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Diritto Ambientale: Principi, Strumenti e Tutela - Sintesi del Corso, Sintesi del corso di Diritto dell'ambiente

Riassunto del libro: "Diritto dell'ambiente" di Nicola Lugaresi.

Tipologia: Sintesi del corso

2016/2017

Caricato il 11/09/2017

Matteo.c
Matteo.c 🇮🇹

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CAPITOLO 1 AMBIENTE E DIRITTO
1. il concetto giuridico di ambiente.
La materia riguarda l’ambiente naturale quello che non ha bisogno di ulteriori specificazioni per
essere individuato. L’ambiente fa riferimento generalmente a due aspetti: spazio in cui si vive da
un lato, esseri viventi e cose inanimate con cui si viene a contatto dall’altro. L’ambiente è
pertanto identificabile con l’insieme delle condizioni esterne all’organismo ed interagenti con
esso; intendendo per organismo quale essere umano o essere vivente, contrasto tra concezione
antropocentrica ed ecocentrica. !
La trasposizione del termine comune in nozione giuridica non è agevole proprio per la vastità e la
complessità del concetto. Dottrina e giurisprudenza hanno da sempre discusso circa la
definizione di ambiente e proposto una molteplicità di teorie ma hanno sempre avuto a che fare
con il carattere composto e complesso della nozione di ambiente.!
A livello internazionale un tentativo di questo genere è presente nell’ambito della Convenzione del
Consiglio d’Europa sulla responsabilità civile per danni provocati da attività pericolose per
l’ambiente (Lugano 1993) ove si aerma che compongono la nozione di ambiente le risorse
naturali, le interazioni tra le stesse, i beni ambientali facenti parte del patrimonio culturale e gli
aspetti caratteristici del paesaggio. L’International court of Justice (ICJ) in una pronuncia del 1996
ha aermato che la nozione di ambiente comprende, oltre al linving space, la qualità della vita e
la salute degli essere umani e delle generazioni future!
A livello di UE emerge ugualmente il profilo composito della nozione di ambiente. La direttiva
85/337/CE poi la direttiva 2011/92/UE, nel definire l’oggetto (ambiente) da tutelare, in sede di
valutazione di impatto ambientale, menziona più fattori: uomo, fauna, flora, suolo, interazione tra
gli stessi. L'ambiente figura come scopo essenziale della comunità (caso ADBHU 240/83).!
A livello nazionale il concetto di ambiente è stato spesso come presupposto. Si pensi al d.p.r.
616/1977 che definiva le materie di competenza regionale, dove l’ambiente non era altro che un
aspetto inserito quasi incidentalmente all’interno della nozione di urbanistica. Si pensi alla legge n.
349/1986 che, nel costituire il Ministero dell’ambiente, non forniva alcuna definizione di ambiente,
limitandosi a citare in via indiretta, quali oggetto di tutela, le condizioni ambientali il patrimonio
naturale nazionale e le risorse naturali. Una definizione non è data nemmeno dal d. lgs.
152/2006"testo unico ambientale" che compie tuttavia facendo riferimento alla tutela strumentale
all uomo, una scelta nella direzione antropocentrica di ambiente.!
La Corte costituzionale è intervenuta più volte per cercare di definire il concetto in relazione
all'interpretazione sia dell’art. 9, che tutela il paesaggio, sia dell’art. 117, che delinea l’attribuzione
delle competenze legislative tra Stato e Regioni. La Corte ha così aermato che l’ambiente no
solo è un valore costituzionale, ma anche un diritto fondamentale della persona ed un interesse
fondamentale della collettività (sent. 210/1987), e ha definito l’ambiente quale bene immateriale
unitario, con varie componenti da tutelare anche separatamente. Successivamente alla riforma
costituzionale del 2001, di modifica del titolo V della Cost., ha ulteriormente proceduto ad
individuare nella trasversalità del valore “ambiente”, una delle specificità dello stesso. In questo
senso, la Corte ha aermato che l’ambiente è un bene della vita, materiale complesso, la cui
tutela comprende qualità e equilibri delle singole componenti e ha ad oggetto la biosfera, di cui si
evidenza il carattere composito ed interattivo: l'ambinete è visto come sistema da considerarsi nel
suo aspetto dinamico.!
Valore, diritto, bene sistema: è evidente l’impegno dell’interprete volto a riconoscere all’ambiente
un carattere unitario, per farne riferimento giuridico sicuro, un oggetto del diritto, per garantirne la
protezione sostanziale ma la tutela non può prescindere dalla considerazione delle singole
componenti settoriali nel momento in cui si passa dai principi all’applicazione(componente
sanitaria,urbanistica,economica).!
2. IL diritto dell’ambiente.
2.1. Profili e caratteristiche generali.
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CAPITOLO 1 AMBIENTE E DIRITTO

1. il concetto giuridico di ambiente. La materia riguarda l’ambiente naturale quello che non ha bisogno di ulteriori specificazioni per essere individuato. L’ambiente fa riferimento generalmente a due aspetti: spazio in cui si vive da un lato, esseri viventi e cose inanimate con cui si viene a contatto dall’altro. L’ambiente è pertanto identificabile con l’insieme delle condizioni esterne all’organismo ed interagenti con esso; intendendo per organismo quale essere umano o essere vivente, contrasto tra concezione antropocentrica ed ecocentrica. La trasposizione del termine comune in nozione giuridica non è agevole proprio per la vastità e la complessità del concetto. Dottrina e giurisprudenza hanno da sempre discusso circa la definizione di ambiente e proposto una molteplicità di teorie ma hanno sempre avuto a che fare con il carattere composto e complesso della nozione di ambiente. A livello internazionale un tentativo di questo genere è presente nell’ambito della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla responsabilità civile per danni provocati da attività pericolose per l’ambiente (Lugano 1993) ove si afferma che compongono la nozione di ambiente le risorse naturali, le interazioni tra le stesse, i beni ambientali facenti parte del patrimonio culturale e gli aspetti caratteristici del paesaggio. L’International court of Justice (ICJ) in una pronuncia del 1996 ha affermato che la nozione di ambiente comprende, oltre al linving space, la qualità della vita e la salute degli essere umani e delle generazioni future A livello di UE emerge ugualmente il profilo composito della nozione di ambiente. La direttiva 85/337/CE poi la direttiva 2011/92/UE, nel definire l’oggetto (ambiente) da tutelare, in sede di valutazione di impatto ambientale, menziona più fattori: uomo, fauna, flora, suolo, interazione tra gli stessi. L'ambiente figura come scopo essenziale della comunità (caso ADBHU 240/83). A livello nazionale il concetto di ambiente è stato spesso come presupposto. Si pensi al d.p.r. 616/1977 che definiva le materie di competenza regionale, dove l’ambiente non era altro che un aspetto inserito quasi incidentalmente all’interno della nozione di urbanistica. Si pensi alla legge n. 349/1986 che, nel costituire il Ministero dell’ambiente, non forniva alcuna definizione di ambiente, limitandosi a citare in via indiretta, quali oggetto di tutela, le condizioni ambientali il patrimonio naturale nazionale e le risorse naturali. Una definizione non è data nemmeno dal d. lgs. 152/2006"testo unico ambientale" che compie tuttavia facendo riferimento alla tutela strumentale all uomo, una scelta nella direzione antropocentrica di ambiente. La Corte costituzionale è intervenuta più volte per cercare di definire il concetto in relazione all'interpretazione sia dell’art. 9, che tutela il paesaggio, sia dell’art. 117, che delinea l’attribuzione delle competenze legislative tra Stato e Regioni. La Corte ha così affermato che l’ambiente no solo è un valore costituzionale, ma anche un diritto fondamentale della persona ed un interesse fondamentale della collettività (sent. 210/1987), e ha definito l’ambiente quale bene immateriale unitario, con varie componenti da tutelare anche separatamente. Successivamente alla riforma costituzionale del 2001, di modifica del titolo V della Cost., ha ulteriormente proceduto ad individuare nella trasversalità del valore “ambiente”, una delle specificità dello stesso. In questo senso, la Corte ha affermato che l’ambiente è un bene della vita, materiale complesso, la cui tutela comprende qualità e equilibri delle singole componenti e ha ad oggetto la biosfera, di cui si evidenza il carattere composito ed interattivo: l'ambinete è visto come sistema da considerarsi nel suo aspetto dinamico. Valore, diritto, bene sistema: è evidente l’impegno dell’interprete volto a riconoscere all’ambiente un carattere unitario, per farne riferimento giuridico sicuro, un oggetto del diritto, per garantirne la protezione sostanziale ma la tutela non può prescindere dalla considerazione delle singole componenti settoriali nel momento in cui si passa dai principi all’applicazione(componente sanitaria,urbanistica,economica). 2. IL diritto dell’ambiente. 2.1. Profili e caratteristiche generali.

Il diritto dell’ambiente si può definire quale branca del diritto che si occupa delle possibili relazioni tra organismi viventi, compreso l’uomo, ed elementi naturali. Obiettivi del diritto dell’ambiente sono:

  • La protezione, la tutela, la salvaguardia e il miglioramento dell’ambiente;
  • La regolazione dello sviluppo, disciplinando e limitando attività ed iniziative non ambientalmente compatibili;
  • La repressione di comportamenti lesivi e l’adozione di misure volte ad evitare danni all’ambiente, o almeno a ridurne l’entità;
  • La modificazione di comportamenti in senso più ambientalmente sostenibile. Per quanto riguarda i principi generali del diritto dell’ambiente, essi vanno ricercati su più livelli: internazionale; comunitario; interno. Vi sono poi dei principi speciali desumibili dalle speciali discipline settoriali, contenuti sempre nei diversi livelli. Le complessità concettuali si riflettono nella difficile individuazione dei contenuti e dei limiti del diritto dell’ambiente, a qualunque livello territoriale è un diritto relativamente nuovo, un diritto di risposta a problemi, disastri o situazioni di emergenza che naturalmente o artificialmente vengono a crearsi. L’evoluzione del diritto dell’ambiente, specie a livello internazionale, mostra una graduale svalutazione del profilo antropocentrico, per raggiungere l’obiettivo finale di uno sviluppo sostenibile. Il diritto dell’ambiente ha una propria autonomia che gli deriva da più fattori. Si tratta di un diritto dotato di uno scopo non definito ma anche propri principi peculiari (es. principio chi inquina paga), di propri istituti specifici (es. la valutazione di impatto ambientale), di proprie organizzazioni dedicate (es. Ministero dell’ambiente). Ciò però non significa che non subisca influssi esterni. Le regole ambientali incidono sempre più frequentemente su altri settori e di converso questi settori possono incidere sul diritto dell’ambiente. Ciononostante anche il diritto dell’ambiente è sottoposto a tendenze unificatrici:
  • sotto il profilo normativo attraverso l’adozione di testi unici settoriali e ora di un testo normativo (152/2006) che raggruppa più testi unici settoriali;
  • sotto il profilo gestionale, attraverso l’individuazione di politiche specifiche, di piani territoriali dedicati, di programmi di intervento;
  • sotto il profilo organizzativo, attraverso l’istituzione del Ministero dell’ambiente;
  • sotto il profilo procedimentale, attraverso l’individuazione di procedimenti peculiari del settore;
  • sotto il profilo relativo alla responsabilità, attraverso la costruzione di una figura tipica, il danno ambientale;
  • sotto il profilo teorico, attraverso l’affermazione dell’unitarietà dell’ambiente quale bene immateriale da proteggere. Il diritto ambientale quindi è un diritto:
  • (^) di difficile inquadramento nelle grandi branche del diritto pubblico, costituisce una branca del diritto pubblico ed in particolare del diritto amministrativo da cui mutua una serie di istituti adattandoli. Ciononostante il diritto dell’ambiente è condizionato anche da altre branche come il diritto penale, civile, tributario e così via. Esso quindi è dotato di

a vicende contrattuali, tra cui l’inserimento di considerazioni ambientali nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. Gli strumenti consensuali veri e propri sono invece quelli cui non sono allegati vantaggi di tipo economico ma che hanno come obiettivo la sensibilizzazione e la conoscenza in materia ambientale, quali l’educazione ambientale e l’informazione. Gli strumenti tecnici sono infine ulteriori meccanismi di regolazione caratterizzati da valutazioni basate su competenze scientifiche e tecnologiche. Discorso a parte meritano gli standards ambientali, attraverso i quali vengono posti valori- limite, in funzione di una tutela ambientale minima da garantire; valori di attenzione in funzione di un intervento anticipato rispetto ai valori limite; valori- obiettivo , in funzione di un miglioramento continuo delle situazione ambientale. In questo senso possono poi essere individuati standards di emissione o standards di immissione, standards di prodotto e di processo. La standardizzazione in campo ambientale ha il fine di rafforzare la certezza e l’omogeneità del diritto, limitando l’ambito discrezionale delle scelte della pubblica amministrazione, pagando un prezzo in termini di rigidità e proliferazione normativa.

3. equilibri, contraddizioni e contrasti. Il problema fondamentale del diritto ambientale è quello di individuare il punto di equilibrio tra esigenze ambientali ed esigenze economiche. Il concetto di migliore tecnologia disponibile aiuta a comprendere le dinamiche sottese. Nonostante a volte si faccia espressamente uso della menzione “non comportante costi eccessivi” è da ritenersi ce il concetto di migliore sia riferibile anche a parametri di carattere economico e non solo in senso tecnico. Di fronte ad una connaturata “sacralità” del diritto ambientale, occorre spesso rilevare che il pretesto della tutela ambientale è usato per altri fini, come la riduzione della concorrenza o per attuare misure protezionistiche. La prima contraddizione insita nell’impostazione di fondo assunta per definire i fini ultimi del diritto dell’ambiente, tra antropocentrismo puro, caratterizzato da una protezione ambientale essenzialmente funzionale alla protezione dell’uomo ed ecocentrismo puro, caratterizzato dalla negoziazione di posizioni di vantaggio in capo all’uomo, considerato organismo vivente come gli altri.Un’altra contraddizione è da ricercare nella contrapposizione tra favore generale per le politiche ambientali e resistenze particolari frequenti nella fase applicativa. 3. I principi del diritto dell’ambiente. 3.1. Diritto internazionale. Tra i principi emersi a seguito delle Dichiarazioni generali, dei Trattati e della giurisprudenza anche arbitrale si segnalano:(stoccolma '72; Rio de Janeiro '92-'12)

  • (^) Il diritto di sfruttamento delle risorse naturali, coerentemente alla Carta dell’ONU ed ai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Questo diritto consente che gli Stati perseguano le proprie politiche ambientabili e di sviluppo, non potendo essere negata la sovranità permanente sulla propria ricchezza e la facoltà di scegliere i percorsi ritenuti più idonei al benessere della collettività statale.
  • (^) L’obbligo di non causare danni ad altri Stati, che costituisce anche un limite al principio precedente. Questo principio è affermato a livello giurisprudenziale nel caso Gabcikovo 1997, trattandosi di ipotesi di responsabilità tra Stati, anche qualora esso si stenda alla protezione di spazi non sovrani. Perché la fattispecie sussista è necessaria la presenza di due requisiti: il danno deve provocare gravi effetti nocivi e deve essere dimostrato inconfutabilmente. A questo principio si collega il principio chi inquina paga. La ricerca di un bilanciamento tra i due principi e la necessaria individuazione di un punto di equilibrio costituiscono il cuore del diritto internazionale ambientale, facendo entrambi riferimento ad una nozione di controllo. Il primo principio, nel concetto di sovranità, esprime l’insopprimibile diritto dello Stato di controllare le proprie risorse naturali, mentre il secondo esprime l’altrettanto necessario obbligo dello Stato di controllare gli effetti delle proprie azioni.
  • (^) Il principio di cooperazione ha carattere composito e si basa sia sul criterio del neminem laedere che sul criterio di informazione reciproca. Tale principio scoraggia e limita il trasferimento ad altri Stati di attività e sostanze pericolose che poterebbero causare fenomeni rilevanti di degrado ambientali (Rio 64); impone un obbligo di notifica immediata di disastri naturali o altre situazioni di emergenza che possono comportare anche un intervento della comunità internazionale in aiuto degli Stati lesi (Rio 18); determina un analogo obbligo di notificazione, in questo caso preventiva, in riferimento ad attività che possono avere effetti transfrontalieri negativi, cui si accompagna un obbligo di consultazione continua (Rio 19); favorisce lo scambio di conoscenze scientifiche e tecnologiche, facilitando processi di capacity- building (Stoccolma 20, Rio 9); vieta che politiche nazionali, giustificate da scopi ambientali, possono avere fini discriminatori (Rio 12); promuove la soluzione pacifica delle controversie ambientali (Rio 26). Per il perseguimento a livello locale degli obiettivi globali è stata adottata, nell’ambito della Conferenza di Rio 1992, l’Agenda 21, piano di azione a valore programmatico il cui capitolo 29 riconosce alle amministrazioni locali un ruolo decisivo nell’attuazione delle politiche di sviluppo sostenibile.
  • (^) Il principio di partecipazione e di informazione;
  • (^) Il principio dell’internazionalizzazione di costi relativi alla tutela ambientali legato al principio del chi inquina paga ed è volto ad evitare che i costi determinati da interventi e compromissioni relativi all’ambiente siano caricati sull’intera collettività, dovendo essere invece sostenuti da chi esercita determinate attività traendone vantaggio.
  • (^) Principio dello sviluppo sostenibile è il principio cardine del diritto internazionale dell’ambiente più recente. La definizione del principio è fatta risalire al rapporto Brundtland del 1987 in cui si dice che lo sviluppo sostenibile, come sviluppo che soddisfa i bisogni della generazione presenta senza compromettere la possibilità per le generazioni future, di soddisfare a loro volta i propri bisogni. I parametri di riferimento sono le risorse che costituiscono oggetto dello sfruttamento, il rapporto tra generazioni, con la considerazione di soggetti che non sono veri e propri soggetti di diritto ma a cui sono riconosciute posizioni di vantaggio e la relazione tra bisogni e limiti alle possibilità di soddisfarli. L’uso equo e sostenibile delle risorse sembra pertanto comportare un limite a quel diritto allo sfruttamento delle proprie risorse che si è visto essere riconosciuto agli Stati. In questo caso, il rapporto non è tra Stati ma tra generazioni. In sostanza, il principio dello sviluppo sostenibile può essere visto come una norma programmatica. 3.2 Diritto dell’Unione europea. I principi del diritto ambientale dell’UE sono posti nei Trattati TUE e TFUE e nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Tali principi si possono distinguere in principi di carattere generale (1), in materia procedurale (2) e in principi propriamente ambientali (3). (1) Tra i principi di carattere generale, il primo riferimento all’elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente, inteso quale fondamento del principio dello sviluppo sostenibile , affermato anche in riferimento alle relazioni con altri Stati ed organizzazioni. Esso è considerato una finalità essenziale in altre politiche dell’Unione.

tecnologico è imposto un continuo adeguamento e aggiornamento dei dati scientifici e tecnici in luce della tecnicità del diritto ambientale. È necessaria inoltre l’integrazione della politica ambientale con altre politiche dell’UE, in seno alla trasversalità della materia ambiente. (3) Per quanto concerne i principi ambientali specifici si fa riferimento al principio di precauzione,di prevenzione, di correzione alla fonte e al principio “chi inquina paga”. Ai sensi del principio di precauzione, la mancanza di conoscenze scientifiche certe non può costituirsi la ragione per negare o ritardare l’adozione di misure efficaci. Tale principio, intimamente connesso con il principio di prevenzione, è frutto di preoccupazioni determinate da nuovi problemi ambientali i cui effetti non sono scientificamente provati nella loro entità, risentendo quindi della continua evoluzione del progresso scientifico. Esso si può sintetizzare nella formula better safe than sorry. In assenza di conoscenze scientifiche certe, ma in presenza di un rischio elevato di danni rilevanti, si può quindi intervenire. Il problema è quello di valutare l’efficacia in termini di costi delle azioni da adottare considerando i sensibili interessi economici che possono esser coinvolti. Il principio di prevenzione si basa sia su aspetti ambientali diretti ad impedire danni irreversibili sia su valutazioni di carattere economico, ai sensi delle quali l’intervento successivo di ripristino e bonifica ambientale di fronte a danni irreversibili comporta comunque nella maggior parte dei casi costi elevati. Il principio di correzione alla fonte dei danni causati all’ambiente ha una duplice prospettiva. Da un lato il criterio dell’elevato livello di protezione impone un intervento ripristinatorio. Dall’altro il principio vuole evitare che i valori ambientali possano essere oggetto di un’indiretta commercializzazione e costituire una variabile in un’analisi costi benefici. Il principio “chi inquina paga”, nel quale l’aspetto economico è esplicitato in modo diretto, individua un criterio di responsabilità in materia ambientale. Nei confronti di violazioni di norme che abbiano comportato un danno all’ambiente, il principio ha una valenza prettamente sanzionatoria, volendo attribuire al singolo soggetto responsabile i costi che devono essere sostenuti per far fronte agli effetti della sua condotta o omissione. Il principio si applica anche alle attività consentite, ed in tal caso la finalità è quella di internalizzare i costi ed evitare un’indistinta attribuzione degli stessi alla collettività. I meccanismi possono essere di due tipi: tariffari attraverso l’applicazione di un corrispettivo a fronte di un servizio ambientale fornito; fiscali attraverso l’applicazione di una tassa relativa a determinate attività che determinino forme consentite di inquinamento o di impatto ambientale. Diverso obiettivo può essere quello di esternalizzare i vantaggi ambientali raggiunti attraverso comportamenti virtuosi dei cittadini, delle imprese, delle pubbliche amministrazioni. In questo caso di tratta di individuare meccanismi premiali e compensativi che rendano appetibili anche economicamente stili di vita, processi produttivi, azioni pubbliche più ambientalmente compatibili. 3.3. Diritto nazionale. Nella Cost. la parola ambiente compare esclusivamente solo a seguito della riforma del titolo V del 2001 dell’art. 117, in riferimento alla distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni. Vi sono stati però dei tentativi dottrinali e giurisprudenziali volti a riconoscere comunque una tutela di rango costituzionale all’ambiente attraverso il combinato disposto artt. 9 (tutela del paesaggio) e 32 (tutela della salute). In tal modo le istanze di conservazione e promozione dell’ambiente diventano parametri per l’attività del legislatore, rappresentano indirizzi per l’azione della PA, assumono il carattere di direttive per l’interpretazione delle norme sottostanti e costituiscono criteri per la risoluzione di conflitti. L’art. 9 Cost. tutela il paesaggio non solo sotto i profili estetici ma anche sotto i profili attinenti all’ambiente e l’art. 32 tutela la salute come diritto fondamentale ed inviolabile e come interesse della collettvità sociale.

Se gli artt. 9 e 32 costituiscono i fondamenti costituzionali della tutela dell’ambiente, vi sono comunque altre norme che devono essere considerate per la loro incidenza in materia ambientale. In primo luogo si fa riferimento ai principi fondamentali:

  • Art. 2 Cost.: nel riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia come parte di formazioni sociali, rafforza l’art. 32 Cost;
  • L’art. 3 comma 2 cost.: nell’esprimere un principio gi uguaglianza sostanziale comprende implicitamente la necessitò di evitare che i cittadini debbano trovarsi a crescere, vivere e lavorare in un ambiente degradato. Per quanto concerne i profili economici:
  • art. 41: dopo aver affermato che l’iniziativa economica privata è libera, vieta al comma 2 che essa possa svolgersi in contrasto con l’utilità sociale;
  • l’art. 42: dopo aver affermato che la proprietà orivata è riconosciuta dalla lege, impone alla legge stessa di assicurarne la funzione sociale, consentendo l’espropriazione al comma 3 per motivi di interesse generale;
  • art. 44: prevede al comma 1 che la legge possa imporre obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata tra cui un obbligo di bonifica e che la legge adotti provvedimenti a favore delle zone montane. In riferimento ai profili sociali:
  • art. 4 e art. 35: l’ambiente si pone quale variabile attraverso il ricatto occupazionale 1. In riferimento agli aspetti organizzativi:
  • la distribuzione e l’esercizio dei poteri in materia di ambiente deriva dagli artt. 5, 97, 116, 117, 118 della Cost. mentre l’art. 97 contiene principi relativi all’organizzazione ed all’attività amministrativa gli altri articoli si occupano della distribuzione delle competenze legislative e amministrative.
  • Artt. 10 e 11 fanno riferimento ai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti consentendo limitazioni di sovranità e promuovendo la formazione di organizzazioni internazionali. In riferimento alla tutela delle posizioni giuridiche soggettive:
  • Art. 24: comma 1 attribuisce in via generale a chiunque la facoltà di agire a tutela di propri diritti soggettivi ed interessi legittimi;
  • Art. 113 comma 1 ribadisce il contenuto di tale principio in relazione alla tutela nei confronti della PA. Al di là del dettato costituzionale, la ricerca e l’interpretazione di principi non possono non prendere in considerazione la prima parte del d. lgs. 156/2006.
  • Art. 3 bis comma 1: dopo aver affermato che i principi posti dalla prima parte e dagli artt. Seguenti costituiscono i principi generali in tema di diritto dell’ambiente specifica che essi sono adottati in attuazione di alcuni artt. della Cost. e nel rispetto di obblighi internazionali e comunitari. Tali principi costituiscono le regole generali in materia ambientale nell’adozione di atti normativi di indirizzo e coordinamento e di provvedimenti contingibili ed urgenti e possono essere modificati solamente con espressa previsione legislativa successiva sempre nel rispetto dei medesimi obblighi extra nazionali. Se, da un lato, l’equiparazione tra principi e regole generali è di dubbia comprensione, dall’altro una norma non può auto attribuirsi un valore di resistenza più forte nell’ambito del sistema delle fonti del proprio diritto di un determinato ordinamento.

La norma ambientale è infine caratterizzata da una frequente presenza di allegati, in genere di carattere tecnico, nei quali possono essere definiti valori, limiti, standards di carattere tecnico- scientifico. La rilevanza ed il necessario continuo adeguamento degli allegati determinano l’estrema delicatezza sia dei contenuti che dei procedimenti di formazione e modificazione degli stessi. Ambiente e diritto penale ; i reti ambientali La protezione dell ambiente avviene anche attraverso il diritto penale, individuando fattispecie di reato e relative sanzioni, tuttavia di recente accanto alla normativa speciale si è affiancata una normativa di carattere generale, legge 68/015 "disp. In materia di delitti contro l ambiente" concernete i c.d. Ecoreati attraverso l introduzione di nuove ipotesi i reato,aggravanti,attenuanti,sanzioni accessorie e oltremodo intervenendo in materia processuale. In particolare rileva 'introduzione nel libro II c.p. Del Titolo VI-bis "dei delitti contro l ambiente", cui rileva il reato di inquinamento ambientale, in caso di chi abusivamente cagiona compromissioni o deterioramenti significativi all'ambiente, aggravanti sono previste nel caso di zone protette o al verificasi di morti o lesioni personali. Il reato di disatro ambiente, il caso di chi sempre abusivamente altera, in modo irreversibile o difficilemente reversibile, l equilibrio di un ecosistema e provoca un offesa rilevane alla pubblica incolumità. Quanto alle attenuanti, esse sono previste in caso di delitto colposo o pericolo. Infine rileva oltremodo l abbandono di materiale altamente radioattivo, Ulteriore fattispecie riguarda invece colui che intralcia o elude l attività di vigilanza e controllo ambientali. Il delitto di "omessa bonifica" riguarda invece le esigenze di recupero ambientale e colpisce colore che per ordine dell autorità non provvedono alla bonifica al ripristino dei luoghi; aggravanti previste per associazioni a delinquere finalizzate a tale scopo o dalla "generica aggravante ambientale" che si applica a fatti già previsti come reati, posti in essere per compire uno dei reati ambientali. Per contro le pene sono attenuate in caso di "ravvedimento operoso", nei confronti di chi provvede alla messa in sicurezza,bonifica o ripristino dei luoghi del reato o in caso di collaborazione per individuare i responsabili Accertata la responsabilità, il giudice dispone la confisca delle cose costituenti prodotto o profitto del reato o funzionali alla commissione, salvo cose di terzi o nel caso in cui il trasgressore abbia proceduto al ravvedimento operoso. Sui beni grava tuttavia un vincolo d'uso: bonifica dei luoghi. Quanto alla modifica del d.lgs. 152/2006(introduzione parte VI-bis), la nuova normativa attiene alle ipotesi di contravvenzioni nell ipotesi di danni ambientali di lieve entità, per i quali si impartiscono prescrizioni volte a far cessare l attività pericolosa evitando cosi la contravvenzione. Accertato l adempimento della prescrizione verra disposta una ammenda ridotta volta alla estinzione e archiviazione del reato.

5. Ambiente ed analisi economica. La disciplina giuridica dell’ambiente incide ed è condizionata da profili economici. Il principio dello sviluppo sostenibile con le sue tre componenti , ambientale, sociale ed economica, mostra la necessaria interdipendenza tra le stesse. L’analisi economica contribuisce alle scelte politiche e quindi legislative prima ed all’esercizio della discrezionalità amministrativa poi, ma non può sostituire le tradizionali valutazioni e ponderazioni degli interessi pubblici. Il problema del “ponderare” esiste sia sotto il profilo amministrativo sia sotto il profilo della misurazione di interessi non omogenei. I costi che qualcuno non sostiene per compromissioni ambientali saranno sostenuti da altri e generalmente dalla collettività attraverso la fiscalità generale.

CAPITOLO 2 I LIVELLI SOVRANAZIONALI

1. Il livello internazionale. Il diritto internazionale dell’ambiente nasce e si sviluppa in relazione al sorgere di problemi ambientali di natura globale. La sua evoluzione però è scandita da diverse fasi. A) fase precedente l’istituzione dell’ONU nel 1945: il diritto internazionale dell’ambiente si occupa prevalentemente della definizione dei rapporti tra Stati attraverso trattati e convenzioni e della risoluzione delle controversie in materia ambientale attraverso meccanismi contenziosi (es. Caso Trail smelter 1941 ove si affermò il divieto di inquinamento transfrontaliero). B) 1945- 1972: caratterizzata dall’istituzione e dalla presenza dell’ONU e di altri organismi ed agenzie operanti a livello mondiale come la FAO, UNESCO le cui azioni, pur avendo obiettivi generali o specifici direttamente ambientali, non possono non incidere in materia ambientale. C) 1972-1992: emanazione della Declaration of the United Conference on the Human Environment fino all’emanazione nel 1992 della Convenzione di Rio. In questo periodo la tutela ambientale diventa un interesse istituzionalizzato dell’ONU, attraverso le dichiarazioni di carattere estremamente generale e pertanto limitatamente vincolanti. L’ambiente assume gradualmente la dignità di valore a sé stante da perseguire attraverso sforzi di cooperazione. D) 1992-oggi: parte da quando viene emanata a Rio la Rio Declaration on Environment and Development. In questa fase l’interesse per le tematiche ambientali viene ad essere integrato con i diversi interessi di carattere economico e sociale. Il concetto di sviluppo sostenibile diviene il principio essenziale. L’attenzione è spostata nei confronti delle dinamiche dei rapporti tra Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo. In questa fase assumono rilevanza le decisioni prese d a organizzazioni internazionali estranee all’orbita ONU ed i cui fini istituzionali sono prevalentemente legati allo sviluppo economico e commerciale quali OCED e WTO. Nella fase attuale si può citare anche la Johannesburg Declaration on Sustainable Development (2002) che ha di fatto sancito il parziale insuccesso delle dichiarazioni di principio o almeno l’insufficienza dei loro effetti per un reale miglioramento delle politiche ambientali. La storia del diritto internazionale dell’ambiente può essere vista anche in relazione alle vere ragioni della sua nascita :accato ai problemi cronici è scandita da un’inesorabile successione di disastri specie : affondamento di petroliere (Torrey Canion, Cornovaglia 1967; l’Amoco Cadiz, Bretagna 1978 ecc.) e di incidenti industriali (Chernobyl 1986, Deepwater Horizon Golfo del Messico 2010; Fukushima Giappone 2011). 2. Fonti e strumenti. Le fonti del diritto internazionale dell’ambiente sono le fonti proprie del diritto internazionale, come riconosciute dall’art. 38 dello Statute della International Court of Justice che cita: convenzioni internazionali generali e particolari riconosciute dagli Stati in lite; la consuetudine internazionale; i principi generali del diritto riconosciuti dalle Nazioni civili e le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più qualificati delle varie Nazioni. Il numero di convenzioni internazionali è estremamente elevato, contra rimanete alle norme ambientali di origine consuetudinaria. Queste ultime fanno riferimento al divieto di inquinamento transfrontaliero ed al principio di cooperazione tra Stati. La categoria dei principi generali di diritto comuni alla maggior parte delle Nazioni civili non è di chiara individuazione. Vi si possono includere i principi nati in Stati federali poi presi a prestito dall’ordinamento internazionale, quale l’obbligo di evitare forme di inquinamento transfrontaliero. A volte si verifica il percorso inverso: è il diritto internazionale che costruisce i principi poi trasfusi nei diritti nazionali.

La versione originale del Trattato istitutivo della Comunità economica europea non affrontava tematiche ambientali, le cui politiche erano prevalentemente dedicate alla creazione di un mercato unico ed alla promozione di politiche della concorrenza e di non discriminazione commerciale. L’evoluzione del diritto dell’ambiente dell’UE può essere scandita attraverso le successive modificazioni del Trattato:

  • (^) Nella prima fase mancano principi, politiche, azioni e norme ambientali consuetudinarie. Tuttavia nel Trattato si riscontrano disposizioni che permettono un intervento , ancorchè indiretto, nel settore ambientale, in quanto l’obiettivo di trovare un equilibrio nel mercato non era solo di carattere economico.
  • (^) L’uso dello strumento della direttiva per l’avvicinamento delle legislazioni e dei poteri impliciti per l’adozione delle azioni necessarie a perseguire obiettivi comunitari hanno costituito il mezzo attraverso cui la Comunità è intervenuta nella materia ambientale. A partire dagli anni ’60 sono emanate direttive e regolamenti aventi oggetti ambientali. La giustificazione di fondo è data dalla necessità della tutela della concorrenza.
  • (^) Negli anni ’70 il diritto comunitario dell’ambiente subisce un’accelerazione sostanziale in quanto le istituzioni comunitarie hanno preso coscienza della sottovalutazione del problema ambientale. Così si aprì la strada all’emanazione periodica di Programmi d’azione ambientale contenti un insieme di azioni coerenti nell0ambito di un quadro normativo dedicato alla tutela ambientale.
  • (^) Nel 1985 la Corte di Giustizia CE afferma che la protezione ambientale è un obiettivo fondamentale della CE, anticipando il nuovo indirizzo adottato dall’Atto Unico europeo che introduce una nuova competenza in materia di ambiente in capo alla Comunità europea. In questo modo il diritto comunitario dell’ambiente acquista una sua collocazione nel Trattato e una sua dignità formale.
  • (^) Con il Trattato di Maastricht del 1991 l’ambiente diventa oggetto di una politica comunitaria, inserendosi in un quadro giuridico ancora più definito. Il fatto che si parli dal 1993 di CE e non più di CEE evidenzia una svalutazione del profilo economico o meglio la rivalutazione degli aspetti sociali, visti ora non solo come una cariabile incidente sulla politica della concorrenza ma come valori in sé. Nel Trattato di Maastricht viene sancito proprio il principio di sussidiarietà verticale.
  • (^) Nel 1993 viene emanato anche il Quinto programma di azione ambientale che adotta un approccio di tipo orizzontale che considera tutte le possibili cause di inquinamento e cerca di favorire un intervento attivo di tutti i possibili attori. In questa fase si cerca di considerare in maniera unitaria la problematica ambientale, il che favorisce l’adozione di strumenti trasversali e non più settoriali, per tipologie di inquinamento; si cerca inoltre di incentivare la partecipazione di imprese e cittadini, attraverso l’adozione di strumenti che mirino ad un cambiamento di comportamenti anche sociali.
  • (^) Nel 1998 la decisione 2179/98 prosegue tale opera di cambiamento. Da un lato si auspica un sensibile allargamento della gamma di strumenti giuridici che possono garantire il per segmento degli obiettivi ambientali. Dall’altro lato la decisione individua de macrosettori caratterizzati dalla loro trasversalità.
  • (^) Con il Trattato di Amsterdam viene ad essere affermata la centralità del principio dello sviluppo sostenibile, ribadendo sia la necessità di integrazione tra politiche ambientali ed altre politiche, sia la necessaria valutazione di aspetti economico sociali. I profili ambientali sono anche intesi come valori concreti dalla Carta dei diritti fondamentali dell0UE del 2000, ove si enuncia la volontà di raggiungere la un elevato livello di protezione ambientale ed il miglioramento della qualità dell’ambiente. Gli interessi ambientali dovranno poi essere mediati con altri diritti individuali, come la libertà di impresa e il diritto alla proprietà privata.
  • (^) Il sesto programma d’azione ambientale del 2002 conferma la necessità di individuare una serie di priorità in termini di azioni e di aree si intervento. Questo riconosce che l’insoddisfacente situazione ambientale non deriva tanto da un’insufficiente produzione normativa quanto dall’inidoneità degli strumenti di implementazione.
  • (^) Il processo di ampliamento dell’UE a 25 e poi a 27 Stati ha portato ad una diversa prospettiva ambientale e ad una sfida sostanziale considerata la disomogeneità ambientale tra vecchi e nuovi Stati. L’equilibrio da trovare ha richiesto adeguarsi a normative e standards ambientali in modo che sia consentita un’effettiva e non eccessivamente gravosa armonizzazione.
  • (^) Il Trattato di Lisbona 2009 modifica del TUE ed il Trattato che istituisce la Comunità europea ora (TFUE) ed inserisce un riferimento giuridicamente vincolante alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE cui si riconosce lo stesso valore giuridico dei Trattati.
  • (^) il settimo programma d azione ambientale 2013, valevole fino al 2020 ma con una visione fino al 2050. Esso prevede la protezione, conservazione e miglioramento del "capitale naturale dell UE" richiamando tuttavia temi ormai consueti. Sotto il profilo ambientale i nuovi Trattati non prevedono disposizioni specifiche di carattere sostanziale. Si confermano quindi i capisaldi dello sviluppo sostenibile sia la promozione di un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità ambientale, sia la trasversalità della politica ambientale. L’ambiente viene espressamente incluso tra le materie di competenza concorrente tra UE e Stati membri. 2. Fonti e strumenti. A livello normativo il TFUE definisce i principi fornisce basi giuridiche sicure, individua le politiche ambientali o incidenti sull’ambiente. Riaffermati i principi fondamentali specifici del diritto ambientale dell’UE (prevenzione, precauzione, correzione alla fonte, “chi inquina paga”) sono definiti gli obiettivi: tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente; protezione della salute dell’uomo; utilizzazione razionale delle risorse naturali; promozione di misure a livello internazionale, regionale o mondiale con particolare attenzione per i cambiamenti climatici. Sono poi delineate le procedure applicabili elencandosi una serie di misure adottabili dall’UE con riferimento ad ambiti potenzialmente incidenti in materia ambientale. Si consente che gli Stati adottino provvedimenti di maggiore protezione a condizione che essi siano compatibili con il Trattato e previa notificazione alla Commissione. A livello più specifico, le azioni ambientali devono poi tenere conto delle norme e dei divieti relativi alle restrizioni quantitative tra gli stati membri. Sono vietate non solo le restrizioni quantitative all'importazione ed all’esportazione ma anche qualsiasi misura di effetto equivalente. In questo senso si ammette come deroga al principio che restrizioni o divieti possano sussistere, in quanto mirati, tra gli obiettivi, a tutelare la salute e vita delle persone, della flora e della fauna ma nel contempo si afferma che tali divieti non debbano costituire un mezzo di arbitraria discriminazione, né una restrizione commerciale dissimulata. Si vuole evitare che il diritto ambientale sia utilizzato in modo distorto e strumentale. Sono state emanate delle direttive e dei regolamenti. Le direttive hanno un contenuto ricorrente, fatto di limiti e di standards, di divieti e di autorizzazioni, di meccanismi di consultazione e di informazione. La diretta applicabilità loro riconosciuta in presenza di parametri definiti dalla giurisprudenza comunitaria evita una disapplicazione nazionale per inerzia. A livello giurisprudenziale la Corte di Giustizia CE è intervenuto più volte in materia ambientale, con sentenze che, oltre ad affermare principi non ancora espressamente presenti nei Trattati, hanno cercato di chiarire fino a che punto esigenze ambientali possano limitare il principio della concorrenza ed il principio di non discriminazione in base alla nazionalità. A livello politico amministrativo, i Programmi d’azione sono il momento di pianificazione nel quale sono poste le scelte fondamentali dei costituenti. Al di là della definizione di aree ed oggetti, l’azione ambientale dell’UE si sviluppa in alcuni settori particolarmente delicati: risorse naturali; inquinamento; energia; mobilità; ambiente urbano; salute e sicurezza individuale e collettiva.

CAPITOLO 3 IL LIVELLO NAZIONALE

La Costituzione italiana non prevede espressamente l’ambiente come valore costituzionale. È solo con la modifica del titolo V della costituzione ad opera della legge costituzionale n. 3/2001 che la parola ambiente compare nella Carta costituzionale anche se limitatamente all’art. 117 dedicato alla distribuzione delle competenze legislative Stato regioni. Il motivo dell’assenza della questione ambientale nella Costituzione come originariamente redatta è di carattere storico: nel Dopoguerra la materia non era un problema attuale. Tuttavia vi era una generale accettazione della permeazione dell’ambiente in Costituzione grazie al combinato disposto art. 9 secondo comma, art. 32 1 comma Cost. Questo non significa che di normativa ambientale in senso ampio non si potesse parlare anche prima dell’entrata in vigore della Costituzione. L’evoluzione legislativa ha avuto come primo oggetto diretto la tutela sanitaria, intesa come igiene del suolo e dell’abitato. Ciononostante la tutela ambientale è ancora una tutela di carattere indiretto e funzionale rispetto ad altri interessi. Se pertanto si vuole individuare la nascita del diritto ambientale nazionale secondo criteri più rigidi, essa può essere individuata nella cd. Legge anti smog (l. 615/1996) a tutela dell’inquinamento atmosferico. A partire dalla legge Merli (l n. 319/1976) di tutela dell’inquinamento idrico, la produzione normativa in materia ambientale acquista, anche sotto l’impulso sempre più incisivo e pressante del diritto comunitario, una maggiore continuità e un più ampio respiro. Il diritto nazionale si trova ora in una fase di transizione, nella quale l’emanazione di nuove norme non è più vista come la strada principale essendo invece l’applicazione delle normative vigenti il problema più pressante. L’individuazione di strumenti diversi, di carattere economico e consensuale, la previsione di istituti trasversali, la compattazione e la razionalizzazione del diritto ambientale attraverso testi unici settoriali conferiscono una nuova prospettiva allo sviluppo di questa branca del diritto. Il prossimo passo dovrebbe essere quello di una vera e propria codificazione del diritto dell’ambiente, attraverso un testo che contenga in modo razionale e coerente i principi del diritto ambientale e che si occupi di tutti i settori traversali e verticali. Il d. lgs. 152/2006 è ancora molto lontano da tale risultato. Il decreto in parola non ha avuto vita facile per una serie di motivi di tecnica legislativa, relativi alla sua impostazione, sia per motivi di contenuto, relativi a contrasti con il diritto dell’UE, sia per i motivi legati alla politica. Ad esso hanno fatto seguito dei decreti legislativi correttivi che hanno modificato sostanzialmente l’impianto originario. Quello che la legge delega ha inteso compiete e che il d. lgs. ha portato ad attuazione è un intervento di parziale razionalizzazione della normativa ambientale, diverso quantitativamente ma non qualitativamente da altri interventi precedenti, non compiendo totalmente il percorso di sistemazione della materia che ci si era proposti di fare. Possiamo quindi con buone ragioni ritenere che il d .lgs. 152/2006 costituisca una somma di più decreti legislativi settoriali, in quanto diviso in parti dedicate ciascuna ad un settore specifico. Pertanto manca un vero e proprio codice dell ambiente, assente e la coscienza o volontà di considerare il diritto dell ambiente come autonoma branca del diritto e non già come somma di legislazioni settoriali ad oggetto più o meno definito.

1. Fonti e strumenti. L’ordinamento nazionale utilizza tutte le fonti e tutti gli strumenti a sua disposizione ma vi sono una serie di particolarità conseguenti alla specificità del diritto dell’ambiente. Per quanto riguarda il livello legislativo, la legislazione ambientale è basata sull’uso della decretazione d’urgenza e sulla delega legislativa. Con i decreti legge il Governo interviene rapidamente su situazioni relative ad incidenti, disastri o comunque problemi ambientali che non possono aspettare i tempi di un ordinario procedimento legislativo. Con i decreti legislativi, il Parlamento delega il Governo ad intervenire su materie connotate da un forte aspetto tecnico. La legislazione ambientale si caratterizza per un utilizzo molto frequente degli allegati tecnici ed una predisposizione al rinvio a fonti subordinate.

A livello amministrativo si usano strumenti tradizionali: piani programmi, autorizzazioni, concessioni, controlli, sanzioni.

  • (^) L’attività di pianificazione e programmazione è stata caratterizzata da una produzione ipertrofica 2 nel tempo. I piani e programmi ambientali, presenti in ogni nova legge di settore, hanno spesso costituito il mezzo o l’occasione per dilazionare l’applicazione della legge stessa, più che renderla coerente nel tempo. In questo senso si cercò di porre un argine attraverso il d. lgs. 112/1998 che ha preso atto della difficoltà di coordinamento tra diversi livelli e diversi settori di pianificazione, e prevede una riduzione della pianificazione a livello statale e la contestuale applicazione dl principio di sussidiarietà a favore della pianificazione regionale o locale.
  • (^) Diverso ed ulteriore problema attiene al rapporto tra pianificazione ambientale ed urbanistica. In questo senso si è cercato di individuare nella Provincia un livello di coordinamento specifico attraverso il Piano territoriale di coordinamento. Tale Piano avrebbe dovuto determinare gli indirizzi generali di assetto del territorio ma la soluzione legislativa non ha avuto una sostanziale applicazione in tutte le varie realtà provinciali.
  • (^) La pianificazione in materia ambientale può connotarsi per la presenza di piani generali che riguardano tutto il territorio nazionale e si occupano di una serie di differenti profili, di piani settoriali, dedicati ad un problema più specifico o di piani che hanno un ambito territoriale di riferimento ben limitato pur occupandosi di diversi aspetti ambientali.
  • (^) In riferimento all’autorizzazione, esso è l’istituto più frequentemente utilizzato. In tal modo la PA è in grado si assentire o negare l’autorizzazione ma anche e soprattutto di conformare l’attività nel senso più rispondente all’interesse pubblico, inserendo una serie di condizioni e di prescrizioni.
  • (^) La concessione è più strettamente legata a fenomeni di sfruttamento di beni della disponibilità della PA. ciò sia per avere una razionale gestione delle risorse, ma anche dall’esigenza di limitare l’impatto della relativa attività, sia in corso di svolgimento sia in sede di esaurimento della stessa.
  • (^) Il sistema è completato da una rete di controlli e di un’attività di monitoraggio dello stato dell’ambiente. Non si possono poi non considerare due ulteriori categorie di provvedimenti relativi al rilievo urbanistico delle decisioni in materia ambientale:
  • Vincoli: connessi a fenomeni di zonizzazione, il cui obiettivo è quello di conservare determinati beni aventi valore ambientale;
  • Ordinanze di necessità ed urgenza: provvedimenti di chiusura del sistema da non confondere con le ordinanze tipiche. Le ordinanze di necessità ed urgenza extra ordinem sono da adottare quando non vi è la possibilità di provvedere altrimenti, come nel caso in cui l’ordinamento non preveda alcun provvedimento ordinario idoneo a tutelare un determinato interesse. **3. Profili organizzativi.
  1. L’organizzazione centrale.** La nascita relativamente recente del diritto dell’ambiente e l’assenza di riferimento espressi nella Cost., almeno fino alla modifica del titolo V avvenuta con la legge costituzionale n. 3/2001, hanno determinato l’esigenza di costruire gradualmente un’organizzazione del settore ambientale e di Che ha avuto uno sviluppo eccessivo e dannoso.

prefigura l’esistenza di una materia trasversale che riserva allo Stato il compito di assicurare le esigenze di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale, sempre nell’ambito di un principio di leale collaborazione. La Corte ha inoltre affermato che lo Stato deve fissare livelli adeguati e non riducibili di tutela, mentre le Regioni, nel rispetto di tali limiti, regolano la fruizione dell’ambiente. Il che non impedisce alle Regioni di assicurare livelli maggiori di tutela, di fatto incidendo sulla materia ambientale. Per quanto concerne le funzioni amministrative, la tendenza nel settore è stata quella di applicare in modo deciso il principio di sussidiarietà verticale, spostando verso il basso le competenze. In particolare la legge n. 59/1997 e il d. lgs. 112/1998 hanno spogliato lo Stato di una serie di funzioni, attribuendole al livello territoriale più idoneo. Il d. lgs. 112/1998 ha individuato ed elencato i compiti di livello nazionale, quindi riservati allo Stato, per la tutela dell’ambiente e definito successivamente le funzioni concorrenti nel cui ambito è necessario un intervento congiunto. In genere con la nuova ripartizione delle competenze amministrative è privilegiata l’azione degli enti locali.

  • spettano infatti ai Comuni, in quanto non sia diversamente previsto da legge statale o regionale, tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, con particolare riferimento al settore dell’assetto e del’utilizzazione del territorio.
  • Alla Provincia spettano invece le funzioni riguardanti vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale, riguardanti una serie di settori espressamente elencati, molti dei quali a valenza ambientale. La provincia svolge inoltre un ruolo di ente intermedio tra Comuni e Regione nell’ambito della programmazione economica, territoriale ed ambientale, predisponendo il Piano territoriale di coordinamento.
  • Si prevede la possibilità di un esercizio coordinato di funzioni, anche e soprattutto relative a settori ambientali, in ambiti sovracomunali attraverso forme associative e di cooperai zone tra enti locali e Regione. 3. Le associazioni di protezione ambientale. Gli interessi ambientali sono interessi pubblici, ma possono coincidere con interessi privati individuali e collettivi. La nascita e l’istituzionalizzazione delle associazioni di protezione ambientale sono giustificate proprio da finalità di tutela di interessi ambientali, e non solo in sede giurisdizionali, nella loro qualità di interessi diffusi Il ruolo delle associazioni ambientaliste è stato riconosciuto dal legislatore con l’art. 13 della legge 349/1986 ma associazione con finalità di tutela dell’ambiente già operavano in precedenza e a livello giurisprudenziale aveva già ottenuto per singoli casi concreti una legittimazione processuale ad agire. L’art. 13 della l. 349/2986 prevede un meccanismo di individuazione formale in presenza del quale tali associazioni vengono ad assumere un ruolo differenziato rispetto ad altre associazioni. Ciò comporta la distinzione delle associazioni in due categorie: a) Associazioni individuate, la cui natura di soggetti portatori di interessi diffusi è presunta; b) Altre associazioni per le quali si applicano le regole ordinarie e che devono essere in grado di dimostrare, volta per volta, la loro legittimazione processuale e procedimentale. Le associazioni di protezione ambientale sono sotto un profilo formale associazioni private di interesse pubblico che possono svolgere la loro azione secondo diverse modalità. Il Ministero dell’ambiente, con proprio decreto, previo parere del Consiglio nazionale per l’ambiente, procede all’individuazione delle associazioni di protezione ambientale, basandosi su aspetti statutari e su aspetti relativi all’attività delle stesse. Nell’ambito dello statuto sono verificate l’attinenza delle finalità programmatiche con gli interessi ambientali e la democraticità dell’ordinamento interno.

Per quanto concerne l’azione delle associazioni , la verifica riguarda la continuità e la rilevanza esterna della stessa. La legge n. 349/1986 prevede che 15 tra i 45 membri del Consiglio nazionale per l’ambiente siano nominati dal ministero dell’ambiente su terne presentate dalle associazioni ambientaliste individuate. In via generale si possono distinguere poteri processuali e poteri extraprocessuali delle associazioni di protezione ambientale: sia tra i poteri processuali che tra quelli extraprocessuali si possono poi identificare potrei di carattere generale e di carattere speciale. Il settore nel quale è stato riconosciuto il ruolo delle associazioni ambientaliste in via generale è quello ambientale. È la stessa legge 349/1986 che prevede che le associazioni ambientaliste individuate abbiano un potere di intervento davanti al giudice ordinario, ne giudizi per danno ambientale ed un potere di ricorso davanti al giudice amministrativo. Per quanto concerne lingresso delle associazioni ambientaliste nel processo penale, si prevede che enti ed associazioni senza scopo di lucro possano esercitare in ogni stato e grado del procedimento i diritti e le facoltà proprie della persona offesa dal reato. Ulteriori ipotesi di intervento processuale delle associazioni ambientaliste sono previste da normative settoriali. Per quanto riguarda il ruolo procedimentale delle associazioni di protezione ambientale, la legge 241/1990 prevede che i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati abbiano una facoltà di intervento del procedimento amministrativo, in quanto possa ad essi derivare un pregiudizio dal provvedimento finale. Gli stessi soggetti possono prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti che l’amministrazione deve valutare in quanto pertinenti. Le associazioni di protezione ambientale possono svolgere a livello generale attività di carattere consultivo. A questi poteri di carattere generale si aggiungono poi anche in sede extra processuale una serie di poteri specifici, disciplinati da leggi speciali:

  • profili organizzativi, attraverso la partecipazione di rappresentanti in organismi pubblici.
  • funzioni consultive o attività;
  • di vigilanza e controllo;
  • ricerca e formazione;
  • Gestione. In materia di danno ambientale il d. lgs. 152/2006 concede la facoltà di sollecitare l0intervento statale delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente. In particolare si prevede che le associazioni citate possano presentare al Ministero dell’ambiente denunce ed osservazioni, corredate da documenti ed informazioni concernenti qualsiasi danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale e chiedere l’intervento statale a tutela dell’ambiente. (art. 309). L’art. 310 riconosce inoltre agli stessi soggetti la legittimazione ad agire, in sede amministrativa , per l’annullamento degli atti e dei provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni di cui alla parte sesta del decreto, nonché avverso il silenzio- inadempimento del Ministro dell’ambiente e per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell’attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale. Il medesimo articolo prevede inoltre un meccanismo di opposizione che può rinviare l’avvio dell’azione giudiziale.