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Riassunto dettagliato del manuale "diritto dell'ambiente" di Nicola Lugaresi, V edizione
Tipologia: Sintesi del corso
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■ Il concetto giuridico di ambiente Quando si parla di ambiente si fa riferimento a 2 aspetti: 1- spazio, luogo in cui si vive; 2- essere viventi e cose inanimate con cui si entra in contatto. Quindi l’ambiente è tutto ciò che è esterno all’organismo e che interagisce con esso. Si possono avere due concezioni: -antropocentrica, cioè che parte dall’uomo che è soggetto attivo nei confronti dell’ambiente; -ecocentrica, che vede l’equilibrio ambientale come condizione essenziale affinché l’uomo si trovi bene, trovi il suo posto indipendente nell’ambiente. Per il termine “ambiente” non esiste in campo giuridico una definizione unitaria, in quanto si tratta di un concetto vasto e complesso. Sono cmq state elaborate diverse teorie sia a livello nazionale, internazionale e dell’UE, ma in ogni caso si è dovuto fare i conti con il carattere composito e complesso della nozione di ambiente.
■ Il diritto dell’ambiente
Profili e caratteristiche generali il diritto dell’ambiente è una branca del diritto che si occupa delle possibili relazioni tra organismi viventi ed elementi naturali. Visto il suo carattere traversale e complesso, è difficile inquadrarlo, infatti esso è una branca del diritto pubblico , del diritto amministrativo, ma è anche influenza e condiziona il diritto penale, civile, commerciale, tributario ecc. OBIETTIVI : 1- protezione, tutela, salvaguardia e miglioramento dell’ambiente. 2- regolazione dello sviluppo limitando le attività che non sono compatibili con l’ambiente. 3- repressione dei comportamenti lesivi + sanzioni. 4- adozione di misure per ridurre o meglio evitare i danni all’ambiente. 5- individuazione di un sistema di responsabilità quando viene leso l’ambiente. 6- modificazione dei comportamenti dell’uomo, delle imprese in modo che siano più compatibili con l’ambiente. Il diritto dell’ambiente ha principi generali e principi speciali : i primi vanno ricercati su più livelli: a livello internazionale, facendo riferimento ai principi consuetudinari(abituali); a livello dell’UE , facendo riferimento soprattutto alla carta dei diritti fondamentali e ai trattati; a livello interno, facendo riferimento
alle norme costituzionali. I secondi sono deducibili dalle discipline settoriali: convenzioni, accordi e trattati internazionali, direttive, regolamenti e atti dell’UE, atti normativi interni. C’è stata un’evoluzione del diritto dell’ambiente a livello internazionale che vede la svalutazione del profilo antropocentrico; ciò non significa che si omettono le aspettative del genere umano, ma che qste vengono inserite in un ambito più grande e ambientale. L’obiettivo finale di qst evoluzione è lo sviluppo sostenibile. Il diritto dell’ambiente è un diritto autonomo, ha i propri principi peculiari (es. principi che chi inquina paga), ha propri istituti specifici, ha proprie organizzazioni (il ministero dell’ambiente). Il diritto dell’ambiente è sottoposto a tendenze unificatrici:
Struttura, confini e strumenti STRUTTURA= il diritto dell’ambiente può essere rappresentato come un albero composto dalle radici, cioè i principi , il tronco centrale, cioè le discipline trasversali , i rami, cioè le discipline settoriali. Se i principi e le discipline trasversali sono in continua crescita, le discipline settoriali sono in calo. Mentre a livello nazionale, c’è stato uno sviluppo inverso del diritto dell’ambiente, infatti prima si è avuta la crescita delle discipline settoriali e quindi della parte speciale, poi è avvenuta e tuttora continua la crescita della parte generale , cioè principi e discipline trasversali. Il diritto dell’ambiente è quindi in fase di assestamento e la legge 308/2004 ha disposto il riordino della legislazione in ambito ambientale, infatti si sta cercando di rafforzare il nucleo centrale e di snellire le ramificazioni periferiche. Sempre a livello di struttura, c’è un’incertezza dei confini sia perché il diritto dell’ambiente nasce come diritti ritagliato, ma anche perché c’è la necessità di integrazione tra ambiente e i concetti di territorio e salute. “ambiente e territorio/urbanistica”: il confine tra qst due materie è sempre stato di difficile individuazione anche per via del cambiamento di significato attribuito alla materia urbanistica: qst ora è la disciplina dell’uso del territorio. “ambiente e salute”: anche qui è difficile identificare un confine tra le due materie perché spesso hanno lo stesso oggetto o hanno oggetti difficilmente scindibili: salubrità dell’ambiente e salute dell individuo. STRUMENTI OPERATIVI: il diritto dell’ambiente ha sempre utilizzato strumenti operativi tradizionali tipici del metodo command and control (sistema basato sull’imposizione di limiti molto rigidi e sul controllo del rispetto di tali limiti da parte di un’autorità) e a questi ha aggiunto meccanismi alternativi di carattere economico. Gli strumenti operativi si distinguono quindi in:
Principi a livello dell’UE i principi del diritto ambientale dell’UE sono contenuti nei vari trattati istitutivi dell’UE e nella carta dei diritti fondamentali dell’UE. Tali principi si distinguono in :
Principi a livello nazionale nella costituzione italiana ci sono 2 articoli relativi alla tutela dell’ambiente: ART. 9 COMMA 2 e ART. 32. L’art. 9 tutela il paesaggio non solo sotto i profili estetici, ma anche sotto i profili attinenti all’ambiente; l’art. 32 tutela la salute come diritto fondamentale ed inviolabile e come
interesse della collettività sociale. Questi due articoli costituiscono i fondamenti costituzionali della tutela dell’ambiente; ma ci sono cmq altre norme importanti che incidono in materia ambientale:
Il decreto legislativo 152/2006 dopo aver affermato che la tutela dell’ambiente è responsabilità di tutti i
soggetti dell’ordinamento pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, richiama i principi ambientali di cui al TFUE: precauzione, azione preventiva, correzione alla fonte e chi inquina paga.
il principio dello sviluppo sostenibile deve costituire il parametro di riferimento dell’attività discrezionale della pubblica amministrazione e dal quale deriva la prioritaria considerazione degli interessi ambientali. Inoltre, il principio di sviluppo sostenibile deve essere considerato anche come criterio di risoluzione delle
questioni ambientali che riguardano attività umane.
I principi contenuti nel d. legislativo 152/2006 sono condizioni minime ed essenziali x assicurare la tutela dell’ambiente su tutto il territorio. Inoltre qst principi permettono alle regioni di adottare forme di tutela ambientale più restrittive sempre che sia richiesto da una situazione territoriale particolare e sempre che non ne conseguano arbitrarie discriminazioni o aggravi procedimentali.
■ I contenuti della normativa ambientale Una legge ambientale è divisa in 6 parti:
■ (^) Ambiente e diritto penale: i reati ambientali La protezione delll/’ambiente avviene anche attraverso il diritto penale. Vige in qst senso una norma legge n 68/2015 dedicata ai reati ambientali. Qst legge introduce nuove ipotesi di reato e nuove aggravanti ed
attenuanti. I reati ambientali sono puniti con delle sanzioni. L’obiettivo è punire con maggiore severità i reati contro l’ambiente. I reati ambientali sono:
■ Ambiente ed analisi economica la disciplina giuridica dell’ambiente incide ed è condizionata da profili economici. Il principio dello sviluppo sostenibile ha 3 componenti: ambientale, sociale ed economica; esso mostra la necessaria interdipendenza tra qst 3 componenti ed ha avuto il merito di attribuire alla tutela ambientale pari dignità rispetto alle problematiche economiche e sociali. L’analisi economica fornisce elementi valutativi fondati su criteri matematici e sulla comparazione delle diverse soluzioni prospettabili. Se da un lato l’analisi economica può contribuire a trovare la soluzione più vantaggiosa, dall’altro può accadere che subordina la tutela ambientale agli aspetti finanziari. L’analisi economica contribuisce all’esercizio delle scelte politiche e legislative prima e all’esercizio della discrezionalità amministrativa poi (discrezionalità amministrativa= Potere della pubblica amministrazione di adottare una decisione effettuando, in base alla legge, una scelta fondata sulla ponderazione di un interesse pubblico primario con interessi secondari, pubblici, privati, o collettivi). Il problema diventa quello di ponderare, cioè di riuscire a misurare interessi non omogenei x individuare le scelte + rispondenti all’interesse pubblico complessivo. Sotto il profilo amministrativo il problema del ponderare è relativo a capire fino a quando si possono sacrificare i valori economici x perseguire valori ambientali. La misurabilità economica dell ambiente sta ad indicare l’internalizzazione dei costi ambientali. Essa attiene a due profili: 1- al vantaggio economico derivato da scelte motivate da ragioni mabientali; 2- al valore ambientale delle scelte, da ponderare e confrontare con gli altri interessi coinvolti. I costi che qualcuno non sostiene per compromissioni ambientali saranno sostenuti dalla collettività tramite la fiscalità generale (entrate dello stato).
■ Il livello internazionale il diritto internazionale dell’ambiente nasce e si sviluppa in riferimento a due dinamiche: 1- ai rapporti tra stati confinanti ed a fenomeni di inquinamento transfrontaliero; 2- ai problemi ambientali di natura globale (es. cambiamenti climatici, inquinamento marino, incidenti e perdite radioattive) nei cui confronti scelte legislative e politiche nazionali non sono soddisfacenti. L’evoluzione del diritto internazionale dell’ambiente può essere distinta in fasi: PRIMA FASE: quella che precede l’istituzione dell’ONU; fase nella quale i rapporti tra i Stati sono regolati da trattati e convenzioni, o attraverso meccanismi di risoluzione delle controversie. SECONDA FASE: caratterizzata dall’istituzione e dalla presenza dell’Onu e di altri organismi e agenzie operanti a livello mondiale. TERZA FASE: va dal 1972 al 1992; in qst fase è l’onu che si occupa della tutela ambientale. L’ambiente non è più considerato causa di scontro tra stati, ma assume gradualmente la dignità di valore a sé stante, da perseguire attraverso la cooperazione. QUARTA FASE: dal 1992, fase in cui l’interesse x le tematiche ambientali viene integrato con gli interessi di carattere economico e sociale. Il principio di riferimento è quello dello sviluppo sostenibile(sviluppo economico compatibile con la tutela dell’ambiente). In qst fase l’attenzione si è spostata sul rapporto tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo. In qst fase sono rilevanti le decisioni prese da altre organizzazioni internazionali estranee all’Onu. Le vere ragioni della nascita e dello sviluppo della storia del diritto internazionale dell’ambiente sono i PROBLEMI AMBIENTALI: problemi ambientali cronici (inquinamento, mutamenti climatici) e disastri ambientali (affondamento di petrolifere e incidenti industriali, qst incidenti
secondi il sottosviluppo spesso è stato determinato dall’ambiente e i limiti economici e tecnologici comportano rischi ambientali rilevanti. Le soluzioni di principio proposte x risolvere i problemi in qst rapporto prevedono la cooperazione tra stati sviluppati e in via di sviluppo. Secondo qst soluzioni gli stati sviluppati devono fornire assistenza tecnologica e finanziaria, devono creare organizzazioni che agiscono localmente, devono evitare il trasferimento di inquinanti e rifiuti; gli stati in via di sviluppo devono valutare le conseguenze in ambito globale delle proprie scelte. Infine, partecipazione, educazione, informazione e sensibilizzazione sono valori diffusi attraverso processi di coinvolgimento dei cittadini, delle comunità indigene, operatori economici, istituzioni. Ognuno è chiamato ad assumersi le proprie responsabilità e ad essere attivo nella protezione dell’ambiente.
■ Il livello dell’Unione Europea
A livello di unione europea l’originale trattato di roma 1975, cioè trattato istitutivo della comunità economica europea non affrontava tematiche ambientali, ma era volto alla realizzazione di un mercato unico, delle politiche della concorrenza e alla non discriminazione commerciale. Tematiche ambientali sono state poi aggiunte attraverso modifiche del Trattato.
dell’ambiente e la necessaria integrazione delle politiche ambientali con le altre politiche UE. Inoltre, gli interessi ambientali devono essere mediati con altri diritti individuali come la libertà di impresa e il diritto alla proprietà privata.
vincolante la carta dei diritti fondamentali dell’UE. Sotto il profilo ambientale non ci sono molte novità, si ribadiscono i capisaldi in ambito ambientale: principio dello sviluppo sostenibile, promozione di un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente, la trasversalità della politica ambientale. L’ambiente viene incluso tra le materie di competenza concorrente tra unione e stati membri.
Fonti e strumenti
Le fonti del diritto ambientale comunitario sono:
TFUE riafferma i principi fondamentali specifici del diritto ambientale dell’UE: prevenzione, precauzione, correzione alla fonte, chi inquina paga. Poi definisce gli obiettivi: tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, protezione della salute dell’uomo, utilizzazione razionale delle risorse naturali, promozione di misure a livello internazionale regionale o mondiale con attenzione maggiore ai cambiamenti climatici. Inoltre, qst trattato delinea le misure adottabili dall’UE: misure fiscali, misure incidenti sull’assetto territoriale, sulla gestione delle risorse idriche, sulla destinazione dei suoli, misure nel settore energetico. Inoltre gli stati possono adottare provvedimenti di maggiore protezione che devono essere compatibili con il trattato e devono essere prima notificate alla commissione. Sono inoltre vietate le restrizioni quantitative tra gli stati membri e le misure di effetto equivalente per evitare che il diritto ambientale sia utilizzato in modo distorto e strumentale da parte degli stati x altri scopi. x qst sono state emanate direttive che contengono divieti, autorizzazioni, e sono direttamente applicabili.
A livello politico-amministrativo, i programmi d’azione ambientale rappresentano il momento di pianificazione.
Libri verdi documenti a scopo informativo pubblicati dalla commissione su un problema specifico; sono destinati a soggetti interessati che possono intervenire nelle fasi di consultazione e discussione.
Profili organizzativi L’organizzazione centrale l’organizzazione centrale in materia ambientale è costituita dal Ministero dell’ambiente, istituito con la legge 349/1986. Le competenze di tale istituzione sono attribuite secondo lo schema del concerto: il ministero dell’ambiente si pone a volte come autorità concertante ed ha competenze primarie, e a volte come autorità concertata con competenze secondarie. Con il d. legislativo 300/1999 viene istituito l’attuale ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ha le funzioni del ministero dell’ambiente e del ministero dei lavori pubblici. Per qnt riguarda l’organizzazione tecnica del settore ambientale, è stato istituito l’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che svolge attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale finalizzate alla protezione dell’ambiente. (es. promozione della ricerca e diffusione dei risultati; elaborazione e divulgazione dei dati; formulazione di proposte e pareri; cooperazione con altri organismi tecnico- scientifici; controlli e verifiche etc.). all’ISPRA sono affiancate: le agenzie regionali x la protezione dell’ambiente (ARPA) e, nelle provincie autonome di Trento e Bolzano, le agenzie provinciali per la protezione dell’ambiente (APPA).
Il ruolo delle regioni e degli enti locali la versione originaria dell’ art. 117 cost. prevedeva che le regioni avessero competenza legislativa concorrente in alcune materie legate all’ambiente: urbanistica, turismo, viabilità, navigazione, caccia, pesca, agricoltura. Il nuovo art. 117 cost. ripartisce diversamente le competenze legislative in materia ambientale. Lo stato ha potestà esclusiva nella materia “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”; inoltre lo stato ha competenza concorrente nella valorizzazione dei beni ambientali. La corte ha affermato che lo stato deve fissare i livelli adeguati e non riducibili di tutela, mentre le regioni regolano la fruizione dell’ambiente, attraverso l’intervento nelle materie che gli sono state affidate: in qst caso la competenza statale costituisce un limite all’esercizio delle competenze regionali, ma non impedisce alle regioni di assicurare livelli di tutela più elevati. Per quanto riguarda le funzioni amministrative, è stato adottato il principio di sussidiarietà verticale, spostando verso il basso le competenze. Con la nuova ripartizione delle competenze amministrative, si va a privilegiare l’azione degli enti locali: infatti spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale , soprattutto in riferimento all’assetto e all’utilizzazione del territorio. Mentre la provincia ha funzioni che riguardano vaste zone intercomunali, o l’intero territorio provinciale, soprattutto funzioni relative a settori espressamente elencati. Inoltre, la provincia svolge un ruolo di ente intermedio tra comuni e regione nell’ambito della programmazione economica, territoriale ed ambientale, predisponendo il piano territoriale di coordinamento. Inoltre ci sono settori ambientali in cui enti locali e regione svolgono funzioni coordinate attraverso forme associative e di cooperazione. Secondo la legge 56/2014 le province svolgono funzioni in ambito di pianificazione territoriale provinciale di coordinamento e di tutela e valorizzazione dell’ambiente.
Le associazioni di protezione ambientale le associazioni di protezione ambientale sono nate per tutelare gli interessi ambientali, che sono interessi tipicamente pubblici. Il ruolo di qst associazioni è stabilito dall’art. 13 della legge 349/1986. Qst articolo prevede un meccanismo di individuazione formale in presenza del quale tali associazioni vengono ad assumere un ruolo differenziato quindi si distinguono due categorie di associazioni: associazioni individuate, e altre associazioni, x le quali si applicano le regole ordinarie e che devono essere in grado di dimostrare la loro legittimazione procedimentale attraverso un collegamento con il territorio e con la popolazione residente. Le associazioni di protezione ambientale sono associazioni private (di interesse pubblico) che si assumono il compito di tutelare e promuovere interessi ambientali e possono svolgere qst azione in diverse modalità: l’azione in sede procedimentale ed in sede processuale è quella di maggiore evidenza; l’azione di carattere promozionale, educativo e di sensibilizzazione è quella più naturale rispetto a fenomeni spontanei.
È il ministero dell’ambiente che individua le associazioni di protezione dell’ambiente in base allo statuto e alla natura delle rispettive attività: nell’ambito dello statuto vengono verificate l’attinenza delle finalità con gli interessi ambientali e la democraticità dell’ordinamento interno; x quanto riguarda l’azione delle associazioni, si guarda la continuità e la rilevanza esterna dell’azione. Secondo la legge 349/1986, 15 tra i 45 membri del consiglio nazionale x l’ambiente sono nominati dal ministro dell’ambiente su terne presentate dalle associazioni ambientaliste individuate. Le associazioni di protezione ambientale hanno poteri processuali e extra-processuali: in entrambi si identificano poi poteri di carattere generale e poteri di carattere speciale. Poteri di carattere generale
In materia di danno ambientale il d legisl. 152/2006 concede alle organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente di sollecitare l’intervento statale le associazioni citate possono presentare al ministro dell’ambiente denunce ed osservazioni concernenti qualsiasi tipo di danno ambientale e possono chiedere l’intervento statale a tutela dell’ambiente. Il ministro dell’ambiente valuta qst richieste d’intervento e le osservazioni e comunica ai richiedenti i provvedimenti assunti. Inoltre, le associazioni possono agire x l’annullamento degli atti e dei provvedimenti adottati se violano le disposizioni, o in caso di silenzio-inadempimento del ministro dell’ambiente e per il risarcimento del danno subito a causa di nell’attivazione, da parte del ministro per l’ambiente, delle misure di precauzione, prevenzione, contenimento. Le associazioni hanno la facoltà di intervenire nei giudizi x danno ambientale e di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa x l’annullamento di atti illegittimi.
Procedimento amministrativo ed interessi ambientali Il procedimento amministrativo è la sede dove gli interessi incidenti su una fattispecie sono valutati, ponderati e composti e dove la norma viene trasformata in soluzione concreta. Si possono notare due tendenze attraverso le quali il diritto ambientale si esprime:
motivato e relativa documentazione) viene trasmesso all’organo che lo approverà definitivamente. La decisione finale viene pubblicata nella gazzetta ufficiale o nel bollettino ufficiale della regione x renderla pubblica a tutti. Infine, c’è la fase di monitoraggio degli impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano o programma oggetto della vas. Di tale monitoraggio sono informati anche i cittadini.
Procedimento diretto ad accertare la compatibilità ambientale di specifici progetti; è successiva alla VAS quando il progetto da valutare è inserito in piano o programmi. La VIA è espressione del carattere di trasversalità della materia ambientale; a differenza della VAS influenza l’attività amministrativa di carattere puntuale. In qst procedimento valutazioni di carattere tecnico (volte a determinare la compatibilità ambientale di interventi umani) si uniscono all’esercizio di discrezionalità amministrativa (volta a considerare tutti gli interessi pubblici coinvolti). La Via è volta a dare maggiore trasparenza e partecipazione all’azione amministrativa Dal punto di vista teorico, la Via è considerata un atto autorizzatorio a sé stante e un atto di natura consultiva. Dal punto di vista procedimentale, è vista come procedimento autonomo, procedimento integrato, sub procedimento, a seconda del valore finale della VIA. riferimenti normativi: a livello di UE direttiva 2011/92/CE; a livello nazionale d. lgs. 152/ La VIA richiama obiettivi generali di carattere sanitario ed ambientale. oggetto della VIA: progetti idonei a produrre impatti significativi e negativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale, intendendo anche in qst caso x impatto ambientale l’alterazione dell’ambiente. Ci sono progetti in cui l’impatto ambientale è presunto, altri in cui deve essere accertato caso x caso, ed altri ancora che sono esclusi dalla VIA. In poche parole, la VIA consiste nella descrizione e valutazione degli effetti di un progetto su una serie di fattori ambientali. Il progetto può far riferimento a nuove opere o a modifiche sostanziali di opere già esistenti. la VIA costituisce presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione x i progetti di opere ed interventi ad essa soggetti quindi i progetti adottati in sua assenza sono annullabili x violazione di legge. Competenze: sono distribuite in base alla rilevanza dell’opera. In ambito statale, sono competenti il ministro dell’ambiente e la commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale; a livello regionale, l’autorità competente è quella che tutela e valorizza l’ambiente. La VIA è un procedimento attraverso il quale vengono identificati gli effetti sull’ambiente di un progetto. È diviso in fasi: la prima fase è quella di Verifica di assoggettabilità, in cui il proponente invia/trasmette il progetto all’autorità competente. Qst ultima verifica se il progetto è idoneo ad avere effetti significativi sull’ambiente , emanando in tal caso un provvedimento di assoggettabilità. Dopo di che il proponente e l’autorità competente collaborano nello studio dell’impatto ambientale; l’autorità competente esamina le principali alternative e verifica la presenza di eventuali incompatibilità ed indica le condizioni x l’elaborazione del progetto e dello studio d’impatto ambientale. Il proponente predispone lo studio ambientale con allegata una scheda non tecnica(vd sopra). In seguito, l’istanza viene presentata dal proponente all’autorità competente e viene data notizia della presentazione dell’istanza via web o stampa e vengono indicate le sedi dove poter consultare tutti i documenti; chiunque può prendere visione degli atti e presentare osservazioni. Dopo, c’è la Fase di consultazione in cui viene studiato il progetto. Qst fase può avvenire anche attraverso lo svolgimento di un’inchiesta pubblica x l’esame dello studio di impatto ambientale, inchiesta che si conclude con una relazione sui lavori svolti e un giudizio sui risultati emersi. Inoltre, il proponente può essere chiamato ad un sintetico contraddittorio con i soggetti intervenuti nel procedimento. L’autorità competente raccoglie e valuta tutta la documentazione e le regioni presentano un parere. Invece, il proponente, nel caso in cui la realizzazione del progetto necessiti di atti autorizzatori o di assenso di altri amministrazioni, trasmette l’istanza anche a queste. L’autorità competente conclude il procedimento con un provvedimento espresso e motivato. il provvedimento sostituisce tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso in materia ambientale e necessari x la realizzazione dell’opera. Inoltre, il provvedimento contiene le condizioni x la realizzazione, l’esercizio e la dismissione dell’opera. I progetti soggetti a VIA devono essere realizzati entro 5 anni. Il provvedimento viene poi reso pubblico. Infine, c’è un’attività di monitoraggio e controllo degli impatti ambientali. Se gli impatti negativi sono superiori rispetto a quelli previsti, l’autorità competente può modificare il provvedimento; inoltre se possono derivare ripercussioni gravi su ambiente e salute, può sospendere i lavori e le attività autorizzate. I cittadini vengono informati di qst attività di monitoraggio.
Provvedimento che mira a verificare la compatibilità ambientale di una determinata attività. È espressione del carattere di trasversalità della materia ambientale; l’aia influenza l’attività amministrativa di carattere puntuale ed in essa coesistono valutazioni tecniche complesse e discrezionalità amministrativa. L’AIA consente maggiore trasparenza dell’azione pubblica e una maggiore partecipazione del pubblico. L’AIA, intesa come procedimento autorizzativo con carattere conformativo, deve contemperare/far coesistere interessi conservativi con interessi di sviluppo. L’AIA mira a semplificare il regime autorizzatorio vigente x determinate attività lesive di diversi fattori ambientali non si richiedono più tante autorizzazioni, ma un’unica autorizzazione che considera i diversi profili. Riferimenti normativi: unione europea-> direttiva 2010/75/CE; livello nazionale-> d. lgs. 152/ Le attività soggette all’AIA sono individuate dalla legge: settore energetico, settore industriale, settore chimico, settore di gestione dei rifiuti. Obiettivi: riduzione di emissioni inquinanti e rifiuti; uso efficienti di energia; prevenzione degli incidenti ; controllo nella fase di cessazione dell’attività. Procedimento diviso in fasi: il procedimento si apre con la domanda del gestore(interessato), che deve fornire indicazioni sui diversi profili: impianto, sito ed attività esercitate; materie ed energia utilizzate; emissione e rifiuti prodotti; tecnologie e misure preventive. In più deve essere allegata una sintesi non tecnica di tutti gli elementi della domanda per il pubblico. Dopo di che, l’autorità competente verifica la completezza della domanda e di tutta la documentazione allegata. Ricevuta la domanda, l’autorità competente comunica la data di avvio del procedimento al gestore dell’impianto, il quale procede alla pubblicazione di qst data, e costituisce(sempre l’autorità) un ufficio x la consultazione del pubblico. I soggetti interessati possono presentare osservazioni all’autorità competente. Inoltre, è prevista la convocazione della Conferenza di servizi, in seguito alla quale l’autorità competente si pronuncia sulla domanda e , in caos positivo, rilascia l’autorizzazione integrata ambientale. Una copia dell’aia viene messa a disposizione del pubblico. La pubblica amministrazione ha potere conformativo nel momento di rilascio dell’AIA, cioè può inserire condizioni x migliorare la compatibilità ambientale. Vengono poi considerati valori-limite di emissione x i diversi fattori inquinanti, requisiti e metodologie di controllo delle emissioni, misure relative a condizioni anomale di esercizio. L’autorità competente può imporre misure supplementari + rigorose rispetto a quelle prescrivibili, per assicurare maggior rispetto delle norme di qualità ambientale. L’AIA dura 10 anni. Al di là della scadenza, è possibile riesaminare l’autorizzazione in presenza di determinate condizioni: forte inquinamento da rendere necessaria la revisione dei valori-limite; aggiornamento delle migliori tecniche disponibili x ridurre le emissioni senza costi eccessivi. Il gestore dell’impianto, prima di dare inizio all’attività oggetto dell’AIA, lo comunica all’autorità competente: a livello statale l’ISPRA e per le altre attività l’ARPA devono accertare il rispetto delle condizioni e degli obblighi dell’AIA; qst autorità possono fare ispezioni. In ogni caso il gestore deve fornire assistenza durante le attività di monitoraggio e controllo. I risultati dei controlli devono essere inviati all’autorità competente e resi pubblici al pubblico. Inoltre, i gestori ogni anno devono inviare i dati relativi a emissioni in aria, suolo e acqua. Il gestore, in caso voglia modificare gli impianti, deve informare l’autorità c., la quale può aggiornare l’AIA o richiedere la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione. Se cambia il gestore dell’impianto, lo si deve comunicare all’autorità c.
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE Completa il sistema trasversale di prevenzione costituito da VAS,VIA,AIAsono tutti istituti previsti dalla legislazione dell’UE e dalla legislazione nazionale. L’AUA si occupa delle attività non soggette ad AIA ed ha le stesse finalità generali dell’AIA:
AIAsi occupa di attività di maggiore impatto sull’ambiente
del danno ambientale deve avvenire anche attraverso procedure che mirano a recuperare dal responsabile le risorse necessarie x coprire i costi delle misure di riparazione. il danno ambientale è definito come qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da qst’ultima. ci sono danni ambientali esclusi dalla disciplina dei danni ambientali : danni in relazione ai quali sono trascorsi più di 30 anni dall’emissione, dall’evento o dall’incidente che li ha prodotti e i casi di inquinamento diffuso nel caso in cui non è stato possibile accertare il nesso tra danno e attività di singoli operatori. competenze: il ministro dell’ambiente collabora con le regioni nell’esercitare i compiti e le funzioni più rilevanti in materia di danno ambientale. Regioni e enti locali svolgono una funzione di propulsione dell’intervento statale; in più, sempre le regioni e gli enti locali hanno potere di denuncia , condiviso con persone fisiche e giuridiche( tra cui le associazioni di protezione ambientale) che potrebbero essere colpite dal danno ambientale. Tutti qst soggetti sono legittimati a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa: x annullare atti e provvedimenti; contro il silenzio-inadempimento del ministro dell’ambiente; x il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell’attivazione, da parte del ministro dell’ambiente, delle misure previste. L’interessato può anche ricorrere in via straordinaria al presidente della repubblica. la disciplina del danno ambientale e della responsabilità ambientale racchiude due profili: 1- relativo alle procedure amministrative finalizzate all’adozione di misure di prevenzione e di ripristino. 2- attinente al risarcimento del danno ambientale.
trasgressore, ricevuta l’ordinanza, può proporre ricorso in sede di giurisdizione amministrativa al presidente della repubblica->potrebbe cambiare la posizione del trasgressore all’interno del processo. I soggetti danneggiati possono agire in giudizio x la tutela dei diritti ed interessi lesi.
BONIFICA E RIPRISTINO DEI SITI CONTAMINATI le diverse discipline x la tutela dagli inquinamenti non bastano x evitare contaminazione del suolo, delle acque e dell’aria. Ciò avviene: x via dell’inquinamento controllato causato dalle attività consentite; x violazione delle normative. Perciò, è necessaria una disciplina complementare x le situazioni di contaminazione grave in alcune aree e siti, che devono essere sottoposti a bonifica. Normativa ispirata al principio di correzione alla fonte e al principio chi inquina paga. La disciplina della bonifica e del ripristino dei siti contaminati si integra con quella del danno ambientale: entrambe attengono a profili di responsabilità. Normativa di riferimento: titolo V della quarta parte del d. lgs. 152/2006. Qst norme definiscono gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definiscono le procedure, i criteri e le modalità di svolgimento delle operazioni x eliminare l’inquinamento. Qst norme non si applicano all’abbandono dei rifiuti. Secondo la disciplina della bonifica, un sito è un’area definita, composta dalle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acquee sotterranee) e comprende eventuali infrastrutture presenti. Un sito è definito contaminato quando si superano i valori delle concentrazioni soglia di rischio CSR, che sono determinati attraverso l’analisi di rischio e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione. Bonifica: l’insieme degli interventi volti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni di qst sostanze ad un livello inferiore alle CSR. Ripristino ambientale: insieme di interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, finalizzati al recupero della fruibilità del sito x la destinazione d’uso conforme agli strumenti urbanistici. In caso si verifichi un evento in grado di contaminare il sito o in caso di contaminazione storica che può ancora compromettere le condizioni ambientali, il responsabile dell’inquinamento deve comunicare alle autorità competenti entro 24h le necessarie misure di prevenzione. Dopo di che svolge un’indagine preliminare x accertare se sono stati superati i livelli delle CSCconcentrazioni soglia di contaminazione nel caso in cui qst livelli non vengono superati, si procede con il ripristino della zona interessata; nel caso in cui i livelli sono superati , il responsabile dell’inquinamento deve comunicarlo subito al comune e alla provincia e deve presentare il piano di caratterizzazione, che deve essere approvato dalla conferenza dei servizi convocata dalla regione. Il sito viene poi sottoposto all’analisi di rischio x accertare l’eventuale superamento delle CSR. Se i livelli di inquinamento sono inferiori alle CSR, la conferenza dei servizi dichiara concluso positivamente il processo; se i livelli delle CSR vengono superati, il sogg. Responsabile deve sottoporre alla regione il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza e le necessarie misure di riparazione o ripristino ambientale con costi sopportabili. proprietario non responsabile: cioè proprietario del sito ma non responsabile dell’inquinamento e della possibilità di inquinamento. Nei suoi confronti possono esercitarsi il privilegio e la ripetizione delle spese. Nel caos in cui egli abbia già provveduto direttamente alla bonifica del sito inquinato, può esercitare azione di rivalsa nei confronti del responsabile dell’inquinamento x le spese sostenute. Quindi il principio chi inquina paga viene applicato più in funzione di tutela della finanza pubblica che della salvaguardia ambientale. Infatti, in caso di non individuazione del vero responsabile dell’inquinamento, viene incolpato il responsabile del sito che deve addossarsi le spese di ripristino e bonifica x una contaminazione di cui non è responsabile. I soggetti obbligati o interessati a provvedere alla bonifica dei siti possono stipulare con le autorità competenti degli accordi di programma con i quali vengono definite le modalità e i tempi di esecuzione degli interventi. Le regioni devono predisporre di un’anagrafe dei siti oggetto di bonifica.
Strumenti economico-consensuali specifici della normativa ambientale (influenza di strumenti ed istituti economici nel settore ambientale avviene attraverso qst strumenti economici consensuali sia specifici che oridnari).
Nuovi strumenti e meccanismi di protezione ambientale negli ultimi anni c’è stato un cambiamento strutturale nel diritto dell’ambiente, diretto ad ampliare gli strumenti di intervento. Da un lato, si vuole promuovere la partecipazione attiva dei cittadini, attraverso la sensibilizzazione e l’informazione, e si