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Diritto del Software: Tutela Legale e Software Open Source, Esercizi di Informatica Giuridica

Il concetto di software, il suo modello giuridico di tutela e la differenza tra software proprietario e open source. Anche sulla protezione del software attraverso il diritto d'autore e le modifiche apportate alle leggi italiane per tutelare il software e le banche dati. Viene inoltre presentato il concetto di software open source e i suoi problemi relativi alla proprietà intellettuale.

Tipologia: Esercizi

2019/2020

Caricato il 21/01/2020

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Diritto e nuove tecnologie
Esercizio di verifica
Cos’è il software e qual è il modello giuridico di tutela?
Qual è la differenza tra software di tipo proprietario e software open source?
Il software è un bene immateriale, opera dell’ingegno, pertanto una realtà astratta sia nella sua
componente testuale che nella sua componente concettuale.
Il software è un insieme strutturato di istruzioni che viene scritto secondo un codice di elaborazione
comprensibile all’uomo cosiddetto “codice sorgente” il quale ha bisogno poi di essere “compilato”
in linguaggio macchina che lo trasformi in un programma eseguibile dall’elaboratore.
Il modello giuridico di tutela del software è quello della tutela del diritto d’autore ai sensi della
Legge 633/1941.
Secondo tale normativa i programmi per elaboratore sono protetti come opere letterarie. Sono
esclusi dalla tutela le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento del programma.
Le prime pronunzie di merito, Pretura di Torino 1982, negarono al software la titolarità del diritto
d’autore definendo il software ed in particolare i videogiochi “aggeggi nati per sollevare dalla noia
gente sfaccendata”. Successivamente nel 1983 il Tribunale di Torino in appello ritenne applicabile
ai videogiochi la disciplina sul diritto d’autore equiparandoli ai film.
Gradualmente si affermò nella giurisprudenza del nostro paese il convincimento che i programmi
per computer fossero opera dell’ingegno.
Nel 1992 con l’emanazione del D.Lgs n.518 di recepimento di direttiva U.E. dedicata alla tutela
giuridica del software viene introdotta una specifica tutela dei programmi per elaboratore con le
modifiche introdotte dallo stesso decreto legislativo alla Legge 633/1941.
Ulteriori modifiche sono state introdotte con il D.Lgs n.169/1999 per la tutela del software e delle
banche dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale
dell’autore.
La norma offre tutela alle opere dell’ingegno umano purchè sia presente il carattere della
“creatività”, un apporto personale dell’autore anche minimo.
La normativa italiana riconosce all’autore i diritti patrimoniali e morali sull’opera. I primi hanno
durata temporale, settanta anni dalla morte dell’autore, e sono alienabili, i diritti morali non sono
soggetti a termini di durata e sono inalienabili e irrinunciabili.
Devono essere autorizzate dal titolare dei diritti del software:
- la riproduzione;
- la traduzione;
- qualsiasi forma di distribuzione al pubblico.
Non può essere invece impedita all’utilizzatore del programma di realizzare copia dell’opera anche
senza previa autorizzazione del titolare dei diritti nei seguenti casi:
- copia necessaria all’uso del programma
- copia effettuata per lo studio del programma
- copia di riserva
- copia per decompilare il programma per ottenere interoperabilità con altri programmi (a
certe condizioni).
A protezione del software possono essere adottate anche misure tecniche di protezione tese ad
impedire l’utilizzo non autorizzato. In particolare la distribuzione del solo software compilato
impedisce la modifica del programma oppure l’inserimento di procedure di verifica della validità
della licenza al momento della connessione ad internet.
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Diritto e nuove tecnologie

Esercizio di verifica Cos’è il software e qual è il modello giuridico di tutela? Qual è la differenza tra software di tipo proprietario e software open source? Il software è un bene immateriale, opera dell’ingegno, pertanto una realtà astratta sia nella sua componente testuale che nella sua componente concettuale. Il software è un insieme strutturato di istruzioni che viene scritto secondo un codice di elaborazione comprensibile all’uomo cosiddetto “codice sorgente” il quale ha bisogno poi di essere “compilato” in linguaggio macchina che lo trasformi in un programma eseguibile dall’elaboratore. Il modello giuridico di tutela del software è quello della tutela del diritto d’autore ai sensi della Legge 633/1941. Secondo tale normativa i programmi per elaboratore sono protetti come opere letterarie. Sono esclusi dalla tutela le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento del programma. Le prime pronunzie di merito, Pretura di Torino 1982, negarono al software la titolarità del diritto d’autore definendo il software ed in particolare i videogiochi “aggeggi nati per sollevare dalla noia gente sfaccendata”. Successivamente nel 1983 il Tribunale di Torino in appello ritenne applicabile ai videogiochi la disciplina sul diritto d’autore equiparandoli ai film. Gradualmente si affermò nella giurisprudenza del nostro paese il convincimento che i programmi per computer fossero opera dell’ingegno. Nel 1992 con l’emanazione del D.Lgs n.518 di recepimento di direttiva U.E. dedicata alla tutela giuridica del software viene introdotta una specifica tutela dei programmi per elaboratore con le modifiche introdotte dallo stesso decreto legislativo alla Legge 633/1941. Ulteriori modifiche sono state introdotte con il D.Lgs n.169/1999 per la tutela del software e delle banche dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore. La norma offre tutela alle opere dell’ingegno umano purchè sia presente il carattere della “creatività”, un apporto personale dell’autore anche minimo. La normativa italiana riconosce all’autore i diritti patrimoniali e morali sull’opera. I primi hanno durata temporale, settanta anni dalla morte dell’autore, e sono alienabili, i diritti morali non sono soggetti a termini di durata e sono inalienabili e irrinunciabili. Devono essere autorizzate dal titolare dei diritti del software:

  • la riproduzione;
  • la traduzione;
  • qualsiasi forma di distribuzione al pubblico. Non può essere invece impedita all’utilizzatore del programma di realizzare copia dell’opera anche senza previa autorizzazione del titolare dei diritti nei seguenti casi:
  • copia necessaria all’uso del programma
  • copia effettuata per lo studio del programma
  • copia di riserva
  • copia per decompilare il programma per ottenere interoperabilità con altri programmi (a certe condizioni). A protezione del software possono essere adottate anche misure tecniche di protezione tese ad impedire l’utilizzo non autorizzato. In particolare la distribuzione del solo software compilato impedisce la modifica del programma oppure l’inserimento di procedure di verifica della validità della licenza al momento della connessione ad internet.

Si segnala infine che con la direttiva U.E. 2019/790 sul diritto d’autore nel mercato unico digitale gli Stati membri dovranno adeguare le proprie norme entro il 2021 al fine di armonizzare il quadro normativo comunitario del diritto d’autore nell’ambito della tecnologia digitale ed in particolare di internet. Esistono software di tipo “proprietario” o “closed source” per i quali non è reso disponibile il codice sorgente e programmi a codice sorgente aperto ovvero “open source” per i quali viene messo a disposizione il codice sorgente con possibilità di accesso, utilizzo, modifica e studio del codice. La differenza sta nella disponibilità del codice sorgente inteso come forma letteraria del programma in quanto leggibile e modificabile dall’uomo. L’accesso al codice sorgente del software consente di conoscere l’intera architettura del programma ed è possibile qualsiasi modifica dello stesso. L’uso del software di tipo proprietario è ristretto da misure giuridiche imposte dalla Legge sul diritto d’autore 633/1941 e dai contratti eventualmente stipulati dall’autore e da misure tecnologiche. L’utilizzo viene consentito tramite acquisizione di una licenza d’uso. Generalmente viene consegnata all’utente copia compilata del software con la sola autorizzazione all’installazione. Il software open source è caratterizzato dal fatto di essere un sistema aperto che chiunque può implementare con il proprio contributo. Uno dei casi più noti è rappresentato da Linux un sistema operativo ideato da Linus Torvalds nel 1991 sviluppatosi grazie all’apporto di sviluppatori in tutto il mondo. L’open source pone alcuni problemi sotto l’aspetto della proprietà intellettuale ma sembra consolidata la teoria secondo la quale, dato l’apporto costante di più soggetti, questo software andrebbe inquadrata nella categoria delle opere collettive e tutelabile ai sensi dell’art.10 della Legge 633/1941.