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Diritto dell'informatica I
CAPITOLO 1: IL COMMERCIO ELETTRONICO
1) Informatica giuridica e diritto dell’informatica Nel mondo d’internet, l’identità della persona può non essere unica infatti taluni soggetti possono “spacciarsi” per altri e ciascun soggetto può avere molteplici identità pertanto nel momento in cui è stipulato un contratto con internet possono sorgere dei problemi (riconoscibilità dei contraenti, imputazione delle responsabilità, errore nella manifestazione della volontà). L’ immaterialità pone un problema sulla tutela degli interessi della rete da parte del diritto che è collegato con la tecnologia (fecondazione assistita) pertanto è necessario stabilire se le regole giuridiche legate alle tecnologie sono valide anche se variano quest’ultime e se il diritto può utilizzare le tecnologie per le sue finalità. Nel tempo sono cambiate le abitudini e il linguaggio infatti oggi la parola indirizzo è più collegata a quello di posta elettronica e i termini navigare/pirata non sono più collegati col mare. L’ era digitale incide su fenomeni che riguardano la rappresentazione delle forme espressive e la loro comunicazione (foto, brano, filmato) attraverso il codice binario (bit: binary term) e l’aggettivo digitale deriva dalla parola inglese numero/cifra. Il diritto dell'informatica riguarda soprattutto gli effetti delle tecnologie sul diritto e può essere definito come quello relativo all’era digitale che contiene sia regole nuove che vecchie (codice civile) ma riconsiderate e riutilizzate dai diversi codici (consumo, trattamento dei dati personali) poiché il diritto dell’era digitale governando un ambiente dematerializzato implica diversi elementi giuridici infatti mentre l’ordinamento giuridico è rivolto soprattutto al singolo, l’ambiente di internet è una comunità che tende alla condivisione attraverso tale mezzo di comunicazione e diventa più rilevante l’accesso all’informazione rispetto al possesso. Le opere dell’ingegno sono beni dematerializzati tutelati col diritto dell’esclusività (proprietà intellettuale) che però contrasta con la tendenza alla condivisione che si ha su internet inoltre anche il corpo si è trasformato perché è diventato un mezzo di accesso alle tecnologie (polpastrello/pupilla per aprire il pc). La corte costituzionale tedesca ha esteso il diritto alla riservatezza non solo al corpo ma anche al computer e in Italia il diritto di riservatezza della corrispondenza è stato esteso anche alla posta elettronica. La Corte generale degli Stati Uniti d’america, in una sentenza del 1995, ha definito internet come rete delle reti che interagiscono tra loro attraverso protocolli comuni (http). La nascita di internet è ricollegabile alla fine degli anni ’ come rete di comunicazione militare che sviluppa per prima la rete Arpanet ( gennaio 1983) cioè un sistema di comunicazione a nodi dove ogni nodo è un server (computer) che è a sua volta collegato con altri server pertanto nel caso in cui sia distrutto un nodo, il flusso d’informazione non è interrotto perché si passa al nodo più vicino. Il primo cambiamento si realizza quando la rete inizia ad essere utilizzata per finalità di ricerca scientifica ma il più grande cambiamento si ha quando nella rete irrompono le imprese che cominciano a svolgere attività commerciali consapevoli della possibilità di superate le barriere spaziali, temporali e linguistiche tramite la rete. Si realizza un cambiamento della rete che da veicolo di trasmissione dei dati diventa un mercato aperto ad operatori ed utenti favorendo la globalizzazione pertanto internet è uno strumento della globalizzazione dei mercati (New Economy) senza però perdere la caratteristica di essere un mercato globale dell’informazione. Inoltre internet è anche uno strumento che permette di realizzare il privato delle persone manifestando il loro pensiero (facebook, chat) ed è uno strumento di democrazia perché permette di diffondere molte informazioni alla generalità delle persone e tutti possono accedere alla rete ma allo stesso tempo ha bisogno di regole perché la libertà si porta
comunque dietro un certo grado di responsabilità come non danneggiare o ledere interessi altrui. Google ha subito delle limitazioni nel mercato cinese e nel nord Africa pertanto si è posto come soggetto che tutela i diritti fondamentali dell’uomo come l’espressione di pensiero ed oggi ci si domanda se il diritto all’accesso ad internet deve essere considerato come un diritto fondamentale.
I soggetti di internet sono coloro che svolgono in internet attività giuridicamente rilevanti e coincidono con i soggetti di diritto del mondo reale:
- persone fisiche F 0E 0 le persone si pongono in modo diverso dalla realtà perché sono protette dallo schermo del computer (anonimato).
- persone giuridiche
- enti non personificati F 0E 0 società di persone, associazioni non riconosciute, etc. I provider sono i prestatori di servizi della società dell’informazione e vi sono diverse tipologie infatti alcuni offrono i servizi di accesso alla rete mentre altri offrono lo spazio necessario per realizzare i siti. Le peculiarità del diritto dell’informatica sono:
- tecnologizzazione F 0E 0 l’elevato grado di tecnicità implica la necessità di regolare l’uso di strumenti tecnologici che trasmettono la volontà in maniera spersonalizzata ed anonima per evitare che l’anonimato consenta di sfuggire dall’applicazione delle regole giuridiche. Si ha pertanto un problema d’ imputabilità della dichiarazione cioè collegare la volontà manifestata ad un soggetto infatti i contratti conclusi con un minore (salvo atti minuti della vita quotidiana) o con un incapace di intendere e di volere sono annullabili ma stipulando un contratto tramite il computer è difficile riconoscere tale situazioni. Da tale tema si è acceso un lungo dibattito che ha portato a riconoscere la responsabilità dei provider perché, a differenza dell’autore del fatto illecito, sono individuabili.
- dematerializzazione F 0E 0 alcuni beni nascono già de materializzati (software, banca dati) mentre altri lo sono diventanti con l’evoluzione tecnologica (moneta, titoli di credito, documenti, libri). Il diritto italiano è pensato per i beni tangibili pertanto sono necessari degli adattamenti perché operando su internet è stato superato il concetto di materialità.
- deterritorializzazione F 0E 0 sono superate le barriere spaziali, temporali e linguistiche pertanto accanto al problema dell’imputazione si ha quello di individuazione della legge applicabile per evitare il forum shopping (scelta dell’ordinamento più favorevole) che in presenza di una controversia implica di stabilire quale sia il luogo di conclusione del contratto. Il popolo della rete per molto tempo ha considerato le regole giuridiche come un attentato alla sua personalità ed è emersa l’opinione che internet abbia bisogno di regole giuridiche ma provenienti dallo stesso popolo cioè Internet deve governarsi da se. Alcuni esempi di diritti la cui forza impositiva proviene dal basso sono le regole di netiquette che disciplinano il comportamento di un utente di Internet nel rapportarsi con altri utenti e i codici deontologici. Le opinioni in merito sono diverse infatti alcuni sostengono che internet deve essere autoregolamentato mentre altri ritengono che deve essere eteroregolamentato ed altri ancora ritengono che sia necessario un sistema misto con regole sia imposte dall’esterno che autocreate. Tuttavia internet, oltre ad aver bisogno di nuove regole, può utilizzare anche quelle già presenti come il codice civile del 1942 tuttavia il codice giuridico è costantemente sfidato da quello tecnologico perché le regole tecnologiche cambiano più rapidamente di quelle giuridiche pertanto quest’ultime tendono a diventare tecnologicamente neutrali per adattarsi all’evoluzione della tecnolgia altrimenti se la regola giuridica è strettamente collegata alla tecnologia, all’evolversi di quest’ultima la prima non sarebbe più applicabile. Si inizia a parlare della necessità della costituzione per il web. Infine, un concetto diverso dal diritto
.a servizi a distanza F 0E 0 sono forniti senza la presenza simultanea delle parti. .b servizi per via elettronica F 0E 0 inviato/ricevuto con strumenti elettronici di trasmissione e memorizzazione di dati attraverso fili radio ottici o elettromagnetici. .c servizi a richiesta individuale F 0E 0 forniti con trasmissione di dati su richiesta individuale. L’assenza di una definizione di commercio elettronico implica di considerarlo incluso tra questi servizi la cui definizione esclude però alcune attività come l’acquisto in un negozio reale ma tramite catalogo sul pc (manca la distanza e l’erogazione con strumenti elettronici di trasmissione) e la televendita (manca la richiesta individuale).
- prestatore (let. b) F 0E 0 persona fisica/giuridica che presta un servizio della società dell’informazione pertanto sono escluse sia le società di persone che le organizzazioni non riconosciute ed enti non profit perché non hanno la soggettività giuridica e non sono persone tuttavia è necessario adottare un’interpretazione estensiva considerando tutte le persone fisiche e tutte le organizzazioni giuridiche che decidono di prestare un servizio nella società dell’informazione.
- prestatore stabilito (let. c) F 0E 0 colui che esercita effettivamente un’attività economica con una stabile organizzazione per un tempo indeterminato ma sia la presenza che l’uso dei mezzi tecnici/tecnologie (server) necessarie per prestare un servizio non costituiscono di per sé uno stabilimento del prestatore. Tuttavia la nozione d’imprenditore non richiede il tempo indeterminato sebbene la stabilità presupponga una continuità nel tempo inoltre secondo una certa ricostruzione, il luogo di conclusione del contratto telematico è quello in cui è ubicato il server del provider.
- destinatario del servizio (let. d) F 0E 0 soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell’informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni. Si tratta di una definizione ampia perché il destinatario può essere o non essere un consumatore in quanto il servizio può essere utilizzato per ogni tipo di impiego tuttavia non è ben comprensibile il significato di “rendere accessibili”.
- consumatore (let. e) F 0E 0 qualsiasi persona fisica che agisca con finalità non riferibili all’attività commerciale, imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Tale definizione, che coincide con quella nel codice del consumo, esclude i piccoli imprenditori, enti, società ed organizzazioni ma poiché nella realtà anche questi soggetti possono essere consumatori, era stata posta una questione di illegittimità costituzionale rispetto al principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) ma la Corte Costituzionale l’ha respinta ritenendo ragionevole tale scelta legislativa. Tuttavia gli imprenditori e i professionisti possono assumere la veste di consumatore quando effettuano acquisti non inerenti alla loro attività economica ma si pone il problema degli acquisti promiscui cioè relativi a beni che sono utilizzati sia per l’uso privato che commerciale/professionale e secondo la Corte di Giustizia dell’UE è necessario analizzare la percentuale destinata all’attività privata e quella all’attività commerciale per verificare quale dei due aspetti prevale. Col mutare delle modalità d’acquisto sorge il problema sulla tutela da riconoscere al consumatore tuttavia sia a quello telematico che a quello tradizionale è riconosciuta la stessa tutela anche se si trovano in posizioni diverse: 5..a passiva F 0E 0 le vendite non si effettuano più solo nei locali commerciali ma anche per strada, porta a porta o a distanza pertanto il consumatore tradizionale non può essere colto di sorpresa ed è stata necessaria una disciplina di tutela contro le vendite aggressive.
5..b attiva F 0E 0 il consumatore telematico naviga su un sito che soddisfa le sue esigenze tuttavia anche se manca l’effetto a sorpresa nel momento di decidere l’acquisto di un bene, potrebbe averlo nel suo rapporto col bene materiale (qualità) avendolo visto solo tramite immagini. La definizione di consumatore è fondamentale per l’applicazione della diversa disciplina tra il B2B e il B2C infatti il decreto contiene norme inderogabili per il B2C (maggiore tutela) ma derogabili per il B2B (maggiore libertà). La riconoscibilità del consumatore nella rete avviene sia attraverso l’utilizzazione della partita iva da parte dell’acquirente perché significa che effettua un acquisto non come privato sia attraverso l’identificazione dell’acquirente come diverso da persona fisica. Le definizioni b, c, d ed e individuano l’ ambito di applicazione soggettivo del decreto mentre la prima definizione concorre all’individuazione di quello oggettivo insieme ad alcune esclusioni :
- art. 1 F 0E 0 la finalità del decreto è la promozione della libera circolazione dei servizi della società dell’informazione, fra i quali il commercio elettronico (c1) e prevede che non rientrano nel campo di applicazione del decreto (c2): 1..a rapporti fra contribuente e amministrazione finanziaria F 0E 0 connessi con l’applicazione, anche tramite concessionari, delle disposizioni sui tributi e la regolamentazione degli aspetti tributari dei servizi della società dell’informazione, fra i quali il commercio elettronico. 1..b questioni relative al diritto alla riservatezza, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni F 0E 0 è ribadita la priorità della legge sulla privacy rispetto al decreto quindi le norme sulla conclusioni dei contratti telematici deve presupporre l’applicazione del diritto sui dati personali. 1..c intese restrittive della concorrenza F 0E 0 sono pratiche relative al diritto antitrust. 1..d prestazioni di servizi della società dell’informazione effettuate da soggetti stabiliti in Paesi non appartenenti allo spazio economico europeo F 0E 0 si pone il problema del senso dell’esclusione e della definizione di spazio economico europeo poiché non utilizzando il termine territorio implica una definizione più ampia. 1..e attività dei notai ed altre professioni, nella misura in cui implicano un nesso diretto e specifico con l’esercizio dei pubblici poteri F 0E 0 il notaio è un pubblico ufficiale tuttavia può utilizzare alcuni strumenti telematici. 1..f rappresentanza e difesa processuale F 0E 0 il processo è disciplinato autonomamente da norme che compongono il processo telematico e ormai stanno entrando in funzione le cancellerie telematiche pertanto l’avvocato può ricevere le notifiche di atti per via telematica. 1..g giochi soggetti ad alea F 0E 0 giochi di azzardo e di fortuna. Tali settori possono comunque essere interessati dalla tecnologia inoltre sono salve le disposizioni comunitarie/nazionali sulla tutela della salute pubblica e dei consumatori pertanto il consumatore quando agisce in rete si porta dietro tutta la sua tutela consumieristica (c3).
- art. 11 F 0E 0 il decreto non si applica a: 2..a contratti che istituiscono/trasferiscono diritti relativi a beni immobili, diversi da quelli in materia di locazione F 0E 0 le locazioni stipulate on line rientrano nell’ambito di applicazione del decreto a differenza degli altri contratti sui diritti relativi a beni immobili ma ci sono delle perplessità perché analizzando le forme del contratto telematico è difficile poter arrivare ad un contratto di vendita immobiliare. 2..b contratti che richiedono per legge l’intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che implicano l’esercizio di pubblici poteri F 0E 0
non è necessario fornire tutta una serie di informazioni (scelta legislativa). Il contratto telematico è un termine più ampio rispetto al contratto informatico perché quest’ultimo indica la tecnica d’elaborazione dei dati mentre il primo indica l’integrazione delle tecnologie informatiche con le telecomunicazioni (internet). In assenza del decreto sarebbe stato comunque possibile ammettere i contratti telematici perché il nostro ordinamento stabilisce il principio della libertà di forma per la conclusione dei contratti inoltre erano già presenti delle norme:
- vendita fuori dei locali commerciali (D.Lgs 50/92) F 0E 0 la disciplina è applicata anche ai contratti conclusi con l’uso di strumenti informatici e telematici (art. 9) e tale decreto è stato incluso nel Codice del consumo.
- Legge Bassanini (1/97) F 0E 0 mirava a semplificare l’attività della PA riconoscendo piena validità e rilevanza agli atti, documenti e contratti della PA e dei privati formati con mezzi informatici (art. 15).
- contratti a distanza (D.Lgs. 185/99) F 0E 0 contempla il contratto telematico stipulato con la posta elettronica (fax, telefono, tv) ed oggi è stato incluso nel Codice del consumo. La considerazione dei contratti telematici nasce in contemporanea con la tutela del consumatore infatti sia il D.Lgs. 50/92 che il D.Lgs. 185/99 tutelano tali contratti con l'attenzione al consumatore introducendo il diritto di recesso. I principali problemi sul contratto telematico riguardano:
- imputabilità e forma F 0E 0 riferibilità della dichiarazione ad un certo soggetto.
- conclusione (modalità, tempo e luogo) F 0E 0 le norme sulla conclusione dei contratti (art. 1326 ss c.c.) si applicano anche se il destinatario di un bene o servizio della società dell’informazione inoltra l’ordine per via telematica (art. 13 c1 D.Lgs. 70) pertanto considerando la contrattazione tra assenti cioè soggetti non presenti contemporaneamente nello stesso luogo (come accade nel contratto telematico) si distingue tra: 2..a proposta - accettazione F 0E 0 il contratto è concluso quando colui che ha formulato la proposta è a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte che deve essere conforme alla proposta altrimenti si ha una controproposta che deve essere accettata per poter concludere il contratto (art. 1326 c.c.). La proposta e l’accettazione sono atti recettizi pertanto producono effetti quando il destinatario ne è venuto a conoscenza. L’ordinamento prevede una presunzione relativa di conoscenza (art. 1335 c.c.) infatti gli atti unilaterali recettizi sono considerati conosciuti quando giungono all’indirizzo del destinatario che tuttavia può provare di essere impossibilitato a riceverne notizia, senza sua colpa. L’indirizzo può essere diverso dai luoghi di identificazione della persona (residenza, domicilio, dimora) perché è il luogo, anche se di comodo o momentaneo, che il contraente indica come quello in cui devono essere rivolte le dichiarazioni contrattuali e i contraenti sono liberi in questa scelta. Nel contratto telematico l’indirizzo elettronico è equiparato a quello tradizionale perché già il DPR 513/97 (inserito nel CAD) prevedeva che il documento informatico trasmesso per via telematica si intendeva inviato/ pervenuto al destinatario se trasmesso all’indirizzo elettronico da questi dichiarato pertanto è rilevante il momento in cui il messaggio arriva sul server (spazi di memoria) e non il momento in cui è effettuato il check – mail. L'ordinamento è molto rigoroso su questo tema infatti non è sufficiente dichiarare di non aver controllato la casetta della posta o di non aver fatto il check – mail perché in questi casi la posta è disponibile ed è presunta la conoscenza mentre se un soggetto è ricoverato in ospedale allora può fornire prova contraria. La regola generale prevede la rilevanza del luogo di conclusione per stabilire il giudice competente tuttavia nel commercio elettronico l’individuazione di tale luogo implica dei problemi che sono
comunque ridimensionati nel B2C poiché il consumatore può agire in giudizio nel tribunale del luogo in cui ha la residenza o il domicilio eletto. Il contratto telematico si conclude nel luogo in cui il proponente è a conoscenza dell’accettazione pertanto secondo un’interpretazione coincide con luogo in cui è ubicato il server perché l’accettazione si presume conosciuta quando arriva all’indirizzo elettronico della casella di posta messa a disposizione sul server del provider. Tale soluzione non è convincente perché i server possono essere collocati ovunque (problema già emerso per la conclusione di contratti con i cellulari) pertanto secondo un’interpretazione più ragionevole, il contratto si considera concluso nel luogo in cui è ubicata la sede effettiva del prestatore di servizi. Tale soluzione si basa su:
- definizione di prestatore stabilito (art. 2 c1 let. c) F 0E 0 il provider non implica la stabilità.
- regime delle informazioni (art. 7) F 0E 0 individua il luogo fisico in cui rintracciare il prestatore dei servizi (sede, modalità di contatto) inoltre il Cdc richiede anche l’indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può presentare reclamo (art. 53). Il luogo di conclusione del contratto è rilevante anche per la legge applicabile tuttavia mentre nel B2C sono vietate le clausole di forum shopping che prevedono l’applicazione di una legislazione di un Paese extracomunitario priva delle tutele assicurate al consumatore dal Cdc, nel B2B le parti possono scegliere la legge applicabile e in mancanza, è applicata la legge del luogo con cui il contratto ha il collegamento più stretto che generalmente sussiste nel paese in cui ha la sede il prestatore (luogo in cui nasce l’obbligazione). Nel commercio elettronico sono inoltre applicate sia le norme di diritto internazionale privato che valgono quando i contraenti appartengono a diversi Stati che le convenzioni internazionali (trattati) sull’individuazione della legge applicabile. La proposta e l’accettazione sono atti revocabili finché non è concluso il contratto (dopo si parla di recesso), salvo i casi in cui la legge o le parti prevedono diversamente, pertanto sono revocabili finché il proponente non ha avuto conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. La revoca della proposta non crea problemi a differenza di quella dell’accettazione, poiché in quest’ultimo caso non è possibile trovare una modalità più rapida per comunicare la revoca rispetto a quella utilizzata per comunicare l’accettazione, pertanto il contratto è concluso. In ambito telematico la possibilità di revocare l’accettazione, anche se prevista, non può essere materialmente utilizzata ma il contraente consumatore è tutelato col diritto di recesso (art. 64 Cdc) che è libero ed incondizionato. Si tratta di un diritto fondamentale irrinunciabile (i patti contrari sono nulli) che il consumatore può esercitare senza alcuna penalità e senza motivazione, entro 10 giorni lavorativi se è informato dell’esistenza di questo diritto altrimenti il termine aumenta a 60 giorni che decorrono dalla consegna della merce o dalla prestazione del servizio (i termini sono stati unificati col Cdc). Il diritto di recesso è esercitato con l’invio di una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento tuttavia è consentito anche l’invio tramite telegramma, telex, posta elettronica e faz, a condizione che sia confermato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale entro i termini previsti dal Cdc o dal contratto se diversi, tuttavia l’avviso di ricevimento non è essenziale per provare l’esercizio del diritto di recesso. Se la proposta, invece di essere rivolta ad un soggetto determinato, è rivolta ad una collettività indeterminata di soggetti, si parla d’ offerta al
ad altri della sua famiglia. Si tratta del vizio più grave del consenso che nell’ambito telematico ha dimensioni più circoscritte anche se la minaccia di trasmissione di un virus può essere considerata violenza. 2..b..2..c dolo (art. 1439 c.c.) F 0E 0 il consenso è carpito con dolo, se i raggiri usati da una parte sono tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe prestato il consenso. In questo caso si ha una falsa rappresentazione della volontà che però è creata dall’altro soggetto. Nell’ambito telematico tale vizio può avere rilevanza (sito che altera le caratteristiche del prodotto) e raggiunge l’apice nelle truffe contrattuali. Tuttavia se il dolo, invece di indurre la parte a contrarre, la induce a stipulare un contratto a condizioni diverse (senza dolo il contratto sarebbe stato stipulato ugualmente) non è causa d’annullabilità ma genera il risarcimento del danno. Inoltre, sono applicabili anche le norme sulle cause di nullità del contratto:
- contrario a norme imperative F 0E 0
- mancanza dei requisiti essenziali F 0E 0 accordo, causa, oggetto e forma prescritta (art. 1325 c.c.)
- causa illecita e motivi illeciti (art. 1345 c.c.) F 0E 0 motivi essenziali alla conclusione e comuni alle parti.
- oggetto impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile (art. 1346 c.c.) F 0E 0 sono ammessi i contratti a prestazioni future.
- altri casi previsti dalla legge F 0E 0 contratti contrari al buon costume e all’ordine pubblico (vendita materiale pedopornografico o pubblicità favorevoli alla discriminazione razziale/sesso).
4) La tutela del consumatore e il regime delle informazioni in rete Il prestatore di servizi ha obblighi di tipo informativo che sono trattati dettagliatamente dal decreto e possiamo individuare tre zoccoli informativi:
- informazioni generali obbligatorie (art. 7) F 0E 0 a differenza degli altri due zoccoli informativi, tale informazioni devono essere sempre rese da qualunque prestatore di servizi. Il prestatore, oltre agli obblighi informativi previsti per specifici beni/servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle autorità competenti, le seguenti informazioni: 1..a nome, denominazione o ragione sociale F 0E 0 informazioni identificative. 1..b domicilio o sede legale F 0E 0 informazioni identificative. 1..c estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l’indirizzo di posta elettronica F 0E 0 informazioni di contatto. 1..d numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche o al registro delle imprese 1..e elementi di individuazione e gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un’attività sia soggetta a concessione, licenza o autorizzazione F 0E 0 informazioni autorizzative. 1..f informazioni più dettagliate per le professioni regolamentate (iscrizione Albi) F 0 E 0 - ordine professionale o analogo in cui il prestatore è iscritto e il numero d’iscrizione - titolo professionale e Stato membro in cui è stato rilasciato - riferimento alle norme professionali ed eventuali codici deontologici vigenti nello Stato membro e modalità di consultazione degli stessi 1..g partita Iva o numero identificato equivalente nello Stato membro F 0E 0 se il prestatore svolge un’attività soggetta ad imposta. 1..h indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi/tariffe dei diversi servizi della società dell’informazione forniti F 0E 0 evidenziando se
comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare. La facilità di accesso implica che un utente con un minimo di conoscenza informatica deve trovare queste informazioni sul sito in modo diretto cioè mediante un click inoltre è necessaria la stabilità dell’informazione (in modo permanente). Tali informazioni devono essere aggiornate dal prestatore e favoriscono la fiducia dei destinatari nel commercio elettronico con la possibilità di identificare e contattare il prestatore stesso al di fuori della rete. L’articolo oltre a ricalcare la direttiva aggiunge un riferimento alla normativa sul diritto d’autore prevendendo la necessità di indicare sia le attività consentite al consumatore e al destinatario di servizi che gli estremi del contratto, se le attività sono soggette ad autorizzazione o l’oggetto della prestazione è fornito sulla base di una licenza d’uso.
- informazioni dirette alla conclusione del contratto telematico (art. 12) F 0 E 0 sono quelle preliminari alla conclusione del contratto telematico e possono essere raggruppate in due tipologie: 2..a informazioni per colmare il divario tecnologico tra il prestatore e il destinatario F 0E 0 sono:
- varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto
- modo con cui il contratto concluso sarà archiviato e le modalità di accesso
- mezzi tecnici a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l’ordine al prestatore F 0E 0 durante la scrittura si può incorrere in un errore (vizio o ostativo) che determina l’annullabilità del contratto se è essenziale e riconoscibile dall’altro contraente. Nel mondo virtuale sono più frequenti errori ostativi che di vizio perché si potrebbe digitare erroneamente oppure il gatto potrebbe involontariamente inoltrare l’ordine, pertanto una soluzione a tale problema consiste nel “ doppio click ” cioè sistemi che richiamano l’attenzione del contraente richiedendo una conferma dell’ordine. 2..b informazioni generali sul contratto F 0E 0 sono:
- codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica
- lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all’italiano
- indicazione degli strumenti di composizione delle controversie Tale informazioni, oltre agli obblighi previsti per specifici beni/servizi e quelli previsti dall’art. 3 D.Lgs. 185/99, devono essere fornite in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile ( principio della trasparenza ) prima dell’inoltro dell’ordine da parte del destinatario, salvo deroga consentita nel B2B (c1). La norma è applicabile solo nei contratti conclusi con point & click (c2) inoltre le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione ( stabilità c3). Quest’ultimo comma non si riferisce solo alle informazioni ma al contratto in generale pertanto ha portata applicativa generale e si applica sia al B2B che ai contratti conclusioni con scambi di posta elettronica. Il decreto non è confluito nel codice del consumo ma esiste un collegamento tra questi due provvedimenti infatti alle offerte di servizi della società dell’informazione, effettuate ai consumatori per via telematica, si applicano, per gli aspetti non disciplinati dal CdC, le disposizioni del decreto (art. 68 CdC). Il codice del consumo ha riorganizzato una serie di norme già presenti (sicurezza dei prodotti, responsabilità del produttore, pubblicità ingannevole, contratti del consumatore, vendite fuori dai locali commerciali, contratti a distanza, contratti di acquisto di pacchetti turistici, contratti di multiproprietà e garanzie di vendita dei beni di consumo) senza includere il decreto poiché quest’ultimo ha una portata applicativa generale infatti non
assenza di una definizione è necessaria una valutazione caso per caso. Inoltre il consumatore deve ricevere conferma per iscritto, o a sua scelta su altro supporto duraturo a sua disposizione e a lui accessibile, di tutte queste informazioni previste (art. 53 CdC). Il contratto concluso con point & click è un contratto per adesione cioè il contenuto è unilateralmente predisposto dal proponente e l’altra parte si limita ad aderire o meno (art. 1341 e 1342 c.c.). Le condizioni generali di tali contratti hanno effetto verso l’accettante se le ha conosciute o le avrebbe potute conoscere utilizzando l’ordinaria diligenza inoltre è imposto un onere di pubblicità a tale condizioni che grava sul predisponente. Se tale contratto contiene clausole vessatorie , cioè quelle svantaggiose per l’aderente o vantaggiose per il proponente, queste sono efficaci solo se specificatamente sottoscritte (sia nel B2B che nel B2C) ed è previsto un elenco tassativo di clausole vessatorie (limitazioni facoltà di opporre eccezioni, decadenze, limitazioni della responsabilità del predisponente) pertanto su di esse, il giudice effettua un controllo solo formale cioè verifica che rientrino nell’elenco e che l’accettante ne abbia avuto conoscenza e le abbia sottoscritte separatamente (con la firma digitale nei contratti telematici). Inoltre, nel commercio elettronico B2C sono applicate anche le tutele previste dalle norme sui contratti del consumatore in generale in merito a tali clausole vessatorie (art. 33 - 37 CdC). Il CdC introduce un controllo sul contratto non più formale ma sostanziale perché prevede un elenco non tassativo di clausole presunte vessatorie (art. 33 c2 CdC) che riprende quelle del codice civile e ne aggiunge altre. Si tratta di una lista grigia, e non nera, perché se una clausola del contratto: a. non rientra nell’elenco F 0E 0 il consumatore può richiederne la vessatorietà che è giudicata, caso per caso, dal giudice verificando (in base alla correttezza e buona fede oggettiva) se vi è o meno una situazione di significativo squilibrio giuridico (diritti ed obblighi derivanti dal contratto) e non economico (prezzo), a carico del consumatore (art. 33 c1 CdC). b. rientra nell’elenco F 0E 0 la presunzione di vessatorietà è relativa pertanto il professionista può dare prova contraria dimostrando che tale clausola è stata oggetto di trattativa individuale specifica inoltre le clausole che riproducono disposizioni di legge (nazionale o principi europei) non possono essere considerate vessatorie (art. 34 c3, c4 e c5 CdC). Le clausole di forum shopping cioè quelle che stabiliscono come sede del foro competente sulle controversie, una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore, sono presunte vessatorie (art. 33 c2 let. u) mentre sono sempre vessatorie quelle che, prevedendo l’applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, hanno l’effetto di privare il consumatore dalla protezione assicurata dalla normativa, se il contratto ha un collegamento più stretto col territorio di uno Stato membro dell’UE (art. 36 c5 CdC). Nella fase delle trattative che precede la formazione del contratto, le parti sono obbligate a comportarsi secondo correttezza e buona fede oggettiva altrimenti incorrono nella responsabilità precontrattuale (art. 1337 c.c.) che è di tipo extracontrattuale e obbliga al risarcimento del danno. Un esempio è il recesso ingiustificato in un momento in cui le trattative si sono spinte fino ad un punto in cui l’altra parte fa affidamento sulla conclusione del contratto. Tale fase è rilevante anche per le clausole vessatorie e nella contrattazione telematica, si distingue tra:
- contratti conclusi con scambi di email F 0E 0 è presente la fase delle trattative.
- contratto conclusi con point & click F 0E 0 la presenza dalla fase delle trattative non può essere esclusa a priori ma dipende da come è strutturato il sito web infatti non c’è spazio per le trattative se il sito
richiede al consumatore solo le informazioni generali per concludere il contratto, mentre può esserci tale spazio, seppur ridotto, se il sito richiede al consumatore di compiere certe scelte tra determinazione opzioni o immettere righe di testo (forms) che gli consentono di dirigere la conclusione del contratto. Nella contrattazione telematica, lo spazio destinato alla responsabilità precontrattuale sembra più limitato rispetto al mondo reale tuttavia ci sono margini operativi maggiori perché anche la violazione degli obblighi d’informazione implica tale responsabilità infatti se una parte, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa di invalidità del contratto (errore in cui è incorsa la controparte), non informa l’altra parte, deve risarcire il danno avendo causato l’affidamento sulla validità del contratto (art. 1338 c.c.). Tuttavia è prevista anche una lista nera di clausole sempre vessatorie (art. 36 c2 CdC) seppur oggetto di specifica trattativa: .a escludono/limitano la responsabilità del professionista in caso di morte/ danno alla persona del consumatore F 0E 0 risultante da un fatto/omissione del professionista. .b escludono/limitano le azioni del consumatore verso il professionista o altra parte F 0E 0 in caso di inadempimento totale/parziale/inesatto del professionista. .c clausole di sorpresa F 0E 0 prevedono l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto. Un esempio è l’acquisto di software sigillati che contengono all’interno le condizioni generali di poiché vengono conosciute solo dopo l’apertura del sigillo (escluso diritto di recesso). Le clausole vessatorie sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto (art. 36 c1 CdC) inoltre secondo la regola generale, la nullità può essere richiesta da chiunque ne abbia interesse mentre nel contratto telematico può essere richiesta solo dal consumatore o può essere rilevata d’ufficio dal giudice ma sempre nell’interesse del consumatore (nullità di protezione). In presenza di un contratto tra un professionista ed un consumatore (B2C) che è anche un contratto per adesione, la tutela sostanziale sulle clausole vessatorie si somma alla tutela formale che richiede la specifica approvazione per iscritto.
- informazioni relative all’inoltro dell’ordine (art. 13) F 0E 0 le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche se il destinatario di un bene/servizio della società dell’informazione inoltra il proprio ordine per via telematica (c1) inoltre, salvo diverso accordo tra parti diverse dal consumatore (B2B), il prestatore deve, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, accusare ricevuta dell’ordine del destinatario contenente (c2): 1..i riepilogo condizioni generali e particolari applicabili al contratto F 0E 0 rientrano tra quelle preliminari alla conclusione del contratto (art. 12 D.Lgs. 70). 1..j informazioni sulle caratteristiche essenziali del bene/servizio 1..k indicazione dettagliata F 0E 0 prezzo, mezzi di pagamento, recesso, costi di consegna e tributi applicabili. Nel B2C le informazioni sul recesso, prezzo ed imposte rientrano tra quelle preliminari alla conclusione del contratto (art. 12 D.Lgs. 70 e art. 52 CdC). Tale norma, salvo il primo comma, si applica solo ai contratti point & click (c4) dove l’inoltro dell’ordine equivale all’accettazione. Il decreto non ha risolto un problema preesistente cioè se l’ accusa della ricevuta dell’ordine sia il momento di perfezionamento del contratto: a. opinione positiva F 0E 0 se il contratto si conclude con l’accusa della ricevuta dell’ordine, il perfezionamento gravita nella sfera giuridica del prestatore
documento informatico trasmesso per via telematica, s’intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore. In genere, il momento in cui la parte ha la possibilità di accedere al messaggio coincide con quello in cui è reso disponibile nella casella di posta elettronica ma in presenza di un problema tecnico, il destinatario può non essere in grado di accedere alla casella nonostante il messaggio sia reso disponibile all’indirizzo pertanto secondo il Cad, il messaggio deve ritenersi consegnato mentre secondo il decreto, il messaggio non si può considerare ricevuto mancando la possibilità di accesso. In questo caso le norme portano a risultati divergenti pertanto tale conflitto è risolto facendo prevalere la legge speciale (decreto) che deroga quella generale (Cad) sulla trasmissione del documento informatico.
5) Le comunicazioni commerciali Le comunicazioni commerciali (art. 2 c2 let. f) sono tutte le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l’immagine di un’impresa, di un’organizzazione o di un soggetto che esercita attività agricola, commerciale, industriale, artigianale o una libera professione. Tuttavia non sono di per sé comunicazione commerciali:
- informazioni che consentono un accesso diretto all’attività dell’impresa/soggetto/ organizzazione F 0E 0 come il nome di dominio o un indirizzo di posta elettronica.
- comunicazioni sui beni/servizi/immagine di tale impresa/soggetto/organizzazione F 0 E 0 che siano elaborato in modo indipendente e senza alcun corrispettivo. Tale esclusione è poco chiara infatti dall’interpretazione lettera sembra che si riferisca ad un soggetto terzo che interviene nell’elaborazione senza corrispettivo ma non si comprende perché la modalità di elaborazione (con o senza corrispettivo) si riflette sulla nozione di comunicazione commerciale. Le comunicazioni commerciale possono non essere facilmente distinguibili dalle proposte a concludere perché la definizione include tutte le forme di comunicazione destinate a promuovere, in modo diretto o indiretto, i beni/servizi/immagine di un’impresa. Tuttavia si ritiene che quando la comunicazione è neutra (non promozionale) cioè meramente illustrativa (prodotto, qualità, caratteristiche, costo, termini di consegna e quant’altro) si tratta di una proposta a concludere viceversa se la comunicazione non è neutra (promozionale) si tratta di una comunicazione commerciale. Il decreto prevede una disciplina delle comunicazioni commerciali, importante soprattutto per coloro che svolgono pubblicità/marketing in rete, che ha una portata applicativa generale perché considera il destinatario sia esso consumatore o non consumatore, tutelandolo a prescindere dalla conclusione del contratto:
- obblighi di informazione per la comunicazione commerciale (art. 8) F 0E 0 il regime informativo non si limita alle informazioni individuate dai tre zoccoli ma comprende anche quelle sulle comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell’informazione o ne sono parte integrante.
Tali comunicazioni devono infatti contenere, sin dal primo invio, in modo chiaro ed inequivocabile, una informativa diretta ad evidenziare: a. che si tratta di comunicazione commerciale F 0E 0 il requisito essenziale di tale comunicazione è la riconoscibilità al fine di non ingannare il destinatario sulla funzione della comunicazione. b. persona fisica/giuridica per conto della quale è effettuata la comunicazione commerciale F 0E 0 manca il riferimento degli enti non personificati tuttavia sono compresi anch’essi.
c. che si tratta di un’offerta promozionale (sconti, premi, omaggi) e le condizioni d’accesso d. che si tratta di concorsi o giochi promozionali (se consentiti) e le condizioni di partecipazione La norma è espressione del principio di trasparenza sia rispetto alla riconoscibilità che al contenuto. La pubblicità on line è un fenomeno di dimensioni notevoli che ha contribuito a trasformare internet in un fenomeno commerciale perché offre molti vantaggi rispetto alla pubblicità tradizionale avendo un costo inferiore e raggiungendo un elevato numero di destinatari. Le norme generali sulla pubblicità (confluite nel Cdc) sono applicate anche a quella on line, tutelando il consumatore col divieto delle pratiche commerciali scorrette cioè quelle in grado di influenzare significativamente la decisione di consumo di un consumatore medio (procede ad un acquisto che non avrebbe fatto senza quella pratica commerciale scorretta) e si distinguono in: a. pratica ingannevole F 0E 0 comprende la pubblicità ingannevole cioè messaggi pubblicitari che inducono il consumatore in errore sulle qualità del prodotto e più in generale sulla decisione di consumo. Tale pubblicità è vietata sia per tutelare il consumatore che la concorrenza. b. pratica aggressiva F 0E 0 il consumatore medio è indotto con molestie (violenza, minacce) a prendere una decisione di consumo che altrimenti non avrebbe preso. Un esempio è lo spam. Il Cdc prevede una tutela generalizzata infatti chiunque (consumatore, associazioni di consumatori, concorrenti) può denunciare la pratica scorretta all’autorità garante della concorrenza e del mercato. Si tratta di un’autorità amministrativa indipendente con poteri ispettivi che può sanzionare chi esegue tali pratiche sia con sanzioni amministrative che con provvedimenti inibitori (massima tutela del consumatore). In passato era vietata la pubblicità comparativa con cui si confronta il proprio prodotto con quello del concorrente mentre oggi, sulla spinta europea, è ammessa purché non sia ingannevole e denigratoria. In presenza di pratiche commerciali scorrette è comunque possibile ricorrere ad un organo giudiziario (e non amministrativo) per richiedere il risarcimento provando il danno subito derivante da tale pratica (tale prova è fornita con più facilità dal concorrente piuttosto che dal consumatore). La pubblicità on line può essere realizzata con diversi strumenti: a. posta elettronica F 0E 0 invio di messaggi pubblicitari. b. banner F 0E 0 strisce pubblicitarie che compaiono all’inizio di una pagina web. c. pop – up F 0E 0 siti aprono una nuova pagina del browser contenente il messaggio pubblicitario. Le modalità d’inoltro delle comunicazioni commerciali sono: a. tecnica opt – in F 0E 0 richiede il preventivo consenso del destinatario. b. tecnica opt – out F 0E 0 non richiede il preventivo consenso del destinatario che pertanto può legittimamente ricevere la comunicazione commerciale ma può opporsi ai successivi invii.
- comunicazione commerciale non sollecitata (art. 9) F 0E 0 sono trasmesse da un prestatore per posta elettronica e devono, in modo chiaro ed inequivocabile: a. essere identificate come tali F 0E 0 fin dal momento in cui sono ricevute (principio di trasparenza) b. contenere l’indicazione che il destinatario può opporsi al ricevimento futuro di tali comunicazioni Inoltre, la prova del carattere sollecitato delle comunicazioni commerciali spetta al prestatore. Il decreto ha pertanto accolto la tecnica opt – out, nonostante la direttiva facesse riferimento alla tecnica opt – in, facendo una scelta più favorevole per i prestatori di servizi. Il termine spamming deriva dalla pubblicità ripetuta e fastidiosa di una carne di bassa qualità (spam) ed indica il
riconosciuto sia il danno patrimoniale (a prescindere dalla previsione della tecnica opt – out operata dal decreto) che esistenziale (turbamento della qualità di vita del soggetto). Negli anni 2003 – 2004 pertanto, sia il garante che la giurisprudenza, assunsero una posizione di condanna dello spamming. Tuttavia, il consenso preventivo non era necessario se il titolare utilizza la posta elettronica per pubblicizzare un prodotto/servizio analogo a quelli che ha già venduto allo stesso interessato pertanto nel caso in cui il destinatario sia già cliente dell’impresa o organizzazione si ritiene che vi sia un consenso implicito, salvo la possibilità di opporsi a successivi invii ( soft opt – tout ). Inoltre, il decreto del 2009 che ha modificato l’art. 130, ha modificato anche l’art. 58 Cdc infatti alla previsione del consenso preventivo per l’impiego della posta elettronica da parte del professionista è stata aggiunto il riferimento all’art. 130 c3 cioè la previsione della tecnica opt – out, salvo opposizione con l’iscrizione nei registri, nel caso di utilizzo del telefono. Nonostante le recenti modifiche, permane tale contrasto normativo e non è agevole fornire una risposta sulla liceità dell’invio della comunicazione commerciale senza il consenso preventivo. La soluzione che considera il consenso a ricevere la comunicazione commerciale diverso da quello al trattamento dei dati personali (pertanto il destinatario li deve fornire entrambi) è difficile perché l’utilizzo della posta elettronica è già trattamento del dato personale. La soluzione che invece distingue tra il destinatario – consumatore (Cdc opt – in) e il destinatario non – consumatore (decreto opt – out) presenta anch’essa dei problemi perché il Cdc (art. 52) rinvia al decreto (art. 9) anche quando si tratta di un consumatore e la qualifica di consumatore non è riconoscibile al momento dell’invio ma solo in un successivo momento quando il destinatario contrae il contratto.
- uso delle comunicazioni commerciali nelle professioni regolamentate (art. 10) F 0E 0 tali professioni sono quelle per il cui esercizio è necessaria l’iscrizione in albi. L’impiego di comunicazioni commerciali, che costituiscono un servizio della società dell’informazione o ne sono parte, fornite da chi esercita una professione regolamentata, deve essere conforme alle regole di deontologia professionale e in particolare, all’indipendenza, dignità, onore della professione, segreto professionale (non rendere noti i clienti) e lealtà verso clienti/colleghi (non pubblicità comparativa denigratoria). Tale norma aveva anticipato, il processo di liberalizzazione del mercato, attuato da Bersani, per tutelare i consumatori e promuovere la concorrenza (abolizione minimi tariffari, pubblicità informativa secondo trasparenza/veridicità, specializzazioni professionali, titoli, caratteristiche servizi, prezzi, costi, etc).
6) Commercializzazione a distanza dei servizi finanziari ai consumatori Il Cdc disciplina la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari (art. 67bis ss) offrendo una tutela del consumatore più rigorosa poiché in questa fattispecie, l’asimmetria informativa in cui versa il consumatore rispetto al professionista, che implica una minore forza contrattuale del primo, è accentuata in ragione:
- contratto a distanza F 0E 0 tali contratti sono conclusi con tecniche di comunicazione a distanza (internet, posta elettronica, telefono, corrispondenza tradizionale) pertanto le parti contrattuali non sono presenti contemporaneamente nello stesso luogo e il fatto che il consumatore non interloquisce mai direttamente col professionista può interferire negativamente sulla decisione in merito sia alla conclusione del contratto che alle condizioni contrattuali. Il contratto a distanza e la tecnica di comunicazione a distanza sono definite (art. 67ter let. a – e) rinviando ai precedenti articoli (art. 50 c1 let. a – b) pertanto è necessario che il contratto sia concluso impiegando esclusivamente una o più
tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso, nell’ambito di un sistema di vendita o prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista. La necessità dell’uso esclusivo di tali tecniche ha suscitato delle critiche perché secondo un’interpretazione ristretta, se si verifica anche un solo incontro tra il consumatore e il fornitore, è esclusa l’applicazione delle tutele previste dalla disciplina tuttavia secondo un’interpretazione più corretta sarebbe necessario verificare l’effettiva portata informativa dell’incontro poiché se consiste in una mera promozione con depliant generici, si dovrebbe ritenere applicabile la disciplina. Inoltre, la necessità dell’organizzazione implica l’esclusione della commercializzazione occasionale dall’ambito di applicazione della normativa.
- oggetto del contratto F 0E 0 la nozione di servizio finanziario è ampissima infatti comprende qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, pagamento, investimento, assicurazione o previdenza individuale (art. 67ter c1 let. b). Si tratta di una materia altamente tecnica pertanto risulta molto difficile, per una persona comune, la comprensione del reale significato del contratto e ciò amplia ulteriormente il gap informativo. Inoltre i vari prodotti finanziari implicano livelli di rischio diversi che in linea generale sono maggiori per le azioni poiché non è garantito il rimborso del capitale e sono minori nell’obbligazioni poiché è garantito tale rimborso. Tuttavia il livello di rischio dipende anche dalla società a cui si riferisce il titolo infatti in taluni casi può essere meno rischiosa un’azione in una “buona” società rispetto ad un’obbligazione in una “cattiva” società (Parmalat, Cirio, bond argentini). Tutto questo individua l’ambito applicativo oggettivo della disciplina e ai fini dell’ambito applicativo soggettivo è necessario individuare (art. 67ter):
- consumatore (let. d) F 0E 0 persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditore o professionale eventualmente esercitata (art. 3 c1 let. a). La nozione esclude tutti gli enti collettivi pertanto è stata oggetto di critica perché nella realtà, anche la piccola impresa può essere un soggetto debole che necessita di tutela.
- fornitore (let. c) F 0E 0 persona fisica o giuridica, soggetto pubblico o privato, che nell’ambito delle proprie attività commerciali o professionali, è il fornitore contrattuale dei servizi finanziari oggetto di contratti a distanza (in genere è una banca). La disciplina è applicata anche quando una delle fasi della commercializzazione comporta la partecipazione di un soggetto diverso dal fornitore (intermediario finanziario o rappresentante). La maggiore tutela che è riconosciuta al consumatore si realizza attraverso due strumenti:
- informazione preliminare (art. 67quater) F 0E 0 l’obbligo informativo gravante sul professionista cerca di ridurre l’asimmetria informativa per consentire al consumatore di ponderare la sua scelta. Il legislatore ha fornito un elenco dettagliatissimo delle informazioni, che devono essere fornite nella fase delle trattative (e comunque prima della conclusione del contratto), in merito: 1..a fornitore (art. 67quinquies) F 0E 0 identità (propria e dei rappresentati) ed indirizzo geografico per garantire una sua maggiore reperibilità. 1..b servizio finanziario (art. 67sexies) F 0E 0 sono le informazioni più importanti che riguardano le caratteristiche principali del servizio, il prezzo complessivo comprensivo delle spese/imposte o la base di calcolo del prezzo che consente al consumatore di verificarlo, e gli elementi di rischio a cui è collegato il servizio (nelle vicende Cirio/Parmalat la responsabilità dei fornitori era proprio sull’informazione non data sugli elementi di rischio). 1..c contratto a distanza (art. 67septies) F 0E 0 diritti/obblighi nascenti dal contratto quindi comprende l’informazione sull’esistenza o meno del diritto di recesso e sulle modalità d’esercizio.