



Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Questa lezione esplora il ruolo del fattore religioso nel diritto dell'UE, enfatizzando il principio di non discriminazione come base per la tutela della libertà religiosa. l'articolo 10 TFUE e l'articolo 19 TFUE, che danno strumenti pratici per combattere le discriminazioni basate sulla religione. Inoltre, viene discusso il principio generale che informa le relazioni tra l'UE e le chiese nazionali, come specificato dall'articolo 17 TFUE. Il documento conclude con una discussione sul governance del fenomeno religioso in Europa.
Tipologia: Appunti
1 / 5
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!




Lezione 17.2 – DIRITTO ECCLESIASTICO COMPARATO (1-4) slide 17.2 (n. 1-4) Il fattore religioso nel diritto dell’UE Nel modulo precedente abbiamo fatto riferimento a un sistema generale fondativo dell’UE rispetto alla tutela dei diritti fondamentali della persona e, in particolare, rispetto alla tutela del sentimento religioso (= della libertà religiosa). Se volessimo passare da un piano teorico generale al tema specifico del fattore religioso nel diritto dell’UE, un principio, nel quale il tema della religione viene in stringente evidenza e al quale l’UE si ispira = è il principio di non discriminazione (come affermato dall’art. 10 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Principio di non discriminazione L’art. 10 Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE) prevede che = l’Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale = l’art. 10 TFUE è una sintesi fondamentale del ruolo, per il quale è stato necessario costituire l’UE = infatti proprio la Comunità Europea nasceva con l’obbiettivo di creare una realtà, che potesse tutelare a livello sovranazionale la persona umana da eventuali discriminazioni, che fossero fondate sul sesso, sulla razza o l’origine etnica e sulla religione (= cioè l’UE si impegna a promuovere positivamente il tema della libertà religiosa, evitando a livello teorico ogni discriminazione). L’art. 19 TFUE dà un elemento in più = proprio con riferimento al tema della non discriminazione nell’UE l’art. 19 afferma che = il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza, la religione = quindi l’art. 19 non solo enuncia un principio di carattere teorico, ma dà anche uno strumento pratico, affinchè il principio generale possa essere attuato di fronte alle violazioni di una libertà fondamentale dell’uomo = come può essere quella nell’ambito dell’uguaglianza o nell’ambito della tutela del sentimento religioso. art. 19 TFUE Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell'ambito delle competenze da essi conferite all'Unione, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Ancora sul principio di non discriminazione Ancora sul principio di non discriminazione è necessario tener presente la Direttiva 2000/78, recepita in Italia con il decreto legislativo 216 del 2003 sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dove naturalmente si è fatto riferimento al rapporto tra discriminazione su base
religiosa nel caso specifico e lavoro = in particolare è stato definito il sistema, che potrebbe ingenerarsi in ambito lavorativo nel caso 1) di discriminazione diretta o 2) di discriminazione indiretta, sulla base di varie motivazioni (come potrebbero essere il sesso, la razza, le convinzioni personali, la disabilità e, in particolare, la religione) 1) discriminazione diretta = che si verrebbe a realizzare nel momento, in cui fossero trattate meno favorevolmente di altre le persone, che si trovino in situazioni analoghe;
Infatti le confessioni religiose hanno dato vita a organismi di relazione con l’UE (conferenze, che possono essere 1) generali = perché mettono insieme un po’ tutte le confessioni religiose o 2) specifiche = perché sono aggregazioni settoriali a seconda delle diverse confessioni religiose esistenti nei paesi membri dell’UE) =
collettive (= cioè con una grande attenzione non solo al tema della libertà religiosa del singolo, ma anche al tema della libertà religiosa in senso associativo e istituzionale).