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Diritto dell'Ambiente: Principi, Strumenti e Tutela, Appunti di Diritto

Appunti relativi agli aspetti del diritto legati alla legislazione ambientale.

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 24/10/2019

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noemy-pagano 🇮🇹

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AMBIENTE (naturale) fa riferimento a 2 aspetti:
SPAZIO/LUOGO
ESSERI VIVENTI/COSE INANIMATE
E’ l’insieme delle condizioni esterne all’organismo. La valenza del termine ambiente si basa sulla valenza
del concetto di organismo.
2 concezioni dell’ambiente:
Organismo inteso come essere umano CONCEZIONE ANTROPOCENTRICA
Organismo inteso come essere vivente CONCEZIONE ECOCENTRICA
NOZIONE GIURIDICA: non ha una definizione unanimemente accettata, nonostante sono state proposte
diverse teorie dovute al carattere complesso e composito della nozione di ambiente.
A LIVELLO INTERNAZIONALE:
Primo tentativo: Convenzione del Consiglio d’Europa sulla responsabilità civile (1993):
ambiente composto da:
1. Risorse naturali (acqua, aria, suolo, fauna, flora)
2. Le interazioni tra le stesse
3. I beni (ambientali)
4. Gli aspetti caratteristici del paesaggio
Secondo tentativo: International Court of Justice (1996):
Aggiunta della qualità della vita e della salute degli esseri umani e delle generazioni future.
A LIVELLO DI UNIONE EUROPEA:
Direttiva 2011/92/UE:
1. Popolazione e salute umana
2. Biodiversità
3. Territorio, suolo, acqua, aria, clima
4. Beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio (interazione tra questi elementi)
CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA EUROPEA:
Ambiente = scopo essenziale della comunità (astenendosi dal darne una definizione unitaria)
A LIVELLO NAZIONALE:
Il Codice dell’ambiente o il Testo unico ambientale non fornisce una definizione precisa di ambiente,
basandosi su una concezione antropocentrica e non definendone i contorni.
CORTE COSTITUZIONALE:
Ambiente = valore costituzionale, diritto fondamentale della persona, interesse fondamentale
della collettività ambiente =bene immateriale unitario
Ambiente = bene della vita, materiale e complesso, la cui tutela comprende qualità ed equilibri
delle singole componenti e prende in considerazione come oggetto la biosfera.
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AMBIENTE (naturale) fa riferimento a 2 aspetti:

  • (^) SPAZIO/LUOGO
  • ESSERI VIVENTI/COSE INANIMATE E’ l’insieme delle condizioni esterne all’organismo. La valenza del termine ambiente si basa sulla valenza del concetto di organismo. 2 concezioni dell’ambiente:
  • (^) Organismo inteso come essere umano CONCEZIONE ANTROPOCENTRICA
  • Organismo inteso come essere vivente CONCEZIONE ECOCENTRICA NOZIONE GIURIDICA: non ha una definizione unanimemente accettata, nonostante sono state proposte diverse teorie dovute al carattere complesso e composito della nozione di ambiente.
  • A LIVELLO INTERNAZIONALE: Primo tentativo: Convenzione del Consiglio d’Europa sulla responsabilità civile (1993): ambiente composto da:
  1. Risorse naturali (acqua, aria, suolo, fauna, flora)
  2. Le interazioni tra le stesse
  3. I beni (ambientali)
  4. (^) Gli aspetti caratteristici del paesaggio Secondo tentativo: International Court of Justice (1996): Aggiunta della qualità della vita e della salute degli esseri umani e delle generazioni future.
  • A LIVELLO DI UNIONE EUROPEA: Direttiva 2011/92/UE:
  1. (^) Popolazione e salute umana
  2. Biodiversità
  3. Territorio, suolo, acqua, aria, clima
  4. Beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio (interazione tra questi elementi)
  • CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA’ EUROPEA: Ambiente = scopo essenziale della comunità (astenendosi dal darne una definizione unitaria)
  • A LIVELLO NAZIONALE: Il Codice dell’ambiente o il Testo unico ambientale non fornisce una definizione precisa di ambiente, basandosi su una concezione antropocentrica e non definendone i contorni.
  • CORTE COSTITUZIONALE: Ambiente = valore costituzionale, diritto fondamentale della persona, interesse fondamentale della collettività ambiente =bene immateriale unitario Ambiente = bene della vita, materiale e complesso, la cui tutela comprende qualità ed equilibri delle singole componenti e prende in considerazione come oggetto la biosfera.

• CORTE DI CASSASSIONE:

ha affermato la sussistenza del DIRITTO ALLA SALUBRITA’ DELL’AMBIENTE L’ambiente è protetto poiché la sua salubrità attua il precetto costituzionale relativo alla tutela della salute. La dottrina nazionale ha riconosciuto l’aspetto composito della nozione di ambiente:

. componente estetico- culturale (riferimento al paesaggio) . componente sanitaria (riferimento ai fenomeni di inquinamento) . componente urbanistica (riferimento al territorio) . componente economica (riferimento all’ambiente come sistema)

I tentativi di descrivere il “fenomeno ambiente” mostrano l’assenza di una posizione comune, ma al tempo stesso, il tentativo di individuare un concetto unitario che conviva con la necessità di fornire una nozione composita.

DIRITTO DELL’AMBIENTE

Branca del diritto pubblico, in particolare del diritto amministrativo. E’ condizionato dal diritto penale, civile, commerciale e tributario. Si occupa delle possibili relazione tra organismi viventi ed elementi naturali.

OBBIETTIVI:

  • protezione, tutela, salvaguardia, miglioramento dell’ambiente
  • regolazione dello sviluppo ambientalmente compatibili
  • (^) repressione, comportamenti lesivi, correlative sanzioni
  • modificazione dei comportamenti (cittadini-imprese)

PRINCIPI GENERALI:

• LIVELLO INTERNAZIONALE

• DELL’UNIONE EUROPEA

• INTERNO

PRINCIPI SPECIALI: desumibili dalle discipline territoriali.

In quanto disciplina relativamente nuova, presenta complessità concettuali legate a contenuti e a limiti; si presenta come diritto di risposta a disastri e situazioni di emergenza. L’evoluzione del diritto dell’ambiente, a livello internazionale, mostra una graduale svalutazione del profilo antropocentrico poiché le aspettative del genere umano vanno inserite in un ambito più ampio (economico e sociale) OBIETTIVO FINALE: SVILUPPO SOSTENIBILE

AUTONOMIA: dovuta a principi peculiari, istituti specifici e organizzazioni dedicate.

STANDARD AMBIENTALI:

attraverso i quali vengono posti Valori-Limite in funzione di una tutela ambientale minima da garantire.

Saltate equilibri contraddizioni e contrasti.

PRINCIPI DEL DIRITTO DELL’AMBIENTE:

Diritto Internazionale: I principi sono emersi dai Trattati e dalle Dichiarazioni generali

(Stoccolma 1972, Rio 1992, Johannesburg 2002, Rio 2012)

  1. Il diritto di sfruttamento delle proprie risorse naturali Sovranità permanente sulla propria ricchezza.
  2. L’obbligo di non causare danni ad altri Stati Responsabilità tra gli Stati (si collega a “chi inquina paga”)
  3. Principio di cooperazione Scoraggia e limita il trasferimento ad altri Stati di attività e sostanze pericolose che potrebbero causare fenomeni di degrado ambientale (Si basa sul Criterio Neminem Laedere e su quello di informazione reciproca) In situazioni di emergenza sono previsti: - un obbligo di notifica immediata, - interventi in aiuto, - notificazione preventiva ad attività presumibilmente dannose oltre le frontiere; - Promuove la pacificazione delle controversie ambientali.
  4. Principio della responsabilità comune ma differenziata Dovere ad intervenire a tutela dell’ambiente.
  5. Principio di partecipazione ed informazione Informare e sensibilizzare i cittadini.
  6. Principio dell’internalizzazione dei costi Volto ad evitare che i costi determinati da interventi siano sostenuti non dell’intera collettività ma solo da chi esercita determinate attività traendone vantaggio;
  7. Principio dello sviluppo sostenibile ( principio cardine del diritto internazionale) La definizione del principio è comunemente fatta risalire al rapporto Brundtland del 1987 che definisce lo sviluppo sostenibile come lo sviluppo che soddisfa i bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità, per le generazioni future, di soddisfare a loro volta i loro bisogni. I parametri di riferimento sono: - Le risorse - I rapporti tra le generazioni - La relazione tra bisogni e limiti alla possibilità di soddisfarli. Il principio dello sviluppo sostenibile richiede un’integrazione tra politiche di sviluppo (economiche e sociale) e politiche di protezione ambientale.

Diritto dell’Unione Europea: I principi del diritto dell’ambiente dell’Unione Europea

sono posti nei Trattati (TUE, TFUE) e nella Carta dei Diritti Fondamentali Europea. Tali principi possono distinguersi in:

  • PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE : Hanno rilevanza in materia ambientale, ma non sono ad essa dedicati: - Elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente Fondamento del principio dello sviluppo sostenibile (fa riferimento anche ad altri Stati o organizzazioni). - Principio di cooperazione tra gli Stati Politiche ed azioni volte ad integrare considerazioni ambientali, sociali ed economiche. L’unione e gli Stati membri collaborano nel settore ambientale con Stati Terzi, attraverso accordi e negoziati. L’Unione Europea si pone a livello internazionale come soggetto autonomo, con lo scopo di affermarsi come principale soggetto di riferimento nelle negoziazioni a livello internazionale.
  • PRINCIPI PROCEDURALI : Forniscono le regole di azione:
  • Principio di sussidiarietà Verticale (=tra diversi livelli si Governo) Prevede una distribuzione degli interventi secondo un criterio di ragionevolezza. L’UE, nei settori di sua NON esclusiva competenza interviene solo se gli obbiettivi non posso essere perseguiti dagli Stati.
  • Principio di proporzionalità L’azione dell’UE non deve andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obbiettivi.

L’UE ha adottato uno specifico protocollo per i precedenti 2 principi, con l’obbiettivo di vigilare sull’azione legislativa degli Stati e di evitare violazioni dei Trattati.

• PRINCIPI AMBIENTALI SPECIFICI:

  • Principio di precauzione Può sintetizzarsi nella formula << Better safe than sorry >> in assenza di conoscenze scientifiche certe ma in presenza di un rischio elevato di danni rilevanti si può intervenire. E’ frutto di preoccupazioni determinate da nuovi problemi ambientali; l’applicazione di tale principio risente della continua evoluzione del progresso scientifico.
  • Principio di prevenzione Si basa sia su aspetti ambientali diretti ad impedire danni irreversibili all’ambiente, sia su valutazioni di carattere economico (intervento=costi elevati).
  • Principio di correzione alla fonte dei danni causati all’ambiente Prevede in primo luogo un intervento ripristinatorio, e in secondo luogo chi ha causato il danno è tenuto a procedere al ripristino, senza alcun tipo di negoziazione sui costi.