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Chiese e Fenomeno Religioso: Non Discriminazione e Diritto Ecclesiastico Comparato in UE, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Questa lezione esplora il ruolo del fattore religioso nel diritto dell'UE, enfatizzando il principio di non discriminazione come base per la tutela della libertà religiosa. l'articolo 10 TFUE e l'articolo 19 TFUE, che danno strumenti pratici per combattere le discriminazioni basate sulla religione. Inoltre, viene discusso il principio generale che informa le relazioni tra l'UE e le chiese nazionali, come specificato dall'articolo 17 TFUE. Il documento conclude con una discussione sul governance del fenomeno religioso in Europa.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 06/05/2021

cristinaziliotto
cristinaziliotto 🇮🇹

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Lezione 17.2 – DIRITTO ECCLESIASTICO COMPARATO (1-4)
slide 17.2 (n. 1-4)
Il fattore religioso nel diritto dell’UE
Nel modulo precedente abbiamo fatto riferimento a un sistema generale fondativo dell’UE rispetto alla
tutela dei diritti fondamentali della persona e, in particolare, rispetto alla tutela del sentimento religioso
(= della libertà religiosa).
Se volessimo passare da un piano teorico generale al tema specifico del fattore religioso nel diritto
dell’UE, un principio, nel quale il tema della religione viene in stringente evidenza e al quale l’UE si
ispira = è il principio di non discriminazione (come affermato dall’art. 10 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea (TFUE).
Principio di non discriminazione
L’art. 10 Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE) prevede che =
l’Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine
etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale
= l’art. 10 TFUE è una sintesi fondamentale del ruolo, per il quale è stato necessario costituire l’UE =
infatti proprio la Comunità Europea nasceva con l’obbiettivo di creare una realtà, che potesse tutelare a
livello sovranazionale la persona umana da eventuali discriminazioni, che fossero fondate sul sesso,
sulla razza o l’origine etnica e sulla religione (= cioè l’UE si impegna a promuovere positivamente il
tema della libertà religiosa, evitando a livello teorico ogni discriminazione).
L’art. 19 TFUE un elemento in più = proprio con riferimento al tema della non discriminazione
nell’UE l’art. 19 afferma che = il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura
legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti
opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza, la religione = quindi l’art. 19
non solo enuncia un principio di carattere teorico, ma anche uno strumento pratico, affinchè il
principio generale possa essere attuato di fronte alle violazioni di una libertà fondamentale dell’uomo =
come può essere quella nell’ambito dell’uguaglianza o nell’ambito della tutela del sentimento religioso.
art. 19 TFUE
Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell'ambito delle competenze da essi
conferite all'Unione, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura
legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i
provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o
l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o
l'orientamento sessuale.
Ancora sul principio di non discriminazione
Ancora sul principio di non discriminazione è necessario tener presente la Direttiva 2000/78, recepita in
Italia con il decreto legislativo 216 del 2003 sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro, dove naturalmente si è fatto riferimento al rapporto tra discriminazione su base
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Lezione 17.2 – DIRITTO ECCLESIASTICO COMPARATO (1-4) slide 17.2 (n. 1-4) Il fattore religioso nel diritto dell’UE Nel modulo precedente abbiamo fatto riferimento a un sistema generale fondativo dell’UE rispetto alla tutela dei diritti fondamentali della persona e, in particolare, rispetto alla tutela del sentimento religioso (= della libertà religiosa). Se volessimo passare da un piano teorico generale al tema specifico del fattore religioso nel diritto dell’UE, un principio, nel quale il tema della religione viene in stringente evidenza e al quale l’UE si ispira = è il principio di non discriminazione (come affermato dall’art. 10 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Principio di non discriminazione L’art. 10 Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE) prevede che = l’Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale = l’art. 10 TFUE è una sintesi fondamentale del ruolo, per il quale è stato necessario costituire l’UE = infatti proprio la Comunità Europea nasceva con l’obbiettivo di creare una realtà, che potesse tutelare a livello sovranazionale la persona umana da eventuali discriminazioni, che fossero fondate sul sesso, sulla razza o l’origine etnica e sulla religione (= cioè l’UE si impegna a promuovere positivamente il tema della libertà religiosa, evitando a livello teorico ogni discriminazione). L’art. 19 TFUE dà un elemento in più = proprio con riferimento al tema della non discriminazione nell’UE l’art. 19 afferma che = il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza, la religione = quindi l’art. 19 non solo enuncia un principio di carattere teorico, ma dà anche uno strumento pratico, affinchè il principio generale possa essere attuato di fronte alle violazioni di una libertà fondamentale dell’uomo = come può essere quella nell’ambito dell’uguaglianza o nell’ambito della tutela del sentimento religioso. art. 19 TFUE Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell'ambito delle competenze da essi conferite all'Unione, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Ancora sul principio di non discriminazione Ancora sul principio di non discriminazione è necessario tener presente la Direttiva 2000/78, recepita in Italia con il decreto legislativo 216 del 2003 sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dove naturalmente si è fatto riferimento al rapporto tra discriminazione su base

religiosa nel caso specifico e lavoro = in particolare è stato definito il sistema, che potrebbe ingenerarsi in ambito lavorativo nel caso 1) di discriminazione diretta o 2) di discriminazione indiretta, sulla base di varie motivazioni (come potrebbero essere il sesso, la razza, le convinzioni personali, la disabilità e, in particolare, la religione) 1) discriminazione diretta = che si verrebbe a realizzare nel momento, in cui fossero trattate meno favorevolmente di altre le persone, che si trovino in situazioni analoghe;

  1. discriminazione indiretta = che potrebbe realizzarsi, quando la persona viene messa in una situazione svantaggiosa per un motivo, che potrebbe essere es. il tema religioso. Ecco che quindi è posta grande attenzione da parte dell’UE nei confronti di tutte quelle legislazioni interne, che possano in sé avere sistemi discriminativi diretti o indiretti, al fine non solo di prevenire attraverso le direttive, che sistemi legislativi del genere possano ingenerarsi e possano realizzarsi nell’ambito dei Paesi europei, ma soprattutto di limitare al massimo i danni, che sistemi ancora esistenti di tipo discriminativo possano provocare all’interno dei diversi paesi dell’UE. È pur vero che gli Stati membri possono mantenere nelle legislazioni o prevedere disposizioni in virtù delle quali nel caso di attività professionali di chiese o di altre organizzazioni pubbliche o private, la cui etica è fondata sulla religione (= cioè nel momento, in cui noi parliamo di attività lavorative che sono strettamente connesse o in qualche modo dipendenti dal fatto religioso) ecco in questi casi specifici e solo in questi casi specifici una differenza di trattamento basata sulla religione non costituisce di fatto una discriminazione, laddove la religione rappresenta un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Quindi 1) mentre a livello generale, quando il riferimento non è fondativo rispetto al tema religioso, ogni discriminazione su base religiosa è da vietare, limitare e perseguire 2) nella misura, in cui il sistema lavorativo è fondato sulla religione (es. si pensi a una scuola cattolica o a una scuola di una qualsiasi altra confessione religiosa) ecco che qua la convinzione personale, l’appartenenza religiosa diviene un elemento importante per la scelta del soggetto, che coprirà quel determinato posto lavorativo (= cioè in questo caso specifico il riferimento a una differenza di trattamento fondata sulla religione non costituisce una discriminazione). Disciplina specifica in ambito religioso dalla Direttiva 2000/78, recepita in Italia con d. lgs. 216/2003 sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro = Gli Stati membri possono mantenere nelle legislazioni o prevedere disposizioni in virtù delle quali, nel caso di attività professionali di chiese o di altre organizzazioni pubbliche o private la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, una differenza di trattamento basata sulla religione non costituisca discriminazione laddove la religione rappresenti un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa UE e status nazionali delle Chiese Un tema fondamentale è quello di comprendere, quale sia il principio generale, che informa il sistema delle relazioni tra l’UE a e le chiese nazionali (= cioè le chiese, che fanno riferimento a una determinata nazione o che insistono in una determinata nazione).

Infatti le confessioni religiose hanno dato vita a organismi di relazione con l’UE (conferenze, che possono essere 1) generali = perché mettono insieme un po’ tutte le confessioni religiose o 2) specifiche = perché sono aggregazioni settoriali a seconda delle diverse confessioni religiose esistenti nei paesi membri dell’UE) =

  • Conferenza delle Chiese europee (CEC – KEK) (= che riunisce tutte le chiese europee); poi abbiamo diverse conferenze specifiche come =
  • le Conferenze Episcopali cattoliche;
  • le Conferenze episcopali d’Europa (Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa (CCEE) e Commissione delle Conferenze Episcopali della Comunità Europea (COMECE);
  • Comitato permanente dei Grandi rabbini europei;
  • Consiglio musulmano di cooperazione in Europa. Rilievo del fenomeno religioso nell’UE = Il rapporto tra l’Unione Europea e gli status nazionali delle diverse Chiese non pregiudica il rilievo, che il tema religioso deve avere nell’UE = infatti la decisione 1983/2006 dell’UE ha identificato il fenomeno religioso come =
  • fattore primario nel processo di integrazione e di coesione politica e culturale europea
  • riferimento fondamentale per la pace e il benessere delle relazioni europee e delle relazioni internazionali (= cioè il fenomeno religioso è fondamentale ogni volta che con riferimento a tematiche religiose ci sono problemi relativi alla sicurezza nazionale);
  • inoltre l’UE ha dato grande attenzione al tema del fenomeno religioso attraverso vari atti normativi in tema di macellazione, produzione vinicola, imposizione dell’Iva, pubblicità, lavoro, riposo settimanale, trattamento dati, rifugiato, arresto europeo, riconoscimento delle sentenze, protezione dei beni culturali. 7 principi fondamentali di riferimento in UE (Doe) Secondo la dottrina ha evidenziato l’esistenza di sette principi fondamentali di riferimento nell’UE in tema religioso, che sono =
  1. il riconoscimento dell’importanza delle religioni;
  2. la sussidiarietà con competenza primaria ai singoli Stati;
  3. la libertà religiosa;
  4. l’uguaglianza;
  5. l’autonomia delle Chiesa;
  6. la cooperazione con le religioni;
  7. lo speciale regime di protezione con privilegi e esenzioni previsto per molte religioni anche a livello europeo Governance del fenomeno religioso in Europa = In qualche modo si va verso una vera e propria governance del fenomeno religioso in Europa. Quindi non più uno schema tradizionale ancorato a meccanismi di identificazione e di relazione con il dato storicamente più rilevante, ma una governance laica che non si identifica con un messaggio specifico, con una ideologia specifica o specificazione culturale, ma che tiene conto delle diverse realtà e delle diverse sensibilità in tema religioso con un accentramento della disciplina delle libertà religiose individuali e

collettive (= cioè con una grande attenzione non solo al tema della libertà religiosa del singolo, ma anche al tema della libertà religiosa in senso associativo e istituzionale).