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Appunti diritto dell'informatica II modulo
Tipologia: Appunti
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1) Gli illeciti in internet Internet è il mezzo più potente di trasmissione delle informazioni e manifestazione del pensiero ma allo stesso tempo amplifica la possibilità di compiere attività dannose. La tutela della manifestazione del pensiero è garantita, anche su internet, sia dalla Costituzione (art. 31) che dalla Convenzione dei diritti dell’uomo (art. 10). In Internet gli illeciti più diffusi sono la diffamazione e la violazione del diritto alla riservatezza (privacy). La diffamazione consiste nella lesione della reputazione altrui pertanto è un illecito che lede i diritti della personalità e se è compiuta in rete piuttosto, che su un articolo di giornale, può raggiungere una più ampia collettività. Internet pertanto presenta una doppia faccia:
2) La responsabilità dei prestatori di servizi nella società dell’informazione Il provider è un prestatore dei servizi della società dell’informazione che svolge la sua attività con strumenti elettronici a distanza, su richiesta individuale di un destinatario del servizio, attraverso il quale quest’ultimo può accedere e trasmettere informazioni. La responsabilità del provider può essere:
i contenuti nel web) ma riguarda la responsabilità del provider quando l’illecito è commesso dai suoi utenti mediante il suo servizio. In merito al dibattito su tale problema vi erano diverse opinioni : a. responsabilità oggettiva la soluzione emersa nel passato sosteneva la responsabilità del provider per gli illeciti compiuti dagli utenti che navigano in rete, e quindi per un comportamento altrui, sulla base dell’applicazione analogica della legge sulla stampa che considera il direttore del giornale responsabile, insieme all’autore, del contenuto degli articoli pertanto il provider pertanto è tenuto a sorvegliare che attraverso i suoi servizi non vengano compiuti illeciti. Tale soluzione assicura una maggiore tutela al danneggiato perché il provider ha una disponibilità economica maggiore rispetto all’utente e soprattutto perché spesso l’utente riesce a rimanere anonimo. Tuttavia ciò può gravare sulla collettività perché il fatto che i provider possono trovarsi a dover rispondere di pretese risarcitorie elevate avrebbe prodotto un duplice effetto:
4) Seminario del professore Guido Sforza Il diritto dell’informatica significa sostanzialmente l’applicazione al contesto tecnologico dei principi del diritto comune. Gli intermediari della comunicazione (provider) sono imprenditori che ragionano con una logica di profitto e forniscono servizi indispensabili per l’esistenza di Internet. Dal punto di vista giuridico, il primo problema, da cui ne discendono altri, deriva dalla conformazione tecnologica della rete, perché i provider hanno una responsabilità tecnologica in quanto rimuovendo il loro servizio, una determinata condotta illecita non può essere compiuta (blog diffamatorio, download materiale protetto da diritto d’autore). Tale responsabilità induce a concludere che in presenza di una condotta illecita in ambito telematico, oltre alla responsabilità dell’autore dell’illecito deve essere presente una responsabilità del provider proprio perché senza il suo servizio non sarebbe stato possibile attuare tale condotta. Tra il 1998 e il 2000 è emersa in ambito europeo l’esigenza di una disciplina in base alla quale stabilire in maniera puntuale la responsabilità che deve governare l’attività dei provider. La direttiva 31/2000 ha stabilito un principio generale (art. 15) secondo cui, il provider che si limita ad intermediare la comunicazione senza modificare/scegliere i contenuti delle informazioni, non è responsabile in quanto non ha:
destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati. Tale regola generale è stata poi declinata in relazione alla specifica categoria di provider perché tutti sono collocati tra l’utente che produce il contenuto e quello che ne fruisce, ma possono svolgere funzioni diverse:
la rimozione di tutti i link contenti le espressioni “about” ed “elly” che consentono di identificare siti con cui scaricare in maniera illecita il film. Nell’ambito del giudizio, Yahoo e gli altri gestori dei motori di ricerca, evidenziano che a prescindere dalla loro qualità d’intermediari nella comunicazione nell’indicizzazione di quelle pagine, il vero problema è che la società titolare dei diritti d’autore non ha identificato in maniera puntuale i link da rimuovere perché la tecnologia consente di sganciare l’indicizzazione di alcuni siti specifici ma non consente di non indicizzare ogni link che possa permettere all’utente di scaricare il film. Il giudice del tribunale di Roma ha fornito una risposta che sta influenzando molto la materia, perché ha previsto che Yahoo deve inibire la possibilità di indicizzare link che contengono quelle espressioni ed indirizzano a siti che consentono il download illegale del film. Yahoo ribadisce l’impossibilità di ottenere quel risultato perché la tecnologia consente il blocco totale di tutti i risultati (legali e illegali) altrimenti dovrebbe analizzare ciascun link per verificarne il contenuto ma ciò richiede molto tempo.
1) I nomi di dominio e la loro disciplina giuridica Nel momento in cui un utente accede ad internet stipula un contratto di connessione e gli viene assegnato un indirizzo IP (internet protocol) che identifica il PC e il sito web ma non l’utente che utilizza la connessione. Tale indirizzo è una stringa numerica (52.345.563.280) di 4 numeri decimali divisi da un punto che identifica l’indirizzo di un sito ma la sua memorizzazione risulta difficile per l’utente medio pertanto con la conversione della stringa numerica in carattere alfanumerici cioè espressioni verbali intellegibili (www.unipi.it) è nato il nome di dominio che ha:
industriale (art. 1) sia i marchi che gli altri segni distintivi (indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni). Il codice raccoglie ed uniforma numerose fonti legislative sulla proprietà industriale per rendere più efficace/efficiente la tutela riconosciuta e i segni distintivi sono pertanto qualificati come oggetto di diritti di tipo proprietario in presenza di alcuni requisiti essenziali :
3.c. tutela cautelare (art. 133) se in base ad elementi precisi la domanda può ritenersi fondata e se dal ritardo della sentenza definitiva può derivare un pregiudizio, anche grave, il ricorrente può ottenere un provvedimento cautelare che produce effetti analoghi a quelli che produrrà la sentenza definitiva cioè:
3) Le dispute sui nomi di dominio Il problema fondamentale dei nomi di dominio è costituito dalle dispute che possono sorgere quando un terzo, sulla base di diritti che ritiene superiori rispetto ai nomi di dominio, contesta la legittimazione di un soggetto, a cui è stato assegnato un nome di dominio in base alla procedura prevista. La contestazione pertanto si può avere sia perché l’assegnazione può creare confusione col reale nome e cognome
dell’assegnatario (funzione identificativa) sia perché è considerato il valore commerciale del nome di dominio (funzione distintiva). La doppia funzione svolta dai segni distintivi si manifesta anche nel quadro normativo di riferimento infatti per i domini aziendali è rilevante sia il codice della proprietà industriale che le regole di naming mentre per gli altri domini è considerato solo l’aspetto tecnico dell’indirizzo pertanto sono rilevanti le regole di naming salvo la normativa sul diritto al nome in limitati casi. Tali dispute sono risolte in base:
1) L’accesso alla rete Internet è il frutto di un’evoluzione nel mondo della comunicazione che condiziona gli aspetti giuridici ed economici della vita sociale. L’utilizzo di tale strumento è un’esigenza primaria sia per le aziende che per i piccoli consumatori pertanto necessita di una regolamentazione e di un adattamento delle classiche categorie giuridiche. Tra la parte che vuole utilizzare internet e la parte che può soddisfare tale esigenza è stipulato un contratto di accesso alla rete , gratuito o a pagamento, che pertanto è necessario per beneficiarie dei servizi e delle opportunità di Internet ma costituisce una nuova fattispecie contrattuale atipica che deve essere inquadrata per individuare la disciplina applicabile.
2) I presupposti tecnologici del contratto di accesso alla rete per un corretto inquadramento giuridico In merito all’ inquadramento giuridico del contratto di accesso alla rete vi sono diverse teorie in dottrina perché se da un lato può avere ad oggetto il solo servizio di accesso tramite rete telefonica o altre infrastrutture tecnologiche, dall’altro, può essere integrato con altri servizi connessi concessi all’utente (posta elettronica, spazio sul server del provider per creare pagine web) e in entrambi in casi l’utente paga un corrispettivo in cambio del servizio ricevuto. Tuttavia al fine di individuare un corretto inquadramento giuridico è necessario delineare i presupposti tecnologici relativi al contratto per comprenderne meglio le caratteristiche. L’utente infatti può accedere alla rete solo in presenza di una corretta infrastruttura (hardware e software) che consente al suo pc (client) di interagire col server del provider cioè un pc che a sua volta consente, dopo l’identificazione, l’accesso ad internet del client. L’utente deve pertanto utilizzare un sistema di identificazione (user id e password) affinché il server consenta al client, riconosciuto ed identificato, di poter navigare utilizzando l’infrastruttura del provider. Al fine di consentire l’interconnessione alla rete ad ogni client, all’atto della connessione, il server assegna un indirizzo IP ( internet protocol ) costituito da un numero identificativo a 32 bit rappresentato in modalità decimale puntata. La modalità 32 bit è stata sostituita da quella 128 bit che consente l’incremento della quantità degli indirizzi assegnabili inoltre tale assegnazione può essere:
3) Il contratto di accesso ad internet: quid iuris? I contratti di accesso ad internet tra il provider e il consumatore può essere:
Tuttavia non è uniforme l’opinione della dottrina sul modello contrattuale da applicare ai contratti di accesso ad internet:
individuando in un facere l’obbligo del provider tuttavia tale impostazione è limitata perché il contratto di accesso ad internet determina un rapporto duraturo.
4) L’evoluzione dell’offerta: casistica. Una delle più importanti problematiche relative ai contratti di accesso ad internet è la disparità di forze tra il consumatore – utente e il service provider. L’ evoluzione contrattuale dell’offerta è relazionata direttamente con l’evoluzione della scienza sulle ICT (Information and Communication Technology) che determina una navigazione sempre più rapida pertanto esistono periodi di andamento del mercato in cui l’offerta si arricchisce di servizi gratuiti (posta elettronica, spazio web) e periodi di trend decrescenti di stabilizzazione che determinano un appiattimento dell’offerta tra gli operatori. Il livello di standard attuale consente un facile ed economico passaggio dalla linea analogica all’ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) e col proliferare della fibra ottica, la concorrenza tra gli operatori renderà tale tecnologia sempre più appetibile per il consumatore. L’ abbattimento delle tariffe è stato favorito anche dalla legge sulla fornitura di servizi di accesso ad Internet (L. 59/2002) che ha equiparato gli internet service provider (Isp) agli operatori licenziatari telefonici. Tale legge, considerando il ruolo degli Isp nella diffusione della cultura digitale tra imprese e cittadini, ha consentito agli Isp di competere con gli operatori telefonici senza dover acquistare centrali telefoniche che supportano la telefonia tradizionale pertanto le tariffe d’interconnessione dei titolari di una licenzia individuale di telefonia locale sono state estese a tutti gli Isp, con una conseguente riduzione del prezzo dell’offerta. La contrattazione nei contratti di accesso ad internet è quasi sempre caratterizzata da una mancanza di trattative, essendo legata alla legge della domanda e dell’offerta e relegata alla formula dei contratti per adesione che spesso contengono disposizioni vessatorie verso l’utente. Dall’analisi di alcuni campioni emerge come la voce “ garanzie ” sia predisposta, nella maggior parte dei casi, solo a tutela dei provider escludendo una sua responsabilità in merito alla condotta dei propri utenti e garantendogli il diritto di sospensione del servizio in presenza di presunte violazioni delle disposizioni. Se da un lato è comprensibile la necessità del provider di deresponsabilizzarsi, dall’altro sarebbe opportuno ricordare che alcune forme di deresponsabilizzazione sono previste sia dalla legge (D.Lgs. 70/2003) che da alcune pronunce giurisprudenziali. Tali contratti prevedono gli obblighi dell’abbonato ma non quelli relativi al
commerciale) dell’azienda e nei progetti più ambiziosi vi è la tendenza delle aziende a rivolgersi ad agenzie di pubbliche relazioni, pubblicitari, esperti grafici o di diritto industriale perché vi è stata la comprensione che per lo sviluppo e il mantenimento di un sito web, al fine di garantire una qualità elevata, contenuto appropriato e forza di penetrazione del sito, non son necessari solo programmatori o esperti del computer cui appaltare la realizzazione di un progetto. Nella maggior parte dei casi pertanto, si avrà un contratto a causa mista che comprende profili sia del contratto di appalto per la parte esecutiva/ implementativa che del contratto d’opera per le parti della prestazione generalmente intesa. Tale distinzione è rilevante per la diversa disciplina dei vizi del contratto che si riflette sulla tutela del committente:
dalla norma secondo cui è negata la responsabilità del prestatore che non interviene direttamente sull’informazione illecita ma si limita a fornire dei servizi al cliente – committente.
Il decreto invece si limite ad indicare i casi di esclusione cioè attività che non rientrano nel suo campo d’applicazione:
Tali informazioni devono essere messe a disposizione del destinatario in modo diretto, permanente e facilmente accessibile sia ai potenziali clienti che alle autorità competenti, le quali devono essere costantemente aggiornate.
4) Il D.Lgs. 70/2003: il contratto concluso per via elettronica La disciplina dei contratti conclusi per via elettronica (art. 12 e 13) non comprende le modalità di conclusione del contratto telematico (art. 1326 ss c.c.) ma si limita a prevedere a carico del prestatore degli obblighi informativi per garantire una maggiore trasparenza verso gli utenti che devono essere adempiuti da parte del destinatario prima dell’invio dell’ordine da parte dell’acquirente (art. 12):
5) Le condizioni generali di contratto nel commercio B2B Nel sito di commercio elettronico è buona regola pubblicare le condizioni generali di contratto che disciplinano in modo uniforme una seria indefinita di rapporti contrattuali. Nel B2B, tali condizioni devono essere redatte in conformità sia del codice civile (art. 1341) che del decreto infatti quando sono predisposte da uno dei contraenti, sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto (compilazione del form on line) questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. Al fine di rendere conoscibili tale condizioni è consigliabile che siano: