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La Trascrizione del Matrimonio Concordatario: Processo e Importanza, Appunti di Diritto Ecclesiastico

La disciplina del matrimonio concordatario, distingue la disciplina dell'atto e del rapporto, e descrive i requisiti per la trascrizione civile di un matrimonio canonico. Il testo tratta argomenti come l'istruttoria matrimoniale, la celebrazione religiosa, le pubblicazioni civili, la lettura degli articoli del codice civile, e la redazione dell'atto matrimoniale in doppio originale. Viene inoltre discusso il valore della redazione dell'atto matrimoniale e il procedimento di trascrizione tempestiva o tardiva.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 06/05/2021

cristinaziliotto
cristinaziliotto 🇮🇹

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Lezione 10.2 10.3 – LA DISCIPLINA DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO (1-4)
slide 10.2 10.3 (n. 1-4)
- istruttoria matrimoniale
- celebrazione della confermazione
- libertà di stato
- esame dei nubendi
- pubblicazioni canoniche
La materia relativa al matrimonio concordatario (o al matrimonio canonico civilmente riconosciuto)
deve essere approfondito sul testo del commento al decreto generale sul matrimonio canonico negli
articoli, che vengono indicati.
Il matrimonio concordatario = sarebbe meglio definirlo il matrimonio canonico civilmente
riconosciuto (o matrimonio canonico con effetti civili).
E’ necessario approfondire la disciplina del matrimonio concordatario (o matrimonio canonico
civilmente riconosciuto) (o matrimonio canonico con effetti civili) a partire dal momento costitutivo
fino alla trascrizione e al conseguimento degli effetti civili del matrimonio canonico e tenendo presente
la distinzione sostanziale, che esiste nel nostro ordinamento tra 1) la disciplina dell’atto (= cioè la
disciplina dell’atto di competenza della confessione religiosa cattolica in virtù del fatto che il
matrimonio, che viene a conseguire gli effetti civili è il matrimonio canonico (= cioè il matrimonio, che
nasce come tale nell’ambito della legislazione e della giurisdizione confessionale di appartenenza (=
cioè della legislazione canonica) e 2) la disciplina del rapporto (= cioè con riferimento agli effetti del
matrimonio, che sono di competenza, attraverso il procedimento di trascrizione, dell’ordinamento
statale).
1) (primo aspetto) = formazione dell’atto matrimoniale (= cioè come si arriva alla celebrazione del
matrimonio (= cioè come nasce il matrimonio canonico).
In particolare, vi sono una serie di atti, che vengono compiuti prima della celebrazione del matrimonio =
essi riguardano il tema 1) dell’istruttoria matrimoniale, 2) della celebrazione della confermazione, 3)
della libertà di stato, 4) dell’esame dei nubendi e 5) delle pubblicazioni canoniche (= si tratta di
questioni che, proprio perché attengono all’atto matrimoniale (= cioè attengono alla celebrazione del
matrimonio canonico), afferiscono a materie di diritto canonico (= cioè alla disciplina canonica
matrimoniale).
1) Cos’è l’istruttoria matrimoniale?
Normalmente tutti i matrimoni canonici sono preceduti da un’istruttoria. L’istruttoria = serve a
verificare, che non esista già un altro matrimonio tra le parti (perc sarebbe un impedimento alla
celebrazione di un matrimonio religioso l’esistenza di un matrimonio già celebrato e quindi il fatto che
la persona non sia nello stato libero); ma l’istruttoria matrimoniale serve anche a verificare (secondo la
Chiesa) la volontà e l’integrità della volontà, con la quale i soggetti si apprestano alla celebrazione del
matrimonio, affinchè non vi siano vizi del consenso prestato dagli stessi soggetti, che possano limitare o
precludere la validità di quella celebrazione matrimoniale.
L’istruttoria matrimoniale = è fatta di una serie di atti, che vengono condotti dal parroco del luogo, nel
quale avverrà la celebrazione del matrimonio o dal parroco del luogo di domicilio o di quasi domicilio
di uno dei due nubendi (= cioè è il parroco, che guida l’istruttoria matrimoniale e che svolge tutta una
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Lezione 10.2 10.3 – LA DISCIPLINA DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO (1-4) slide 10.2 10.3 (n. 1-4)

  • istruttoria matrimoniale
  • celebrazione della confermazione
  • libertà di stato
  • esame dei nubendi
  • pubblicazioni canoniche La materia relativa al matrimonio concordatario (o al matrimonio canonico civilmente riconosciuto) deve essere approfondito sul testo del commento al decreto generale sul matrimonio canonico negli articoli, che vengono indicati. Il matrimonio concordatario = sarebbe meglio definirlo il matrimonio canonico civilmente riconosciuto (o matrimonio canonico con effetti civili). E’ necessario approfondire la disciplina del matrimonio concordatario (o matrimonio canonico civilmente riconosciuto ) (o matrimonio canonico con effetti civili ) a partire dal momento costitutivo fino alla trascrizione e al conseguimento degli effetti civili del matrimonio canonico e tenendo presente la distinzione sostanziale, che esiste nel nostro ordinamento tra 1) la disciplina dell’atto (= cioè la disciplina dell’atto di competenza della confessione religiosa cattolica in virtù del fatto che il matrimonio, che viene a conseguire gli effetti civili è il matrimonio canonico (= cioè il matrimonio, che nasce come tale nell’ambito della legislazione e della giurisdizione confessionale di appartenenza (= cioè della legislazione canonica) e 2) la disciplina del rapporto (= cioè con riferimento agli effetti del matrimonio, che sono di competenza, attraverso il procedimento di trascrizione, dell’ordinamento statale).
  1. (primo aspetto) = formazione dell’atto matrimoniale (= cioè come si arriva alla celebrazione del matrimonio (= cioè come nasce il matrimonio canonico). In particolare, vi sono una serie di atti, che vengono compiuti prima della celebrazione del matrimonio = essi riguardano il tema 1) dell’istruttoria matrimoniale, 2) della celebrazione della confermazione, 3) della libertà di stato, 4) dell’esame dei nubendi e 5) delle pubblicazioni canoniche (= si tratta di questioni che, proprio perché attengono all’atto matrimoniale (= cioè attengono alla celebrazione del matrimonio canonico), afferiscono a materie di diritto canonico (= cioè alla disciplina canonica matrimoniale).
  2. Cos’è l’istruttoria matrimoniale? Normalmente tutti i matrimoni canonici sono preceduti da un’istruttoria. L’istruttoria = serve a verificare, che non esista già un altro matrimonio tra le parti (perché sarebbe un impedimento alla celebrazione di un matrimonio religioso l’esistenza di un matrimonio già celebrato e quindi il fatto che la persona non sia nello stato libero); ma l’istruttoria matrimoniale serve anche a verificare (secondo la Chiesa) la volontà e l’integrità della volontà, con la quale i soggetti si apprestano alla celebrazione del matrimonio, affinchè non vi siano vizi del consenso prestato dagli stessi soggetti, che possano limitare o precludere la validità di quella celebrazione matrimoniale. L’istruttoria matrimoniale = è fatta di una serie di atti, che vengono condotti dal parroco del luogo, nel quale avverrà la celebrazione del matrimonio o dal parroco del luogo di domicilio o di quasi domicilio di uno dei due nubendi (= cioè è il parroco, che guida l’istruttoria matrimoniale e che svolge tutta una

serie di accertamenti). Afferisce all’istruttoria matrimoniale anche la verifica dell’effettuazione del corso prematrimoniale (= cioè di quel corso di formazione in materia religiosa (= in materia teologica) sul matrimonio e sulle finalità del matrimonio, che tutti gli sposi cristiani sono tenuti a fare prima della celebrazione del matrimonio e per poter accedere all’istruttoria matrimoniale). L’istruttoria matrimoniale = 1) inizia con una richiesta degli sposi relativa alla celebrazione del matrimonio religioso e con la verifica di tutta una serie di documenti (= che attengono al battesimo dei soggetti, all’effettuato corso prematrimoniale e alla celebrazione della confermazione (= cioè alla celebrazione della cresima) (perché per poter accedere al matrimonio religioso bisogna avere già ricevuto i sacramenti dell’iniziazione cristiana = cioè il battesimo, la comunione, l’eucaristia e la confermazione (= cioè la cresima), anche se sulla cresima è necessario dire, che non è obbligatorio avere ricevuto il sacramento della confermazione (= cioè è raccomandato e deve essere fatto prima della celebrazione del matrimonio, se non è di grave incomodo per le parti). Infatti si può celebrare il matrimonio religioso anche con un soggetto o tra due soggetti, che non abbiano ricevuto il sacramento della confermazione = in questo caso i soggetti si impegneranno a ricevere il sacramento della confermazione dopo la celebrazione del matrimonio religioso e non in contemporanea con la celebrazione del matrimonio per tenere differenziata la celebrazione dei due distinti sacramenti).

  1. Inoltre l’istruttoria matrimoniale = verifica la libertà di stato (= cioè che non vi sia un altro matrimonio con altri soggetti da parte dei soggetti, che accedono al matrimonio religioso) e verifica tutta una serie di altri elementi (es. che non vi siano figli con altre persone e, qualora questi vi siano, che vengano assicurati i diritti dei figli e gli obblighi naturali, che i genitori hanno nei loro confronti). La libertà di stato viene garantita e verificata attraverso la presenza di testimoni all’interno dell’istruttoria matrimoniale.
  2. Un esame specifico dei nubendi, che viene denominato processetto matrimoniale = è destinato a verificare la volontà circa le proprietà essenziali e i fini del matrimonio e degli stessi sposi (= cioè es. se gli sposi escludono l’indissolubilità, la perpetuità, il bene della prole, il bene della fedeltà, se pongono condizioni al matrimonio, se sono consapevoli della scelta matrimoniale, che stanno facendo).
  3. L’istruttoria matrimoniale = si conclude con le pubblicazioni canoniche (= cioè con pubblicazioni, che vengono affisse all’albo della chiesa parrocchiale, sia del luogo di domicilio dello sposo, sia del luogo di domicilio della sposa, per rendere partecipe tutta la comunità del fatto che due persone sono in procinto di accedere al matrimonio religioso, ma anche perché attraverso questa pubblicazione le persone, che sono a conoscenza di eventuali impedimenti alla celebrazione del matrimonio, ne informino il parroco prima della celebrazione del matrimonio. Questi sono tutti atti, che attengono alla celebrazione religiosa del matrimonio e che attengono alla legislazione canonica.

a conoscenza i cittadini di quel fatto, perché anche in ambito civile, qualora ci fossero determinati impedimenti, questi impedimenti vengano a essere conosciuti dall’ufficiale dello stato civile prima della celebrazione del matrimonio. L’ufficiale dello stato civile procede sempre alle pubblicazioni, a meno che non evidenzi un impedimento specifico (= cioè un impedimento di trascrivibilità di quel matrimonio, rilasciando nel caso specifico un certificato con i motivi del rifiuto alle pubblicazioni civili). Le pubblicazioni civili perdono efficacia, se il matrimonio non viene celebrato entro 180 giorni dalla conclusione delle pubblicazioni. Il certificato finale, che attesta le avvenute pubblicazioni civili, viene riconsegnato dai soggetti, che accedono al matrimonio religioso al parroco, il quale lo unirà al resto della documentazione, che deve essere prodotta nel corso della c.d. istruttoria matrimoniale;

  1. la celebrazione religiosa = un altro atto, che è il presupposto logico per poter richiedere la trascrizione del matrimonio agli effetti civili è il fatto di celebrare un matrimonio religioso e che si addivenga a una celebrazione religiosa del matrimonio con un ministro di culto, che sia assistente o un suo delegato (considerato, che per il diritto canonico anche un laico può assistere in casi specifici alla celebrazione di un matrimonio religioso, anche se normalmente per ottenere gli effetti civili del matrimonio, questo dovrà essere celebrato da un ministro di culto, che abbia anche la cittadinanza italiana). Inoltre la celebrazione religiosa deve avvenire alla presenza degli stessi nubendi e dei testimoni (secondo la celebrazione religiosa i testimoni non devono avere particolari caratteristiche (anche fede o di professione religiosa) es. anche i non credenti o anche i non cattolici potrebbero essere testimoni a un matrimonio canonico; ciò, che è importante è la presenza dei nubendi, salva la possibilità della celebrazione del c.d. matrimonio per procura ). Anche la liturgia del matrimonio è importante, perché la celebrazione del matrimonio religioso può avvenire in varie forme =
  • può avvenire nella messa (= cioè durante una celebrazione eucaristica);
  • fuori dalla celebrazione eucaristica;
  • con modalità specifiche nel caso, in cui si tratti di un matrimonio misto o di un matrimonio con disparità di culto (per matrimonio misto = si intende il matrimonio tra un battezzato cattolico e un battezzato non cattolico (es. un evangelico o un luterano); per disparità di culto = si intende un matrimonio tra un battezzato cattolico e un non battezzato (es. il matrimonio tra un cattolico e un mussulmano).

3) adempimenti concordatari = lettura artt. 143, 144 e 147 c.c.

La semplice omissione dell’annotazione nell’atto di matrimonio circa l’avvenuta lettura

degli artt. 143, 144 e 147 c.c. da parte del parroco determina la sospensione della

trascrizione e la restituzione del documento, affinché si provveda alla regolarizzazione

(art. 10, com. 1, l. m.). Circa il momento specifico per la lettura degli articoli del codice

civile, un chiarimento al presente articolo è stato fornito dal Nuovo Rito del Matrimonio

del 4 ottobre 2004, secondo il quale la lettura va fatta all’inizio dei Riti di conclusione

della celebrazione del matrimonio, allorquando il matrimonio è inserito nella messa (n.

91) (= cioè successivamente alla recita dell’orazione dopo la comunione e prima della

benedizione finale).

Nuova formulazione dell’art. 147 c.c. =

«Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e

assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e

aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis».

L’art. 315 bis c.c. ( Diritti e doveri del figlio ) così dispone =

«Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai

genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue

aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti

significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di

età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le

questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve

contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito,

al mantenimento della famiglia finché convive con essa».

(= un terzo atto, che rappresenta il presupposto logico alla trascrizione = è la lettura nel corso della celebrazione del matrimonio degli artt. 143, 144 e 147 c.c.; secondo il nuovo rito del matrimonio canonico il momento specifico, in cui questa lettura deve avvenire = è prima della fine della celebrazione liturgica (= cioè all’inizio dei riti di conclusione della messa = cioè successivamente alla recita dell’orazione dopo la comunione e prima della benedizione finale). E’ necessario tener presente, che la semplice omissione nell’atto di matrimonio dell’annotazione circa l’avvenuta lettura degli artt. 143, 144 e 147 c.c. da parte del parroco determina la sospensione della trascrizione e la restituzione del documento, affinché si provveda alla sua regolarizzazione. Quindi è necessaria la lettura degli artt. 143, 144 e 147 c.c. in un momento specifico della celebrazione del matrimonio. Inoltre il 7 febbraio del 2014 vi è stata una modifica legislativa dell’art. 147 c.c., che oggi recita, che = il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli nel rispetto della loro capacità, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’art. 315 bis c.c. (che stabilisce i diritti e i doveri del figlio).

4) redazione del doppio originale dell’atto di matrimonio con le annotazioni previste

(legittimazione figli naturali e/o scelta del regime patrimoniale)

Circa il valore da attribuire alla redazione dell’atto matrimoniale in doppio originale, la

relativa sottoscrizione da parte dei coniugi costituisce uno degli elementi essenziali della

praesumptio iuris circa la volontà degli effetti civili, che caratterizza il procedimento di

trascrizione c.d. tempestiva. Diversamente, data la presenza di una espressa

manifestazione di volontà, solo nella speciale ipotesi della trascrizione c.d. tardiva il

doppio originale non sembra costituire un requisito essenziale per la trascrizione, potendo

Cosa deve contenere l’atto di matrimonio?

  1. le generalità delle parti;
  2. la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente come moglie e marito;
  3. la data delle pubblicazioni sia canoniche, sia civili;
  4. l’attestazione dell’avvenuta lettura degli artt. 143, 144 e 147 c.c.;
  5. le eventuali dichiarazioni degli sposi, che potranno riguardare la legittimazione di eventuali figli naturali o anche la scelta del regime patrimoniale. La scelta del regime patrimoniale è in assenza di altra definizione quella della comunione dei beni, mentre gli sposi al momento della celebrazione del matrimonio potranno optare per il regime della separazione dei beni;
  6. il nome e il cognome dell’ordinario del luogo o del parroco, che ha assistito alla celebrazione del matrimonio e le generalità dei testimoni. Tutti questi elementi compongono l’atto di matrimonio, che nella copia originale, insieme agli altri elementi rappresentano tutti gli atti, che sono il presupposto logico alla richiesta di trascrizione all’ufficiale di stato civile.

Il procedimento di trascrizione

Adempimento concordatario = trasmissione di un originale dell’atto di matrimonio

all’ufficiale di stato civile a cura del parroco entro 5 gg. dalla celebrazione

Il rispetto di questa formalità produce degli effetti rilevanti sulla sfera giuridica dei

coniugi, in quanto a norma dell’art. 8 dell’Accordo di Villa Madama, entro cinque giorni

dalla celebrazione, la legge cristallizza l’efficacia della fattispecie ancora in itinere ,

facendo retroagire tutti gli effetti civili senza il limite, previsto invece per la trascrizione

tardiva, della salvaguardia dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi. Pur nel rispetto di

questo limite, posto a tutela dei terzi, in entrambe le ipotesi (= cioè 1) trascrizione

tempestiva e 2) trascrizione tardiva) la trascrizione ha efficacia retroattiva = ciò significa,

che le parti acquistano lo stato coniugale fin dal giorno della celebrazione del

matrimonio.

Decorso questo termine, la volontà delle parti di trascrivere il proprio matrimonio nei

registri dello stato civile non può più essere desunta dal rispetto degli adempimenti

concordatari, essendo richiesta una loro espressa manifestazione di volontà.

La trasmissione dell’atto di matrimonio all’ufficiale di stato civile è sempre a carico del

parroco, anche se alla celebrazione ha assistito l’ordinario del luogo o un altro ministro

delegato. Tuttavia, secondo parte della dottrina, tale attività «non pare rientrare tra quelle

non delegabili» e in ogni caso da ciò «non sembra possa discendere un vizio dell’atto

idoneo ad impedire la trascrizione del matrimonio». A norma del diritto canonico solo in

caso di assenza o impedimento la richiesta può essere inoltrata dal ministro, che

sostituisce il parroco.

Ne consegue, che non si escludono ipotesi di responsabilità civile, con conseguente

risarcimento del danno subito dai coniugi, in caso di omissione dolosa o colposa di

questo adempimento concordatario, che imporrebbe alle parti di ricorrere alla

trascrizione tardiva. In particolare, anche la Corte di Appello di Firenze ha precisato che

= a) il parroco non può richiedere la trascrizione tardiva del matrimonio religioso

canonico né di propria iniziativa, né per adempiere, sia pure tardivamente, alla volontà

dei coniugi; b) nessun altro soggetto è legittimato a richiedere la trascrizione del

matrimonio, neppure gli eredi legittimi dell’uno o dell’altro contraente e non rileva

neppure la volontà manifestata dai coniugi al momento delle nozze (sent. 13 settembre

2004, n. 1225).

Dopo la redazione del doppio originale sottoscritto dai nubendi al momento della celebrazione del matrimonio, è necessaria la trasmissione di un originale dell’atto di matrimonio all’ufficiale dello stato civile entro cinque giorni dalla celebrazione del matrimonio. Un originale dell’atto di matrimonio deve essere inviato all’ufficiale dello stato civile dal parroco, in quanto pubblico ufficiale, che ha assistito alla celebrazione del matrimonio; laddove non sia stato il parroco ad assistere alla celebrazione del matrimonio, ma l’ordinario del luogo o altra persona delegata, comunque è sempre il parroco a dover inviare l’originale dell’atto di matrimonio all’ufficiale dello stato civile per attivare materialmente il procedimento di trascrizione di quel determinato matrimonio religioso. Con la registrazione e con l’avvenuta trascrizione del matrimonio si cristallizzano tutti gli effetti civili, che sono retroattivi (= cioè le parti conseguono gli effetti civili previsti per quel matrimonio dal momento della celebrazione del matrimonio). Infatti, 1) se la trascrizione è tempestiva (= cioè se la trascrizione (a cura dell’ufficiale dello stato civile) avviene nei tempi stabiliti) = ha efficacia retroattiva (= cioè le parti acquistano lo stato coniugale fin dal giorno della celebrazione del matrimonio).

  1. Diverso è il caso della trascrizione tardiva (= cioè nel caso, in cui il termine di cinque giorni dalla celebrazione del matrimonio sia decorso) (= cioè oltre il tempo stabilito dei cinque giorni per la trasmissione della copia originale dell’atto di matrimonio all’ufficiale dello stato civile) = in questo caso l’intervento del parroco non è più possibile, perché devono essere gli sposi o almeno uno di essi a esprimere la volontà di voler comunque procedere alla trascrizione di quel determinato matrimonio. Infatti proprio su questo tema è intervenuta la Corte di Appello di Firenze (sentenza n. 1225 del 13 settembre del 2004), che ha chiarito come possa aversi una responsabilità civile del parroco, con un conseguente risarcimento del danno subito dai coniugi, nel momento in cui vi sia un’omissione dolosa o colposa dell’adempimento concordatario relativo alla trasmissione dell’originale dell’atto di matrimonio entro cinque giorni all’ufficiale dello stato civile per attivare il procedimento di trascrizione per poter poi giungere alla trascrizione del matrimonio, perché il fatto della non trascrizione del matrimonio non consente di produrre gli effetti previsti dalla legge in campo a quegli stessi sposi. In particolare, sul punto la Corte d’Appello di Firenze ha precisato, che = 1) il parroco non può chiedere la trascrizione tardiva del matrimonio religioso canonico né di propria iniziativa, né per adempiere, sia pur tardivamente, alla volontà di coniugi; 2) nessun altro soggetto è legittimato a richiedere la trascrizione del matrimonio, neppure gli eredi legittimi dell’uno e dell’altro contraente e non rileva neppure la volontà manifestata dai coniugi al momento delle nozze. Quindi, superati i cinque giorni, è necessario attivare nei modi previsti dalla legge il procedimento di trascrizione c.d. tardiva.

1) Trascrizione tempestiva = una volta ricevuto l’atto di matrimonio, l’ufficiale dello

stato civile deve effettuarne la trascrizione nei registri dello stato civile entro 24 ore,

comunicando poi al parroco l’avvenuta trascrizione.

l’ufficiale dello stato civile è tenuto a verificare, che non vi siano ipotesi di intrascrivibilità di quel determinato matrimonio. Le ipotesi di intrascrivibilità sono 2 =

  1. (prima ipotesi di intrascrivibilità) = è legata all’età degli sposi (quando l’età degli sposi non è quella prevista dalla legge o almeno quella, attraverso la quale si possa arrivare a un’autorizzazione da parte del tribunale dei minori per coloro, che hanno già compiuto 16 anni);
  2. (seconda ipotesi di intrascrivibilità) = è legata all’esistenza di un impedimento inderogabile (ipotesi, che può essere declinata in vari modi).
  3. È anche vero, che in presenza di un’età diversa degli sposi (= cioè un’età inferiore ai 18 anni o in assenza dell’autorizzazione da parte del tribunale dei minori) si deve ritenere, che il matrimonio religiosamente potrà essere celebrato; infatti, la Chiesa prevede un’età differente per la celebrazione del matrimonio solo canonico = che è di 14 per le donne e di 16 anni per l’uomo = questi soggetti potranno fare il matrimonio religioso e poi attendere il compimento del diciottesimo anno di età o l’autorizzazione specifica da parte del tribunale dei minori per richiedere anche la trascrizione del matrimonio agli effetti civili.
  4. Molto più complessa è l’esistenza di un impedimento inderogabile, che è differentemente valutato nel nostro ordinamento; infatti l’impedimento inderogabile può essere di 3 tipi =
  5. l’esistenza di un altro matrimonio valido agli effetti civili con altri;
  6. l’esistenza di un’infermità di mente da parte di colui, che ha celebrato il matrimonio;
  7. l’esistenza di un impedimento civile per delitto o per affinità in linea retta.
  8. Un impedimento inderogabile = è la sussistenza tra gli sposi di un altro matrimonio valido agli effetti civili. Tale impedimento inderogabile è posto a presidio del principio monogamico, la cui tutela nel nostro ordinamento è rafforzata dal reato di bigamia come disciplinato dall’art. 556 c.p.;
  9. relativamente all’infermità di mente, così come regolamentato dall’art. 85 c.c. = l’ infermità di mente viene definita come lo stato giudizialmente dichiarato di incapacità di agire della persona maggiorenne che, a causa della sua abituale infermità mentale, non è in grado di provvedere ai propri interessi. La pronuncia di interdizione normalmente è accompagnata anche dalla nomina di un tutore o di un rappresentante legale e sotto il profilo sostanziale, perché possa aversi un caso di intrascrivibilità, deve trattarsi di interdizione pronunciata giudizialmente a norma dell’art. 414 c.c., non assumendo alcun rilievo le ipotesi di inabilitazione o di interdizione legale (= questo è il principio generale del nostro ordinamento civile per poter giungere alla trascrizione del matrimonio);
  10. un ulteriore impedimento inderogabile (= un ulteriore elemento di inderogabilità) = è l’impedimento civile per il reato di delitto = con il quale si intende, che il matrimonio canonico non può essere trascritto agli effetti civili, qualora una delle parti sia stata condannata per l’omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge dell'altra parte (omicidio, che è stato tentato o consumato proprio con l’obiettivo di celebrare il matrimonio con l’altra parte). Invece secondo la dottrina non è ostativo alla trascrizione del matrimonio l’omicidio solo colposo o l’omicidio preterintenzionale. Un altro impedimento inderogabile = l’impedimento civile per affinità in linea retta = in questo caso bisogna dire, che la norma concordataria è rimasta eccessivamente generica, perché in realtà non è solo l’affinità in linea retta, che rappresenta un impedimento inderogabile alla trascrizione del matrimonio; ma per comprendere appieno la disciplina civile dell’intrascrivibilità relativa ai legami di parentela è necessario fare riferimento all’art. 87 c.c., che riguarda i vincoli di parentela, affinità, adozione e affiliazione, distinguendo tra impedimenti inderogabili e impedimenti derogabili mediante l’autorizzazione da parte del tribunale. Quindi 1) (impedimenti inderogabili) = è inderogabile l’impedimento derivante 1) dal vincolo di parentela in linea retta in ogni grado esistente tra ascendenti e discendenti, sia legittimi, sia naturali e 2) dal vincolo di parentela in linea collaterale in secondo grado (articolo 87 numero 1 e 2). Analogamente,

è inderogabile l’impedimento di affinità in linea retta come dice appunto la disposizione specifica, fatta però salva la possibilità di ottenere l’autorizzazione del tribunale nel caso in cui il matrimonio, da cui deriva l’affinità, sia dichiarato nullo. Inoltre come prevede l’art. 87 n. 6 e 9 c.c., data l’equiparazione all’affiliazione legittima, anche l’adozione costituisce un impedimento inderogabile alla trascrizione;

  1. (impedimenti derogabili) = mentre nel caso di vincolo di parentela in linea collaterale di terzo grado è possibile ottenere l’autorizzazione del tribunale. Quindi, non è solo il tema della parentela in linea retta e il tema dell’affinità in linea retta, ma anche il tema della parentela in linea collaterale e dell’adozione, che rileva nel momento, in cui si tratta di approfondire l’impedimento inderogabile, che genera l’intrascrivibilità di un determinato matrimonio. Inoltre il n. 21 del decreto generale sul matrimonio canonico stabilisce, che = in tutti i casi, in cui il matrimonio canonico non può essere immediatamente trascritto, perché es. si è in presenza di un caso di intrascrivibilità, il parroco non può procedere alla celebrazione del matrimonio senza l’autorizzazione dell’ordinario del luogo (= cioè il parroco sarà tenuto a richiedere anche la specifica autorizzazione all’ordinario del luogo per addivenire alla celebrazione di quel determinato matrimonio ben conscio del fatto, quando poi questa autorizzazione verrà data, che quel matrimonio non potrà poi essere trascritto agli effetti civili, almeno fintanto, che vige il caso di intrascrivibilità).

2) Trascrizione tardiva = quando l’invio dell’atto di matrimonio avviene

successivamente ai 5 giorni su richiesta dei coniugi o anche di uno solo di essi con la

conoscenza e senza l’opposizione dell’altro, sempre che entrambi abbiano conservato

ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta e

senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi. Può essere richiesta solo

dalle parti e non da terzi (art. 27 DGMC).

3) Trascrizione ritardata = quando il matrimonio non è stato preceduto dalle

pubblicazioni civili. La trascrizione può aver luogo, purché sia accertato, che non ricorra

alcuna causa di intrascrivibilità prevista dalla legge.

  1. La trascrizione tardiva = quando l’invio della copia dell’altro originale di matrimonio avviene successivamente ai cinque giorni stabiliti dalla legge per la trascrizione tempestiva, su richiesta dei coniugi o anche di uno solo di essi (= in questo caso potranno essere solo i coniugi a fare la richiesta, senza l’opposizione dell’altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti da parte dei terzi).
  2. Parte della dottrina prevede anche la possibilità di una terza tipologia di trascrizione = che la trascrizione ritardata = quando il matrimonio non viene preceduto dalle pubblicazioni civili. Nel caso della trascrizione tempestiva e della trascrizione tardiva tutti gli atti, che rappresentano il presupposto logico della trascrizione sono stati posti in essere (= cioè sono state poste in essere le pubblicazioni civili) e poi il meccanismo in qualche modo si è inceppato, quando non si è provveduto al trasferimento dell’originale dell’atto di matrimonio nei cinque giorni previsti dalla legge. Invece, come stabilisce parte della dottrina, il caso della trascrizione ritardata è un caso differente, in quanto si tratta di un caso, in cui le pubblicazioni civili non sono state fatte = in questo caso è necessario approfondire, che non vi siano cause specifiche di intrascrivibilità, perché dinnanzi alla richiesta di trascrizione di un matrimonio, per il quale non sono state fatte le pubblicazioni civili, la trascrizione può avvenire solo nel momento, in cui si è accertato, che non ricorra alcuna delle cause di intrascrivibilità previste dalla legge (che attenga all’età o che attenga a un impedimento inderogabile secondo le differenziazioni, che questi impedimenti possono avere).