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Il diritto dell’ambiente si può definire quale branca del diritto che si occupa delle possibili relazioni tra organismi viventi, compreso l’uomo, ed elementi naturali. Obiettivi del diritto dell’ambiente sono:
- La protezione, la tutela, la salvaguardia e il miglioramento dell’ambiente;
- La regolamentare e limitare attività ed iniziative non ambientalmente compatibili;
- Tenere a freno comportamenti lesivi e promuovere l’adozione di misure volte ad evitare danni all’ambiente, o almeno a ridurne l’entità; Per quanto concerne la struttura, il diritto dell’ambiente potrebbe essere graficamente rappresentato come un albero, composto da radici principali costituite dai principi, tronco centrale (discipline trasversali) e rami (discipline settoriali). Per quanto riguarda i rami, quindi i principi del diritto dell’ambiente, si segnalano:
- quelli di diritto internazionale: Il diritto di sfruttamento delle risorse naturali , consente che gli Stati perseguano le proprie politiche ambientabili e di sviluppo, non potendo essere negata la sovranità permanente sulla propria ricchezza; L’obbligo di non causare danni ad altri Stati, perché la fattispecie sussista è necessaria la presenza di due requisiti: il danno deve provocare gravi effetti nocivi e deve essere dimostrato inconfutabilmente. A questo principio si collega il principio “chi inquina paga”. Il principio di cooperazione si basa sia sul criterio del neminem laedere che sul criterio di informazione reciproca. Esso: -scoraggia e limita il trasferimento ad altri Stati di attività e sostanze pericolose che poterebbero causare fenomeni rilevanti di degrado ambientali;
- impone un obbligo di notifica immediata di disastri naturali o altre situazioni di emergenza che possono comportare anche un intervento della comunità internazionale in aiuto degli Stati lesi;
- determina un analogo obbligo di notificazione, in questo caso preventiva, in riferimento ad attività che possono avere effetti transfrontalieri negativi, cui si accompagna un obbligo di consultazione continua; Principio della responsabilità comune ma differenziata : attribuisce a tutti gli Stati l’onere di intervenire a tutela dell’ambiente, ma tenendo conto del rispettivo grado di sviluppo, del contributo al degrado ambientale e delle risorse tecniche e finanziarie a disposizione. Principio di partecipazione e di informazione: la partecipazione dei cittadini non può che partire da un’effettiva possibilità di accesso alle informazioni riguardanti l’ambiente e passare attraverso meccanismi di sensibilizzazione. Principio dell’internazionalizzazione di costi relativi alla tutela ambientali : legato al principio del chi inquina paga ed è volto ad evitare che i costi determinati da interventi e compromissioni relativi all’ambiente siano caricati sull’intera collettività, dovendo essere invece sostenuti da chi esercita determinate attività traendone vantaggio. Principio dello sviluppo sostenibile: è il principio cardine del diritto internazionale dell’ambiente più recente. La definizione del principio è intesa come sviluppo che soddisfa i bisogni della generazione presente, senza compromettere la possibilità per le generazioni future di soddisfare a loro volta i propri bisogni.
- quelli di diritto dell'unione europea: Tali principi si possono distinguere in: a) principi di carattere generale – hanno rilevanza in materia ambientale ma non sono ad essa dedicati; b) principi in materia procedurale – forniscono le regole di azione anche in materia ambientale; c) principi propriamente ambientali – espressamente introdotti per il settore ambientale. a) Tra i principi di carattere generale :
- principio dello sviluppo sostenibile , affermato anche in riferimento alle relazioni con altri Stati ed organizzazioni.
- il principio di cooperazione tra Stati, da intendersi non solo nell’ambito interno dell’UE ma anche esterno. La collaborazione internazionale avviene mediante la stipulazione di accordi e negoziati. b) Principi procedurali : Principio di sussidiarietà: A livello nazionale ha avuto un’interpretazione volta ad enfatizzare lo spostamento di poteri ed attività verso il basso, più vicino alla collettività amministrata. L’UE interviene nei settori di sua non esclusiva competenza secondo il principio di sussidiarietà solo se ed in quanto gli obiettivi non possano essere perseguiti dagli Stati in modo soddisfacente, in relazione alla portata o agli effetti dell’azione da intraprendere.
Principio di proporzionalità, ai sensi del quale l’Unione non deve andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi propri della stessa ai sensi dei Trattati. c) Principi ambientali specifici : Principio di precauzione: la mancanza di conoscenze scientifiche certe non può costituirsi la ragione per negare o ritardare l’adozione di misure efficaci. In assenza di conoscenze scientifiche certe, ma in presenza di un rischio elevato di danni rilevanti, si può quindi intervenire. Principio di prevenzione: si basa sia su aspetti ambientali diretti ad impedire danni irreversibili sia su valutazioni di carattere economico, ai sensi delle quali l’intervento successivo di ripristino e bonifica ambientale di fronte a danni irreversibili comporta comunque nella maggior parte dei casi costi elevati. Principio di correzione alla fonte dei danni causati all’ambiente : tale principio si fonda sul convincimento che i danni e i deterioramenti ambientali vanno contrastati il più presto possibile per evitare che i loro effetti si moltiplichino. Principio di chi inquina paga: la ratio del principio consiste nel salvaguardare l'ambiente con misure cautelative o correttive che evitino o diminuiscano gli effetti nocivi di talune fonti inquinanti, facendo ricarede i costi di tali operazioni sul produttore-inquinatore responsabile o eventualmente sul consumatore, ma non sull'intera comunità.
- quelli di diritto nazionale: Nella Cost. la parola ambiente compare esclusivamente solo a seguito della riforma del titolo V del 2001 dell’art. 117, in riferimento alla distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni. Vi sono stati però dei tentativi dottrinali e giurisprudenziali volti a riconoscere comunque una tutela di rango costituzionale all’ambiente attraverso il combinato disposto degli artt. 9 (tutela del paesaggio) e 32 (tutela della salute). Art. 9 : ì tutela il paesaggio non solo sotto i profili estetici ma anche sotto i profili attinenti all’ambiente. Art. 32. tutela la salute come diritto fondamentale e inviolabile dell’individuo, e come interesse della collettività. Se gli artt. 9 e 32 costituiscono i fondamenti costituzionali della tutela dell’ambiente, vi sono comunque altre norme che devono essere considerate per la loro incidenza in materia ambientale. In primo luogo si fa riferimento ai principi fondamentali:
- Art. 2 : nel riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia come parte di formazioni sociali, rafforza l’art. 32, ed introduce un criterio di tutela ampio non limitato al rapporto tra cittadino e Stato; - Art. 3 comma 2: nell’esprimere un principio gi uguaglianza sostanziale comprende implicitamente la necessità di evitare che i cittadini debbano trovarsi a crescere, vivere e lavorare in un ambiente degradato. Al di là del dettato costituzionale, la ricerca e l’interpretazione di principi non possono non prendere in considerazione la prima parte del d. Lgs. 156/2006: i principi generali in tema di diritto dell’ambiente sono adottati in attuazione di alcuni artt. della Cost. e nel rispetto di obblighi internazionali e comunitari. Tali principi costituiscono le regole generali in materia ambientale nell’adozione di atti normativi di indirizzo e coordinamento e di provvedimenti contingibili ed urgenti e possono essere modificati solamente con espressa previsione legislativa. A conclusione della parte dedicata ai principi, è opportuno ricordare che l'accesso alle informazioni ambientali è garantito a chiunque senza che sia necessario dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante. Una legge ambientale è generalmente divisa in 6 parti: principi, organizzazione, attività, sanzioni, disposizioni finanziarie, disposizioni transitorie e finali cui si aggiungono spesso numerosi allegati. 1) Principi: si intendono disposizioni di carattere generale. Qui troviamo l ’oggetto che individua il settore che la legge vuole considerare; l ’ambito di applicazione , che nell’ambito dell’oggetto viene a circoscrivere l’operatività della normativa; l e finalità, vale a dire gli obiettivi e pertanto gli interessi pubblici individuati dalla legge e la gerarchia tra gli stessi; la natura della legge, che indica i rapporti con le altre fonti e tra ordinamenti; le nozioni che contribuiscono a definire l’ambito di applicazione della legge; le classificazion i, che individuano ulteriormente la disciplina. 2) Organizzazione: considerata sia nei profili soggettivi che funzionali. Vi troviamo la distribuzione delle competenze; l’istituzione di nuovi enti e di nuovi organi;
- Attività: sia pubblica sia privata in quanto di interesse pubblico. Vi è sia l’attività conoscitiva; l’attività di programmazione e pianificazione, che considera i risultati in relazione agli obiettivi e alle risorse, con tutti i problemi di possibili sovrapposizioni; l’attività provvedimentale che utilizza provvedimenti favorevoli o
è stata quella di applicare in modo deciso il principio di sussidiarietà verticale, spostando verso il basso le competenze. Spettano infatti:
- ai Comuni, tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, con particolare riferimento al settore dell’assetto e del’utilizzazione del territorio.
- Alla Provincia spettano invece le funzioni riguardanti vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale, riguardanti una serie di settori espressamente elencati, molti dei quali a valenza ambientale. La provincia svolge inoltre un ruolo di ente intermedio tra Comuni e Regione nell’ambito della programmazione economica. Territoriale e ambientale, predisponendo il piano territoriale di coordinamente. Procedimento amministrativo ed interessi ambientali Il diritto dell’ambiente è fortemente condizionato dal diritto amministrativo, come si può notare analizzandone i profili procedimentali. In particolare, si possono notare due tendenze attraverso le quali il diritto ambientale si esprime:
- procedimenti amministrativi di carattere generale, quando siano coinvolti interessi ambientali.
- procedimenti amministrativi “speciali”, quando non si ritenga che i procedimenti tradizionali possano rispondere adeguatamente alle esigenze di protezione e salvaguardia dell’ambiente. Nello specifico, questi procedimenti amministrativi speciali sono: Vas, Via, Aia, Aua, espressione del principio di prevenzione; e il danno ambientale, espressione del principio “chi inquina paga”. La valutazione ambientale strategica (Vas) La valutazione ambientale strategica (Vas) è un procedimento amministrativo diretto ad accertare la compatibilità ambientale di piani e programmi. Oggetto della Vas sono quindi i piani ed i programmi che possono avere un impatto ambientale (alterazione sull’ambiente) significativo. Molti piani e programmi sono sottoposti obbligatoriamente a Vas, mentre per altri l’assoggettamento a Vas dipende da una valutazione preventiva, altri ancora, infine, per diverse ragioni (difesa nazionale, bilancio..) sono espressamente esclusi dalla Vas. La Vas inoltre, proprio per la sua finalità di prevenzione, deve essere attivata contestualmente al processo di formazione del piano o del programma, costituendo parte integrante del procedimento, e rendendo annullabili i programmi adottati senza approvazione, per violazione di legge. Per quanto riguarda le competenze, spetta allo Stato e in particolare al Ministro dell’ambiente lo svolgimento della Vas relativamente a piani e programmi la cui approvazione compete ad organi statali. Mentre sono sottoposti a Vas regionale, quelli la cui approvazione spetta alle Regioni, Province autonome ed Enti locali. Il procedimento della Vas è diviso in fasi:
- verifica di assoggettabilità o screening : questa fase, non prevista per i piani e i programmi obbligatoriamente soggetti a Vas, serve a verificare se il programma ricada nell’ambito giuridico soggetto a Vas, e se quindi sia idoneo ad avere un impatto significativo sull’ambiente.
- elaborazione di un rapporto ambientale : in caso di verifica positiva, il proponente è tenuto a preparare un rapporto, correlato anche da una sintesi non tecnica, nel quale vengono riportati gli effetti significativi sull’ambiente in fase applicativa.
- svolgimento di consultazioni: dell’avvio del procedimento di Vas si dà notizia mediante pubblicazione di avviso in Gazzetta ufficiale o Bollettino ufficiale della Regione, per permettere la consultazione pubblica.
- valutazione del piano o del programma: presa visione della proposta di programma e del relativo rapporto ambientale, chiunque può presentare le proprie osservazioni e valutazioni.
- espressione di un parere motivato: al termine dell’istruttoria deve essere emesso un parere motivato, che può portare anche alla revisione del programma. - informazione sulla decisione: il programma viene poi trasmesso all’organo che procederà all’approvazione definitiva, e la decisione finale viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale o Bollettino ufficiale della Regione, indicando anche la sede in cui prendere visione di tutta la documentazione. - monitoraggio: segue infine il monitoraggio degli effetti ambientali derivati dall’attuazione dei piani, con conseguente diffusione dei risultati ai cittadini. La valutazione di impatto ambientale (Via) La valutazione di impatto ambientale (Via) è un procedimento amministrativo diretto ad accertare la compatibilità ambientale di specifici progetti, ed è quindi successiva alla Vas, quando invece non si parla ancora di progetto ma solo di piano o programma. Oggetto della Via sono i progetti idonei a produrre un impatto ambientale significativo e negativo. La Via, in linea di massima, consiste nella descrizione e nella valutazione degli effetti di un progetto, pubblico o privato, su una serie di fattori ambientali. Il progetto può riguardare una nuova opera o modificazioni sostanziali di opere esistenti che incrementino significativamente l’impatto. Inoltre per alcune categorie di progetti
l’impatto ambientale è presunto, per altri deve essere valutato caso per caso, e altre categorie ancora sono invece escluse, così come previsto per la Vas. La Via costituisce parte integrante del procedimento di autorizzazione dei progetti ad essa soggetti, per questo i provvedimenti adottati in assenza di essa sono annullabili per violazione di legge. Per quanto riguarda le competenze, a livello statale spettano al Ministro dell’ambiente, ma all’attività istruttoria partecipa anche il Ministro dei beni culturali, ed il provvedimento di Via viene emanato in accordo tra i due Ministri. Mentre a livello regionale l’autorità competente è quella che, secondo la legge, ha compiti di tutela e valorizzazione ambientale. Il procedimento della Via diviso in fasi:
- verifica di assoggettabilità o screening: questa fase, non prevista per i progetti obbligatoriamente soggetti a Via, serve a verificare se il progetto ricada nell’ambito giuridico soggetto a Via, e se quindi sia idoneo ad avere un impatto significativo sull’ambiente.
- studio di impatto ambientale: il proponente predispone poi uno studio di impatto ambientale, che contiene tutte le informazioni essenziali, correlato di una sintesi non tecnica.
- presentazione e pubblicazione del progetto: l’istanza viene presentata all’autorità competente e successivamente pubblicata per permettere le consultazioni pubbliche. - svolgimento di consultazioni: si svolgono le consultazioni pubbliche e i soggetti interessati possono presentare le proprie osservazioni all’autorità competente.
- _valutazione dello studio ambientale e dell’esito delle consultazioni.
- decisione:_ in caso di esito positivo viene concessa la Via, altrimenti può essere rifiutata tramite parere motivato.
- informazione sulla decisione: il proponente viene informato sull’esito della richiesta.
- controllo e monitoraggio: seguono nel tempo le consuete procedure di monitoraggio. L’autorizzazione integrata ambientale (Aia) L’autorizzazione integrata ambientale (Aia) è un provvedimento diretto a verificare la compatibilità ambientale di una determinata attività, ed è quindi successiva alla Via, quando l’attività sia svolta attraverso un’opera soggetta ad essa. Gli obiettivi dell’Aia riguardano la riduzione di emissioni inquinanti e rifiuti, l’uso efficiente dell’energia, la prevenzione degli incidenti e il controllo nella fase di cessazione dell’attività. L’Aia si propone inoltre di semplificare il regime autorizzatorio, consentendo all’interessato di ottenere un’unica autorizzazione che consideri i diversi profili, consentendo un risparmio in termini burocratici. Il procedimento dell’Aia è diviso in fasi: - domanda dell’interessato: l’interessato deve fornire alcune indicazioni su diversi profili, come l’impianto, materie ed energie utilizzate, e altri, correlate di una sintesi non tecnica. - pubblicazione della domanda: ricevuta la domanda l’autorità competente comunica la data di avvio del procedimento al gestore dell’impianto e poi provvede alla pubblicazione della stessa per la consultazione del pubblico. - partecipazione del pubblico: i soggetti interessati possono fornire le proprie osservazioni all’autorità competente. - conferenza di servizi : a seguito della conferenza l’autorità si pronuncia sulla domanda - rilascio dell’autorizzazione: in caso di esito positivo viene rilascia l’Aia - pubblicazione del provvedimento : una copia dell’Aia è messa a disposizione del pubblico, potendo restringere alcune informazioni per motivi di riservatezza. - controllo e monitoraggio: seguono nel tempo le consuete procedure di controllo e monitoraggio. L’Aia ha durata di 10 anni. L’autorizzazione unica ambientale (Aua) L’autorizzazione unica ambientale (Aua), completa il sistema di prevenzione del nostro ordinamento, costituito da Vas, Via e Aia. L’Aua, in particolare, interviene nei confronti di attività non soggette ad Aia, condividendone le finalità generali. Quindi poiché le attività di maggiore impatto per l’ambiente sono già soggette al regime dell’Aia, l’Aua è diretta a favorire principalmente le piccole e medie imprese. Si pone inoltre un obiettivo di semplificazione in favore delle piccole e medie imprese, grazie anche al soggetto di riferimento che è il Suap, ovvero il soggetto cui l’impresa si rivolgerà per ottenere l’autorizzazione e con cui dialogherà in tutte le fasi procedimentali. Questo nuovo sistema semplificato presuppone che questo dialogo avvenga per via telematica, richiedendo una completa informatizzazione della pubblica amministrazione. L’Aua ha durata di 15 anni e può essere soggetta a rinnovo o aggiornamento sempre tramite Suap. Responsabilità ambientale e danno ambientale
competenti. In caso di esito negativo l’operatore deve procedere al ripristino della zona, attuando le misure necessarie e sostenendone i costi, altrimenti in caso di esito positivo, deve procedere alla bonifica. GLI STRUMENTI ECONOMICI E CONSENSUALI Nuovi strumenti e meccanismi di tutela ambientale Negli ultimi anni il diritto dell’ambiente ha avvertito la necessità di ampliare i suoi strumenti di intervento. Il modello tradizionale di command and control, infatti, non è stato ritenuto più sufficiente per rispondere alle problematiche insorte con l’aggravamento della situazione ambientale. E anche perché ci si è resi conto che per garantire l’effettività delle norme, emanate con grande continuità, serviva affiancare agli strumenti tradizionali un diverso approccio. Tutti questi strumenti possono essere analizzati separatamente, ma occorre tenere presente l’interrelazione tra gli stessi e l’appartenenza ad un disegno comune per cogliere a pieno le loro caratteristiche e il motivo della loro introduzione nell’ordinamento. L’informazione ambientale L’accesso e la divulgazione delle informazioni ambientali rappresentano dei fattori importanti nella disciplina giuridica dell’ambiente, permettendo da una parte di fornire trasparenza sulle varie scelte effettuate, e dell’altra fornendo maggiore conoscenza dei problemi ambientali e possibili soluzioni. L’informazione ambientale è quindi composta da due profili, la richiesta dei soggetti interessati, che rappresenta il diritto d’accesso alle informazioni ambientali, e la diffusione da parte dei pubblici poteri, che rappresenta l’obbligo di messa a disposizione delle informazioni. Le informazioni ambientali, che possono essere disponibili sotto varie forme (scritta, visiva, sonora, ecc..), riguardano lo stato degli elementi dell’ambiente analiticamente elencati e delle loro reciproche interazioni, le misure che possono incidere negativamente o positivamente sull’ambiente, lo stato della saluta e sicurezza umana, e altro. La peculiarità dell’accesso alla informazioni ambientali sta nella legittimazione diffusa. Infatti nella fattispecie generale si prevede che possa accedere agli atti in possesso della pubblica amministrazione, l’interessato che abbia un interesse diretto corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata. In questo caso invece, essendo coinvolti interessi ambientali, si tratta di interessi diffusi e quindi la situazione soggettiva non è circoscrivibile. Ne consegue che le informazioni devono essere rese disponibili a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi sia tenuto a dichiararne il proprio interesse. I sistemi di gestione ambientale I sistemi di gestione ambientale sono degli strumenti che portano alla promozione di scelte ambientali compatibili da parte di soggetti pubblici e privati. Servono ad incentivare un comportamento virtuoso nei confronti dell’ambiente, attraverso la consapevolezza che la rivisitazione delle politiche ambientali può portare ad un risparmio dei costi, e attraverso la pubblicizzazione dell’adesione al sistema, ad un’immagine pubblica migliore. Oltre a questo, la legislazione riconosce anche dei vantaggi, come la semplificazione delle procedure amministrative, prestazione di garanzie finanziarie o riduzione degli adempimenti procedurali negli appalti pubblici. I due sistemi di gestione ambientale operanti nel nostro ordinamento sono il sistema Emas e il sistema Iso, che seppur differenti sotto alcuni profili, hanno impostazione e caratteristiche analoghe. Il sistema Emas, cui possono aderire volontariamente soggetti pubblici o privati, promuove diversi obiettivi, come il miglioramento continuo delle condizioni ambientali, valutazione periodica ed obiettiva delle stesse, dialogo con il pubblico e coinvolgimento dei dipendenti. La registrazione delle organizzazioni segue un iter ben definito. Le organizzazioni presentano all’organismo competente una domanda di registrazione, la quale deve soddisfare una serie di incombenze, quali un’analisi ambientale iniziale in cui si evidenziano tutti gli aspetti rilevanti tra l’attività e l’ambiente, sviluppo di un sistema di gestione ambientale da applicare e attestare il rispetto di tutti gli obblighi normativi. Qualora la domanda sia completa, può essere approvata dall’organismo competente che procede alla registrazione assegnando all’organizzazione il rispettivo numero; in caso contrario la domanda può essere respinta con giustificazione motivata. Da questo momento il logo Emas, che contiene il relativo numero di registrazione, può essere utilizzato dalle organizzazioni iscritte al sistema. La registrazione può anche essere cancellata o sospesa per violazione delle rispettive norme, inoltre la compatibilità delle organizzazioni viene continuamente sottoposta a controlli e rinnovi. Il sistema di gestione ambientale concorrente più diffuso è quello Iso, utilizzato da quei soggetti che vogliono ridurre il proprio impatto sull’ambiente ed usare tale miglioramento anche a scopo di marketing. Le principali differenze tra i due sistemi sono date innanzitutto dall’ambito territoriale di riferimento, in quanto Emas è uno strumento dell’Unione europea mentre Iso mondiale, e dalla natura del sistema, in quanto Emas è un istituto pubblico mentre Iso è privato. Per ottenere la certificazione Iso un’organizzazione
deve dotarsi di un sistema di gestione ambientale che rispetti le norme fissate dall’Iso, in vista di un miglioramento delle prestazioni ambientali. I marchi di qualità ecologica La certificazione è uno strumento che può applicarsi anche ai prodotti. Infatti mentre le certificazioni Emas o Iso hanno l’obiettivo primario di migliorare la gestione delle imprese e solo indirettamente dirigono le scelte dei consumatori, il marchio ecologico sui prodotti invece, pur avendo come presupposto sempre il rispetto dell’ambiente, incide direttamente sui comportamenti in sede d’acquisto e di comparazione tra i prodotti. Anche in questo caso l’aspetto primario è dato dall’informazione, che i consumatori devono avere a disposizione per compiere scelte consapevoli. L’obiettivo è quello di promuovere prodotti ambientalmente compatibili, riducendo impatti ambientali negativi e incoraggiando l’uso efficiente delle risorse. Oggetto della disciplina è il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE , certificazione di prodotto cui è possibile partecipare su base volontaria, e che può essere applicato a beni e servizi destinati a distribuzione, uso e consumo nel mercato europeo. I criteri per l’assegnazione del marchio sono individuati per gruppi di prodotti, tenendo conto della loro compatibilità ambientale e specificando le tre caratteristiche ambientali principali che possono comparire sull’etichetta. Il marchio tuttavia non può essere applicato a tutti i prodotti, sono esclusi infatti i medicinali e i dispositivi medici, o ancora i prodotti contenenti sostanze tossiche o anche quello alimentare, su cui però al momento è aperto un dibattito. Gli operatori che intendono utilizzare il marchio possono fare richiesta, contenente tutte le informazioni pertinenti, all’organismo competente, individuato su base territoriale. In caso positivo l’organismo competente e l’operatore stipulano un contratto relativo alle condizioni d’uso del marchio, e successivamente l’operatore può utilizzare il marchio sui propri prodotti. Gli “appalti verdi” Poiché il sistema degli appalti pubblici può condizionare le scelte del mercato, come visto in alcuni casi di altri ordinamenti (ad esempio il settore dell’elettronica negli Usa), negli ultimi anni si sono diffuse iniziative ispirate ai cosiddetti “appalti verdi”. Questa integrazione di considerazioni ambientali nella politica dei contratti della pubblica amministrazione, è l’ennesima espressione della trasversalità del diritto ambientale. L’integrazione in questo settore però è anche particolarmente delicata, sia per la rilevanza degli interessi coinvolti, sia per la rigidità delle procedure finalizzate a garantire la par condicio tra i concorrenti, e per questo motivo è stata soggetta a limitazioni (clausole verdi connesse all’oggetto del contratto, rispetto delle altre regole procedurali, …). Ulteriore aspetto problematico è dato dalla necessità che il vantaggio ambientale sia anche un vantaggio economico per l’autorità contrattante, in quanto spesso il vantaggio ambientale non è economicamente misurabile o talvolta addirittura antieconomico. Per quanto concerne le fasi procedimentali, la pubblica amministrazione interviene nelle seguenti:
- Definizione dell’oggetto dell’appalto: le direttive sugli appalti pubblici non contengono prescrizioni riguardo le caratteristiche degli acquisti, sono quindi neutrali. La pubblica amministrazione deve quindi tenere conto dei criteri di tutela ambientale eventualmente presenti, ma senza che questo crei ostacoli alla concorrenza. - Definizione di specifiche tecniche: in questa fase si può fare riferimento nel contratto ad esperienze pregresse in un determinato settore, al possesso di attrezzature speciali o alla presenza di capacità professionali specifiche, anche correlati all’ambito ambientale. - Selezione dei candidati: in questa fase possono essere esclusi dal bando coloro che abbiano subito una condanna per reati che incidano sulla moralità professionale. - Aggiudicazione dell’appalto: generalmente avviene in favore dell’offerta più bassa o dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In questo secondo caso le considerazioni ambientali possono condizionare la scelta del contraente, attribuendo al vantaggio ambientale un punteggio che può essere sommato ad altri di diversa origine. - Esecuzione dell’appalto: in questa fase le stazioni appaltanti possono esigere delle condizioni particolari, purché prevedano parità di trattamento, riguardanti esigenze ambientali e sociali. Altri strumenti economico-consensuali Oltre agli strumenti economico-consensuali specifici della normativa ambientale, ce ne sono altri di connotazione ordinaria che hanno subito una conformazione al settore ambientale. Si tratta di:
- Accordi ambientali : veri e propri accordi contrattuali, finalizzati a promuovere una condivisione di responsabilità tra diversi settori della società. Devono essere conclusi nel rispetto dei Trattati e devono inoltre specificare gli obiettivi finali da perseguire, con relative scadenze. Presentano anche un impianto
Inquinamento prodotto da veicoli è considerato in due direttrici:
- si vuole intervenire in caso di situazioni che possono comportare rischi per la salute per l'ambiente,
- si vogliono fissare norme costruttive dei requisiti che rendano più ambientalmente compatibile il parco auto circolante. Il sindaco può limitare la circolazione. I veicoli devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza garantendo il contenimento dell'inquinamento, è infatti instaurato un sistema di controllo specifico ovvero la revisione. Lavoro in situazioni insalubr i le fabbriche che producono vapori gas o altre esalazioni possono essere pericolose per la salute degli abitanti. Vi sono fabbriche che devono essere isolati dai centri abitati mentre altre che devono essere soggette speciali cautele per l'incolumità del vicinato. Getto pericoloso di cose articolo 674 codice penale: punisce chi provocano emissioni di gas, vapore o che possano spendere, imbrattare molestare persone. Articolo 844 codice civile: discipline rapporti con il vicinato e dispone che non possano essere impediti emissioni di fumo calore usar provenienti da fondo contiguo per la normale tollerabilità. La qualità dell'aria ambiente si vuole evitare prevenir ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente. L'aria ambiente è l'aria esterna presente nella troposfera (no luoghi di lavoro). Finalità: fissazione obiettivi di qualità, valutazione, applicazione standard ambientali. La disciplina prevede meccanismi di zonizzazione. L'intero territorio nazionale suddiviso in zone agglomerati soggette ad una classificazione per la valutazione dell'aria ambiente. La classificazione è soggetta riesami periodici. Le valutazioni preliminari della qualità aria ambiente sono distinte per ciascun inquinante. Il superamento degli standard determina conseguenze diverse in relazione alla gravità della situazione:
- superati i valori limite è necessario adottare un piano che preveda le misure idonee ad agire sui principali zone;
- superati i valori obiettivo sono previste azioni che non comportino costi sproporzionati;
- superati i livelli critici sono predisposti di interventi necessari non espresso riferimento la proporzionalità d dei costi;
- se sono coinvolti più inquinanti si predispone un piano integrato per gli stessi. Sono previsti Piani per la riduzione del rischio di superamento. L'accesso del pubblico alle informazioni la diffusione delle stesse sono promossi esplicitamente. Cambiamenti climatici. Il clima che determinate attività possono provocarlo. Convenzione quadro sui cambiamenti climatici ONU: afferma principi di solidarietà, principio di responsabilità congiunta ma differenziata degli Stati. La comunità europea ha proceduto ad istituire un sistema per lo scambio di quote di emissione è il decreto legislativo numero 216/2006 individua le disposizioni per la partecipazione al sistema di scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella comunità. Si basa su un regime autorizzatorio e sul piano nazionale di assegnazione che determina il numero totale di quote di emissioni assegnabili e le relative modalità di allocazione. INQUINAMENTO IDRICO E TUTELA DELLE ACQUE. L'aspetto quantitativo a è il più rilevante a causa di una maggiore domanda d'uso. L'acqua una risorsa, si pongono problematiche di gestione e problematiche di tutela, l'acqua è un elemento potenzialmente distruttivo. Tutela qualitativa e quantitativa delle acque. La disciplina normativa differenzia tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, acque di balneazione acque destinate al consumo umano. L'unione europea disciplina le acque con una direttiva quadro. Oggetto della disciplina della tutela delle acque superficiali marine sotterranee. Gli obiettivi sono di prevenzione riduzione dell'inquinamento risanamento, sono inoltre individuati obiettivi specifici in relazione agli Usa le differenti tipologie di acqua. Strumenti per perseguire gli obiettivi: tutta reintegrata, fissazione di standard, intervento su servizi idrici, protezione ambientale rafforzata in determinate zone, misure dirette alla conservazione risparmio riutilizzo di riciclo. Obiettivi di qualità: obiettivi di qualità ambientale -> definiti in funzione della capacità di corpi idrici di mantenere i processi naturali di auto depurazione; obiettivi di qualità per specifica destinazione -> individuano lo stato dei corpi idrici idonea particolare
utilizzazione da parte dell'uomo alla vita dei pesci alla vita di molluschi. Standard di qualità ambientali per le acque superficiali sono intesi come concentrazione di un particolare inquinante che non deve essere superata per tutelare la salutò ma nell'ambiente. Il deterioramento temporaneo dello Stato di un corpo idrico dovuto a fattori ragionevolmente imprevedibili non costituisce una violazione delle prescrizioni. Doni d'azione: individua una serie di aree che richiedono per la loro caratteristiche misure specifiche di prevenzione (aree sensibili zone, vulnerabili da nitrati di origine agricola, zone vulnerabili da prodotti fitosanitari, aree vulnerabili alla desertificazione, aree di salvaguardia delle acque superficiali sotterranee destinate al consumo umano) Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2000 devono dotarsi di rete fognaria. Si devono adottare le migliori tecniche disponibile che comportino costi con i economicamente ammissibili Le regioni per gli insediamenti isolati che producono acque reflue domestiche devono individuare sistemi individuali che raggiungono un analogo livello di protezione ambientale. Disciplina degli scarichi: deve essere garantita l'accessibilità di scarichi per il campionamento misurazione di ispezioni. Sono vietati gli scarichi nel suono negli strati superficiali del sottosuolo e sono vietati gli scarichi diretti nelle acque sotterranee nel sottosuolo. Scarichi in acque superficiali: le acque reflue industriali devono rispettare valori limite di emissione, di scarichi di acque reflue urbane non soggette ad impianti fognari devono essere soggette ad un trattamento appropriato che garantiscano livelli di protezione ambientale soddisfacenti. Agglomerati a forte fluttuazione stagionale devono essere soggette disposizioni specifiche. Scarichi di acque reflue industriali in reti fognarie sono soggette alle norme tecniche adottate dall'autorità d'ambito competente mentre gli scarichi di acque reflue domestiche devono rispettare i regolamenti del gestore del servizio idrico integrato. Stabilimenti che utilizzano sostanze pericolose: sono previste autorizzazioni che possono fissare limiti più restrittivi di quelli ordinari. L'autorità competente redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate degli scarichi dei controlli effettuati. Tutela quantitativa. Concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità e ad un consumo idrico sostenibile. Promossa attraverso la pianificazione dell'utilizzazione delle acque che assicuri l'equilibrio del bilancio idrico raggiunto anche attraverso il censimento delle utilizzazioni e l'eventuale revisione delle stesse. Bisogna tenere conto di fabbisogni disponibilità di flusso minimo vitale capacità di ravvenamento della falda compatibilità tra destinazione d'uso caratteristiche della risorsa. Il flusso minimo vitale di un corso d'acqua. E uno standard complesso variabile atipico. È un concetto legato all'utilizzazione umana di una determinata risorsa idrica. È usato come parametro fondamentale nell'ambito del procedimento di assentimento di nuove concessioni di acque pubbliche sia nell'ambito di gestione e pianificazione delle risorse idriche. Deve garantire la salvaguardia di tre aspetti:
- caratteristiche fisiche del corpo idrico
- stato qualitativo chimico fisico delle acque e relativa capacità di auto depurazione
- ecosistema. Si vuole limitare che lo sfruttamento di un determinato corpo idrico incide in modo irreparabile sui valori ambientali presenti. I gestori e utilizzatori di risorse idriche hanno obblighi per l'adozione di misure finalizzate all'eliminazione degli sprechi. Le regioni adottano norme sul risparmio idrico nel settore agricolo. Strumenti di tutela di carattere generale:
- piano di gestione: ➢ elaborato su scala di distretto idrografico: area di terra e di mare costituita da uno o più bacini idrografici elaborato su scala di distretto idrografico: area di terra e di mare costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere. ➢ elaborato su scala di distretto idrografico: area di terra e di mare costituita da uno o più bacini idrografici Deve contenere una serie di elementi: descrizione generale delle caratteristiche del bacino idrografico; sintesi delle pressioni degli impianti significativi antropici; individuazione delle aree protette; mappa dei siti di monitoraggio; elenco degli obiettivi ambientali; sintesi dell'analisi economica sul idrico.
- piano di tutela delle acque: ➢ elaborato su scala di distretto idrografico: area di terra e di mare costituita da uno o più bacini idrografici acquisisce informazioni tramite programmi di rilevamento e programmi per la conoscenza e la verifica. ➢ elaborato su scala di distretto idrografico: area di terra e di mare costituita da uno o più bacini idrografici Autorità di bacino distrettuale: ➔ definisce gli obiettivi a cui devono attenersi i piani di tutela e le prioritàdefinisce gli obiettivi a cui devono attenersi i piani di tutela e le priorità degli interventi. ➢ elaborato su scala di distretto idrografico: area di terra e di mare costituita da uno o più bacini idrografici Le regioni quindi emanano le misure di salvaguardia e procedono all'adozione del piano di tutela il quale viene trasmesso all'autorità di bacino per una verifica di conformità la quale ero un parere vincolante. ➢ elaborato su scala di distretto idrografico: area di terra e di mare costituita da uno o più bacini idrografici Sono previste misure a garantire l'informazione la consultazione del pubblico.
Divieti:
- per la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di incenerimento i quali sono autorizzato il solo se il processo di conduzione è accompagnato da recupero energetico;
- lo smaltimento dei rifiuti urbani deve avvenire nella stessa regione in cui è stato prodotto;
- altri divieti riguardano la miscelazione di rifiuti pericolosi, l'abbandono e il deposito incontrollato, l'immissione nelle acque superficiali sotterranee Rifiuti urbani non differenziati: vengono applicati principi di autosufficienza e prossimità, lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi è effettuato in ambiti territoriali ottimali autosufficienti; e si cerca di ridurre la movimentazione dei rifiuti avvalendosi dell'impianto idoneo più vicino al luogo di donne o di raccolta. Casi di eccezionale ed urgente necessità: possono essere emesse ordinanze urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei rifiuti. Gli oneri sono posti a carico del produttore iniziale od altro detentore il quale deve provvedere al trattamento e sostiene il costo. Tracciabilità dei rifiuti: dal momento di produzione dei rifiuti fino al momento della destinazione finale questi possono essere rintracciati. Vi sono infatti obblighi imposti dal sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti: alcuni rifiuti sono obbligati ad aderire a questo sistema per altri l'opzione facoltativa. Si devono tenere i registri di carico e scarico i quali devono essere a disposizione dell'autorità di controllo. Bisogna tenere inoltre un formulario di identificazione che contiene i dati relativi ai soggetti coinvolti alla destinazione dal percorso. Vi è un catasto dei rifiuti per assicurare un quadro conoscitivo completo ed aggiornato. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono comunicare annualmente informazioni relative alla gestione dei rifiuti urbani. Presso il ministero dell'ambiente opera l'osservatorio nazionale sui rifiuti il quale svolge funzioni di vigilanza e sostitutive di elaborazione criteri obiettivi di azione, verifica i costi e la qualità dei servizi e predispone il rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti. Le regioni predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti soggetti a VAS. La gestione dei rifiuti urbani avviene in ambiti territoriali ottimali all'interno della quale vi è l'autorità d'ambito. Vi è un principio di coordinamento tra autorità a dar vita ad altre amministrazioni. L'autorità d'ambito adotta il piano d'ambito e affida la realizzazione la gestione e l'erogazione del servizio. Autorizzazione per la realizzazione e per la gestione di nuovi impianti di smaltimento deve essere unica la domanda è presentata alla regione che convoca una conferenza di servizi e in caso di valutazione positiva autorizza la realizzazione la gestione dell'impianto. L'autorizzazione contiene prescrizione condizioni, è decennale è rinnovabile. Vi è un albo nazionale dei gestori ambientali. L'iscrizione è quinquennale. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce gli atti autorizzatori e le comunicazioni previste dalla disciplina in materia di rifiuti per garantire coordinamento tra diverse normative. Vi è una copertura dei costi di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa determinata dall'autorità d'ambito. La tariffa deve essere corrisposta da chiunque possegga o detenga locali di. La tariffa è commisurata alla quantità e qualità media di rifiuti prodotta per unità di superficie. Il ministro dell'ambiente definisce criteri generali sulla base dei quali vengono definite tariffe ed eventuali agevolazioni. Gestione dei rifiuti da imballaggio. Vi è una disciplina parte per il corretto funzionamento del mercato della concorrenza imballaggio: prodotto adibito a contenere le protegge le merci. Imballaggi:
- primario
- secondario
- terziario I principi operanti sono: prevenzione per la quantità, incentivazione del riciclaggio, sviluppo della raccolta differenziata, rido donne, responsabilizzazione e quindi chi inquina paga è cooperazione e quindi responsabilità condivisa. Vi è un consorzio nazionale per imballaggi al quale partecipano produttori ed utilizzatori i quali hanno determinati obblighi come per esempio consegnare il imballaggi in luogo di raccolta organizzato dai produttori la pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata garantendo una copertura omogenea del territorio. È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati. Vi è un programma generali di prevenzione di gestione degli imballaggi dei rifiuti di imballaggio. Categorie particolari di rifiuti pneumatici fuori uso, rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture, veicoli fuori uso.
Rifiuti ed apparecchiature elettriche ed elettroniche. Divieto di utilizzazione di determinate sostanze rifiuti sanitari distinti in più categorie. È necessario un'attività di sterilizzazione. Veicoli fuori uso. Il veicolo deve essere consegnato ai centri di raccolta per la demolizione dello stesso, in seguito deve essere rilasciato un certificato di rottamazione. Prodotti contenenti amianto vi è una particolare disciplina. Discarica: area destinata allo smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo e nel suolo. Le discariche si distinguono secondo dei rifiuti. Per realizzare gestire una discarica è necessaria un'autorizzazione. Incenerimento dei rifiuti di una particolare disciplina che pone attenzione al loro impatto inquinante. Impianti di incenerimento recuperano il calore prodotto; gli impianti di coincenerimento principale nella produzione di energia. Questi sono sottoposti alla autorizzazione integrata ambientale. Inquinamento da incidenti rilevanti normativa emanata in seguito all'incidente a Seveso. Non si fa riferimento ad un settore specifico ma si considerano i possibili effetti nocivi derivanti da un disastro ambientale. Si vuole ridurre la probabilità che si verifichino incidenti e di limitare le conseguenze in caso di incidente. Bisogna fare una valutazione in relazione al tipo di pericolo che si è disposti a correre incidenti rilevanti: eventi dovuti a sviluppi incontrollati che si verificano nell'ambito di un processo produttivo e che comportano un rischio grave per la salute della popolazione dell'ambiente sostanze pericolose: sostanze rispondente ai criteri fissati in allegato. Obblighi del gestore deve predisporre misure di sicurezza misure di prevenzione. Fornire equipaggiamento ai lavoratori e addestrarli deve procedere alla notifica alle autorità competenti politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, deve essere predisposte aggiornato almeno ogni due anni il gestore deve redigere un rapporto di sicurezza in caso di realizzazione di nuovo stabilimento occorre richiedere il nulla osta di fattibilità attraverso la presentazione di un rapporto preliminare di sicurezza. Piano di emergenza interno predisposto attraverso la consultazione dei lavoratori soggetto riesame triennale. Quando lo stabilimento localizzate in zone sensibili il gestore deve adottare misure tecniche complementari. Effetto domino: quando a causa del luogo aumenti la probabilità dell'accadimento la gravità delle conseguenze possibile promosso lo scambio di informazioni tra i gestori e la diffusione dell'informazione la popolazione. In caso di aree ad elevato concentrazioni di stabilimenti il ministero dell'ambiente promuove il coordinamento tra i gestori in modo che si predisponga uno studio di sicurezza integrato è un piano di intervento si possono stabilire requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale il prefetto predispone il piano di emergenza esterno il quale ha come obiettivi del controllo degli incidenti per assicurare la minimizzazione degli effetti per predisporre misure di protezione. In caso di area ad elevata concentrazione viene redatto anche il piano di emergenza esterno all'area. La popolazione interessata deve essere consultato, il parere è espresso nell'ambito del procedimento di formazione dello strumento urbanistico. In caso di incidente rilevante il gestore tenuto l'adozione delle misure previste dal piano di emergenza ed una piena informazione delle autorità competenti il prefetto deve dare informazioni mediante i ministri le spese sono a carico del gestore misure di controllo: consistono in verifiche ispettive per accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione. Tutti gli stabilimenti sono sottoposti ad un programma di controllo periodico e di ogni controllo deve essere redatta una relazione è data notizia al ministero dell'ambiente in caso di ispezione il segreto industriale non è opponibile. LA TUTELA PAESAGGISTICA E TERRITORIALE La tutela del paesaggio e del territorio: profili urbanistici La tutela del paesaggio e del territorio fa riferimento a due aspetti parzialmente sovrapposti ma non coincidenti. Infatti da una parte troviamo il paesaggio, componente ambientale tradizionale, nel quale si salvaguardano in prima battuta i valori estetici; dall’altra troviamo il territorio, componente ambientale più moderna, che costituisce anche l’oggetto di un settore concorrente, cioè l’urbanistica. Vediamo dunque come si è evoluta nel tempo la legislazione paesaggistica e quali sono le sue caratteristiche. La tutela del paesaggio e dei beni ambientali Il paesaggio è tutelato dall’art.9 della Costituzione. E proprio attraverso tale norma l’interesse ambientale ha
finanziamenti, sono invece previste per cercare di superare le resistenze degli enti locali e delle popolazioni interessate, considerando le limitazioni cui sono soggetti nell’esercizio di determinate attività. Le aree protette nazionali sono gestite da un Ente-parco, ente di diritto pubblico, dotato di proprio statuto e soggetto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente. L’organizzazione dell’Ente-parco è complessa, facendone parte il Presidente, il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti, il Direttore del parco e la Comunità del parco. La disciplina dell’area protetta si basa su due atti, emanati dall’Enteparco, a carattere generale:
- Il Regolamento del parco: disciplina l’esercizio delle attività consentite all’interno del parco (costruttive, artigianali, commerciali, ricreative, ecc..), e viene adottato dall’Ente-parco dopo l’approvazione del Ministro dell’ambiente. Come attività sono invece vietate, salvo deroghe motivate, quelle che possono compromettere i valori ambientali da tutelare (caccia, raccolta di specie vegetali, formazione di discariche, ecc..).
- Il Piano del parco: ha l’obiettivo di tutelare i valori naturali ed ambientali, nonché storici, culturali e antropologici. Il piano viene adottato dalle Regioni d’intesa con l’Ente-parco e i comuni interessati, e deve essere aggiornato almeno ogni dieci anni. Quanto ai contenuti il Piano deve disciplinare l’organizzazione generale del territorio, i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale, i sistemi di attrezzature e servizi per la gestione del parco, i criteri per gli interventi sull’ambiente. Viene inoltre effettuata una suddivisione territoriale, chiamata zonizzazione, effettuata in base al diverso grado di protezione, attraverso la quale il Piano individua: le riserve integrali, nelle quali l’ambiente è conservato nel suo stato originario; le riserve generali orientate, nelle quali sono vietate attività costruttive e modificazioni del territorio, ma sono consentite infrastrutture strettamente necessarie ed interventi a cura dell’Ente-parco; le aree di protezione, nelle quali è consentita l’attività agro-silvo-pastorale ed artigianale; le aree di promozione economica e sociale, nelle quali sono consentiti i fenomeni di antropizzazione. La difesa del suolo La difesa del suolo intende proteggere il territorio, quale sede abitativa e di attività umane, da fenomeni naturali idonei a causare danni ingenti e pericoli per l’incolumità pubblica. La normativa di riferimento è rappresentata dal d.lgs. 152/2006, che ha ad oggetto l’insieme di attività relative alla tutela del suolo e del sottosuolo, al risanamento idrogeologico del territorio, alla messa in sicurezza delle situazioni a rischio ed alla lotta alla desertificazione. Ne risulta di conseguenza un carattere tendenzialmente onnicomprensivo della legislazione, con l’intento di razionalizzare la tutela ambientale, sulla base della trasversalità dell’obbiettivo perseguito. Tutte queste finalità sono specificate attraverso un’elencazione di obbiettivi settoriali, da perseguire attraverso vari tipi di attività contemplate dalla legge quadro. Tra le attività previste assume rilevante importanza l’attività conoscitiva, ovvero quella che riguarda la raccolta ed elaborazione dei dati, la sperimentazione, la ricerca e la valutazione degli effetti. L’aspetto peculiare e caratterizzante della disciplina è però rappresentato dall’individuazione del distretto idrografico, quale ambito territoriale di riferimento, oltre che degli organismi preposti alla loro gestione, le Autorità di bacino distrettuale, e i relativi strumenti pianificatori, i Piani di bacino distrettuale. L’intero territorio nazionale viene infatti suddiviso in distretti idrografici, risultanti dall’unione di già bacini idrografici, ovvero il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali per confluire in mare in un’unica foce. Nel distretto idrografico opera l’Autorità di bacino distrettuale, un ente pubblico non economico. L’ente, costituito da un’organizzazione complessa, ha come funzione principale l’elaborazione del Piano di bacino distrettuale, che costituisce lo strumento essenziale per il perseguimento degli obbiettivi della difesa del suolo. Il Piano di bacino distrettuale è dunque lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo attraverso cui sono programmate le attività di conservazione, difesa e valorizzazione del suole e di corretta utilizzazione delle acque. La particolarità del Piano di bacino distrettuale è data dall’ambito territoriale di riferimento, ovvero il distretto idrografico, che fa in modo da impostare un’attività pianificatoria su basi territoriali non coincidenti con le ripartizioni istituzionali, venendo meno anche il tradizionale dualismo tra livello nazionale e regionale. Il Piano di bacino ha inoltre un contenuto complesso, facendone inevitabilmente parte elementi di diversa natura. Dall’ampiezza di questi contenuti deriva la necessità di precisare i rapporti con altre pianificazioni in atto, nei confronti delle quali il Piano di bacino si pone comunque in posizione sovraordinata. I Piani di bacino distrettuale sono inoltre sottoposti, prima della loro approvazione, a Vas.