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La Distinzione Fondamentale tra Nullità Civile e Nullità Canonica nel Matrimonio, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Sulla distinzione tra nullità civile e nullità canonica nel contesto del matrimonio, enfatizzando la necessità di distinguerli a livello concettuale. le differenze nella disciplina del divorzio e la relativa visione della Chiesa Cattolica e dello Stato Italiano. La distinzione tra matrimonio civile e matrimonio canonico è una base per comprendere le differenze nell'applicazione delle leggi e la necessità di una consapevolezza accurata.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 06/05/2021

cristinaziliotto
cristinaziliotto 🇮🇹

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Lezione 26.1 – RAPPORTO NULLITA’ MATRIMONIALE CIVILE E CANONICA (1-4)
slide 26.1 (n. 1-4)
tema della nullità matrimoniale in chiave comparatistica tra ordinamento civile e ordinamento canonico
= rapporto (= collegamento) tra la nullità matrimoniale civile e la nullità matrimoniale canonica
Già si ha avuto modo di parlare della nullità canonica. In questa lezione si prende in considerazione
la nullità canonica (anche alla luce della recente riforma del processo di nullità matrimoniale voluta
da Papa Francesco) in collegamento con la nullità in ambito civile.
Il codice civile prevede delle ipotesi specifiche di nullità del matrimonio = tuttavia si tratta di ipotesi,
che sono poco prese in considerazione, in quanto la disciplina del divorzio (= cioè la disciplina relativa
alla cessazione degli effetti civili del matrimonio) è la disciplina, che la fa da padrona nell’ambito
dei rapporti tra coniugi nella loro fase patologica. E’ anche vero che per una giusta comprensione
del tema delle nullità in chiave comparatistica è necessario mettere in relazione istituti, che sono simili
tra loro = l’istituto simile alla nullità canonica è la nullità civile. Invece l’istituto del divorzio non viene
riconosciuto dalla Chiesa cattolica, proprio perché ha l’effetto di far cessare gli effetti civili
del matrimonio, ma senza toccare il vincolo nuziale (cosa che invece fa la nullità civile (come la nullità
canonica), che incide proprio sul vincolo matrimoniale così come contratto tra i cittadini).
E’ necessario fare 2 premesse =
1) La prima premessa = si impone a livello di concetti generali, stante l’uso ibrido
in ambito civile del termine di “nullità” relativamente al matrimonio civile (= cioè
al matrimonio contratto secondo le leggi dello Stato italiano) = termine, che in realtà
richiede, che sia operata dal giurista una distinzione rispetto ad altre fattispecie
invalidanti = come 1) l’annullabilità e 2) l’inesistenza del matrimonio (= cioè il tema
della nullità in ambito civile del matrimonio si incontra anche con altre tematiche =
la tematica dell’annullabilità del matrimonio e la tematica dell’inesistenza
del matrimonio). Infatti la disciplina in ambito civile è alquanto problematica, poiché
spesso si parla di nullità del matrimonio anche nei casi, in cui il matrimonio è solo
annullabile o addirittura inesistente (nonostante parte della dottrina ritenga tale
differenziazione di rilevanza ridotta). Ne deriva, che spesso i termini di “annullabilità” e
“nullità” sono usati in senso atecnico nei due ordinamenti in questione (= cioè
ordinamento civile e ordinamento canonico).
(attenzione questo è il punto centrale della problematica) Infatti 1) per la Chiesa cattolica = sono nulli
i matrimoni canonici celebrati senza i requisiti essenziali richiesti (= ciò significa, che il contratto
matrimoniale è inefficace sin dall’origine), nonostante invece si parli comunemente e inesattamente
di annullabilità o di annullamento del matrimonio in sede canonica; 2) per lo Stato = gli stessi
matrimoni dovranno ritenersi per lo più annullabili, nonostante invece si utilizzi in maniera
indiscriminata e indistinta la categoria della nullità.
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Lezione 26.1 – RAPPORTO NULLITA’ MATRIMONIALE CIVILE E CANONICA (1-4) slide 26.1 (n. 1-4) tema della nullità matrimoniale in chiave comparatistica tra ordinamento civile e ordinamento canonico = rapporto (= collegamento) tra la nullità matrimoniale civile e la nullità matrimoniale canonica Già si ha avuto modo di parlare della nullità canonica. In questa lezione si prende in considerazione la nullità canonica (anche alla luce della recente riforma del processo di nullità matrimoniale voluta da Papa Francesco) in collegamento con la nullità in ambito civile. Il codice civile prevede delle ipotesi specifiche di nullità del matrimonio = tuttavia si tratta di ipotesi, che sono poco prese in considerazione, in quanto la disciplina del divorzio (= cioè la disciplina relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio) è la disciplina, che la fa da padrona nell’ambito dei rapporti tra coniugi nella loro fase patologica. E’ anche vero che per una giusta comprensione del tema delle nullità in chiave comparatistica è necessario mettere in relazione istituti, che sono simili tra loro = l’istituto simile alla nullità canonica è la nullità civile. Invece l’istituto del divorzio non viene riconosciuto dalla Chiesa cattolica, proprio perché ha l’effetto di far cessare gli effetti civili del matrimonio, ma senza toccare il vincolo nuziale (cosa che invece fa la nullità civile (come la nullità canonica), che incide proprio sul vincolo matrimoniale così come contratto tra i cittadini).

E’ necessario fare 2 premesse =

1) La prima premessa = si impone a livello di concetti generali, stante l’uso ibrido

in ambito civile del termine di “nullità” relativamente al matrimonio civile (= cioè

al matrimonio contratto secondo le leggi dello Stato italiano) = termine, che in realtà

richiede, che sia operata dal giurista una distinzione rispetto ad altre fattispecie

invalidanti = come 1) l’annullabilità e 2) l’inesistenza del matrimonio (= cioè il tema

della nullità in ambito civile del matrimonio si incontra anche con altre tematiche =

la tematica dell’annullabilità del matrimonio e la tematica dell’inesistenza

del matrimonio). Infatti la disciplina in ambito civile è alquanto problematica, poiché

spesso si parla di nullità del matrimonio anche nei casi, in cui il matrimonio è solo

annullabile o addirittura inesistente (nonostante parte della dottrina ritenga tale

differenziazione di rilevanza ridotta). Ne deriva, che spesso i termini di “annullabilità” e

“nullità” sono usati in senso atecnico nei due ordinamenti in questione (= cioè

ordinamento civile e ordinamento canonico).

(attenzione questo è il punto centrale della problematica) Infatti 1) per la Chiesa cattolica = sono nulli i matrimoni canonici celebrati senza i requisiti essenziali richiesti (= ciò significa, che il contratto matrimoniale è inefficace sin dall’origine), nonostante invece si parli comunemente e inesattamente di annullabilità o di annullamento del matrimonio in sede canonica; 2) per lo Stato = gli stessi matrimoni dovranno ritenersi per lo più annullabili, nonostante invece si utilizzi in maniera indiscriminata e indistinta la categoria della nullità.

È’ bene precisare, che a livello terminologico l’ordinamento canonico utilizza anche altri termini, come potrebbe essere il termine di “invalido”, per indicare l’atto nullo (= cioè per indicare un vizio originario dell’atto come negozio giuridico). Infatti un giurista come lo Jemolo ha affermato, che diversamente da come esso è percepito nell’ordinamento civile, un matrimonio nullo = per l’ordinamento canonico è un non matrimonio (= ciò è una distinzione fondamentale rispetto al tema dell’annullamento matrimoniale in ambito civile). Da qui deriva la necessità di utilizzare un termine più ampio = che è quello di invalidità matrimoniale = nel quale si può far rientrare sicuramente il tema della nullità canonica, ma anche il tema dell’annullabilità o della nullità civile a seconda dei casi specifici. A questo proposito è necessario tener conto, che in ambito civile il tema dell’invalidità ha perso mordente, proprio perché è stata spostata l’attenzione sul tema del divorzio (= cioè non sull’atto matrimoniale, ma sul rapporto matrimoniale). Infatti 1) mentre l’azione di invalidità = è diretta a far dichiarare la nullità o l’annullamento del matrimonio per una causa, che incide sul negozio giuridico (= cioè sull’atto matrimoniale), 2) l’azione di divorzio = è diretta a far dichiarare lo scioglimento del vincolo coniugale (= cioè del rapporto matrimoniale) per una causa, che ne rende intollerabile la continuazione;

2) La seconda premessa = attiene al rischio di assimilare i singoli capi di nullità

disciplinati dai 2 ordinamenti (ordinamento civile e ordinamento canonico) anche

in ragione della non infrequente corrispondenza (= uguaglianza) del nomen iuris tra

le due classi di invalidità (= infatti esiste la simulazione canonica e la simulazione civile,

esiste il timore canonico e il timore civile), laddove non si abbia preliminare

consapevolezza della difformità sostanziale e disciplinare tra i 2 ordinamenti, i quali oggi

assumono differenti concezioni di matrimonio, pur essendo le nozioni una derivante

dall’altra (= cioè questa uguaglianza del nomen iuris non è un’uguaglianza anche nella concezione

del matrimonio, perché oggi l’ordinamento civile e l’ordinamento canonico hanno una visione totalmente differente della concezione del matrimonio). Ne sono testimonianza gli Accordi di Villa Madama (= cioè l’Accordo di revisione del Concordato Lateranense del 1984), dove all’art. 8 si è affermato che = nell’accedere al presente regolamento della materia matrimoniale la Santa Sede sente l’esigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la dignità e i valori della famiglia quale fondamento della società. Infatti 1) nel periodo dell’Unità d’Italia la Chiesa cattolica aveva il monopolio della disciplina del matrimonio (= del vincolo coniugale); 2) a seguito dell’unificazione del 1861 vigeva il sistema della doppia celebrazione = cioè lo Stato non ha più riconosciuto l’efficacia giuridica del matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico, con la conseguenza, che i cittadini che professavano la fede cattolica dovevano celebrare 1) un matrimonio civile e 2) un matrimonio canonico, al fine di contrarre un matrimonio valido sia per lo Stato, sia per la Chiesa (sistema della doppia celebrazione).

3) nel 1929 con il Concordato Lateranense il sistema della doppia celebrazione è venuto

meno, in quanto lo Stato italiano e la Santa Sede raggiunsero un accordo in tema

Quindi, se con l’entrata in vigore della Costituzione e con l’art. 7 Cost. il sistema delinenato dai Patti Lateranensi restava immutato, poi la legge sul divorzio del 1970, il referendum del 1974 che confermò la legge sul divorzio, la riforma di famiglia del 1975 e tutta una serie di sentenze della Corte di Cassazione, che addiveniva a un maggiore controllo sulle sentenze ecclesiastiche di nullità in sede di delibazione, portarono alla riforma del 1984, in cui il tema del sacramento veniva abbandonato (in particolare, il tema dell’indissolubilità aveva già ceduto il passo a seguito dell’introduzione del divorzio) = quindi era necessario attivare un accordo basato su profili totalmente nuovi (= cioè sul sistema della volontarietà degli effetti giuridici, che bisognava conseguire nel momento, in cui si volesse celebrare un matrimonio canonico con effetti civili (o detto anche matrimonio concordatario), ma senza che il sacramento del matrimonio avesse più una rilevanza specifica all’interno dell’ordinamento civile). Anche la novella civile del 1975 ha avuto un ruolo importante, in particolare in tema di rilevanza della convivenza delle parti e degli obblighi matrimoniali intesi in chiave non più istituzionale, ma volontaristica. Infatti nel matrimonio civile (come disciplinato dopo la novella del 1975) si rende ancor più manifesta la tendenza a dar rilievo a un fatto, oltre che a un rapporto (= che tuttavia, essendo colto non nella sua proiezione giuridica nel tempo e per l’aspetto della sua doverosità, ma nel suo esistere momento per momento è trattato come se fosse un fatto) = è chiaro, che tale tendenza a legare a dei fatti gli effetti giuridici, i diritti e gli obblighi pone il matrimonio in uno stato di provvisorietà (= cioè quando tutto è concentrato sul rapporto vissuto momento per momento l’istituto del matrimonio diventa provvisorio, non solo nella sua vicenda empirica, che riguarda i singoli coniugi, ma anche nella sua dimensione istituzionale, che dovrebbe trascendere la vicenda dei coniugi, alla quale tuttavia sembra essere del tutto subordinata). Ed invero, se l’idea di matrimonio è legata nel suo sorgere, nel suo esistere e nella produzione dei suoi effetti giuridici a fatti, essa inevitabilmente anche in una prospettiva storica sarà quella, che si affermerà nella società = è quello, che si è verificato all’interno del nostro ordinamento, dove oggi l’individualizzazione del matrimonio (= la sua degiuridicizzazione) è una realtà e una certezza. E qui si consuma, la massima divaricazione rispetto alla concezione giuridica canonica del matrimonio che, nel caso delle nullità, considera il rapporto matrimoniale (= cioè la convivenza, che ha avuto origine dal matrimonio) come una situazione di fatto (= cioè l’ordinamento canonico non riconosce un valore superiore all’atto, da cui trae vita = è importante il rapporto (= cioè ciò che è successo nel matrimonio), ma è l’atto matrimoniale che dà sostanza al matrimonio). Conclusione della seconda premessa = è necessario fare una distinzione fondamentale tra 2 concezioni del matrimonio = 1) la concezione canonica (= cioè una concezione fondata sull’atto matrimoniale;

  1. la concezione civile (= cioè una concezione fondata sul fatto matrimoniale). Dall’accordo del 1984 (= che ha determinato una cristallizzazione della distinzione fondamentale tra

i 2 ordinamenti relativamente alla concezione del matrimonio (= cioè tra i 2 sistemi matrimoniali) discendono ulteriori conseguenze, che nel tempo hanno portato a un apprezzamento, che i 2 sistemi matrimoniali, pur restando su posizioni differenti, hanno vicendevolmente espresso = 1) da un lato la riduzione nominale delle differenze tra le cause di invalidità introdotta dalla riforma del diritto di famiglia e, in particolare, in ordine ai vizi del consenso, è un segno dell’attenzione, che l’ordinamento civile ha manifestato nei confronti dell’ordinamento canonico, prevedendo l’inclusione tra i motivi di invalidità di fattispecie prima ignote all’ordinamento civile e previste solo dall’ordinamento canonico; 2) dall’altro lato è necessario tener conto della considerazione efficiente, che la Chiesa Cattolica ha del matrimonio civile. Infatti, anche se formalmente il matrimonio civile è in contrasto con la dottrina cattolica, il matrimonio civile viene considerato invalido, in quanto manchevole della forma canonica (= che è uno degli elementi necessari per la validità del matrimonio cattolico); tuttavia (ed è questo da tener in conto) nel matrimonio civile potrebbe essere stata espressa una vera volontà matrimoniale. Infatti, in dottrina si qualifica il consenso espresso dagli sposi civili come naturalmente sufficiente (= di per sé idoneo iure natura) a costituire il vincolo coniugale (= cioè secondo la dottrina il matrimonio civile non è manchevole di un elemento essenziale (= cioè della volontà matrimoniale), ma piuttosto dell’adempimento di una condizione essenziale (= cioè della forma canonica). Anche da un punto di vista pastorale, la Familiaris Consortio e i due Sinodi della Famiglia del 2014 e del 2015 hanno ricordato il ruolo fondamentale, che anche gli sposi civili (= le famiglie civili) possono avere nell’ambito della pastorale ecclesiale. Inoltre anche il Decreto Generale sul matrimonio canonico del 1990, quando affronta il tema del matrimonio, non opera più alcun riferimento a espressioni negative, che prima erano utilizzate nel Codice del 1917 (= nel quale si parlava del matrimonio civile come di un turpe concubinato o di un cosiddetto matrimonio o più semplicemente di unione), ma parla giustamente di un matrimonio valido agli effetti civili. Di conseguenza, se questo matrimonio è civilmente valido, la famiglia che ne nasce è una famiglia legale e quindi genera autentici e azionabili diritti e doveri non più solo di giustizia naturale nei confronti dei figli, ma anche nei confronti del coniuge. Quindi in questo senso bisogna ritornare a coltivare la relazione tra i 2 ordinamenti (ordinamento civile e ordinamento canonico) per valorizzare anche ulteriormente l’istituto della famiglia.