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Diritto dell'Informazione e Proprietà Industriale: Aspetti Legali e Tecnologici - Prof. Ra, Appunti di Diritto

Appunti, slide e testimonianze

Tipologia: Appunti

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Diritto della comunicazione per le imprese e i media
04/10 Lezione 1
-R. Razzante, Manuale di diritto dellinformazione e della comunicazione, Cedam-Wolters Kluwer,
Padova, 2019 (ottava edizione).!
-R. Razzante (a cura di), La Rete che vorrei. Per un web al servizio di cittadini e imprese dopo il
Covid-19, FrancoAngeli, Milano, 2020. !
-portale di diritto dell’informazione www.dirittodellinformazione.it sezioni specifiche per i media o
pagina fb diritto dell’informazione ruben razzante !
-approfondimenti 29 ottobre e 5 novembre: Il linguaggio giuridico è un linguaggio particolare. !
Quando si utilizza la parola legislazione/normativa si intendono le leggi. !
Il primo strumento del diritto della comunicazione sono le leggi che possono essere europee o
nazionali. !
Sempre più spesso nel campo di cui noi ci occupiamo sono europee. L’Europa è infatti sempre
più prolifica, produce sempre più leggi sugli argomenti che andremo ad arontare in questo corso
(esempi: privacy, discussione sulla fake news, discussione sull’intelligenza artificiale, discussione
sulla responsabilità dei colossi del web). !
In Italia si percepiscono gli echi di queste discussioni che nascono al di fuori del nostro paese:
internet e la rete sono fenomeni globali e ambienti sovranazionali quindi non avrebbe senso fare
leggi nazionali su fenomeni che hanno una portata e un’espressione globale. !
Il diritto dell’internet è dunque un diritto sovranazionale che bypassa sistematicamente i confini
nazionali. Risulta impensabile e inutile promuovere iniziative legislative nazionali per fissare delle
regole riguardanti il web e quindi riguardanti la rete. Questo comporta il fatto che il Parlamento
(nostro legislatore nazionale) si occupi necessariamente di quest’area anche se i suoi interventi
non sono spontanei/autonomi/ figli di una sovranità legislativa nazionale, ma riflessi
dell’appartenenza dello stato italiano all’unione europea. Sono la traduzione di vincoli di sovranità
che il nostro stato ha accettato per far parte di una comunità sovranazionale come è l’Unione
Europea.!
08/10 Lezione 2
Inadeguatezza delle norme nazionali rispetto al tentativo di disciplinare la rete che in quanto entità
sovranazionale sfugge ai confini nazionali e non può che essere disciplinata sul piano globale. !
Quando si parla di diritto normalmente si pensa alle leggi e per altri ambiti del diritto si pensa a
leggi nazionali, ma in questo ambito dobbiamo pensare a leggi sovranazionali.!
Le leggi in IT le fa il Parlamento, il legislatore è il Parlamento, quindi anche se vengono fatti decreti
legge dal governo è poi il parlamento che entro 60 giorni si riunisce per approvare il testo e
trasformarlo in legge.!
Le leggi europee non sono tutte uguali e non tutte vincolanti per l’IT.!
Noi ci imbatteremo in:!
-Direttive europee —> la direttiva detta i principi guida, disegna la cornice della legge/
provvedimento legislativo, fissa gli obiettivi e finalità di quella legge, ma poi lascia ad ogni stato
la libertà di applicare quei principi in modo autonomo. Bisogna emanare una legge di
recepimento della direttiva europea. Ha due anni di tempo per emanare la legge e questo fa
capire che la direttiva disciplina una materia meno urgente del regolamento. Quindi fino a
quando ogni stato non ha mandato il recepimento la direttiva non entra in vigore.!
-Regolamenti europei —> l’UE decide di emanare un regolamento quando ritiene una materia
particolarmente importante e soprattutto quando ritiene di disciplinarla in modo completamente
vincolante per tutti gli stati europei. Produce immediatamente eetti giuridici in tutti gli stati
europei.!
1)LEGISLAZIONE, LEGGI, NORMATIVA In Italia le leggi le fa il parlamento. Quest’anno a causa
dell’emergenza Covid-19 ha svolto maggiormente questa funzione il governo. Il governo
rappresenta una o poco più parti politiche mentre il parlamento le rappresenta tutte, per questo
motivo si è venuti incontro forse a uno sfruttamento fuori misura dello stato di emergenza da parte
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Diritto della comunicazione per le imprese e i media

04/10 Lezione 1

- R. Razzante, Manuale di diritto dell’informazione e della comunicazione, Cedam-Wolters Kluwer,

Padova, 2019 (ottava edizione).

- R. Razzante (a cura di), La Rete che vorrei. Per un web al servizio di cittadini e imprese dopo il

Covid-19, FrancoAngeli, Milano, 2020.

- portale di diritto dell’informazione www.dirittodellinformazione.it sezioni specifiche per i media o

pagina fb diritto dell’informazione ruben razzante

- approfondimenti 29 ottobre e 5 novembre: Il linguaggio giuridico è un linguaggio particolare.

Quando si utilizza la parola legislazione/normativa si intendono le leggi. Il primo strumento del diritto della comunicazione sono le leggi che possono essere europee o nazionali. Sempre più spesso nel campo di cui noi ci occupiamo sono europee. L’Europa è infatti sempre più prolifica, produce sempre più leggi sugli argomenti che andremo ad affrontare in questo corso (esempi: privacy, discussione sulla fake news, discussione sull’intelligenza artificiale, discussione sulla responsabilità dei colossi del web). In Italia si percepiscono gli echi di queste discussioni che nascono al di fuori del nostro paese: internet e la rete sono fenomeni globali e ambienti sovranazionali quindi non avrebbe senso fare leggi nazionali su fenomeni che hanno una portata e un’espressione globale. Il diritto dell’internet è dunque un diritto sovranazionale che bypassa sistematicamente i confini nazionali. Risulta impensabile e inutile promuovere iniziative legislative nazionali per fissare delle regole riguardanti il web e quindi riguardanti la rete. Questo comporta il fatto che il Parlamento (nostro legislatore nazionale) si occupi necessariamente di quest’area anche se i suoi interventi non sono spontanei/autonomi/ figli di una sovranità legislativa nazionale, ma riflessi dell’appartenenza dello stato italiano all’unione europea. Sono la traduzione di vincoli di sovranità che il nostro stato ha accettato per far parte di una comunità sovranazionale come è l’Unione Europea. 08/10 Lezione 2 Inadeguatezza delle norme nazionali rispetto al tentativo di disciplinare la rete che in quanto entità sovranazionale sfugge ai confini nazionali e non può che essere disciplinata sul piano globale. Quando si parla di diritto normalmente si pensa alle leggi e per altri ambiti del diritto si pensa a leggi nazionali, ma in questo ambito dobbiamo pensare a leggi sovranazionali. Le leggi in IT le fa il Parlamento, il legislatore è il Parlamento, quindi anche se vengono fatti decreti legge dal governo è poi il parlamento che entro 60 giorni si riunisce per approvare il testo e trasformarlo in legge. Le leggi europee non sono tutte uguali e non tutte vincolanti per l’IT. Noi ci imbatteremo in:

- Direttive europee —> la direttiva detta i principi guida, disegna la cornice della legge/

provvedimento legislativo, fissa gli obiettivi e finalità di quella legge, ma poi lascia ad ogni stato la libertà di applicare quei principi in modo autonomo. Bisogna emanare una legge di recepimento della direttiva europea. Ha due anni di tempo per emanare la legge e questo fa capire che la direttiva disciplina una materia meno urgente del regolamento. Quindi fino a quando ogni stato non ha mandato il recepimento la direttiva non entra in vigore.

- Regolamenti europei —> l’UE decide di emanare un regolamento quando ritiene una materia

particolarmente importante e soprattutto quando ritiene di disciplinarla in modo completamente vincolante per tutti gli stati europei. Produce immediatamente effetti giuridici in tutti gli stati europei. 1)LEGISLAZIONE, LEGGI, NORMATIVA In Italia le leggi le fa il parlamento. Quest’anno a causa dell’emergenza Covid-19 ha svolto maggiormente questa funzione il governo. Il governo rappresenta una o poco più parti politiche mentre il parlamento le rappresenta tutte, per questo motivo si è venuti incontro forse a uno sfruttamento fuori misura dello stato di emergenza da parte

del governo per varare i decreti-legge. Calata nella situazione di emergenza abbiamo vissuto, l’argomentazione si ridimensiona perché bisognava prendere delle decisioni urgenti per contrastare la pandemia. Noi siamo una repubblica parlamentare, il legislatore è il parlamento e anche quando il governo fa dei decreti-legge il parlamento entro 60 giorni si deve riunire e convertirli in legge, altrimenti il decreto decade. Le leggi possono essere nazionali o europee. Noi siamo assoggettati al vincolo della appartenenza all’UE e quindi non possiamo ignorare quello che viene deciso a Bruxelles che in parte lo decidiamo anche noi. Gli organi dell’Ue sono anche organi rappresentativi di tutti gli stati membri dell’unione europea (erano 28 ora 27 dopo la Brexit). Questi membri concorrono al processo legislativo dell’Unione europea contribuendo all’emanazione delle leggi. Le leggi europee non sono tutte uguali e tutte ugualmente vincolanti. Noi ci imbatteremo in direttive europee ma anche in regolamenti europei. C’è una differenza tra direttive europee e regolamenti europei: L’Ue emana un regolamento quando l’UE ritiene una materia particolarmente importante e soprattutto quando ritiene di disciplinarla in modo completamente vincolante per tutti gli stati europei. Quando l’UE ritiene che una materia debba essere chiara (nessuna libertà interpretativa) per tutti, non debba lasciare spazio a interpretazioni di singoli stati e quindi debba essere regolamentata in modo preciso e puntuale, sceglie la strada del regolamento. Il regolamento viene scritto interamente in sede europea e produce immediatamente effetti giuridici in tutti gli stati europei. L’UE lo fa quando vuole impedire che ogni singolo stato faccia quello che vuole. L’UE sceglie la strada della direttiva (più morbida) pretende allo stesso modo il rispetto di quanto sta per emanare, infatti non è meno vincolante del regolamento ma solamente detta i principi guida, disegna la cornice del provvedimento legislativo, fissa le finalità di quella legge ma poi lascia ad ogni Stato (quindi ogni singolo parlamento) la libertà di applicare quei principi in modo autonomo, quindi ogni stato deve emanare una legge di attuazione (chiamata anche legge di recepimento) della direttiva europea entro 2 anni (se no scatta la procedura di infrazione se non ci si adegua alle sue direttive). La direttiva disciplina una materia quindi urgente ma non troppo. E’ quindi allo stesso modo vincolante perché va rispettata come il regolamento, cambiano le tempistiche. Facciamo due esempi Privacy e copyright. Quando si è iniziato a parlare di privacy negli anni 90 in alcuni stati era regolamentata da leggi nazionali (es. Svezia). Nel 95 l’UE decide di fare una direttiva per la privacy. Nel corso degli anni si è capito che quelle leggi non andavano più bene e venne fatta un’altra direttiva. Fin quando, dal 2000 in poi, si prese atto che le difformità delle leggi sulla privacy tra i vari stati erano troppo evidenti: in alcuni stati i cittadini erano più vincolati in altri no. Ma soprattutto ci si rese conto che i colossi del web e quindi i giganti della rete che vivono e si arricchiscono grazie alla circolazione dei dati sono particolarmente interessati al tema della privacy in quanto se c’è uno stato in cui la privacy è particolarmente vincolante un colosso come google non ha convenienza ad investire in quello stato. Queste differenziazioni portano i colossi del web ad investire in stati dove c’è più tolleranza e questo è possibile se la materia è disciplinata con direttiva europea. Quindi le diffrenziazioni portano i colossi del web a sviluppare attività digitali negli statiche convengono a loro. Compreso questo nel 2016 l’UE ha emanato un regolamento GDPR per la protezione dei dati personali, ha smesso di fare direttive e ha emanato un regolamento. Altro esempio è il copyright —> la lamentela più ricorrente di chi produce opere creative da quando c’è la rete è il timore di atti di pirateria. In ambito giornalistico questo sta diventando un gran problema. Un tempo molti utilizzavano il quotidiano cartaceo che era il principale strumento di informazione, ad oggi invece vengono utilizzati i giornali online. Tuttavia pur informandosi online molto spesso non ci si abbona alle testate giornalistiche. Questo comporta una progressiva svalutazione del lavoro giornalistico in quanto non si bada a chi sia l’autore dell’articolo. Se l’utente non partecipa pagando si ha una svalutazione del contenuto giornalistico. Nel marzo del 2019 l’UE ha emanato una direttiva sul copyright che obbliga ogni stato ad emanare una legge di recepimento per la direttiva. Perché non è stato emanato un regolamento? I colossi del web si arricchiscono indicizzando contenuti prodotti da altri. In quanto noi possiamo andare sul sito del corriere.it su google, ma possiamo anche fare una ricerca x su google e ritrovarci anche l’articolo del corriere con un accesso indiretto movimentando il traffico attraverso google. E poi a seconda delle testate, di

Un tribunale deve emettere una sentenza, ma ci sono molti casi soprattutto nel diritto della comunicazione in cui i giudici per molti anni si sono arrampicati sugli specchi perché non sapevano nel caso concreto quale fosse la decisione più giusta da prendere. Alla fine hanno prodotto sentenze additive (da abdebdum aggiungere) che hanno prodotto diritto e quindi hanno arricchito la casistica della materia e sono servite per decisioni successive su casi analoghi. Es. negli anni 70-80 c’erano tanti casi mobbing, molti lavoratori subivano senza protestare in quanto non c’era una legge specifica. In quegli anni qualcuno ha deciso di denunciare non sulla base di una legge, ma sulla base di un trattamento subito. Il legislatore in questi casi ha iniziato a dare ragione al lavoratore, sanzionando il datore di lavoro. Questo fin quando non sono aumentati i casi e il parlamento italiano ha deciso di fare una legge sul mobbing. Se non ci fosse stata nessuna sentenza di quel tipo non si sarebbero create le condizioni per creare la legge. Quindi la giurisprudenza creativa prepara il terreno alla disposizione di nuove leggi se è una giurisprudenza costante. Il fatto che ci sia un precedente non vincola il giudice successivo a comportarsi come il precedente, ma quello successivo potrebbe avere un’idea diversa, non è vincolato se la legge non c’è. La giurisprudenza ha sopperito alle mancanze di leggi in materia di comunicazione. Ha consentito di tutelare valori come il pluralismo, la libera concorrenza. Altro strumento è la DEONTOLOGIA (dal greco deonde deontos studio dei doveri) —> insieme dei principi che devono essere rispettati da una singola categoria nell’esercizio delle proprie attività. La caratteristica della deontologia è che è uno strumento auto-prodotto da chi deve rispettarlo. Se non vengono rispettati scattano solo sanzioni disciplinari che vanno ad incidere sull’esercizio della professione, nei casi più gravi si viene espulsi dalla categoria. Ultimo strumento è la DOTTRINA : insieme dei saperi e interpretazioni i che vengono date dalla dottrina alle singole situazioni del diritto della comunicazione. Quindi insieme dei saperi, pdv, ricerche ecc. che concorrono a formare questo quarto strumento. 15/10 Lezione 3 Fakenews —> cattiva applicazione del concetto di libertà di espressione. Se noi siamo immersi in un mare di informazione e disinformazione significa che c’è una cattiva applicazione del concetto di libertà di espressione. Questo concetto è stato declinato fino agli anni 50 del secolo scorso nel documento che è la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Questo documento che ha un valore giuridico superiori alle leggi nazionali (ovvero prevale nella gerarchia delle fonti) contiene all’ art.10 una definizione del concetto di libertà di espressione. Quindi nella convenzione Europea del 1950, che è stata recepita in IT nel 1955 c’è questa definizione del concetto di libertà di espressione. Perché la covenzione europea prevale sulle leggi nazionali? Perché l’IT ha aderito alla comunità europea negli anni 50 e quindi ha un vincolo di appartenenza all’UE. La giurisprudenza e quindi i tribunali italiani quando sono chiamati a dirimere delle controversie che riguardano la libertà d’espressione applicano la convenzione europea, anche in cause nazionali. Questo articolo 10 dice che bisogna garantire libertà d’espressione, che è la libertà di ricevere e scambiare informazioni senza limitazioni di frontiere e senza ingerenze da parte di pubbliche autorità. Ricevere e scambiar informazioni —> ovvero che gli operatori dell’informazione e della comunicazione possono attingere, non solo a fonti ufficiali, ma anche a fonti riservate e confidenziali. Quindi per raccogliere info di interesse pubblico si può invocare la protezione dell’art.10, quindi per esempio se un giornalista pubblica una notizia e questa urta la suscettibilità di qualcuno, non

è possibile obbligar eia giornalista a rivelare la fonte di quella notizia. Il giornalista può tenere segreta la fonte perché a livello europeo esiste la convenzione che gli garantisce questo scudo protettivo chiamato segreto professionale. Questo garantisce non solo la libertà d’espressione di chi produce le notizie, ovvero del giornalista, ma anche la nostra libertà di ricevere notizie. “Senza ingerenze da parte di pubbliche autorità” —> siamo abituati a ragionare fino all’avvento della rete in termini di prevaricazione dei poteri pubblici sul mondo dell’informazione. Ovvero la politica cerca di controllare i flussi di informazione. E questo è vietato dall’art. L’art. 10 parla di pubblici poteri, ma anche gli editori pur essendo soggetti privati non sono liberi. Noi ci preoccupiamo della politica, ma anche gli editori non sono distanti dalla politica, hanno anch’essi degli interessi da difendere attraverso gli strumenti e i mezzi di informazione. I cosiddetti editori puri non ci sono, ci sono quelli inpuri (ovvero svolgono altre attività tra cui quella di editori). Gli editori non sono liberi, ma non lo sono neanche i direttori e i giornalisti. Questo perché i direttori sono scegli dagli editori sulla base di un criterio di fedeltà, sono ottimi giornalisti, ma intanto fanno i direttori perché sono in sintonia con gli interessi dell’editore. C’è un grande dibattito sul potere di chi produce informazioni in rete, i cosiddetti colossi della rete. Quindi applicando l’art.10 della convenzione europea al mondo del web come possiamo declinarlo il concetto? Qui abbiamo il problema dell’ingerenza dei colossi nei flussi informativi, il problema della censura nel web. I colossi del web attuano una selezione dei contenuti: i casi di oscuramento di pagine, rimozione di post sono tantissimi. Quindi spesso i colossi pretendono di controllare i contenuti che circolano in rete e lo fanno anche censurando in modo drastico manifestazioni del pensiero che non sempre sono offensive dei diritti della personalità altrui, sono spesso non conformi a un pensiero dominante. L’art.10 è stato applicato fin qui applicato come vincolo rispetto a ingerenze da parte della politica, dei poteri statuali e dei colossi del web. I colossi del web sono una grande minaccia: Google per esempio contiene dei criteri insondabili di selezione dei contenuti e quindi il potere dell’algoritmo non è necessariamente democratico, perché sono scelte compiute da soggetti privati che perseguono i loro interessi. Dopo la convenzione europea è accaduto che l’UE si è mossa con raccomandazioni su questi temi, ma senza mai fare direttive e regolamenti. Nel consiglio Europeo di Nizza del dicembre del 2000 è stata prodotta la Carta di Nizza che contiene un’innovazione importante in materia di libertà d’espressione. Precisiamo che si è molto discusso del valore giuridico vincolante, per qualche anno si è considerata una dichiarazione di intenti e non un documento giuridico vincolante. Nel tempo si è rafforzato il suo valore giuridico vincolante invocando un maggior rispetto della Carte di Nizza. All’art. 11 della Carta di Nizza si riproduce il concetto scritto all’art.10 della Convenzione Europea e si aggiunge un elemento importante per la libertà di informazione: non basta che ci sia la libertà di ricevere e scambiare informazioni senza limitazioni di frontiere e senza ingerenze da parte di pubbliche autorità, c’è un altro ingrediente essenziale ovvero il PLURALISMO DEI MEZZI DI INFORMAZIONE. Quindi il pluralismo dei media va garantito, occorre che i media funzionino con un approccio pluralista e diano voce a tutti, siano lo specchio del pluralismo sociale, riflettano la ricchezza del dibattito pubblico. Infatti dal 2000 in poi l’UE emanerà pacchetti di direttive riguardanti la libera concorrenza nel mercato delle comunicazioni elettroniche.

Quindi la rete non solo strumento di informazione, ma è un ambiente virtuale in cui si svolgono tutta una serie di funzioni. L’art 21 copre solo la dimensione informativa e di manifestazione delle opinioni e del pensiero. Quindi se noi aprissimo una pagina web e proiettassimo sullo schermo la pagina x persone leggerebbero l’articolo e quindi la libertà di pensiero di chi ha scritto l’articolo viene rivolta a un pubblico indistinto e potenzialmente illimitato. Quindi la libertà di manifestazione del pensiero ai senti dell’art 21 della Costituzione si rivolge a un pubblico indeterminato. La rete invece consente una maggiore quantificazione e quindi la pubblicità online, per esempio, è più efficace e targettizzata perché rivolta a catturare un’utenza predefinita. Questo ci porta a dire che l’art 21 si rivolge a un pubblico indeterminato, mentre l’art 15 della Costruzione si rivolge a un pubblico determinato. L’ art 15 della Costituzione ( La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. ) si rivolge a un pubblico determinato —> La rete consente una maggiore quantificazione e profilazione. Quindi nella manifestazione del pensiero ci sono due manifestazione:

  • Quella indeterminata, rivolta a tutti (art 21)
  • Quella determinata con un pubblico predefinito (art 15) L’art 21 è concentrato soprattutto sulla carta stampata perché all’epoca era lo strumento di informazione dominante. Es. il divieto di censure per la stampa si applica anche alla rete, ma non a tutti i contenitori. Anche il web non può essere assoggettato a volontà politica e a censura. Quindi la censura è vietata sia sulle testate cartacee sia su quelle online. Non a caso quando un colosso del web rimuove un contenuto/blocca un profilo ci sono delle polemiche, ad esempio quando venne oscurato Trump. Quindi ci si chiedeva: può un soggetto privato censurare un personaggio pubblico tale? Ma allo stesso tempo ci si chiede può un uomo così ledere altri esercitando il suo potere pubblico? Nell’art 21 c’è anche il tema del sequestro degli stampati —> tra le leggi restrittive del fascismo c’era anche quella del sequestro preventivo dello stampato. Per questo si vieta il sequestro preventivo dicendo che solo una sentenza del giudice può evitare la circolazione degli stampati. Quindi con la censura preventiva non si applica la cosiddetta presunzione di innocenza: perché viene sequestrato a priori. Quindi oggi in IT quando le testate ricevono denunce o ci sono processi prevale sempre la libertà di stampa e quindi il pluralismo di informazione si avvale della presunzione di innocenza. Il problema con la rete è più vasto, quindi se fosse un sito online a violare le leggi/diffondere contenuti blasfemi ecc. cosa bisogna fare? C’è stata un’evoluzione giurisprudenziale perché circa 20 anni fa si tendeva ad intervenire subito con la rimozione del link e condannare tutta la testata alla chiusura per aver violato le leggi sulla stampa: al web inizialmente non si applicava la presunzione di innocenza e quindi la garanzia dell’art.21 che vincola il sequestro ad una sentenza del giudice. Quindi l’editoria online era meno garantita. Nel tempo si sono affermate delle sentenze (cap 6.2 e 4) che riconoscono la presunzione di innocenza alle testate online e comportano il sequestro del solo articolo incriminato. L’art 21 si conclude con dei riferimenti alla trasparenza dei mezzi editoriali e al buon costume (unico criterio che dovrebbe essere usato per la censura). Art. 21 —> limite del buon costume. Questo però non è più sufficiente in quanto nel tempo si sono affermati nella coscienza giuridica e nella legislazione degli stati altre categorie di valori e diritti.

Quindi il valore della privacy, per esempio, va bilanciato con la libertà di manifestazione del pensiero. Ci sono anche altri limiti che incidono sulla libertà di manifestazione del pensiero, limitandola e consentendo a chi la esercita di farlo in modo corretto. Pensiamo ai segreti di stato: quando un giornalista ne viene a conoscenza non può divulgarla in quanto questa notizia potrebbe andare a danneggiare l’intero stato. Quindi limite alla libertà di manifestazione del pensiero. Anche a proposito dei parlamentari che hanno l’immunità (art.68 della costituzione) e quindi hanno una maggiore libertà di espressione. ( Cap 4 importante ). Tutti questi diritti, anche lo stesso copyright, sono limiti per la libertà di manifestazione del pensiero, ma questo vuol dire che la libertà arriva fino a quando non va a ledere altri diritti. Questo significa che nella rete ci sono tanti limiti e bisogna provare di volta in volta dei punti di equilibrio. Nell’art.21 non troviamo tutti i concetti necessari come il pluralismo, al diritto di noi cittadini di essere informati o requisiti per la circolazione delle notizie, ma bisogna comunque far si che questi diritti siano garantiti ugualmente. Ma ce lo dicono alcune sentenze della Corte Costituzionale che è l’organo definito Giudice delle Leggi —> ovvero organo costituzionale che ha la stessa autorevolezza degli altri organi e che è chiamato a giudicare le leggi e quindi valutare se le leggi che fa il parlamento siano o meno conformi alla costituzione. Quando il parlamento fa una legge a volte ci sono alcuni articoli che possono creare dei conflitti con articoli che ci sono già nella costituzione italiana. Quindi la funzione principale della Corte Costituzionale è quella di giudicare la conformità costituzionale delle leggi. La Corte Costituzionale ha avuto un grande ruolo nel diritto della comunicazione —> la giurisprudenza infatti in questo diritto ha un grande peso, questo perché non ciò Ono tante leggi, ma molte sentenze. L’art 21 della Costituzione non contiene riferimenti al pluralismo, al diritto di noi cittadini di essere informati o requisiti per la circolazione delle notizie, ma tutti questi ingredienti sono implicitamente ricavabili dall’art 21 grazie alle sentenze additive della Corte Costituzionale. Quindi è un ampliamento dell’art.21 che lo rende più attuale e applicabile al mondo del web. 4 sentenze della Corte Costituzionale in cui ci sono elementi fortemente innovativi che consentono di apprezzare ancora di più il contenuto dell’art.21 (paragrafo 1.5):

  1. Sentenza n. 105 del 1972 —> la corte costituzionale fa un grande sforzo e introduce per la prima volta il concetto di RISVOLTO PASSIVO DEL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE. L’art. 21 sembra tutelare chi diffonde le informazioni e quindi l’autore di esse, ma non contiene riferimenti espliciti al destinatario ovvero il pubblico. Il destinatario ha un diritto che ha lo stesso peso che è il diritto ad essere informato e quindi ricevere correttamente le informazioni. Quindi risvolto passivo significa il diritto del cittadino ad essere informato correttamente. Anche se i cittadini non ci sentono coinvolti dall’art.21, sono comunque tutelati da questo. Riconoscimento che è implicito all’art.
  2. Sentenza n. 94 del 1977 —> si ribadisce il valore DELLA AUTONOMIA DELL’INFORMAZIONE DA ALTRI POTERI , l’informazione non può essere condizionata, la politica non deve indirizzare l’informazione verso obiettivi predeterminati. Quindi si tratta di una sentenza che riafferma il principio del divieto di censura e che è presente nell’art.21. Ma c’è uno step ulteriore che riguarda i tentativi fatti da parte della politica in quegli anni di mettere le mani sull’informazione pubblica radiotelevisiva. Due anni prima il 14 aprile del 75 era stata fatta la legge 103 istitutiva della RAI, dopo soli 2 anni nel 77 la Corte Costituzionale sente la necessità di puntualizzare il dovere dell’informazione pubblica di essere distante dalla politica e il dovere della politica di stare lontana dalla RAI.

avevano le competenze giuste per poterne parlare si sente il bisogno di fare una modifica al testo unico dei doveri del giornalista che invita i giornalisti a un maggiore equilibrio nell’informazione medico-scientifica e li invita di dar conto a tutte le opinioni su un’emergenza sanitaria, a editare sensazionalismi sia sotto forma di euforia di presunte cure miracolose sia sotto forma di drammatizzazione. Evitare quindi gli eccessi nell’informazione, riportare correttamente le fonti delle notizie scientifiche. Questa modifica poggia su un documento del 2018 che si chiama manifesto di Piacenza prodotto dall’unione giornalisti scientifici (scienza e salute) nel quale c’è l’invito a fare informazione scientifica sulla base delle competenze, dell’approfondimento perché la salute è il primo valore e va comunicato in modo corretto. Intervento Robert. M. Razeto ricercatore del cambiamento climatico Argomento scottante, più dibattuti e disinformati che esistano al mondo, molto prima del Covid. Questo argomento ha una grande portata sociale —> Greta Thunberg. Il nostro mondo è cambiato in maniera radicale negli ultimi 20 anni, boom economico, digitalizzazione che ha portato a una crescita economica e a una ricchezza generale del mondo. Crescita impervia verso l’intrattenimento, verso ciò che ci piace. La qualità della vità è quindi centrale perché il cambiamento climatico è così importante? E perché lo è anche l’argomento della disinformazione, in particolare su questo argomento? La qualità della vita oggi è sempre centrale, è la qualità del nostro vivere ma anche dell’ambiente in cui viviamo. Quello che viene definito Felicità è sempre legato alla qualità della vita, esiste un rapporto che si fa della felicità del mondo la ricerca dell’intrattenimento e di tutto ciò che ci piace è sempre maggiore. La qualità della vita è libertà, sicurezza, appartenenza a qualcosa, salute, ambiente, sicurezza, sanità fisica e mentale. Le temperature però stanno peggiorando. Il 97% della comunità scientifica che studia con valutazione da pari è concentrata sul fatto che il cambiamento climatico sia un dato di fatto, non si può mettere in contestazione ma proprio a causa del tema della disinformazione bisogna andare a sanare un gap che si sta creando. Il cambiamento climatico è il cambiamento del microclima del sistema di riferimento. E’ una questione scientifica che necessita di una terminologia specifica. è un argomento mondiale perché riguarda tutti. Il pianeta viene trattato come un essere vivente. Negazionismo:

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Come si può far fronte al negazionismo?

29/10 Lezione 6 Date di esami: 14 gen ore 14, 28 gen ore 14 , 11 feb ore 14 Fake news: una minaccia per la comunicazione d’impresa La disinformazione Fatta eccezione per Shultz e Godson che ne hanno parlato nel 1984, solo a partire dal 2016 si è iniziato ad affrontare il tema. Gli studi scientifici delle Fake news sono iniziati dopo le elezioni statunitensi. Nel 2020 la Cour sviluppa un nuovo filone di ricerca parlando di disinformazione come qualsiasi forma di informazione o contenuto manifestante falso —> importante è l’introduzione del fattore diffusione della notizia. Misinformation Pubblicazione involontaria di informazioni false e sforvianti, quindi vengono meno le cose dette sa Shultz. Definita come una categoria di affermazione per la quale c’è almeno un disaccordo sostanziale. Rimane invariato però il tema della viralità e l’arrecare danni.

Malinformation Si verifica quando le informazioni autentiche vengono fornite per arrecare danno, ad esempio divulgano informazioni private al pubblico. (Wardle and Derakhshan nel 2017) Quindi la disinformazione rappresenta una minaccia anche per le imprese la cui informazione si è spostata dai canali tradizionali a quelli online.

A partire da questa disanima è stata proposta una tassonomia delle dimensioni di fake news Le reazioni dei brand I risvolti giuridici

04/11 Lezione Melillo Parliamo della proprietà industriale —> Problema che si risolve concettualmente con il tema del monopolio. Nel caso del marchio il monopolio è dal pdv amministrativo quel diritto assoluto che una giurisdizione concede ad un operatore del mercato per l’utilizzo di un segno /logo/dicitura in modo che possa farne uso assoluto ed esclusivo vietando ad altri l’utilizzo di dicitura o immagine simile. Statistica che ha stabilito quale è il valore per ciascuna azienda dell’impiego di strumenti di proprietà industriale --> potenziale crescita del 33% per le aziende che utilizzano marchi, design e brevetti. Informazione importante partendo dal naming di un prodotto o altro. Ho un’idea, come la/lo chiamo? I nomi di senso compiuto stanno per finire. Nel 2016 si è stabilito che i nomi di senso compiuto stanno terminando, non ci può chiamare più un prodotto ACE, ENCORE, AMRT perché non sono più disponibili. Ecco il concetto di monopolio: si acquista il diritto di utilizzo di un nome che non può più essere utilizzato. Il problema principale del naming non è quello della selezione di un nome ma è quello della verifica che questo nome non sia in conflitto con altri. Il marchio è un segno distintivo. La radice del marketing è mark-ing che significa distinguersi. Non si parla solo di distintività per i nomi, si parla anche qualsiasi cosa sia distinguibile da ciò che già esiste. Il brand è lo stadio evolutivo del marchio. Un brand ha un valore che non è pari al numero di marchi nel suo ombrello. Il valore del brand superiore rispetto alla somma dei marchi che lo

compongono il monopolio legato al brand è superiore rispetto a quello legato al marchio. Il concetto di brand infatti è molto più evoluto. L’ideazione è il primo step, l’ideazione poi diventa monopolio tramite una tutela, poi si ha la semiotica e qualsiasi cosa legata alla presentazione di un prodotto e quindi investimenti pubblicitari e promozionali. Lo step finale è il mantenimento nel tempo dell’identità del brand. Quando si parla di marchio si parla anche di evoluzione di questo. Ci serve capire che un marchio ha una vita perché le versioni hanno dei minimi comuni denominatori è quello che si chiama il cuore del marchio. Nei monopoli il cuore del marchio rappresenta la dimensione del monopolio. (esempio: Il monopolio sulla figura di micky mouse è talmente ampia che la disney si è opposta alla registrazione del logo del dj deadmaus la storia si è conclusa con un accordo amichevole. Lui non usa più la maschera). La coerenza nel messaggio dal punto di vista della proprietà intellettuale è altrettanto importante: Google modifica ciclicamente il logo ma mantiene i colori e tutto ciò che è il cuore del monopolio e quindi può permettersi diverse variazioni (protette dalla radice del marchio) come i doodle: