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I Principi del Diritto Ambientale: Livelli Internazionali, Europei e Nazionali - Prof. Rag, Sintesi del corso di Diritto dell'ambiente

Riassunto dettagliato del manuale "diritto dell'ambiente" di Nicola Lugaresi, V edizione

Tipologia: Sintesi del corso

2017/2018
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Caricato il 11/10/2018

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giorgia_chirieletti 🇮🇹

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DIRITTO DELL’AMBIENTE
CAPITOLO 1: AMBIENTE E DIRITTO
Il concetto giuridico di ambiente
Quando si parla di ambiente si fa riferimento a 2 aspetti: 1- spazio, luogo in cui si vive; 2- essere viventi e
cose inanimate con cui si entra in contatto. Quindi l’ambiente è tutto ciò che è esterno all’organismo e che
interagisce con esso. Si possono avere due concezioni: -antropocentrica, cioè che parte dall’uomo che è
soggetto attivo nei confronti dell’ambiente; -ecocentrica, che vede l’equilibrio ambientale come condizione
essenziale affinché l’uomo si trovi bene, trovi il suo posto indipendente nell’ambiente.
Per il termine “ambiente” non esiste in campo giuridico una definizione unitaria, in quanto si tratta di un
concetto vasto e complesso. Sono cmq state elaborate diverse teorie sia a livello nazionale, internazionale e
dell’UE, ma in ogni caso si è dovuto fare i conti con il carattere composito e complesso della nozione di
ambiente.
Livello internazionale= l’ambiente comprende aria, acqua, suolo, fauna e flora + interazione tra qst
elementi/fattori + beni ambientali che fanno parte del patrimonio culturale + aspetti caratteristici del
paesaggio.
livello di unione europea= ambiente è formato da più fattori: popolazione e salute umana +
biodiversità + territorio, suolo, acqua, aria, clima + beni materiali, patrimonio culturale e paesaggio
+ interazione tra qst elementi. Anche la corte di giustizia comunità europea nel dichiarare l’ambiente
scopo essenziale della comunità, non è riuscita a darne una definizione unitaria, visto il carattere
composito del concetto.
livello nazionale= il concetto di ambiente è stato dato per presupposto ed è stato inserito quasi
accidentalmente nel concetto di urbanistica.
Nemmeno il “codice dell’ambiente” o “testo unico ambientale” ha dato una definizione precisa del concetto,
ma ha una visione antropocentrica dell’ambiente, infatti lo scopo di qst testo è promuovere il miglioramento
della qualità di vita umana migliorando le condizioni dell ambiente e utilizzando correttamente le risorse
naturali.
Secondo la corte costituzionale l’ambiente non è solo un valore costituzionale, ma anche un diritto
fondamentale della persona, un interesse della collettività, un bene immateriale unitario. L’ambiente è un
bene della vita materiale e complesso , è visto come un sistema.
La corte di cassazione, invece, aveva affermato l’esistenza del diritto alla salubrità(cioè alla salute)
dell’ambiente.
Si è dati tanti significati all’ambiente, valore, diritto, bene, sistema, ma non si è trovati una definizione
unitaria. Massimo severo giannini ha considerato l’ambiente un concetto suddiviso in categorie ampie. Ha
individuato alcune componenti/categorie che secondo lui formano qst concetto: A) componente estetico –
culturale, facendo riferimento al paesaggio come zone circoscritte dell’ambiente. B) componente sanitaria,
facendo riferimento all’inquinamento , che giannini considera la reazione dell’ambiente all’azione umana.
C)componente urbanistica, facendo riferimento al territorio. D) componente economica, che fa riferimento
all’ambiente come sistema di servizi ambientali.
Il diritto dell’ambiente
Profili e caratteristiche generali il diritto dell’ambiente è una branca del diritto che si occupa delle possibili
relazioni tra organismi viventi ed elementi naturali. Visto il suo carattere traversale e complesso, è difficile
inquadrarlo, infatti esso è una branca del diritto pubblico , del diritto amministrativo, ma è anche influenza e
condiziona il diritto penale, civile, commerciale, tributario ecc.
OBIETTIVI : 1- protezione, tutela, salvaguardia e miglioramento dell’ambiente. 2- regolazione dello
sviluppo limitando le attività che non sono compatibili con l’ambiente. 3- repressione dei comportamenti
lesivi + sanzioni. 4- adozione di misure per ridurre o meglio evitare i danni all’ambiente. 5- individuazione
di un sistema di responsabilità quando viene leso l’ambiente. 6- modificazione dei comportamenti
dell’uomo, delle imprese in modo che siano più compatibili con l’ambiente.
Il diritto dell’ambiente ha principi generali e principi speciali: i primi vanno ricercati su più livelli: a livello
internazionale, facendo riferimento ai principi consuetudinari(abituali); a livello dell’UE , facendo
riferimento soprattutto alla carta dei diritti fondamentali e ai trattati; a livello interno, facendo riferimento
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DIRITTO DELL’AMBIENTE

CAPITOLO 1: AMBIENTE E DIRITTO

Il concetto giuridico di ambiente Quando si parla di ambiente si fa riferimento a 2 aspetti: 1- spazio, luogo in cui si vive; 2- essere viventi e cose inanimate con cui si entra in contatto. Quindi l’ambiente è tutto ciò che è esterno all’organismo e che interagisce con esso. Si possono avere due concezioni: -antropocentrica, cioè che parte dall’uomo che è soggetto attivo nei confronti dell’ambiente; -ecocentrica, che vede l’equilibrio ambientale come condizione essenziale affinché l’uomo si trovi bene, trovi il suo posto indipendente nell’ambiente. Per il termine “ambiente” non esiste in campo giuridico una definizione unitaria, in quanto si tratta di un concetto vasto e complesso. Sono cmq state elaborate diverse teorie sia a livello nazionale, internazionale e dell’UE, ma in ogni caso si è dovuto fare i conti con il carattere composito e complesso della nozione di ambiente.

  • Livello internazionale= l’ambiente comprende aria, acqua, suolo, fauna e flora + interazione tra qst elementi/fattori + beni ambientali che fanno parte del patrimonio culturale + aspetti caratteristici del paesaggio.
  • livello di unione europea= ambiente è formato da più fattori: popolazione e salute umana + biodiversità + territorio, suolo, acqua, aria, clima + beni materiali, patrimonio culturale e paesaggio
    • interazione tra qst elementi. Anche la corte di giustizia comunità europea nel dichiarare l’ambiente scopo essenziale della comunità, non è riuscita a darne una definizione unitaria, visto il carattere composito del concetto.
  • livello nazionale= il concetto di ambiente è stato dato per presupposto ed è stato inserito quasi accidentalmente nel concetto di urbanistica. Nemmeno il “codice dell’ambiente” o “testo unico ambientale” ha dato una definizione precisa del concetto, ma ha una visione antropocentrica dell’ambiente, infatti lo scopo di qst testo è promuovere il miglioramento della qualità di vita umana migliorando le condizioni dell ambiente e utilizzando correttamente le risorse naturali. Secondo la corte costituzionale l’ambiente non è solo un valore costituzionale, ma anche un diritto fondamentale della persona, un interesse della collettività, un bene immateriale unitario. L’ambiente è un bene della vita materiale e complesso , è visto come un sistema. La corte di cassazione, invece, aveva affermato l’esistenza del diritto alla salubrità(cioè alla salute) dell’ambiente. Si è dati tanti significati all’ambiente, valore, diritto, bene, sistema, ma non si è trovati una definizione unitaria. Massimo severo giannini ha considerato l’ambiente un concetto suddiviso in categorie ampie. Ha individuato alcune componenti/categorie che secondo lui formano qst concetto: A) componente estetico – culturale, facendo riferimento al paesaggio come zone circoscritte dell’ambiente. B) componente sanitaria, facendo riferimento all’inquinamento , che giannini considera la reazione dell’ambiente all’azione umana. C)componente urbanistica, facendo riferimento al territorio. D) componente economica, che fa riferimento all’ambiente come sistema di servizi ambientali.

Il diritto dell’ambiente

Profili e caratteristiche generali il diritto dell’ambiente è una branca del diritto che si occupa delle possibili relazioni tra organismi viventi ed elementi naturali. Visto il suo carattere traversale e complesso, è difficile inquadrarlo, infatti esso è una branca del diritto pubblico , del diritto amministrativo, ma è anche influenza e condiziona il diritto penale, civile, commerciale, tributario ecc. OBIETTIVI : 1- protezione, tutela, salvaguardia e miglioramento dell’ambiente. 2- regolazione dello sviluppo limitando le attività che non sono compatibili con l’ambiente. 3- repressione dei comportamenti lesivi + sanzioni. 4- adozione di misure per ridurre o meglio evitare i danni all’ambiente. 5- individuazione di un sistema di responsabilità quando viene leso l’ambiente. 6- modificazione dei comportamenti dell’uomo, delle imprese in modo che siano più compatibili con l’ambiente. Il diritto dell’ambiente ha principi generali e principi speciali : i primi vanno ricercati su più livelli: a livello internazionale, facendo riferimento ai principi consuetudinari(abituali); a livello dell’UE , facendo riferimento soprattutto alla carta dei diritti fondamentali e ai trattati; a livello interno, facendo riferimento

alle norme costituzionali. I secondi sono deducibili dalle discipline settoriali: convenzioni, accordi e trattati internazionali, direttive, regolamenti e atti dell’UE, atti normativi interni. C’è stata un’evoluzione del diritto dell’ambiente a livello internazionale che vede la svalutazione del profilo antropocentrico; ciò non significa che si omettono le aspettative del genere umano, ma che qste vengono inserite in un ambito più grande e ambientale. L’obiettivo finale di qst evoluzione è lo sviluppo sostenibile. Il diritto dell’ambiente è un diritto autonomo, ha i propri principi peculiari (es. principi che chi inquina paga), ha propri istituti specifici, ha proprie organizzazioni (il ministero dell’ambiente). Il diritto dell’ambiente è sottoposto a tendenze unificatrici:

  • Sotto il profilo normativo , attraverso l’adozione di testi unici settoriali e di un testo normativo che raggruppa più testi unici settoriali.
  • Sotto il profilo gestionale , attraverso l’individuazione di politiche specifiche e di programmi d’intervento.
  • Sotto il profilo organizzativo , attraverso l’istituzione di appositi enti e organismi.
  • Sotto il profilo procedimentale , attraverso l’individuazione di procedimenti peculiari del settore.
  • Sotto il profilo risarcitorio , relativo alla responsabilità, attraverso la costruzione di una figura tipica, il danno ambientale.
  • Sotto il profilo teorico , attraverso l’affermazione dell’unitarietà dell’ambiente come bene immateriale da proteggere. Le caratteristiche del diritto dell’ambiente, che unite gli attribuiscono personalità, sono: attualità, trasversalità, settorialità, tecnicità, emotività. Per questo il diritto dell’ambiente è:
  • Un diritto attuale , xk è soggetto a cambiamento continuo; ciò perché con il tempo escono fuori nuove problematiche e quindi il diritto dell’ambiente cambia per trovare nuove soluzioni e per trovare qst soluzioni può far uso delle nuove conoscenze tecnico-scientifiche.
  • Un diritto trasversale , perché ha continue interazioni con altri settori, perciò le norme ambientali non sono solo quelle che si trovano nelle normative ambientali, ma anche in normative di altri settori.
  • Un diritto settoriale , diviso in settori diversi, composto di discipline speciali, differenti e che si occupano di problemi diversi.
  • Un diritto tecnico , perché è influenzato in senso scientifico e tecnologico da innovazioni e scoperte sia x quanto riguarda le soluzioni che per quanto riguarda i problemi.
  • Un diritto emotivo , per emotività si intende la passione, l’impegno civile.

Struttura, confini e strumenti STRUTTURA= il diritto dell’ambiente può essere rappresentato come un albero composto dalle radici, cioè i principi , il tronco centrale, cioè le discipline trasversali , i rami, cioè le discipline settoriali. Se i principi e le discipline trasversali sono in continua crescita, le discipline settoriali sono in calo. Mentre a livello nazionale, c’è stato uno sviluppo inverso del diritto dell’ambiente, infatti prima si è avuta la crescita delle discipline settoriali e quindi della parte speciale, poi è avvenuta e tuttora continua la crescita della parte generale , cioè principi e discipline trasversali. Il diritto dell’ambiente è quindi in fase di assestamento e la legge 308/2004 ha disposto il riordino della legislazione in ambito ambientale, infatti si sta cercando di rafforzare il nucleo centrale e di snellire le ramificazioni periferiche. Sempre a livello di struttura, c’è un’incertezza dei confini sia perché il diritto dell’ambiente nasce come diritti ritagliato, ma anche perché c’è la necessità di integrazione tra ambiente e i concetti di territorio e salute. “ambiente e territorio/urbanistica”: il confine tra qst due materie è sempre stato di difficile individuazione anche per via del cambiamento di significato attribuito alla materia urbanistica: qst ora è la disciplina dell’uso del territorio. “ambiente e salute”: anche qui è difficile identificare un confine tra le due materie perché spesso hanno lo stesso oggetto o hanno oggetti difficilmente scindibili: salubrità dell’ambiente e salute dell individuo. STRUMENTI OPERATIVI: il diritto dell’ambiente ha sempre utilizzato strumenti operativi tradizionali tipici del metodo command and control (sistema basato sull’imposizione di limiti molto rigidi e sul controllo del rispetto di tali limiti da parte di un’autorità) e a questi ha aggiunto meccanismi alternativi di carattere economico. Gli strumenti operativi si distinguono quindi in:

  • strumenti giuridici tradizionali , che sono quelli del common & control, ovvero prescrizioni, divieti, concessioni, autorizzazioni, controlli, sanzioni , piani, programmi;
  • strumenti giuridici specifici , che si ripartiscono in strumenti di carattere preventivo in riferimento ad opere, attività, piani, e strumenti relativi alla responsabilità e all’intervento necessario di ripristino;
  • strumenti economici , si tratta di strumenti di intervento di carattere generale(incentivi e tasse ambientali), di strumenti di mercato, di strumenti ad adozione volontaria e di strumenti contrattuali;
  1. Principio della responsabilità comune ma differenziata , attribuisce agli stati l’onere di intervenire x tutelare l’ambiente, tenendo conto del grado di sviluppo, del contributo al degrado ambientale e delle risorse tecniche e finanziarie a disposizione. Inoltre tale principio porta ad una riconsiderazione dei percorsi di sviluppo e permette l’intervento quando si verificano danni all’ambiente.
  2. Principio di partecipazione ed informazione , secondo il quale i cittadini possono partecipare, contribuire al miglioramento della protezione dell’ambiente , ma per farlo devono poter accedere alle informazioni riguardanti l’ambiente che gli arrivano attraverso meccanismi di sensibilizzazione.
  3. Principio dell’internalizzazione dei costi , secondo il quale i costi per determinati interventi e compromissioni non devono cadere sull’intera collettività ma solo su coloro che traggono vantaggi con qst interventi.
  4. Principio dello sviluppo sostenibile , è il principio per eccellenza del diritto internazionale dell’ambiente più recente. La definizione di qst principio risale al rapporto di Brundtland 1987, che definisce lo sviluppo sostenibile come lo sviluppo che soddisfa le esigenze della generazione presente senza compromettere la possibilità , x le generazioni future, di soddisfare i propri bisogni; i parametri di riferimento sono le risorse e i rapporti tra le generazioni. In sostanza, qst principio richiede un integrazione tra politiche di sviluppo economico e sociale e politiche di protezione dell’ambiente.

Principi a livello dell’UE i principi del diritto ambientale dell’UE sono contenuti nei vari trattati istitutivi dell’UE e nella carta dei diritti fondamentali dell’UE. Tali principi si distinguono in :

  • Principi di carattere generale ,che hanno rilevanza in materia ambientale, ma non sono ad essa dedicati.
    1. Principio dello sviluppo sostenibile , che ha come fondamento un elevato livello di tutela e miglioramento della qualità ambientale. Si tratta di un principio proprio del diritto internazionale, che l’UE ha ripreso e collegato ai propri principi e criteri. Qst principio si afferma sia a livello di UE che in riferimento a relazioni con altri stati od organizzazioni, tra cui i paesi in via di sviluppo. Lo sviluppo sostenibile è una finalità essenziale che guida l’integrazione delle esigenze ambientali in altre politiche dell’UE.
    2. Principio di cooperazione tra stati , anche qst è ripreso dal diritto internazionale; esso non va inteso solo all’interno dell’unione , ma anche all’esterno di essa; qst cooperazione avviene attraverso politiche ed azioni che integrano considerazioni ambientali, economiche e sociali come la lotta alla povertà, la gestione sostenibile delle risorse mondiali. L’ue e i paesi membri collaborano in materia ambientale con paesi terzi ed organizzazioni internazionali attraverso accordi e negoziati. Nell’ambito della tutela ambientale e dello sviluppo economico e sociale, l’ue si presenta come un soggetto autonomo e non come rappresentate di stati, e si preoccupa maggiormente degli effetti transfrontalieri dei fenomeni inquinanti.
    3. Principio di concorrenza , volto ad evitare distorsioni della concorrenza
    4. Principio di non discriminazione in base alla nazionalità. Qst ultimi due sono importanti principi che spiegano l’adozione da parte dell’ue di criteri minimi e uniformi di tutela ambientale x garantire ai cittadini la tutela minima della qualità di vita , ma anche x evitare effetti distorsivi della concorrenza.
  • Principi procedurali , che forniscono i procedimenti da seguire e le regole d’azione anche in ambito ambientale.
    1. Principio di sussidiarietà, permette all’ue di intervenire, nei settori dove non ha competenza esclusiva, solo se gli obiettivi dei trattati non possono essere raggiunti dagli stati in modo soddisfacente. Gli effetti ultrastatali della normativa ambientale e le difficoltà politiche degli stati in ambito ambientale permettono la partecipazione dell’ue nelle scelte ambientali.
    2. Principio di proporzionalità, l’azione dell’ue non deve andare oltre il necessario per il raggiungimento degli obiettivi dei trattati. in riferimento a qst due principi, l’ue ha adottato il “protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità” con l’obiettivo di vigilare sull’azione legislativa degli stati e dell’ue e x evitare violazioni dei trattati collegate ad errate interpretazioni di tali principi.
    3. Principio del ravvicinamento delle legislazioni, con lo scopo di instaurare e far funzionare il mercato interno ; fa riferimento sia alle disposizioni legislative che a quelle regolamentari e amministrative.
  1. Principio dei poteri impliciti, è una norma di chiusura del sistema, applicabile a tutti i settori, in funzione dell’effettività dell’azione dell’ UE. Quando un’azione è necessaria per raggiungere gli obiettivi dei trattati, il consiglio delibera all’unanimità sulle disposizioni da adottare.
  2. Principio dell’adeguamento scientifico, secondo il quale oltre a promuovere il progresso tecnico e scientifico, impone la considerazione di dati scientifici e tecnici aggiornati nella preparazione delle politiche dell’ue , soprattutto di quella ambientale. Infatti, visto il carattere tecnico del diritto dell’ambiente, è veramente necessario adattarsi scientificamente e tecnicamente, cioè è necessario usare dati aggiornati.
  3. Principio di integrazione tra le politiche dell’unione; la cooperazione tra le politiche dell’ue è indispensabile vista la trasversalità della materia ambientale che non permette una separazione netta tra i settori e quindi tra le politiche. La materia ambientale condiziona ed è condizionata dalle altre materie e quindi dalle altre politiche. L’elemente che unisce e coordina le politiche dell’unione è la promozione di uno sviluppo sostenibile.
  • Principi ambientali specifici , che sono proprio della materia ambientale.
  1. Principio di precauzione, secondo il quale la mancanza di conoscenze scientifiche certe non può negare l’adozione di misure efficaci a favore dell’ambiente, qst principio è il frutto di preoccupazioni sorte visti i nuovi problemi ambientali, i cui effetti non sono scientificamente provati. Per applicarlo ci sono però dei parametri da rispettare: entità die danni che deve essere altissima, grado di certezza degli effetti che può provocare un danno che è impossibile da raggiungere, e misure adottabili che non devono costare molto. Il principio di precauzione può essere sintetizzato nella formula “better safe than sorry”; quindi: in assenza di conoscenze scientifiche certe, ma in presenza di un rischio elevato di danni rilevanti, si può intervenire x salvaguardare l’ambiente, ma si deve valutare l’efficacia delle azioni da adottare, considerando anche il costo di tali azioni.
  2. Principio di prevenzione, che si basa su aspetti ambientali, volti ad impedire danni irreversibili all’ambiente, e su valutazioni economiche dei costi per proteggere l’ambiente, che sono alti.
  3. Principio di correzione, riferito alla fonte dei danni causati all’ambiente; ha una duplice prospettiva: da un lato, in caso di lesione di beni ambientali, prevede un intervento ripristinatorio; dall’altro, mira ad evitare che i valori ambientali diventino oggetto di un’indiretta commercializzazione e quindi essere una variabile di un’analisi costi-benefici. Secondo tale principio ci causa il danno deve procedere con il ripristino senza pensare ai costi che ci vorranno.
  4. Principio “chi inquina paga”, individua un criterio di responsabilità in materia ambientale. Nel caso in cui vengono violate norme e si sia causato un danno all’ambiente, il principio prevede una sanzione per chi ha commesso il danno ed imputa al singolo individuo provocatore del danno, il quale deve pagare i costi di ripristino; tanto più il responsabile si impegna a pagare seriamente il danno, tanto più le conseguenze sanzionatorie sono applicate seriamente, tanto più esse avranno un effetto deterrente, cioè impediranno che venga di nuovo compiuta quell’azione che ha causato il danno. Il principio si applica anche alle attività che sono consentite ed in qst caso, la finalità è l’internalizzazione dei costi ed evitare che vengano attribuita in maniera indistinta alla collettività; i meccanismi di internalizzazione dei costi sono due: a) meccanismi tariffari, attraverso l’applicazione di un corrispettivo a fronte della fruizione di un servizio ambientale; meccanismi fiscali, attraverso l’applicazione di una tassa relativa a determinate attività che inquinano l’ambiente. Altro obiettivo di qst principio può essere l’esternalizzazione dei vantaggi ambientali: si tratta di individuare meccanismi premiali e compensativi che rendano piacevoli anche economicamente stili di vita, processi produttivi e azioni pubbliche più compatibili con l’ambiente; qst meccanismi devono essere finanziariamente sostenibili per i bilanci pubblici.

Principi a livello nazionale nella costituzione italiana ci sono 2 articoli relativi alla tutela dell’ambiente: ART. 9 COMMA 2 e ART. 32. L’art. 9 tutela il paesaggio non solo sotto i profili estetici, ma anche sotto i profili attinenti all’ambiente; l’art. 32 tutela la salute come diritto fondamentale ed inviolabile e come

interesse della collettività sociale. Questi due articoli costituiscono i fondamenti costituzionali della tutela dell’ambiente; ma ci sono cmq altre norme importanti che incidono in materia ambientale:

Il decreto legislativo 152/2006 dopo aver affermato che la tutela dell’ambiente è responsabilità di tutti i

soggetti dell’ordinamento pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, richiama i principi ambientali di cui al TFUE: precauzione, azione preventiva, correzione alla fonte e chi inquina paga.

il principio dello sviluppo sostenibile deve costituire il parametro di riferimento dell’attività discrezionale della pubblica amministrazione e dal quale deriva la prioritaria considerazione degli interessi ambientali. Inoltre, il principio di sviluppo sostenibile deve essere considerato anche come criterio di risoluzione delle

questioni ambientali che riguardano attività umane.

I principi contenuti nel d. legislativo 152/2006 sono condizioni minime ed essenziali x assicurare la tutela dell’ambiente su tutto il territorio. Inoltre qst principi permettono alle regioni di adottare forme di tutela ambientale più restrittive sempre che sia richiesto da una situazione territoriale particolare e sempre che non ne conseguano arbitrarie discriminazioni o aggravi procedimentali.

I contenuti della normativa ambientale Una legge ambientale è divisa in 6 parti:

  1. PRINCIPI: si intendono disposizioni di carattere generale. Qui troviamo l’oggetto, che individua il settore che la legge vuole considerare; l’ambito di applicazione; le finalità della legge; la natura della legge che indica i rapporti con le altre fonti e tra ordinamenti; le nozioni, che contribuiscono a definire l’ambito di applicazione della legge; le classificazioni, che individuano ulteriormente la disciplina.
  2. (^) ORGANIZZAZIONE: qui troviamo la distribuzione delle competenze, che possono essere nuove o già esistenti; l’istituzione di nuovi enti e di nuovi organi.
  3. ATTIVITà pubblica e privata: vi troviamo l’attività conoscitiva, cioè l’acquisizione e l’elaborazione di dati; l’attività di programmazione e pianificazione, che considera i risultati in relazione agli obiettivi ed alle risorse; attività provvedimentale, che utilizza provvedimenti favorevoli o sfavorevoli x il perseguimento concreto degli obiettivi della legge; strumenti utilizzabili dalla pubblica amministrazione x compiere le attività citate.
  4. SANZIONI: da considerare nella loro valenza repressiva, retributiva e deterrente. Vi troviamo sanzioni civili, che sono recessive xk dirette principalmente a ristorare un danno patrimoniale; sanzioni penali, restrittive della libertà personale(es. arresto) o pecuniarie( es. ammenda); sanzioni amministrative: si distinguono su scala secondo la gravità della violazione: diffida(quando si invita qlcn ad astenersi dall’avere un determinato comportamento), x violazioni di piccola entità; diffida e sospensione dell’attività autorizzata, x violazioni più gravi ; revoca e chiusura dell’impianto nei casi più gravi. La sanzione più specifica del diritto dell’ambiente è la “riduzione in pristino” (es. quando si abbatte un edificio abusivo costruito in una zona di rilievo ambientale).
  5. DISPOSIZIONI FINANZIARIE, in qst parte vengono considerati i mezzi x affrontare le spese che la legge comporta. Vi troviamo le disposizioni relative alla copertura dei costi necessari x l’organizzazione, le attività e il personale; le incentivazioni, in forma di sussidi, sovvenzioni, sgravi fiscali x una migliore applicazione della legge e x regolare l’attività della pubblica amministrazione verso direzioni più ambientalmente compatibili. Inoltre vi possiamo trovare disposizioni di carattere tributario, che prevedono delle tasse i cui proventi dovrebbero essere utilizzati x proteggere l’ambiente.
  6. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI: comprende misure di salvaguardia, l’abrogazione di norme, norme tardive o a carattere sperimentale, rinvii a norme secondarie. Infine, la norma ambientale è caratterizzata dalla presenza di allegati, nei quali possono essere definiti valori, limiti, standards di carattere tecnico-scientifico.

■ (^) Ambiente e diritto penale: i reati ambientali La protezione delll/’ambiente avviene anche attraverso il diritto penale. Vige in qst senso una norma legge n 68/2015 dedicata ai reati ambientali. Qst legge introduce nuove ipotesi di reato e nuove aggravanti ed

attenuanti. I reati ambientali sono puniti con delle sanzioni. L’obiettivo è punire con maggiore severità i reati contro l’ambiente. I reati ambientali sono:

  • DELITTO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE, relativo al deterioramento e alla compromissione dell’ambiente. È previsto un aggravante x inquinamenti prodotti in aree protette o soggette a vincoli. Un'altra aggravante è prevista in caso di morte o di lesioni personali quali conseguenze non volute.
  • DELITTO DI DISASTRO AMBIENTALE, relativo all’alterazione in modo irreversibile dell’equilibro di un ecosistema. Anche in qst caso è prevista un aggravante in caso di compromissione di aree protette o soggette a vincoli Per entrambi i reati è prevista la fattispecie colposa, che comporta la riduzione della pena.
  • DELITTO DI ABBANDONO E TRAFFICO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITà.

Ambiente ed analisi economica la disciplina giuridica dell’ambiente incide ed è condizionata da profili economici. Il principio dello sviluppo sostenibile ha 3 componenti: ambientale, sociale ed economica; esso mostra la necessaria interdipendenza tra qst 3 componenti ed ha avuto il merito di attribuire alla tutela ambientale pari dignità rispetto alle problematiche economiche e sociali. L’analisi economica fornisce elementi valutativi fondati su criteri matematici e sulla comparazione delle diverse soluzioni prospettabili. Se da un lato l’analisi economica può contribuire a trovare la soluzione più vantaggiosa, dall’altro può accadere che subordina la tutela ambientale agli aspetti finanziari. L’analisi economica contribuisce all’esercizio delle scelte politiche e legislative prima e all’esercizio della discrezionalità amministrativa poi (discrezionalità amministrativa= Potere della pubblica amministrazione di adottare una decisione effettuando, in base alla legge, una scelta fondata sulla ponderazione di un interesse pubblico primario con interessi secondari, pubblici, privati, o collettivi). Il problema diventa quello di ponderare, cioè di riuscire a misurare interessi non omogenei x individuare le scelte + rispondenti all’interesse pubblico complessivo. Sotto il profilo amministrativo il problema del ponderare è relativo a capire fino a quando si possono sacrificare i valori economici x perseguire valori ambientali. La misurabilità economica dell ambiente sta ad indicare l’internalizzazione dei costi ambientali. Essa attiene a due profili: 1- al vantaggio economico derivato da scelte motivate da ragioni mabientali; 2- al valore ambientale delle scelte, da ponderare e confrontare con gli altri interessi coinvolti. I costi che qualcuno non sostiene per compromissioni ambientali saranno sostenuti dalla collettività tramite la fiscalità generale (entrate dello stato).

CAPITOLO 2: I LIVELLI SOVRANAZIONALI

Il livello internazionale il diritto internazionale dell’ambiente nasce e si sviluppa in riferimento a due dinamiche: 1- ai rapporti tra stati confinanti ed a fenomeni di inquinamento transfrontaliero; 2- ai problemi ambientali di natura globale (es. cambiamenti climatici, inquinamento marino, incidenti e perdite radioattive) nei cui confronti scelte legislative e politiche nazionali non sono soddisfacenti. L’evoluzione del diritto internazionale dell’ambiente può essere distinta in fasi: PRIMA FASE: quella che precede l’istituzione dell’ONU; fase nella quale i rapporti tra i Stati sono regolati da trattati e convenzioni, o attraverso meccanismi di risoluzione delle controversie. SECONDA FASE: caratterizzata dall’istituzione e dalla presenza dell’Onu e di altri organismi e agenzie operanti a livello mondiale. TERZA FASE: va dal 1972 al 1992; in qst fase è l’onu che si occupa della tutela ambientale. L’ambiente non è più considerato causa di scontro tra stati, ma assume gradualmente la dignità di valore a sé stante, da perseguire attraverso la cooperazione. QUARTA FASE: dal 1992, fase in cui l’interesse x le tematiche ambientali viene integrato con gli interessi di carattere economico e sociale. Il principio di riferimento è quello dello sviluppo sostenibile(sviluppo economico compatibile con la tutela dell’ambiente). In qst fase l’attenzione si è spostata sul rapporto tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo. In qst fase sono rilevanti le decisioni prese da altre organizzazioni internazionali estranee all’Onu. Le vere ragioni della nascita e dello sviluppo della storia del diritto internazionale dell’ambiente sono i PROBLEMI AMBIENTALI: problemi ambientali cronici (inquinamento, mutamenti climatici) e disastri ambientali (affondamento di petrolifere e incidenti industriali, qst incidenti

secondi il sottosviluppo spesso è stato determinato dall’ambiente e i limiti economici e tecnologici comportano rischi ambientali rilevanti. Le soluzioni di principio proposte x risolvere i problemi in qst rapporto prevedono la cooperazione tra stati sviluppati e in via di sviluppo. Secondo qst soluzioni gli stati sviluppati devono fornire assistenza tecnologica e finanziaria, devono creare organizzazioni che agiscono localmente, devono evitare il trasferimento di inquinanti e rifiuti; gli stati in via di sviluppo devono valutare le conseguenze in ambito globale delle proprie scelte. Infine, partecipazione, educazione, informazione e sensibilizzazione sono valori diffusi attraverso processi di coinvolgimento dei cittadini, delle comunità indigene, operatori economici, istituzioni. Ognuno è chiamato ad assumersi le proprie responsabilità e ad essere attivo nella protezione dell’ambiente.

Il livello dell’Unione Europea

A livello di unione europea l’originale trattato di roma 1975, cioè trattato istitutivo della comunità economica europea non affrontava tematiche ambientali, ma era volto alla realizzazione di un mercato unico, delle politiche della concorrenza e alla non discriminazione commerciale. Tematiche ambientali sono state poi aggiunte attraverso modifiche del Trattato.

  1. In una prima fase non vi erano principi, azioni, politiche e norme ambientali comunitarie, ma vi erano disposizioni che permettevano un intervento indiretto nel settore ambientale( es. obiettivo di espansione economica equilibrata e di garantire ai cittadini degli stati membri la qualità della vita quindi la comunità interviene nell’ambiente x garantire una qualità di vita ottimale). A partire dagli anni 60 sono state emanate direttive e regolamenti che avevano x oggetto l’ambiente: disciplina delle attività inquinanti, gestione delle risorse naturali, salvaguardia dell’habitat naturale, smaltimento dei rifiuti e protezione della biodiversità. Qst interventi in materia ambientale sono giustificati dalla necessità di tutela della concorrenza, le cui regole possono essere condizionate negativamente dalla difformità delle normative ambientali dei singoli stati. Infatti i costi x rispettare i differenti obblighi ambientali provocano distorsione della concorrenza.
  2. A partire dagli anni 70 il diritto comunitario dell’ambiente subisce un’accelerazione sostanziale. Ci si rende conto della sottovalutazione dei bisogni ambientali e vengono emanati programmi d’azione ambientale, che contengono una serie di interventi volti a tutelare l’ambiente. I primi 4 programmi (1973,77,83,87) hanno un impostazione settoriale, mentre quelli successivi(1993,2002,2013) affrontano le problematiche ambientali secondo un approccio innovativo, trasversale, proattivo, più attento ai profili economico-finanziari e consensuali, alla ricerca di nuovi strumenti di intervento.
  3. 1985 la corte di giustizia CE riconosce la protezione ambientale come obiettivo fondamentale della comunità economica europea.
  4. Atto Unico Europeo introduce un nuovo titolo XVI sull’ambiente e individua una competenza esplicita della comunità in materia di ambiente. Vengono inoltre stabiliti obiettivi e principi ambientali. Con l’atto unico europeo il diritto comunitario dell’ambiente acquisisce dignità formale e una collocazione nel Trattato.
  5. 1993- trattato di Maastricht l’ambiente diventa oggetto di una specifica politica comunitaria. Ciò avviene quando la comunità economica europea passa ad essere comunità europea, ciò significa che non si da importanza solo all’aspetto economico, ma anche ad altri aspetti come quello sociale e ambientale. Nel trattato viene affermato il principio di sussidiarietà verticale.
  6. 1998- la decisione 2179/98/CE prosegue il cambiamento del diritto comunitario ambientale. Viene promossa l’integrazione delle tematiche ambientali nelle politiche comunitarie: da un lato aumentano gli strumenti giuridici che possono garantire il perseguimento degli obiettivi ambientali; dall’altro lato vengono individuati macro-settori dove l’intervento comunitario deve essere più pressante e può dare risultati migliori. Qst macro-settori sono caratterizzati dalla trasversalità e quindi le considerazioni ambientali devono integrarsi con quelle di carattere economico e sociale e con le singole politiche comunitarie.
  7. (^) 1999- trattato di Amsterdam si afferma la centralità del principio dello sviluppo sostenibile e si ribadisce la necessità di integrazione tra politiche ambientali e altre politiche di settore e la necessaria valutazione di aspetti economici e sociali. Nel 2000 i profili ambientali vengono inseriti nella carta dei diritti fondamentali dell’unione europea, nella quale si annuncia la volontà di raggiungere un elevato livello di protezione dell’ambiente ed il miglioramento della qualità

dell’ambiente e la necessaria integrazione delle politiche ambientali con le altre politiche UE. Inoltre, gli interessi ambientali devono essere mediati con altri diritti individuali come la libertà di impresa e il diritto alla proprietà privata.

  1. Il sesto programma d’azione ambientale- 2002 conferma la necessità di individuare una serie di priorità, in termini di azioni strategiche e di aree di intervento. Azioni strategiche secondo qst 6 programma l’insoddisfacente situazione ambientale non è dovuta all’insufficienza di norme adatte, ma all’inadeguatezza degli strumenti di implementazione (di applicazione). Le azioni prioritarie sono individuate in riferimento ai diversi fattori: momento di applicazione delle normative, necessaria integrazione delle diverse politiche comunitarie, cambiamento di comportamento di alcuni soggetti. Aree di intervento sono individuate nella lotta al cambiamento climatico, nella tutela della biodiversità, nella protezione della salute, nella gestione delle risorse e dei rifiuti. La comunità mostra l’intento di dedicarsi a problemi che vadano oltre i confini comunitari e che necessitino una cooperazione internazionale.
  2. Ampliamento dell’UE fino a 28 stati che ha visto sorgere il problema della disomogeneità ambientale tra stai nuovi e vecchi gli stati nuovi devono avere tempo x adattarsi a normative e standards ambientali.
  3. 2009- trattato di Lisbona modifica e cordina in modo più razionale i vecchi trattati e rende

vincolante la carta dei diritti fondamentali dell’UE. Sotto il profilo ambientale non ci sono molte novità, si ribadiscono i capisaldi in ambito ambientale: principio dello sviluppo sostenibile, promozione di un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente, la trasversalità della politica ambientale. L’ambiente viene incluso tra le materie di competenza concorrente tra unione e stati membri.

  1. Settimo programma d’azione che valeva fino al 2020 ma aveva una visione fino al 2050. Seconda qst visione nel 2050 prosperità e ambiente sano saranno basati su un’economia circolare senza sprechi. Tra le priorità d’intervento si ricordano: protezione, conservazione e miglioramento del capitale naturale dell’UE; sviluppo di un’economia efficiente nell’impiego delle risorse, verde e competitiva; protezione dei cittadini dai rischi sanitari; ampliamento dello stato di benessere; garanzia di maggiori investimenti a scopi ambientali; più coerente integrazione della politica ambientale con le altre politiche.

Fonti e strumenti

Le fonti del diritto ambientale comunitario sono:

TFUE riafferma i principi fondamentali specifici del diritto ambientale dell’UE: prevenzione, precauzione, correzione alla fonte, chi inquina paga. Poi definisce gli obiettivi: tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, protezione della salute dell’uomo, utilizzazione razionale delle risorse naturali, promozione di misure a livello internazionale regionale o mondiale con attenzione maggiore ai cambiamenti climatici. Inoltre, qst trattato delinea le misure adottabili dall’UE: misure fiscali, misure incidenti sull’assetto territoriale, sulla gestione delle risorse idriche, sulla destinazione dei suoli, misure nel settore energetico. Inoltre gli stati possono adottare provvedimenti di maggiore protezione che devono essere compatibili con il trattato e devono essere prima notificate alla commissione. Sono inoltre vietate le restrizioni quantitative tra gli stati membri e le misure di effetto equivalente per evitare che il diritto ambientale sia utilizzato in modo distorto e strumentale da parte degli stati x altri scopi. x qst sono state emanate direttive che contengono divieti, autorizzazioni, e sono direttamente applicabili.

A livello politico-amministrativo, i programmi d’azione ambientale rappresentano il momento di pianificazione.

Libri verdi documenti a scopo informativo pubblicati dalla commissione su un problema specifico; sono destinati a soggetti interessati che possono intervenire nelle fasi di consultazione e discussione.

  • Rete di controlli e attività di monitoraggio dello stato dell’ambient, dell’impatto delle attività sull’ambiente, e dell’efficacia delle misure adottate.
  • Per quanto riguarda il rilievo urbanistico si distinguono due provvedimenti: vincoli, connessi a fenomeni di zonizzazione, il cui obiettivo è quello di conservare determinati beni che hanno valore ambientale; ordinanze di necessità ed urgenza o extra ordem, che vengono adottate quando non c’è la possibilità di provvedere altrimenti, cioè qnd l’ordinamento non prevede un provvedimento ordinario che tuteli un determinato interesse che non può essere omesso.

Profili organizzativi L’organizzazione centrale l’organizzazione centrale in materia ambientale è costituita dal Ministero dell’ambiente, istituito con la legge 349/1986. Le competenze di tale istituzione sono attribuite secondo lo schema del concerto: il ministero dell’ambiente si pone a volte come autorità concertante ed ha competenze primarie, e a volte come autorità concertata con competenze secondarie. Con il d. legislativo 300/1999 viene istituito l’attuale ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ha le funzioni del ministero dell’ambiente e del ministero dei lavori pubblici. Per qnt riguarda l’organizzazione tecnica del settore ambientale, è stato istituito l’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che svolge attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale finalizzate alla protezione dell’ambiente. (es. promozione della ricerca e diffusione dei risultati; elaborazione e divulgazione dei dati; formulazione di proposte e pareri; cooperazione con altri organismi tecnico- scientifici; controlli e verifiche etc.). all’ISPRA sono affiancate: le agenzie regionali x la protezione dell’ambiente (ARPA) e, nelle provincie autonome di Trento e Bolzano, le agenzie provinciali per la protezione dell’ambiente (APPA).

Il ruolo delle regioni e degli enti locali la versione originaria dell’ art. 117 cost. prevedeva che le regioni avessero competenza legislativa concorrente in alcune materie legate all’ambiente: urbanistica, turismo, viabilità, navigazione, caccia, pesca, agricoltura. Il nuovo art. 117 cost. ripartisce diversamente le competenze legislative in materia ambientale. Lo stato ha potestà esclusiva nella materia “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”; inoltre lo stato ha competenza concorrente nella valorizzazione dei beni ambientali. La corte ha affermato che lo stato deve fissare i livelli adeguati e non riducibili di tutela, mentre le regioni regolano la fruizione dell’ambiente, attraverso l’intervento nelle materie che gli sono state affidate: in qst caso la competenza statale costituisce un limite all’esercizio delle competenze regionali, ma non impedisce alle regioni di assicurare livelli di tutela più elevati. Per quanto riguarda le funzioni amministrative, è stato adottato il principio di sussidiarietà verticale, spostando verso il basso le competenze. Con la nuova ripartizione delle competenze amministrative, si va a privilegiare l’azione degli enti locali: infatti spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale , soprattutto in riferimento all’assetto e all’utilizzazione del territorio. Mentre la provincia ha funzioni che riguardano vaste zone intercomunali, o l’intero territorio provinciale, soprattutto funzioni relative a settori espressamente elencati. Inoltre, la provincia svolge un ruolo di ente intermedio tra comuni e regione nell’ambito della programmazione economica, territoriale ed ambientale, predisponendo il piano territoriale di coordinamento. Inoltre ci sono settori ambientali in cui enti locali e regione svolgono funzioni coordinate attraverso forme associative e di cooperazione. Secondo la legge 56/2014 le province svolgono funzioni in ambito di pianificazione territoriale provinciale di coordinamento e di tutela e valorizzazione dell’ambiente.

Le associazioni di protezione ambientale le associazioni di protezione ambientale sono nate per tutelare gli interessi ambientali, che sono interessi tipicamente pubblici. Il ruolo di qst associazioni è stabilito dall’art. 13 della legge 349/1986. Qst articolo prevede un meccanismo di individuazione formale in presenza del quale tali associazioni vengono ad assumere un ruolo differenziato quindi si distinguono due categorie di associazioni: associazioni individuate, e altre associazioni, x le quali si applicano le regole ordinarie e che devono essere in grado di dimostrare la loro legittimazione procedimentale attraverso un collegamento con il territorio e con la popolazione residente. Le associazioni di protezione ambientale sono associazioni private (di interesse pubblico) che si assumono il compito di tutelare e promuovere interessi ambientali e possono svolgere qst azione in diverse modalità: l’azione in sede procedimentale ed in sede processuale è quella di maggiore evidenza; l’azione di carattere promozionale, educativo e di sensibilizzazione è quella più naturale rispetto a fenomeni spontanei.

È il ministero dell’ambiente che individua le associazioni di protezione dell’ambiente in base allo statuto e alla natura delle rispettive attività: nell’ambito dello statuto vengono verificate l’attinenza delle finalità con gli interessi ambientali e la democraticità dell’ordinamento interno; x quanto riguarda l’azione delle associazioni, si guarda la continuità e la rilevanza esterna dell’azione. Secondo la legge 349/1986, 15 tra i 45 membri del consiglio nazionale x l’ambiente sono nominati dal ministro dell’ambiente su terne presentate dalle associazioni ambientaliste individuate. Le associazioni di protezione ambientale hanno poteri processuali e extra-processuali: in entrambi si identificano poi poteri di carattere generale e poteri di carattere speciale. Poteri di carattere generale

  • Le associazioni ambientaliste hanno ruolo in via generale nel settore del danno ambientale;
  • x quanto riguarda il loro ingresso nel processo penale, si prevede che le associazioni senza scopo di lucro possano esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa dal reato;
  • legge 241/1990 le associazioni di protezione ambientale possono intervenire nel procedimento amministrativo: possono prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione deve valutare in quanto pertinenti.
  • Attività di carattere consultivo. Poteri specifici riguardano profili organizzativi, funzioni consultive, attività di vigilanza e controllo, attività di ricerca e formazione, attività di gestione.

In materia di danno ambientale il d legisl. 152/2006 concede alle organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente di sollecitare l’intervento statale le associazioni citate possono presentare al ministro dell’ambiente denunce ed osservazioni concernenti qualsiasi tipo di danno ambientale e possono chiedere l’intervento statale a tutela dell’ambiente. Il ministro dell’ambiente valuta qst richieste d’intervento e le osservazioni e comunica ai richiedenti i provvedimenti assunti. Inoltre, le associazioni possono agire x l’annullamento degli atti e dei provvedimenti adottati se violano le disposizioni, o in caso di silenzio-inadempimento del ministro dell’ambiente e per il risarcimento del danno subito a causa di nell’attivazione, da parte del ministro per l’ambiente, delle misure di precauzione, prevenzione, contenimento. Le associazioni hanno la facoltà di intervenire nei giudizi x danno ambientale e di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa x l’annullamento di atti illegittimi.

CAPITOLO 4- PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AMBIENTALI

Procedimento amministrativo ed interessi ambientali Il procedimento amministrativo è la sede dove gli interessi incidenti su una fattispecie sono valutati, ponderati e composti e dove la norma viene trasformata in soluzione concreta. Si possono notare due tendenze attraverso le quali il diritto ambientale si esprime:

  • Modificazione in via derogatoria di meccanismi procedimentali di carattere ambientale quando sono coinvolti interessi ambientali.
  • Individuazione di procedimenti amministrativi speciali dedicati alla materia ambientale quando i procedimenti tradizionali non sono sufficienti x proteggere e salvaguardare l’ambiente. VAS valutazione ambientale strategica; VIA valutazione di impatto ambientale; AIA autorizzazione integrata ambientale; AUA autorizzazione unica ambientale. DANNO AMBIENTALE risponde al principio “chi inquina paga”, secondo un criterio di responsabilità. Nell’ambito dell’attività amministrativa in materia ambientale discrezionalità amministrativa e tecnica interagiscono continuamente: discrezionalità amministrativaè caratterizzata dall’interazione di numerosi ed eterogenei interessi , considerando la rilevanza della materia ambientale (Potere della pubblica amministrazione di adottare una decisione effettuando, in base alla legge, una scelta fondata sulla ponderazione di un interesse pubblico primario con interessi secondari, pubblici, privati, o collettivi); discrezionalità tecnica è caratterizzata dalla complessità delle valutazioni (discrezionalità= possibilità di decidere entro i limiti generali fissati dalla legge). La pubblica amministrazione non deve solo individuare, considerare e ponderare interessi pubblici e privati, ma deve anche valutare, in base a criteri tecnico-scientifici, quale sia la scelta migliore tra le opzioni possibili. Il parametro dell’azione amministrativa è il principio dello sviluppo sostenibileinteressi ambientali prioritari come quelli economici e sociali. La disciplina generale del procedimento amministrativo prevede una serie di meccanismi x accelerare e semplificare l’azione amministrativa:

motivato e relativa documentazione) viene trasmesso all’organo che lo approverà definitivamente. La decisione finale viene pubblicata nella gazzetta ufficiale o nel bollettino ufficiale della regione x renderla pubblica a tutti. Infine, c’è la fase di monitoraggio degli impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano o programma oggetto della vas. Di tale monitoraggio sono informati anche i cittadini.

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Procedimento diretto ad accertare la compatibilità ambientale di specifici progetti; è successiva alla VAS quando il progetto da valutare è inserito in piano o programmi. La VIA è espressione del carattere di trasversalità della materia ambientale; a differenza della VAS influenza l’attività amministrativa di carattere puntuale. In qst procedimento valutazioni di carattere tecnico (volte a determinare la compatibilità ambientale di interventi umani) si uniscono all’esercizio di discrezionalità amministrativa (volta a considerare tutti gli interessi pubblici coinvolti). La Via è volta a dare maggiore trasparenza e partecipazione all’azione amministrativa Dal punto di vista teorico, la Via è considerata un atto autorizzatorio a sé stante e un atto di natura consultiva. Dal punto di vista procedimentale, è vista come procedimento autonomo, procedimento integrato, sub procedimento, a seconda del valore finale della VIA. riferimenti normativi: a livello di UE direttiva 2011/92/CE; a livello nazionale d. lgs. 152/ La VIA richiama obiettivi generali di carattere sanitario ed ambientale. oggetto della VIA: progetti idonei a produrre impatti significativi e negativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale, intendendo anche in qst caso x impatto ambientale l’alterazione dell’ambiente. Ci sono progetti in cui l’impatto ambientale è presunto, altri in cui deve essere accertato caso x caso, ed altri ancora che sono esclusi dalla VIA. In poche parole, la VIA consiste nella descrizione e valutazione degli effetti di un progetto su una serie di fattori ambientali. Il progetto può far riferimento a nuove opere o a modifiche sostanziali di opere già esistenti. la VIA costituisce presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione x i progetti di opere ed interventi ad essa soggetti quindi i progetti adottati in sua assenza sono annullabili x violazione di legge. Competenze: sono distribuite in base alla rilevanza dell’opera. In ambito statale, sono competenti il ministro dell’ambiente e la commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale; a livello regionale, l’autorità competente è quella che tutela e valorizza l’ambiente. La VIA è un procedimento attraverso il quale vengono identificati gli effetti sull’ambiente di un progetto. È diviso in fasi: la prima fase è quella di Verifica di assoggettabilità, in cui il proponente invia/trasmette il progetto all’autorità competente. Qst ultima verifica se il progetto è idoneo ad avere effetti significativi sull’ambiente , emanando in tal caso un provvedimento di assoggettabilità. Dopo di che il proponente e l’autorità competente collaborano nello studio dell’impatto ambientale; l’autorità competente esamina le principali alternative e verifica la presenza di eventuali incompatibilità ed indica le condizioni x l’elaborazione del progetto e dello studio d’impatto ambientale. Il proponente predispone lo studio ambientale con allegata una scheda non tecnica(vd sopra). In seguito, l’istanza viene presentata dal proponente all’autorità competente e viene data notizia della presentazione dell’istanza via web o stampa e vengono indicate le sedi dove poter consultare tutti i documenti; chiunque può prendere visione degli atti e presentare osservazioni. Dopo, c’è la Fase di consultazione in cui viene studiato il progetto. Qst fase può avvenire anche attraverso lo svolgimento di un’inchiesta pubblica x l’esame dello studio di impatto ambientale, inchiesta che si conclude con una relazione sui lavori svolti e un giudizio sui risultati emersi. Inoltre, il proponente può essere chiamato ad un sintetico contraddittorio con i soggetti intervenuti nel procedimento. L’autorità competente raccoglie e valuta tutta la documentazione e le regioni presentano un parere. Invece, il proponente, nel caso in cui la realizzazione del progetto necessiti di atti autorizzatori o di assenso di altri amministrazioni, trasmette l’istanza anche a queste. L’autorità competente conclude il procedimento con un provvedimento espresso e motivato. il provvedimento sostituisce tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso in materia ambientale e necessari x la realizzazione dell’opera. Inoltre, il provvedimento contiene le condizioni x la realizzazione, l’esercizio e la dismissione dell’opera. I progetti soggetti a VIA devono essere realizzati entro 5 anni. Il provvedimento viene poi reso pubblico. Infine, c’è un’attività di monitoraggio e controllo degli impatti ambientali. Se gli impatti negativi sono superiori rispetto a quelli previsti, l’autorità competente può modificare il provvedimento; inoltre se possono derivare ripercussioni gravi su ambiente e salute, può sospendere i lavori e le attività autorizzate. I cittadini vengono informati di qst attività di monitoraggio.

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Provvedimento che mira a verificare la compatibilità ambientale di una determinata attività. È espressione del carattere di trasversalità della materia ambientale; l’aia influenza l’attività amministrativa di carattere puntuale ed in essa coesistono valutazioni tecniche complesse e discrezionalità amministrativa. L’AIA consente maggiore trasparenza dell’azione pubblica e una maggiore partecipazione del pubblico. L’AIA, intesa come procedimento autorizzativo con carattere conformativo, deve contemperare/far coesistere interessi conservativi con interessi di sviluppo. L’AIA mira a semplificare il regime autorizzatorio vigente x determinate attività lesive di diversi fattori ambientali non si richiedono più tante autorizzazioni, ma un’unica autorizzazione che considera i diversi profili. Riferimenti normativi: unione europea-> direttiva 2010/75/CE; livello nazionale-> d. lgs. 152/ Le attività soggette all’AIA sono individuate dalla legge: settore energetico, settore industriale, settore chimico, settore di gestione dei rifiuti. Obiettivi: riduzione di emissioni inquinanti e rifiuti; uso efficienti di energia; prevenzione degli incidenti ; controllo nella fase di cessazione dell’attività. Procedimento diviso in fasi: il procedimento si apre con la domanda del gestore(interessato), che deve fornire indicazioni sui diversi profili: impianto, sito ed attività esercitate; materie ed energia utilizzate; emissione e rifiuti prodotti; tecnologie e misure preventive. In più deve essere allegata una sintesi non tecnica di tutti gli elementi della domanda per il pubblico. Dopo di che, l’autorità competente verifica la completezza della domanda e di tutta la documentazione allegata. Ricevuta la domanda, l’autorità competente comunica la data di avvio del procedimento al gestore dell’impianto, il quale procede alla pubblicazione di qst data, e costituisce(sempre l’autorità) un ufficio x la consultazione del pubblico. I soggetti interessati possono presentare osservazioni all’autorità competente. Inoltre, è prevista la convocazione della Conferenza di servizi, in seguito alla quale l’autorità competente si pronuncia sulla domanda e , in caos positivo, rilascia l’autorizzazione integrata ambientale. Una copia dell’aia viene messa a disposizione del pubblico. La pubblica amministrazione ha potere conformativo nel momento di rilascio dell’AIA, cioè può inserire condizioni x migliorare la compatibilità ambientale. Vengono poi considerati valori-limite di emissione x i diversi fattori inquinanti, requisiti e metodologie di controllo delle emissioni, misure relative a condizioni anomale di esercizio. L’autorità competente può imporre misure supplementari + rigorose rispetto a quelle prescrivibili, per assicurare maggior rispetto delle norme di qualità ambientale. L’AIA dura 10 anni. Al di là della scadenza, è possibile riesaminare l’autorizzazione in presenza di determinate condizioni: forte inquinamento da rendere necessaria la revisione dei valori-limite; aggiornamento delle migliori tecniche disponibili x ridurre le emissioni senza costi eccessivi. Il gestore dell’impianto, prima di dare inizio all’attività oggetto dell’AIA, lo comunica all’autorità competente: a livello statale l’ISPRA e per le altre attività l’ARPA devono accertare il rispetto delle condizioni e degli obblighi dell’AIA; qst autorità possono fare ispezioni. In ogni caso il gestore deve fornire assistenza durante le attività di monitoraggio e controllo. I risultati dei controlli devono essere inviati all’autorità competente e resi pubblici al pubblico. Inoltre, i gestori ogni anno devono inviare i dati relativi a emissioni in aria, suolo e acqua. Il gestore, in caso voglia modificare gli impianti, deve informare l’autorità c., la quale può aggiornare l’AIA o richiedere la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione. Se cambia il gestore dell’impianto, lo si deve comunicare all’autorità c.

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE Completa il sistema trasversale di prevenzione costituito da VAS,VIA,AIAsono tutti istituti previsti dalla legislazione dell’UE e dalla legislazione nazionale. L’AUA si occupa delle attività non soggette ad AIA ed ha le stesse finalità generali dell’AIA:

  • verifica della compatibilità ambientale delle attività produttive che potrebbero avere effetti negativi sull’ambiente;
  • inserimento di considerazioni e cautele ambientali nei processi decisori pubblici
  • semplificazione del regime autorizzatorio applicabile a determinate attività economiche
  • contemperamento/coesistenza di interessi conservativi e interessi di sviluppo
  • maggiore efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa
  • promozione della partecipazione dei cittadini
  • agevolazione burocratica dei soggetti che vogliono esercitare determinate attività.

AIAsi occupa di attività di maggiore impatto sull’ambiente

del danno ambientale deve avvenire anche attraverso procedure che mirano a recuperare dal responsabile le risorse necessarie x coprire i costi delle misure di riparazione. il danno ambientale è definito come qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da qst’ultima. ci sono danni ambientali esclusi dalla disciplina dei danni ambientali : danni in relazione ai quali sono trascorsi più di 30 anni dall’emissione, dall’evento o dall’incidente che li ha prodotti e i casi di inquinamento diffuso nel caso in cui non è stato possibile accertare il nesso tra danno e attività di singoli operatori. competenze: il ministro dell’ambiente collabora con le regioni nell’esercitare i compiti e le funzioni più rilevanti in materia di danno ambientale. Regioni e enti locali svolgono una funzione di propulsione dell’intervento statale; in più, sempre le regioni e gli enti locali hanno potere di denuncia , condiviso con persone fisiche e giuridiche( tra cui le associazioni di protezione ambientale) che potrebbero essere colpite dal danno ambientale. Tutti qst soggetti sono legittimati a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa: x annullare atti e provvedimenti; contro il silenzio-inadempimento del ministro dell’ambiente; x il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell’attivazione, da parte del ministro dell’ambiente, delle misure previste. L’interessato può anche ricorrere in via straordinaria al presidente della repubblica. la disciplina del danno ambientale e della responsabilità ambientale racchiude due profili: 1- relativo alle procedure amministrative finalizzate all’adozione di misure di prevenzione e di ripristino. 2- attinente al risarcimento del danno ambientale.

  1. X quanto riguarda la prevenzione e il ripristino ambientale, la normativa individua una serie di obblighi che gli operatori(soggetti che hanno potere decisionale) devono rispettare. In applicazione di principi generali, si distingue tra due situazioni: A. Caso in cui il danno non si è ancora verificato, ma c’è una minaccia imminente. In qst caso l’operatore interessato deve adempiere a precisi obblighi di comunicazione alle autorità competenti e deve adottare a proprie spese misure di prevenzione e di messa in sicurezza. Il ministro dell’ambiente può ordinare o adottare ulteriori misure. B. Caso in cui il danno si è già verificato/prodotto. In qst caso l’operatore deve adempiere agli obblighi di comunicazione e deve adottare immediatamente tutte le iniziative praticabili x controllare, circoscrivere ed eliminare il danno e le sue possibili conseguenze. Inoltre, l’operatore deve adoperarsi x porre in essere le misure di ripristino. Anche in qst caso il ministro può adottare o ordinare ulteriori misure. Ripristino ambientale= nel caso delle acque, delle specie e degli habitat naturali, si intende x ripristino il ritorno delle risorse naturali o dei servizi danneggiati alle condizioni originarie. Nel caso di danno al terreno, si intende per ripristino l’eliminazione di qualsiasi rischio di effetti nocivi x la salute umana e per l’ambiente. Le misure per il ripristino ambientale devono essere approvate dal ministro dell’ambiente, che può stipulare un accordo con l’operatore interessato. Nel caso in cui ci siano più casi di danno ambientale allo stesso tempo è necessario individuare quale danno abbia la priorità di intervento x stabilire ciò si tiene conto della fattispecie concreta e delle possibilità di ripristino naturale viene data precedenza agli interventi che possono minimizzare i rischi per la salute umana. Le varie misure di precauzione, prevenzione o ripristino devono essere comunicate dal ministro dell’ambiente agli operatori interessati a cui sono addossati i relativi costi di qst misure.
  2. Per quanto riguarda il Risarcimento del danno ambientale, la norma afferma che se si verifica un danno ambientale, prodotto da un operatore di un’attività, qst ultimo è tenuto ad adottare le misure di riparazione. In caso l’operatore non adotti qst misure o lo faccia in modo incompleto, il ministro dell’ambiente determina i costi delle attività necessarie ad una corretta attuazione e agisce nei confronti del soggetto interessato x la ripetizione delle spese effettuate (azione di ripetizione= azione x farsi restituire i soldi avanzati). Ci sono due canali alternativi attraverso i quali lo stato può agire x il risarcimento del danno ambientale: A) una procedura amministrativa finalizzata all’emanazione di un’ordinanza da parte del ministro dell’ambiente. B) un’azione giudiziale. La procedura amministrativa di autotutela prevede un’istruttoria , nella quale il ministro dell’ambiente può avvalersi di consulenze tecniche e ha poteri di accesso al sito interessato. Se viene accertato che un fatto ha causato il danno ambientale e il responsabile non ha provveduto al ripristino, il ministro dell’ambiente emana un’ordinanza con la quale impone ai responsabili del fatto il ripristino ambientale a titolo di (attraverso) il risarcimento. Qst norma è l’applicazione del principio chi inquina paga. Se il responsabile non ottempera alla prima ordinanza, il ministro dell’ambiente ne emana un’altra in cui impone ai responsabili il pagamento di una somma pari al valore economico del danno a titolo di risarcimento x equivalente pecuniario. Inoltre, l’ordinanza fissa un termine per il ripristino a spese del trasgressore. Il

trasgressore, ricevuta l’ordinanza, può proporre ricorso in sede di giurisdizione amministrativa al presidente della repubblica->potrebbe cambiare la posizione del trasgressore all’interno del processo. I soggetti danneggiati possono agire in giudizio x la tutela dei diritti ed interessi lesi.

BONIFICA E RIPRISTINO DEI SITI CONTAMINATI le diverse discipline x la tutela dagli inquinamenti non bastano x evitare contaminazione del suolo, delle acque e dell’aria. Ciò avviene: x via dell’inquinamento controllato causato dalle attività consentite; x violazione delle normative. Perciò, è necessaria una disciplina complementare x le situazioni di contaminazione grave in alcune aree e siti, che devono essere sottoposti a bonifica. Normativa ispirata al principio di correzione alla fonte e al principio chi inquina paga. La disciplina della bonifica e del ripristino dei siti contaminati si integra con quella del danno ambientale: entrambe attengono a profili di responsabilità. Normativa di riferimento: titolo V della quarta parte del d. lgs. 152/2006. Qst norme definiscono gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definiscono le procedure, i criteri e le modalità di svolgimento delle operazioni x eliminare l’inquinamento. Qst norme non si applicano all’abbandono dei rifiuti. Secondo la disciplina della bonifica, un sito è un’area definita, composta dalle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acquee sotterranee) e comprende eventuali infrastrutture presenti. Un sito è definito contaminato quando si superano i valori delle concentrazioni soglia di rischio CSR, che sono determinati attraverso l’analisi di rischio e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione. Bonifica: l’insieme degli interventi volti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni di qst sostanze ad un livello inferiore alle CSR. Ripristino ambientale: insieme di interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, finalizzati al recupero della fruibilità del sito x la destinazione d’uso conforme agli strumenti urbanistici. In caso si verifichi un evento in grado di contaminare il sito o in caso di contaminazione storica che può ancora compromettere le condizioni ambientali, il responsabile dell’inquinamento deve comunicare alle autorità competenti entro 24h le necessarie misure di prevenzione. Dopo di che svolge un’indagine preliminare x accertare se sono stati superati i livelli delle CSCconcentrazioni soglia di contaminazione nel caso in cui qst livelli non vengono superati, si procede con il ripristino della zona interessata; nel caso in cui i livelli sono superati , il responsabile dell’inquinamento deve comunicarlo subito al comune e alla provincia e deve presentare il piano di caratterizzazione, che deve essere approvato dalla conferenza dei servizi convocata dalla regione. Il sito viene poi sottoposto all’analisi di rischio x accertare l’eventuale superamento delle CSR. Se i livelli di inquinamento sono inferiori alle CSR, la conferenza dei servizi dichiara concluso positivamente il processo; se i livelli delle CSR vengono superati, il sogg. Responsabile deve sottoporre alla regione il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza e le necessarie misure di riparazione o ripristino ambientale con costi sopportabili. proprietario non responsabile: cioè proprietario del sito ma non responsabile dell’inquinamento e della possibilità di inquinamento. Nei suoi confronti possono esercitarsi il privilegio e la ripetizione delle spese. Nel caos in cui egli abbia già provveduto direttamente alla bonifica del sito inquinato, può esercitare azione di rivalsa nei confronti del responsabile dell’inquinamento x le spese sostenute. Quindi il principio chi inquina paga viene applicato più in funzione di tutela della finanza pubblica che della salvaguardia ambientale. Infatti, in caso di non individuazione del vero responsabile dell’inquinamento, viene incolpato il responsabile del sito che deve addossarsi le spese di ripristino e bonifica x una contaminazione di cui non è responsabile. I soggetti obbligati o interessati a provvedere alla bonifica dei siti possono stipulare con le autorità competenti degli accordi di programma con i quali vengono definite le modalità e i tempi di esecuzione degli interventi. Le regioni devono predisporre di un’anagrafe dei siti oggetto di bonifica.

CAPITOLO 5- GLI STRUMENTI ECONOMICI E CONSENSUALI

Strumenti economico-consensuali specifici della normativa ambientale (influenza di strumenti ed istituti economici nel settore ambientale avviene attraverso qst strumenti economici consensuali sia specifici che oridnari).

Nuovi strumenti e meccanismi di protezione ambientale negli ultimi anni c’è stato un cambiamento strutturale nel diritto dell’ambiente, diretto ad ampliare gli strumenti di intervento. Da un lato, si vuole promuovere la partecipazione attiva dei cittadini, attraverso la sensibilizzazione e l’informazione, e si