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Le commissioni tributarie, Dispense di Diritto Tributario

Schemi generali sulle commissioni in materia tributaria appartenenti al diritto, e la loro giurisdizione e competenza

Tipologia: Dispense

2017/2018

In vendita dal 29/05/2018

APeggy
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IL PROCESSO TRIBUTARIO
Le commissioni tributarie. Giurisdizione e competenza
è disciplinato dal D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, modificato dal Dlgs. 24 settembre 2015, n. 156 →
art. 1 → attribuisce la giurisdizione in materia tributaria alle commissioni tributarie e richiama il
c.p.c. per la disciplina dei casi non regolati dal D.lgs. 546, a condizione che la norma del codice
risulti compatibile con i caratteri del processo tributario.
Le commissioni si articolano in:
1. commissioni tributarie provinciali;
2. commissioni tributarie regionali.
I membri non sono selezionati con pubblici concorsi per esami, ma sono scelti per titoli dal
Consiglio per la Presidenza della Giustizia tributaria secondo graduatorie formate in base a criteri e
punteggi predeterminati.
Possono far parte della commissione provinciale, tra gli altri:
- magistrati
- avvocati dello Stato a riposo
- dipendenti civili dello Stato
- ufficiali della Guardia di finanza cessati dal servizio
- ragionieri con 10 anni di attività
- revisori dei conti con 5 anni di attività
- insegnanti di materie giuridiche
- laureati in giurisprudenza o economia da 2 anni
- altri professionisti con 10 anni di attività.
Possono essere quindi membri delle commissioni anche magistrati non togati, senza la garanzia che
siano dotati di adeguata preparazione giuridico-tributaria.
I membri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposte del Ministro
dell'Economia e delle Finanze.
Sono in situazione di incompatibilità coloro che svolgono attività professionale di consulenza in
materia tributaria e coloro che sono iscritti in albi professionali che li abilitano all'assistenza tecnica
nel processo tributario.
La giurisdizione tributaria comprende “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere
e specie, comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per
il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli
interessi e ogni altro accessorio”.
Appartengono alla giurisdizione delle commissioni le controversie in materia catastale, promosse dai
singoli possessori.
È ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione, dinanzi alla Corte di Cassazione, secondo
norme del c.p.c.
La competenza spetta alla commissione tributaria provinciale nel cui ambito ha sede l'ufficio o ente
contro cui si propone ricorso. Ma, in caso di ricorso contro un gestore dei tributi locali, rileva la sede
dell'ente locale.
La giurisdizione dell'AGO e del giudice amministrativo
Non tutte le controversie tributarie sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie →
appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti l'esecuzione forzata
tributaria → per tali controversie la competenza è del tribunale (art. 9 c.p.c.) a prescindere dal valore.
Le questioni riguardanti il titolo esecutivo (cioè il ruolo e l'avviso di accertamento esecutivo) devono
essere sollevate con ricorso contro tale atto, da proporre alle commissioni tributarie.
Anche l'impugnazione dell'ipoteca e del fermo di beni mobili registrati appartiene alla giurisdizione
del giudice tributario, trattandosi di atti che non rientrano nell'esecuzione forzata.
Alla giurisdizione ordinaria è lasciata la sfera residuale dell'esecuzione forzata tributaria + si
propongono al giudice ordinario le cause di danni contro le agenzie fiscali e l'agente della
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IL PROCESSO TRIBUTARIO

Le commissioni tributarie. Giurisdizione e competenza

  • è disciplinato dal D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, modificato dal Dlgs. 24 settembre 2015, n. 156 → art. 1 → attribuisce la giurisdizione in materia tributaria alle commissioni tributarie e richiama il c.p.c. per la disciplina dei casi non regolati dal D.lgs. 546, a condizione che la norma del codice risulti compatibile con i caratteri del processo tributario.
  • Le commissioni si articolano in: 1. commissioni tributarie provinciali ; 2. commissioni tributarie regionali.
  • I membri non sono selezionati con pubblici concorsi per esami, ma sono scelti per titoli dal Consiglio per la Presidenza della Giustizia tributaria secondo graduatorie formate in base a criteri e punteggi predeterminati.
  • Possono far parte della commissione provinciale, tra gli altri:
    • magistrati
    • avvocati dello Stato a riposo
    • dipendenti civili dello Stato
    • ufficiali della Guardia di finanza cessati dal servizio
    • ragionieri con 10 anni di attività
    • revisori dei conti con 5 anni di attività
    • insegnanti di materie giuridiche
    • laureati in giurisprudenza o economia da 2 anni
    • altri professionisti con 10 anni di attività.
  • Possono essere quindi membri delle commissioni anche magistrati non togati, senza la garanzia che siano dotati di adeguata preparazione giuridico-tributaria.
  • I membri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposte del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
  • Sono in situazione di incompatibilità coloro che svolgono attività professionale di consulenza in materia tributaria e coloro che sono iscritti in albi professionali che li abilitano all'assistenza tecnica nel processo tributario.
  • La giurisdizione tributaria comprende “ tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio ”.
  • Appartengono alla giurisdizione delle commissioni le controversie in materia catastale, promosse dai singoli possessori.
  • È ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione, dinanzi alla Corte di Cassazione, secondo norme del c.p.c.
  • La competenza spetta alla commissione tributaria provinciale nel cui ambito ha sede l'ufficio o ente contro cui si propone ricorso. Ma, in caso di ricorso contro un gestore dei tributi locali, rileva la sede dell'ente locale. La giurisdizione dell'AGO e del giudice amministrativo
  • Non tutte le controversie tributarie sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie → appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti l'esecuzione forzata tributaria → per tali controversie la competenza è del tribunale (art. 9 c.p.c.) a prescindere dal valore.
  • Le questioni riguardanti il titolo esecutivo (cioè il ruolo e l'avviso di accertamento esecutivo) devono essere sollevate con ricorso contro tale atto, da proporre alle commissioni tributarie.
  • Anche l'impugnazione dell'ipoteca e del fermo di beni mobili registrati appartiene alla giurisdizione del giudice tributario, trattandosi di atti che non rientrano nell'esecuzione forzata.
  • Alla giurisdizione ordinaria è lasciata la sfera residuale dell'esecuzione forzata tributaria + si propongono al giudice ordinario le cause di danni contro le agenzie fiscali e l'agente della

riscossione.

  • Gli atti amministrativi generali e i regolamenti (anche quando contengono norme tributarie) possono essere impugnati dinanzi al giudice amministrativo → tali atti possono essere disapplicati dal giudice tributario, senza esclusione dell'a impugnazione nella diversa sede competente (cioè il ricorso al Tar) → art. 7 D.lgs. 546
  • Dinanzi al giudice tributario non si possono impugnare né atti amministrativi generali, né regolamenti, me se ne può però dedurre (come questione pregiudiziale) la legittimità per ottenerne la disapplicazione → quindi il ricorrente può impugnare un atto (ad esempio un avviso di accertamento sintetico) deducendo, come motivo di ricorso, il vizio di un regolamento (il “redditometro”), che si riflette (viziandolo) sull'atto impugnato. Il giudice dovrà allora valutare se sussiste il vizio del regolamento denunciato e (se ritiene che sussiste) dovrà giudicare l'atto impugnato come se non esistesse la norma regolamentare ritenuta viziata, ossia come atto su cui si riflette il vizio della norma disapplicata. Da ciò potrà scaturire l'annullamento dell'avviso impugnato: il vizio della norma dell'atto generale o regolamento è conosciuto incidenter tantum, e la norma, disapplicata nel caso singolo, conserva la sua vigenza ed efficacia erga omnes.
  • Sono impugnabili dinanzi al giudice amministrativo gli atti tributari individuali non impugnabili dinanzi alle commissioni, come gli atti istruttori che hanno come destinatari soggetti diversi dal contribuente, i provvedimenti di fissazione del domicilio fiscale e il diniego di accesso agli atti del procedimento. Le parti e la difesa tecnica
  • Il ricorrente è obbligato a farsi assistere da un difensore tecnico → eccezione x controversie di valore inferiore a 3000 euro + quelle promosse da soggetti che si difendono da soli, essendo abilitati all'assistenza tecnica.
  • Art. 12, comma 3 → consente l'assistenza tecnica (oltre che agli avvocati) anche ad altre categorie di professionisti (tra cui i soggetti iscritti nella sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, i consulenti del lavoro e i soggetti iscritti in particolari albi.
  • Ingegneri/architetti/geometri/periti industriali/dottori agronomi e forestali/agrotecnici/periti agrari → sono abilitati per le cause in materia catastale.
  • Spedizionieri → abilitati per le controversie doganali.
  • Nel processo tributario non c'è l'obbligo di eleggere domicilio nel luogo in cui si svolge il giudizio / domicilio può essere eletto ovunque (nel territorio nazionale).
  • Parte necessaria del processo tributario → soggetto (ufficio o ente) che ha emesso l'atto impugnato, o non ha emesso l'atto richiesto → cioè:
  • ufficio dell'Agenzia delle entrate o dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
  • agente della riscossione
  • uno degli altri enti impositori e gestori dei tributi locali.
  • Se l'ufficio è un'articolazione dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, è parte l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.
  • Se il ricorso è proposto dopo che si è formato il silenzio-rifiuto rispetto a un'istanza di rimborso, è legittimato a resistere l'ufficio o ente cui è stata presentata l'istanza (la sede di tale soggetto determina anche la competenza territoriale della commissione tributaria).
  • Ufficio dell'Agenzia delle entrate o dell'Agenzia delle dogane e agente della riscossione → stanno in giudizio direttamente (quindi senza difesa tecnica). Processo con pluralità di parti
  • Nel processi tributario è ammissibile il ricorso collettivo, proposto da + soggetti contro il medesimo atto (art. 103 c.p.c./ricorso proposto da + parti o contro + parti).
  • Ricorre il litisconsorzio facoltativo → quando si è in presenza di un atto impositivo unitario con pluralità di destinatari che propongono ricorso / può sorgere dal fatto che altri soggetti intervengono in un processo già instaurato.
  • Art. 14 → riconosce la legittimazione ad intervenire o ad essere chiamati in causa a 2 categorie di
  • Se l'Amministrazione risponde negativamente in modo espresso, il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto di rifiuto.
  • Se invece l'Amministrazione rimane inerte, il ricorso non è soggetto al termine decadenziale di 60 giorni, ma il ricorso non può essere presentato prima di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.
  • Di per sé il mero annullamento del rifiuto non soddisfa il bisogno di tutela del ricorrente → alla domanda di annullamento del rifiuto deve aggiungersi la richiesta di una sentenza di condanna, in base alla quale poter agire per l'ottemperanza.
  • Quindi il contribuente deve proporre una domanda dal contenuto complesso, chiedendo che, accertato il suo credito, il rifiuto di rimborso sia annullato e l'Amministrazione condannata a pagare.
  • L'azione che viene proposta nei confronti del silenzio-rifiuto non è un'azione di annullamento, ma un'azione diretta a far accertare il credito (insoddisfatto) del ricorrente e ad ottenere una pronuncia di condanna. Gli atti impugnabili
  • L'azione di impugnazione può essere proposta solo se il contribuente riceve la notifica di un atto impositivo.
  • Gli atti impugnabili si distinguono in: 1. atti autonomamente impugnabili (sono un numero chiuso) → sono gli atti elencati nell'art. 19:
  • avviso di accertamento del tributo;
  • avviso di liquidazione del tributo;
  • provvedimento che irroga le sanzioni;
  • ruolo e cartella di pagamento → la Cassazione ammette che l'iscrizione a ruolo possa essere impugnata anche se non sia stata resa nota ed efficace mediante notifica della cartella, qualora l'agente della riscossione abbia rilasciato copia dell'iscrizione a ruolo. I ricorsi proposti contro la cartella (entro 60 giorni dalla notifica) con cui sono fatti valere vizi del ruolo, sono propriamente ricorsi contro il ruolo: la legittimazione passiva spetta all'Agenzia delle entrate cui è da ricondurre il ruolo. Ci sono poi ricorsi con cui sono dedotti vizi della cartella (o della notifica della cartella) → in tal caso la legittimazione passiva spetta all'agente della riscossione, perchè si pone in discussione il suo operato.;
  • avviso di mora → è stato sostituito dall' intimazione ad adempiere , che è un atto dell'agente della riscossione → il ricorso contro l'intimazione ad adempiere è da proporre o per vizi intrinseci, o perchè non è stata preceduta dalla notifica della cartella di pagamento. Se è stata preceduta dalla notificazione della cartella non può essere impugnata per ragioni che dovevano essere fatte valere impugnando il ruolo o la cartella.;
  • iscrizione di ipoteca su immobili / fermo di beni mobili registrati → l'agente della riscossione, dopo aver emesso il provvedimento di fermo, e prima di iscriverlo nei registri, deve inviare al contribuente moroso un avviso ad adempiere entro 20 giorni, decorsi i quali il fermo diventa operativo. È da tale avviso che decorre il termine per impugnare. L'agente della riscossione, prima di iscrivere ipoteca, deve comunicare al contribuente che procederà a tale iscrizione. L'impugnazione deve essere proposta entro 60 giorni dalla comunicazione;
  • atti relativi alle operazioni catastali indicate all'art. 2, comma 3;
  • rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
  • diniego o revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari. ◦ Questo elenco non ammette analogia, ma ammette solo interpretazioni estensive → per cui devono essere considerati autonomamente impugnabili tutti gli atti impositivi, che hanno effetti simili agli avvisi di accertamento, anche se denominati diversamente (ad esempio l'ingiunzione fiscale). ◦ Gli atti elencati nel 19 sono impugnabili in quanto lesivi → non sono impugnabili gli atti non direttamente lesivi (come gli atti interni dell'Amministrazione – circolari o risoluzioni), né gli atti che sono espressione di funzione consultiva (pareri in risposta agli interpelli).

2. atti ad impugnazione differita → sono gli atti non presenti nell'elenco, e sono impugnabili solo se producono effetti lesivi, e sono impugnabili insieme con il primo atto successivo compreso nell'elenco degli atti impugnabili → vuol dire che il contribuente, ricevuto un atto non compreso nell'elenco, deve attendere che gli venga notificato un atto autonomamente impugnabile, e proporre ricorso contro entrambi. ◦ Atti ad impugnazione differita sono le risposte negative agli interpelli disapplicativi di norme antielusive, che possono essere impugnate insieme con il successivo atto impositivo. ◦ Sono i provvedimenti (emessi dal Procuratore della Repubblica) con cui è autorizzata la perquisizione domiciliare e/o personale da parte degli organi fiscali inquirenti → questi provvedimenti sono impugnabili insieme con l'atto finale del procedimento.

  • Gli atti endoprocedimentali non sono impugnabili → i loro vizi, se si ripercuotono sul provvedimento finale, devono essere fatti valere impugnando il provvedimento finale (ciò vale in particolare per il processo verbale di constatazione, redatto a conclusione di una verifica).
  • Atti istruttori che non hanno come destinatario il contribuente, ma altri soggetti → i terzi, non potendo impugnare l'atto finale davanti alle commissioni tributarie, possono chiedere tutela al giudice amministrativo o al giudice ordinario, a seconda della situazione soggettiva di cui si lamenti la decisione.
  • Quindi il ricorso può essere proposto contro gli atti impugnabili elencati nel 19, e solo contro ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità.
  • Inoltre il comma 3 del 19 dispone espressamente che gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente → quindi è contra legem il filone giurisprudenziale che che considera impugnabili tutti gli atti che risultino comunque idonei a portare a conoscenza i presupposti di fatti e le ragioni in diritto della pretesa impositiva o del diniego del diritto vantato dal contribuente. Non sono da condividere le sentenze che hanno ritenuto impugnabili atti non riconducibili all'elenco del 19 (tra cui gli inviti al pagamento, fatture emesse per la riscossione della tariffa rifiuti, bollettino di conto corrente postale relativo al versamento dell'imposta sulla pubblicità).
  • L'impugnabilità di un atto implica che l'atto, se non è impugnato nei termini, diventa definitivo → ma la Cassazione ha esorcizzato questo pericolo coniando la figura degli atti ad impugnazione facoltativa → equivale ad ammettere l'azione di mero accertamento (azione che la stessa Cassazione non ammette nel processo tributario). In più, il contribuente, dopo aver impugnato l'avviso “bonario” o altro atto non lesivo, non potrà poi fare a meno di impugnare l'atto impositivo, successivamente modificato.
  • Rifiuto di autotutela → la giurisprudenza lo considera non impugnabile, perchè atto discrezionale, non compreso nell'elenco degli atti impugnabili e perchè si darebbe ingresso ad una controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo.
  • In realtà, il diniego espresso di annullamento deve essere considerato impugnabile in via autonoma, in quanto atto impositivo, quando costituisce rinnovazione (totale o parziale) dell'atto precedente, frutto di una rinnovata istruttoria.
  • Il silenzio è invece impugnabile in via differita, con il successivo atto lesivo (ad esempio, successiva iscrizione al ruolo o diniego di rimborso).
  • La norma secondo cui l'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente , va interpretata restrittivamente, nel senso che il diniego di autotutela non è sindacabile se il contribuente, con l'istanza di autotutela, non ha addotto alcun elemento sopravvenuto alla definitività dell'atto impositivo. Processo tributario telematico
  • Il processo tributario può svolgersi anche in forma telematica.
  • Procedura → ruota attorno al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT), che mette in

riflettono sull'iscrizione al ruolo) possono essere fatti valere impugnando il ruolo.

  • Nel ricorso contro un avviso di liquidazione non possono essere sollevate questioni che, concernendo la determinazione dell'imponibile, devono essere proposte nel ricorso contro l'avviso di accertamento del valore imponibile.
  • La parte ricorrente che si sia registrata presso il PTT e disponga delle credenziali di accesso -username e password- può adottare le modalità del processo telematico / il ricorso, con gli allegati, deve essere formato osservando le regole tecniche stabilite dall'art. 10 del D.m. 4 agosto 2015. Reclamo e mediazione
  • Per le controversie non superiori a un valore di 50.000 euro, il ricorso (prima che effetti processuali) produce gli effetti di un reclamo, che avvia un procedimento amministrativo di mediazione → il ricorso/reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione (cioè di conciliazione).
  • Possono essere usate le forme del processo telematico.
  • Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica, che è anche il termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di mediazione.
  • Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine entro cui dev'essere conclusa la mediazione → la commissione, se rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore, rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.
  • L'Amministrazione finanziaria, se non accoglie il reclamo o la proposta di mediazione formulata dal ricorrente, può avanzare una propria proposta.
  • La mediazione tributaria non è una vera mediazione → il legislatore fiscale ha usato in modo improprio il termine che ricorda la mediazione del processo civile, ma qui non c'è un terzo imparziale. Il reclamo deve essere esaminato da apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili, ma si tratta pur sempre di strutture dell'amministrazione resistente.
  • Nelle controversie aventi per oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona (oltre che con un accordo) con il versamento (entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo) dell'intera somma dovuta ovvero della prima rata.
  • Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge.
  • Nelle cause di rimborso la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo in cui sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente. L'iter processuale
  • Il ricorso deve essere portato a conoscenza prima della controparte (mediante notifica), e poi del giudice (mediante costituzione in giudizio).
  • La notifica può essere fatta in 3 modi: 1. (+ semplice e + usato) spedizione postale → con plico senza busta, raccomandato e con avviso di ricevimento; 2. consegna dell'atto alla controparte;
  1. secondo modalità prevista dal c.p.c. → qui il pubblico ufficiale consegna copia autentica dell'atto al destinatario della notifica e restituisce l'originale al ricorrente, con la relazione di notifica.
  • Nei primi 2 casi il ricorrente spedisce o consegna l'originale del ricorso a controparte e ne deposita copia conforme per la costituzione in giudizio.
  • Nel processo telematico la notifica del ricorso è eseguita mediante PEC.
  • La notificazione del ricorso deve essere eseguita entro 60 giorni dal ricevimento della notifica dell'atto contro cui si ricorre.
  • Il ricorso contro il rifiuto tacito di restituzione non può essere proposto prima di 90 giorni dalla presentazione della domanda di restituzione, ma non deve essere proposto dopo la prescrizione del

diritto alla restituzione che si fa valere.

  • Il termine per impugnare (pur trattandosi di un termine di decadenza) è sospeso quando il contribuente, che riceve un avviso di accertamento, presenta all'ufficio istanza di accertamento con adesione. La sospensione è di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.
  • Ricorrente → entro 30 giorni dalla notifica del ricorso deve costituirsi in giudizio, depositando il fascicolo nella segreteria della commissione.
  • È ammessa la spedizione postale.
  • Il termine di 30 giorni decorre dal giorno della ricezione del ricorso da parte del destinatario.
  • Nel fascicolo deve essere inserito l'originale del ricorso (se la notifica è avvenuta a norma del c.p.c.) o la copia (se la notifica è avvenuta mediante consegna o spedizione dell'originale), con i documenti che vengono prodotti (tra cui la prova della notifica).
  • Parte resistente → si costituisce in giudizio depositando il fascicolo, con le controdeduzioni (art. 23, comma 3) e i documenti.
  • I fatti affermati dal ricorrente, e non contestati dal presidente, si considerano provati, in base al principio di non contestazione previsto all'art. 115 c.p.c.
  • La mancata costituzione del ricorrente rende inammissibile il ricorso.
  • Solo il ricorrente è titolare del diritto d'azione → se il ricorrente non si costituisce in giudizio, non può costituirsi in giudizio l'altra parte.
  • La segreteria deve inserire i fascicoli delle parti nel fascicolo del processo, che è sottoposto al presidente della commissione, il quale deve compiere un esame preliminare del ricorso e, se riscontra uno dei casi di inammissibilità manifesta deve dichiararla / altrimenti assegna il ricorso ad una sezione.
  • Passo successivo → fissazione, da parte del presidente della sezione, dell'udienza per la sospensione dell'atto impugnato (se richiesta) e dell'udienza di trattazione, di cui deve essere dato avviso alle parti costituite almeno 30 giorni liberi prima → l'omissione di questo adempimento (o la violazione del termine) incidono sul contraddittorio / se l'udienza si tiene senza che le parti (o una delle parti) siano state avvertite, la decisione è nulla.
  • Le parti possono produrre documenti
    • inserendoli nel fascicolo con cui si costituiscono in giudizio
    • come allegati delle memorie difensive
    • con apposita nota fino a 20 giorni liberi prima dell'udienza.
  • Possono presentare memorie fino a 10 giorni liberi prima dell'udienza.
  • Il doppio termine è stato fissato per dar modo alle parti di predisporre la memoria tenendo conto dei documenti eventualmente prodotti dall'avversario.
  • Nel caso di trattazione in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a 5 giorni liberi prima dell'udienza.
  • La trattazione della controversia da parte del collegio può avvenire in pubblica udienza o in camera di consiglio.
  • La trattazione in pubblica udienza deve essere richiesta da una delle parti, con atto autonomo oppure nel ricorso o in altro atto processuale, purchè si tratti di atto notificato alle altre parti costituite e depositato in segreteria 10 giorni liberi prima dell'udienza.
  • In mancanza di istanza di pubblica udienza, la trattazione avviene in camera di consiglio (quindi in modo non pubblico, e senza la partecipazione delle parti).
  • Come si svolge l'udienza pubblica → dopo la relazione di uno dei componenti del collegio, le parti sono ammesse alla discussione; quindi il collegio delibera la decisione in camera di consiglio.
  • Come nel processo civile la sentenza è resa pubblica mediante deposito nella segreteria (nel termine di 30 giorni dalla deliberazione).
  • Il segretario deve far risultare il deposito apponendo sulla sentenza la firma e la data.
  • La segreteria della commissione deve quindi comunicare il dispositivo alle parti costituite (entro 10 giorni dal deposito).
  • La conciliazione trova il suo campo di naturale applicazione nelle liti estimative e in tutte le questioni di fatto, quando siano di incerta soluzione.
  • (come l'accertamento on adesione) la conciliazione tributaria è considerata (da una parte della dottrina) un accordo transattivo + viene ravvisata una deroga all'indisponibilità del rapporto d'imposta (poiché la transazione non può avere per oggetto diritti non disponibili).
  • Questa tesi non è accettabile → non consona all'oggetto pubblicistico del processo tributario.
  • La transazione (come disciplinata dal c.c.) è realizzata attraverso reciproche concessioni: le parti private, per mettere fine alla lite, possono disporre liberamente dei loro diritti.
  • La conciliazione tributaria ha natura diverso rispetto a quella del diritto civile, anche se ha la stessa funzione di dirimere la lite → perchè l' Amministrazione non è libera di disporre del suo diritto → può accordarsi con il contribuente, ma solo per realizzare la giusta composizione della lite.
  • C'è un accordo tra le parti, ma l'atto che scaturisce dall'accordo è un provvedimento amministrativo, che rettifica l'atto impugnato, con la contestuale accettazione del contribuente (come l'accertamento con adesione).
  • Quindi la conciliazione consta di un atto autoritativo, a cui si aggiunge il consenso del contribuente. La sospensione cautelare dell'atto impugnato
  • L'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento è sospesa ex lege, in parte, dalla presentazione del ricorso, per i tributi cui si applica l'art. 15 D.P.R. 602/1973 → in base a tale disposizione, dopo la presentazione del ricorso, l'Amministrazione finanziaria può riscuotere un terzo dell'imposta (con gli interessi).
  • Il ricorso contro un avviso di accertamento impedisce quindi solo in parte l'esecuzione dell'atto impugnato; non la impedisce affatto se è impugnata l'iscrizione a ruolo o la cartella di pagamento.
  • Il ricorrente può chiedere al giudice di sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato.
  • La sospensione è legata a due presupposti:
  1. la probabile fondatezza del ricorso ( fumus boni iuris );
  2. il pericolo che, nelle more del processo, si verifichi un danno grave e irreparabile ( periculum in mora ).
  • La decisione sulla domanda cautelare spetta al collegio ma, in caso di eccezione e urgenza, il presidente può disporre la sospensione in via interinale, con efficacia fino alla decisione del collegio.
  • Il collegio decide in camera di consiglio, dopo aver sentito le parti e dopo aver esaminato sommariamente il merito → la pronuncia ha forma di ordinanza, deve essere motivata, e non è impugnabile.
  • La sospensione può anche essere parziale e può essere subordinata alla prestazione di idonea garanzia (mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa).
  • Gli effetti della sospensione cessano con la pubblicazione della decisione di primo grado / pubblicata la sentenza, diviene operante la norme della riscossione (o non riscossione) collegata ad essa.
  • Il provvedimento che respinge la domanda di sospensione non può essere appellato.
  • La sospensione della riscossione può essere richiesta anche in appello → se la sentenza appellata non accoglie il ricorso, la sospensione dell'efficacia dell'avviso di accertamento si riduce.
  • La sentenza è esecutiva, nel senso che “libera” l'esecuzione dell'atto impugnato, rendendo riscuotibile una frazione ulteriore del tributo, in aggiunta a quella riscuotibile dopo la presentazione del ricorso → è questa la misura in cui l'atto impugnato diventa eseguibile, ope legis, a seguito della sentenza che dichiara inammissibile o respinge il ricorso.
  • È portato infatti ad esecuzione l'avviso di accertamento impugnato, se è esecutivo, o il ruolo, se l'avviso è stato iscritto al ruolo, o l'atto di rideterminazione del dovuto a seguito di sentenze.
  • Art. 52 D.lg. 546
  • La sospensione della riscossione, cessata (parzialmente) per effetto della sentenza impugnata, può essere ripristinata dal giudice di appello, nell'esercizio dei suoi poteri cautelari.
  • L'atto da eseguire resta l'atto impugnato, ma in appello l'esecuzione dell'atto impugnato dipende dalla sentenza appellata. Accogliendo l'istanza cautelare dell'appellante, il giudice di appello fa cessare l'effetto della sentenza di primo grado nella parte in cui rende eseguibile l'atto impugnato.
  • La sospensione della sentenza implica sospensione dell'effetto della sentenza sull'esecuzione dell'atto impugnato, ma non incide sull'importo riscuotibile in pendenza del primo grado.
  • Il contribuente può richiedere la sospensione integrale della riscossione, ponendo ad oggetto dell'istanza direttamente l'atto impugnato (invece che la sentenza).
  • L'istanza cautelare può così riguardare non solo l'importo reso riscuotibile dalla sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente, ma anche l'importo riscuotibile in primo grado, dopo la presentazione del ricorso.
  • È infatti previsto che il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile.
  • Accogliendo tale istanza, è integralmente sospesa la riscossione dell'atto impugnato.
  • Se in appello è ammessa sentenza negativa per il contribuente, viene meno la sospensione dell'atto impugnato ed è riscuotibile tutto il dovuto (art. 68).
  • Art. 62-bis → prevede, come la norma relativa all'appello, che la parte che ha proposto il ricorso in Cassazione può chiedere alla commissione che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospendere in tutto o in parte l'esecutività allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile → il giudice di secondo grado, sospendendo l'esecutività della sua sentenza, ne sospende l'effetto che incide sull'esecutività dell'atto impugnato / viene sospeso quel particolare effetto ex lege di tale sentenza, che consiste nel determinare la cessazione della sospensione; così viene ripristinata la sospensione della riscossione.
  • Anche qui l'istanza può avere ad oggetto direttamente l'atto impugnato ( il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile ).
  • Le norme procedurali sono simili a quelle previste in appello.
  • Il presidente fissa con decreto la trattazione dell'istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno 10 giorni liberi prima.
  • In caso di eccezionale urgenza il presidente può disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecutività della sentenza fino alla pronuncia del collegio.
  • Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.
  • La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia (art. 69, 2° comma).
  • La commissione non può pronunciarsi sulla sospensione se la parte istante non dimostra di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza.
  • Nel processo tributario le sentenze di condanna sono sentenze che condannano il fisco al rimborso in favore del contribuente.
  • Art. 69 stabilisce che tali sentenze sono immediatamente esecutive / tuttavia il pagamento di somme dell'importo superiore a 10.000 euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante, alla prestazione di idonea garanzia.
  • Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro 90 giorni dalla sua notificazione o dalla presentazione della garanzia.
  • In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente può richiedere l'ottemperanza alla commissione tributaria provinciale o, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale. Sospensione, interruzione ed estinzione del processo
  • Art. 2, comma 3 → il processo tributario non deve essere sospeso in caso di pregiudizialità esterna, cioè se pende una questione pregiudiziale dinanzi al giudice civile, o dinanzi al giudice amministrativo, né quando pende processo penale per i medesimi fatti che sono da accertare nel processo tributario.la sospensione necessaria è prevista dall' art. 39 , solo quando è presentata querela di falso..
  • Se la causa pregiudiziale è di natura tributaria (e pende quindi davanti alla commissione tributaria) la causa dipendente deve essere sospesa.
  • Art. 39, comma 1-bis → prevede che la commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui
  • I provvedimenti collegiali hanno la forma di sentenza o di ordinanza.
  • Il collegio si pronuncia con sentenza in tutti i casi in cui definisce il giudizio → cioè non solo quando decide il ricorso nel merito, ma anche quando dichiara l'estinzione del giudizio o l'inammissibilità del ricorso. La motivazione della sentenza deve essere sintetica.
  • Non sono ammesse sentenze non definitive o limitate ad alcune domande.
  • Il collegio pronuncia ordinanza in tutti i casi in cui non definisce il giudizio (ad esempio quando dispone la sospensione dell'atto impugnato, la sospensione o l'interruzione del processo, l'assunzione di mezzi di prova).
  • I decreti sono atti presidenziali che regolano lo svolgimento del processo (ad esempio il presidente della commissione pronuncia decreto quando assegna il ricorso a una sezione, quando riunisce dinanzi a una medesima sezione ricorsi pendenti dinanzi a sezioni diverse).
  • Il presidente della singola sezione emette decreto quando fissa l'udienza di trattazione della controversia e nomina il relatore, quando dispone la riunione dei ricorsi, quando dichiara l'inammissibilità manifesta del ricorso e quando dispone la sospensione e l'estinzione del processo. L'istruzione probatoria
  • Materia delle prove → D.lgs. 546 + norme c.p.c.
  • Norma cardine → quella secondo cui il giudice, salvi i casi previsti dalla legge, deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti (115 c.p.c.) → quindi la raccolta delle prove è dominata dal principio dispositivo → il giudice deve pronunciare in base alle prove fornite dalle parti; solo nei casi previsti dalla legge la prova può essere assunta d'ufficio dal giudice.
  • Sempre per lo stesso articolo, il giudice deve tener conto anche dei fatti non specificamente contestati dalla parte costituita → principio di non contestazione, in base a cui devono ritenersi provati i fatti affermati da una parte e non tempestivamente contestati dall'altra parte.
  • Le parti possono produrre documenti inserendoli nel fascicolo con cui si costituiscono in giudizio, oppure come allegati delle memorie difensive, o, con apposita nota, fino a 20 giorni liberi prima dell'udienza.
  • I poteri istruttori delle commissioni tributarie rispecchiano quelli degli uffici impositori → art. 7 D.lgs. 546le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferiti agli uffici tributari e all'ente locale da ciascuna legge d'imposta + quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza ovvero disporre consulenza tecnica.
  • Quindi il giudice, si sua iniziativa può:
  1. disporre accessi e ispezioni
  2. richiedere dati, informazioni e chiarimenti
  3. richiedere relazioni tecniche ad organi dello Stato
  4. disporre lo svolgimento di una consulenza tecnica 5. può applicare l'art. 210 c.p.c., secondo cui su istanza di parte, può ordinare all'altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo.
  • Nel processo tributario è applicabile anche l'art. 113 c.p.c. → per cui il giudice può richiedere d'ufficio alla PA le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che è necessario acquisire al processo.
  • Quando occorra acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, le commissioni tributarie possono richiedere una relazione ad organi tecnici di una PA, oppure disporre una consulenza tecnica, secondo le regole del c.p.c.
  • La commissione tributaria non può avvalersi di mezzi istruttori previsti dal c.p.c., a cui corrispondono mezzi analoghi a quelli previsti dall'art. 7 D.lgs. 546 o non compatibili con le caratteristiche del processo tributario → i mezzi istruttori di questo articolo, possono applicarsi le norme del c.p.c. che regolano le modalità di svolgimento di mezzi istruttori.
  • Il processo tributario è un processo di parti, ed il potere di indicare fatti rilevanti per il giudizio

appartiene in via esclusiva alle parti. Il giudice, quindi, non può indagare su fatti che non siano stati indicati dalle parti (come dice l'art. 7, che circoscrive i poteri istruttori del giudice nei limiti dei fatti dedotti dalle parti ) + i poteri probatori del giudice sono esercitati a fini istruttori, e non a fini decisori.

  • In appello, i poteri istruttori del giudice possono riguardare solo prove che siano ritenute necessarie per la decisione o che la parte non ha potuto fornire in primo grado, per causa ad essa non imputabile → questa norma sembra però priva di rilievo pratico, perchè in appello è sempre ammessa la produzione di documenti. Le prove
  • Nel processo tributario non sono ammessi il giuramento e la testimonianza.
  • In particolare non sono applicabili le norme del c.p.c. in materia di testimonianza.
  • Una testimonianza, se fosse assunta nel processo tributario, non sarebbe utilizzabile.
  • L'esclusione della prova testimoniale non comporta (secondo giurisprudenza consolidata) l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di terzi riprodotte nei processi verbali della Guardia di finanza o dell'Amministrazione finanziaria o delle dichiarazioni di terzi introdotte nel processo con il documento che le riproduce → si ritiene che queste dichiarazioni possano essere usate come semplici indizi (perchè la decisione non può essere fondata solo su di esse, ma sono necessari anche altri elementi di prova).
  • Si ammette che anche le parti private (principio parità delle armi art. 111 Cost.) abbiano la facoltà di produrre in giudizio dichiarazioni scritte di terzi, al fine di contrastare l'efficacia probatoria delle dichiarazioni assunte dall'ufficio.
  • Materia di imposte sui redditi → le notizie e i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti d'ufficio non possono essere presi in considerazione, a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.
  • Il contribuente può superare questa preclusione se deposita, con ricorso, i documenti non esibili in fase amministrativa, dichiarando di non aver potuto adempiere alle richieste d'ufficio per causa a lui non imputabile.
  • La preclusione opera solo in presenza di una specifica richiesta da parte dell'Amministrazione e di un rifiuto o di un occultamento da parte del contribuente.
  • Le prove precostituite, acquisite in modo irrituale o illecito, non sono utilizzabili:
  1. se sono state violate norme dettate per garantire il risultato dell'istruttoria;
  2. se sono state violate norme che limitano i poteri di indagine, a tutela di interessi privati costituzionalmente riconosciuti.
  • Quindi non sono utilizzabili i documenti acquisiti nel corso di un accesso in un'abitazione che sia stato eseguito senza autorizzazione del Procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria, o a seguito di un'autorizzazione illegittima.
  • I dati bancari, anche se acquisiti in modo illecito, sono utilizzabili perchè al dovere di riserbo cui sono tradizionalmente tenute le imprese bancarie (…) non corrisponde nei singoli clienti delle banche una posizione giuridica soggettiva costituzionalmente protetta.
  • Per svolgere le indagini bancarie gli uffici dell'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza devono essere autorizzati, rispettivamente, dalla Direzione regionale e dal Comandante di zona, ma la mancanza di autorizzazione non invalida le prove acquisite, perchè la norma violata concerne i rapporti interni all'attività degli uffici e non è diretta a garantire il buon esito dell'indagine.
  • Il protrarsi della presenza dei verificatori nella sede del contribuente oltre i termini previsti dall'art. 12, comma % dello Statuto, non rende inutilizzabili gli elementi acquisiti oltre la scadenza dei termini, perchè la violazione del termine non incide sull'esito dell'indagine.
  • Gli elementi probatori raccolti nel corso di indagini di polizia giudiziaria sono coperti dal segreto investigativo, ma il magistrato penale può autorizzarne l'utilizzazione fiscale, se ritiene che non vi sia pregiudizio per le indagini penali (essendo tale autorizzazione intesa a tutelare il processo penale e non l'esito dell'indagine).

L'onere della prova

  • La giurisprudenza (applicando l'art. 2697 c.c.) pone a carico dell'Amministrazione finanziaria l'onere di provare gli elementi attivi della base imponibile, considerati come fatti costitutivi, essendo il fisco attore in senso sostanziale.
  • Invece l'onere di provare gli elementi negativi è ritenuto gravare sul contribuente, sempre per lo stesso articolo.
  • L'orientamento della giurisprudenza deve essere valutato tenendo presente che il processo tributario è un processo di impugnazione di provvedimenti amministrativi, e l'Amministrazione può emanare un provvedimento solo dopo che ha acquisito la prova dei fatti, indicati in motivazione, su cui il provvedimento si fonda.
  • Pertanto il problema della prova (e quindi dell'onere), prima che nel processo, si pone nel procedimento impositivo + assumono rilievo le norme che regolano l'indagine amministrativa, e che prevedono poteri e doveri dell'amministrazione, la cui inosservanza può riverberarsi sulla legittimità del provvedimento impositivo, dato che l'atto amministrativo non può essere emesso, se non sulla base di prove che lo giustifichino.
  • Se è contestata la legittimità formale di un provvedimento, è a carico dell'Amministrazione l'onere di provare di averlo formato rispettando le regole procedurali, di cui è lamentata la violazione.
  • Contenuto dell'atto impugnato → l'onere della prova è a carico dell'Amministrazione non solo quando accerta elementi attivi, ma anche quando disconosce i costi dedotti → anche il disconoscimento dei costi si traduce in accertamento di un maggior imponibile, e l'Amministrazione può emettere un avviso con cui disconosce dei costi solo se ha acquisito, nel procedimento, la prova dei fatti posti a fondamento della indeducibilità.
  • Assumono così rilevanza gli obblighi ed oneri posti a carico del privato in tema di formazione e conservazione della documentazione commerciale, registrazioni contabili ecc.. che, in sintesi, possono essere definiti come obblighi, ed oneri, di precostituzione della prova.
  • Nel procedimento l'Amministrazione ha il potere di richiedere, e il contribuente ha l'onere di fornire, i documenti che dimostrano la sussistenza dei fatti che riducono l'imponibile o l'imposta, o di circostanze da cui deriva un'esenzione o un'agevolazione.
  • Quindi anche per i costi l'Amministrazione deve acquisirne la prova in sede amministrativa, prima di emettere un atto che li disconosce.
  • E nel processo l'Amministrazione ha l'onere di provare di aver acquisito la prova nell'istruttoria del procedimento.
  • Perciò l'Amministrazione non può riprendere a tassazione un costo, se non ha previamente richiesto al contribuente di esibire i documenti di cui il contribuente deve essere in possesso (fatture, ricevute..).
  • In questa fase il contribuente ha l'onere di produrre le prove dei costi, prove che l'Amministrazione ha il potere/dovere di chiedergli. Sarebbe illegittimo un avviso che contestasse dei costi, senza previa indagine.
  • Nel processo il giudice deve stabilire, in primo luogo, se l'atto è formalmente legittimo (se cioè l'Amministrazione l'ha formato ed emesso rispettando le regole, di cui in contribuente denuncia la violazione). È al riguardo l'Amministrazione che, opponendosi alla richiesta di annullamento di un provvedimento, ha l'onere di produrre in giudizio le prove in base alla quali ha emesso il provvedimento.
  • L'Amministrazione può fondare il provvedimento sulla mancata produzione, in fase amministrativa, da parte del contribuente, dei documenti che gli sono stati chiesti.
  • Anche quando si discute dell'applicazione di un'esenzione o di una norma agevolativa, l'Amministrazione finanziaria deve provare i fatti in base a cui ha emesso il provvedimento; dopo che ciò è avvenuto, grava invece sul contribuente l'onere di provare i fatti, dai quali dipende l'applicazione della norma di favore.
  • Nei processi di rimborso, il ricorrente ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto di credito che

deduce in giudizio, come nei giudizi civili di ripetizione dell'indebito. Non ha l'onere di provare che non ha traslato su altri l'onere del tributo. Tipologia delle sentenze

  • La sentenza che respinge il ricorso è una sentenza di mero accertamento che dichiara l'insussistenza dei vizi denunciati e del diritto potestativo all'annullamento dell'atto impugnato.
  • Invece, la sentenza che accoglie il ricorso (per motivi formali o sostanziali) è una sentenza di accertamento costitutivo, in quanto accerta il diritto all'annullamento e lo attua, annullando l'atto impugnato.
  • La giurisprudenza, nel definire la tipologia delle sentenze tributarie, ritiene che, quando l'impugnazione verte su vizi formali dell'atto particolarmente gravi (ad esempio il difetto assoluto della motivazione), il giudice si limita ad annullare l'atto impugnato.
  • Ma se il giudizio verte su vizi sostanziali dell'atto impugnato (an o quantum dell'imposta, ad esempio) la sentenza sostituirebbe l'atto impugnato, sia quando respinge, sia quando accoglie il ricorso.
  • Perciò il processo tributario è definito come processo di impugnazione-merito, intendendo dire che la sentenza sostituisce l'atto impugnato.
  • L'orientamento della giurisprudenza non è da condividere → infatti, la sentenza che respinge il ricorso si limita a dichiarare che non sussistono i vizi denunciati e che il ricorrente non ha diritto all'annullamento dell'atto impugnato; e non c'è motivo di pensare che sia o debba essere sostituito da un atto in cui non si rinvengono vizi.
  • Le sentenze che accolgono le domande di impugnazione contengono, da un lato, l'accertamento del diritto (del ricorrente) all'annullamento, e, dall'altro, l'annullamento (totale o parziale) dell'atto impugnato.
  • Se il giudice accoglie totalmente una domanda di annullamento integrale dell'atto, l'atto è eliminato e, cadendo l'atto, cadono anche i suoi effetti.
  • Anche nel caso in cui il giudice accogliesse in parte il ricorso, e ad esempio riduce la base imponibile determinata da un avviso di accertamento, si ha un annullamento parziale: cade, con la parte dell'atto annullata, la parte corrispondente di effetti. L'atto è idealmente scisso in 2 parti: una legittima da una illegittima. Quella illegittima è eliminata, e resta quella legittima. Anche qui una pronuncia sostitutiva non ha ragion d'essere → non è pensabile che il giudice statuisca l'eliminazione della parte dell'atto giudicata legittima, o non impugnata, e la riproduca con identico contenuto.
  • Quindi anche quando l'annullamento è parziale, le sentenza di accoglimento del ricorso non sostituisce l'atto impugnato, vale a dire non è un nuovo atto impositivo, di matrice giudiziale.
  • Le sentenze che accolgono le domande di rimborso sono sentenze di condanna → il contribuente non deve limitarsi a impugnare il provvedimento negativo, chiedendone l'annullamento, o a censurare il silenzio, ma deve chiedere che venga accertato il suo diritto al rimborso e che l'Amministrazione sia condannata a rimborsare.
  • Ne deriva che le sentenze che accolgono domande di rimborso hanno un contenuto complesso, perchè devono contenere in primo luogo l'annullamento del diniego, e in secondo luogo l'accertamento del credito del ricorrente e la condanna dell'Amministrazione a rimborsare.
  • Nel caso di ricorsi proposti a seguito del silenzio, non c'è alcuna statuizione di annullamento, ma solo l'accertamento del credito e la condanna dell'amministrazione.
  • Le sentenze di condanna, quando sono passate in giudicato, sono esecutive → il contribuente può esperire il giudizio di ottemperanza. La cosa giudicata
  • Le sentenze tributarie passano in giudicato (in senso formale) quando non sono più soggette a impugnazione ordinaria (appello, cassazione, revocazione ordinaria), ma solo a revocazione straordinaria.
  • La riscossione a titolo definitivo presuppone una sentenza passata in giudicato in senso formale.
  • Le sentenze passate in giudicato possono essere impugnate solo con revocazione straordinaria.

altri, perchè (art. 1306 c.c.) la sentenza, pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori.

  • Problema che non trova soluzione in nessuna norma espressa → quando l'avviso di accertamento non è impugnato da tutti i soggetti a cui è stato notificato. Quando un avviso di accertamento è notificato a due coobbligati in solido ed è impugnato da uno solo, che ne ottiene annullamento con sentenza definitiva → il debitore inerte (a cui l'Amministrazione finanziaria domandi il pagamento dell'imposta sulla base dell'avviso divenuto definitivo nei suoi confronti) può opporsi alla riscossione facendo valere il giudicato ottenuto dal condebitore? La questione deve essere risolta considerando che:
    1. il processo tributario è un processo costitutivo rivolto all'annullamento di atti autoritativi;
    2. i ricorsi dei condebitori in solido hanno per oggetto un identico atto impositivo;
    3. l'annullamento di un atto vale erga omnes.
  • Questo implica che se un condebitore impugna, ed un altro condebitore non impugna, l'annullamento ottenuto dal condebitore impugnante è annullamento dell'unico atto impositivo ed esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori → quindi dell'annullamento può giovarsi anche il condebitore rimasto inerte, sia per opporsi a pretese di pagamento, sia per ottenere il rimborso di quanto pagato.
  • La giurisprudenza considera applicabile l'art. 1306, comma 2 c.c. → il giudicato intervenuto in un processo tra il creditore e uno dei condebitori in solido può essere opposto al creditore anche dai condebitori che non hanno partecipato al processo / quindi si ritiene che la sentenza di annullamento dell'avviso di accertamento, ottenuta da un condebitore, possa essere opposta al fisco anche dagli altri condebitori, compreso chi non ha impugnato l'accertamento.
  • Si ritiene che il condebitore può invocare il giudicato favorevole (formatosi tra un altro condebitore con l'Amministrazione finanziaria) solo in via di eccezione (per contrastare la pretesa di pagamento del maggior tributo) non in via di azione + si ammette però che il coobbligato possa agire in ripetizione se ha pagato il tributo per evitare l'esecuzione forzata.
  • Secondo la giurisprudenza il giudicato visto qua non può essere fatto valere dal coobbligato nei cui confronti si sia direttamente formato un giudicato → ciò può avvenire sia nel caso in cui i condebitori presentino ricorso separatamente, sia nel caso in cui un condebitore, avendo partecipato con altro coobbligato al giudizio di primo grado, non abbia poi appellato. Il condebitore che non impugna la sentenza sfavorevole non può avvalersi del giudicato favorevole che conclude il processo a favore di un coobbligato. La pronuncia sulle spese
  • Art. 15 D.lgs. 546 → accoglie il principio della condanna del soccombente alle spese del giudizio, che sono liquidate con la sentenza.
  • Ratio del principio di soccombenza:
  1. assicurare la pienezza della tutela giurisdizionale (che potrebbe essere lesa dalla necessità di sostenere i costi del processo);
  2. scoraggiare la proposizione di azioni infondate.
  • La regola può essere derogata dal comma 2 → dispone la compensazione, in tutto o in parte, solo in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.
  • In tema di responsabilità aggravata di applicano i commi 1 e 3 dell'art. 96 c.p.c.:
  1. se risulta che l parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida (anche d'ufficio) nella sentenza;
  2. in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (ossia a seguito di rifiuto di proposta conciliativa) il giudice (anche d'ufficio) può condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.
  • Spese di giudizio → comprendono (oltre al contributo unificato) gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore aggiunto, se dovuti.
  • Con l'ordinanza che decide sulle istanze cautelari la commissione provvede anche sulle spese della relativa fase.
  • La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio,

salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito.

  • I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base dei parametri previsti per le singole categorie professionali.
  • Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei gestori dei tributi locali, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del 20% dell'importo complessivo ivi previsto.
  • La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
  • Nelle controversie soggette alla procedura di mediazione le spese di giudizio sono maggiorate di 50% a titolo di rimborso delle maggiori spese provocate dal procedimento di mediazione.
  • Se una delle parti ha formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del processo ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.
  • La decisione sulle spese è pronunciata d'ufficio; non è necessaria né un'esplicita richiesta di condanna, né la nota spese.
  • Il giudice deve provvedere alle spese anche in caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. In base al principio di soccombenza virtuale il giudice deve condannare il contribuente che rinuncia al ricorso o l'Amministrazione che ritira l'atto impugnato, salvo che sussistano giusti motivi per compensare. Ottemperanza alle sentenze di condanna
  • Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e le sentenze in materia catastale sono immediatamente esecutive.
  • Pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza di condanna → deve essere eseguito entro 90 giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia, disposta dal giudice per i rimborsi di importo superiore a 10 mila euro.
  • In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente può richiedere l'ottemperanza (art. 70) alla commissione tributaria provinciale oppure, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale.
  • Il giudizio di ottemperanza può anche essere richiesto sulla base della sentenza di condanna passata in giudicato, spedita in forma esecutiva a norma dell'art. 475 c.p.c.
  • Il ricorso per ottemperanza può essere proposto solo dopo che è scaduto il termine per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla sentenza passata in giudicato a carico dell'agenzia fiscale o di altro ente oppositore.
  • In mancanza di un termine, il ricorso è proponibile dopo che sono trascorsi 30 giorni da un atto di messa in mora notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.
  • La competenza spetta alla commissione tributaria provinciale, quando la sentenza cui ottemperare è di tale organo / quando cioè è una sentenza che non è stata appellata, o è stata impugnata ma la commissione regionale ha dichiarato inammissibile o improcedibile l'appello.
  • Se invece la commissione regionale si è pronunciata nel merito, e la sentenza è passata in giudicato, la competenza per l'ottemperanza spetta sempre alla commissione regionale, dato che la pronuncia di appello sostituisce quella appellata, anche quando conferma la sentenza appellata.
  • Se la sentenza della commissione tributaria regionale è impugnata e la Cassazione respinge il ricorso, il giudicato cui si riferisce l'ottemperanza promana dalla sentenza della commissione tributaria regionale, dinanzi a cui deve quindi essere proposto il ricorso per ottemperanza.
  • La disciplina del procedimento di ottemperanza diverge da quella ordinaria → il ricorrente deve depositare il ricorso in doppio originale presso la segreteria della commissione; sarà poi la segreteria a comunicarlo alla controparte, che può, entro 20 giorni, trasmettere le proprie osservazioni alla