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Il Diritto di Sciopero: Astensione Collettiva e Libertà di Associazione, Appunti di Diritto del Lavoro

Il concetto di sciopero come diritto collettivo dei lavoratori, distingue tra sciopero per non concessione di ferie e per non rinnovo contrattuale, e discute le fonti sovrannazionali e le limitazioni di questo diritto. Il testo illustra come la corte costituzionale ha applicato l'articolo 40 della costituzione italiana e come lo sciopero di solidarietà è legittimo secondo la legge.

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 12/01/2022

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IL DIRITTO DI SCIOPERO
Lo sciopero è una astensione collettiva dei lavoratori per proteggere gli interessi collettivi dei lavoratori, è
fondamentale distinguere fra chi si astiene perché il datore non ha concesso le ferie, e nel caso in cui ci si
astiene per il non rinnovo del contratto. Nel primo caso non è sciopero, ma si contrasta la decisione del
datore di lavoro. L’astensione finalizzata a forzare il datore di lavoro a firmata il rinnovo del contratto
aziendale, questo è uno sciopero perché sto difendendo un interesse collettivo.
Nel nostro ordinamento lo sciopero è un diritto tutelato dall’art.40 della costituzione che si esercita
nell’ambito delle regole che lo disciplinano. Questa formulazione da luogo a una riserva di legge, lo
sciopero è un diritto (norma precettiva, ciascun lavoratore ha il diritto di sciopero, ma si esercita
nell’ambito delle regole che lo disciplinano) . ci sono diverse legge che disciplinano lo sciopero come quella
146 del 90 nell’ambito dei servizi pubb. Essenziali, negli altri casi non abbiamo una norma di legge generale
che disciplina lo sciopero. Questa legge generale le troviamo nelle decisioni della corte costituzionale che
applica l’art. 40 della costituzione, la giurisprudenza ci dice come si applica l’art.40
Le fonti sovrannazionali dello sciopero sono:
-Art.11 della CEDU che considera che anche lo sciopero sia una forma di espressione della libertà di
associazione.
-Art.28 CDFUE dove vengono tutelate le forme di azione collettive dove è compreso appunto anche lo
sciopero. (carta dei diritti fondamentali dell’unione europea)
Nel nostro ordinamento quando viene introdotto l’art.40 sullo sciopero, è introdotto nella vigenza del
codice penale Rocco. Lo sciopero era considerato un reato è punito dal codice Rocco che tutt’ora è in vigore
(questo nel 1949) in contrasto con l’art.40 in cui lo sciopero era considerato un diritto. A questo punto si
esprime la corte costituzionale che nel 1960 si esprime e dichiara l’illegittimità dell’art 502 che considerava
reato lo sciopero sia per fini contrattuali (il datore di lavoro non rinnova il contratto), che la serrata per fini
contrattuale (la serrata si ha quando il datore di lavoro chiude l’impresa per manifestare il proprio dissenso
nei confronti dei lavoratori). Queste due condotte erano considerate reato sotto il regime corporativo, sono
dichiarate illegittime per contrasto contro l’art.40.
Nel caso della serrata, questa è una mera libertà non è un diritto quindi il datore di lavoro subirà delle
conseguenze di tipo civilistico, se il lavoratore non può lavorare perché chiusa l’impresa lui comunque deve
essere retribuito, poiché la prestazione non è stata eseguita a causa del datore di lavoro. Il datore di lavoro
ha la libertà di chiudere l’impresa ma subisce le conseguenze negative, come pagare i lavoratori che
avrebbero avuto il diritto di lavorare. La serrata però non è un reato.
Dopo questa pronuncia abbiamo un’altra pronuncia della corte costituzionale, parziale illegittimità dell’art.
503 e 504 codice penale.
Altro intervento della corte cost. è l’inapplicabilità dell’art 505 c.p la serrata allo sciopero con scopo di
solidarietà, quando dei lavoratori scioperano per supportare la protesta di un altro gruppo di lavoratori
(sciopero sostenuto da altre compagnie per sostenere i lavoratori di rayanair) questo è lo sciopero di
solidarietà che è legittimo secondo la corte, l’unico limite è di non impedire il funzionamento degli organi
della sovranità popolare e il funzionamento degli organi costituzionali.
Ultimo intervento della corte è la dichiarazione di parziale illegittimità del 506 del c.p, si dice nel caso in cui
ci siano dei piccoli commercianti o dei piccoli industriali che non hanno lavoratori alle proprie dipendenze,
in questi casi la serrata (chiusura della loro attività) non costituisce alcun reato.
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IL DIRITTO DI SCIOPERO

Lo sciopero è una astensione collettiva dei lavoratori per proteggere gli interessi collettivi dei lavoratori, è fondamentale distinguere fra chi si astiene perché il datore non ha concesso le ferie, e nel caso in cui ci si astiene per il non rinnovo del contratto. Nel primo caso non è sciopero, ma si contrasta la decisione del datore di lavoro. L’astensione finalizzata a forzare il datore di lavoro a firmata il rinnovo del contratto aziendale, questo è uno sciopero perché sto difendendo un interesse collettivo. Nel nostro ordinamento lo sciopero è un diritto tutelato dall’art.40 della costituzione che si esercita nell’ambito delle regole che lo disciplinano. Questa formulazione da luogo a una riserva di legge, lo sciopero è un diritto (norma precettiva, ciascun lavoratore ha il diritto di sciopero, ma si esercita nell’ambito delle regole che lo disciplinano). ci sono diverse legge che disciplinano lo sciopero come quella 146 del 90 nell’ambito dei servizi pubb. Essenziali, negli altri casi non abbiamo una norma di legge generale che disciplina lo sciopero. Questa legge generale le troviamo nelle decisioni della corte costituzionale che applica l’art. 40 della costituzione, la giurisprudenza ci dice come si applica l’art. Le fonti sovrannazionali dello sciopero sono:

  • Art.11 della CEDU che considera che anche lo sciopero sia una forma di espressione della libertà di associazione.
  • Art.28 CDFUE dove vengono tutelate le forme di azione collettive dove è compreso appunto anche lo sciopero. (carta dei diritti fondamentali dell’unione europea) Nel nostro ordinamento quando viene introdotto l’art.40 sullo sciopero, è introdotto nella vigenza del codice penale Rocco. Lo sciopero era considerato un reato è punito dal codice Rocco che tutt’ora è in vigore (questo nel 1949) in contrasto con l’art.40 in cui lo sciopero era considerato un diritto. A questo punto si esprime la corte costituzionale che nel 1960 si esprime e dichiara l’illegittimità dell’art 502 che considerava reato lo sciopero sia per fini contrattuali (il datore di lavoro non rinnova il contratto), che la serrata per fini contrattuale (la serrata si ha quando il datore di lavoro chiude l’impresa per manifestare il proprio dissenso nei confronti dei lavoratori). Queste due condotte erano considerate reato sotto il regime corporativo, sono dichiarate illegittime per contrasto contro l’art.40. Nel caso della serrata, questa è una mera libertà non è un diritto quindi il datore di lavoro subirà delle conseguenze di tipo civilistico, se il lavoratore non può lavorare perché chiusa l’impresa lui comunque deve essere retribuito, poiché la prestazione non è stata eseguita a causa del datore di lavoro. Il datore di lavoro ha la libertà di chiudere l’impresa ma subisce le conseguenze negative, come pagare i lavoratori che avrebbero avuto il diritto di lavorare. La serrata però non è un reato. Dopo questa pronuncia abbiamo un’altra pronuncia della corte costituzionale, parziale illegittimità dell’art. 503 e 504 codice penale. Altro intervento della corte cost. è l’inapplicabilità dell’art 505 c.p la serrata allo sciopero con scopo di solidarietà, quando dei lavoratori scioperano per supportare la protesta di un altro gruppo di lavoratori (sciopero sostenuto da altre compagnie per sostenere i lavoratori di rayanair) questo è lo sciopero di solidarietà che è legittimo secondo la corte, l’unico limite è di non impedire il funzionamento degli organi della sovranità popolare e il funzionamento degli organi costituzionali. Ultimo intervento della corte è la dichiarazione di parziale illegittimità del 506 del c.p, si dice nel caso in cui ci siano dei piccoli commercianti o dei piccoli industriali che non hanno lavoratori alle proprie dipendenze, in questi casi la serrata (chiusura della loro attività) non costituisce alcun reato.

CHE COS’E’ IL DIRITTO DI SCIOPERO

E’ un diritto della persona assoluto, garantisce ciò la massima ampiezza del diritto di sciopero, esso non è necessariamente legato al contratto di lavoro, esso spetta ai singoli lavoratori. Considerato come diritto assoluto della persona viene coperta qualsiasi forma di conflitto, però l’interesse di cui chiedo la protezione Il titolare del diritto di sciopero è il singolo lavoratore, non è necessaria che ci sia una organizzazione collettiva che dichiari lo sciopero, non è necessario che i lavoratori che scioperano siano iscritti al sindacato, l’importante è che protestino per la difesa di un diritto collettivo. E’ importante riconoscere la titolarità individuale poiché questo diritto non è disponibile da parte dell’organizzazione sindacale. All’interno dei contratti collettivi possono essere inserite delle clausole di tregua dove si dice che per un certo periodo di tempo non si organizzeranno scioperi, queste clausole sono utilizzate nei contratti collettivi perché durante la rinegoziazione dell’accordo collettivo le parti si impegnano a non organizzare scioperi, queste clausole vincolano solo le organizzazioni sindacali. Le organizzazioni sindacali non possono disporre del diritto individuale di sciopero, e le clausole di tregua sono efficaci solo per i sindacati che le hanno stipulate, solo per la parte collettiva. Ci sono dei lavoratori che non godono del diritto di sciopero, sono i militari e la polizia di stato, altrimenti ci sarebbero problemi di sicurezza. I lavoratori autonomi se non hanno lavoratori alle proprie dipendenze possono esercitare il diritto di sciopero. COSA SIGNIFICA TUTELARE UN INTERESSE COLLETTIVO? Tutelare un interesse che riguarda una collettività di lavoratori. Anche lo sciopero economico politico (sciopero contro la decisione del governo di aumentare le tasse per i lavoratori dipendenti) anche questo tipo di sciopero rientra nel diritto di sciopero, ed è del tutto legittima nel nostro ordinamento. L’unico sciopero che rimane fuori è quello politico. EFFETTI DELLO SCIOPERO -Sospensione del rapporto di lavoro, dunque non si viene retribuiti. -Il datore di lavoro può rifiutare le prestazioni non utilizzabili. LIMITI AL DIRITTO DI SCIOPERO Abbiamo una distinzione fra limiti interni, che sono quelli che derivano dalla definizione di sciopero, i limiti esterni sono quelli i LIMITI INTERNI: rientrano nella definizione di sciopero, è sciopero qualunque astensione collettiva dal lavoro per il raggiungimento di un fine comune. Le forme particolari di scioperi sono particolarmente dannose per il datore di lavoro, queste forme particolari di sciopero sono considerate tali se qualsiasi astensione collettiva dal lavoro per il raggiungimento di un fine comune, qualsiasi sciopero crea un danno al datore di lavoro, non è possibile affermare che si tratta di un danno ingiusto, perché con lo sciopero si vuole creare un danno, salvo il danno alla produttività, cioè se lo sciopero mette in discussione la capacità che ha l’impresa di produrre, allora questo sciopero viene considerato ingiusto. Per alcuni settori, come il chimico, sono previste dai contratti collettivi le comadate, cioè una parte di lavoratori in caso di sciopero deve essere presente per assicurare lo svolgimento dell’ attività economica. Lo sciopero può si creare un danno all’imprenditore, ma non può impedirgli di svolgere per il futuro la sua attività economica. Altri limiti interni riguardano le finalità dello sciopero, secondo alcuni lo sciopero doveva tendere solo ad alcune finalità. Lo sciopero economico politico, abbiamo detto, che è legittimo e rientra nell’art.40 della costituzione.

QUAL E’ LA PROCEDURA IN CASO DI SCIOPERO DEI SERVIZI PUBB. ESSENZIALI.

Si deve individuare quel minimo di prestazione che deve essere garantita anche in caso di sciopero. Come si individuano queste prestazioni minime? Queste sono individuate nei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e dall’ente che eroga il servizio pubblico essenziale. La cosa da segnale è che questi contratti collettivi sono di fatto erga omnes, devono essere rispettati da tutti i lavoratori. In caso in cui non sono garantite delle prestazioni minime indispensabili.. La seconda regola è che in caso di sciopero dei servizi pubblici, riguarda le procedure di raffreddamento e di conciliazione, nei contratti collettivi si deve prevedere una procedura di raffreddamento e di conciliazione, cioè prima di effettuare lo sciopero le parti devono tentare di conciliare la controversia per evitare quindi se è possibile lo sciopero. In caso di sciopero importante è dare il preavviso, la legge afferma che non deve essere inferiore a 10 giorni. Quando si decide di scioperare, i sindacati che proclamano lo sciopero o i soggetti, devono comunicare per iscritto al datore di lavoro la durata, le modalità di attuazione e le motivazioni dello sciopero. Ciò è importante perché il datore di lavoro sulla base di ciò è obbligato a dare informazione agli utenti di questo sciopero, almeno 5 giorni. La disposizione sul preavviso di 10 giorni e l’obbligo di indicare la durata non si applicano quando si protesta per gravi eventi che sono stata lesivi per l’incolumità dei lavoratori. Una volta stabilite le prestazioni minime nei contratti collettivi, questi devono essere sottoposti a un controllo da parte della commissione di garanzie, queste prestazioni devono essere idonee a garantire i diritti della persona costituzionalmente garantiti. Nel caso in cui la commissione di garanzie ritiene non idonei i contratti collettivi, allora dice alle parti quali sono le prestazioni minime necessarie e questa regolamentazione entra in pieno e diventa vincolante fin quando non viene cambiata e ritenuta idonee dalla commissione. Un limite è la determinazione la durata dello sciopero significa che il datore di lavoro sa già quale sarà l’effetto dello sciopero. Altro limite del diritto di sciopero è l’obbligo di rarefazione, nei contratti collettivi deve essere indicate per quanto non si possono effettuare scioperi dopo uno sciopero che è stato effettuato (intervalli minimi). Se lo sciopero è stato proclamato senza il preavviso, senza rispettare la durata massimo o gli intervalli minimi, allora lo sciopero è illegittimo, per questo la commissione di garanzia invita i sindacati a rifare la proclamazione in modo coretto e dice di non scioperare. Se lo sciopero può causare un pericolo dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, la commissione segnala la cosa al prefetto se lo sciopero ha rilevanza provinciale, se ha rilevanza nazionale lo segnale al presidente del consiglio dei ministri. La commissione di garanzia può adottare sanzioni, è prevista la sospensione di sindacati che violano la 146. Cosa succede quando viene revocato lo sciopero? I lavoratori dovevano essere pagati lo stesso, per evitare ciò è stata inserita la revoca spontanea dello sciopero. Le associazioni di utenti possono fornire dei pareri sulle prestazioni minime che la commissione di garanzie può considerare quando deve valutare se le prestazioni minime garantite sono adeguate. Sciopero dei lavoratori autonomi, questa fattispecie è stata disciplinata dalla legge 146