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Il canone 220 del cic (codice di diritto canonico) che riguarda la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza. Il documento include la conferenza episcopale italiana e i relativi decreti generali. Vengono descritti i registri, la loro redazione, gestione e custodia, la responsabilità del loro mantenimento, la comunicazione di dati e il diritto di richiedere certificati o correzioni. Inoltre, vengono trattati gli archivi, la loro sicurezza e l'obbligo di segreto d'ufficio per chi ha accesso ai dati.
Tipologia: Appunti
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Lezione 25.2 – TUTELA (1-4) slide 25.2 (n. 1-4) Can. 220 CIC: A nessuno è lecito ledere illegittimamente la buona fama di cui uno gode, né violare il diritto di alcuno a tutelare la propria intimità Rilievo soggettivo: il canone tutela beni che spettano a chiunque, alla persona in quanto tale, tanto è vero che nell’uno e nell’altro caso ricorre un vero e proprio diritto naturale; Rilievo oggettivo: il canone si riferisce alla lesione illegittima il che significa che vi sono casi in cui la divulgazione di fatti lesivi dell’onore o della sua riservatezza è legittima o necessaria addirittura Conferenza Episcopale Italiana DECRETO GENERALE "Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (1999) § 1. Con il termine "registro" si intende il volume nel quale sono annotati, in successione cronologica e con indici, l'avvenuta celebrazione dei sacramenti o altri fatti concernenti l'appartenenza o la partecipazione ecclesiale. I dati contenuti nei registri possono essere raccolti anche in un archivio magnetico, comunque non sostitutivo dei medesimi registri, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3, § 2, del presente decreto. § 2. La redazione, gestione e custodia dei registri prescritti dal diritto universale e particolare18, nonché l'utilizzazione dei dati in essi contenuti, sono disciplinate, oltre che dalle vigenti disposizioni canoniche generali, dal regolamento approvato dal Consiglio Episcopale Permanente entro un anno dalla promulgazione del presente decreto. § 3. La responsabilità della tenuta dei registri spetta di norma al soggetto cui è conferito il governo dell'ente al quale i medesimi
appartengono (di seguito denominato "responsabile dei registri"), salvo quanto disposto dal codice di diritto canonico o dagli statuti; allo stesso soggetto spetta vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni canoniche in materia e coordinare l'attività degli eventuali collaboratori. § 4. La comunicazione di dati destinati ad altro registro può essere inoltrata dalla persona interessata o dal responsabile dei registri che deve utilizzare i dati richiesti e può essere effettuata per consegna diretta, o per posta, o - nei casi urgenti e con le opportune cautele - per fax, o per posta elettronica. Quando la comunicazione è destinata all'estero occorre la vidimazione della curia diocesana. § 5. Chiunque ha diritto di chiedere e ottenere, personalmente o mediante un procuratore legittimamente nominato, certificati, estratti, attestati, ovvero copie fotostatiche o autentiche dei documenti contenenti dati che lo riguardano19, alle condizioni previste dal regolamento di cui al § 2. Sono esclusi i dati che, non provenendo dal richiedente, sono coperti da segreto stabilito per legge o per regolamento ovvero non sono separabili da quelli che concernono terzi e la cui riservatezza esige tutela. Il rilascio della certificazione avviene a titolo gratuito. § 6. Chiunque ha diritto di chiedere la correzione di dati che lo riguardano, se risultano errati o non aggiornati. La richiesta deve essere presentata al responsabile dei registri per iscritto, personalmente o mediante un procuratore legittimamente nominato, allegando idonea documentazione, se occorre anche civile. Se il responsabile, il quale può rinnovare la richiesta all'Ordinario diocesano. Se ritiene di non accogliere la richiesta di correzione, ne dà comunicazione scritta all'interessato L'interessato in ogni caso non ha diritto di ispezione dei dati del registro e dei dati sottratti alla sua conoscenza a norma del § 5. art. 3 Archivi § 1. Per gli atti e i documenti di qualunque provenienza custoditi negli archivi degli enti ecclesiastici e contenenti dati personali si