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Sbobbinature del corso di diritto ecclesiastico prof Guarino
Tipologia: Sbobinature
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Lezione 3 maggio
Continuiamo a trattare della materia degli enti. Abbiamo visto come in realtà sia mutato tutto il quadro di riferimento della disciplina della personalità giuridica, in genere degli enti. Abbiamo poi visto, in particolare per gli enti ecclesiastici, come si pongono all’interno del loro rapporto con la confessione e abbiamo iniziato a vedere le modalità di riconoscimento e soprattutto come vada ad incidere su questa materia il loro rapporto con i principi di riferimento (quindi con l’art. 20 della Costituzione) e anche il loro rapporto con la disciplina del terzo settore che oggi interessa parecchio, in quanto ha parecchi riflessi sugli enti ecclesiastici perché almeno in Italia il terzo settore è in buona parte costituito da enti, non ecclesiastici in senso stretto, ma da enti religiosamente ispirati si. Prendo spunto da quest’ultima espressione che ho usato per ritornare sul discorso delle modalità attraverso le quali l’ente ecclesiastico viene in evidenza nel nostro ordinamento. Ci ritorno perché in sede d’esame spesso fate confusione, anche perché effettivamente è delicato il discorso. E devo dire che sul Tedeschi c’è qualche passaggio che potrebbe sfuggirvi. Allora intendiamoci bene sul rapporto che esiste tra ente ecclesiastico ed ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. Gli enti ecclesiastici quali sono? Quale è la prima cosa a cui pensate? Certamente si può pensare ad un ente della chiesa cattolica, ma quale è la definizione? È ente confessionale quando si è fatto riconoscere come dalla legge sui culti ammessi. Ma il concetto in sé di ente ecclesiastico è un concetto che prescinde dal riconoscimento statuale. Anche rispondermi ente confessionale, non è sbagliato, ma anche dietro questa risposta si cela un equivoco nel quale potete cadere, perché l’ente ecclesiastico è un ente che è di una confessione, punto. Sia riconosciuta, non lo sia, sia la chiesa cattolica, sia una confessione che abbia stipulato un’intesa, non importa. L’ente ecclesiastico è semplicemente l’ente di una confessione. Di per sé non significa neppure ente religioso, poiché l’ente religioso è un ente di natura religiosa ma non tutti gli enti religiosi sono ecclesiastici. Perché? Ci potrebbe essere un ente a ispirazione religiosa ad esempio un gruppo di noi si mette d’accordo a riunirsi in un determinato giorno per un’ora di preghiera, ma non per questo siamo un ente ecclesiastico. A meno che la confessione non ci riconosca, dica che il nostro gruppo faccia parte della propria organizzazione. Oppure ad esempio potremmo essere un gruppo interconfessionale di ispirazione religiosa; comunque non è un ente ecclesiastico, ma sicuramente è un ente religioso. Dunque l’ente religioso è una cosa, quello ecclesiastico ne è un’altra.
L’ente ecclesiastico è tale semplicemente perché fa parte di un’organizzazione confessionale. In questo è ecclesiastico. Nonostante Tedeschi sia precisissimo al riguardo, vi confondete e all’esame dite che l’ente ecclesiastico lo crea lo stato, cioè che è lo stato a crearlo come tale. È una sciocchezza. L’ente ecclesiastico non lo può mai creare lo stato. Tedeschi non dice che lo crea lo stato, ma che senza quel riconoscimento dello stato non avremmo quella figura particolarissima che va sotto il nome di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. Lì si che è lo stato a conferire quella qualità di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. Perché l’ente ecclesiastico in quanto tale non lo può mai fare lo stato? Perché lo stato è laico. Potrebbe mai lo stato creare enti ecclesiastici e poi imporre ad una confessione che quell’ente faccia parte della propria organizzazione? No, sarebbe assurdo. Quindi l’ente ecclesiastico è un ente che fa parte, è espressione di un’organizzazione confessionale. Vi ricordate quando vi ho fatto il rapporto tra confessione ed ente ecclesiastico? La confessione è un insieme più ampio e all’interno vi sono tanti enti ecclesiastici, che sono segmenti organizzativi della confessione. Quindi una confessione può avere al suo interno un certo numero di enti.
L’ente ecclesiastico può scegliere di operare nel nostro ordinamento in mille modi. Ad esempio potrebbe scegliere di rimanere ente ecclesiastico di fatto senza chiedere alcun riconoscimento. Non può essergli imposto, anzi la maggior parte degli enti ecclesiastici vive in questa condizione. Quindi il caso più diffuso è proprio l’ente ecclesiastico di fatto e non quello civilmente riconosciuto. Può operare ugualmente, ma come ente di fatto. Anche il codice civile al I libro, art.36, riconosce gli enti di fatto; dunque in questo caso si applica l’art.36 c.c. E quindi il carattere ecclesiastico non rileva civilmente? In realtà già c’è a monte tale carattere; ma come rileva civilmente? Intanto la qualificazione con la quale opera è una qualificazione civilistica, poichè è un ente di fatto, un’associazione non riconosciuta. Ma come rileva? Può rilevare, prima
di tutto, in relazione all’art.20 della costituzione, perché con il suo carattere ecclesiastico è destinatario di un divieto di discriminazione per il motivo religioso. Poi? In qualche modo l’art.36 rinvia allo statuto dell’ente che è chiaro se è ecclesiastico avrà uno statuto suo, ma che naturalmente una sua vigenza è nell’ambito di un’organizzazione più ampia alla quale rinvia. Perché non è che norme dello statuto di un ente ecclesiastico possono essere in contrasto con le norme di diritto canonico, se no l’unità ecclesiastica lo scioglie. E quindi sicuramente rileva per il rinvio indiretto al diritto canonico. Vi è poi un altro aspetto ancora più rilevante. L’art. 19. Perché rileva l’articolo 19? La libertà religiosa, comporta il diritto al rispetto della identità religiosa. Io non potrò imporre a quell’associazione religiosa, ecclesiastica, anche che non abbia chiesto il riconoscimento della personalità giuridica, degli atti in contrasto con l’identità religiosa dell’associazione. Cioè non è che il fatto che non abbia chiesto la personalità giuridica di diritto privato, perde il diritto al rispetto dell’identità religiosa. È evidente, poiché è un diritto costituzionalmente tutelato. Questa ecclesiasticità anche nel caso dell’ente ecclesiastico che non si faccia riconoscere civilmente come ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, comunque questa ecclesiasticità rileva. Rileva in questi ambiti e fondamentalmente il più importante è proprio il rispetto dell’identità religiosa e dell’identità confessionale. Aggiungo che naturalmente un ente ecclesiastico può scegliere di operare in questo modo o potrebbe non avere le condizioni per richiedere la personalità giuridica comunque. In un caso o nell’altro, sarà regolamentato dalle norme che disciplinano gli enti di fatto compatibilmente con l’identità ecclesiastica religiosa di questo ente di fatto. Questo paradossalmente è il caso più diffuso anche se poi in realtà sotto un profilo qualitativo gli enti di maggiore rilevanza giuridica poi vedremo in genere operano chiedendo poi la personalità giuridica. Però sotto il profilo numerico questi sono i più numerosi. Poi abbiamo gli enti ecclesiastici che scelgono, qualora ve ne siano le condizioni e i presupposti previsti dalla legge italiana, di operare attraverso l’assunzione di determinate figure civilistiche. Ripetiamo che ovviamente non per questo perde la ecclesiasticità; non è che perché sceglie di avere la personalità giuridica come associazione riconosciuta o come fondazione, non è più ecclesiastico. Anche in questo caso come se non sceglie il riconoscimento civile resta ecclesiastico, allo stesso modo se sceglie di operare mediante una figura civilistica qualsiasi resta un ente ecclesiastico. Quindi potrà divenire un’associazione riconosciuta, una fondazione, una società commerciale ( se diventa s.r.l. o s.p.a. resta ugualmente un ente ecclesiastico; chiaramente sarà sottoposta alla disciplina delle società a responsabilità limitata o delle società per azioni), una cooperativa. Naturalmente anche nel caso in cui operi attraverso tutte queste configurazioni, sostanzialmente civilistiche nella forma, l’ecclesiasticità rileva a livello civile. Cioè la sua identità ecclesiastica è sempre rispettata (art.19, art.20 della costituzione). Invece poi alcuni enti possono, qua veniamo al massimo modo di emersione dell’ente ecclesiastico in quanto tale, cercare di assumere la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. Ho sottolineato, parlando, non che diventa ente ecclesiastico civilmente riconosciuto (avrei anche potuto dirlo poiché non era sbagliato), ma che assume la qualificazione di “ente ecclesiastico civilmente riconosciuto”. È una qualifica particolare; non è che gli altri enti ecclesiastici non abbiano una rilevanza civile, solo che non assumono la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto che è una qualifica specifica, unica nel suo genere anche per le conseguenze che comporta. Questa qualifica non può che dargliela lo stato. Quando ottiene questo riconoscimento, quando nel nostro ordinamento assume tale qualifica alla fine del procedimento, in che modo rileva la ecclesiasticità? Rileva nello stesso modo in cui rileva in tutti gli altri casi che abbiamo analizzato fino ad ora ( cioè dell’ente ecclesiastico che sceglie di operare senza riconoscimento della personalità giuridica, dell’ente ecclesiastico che sceglie di operare come ente di cui al I libro, dell’ente ecclesiastico che sceglie di operare come ente di cui al V libro del c.c.)? Certamente tutte le garanzie, il modo in cui rileva l’ecclesiasticità per gli altri enti, rileva anche per questi perché a maggior ragione devono aver rispetto della identità religiosa e quindi a maggior ragione rientrano nella tutela dell’art.20 e in tutte le altre tutele che abbiamo visto. Sennonchè non rileva solo in questo modo ma rileva anche di più. In particolare rileva anche in un altro elemento fondamentale sotto il profilo giuridico. Quale? (È l’unica conseguenza del riconoscimento dell’ente ecclesiastico come ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e quindi non consegue in tutti gli altri casi). Non è la personalità giuridica perché ce l’avrebbe anche se si facesse riconoscere come fondazione, associazione riconosciuta, società commerciale ecc. L’unica specialità degli enti ecclesiastici civilmente
perché naturalmente questo tipo di licenze varia a secondo di numerose variabili, a secondo del valore del bene, tralasciando qui il discorso di come va valutato il valore del bene, i vari criteri, la tipologia di certi beni, se si tratta di beni che hanno una specifica valenza indipendentemente ci vuole l’autorizzazione della Santa sede, se si tratta di beni che siano di ordini religiosi lì viene in rilievo anche l’organizzazione interna dell’ordine religioso, quindi con la conseguenza che vengono in rilievo le norme delle costituzioni degli ordini, in aggiunta a quelle del diritto canonico e come se non bastasse su vari punti la normativa dei canoni 1291 e seguenti del codice del diritto canonico dell’83 attualmente vigente che regolamentano minuziosamente la materia dei controlli canonici, oltre a questo in numerose norme c’è il rinvio alle disposizioni delle singole conferenze episcopali nazionali. Non dimenticate che il codice di diritto canonico non è che vale solo per l’Italia ma per tutto il mondo. Ora in molti punti del codice di diritto canonico si fa riferimento alle disposizioni delle singole conferenze episcopali nazionali e quindi per quanto riguarda noi alle norme della CEI (conferenza episcopale italiana). Disposizioni della CEI che ci sono e sono molto dettagliate sulla tipologia di licenze, di controlli, su come si individuano i valori degli atti. Deliberazioni della conferenza episcopale che ci sono di continuo, a differenza del codice di diritto canonico che sta là dall’83, il precedente stava dal 17, ma le delibere della CEI devono essere reperibili e bisogna essere sempre aggiornati, allora capirete che se vi trovate a essere un notaio, dovrete essere attentissimi a questa materia, anche perché ai sensi della legge notarile, se fate un atto nullo rispondete personalmente (a me spesso chiamano amici notai e mi chiedono se basta questa licenza per questo atto e a volte non è semplice dare la risposta, ci sono margini di dubbio talora notevoli trattandosi di normativa molto complessa e in continua evoluzione). La cosa che più creò polemiche in dottrina è l’addizione usata al riguardo dall’art. 18 della legge 222 sugli enti ecclesiastici della chiesa cattolica. Ve ne do lettura, stabilisce l’art.18: ai fini dell’invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici (badate bene qui quando fa riferimento ad enti ecclesiastici, fa riferimento ad enti ecclesiastici civilmente riconosciuti) non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l’omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o (non e) dal registro delle persone giuridiche. Qua si parla di limiti di rappresentanza o omissione di controlli canonici, già quando si dice questo tutto sommato si parla della stessa cosa perché è evidente che se io ometto dei controlli canonici questi sono un limite della mia rappresentanza. Queste limitazioni, questi controlli canonici previsti dal diritto in certi casi non possono essere opposti a terzi, per essere opposte a terzi dobbiamo ricadere in una di queste 3 ipotesi, quindi per essere valide come motivi di invalidità dell’atto, o questi terzi ne devono essere comunque a conoscenza indipendentemente da tutto il resto, quindi è stato portato formalmente a loro conoscenza (guarda qua ci vuole la licenza) o devono risultare dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche. Naturalmente quando diciamo dal codice di diritto canonico facciamo riferimento anche alle norme a cui rinvia il codice di diritto canonico, cioè quelle delle conferenze episcopali. Qualcuno ha criticato questa disposizione perché ha detto: bastava che si dicesse dallo statuto quindi imponendo un obbligo agli enti di rendere noto nello statuto tutti i limiti di rappresentanza e tutti i controlli canonici necessari. La scelta è stata garantistica a favore dell’autorità ecclesiastica, poichè comunque si è voluto garantire che cosa attraverso una norma come questa? Ci arrivate facilmente. Si è voluto garantire dal rischio concreto di dispersione del patrimonio ecclesiastico. È chiaro se io autorità ecclesiastica per rendere valido un atto anche in ambito civile devo dare la mia licenza, io eviterò che il singolo rappresentante dell’ente possa decidere di vendersi tutto, o magari attribuire in uso gratuito o agevolato a nipoti, parenti i beni della chiesa. È una modalità di controllo del patrimonio ecclesiastico che per la Chiesa cattolica diventa fondamentale, perché la Chiesa cattolica ha la caratteristica di avere un numero di enti ecclesiastici spaventoso, nessuna confessione ha tanti enti quanto la Chiesa cattolica. Quindi se non ci fosse una norma del genere sarebbe difficilissimo controllare il patrimonio ecclesiastico, invece in questo modo la Chiesa riesce a controllare il patrimonio ecclesiastico in tutte le sue articolazioni. Naturalmente c’è un problema di tutela della buona fede del terzo, quindi queste limitazioni devono risultare da atti che siano conoscibili e non mi può essere opposta una limitazione di rappresentanza che io non avevo modo di conoscere. Certo su questo punto oggi c’è un grosso dubbio e io ve lo pongo come dubbio perché tale è: voi sapete che nel 2000 in attuazione della legge Bassanini bis del 97 di semplificazione dei procedimenti amministrativi è stata
emanato il D.P.R. 361 del 2000, che è un D.P.R. che ha rivoluzionato la materia del riconoscimento della personalità giuridica, ha fatto una rivoluzione copernicana, perché fino al 2000 come avveniva il riconoscimento della personalità giuridica degli enti? Gli enti facevano richiesta al ministero dell’interno o a una sua articolazione territoriale, si istruiva tutto il procedimento e dopo molto tempo se Dio voleva arrivava il riconoscimento della personalità giuridica e l’ente dopo il riconoscimento della personalità giuridica aveva l’obbligo di iscrivere nel registro delle persone giuridiche lo statuto dell’ente. Per cui il terzo che aveva a che fare con l’ente poteva e doveva andare a consultare lo Statuto per vedere come funzionava l’ente. Parliamo degli enti in genere, poi vedremo per gli enti ecclesiastici. Lo statuto doveva essere depositato, allora, fino al 2000, presso le cancellerie dei Tribunali. Se un ente non depositava lo Statuto, la sanzione era duplice: una pena pecuniaria irrisoria, mi pare 20 mila lire, e poi cosa un po’ più rilevante la responsabilità solidale per gli atti compiuti tra il patrimonio dell’ente e colui che aveva agito per conto dell’ente. Quindi colui che aveva agito per conto dell’ente, l’amministratore rispondeva in solido verso il terzo delle responsabilità assunte. Queste due sanzioni non avevano fatto paura a nessun ente perché praticamente nessun ente mai è andato poi prima del 2000 a iscrivere lo Statuto nel registro delle persone giuridiche. Anzi al riguardo era accaduto qualcosa di molto curioso, ed era accaduto a causa degli enti ecclesiastici. Cos’era successo a un certo punto? Quando è entrata in vigore la legge 222, tale legge in una sua norma e specificamente nell’art. 6 dice: gli enti ecclesiastici già riconosciuti devono richiedere l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro 2 anni dall’entrata in vigore delle presenti norme, (poi si prevede per una serie di enti termini entro tot. entro tot.) e si chiude con una disposizione, sulla quale non vi dico quante disquisizioni di teoria generale del diritto si sono fatte, sentite: decorsi tali termini (perché fino a quando avessi detto devono chiedere l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche e allora come non si erano iscritti fino a quel momento non si sarebbe iscritto nessuno) ma sentite che succede nell’ultimo comma dell’art.6: decorsi tali termini gli enti ecclesiastici di cui ai commi precedenti (sentite quest’addizione che potrebbe sembrare semplice ma non vi dico che si è potuto dire su quest’addizione) potranno concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche. Quindi non c’è più la sanzione delle 20 mila lire e la sanzione della responsabilità solidale dell’amministratore, ma per i soli enti ecclesiastici che erano precedentemente riconosciuti prima della legge 222, si introduce questa ulteriore, fondamentale disposizione: non potranno concludere negozi giuridici senza la previa iscrizione nel registro. Che significa non potranno concludere negozi giuridici? È questo il grosso problema, nessuno ce lo dice. Vi chiedo: scusate e se poi li concludono quale sarà la conseguenza? (risposta di un ragazzo: è annullabile). Prof.: eh dici tu… il problema che bisogna capire è se questo atto che viene formato, è invalido o inefficace, o inesistente o compiuto in carenza di legittimazione. Le ipotesi sono mille, quindi io prima di arrivare alla tua conclusione ci penserei bene, perché quando uno dice è annullabile, io ti dico: allora un minimo di possibilità di valere qualcosa ce l’ha. Qua invece sembrerebbe esserci una carenza assoluta di possibilità di concludere un negozio giuridico. La dottrina si è divertita nel fare tutte le possibili ipotesi, fatto sta che il problema grosso è che veniva in essere una norma speciale per gli enti ecclesiastici e tanto per cominciare la prima cosa che è stata invocata è stata la violazione dell’art. 20 Cost. L’art. 20 sarebbe stato violato da questa norma perché introdurrebbe solo per gli enti ecclesiastici un aggravio di responsabilità, quindi una sanzione ulteriore a motivo della loro ecclesiasticità. Vedete come è pericoloso l’art.20… perché si dice tutti gli altri enti non avrebbero questa sanzione, solo per gli enti ecclesiastici ci sarebbe questo. Io vi dico quale fu ed è la mia posizione a riguardo: secondo me questa norma non viola e non violava allora l’art. 20 Cost. perché è una norma che ha una sua ragion d’essere, è limitativa sicuramente in più dell’attività degli enti ecclesiastici ma c’è una ragione ben consistente dietro, quale? Abbiamo adesso finito di dire che nel caso della regolamentazione speciale degli enti ecclesiastici c’è un particolare bisogno di tutela dell’affidamento del terzo. Se costui non ha la possibilità di conoscere lo Statuto dell’ente, e gli si potrà opporre poi una limitazione operante dallo Statuto, scusate non c’è una ragione di disciplina speciale degli enti ecclesiastici che giustifica quest’ulteriore previsione? Si, è una previsione in peius per gli enti ecclesiastici, ma a compensazione di una speciale tutela degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti per il loro appartenere all’organizzazione. Quindi la norma a mio modesto avviso non viola l’art. 20 perché c’è una giustificazione dietro, non è una limitazione ulteriore ingiustificabile, è più che mai giustificata per gli enti ecclesiastici. E
Tuttavia questo si porrebbe in contrasto con l’art.18 della legge 222 che è di derivazione concordataria, laddove abbiamo visto che sono opponibili al terzo le limitazioni che risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche. Come la mettiamo adesso? Il D.P.R. 361 poteva andare a modificare l’art.18 sotto il profilo formale? No. Per l’addizione letterale che è contenuta nel 361 sembrerebbe di si. Il problema finora non ha trovato una soluzione, non ci sono pronunce e probabilmente non ce ne saranno mai perché i notai dovendo assumere responsabilità a titolo personale accederanno sicuramente all’interpretazione più rigorosa quindi sicuramente non si limiteranno nell’incertezza dello Statuto ma andranno ad applicare tutte le norme del codice del diritto canonico e quindi chiederanno, se è il caso, una licenza in più e non in meno. Quindi probabilmente la questione resterà accademica, però io la lascio alla vostra riflessione fino alla prossima lezione.