Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Introduzione al Diritto Ecclesiastico, Sintesi del corso di Diritto Ecclesiastico

Sintesi diritto ecclesiastico - Compendio Nel Diritto 2019 - Capitolo I

Tipologia: Sintesi del corso

2021/2022

Caricato il 30/07/2022

Sandra2595
Sandra2595 🇮🇹

5 documenti

1 / 5

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
Capitolo I
IL DIRITTO ECCLESIASTICO: NOZIONI INTRODUTTIVE
Sommario: 1. Definizione, contenuto e fondamento del diritto ecclesiastico. 2. Rapporti e differenze con il diritto
canonico e con gli altri diritti confessionali. 3. Ambito soggettivo e ambito oggettivo della disciplina. 4. La religione
e l’organizzazione del potere civile. I sistemi di relazione fra potere temporale e potere s pirituale nel corso dei secoli.
5. Lo svolgimento della politica legislativa italiana in materia ecclesiastica. 6. Il diritto ecclesiastico oggi: profili
evolutivi della disciplina. 7. Diritto ecclesiastico e pandemia: l’esercizio pubblico del culto ai tempi del CoVid-19.
* * * * *
1. Definizione, contenuto e fondamento del diritto ecclesiastico.
Etimologicamente l’espressione “ecclesiastico” deriva dal termine “ecclesia” (“chiesa”), il che
farebbe pensare che il diritto ecclesiastico sia un diritto chiesastico.
2. Rapporti e differenze con il diritto canonico e con gli altri diritti confessionali.
In realtà, l’espressione diritto ecclesiastico fa riferimento ad un diritto che non ha origine
confessionale, ma piuttosto statale (= proviene dalla comunità politica): questa caratteristica lo
differenzia dal diritto canonico che invece è un diritto confessionale (= confessione religiosa che si
autoregolava e creava il proprio ordinamento giuridico).
3. Ambito soggettivo e ambito oggettivo della disciplina.
L’attribuzione della nomenclatura “diritto ecclesiastico” deriva da chi ha fondato questa disciplina
come oggetto di studio autonomo. Invero, il professore Francesco Scaduto dell’Università di Palermo,
alla fine dell’Ottocento, ha attribuito al suo corso il nome di “diritto ecclesiastico”, a volere indicare
quella branca del diritto dello Stato che si occupa di regolamentare il fenomeno religioso, sulla base
di principi e di regole.
L’esigenza di regolamentare il fenomeno religioso trae le sue origini dal fatto che trattasi di un
elemento indefettibile dell’agire umano, con condizionamenti anche nella sfera dell’agire giuridico
di ogni essere umano: l’interesse religioso concorre al pieno sviluppo della persona umana e ciascun
soggetto è portato a compiere scelte giuridicamente vincolanti anche in funzione del credo religioso
professato.
Pertanto, il diritto ecclesiastico è il diritto statale che regolamenta i vari aspetti del fenomeno
religioso, tenendo conto sia della dimensione individuale del singolo (professante o meno un credo
religioso) che della dimensione collettiva entro la quale il singolo esplica il suo credo religioso (=
organizzazioni confessionali).
Caratteristiche fondamentali del diritto ecclesiastico sono:
1. eterogeneità delle fonti: il diritto ecclesiastico è una disciplina di confine che trae origine da norme
contenute in tutti i settori giuridici, tanto pubblicistici che privatistici, e per attribuire rilevanza a
una norma confessionale, lo Stato può applicare il meccanismo del rinvio o il meccaniso del
presupposto;
2. pragmaticità delle norme: il diritto ecclesiastico, in molti casi, adotta soluzioni pratiche non
conformi ai principi ideologici della classe di Governo del momento, al fine di far fronte più
efficacemente ai problemi attuali concreti;
3. storicità del diritto ecclesiastico: la produzione normativa in tema di diritto ecclesiastico non
uniforme nel corso del tempo, ma si concentra a ridosso di determinati eventi storici, quindi non
una produzione normativa costante, ma assolutamente irregolare;
4. vischiosità delle norme: le norme si concentrano a ridosso della produzione di determinati eventi,
e, una volta emanate, rimangono in vigore anche se la ragione storica che ha portato alla loro
produzione venuta meno;
5. ruolo della giurisprudenza e della prassi amministrativa: se il legislatore non interviene per
abrogare o modificare le norme ormai desuete, interviene la Corte Costituzionale in fase di
interpretazione e applicazione o la prassi amministrativa in fase di applicazione;
6. trasversalità: il diritto ecclesiastico attraversa tutti i settori dell’ordinamento.
4. La religione e l’organizzazione del potere civile. I sistemi di relazione fra potere temporale e
potere spirituale nel corso dei secoli.
pf3
pf4
pf5

Anteprima parziale del testo

Scarica Introduzione al Diritto Ecclesiastico e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Ecclesiastico solo su Docsity!

Capitolo I

IL DIRITTO ECCLESIASTICO: NOZIONI INTRODUTTIVE

Sommario: 1. Definizione, contenuto e fondamento del diritto ecclesiastico. – 2. Rapporti e differenze con il diritto canonico e con gli altri diritti confessionali. – 3. Ambito soggettivo e ambito oggettivo della disciplina. – 4. La religione e l’organizzazione del potere civile. I sistemi di relazione fra potere temporale e potere spirituale nel corso dei secoli. –

5. Lo svolgimento della politica legislativa italiana in materia ecclesiastica. – 6. Il diritto ecclesiastico oggi: profili evolutivi della disciplina. – 7. Diritto ecclesiastico e pandemia: l’esercizio pubblico del culto ai tempi del CoVid-19. * * * * * 1. Definizione, contenuto e fondamento del diritto ecclesiastico. Etimologicamente l’espressione “ecclesiastico” deriva dal termine “ecclesia” (“chiesa”), il che farebbe pensare che il diritto ecclesiastico sia un diritto chiesastico. 2. Rapporti e differenze con il diritto canonico e con gli altri diritti confessionali. In realtà, l’espressione diritto ecclesiastico fa riferimento ad un diritto che non ha origine confessionale, ma piuttosto statale (= proviene dalla comunità politica): questa caratteristica lo differenzia dal diritto canonico che invece è un diritto confessionale (= confessione religiosa che si autoregolava e creava il proprio ordinamento giuridico). 3. Ambito soggettivo e ambito oggettivo della disciplina. L’attribuzione della nomenclatura “diritto ecclesiastico” deriva da chi ha fondato questa disciplina come oggetto di studio autonomo. Invero, il professore Francesco Scaduto dell’Università di Palermo, alla fine dell’Ottocento, ha attribuito al suo corso il nome di “diritto ecclesiastico”, a volere indicare quella branca del diritto dello Stato che si occupa di regolamentare il fenomeno religioso, sulla base di principi e di regole. L’esigenza di regolamentare il fenomeno religioso trae le sue origini dal fatto che trattasi di un elemento indefettibile dell’agire umano, con condizionamenti anche nella sfera dell’agire giuridico di ogni essere umano: l’interesse religioso concorre al pieno sviluppo della persona umana e ciascun soggetto è portato a compiere scelte giuridicamente vincolanti anche in funzione del credo religioso professato. Pertanto, il diritto ecclesiastico è il diritto statale che regolamenta i vari aspetti del fenomeno religioso, tenendo conto sia della dimensione individuale del singolo (professante o meno un credo religioso) che della dimensione collettiva entro la quale il singolo esplica il suo credo religioso (= organizzazioni confessionali). Caratteristiche fondamentali del diritto ecclesiastico sono:

  1. eterogeneità delle fonti: il diritto ecclesiastico è una disciplina di confine che trae origine da norme contenute in tutti i settori giuridici, tanto pubblicistici che privatistici, e per attribuire rilevanza a una norma confessionale, lo Stato può applicare il meccanismo del rinvio o il meccaniso del presupposto;
  2. pragmaticità delle norme: il diritto ecclesiastico, in molti casi, adotta soluzioni pratiche non conformi ai principi ideologici della classe di Governo del momento, al fine di far fronte più efficacemente ai problemi attuali concreti;
  3. storicità del diritto ecclesiastico: la produzione normativa in tema di diritto ecclesiastico non è uniforme nel corso del tempo, ma si concentra a ridosso di determinati eventi storici, quindi non è una produzione normativa costante, ma assolutamente irregolare;
  4. vischiosità delle norme: le norme si concentrano a ridosso della produzione di determinati eventi, e, una volta emanate, rimangono in vigore anche se la ragione storica che ha portato alla loro produzione è venuta meno;
  5. ruolo della giurisprudenza e della prassi amministrativa: se il legislatore non interviene per abrogare o modificare le norme ormai desuete, interviene la Corte Costituzionale in fase di interpretazione e applicazione o la prassi amministrativa in fase di applicazione;
  6. trasversalità: il diritto ecclesiastico attraversa tutti i settori dell’ordinamento. 4. La religione e l’organizzazione del potere civile. I sistemi di relazione fra potere temporale e potere spirituale nel corso dei secoli.

Sul piano teorico sono configurabili differenti possibili qualificazioni dello Stato rispetto alle credenze di religione, le quali dipendono dall'atteggiamento (favore, disfavore, indifferenza, neutralità, ecc.) che lo stesso tiene nei confronti del fenomeno religioso: − confessionista: quando aderisce ad una specifica confessione religiosa, o comunque manifesta un atteggiamento di favore nei riguardi della stessa, adeguando il proprio ordinamento ai principi etici della medesima (pur accettando, di solito, la presenza di altre fedi o forme di culto, e riconoscendo alle stesse uno spazio di libertà che, a seconda dei casi, può risultare maggiore o minore); − unionista: quando il potere temporale e il potere spirituale si trovano ad essere concentrati nelle mani della medesima autorità, religiosa (teocrazia) o temporale (cesaropapismo); − separatista: quando tiene rigorosamente separati i due ordini e non introduce alcuna regolamentazione peculiare del fenomeno religioso, né di natura favoritiva né di natura limitativa; − laico, nelle differenti connotazioni che il principio di laicità può concretamente assumere nell'esperienza giuridica contemporanea, che vanno dalla indifferenza alla neutralità, sino alla equidistanza nei confronti del fenomeno religioso e delle istanze al medesimo collegate. Sul piano storico, limitando l'analisi alla esperienza giuridica del continente europeo, è possibile distinguere i seguenti modelli: − cesaropapismo: relazione fra il potere civile e la religione improntata all'unione in capo alla massima autorità temporale del potere politico e di quello spirituale (NB. tale sistema raggiunse il suo culmine nella Roma antica in epoca imperiale, specialmente dopo il riconoscimento del cristianesimo quale religione ufficiale dell'impero nel IV secolo d.C.), allorché l'Imperatore si impose come autorità suprema al contempo temporale e spirituale, con il compito di moderatore della nuova religione cristiana; − giurisdizionalismo: relazione fra i due poteri caratterizzato dal prevalere della giurisdizione statale su quella ecclesiastica, e dunque dalla subordinazione della Chiesa al potere civile (NB. tale sistema raggiunse il suo culmine dopo la riforma protestante, a seguito della quale si formarono due filoni di potere, uno tendente a difendere il potere dello Stato e l’altro tendente a difendere il potere della Chiesa); − teocrazia: forma di rapporto fra Stato e Chiesa che prevede la subordinazione del primo alla seconda, dunque dell'autorità temporale a quella spirituale (NB. tale sistema raggiunse il suo culmine dopo la teorizzazione di Sant’Agostino, la quale muoveva dall'assunto che la Chiesa, fondata da Dio, era la sola legittima potestà, il suo monarca era Cristo e, in nome di Lui, lo era il suo Vicario, il Papa, cui appartenevano tutti i poteri esercitabili nel mondo, tanto di ordine spiritale quanto di ordine temporale, invero il potere temporale veniva esercitato dall’imperatore solo su delegazione papale); − separatismo: rapporto fondato sulla separazione, più o meno rigida, fra Stato e religioni, come mezzo per realizzare l'indipendenza della Chiesa e difendere i suoi interessi contro le pretese assolutistiche degli Stati, come mezzo per far prevalere l'autorità dello Stato (impronta anticlericale), come mezzo per armonizzare la società civile e la società religiosa in un contesto politico caratterizzato dal riconoscimento delle libertà fondamentali (NB. tale sistema raggiunse il suo culmine in epoca risorgimentale con Cavour, con l'enunciazione della celebre formula "Libera Chiesa in libero Stato", anche se in epoca post-unitaria si verificò una commistione fra elementi separatistici e elementi di matrice giurisdizionali, e un esempio lampante fu la Legge n. 214/ c.d. delle Guarentigie pontificie, con la quale lo Stato regolamentò in via unilaterale le prerogative del Sommo pontefice e della Santa Sede, nonché i rapporti tra potere civile e Chiesa cattolica in Italia); − coordinazione: visione che conduce a ritenere che i rapporti fra Stato e confessioni religiose vadano risolti sulla base di accordi fra le due entità, destinati a disciplinare le materie di comune interesse ( res mixtae ) ed a risolvere le eventuali interferenze tra campo spirituale e campo temporale, sulla base di Concordati il cui contenuto varia di volta in volta (NB. tale sistema raggiunse il suo culmine all'inizio del secondo Millennio con la Costituzione repubblicana (art. 7,

Pontefice di esercitazione la cd. legazione passiva ricevendo gli ambasciatori stranieri; garanzie reali: gli immobili dello Stato pontificio requisiti militarmente dalla Stato restano di proprietà dello Stato, ma la forza pubblica non può accedervi senza l’autorizzazione del Pontefice, immunità che perdura anche durante il conclave in attesa dell’elezione del nuovo pontefice; garanzie finanziarie: lo Stato si impegna a versare annualmente una somma in favore dello Pontefice, affinché questi possa provvedere alle spese che sono connesse al suo ufficio di capo della Chiesa cattolica) (NB. la cd. questione romana rimane aperta perché il Pontefice non accettò la legge delle Guarentigie, non per il contenuto che anzi approvava perché a lui favorevole, ma per la forma del provvedimento, perché trattandosi di legge ordinaria unilateralmente emanata dallo Stato poteva essere abrogata in qualsiasi momento, cosa che non potrebbe accadere se lo stesso contenuto fosse riportato in un accordo bilaterale); − non expedit del 1894 e legge Crispi del 1900: la cd. questione romana si acuisce con l’emanazione del “ non expedit ” del 1984 (= la Santa Sede chiede ai cattolici di manifestarsi solidali con il Papa non partecipando alla vita politica, né all’elettorato attivo né all’elettorato passivo, perché non è opportuno) e con l’emanazione della legge Crispi del 1900 (= sopprime le istituzioni di beneficenza e ne trasforma la natura da enti privati ecclesiali in enti pubblici, in base al principio per cui fare assistenza e beneficenza è compito esclusivo dello Stato, motivo per cui nascono le “IPAB - Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza”); − Patto Gentiloni del 1913: appiana la crisi Stato-Chiesa, perché trattasi di un accordo sinallagmatico tra il partito liberale (rappresentato dal segretario Giovanni Giolitti) e il movimento politico dell’Unione Cattolica Italiana (rappresentato dal presidente Vincenzo Ottorino Gentiloni), sulla base del quale gli elettori cattolici si impegnano a sostenere politicamente i candidati liberali, a patto che questi sottoscrivano prima delle elezioni l’impegno, qualora dovessero essere eletti come parlamentari, a sostenere in Parlamento una serie di iniziative legislative a favore della Chiesa cattolica e del cattolicesimo (NB. è un impegno morale, non un vincolo di mandato per i candidati, i quali una volta eletti possono anche cambiare orientamento); B. dal 1929 al 1945 (stato fascista): il partito fascista fa il suo avvento a partire dagli anni ’20, dopo la Prima Guerra Mondiale, e si pone come partito ostile alla Chiesa, salvo poi un cambio di orientamento nel periodo storico successivo (una volta presa coscienza che i cittadini cattolici costituivano la maggior parte della popolazione, e dunque dell’elettorato), che ha portato alle trattative che hanno originato i Patti Lateranensi del 1929 (accordo internazionale), ancora in vigore, che hanno finalmente risolto la cd. questione romana, ed alla promulgazione della legge sui culti ammessi (L. 1159/1929), poi completamente scardinata dalla successiva emanazione delle cd. leggi razziali dal 1938 al 1943: − Trattato (cd. questione romana): indipendenza del Pontefice, sovrano (anche temporale) all’interno del suo Stato di Città del Vaticano, i cui beni immobili ivi siti diventano di piena proprietà del Pontefice; − Concordato (regime giuridico della Chiesa cattolica): abrogazione delle cd. leggi eversive (= il patrimonio espropriativo non è riottenuto dalla Chiesa, ma gli ordini religiosi riacquistano la personalità giuridica), introduzione del matrimonio concordatario, estensione dell’insegnamento della religione cattolica a tutte le scuole pubbliche (= insegnamento specifico) e previsione che tutte le materie siano insegnate all’insegna dei principi della religione cattolica (= insegnamento diffuso), previsione della cd. clausola politica per le nomine dei vescovi e degli arcivescovi, per la quale prima di consacrare un nuovo vescovo italiano la Santa Sede deve comunicare riservatamente il nominativo del soggetto al Governo italiano, per verificare che il Governo non abbia obiezioni di ordine politico alla nomina, soppressione delle organizzazioni giovanili cattoliche (cosicché i giovani possano frequentare solo organizzazioni giovanili fasciste), tranne l’Azione Cattolica, che potrà continuare ad operare a patto di astenersi totalmente da qualunque attività che possa essere considerata di ordine politico;

− Convenzione finanziaria: stabilisce forfettariamente (750 milioni di lire in contanti oltre un miliardo in titoli di Stato, di cui la Chiesa pretenderà e accetterà solo un parte, per non pesare troppo sulle finanza dello Stato in ragione della crisi economica di Wall Street del ‘29) il risarcimento che deve essere dato alla Santa sede come indennizzo per aver perso lo Stato occupato militarmente dall’Italia e per avere perso il patrimonio in virtù delle leggi eversive; C. dal 1945 alla “stagione delle riforme” (stato democratico): viene elaborata la Costituzione del 1948 e in uno scenario fortemente improntato al riconoscimento ed alla tutela dei diritti fondamentali si inserisce anche la sfera religiosa e confessionale degli individui, ponendosi in merito tre ordini di problemi (= rapporto fra lo stato e le confessioni religiose, rapporto del nuovo Stato con la Chiesa cattolica, destino dei Patti Lateranensi), che hanno lasciato scoppiare una violenta polemica politica fra i due principali partiti che esistono in questa fase, la Democrazia Cristiana di ispirazione cattolica e il Partito Comunista di ispirazione marxista (artt. 7, 8, 19 e 20 Cost.); D. l’Accordo-quadro di revisione concordataria del 1984 (Accordo di Villa Madama che sostituisce il Concordato del 1929): reciproca indipendenza Stato-Chiesa ciascuno nel proprio ordine, libertà di missione pastorale della Chiesa, libertà di riunione di manifestazione del pensiero religioso dei cattolici, esenzioni militari per i chierici, segreto confessionale dei chierici per i fatti conosciuti in ragione del loro ministero, riconoscimento civile di alcune festività religiose, conferma del matrimonio concordatario, scuole paritarie cattoliche e riconoscimento dei titoli di studio conseguiti presso istituti cattolici, assistenza spirituale alle Forze Armate, collaborazione Stato- Chiesa per la tutela e la manutenzione del patrimonio storico-artistico; E. le intese con le confessioni diverse dalla cattolica: intese volte a riconoscere culti diversi da quello cattolico ed a regolare il loro rapporto con lo Stato italiano (art. 8 Cost.).

6. Il diritto ecclesiastico oggi: profili evolutivi della disciplina. Il diritto ecclesiastico vive un periodo di profondo rinnovamento: a. secolarizzazione della società occidentale: maggiore laicità; b. “ritorno del sacro”: in una società secolarizzata il fattore religioso è comunque un fattore di identità; c. crisi del concetto Stato-Nazione: perdita di sovranità con conseguenze sulle modalità concrete di tutela dei diritti di libertà religiosa; d. progressi delle tecno-scienze: che mettono in crisi i valori fondati sui principi cristiani, essendo piuttosto necessario richiamare la neutralità dello Stato; e. pluralismo culturale e religioso: trasformazione in senso multietnico, multiculturale e multireligioso della società.