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Diritto Ambientale: Principi, Istituti e Strumenti di Tutela - Prof. Ragionieri, Sintesi del corso di Diritto dell'ambiente

riassunto del testo diritto dell'ambiente di lugaresi.

Tipologia: Sintesi del corso

2015/2016

Caricato il 22/09/2016

fcasini
fcasini 🇮🇹

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CAP I° NOZIONE COMUNE DI AMBIENTE
Il termine ambiente abbraccia fenomeni ed oggetti diversi ma solitamente si distingue sotto due
aspetti:
Spazio e luogo in cui si vive
Esseri viventi e cose inanimate con cui si viene a contatto
Secondo una concezione antropocentrica ossia di essere umano o piuttosto ecocentrico come
essere vivente. Einstein affermava che l’ambiente era tutto tranne lui.
Sotto il profilo giuridico non vi è unanimità nella definizione di ambiente data la sua complessità
ed eterogeneità e le principali nozioni sono:
Convenzione di Lugano 1993: definisce l’ambiente come l’insieme di flora, fauna, acqua,
suolo, bellezze naturali e le loro interazioni
Corte di Giustizia Internazionale 1996 affianca al concetto di living space anche la qualità
della vita e la salute degli esseri umani
In ambito nazionale sul tema dell’ambiente sono intervenute prima la Cassazione sul tema
riguardante la salubrità dell’ambiente che attiene al diritto alla salute e poi anche la corte
costituzionale affermando che l’ambiente non è solo un valore costituzionale ma un diritto
fondamentale della persona e della collettività, un bene immateriale unitario da tutelare, un
sistema dinamico e trasversale che influenza diversi settori, , un bene della vita complesso
costituito dall’habitat e dalla sua biodiversità.
Massimo Severo Giannini affermava che il concetto di ambiente presupponeva diverse componenti
tra cui:
Estetico/culturale: riferibile al paesaggio
Sanitaria: relativa all’inquinamento
Urbanistica: riguardante l’utilizzo del territorio
In ambito legislativo il concetto di ambiente è stato dato spesso per presupposto ed i primi accenni
emergono nel 1977 dove tra le materie di competenza regionale l’ambiente rientrava come una
branca della urbanistica, mentre il 152/2006 si riferisce alla tutela strumentale al benessere
dell’uomo in una visione antropocentrica.
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CAP I° NOZIONE COMUNE DI AMBIENTE

Il termine ambiente abbraccia fenomeni ed oggetti diversi ma solitamente si distingue sotto due aspetti:

  • Spazio e luogo in cui si vive
  • Esseri viventi e cose inanimate con cui si viene a contatto Secondo una concezione antropocentrica ossia di essere umano o piuttosto ecocentrico come essere vivente. Einstein affermava che l’ambiente era tutto tranne lui. Sotto il profilo giuridico non vi è unanimità nella definizione di ambiente data la sua complessità ed eterogeneità e le principali nozioni sono:
  • Convenzione di Lugano 1993 : definisce l’ambiente come l’insieme di flora, fauna, acqua, suolo, bellezze naturali e le loro interazioni
  • Corte di Giustizia Internazionale 1996 affianca al concetto di living space anche la qualità della vita e la salute degli esseri umani In ambito nazionale sul tema dell’ambiente sono intervenute prima la Cassazione sul tema riguardante la salubrità dell’ambiente che attiene al diritto alla salute e poi anche la corte costituzionale affermando che l’ambiente non è solo un valore costituzionale ma un diritto fondamentale della persona e della collettività, un bene immateriale unitario da tutelare, un sistema dinamico e trasversale che influenza diversi settori, , un bene della vita complesso costituito dall’habitat e dalla sua biodiversità. Massimo Severo Giannini affermava che il concetto di ambiente presupponeva diverse componenti tra cui:
  • Estetico/culturale: riferibile al paesaggio
  • Sanitaria: relativa all’inquinamento
  • Urbanistica: riguardante l’utilizzo del territorio In ambito legislativo il concetto di ambiente è stato dato spesso per presupposto ed i primi accenni emergono nel 1977 dove tra le materie di competenza regionale l’ambiente rientrava come una branca della urbanistica, mentre il 152/2006 si riferisce alla tutela strumentale al benessere dell’uomo in una visione antropocentrica.

1.2 DIRITTO DELL’AMBIENTE

Il diritto dell’ambiente è quella branca del diritto che si occupa delle relazioni tra organismi viventi ed elementi naturali ed è un diritto che si pone trasversalmente rispetto al civile, al penale, al commerciale ed al tributario ed in continua evoluzione. Tra gli obiettivi:

  • Protezione, tutela e salvaguardia dell’ambiente
  • Regolazione dello sviluppo
  • (^) Repressione dei comportamenti lesivi e sanzioni
  • Modificazioni dei comportamenti in senso ampio Il diritto ambientale sta progressivamente abbandonando una visione antropocentrica verso una visione anche economica e sociale i cui principi basilari sono:
  1. Sviluppo sostenibile
  2. Chi inquina paga
  3. Precauzione: better safe than sorry La struttura può essere paragonata ad un albero dove le radici sono i principi, il tronco sono le discipline trasversali ed i rami quelle settoriali anche se il processo di sviluppo non è avvenuto dai principi alle norme settoriali ma piuttosto al contrario, con una serie di norme speciali che hanno portato alla definizione dei principi. E’ un diritto che nel tempo è stato “ritagliato” da altre branche del diritto e che ancora oggi presenta confini molto incerti, si pensi alla materia urbanistica o sanitaria. Gli strumenti tipici sono suddivisi in:
  4. GIURIDICI: preventivi come autorizzazioni e piani o di responsabilità per danni o bonifiche;
  5. ECONOMICI: come incentivi, tasse, accordi e diritti;
  6. SENSIBILIZZAZIONE: come la educazione o la conoscenza;
  7. TECNICI: basati sulla discrezionalità tecnica

1.2.3 EQUILIBRI E CONTRASTI Un aspetto importante riguarda poi l’equilibrio tra la tutela dell’ambiente e le esigenze economiche ben rappresentate dal concetto della migliore tecnologia disponibile, un concetto astratto che da un’ottica anche imprenditoriale mira a garantire livelli soddisfacenti di tutela economicamente sostenibili. Spesso istanze di tutela vengono formulate come resistenza in ambito locale con espressioni tipo NIMBY o NIABY.

1.3.2 I PRINCIPI A LIVELLO EUROPEO

I principi sono contenuti in: ■ TUETFUECDFUE E sono di tre tipologie:

  • GENERALI :
    • tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente che costituisce il fondamento del principio di sviluppo sostenibile
    • Sviluppo sostenibile
    • Cooperazione tra stati attraverso politiche ed azioni specifiche per un uso sostenibile delle risorse.
    • Non discriminazione in base alla nazionalità per evitare fenomeni protezionistici che influirebbero sulla concorrenza in violazione dei trattati ma anche per superare eventuali difficoltà degli stati nel prendere certe decisioni
  • PROCEDURALI
    • Sussidiarietà verticale tra livelli diversi di governo legato al principio di proporzionalità per coordinare l’azione dell’UE rispetto ai singoli stati
    • Proporzionalità nelle azioni per raggiungere gli obiettivi della comunità.
  • AMBIENTALI SPECIFICI
    • PRECAUZIONE : o “better safe than sorry” pur sempre in funzione degli aspetti economici e che risente del progresso tecnologico.
    • PREVENZIONE : diretta a impedire danni irreversibili o per evitare costi economici elevati per i danni reversibili
    • CORREZIONE : che impone un intervento ripristinatorio di un danno e che costituisce anche una misura preventiva
    • CHI INQUINA PAGA : a valenza prevalentemente sanzionatoria e con un effetto deterrente con meccanismi che possono essere: ■ TARIFFARI: applicando un corrispettivo per un servizio ambientale ■ FISCALI: applicando una tassa quale corrispettivo per una forma consentita di inquinamento

1.3.3 I PRINCIPI A LIVELLO NAZIONALE

Il primo ingresso del termine ambiente avviene in occasione della riforma costituzionale del 2001 in riferimento alla distribuzione di competenze tra stato e regioni ma il fondamento costituzionale della tutela dell’ambiente è stato rinvenuto nel combinato disposto tra la tutela e conservazione del paesaggio di cui all’art. 9 e la tutela della salute come diritto fondamentale ed inviolabile di cui all’art. 32 sotto i profili individuale e collettivo. Altri articoli che comunque incidono sul settore dell’ambiente sono:

  • Art. 2 dove garantisce i diritti inviolabili dell’uomo che rafforza il 32 ed introduce il principio della solidarietà sociale ed economica.
  • Art. 3: sulla uguaglianza di tutti i cittadini di vivere in un ambiente non degradato.
  • Art 4 e 35 riguardo ai livelli occupazionali che possono essere compromessi da interessi ambientali
  • Art 10 e 11: sui rapporti sovranazionali
  • Art 24 che attribuisce il diritto di agire di fronte ad interessi diffusi
  • Art. 41: sulla iniziativa economica privata che vieta possa essere svolta in contrasto con la utilità sociale
  • (^) Art. 44: limiti alla proprietà ed obblighi di bonifica
  • Art. 117: sul riparto delle competenze A livello legislativo il D. Lgs 152/2006 pur nella sua confusa ed imprecisa formulazione richiama alcuni principi fondamentali quali:
  • Sviluppo sostenibile a cui deve conformarsi l’attività umana e la discrezionalità della PA ed un principio di solidarietà intergenerazionale
  • Precauzione
  • Chi inquina paga
  • Sussidiarietà verticale nel rapporto tra stato e regioni e tra regioni ed enti locali
  • (^) Accesso alle informazioni ambientali e sono tutti principi posti nella prima parte e che vengono considerati come essenziali per assicurare la tutela dell’ambiente pur riconoscendo alle regioni la possibilità di adottare norme più restrittive senza che queste creino arbitrarie discriminazioni o aggravi procedimentali. La normativa ambientale, nel suo modello ideale può essere suddiviso in 6 parti:
  1. PARTE GENERALE (o dei principi) dove troviamo: 1.a.Oggetto o settore, es l’inquinamento atmosferico 1.b. Ambito di applicazione, es. da impianti industriali 1.c.Finalità: gli obiettivi 1.d. Natura: ossia la relazione con altre fonti 1.e.Nozioni: ossia i termini e le definizioni 1.f. Classificazione, es i rifiuti solidi, pericolosi o latro
  2. ORGANIZZAZIONE dove troviamo: 1.g. Distribuzione delle competenze 1.h. Istituzione di nuovi enti 1.i. Istituzione di nuovi organi

1.5 I REATI AMBIENTALI

Il diritto penale individua specifiche fattispecie di reato, i cosiddetti ECOREATI e dispone le relative sanzioni. La legge 68/2015 introduce:

  • Nuovi tipi di reato
  • Nuove aggravanti ed attenuanti
  • Sanzioni accessorie
  • Modifica la materia processuale Introducendo nel libro II° del codice penale il titolo VI bis dei reati contro l’ambiente le cui fattispecie più rilevanti sono:
  • INQUINAMENTO AMBIENTALE art. 452bis: che punisce chi deteriora o compromette in maniera significativa l’ambiente reso più grave se in presenza di vincoli o in caso di morte o lesioni personali
  • DISASTRO AMBIENTALE art. 452quater: che punisce chi abusivamente altera in modo irreversibile l’equilibrio di un ecosistema con effetti lesivi sulle persone coinvolte
  • ABBANDONO DI MATERIALE RADIOATTIVO
  • INTRALCIO ALLE ATTIVITA’ DI VIGILANZA
  • OMESSA BONIFICA A fianco delle aggravanti specifiche riguardanti vincoli o morti viene introdotta anche la aggravante generica data dalla associazione a delinquere e la aggravante ambientale per i reati già previsti come tali. Il ravvedimento operoso opera invece come attenuante per chi si adopera per limitare le conseguenze di un fatto e collabora con le autorità. La confisca e la imposizione dell’obbligo di bonifica viene ordinato dal giudice sempre che i beni non appartengano a terzi. Infine, nuove ipotesi contravvenzionali se non sono stati causati danni ed un sistema di prescrizioni volte a fare cessare i pericoli.

1.4 AMBIENTE ED ANALISI ECONOMICA La disciplina dell’ambiente incide anche su aspetti sociali ed economici in quanto l’ambiente oltre ad essere un complesso di beni è anche e soprattutto una risorsa ed un valore. Le scelte politiche in materia di ambiente devono tenere conto anche dei riflessi economici e di mercato in modo da indirizzare meglio la discrezionalità amministrativa che deve tenere conto dei costi che se non imputati al privato ricadranno sulla collettività.

CAP II I LIVELLI SOVRANAZIONALI

2.1.1 LIVELLO INTERNAZIONALE

Il diritto internazionale dell’ambiente nasce sotto la spinta di due temi:

  1. Rapporti fra stati confinanti e fenomeni di inquinamento
  2. Problemi ambientali come incidenti o cambiamenti climatici E si estende in una serie di fasi che risalgono agli inizi del 1900 con le prime convenzioni e trattati tra stati o le controversie internazionali.
  3. Fino al 1945 : trattati e convenzioni e controversie internazionali in materia di inquinamento transfrontaliero
  4. 1945-1972 : La nascita dell’ONU, della FAO e dell’UNESCO
  5. 1972-1992 : con la convenzione di Stoccolma del 1972 dove l’ambiente assume un valore più importante
  6. 1992-2002 : con la dichiarazione di Rio del 1992 le tematiche ambientali vengono integrate a quelle sociali ed economiche ed il concetto di sviluppo sostenibile ed il rapporto tra stati sviluppati ed in via di sviluppo assumono pieno significato
  7. 2002-oggi : Johannesburg 2002 e Rio 2012 ovvero tante parole ma pochi fatti concreti

L’esigenza di un diritto internazionale sull’ambiente sorge anche a seguito di incidenti o disastri ambientali come Seveso, Chernobyl, Kuwait o Fukushima ma anche per temi di cambianti climatici o di comportamenti lesivi diffusi come l’inquinamento atmosferico o la plastica negli oceani.

2.1.2 FONTI E STRUMENTI A livello internazionale l’Art. 38 dello statuto della Corte di Giustizia Internazionale riconosce come fonti:

  • CONVENZIONI INTERNAZIONALI : ossia gli accordi tra le parti il cui l’unico problema risiede nella necessità di un costante monitoraggio
  • CONSUETUDINI : che rispettano principalmente i principi del divieto di inquinamento transfrontaliero e la cooperazione tra gli stati
  • PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO comune a tutti gli stati
  • GIURISPRUDENZA della corte o degli arbitrati internazionali come il caso Trail Smelter del 1949 che costituisce il punto di partenza per il diritto dell’ambiente Anche accordi diversi possono avere effetti sul diritto dell’ambiente. Si pensi al GATT e poi al WTO dove si sono stabiliti vincoli e misure restrittive e protettive al commercio nel caso di risorse limitate. Infine le dichiarazioni o soft law che chiudono tipicamente le conferenze internazionali e che contengono spesso i principi sui quali si raggiunge un accordo tra stati e se non immediatamente operativi hanno un alto valore politico e possono rappresentare un quadro di riferimento per il

2.2 IL LIVELLO DELL’UNIONE EUROPEA

Il trattato di Roma del 1957 era dedicato alla creazione di un mercato unico ed affrontava tematiche di concorrenza e non ambientali. Ma proprio il tema della concorrenza e della non discriminazione commerciale furono la base sulla quale furono fondate alla fine del 1960 le prime direttive e regolamenti in materia ambientale, specie per quelle imprese che operavano in stati a minore sensibilità ambientale. A partire dagli anni 70 nacquero i PAA (Piani di azione ambientale) nei quali si pianificavano le scelte fondamentali in materia di politiche ambientali, prima più ravvicinati nel tempo e via via più diluiti. Nel 1985 la corte di giustizia europea a seguito del caso ADFBHU afferma che la protezione dell’ambiente è un obiettivo fondamentale della CE. Nel 1987 l’Atto Unico Europeo introduce nel trattato la materia della tutela dell’ambiente Con il trattato di Maastricht del 1993 si consolida l’attenzione per l’ambiente che non è più una variabile della economia e della concorrenza (nel frattempo si passa dalla CEE alla CE) e si afferma il principio della sussidiarietà verticale e con il V° PAA si ampliano gli strumenti a difesa dell’ambiente includendo la partecipazione di imprese e cittadini. Con il trattato di Amsterdam del 1999 si afferma la centralità del principio di sviluppo sostenibile e nel 2000 con la CDFUE le politiche ambientali vengono integrate nelle altre politiche dell’unione ed i diritti ambientali vengono “mediati” con altri diritti quali la libertà di impresa e la proprietà privata. Il periodo che va fino al dicembre 2009 è caratterizzato dall’allargamento dell’UE a 28 stati con non pochi problemi legati alla “armonizzazione” di politiche ambientali molto diverse. Il trattato di Lisbona del 2009 conferma il principio dello sviluppo sostenibile e inserisce formalmente l’ambiente tra le materie di competenza concorrente fra stati Nel 2013 il VII° PAA individua una serie di priorità di protezione e garanzia con una visione stesa fino al 2050.

2.2.2 STRUMENTI

Gli strumenti della CE per intervenire in materia ambientale sono tipicamente 3:

  1. TFUE che contiene i principi fondamentali della precauzione, della prevenzione e del “chi inquina paga”, contiene le misure e le procedure che incidono sull’assetto e sulla gestione del territorio e del settore energetico, i divieti e le restrizioni nella misura in cui queste non siano utilizzati in modo distorto e strumentale come arbitraria discriminazione. Regolamenti e direttive, specie self executing, sono gli strumenti più utilizzati.
  2. CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA : ha spesso contribuito a chiarire il rapporto tra tutela ambientale e concorrenza
  3. PAA : come strumenti di pianificazione e programmazione che indirizzano le singole politiche ambientali Infine i LIBRI VERDI informativi e LIBRI BIANCHI propositivi

La nascita del ministero dell’ambiente nel 1986 si pose spesso in contrasto con il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali a causa anche del conflitto di competenze almeno fino alla riorganizzazione avvenuta nel 1999, fino ad allora concertazione e decreti interministeriali consentirono il superamento delle criticità. Il Ministero è unico dal 1999 e comprende anche l’ISPRA che svolge attività tecnico scientifiche di interesse nazionale affiancata da un sistema di organismi territoriali come le Arpa e le APPA.

3.3.2 REGIONI ed ENTI LOCALI Il rapporto tra stato e regioni è sempre stato problematico. I confini incerti delle competenze ha portato spesso la corte costituzionale ad invocare il principio della leale collaborazione per superare i contrasti. Anche con la riforma del 2001 le cose non sono migliorate, le materie di legislazione concorrente non hanno chiarito i confini e la corte costituzionale continua ad affermare che spetta allo stato “fissare livelli adeguati e non riducibili” di tutela mentre spetta alle regioni disciplinare, anche con livelli di tutela più elevati la materia ambientale. Il D. Lgs 112/98 ha definito i compiti di rilevo nazionale riservati allo stato, definito gli interventi congiunti per le funzioni concorrenti e ripartito le competenze a:

  • COMUNI: riguardo l’assetto e la utilizzazione del territorio
  • PROVINCE: su specifici settori elencati dal D.Lgs 267/

3.3.3 ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE Gli interessi ambientali rivestono una importanza basilare per la comunità e consente la tutela giurisdizionale in quei casi in cui la tutela non può essere accordata individualmente, oppure risulta troppo onerosa. Esse tutelano un interesse diffuso e sono disciplinate dalla legge 394/1986. Si distinguono in:

  • ASSOCIAZIONE INDIVIDUATE
  • ALTRE ASSOCIAZIONI Sono tutte associazioni private di interesse pubblico, individuate con decreto del Ministro dell’ambient e su proposta della Commissione Nazionale Ambiente CNA una volta verificati i requisiti di rilevanza, democraticità e finalità. Il CNA è composto da 45 membri di cui 15 nominati dal Ministro su proposta delle associazioni stesse. Tutte le associazioni partecipano al processo penale al pari del provato offeso, intervenendo con memorie e documenti e partecipano spesso in veste consultiva a processi di regolazione e semplificazione. Hanno anche capacità di stimolo nei confronti del Ministro sollecitando un intervento statale in caso di danno o minaccia di danno. La legittimazione ad agire pag 71??? da approfondire.
  1. Provvedimento espresso contenente le condizioni per la realizzazione e per la dismissione valido 5 anni e contestuale avvio del monitoraggio L’autorità vigila sul rispetto delle prescrizioni e può anche ordinare la demolizione ed il ripristino dell’area in caso di difformità In caso di insediamenti produttivi o di beni culturali è necessaria una attenta valutazione di tutti gli interessi in gioco.

4.4 AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE E’ disciplinata dalla direttiva 75/2010 e dal 152/2006 e mira a verificare la compatibilità di una determinata attività e può essere ricompresa all’interno di una VIA. E’ un procedimento di semplificazione per le grandi imprese che riunisce in un unico provvedimento una serie di autorizzazioni e pareri e nonostante tutto esistono evidenti problemi di coordinamento con la VIA. Le attività soggette ad AIA sono individuate per legge in funzione dei settori (industriale, energia) e di determinate impianti individuandone le attività soggette ad AIA. Gli obiettivi principali riguardano:

  • Uso efficiente dell’energia
  • Prevenzione degli incidenti
  • Riduzione delle emissioni Il procedimento si suddivide il 6 fasi:
  1. Domanda e sintesi non tecnica contenente le informazioni sul tipo di impianto, le attività, l’energia utilizzata ed i rifiuti prodotti
  2. Pubblicazione e consultazione pubblica dove si possono formulare osservazioni
  3. Conferenza di servizi
  4. Rilascio autorizzazione che sostituisce tutte le altre autorizzazioni e pareri e può contenere condizioni e prescrizioni per il miglioramento
  5. Pubblicazione
  6. Monitoraggio da parte degli organi preposti Ispra ed Arpa. L’ AIA dura 10 anni, 16 se certificata EMAS, 12 se ISO14001 e può essere sottoposta a riesame a seguito di sostanziali modifiche, maggiore livello di inquinamento oppure la disponibilità di migliori tecnologie.

4.5 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE E’ rivolta alle PMI o per attività non soggette ad AIA e rappresenta un procedimento semplificato, unico ed improntato su criteri di proporzionalità e rilasciato dal SUAP che è il soggetto che farà da tramite verso la autorità competente o convocherà una conferenza di servizi per il rilascio della autorizzazione valida per 15 anni. Anche questa può essere riesaminata a seguito di modifiche sostanziali o nuove disposizioni. I problemi principali sorti intorno a questo procedimento riguardano la digitalizzazione del procedimento ed i tempi che spesso non vengono rispettati.

4.6 IL DANNO AMBIENTALE La disciplina del danno ambientale si basa sui principi del “chi inquina paga” ma anche della correzione alla fonte che consente di prevenire la compromissione di valori ambientali. Nasce intorno agli anni 80 come una fattispecie del danno erariale in quanto l’ambiente veniva considerato come patrimonio della collettività e poi introdotto nell’ordinamento con il 152/2006. E’ definito come il deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto di una risorsa naturale o di una sua utilità prodotta (art. 300c1) ed è un articolo molto vago che pone molti interrogativi e riguarda i danni prodotti negli ultimi 30 anni dall’evento che li ha prodotto. Regioni, enti locali ed associazioni di protezione hanno un potere di denuncia e sono legittimati a ricorrere in sede amministrativa per l’annullamento di atti e contro il silenzio inadempimento. Il concetto di danno ambientale si muove sotto due profili:

  • Prevenzione e ripristino
  • Risarcimento del danno

4.6.2 IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Il C.C. stabilisce che chi cagiona un danno è tenuto a risarcirlo ed il 152/2006 elenca alcune attività che sono oggettivamente pericolose ed altre per le quali si risponde per dolo o colpa. Il decreto prevede due tipi di azioni:

  1. Ordinanza del ministero
  2. Azione giudiziaria Con la ordinanza del ministero viene emessa al termine di una istruttoria nella quale viene accertato il danno e viene intimato al responsabile del danno il ripristino ambientale come risarcimento in forma specifica. Nel caso di inerzia il ministro emana una seconda ordinanza nella quale si richiede il pagamento di una somma equivalente al valore del pregiudizio arrecato ed ai costi di ripristino, ordinanza che però preclude la possibilità di avviare l’iter giudiziario. Il trasgressore può comunque proporre ricorso ed in veste di ricorrente può richiederne l’annullamento. Nal caso di azione giudiziaria il ministero agisce presso il giudice ordinario per il risarcimento del danno ed in sede penale se ricorrono i requisiti ed in queste sedi possono partecipare anche i soggetti danneggiati.

4.7 BONIFICA E RIPRISTINO

Per bonifica si intende l’insieme di interventi finalizzati alla eliminazione o alla riduzione delle fonti di inquinamento. Per ripristino ambientale si intende il recupero della fruibilità dell’area o del sito. Sono entrambe disciplin e che si integrano con la disciplina del danno ambientale ed esprimono la risposta dell’ordinamento a fenomeni lesivi dell’ambiente. La disciplina è contenuta nella parte 4° del 152/2006 e prevede:

  • CSC : Concentrazione soglia di contaminazione
  • CSR : concentrazione soglia di rischio Il sito è contaminato quando si supera il CSR. Nel caso di un evento potenzialmente inquinante, il responsabile effettua una indagine preliminare per verificare l’eventuale superamento della CSC. Se non è superata si procede al ripristino autocertificando a comune e provincia. Se la CSC è superata si invia al comune il Piano di Caratterizzazione con una analisi di rischio specifica che sarà valutata in sede di C.D.S. Se si riscontra il superamento del CSR il responsabile comunica il Piano Operativo degli interventi di bonifica che viene approvato dalla regione e che costituisce una variante urbanistica ed una dichiarazione di pubblica utilità. Il superamento della CSC può anche essere rilevata d’ufficio dagli organi pubblici che emettono una ordinanza motivata per provvedere al ripristino. Se non si individuano i responsabili e non interviene il proprietario la bonifica avviene d’ufficio dal comune o dalla regione e costituisce un onere reale sulle aree. Il proprietario non responsabile può rivalersi contro il responsabile oppure è tenuto a rimborsare al comune nel limite del valore di mercato del sito a seguito della esecuzione dei lavori. La regione predispone un elenco dei siti bonificati o ripristinati con relativi tempi ed attività svolte.

Per EMAS il riferimento normativo è il regolamento 1221/2009 un sistema pubblico europeo molto restrittivo a cui aderiscono volontariamente organizzazioni pubbliche e private e promuove una serie di obiettivi:

  • Miglioramento delle prestazioni ambientali
  • Valutazione periodica
  • Messa a disposizione delle informazioni
  • Coinvolgimento del pubblico e dei dipendenti (corsi di formazione) Il sistema EMAS è una certificazione di processo che misura il suo rapporto con l’ambiente ed è soggetta ad un audit interno annuale ed una dichiarazione ambientale completa ogni 3 anni ai fini del rinnovo. L’operatività del sistema e la sua imparzialità ed indipendenza è affidata a:
  • Organismi incaricati della registrazione
  • Organismi di accreditamento La procedura per la registrazione prevede la domanda di registrazione corredata di: a. Analisi ambientale iniziale in cui si evidenziano tutti gli aspetti del rapporto attività/ ambiente b. Sviluppo di un sistema di gestione ambientale tenendo conto delle migliori tecnologie c. Audit ambientale interno ciclico e fondamentale d. Dichiarazione ambientale

Una volta approvata dal verificatore l’organizzazione riceve il numero e può iniziare ad utilizzare il marchio che tuttavia non può essere utilizzato sui prodotti per non generare confusione con altri marchi (Ecolabel). La verifica è il momento decisivo della fase di registrazione ed è svolta dal verificatore ambientale che in base ad un accordo scritto controlla la documentazione, visita la sede, svolge controllo a campione, intervista il personale ed alla fine rilascia una dichiarazione di conformità. Gli enti accreditatori vigilano sia in fase di registrazione che successivamente e possono sospendere o revocare la certificazione. Particolari semplificazioni ed agevolazioni sono stabilite per le PMI al fine di ridurre i costi, gli oneri burocratici e promuovere il sistema. Il sistema ISO14001 è il principale concorrente dell’EMAS e si differenzia per il fatto di essere gestito da una organizzazione privata e di rilevanza mondiale, seppur meno restrittivo. A differenza di EMAS questo sistema non stabilisce dei livelli minimi bensì assicura il processo, una metodologia attraverso la quale si mira ad ottenere un miglioramento del rapporto con l’ambiente intervenendo su organizzazione e processi produttivi.

5.4 I MARCHI DI QUALITA’ ECOLOGICA Se Emas ed ISO14001 sono rivolti a migliorare la gestione delle imprese, il marchio ecologico incide sui comportamenti dei consumatori indirizzandoli negli acquisti promuovendo quei prodotti/ servizi considerati ambientalmente compatibili.

Il marchio certifica che il prodotto ha seguito determinati standard e consente di distinguere e differenziare i prodotti non solo sul prezzo o su una determinata qualità. Il riferimento normativo per l’ECOLABEL è il regolamento 66/2010 ed è applicato ai beni e servizi distribuiti nella unione europea. NON si applica a medicinali, dispositivi medici e sostanze classificate come pericolose o tossiche. Il marchio viene concesso da organismi terzi competenti che effettuano il processo di verifica per gruppi omogenei di prodotti su criteri fissati dal CUEME considerando tutto il ciclo produttivo (anche l’approvvigionamento di energia) e svolgono verifiche, controlli ed ispezioni e può anche vietarne l’uso.

5.5 GLI APPALTI VERDI Gli appalti della PA costituiscono una fetta importante del PIL degli stati e possono facilmente condizionare le scelte di mercato (Energy Star Program). I riferimenti normativi sono le direttive 24 e 25 del 2016 ed il D.Lgs 163/2006. Le cosiddette clausole verdi devono comunque garantire la massima partecipazione e la par condicio tra i concorrenti ma soprattutto non devono discriminare o creare ostacoli alla concorrenza e garantire un vantaggio economico per la PA. Il possesso di marchi ambientali registrati semplifica la prova del possesso di determinati requisiti e durante la fase di istruttoria si può fare riferimento alla situazione personale dell’offerente specie in relazione a eventuali condanne per reati ambientali. Il possesso di capacità tecniche e attrezzature speciali o esperienze pregresse in materia possono contribuire alla individuazione del candidato migliore. Il possesso di certificati EMAS ed ISO14001 possono costituire elementi di semplificazione ma non possono essere esclusivi dei candidati che non li posseggono. Tutti questi elementi vanno a costituire il vantaggio ambientale che deve essere misurato e costituisce un punteggio da sommare ad altri prevalentemente economici. Tuttavia c’è da tenere in considerazione anche quegli elementi ambientali che non sono economicamente misurabili o addirittura antieconomici ai quali deve essere assegnato un punteggio in base al miglioramento ambientale.

5.6 ALTRI STRUMENTI ECONOMICO-CONSENSUALI

5.6.1 GLI ACCORDI AMBIENTALI Sono accordi contrattuali di diritto pubblico o privato a contenuto economico che promuovono una condivisione di responsabilità tra diversi settori e considerati come strumenti di autoregolazione o coregolamentazione e stipulati nel rispetto dei principi di trasparenza e credibilità nel rispetto delle norme e dei trattai. Questi accordi possono definire:

  • Obiettivi
  • (^) Controlli
  • Monitoraggi
  • Sanzioni