicomprensiva e includente di questo concetto. Pluralismo giuridico e dimensione patrimoniale privatistica del potere escludono dal titolo di Stato i regni italiani e vari altri esempi di comunità pur sovrane e delimitate territorialmente. All’interno dell’Impero romano e dei suoi regni successivi abbiamo una pluralità di gentes che si regolano ognuna con le proprie norme specifiche; una pluralità di forme sociali interne a quello che non possiamo quindi definire propriamente Stato. La fine dell’Impero romano non determina la fine dell’idea dell’Impero, ma d’altra parte vi si affianca una nuova realtà con pretese universalistiche, ovvero il Papato. Al di sotto abbiamo dei monarchi e sotto di loro vassalli ecc..sullo stesso territorio e comunità sociale abbiamo una pluralità di soggetti che pretendono di esercitare una potestà (pluralismo sociale e istituzionale). L’altra dimensione è quella che riguarda l’impostazione contrattuale del potere (es. foedus ), dove il monarca ha un rapporto contrattuale con gli altri soggetti, spesso di durata vitalizia. D’altra parte c’è il popolo, senza dimensione pubblica e politica: dimensione patrimoniale degli individui, ancorati alla terra a cui appartenevano e con cui si muovevano secondo i contratti sotto il potere di uno o dell’altro. Anno zero della nascita dello Stato moderno è il 1648 con la Pace di Westfalia, con la codificazione del diritto per il monarca di scegliere la religione di Stato (cuius regio eius religio). Passaggio quindi dalla dimensione privatistica del potere a quella pubblicistica, e da una dimensione pluralistica a una unitaria. Inizio del percorso verso la summa potestas , ovvero la sovranità , avviene nel 1492—> Lo sfruttamento economico e commerciale delle colonie americane, fonti di finanziamento del monarca, faceva entrare risorse ingenti al regno, permettendo al re di creare una struttura amministrativa (funzionali pagati) chiamata a controllare che le sue decisioni fossero effettive, all’interno del suo contesto territorio. Così facendo ci si svincolava dalla dipendenza rispetto ai suoi vassalli. Questo non vuol dire la fine del particolarismo e dei privilegi, ma non esiste la dimensione pattizia, con dominio effettivo del re sul territorio. Processo di spersonalizzazione , ovvero il venir meno della figura fisica del re come centro di imputazione di tutti i poteri, che si sposta sulla corona; il centro non è il soggetto fisico ma una personalità giuridica, se il primo viene meno non viene meno il concetto di Stato. Evoluzione sociale e istituzionale che fa passare da potere pluralistico e privatistico a un potere come lo intendiamo ora; i sudditi diventano soggetti e non più beni, instaurandosi una relazione effettiva tra il popolo e il governo. Il fatto che il re possa decidere la religione di Stato dimostra come la corona abbia il potere di imporre le proprie decisioni ai propri sudditi e all’esterno. Un popolo stanziato su un territorio con un governo sovrano.

del territorio, dove poter esercitare un controllo. Il mare è quello che lo stato può fattivamente difendere (12 miglia). La comunità internazionale decide di attribuire agli Stati costieri lo sfruttamento di parte del mare internazionale perchè il rischio era di sfruttamento da parte di soggetti economicamente più forti; questo per dare possibilità di difesa a Paesi costieri magari nati da poco e in via di sviluppo. Elementi critici: ambasciate, navi e aerei. Le ambasciate non sono territorio, vige un regime extraterritoriali, dove è valida la sovranità dello Stato dell’ambasciata nei limiti in cui è gradito allo Stato ospite. Il territorio nella Costituzione italiana —> Art. 4 Cittadino italiano. Territorio dello Stato // Art. 7 Reati commessi all’estero // Art. 8 Delitto politico commesso all’estero

  • Sovranità —> soggetto superiorem non recognoscens; impossibile parlare di sovranità in assenza di sovranità sovrastante. Due dimensione, una interna e una esterna; la prima riferita alla comunità politica statuale, la seconda riferita alla relazione con soggetti esterni alla comunità politica statuale. Non si riconoscono soggetti in posizione superiore, da cui si trae il potere, che nasce da sé. Sovranità di fatto, non serve dichiarazione esterna. Sovranità con due dimensioni: interna e esterna. La sovranità è la summa potestas, potere con nessuno sopra di sè. Dal punto di vista interno due declinazioni: monopolio legittimo della forza e tema dell’originarietà, ovvero il trovare in sè stesso la propria fonte. Questo è un elemento pre-giuridico: la costituzione attribuisce la sovranità al popolo quindi abbiamo una codificazione giuridica della sovranità, ma per sua natura questa è un elemento pre giuridico; dall’esercizio concreto di un potere deriva la sua legittimazione. Anche dal punto di vista esterno funziona così e ha due declinazioni: la pariteticità e lo ius excludendi alios; questi altri sono i soggetti esterni alla comunità, uno stato pretende che gli altri non si intromettano nelle questioni interni. La pariteticità intende che ogni Stato è uguale all’altro e allo stesso livello degli altri, condizione necessaria per l’esistenza della sovranità statuale. Questo è il tema giuridico, il tema fattuale è differente perché nella realtà alcuni Stati possono avere una posizione di fatto differente. Collegato a questo c’è il tema del riconoscimento: la sovranità si ha se gli altri la riconoscono —> dal punto di vista teorico però è errato; il riconoscimento è abilitante nei rapporti internazionali per intrattenere relazioni diplomatiche, ma non ha valore dal punto di vista costitutivo. Se avesse valore costitutivo porterebbe a un paradosso di sovranità. Il riconoscimento presuppone che uno Stato sia sovrano, non il contrario. È un tema di fatto perché il riconoscimento può dipendere da fattori politici. Bossi e Lega Nord: costituzione dello Stato della Padania —> nessun risultato effettivo sulla sovranità perchè mero esercizio di Stato, non risponde effettivamente alla definizione di sovranità.

Forme di Stato e forme di governo. Chiarito cos’è lo Stato passiamo ai prossimi due elementi: forme di Stato e forme di governo. Forma di Stato = forma che uno Stato assume —> lo Stato è l’insieme dei tre elementi di popolo, governo sovrano e territorio; la forma è come questi tre elementi si strutturano e relazionano tra loro. È corretto dire che è il rapporto tra chi esercita il potere, le istituzioni, e il popolo, ma c’è anche l’aspetto del territorio (es. stato federale: pluralità di popoli e territori che si mettono insieme per uno Stato unico, il cittadino ha una doppia identità).

Forma di governo = insieme di tutte quelle istituzioni che concorrono a determinare la volontà sovrana dello Stato; struttura e relazioni tra le istituzioni del Governo e dell’amministrazione. Da qui discendono numerose classificazioni. Legittimazione del potere quindi assetto tra popolo e istituzioni: forma di stato; se invece si parla di articolazione del potere si parla di forma di governo. Es. se stato religioso nel senso che dalla religione discende la legittimazione del potere… si parla del primo caso. Es. monarchia parlamentare, repubblica presidenziale… si sta parlando del rapporto tra istituzioni quindi del secondo caso. Contesto storico sociale legato profondamente a tutto ciò.

  • (^) Assetto primigenio dello Stato di Westfalia come Stato assoluto: da una dimensione contrattualistica a una pubblica del potere e connotata da accentramento dei poteri in un solo soggetto, giuridicamente su una persona giuridica (la corona, che in secondo momento viene attribuita a un soggetto fisico) capace di assolvere la volontà assoluta, sciolta dai vincoli.
  • (^) Evoluzione industriale fa nascere un gruppo che esercita pressioni politiche grazie alla propria forza economica: storicamente differente, regno unito primo; questo fa venir meno il concetto di potere assoluto e la pressione borghese viene istituzionalizzata nella limitazione del potere monarchico (nel Regno Unito) 1648 Giacomo II abdica e si offre la corona a Guglielmo III, ma a condizioni del Parlamento. In Francia diverso: il tentativo del terzo stato dapprima fallisce e successivamente si passa a una struttura completamente nuova; negli stati uniti ancora diverso: ribellione per indipendenza, nuova struttura anche qua.
  • (^) Passaggio da uno Stato in cui il corpo sociale si trasforma da passivo ad attivo e viene strutturato in relazione degli interessi della classe al potere. Questa situazione porta a una particolare struttura, in una visione circolare tra forma di stato e governo: la forma di stato liberale.
  • (^) Rivoluzione industriale porta a un’altra rivoluzione strutturale della forma di stato: pressione del proletariato economica e politica —> istituzionalizzata nella nascita dei partiti di massa e allargamento del suffragio. Si arriva a uno Stato pluriclasse, democratico-liberale: la nuova classe sociale non è accompagnata da una revisione delle istituzione e questo porta a dei problemi
  • (^) Parlamento come conflitto permanente e stallo istituzionale + crisi post bellica = in risposta deriva totalitaria e nuove forme di Stato (totalitarismo, autoritarismo e socialismo). Accentramento del potere con forme diverse Autoritario (italia): svuotamento delle istituzioni e attribuita legittimazione a un soggetto politico forte che si inserisce nel sistema, non lo distrugge; viene solo valorizzata una versione dello stato che legittimi in modo diverso le istituzioni. Totalitario (germania): sistema sovvertito, passaggio a un nuovo ordinamento (terzo Reich) senza separazione poteri, diritti fondamentali, verità del partito sostituita alla storia. Socialista (russia): in URSS si sostituisce l’apparato politico istituzionale (duma-soviet, zar-direzione partito), cambia l’obiettivo rispetto allo stato totalitario, ovvero superamento dello Stato —> dittatura del proletariato temporaneo per superare lo Stato.
  • (^) Questi implodono per altre nuove rivoluzioni; post II guerra mondiale il popolo decide di instaurare un nuovo assetto di relazioni tra comunità e istituzioni: Stato costituzionale/ sociale; vincoli costituzionali e valori condivisi da tutto il corpo sociale e posizione contro-maggioritaria per difendere minoranze verso le semplici maggioranze politiche. Oggi è in vigore questo in Italia, ma all’interno di uno stesso periodo si possono avere assetti completamente diversi, non sbagliati ma in dipendenza da un contesto proprio della comunità politica statuale di riferimento.

Guglielmo deve nominare un nuovo esecutivo. Manifestazione chiara del Parlamento di dettare l’agenda politica.

  • (^) Nel Regno Unito questa situazione muta ulteriormente perché negli stressi anni abbiamo diverse riforme, tra cui una riforma elettorale che porta a un modello maggioritario, che ha con sé la creazione di un parlamento con due forze politiche grandi (maggioranza, minoranza), che porta alla stabilità del parlamento e a sua volta del governo. Sempre principio della dipendenza del governo rispetto al parlamento. Sistema politico bipolare che gradualmente si inverte perchè la maggioranza parlamentare tende a nominare come primo ministro il leader del partito di maggioranza; questo crea un rapporto molto più stretto tra partito e governo, da una forza maggiore al governo. La linea politica che il Parlamento chiederà al governo di seguire è in realtà quella del leader del partito di maggioranza, ovvero il capo del governo —> sovversione e inversione dei poteri, non più il parlamento detta la linea, ma il governo detta la linea al parlamento. La nomina del primo ministro diventa quindi automatica. Questo rende il parlamento in posizione di dipendenza dal governo fintanto che il governo, ovvero il suo leader, ha il controllo del Parlamento (non May, non Johnson ecc, perché opposizioni interne). Evoluzione britannica paradigmatica; primo modello di Stato liberale. Per strutturare un’evoluzione dei modelli si parlerebbe di: Monarchia costituzionale (diarchia pura) Parlamentarismo dualista Parlamentarismo monista Modello Westminster (forma del precedente) I modelli circolano e altre esperienze costituzionali possono cercarvi ispirazione per trovare la propria soluzione istituzionale ( argomentum quo ad auctoritatem ). Circolano in due direzioni: oltreoceano e oltremanica. America del Nord : 13 colonie risalenti al 1600-1620, ciò significa che i loro cittadini hanno una propria cultura costituzionale, principio rappresentativo, contrattualistico alla Locke entra immediatamente nella cultura politica americana. Quando 100 anni dopo si rompe il legame con la madre patria e devono creare una nuova realtà, in testa hanno il modello britannico, ma il primo. Sette articoli nella prima costituzione: potere legislativo (congresso), secondo esecutivo, terzo giudiziario; la concezione americana è quella della tripartizione dei poteri. Il modello di interazione è quello del modello inglese. Il Parlamento bicamerale ha quello legislativo, l’esecutivo al capo dello Stato, non monarchico ma legittimato dal corpo sociale. Adattamento del modello originale britannico. C’è controllo del senato ma non un governo, esecutivo solo al capo dello Stato (che ha i suoi segretari ma tiene il potere in sé). Francia : Montesquieu e lo spirito delle leggi: descrizione del modello britannico. La costituzione del 1791 è monarchica per trapiantare la diarchia propria del modello britannico. Quel modello non resiste perchè il monarca tenta di superare la posizione del Parlamento e riaffermare la sua primazia, errore fondamentale perchè l’Assemblea nazionale rompe gli indugi e cambia completamente il sistema, 1793 prima repubblica. Questa non regge a sua volta (Robespierre decapitato); costituzione consolare del 1799, importante perchè il modello di base è sempre quello diarchico originale, ma avendone sperimentato l’incapacità di funzionamento ne si propone una variante repubblicana; per evitare un assolutismo del Presidente della Repubblica si idea un capo di Stato collegiale: triumvirato eletto dal Parlamento con il quale non hanno un rapporto di fiducia. Modello ancora diarchico, legislativo al Parlamento e esecutivo al capo di Stato triumviro. Napoleone porterà questo modello nelle conquiste europee, uno dei Paesi in cui verrà impiantato è la confederazione elvetica, che adotta questo modello, detto direttoriale (collegio ristretto al potere). In Svizzera nella seconda metà dell’800 si passa a una

dimensione federale, creandosi uno Stato che adotta il modello direttoriale in vigore ancora oggi. Il consiglio federale non ha fiducia con il parlamento ma viene eletto per mandato; la scelta della Svizzera è giustificabile come il più confacente con la sua realtà federale: capo di stato collegiale permette a tutte le aree territoriali-linguistiche di avere una rappresentanza espressa anche nell’organismo di vertice dello Stato; pariteticità delle diverse realtà garantita dal fatto che all’interno dell’organismo la funzione rappresentativa (presidente del consiglio federale) viene esercitato su base di turnazione. In Europa abbiamo stessa mutazione 100 anni dopo, 1800 circa: stessa evoluzione socio- economica del regno unito, ma il sistema politico delle esperienze costituzionali europee è molto più frammentato —> tanti funzionamenti differenti. Spesso cambiamenti avvengono a Carta invariata, semplice reinterpretazione dei ruoli. La frammentazione incide sulla strutturazione delle forme, per cercare stabilità si osserva una forma di razionalizzazione della forma di governo parlamentare al fine di garantire una stabilità dell’esecutivo, raggiunta attraverso degli strumenti. Il primo è quello della richiesta di un voto palese quando si tratta di fiducia/sfiducia (responsabilità politica delle proprie decisioni); questa forma di razionalizzazione assume gradazioni diverse, in alcuni Paesi più in altri meno. In questa dinamica si possono spiegare anche altre forme di governo. All’evoluzione britannica possiamo collegare idealmente tutte le altre forme di governo di cui abbiamo parlato:

  • Monarchia costituzionale // presidenziale (Usa) // direttoriale (Svizzera)
  • Parlamentarismo dualista // semi presidenziale (Francia)
  • Parlamentarismo monista // Westminster (Regno Unito) // parlamentarismo razionalizzato Francia : rafforzamento esecutivo che prende una direzione a sé. Matrice dualista. Traduzione in chiave repubblicana della diarchia monarca-parlamento con governo come soggetto terzo; modello semi-presidenziale. Soluzione di razionalizzazione della forma di governo parlamentare, in quanto, nonostante il rinforzo dell’esecutivo, il governo e il parlamento stanno insieme. Forma neo parlamentare; Israele 2000, perchè caratterizzato da un altissimo polarismo politico (anime religiosamente e politicamente diverse), il governo risente di questa riottosità, per ovviare a questo problema viene ideata una forma particolare: all’interno della matrice parlamentare viene inserita la regola dell’elezione diretta del capo del governo. Il governo deve avere la fiducia del parlamento, se non ce l’ha può dimettersi o sciogliere il parlamento —> in ogni caso si va a nuove elezioni. Questo stabilizza il sistema perchè andare a elezioni è un rischio per tutti. Davanti a un parlamento che non approva la linea politica del governo che però ha un forte sostegno popolare, il governo va a elezioni senza problemi; al contrario stessa cosa. Nelle regioni italiane funziona allo stesso modo. Regola del simul stabunt simul cadent. In Israele il multipolarismo ha impedito che nemmeno la minaccia delle crisi politiche bloccasse le parti politiche e negli anni 2000 si è tolta questa forma. Modelli descrittivi e non prescrittivi —> non per il fatto che si definisca in un certo modo una forma di governo questa sia vincolante. La struttura istituzionale gioca un ruolo centrale ma il fattore elettorale, politico, il momento politico determinano il funzionamento del sistema.

Il sistema italiano. Il sistema italiano.

Decreto legge 151 del 1944 del 25 giugno: previsione di un nuovo processo costituente, fino ad allora il governo è autorizzato a gestire il paese (in collaborazione del comitato di liberazione) e il monarca nomina come suo luogotenente il figlio Umberto, uscendo formalmente di scena in via temporanea. La tregua istituzionale trova un altro addendum nel marzo del 46, quando il decreto legislativo luogotenenziale stabilisce che l’assemblea costituente vedrà anche un referendum istituzionale: la scelta tra monarchia e repubblica e tale scelta vincolerà l’assemblea costituente stessa. Il re cerca di spostare il favore per la monarchia abdica e nomina re Umberto (re di maggio 9 maggio 46-giugno 46); in parte funziona ma non abbastanza in realtà. 2 giugno 1946 suffragio universale, vince la repubblica. Il re accetta il risultato e parte in esilio volontario. Creazione della Costituente: non c’è forza politica di maggioranza, fondamentale perchè ci si trova in guerra civile, il Paese non conosce il proprio destino; l’Italia è sul confine tra l'essere attratta dal blocco sovietico e dal blocco occidentale. L’assemblea costituente è caratterizzata dal “velo dell’ignoranza” e quindi decidono di trovare soluzioni istituzionali che siano condivise da entrambe le parti, non conoscendo i futuri orientamenti politici. Una Costituzione di compromesso nel senso alto del termine, individuazione dei valori condivisi, garanzie contro-maggioritarie. Commissione dei 75 a sua volta suddivisi in sotto commissioni, l’Assemblea non volge attività legislativa ordinaria, delegata al governo, votando solo leggi sul sistema elettorale, sulla stampa ecc. il lavoro è portato avanti per quasi un anno invece che i previsti 4 mesi; la carta costituzionale viene discussa nel 47 e definitamente approvata il 22 dicembre del 1947, entrando in vigore il 1 gennaio dell’anno successivo. Costituzione lunga (non più corta) 139 articoli più disposizioni transitorie finali per disciplinare in modo specifico gli aspetti della vita politica, diventando costituzione rigida per evitare una eventuale prospettiva dittatoriale. Costituzione programmatica : individuati obiettivi per l’azione del governo. Rispetto ad altre Costituzioni la nostra adotta una regolamentazione di principio, ovvero regole fondamentali che sono le regole generali di funzionamento, senza scendere nel dettaglio: l’idea era quella di creare un sistema adattabile ai diversi momenti storici e politici del Paese, per non imbrigliare a priori la vita politica dello stesso. Paletti fondamentali: Democrazia come centralità dell’individuo e paura di un uomo forte (accentramento dei poteri), che equivale alla frammentazione dei poteri. Questa Costituzione cambia il fulcro del sistema —> dall’individuo per lo Stato allo Stato per l’individuo; non ha un preambolo ma principi fondamentali che ne segnano l’essenza: articoli 1-5. Art.1 Lavoro: contributo di ogni membro del corpo sociale; rifugge da rendite di posizione. Chiamata alle armi della comunità politica italiana Art. 4 diritto e dovere al lavoro —> concetto di cittadinanza attiva Art. 2 I diritti inviolabili dell’uomo pre-esistono allo Stato, che li riconosce (e garantisce); centralità dell’individuo e della dignità umana Art. 3 rimozione degli ostacoli per diritti di fatto Art. 5 strumentalità dello stato rispetto alle esigenze dell’individuo; un governo efficace ed efficiente che possa realizzare le esigenze dei consociati deve decidere attraverso strutture di prossimità —> decentramento (anche contro sistema autoritario) Ordinamento della repubblica. Il Parlamento è il primo punto; la sovranità appartiene al popolo; il parlamento unico a essere direttamente rappresentativo della volontà del popolo. Il capo dello Stato è nevralgico per il funzionamento dell’intero assetto della repubblica; art.87 elenca i poteri del capo dello Stato. Tra le altre cose rappresenta l’unità nazionale ≠ articolo 67: i parlamentari rappresentano la nazione. Il capo di Stato rappresenta tutte le

componenti del paese, tutte le diverse sfaccettature della nostra comunità. Quello che si diceva riferito all’art. 5 (uomo come membro delle comunità di cui fa parte) —> complessità e pluralità di corpi e anime rappresentate dalla figura del capo di Stato. Non semplice rappresentanza dei cittadini, per cui bastano i deputati. Rappresenta la nazione e le autonomie territoriali, ecc … trait d’union di tutto. Per farlo il capo dello Stato non deve rappresentare una parte politica, perché non potrebbe più rappresentare la complessità del Paese. Discesa della funzione di garanzia da ciò: rappresentando tutti garantisce il sistema. Potere neutro, ovvero soggetto senza ruolo politico autonomo. A differenza del re ha un potere ulteriore: può bloccare le derive autoritarie del sistema. Custode della Costituzione: capo di Stato con potere di intervento per proteggere la Costituzione; nel caso di Smith, teorico di questo concetto e del fascismo, può essere anche discrezionalmente politico, non nel caso italiano, dove è custode nel senso che può intervenire per far sì che il sistema costituzionale funzioni correttamente. Due atteggiamenti: arbitro e propulsore; nel primo caso si intende la funzione di colui che blocca il gioco quando il comportamento degli attori del sistema non è corretto, limite all’azione degli attori del sistema; potere a fisarmonica nel secondo caso, il potere del capo dello Stato si espande e ritrae a seconda del contesto politico istituzionale in cui si trova. Potere a fisarmonica ≠ potere liquido. Definizione usata ma non completamente condivisibile, soprattutto se usata in quanto “espansione finché non bloccata”. Il capo dello stato deve avere 50 anni e godere dei diritti civili e politici, l’ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica, l’assegno e la dotazione sono determinati per legge.

Il presidente della repubblica. Il Presidente è eletto per 7 anni, fine carica per scadenza del mandato, impedimento permanente, dimissioni volontarie, condanna da parte della Corte Costituzionale che ne accerta la responsabilità politica o per sopravvenuta decadenza dei requisiti per l’elezione. Durata della carica maggiore della legislatura per garantire indipendenza, e autonomia —> il Capo di Stato non deve essere giudicabile (per eventuale rielezione anche) dallo stesso Parlamento, perché sarebbe stato esercizio non libero delle sue prerogative. Al termine del mandato diventa senatore a vita. Art. 83

  • Il presidente è eletto in seduta comune —> cioè le due Camere si riuniscono insieme, cosa che avviene solo per le funzioni più delicate della vita politica del Paese.
  • Tre eletti dal consiglio regionale per ogni regione, a Val d’Aosta uno —> 945 membri (una volta) a cui si aggiungono i 58 delegati regionali, andando a considerare la composizione del Parlamento i 58 possono svolgere la funzione di ago della bilancia, in quanto al Capo dello Stato serve la maggioranza assoluta, un elemento difficile da raggiungere in un Paese spaccato come il nostro. I delegati delle regioni sono eletti dal consiglio regionale per assicurare la rappresentanza delle minoranze; taglio dei parlamentari che ha reso la funzione dei delegati regionali più forti, perchè ora 58/600.
  • Votazione per scrutini segreto a maggioranza di 2/3, dopo il terzo scrutinio basta la maggioranza assoluta —> il Capo dello Stato dev’essere super partes e la funzione di rappresentanza in questo modo (scrutinio segreto) è garantito. In più, non basta la maggioranza assoluta, metà più uno dei componenti dell’assemblea votante (330/658), ma 2/3 di essa (400/658). Il pericolo di uno stallo e una deriva istituzionale è previsto e quindi, se non si riesce con i 2/3 dopo tre scrutini è sufficiente la maggioranza assoluta.

compiuti tranne che per alto tradimento o attentato alla costituzione; giuridicamente ne rispondono i ministri proponenti, che se ne assumono le responsabilità (art.89). Non è che l’atto sia insindacabile, ma il soggetto che paga è un soggetto terzo, ovvero il governo. Garanzia essenziale per l’indipendenza del Capo dello Stato. Il senso si trova nell’art. “esercizio delle sue funzioni” —> legato alla funzione del capo dello stato, non è immune in ogni caso. Tema: esclusione monarca dal gioco politico. Controfirma dal valore costitutivo, che rappresenta l’assunzione di responsabilità da parte dell’organo che controfirma, o di controllo. Capo di Stato autonomo e indipendente dalle altre istituzioni, garantita dall’indipendenza economica affidata a un organo amministrativo determinato per legge e non risulta responsabile per le sue azioni compiute nello svolgimento delle sue funzioni se non per attentato alla costituzione/alto tradimento —> tentativo di sovversione del sistema. Accusa che può esser mossa solo dal parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta (metà+1). Questo ragionamento si trova nella Sentenza 1, 2013 della Corte costituzionale: periodo trattative Stato-mafia; Mancino accusato di aver trattato con la mafia, viene intercettato a parlare con Napolitano: nessuno voleva sindacare la responsabilità del capo dello Stato ma i verbali vanno distrutti o no? Le attività del capo dello Stato svolge prevalentemente atti informali, se viene intercettato non si sentirà più libero di svolgere la sua funzione delicatissima e che deve essere protetta, se no lui potrebbe non portarle avanti = verbali distrutti.

Il parlamento e la legge elettorale. Il parlamento. Organo che detiene la sovranità popolare, unico organo direttamente rappresentativo del popolo sovrano. Nel nostro sistema ha una funzione centrale; già nell’art. 1 si parla di repubblica rappresentativa. È l’organo su cui spende più articoli, dall’articolo 55 all’82 si parla di parlamento [ 83-91 capo dello stato; 92-96 governo ]. Parlamento bicamerale; non è una soluzione scontata, una volta erano una camera bassa, rappresentativa popolare, e una alta, il senato, nominato dal re (=GB). Per il principio della frammentazione del potere si mantengono due camere separate, a controllo vincendevole. Si tratta di un bicameralismo paritario (≠Belgio, Spagna). Attività del Parlamento frutto della volontà di due assemblee differenti, che per poter fungere da contraltare devono essere formate in modo differente; all’inizio: camera deputati —> durata 5 anni; Senato —> 6 anni e almeno 40 anni per poter essere eletti (a parte questo gli altri punti sono stati cambiati); votazione a base regionale (art.57), aperta solo ai maggiori di 25 anni. Tutti e tre gli elementi non hanno avuto particolare seguito:

  • Prassi di sciogliere il Senato quando la camera dei deputati finiva il proprio mandato a opera del Presidente che annulla lo scopo di avere durate differenti
  • Nel 2022 invece c’è stata l’abolizione nel 2022 del limite dell’età per votare
  • Infine per quanto riguarda l’elezione regionale questa garantita solo in quanto le circoscrizioni sono regionali, ma non altro, ovvero non è stata disegnata per eleggere rappresentanti regionali. Bicameralismo paritario e perfetto —> Duplicazione delle camere; questo ha determinato un rallentamento dell’attività, può creare meccanismi di ripensamento quando una legge passa da una camera all’altra ma non crea meccanismi di compensazione e controllo, perchè entrambe tendenzialmente esprimono la stessa maggioranza e la stessa opposizione. Composizione parlamento.

In origine non era previsto dalla Costituzione un numero fisso di parlamentari, successivamente ’63 modificata e posto a 630 deputati e 315 senatori (più ex presidenti/ max 5 nominati da loro). Riforma costituzionale del 2020: abbassato a 400 e 200: scopo efficienza e risparmio (?) —> su un debito di miliardi il risparmio è nullo; la velocità/efficienza non si è modificata ma la funzionalità sì. Elezione del Parlamento Art. 48 Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge. Art. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Il voto. Con Rousseau era un voto palese perchè in democrazia non dovrebbe esserci paura di manifestare la propria opinione, perchè qua è diverso? Il tema è sempre il ventennio da cui arriviamo, la democrazia si basa sulla libertà assoluta delle scelte. Non si può delegare in quanto ricade nella responsabilità di cittadino attivo, chiamato a dare il proprio contributo alla vita sociale —> dovere civico, senso della cittadinanza attiva. Uguaglianza del voto: non tanto che ogni cittadino vale allo steso modo (quindi non in termini di risultato) ma più che altro in termini di potenzialità. Partiti. Negli articoli sul parlamento non se ne parla e in tutta la Costituzione se ne parla tre volte, perchè? Quando si vota si eleggono i parlamentari, che rappresentano la nazione senza vincolo di mandato —> soggetti singoli che rappresentano l’intera nazione. Si parla di incarico di rappresentanza, il rappresentante deve conseguire quello che ritene essere l’interesse della nazione, non del partito, non di chi l’ha votato nel suo specifico. Es. votare la Meloni, che punta su un liberalismo sfrenato: la voto perché sono imprenditore, ma non la sto votando perché voglio che faccia i miei interessi (in sostanza sì) // votare una politica liberale piuttosto che altro non perché voglio la riduzione delle tasse ma perché ritengo che tutti staremo meglio. Si vota per l'interesse della nazione: in questa dimensione i partiti non hanno “cittadinanza”. Torniamo al ventennio: il rischio che ci sia un partito che controlla le istituzioni minore se noi ammettiamo il pluralismo politico; ma il partito è fatto da una struttura esterna al parlamento. Il partito è fatto da soggetti che magari sono tesserati nel partito ma non sono rappresentanti —> quindi votare un partito vuol dire svuotare di senso l’elezione. Unico strumento per controllare l’attività dei rappresentanti: la non ri- elezione. La legge elettorale. Sistema elettorale = Formule + Normazione elettorale secondaria. Sistemi elettorali: sistemi che traducono i voti in seggi. Il voto del cittadino viene tradotto concretamente nell’attribuzione di un seggio a un rappresentante. Attenzione sul proporzionale, maggioritario, misto: ma queste sono solo formule elettorali, cioè formule matematiche di traduzione dei voti. I sistemi in sé sono più complessi, formati da regole che concorrono alla formazione degli organismi assembleari.

Il doppio turno mira a dare governabilità con un principio diverso: elezione che mira a dare il seggio a chi ha la maggioranza elettorale; primo turno tutti i partiti corrono non per la maggioranza assoluta ma per misurarsi; nel secondo turno i due partiti che vanno al ballottaggio devono contrattare con le aree politiche escluse per il loro sostegno. Maggiore rappresentatività a scapito della governabilità (comunque forte).

Il parlamento e il sistema elettorale. Proporzionale —> rappresentanza percentualmente proporzionale al sostegno che le parti politiche hanno all’interno del Paese; parlamento specchio della complessità della composizione sociale. Rischio di una frammentazione della composizione parlamentare: se il Paese è spaccato, il parlamento difficilmente riesce a formare una maggioranza coesa e governabile. Diverse declinazioni del proporzionale:

  • Numero uniforme —> un seggio a ogni x voti espressi (es. repubblica di Weimar); questo annulla il peso delle astensioni. Se abbiamo un’assemblea di 400 persone e un corpo elettorale di 40 mln, abbiamo un tasso di corrispondenza x, ma se di questi 40 votano in 20mln, il tasso è molto diverso: il peso del voto singolo è molto più forte.
  • Cifra unica —> ogni x voti abbiamo un parlamentare. Annacqua il tema delle astensioni, ma se si vota in pochi ci sono pochi parlamentari: rischio di un parlamento ridotto dove il dibattito è manipolabile.
  • Quoziente elettorale —> numero di voti (non elettori), ovvero cifra elettorale, diviso il numero dei seggi = si ottiene il quoziente elettorale. Con questo si va a prendere la cifra elettorale del partito singolo e si dividono per il quoziente elettorale: in questo modo si ottiene il numero di seggi da attribuire al partito. Il problema si presenta con numeri decimali: correttivo dei più alti resti per ovviare a un vuoto; gli sfridi (numeri decimali che equivalgono a seggi non attribuiti), vanno dati a chi ha uno sfrido più alto rispetto agli altri. Si può usare in modo diverso: su base circoscrizionale o nazionale, il risultato è diverso: se sommo tutti gli sfridi a livello nazionale è una cosa, se lo faccio su base provinciale avrò un risultato diverso.
  • Quoziente rettificato —> stesso risultato ma diverso metodo; ipotizza un numero di seggi maggiore di quelli che davvero sono disponibili, abbassando quindi il valore del quoziente e andando a eliminare lo sfrido a livello aggregato.
  • Cifra elettorale / media più alta —> divisione cifra elettorale per numeri successivi; attribuzione al più alto fino all’esaurimento del numero di seggi. Aumentando i divisori aumento la rappresentanza delle minoranze. Per ovviare al problema della governabilità sono stati previsti dei correttivi al sistema:
  • Clausola di sbarramento —> non partecipa alla distribuzione dei seggi chi non arriva a una rappresentanza percentuale minima. Più è alta più aumento la governabilità
  • Premio di maggioranza —> attribuzione di un premio a chi ha avuto maggior consenso: questo tradizionalmente consiste in un surplus di seggi togliendolo proporzionalmente a chi ha perso. Altre volte si tratta di una correzione percentuale: nel caso legge elettorale regionale è un premio di governabilità, il più forte ottiene il 10% dei seggi; non viene garantita la maggioranza assoluta ma si inclina la bilancia a suo favore. In Italia la Costituzione lascia libertà al legislatore ma le leggi elettorali proposte avevano dei meccanismi che ledevano il diritto di eguaglianza del voto (es. Porcellum). Il nostro sistema è misto: ripartizione dei criteri di distribuzione dei seggi; soglia di sbarramento al 3% + 3/8 dei seggi di ogni camera sono eletti secondo il sistema maggioritario della plurality, il resto proporzionale. Questo deve spingere i partiti a coalizzarsi. Questo porta a

un parlamento in cui si forma una maggioranza coesa al netto di una pluralità dei partiti. Questo sistema da solo però non garantisce la governabilità, perché non è detto che le coalizioni poi formino una coalizione di governo. Nel nostro sistema questa assenza ha avuto storicamente ripercussioni gravi in termini di stabilità di governo.

Il parlamento. Le due camere sono autonome e indipendenti; i parlamentari hanno prerogative legate all’autonomia di funzionamento dei due organismi; strumenti a garanzia della sovranità e dell’autonomia; art 65 e 66 - clausole di ineleggibilità e incompatibilità, definite dai regolamenti delle Camere. Altra garanzia è il divieto del vincolo di mandato. Autonomia dei parlamentari è garantita dalle prerogative di insindacabilità e inviolabilità —> no giudizio sulle loro azioni svolte e mai privati della libertà personale se non in flagranza, sempre durante lo svolgimento delle loro funzioni. Struttura art.

  • Presidente —> rappresenta l’assemblea (no fiducia-no revoca); si elegge in una camera un presidente della maggioranza e uno della minoranza fino agli anni ’90; si è passati a entrambi della maggioranza per dare la possibilità a chi governa di rispondere del proprio operato MA regola non scritta e comunque nessun vincolo di mandato.
  • Ufficio di presidenza —> presidente, vice presidente, segretari e questori. Ultimi due sono cariche parlamentari sempre; i primi dei due verbalizzano, gli altri aiutano il presidente nella gestione dell’ordine pubblico dell’aula, questo perché per garantire la sovranità dentro il Parlamento non possono entrare le forze dell’ordine.
  • Commissioni —> art 72; sotto assemblee di parlamentari. Funzione istruttoria/di indagine. Commissioni tematiche permanenti in quanto previste dai regolamenti parlamentari; la prassi è quella di avere commissioni che rispecchiano le aree di azione del governo, in questo modo il parlamento riesce a operare un controllo efficace sull’azione dei singoli ministeri. Una volta erano 14 in entrambe le Camere, ma la riduzione dei parlamentari ha fatto sì che al senato siano passate da 14 a 10. Attenzione: questo incide su parallelismo tra le camere, tra senato e governo.
  • Gruppi parlamentari —> raggruppamenti liberi ma necessari che si trovano intorno. Un programma politico; inizialmente unico limite dimensione di 20 parlamentari; il taglio anche qua ha avuto conseguenze (min. 6 parlamentari per formare un gruppo-evitare parcellizzazione dei gruppi). Ogni parlamentare dopo 3 giorni dalla formazione della camera deve associarsi a un gruppo, se no si aggiunge al gruppo misto. I gruppi sono alla base della formazione della proporzione delle commissioni; avere un gruppo parlamentare significa avere un proprio esponente in ognuna delle commissioni. Chi è nel gruppo misto viene allocato dal presidente del gruppo, non riuscendo a esprimere il punto di vista della propria linea politica in ogni commissione.
  • Conferenza dei capi gruppo —> formata dai presidenti delle commissioni (eletti a parte in casi particolari in cui la presidenza è data alla minoranza) delibera il programma dei lavori dell’Assemblea = avere un gruppo significa concorrere a delineare il programma del parlamento. Funzionamento Parlamento. Elette entro 70 giorni dalla fine della precedente legislatura, riunirsi entro 20 giorni e poi ogni anno le camere si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre; questo ad evitare uno scioglimento a cui non segue nuova convocazione (vedi ventennio). Possono essere convocate per iniziativa del Presidente (funzione di propulsore) oppure di 1/3 dei componenti (garanzia della minoranza). Il parlamento

governo si trova stretto: per riacquisire la libertà di azione la maggioranza parlamentare può presentare una proposta di mozione che vada nella direzione opposta. La mozione di fiducia/sfiducia è quella più importante. Le risoluzioni possono essere proposte anche nelle Commissioni, sono delibere in cui il parlamento prende posizione su un tema; non c’è un indirizzo diretto ma una presa di posizione. Altra funzione del Parlamento è quella di controllo si esplica in due atti: interrogazioni e interpellanze. Le prime sono richieste che i singoli (da soli o associati) presentano al governo perchè il governo riferisca in parlamento su un determinato tema. Da qui può sorgere un’ulteriore attività, ovvero quella ispettiva, con indirizzo politico. L’interpellanza ha due caratteristiche: deve essere sottoscritta da almeno 30 parlamentari e chiede al governo non solo di riferire, ma quale sia il suo programma di intervento. Funzione maggiore o minore a seconda del contesto: se ho una maggioranza forte il controllo non potrà mai mettere in crisi il governo, ma se fatta in modo coeso dall’opposizione presenta al Paese una visione alternativa. In Italia non funziona così tanto, spesso non smuove il governo ma è fatta solo per auto-promozione in campagna elettorale. Ulteriore funzione: competenza sul bilancio, al contempo indirizzo e controllo. L’articolo 81 dice che le camere approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo. Funzione ispettiva: il Parlamento può indagare e svolge un’attività non solo nei confronti del governo, ma su temi di pubblico interesse (art.82) - es. commissione anti-mafia. Attività svolta attraverso una commissione temporanea, che procede con gli stessi poteri delle autorità giudiziaria: può ordinare a dei testimoni di rendere testimonianza, anche attraverso la forza. Cambia la finalità rispetto all’indagine giudiziaria, perchè è politico: problema di coabitazione tra parlamento e magistratura; i due si possono avvalere l’uno dell’altro ma senza andare a detrimento. Il vero problema è che l’attività parlamentari sono pubbliche e quelle giudiziarie sono private: in questi casi il Parlamento mantiene il segreto istruttorio. Il governo. Pochi articoli, scelta voluta perchè il cui fulcro è la frammentazione del potere e la paura di deriva autoritaria alla base di tutto ma soprattutto questo capitolo (III, art.92-96). Il Presidente della Repubblica nomina il Governo; non si parla di approvazione ma di nomina. Il Governo non ha scadenza; l’unica norma è che deve avere la fiducia del Parlamento. Se le elezioni danno la stessa maggioranza parlamentare il governo potrebbe continuare a operare. Esistono però regole di correttezza istituzionale; quando cambiano gli attori (parlamento e presidente), viene meno la fonte di legittimazione del governo. Composizione e formazione del governo. Il governo è un organo complesso ed è formato da tre soggetti: il presidente del consiglio, ministri e consiglio dei ministri; sono tre tipologie di soggetti diversi, nell’ottica della frammentazione del potere ogni soggetto ha competenze proprie. Art.95 ministri responsabili collegialmente del consiglio e individualmente dei dicasteri. Rapporto non gerarchico, presidente del consiglio primus inter pares con funzione coordinativa. !! presidente del consiglio ≠ primo ministro !! Il Capo dello Stato svolge delle consultazioni che gli servono per individuare il soggetto più idoneo a formare il governo. L’incarico viene assunto con riserva: il soggetto deve parlare con gli attori del parlamento per definire la linea di governo e i ministri; sale al Quirinale sciogliendo la riserva. Anche queste sono consultazioni non scritte e regolamentate. Se non hanno esito positivo: stallo; il capo dello Stato svolge funzione di propulsore. Altre consultazioni e mandato esplorativo a soggetti di neutralità, per trovare elementi comuni in Parlamento su cui forzare la mano per creare una maggioranza. Tre esiti: viene nominato chi è stato mandato in esplorazione, viene nominato un soggetto

terzo oppure stallo nuovamente. Nell’ultimo caso il Parlamento viene sciolto (mai usato fino ad ora). Il governo entra in carica con il giuramento e entro 10 giorni dalla formazione deve chiedere fiducia al parlamento. Tra un governo e l’altro quello precedente rimane a palazzo Chigi e governa fino a quando quello dopo è pronto. I ministri sono scelti dal presidente del consiglio in un ruolo di negoziazione, i nomi sono presentati dai partiti di maggioranza; a sua volta il capo di Stato controlla i ministri verificandone l’indirizzo politico della Costituzione e può opporre un veto sulla nomina di qualcuno.

Il governo. Analisi della proposta di riforma costituzionale. I ministri e il presidente (art.93) prima di assumere le funzioni prestano giuramento, la nomina è il primo e ultimo atto formale del capo dello stato (il conferimento dell’incarico non è formale in quanto orali), ed è controfirmato dal presidente del consiglio stesso (auto assunzione di responsabilità). Una volta nominato, il governo deve andare in Parlamento a chiedere la fiducia; art.94, la fiducia deve essere presentata entro 10 giorni dalla formazione del governo ed essere data da entrambe le camere. Visto che la legittimazione del governo è derivata e non autonoma, necessaria fiducia da entrambe. Sviluppata una prassi istituzionale per cui il governo si presenta alternativamente prima a una e poi all’altra (garanzia uguaglianza politica delle camere). La scadenza di dieci giorni garantisce la centralità del parlamento. Governo non ancora legittimato dal Parlamento può eseguire attività di amministrazione ordinaria, con un margine di azione più ampio del governo dimissionario. Il parlamento accorda o revoca la fiducia per mozione motivata per appello nominale, voto palese per evitare un'irresponsabilità politica (che già sono tutelati) dei Parlamentari: se stacco la spina al governo ne renderò conto alle prossime elezioni; maggioranza semplice per la fiducia. Il voto contrario di una delle due camere su una proposta del governo non importa obbligo di dimissioni; se il Parlamento vuole revocare il mandato deve votare una mozione di sfiducia. Ulteriori garanzie -minime- per il capo del governo: la mozione deve essere firmata da almeno 1/10 dei componenti della camera (va bene la minoranza però deve essere consistente) e non può essere discussa prima di tre giorni dalla sua presentazione (evitare ostruzionismo appena la camera è un po’ più vuota). Questione di fiducia: non è disciplinata in costituzione ma solo nei regolamenti parlamentari; si tratta di un istituto studiato per dare forza all’esecutivo. Richiesta che il governo fa al parlamento di votare su un determinato provvedimento che ritiene fondamentale per la prosecuzione della propria attività: se il voto del provvedimento presentato sarà negativo (per maggioranza semplice con voto palese) si dimetterà. Strumento usato per riportare negli argini una maggioranza riottosa, nasce come istituto residuale ma è stato usato davvero spesso e sempre di più, anche per approvazione dell’atto di bilancio —> questo però può spostare gli equilibri. Ultimo comma art.95 e art.97 rendono più complessa la composizione del governo. La legge prevede che come capo dell’organizzazione al governo fanno capo i ministeri; non i ministri perché ne possono esistere di alcuni senza ministero (ministri senza portafoglio), che operano all’interno della struttura della presidenza del consiglio. Questi esistono perchè c’è sensibilità politica del governo su determinati temi, tanto da enucleare apposta un ministro per quello e gli vengono allocate risorse destinate alla presidenza del consiglio. Altro motivo: la maggioranza deve trovare una quadra in termini di composizione e gli assetti della maggioranza devono essere rispettate.