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Lezione 20.3: Tutela nei Paesi UE - Libertà di Espressione e Protezione Religiosa, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Questa lezione esplora la tensione tra libertà di espressione e la protezione religiosa in europa, attraverso casi emblematici come quelli delle caricature di maometto, versi satanici e l'editoriale di charlie hebdo. I sistemi sanzionatori e le forme diverse di tutela, come la protezione diretta della divinità e delle credenze sacre, la tutela delle confessioni religiose e la protezione del sentimento religioso.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 06/05/2021

cristinaziliotto
cristinaziliotto 🇮🇹

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Lezione 20.3 TUTELA NEI PAESI UE (1-4)
slide 20.3 (n. 1-4)
La questione muove dalla tensione tra libertà di espressione e i suoi
limiti di tutela: - Vicenda delle caricature di Maometto - Versi
satanici di Salman Rushdie - Charlie Hebdo Il sistema sanzionatorio
può indirizzarsi:
- Direttamente verso la repressione delle offese contro la Divinità
- Verso la repressione delle offese alle confessioni religiose
- A tutela della libertà religiosa intesa in senso stretto
- A tutela del sentimento religioso Raccomandazione n. 1805 del
2007 del Consiglio d’Europa
La tutela direttamente rivolta alla repressione delle offese contro la
Divinità e le credenze sacre è tipica dei sistemi di unione,
risolvendosi in una tutela privilegiata per la religione ufficiale e per
il suo patrimonio dottrinale
Es. reato di blasfemia dell’ordinamento britannico previsto fino al
2008 che puniva solo le offese al cristianesimo ed al patrimonio
dommatico della Chiesa di Inghilterra.
Finlandia persiste norma analoga come reato di violazione della
santità della religione nei confronti di chi pubblicamente bestemmia
contro Dio (della cristianità), pubblicamente diffama o offende ciò
che è sacro per chiesa o comunità religiosa (art. 10 n. 1 c.p.)
La tutela è estesa a tutte le religioni in Danimarca, Grecia, Italia,
Irlanda.
Altra forma di tutela è riservata a proteggere da condotte offensive
contro le confessioni religiose, con una tutela orientata a
salvaguardare l’istituzione ecclesiale.
Es. reato di vilipendio delle dottrine religiose dell’Austria (art. 188
c.p.)
Due casi emblematici: Otto-Preminger-Institut c. Austria, 20
settembre 1994; Wingrove c. Regno Unito, 25 novembre 1996.
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Lezione 20.3 TUTELA NEI PAESI UE (1-4) slide 20.3 (n. 1-4) La questione muove dalla tensione tra libertà di espressione e i suoi limiti di tutela: - Vicenda delle caricature di Maometto - Versi satanici di Salman Rushdie - Charlie Hebdo Il sistema sanzionatorio può indirizzarsi:

  • Direttamente verso la repressione delle offese contro la Divinità
  • Verso la repressione delle offese alle confessioni religiose
  • A tutela della libertà religiosa intesa in senso stretto
  • A tutela del sentimento religioso Raccomandazione n. 1805 del 2007 del Consiglio d’Europa La tutela direttamente rivolta alla repressione delle offese contro la Divinità e le credenze sacre è tipica dei sistemi di unione, risolvendosi in una tutela privilegiata per la religione ufficiale e per il suo patrimonio dottrinale Es. reato di blasfemia dell’ordinamento britannico previsto fino al 2008 che puniva solo le offese al cristianesimo ed al patrimonio dommatico della Chiesa di Inghilterra. Finlandia persiste norma analoga come reato di violazione della santità della religione nei confronti di chi pubblicamente bestemmia contro Dio (della cristianità), pubblicamente diffama o offende ciò che è sacro per chiesa o comunità religiosa (art. 10 n. 1 c.p.) La tutela è estesa a tutte le religioni in Danimarca, Grecia, Italia, Irlanda. Altra forma di tutela è riservata a proteggere da condotte offensive contro le confessioni religiose, con una tutela orientata a salvaguardare l’istituzione ecclesiale. Es. reato di vilipendio delle dottrine religiose dell’ Austria (art. 188 c.p.) Due casi emblematici: Otto-Preminger-Institut c. Austria , 20 settembre 1994; Wingrove c. Regno Unito , 25 novembre 1996. 1

Art. 166 c.p. tedesco prevede il reato di diffamazioni delle religioni, delle associazioni religiose ed ideologiche Art. 199 c.p. greco punisce chiunque offenda in pubblico la Chiesa ortodossa d’Oriente o qualsiasi altre religione riconosciuta La tutela finalizzata a proteggere la libertà religiosa intesa in senso stretto mira semplicemente a rafforzare la salvaguardia delle facoltà promananti dalla libertà di religione e il divieto di discriminazione per motivi religiosi. art. c.p. Estonia art. 246 c.p. Romania La tutela rivolta alla protezione del sentimento religioso, collettivo o individuale, tende a salvaguardare un particolare risvolto della libertà di religione. art. 147 n. 1 c.p. Olanda art. 251 c.p. Portogallo artt. 524 e 525 c.p. Spagna art. 196 c.p. Polonia art. 150 c.p. Lettonia art. 141 c.p. Cipro artt. 403 ss. c.p. Italia 2