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Diritto del Commercio Internazionale: Introduzione al Sistema Economico Mondiale, Sintesi del corso di Diritto

Diritto del commercio internazionale, prof. Pucciarelli

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

Caricato il 12/10/2020

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Il commercio Internazionale fino alla seconda Guerra Mondiale. L'ordine economico
mondiale del Secondo Dopoguerra
Il diritto del commercio internazionale è una branca del diritto che regola le operazioni di
commercio le quali, in ragione del loro collegamento a più stati, presentano un carattere
internazionale. Lo studio del diritto degli scambi commerciali internazionali può essere condotto
partendo da una prospettiva pubblicistica (la prospettiva degli stati da cui le merci vengono
esportate e/o degli stati verso cui tali merci sono destinate) o da una prospettiva privatistica (i
rapporti e i negozi giuridici che si instaurano tra parti, per lo più privati, che acquistano beni o
servizi). Il diritto internazionale pubblico ha come oggetto di studio trattati, convenzioni e accordi,
norme doganali, dazi e imposte sulle merci; invece, il diritto internazionale privato è fortemente
interno e ogni Paese ne ha uno diverso, il quale riguarda i rapporti giuridici che si instaurano tra le
parti e le norme che li regolano, appalti, trasferimenti di tecnologia e know-how (processo che porta
a un’invenzione ex. Coca cola).
Il commercio internazionale è sempre esistito, ma la sua disciplina giuridica ha iniziato a realizzarsi
in modo compiuto nel Medio Evo tramite l’antica lex mercatoria. Prima del Medio Evo, il diritto
del commercio internazionale era principalmente un diritto marittimo: ne troviamo le prime tracce
nel 170 a.C nel codice di Hammurabi e poi presso i Fenici, popolo di navigatori che commerciavano
con tutte le popolazioni affacciate sul Mediterraneo. Inizia ad essere un diritto più definito già al
tempo delle poleis greche, in quanto esse svilupparono la prassi di stipulare, tra loro e anche con
terzi Stati, vari trattati internazionali di alleanza e di commercio. Un grandissimo passo avanti lo
compie il diritto romano: oltre allo ius civile (diritto applicabile solo a coloro aventi stato di
cittadinanza romana), i Romani elaborarono lo ius gentium (“delle genti”, diritto interno che regola
i rapporti tra le diverse popolazioni dell’impero su cui si pronuncia il praetor); era il complesso di
norme applicabili a tutti coloro che, godendo di tutela giuridica nel territorio romano, fossero
cittadini di Roma o stranieri appartenenti all’Impero.
Economia curtense -> organizzazione della società civile, basata sul principio dell’autosufficienza;
ogni core è un microsistema autosufficiente non collegato con le altre corti.
Dopo il periodo altomedievale, l’economia basata sul commercio rifiorì dall’XI sec. Grazie alla
riapertura degli sbocchi commerciali nel Nord e Sud dell’Europa; infatti le crociate permisero la
riconquista dei territori occupati dagli arabi e la rinascita del commercio tra regioni lontane,
fornendo impulso alle Repubbliche marinare. All’epoca, diritto romano e diritto canonico
formavano lo ius comune, il quale univa le varie corti: ciò rese necessario l’elaborazione di nuove
regole più funzionali agli interessi dei mercanto e perciò si affermarono le regole di un diritto
speciale chiamato ius mercatorum o lex mercatoria. La lex mercatoria è una delle fonti principali
del diritto del commercio internazionale. Era una legge sovranazionale e uniforme, speciale perché
riguarda un solo ceto sociale (i mercanti) e perché le sue norme si basavano su principi tendenti a
facilitare il traffico di beni mobili e la circolazione della ricchezza; la specialità si coglieva anche
riguardo al modo in cui la lex mercatoria trovava applicazione, cioè attraverso l’arbitrato ed i
tribunali mercantili (curie mercantili davanti alle quali un mercante ne cita in giudizio un altro).
Era un diritto autosufficiente, regolato dagli statuti delle potenti corporazioni mercantili, la
giurisprudenza delle curiae mercatorum (equi e rapidissime) e le consuetudini (fonte del diritto
anche oggi, fondata su due elementi: la DIUTURNITAS (OPINIO IURIS) -> comportamento che
viene ripetuto nello stesso modo e creduto per convenzione giuridicamente dovuto; ALBINAGGIO
-> diritto che viene applicato sull’eredità di un uomo senza discendenti in un Paese straniero).
Grozio – sostenitore della dottrina del mare liberum; Selden – sostenitore della teoria del mare
clausum. Lo Stato moderno è lo stato inteso nei suoi elementi tipici (popolo, territorio e sovranità);
la nazione invece può esistere a prescindere da confini.
Gli Stati moderni finirono per estinguere la lex mercatoria, appropriandosene e collocando le sue
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Il commercio Internazionale fino alla seconda Guerra Mondiale. L'ordine economico mondiale del Secondo Dopoguerra Il diritto del commercio internazionale è una branca del diritto che regola le operazioni di commercio le quali, in ragione del loro collegamento a più stati, presentano un carattere internazionale. Lo studio del diritto degli scambi commerciali internazionali può essere condotto partendo da una prospettiva pubblicistica (la prospettiva degli stati da cui le merci vengono esportate e/o degli stati verso cui tali merci sono destinate) o da una prospettiva privatistica (i rapporti e i negozi giuridici che si instaurano tra parti, per lo più privati, che acquistano beni o servizi). Il diritto internazionale pubblico ha come oggetto di studio trattati, convenzioni e accordi, norme doganali, dazi e imposte sulle merci; invece, il diritto internazionale privato è fortemente interno e ogni Paese ne ha uno diverso, il quale riguarda i rapporti giuridici che si instaurano tra le parti e le norme che li regolano, appalti, trasferimenti di tecnologia e know-how (processo che porta a un’invenzione ex. Coca cola). Il commercio internazionale è sempre esistito, ma la sua disciplina giuridica ha iniziato a realizzarsi in modo compiuto nel Medio Evo tramite l’antica lex mercatoria. Prima del Medio Evo, il diritto del commercio internazionale era principalmente un diritto marittimo: ne troviamo le prime tracce nel 170 a.C nel codice di Hammurabi e poi presso i Fenici, popolo di navigatori che commerciavano con tutte le popolazioni affacciate sul Mediterraneo. Inizia ad essere un diritto più definito già al tempo delle poleis greche, in quanto esse svilupparono la prassi di stipulare, tra loro e anche con terzi Stati, vari trattati internazionali di alleanza e di commercio. Un grandissimo passo avanti lo compie il diritto romano: oltre allo ius civile (diritto applicabile solo a coloro aventi stato di cittadinanza romana), i Romani elaborarono lo ius gentium (“delle genti”, diritto interno che regola i rapporti tra le diverse popolazioni dell’impero su cui si pronuncia il praetor); era il complesso di norme applicabili a tutti coloro che, godendo di tutela giuridica nel territorio romano, fossero cittadini di Roma o stranieri appartenenti all’Impero. Economia curtense -> organizzazione della società civile, basata sul principio dell’autosufficienza; ogni core è un microsistema autosufficiente non collegato con le altre corti. Dopo il periodo altomedievale, l’economia basata sul commercio rifiorì dall’XI sec. Grazie alla riapertura degli sbocchi commerciali nel Nord e Sud dell’Europa; infatti le crociate permisero la riconquista dei territori occupati dagli arabi e la rinascita del commercio tra regioni lontane, fornendo impulso alle Repubbliche marinare. All’epoca, diritto romano e diritto canonico formavano lo ius comune , il quale univa le varie corti: ciò rese necessario l’elaborazione di nuove regole più funzionali agli interessi dei mercanto e perciò si affermarono le regole di un diritto speciale chiamato ius mercatorum o lex mercatoria. La lex mercatoria è una delle fonti principali del diritto del commercio internazionale. Era una legge sovranazionale e uniforme, speciale perché riguarda un solo ceto sociale (i mercanti) e perché le sue norme si basavano su principi tendenti a facilitare il traffico di beni mobili e la circolazione della ricchezza; la specialità si coglieva anche riguardo al modo in cui la lex mercatoria trovava applicazione, cioè attraverso l’arbitrato ed i tribunali mercantili (curie mercantili davanti alle quali un mercante ne cita in giudizio un altro). Era un diritto autosufficiente, regolato dagli statuti delle potenti corporazioni mercantili, la giurisprudenza delle curiae mercatorum (equi e rapidissime) e le consuetudini (fonte del diritto anche oggi, fondata su due elementi: la DIUTURNITAS (OPINIO IURIS) -> comportamento che viene ripetuto nello stesso modo e creduto per convenzione giuridicamente dovuto; ALBINAGGIO -> diritto che viene applicato sull’eredità di un uomo senza discendenti in un Paese straniero). Grozio – sostenitore della dottrina del mare liberum; Selden – sostenitore della teoria del mare clausum. Lo Stato moderno è lo stato inteso nei suoi elementi tipici (popolo, territorio e sovranità); la nazione invece può esistere a prescindere da confini. Gli Stati moderni finirono per estinguere la lex mercatoria, appropriandosene e collocando le sue

regole all’interno dei propri codici di commercio statuali. Le grandi codificazioni nazionali interruppero l’uniformità spontanea dell’antico ius mercatorum dovuta alla sua natura internazionalistica: d’ora in avanti, ciascuno Stato avrebbe avuto un suo diritto commerciale. La “prima globalizzazione” si registra intorno al 1870 fino al 1930; in questo arco temporale, la rivoluzione industriale e le ferrovie portarono alla produzione di massa aumentando ulteriormente i traffici mercantili internazionali. La Gran Bretagna si fece promotrice della più ampia liberalizzazione del commercio abbattendo dazi e divieti; tuttavia, lo scoppio del primo conflitto mondiale inaugurò un’epoca particolarmente tetra. Gli Stati adottarono una politica di nazionalismo e, con l’insorgere della crisi economica mondiale degli anni ‘30, si vennero ad erodere i legami di cooperazione internazionale sviluppatisi nel contento della Società delle Nazioni. Nel tentativo di sfuggire alla crisi, i governi optarono per politiche protezionistiche sul piano commerciale e monetario; tuttavia, dopo il secondo conflitto ci si rende conto che non è più possibile portare avanti questi atteggiamenti e ciò porta alla collaborazione tra i vari Paesi. 1941-> Conferenza atlantica, in cui Stati Uniti e Gran Bretagna enunciarono gli obiettivi da perseguire 1946-> Conferenza di Londra, fu predisposto il draft di statuto dell’Organizzazione Internazionale per il Commercio (ITO) che prenderà forma tramite la Carta dell’Avana, il cui scopo era di dettare una regolamentazione a livello internazionale del diritto del commercio internazionale 1944-> Conferenza di Bretton Woods, in cui venne concepito il Fondo Monetario Internazionale (l’organizzazione che doveva sovrintendere al funzionamento dell’ordine monetario nel dopoguerra) e la Banca mondiale (BIRS; doveva servire a finanziare la ricostruzione dell’Europa distrutta dalla guerra). 1945-> Conferenza di San Francisco, in cui venne istituita l’ ONU da parte dei cinquanta Stati che vi parteciparono per ricreare un ordine economico internazionale. Ebbe così inizio la “seconda globalizzazione”, insieme a cui rinasce una nuova lex mercatoria, diversa dall’antica perché ha delle regole che devono essere abbinate a delle regole statali; perciò, la Cassazione ha indicato che la nuova lex mercatoria costituisce un vero e proprio ordinamento giuridico di tipo internazionale-transnazionale e comprende: modelli contrattuali uniformi a livello internazionale; codici di condotta collettivi; giurisprudenza arbitrale internazionale; usi del commercio internazionale. Gli attori del commercio Internazionale: Il FMI. La BIRS. Il WTO Gli attori del diritto del commercio internazionale sono:

  • Gli Stati;
  • Le organizzazioni intergovernative;
  • Le organizzazioni non governative;
  • Le imprese transnazionali. LO STATO Lo Stato può giocare un duplice ruolo perché può essere sia un’autorità sovrana che una parte contrattuale, ovvero soggetto che scrive regole e soggetto che chiude contratti. Si può comportare come autorità: applicando una politica di permissivismo; applicando una politica di protezionismo; partecipando ad accordi internazionali multilaterali o bilaterali. Si comporta come parte contrattuale quando partecipa a scambi transnazionali posti in essere dai soggetti privati e acquisisce risorse nella disponibilità di questi ultimi. Di conseguenza, si è formato un settore del commercio internazionale regolato da contratti che vedono quali parti contraenti uno Stato ed un privato straniero in base ad un regime giuridico analogo a quello normalmente vigente tra operatori economici privati di Stati diversi. Lo Stato interviene attraverso alcuni organi: la V Commissione Permanente del CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione

Carta dell’Avana e perciò l’ITO non viene mai ad esistere. Nel 1995 (1994-> Implementation Conference, in cui tutto ciò che era stato frutto del GATT viene recepito nel WTO) il WTO ha assorbito il General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) che, sin dal 1947, aveva costituito il principale strumento di cooperazione multilaterale in materia di commercio internazionale. Gli Stati che per primi avevano creato il GATT e gli altri paesi che con il passare del tempo vi avevano aderito (92 Paesi) si resero conto che gli scopi su cui era basata quest’intesa erano ormai troppo ristretti:

- gli scambi commerciali tra i paesi non erano più limitati ai soli beni, ma anche ai servizi;

  • il ricorso temporaneo ai dazi doganali, con esclusione dei contingentamenti, nei casi in cui la protezione si rivelasse necessaria (clausola di salvaguardia)
  • le relazioni nel campo dell’economia e dell’imprenditoria commerciale dovevano essere condotte tenendo presenti il crescente standard di vita e la diffusa ricchezza;
  • l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile, attento alla tutela dell’ambiente naturale. Il GATT non aveva una struttura definita come il WTO, ma le parti erano contraenti e lo si applicava sulla base di un modello provvisorio che non era una legge vera e propria. Le disposizioni nazionali non potevano essere in contrasto con quelle del GATT, ma se erano vigenti al momento dell’accordo si potevano mantenere. Nel 1996 (1° gennaio 1995 entra in vigore l’atto finale del WTO, ma avviene nel periodo di un anno) entra in vigore il WTO, che rappresenta l’unica organizzazione internazionale che si occupa della totalità degli aspetti e delle regole attinenti al commercio tra le nazioni.; cambia nome in quanto viene modificato dall’Uruguay Round e cambia nome in GATT94. La sua finalità principale è quella di liberalizzare il commercio per i commercianti (riduzione dazi e barriere fiscali, quantitative ecc.). Mentre il GATT si era occupato solo di commercio, con il WTO vengono introdotti anche i servizi, proprietà intellettuale e investimenti esteri. Con l’ingresso nel WTO di alcuni paesi, si crea un sistema in cui tutti mirano a osservare le regole. La sede del WTO è in Svizzera, a Ginevra, e attualmente ne fanno parte 164 membri (l’ultimo ad entrare è stato l’Afghanistan). L’atto finale dell’OMC si compone di una prima parte, una seconda e l’accordo istitutivo dell’OMC, il quale si articola a sua volta in: preambolo, che chiarisce i fini dell’OMC; 16 articoli; 6 allegati che rappresentano le principali regole di condotta materiale del commercio internazionale. Gli allegati si distinguono in ACM (Accordi Commerciali Multilaterali) e ACP (Accordi Commerciali Plurilaterali). Gli ACM sono 5 e comprendono:
  • allegato 1A: GATT94 e scambi di merci;
  • allegato 1B, chiamato GATS (scambi di servizi); - allegato 1C, chiamato TRIPs (diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio);
  • allegato 2, chiamato DSU (intesa su norme e procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie);
  • allegato 3, chiamato TPRM (meccanismo di esame delle politiche commerciali) Gli ACM sono oggetto di un impegno globale e unico (PRINCIPIO DEL SINGOLO UNDERTAKING)-> tutti gli Stati che fanno parte del WTO devono seguirli; gli ACP, invece, sono vincolanti solo per chi li ha accettati espressivamente e riguardano settori come l’automobile, l’agricoltura ecc. CLAUSOLA DI OPT-OUT-> Possibilità concessa ad uno Stato membro di non aderire o aderire successivamente a talune disposizioni di un accordo. Nel contesto del WTO, ci sono altri 23 soggetti come osservatori (ex. Santa Sede). Il WTO ha competenze vastissime ed è totalmente indipendente dall’ONU; ha vocazione universale e non si limita ad organizzare la negoziazione di accordi in materia tariffaria tra i suoi Membri: 1. Facilita e regola scambi internazionali di merci e servizi;

2. Copre nuovi settori di tutela (l’ambiente, la concorrenza, il lavoro, la sicurezza ecc.); 3. Favorisce l’attuazione, il funzionamento, l’amministrazione dell’accordo e di tutti gli accordi commerciali quali ACM e ACP; 4. Fornisce un contesto in cui si possano creare e svolgere dei negoziati tra gli Stati Membri per quello che riguarda le relazioni commerciali multilaterali nei settori contemplati dagli accordi; 5. Funge da ambito per ulteriori negoziati per quello che riguarda le relazioni commerciali secondo modalità eventualmente decise da una conferenza di Ministri. FUNZIONE DSU-> intesa sulla risoluzione delle controversie 6. Amministra il meccanismo di esame delle politiche commerciali e coopera con il FMI e con la BIRS; esercita un’attività di vigilanza sull’osservazione degli accordi che sono scaturiti dai negoziati. Gli organi fondamentali del WTO sono: 1. CONFERENZA DEI MINISTRI: è l’organo principale del WTO (costituito dai Ministri dei vari Paesi), si riunisce almeno una volta ogni due anni ed è abilitata a prendere decisioni su tutte le questioni relative agli accordi commerciali, con conseguente centralità all’interno dell’OMC; 2. CONSIGLIO GENERALE: costituito da rappresentanti di livello diplomatico, garantisce il costante funzionamento dell’OMC soprattutto nel periodo di tempo compreso nei due anni (vedi sopra). Le sue competenze sono: soluzione delle controversie (Organo di risoluzione delle controversie), appello permanente, controllo delle politiche commerciali (Organo di controllo delle politiche commerciali); 3. IL SEGRETARIATO: costituito da 550 funzionari internazionale, viene diretto da un direttore generale nominato dalla conferenza dei ministri: assicura l’operato degli altri organi, favorisce l’attuazione di accordi da parte dei Membri e assicura il necessario supporto amministrativo e di organizzazione. Ci sono poi organi sussidiari permanenti, che sono tre gruppi, e sei organi sussidiari ad hoc. L’OMC ha procedure rigide per l’ammissione, non esistono procedure di espulsione ma si può uscire attraverso una procedura di recesso. I membri dell’OMC hanno tutti diritto ad un voto; all’interno dell’OMC vale la regola del CONSENSUS-> la manifestazione del voto e il ricorso a un’eventuale maggioranza sono previsti solo se non opera la regola del consensus, cioè uno vota e fa valere la sua opinione solo se è in disaccordo (chi tace acconsente). Il consensus è richiesto per modificare alcune clausole dell’OMC, cioè bisogna necessariamente essere tutti d’accordo. L’OMC opera mediante raccomandazioni e si interfaccia con il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale. FIM (Fondo Monetario Internazionale): venne istituito a seguito degli accordi di Bretton Woods entrati in vigore il 27 dicembre 1945, ed è un’istituzione specializzata delle Nazioni Unite che ha sede a Washington. Gli scopi sono: 1. Promuovere la cooperazione monetaria internazionale; 2. Facilitare lo sviluppo del commercio internazionale; 3. Garantire la stabilità dei cambi; 4. Contribuire all’istituzione di un sistema multilaterale di pagamenti e all’eliminazione delle restrizioni valutarie che ostacolino il commercio mondiale; 5. Assicurare agli Stati Membri la disponibilità temporanea delle risorse del Fondo;

Le fonti: Convenzioni e Trattati Internazionali; la Lex Mercatoria Il diritto del commercio internazionale è l’insieme delle norme che si possono applicare quando le due parti sono di nazionalità diversa, le due società hanno sede in Stati diversi oppure il contratto viene firmato in uno Stato diverso da dove avviene il rapporto contrattuale. Le fonti non sono mai raccolte in un sistema giuridico e normativo omogeneo; le fonti normative del commercio internazionale si dividono in:

  • Norme nazionali di diritto internazionale privato uniforme;
  • Fonti di origine unionale;
  • Fonti di origine interstatuale, che si dividono in: convenzioni e trattati, il diritto materiale del WTO;
  • Fonti di origine astatuale: lex mercatoria, non scritta. NORME NAZIONALI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO UNIFORME Il diritto internazionale privato parte dal presupposto secondo cui ciascuno Stato può stabilire autonomamente che a determinati rapporti giuridici si applichi, anziché il proprio diritto, quello prodotto da un altro Stato e, conseguentemente, può richiedere a propri giudici di applicare, anziché il proprio diritto, l’ordinamento giuridico di quell’altro Stato. Le norme di diritto internazionale privato si dividono in: 1. Norme di conflitto o norme di diritto internazionale privato: le norme di conflitto sono interne e dettano i criteri per la determinazione di: la legge applicabile a quel rapporto; la giurisdizione nazionale da applicare quando è presente un elemento di estraneità; servono inoltre a disciplinare il riconoscimento e l’esecuzione in Italia di leggi e sentenze emesse all’estero. In Italia, la fonte principale delle norme di conflitto è nella legge 31 maggio 1995, n.218, che ha introdotto una vasta ed organica riforma della materia. Tuttavia va ricordato che, se le norme di conflitto esauriscono la loro funzione nell’individuare l’ordinamento competente, ciò non significa che qualunque norma di esso si applichi automaticamente nell’ordinamento del foro, ma sussistono due sbarramenti alle norme di conflitto che sono l’articolo 17 con le norme di applicazione necessaria e l’articolo 16 con i principi dell’ordine pubblico. Le norme di applicazione necessaria impediscono che una certa legge straniera possa essere applicata nel nostro ordinamento; i principi dell’ordine pubblico è un limite generale che opera successivamente e stabilisce che l’apertura a certi valori estranei non può avvenire perché essi contrastanti con l’ordine pubblico. 2. Norme di diritto internazionale privato materiale: si tratta di una tecnica di regolazione alternativa rispetto a quella dell’emanazione di norme di conflitto, in quanto il legislatore emana apposite norme di diritto interno in materia internazionale, ovvero norme materiali che disciplinano direttamente le fattispecie con elementi di estraneità; esse dettano direttamente la disciplina del caso e prevalgono sia sulle nostre norme sostanziali che sulle norme di conflitto. FONTI DI ORIGINE UNIONALE Sono inserite nel TFUE 2007 (Trattato Funzionamento UE) e di solito risultano prevalenti, tranne se contrastano con i diritti civili e costituzionali dell’uomo. Per il fatto della stessa partecipazione all’UE, nelle materie che sono regolate dalle fonti unionali, i giudici nazionali devono necessariamente risolvere le controversie applicando direttamente il diritto dell’UE e disapplicando contemporaneamente il diritto interno che contrasti con il diritto dell’UE salvi solo i principi costituzionali e fondamentali dell’uomo. Ci sono dei principi fondamentali che riguardano l’Unione Europea, ovvero: la libertà di circolazione delle merci; libertà di circolazione dei servizi all’interno dell’UE; libertà di circolazione dei capitali e dei pagamenti; libertà di circolazione delle persone.

L’incidenza del diritto dell’UE sugli scambi internazionali per gli operatori italiani si manifesta in tre contesti:

  • Norme di diritto materiale dell’UE (ex. GEIE, SOCIETAS EUROPEA e COOPERATIVA EUROPEA);
  • Materie che riguardano la politica commerciale comune, la politica estera o la sicurezza comune;
  • Norme di diritto internazionale privato e processuale (ex. Regolamenti Roma1 e Roma2), che trovano fonte nell’ordinamento dell’UE. L’UE stessa produce diritto attraverso i regolamenti e le direttive; i regolamenti sono direttamente applicabili, le direttive devono essere recepite all’interno dei vari Paesi con degli atti di ratifica. FONTI DI ORIGINE INTERSTATUALE Le fonti di origine interstatuale sono di diritto internazionale pubblico; si dividono in: 1. Convenzioni e trattati: accordi internazionali stipulati dagli Stati che si distinguono per un aspetto contenutistico. I trattati sono delle intese tra Stati sovrani che, pur se sottoscritti per altri scopi, contengono norme vincolanti per gli Stati aderenti e quindi per i loro cittadini anche in materie e su aspetti che hanno incidenza e conseguenza sugli scambi commerciali. I trattati possono essere bilaterali, multilaterali e essi stessi possono avere ad oggetto delle norme di conflitto uniformi -> le norme di diritto internazionale privato non solo le può stabilire uno Stato, ma anche l’UE e tanti Stati che stipulano un trattato fra di loro (ex. Convenzione dell’AJA del 1955 sulle vendite internazionali di beni mobili). Le convenzioni sono invece intese tra Stati sovrani circoscritte ad argomenti specifici. (ex. Convenzione di Apostille 1985, un accordo stipulato tra vari Paesi che serve per garantire la legalizzazione e la validità di determinati documenti in un Paese estero; i documenti previsti dall’accordo sono pertanto tradotti in un’altra lingua rispetto all’originale). 2. Diritto materiale del WTO: i principi fondamentali che costituiscono la normativa quadro degli scambi commerciali internazionali possono essere individuati in tre principi generali, i quali a loro volta sono l’espressione di un principio di base-> la non discriminazione commerciale, che comporta l’estensione automatica e incondizionata a tutti i membri del WTO di tre principi: il principio della nazione più favorita (qualunque trattamento concesso a favore di un prodotto proveniente da un Membro del WTO si estende automaticamente a quelli provenienti da t Membri senza ricorrere ad ulteriori negoziazioni o condizioni; anche detto principio della parità orizzontale); trattamento nazionale o parità verticale (c’è un principio di parità tributaria, che mira ad evitare la discriminazione tra i prodotti stranieri e quelli anche simili di origine nazionale sia dal punto di vista fiscale sia dal punto di vista di altre misure legislative interne); la protezione doganale esclusiva e divieto di restrizioni quantitative (lo scopo è di vietare che sulle importazioni ed esportazioni vengano previste delle restrizioni di quantità diverse dai dazi; questo aspetto comprende anche il principio di trasparenza dei dazi che vengono adottati da ciascuno Stato membro). Questo quadro di riferimento del WTO soffre di un sistema di eccezioni e deroghe (waivers), che non sono a tempo indeterminato ma hanno una loro scadenza e sono soggette a un controllo periodico da parte del WTO perché non tutti i Paesi membri sono sviluppati allo stesso modo. Per questo motivo, sono orientate delle misure e deroghe: la clausola generale di salvaguardia (serve per regolare eventuali misure statuarie restrittive volte a permettere agli operatori nazionali di recuperare la competitività rispetto agli operatori esteri, soprattutto quando si è importato un prodotto in quantità talmente massicce da pregiudicare i produttori locali); la zona di integrazione regionale (prevede un regime di libera circolazione merci e servizi senza dover estendere tale regime a tutti gli Stati membri

TERMINAL): più ci si avvicina al gruppo D e più le condizioni sono negative per il venditore.

  • GRUPPO E  Ex- works (Franco Fabbrica): il venditore consegna la merce a terra e nel tempo convenuto. Il compratore deve sopportare tutte le spese e i rischi, sia per ritirare la merce che per trasportarla a destinazione.
  • GRUPPO F (trasporto non pagato, Franco Vettore): il venditore non si assume né il costo né il rischio del trasporto principale, ma deve portarlo allo spedizioniere.  FCA (luogo di consegna convenuto, FREE CARRIER): il venditore adempie l’obbligo di consegna della merce mettendola a disposizione – sdoganata all’esportazione – del vettore designato dal compratore al luogo convenuto. Le spese di trasporto della merce fino al luogo di consegna e gli oneri doganali sono a carico del venditore, mentre i rischi passano dal venditore al compratore al momento della consegna della merce sul mezzo di trasposto.  FAS (porto di imbarco convenuto, FREE ALONGSIDE SHIP, franco lungo bordo): il venditore deve consegnare la merce, sdoganata all’esportazione, sottobordo della nave nel porto di imbarco e nel tempo convenuto. I rischi passano quando la merce è sottobordo della nave, il trasporto principale è a carico del compratore.  FOB (porto di imbarco convenuto, FREE ON BOARD, franco a bordo): il venditore si assume i costi e la responsabilità per le operazioni di carico della merce, i rischi passano al compratore quando la merce viene messa a bordo della nave designata dal compratore nel porto d’imbarco e nel tempo convenuto.
  • GRUPPO C (gruppo del trasporto pagato dal venditore): il venditore si assume l’onere e il costo, ma non il rischio, del trasporto principale; eventualmente il compratore può stipulare un contratto di assicurazione.  CFR (porto di destinazione convenuto, COST AND FREIGHT, costo e nolo): il venditore effettua la consegna mettendo la merce a bordo della nave; il rischio di perimento o di danni alla merce passa non appena la merce è caricata a bordo della nave, al venditore spettano le spese di trasporto necessarie per l’arrivo della merce al porto di destinazione.  CIF (porto di destinazione convenuto, COST INSURANCE AND FREIGHT, costo assicurazione e nolo): come nel CFR il venditore sopporta tutte le spese per trasportare la merce fino al porto di arrivo convenuto e per effettuare la consegna a bordo della nave; tuttavia, il venditore deve anche fornire una polizza di assicurazione marittima a favore del compratore contro i rischi del trasporto, che passano al compratore non appena la merce è a bordo della nave.  CPT (luogo di destinazione convenuto, CARRIAGE PAID TO, trasporto pagato fino a): riguarda qualsiasi tipo di trasporto. Il venditore effettua la consegna rimettendo la merce al vettore o ad altra persona da lui stessa designata in un luogo concordato; il venditore deve stipulare il contratto di trasporto e sopportare le spese necessario per l’invio della merce al luogo di destinazione. I rischi si trasferiscono al compratore nel momento in cui avviene la consegna al vettore.  CIP (luogo di destinazione convenuto, CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO, trasporto e assicurazione pagati fino a): è una variante del CPT dove, in aggiunta a quanto già detto, il venditore deve anche assumere una copertura assicurativa a favore del compratore per rischi di perdita o di danno alla merce durante il trasporto.
  • GRUPPO D

 DAT (inserire il terminal convenuto nel porto o luogo di destinazione, DELIVERED AT TERMINAL, reso al terminal): il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore al terminal convenuto nel porto o luogo di destinazione concordato. “Terminal” include ogni luogo, coperto o scoperto, come una banchina, un magazzino, un piazzale ecc. Il venditore sopporta tutti i rischi connessi al trasporto e alla scaricazione della merce al terminal nel porto o luogo di destinazione convenuto.  DAP (inserire il luogo di destinazione convenuto, DELIVERED AT PLACE, reso al luogo di destinazione): il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore sul mezzo di trasporto di arrivo pronta per la scaricazione nel luogo di destinazione convenuto. Il venditore sopporta tutti i rischi connessi al trasporto della merce al luogo convenuto.  DDP (inserire il luogo di destinazione convenuto, DELIVERED DUTY PAID, reso sdoganato): il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore sul mezzo di trasporto di arrivo pronta per la scaricazione nel luogo di destinazione convenuto. Il venditore sopporta tutte le spese e i rischi connessi al trasporto della merce fino al luogo di destinazione concordato ed ha l’obbligo di sdoganare la merce non solo all’esportazione ma anche all’importazione, di pagare eventuali diritti sia di esportazione sia di importazione ed espletare tutte le formalità doganali. Il compratore deve comunque sostenere gli oneri di scaricazione e deve prendere consegna della merce nel tempo e nel luogo convenuto. Il contratto Internazionale. La formazione e la legge applicabile Il contratto viene disciplinato nel nostro ordinamento all’art.1321 (libro IV del codice civile, titolo II dei contratti in generale, capo primo disposizioni preliminari) ed è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Ci sono altri negozi giuridici nel nostro ordinamento che non hanno contenuto patrimoniale -> ex. Matrimonio, testamento Art.1322 “Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative”-> le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto, senza urtare le norme imperative (inderogabili) “le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”-> nel momento in cui le parti vogliono realizzare un’operazione contrattuale, non devono necessariamente riferirsi ai contratti tipici (disciplinati dopo il contratto in generale), ma possono creare rapporti contrattuali atipici purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. (ex. Leasing, franchising) I requisiti del contratto sono indicati dall’art. 1325:  L’accordo delle parti;  La causa;  L’oggetto;  La forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità. Art.1326 L’accordo delle parti-> “Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. L’accettazione deve giungere al proponente nel termine stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi.” Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dall’altra parte. Art.1327-> Si ha un accordo quando due o più persone manifestano reciprocamente le proprie volontà e queste sono dirette allo stesso scopo. Questo accordo può essere espresso o può essere

trattative (il contratto all’ultimo non viene più firmato); comporta responsabilità per danno emergente, la perdita subita, e lucro cessante, il mancato guadagno. La vincolatività di questi memorandum of understandings può essere limitata in termini di responsabilità precontrattuale); contratto preliminare (vincola obblighi per entrambe le parti). I principi Unidroit dicono che un contratto è concluso o sciolto con il semplice consenso delle parti senza bisogno di ulteriori requisiti, dunque basta l’accettazione di un’offerta da parte dei contraenti-> il silenzio non vale come accettazione; l’accettazione produce i suoi effetti dal momento in cui perviene al proponente. Per quanto riguarda la lingua ufficiale del contratto, è consigliabile non averne due ma utilizzare l’inglese giuridico. È possibile anche scrivere il contratto in doppia lingua oppure scegliere una terza lingua estranea all’origine delle parti; tuttavia, la regola fondamentale è di rendere una delle due lingue prevalente rispetto all’altra in caso di difformità (nel caso in cui per la diversa terminologia adottata e per la non corrispondenza degli istituti dovessero sorgere controversie circa l’interpretazione di alcuni termini giuridici). Le premesse (definite anche “considerando” o “whereas”) rappresentano quella parte del contratto dove vengono richiamate le ragioni della trattativa, gli obiettivi che ci si pone, l’affidamento sulle reciproche affermazioni e serie di intenti, ovvero l’esistenza di accordi propedeutici. Le definizioni si scrivono in grassetto con la prima lettera in maiuscolo (ex. Marchio, stoffa); tutto ciò va scritto prima del corpo del contratto. Il corpo del contratto è l’art.1, cioè il consenso e l’oggetto, e contiene l’esatta individuazione ed estensione dell’obbligazione delle parti, eventualmente integrata con diverse qualificazioni destinate a caratterizzare la maniera in cui ciascuna prestazione verrà eseguita. Nel diritto del commercio internazionale, vale in generale il principio dell’autonomia contrattuale: gli Stati tendono a riconoscere alle parti la possibilità di definire in via convenzionale quella che è la legge statale e l’ordinamento applicabile al contratto in questione. Nel nostro ordinamento, c’è una specifica norma di diritto internazionale privato, ovvero l’art.57 della legge 218 del ’95. Le obbligazioni contrattuali sono regolate dalla convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali; quando si tratta di obbligazioni contrattuali, si doveva applicare la convenzione di Roma, la quale però secondo alcuni è stata interamente o in parte sostituita dal regolamento dell’UE n.593/2008 (regolamento Roma 1). L’art 24 dice che il presente regolamento sostituisce la convenzione di Roma negli Stati membri. art.1-> si applica in circostanze che comportino un conflitto di leggi (elemento di estraneità) alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale. Esso è vincolante per tutti gli Stati membri dell’UE, salvo la Danimarca (dove si applica la convenzione di Roma del 1980) ed è direttamente applicabile nell’ordinamento degli Stati membri, prevale cioè sul diritto interno e non ammette riserve. art. 1 comma 2-> le materie che non trovano applicazione nel regolamento di Roma. Questo regolamento deve essere coordinato con altre norme di diritto internazionale privato di natura comunitaria e internazionale-> art.23 e 25. L’art.23 dice: “il regolamento non pregiudica l’applicazione delle disposizioni comunitarie emanate già in passato o da emanare in futuro con riferimento a settori specifici che disciplinino i conflitti di legge in maniera contrattuale”; questo regolamento detta una disciplina generale, se però l’UE emette su settori specifici una disciplina particolare il regolamento viene meno. “Il presente regolamento non osa l’applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parti contraenti e che disciplinino i conflitti di legge inerenti a disposizioni contrattuali”; se c’è un accordo o una convenzione fra uno Stato membro dell’UE e uno Stato terzo, le convenzioni internazionali già stabilite fra i due al momento dell’adozione del regolamento non vengono bloccate dall’entrata in vigore del regolamento. Se però le convenzioni sono concluse tra Stati membri, il diritto unionale diventa

totale e viene a sostituirsi appieno. Art.3 Libertà di scelta-> “Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. La legge scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso.”; le parti liberamente scelgono la legge applicabile e il giudice competente a decidere le controversie oppure se ricorrere agli arbitri. Tuttavia, ogni tanto queste scelte urtano con delle limitazioni che scaturiscono dalle varie leggi (ex. Norme di applicazione necessaria). La libertà si estende alla possibilità di scegliere la legge di un Paese terzo (art.2). La scelta della legge deve essere espressa positivamente, con chiarezza, e non può mai essere presunta e ipotetica. La scelta può richiamare un ordinamento giuridico unificato o un’unità territoriale di uno Stato federale. Se la scelta di non volere una legge implica una non scelta, si applicano i criteri che stabiliscono quale sia la legge applicabile in mancanza di scelta. Depesage-> frazione del diritto applicabile che non incontra limiti particolari; alle parti si riconosce la possibilità di regolare alcuni aspetti con una legge e altri aspetti con una legge diversa (art.3 “Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del caso. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso”). Il contratto dovrà comunque essere coerente e non è possibile prendere solo alcune parti di un ordinamento, ma bisogna adottarlo nella sua totalità. Le parti non possono scegliere come legge applicabile le fonti astatuali (principi unidroit e lex mercatoria), in quanto esse possono essere utilizzate solo quando recepite e richiamate da altre legge statali. Inoltre, non possono essere richiamati diritti abrogati e diritti astatuali a base religiosa. Il richiamo della legge applicabile al contratto riguarda la legge materiale e non le norme di diritto internazionale privato perché le norme di conflitto potrebbero richiamare una legge non voluta. Il diritto non si può richiamare a una certa data perché è una scelta non valida in quanto ogni modifica della legge si riverbera sulla lex contractus che è stata scelta. La scelta della legge applicabile al contratto si fa al momento della conclusione del contratto stesso; può anche essere scelta in un secondo momento con effetto retroattivo, ma non può mai essere una scelta unilaterale. Si può anche fare in sede processuale, purché venga fatta alla prima udienza di trattazione della controversia, dunque si può fare quando è già sorto un problema. La scelta si può anche variare, purché questa scelta venga fatta in maniera espressa e in termini positivi. I limiti alla scelta sono indicati all’art. 3 commi 3 e 4: quando si sceglie una certa legge e, per un qualsiasi motivo, tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione sono ubicati in un Paese diverso, non si può prescindere dalle norme imperative di questo Stato; lo stesso discorso vale per le norme imperative unionali. Pactum de lege utenda-> “patto circa la legge da utilizzare”, è la clausola del contratto con la quale si sceglie la legge da applicare al contratto. Questo pactum è sostanzialmente autonomo e indipendente anche per quello che riguarda la sua validità, efficacia e requisiti rispetto al resto del contratto perché richiama la legge applicabile; tuttavia, se ai sensi della legge richiamata, il contratto è nullo, è nullo anche il pactum de lege utenda e di conseguenza quel meccanismo che ha richiesto di richiamare quella legge-> regressum ad infinitum. Per questo, il pacto de lege utenda deve essere considerato del tutto autonomo e indipendente rispetto al resto del contratto. La scelta di questa legge può anche essere implicita positiva, in quanto può essere derivante dall’utilizzo di una certa lingua, dalla scelta di un determinato foro di competenza, dal fatto che si usa una certa moneta ecc. La scelta può anche riguardare una convenzione internazionale; in questo caso vale lo stesso principio che vale per il diritto astatuale, cioè è un richiamo che trova applicazione soltanto in termini contrattuali. Art. 12 ambito della legge applicabile (a cosa si applica la lex contractus)-> “La legge applicabile al contratto ai sensi del presente regolamento disciplina in particolare: la sua interpretazione;

carattere interno nazionale. Nel momento in cui richiamo una legge e l’applicazione di quel diritto straniero trova un limite nelle norme dell’ordine pubblico internazionale, quel diritto straniero non può essere applicato e si applica la legge 218/1995 (conflict law italiana), la quale aiuta a trovare i criteri da utilizzare per regolare questa situazione; se non si trovano i criteri, viene applicata la legge italiana. La scelta del giudice : è sempre opportuno prefigurare all’interno del contratto una soluzione circa chi è il soggetto che deve risolvere la controversia, senza rinviare al momento in cui i rapporti tra le parti sono deteriorati. La scelta può essere fra il giudice nazionale e l’arbitro: viene scelto il giudice ordinario se la controversia non ha un valore molto elevato e se si rende necessario ricorrere a misure cautelari (ex. chiedere un sequestro). ADR-> sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. Sono tre: la mediazione (il procedimento attraverso il quale le parti, aiutate da un mediatore, cercano di trovare una soluzione per la controversia che è sorta tra le stesse; non è un giudice ma è un soggetto che, ascoltando le parti individualmente e congiuntamente, cerca di condurre verso una decisione comune e accettabile per entrambe), la conciliazione (il conciliatore tende a decidere in punto di diritto, esprimendo una sua valutazione in relazione a quelli che sono gli aspetti giuridici della controversia) e l’arbitrato (può essere interno o internazionale; nel momento in cui il ricorso all’arbitro è previsto nelle clausole contrattuali, se ci si sottrae alle decisioni arbitrali il giudice ne tiene contro. L’arbitro prende una decisione attraverso un provvedimento che si chiama “lodo arbitrale”, che è suscettibile di essere eseguito all’interno di un ordinamento giuridico. Gli arbitri sono più liberi nella scelta delle leggi applicabili e non sono vincolati come i legislatori nazionali). In alcuni casi sono obbligatori, hanno una durata contenuta e lo scopo è di ridurre il carico degli organi giudicanti. Vendita internazionale e trasporti internazionali. La compravendita è il contratto più diffuso a livello di commercio internazionale ed è lo scambio di cosa contro prezzo. Quando c’è un contratto internazionale si parla di convenzioni internazionali. La prima è la convenzione dell’Aja del 1955, i cui Stati sottoscrittori sono cinque, la regola la legge applicabile al contratto di compravendita di beni mobili corporali; in quanto legge speciale, prevale sulla legge applicabile rispetto al regolamento di Roma ed è a carattere universale, ovvero le parti scelgono la legge applicabile anche se non è compresa tra gli Stati che hanno sottoscritto la convenzione dell’Aja. In mancanza di scelta delle parti, si applica il principio della scelta applicabile in base al domicilio del venditore. Se il venditore conclude il contratto a casa del compratore tramite un agente o un rappresentante, si applica la legge del domicilio del compratore. Quando si parla di compravendita internazionale, si applica la convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci, che si distingue perché non disciplina la lex contractus ma il contratto di compravendita. Essa si applica nel momento in cui i contraenti si trovano entrambi in uno Stato scrittore della convenzione oppure quando le norme di diritto internazionale privato rimandando ad un Paese sottoscrittore; riguarda sempre beni corporali e si applica solo se riguarda rapporti tra imprenditori, nel senso che chi acquista il bene come consumatore è escluso dalla convenzione. La convenzione di Vienna sancisce che la sua applicazione non riguarda solamente la compravendita di merci finite, ma anche di merci che sono da fabbricare a condizione che le materie prime le debba comprare il venditore (appalto). La convenzione di Vienna disciplina: la formazione del contratto; i diritti e gli obblighi del venditore e del compratore; la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno. Non disciplina la validità del contratto e il trasferimento della proprietà delle merci che sono oggetto di compravendita. L’art. 6 della convenzione disciplina la causa dell’opting-out, che è un’eccezione alla possibilità di escludere una legge applicabile: le parti possono prevedere nel contratto che ad esso non venga applicata la convenzione di Vienna. Formazione del contratto : la convenzione di Vienna prevede che il contratto abbia forma libera; il contratto si forma tramite proposta-accettazione, ma la proposta dev’essere circostanziata, cioè deve

indicare le merci, il prezzo, la quantità e la qualità e dev’essere rivolta ad una persona determinata. Secondo la convenzione di Vienna, se la proposta specifica viene fatta ad una persona indeterminata, non si tratta di un contratto ma di un invito ad accettare un’offerta. Inoltre, la proposta può essere revocata in due casi: prima che l’accettante abbia spedito l’accettazione oppure se la proposta è revocabile. L’accettazione dev’essere espressa; l’accettazione tardiva-> il ritardo può essere essenziale (per la prestazione) o perfezionato. L’accettazione difforme equivale a una controproposta che differisce per una serie di elementi, cioè prezzo, quantità e qualità della merce, modalità di pagamento, luogo e momento della fornitura, assunzione di responsabilità e scelta del foro competente. Diritti e obblighi del venditore e del compratore : il venditore è colui che vende la cosa. I suoi obblighi sono la consegna della merce ordinata, la specifica dei documenti riguardanti la merce; ha inoltre il dovere di far acquistare la proprietà della merce al compratore se questo non è un effetto immediato del contratto e deve garantire l’assenza dei vizi e della cosiddetta evizione.  Consegna della merce: se c’è un contratto, le parti lo decidono prima. Si può decidere di vendere la merce e basta senza trasporto; se nel contratto stabiliscono il trasporto, il venditore è libero dall’obbligazione di consegnare la cosa nel momento in cui la mette a disposizione presso il proprio domicilio (ex.works). Se invece il contratto prevede il trasporto ma non è indicato il luogo, si applica l’Incoterms FCA. Il passaggio del rischio del deperimento della merce dal venditore al compratore passa nello stesso momento in cui avviene la consegna della merce.  Conformità della merce: le parti possono stabilire in contratto che la merce deve essere conforme a determinati standard. I vizi possono essere riconoscibili o occulti: nel momento in cui il venditore consegna la merce al compratore, se il compratore non fa delle contestazioni entro un termine ragionevole i vizi, se sono riconoscibili, si ritengono accettabili. I vizi occulti sono quelli non riconoscibili con la percezione immediata (ex. Presenza di materiali tossici di tintura dei capi). La convenzione di regola fissa la regola del diritto proprietà industriale e intellettuale: il venditore deve garantire che la merce che vende non sia contraffazione di diritti di terzi di proprietà industriale e intellettuale marchi nel luogo in cui il venditore andrà a utilizzare o vendere questa merce. Gli obblighi del compratore sono: pagamento, controllo e ritiro della merce; la contestazione deve avvenire entro un termine ragionevole. Il compratore ha l’obbligo di pagare il prezzo nel momento in cui la merce gli è messa a disposizione per la consegna. Il venditore può addirittura subordinare la consegna della merce al pagamento, ovvero il compratore non può ritirare la merce finché non ha effettuato il pagamento. Se una parte è inadempiente (l’inadempimento di una parte è definito tale nel momento in cui è essenziale, cioè di particolare importanza; l’inadempimento può avvenire anche per cause di forza maggiore, dunque non prevedibile e non a carico della parte), la convenzione di Vienna prevede dei rimedi: si può chiedere l’adempimento coattivo (il venditore che non riceve soldi dal compratore gli fa causa), l’adempimento coattivo del venditore (il venditore che non consegna la merce, il compratore se la prende con la forza) oppure l’ipotesi di fare una fornitura sostitutiva o riparazione della merce (il compratore che riceve merce viziata ha il diritto di farsela sostituire dal venditore e di ripararla a spese dal venditore; allo stesso modo il venditore, se ha una partita di merce viziata e la consegna, ha anche lui il diritto di sostituirla o di riparare quei vizi). Si può inoltre chiedere la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno. La Camera di commercio fa una bozza di contratto che può essere utilizzata. Il trasporto è il contratto in cui una parte si impegna ad eseguire una consegna di merci o persone dietro pagamento in corrispettivo. I soggetti sono il mittente e il vettore; esiste anche il contratto di

venditore; era molto praticato quando erano più diffuse le cambiali internazionali. Non è un pagamento contemporaneo, prevede la consegna posticipata della merce rispetto al pagamento e in questo caso l’acquirente non paga, ma si assume l’impegno di onorare il debito del venditore a favore di un altro creditore. Credito documentario : stand by letter (lettera di credito), è uno strumento di pagamento; nel momento in cui il debitore consegna al proprio fornitore o prestatore di servizi una lettera di credito (credito documentario per eccellenza), lui ha teoricamente assolto la sua prestazione. A differenza dei titoli di credito (assegno e cambiale), la banca si impegna a pagare a favore del beneficiario menzionato nella lettera di credito la somma che è rappresentata all’interno della lettera di credito a fronte di determinate condizioni che, nella maggior parte dei casi, riguardano la consegna di merci. Il rapporto che c’è fra il debitore e la sua banca non riguarda il creditore perché chi emette la lettera di credito è la banca, l’impegno a pagare se lo assume la banca e la condizione per poter pagare è semplicemente che lui consegni i documenti. Il credito documentario è, ad oggi, il più sicuro mezzo di pagamento che però non è esente da rischi; è il più sicuro perché dà la quasi certezza del pagamento, l’unico onere che ha il venditore è quello di presentare i documenti che vengono indicati nella lettera di credito. Le caratteristiche del credito documentario-> è un titolo astratto, autonomo, letterale e irrevocabile. Irrevocabile perché quell’impegno, una volta consacrato nella lettera di credito, non può essere revocato (visibilità a prima richiesta: il creditore, quando ha adempiuto alla sua prestazione, è sufficiente che vada in banca a ritirare i soldi in quanto la banca non può imporsi). Autonomo perché l’impegno della banca a pagare il venditore è completamente svincolato dalle eccezioni che potrebbe muovere al venditore il compratore. Un titolo è astratto quando non fa riferimento al rapporto sottostante, cioè alla causa giustificatrice di quel pagamento. Proprio perché una delle caratteristiche è la letteralità, la vera sicurezza si trova nella redazione della lettera di credito: a seconda di quello che viene scritto nella lettera di credito, viene vincolata di più la banca ad un controllo. Nei contratti, quando la forma di pagamento prevista è una lettera di credito, si allega già il testo della lettera di credito. Il credito documentario è un mezzo di pagamento il quale, talvolta, viene utilizzato impropriamente come garanzia: infatti talvolta diventa accessorio al pagamento vero e proprio. I soggetti coinvolti nel credito documentario sono il compratore, la banca che emette il credito documentario (verosimilmente quella del compratore), il venditore e la banca del venditore. La banca del compratore è quella che emette la lettera di credito, la banca del venditore è quella che verifica che la banca emittente esista; il suo ruolo è quello di supporto e garanzia. Il compratore dà l’ordine alla sua banca; la banca che emette la lettera di credito parla con il venditore; il venditore e il compratore hanno un rapporto che non c’entra con quello delle banche; a seguito della transazione commerciale, il mezzo di pagamento viene stabilito in lettera di credito documentario; il compratore dice alla sua banca di pagare al venditore la somma; la banca emittente, quando emette il credito documentario, avvisa la banca del venditore e per questo è anche chiamata banca avvisante; la banca ricevente, una volta che riceve la lettera di credito, vede se corrisponde alle istruzioni che il venditore le ha dato e risponde alla banca emittente autorizzando l’emissione della lettera di credito; la lettera di credito viene emessa e la banca conferma la lettera di credito emessa dalla banca avvisante, cioè autentica la correttezza del testo della lettera di credito e lo riferisce al venditore. Se il compratore contesta la validità di esecuzione del venditore, è un rapporto che riguarda il compratore e il venditore e non le banche, dunque il pagamento non viene bloccato. Garanzie di adempimento : i bond, o le garanzie di adempimento, sono garanzie, cioè sono degli strumenti che sono funzionali e collegati all’adempimento. Mentre il credito documentario era autonomo, nelle garanzie questo rapporto diretto non c’è ma la garanzia entra in gioco solo se c’è l’inadempimento che può essere dalla parte del venditore che dalla parte del compratore. Ci sono quattro tipi di bond: bid bond, performance bond, advance payment bond o repayment guarantee e maintenance bond. I performance bond (garanzia dell’esecuzione) è la garanzia che una banca o un’assicurazione presta a colui che attende di ricevere una prestazione; in caso di inadempimento da parte del fornitore, questo rilascia una garanzia di esecuzione, ovvero che ha ad oggetto la

prestazione che il fornitore deve fare a favore del beneficiario. L’inadempimento dev’essere accertato o giudiziamente da un terzo abitatore o tramite arbitro. I bid bond sono garanzia di un’offerta che si innesta all’interno di una gara d’appalto; solitamente, l’acquirente di un bene o di un servizio oppure il committente di un appalto che abbia bandito una gara tra fornitori o appaltatori per scegliere l’offerta migliore, si attende che il vincitore stipuli il contratto con cui l’acquirente e il venditore si impegnano all’adempimento delle reciproche prestazioni. Nell’eventualità che il soggetto vincitore della gara decidesse di non stipulare il relativo accordo, l’acquirente subirebbe un evidente pregiudizio. L’escussione della garanzia ed il conseguente incasso della somma corrispondente permetteranno di ridurre, quanto meno sotto l’aspetto economico, il pregiudizio subito. Gli advance payment bond o repayment guarantee sono la garanzia di restituzione del pagamento anticipato; è un impegno della banca o della compagnia di assicurazione che opera quando il venditore ha ricevuto dall’acquirente un acconto sul corrispettivo per la propria prestazione e non adempie a quanto concordato. I maintenance bond sono la garanzia della manutenzione; è una garanzia attivabile nel momento in cui il fornitore tenuto ad eseguire un’attività di manutenzione su un certo bene o macchinario sulla base di un accordo concluso con l’utilizzatore di tale bene o macchinario non vi provveda nei termini concordati. In tal caso, il destinatario di tale prestazione sarà costretto a rivolgersi ad altro fornitore per ottenere tali servizi, probabilmente a costi molto elevati per l’urgenza e la mancanza di un accordo preesistente; l’escussione del maintenance bond ed il conseguente incasso del corrispondente ammontare potrà lenire in parte il pregiudizio subito da esso beneficiario. La fideiussione è una garanzia di carattere personale mediante la quale un soggetto ( fideiussore ) si obbliga nei confronti del creditore a soddisfare in via accessoria l'obbligazione assunta da altri; quindi c’è un altro soggetto a garantire una delle due parti, ma la contestazione che uno dei due può muovere all’altro soggetto può essere eccepita anche dal fideiussore. La fideiussione non ha le caratteristiche delle garanzie di adempimento, in quanto è accessoria e dipende dall’obbligazione principale. Gli investimenti e la condizione giuridica dello straniero in Italia Un investimento diretto estero è un’acquisizione di partecipazione nel capitale sociale di società straniera in un’ottica di medio o lungo periodo. Gli investimenti esteri consentono all’impresa nazionale di espandere la loro attività mediante la costituzione, l’acquisizione del controllo o di una partecipazione rilevante in società straniere in modo tale da realizzare la presenza permanente sul mercato estero ed il controllo di una data combinazione di fattori produttivi (capitale e lavoro). L’imprenditore attiva un’internalizzazione della propria attività e interviene in vari modi, per esempio costituendo una joint venture (impresa che firma un contratto per realizzare un’opera) oppure aprendo sul posto una filiale che può svolgere attività post-vendita. L’investitore dev’essere un operatore economico che proviene da uno Stato diverso rispetto a quello in cui viene realizzato l’investimento. Ci sono dunque due realtà diverse: quella che ospita l’investimento, che da un lato trae vantaggio da ciò e dall’altro teme che la sua autorità possa venire meno, e quella d’origine dell’investitore. Esistono clausole singole contenute in trattati internazionali che possono essere invocate, in particolare la disciplina, la quale deriva da un complesso articolato di fonti normative (diritto internazionale, accordi bilaterali e multilaterali e i contratti che vengono stipulati tra Stati e stranieri). Lo studio degli investimenti diretti esteri ci interessa da tre punti di vista:  l’ammissione e il trattamento di investimenti diretti esteri: comprende norme di origine interna e interstatuale che precisano il regime di ammissione, trattamento, localizzazione, ammontare, regime fiscale e rimpatrio dei profitti (tutti gli aspetti collegati agli investimenti esteri). La disciplina deve contemperare due interessi opposti: quello dello Stato che ospita a salvaguardare la propria sovranità (la legge può prevedere che alcuni settori siano preclusi dagli investimenti; assunzione di personale locale; settori di libero accesso; performance requirements; prevedere che il disinvestimento di questi investimenti possa essere fatto solo dopo un certo tempo o sotto una certa quantità); quello dell’impresa che va ad investire di