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Diritto pubblico - Risposte Aperte - CORRETTO
Tipologia: Panieri
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esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonchè la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio. Principio ≪simulstabunt, simul cadent≫. Il Presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale sono eletti contestualmente e il venir meno di uno dei due organi determina la scadenza anticipata anche dell’altro e il ricorso a nuove elezioni. Rapporto di fiducia tra Consiglio e Giunta: il Consiglio regionale può approvare una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta; in questo caso sorge l’obbligo di dimissioni della Giunta, ma contestualmente vi è anche lo scioglimento del Consiglio regionale. In altri termini, Consiglio regionale e Presidente della Giunta nascono insieme e muoiono insieme.
oggettivo: indica l'amministrazione come attività volta alla cura dell'interesse pubblico. Amministrazione in senso soggettivo: indica i soggetti pubblici che pongono in essere l'attività amministrativa. Il compito dell'amministrazione è dunque quello di curare l'interesse pubblico, della collettività ed è evidente che con l'aumento delle esigenze della collettività che l'amministrazione deve soddisfare, quest'ultima vede aumentare le proprie dimensioni proporzionalmente ai compiti ad essa affidati.
3 della Carta. Vengono affermati sia il principio di uguaglianza formale sia il principio di uguaglianza sostanziale. L’articolo è composto da due commi. Nel primo è sancita l’uguaglianza formale, nel secondo l’uguaglianza sostanziale. Il primo comma afferma che tutti i cittadini sono soggetti in modo uguale alle legge e vieta di operare discriminazioni di stampo sessuale, razziale, linguistico, religioso, politico e sociale. Significa, appunto, che tutti i cittadini sono formalmente uguali davanti alla legge.
Il secondo comma dell’art. 3 Cost. sancisce il principio di uguaglianza sostanziale. Il passaggio dallo Stato di diritto (che vede affermato il principio dell'eguale soggezione alla legge di tutti i cittadini e degli stessi organi dello stato) allo Stato sociale (che interviene con azioni positive a favore di soggetti e gruppi svantaggiati) è
Infine, il DIRITTO DI PETIZIONE consiste nel diritto che tutti i cittadini hanno di rivolgere richieste alle due Camere che compongono il Parlamento, allo scopo di ottenere provvedimenti legislativi o per esporre problemi del Paese.
demaniali: Demanio necessario: beni che possono essere solo demaniali. Demanio eventuale: beni che sono demaniali quando appartengono allo Stato o agli enti pubblici territoriali. Beni patrimoniali: Patrimonio indisponibile: beni non demaniali appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, di cui non può essere modificata la destinazione. Patrimonio disponibile: tutti gli altri beni dello Stato e degli enti pubblici territoriali. I beni del demanio dello Stato sia necessario che eventuale sono destinati immediatamente e direttamente al soddisfacimento di un interesse collettivo. Per tale ragione i beni demaniali sono sottoposti ad una particolare condizione giuridica: essi sono inalienabili cioè non possono essere venduti e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. I beni del demanio dello Stato si possono raggruppare in cinque categorie: demanio marittimo (demanio necessario): lido del mare, spiaggia, rade e porti; demanio idrico (demanio necessario): fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche; demanio militare (demanio necessario): opere destinate alla difesa nazionale; demanio stradale (demanio eventuale): strade, autostrade e strade ferrate, aerodromi, acquedotti; demanio artistico-culturale (demanio eventuale): immobili riconosciuti d’interesse storico, archeologico e artistico, raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche. I beni pubblici patrimoniali possono essere indisponibili, quelli che sono destinati a un pubblico servizio e al conseguimento di fini pubblici e quelli disponibili che hanno un carattere strumentale alla produzione dei redditi. I beni patrimoniali disponibili non sono beni pubblici ma di proprietà di enti pubblici. I beni patrimoniali indisponibili, sono beni pubblici mobili o immobili a differenza di quelli demaniali che possono essere solo immobili e possono appartenere a qualsiasi ente pubblico, non solo territoriale. Tra questi abbiamo le foreste, le miniere, le acque minerali e termali, le cave e le torbiere, la fauna selvatica, beni di interesse storico, archeologico, artistico, beni militari non rientranti nel demanio militare, edifici destinati a sede degli uffici pubblici, beni costituenti la dotazione del Presidente della Repubblica, aree espropriate dai Comuni nell'ambito dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare e dei piani per gli insediamenti e i beni di interesse naturalistico e ambientale. Il regime giuridico di questi beni e l'inalienabilità, prevista dall'art. 824 in cui viene affermato che i beni patrimoniali indisponibili non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi previsti dalla legge. Sono, a differenza dei beni demaniali, suscettibili di essere acquistati per usucapione ma solo nel caso in cui siano stati sottratti alla loro destinazione a non domino e trasferiti ad un terzo in buona fede. Sono insuscettibili di espropriazione forzata. I beni patrimoniali disponibili, sono tutti quei beni diversi da quelli indisponibili e dai beni del demanio. Non sono propriamente beni pubblici ma appartenenti ad enti pubblici e si distinguono dai beni indisponibili per il loro carattere prevalentemente redditizio e per la mancanza di una destinazione attuale ad un pubblico servizio. Sono praticamente beni privati a tutti gli effetti e sono soggetti alle regole del codice civile. Per quanto riguarda l'alienazione, questa è possibile ma deve avvenire nei modi e nelle forme del diritto pubblico o attraverso pubblici incanti, asta pubblica o in alcuni casi attraverso la licitazione privata.
Cost. La funzione giurisdizionale e esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. Tali disposizioni sono riconducibili al principio della unicità della giurisdizione: i soggetti che esercitano la funzione giurisdizionale sono solo i magistrati ordinari, ed è fatto divieto di istituire giudici straordinari o giudici speciali. Giudici straordinari: giudici istituiti ex post, dopo l’accadimento del fatto che sono chiamati a giudicare, in violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge. I Giudici speciali hanno competenze circoscritte a particolari materie. Possono solo istituirsi sezioni specializzate per materia all’interno della magistratura ordinaria (es. sezione lavoro, sezione agraria). Mentre il divieto di istituire giudici straordinari è assoluto e non ammette deroghe, con riferimento ai giudici speciali e la stessa Costituzione a prevedere alcune giurisdizioni speciali.
per l’esistenza di un rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento: il primo costituisce emanazione permanente per il secondo, il quale può costringerlo alle dimissioni votandogli contro la sfiducia. Se il parlamento è bicamerale, occorre distinguere i sistemi costituzionali in cui la fiducia può essere votata da ciascuna camera (cosi in Italia), da quelli in cui il rapporto di fiducia intercorre con una sola camera, la “camera politica”, (cosi in Germania). Con l’espressione razionalizzazione del parlamentarismo si indica la tendenza a tradurre in disposizioni costituzionali scritte le regole sul funzionamento del sistema parlamentare. La razionalizzazione del parlamentarismo ha avuto come obiettivo prevalente quello di garantire la stabilità del Governo, la sua capacità di realizzare l’indirizzo politico prescelto, nell’ambito di un sistema costituzionale che comunque tutela le minoranze politiche. All’interno della razionalizzazione del rapporto di fiducia abbiamo: 1) la mozione di fiducia. Il procedimento di formazione dell’Esecutivo termina positivamente solo se entrambe le Camere votano la fiducia al Governo, il quale deve quindi poter contare su una maggioranza parlamentare che intenda sostenerlo. La mozione di fiducia deve essere motivata e votata per appello nominale; 2) la mozione di sfiducia. Atto con cui il Parlamento revoca la fiducia inizialmente accordata al Governo, obbligandolo alle dimissioni. Anch’essa deve essere motivata e votata per appello nominale e Deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione; 3) voto contrario su una proposta del Governo. Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissioni
posta dal Governo su un’iniziativa che richiede l’approvazione parlamentare: il Governo dichiara che, ove la sua proposta non dovesse essere approvata dal Parlamento, riterrà venuta meno la fiducia della maggioranza e di conseguenza rassegnerà le dimissioni.
garantire un'esigenza di autonomia ed imparzialità in settori economici e sociali nevralgici cui esse sono preposte. Sono dotate di sostanziale indipendenza dal Governo, caratterizzate da autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, e dalla mancanza di controlli e di soggezione al potere di direttiva dell'esecutivo, fornite di garanzie di autonomia nella nomina, nei requisiti soggettivi e nella durata delle cariche dei vertici. Esse svolgono una funzione di regolamentazione e tutela di interessi di rilievo costituzionale ad es. l'obiettività dell'informazione, la libertà di concorrenza, il buon andamento che vengono in rilievo in settori e materie nei quali il contemperamento degli opposti interessi si presenta particolarmente delicato. Sono autorità amministrative indipendenti l’Autorità antitrust, l’Autorità garante per la protezione dei dati personali (Garante della Privacy), l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom).
dall’articolo 82 della costituzione italiana e possono essere create ad hoc per svolgere indagini e ricerche su materie e argomenti di interesse pubblico, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. Lo fanno attraverso missioni e sopralluoghi, audizioni con ministri, l’approvazione di relazioni, l’organizzazione di convegni e più in generale un accurato lavoro di studio e documentazione. I Poteri delle Commissioni di inchiesta sono gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria relativamente allo svolgimento delle indagini e degli esami di loro competenza. Le Commissioni sono poste sullo stesso piano della magistratura penale inquirente. Talvolta le leggi istitutive delle Commissioni di inchiesta attribuiscono a queste poteri anche più estesi rispetto a quelli dell’autorità giudiziaria.
regolamentari del 1997 composto di dieci deputati scelti dal Presidente della Camera in numero pari fra membri della maggioranza e delle opposizioni, ed è presieduto a turno da ognuno di essi, secondo criteri stabiliti dalla Giunta per il Regolamento. Sono assegnati al Comitato per il parere tutti i decreti legge. Inoltre le Commissioni sono tenute a chiedere il parere del Comitato su tutti i progetti di legge al loro esame contenenti norme di delegazione legislativa o di delegificazione o che trasferiscono alla potestà regolamentare di altri soggetti materie già disciplinate con legge, nonchè su quelli per i quali ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei loro componenti.
caratteristica peculiare della consuetudine consiste nel fatto che essa non è il prodotto della volontà di un determinato organo dotato di potestà normativa, ma una regola che viene a formarsi a seguito del costante ripetersi di un dato comportamento nell’ambito di una determinata collettività. La consuetudine consta dei seguenti elementi: 1) elemento oggettivo, derivante dal ripetersi per un periodo indeterminato di un comportamento costante ed uniforme da parte della collettività; 2) elemento soggettivo, cioè la convinzione che l’osservanza di un certo comportamento corrisponda all’osservanza del diritto. Tradizionalmente si distingue tra: secundum legem, che è quella richiamata dalle leggi scritte; praeter legem, che regola materie non disciplinate da fonti scritte; contra legem, cioe la consuetudine cd. abrogativa di norme di legge, che è inammissibile in quanto è contraria all’art. 8 disp. prel. La consuetudine costituzionale deriva dal ripetersi uniforme e costante di un determinato comportamento da parte dei soggetti politici costituzionali.
le norme e i principi relativi all’organizzazione e al funzionamento di uno Stato, nonchè le norme riguardanti i diritti e i doveri dei cittadini. La Costituzione è dunque la legge fondamentale di un paese, descrive i valori che ne sono alla base, stabilisce l’organizzazione politica su cui si regge. In termini più propriamente giuridici, la Costituzione contiene i principi e le norme essenziali a cui deve uniformarsi non solo la condotta dei cittadini, ma anche l’attività dello Stato e dei suoi organi. La Costituzione può essere scritta (come quasi tutte le Costituzioni contemporanee) o non scritta (come nel caso del Regno Unito); corta o lunga. Se è scritta, essa può essere rigida o flessibile. è rigida se può essere modificata solo attraverso un procedimento di revisione aggravato (rispetto alla modalita di produzione della legge ordinaria) e se vi è un organo cui sia attribuito il compito di controllarne il rispetto. è flessibile se può essere modificata o derogata con legge ordinaria e non c’e un organo chiamato a controllarne il rispetto. In Italia, tale documento è rappresentato dalla Carta costituzionale entrata in vigore il 1° gennaio 1948. La Costituzione italiana e una Costituzione scritta, lunga e rigida.
fondamentali di un paese che danno forma a ciascun ordinamento e che rappresentano il codice genetico che determina l’identità dello ordinamento giuridico stesso.
un organo di rilievo costituzionale che governa, in totale autonomia, la magistratura italiana. In pratica, il Csm si occupa di amministrare la giurisdizione e di garantire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, sia in funzione giudicante che requirente. Il Consiglio Superiore della Magistratura adotta tutti i provvedimenti sullo status dei magistrati (assunzioni, trasferimenti, promozioni, ecc.), provvede al reclutamento dei magistrati ordinari, e, soprattutto, ne giudica la condotta ed applica le sanzioni disciplinari. Il Csm e l’organo di autogoverno della magistratura e, come tale, si occupa di tutte le questioni giurisdizionali, assicurando l’indipendenza e l’autonomia della categoria. La funzione del Consiglio Superiore della Magistratura (prevista
Prima della riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione, vi era una importante differenza tra il ricorso statale contro una legge regionale e il ricorso regionale contro una legge statale: il primo aveva carattere preventivo il secondo aveva invece carattere successivo. Oggi entrambi i ricorsi hanno carattere successivo cioè riguardano disposizioni già in vigore e le differenze tra di essi si sono molto attenuate. La riforma del Titolo V, infatti, ha eliminato la natura preventiva del ricorso dello Stato Rimane tuttora una asimmetria tra ricorso statale e ricorso regionale con riguardo ai motivi del ricorso, infatti lo Stato può impugnare leggi regionali per qualsiasi vizio di legittimità, ossia quando ritenga che una legge regionale violi una qualsiasi disposizione costituzionale, anche diversa da quelle attributive di competenze legislative. Le Regioni, al contrario, possono impugnare leggi dello Stato o di altra Regione solo nell’ipotesi di invasione della sfera di competenza ad esse attribuita dalla Costituzione (o da norme interposte). Di conseguenza, la Regione deve dimostrare di avere un interesse concreto al ricorso.
gli articoli che riguardano il Presidente della Repubblica vanno dall’83 all’91. In maniera particolare quello sulla messa in stato d’accusa e il numero 90. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi e messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri. Per assicurare una piena autonomia di azione, libera da pressioni e influenze esterne, il Capo dello Stato non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni. A questa regola generale pero esistono due eccezioni, che possono dare il via all’iter per la messa in stato d’accusa del presidente della repubblica, quello che mediaticamente viene definito impeachment. L’iter e molto lungo, e coinvolge numerosi attori. Le denunce di alto tradimento o attentato alla costituzione nei confronti del Presidente della Repubblica vengono presentate al presidente della Camera, che le trasmette ad un apposito comitato formato dai componenti della giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, e da quelli della giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera. Una volta esaminata la documentazione il comitato vota a maggioranza una relazione, che poi viene presentata al Parlamento in seduta comune. Oltre alla relazione approvata, e possibile presentare all’aula anche una relazione di minoranza. A questo punto comincia la deliberazione dell’aula che si conclude, qualora il comitato abbia presentato una relazione che propone l’effettiva messa in stato d’accusa del Presidente, con una votazione a scrutinio segreto. La deliberazione di messa in stato di accusa e adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento. In caso di approvazione l’atto viene trasmesso alla Corte costituzionale, non prima dell’elezione di uno o piu commissari per sostenere l’accusa. Nei giudizi d’accusa intervengono, oltre ai giudici ordinari della corte, sedici membri (i cosiddetti giudici aggregati) estratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni. Dopo le apposite indagini viene formato un collegio giudicante, composto da almeno 21 giudici, in cui i giudici aggregati devono essere la maggioranza. Per ogni accusa viene formulata apposita sentenza, su cui i membri votano. Non sono ammesse astensioni, e in caso di parità prevale l’opinione favorevole all’accusato. In caso di condanna possono essere applicate le pene fino alla misura massima prevista dalla legislazione vigente al momento della commissione dei fatti. Inoltre, possono essere applicate le sanzioni civili, amministrative e costituzionali adeguate. La sentenza e irrevocabile, ma può essere sottoposta a revisione con ordinanza della Corte costituzionale se, dopo la condanna, sopravvengono o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prova. :
di revisione costituzionale formalmente differenziata da quella legislativa ordinaria solo in presenza di una Costituzione rigida. La Costituzione italiana è una Costituzione rigida, quindi non può essere modificata da una legge ordinaria. Le leggi costituzionali sono leggi di pari rango rispetto alla Costituzione e servono per modificarla o per integrarla. Indipendentemente dal loro obiettivo le leggi costituzionali sono approvate dal Parlamento con il c.d. procedimento aggravato, un sistema di votazione che richiede maggioranze più ampie di quelle necessarie per l’approvazione delle leggi ordinarie e una doppia approvazione da parte di ciascuna delle due Camere che deve avvenire con un intervallo di tempo tra una votazione e l'altra non inferiore a tre mesi. Le leggi di revisione costituzionale e quelle costituzionali vengono sottoposte a referendum qualora nella seconda votazione non venga raggiunta la maggioranza dei 2/3 in una delle due Camere e se entro tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ne facciano richiesta 1/5 dei membri di una Camera, 500.000 elettori ovvero 5 Consigli regionali. Sara l'elettorato e quindi il popolo sovrano a decidere se praticare quella revisione della Costituzione, esprimendo la propria volontà in sede di referendum. In sintesi la promulgazione della legge costituzionale da parte del Presidente della Repubblica si ha dunque in tre casi: 1) se in seconda delibera entrambe le Camere approvano il progetto a maggioranza dei 2/3; 2) se, pur essendo il progetto stato approvato a maggioranza assoluta, entro tre mesi dalla pubblicazione notiziale nessuno dei soggetti qualificati richieda il referendum; 3) se, una volta richiesto il referendum, la legge venga ≪approvata≫ dalla maggioranza degli elettori partecipanti allo stesso. Tuttavia alcune disposizioni previste nella Costituzione non possono essere modificate neanche con una legge costituzionale, in quanto contenenti principi supremi dell'ordinamento (principio di democrazia, principio dei diritti fondamentali, etc.).
iniziativa legislativa, esame e approvazione; promulgazione, pubblicazione. L’iniziativa legislativa si esercita presentando al Presidente di una delle due Camere una proposta di legge, cioè un testo legislativo redatto in articoli. La proposta di legge viene inviata per un esame preliminare alla Commissione permanente competente per materia. Normalmente l’approvazione della legge avviene da parte delle due assemblee sulla base di una relazione presentata dalla Commissione. La legge viene approvata articolo per articolo e poi globalmente. Gli emendamenti vengono posti in votazione prima del testo originario e possono essere approvati o respinti. Se l’emendamento e approvato, esso sostituisce il testo originario. La legge viene inviata al Presidente della Repubblica per la sua promulgazione. La promulgazione e l’atto con il quale il Presidente dichiara che la legge è stata regolarmente approvata, che essa è conforme alla Costituzione e ordina che sia rispettata da tutti. Il Presidente può esercitare il veto sospensivo. Può infatti rifiutarsi di promulgare la legge rinviandola alle Camere, quando questa non sia stata regolarmente
deliberata ed approvata secondo la procedura prevista ovvero quando non sia conforme o addirittura contraria alla Costituzione. La legge in questo caso torna in Parlamento, accompagnata da un messaggio del Presidente della Repubblica recante le motivazioni ed i profili della mancata promulgazione. Il Parlamento, a questo punto, può modificare il testo di legge, seguendo le direttive del Capo dello Stato ovvero riapprovare lo stesso identico testo a maggioranza assoluta. In questo ultimo caso il Presidente della Repubblica non potrà rifiutarsi di promulgare la legge. La legge, una volta promulgata, viene pubblicata dal Ministro della Giustizia sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la stessa legge non contenga termini diversi.
ordinari sono adottati con legge regionale. Il procedimento per l’approvazione e la modifica degli Statuti ordinari è un procedimento aggravato. Legge approvata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. È richiesta la maggioranza assoluta in entrambe le deliberazioni. Eventuale questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla pubblicazione notiziale dello Statuto. In caso di dichiarazione di incostituzionalità, il percorso dello Statuto deve ricominciare. GLI STATUTI SPECIALI. Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto e la Valle d’Aosta dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. A differenza di quanto avviene per le Regioni ad autonomia ordinaria, lo Statuto delle Regioni ad autonomia speciale e adottato con legge costituzionale, ma non vi è la possibilità di chiedere il referendum costituzionale. Ne consegue che le Regioni speciali, pur godendo di una autonomia più ampia rispetto alle altre Regioni, non hanno potestà statutaria.
Costituzione ed ha la stessa posizione nella gerarchia delle fonti del diritto della legge ordinaria (fonte primaria). Le leggi regionali seguono un procedimento formativo articolato attraverso diverse fasi: fase d'iniziativa; fase istruttoria; fase deliberativa; fase integrativa dell'efficacia. Nella fase di iniziativa il potere di presentare un disegno di legge all'approvazione del Consiglio Regionale spetta ai singoli consiglieri regionali, alla Giunta Regionale, ai consigli provinciali e comunali, ma solo per le regioni a statuto speciale o su proposta del corpo elettorale. Nella fase istruttoria l'attività è espletata dalle Commissioni Consiliari, in sede referente. L'attività della fase deliberativa spetta esclusivamente al Consiglio Regionale. La legge viene discussa in Consiglio, quindi viene votata articolo per articolo, e infine e votata nel suo complesso, con la votazione finale. Cona la fase integrativa dell'efficacia dopo che è stata votata, la legge è promulgata dal Presidente della Giunta Regionale e pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale.
consiste nella sostituzione della precedente disciplina di livello legislativo con una disciplina di livello regolamentare. I regolamenti “delegati” o “autorizzati” definiscono la nuova disciplina della materia Una legge ordinaria autorizza il Governo a dettare, mediante proprio regolamento, la nuova disciplina di una certa materia , detta le “norme generali regolatrici della materia” stessa, dispone l’abrogazione della legge (o delle singole norme di legge) in vigore sulla medesima materia, rinviandola però al momento dell’entrata in vigore del regolamento del Governo; prima del punto tre vi sono: parere obbligatorio ma non vincolante del Consiglio di Stato, delibera del Consiglio dei ministri, emanazione del regolamento delegato da parte del Presidente della Repubblica, pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
materia. Parere obbligatorio, ma non vincolante del Consiglio di Stato (che deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla richiesta). Delibera del Consiglio dei ministri. Emanazione del regolamento da parte del Presidente della Repubblica (con la forma del decreto del Presidente della Repubblica). Visto e registrazione della Corte dei conti (che effettua un controllo di legittimità). Pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
approvato sulla base di una delega che gli è conferita dal Parlamento tramite una apposita legge, detta legge di delegazione. Il governo deve rispettare i limiti contenuti nella delega parlamentare, in caso contrario il suo decreto sarà invalido per "eccesso di delega". Il procedimento del decreto legislativo delegato è composto da due fasi: l'una dentro le Camere, l'altra entro il Governo La fase in Parlamento consiste nell'approvazione della legge di delegazione che è una normale legge, per la quale la Costituzione prevede di dover essere approvata in Assemblea. La legge di delegazione ha un contenuto necessario. Nella fase entro al GOVERNO. Proposta del Ministro (o dei Ministri) competente. Delibera del Consiglio dei Ministri.
istituzionale è composto da 7 istituzioni: il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione europea, la Corte di Giustizia dell’Unione europea, la Banca centrale europea, la Corte dei conti. Il Parlamento europeo (PE) riunisce i rappresentanti dei cittadini dell’Unione europea, eletti a suffragio universale e diretto dal 1979, sulla base di leggi elettorali nazionali il mandato dura 5 anni i Seggi del Parlamento europeo: 751. Il numero di deputati del Parlamento europeo per Paese è stabilito da una decisione del Consiglio europeo, adottata all’unanimità su proposta del Parlamento stesso. Nessuno Stato membro può avere meno di sei e piu di novantasei seggi. Le funzioni principali del Parlamento europeo sono: funzione legislativa, la funzione di bilancio, il controllo politico delle istituzioni europee, ha il potere di obbligare alle dimissioni la Commissione; può istituire commissioni di inchiesta; può rivolgere interrogazioni alla Commissione e al Consiglio, elegge il Mediatore europeo); funzioni consultive.
della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria, e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessita ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. La libertà personale e il più importante dei diritti inviolabili ed è riconosciuta sia ai cittadini che agli stranieri e agli apolidi in quanto uguale per tutti a prescindere dalla nazionalità e da qualsiasi altro elemento di discriminazione.
religiosa, garantita dall'articolo 19 della Costituzione, consiste nel diritto di tutti gli individui di "professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di darne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume. La libertà religiosa può definirsi più in generale come la liberta, garantita dallo Stato a ogni individuo, di scegliere la propria credenza in fatto di religione.
diritto fondamentale dell’individuo, che deve essere garantito a tutti (cittadini italiani e stranieri). Ciascun cittadino ha il diritto a essere curato e ogni malato deve essere considerato un legittimo utente di un pubblico servizio, cui ha pieno e incondizionato diritto. In Italia, tuttavia, il Servizio sanitario nazionale usufruibile gratuitamente o dietro il pagamento di una compartecipazione alla spesa (il cosiddetto “ticket”) è stato realizzato solamente nel 1978. La Corte costituzionale ha sottolineato che la salute non deve essere intesa come “semplice assenza di malattia, ma come stato di completo benessere fisico e psichico”.
sociali che hanno base volontaria ed un nucleo di organizzazione e di tendenziale stabilita (distinguendosi in questo dalle riunioni). La disciplina dell’art. 18 Cost. riguarda tutte le forme associative, qualsiasi qualificazione giuridica abbiano. La stessa Costituzione, tuttavia, detta norme specifiche per alcuni tipi di associazione: le associazioni a carattere religioso, i sindacati, i partiti politici. L’art. 18 Cost.pone tre garanzie alla libertà di associazione: L’adesione all’associazione deve essere libera. La disciplina dell’associazione è lasciata all’autonomia dell’associazione stessa. L’istituzione dell’associazione può avvenire senza autorizzazione. Si esclude che la legge possa porre limiti e divieti specifici per le associazioni: queste possono fare tutto quello che possono fare i singoli. Si possono vietare solo le associazioni che hanno come scopo la commissione di reati, ma deve trattarsi di reati previsti per i singoli. L’art. 18, vieta esplicitamente due tipi di associazione: le associazioni segrete; le associazioni paramilitari.
hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Una riunione consiste nella compresenza volontaria di più persone nello stesso luogo. Sono da considerarsi ≪riunione≫, ad esempio, i cortei, le manifestazioni spontanee, le cerimonie e le processioni religiose, gli spettacoli organizzati in un circolo privato, le assemblee, i convegni, i comizi La sicurezza e l’incolumità delle persone e delle cose sono gli unici motivi per cui una riunione può essere vietata o sciolta. Se la riunione perde il carattere pacifico perchè trascende in disordini o violenze, e/o i partecipanti sono armati, essa può essere sciolta dalla forza pubblica. Le riunioni si possono svolgere in luogo privato ed in questo caso la libertà di riunione tende a saldarsi con la liberta di domicilio; oppure riunioni in luogo aperto al pubblico che si svolgono in luoghi nei quali l’accesso del pubblico è soggetto a modalità determinate da chi ne ha la disponibilità (es. cinema, teatro, aula universitaria); riunioni in luogo pubblico: si svolgono nei luoghi dove ognuno può transitare liberamente (es. strade e piazze). La libertà di riunione in questo caso può entrare in conflitto con la libertà di circolazione, quando la manifestazione si traduca in un blocco stradale. Solo per le riunioni in luogo pubblico è previsto l’obbligo del preavviso, che deve essere dato in forma scritta almeno tre giorni prima al questore per mettere le autorità in grado di adottare le misure necessarie a tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica. Il preavviso e un onere posto a carico dei promotori della riunione, ma non è una condizione di legittimità della riunione che sono perciò legittime anche se non vi e stato preavviso.
68 Cost. prevede che senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, ne può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale e previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione e richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza. Tale prerogativa è limitata alla durata della legislatura. La nuova formulazione dell'art. 68 Cost. mantiene invece l'istituto della immunità dalle restrizioni della libertà personale e domiciliare e dalle limitazioni della libertà di corrispondenza e comunicazione. L'autorità giudiziaria non deve richiedere alla Camera di appartenenza una specifica autorizzazione per sottoporre il parlamentare ad un processo penale. L’autorità giudiziaria, invece, deve ancora richiedere alla Camera di appartenenza la previa autorizzazione ad adottare nei confronti del parlamentare provvedimenti restrittivi della libertà personale e domiciliare.
liberaldemocratico e ha le caratteristiche dello Stato costituzionale. E, inoltre, uno Stato regionale. Con il riconoscimento dei diritti politici a tutti i cittadini maggiorenni favorisce l’organizzazione dei cittadini in partiti politici e in sindacati, al fine di tutelare meglio i ceti più deboli: nascono i partiti di massa. È garantito
ampiamente il pluralismo di idee e di valori (politico, sociale, economico, religioso, culturale, dei mezzi di comunicazione) e pluralismo di formazioni sociali e di formazioni politiche. È uno Stato sociale poichè si realizza un intervento dello Stato nell’economia per far fronte ai bisogni delle classi più deboli e, al tempo stesso, il riconoscimento giuridico, accanto ai tradizionali diritti civili già garantiti dallo Stato liberale e a quelli politici, anche di alcuni diritti sociali.
di produzione delle norme, che sono di vario tipo: Costituzione, legge, atti del Governo aventi forza di legge, atti del Governo non aventi forza di legge. Accanto a queste fonti emanate dagli organi dello Stato a ciò competenti ve ne sono altre che provengono da ordinamenti giuridici non appartenenti allo Stato italiano, ma che vengono recepite all’interno dell’ordinamento giuridico italiano in virtù della stipulazione da parte dell’Italia di Trattati internazionali, e queste fonti sono ad esempio quelle comunitarie, ma potrebbero essere anche internazionali, a seguito di accordi conclusi dall’Italia con paesi extra-UE. Queste ultime non entrano direttamente e immediatamente a far parte dell’ordinamento giuridico italiano, ma devono essere recepite al suo interno attraverso le nostre fonti di produzione, vale a dire leggi o decreti. Tutte queste fonti sono strutturate secondo un ordine gerarchico, in modo tale da non presentare contraddizioni tra di loro, ma da costituire un sistema coordinato e sistematico. La Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore il primo gennaio 1948, è composta da 139 articoli e 18 disposizioni transitorie e finali: essa detta i principi fondamentali dell'ordinamento (artt. 1-12); individua i diritti e i doveri fondamentali dei soggetti (artt. 13-54); detta la disciplina dell'organizzazione della Repubblica (artt. 55-139). La Costituzione italiana viene anche definita lunga e rigida: "lunga" perchè non si limita "a disciplinare le regole generali dell'esercizio del potere pubblico e delle produzioni delle leggi", riguardando anche altre materie, "rigida" in quanto per modificare la Costituzione e richiesto un iter cosiddetto aggravato (vedi art. 138 Cost.).
Titolo V della Parte II della Costituzione, introdotta con la legge costituzionale n. 3 del 2001, ha profondamente rivisto il complessivo sistema dei rapporti tra Stato, regioni ed enti locali. Al modello della Costituzione del 1948, in base al quale lo Stato aveva competenza legislativa in tutte le materie, fatta eccezione per alcune, espressamente elencate, in cui la potestà legislativa era riconosciuta alle regioni, previa comunque definizione dei principi fondamentali da parte della legislazione dello Stato, si è sostituito un nuovo modello che inverte il criterio sino a quel momento utilizzato per individuare gli ambiti della potestà legislativa assegnati allo Stato e alle Regioni. Il vigente art. 117 Cost. delinea, infatti, una nuova ripartizione della funzione legislativa tra Stato e regioni. Lo strumento per delimitare le sfere di attribuzione legislativa e rappresentato dalla elencazione delle materie individuate nei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 117, in base alle quali si possono distinguere tre tipologie di competenza.
del Consiglio e tutti i Ministri (con e senza portafoglio). Possono assistere o intervenire alle sedute, ma senza diritto di voto, i titolari di altre cariche pubbliche (es. Presidenti delle Regioni a statuto speciale). Il Consiglio dei ministri determina la politica generale del Governo e, ai fini dell’attuazione di essa, l’indirizzo generale dell’azione amministrativa. Dirime i conflitti di competenza fra Ministri. Assume tutte le deliberazioni relative alla funzione di indirizzo politico del Governo.
complesso, formato da due Camere (art. 55 Cost.) entrambe elette dal corpo elettorale: Camera dei deputati e Senato della Repubblica. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono dotate delle medesime funzioni e di poteri identici (c.d. bicameralismo perfetto o paritario) e hanno poche differenziazioni strutturali. I due organi sono posti in posizione di assoluta parità, cosicchè, pur costituendo soggettivamente gruppi reciprocamente distinti ed autonomi, possono dar luogo a manifestazioni di volontà imputabili allo Stato soltanto se consentano entrambe sullo stesso testo di deliberazione. Il procedimento legislativo con il sistema del bicameralismo perfetto e più complicato e lento del bicameralismo imperfetto. In questo sistema infatti i disegni di legge vengono discussi, emendati ed approvati da uno dei due rami del parlamento, quindi passano all’altro che può approvarli in via definitiva esclusivamente senza modificare in nulla la legge; in caso contrario il testo dovrà ritornare nuovamente al ramo del parlamento che lo ha esaminato per la prima volta. In linea teorica, quindi, uno dei due rami del Parlamento, o entrambi, possono continuare ad apportare modifiche al testo votato dall’altro ramo, allungando indefinitamente i tempi dell’approvazione della legge. Uniche differenze tra le due Camere: il Senato è eletto a base regionale e i sistemi elettorali di Camera e Senato presentano delle differenze; diverso numero di componenti: 630 deputati e 315 senatori; solo per il Senato e previsto che il Presidente della Repubblica possa nominare cinque senatori a vita; differenza di età nell’elettorato attivo e passivo. Prima del 1963 vi era una rilevante differenza nella durata delle legislature: 5 anni per la Camera, 6 anni per il Senato. Ma la riforma costituzionale del 1963 ha eliminato questa diversa durata e oggi deputati e senatori sono tutti eletti per cinque anni. Le elezioni delle nuove Camere devono avvenire entro settanta giorni dalla scadenza delle precedenti e la prima riunione deve avvenire entro venti giorni dalle elezioni. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto (art. 56 Cost.). Numero dei componenti: 630 deputati. Elettorato attivo (capacita di votare per i propri rappresentanti in seno alla Camera): spetta ai cittadini che hanno raggiunto la maggiore età, stabilita dalla legge in 18 anni. Elettorato passivo (capacita di essere eletti deputati): spetta agli elettori che hanno compiuto 25 anni. Per poter essere eletto e per conservare la carica, non devono esservi cause di ineleggibilità o di incompatibilità. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni elettorali deve avvenire in proporzione alla popolazione. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto e a base regionale, salvi i 6 seggi assegnati alla circoscrizione Estero (artt. 57 e 58 Cost.). Numero dei componenti: 315 senatori elettivi + senatori a vita. Elettorato attivo: elettori che hanno superato i 25 anni. Elettorato passivo: elettori che hanno compiuto 40 anni. Per poter essere eletto e per conservare la carica, non devono esservi cause di ineleggibilità o di incompatibilità. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette, tranne la Valle D’Aosta e il
maggioranza alterando cosi le decisioni assembleari. Per evitare, tuttavia, che siano invalidabili eventuali deliberazioni adottate per motivicontingenti e temporanei con un quorum inferiore, che rispecchia, comunque, l’equilibrio fra i gruppi, vige sempre la regola della ≪presunzione del numero legale≫. Si presume cioè che in aula sia presente sempre il numero minimo di parlamentari (cioe il 50% + 1 dei componenti l’Assemblea cd. ≪quorum strutturale), anche se in qualsiasi momento i presenti possono chiedere la verifica del numero legale al Presidente dell’Assemblea e questi e obbligato ad eseguirla. Se viene accertata la mancanza del quorum richiesto, la seduta viene subito sciolta e rinviata.
forma la volontà dell’Assemblea parlamentare. Nell’ambito di qualsiasi procedimento parlamentare, ogni volta che ≪decide≫, l’Assemblea vota. Il procedimento di votazione si apre con le parole del Presidente ≪Passiamo al voto≫. Le votazioni possono essere deliberative oppure elettive o personali. Le modalità di votazione si dividono in: Voto palese: i voti sono espressi per alzata di mano, o per procedimento elettronico, o per divisione nell’Aula, o per appello nominale (i parlamentari, personalmente interpellati, rispondono con un si o con un no). Voto segreto: i voti sono espressi per procedimento elettronico con scrutinio segreto, o deponendo nelle urne palline bianche o nere, oppure apposita scheda. I Vantaggi del voto palese sono che gli elettori conoscono il comportamento concreto dei loro rappresentanti, che sono maggiormente responsabilizzati; la posizione dell’Esecutivo è rafforzata perchè diminuisce il rischio dei c.d. franchi tiratori (parlamentari della maggioranza che, approfittando dello scrutinio segreto, esprimono un voto negativo sulle proposte governative). I Vantaggi del voto segreto invece sono una maggiore libertà del singolo parlamentare, sottratto alla soggezione delsuo partito.
un’entità, ma indica diversi fenomeni del mondo del diritto: posizione complessiva di un soggetto derivante da una sfera di capacita e di singole situazioni giuridiche soggettive che danno luogo a diritti e doveri; categoria sociale esistente nella comunità: clero, nobiltà, terzo stato, ai tempi della Rivoluzione francese, ad esempio; fenomeni di aggregazione politica di un popolo su di un determinato territorio. Lo Stato e un ente primario e originario, autonomo e indipendente da ogni altra entita politica. Si costituisce con un proprio ordinamento giuridico e pretende di produrre diritto con potere di supremazia nel proprio ambito operativo e funzionale. Il Costituzionalismo vede lo Stato come combinazione di tre entita: popolo, territorio, sovranità l popolo è un’unita ideale di uomini organizzata politicamente che nella vita sociale si presenta unitariamente. Comprende le generazioni passate e future. Popolo e un concetto diverso da popolazione, poichè comprende oltre i cittadini, gli individui che temporaneamente si accompagnano ad esso, ma non ne fanno parte integrante. Il rapporto tra popolo e Stato prende il nome di cittadinanza che è un vincolo giuridico ed eèdisciplinata da ogni Stato in modo autonomo e diverso: IUS SANGUINIS: discendenza naturale di chi e già cittadino; IUS SOLI: per nascita nel territorio dello Stato. La cittadinanza può acquistarsi a titolo derivato, per effetto di matrimonio, di acquisto di status di figlio, oppure per concessione da parte dello Stato. Si può anche perdere la cittadinanza, per volontà o per il verificarsi di vari eventi, come, ad esempio, l’acquisto di altra cittadinanza. Si ricorda che il Trattato dell’Unione Europea all’articolo 17 assicura ai cittadini italiani la cittadinanza europea. Il territorio è la parte della superficie terrestre dove si esercitano il dominio e la sovranità dello Stato oppure quella sottoposta a disciplina del diritto internazionale. Il territorio di uno Stato comprende la terraferma, il mare contiguo alla terraferma e lo spazio aereo sovrastante. Il territorio di uno stato può comprendere anche gli edifici extraterritoriali. In particolare le sedi delle rappresentanze diplomatiche di uno Stato all’estero costituiscono territorio dello Stato all’estero. La terraferma e delimitata dai confini, naturali o artificiali. I confini naturali sono i fiumi, i laghi, le catene montuose. I confini artificiali sono quelli stabiliti da trattati e da accordi internazionali. Il mare territoriale è disciplinato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Esso si estende dalle 3 alle 12 miglia dalla linea di base ed e definito acque interne. Le navi, invece, costituiscono territorio dello Stato di cui battono moneta quando navigano in mare libero; le navi militari sono territorio dello Stato anche quando si trovano nel mare territoriale di un altro Stato. Lo spazio aereo e sotto il controllo degli Stati fino alla stratosfera, al di la non ci sono regole che disciplinano. La sovranità è il requisito di ogni ordinamento politico originario, autonomo e indipendente. Il sovrano e originariamente al di sopra di ogni altro soggetto che possa agire nel proprio ambito funzionale. La sovranità assicura allo Stato la propria legittimazione. La Costituzione italiana nell’articolo 1 stabilisce che la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione
non direttamente disciplinati dalla stessa. A differenza degli organi costituzionali, non partecipano alla "funzione politica" ma sono d'aiuto alla realizzazione dei fini perseguiti dallo Stato e indicati nella Costituzione. Per tale motivo sono anche detti "organi ausiliari". Non sono tuttavia indefettibili e possono anche essere soppressi tramite legge di revisione costituzionale. La loro organizzazione, struttura e funzione è disciplinata dalla legge ordinaria. Gli organi di rilievo costituzionale nella repubblica italiana sono: il C.N.E.L., la Corte dei conti, il Consiglio di Stato. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.). Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e disciplinato dall'art. 99 Cost. e sua funzione principale e quella consultiva per gli altri organi costituzionali.
cui un ≪potere≫ dello Stato può agire davanti alla Corte costituzionale per difendere le proprie attribuzioni costituzionali, compromesse dal comportamento di un altro potere dello Stato. A differenza dei conflitti intersoggettivi, nei conflitti tra poteri dello Stato le parti del conflitto NON sono predeterminate: la Corte costituzionale, ogni volta, deve stabilire in via preliminare se sussiste la ≪materia del conflitto≫, accertando se vi sono i presupposti soggettivi (si tratta di ≪poteri dello Stato≫) e i presupposti oggettivi (si tratta di ≪attribuzioni costituzionali≫): la Corte effettua quindi un giudizio preventivo di ammissibilità del conflitto. I ≪poteri dello Stato≫ che possono essere parte di un conflitto di attribuzione non sono ovviamente i tre ≪poteri≫ tradizionali (≪legislativo≫, ≪esecutivo≫ e ≪giudiziario≫), perchè altrimenti risulterebbero esclusi numerosi soggetti che non sono ad essi riconducibili: il Presidente della Repubblica, la stessa Corte costituzionale, il C.S.M., la Corte dei conti, ecc. Definizione
contenuta nell’art. 37 della legge 87/1953: ≪Il conflitto tra poteri dello Stato e risoluto dalla Corte costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali≫. Organi competenti a dichiarare in via definitiva la volonta del potere cui appartengono: organi che, all’interno di un determinato potere, sono abilitati a produrre decisioni autonome e indipendenti, tali da impegnare l’intero potere cui appartengono. La qualificazione di ≪potere≫ ai fini del conflitto dipende dall’attribuzione che viene fatta valere nel caso concreto. Poteri sono potenzialmente tutti gli organi che hanno una attribuzione assegnata dalla Costituzione; puo trattarsi anche di attribuzioni non espressamente indicate dalla Costituzione, ma che attengono a procedimenti decisionali previsti solo genericamente dalla Costituzione e disciplinati analiticamente da altra fonte. L’organo che ≪dichiara definitivamente≫ la volontà del potere cui appartiene Dipende dalla struttura del ≪potere
invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato ovvero ad un'altra Regione, lo Stato o la Regione rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per il regolamento di competenza. Del pari può produrre ricorso la Regione la cui sfera di competenza costituzionale sia invasa da un atto dello Stato. Come si vede non si tratta di conflitti tra organi, ma tra enti diversi, tanto che si parla di conflitti intersoggettivi, in contrapposizione a quello tra i poteri dello Stato dove si parla di conflitti interorganici. Il conflitto ha ad oggetto un qualsiasi atto dello Stato o della Regione, ma non gli atti legislativi. In relazione a questi ultimi, infatti, lo Stato e le Regioni hanno a disposizione lo strumento del giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
responsabilità, in ≪casi straordinari di necessita e d’urgenza≫ (presupposto costituzionale). È un provvedimento provvisorio: viene immediatamente emanato dal Capo dello Stato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ed entra solitamente in vigore lo stesso giorno o il giorno successivo. Tuttavia, gli effetti prodotti sono provvisori, perchè i decreti-legge ≪perdono efficacia sin dall’inizio≫ se non vengono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione. Il Governo è quindi obbligato a presentare alle Camere, il giorno stesso della sua pubblicazione, un disegno di legge di conversione del decreto legge.
hanno la ≪forma≫ della legge, ma sono equiparati alla legge formale ordinaria, perché comunque il Parlamento partecipa alla loro formazione. Occupano la stessa posizione della legge formale ordinaria nella scala gerarchica, e perciò possono validamente abrogarla e possono essere da essa e solo da essa abrogati. Si tratta quindi di fonti che possono sostituirsi alla legge, a meno che la Costituzione non ponga una riserva di legge formale. Le leggi formali ordinarie e gli atti con forza di legge costituiscono insieme le fonti primarie. Gli atti con forza di legge sono: - il decreto legislativo o decreto delegato (art. 76 Cost.); - il decreto legge (art. 77 Cost.); - i decreti del Governo in caso di guerra (art. 78 Cost.); - i decreti di attuazione degli Statuti speciali (previsti dalle leggi costituzionali che hanno approvato gli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale).
riserva di legge assoluta, relativa e rinforzata?
≪Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale≫. Una volta presentato alle Camere, il disegno di legge è esaminato da una Commissione: viene quindi assegnato ad una delle Commissioni permanenti sulla base della competenza per materia. La Commissione, a seconda del tipo di procedimento prescelto, ha un ruolo e poteri diversi nei confronti del plenum. La scelta della Commissione competente per materia e della sede dell’esame (referente o deliberante), quindi del tipo di procedimento da adottare, spetta al Presidente d’Assemblea. Procedimento decentrato o per Commissione in sede deliberante o legislativa. Il procedimento ordinario è sempre adottato per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi (art. 72, comma 4, Cost.): materie coperte da ≪riserva di Assemblea≫. In ogni fase del procedimento legislativo, e comunque prima della votazione finale, un progetto di legge può essere rimesso in Assemblea se il Governo, un decimo dei deputati o un quinto dei componenti della Commissione lo richiedano. La rimessione in Assemblea comporta una nuova assegnazione del progetto di legge in sede referente alla medesima Commissione, che ne riavvia l’esame. Il Presidente della Camera, con apposito messaggio, attesta l’avvenuta approvazione di un progetto di legge da parte di una Commissione in sede legislativa.
legge, presentato ad una Camera e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale. Una volta presentato alle Camere, il disegno di legge è esaminato da una Commissione: viene quindi assegnato ad una delle Commissioni permanenti sulla base della competenza per materia. La Commissione, a seconda del tipo di procedimento prescelto, ha un ruolo e poteri diversi nei confronti del plenum. La scelta della Commissione competente per materia e della sede dell’esame (referente o deliberante), quindi del tipo di procedimento da adottare, spetta al Presidente d’Assemblea. Procedimento ordinario o normale o per Commissione in sede referente.
definitivo dinanzi all’organo gerarchicamente sovraordinato a quello che ha emanato l’atto. Si possono far valere sia vizi di legittimità che vizi di merito, per la tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi. Ci sono due tipi di ricorsi gerarchici: quello proprio, che presuppone un rapporto di gerarchia in seno tecnico e cioè di subordinazione, e il ricorso improprio, che e un rimedio a carattere eccezionale e in cui non esiste realmente un
l’approvazione di relazioni, l’organizzazione di convegni e più in generale un accurato lavoro di studio e documentazione.
La funzione del Presidente e solo di controllo. Accreditamento dei rappresentanti diplomatici (art. 87, comma 8). L’accreditamento dei diplomatici italiani e la richiesta ufficiale rivolta al Capo dello Stato estero di accogliere il diplomatico in rappresentanza dello Stato italiano. La relativa lettera e proposta e controfirmata dal Ministro degli esteri. Simmetricamente, il Capo dello Stato riceve i diplomatici stranieri per la presentazione ufficiale. Dichiarazione dello stato di guerra deliberato dalle Camere (art. 87, comma 9). La decisione spetta al Parlamento, mentre la funzione presidenziale e di esternare ufficialmente la volontà dello Stato. Visite ufficiali all’estero. Illustrare le caratteristiche dei Regolamenti e delle Direttive dell'Unione europea Fanno parte degli atti vincolanti delle fonti di diritto derivato dell'Unione europea. Essi hanno portata coercitiva e devono perciò essere obbligatoriamente rispettati dagli Stati membri a pena di pesanti sanzioni. Vi sono tre tipologie diverse di atti vincolanti: I regolamenti, i quali pongono norme generali e astratte che si rivolgono a tutti gli stati membri dell’Unione ed ai suoi cittadini. Tali regolamenti inoltre vanno applicati "integralmente" nei territori dei paesi membri. Poi vi sono le decisioni, diversamente dai regolamenti, non pongono norme "generali e astratte" bensi prescrizioni "particolari e concrete" che non sono rivolte a tutti gli stati membri ma solo a soggetti specifici, che possono essere uno stato membro ma anche una determinata persona giuridica. Come i regolamenti anche le decisioni hanno le caratteristiche della "applicabilità diretta" e non richiedono, essendo già obbligatorie in tutti i loro elementi, un atto di interposizione per entrare a far parte di un ordinamento nazionale. Vi sono poi le direttive cioè atti normativi che hanno come destinatario il solo stato membro e non si applicano perciò direttamente ai singoli individui. Le direttive, a differenza dei regolamenti e delle decisioni, non hanno "applicabilità diretta" e perciò è compito dello Stato, attraverso un atto di interposizione permettere l'attuazione della direttiva. Illustrare le caratteristiche della forma di governo parlamentare è adottata dalla maggioranza degli Stati contemporanei ed è caratterizzata dal fatto che il Governo formula un indirizzo politico che si impegna a seguire e di cui è responsabile solo dinanzi al Parlamento il quale, a sua volta, può in ogni momento revocarlo, togliendogli la fiducia. La carica di Capo dello Stato può essere assunta da un Monarca o da un Presidente eletto, ma in genere gode di limitati poteri e non partecipa alla determinazione dell’indirizzo politico. La principale caratteristica della forma di governo parlamentare è costituita dalla commistione tra la funzione legislativa e quella esecutiva; tra i due organi si instaurano complessi rapporti caratterizzati da una serie di pesi e per cui il Governo, titolare della funzione esecutiva, e sottoposto al controllo del Parlamento, unico organo eletto direttamente dal corpo elettorale. Il potere legislativo è attribuito ad Assemblee legislative elettive che hanno il compito di approvare le leggi, i trattati internazionali e il bilancio. Il potere esecutivo è affidato ad un Governo che dipende per il suo insediamento e per la sua permanenza in carica dall’appoggio della maggioranza parlamentare, la quale a sua volta è guidata e controllata politicamente dal Governo, che ne è l'espressione più autorevole. Il potere giudiziario e affidato a Giudici indipendenti.
Uniti d’America. Con il termine presidenzialismo si indica una forma di governo in cui il principio della separazione dei poteri e applicato in maniera assai rigida, ed in particolare è accentuata la distinzione tra potere legislativo ed esecutivo. Il Presidente della Repubblica è contemporaneamente Capo dello Stato e Capo del Governo ed è eletto direttamente dal popolo. Il potere legislativo (e il potere esecutivo sono attribuiti ad organi posti in una situazione di reciproca indipendenza e di separazione di funzioni. Sia il Presidente sia il Parlamento traggono la loro legittimazione direttamente dalla collettività nazionale. Il Presidente: di fatto è eletto direttamente dal corpo elettorale per un mandato di quattro anni ed è ineleggibile dopo due mandati; nomina i suoi collaboratori, che formano il c.d. Gabinetto e NON possono essere membri del Parlamento. Il Gabinetto è privo di qualsiasi rapporto con il Parlamento. Attribuzioni presidenziali: direzione della politica estera, comando delle forze armate. Il Parlamento: e anch’esso eletto direttamente dal corpo elettorale, prende il nome di Congresso ed e bicamerale; le due Camere sono il Senato (due rappresentanti per ogni Stato membro) e la Camera dei rappresentanti (formata su base nazionale in modo proporzionale alla popolazione degliStati). Il Congresso e titolare del potere legislativo, approva il bilancio annuale, puo mettere in stato di accusa il Presidente per tradimento, corruzione o altri gravi reati. Le Assemblee non possono revocare il Presidente obbligandolo alle dimissioni (possono solo sottoporlo a processo in caso di gravi illeciti, attraverso il c.d. impeachment, ma non possono ≪sfiduciarlo≫).
quanto è guidata dal Capo dello Stato e dal Capo del Governo, cioè dal Presidente della Repubblica e dal Primo Ministro; i poteri delle due figure istituzionali sono divisi in modo molto chiaro, infatti il Presidente è eletto direttamente dal corpo elettorale e dura incarica per un periodo prestabilito. Non ha bisogno della fiducia del Parlamento, tuttavia si serve di un Governo, da lui nominato, che deve avere la fiducia del Parlamento. È dotato di importanti attribuzioni di natura politica: ha tutti i poteri dei Capi di Stato dei sistemi parlamentari e la presidenza del Consiglio dei ministri, mentre il Primo Ministro si occupa prevalentemente della politica interna; il Presidente della Repubblica, inoltre, presiede le riunioni del Consiglio dei Ministri. Ed è per questo motivo che il semipresidenzialismo, avendo una natura bicefala (due teste), viene definito una forma di governo duale. In base ad una riforma recente, i due incarichi sono entrambi quinquennali anche se le elezioni restano distinte e separate. Questa forma di governo combina alcune caratteristiche della forma di governo presidenziale e di quella parlamentare.
termine ≪regolamento≫ è utilizzato per indicare diversi atti normativi molto diversi tra loro, quindi bisogna fare attenzione a non confondere questi atti. I regolamenti dell’Esecutivo sono regolamenti amministrativi adottati
dal Governo. Si tratta di fonti del diritto di rango secondario (sottoposte quindi alle fonti primarie, ossia leggi e atti con forza di legge). Nella categoria dei regolamenti amministrativi (fonti secondarie) rientrano: i regolamenti dell’Esecutivo; i regolamenti delle Regioni; i regolamenti degli enti locali.
l’istituzione dell’Ue preposta a garantire che tutti gli Stati membri osservino correttamente quanto stabilito nei trattati fondativi. Venne istituita nel 1951, congiuntamente alla nascita della Comunità europea, e la sede sua ufficiale e a Lussemburgo. La Corte di giustizia europea e l’organo giurisdizionale dell’Ue, interpreta il diritto comunitario e dirime le controversie giuridiche che sorgono tra i governi nazionali e le istituzioni europee. In specifiche circostanze, la Corte di giustizia europea può essere adita direttamente dai cittadini, dalle imprese e dalle organizzazioni residenti in uno dei Paesi membri, con lo scopo di intraprendere un’azione legale quando si ritiene che le istituzioni europee abbiano violato regole o diritti garantiti. La Corte di giustizia europea, essendo l’organo giurisdizionale dell’Ue, e composta da un giudice per ogni Paese membro, i quali sono assistiti da 11 avvocati generali. I giudici e gli avvocati che fanno parte della Corte vengono nominati dai Governi nazionali di comune accordo, il loro mandato dura 6 anni ed e rinnovabile. Essi sono scelti tra i giuristi più competenti dei Paesi di appartenenza, spesso tra le personalità che hanno ricoperto le più alte cariche della giurisdizione interna. Dopo il conferimento dell’incarico, i giudici scelgono tra loro un Presidente, con mandato rinnovabile della durata di 3 anni. Il Presidente dirige l’attività della Corte di giustizia e presiede le udienze e le deliberazioni. Invece, gli avvocati generali hanno il compito di assistere il lavoro dei giudici e di fornire il loro parere giuridico in apposite “conclusioni” nelle materie di cui sono investiti. Il trattato costitutivo attribuisce alla Corte molteplici funzioni giurisdizionali, esercitate mediante diverse categorie di ricorso. Il ricorso per inadempimento, il ricorso per annullamento; il ricorso per carenza; ricorso per risarcimento danni e il rinvio pregiudiziale. La risposta della Corte è vincolante ed il giudice nazione e tenuto ad attenersi; il riesame, cioè la procedura eccezionale con la quale la Corte di giustizia si pronuncia sulla legittimita delle decisioni dell’Ue quando ricorre un grave rischio per l’unita e la cooperazione internazionale. La Corte di giustizia e i cittadini europei.
dell’autonomia e dell’indipendenza dei parlamentari, e delle Camere di cui essi fanno parte, rispetto agli altri poteri dello Stato:
esso ha una funzione “normativa” ed è infatti definito un atto-fonte dell’ordinamento dello stesso rango della legge ordinaria. Il referendum abrogativo rappresenta un istituto di democrazia diretta attraverso il quale il corpo elettorale chiamato a pronunciarsi sull’abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente forza di legge su richiesta di 500.000 elettori o 5 consigli regionali. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati (18 anni); la proposta soggetta referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Se la richiesta referendaria viene dichiarata ammissibile dalla corte, il referendum viene indetto in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del consiglio dei ministri. Effettuate le votazioni, spetta all’ufficio centrale per il referendum effettuare un nuovo controllo teso ad accertare il raggiungimento del quorum sia di partecipazione, sia deliberativo; in caso di esito positivo, l’ufficio procede alla proclamazione dei risultati della referendum. In caso di esito favorevole all’abrogazione, il presidente della Repubblica con proprio decreto dichiara l’avvenuta abrogazione; il decreto viene immediatamente pubblicato sulla gazzetta ufficiale e sulla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. L’abrogazione opera dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto sulla gazzetta ufficiale, a meno che il presidente della Repubblica disponga su proposta del Ministro interessato, che l’abrogazione abbia effetto successivamente ma comunque non oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del decreto; se invece non viene raggiunta la maggioranza dei voti validi oppure se il risultato e contrario all’abrogazione, il ministro di grazia e giustizia ne da notizia sulla gazzetta ufficiale; in tal caso non può essere proposto il medesimo quesito referendario prima che siano trascorsi cinque anni.
determinate figure soggettive al bisogno preposte provvedono alla cura degli interessi pubblici ad essi affidati. L’individuazione del fine da perseguire, la sua qualificazione come pubblico e la sua assegnazione alla Pubblica amministrazione sono operate in sede di indirizzo politico, alla cui determinazione concorrono organi cui è attribuita la funzione politica o di Governo. In particolare, la funzione amministrativa si caratterizza, sul piano soggettivo-formale, per essere affidata, in base a norme di legge, ad una pluralità di figure soggettive che compongono la ≪Pubblica Amministrazione≫; e sul piano oggettivo-contenutistico, per estrinsecarsi nella cura di interessi pubblici in modo diretto ed immediato Compiti delle pubbliche amministrazioni come coadiuvare le istituzioni politiche, statali, regionali o locali, nell’azione di governo; curare specifici interessi pubblici dando attuazione all’indirizzo politico espresso dagli organi di governo; produrre beni o servizi a favore delle collettività amministrate. Nell’esercizio di tali attività le pubbliche amministrazioni possono operare: come autorità amministrative: hanno una posizione di supremazia e utilizzano gli strumenti del diritto amministrativo; oppure come soggetti erogatori di servizi pubblici: si pongono sullo stesso piano dei soggetti con cui si rapportano e utilizzano per lo più gli strumenti contrattuali del diritto privato.