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Lezione 25.1: Tutela dei Dati Sensibili di Interesse Religioso, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Questa lezione discute sulla protezione dei dati sensibili di interesse religioso in italia, partendo dalla prima normativa sulla circolazione delle informazioni del 1996 e concludendo con il codice della privacy del 2003. Il documento illustra i principi fondamentali della legge, come la protezione dei dati personali e la definizione di dati sensibili, e include alcune eccezioni per i dati relativi alle confessioni religiose.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 06/05/2021

cristinaziliotto
cristinaziliotto 🇮🇹

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Lezione 25.1 – TUTELA DEI DATI SENSIBILI DI INTERESSE RELIGIOSO (1-4)
slide 25.1 (n. 1-4)
- Una tutela nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali
dell’individuo nonché nel rispetto della sua dignità
- Una problematica che in Italia si è sviluppa nell’arco di 60 anni
L. 675/1996: prima normativa italiana sulla circolazione delle
informazioni in attuazione della direttiva 95/46/CE
La legge è poi confluita nel D. Lgs. 196/2003 denominato Codice
della Privacy. Il Codice è stato emanato a seguito della legge
127/2001.
Il Codice della privacy:
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo
riguardano (1)
(1) Comma così modificato, da ultimo, dall'art. 14, comma 1, della legge
4 novembre 2010, n. 183, che ha soppresso il secondo periodo del
comma aggiunto dall'art. 4, comma 9, della legge 4 marzo 2009, n. 15.
Si riporta, per completezza, il testo soppresso:
"Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia
addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono
oggetto di protezione della riservatezza personale".
Il Codice della privacy:
Art. 2. Finalità
2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato
livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei
principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità
previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per
l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.
Il Codice della privacy:
Art. 4. Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni,
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Lezione 25.1 – TUTELA DEI DATI SENSIBILI DI INTERESSE RELIGIOSO (1-4) slide 25.1 (n. 1-4)

  • Una tutela nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’individuo nonché nel rispetto della sua dignità
  • Una problematica che in Italia si è sviluppa nell’arco di 60 anni L. 675/1996: prima normativa italiana sulla circolazione delle informazioni in attuazione della direttiva 95/46/CE La legge è poi confluita nel D. Lgs. 196/2003 denominato Codice della Privacy. Il Codice è stato emanato a seguito della legge 127/2001. Il Codice della privacy:
  1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano (1) (1) Comma così modificato, da ultimo, dall'art. 14, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che ha soppresso il secondo periodo del comma aggiunto dall'art. 4, comma 9, della legge 4 marzo 2009, n. 15. Si riporta, per completezza, il testo soppresso: "Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale". Il Codice della privacy: Art. 2. Finalità
  2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento. Il Codice della privacy: Art. 4. Definizioni
  3. Ai fini del presente codice si intende per: a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, 1

effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati; d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; Il Codice della privacy: Altre norme di riferimento: Art. 26 comma 3

  1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti. 3. Il comma 1 non si applica al trattamento: a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante. 2