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La disciplina del matrimonio concordatario, distingue la disciplina dell'atto e del rapporto, e descrive i requisiti per la trascrizione civile di un matrimonio canonico. Il testo tratta argomenti come l'istruttoria matrimoniale, la celebrazione religiosa, le pubblicazioni civili, la lettura degli articoli del codice civile, e la redazione dell'atto matrimoniale in doppio originale. Viene inoltre discusso il valore della redazione dell'atto matrimoniale e il procedimento di trascrizione tempestiva o tardiva.
Tipologia: Appunti
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Lezione 10.2 10.3 – LA DISCIPLINA DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO (1-4) slide 10.2 10.3 (n. 1-4)
serie di accertamenti). Afferisce all’istruttoria matrimoniale anche la verifica dell’effettuazione del corso prematrimoniale (= cioè di quel corso di formazione in materia religiosa (= in materia teologica) sul matrimonio e sulle finalità del matrimonio, che tutti gli sposi cristiani sono tenuti a fare prima della celebrazione del matrimonio e per poter accedere all’istruttoria matrimoniale). L’istruttoria matrimoniale = 1) inizia con una richiesta degli sposi relativa alla celebrazione del matrimonio religioso e con la verifica di tutta una serie di documenti (= che attengono al battesimo dei soggetti, all’effettuato corso prematrimoniale e alla celebrazione della confermazione (= cioè alla celebrazione della cresima) (perché per poter accedere al matrimonio religioso bisogna avere già ricevuto i sacramenti dell’iniziazione cristiana = cioè il battesimo, la comunione, l’eucaristia e la confermazione (= cioè la cresima), anche se sulla cresima è necessario dire, che non è obbligatorio avere ricevuto il sacramento della confermazione (= cioè è raccomandato e deve essere fatto prima della celebrazione del matrimonio, se non è di grave incomodo per le parti). Infatti si può celebrare il matrimonio religioso anche con un soggetto o tra due soggetti, che non abbiano ricevuto il sacramento della confermazione = in questo caso i soggetti si impegneranno a ricevere il sacramento della confermazione dopo la celebrazione del matrimonio religioso e non in contemporanea con la celebrazione del matrimonio per tenere differenziata la celebrazione dei due distinti sacramenti).
a conoscenza i cittadini di quel fatto, perché anche in ambito civile, qualora ci fossero determinati impedimenti, questi impedimenti vengano a essere conosciuti dall’ufficiale dello stato civile prima della celebrazione del matrimonio. L’ufficiale dello stato civile procede sempre alle pubblicazioni, a meno che non evidenzi un impedimento specifico (= cioè un impedimento di trascrivibilità di quel matrimonio, rilasciando nel caso specifico un certificato con i motivi del rifiuto alle pubblicazioni civili). Le pubblicazioni civili perdono efficacia, se il matrimonio non viene celebrato entro 180 giorni dalla conclusione delle pubblicazioni. Il certificato finale, che attesta le avvenute pubblicazioni civili, viene riconsegnato dai soggetti, che accedono al matrimonio religioso al parroco, il quale lo unirà al resto della documentazione, che deve essere prodotta nel corso della c.d. istruttoria matrimoniale;
(= un terzo atto, che rappresenta il presupposto logico alla trascrizione = è la lettura nel corso della celebrazione del matrimonio degli artt. 143, 144 e 147 c.c.; secondo il nuovo rito del matrimonio canonico il momento specifico, in cui questa lettura deve avvenire = è prima della fine della celebrazione liturgica (= cioè all’inizio dei riti di conclusione della messa = cioè successivamente alla recita dell’orazione dopo la comunione e prima della benedizione finale). E’ necessario tener presente, che la semplice omissione nell’atto di matrimonio dell’annotazione circa l’avvenuta lettura degli artt. 143, 144 e 147 c.c. da parte del parroco determina la sospensione della trascrizione e la restituzione del documento, affinché si provveda alla sua regolarizzazione. Quindi è necessaria la lettura degli artt. 143, 144 e 147 c.c. in un momento specifico della celebrazione del matrimonio. Inoltre il 7 febbraio del 2014 vi è stata una modifica legislativa dell’art. 147 c.c., che oggi recita, che = il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli nel rispetto della loro capacità, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’art. 315 bis c.c. (che stabilisce i diritti e i doveri del figlio).
Cosa deve contenere l’atto di matrimonio?
Dopo la redazione del doppio originale sottoscritto dai nubendi al momento della celebrazione del matrimonio, è necessaria la trasmissione di un originale dell’atto di matrimonio all’ufficiale dello stato civile entro cinque giorni dalla celebrazione del matrimonio. Un originale dell’atto di matrimonio deve essere inviato all’ufficiale dello stato civile dal parroco, in quanto pubblico ufficiale, che ha assistito alla celebrazione del matrimonio; laddove non sia stato il parroco ad assistere alla celebrazione del matrimonio, ma l’ordinario del luogo o altra persona delegata, comunque è sempre il parroco a dover inviare l’originale dell’atto di matrimonio all’ufficiale dello stato civile per attivare materialmente il procedimento di trascrizione di quel determinato matrimonio religioso. Con la registrazione e con l’avvenuta trascrizione del matrimonio si cristallizzano tutti gli effetti civili, che sono retroattivi (= cioè le parti conseguono gli effetti civili previsti per quel matrimonio dal momento della celebrazione del matrimonio). Infatti, 1) se la trascrizione è tempestiva (= cioè se la trascrizione (a cura dell’ufficiale dello stato civile) avviene nei tempi stabiliti) = ha efficacia retroattiva (= cioè le parti acquistano lo stato coniugale fin dal giorno della celebrazione del matrimonio).
l’ufficiale dello stato civile è tenuto a verificare, che non vi siano ipotesi di intrascrivibilità di quel determinato matrimonio. Le ipotesi di intrascrivibilità sono 2 =
è inderogabile l’impedimento di affinità in linea retta come dice appunto la disposizione specifica, fatta però salva la possibilità di ottenere l’autorizzazione del tribunale nel caso in cui il matrimonio, da cui deriva l’affinità, sia dichiarato nullo. Inoltre come prevede l’art. 87 n. 6 e 9 c.c., data l’equiparazione all’affiliazione legittima, anche l’adozione costituisce un impedimento inderogabile alla trascrizione;