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Diritto ecclesiastico, Sintesi del corso di Diritto Ecclesiastico

Matrimonio sintesi del corso diritto ecclesiastico

Tipologia: Sintesi del corso

2022/2023

Caricato il 24/06/2026

evelyn-crapanzano-1
evelyn-crapanzano-1 🇮🇹

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PREMESSA: l’ "annullamento di matrimonio" in diritto canonico non esiste, è come dire
"divorzio" inaccettabile per la Chiesa cattolica per lo stesso diritto divino (indissolubilità).
L’annullamento è pronunciato con una sentenza costitutiva che modifica la realtà
giuridica preesistente, determina la cessazione del rapporto matrimoniale dal momento
in cui è stata pronunciata (ex nunc)—> il matrimonio è esistito dal momento della sua
celebrazione sino all’ intervenuta sentenza che ne ha sancito l'annullamento.
In caso di divorzio/annullamento la parte che contrae un nuovo matrimonio si risposa
per la seconda volta
La dichiarazione di nullità viene fatta con una sentenza dichiarativa che si limita, cioè, a
prendere atto della situazione già esistente, senza innovare alcunché e, perciò, produce
effetti retroattivi (ex tunc) risalendo, cioè, a ritroso fino al momento della celebrazione
delle nozze, cancellando dalla realtà giuridica il matrimonio: seppure sia stato
effettivamente celebrato nella realtà è come se non fosse mai esistito (una fictio iuris,
non si cancellano i fatti ma gli effetti giuridici). Chi ha ottenuto la nullità è come se non
fosse mai stato sposato, fosse tornato celibe/nubile e in caso di passaggio a nuove
nozze è come se si sposasse per la prima volta.
3 tipi di matrimonio:
-civile art 143 se (solo effetti civili)
-matrimonio religioso-> (solo rito ed effetti religiosi) anche se la Chiesa non permette
(tranne casi eccezionali) di sposarsi solo con tale rito ma che ci si sposi prima con rito
civile o con matrimonio concordatario xk se ci si sposasse solo con rito religioso quando
si è ancora celibe/nubile, dal punto di vista statale, ci si potrebbe sposare con persone
diverse (non è bigamia penalmente parlando perché si tratta di ordinamenti diversi).
Invece lo Stato non fa questo ragionamento:se ci presenta con matrimonio canonico ci
si potrà sposare agli effetti civili
-matrimonio concordatario (effetti sia religiosi sia civili)-> can 1059 cod can prevede
che il matrimonio dei cattolici, anche quando sia cattolica una sola delle parti, è retto
non solo dal diritto divino, ma anche a quello canonico, salva la competenza
dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio stesso.
IL MATRIMONIO CANONICO (RELIGIOSO)
Chiesa e sessualità: perché la Chiesa è sessuofobica?
Tutto parte dalle origini del cristianesimo nato dalla confluenza di 2 correnti di pensiero
•(influenze culturali):
-Cantico dei cantici- Libro di re Salomone Antico Testamento (Sacra scrittura);
insegnamenti di Gesù Cristo)-> no al matrimonio x coppie omosessuali perché contrario
al diritto divino naturale
-il giudaismo (Gesù e San Pietro) e l’ellenismo (San Paolo di Tarso secondo cui le
passioni impediscono di ragionare); Sant’Agostino (tutto ciò che è legato alla
corporeità/fisicità/sessualità e’ male): il matrimonio come remedium
concupiscentiae, rimedio contro la sessualità, l’unica sessualità ammessa è quella
diretta alla procreazione (la procreazione diventa anche precetto “sanitario” per evitare
un calo demografico a causa della pestilenza). Secondo il diritto canonico la
procreazione è uno tra i fini del matrimonio.
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PREMESSA: l’ "annullamento di matrimonio" in diritto canonico non esiste, è come dire "divorzio" inaccettabile per la Chiesa cattolica per lo stesso diritto divino (indissolubilità). L’annullamento è pronunciato con una sentenza costitutiva che modifica la realtà giuridica preesistente, determina la cessazione del rapporto matrimoniale dal momento in cui è stata pronunciata (ex nunc)—> il matrimonio è esistito dal momento della sua celebrazione sino all’ intervenuta sentenza che ne ha sancito l'annullamento. In caso di divorzio/annullamento la parte che contrae un nuovo matrimonio si risposa per la seconda volta La dichiarazione di nullità viene fatta con una sentenza dichiarativa che si limita, cioè, a prendere atto della situazione già esistente, senza innovare alcunché e, perciò, produce effetti retroattivi (ex tunc) risalendo, cioè, a ritroso fino al momento della celebrazione delle nozze, cancellando dalla realtà giuridica il matrimonio: seppure sia stato effettivamente celebrato nella realtà è come se non fosse mai esistito (una fictio iuris, non si cancellano i fatti ma gli effetti giuridici). Chi ha ottenuto la nullità è come se non fosse mai stato sposato, fosse tornato celibe/nubile e in caso di passaggio a nuove nozze è come se si sposasse per la prima volta. 3 tipi di matrimonio :

  • civile art 143 se (solo effetti civili)
  • matrimonio religioso -> (solo rito ed effetti religiosi) anche se la Chiesa non permette (tranne casi eccezionali) di sposarsi solo con tale rito ma che ci si sposi prima con rito civile o con matrimonio concordatario xk se ci si sposasse solo con rito religioso quando si è ancora celibe/nubile, dal punto di vista statale, ci si potrebbe sposare con persone diverse (non è bigamia penalmente parlando perché si tratta di ordinamenti diversi). Invece lo Stato non fa questo ragionamento:se ci presenta con matrimonio canonico ci si potrà sposare agli effetti civili -matrimonio concordatario (effetti sia religiosi sia civili)-> can 1059 cod can prevede che il matrimonio dei cattolici, anche quando sia cattolica una sola delle parti, è retto non solo dal diritto divino, ma anche a quello canonico, salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio stesso. IL MATRIMONIO CANONICO (RELIGIOSO) Chiesa e sessualità: perché la Chiesa è sessuofobica? Tutto parte dalle origini del cristianesimo nato dalla confluenza di 2 correnti di pensiero •( influenze culturali ): -Cantico dei cantici- Libro di re Salomone Antico Testamento (Sacra scrittura); insegnamenti di Gesù Cristo)-> no al matrimonio x coppie omosessuali perché contrario al diritto divino naturale -il giudaismo (Gesù e San Pietro) e l’ellenismo ( San Paolo di Tarso secondo cui le passioni impediscono di ragionare); Sant’Agostino (tutto ciò che è legato alla corporeità/fisicità/sessualità e’ male): il matrimonio come remedium concupiscentiae , rimedio contro la sessualità, l’unica sessualità ammessa è quella diretta alla procreazione (la procreazione diventa anche precetto “sanitario” per evitare un calo demografico a causa della pestilenza). Secondo il diritto canonico la procreazione è uno tra i fini del matrimonio.

QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL MATRIMONIO CANONICO (RELIGIOSO): per la Chiesa il matrimonio canonico è un contratto can 1052 (per lo Stato è un negozio giuridico perchè non ha effetti patrimoniali diretti) La struttura del matrimonio : commistione tra elementi del matrimonio della tradizione giuridica:

  • romana elemento psicologico/consensuale + elemento materiale = matrimonio/possesso ( affectio maritalis) (deductio in domum mariti) donna usucapita come consenso degli sposi passaggio “in manu” sotto il un bene mobile (a voler stare insieme controllo del marito dalla casa espresso ogni giorno) paterna a quella del marito. (oggi il passaggio lungo la navata)
  • germanica elemento consensuale + elemento materiale Matrimonio= contratto desponsatio traditio puellae (emptio-venditio (volontà della donna compravendita padre/sposo non conta) donna=oggetto di proprietà Il matrimonio canonico trae gli aspetti positivi di questi modelli che si addicevano alla propria visione del matrimonio: libero consenso sposi + manifestato una sola volta all’atto della stipula contratto (diritto romano) (al momento celebrazione nozze) (diritto germanico) Il matrimonio canonico venne così configurato giuridicamente come un contratto come il modello germanico ma recuperando dal modello romanistico la centralità del consenso di entrambi gli sposi come fondamento e causa efficiente del matrimonio ( solus consensus facit nuptias ) IL MATRIMONIO E’ UN CONTRATTO CONSENSUALE O REALE?COME SI PERFEZIONA IL CONTRATTO MATRIMONIALE? -scuola giuridica di Bologna ( Alma mater studiorum ,Graziano): il matrimonio è un contratto reale che si perfeziona nel momento in cui c’è l’atto sessuale tra i coniugi (dopo il sì), la traditio rei -scuola di pensiero dei filosofi di Parigi: il matrimonio è un contratto consensuale che si perfeziona al momento del sì davanti al celebrante (scambio di consenso nuziale) Per la Chiesa il matrimonio è un contratto consensuale perché l’archetipo di tutti i matrimoni e’ quello tra Giuseppe e Maria).Ha prevalso il secondo pensiero argomentando che se fosse stato vero che il matrimonio si perfezionava con la sua consumazione ne sarebbe conseguito che l’archetipo di tutti i matrimoni cristiani,quello tra Giuseppe e Maria non sarebbe stato un vero matrimonio in quanto mai consumato. Alla tesi del matrimoni- contratto consensuale fu aggiunta un correttivo dei giuristi di Bologna: è vero che è matrimonio quando c’è il si scambiato tra i coniugi (il consenso manifestato all’atto della cerimonia nuziale) ma diventa indissolubile solo se c’è l’atto sessuale dopo il si perché attraverso l’atto sessuale i coniugi diventano “una

acquisiva al momento del matrimonio allo scopo di porre in essere atti sessuali finalizzati alla procreazione. Il nuovo cod ha adottato una concezione personalistica del rapporto coniugale inteso, sulla scia del Concilio Vaticano II (Costituzione apostolica Gaudium et spes) come intima communitas vitale et amoris inserendo un nuovo fine, il bonum coniugum can 1055 , il bene dei coniugi, la dedizione l’uno verso l’altro. È una nuova e più ampia visione del matrimonio che viene visto non più come cornice entro cui deve essere realizzata la procreazione, ma come un contesto di crescita e di arricchimento reciproco dei coniugi, amor coniugalis. È l’impegno ad accettare l’altro e a donarsi per il perfezionamento morale, spirituale e materiale del proprio partner affinchè questi raggiunga la sua plenitudo essendi , la pienezza del suo essere (Sant’Agostino) Sotto questo aspetto anche la sessualità viene vista in una prospettiva non meramente riproduttiva ma come strumento per rafforzare l’amore reciproco. FINI ED ELEMENTI DEL MATRIMONIO : il cod. can attuale utilizza anche alternativamente all’ espressione contratto quella di patto (foedus) con cui si vuole indicare che l’unione maritale tra uomo e donna ha un che di sacrale in quanto richiama le due unioni che costituiscono “l’asse portante” della concezione strutturale della Chiesa, quella tra Dio e il Popolo di Israele e quella tra Cristo e la Chiesa. Così come indissolubili sono stati questi patti così altrettanto indissolubile deve essere l’unione coniugale: il matrimonio è il patto matrimoniale con cui l’uomo e la donna stabiliscono la loro comunità di vita per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla generazione ed educazione della prole; tra i battezzi è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento. A simboleggiare questo patto indissolubile è l’anello nuziale, simbolo dell’unione indissolubile tra gli sposi e che si chiama “fede” proprio xk richiama il foedus, il patto/contratto che sancisce la loro alleanza. Fini: procreazione, educazione dei figli, bonum coniugum Elementi (proprietà strutturali) fissati dalla Chiesa e sottratti all’autonomia negoziale delle parti (contratto sui generis)

  1. unità (comunione di vita,unione coniugale)
  2. indissolubilità (anche il matrimonio tra due non battezzati,c.d “legittimo” è riconosciuto come valido e indissolubile dalla Chiesa cattolica)
  3. dignità sacramentale (quando ci si sposa si deve credere e volere che il matrimonio è un sacramento, si deve volere il sacramento perché se ci si sposa ma non si ritiene che il matrimonio è un sacramento e si vogliono solo gli effetti il matrimonio è NULLO) L’unità e l’indissolubilità sono proprietà essenziali del matrimonio conseguono una peculiare stabilità in ragione del sacramento. Durante il Concilio di Firenze 1439 nella Bolla di unione degli Armeni ( Decreto Pro Armenis ) è affermata per prima volta la natura di sacramento del matrimonio. Lutero la negherà definendo il matrimonio mero “negozio secolare” di esclusiva competenza dello Stato ma in sede di controriforma (concilio di Trento) la Chiesa ribadirà definitivamente la sacramentalità del matrimonio e la competenza esclusiva dei tribunali ecclesiastici a giudicare sulla sua validità.

1. Le parti sono contraenti e ministri del sacramento, non possono modificare la struttura del contratto potendo solo aderire id quod facit Ecclesia circa matrimonium (quello che fa la Chiesa sul matrimonio). 2 .Per la Chiesa il matrimonio è indissolubile, nel Vangelo la clausola matteana afferma che “chiunque ripudia sua moglie, salvo che per motivo di fornicazione ( nisi ob fornicationem ) la espone ad adulterio, e commette adulterio chiunque sposa una ripudiata”. Uno dei testi + controversi della cristianità: nel vecchio testamento era previsto il ripudio che non scioglieva però il matrimonio (esponeva la moglie ripudiata ad adulterio). Il problema + grande era l’inciso “ salvo che per motivo di fornicazione ”: questa eccezione vuole dire che il ripudio, il divorzio è ammesso? •per la Chiesa cattolica il matrimonio è un sacramento indissolubile,non è possibile il divorzio, è ammessa la separazione tra i coniugi ma “ manente vinculo ”, cioè fermo restando il vincolo. Si resta sposati, non c’è obbligo di convivenza, ma restano fermi tutti gli altri obblighi incluso la fedeltà e l’unica possibilità x recuperare la libertà personale è la nullità matrimoniale. •per gli ortodossi il matrimonio è un sacramento dissolubile, motivi di divorzio

  • cum danno o sanzionatorio (es adulterio,abbandono del tetto coniugale, atti di violenza, apostasia dal cristianesimo)->dei 2 aspetti sacramentale e contrattuale che la concezione orientale tiene maggiormente distinti rispetto a quella occidentale è quello contrattuale che viene sciolto dal divorzio che viene concesso dalla Chiesa ortodossa non sulla base della semplice volontà dei coniugi ma in presenza di gravi fatti peccaminosi qualificabili come crimina contro il matrimonio. Quello che con il divorzio salta è il contratto, non il sacramento. Si possono fare fino a 3 matrimoni: il 1° è sacramento e dal il 2° in poi è sacramentale, una sorta di benedizione che consente ai nuovi sposi di reputare la propria unione pienamente accettata dalla comunità ecclesiale, ma non sacramento perché il sacramento resta (si scioglie solo il contratto).
  • bona gratia, di giustizia (es ingresso nella vita monastica, elevazione all’episcopato di un sacerdote coniugato, scomparsa del coniuge) Interpretazione della clausola matteana della Chiesa cattolica è fornita dal can 7 del Decreto Tametsi (Concilio di Trento 1545-1563): “ sia anatema (scomunicato) chi dice che il matrimonio si può sciogliere per l’adulterio dell’altro coniuge e che ad ambedue i coniugi o almeno a quello che non ha causato l’adulterio sia lecito contrarre nuove nozze e non commette adulterio chi si risposa”. L’interpretazione è la separazione “ manente vinculo ” -can 1151 “i coniugi hanno il dovere e il diritto di osservare la convivenza coniugale,eccetto che ne siano scusati da causa legittima” -can 1152 “per quanto si raccomandi che ciascun coniuge, mosso per il bene della famiglia, non rifiuti il perdono alla comparte adultera e non interrompa la vita coniugale, tuttavia se non le ha condonato la colpa ha il diritto di sciogliere la convivenza coniugale” Distinzione per quanto riguarda le condizioni per sposarsi: per l’ammissione ai sacramenti in base alla Familiaris Concortio (1981):

convivenza o che si vivesse “sub uno tecto sed tamquam frater et soror ” (sotto lo stesso tetto ma come fratello e sorella, evitando rapporti intimi coniugali). Non può ottenerla perchè pur essendo ancora sposato dal punto di vista religioso con il partner del 1°matrimonio ha intrapreso una nuova relazione stabile con altra persona ed è come se vivesse un concubinaggio “more uxorio” (nel vecchio cod can 1917 can 2357 si parlava di pubblici adulteri o concubinari), una situazione grave e pubblica di peccato che non può essere perdonata in foro interno (in confessione)se continua a perdurare

  • Eucarestia ->divieto di ammissione alla sacra Comunione cod can. can.915 (previsto anche per gli scomunicati e gli interdetti)
  • possibilità di fare da padrino/madrina di battesimo -> vivendo in una condizione ritenuta stabilmente peccaminosa non possono farsi carico a nome del battezzando degli impegni per una santa vita cristiana ( can 874 ) -può far da testimone di nozze in quanto il ruolo di quest’ultimo è solo quello di attestare il verificarsi di un fatto storico come è l’avvenuta celebrazione del matrimonio (può farlo anche un non battezzato o un ateo) Le sanzioni valgono anche per il nuovo partner: questo è come se decidesse di convivere (per la Chiesa il matrimonio civile tra 2 battezzati è solo una forma legalizzata di convivenza) con una persona sposata accettando il ruolo di amante/concubino e ponendosi quindi in una situazione morale deprecabile e sanzionabile Un cambiamento si è verificato sotto il pontificato di Papa Francesco che ha previsto la possibilità per i divorziati risposati, sia pure a certe condizioni, di accostarsi all’Eucarestia senza necessità di astenersi dai rapporti con il proprio partner. Si tratta di una riforma che ha dovuto coniugare due distinte esigenze: da un lato salvaguardarel’indissolubilitò del vincolo matrimoniale e dall’altro di consentire al maggior numero di fedeli/divorziati civilmente risposati o stabilmente conviventi di poter tornare in comunione con Dio. Nel 2016 è stata pubblicata dal papa l’ Esortazione apostolica “Amoris laetitia seguita ai sinodi sulla famiglia dei due ani precedenti con cui si è cercato nel cap VIII un approccio più pastorale verso i fedeli che versano in una situazione matrimoniale “irregolare”. Laddove si parla del fatto che << a causa di condizionamenti o dei fattori attenuanti,è possibile che,entro una situazione oggettiva di peccato, si possa vivere in grazia di Dio ricevendo a tal scopo l’aiuto della Chiesa >> si innesta la nota 351 La nota 351 in cui si legge << in certi casi potrebbe essere anche l’aiuto dei Sacramenti..segnalo che l’Eucarestia non è un premio per i perfetti,ma un generoso rimedio e un alimento per i deboli >>. L’esortazione del Papa di ammettere alla comunione anche chi fosse divorziato e risposato civilmente ha suscitato le critiche (c.d 5 dubia) da parte di alcuni cardinali, tacciata (di essere un attacco all’indissolubilità del vincolo e all’antica concezione secondo cui si escludeva la comunione a meno che un divorziato risposato non riuscisse a vivere sotto lo stesso tetto tamquam frater et soror). Il dubium principale era se a seguito di quanto affermato in Amoris Laetitia fosse divenuto possibile concedere l’assoluzione nel sacramento della penitenza e quindi ammettere all’Eucarestia una persona che essendo legata da vincolo matrimoniale valido convivesse more uxorio con un’altra. E se l’espressione “in certi casi” della nota 351 potesse essere applicata a divorziati in nuova unione

che continuassero a vivere more uxorio. Ammettere alla comunione i divorziati risposati significa non riconoscere l’adulterio e questo per la Chiesa non era ammissibile, si pensi alla clausola matteana, al massimo prevedono la separazione in manente vinculo (no obbligo di convivenza ma si obbligo di fedeltà rimanendo il vincolo matrimoniale). Il rischio che si voleva paventare era che il Papa andasse contro il diritto divino rivelato e si autoscomunicasse. Il papa non ha risposto direttamente ma lo ha fatto un cardinale affermando che, fermo restando il peccato e la valutazione moralmente negativa della condizione di divorziato risposato (situazione di peccato quasi delittuosa per la Chiesa) si potessero individuare in concreto delle circostanze attenuanti generiche (ricorrendo alle categorie penalistiche della colpa) tali da giustificare la situazione ed evitare l’applicazione della pena , delle soluzioni caso x caso con delle precise prescrizioni per consentire l’accesso ai sacramenti. Tra queste condizioni quella di fare un percorso di discernimento volto a comprendere attraverso un rigoroso esame di coscienza il disvalore ecclesiale della situazione matrimoniale in cui si versa e a maturare un sincero pentimento. Inoltre viene indicato di tentare in via preliminare di chiedere la nullità del proprio matrimonio quale momento di passaggio obbligato del cammino di discernimento personale inteso come una sorta di riabilitazione spirituale. Al fine di trovare un rimedio giuridico alle situazioni matrimoniali irregolari il Pontefice nel 2015 con il Motu proprio Mitis iudex Dominus Iesus ha varato una riforma del processo matrimoniale basata sui principi della gratuità e accessibilità,prossimità (tribunali ad es su base diocesana) e celerità ( nullità matrimoniale c.d. brevior ),un processo più breve di quello ordinario (di 1 anno) da chiudere in 3 mesi e che presuppone che la nullità sia evidente e che le parti siano d’accordo su tutto (non un generico accordo) con ricorso congiunto (atto di volontaria giurisdizione) I MOTIVI DI NULLITÀ

  1. IMPEDIMENTI dirimenti (impotenza, età, ratto cioè rapimento) cann. 1083- (ostacoli giuridici di natura oggettiva- situazioni esterne o soggettiva-condizioni personali dei nubenti ; motivi di nullità ostativi ad una valida celebrazione delle nozze,impedimenti matrimoniali) In base al can 1057 “ l’atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili”. Gli impedimenti sono una forma di incapacità legale al matrimonio (da distinguere dall’incapacità personale/ naturale al matrimonio ex can 1095), si tratta di una situazione giuridica che riguarda uno o entrambi gli sposi e che costituisce ostacolo giuridico x la validità del matrimonio. Si tratta di una restrizione dello ius connubii, il diritto a contrarre matrimonio , un diritto naturale della persona che però ha precisi limiti giuridici in quanto è riferito solo a persone iure habiles , giuridicamente abili ed essendo un diritto fondato sulla legge naturale può essere limitato solo dal Papa. 12 impedimenti
  • PUBBLICI (possono essere provati in foro esterno) o OCCULTI
  • di DIRITTO DIVINO o UMANO (in base a chi ha creato l’impedimento,Dio o l’uomo); gli impedimenti di diritto umano riguardano solo i battezzati nella Chiesa cattolica

di natura psicosomatica,consiste nella paura della penetrazione non x dolore ma x paure personali) o secondaria (si verifica dopo un evento scatenante). Prova: perizia antropologica,ginecologica o psicologica e in caso di rifiuto la valutazione è effettuata sugli atti del processo ( votum ). È correlato al tema della mancata consumazione del matrimonio che ha però presupposti diversi: es una persona perfettamente in grado si avere rapporti sessuali può incorrere in un matrimonio rato e non consumato se x una qualche ragione alla celebrazione del matrimonio non segua un rapporto idoneo alla procreazione; x consumazione si intendono i rapporti sessuali tra coniugi interventisti DOPO la celebrazione delle nozze->il matrimonio validamente celebrato ma non consumato non potrà essere dichiarato nullo ma sciolto dalla dispensa del Papa. Inoltre la consumazione del matrimonio deve avvenire in modo libero e spontaneo, l’atto coniugale deve essere volontario e consapevole e fatto animo maritali; il rapporto sessuale deve avvenire in modo umano, spontaneamente e volontariamente e non frutto di un atto di violenza sessuale o compiuto sotto effetto di stupefacenti o sostanze alcoliche. Precedente vincolo (can 1085) La legge statale vieta la bigamia e la poligamia,sanzionati anche penalmente (pena alla reclusione da 1 a 5 anni anni per chi nonostante sia legato già da un matrimonio con effetti civili ne contrae un altro). È un impedimento temporaneo che cessa alla morte o scomparsa di uno dei coniugi (in caso di dubbio della morte non si può contrarre nuovo matrimonio a meno che non si raggiunga la certezza morale della morte) o per mezzo di una delle forme di dissoluzione del vincolo previste dal diritto canonico come la dispensa super rato o la declaratoria di nullità. L’impedimento sorge anche x i precedenti matrimoni tra non cattolici e non battezzati secondo il valore riconosciuto al matrimonio legittimo in base al diritto naturale: se due non battezzati si sposano anche solo civilmente, poi divorziano e uno dei due vuole contrarre con un cattolico questo matrimonio non può essere celebrato x la sussistenza del precedente vincolo che x la Chiesa è indissolubile. Prova: documenti ecclesiastici o testimoni credibili, qualsiasi altra modalità da cui possa scaturire con certezza morale la prova che non sia stato contratto un precedente matrimonio valido. È un impedimento assoluto stabilito dalla legge divina naturale poiché è una conseguenza delle proprietà essenziali del matrimonio:unità e indissolubilità. Disparità di culto (can 1086) Dal punto di vista canonico una persona che non è battezzata, che afferisce ad altra confessione religiosa o che si è allontana dalla Chiesa (es con un atto di apostasia) è un non credente (infedele). Questa condizione è incompatibile con il matrimonio canonico per il pericolo per la fede della parte cattolica e dell’eventuale prole generata dall’unione. L’impedimento è assoluto ma essendo di diritto umano è dispensabile dall’ordinario locale (le persone non battezzate continuano cmq ad avere lo ius connubii), ma la parte cattolica deve dichiararsi disposta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e promettere sinceramente di fare quanto è in suo potere perchè i figli siano battezzati e educati nella Chiesa cattolica; la parte non cattolica deve essere informata di queste promesse. Questo impedimento vale anche per i catecumeni, coloro che non sono battezzati ma che si stanno preparando a ricevere il battesimo da adulti, e

cessa quando il non battezzato riceve il battesimo. Il battesimo ricevuto in un’altra confessione cristiana (tranne nel caso dei Testimoni di Geova) vale e non viene ripetuto qualora la parte acattolica decida di convertirsi al cristianesimo. Non devono esserci dubbi sull’’avvenuto battesimo prima della celebrazione del matrimonio, se ci sono dubbi che permangono dovrebbe essere conferito il battesimo condizionato (battesimo ad cautelam ) nonostante di regola il battesimo ha carattere indelebile e una volta validamente ricevuto non può essere ripetuto. Se il dubbio sorge dopo la celebrazione del matrimonio viene applicato il principio secondo cui il matrimonio gode della legge e i presume sia valido. Prova: documenti ecclesiastici o testimoni credibili Ordine (can 1087) I preti in forza dell’obbligo del celibato conseguente al ricevimento del sacerdozio sono “sposati con la Chiesa” e non possono contrarre matrimonio, si tratta di un impedimento che riguarda coloro che hanno ricevuto il sacramento dell’ordine in uno dei 3 gradi:diaconato,presbiterato ed episcopato e anche i diaconi permanenti sposati che diventano vedovi e che non possono + risposarsi avendo perso lo ius connubii in quanto chierico. Fino alla riforma gregoriana (XI sec) i preti potevano sposarsi, poi fu introdotto il celibato (anche x evitare che i beni della Chiesa fossero trasferiti a mogli e figli) e questa decisione fu confermata nel Concilio di Trento e negli Atti del Concilio Vaticano II (decreto Presbyterorum ordinis). Questo limite non vige x i sacerdoti ortodossi, preti cattolici delle Chiese orientali che possono essere ordinati anche se già sposti, ma non potranno far carriera in quanto, essendo sacerdoti c.d uxorati, non possono accedere al grado del’episcopato. È un impedimento matrimoniale di tipo confessionale, da ordine sacro : a colui che ha ricevuto il sacramento dell’ordine è fatto divieto di sposarsi con rito canonico anche se teoricamente il prete, essendo un cittadino, mantiene il suo diritto a sposarsi con rito civile, seppur, qualora attestasse il matrimonio andrebbe incontro a sanzioni es la riduzione allo stato laicale o la dimissione dallo stato clericale. Di contro se andasse dall’u.s.c e chiedesse le pubblicazioni civili in vista del matrimonio civile l’u.s.c on potrebbe negare al sacerdote di accedere al rito civile del matrimonio. Seppur sono frequenti i casi di preti che si spogliano dell’abito talare per indossare quelli di sposo ottenendo la dispensa dal celibato, resta sempre il fatto che chi è ordinato prete lo rimane x tutta la vita. Il Sacramento dell’ordine sacro conferisce un sigillo indelebile impresso nell’anima che non può essere mai cancellato (un sacerdote dimesso dallo stato clericale lo potrebbe riacquistare con un atto di grazia del papa). Qualsiasi prete, anche ridotto allo stato laicale può assolvere dai peccati in punto di morte perchè la finalità è la salus animarum per cui di fronte al pericolo della dannazione eterna la Chiesa sospende censure e divieti. È un impedimento assoluto e di diritto umano ed è possibile la dispensa riservata alla Segnatura apostolica (la Chiesa latina ha al suo interno dei sacerdoti sposati es i ministri convertiti provenienti da atre chiese come quella anglicana). La validità dell’ordinazione sacerdotale è elemento essenziale x l’esistenza dell’impedimento e può essere dichiarata nulla. La perdita dello stato clericale non implica la dispensa dall’obbligo di celibato (che può essere concesso solo dal papa) tranne nei casi in cui l’ordinazione è dichiarata invalida.

l’ impedimento. È un impedimento relativo (tra la donna rapita e il rapitore) di diritto umano per cui è possibile la dispensa da parte dell’ordinario. Cessa se sussistono simultaneamente la separazione della donna dal suo rapitore e il collocamento di questa in un luogo sicuro e libero. Se la donna sottratta dall’influenza del rapitore volesse comunque sposarsi il matrimonio sarebbe valido. Per quanto riguarda il “luogo sicuro e libero” in alcune circostanze non è stato considerato dalla giurisprudenza della Rota romana nemmeno il momento del colloquio tra la donna e il giudice civile per ottenere l’ammissione al matrimonio (secondo la legge civile) o la Curia del vescovo se questo incontra la donna per sincerarsi del suo stato ma nell’anticamera della sua stanza si trova in quel momento il fratello del rapitore. Il motivo i ciò è che occorre prestare la dovuta attenzione alla condizione psicologica della donna che deve percepire di essere libera da ogni influenza del rapitore. Genocidio (can 1089) L’impedimento presuppone che vi sia stato l’uccisione del coniuge. Anche questo impedimento è desueto in quanto non occorre + uccidere il coniuge x recuperare la propria libertà personale e sposarsi nuovamente grazie all’introduzione in Italia del divorzio e la recente riforma del processo matrimoniale canonico che ha reso + celere la dichiarazione di nullità matrimoniale. In passato la legge non ammetteva il divorzio ma si prevedeva il delitto d’onore. Dal punto di vista canonico l’impedimento trova 3 possibile specie applicative:l’omicidio del proprio coniuge, quello del coniuge della persona con cui si intende contrarre matrimonio e quello del coniuge con mutua collaborazione. Elementi costitutivi dell’impedimento: i soggetti (uno o entrambi) devono causare con malizia (dolo) la morte del coniuge x azione diretta o per mezzo di terzi; la morte del coniuge deve effettivamente avvenire, che l’omicidio sia stato commesso, non essendo sufficiente il semplice tentativo (diversamente dal cod cc dove per far sorgere l’impedimento basta quest’ultimo); che una parte sia vincolata ad un matrimonio valido anche se non consumato; che vi sia consapevolezza del legame coniugale e l’uxoricidio sia compiuto con l’intenzione e allo scopo di contrarre un nuovo matrimonio. È impedimento relativo (tra i due amanti) e di diritto umano la cui dispensa è riservata solo al Papa solo x gravi motivi e se l’uxoricidio non sia stato divulgato x evitare scandalo tra i fedeli. Prova: presunzioni e sentenze e documenti civili. Assume centralità il Promotore di giustizia (una sorta di pm) che ha il compito di perseguire la giustizia nel caso in cui il mancato inizio di una causa di nullità possa creare scandalo tra i fedeli con conseguente nocumento x la salvezza delle loro anime. Se due amanti si rendono complici di uxoricidio per sposarsi tra loro non saranno propensi a iniziare una causa di nullità per far dichiarare nullo quel matrimonio per celebrare il quale sono stati disponibili ad uccidere e poichè solo i coniugi hanno diritto di chiedere la nullità del loro matrimonio si avrebbe il rischio di lasciare formalmente valido un matrimonio celebrato sul cadavere di una persona assassinata e se la notizia fosse divulgata sarebbe scandalo tra i fedeli che vedrebbero premiata un’azione criminosa in quanto lo scopo che ha spinto i due amanti ad uccidere è il matrimonio. Ecco che interviene il Promotore che si farà carico di iniziare e portare a compimento la causa di nullità contro la volontà dei due sposi

Consanguineità (can 1091) Divieto di rapporti incestuosi e trova fondamento nel rischio x la prole causato dal sovrapporsi del medesimo patrimonio genetico che si determina tra persone legate da vincoli di consanguineità. La Chiesa condanna l’incesto xk corrompe le relazioni familiari e segna un regresso verso l’animalità (anche se l’unione tra fratello e sorella- Adamo ed Eva- fu condizione necessaria per la propagazione del genere umano). La legge mosaica proibì i rapporti sessuali tra consanguinei diretti come fratelli e sorelle, figli dello stesso padre e della stessa madre; non vi era condanna esplicita dell’incesto. L’impedimento sussiste sempre in ogni grado nella linea diretta (questa unisce le persone di cui l’una discende dall’altra es padre-figlio,nonno-nipote); nella linea collaterale (che unisce persone che pur avendo uno stipite in comune non discendono l’una dall’altra es fratelli, zio-nipote) si estende fino al 4° inclusivamente (i cugini di 1°). È espressamente vietato di permettere il matrimonio se sussiste qualche dubbio che le parti sia consanguinee in qualunque grado della linea retta o nel 2° della linea collaterale. In passato si parlava anche di incesto spirituale che si verificava nel caso di parentela spirituale o cognazione spirituale (tra battezzato e padrino), ma è stato abrogato. L’impedimento di consanguineità è relativo (sussiste tra persone legate da specifici legami di parentela),è in parte di diritto divino e non dispensabile nella linea diretta e nel 2° della linea collaterale e in parte di diritto umano per gli altri gradi, potendosi dunque ottenere la dispensa dall’ordinario del luogo. Affinità (can 1092) È il vincolo che unisce un coniuge e i parenti dell’altro coniuge, non è un vincolo di sangue(es i cognati, il suocera e la nuora). La ratio dell’impedimento è costituita dal fatto che con il matrimonio ciascuno degli sposi entra a far parte della famiglia dell’altro e l’affinità presuppone l’esistenza di un sistema di relazioni parentali già esistenti ed è volta a tutelare l’integrità della vita e della morale familiare. In diritto canonico l’affinità nasce solo da un matrimonio valido anche se non consumato. X stabilire il grado di affinità si tiene conto del grado di parentela con cui l’affine è legato al proprio coniuge. Il diritto canonico prevede l’impedimento nella linea retta (suocero e nuora o suocera e genero) mentre è stato soppresso nella linea collaterale perché il matrimonio tra persone legate da affinità è spesso la migliore soluzione x bambini che potrebbero essere nati dal primo matrimonio. È un impedimento relativo tra xsone legate da un rapporto di affinità e dispensabile. Pubblica onestà (can 1093) Questo impedimento è anche chiamato quasi-affinità o semiaffettività essendo basato sulla medesima esigenza di chiarezza sociale e personale nei rapporti familiari. Basi :un matrimonio invalido,in cui è stata stabilita una vita comune o il concubinato che deve essere pubblico ,cioè provato a giudizio e notorio (conosciuto pubblicamente o derivante da una sentenza o confessione giudiziaria). Si tratta di situazioni tali da far presumere come matrimoniale un rapporto tra due persone che in realtà non sono sposate. Impedisce di contrarre matrimonio a tutti gli affini in linea retta (coniuge nei confronti degli ascendenti dell’altro coniuge o discendenti in asso di precedente unione). Lo scopo è quello di scongiurare il matrimonio tra l’uomo e la madre o la figlia della donna con cui è stato legato da un matrimonio dichiarato nullo o

acconsentire accettando in tutto e x tutto lo schema matrimoniale cattolico, cioè al momento della prestazione del consenso- in chiesa davanti al prete-occorre accettare il “pacchetto completo” proposto e imposto dalla Chiesa, quello che si definisce come il “tacere quod facit Ecclesia”. Se entrambi o uno solo degli sposi non possono o non vogliono accettare le condizioni contrattuali predisposte dalla Chiesa il matrimonio sarà nullo. Il motivo di nullità inoltre non deve essere conosciuto necessariamente dall’altra parte che può anche essere del tutto all’oscuro delle reali intenzioni del partner. Il consenso (S.Tommaso D’Aquino) è un atto proprio dell’uomo ( actus humanus ) in quanto coinvolge le facoltà superiori dell’essere umano, quelle qualità che lo caratterizzano e lo qualificano come essere superiore e arbitro delle proprie azioni. Il procedimento che porta alla formazione del consenso, che ci porta ad acconsentire a qualcosa è la sommatoria di 3 elementi:

  • affettività è il collegamento tra le emozioni del corpo e sentimenti nella mente (+ stabili e profondi); è la causa principale che porta al consenso coniugale:il pensiero è influenzato dai sentimenti,quindi,segue il processo cognitivi o/intellettuale e alla fine c’è l’intervento esecutivo della volontà.
  • intelletto ->conosce qualcosa, lo valuta e se lo ritiene utile e opportuno in quel dato momento e specifiche circostanze trasmette un input alla volontà, muove la volontà presentando ad essa l’oggetto del volere
  • volontà -> desiderando l’oggetto proposto dall’intelletto si muove x conseguirlo; il suo presupposto è la conoscenza (devi conoscere o almeno credere di conoscere qualcosa x volerlo- non si può volere nulla se prima non lo si conosce/crede di conoscere) Applicando questi principi al consenso matrimoniale : prima si è attratti da una persona,poi la si cerca di conoscere meglio frequentandola,una volta che sul piano cognitivo si è giunti alla conclusione che è la persona giusta come compagna di vita la si vuole tramite un atto di volontà che impegna prospetticamente e infine si manifesta il consenso in chiesa al fine di legarsi indissolubilmente con essa-> il sì al matrimonio. In altri termini: prima si desidera->poi si conosce->poi si vuole ciò che si è conosciuto-> e quale atto finale si esprime esternamente il proprio consenso inteso quale atto che permette (sotto il profilo giuridico)di conseguire l’oggetto voluto. Questo è come dovrebbe funzionare il processo di formazione del consenso matrimoniale che produce un valido matrimonio. Se questo processo non funziona c’è un’alterazione,una patologia che ne inficia la validità. Causa la nullità del matrimonio-> motivi di nullità
  1. VIZI DEL CONSENSO cann. 1095- 1103 - errore di fatto - errore di diritto - dolo - condizione - metus - ignoranza

3) DIFETTI DEL CONSENSO cann. 1108-1123: incapacità consensuale e simulazione 4) DIFETTO DI FORMA Tutti i motivi di nullità (a qualsiasi gruppo appartengano) devono essere necessariamente presenti al momento del matrimonio ( in actu matrimonii ). Eventuali motivi sopravvenienti non determinano la nullità del matrimonio. La nullità riguarda il momento genetico del matrimonio , se in quel momento è presente un difetto o vizio il matrimonio nasce morto Ciò che può accadere è che un matrimonio sia solo apparente ,non essendo mai stato in effetti un contratto matrimoniale perché alcuni suoi elementi essenziali sono mancati sin dall’inizio e dunque nessun matrimonio è mai stato in senso strettamente giuridico celebrato. Seppur il matrimonio sia stato impugnato per più di un motivo è sufficiente che ne venga accolto uno perché il matrimonio sia nullo. Il processo di nullità funziona come una fotografia del momento del fatidico sì in chiesa x verificarne la validità: si scandaglia (con l’istruttoria processuale) l’animo e la mente degli sposi ( internus animi consensus ) alla ricerca di eventuali difetti o vizi del consenso e ciò permette di stabilire l’esistenza dei motivi di nullità afferenti al consenso DISTINZIONE TRA VIZI E DIFETTI DEL CONSENSO (DOMANDA ESAME)

  • i vizi del consenso presuppongono che il consenso esista ma che sia viziato ,inficiato da qualcosa che ne altera una fase del procedimento di formazione (errori o alterazioni della volontà;il consenso è viziato da fattori interni o esterni): -il metus (violenza psicologica) è un vizio che riguarda la volontà (non funziona,l’intelletto si) -il dolo o l’errore di fatto-> vengo ingannato o mi inganno da solo spontaneamente o perchè sono caduto in errore o l’altra persona mi ha indotto a cadere in errore, mi ha fatto credere qualcosa che non è (es casi di incapacità psichica). Il dolo per essere motivo di nullità deve riguardare una qualità della persona che è oggettivamente grave, una qualità che x sua stessa natura può turbare qualsiasi matrimonio (nuovo cod. can 1983). In passato valeva solo l’ errore di fatto : es mi sposo per la qualità della persona e non per la persona in sè -la condizione presuppone l’esclusione dell’indissolubilità : l’indissolubilità è condizionata> “mi sposo a condizione che” La condizione (cod. civ) è un avvenimento futuro e incerto, presuppone che ci sia un’incertezza oggettiva (non si sa se l’elemento dedotto in condizione accadrà). La condizione de futuro non è utilizzabile nel diritto canonico che invece prevede altri 2 tipi di condizione che presuppongono un’ incertezza soggettiva, nell’apponente la condizione -la condizione de preterito (su un fatto accaduto nel passato) -la condizione de praesenti (su in fatto che sta accadendo nel presente) •nel caso dei difetti il consenso manca del tutto , non essendoci alcun consenso effettivo ma solo apparente. Si possono riferire a

(bona matrimonii ) che ogni sposo deve essere in grado di rispettare come il bonum fidei e il bonum coniugum L’incapacità deve esistere al momento della prestazione del consenso (non è necessario che sia antecedente alla celebrazione delle nozze; un’incapacità susseguente non invalida il matrimonio a neo che non dipenda da una causa che era presente a momento del consenso sia pure allo stato latente). È richiesto il nesso di causalità tra problema psicologico e nullità del matrimonio. Per essere nullo il matrimonio deve trattarsi d i una vera e propria incapacità e non già di una semplice difficoltà a prestare il consenso e a realizzare una vera comunità di vita e di amore rende (San Giovannni Paolo II). Prova: mezzo di prova principale è costituito dalle perizie psichiatriche e/o psicologiche, e dall’eventuale documentazione medica- certificati e storia clinica-prova documentale(difficilmente in sede decisionale sono disattese le conclusioni peritali). Se c’è contrasto tra le conclusioni dei periti di parte e di ufficio il giudice può nominare un ulteriore consulente ex officio, il peritissimus ; dichiarazioni delle parti e di testi credibili;analisi x cui il matrimonio è stato celebrato (causa contrahendi);circostanze matrimoniali; Simulazione (can 1101) si ha quando una o entrambe le parti pongono in essere deliberatamente dichiarazioni difformi rispetto all’interno effettivo volere, quando si manifesta il proprio consenso esternamente in modo apparentemente serio e rituale ma internamente non si esprime alcun valido consenso creando così un divario tra manifestazione esterna e interna della volontà. Lo sposo/a, dal punto di vista personale è perfettamente in grado di esprimere il consenso e la difettualità dell’atto del consentire dipende dall’oggetto (la cosa su cui si presta il consenso) che è difettoso in quanto divergente in tutto o in parte rispetto ai precetti e agli insegnamenti della Chiesa in materia matrimoniale: la persona che simula esclude espressamente il matrimonio stesso o un qualsiasi elemento o una qualsiasi proprietà essenziale del matrimonio dal suo consenso e, per questo, non si dà coniugalmente: in altre parole, il suo consenso non è sufficiente per costituire un matrimonio valido. È possibile simulare non solo escludendo il matrimonio nella sua interezza (fingo solo di volermi sposare ma in realtà non voglio il matrimonio) parlandosi allora di simulazione totale ("Voluntas non contrahendi", ossia una volontà di non contrarre affatto); bensi anche solo escludendo una parte dello schema di matrimonio (ad es, voglio sposarmi ma non voglio avere dei figli dal mio matrimonio). In questo caso saremo in presenza di un'ipotesi di simulazione parziale (*Voluntas non sese obligandi et non implendi", cioè una volontà di non assumere e/o adempiere gli obblighi matrimoniali). Per l'esistenza della simulazione del consenso è necessario un atto positivo di volontà interna , (positivus actus excludens) contrario a quello espresso esternamente anche se non rivelato all'altra parte (intentio corde retenta). Non c'è esclusione senza un atto positivo di volontà escludente. Esso si distingue dalla "riserva mentale": mentre l'atto positivo di volontà utilizza le medesime componenti strutturali del consenso matrimoniale la "riserva mentale" rimane confinata nella sola sfera intellettiva e non transita mai nella volontà.

Per contrarre validamente un matrimonio è sufficiente che le proprietà e fini essenziali del matrimonio non siano esclusi espressamente mediante un atto positivo della volontà. Per simulare occorre avere presente quali sono i fini o gli elementi essenziali del matrimonio (anche se non è richiesta la perfetta conoscenza degli stessi, si deve avere la conoscenza minima) e non volerli espressamente (es so che il matrimonio è un sacramento indissolubile e ciò nonostante non volere l’indissolubilità). La simulazione implica un inganno consapevole : ad essere ingannati la parte non simulante, quando si tratta di simulazione unilaterale (quando, cioè, solo uno dei due sposi simula il consenso); la Chiesa intesa Intesa come comunità di fedeli all’interno del quale la coppia celebra il matrimonio quando è bilaterale (posta da entrambi) Nel caso di simulazione unilaterale , non è necessario che l’altra parte sia a conoscenza della volontà escludente della parte simulante.Invero, il matrimonio sarà comunque nullo anche se una delle parti fosse in completa buona fede, ossia anche se fosse totalmente all'oscuro che l'altro/a stesse simulando il proprio consenso. Differenza tra simulazione civilistica (bilaterale/unilaterale) e x la tempistica per richiedere l’invalidità del matrimonio x simulazione: nel il diritto canonico è possibile chiedere la nullità in qualsiasi tempo; nel diritto civile 1 anno dalla celebrazione del matrimonio o anche meno nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto (seppur x brevissimo tempo) come coniugi successivamente alla celebrazione. Prova : + difficile rispetto agli altri motivi xk ha contro di sè due presunzioni (sia pur relative): generale presunzione di validità del matrimonio/sacramento can 1060 che prevede che nel dubbio si debba ritenere valido il matrimonio fino a che non sia provato il contrario e specifica presunzione di conformità tra consenso interno dell’animo e parole o segni adoperati nel celebrare il matrimonio (ossia tra quanto internamente voluto e quanto esternamente dichiarato). Fondamento principale della prova è la c.d. confessione del simulante ( confessio simulantis ), (prova diretta) è condizione probatoria necessaria ma non sufficiente, infatti anche se il presunto simulatore negasse qualsiasi esclusione potrebbe essere comunque possibile ottenere la certezza morale necessaria x arrivare ad una decisione affermativa. Nel processo canonico il confessare di aver simulato il proprio consenso non è in astratto un agire contro se stessi, posto che il processo non è contro la persona che confessa di avere simulato, bensì contro la validità del matrimonio, anche se il confessare di aver simulato il consenso implicherà, con elevata probabilità, che nella sentenza finale verrà apposto al simulante il divieto di contrarre nuove nozze (c.d. "vetitum") se non a certe condizioni. Anche quando vi sia una strenua opposizione di una parte che si ostini riottosamente a negare la verità rifiutando di ammettere di avere simulato il proprio consenso è ancora teoricamente possibile riuscire a provare il fatto della simulazione. La confessione, infatti, può essere di due tipi: quella che si rende - espressamente e consapevolmente - in giudizio davanti al giudice (c.d."confessione giudiziale ") e quella resa al di fuori del giudizio (c.d. "confessione stragiudiziale "). Quest'ultima, consiste in affermazioni rese soprattutto durante il fidanzamento davanti a testimoni con cui si esprime (incautamente) quello che è il proprio reale pensiero e la propria volontà circa gli impegni da assumere in vista delle contraende nozze (ad es "io non voglio avere figli dal mio matrimonio perché non voglio responsabilità" è valutabile come confessione stragiudiziale). Tale confessione si potrà fare rientrare nel processo attraverso la testimonianza di persone credibili che potranno asserire di avere ascoltato le