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Riassunto del libro: "Diritto dell'ambiente" di Nicola Lugaresi.
Tipologia: Sintesi del corso
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1. il concetto giuridico di ambiente. La materia riguarda l’ambiente naturale quello che non ha bisogno di ulteriori specificazioni per essere individuato. L’ambiente fa riferimento generalmente a due aspetti: spazio in cui si vive da un lato, esseri viventi e cose inanimate con cui si viene a contatto dall’altro. L’ambiente è pertanto identificabile con l’insieme delle condizioni esterne all’organismo ed interagenti con esso; intendendo per organismo quale essere umano o essere vivente, contrasto tra concezione antropocentrica ed ecocentrica. La trasposizione del termine comune in nozione giuridica non è agevole proprio per la vastità e la complessità del concetto. Dottrina e giurisprudenza hanno da sempre discusso circa la definizione di ambiente e proposto una molteplicità di teorie ma hanno sempre avuto a che fare con il carattere composto e complesso della nozione di ambiente. A livello internazionale un tentativo di questo genere è presente nell’ambito della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla responsabilità civile per danni provocati da attività pericolose per l’ambiente (Lugano 1993) ove si afferma che compongono la nozione di ambiente le risorse naturali, le interazioni tra le stesse, i beni ambientali facenti parte del patrimonio culturale e gli aspetti caratteristici del paesaggio. L’International court of Justice (ICJ) in una pronuncia del 1996 ha affermato che la nozione di ambiente comprende, oltre al linving space, la qualità della vita e la salute degli essere umani e delle generazioni future A livello di UE emerge ugualmente il profilo composito della nozione di ambiente. La direttiva 85/337/CE poi la direttiva 2011/92/UE, nel definire l’oggetto (ambiente) da tutelare, in sede di valutazione di impatto ambientale, menziona più fattori: uomo, fauna, flora, suolo, interazione tra gli stessi. L'ambiente figura come scopo essenziale della comunità (caso ADBHU 240/83). A livello nazionale il concetto di ambiente è stato spesso come presupposto. Si pensi al d.p.r. 616/1977 che definiva le materie di competenza regionale, dove l’ambiente non era altro che un aspetto inserito quasi incidentalmente all’interno della nozione di urbanistica. Si pensi alla legge n. 349/1986 che, nel costituire il Ministero dell’ambiente, non forniva alcuna definizione di ambiente, limitandosi a citare in via indiretta, quali oggetto di tutela, le condizioni ambientali il patrimonio naturale nazionale e le risorse naturali. Una definizione non è data nemmeno dal d. lgs. 152/2006"testo unico ambientale" che compie tuttavia facendo riferimento alla tutela strumentale all uomo, una scelta nella direzione antropocentrica di ambiente. La Corte costituzionale è intervenuta più volte per cercare di definire il concetto in relazione all'interpretazione sia dell’art. 9, che tutela il paesaggio, sia dell’art. 117, che delinea l’attribuzione delle competenze legislative tra Stato e Regioni. La Corte ha così affermato che l’ambiente no solo è un valore costituzionale, ma anche un diritto fondamentale della persona ed un interesse fondamentale della collettività (sent. 210/1987), e ha definito l’ambiente quale bene immateriale unitario, con varie componenti da tutelare anche separatamente. Successivamente alla riforma costituzionale del 2001, di modifica del titolo V della Cost., ha ulteriormente proceduto ad individuare nella trasversalità del valore “ambiente”, una delle specificità dello stesso. In questo senso, la Corte ha affermato che l’ambiente è un bene della vita, materiale complesso, la cui tutela comprende qualità e equilibri delle singole componenti e ha ad oggetto la biosfera, di cui si evidenza il carattere composito ed interattivo: l'ambinete è visto come sistema da considerarsi nel suo aspetto dinamico. Valore, diritto, bene sistema: è evidente l’impegno dell’interprete volto a riconoscere all’ambiente un carattere unitario, per farne riferimento giuridico sicuro, un oggetto del diritto, per garantirne la protezione sostanziale ma la tutela non può prescindere dalla considerazione delle singole componenti settoriali nel momento in cui si passa dai principi all’applicazione(componente sanitaria,urbanistica,economica). 2. IL diritto dell’ambiente. 2.1. Profili e caratteristiche generali.
Il diritto dell’ambiente si può definire quale branca del diritto che si occupa delle possibili relazioni tra organismi viventi, compreso l’uomo, ed elementi naturali. Obiettivi del diritto dell’ambiente sono:
a vicende contrattuali, tra cui l’inserimento di considerazioni ambientali nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. Gli strumenti consensuali veri e propri sono invece quelli cui non sono allegati vantaggi di tipo economico ma che hanno come obiettivo la sensibilizzazione e la conoscenza in materia ambientale, quali l’educazione ambientale e l’informazione. Gli strumenti tecnici sono infine ulteriori meccanismi di regolazione caratterizzati da valutazioni basate su competenze scientifiche e tecnologiche. Discorso a parte meritano gli standards ambientali, attraverso i quali vengono posti valori- limite, in funzione di una tutela ambientale minima da garantire; valori di attenzione in funzione di un intervento anticipato rispetto ai valori limite; valori- obiettivo , in funzione di un miglioramento continuo delle situazione ambientale. In questo senso possono poi essere individuati standards di emissione o standards di immissione, standards di prodotto e di processo. La standardizzazione in campo ambientale ha il fine di rafforzare la certezza e l’omogeneità del diritto, limitando l’ambito discrezionale delle scelte della pubblica amministrazione, pagando un prezzo in termini di rigidità e proliferazione normativa.
3. equilibri, contraddizioni e contrasti. Il problema fondamentale del diritto ambientale è quello di individuare il punto di equilibrio tra esigenze ambientali ed esigenze economiche. Il concetto di migliore tecnologia disponibile aiuta a comprendere le dinamiche sottese. Nonostante a volte si faccia espressamente uso della menzione “non comportante costi eccessivi” è da ritenersi ce il concetto di migliore sia riferibile anche a parametri di carattere economico e non solo in senso tecnico. Di fronte ad una connaturata “sacralità” del diritto ambientale, occorre spesso rilevare che il pretesto della tutela ambientale è usato per altri fini, come la riduzione della concorrenza o per attuare misure protezionistiche. La prima contraddizione insita nell’impostazione di fondo assunta per definire i fini ultimi del diritto dell’ambiente, tra antropocentrismo puro, caratterizzato da una protezione ambientale essenzialmente funzionale alla protezione dell’uomo ed ecocentrismo puro, caratterizzato dalla negoziazione di posizioni di vantaggio in capo all’uomo, considerato organismo vivente come gli altri.Un’altra contraddizione è da ricercare nella contrapposizione tra favore generale per le politiche ambientali e resistenze particolari frequenti nella fase applicativa. 3. I principi del diritto dell’ambiente. 3.1. Diritto internazionale. Tra i principi emersi a seguito delle Dichiarazioni generali, dei Trattati e della giurisprudenza anche arbitrale si segnalano:(stoccolma '72; Rio de Janeiro '92-'12)
tecnologico è imposto un continuo adeguamento e aggiornamento dei dati scientifici e tecnici in luce della tecnicità del diritto ambientale. È necessaria inoltre l’integrazione della politica ambientale con altre politiche dell’UE, in seno alla trasversalità della materia ambiente. (3) Per quanto concerne i principi ambientali specifici si fa riferimento al principio di precauzione,di prevenzione, di correzione alla fonte e al principio “chi inquina paga”. Ai sensi del principio di precauzione, la mancanza di conoscenze scientifiche certe non può costituirsi la ragione per negare o ritardare l’adozione di misure efficaci. Tale principio, intimamente connesso con il principio di prevenzione, è frutto di preoccupazioni determinate da nuovi problemi ambientali i cui effetti non sono scientificamente provati nella loro entità, risentendo quindi della continua evoluzione del progresso scientifico. Esso si può sintetizzare nella formula better safe than sorry. In assenza di conoscenze scientifiche certe, ma in presenza di un rischio elevato di danni rilevanti, si può quindi intervenire. Il problema è quello di valutare l’efficacia in termini di costi delle azioni da adottare considerando i sensibili interessi economici che possono esser coinvolti. Il principio di prevenzione si basa sia su aspetti ambientali diretti ad impedire danni irreversibili sia su valutazioni di carattere economico, ai sensi delle quali l’intervento successivo di ripristino e bonifica ambientale di fronte a danni irreversibili comporta comunque nella maggior parte dei casi costi elevati. Il principio di correzione alla fonte dei danni causati all’ambiente ha una duplice prospettiva. Da un lato il criterio dell’elevato livello di protezione impone un intervento ripristinatorio. Dall’altro il principio vuole evitare che i valori ambientali possano essere oggetto di un’indiretta commercializzazione e costituire una variabile in un’analisi costi benefici. Il principio “chi inquina paga”, nel quale l’aspetto economico è esplicitato in modo diretto, individua un criterio di responsabilità in materia ambientale. Nei confronti di violazioni di norme che abbiano comportato un danno all’ambiente, il principio ha una valenza prettamente sanzionatoria, volendo attribuire al singolo soggetto responsabile i costi che devono essere sostenuti per far fronte agli effetti della sua condotta o omissione. Il principio si applica anche alle attività consentite, ed in tal caso la finalità è quella di internalizzare i costi ed evitare un’indistinta attribuzione degli stessi alla collettività. I meccanismi possono essere di due tipi: tariffari attraverso l’applicazione di un corrispettivo a fronte di un servizio ambientale fornito; fiscali attraverso l’applicazione di una tassa relativa a determinate attività che determinino forme consentite di inquinamento o di impatto ambientale. Diverso obiettivo può essere quello di esternalizzare i vantaggi ambientali raggiunti attraverso comportamenti virtuosi dei cittadini, delle imprese, delle pubbliche amministrazioni. In questo caso di tratta di individuare meccanismi premiali e compensativi che rendano appetibili anche economicamente stili di vita, processi produttivi, azioni pubbliche più ambientalmente compatibili. 3.3. Diritto nazionale. Nella Cost. la parola ambiente compare esclusivamente solo a seguito della riforma del titolo V del 2001 dell’art. 117, in riferimento alla distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni. Vi sono stati però dei tentativi dottrinali e giurisprudenziali volti a riconoscere comunque una tutela di rango costituzionale all’ambiente attraverso il combinato disposto artt. 9 (tutela del paesaggio) e 32 (tutela della salute). In tal modo le istanze di conservazione e promozione dell’ambiente diventano parametri per l’attività del legislatore, rappresentano indirizzi per l’azione della PA, assumono il carattere di direttive per l’interpretazione delle norme sottostanti e costituiscono criteri per la risoluzione di conflitti. L’art. 9 Cost. tutela il paesaggio non solo sotto i profili estetici ma anche sotto i profili attinenti all’ambiente e l’art. 32 tutela la salute come diritto fondamentale ed inviolabile e come interesse della collettvità sociale.
Se gli artt. 9 e 32 costituiscono i fondamenti costituzionali della tutela dell’ambiente, vi sono comunque altre norme che devono essere considerate per la loro incidenza in materia ambientale. In primo luogo si fa riferimento ai principi fondamentali:
La norma ambientale è infine caratterizzata da una frequente presenza di allegati, in genere di carattere tecnico, nei quali possono essere definiti valori, limiti, standards di carattere tecnico- scientifico. La rilevanza ed il necessario continuo adeguamento degli allegati determinano l’estrema delicatezza sia dei contenuti che dei procedimenti di formazione e modificazione degli stessi. Ambiente e diritto penale ; i reti ambientali La protezione dell ambiente avviene anche attraverso il diritto penale, individuando fattispecie di reato e relative sanzioni, tuttavia di recente accanto alla normativa speciale si è affiancata una normativa di carattere generale, legge 68/015 "disp. In materia di delitti contro l ambiente" concernete i c.d. Ecoreati attraverso l introduzione di nuove ipotesi i reato,aggravanti,attenuanti,sanzioni accessorie e oltremodo intervenendo in materia processuale. In particolare rileva 'introduzione nel libro II c.p. Del Titolo VI-bis "dei delitti contro l ambiente", cui rileva il reato di inquinamento ambientale, in caso di chi abusivamente cagiona compromissioni o deterioramenti significativi all'ambiente, aggravanti sono previste nel caso di zone protette o al verificasi di morti o lesioni personali. Il reato di disatro ambiente, il caso di chi sempre abusivamente altera, in modo irreversibile o difficilemente reversibile, l equilibrio di un ecosistema e provoca un offesa rilevane alla pubblica incolumità. Quanto alle attenuanti, esse sono previste in caso di delitto colposo o pericolo. Infine rileva oltremodo l abbandono di materiale altamente radioattivo, Ulteriore fattispecie riguarda invece colui che intralcia o elude l attività di vigilanza e controllo ambientali. Il delitto di "omessa bonifica" riguarda invece le esigenze di recupero ambientale e colpisce colore che per ordine dell autorità non provvedono alla bonifica al ripristino dei luoghi; aggravanti previste per associazioni a delinquere finalizzate a tale scopo o dalla "generica aggravante ambientale" che si applica a fatti già previsti come reati, posti in essere per compire uno dei reati ambientali. Per contro le pene sono attenuate in caso di "ravvedimento operoso", nei confronti di chi provvede alla messa in sicurezza,bonifica o ripristino dei luoghi del reato o in caso di collaborazione per individuare i responsabili Accertata la responsabilità, il giudice dispone la confisca delle cose costituenti prodotto o profitto del reato o funzionali alla commissione, salvo cose di terzi o nel caso in cui il trasgressore abbia proceduto al ravvedimento operoso. Sui beni grava tuttavia un vincolo d'uso: bonifica dei luoghi. Quanto alla modifica del d.lgs. 152/2006(introduzione parte VI-bis), la nuova normativa attiene alle ipotesi di contravvenzioni nell ipotesi di danni ambientali di lieve entità, per i quali si impartiscono prescrizioni volte a far cessare l attività pericolosa evitando cosi la contravvenzione. Accertato l adempimento della prescrizione verra disposta una ammenda ridotta volta alla estinzione e archiviazione del reato.
5. Ambiente ed analisi economica. La disciplina giuridica dell’ambiente incide ed è condizionata da profili economici. Il principio dello sviluppo sostenibile con le sue tre componenti , ambientale, sociale ed economica, mostra la necessaria interdipendenza tra le stesse. L’analisi economica contribuisce alle scelte politiche e quindi legislative prima ed all’esercizio della discrezionalità amministrativa poi, ma non può sostituire le tradizionali valutazioni e ponderazioni degli interessi pubblici. Il problema del “ponderare” esiste sia sotto il profilo amministrativo sia sotto il profilo della misurazione di interessi non omogenei. I costi che qualcuno non sostiene per compromissioni ambientali saranno sostenuti da altri e generalmente dalla collettività attraverso la fiscalità generale.
1. Il livello internazionale. Il diritto internazionale dell’ambiente nasce e si sviluppa in relazione al sorgere di problemi ambientali di natura globale. La sua evoluzione però è scandita da diverse fasi. A) fase precedente l’istituzione dell’ONU nel 1945: il diritto internazionale dell’ambiente si occupa prevalentemente della definizione dei rapporti tra Stati attraverso trattati e convenzioni e della risoluzione delle controversie in materia ambientale attraverso meccanismi contenziosi (es. Caso Trail smelter 1941 ove si affermò il divieto di inquinamento transfrontaliero). B) 1945- 1972: caratterizzata dall’istituzione e dalla presenza dell’ONU e di altri organismi ed agenzie operanti a livello mondiale come la FAO, UNESCO le cui azioni, pur avendo obiettivi generali o specifici direttamente ambientali, non possono non incidere in materia ambientale. C) 1972-1992: emanazione della Declaration of the United Conference on the Human Environment fino all’emanazione nel 1992 della Convenzione di Rio. In questo periodo la tutela ambientale diventa un interesse istituzionalizzato dell’ONU, attraverso le dichiarazioni di carattere estremamente generale e pertanto limitatamente vincolanti. L’ambiente assume gradualmente la dignità di valore a sé stante da perseguire attraverso sforzi di cooperazione. D) 1992-oggi: parte da quando viene emanata a Rio la Rio Declaration on Environment and Development. In questa fase l’interesse per le tematiche ambientali viene ad essere integrato con i diversi interessi di carattere economico e sociale. Il concetto di sviluppo sostenibile diviene il principio essenziale. L’attenzione è spostata nei confronti delle dinamiche dei rapporti tra Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo. In questa fase assumono rilevanza le decisioni prese d a organizzazioni internazionali estranee all’orbita ONU ed i cui fini istituzionali sono prevalentemente legati allo sviluppo economico e commerciale quali OCED e WTO. Nella fase attuale si può citare anche la Johannesburg Declaration on Sustainable Development (2002) che ha di fatto sancito il parziale insuccesso delle dichiarazioni di principio o almeno l’insufficienza dei loro effetti per un reale miglioramento delle politiche ambientali. La storia del diritto internazionale dell’ambiente può essere vista anche in relazione alle vere ragioni della sua nascita :accato ai problemi cronici è scandita da un’inesorabile successione di disastri specie : affondamento di petroliere (Torrey Canion, Cornovaglia 1967; l’Amoco Cadiz, Bretagna 1978 ecc.) e di incidenti industriali (Chernobyl 1986, Deepwater Horizon Golfo del Messico 2010; Fukushima Giappone 2011). 2. Fonti e strumenti. Le fonti del diritto internazionale dell’ambiente sono le fonti proprie del diritto internazionale, come riconosciute dall’art. 38 dello Statute della International Court of Justice che cita: convenzioni internazionali generali e particolari riconosciute dagli Stati in lite; la consuetudine internazionale; i principi generali del diritto riconosciuti dalle Nazioni civili e le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più qualificati delle varie Nazioni. Il numero di convenzioni internazionali è estremamente elevato, contra rimanete alle norme ambientali di origine consuetudinaria. Queste ultime fanno riferimento al divieto di inquinamento transfrontaliero ed al principio di cooperazione tra Stati. La categoria dei principi generali di diritto comuni alla maggior parte delle Nazioni civili non è di chiara individuazione. Vi si possono includere i principi nati in Stati federali poi presi a prestito dall’ordinamento internazionale, quale l’obbligo di evitare forme di inquinamento transfrontaliero. A volte si verifica il percorso inverso: è il diritto internazionale che costruisce i principi poi trasfusi nei diritti nazionali.
La versione originale del Trattato istitutivo della Comunità economica europea non affrontava tematiche ambientali, le cui politiche erano prevalentemente dedicate alla creazione di un mercato unico ed alla promozione di politiche della concorrenza e di non discriminazione commerciale. L’evoluzione del diritto dell’ambiente dell’UE può essere scandita attraverso le successive modificazioni del Trattato:
La Costituzione italiana non prevede espressamente l’ambiente come valore costituzionale. È solo con la modifica del titolo V della costituzione ad opera della legge costituzionale n. 3/2001 che la parola ambiente compare nella Carta costituzionale anche se limitatamente all’art. 117 dedicato alla distribuzione delle competenze legislative Stato regioni. Il motivo dell’assenza della questione ambientale nella Costituzione come originariamente redatta è di carattere storico: nel Dopoguerra la materia non era un problema attuale. Tuttavia vi era una generale accettazione della permeazione dell’ambiente in Costituzione grazie al combinato disposto art. 9 secondo comma, art. 32 1 comma Cost. Questo non significa che di normativa ambientale in senso ampio non si potesse parlare anche prima dell’entrata in vigore della Costituzione. L’evoluzione legislativa ha avuto come primo oggetto diretto la tutela sanitaria, intesa come igiene del suolo e dell’abitato. Ciononostante la tutela ambientale è ancora una tutela di carattere indiretto e funzionale rispetto ad altri interessi. Se pertanto si vuole individuare la nascita del diritto ambientale nazionale secondo criteri più rigidi, essa può essere individuata nella cd. Legge anti smog (l. 615/1996) a tutela dell’inquinamento atmosferico. A partire dalla legge Merli (l n. 319/1976) di tutela dell’inquinamento idrico, la produzione normativa in materia ambientale acquista, anche sotto l’impulso sempre più incisivo e pressante del diritto comunitario, una maggiore continuità e un più ampio respiro. Il diritto nazionale si trova ora in una fase di transizione, nella quale l’emanazione di nuove norme non è più vista come la strada principale essendo invece l’applicazione delle normative vigenti il problema più pressante. L’individuazione di strumenti diversi, di carattere economico e consensuale, la previsione di istituti trasversali, la compattazione e la razionalizzazione del diritto ambientale attraverso testi unici settoriali conferiscono una nuova prospettiva allo sviluppo di questa branca del diritto. Il prossimo passo dovrebbe essere quello di una vera e propria codificazione del diritto dell’ambiente, attraverso un testo che contenga in modo razionale e coerente i principi del diritto ambientale e che si occupi di tutti i settori traversali e verticali. Il d. lgs. 152/2006 è ancora molto lontano da tale risultato. Il decreto in parola non ha avuto vita facile per una serie di motivi di tecnica legislativa, relativi alla sua impostazione, sia per motivi di contenuto, relativi a contrasti con il diritto dell’UE, sia per i motivi legati alla politica. Ad esso hanno fatto seguito dei decreti legislativi correttivi che hanno modificato sostanzialmente l’impianto originario. Quello che la legge delega ha inteso compiete e che il d. lgs. ha portato ad attuazione è un intervento di parziale razionalizzazione della normativa ambientale, diverso quantitativamente ma non qualitativamente da altri interventi precedenti, non compiendo totalmente il percorso di sistemazione della materia che ci si era proposti di fare. Possiamo quindi con buone ragioni ritenere che il d .lgs. 152/2006 costituisca una somma di più decreti legislativi settoriali, in quanto diviso in parti dedicate ciascuna ad un settore specifico. Pertanto manca un vero e proprio codice dell ambiente, assente e la coscienza o volontà di considerare il diritto dell ambiente come autonoma branca del diritto e non già come somma di legislazioni settoriali ad oggetto più o meno definito.
1. Fonti e strumenti. L’ordinamento nazionale utilizza tutte le fonti e tutti gli strumenti a sua disposizione ma vi sono una serie di particolarità conseguenti alla specificità del diritto dell’ambiente. Per quanto riguarda il livello legislativo, la legislazione ambientale è basata sull’uso della decretazione d’urgenza e sulla delega legislativa. Con i decreti legge il Governo interviene rapidamente su situazioni relative ad incidenti, disastri o comunque problemi ambientali che non possono aspettare i tempi di un ordinario procedimento legislativo. Con i decreti legislativi, il Parlamento delega il Governo ad intervenire su materie connotate da un forte aspetto tecnico. La legislazione ambientale si caratterizza per un utilizzo molto frequente degli allegati tecnici ed una predisposizione al rinvio a fonti subordinate.
A livello amministrativo si usano strumenti tradizionali: piani programmi, autorizzazioni, concessioni, controlli, sanzioni.
prefigura l’esistenza di una materia trasversale che riserva allo Stato il compito di assicurare le esigenze di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale, sempre nell’ambito di un principio di leale collaborazione. La Corte ha inoltre affermato che lo Stato deve fissare livelli adeguati e non riducibili di tutela, mentre le Regioni, nel rispetto di tali limiti, regolano la fruizione dell’ambiente. Il che non impedisce alle Regioni di assicurare livelli maggiori di tutela, di fatto incidendo sulla materia ambientale. Per quanto concerne le funzioni amministrative, la tendenza nel settore è stata quella di applicare in modo deciso il principio di sussidiarietà verticale, spostando verso il basso le competenze. In particolare la legge n. 59/1997 e il d. lgs. 112/1998 hanno spogliato lo Stato di una serie di funzioni, attribuendole al livello territoriale più idoneo. Il d. lgs. 112/1998 ha individuato ed elencato i compiti di livello nazionale, quindi riservati allo Stato, per la tutela dell’ambiente e definito successivamente le funzioni concorrenti nel cui ambito è necessario un intervento congiunto. In genere con la nuova ripartizione delle competenze amministrative è privilegiata l’azione degli enti locali.
Per quanto concerne l’azione delle associazioni , la verifica riguarda la continuità e la rilevanza esterna della stessa. La legge n. 349/1986 prevede che 15 tra i 45 membri del Consiglio nazionale per l’ambiente siano nominati dal ministero dell’ambiente su terne presentate dalle associazioni ambientaliste individuate. In via generale si possono distinguere poteri processuali e poteri extraprocessuali delle associazioni di protezione ambientale: sia tra i poteri processuali che tra quelli extraprocessuali si possono poi identificare potrei di carattere generale e di carattere speciale. Il settore nel quale è stato riconosciuto il ruolo delle associazioni ambientaliste in via generale è quello ambientale. È la stessa legge 349/1986 che prevede che le associazioni ambientaliste individuate abbiano un potere di intervento davanti al giudice ordinario, ne giudizi per danno ambientale ed un potere di ricorso davanti al giudice amministrativo. Per quanto concerne lingresso delle associazioni ambientaliste nel processo penale, si prevede che enti ed associazioni senza scopo di lucro possano esercitare in ogni stato e grado del procedimento i diritti e le facoltà proprie della persona offesa dal reato. Ulteriori ipotesi di intervento processuale delle associazioni ambientaliste sono previste da normative settoriali. Per quanto riguarda il ruolo procedimentale delle associazioni di protezione ambientale, la legge 241/1990 prevede che i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati abbiano una facoltà di intervento del procedimento amministrativo, in quanto possa ad essi derivare un pregiudizio dal provvedimento finale. Gli stessi soggetti possono prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti che l’amministrazione deve valutare in quanto pertinenti. Le associazioni di protezione ambientale possono svolgere a livello generale attività di carattere consultivo. A questi poteri di carattere generale si aggiungono poi anche in sede extra processuale una serie di poteri specifici, disciplinati da leggi speciali: