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Diritto Ecclesiastico: Stato Città del Vaticano e Rapporti con la Chiesa Cattolica, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Appunti di diritto ecclesiastico anno 2021/2022

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 29/01/2022

Dedi.3100
Dedi.3100 🇮🇹

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Diritto ecclesiastico
A.A. 2020/2021. CFU 8. Ore 40. Classe di laurea LMG/01
Giuseppe Rivetti / Professore di ruolo - II fascia / Diritto tributario (IUS/12)
Dipartimento di Giurisprudenza
Prerequisiti Nessuno
Obiettivi del corso Il corso, di carattere interdisciplinare, mira a far acquisire le conoscenze di base
degli istituti del diritto tributario e del diritto penale, con particolare riferimento alla disciplina
tributaria degli enti no profit religiosi e alla tematica del riciclaggio.
Programma del corso
Stato Città del Vaticano - Santa Sede
Normativa antiriciclaggio dello Stato Città del Vaticano
Normativa antiriciclaggio e rapporti con il fenomeno dell'evasione/elusione fiscale
Le fonti del diritto vaticano
I profili tributari degli Enti religiosi
Ente ecclesiastico - imprenditore
Enti ecclesiastici - Terzo settore - Impresa sociale
Testi (A)dottati, (C)onsigliati
1. (A) G. Boni - G. Dalla Torre Il diritto penale della Città del Vaticano. Evoluzioni
giurisprudenziali Giappichelli, Torino,
2014 » Pagine/Capitoli: pagg. 1-150
2. (A) G. Rivetti Stato Città del Vaticano. Normativa antiriciclaggio Giuffrè, Milano, 2014
3. (A) G. Dalla Torre Lezioni di diritto ecclesiastico Giappichelli, Torino, 2014
4. (A) F. Moroni Enti religiosi e riforma del Terzo settore. Profili tributari Aracne, Roma, 2019
Altre informazioni / materiali aggiuntivi
FREQUENTANTI:
G. Rivetti, Stato Citt à del Vaticano. Normativa antiriciclaggio, Giuffrè, Milano, 2014
G. Boni - G. Dalla Torre, Il diritto penale della Città del Vaticano. Evoluzioni giurisprudenziali,
Giappichelli, Torino, 2014 - pagg. 1-150 (esclusa Appendice)
NON FREQUENTANTI:
G. Dalla Torre, Lezioni di diritto ecclesiastico, Giappichelli, Torino, 2014
F. Moroni, Enti religiosi e riforma del Terzo settore. Profili tributari, Aracne, Roma, 2019
Metodi didattici
Didattica frontale; didattica dialogata; esercitazioni; seminari; affiancamento di specialisti del
settore.
Modalità di valutazione
L'esame sarà orale e si svolgerà in lingua italiana. Esso consisterà nella risposta a domande proposte
dal docente sugli argomenti che formano oggetto del corso. La valutazione mirerà ad accertare le
competenze acquisite, nonché la correttezza nell'esposizione, la capacità di nessi, la proprietà
nell'uso della terminologia giuridica.
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Diritto ecclesiastico

A.A. 2020/2021. CFU 8. Ore 40. Classe di laurea LMG/ Giuseppe Rivetti / Professore di ruolo - II fascia / Diritto tributario (IUS/12) Dipartimento di Giurisprudenza Prerequisiti Nessuno Obiettivi del corso Il corso, di carattere interdisciplinare, mira a far acquisire le conoscenze di base degli istituti del diritto tributario e del diritto penale, con particolare riferimento alla disciplina tributaria degli enti no profit religiosi e alla tematica del riciclaggio. Programma del corso Stato Città del Vaticano - Santa Sede Normativa antiriciclaggio dello Stato Città del Vaticano Normativa antiriciclaggio e rapporti con il fenomeno dell'evasione/elusione fiscale Le fonti del diritto vaticano I profili tributari degli Enti religiosi Ente ecclesiastico - imprenditore Enti ecclesiastici - Terzo settore - Impresa sociale Testi (A)dottati, (C)onsigliati

1. (A) G. Boni - G. Dalla Torre Il diritto penale della Città del Vaticano. Evoluzioni giurisprudenziali Giappichelli, Torino, 2014 » Pagine/Capitoli: pagg. 1- 150 2. (A) G. Rivetti Stato Città del Vaticano. Normativa antiriciclaggio Giuffrè, Milano, 2014 3. (A) G. Dalla Torre Lezioni di diritto ecclesiastico Giappichelli, Torino, 2014 4. (A) F. Moroni Enti religiosi e riforma del Terzo settore. Profili tributari Aracne, Roma, 2019 Altre informazioni / materiali aggiuntivi FREQUENTANTI: G. Rivetti, Stato Citt à del Vaticano. Normativa antiriciclaggio, Giuffrè, Milano, 2014 G. Boni - G. Dalla Torre, Il diritto penale della Città del Vaticano. Evoluzioni giurisprudenziali, Giappichelli, Torino, 2014 - pagg. 1-150 (esclusa Appendice) NON FREQUENTANTI: G. Dalla Torre, Lezioni di diritto ecclesiastico, Giappichelli, Torino, 2014 F. Moroni, Enti religiosi e riforma del Terzo settore. Profili tributari, Aracne, Roma, 2019 Metodi didattici Didattica frontale; didattica dialogata; esercitazioni; seminari; affiancamento di specialisti del settore. Modalità di valutazione L'esame sarà orale e si svolgerà in lingua italiana. Esso consisterà nella risposta a domande proposte dal docente sugli argomenti che formano oggetto del corso. La valutazione mirerà ad accertare le competenze acquisite, nonché la correttezza nell'esposizione, la capacità di nessi, la proprietà nell'uso della terminologia giuridica.

1 Ecclesiastico 15 febbraio Cardinale Pietro Gasparri (ussita), figura molto importante per lo studio del diritto ecclesiastico perché è l‟artefice della prima codificazione canonica e per i patti lateranensi. (Diritto canonico (è lo studio della regolamentazione all‟interno dell‟apparato della chiesa).) Studieremo diritto ecclesiastico: che significa, il rapporto tra stato italiano e fenomeno religioso, in un‟accezione moderna perché in passato non esisteva il diritto vaticano che in realtà è stato inserito da poco a seguito di una proliferazione di normative varie analizzeremo tutto ciò a partire da un presupposto che caratterizza soprattutto la zona occidentale cioè il fatto che un precetto giuridico non si potrà mai fondarsi su un precetto religioso perché come diceva Giorgio la Pira: lo stato è la casa comune dei credenti, dei non credenti e dei diversamente credenti quindi è naturale che se uno stato assumesse come fondamento giuridico un precetto religioso, dovrebbe scegliere quale religione e quindi su quella religione, quel precetto religioso andrebbe a costituire poi un precetto giuridico vincolante per la generalità dei consociati che porterebbe una serie di grandi problemi perché ovviamente quel precetto religioso avrebbe una funzione in una determinata direzione o verso coloro i quali fanno parte di quella religione ed altri invece si troverebbero in una situazione di estrema difficoltà, però realtà la religione è una parte importante della nostra società, culturalità, infatti, la nostra corte costituzionale quando ha elaborato il principio di laicità ha precisato in maniera molto forte come quella neutralità che deve essere alla base dell‟attività di uno stato rispetto al fenomeno religioso, non deve significare indifferenza nei confronti dei principi religiosi. È da notare come la religione abbia avuto un ruolo fondamentale infatti c‟è da ricordare come degli elementi distintivi, pratici e non teorici ci diano l‟idea di questa connessione con la religione, basti pensare che il Quirinale, palazzo che attualmente ospita il presidente della repubblica, un tempo ospitava il pontefice. Quindi si vede come l‟Italia (come stato) più di tutti sostanzialmente ha vissuto e ancora vive per certi aspetti questo rapporto con lo stato città del vaticano e con la religione che ovviamente esprime attraverso la sua attività. Da un punto di vista storico tutto questo risale alla cosiddetta QUESTIONE ROMANA: nasce nel momento in cui c‟è la conquista di Roma dal parte del regno d‟Italia e il pontefice perde qualsiasi potere e viene meno lo stato pontificio in maniera definitiva e si ritirava ristretto nei palazzi romani e questo apre la questione romana in cui il pontefice si sentiva prigioniero del regno d‟Italia, con anche la presa di Roma era venuta meno la potestas in temporalibus ovvero la potestà temporale e viene meno anche lo stato pontificio di cui le marche erano una parte molto importante, però nasce un‟esigenza di trovare una soluzione alla questione Romana perché se il pontefice si sentiva in gabbia è possibile immaginare tutte le pressioni che si erano create a livello internazionale nei confronti dell‟Italia, e quindi l‟Italia ci provò a trovare una soluzione e quindi creò la legislazione sulle guarentigie, che aveva creato una serie di garanzie nei confronti della figura del pontefice ma che in realtà non erano mai state accettate, questa legislazione non era mai stata accettata per due motivi: 1. Perché era stata introdotta con legge ordinaria (che è qualcosa che può essere modificato nel tempo e quindi la legge successiva potrebbe sostituire quella vigente e quindi la chiesa non si sentiva tutelata da questo punto di vista per quanto ne riconoscesse il valore riteneva che questa tecnica legislativa non fosse propriamente protettiva dal punto di vista giuridico), 2. L‟assegnazione dei palazzi pontifici alla gerarchia ecclesiastica non mediante trasferimento di proprietà (che rimaneva al regno d‟Italia) ma semplicemente mediante il trasferimento del possesso (che è importante perché ci da la possibilità di utilizzare ed occupare un bene ma di fatto è diverso rispetto alla proprietà che ha un valore maggiore) e tutto questo aveva portato ad tensioni maggiori soprattutto agli inizi del 900 in cui i cittadini italiani si sentivano divisi tra un‟appartenenza

religiosa al pontefice ed una appartenenza allo stato italiano che era caratterizzata a sua volta dalla effettiva divisione tra pontefice e stato italiano. Nel 1929 tutto questo viene meno perché vengono sottoscritti i patti lateranensi che pongono fine a questo isolamento del pontefice o a questa condizione quasi di prigionia che rivendicava. PATTI LATERANENSI: si compongono di tre elementi importanti:

1. IL TRATTATO DEL LATERANO dove vengono previste a favore della chiesa una serie di prerogative, e allora la prima domanda che ci viene spontanea è perché la chiesa ha accettato il trattato ma non la legislazione sulle guarentigie? Perché il trattato è uno strumento specifico del diritto internazionale e significa che lo stato italiano ha regolato i rapporti sulla chiesa non più su quella che è la legge ordinaria ma ha collocato i rapporti con la chiesa cattolica su un piano superiore che è il diritto internazionale e così qualsiasi modifica che lo stato italiano vorrà fare al trattato del Laterano dovrà concordarla sicuramente con la chiesa cattolica e non potrà in maniera unilaterale effettuare alcun tipo di modifica e quindi con il trattato la chiesa si sente molto più tutelata. 2. IL CONCORDATO: un sistema di rapporti che viene a crearsi dal 1929 e ha delle dirette conseguenze giuridiche, perché questi sistemi di rapporti, non hanno solo un valore storico ma anche giuridico. La chiesa nel passare del tempo ha visto diversi sistemi di rapporti (abbiamo agli inizi della sua storia, quindi parliamo del 300/313 d.c. il primo sistema era il Cesaro-Papismo, vale a dire un sistema in cui confluiva nella figura del pontefice, sia quelle che erano le prerogative dell‟imperatore che quelle del pontefice poi abbiamo visto sistemi teocratici, dove il riferimento principale era il papa che doveva avere una potestà anche nell‟ambito civile, poi abbiamo avuto un sistema giurisdizionalista che riteneva la chiesa qualcosa che dovesse essere ai margini, nell‟800 abbiamo avuto un sistema separatista che aveva delle conseguenze del tipo considerare un ente della chiesa come ente pubblico e quindi ciò significava che lo stato poteva regolamentare la chiesa come un qualsiasi ente pubblico e poi nascono le leggi eversive che incameravano i patrimoni dell‟ente, quindi sopprimeva gli enti ritenuti inutili, da qui si può notare come da una concezione derivante da un sistema poi si potessero raggiungere dei risultati estremamente invasivi nei confronti degli enti). Mentre nel 1929 si viene a creare un sistema CONCORDATARIO il che significa che lo stato italiano deve concordare con la chiesa cattolica quelli che sono i contenuti su alcune specifiche materie (ad esempio enti o beni culturali, l‟insegnamento della religione nella scuola pubblica e così via), un esempio di questa applicazione lo abbiamo avuto negli anni 90 quando lo stato italiano decide di introdurre delle normative volte a semplificare i procedimenti amministrativi e quindi con la legge Bassanini introduce delle disposizioni volte ad eliminare il parere del consiglio di stato da una serie di procedimenti che espressamente avevano una richiesta del parere del consiglio di stato prima del perfezionamento del procedimento stesso, che una volta inserita la normativa nel nostro ordinamento, qualcuno si accorge che esiste anche nel nostro ordinamento una normativa concordataria che si basa sul diritto internazionale e regola i rapporti con la chiesa. Allora si pone un problema, un conflitto tra normative nazionali e internazionali perché il problema che poi venne subito ad essere preso in considerazione fu la domanda se poi la Legge Bassanini potesse estendersi anche alle disposizioni concordatarie che prevedevano la richiesta del parere del consiglio di stato prima di una procedura relativa al riconoscimento civile degli enti ecclesiastici, e quindi il problema qual è? Ma questa normativa italiana la possiamo estendere alla normativa concordataria che ha come base ed è fondata sul diritto internazionale? Quindi cosa fa lo stato italiano? Chiede un parere al consiglio di stato che si dichiara subito incompetente perché aveva (a differenza della parte

primo elemento che dobbiamo sottolineare è che il costituente ha deciso di inserire il rapporto tra stato e chiesa nell‟articolo 7 mentre i rapporti tra lo stato e le altre religioni sono stati inseriti nell‟art. 8, questo perché? Perché la religione è regola ma anche limite e anche la costituzione è regola ma anche limite, regola perché da delle indicazioni al tempo stesso è anche limite perché il costituente ha sottratto al legislatore di poter regolamentare in maniera differente dai principi contenuti nell‟art. 7 e 8 della cost. principi che in questo modo sono stati messi al riparo da possibili modifiche che potessero nuocere ed è così che il costituente ha sottolineato l‟importanza che questi rapporti tra religioni con lo stato italiano ricoprono. L‟art. 20 della costituzione introduce un principio che sembra scontato ma non lo è perché ha attraversato vicende storiche non di secoli, “Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività” si riferisce al fatto che prima un ente religioso era considerato pubblico perché in questo modo poteva essere soppresso nel caso fosse stato ritenuto inutile, sarebbe stata una questione discriminatoria contro i principi fondamentali della nostra costituzione. L’ex territorialità delle magioni romane è prevista nel concordato o trattato? Nel trattato. L‟extra territorialità (stato estero) significa che non solo i palazzi vaticani ne godono ma anche altre strutture che sono al di fuori del colonnato del Bernini. Quando ci troviamo all‟interno del colonnato del Bernini non siamo a Roma ma nello stato città del vaticano. I controlli vengono fatti dalle forze armate italiane (rientrano nel regime giuridico di piazza San Pietro in base al quale le attività di polizia sono state delegate dallo stato città del vaticano all‟autorità di polizia italiana). Un esempio concreto lo abbiamo avuto quando c‟è stato l‟attentato a Papa Giovanni Paolo II durante il quale la polizia italiana intervenne (prerogativa di intervento diretto si arresta al primo scalino dopo del quale si applica la normativa vaticana). I palazzi vaticani, invece, sono presidiati dalle guardie svizzere (ragione storica: intorno al „600 ci fu un episodio sanguinoso nel quale circa 500 guardie svizzere si immolarono per salvare il papa il quale riuscì a fuggire. In ragione di ciò la chiesa italiana ha voluto sempre a presidio della sicurezza del pontefice e dei palazzi vaticani le guardie svizzere → figure importanti ma simboliche). Alcune disposizioni costituzionali, tra cui l‟art. 20 (divieto di discriminare enti ecclesiastici per fini di religione), sembrerebbero banali, in realtà sono frutto delle antiche paure legate alla legislazione eversiva. Il sistema giurisdizionalista è quello che ritiene la chiesa al di fuori di quello che è lo spazio pubblico, quindi ai margini e parte delle strutture pubbliche. Riteneva, infatti, di poter intervenire direttamente e addirittura riteneva lo stato di doversi attribuire la scelta su quali enti potessero sopravvivere e quali invece dovessero essere dichiarati estinti su base di utilità sociale. Gli altri enti, soprattutto i monasteri di clausura o vita contemplativa, che per il sistema non avevano utilità, venivano soppressi. L‟art. 20 della Costituzione vuole evitare che tutto questo si ripeta introducendo un principio, banale, frutto delle antiche paure che hanno portato ad attraversare determinate vicende storiche. All‟interno delle storia della chiesa il tempo non è come lo intendiamo noi dato che questa ha avuto uno sviluppo secolare. La chiesa preesiste allo stato. L‟aver indotto le tre occupazioni temporali della chiesa, che ora stanno aumentando con la normativa antiriciclaggio che ha fatto sì che nello stato città del vaticano fossero introdotte tante procedure e normative, quasi simili a quelle degli altri stati europei, avrebbe prodotto un problema maggiore se la chiesa avesse dovuto preoccuparsi anche di quesiti di carattere temporale. Tanto che

Paolo VI disse che era stato un bene per la chiesa quell‟evento perché poteva concentrarsi sulla sua finalità istituzionale. Lo stato vaticano è il più piccolo al mondo ma ciò gli serve per garantire un‟autonomia dal punto di vista formale e territoriale, il cui fine è diverso da quello temporale. 2 Ecclesiastico 16 febbraio CONVENZIONE FINANZIARIA: all‟interno dell‟analisi della struttura della convenzione finanziaria, noi ritroviamo la premessa in cui si dice che la santa sede e l‟Italia, a seguito della stipulazione del trattato, col quale è stata definitivamente composta la questione romana, hanno ritenuto necessario, regolare con una convenzione distinta ma formante parte integrante del trattato, i loro rapporti finanziari con la convenzione finanziaria che è appunto il terzo documento che va a formare i patti lateranensi ed è quindi parte integrante del trattato del luterano anche se distinta da esso: si premette che il sommo pontefice, considerando da un lato i danni ingenti subiti dalla sede apostolica per la perdita del patrimonio di san Pietro (tutto quel territorio costituito dagli antichi stati pontifici, quindi tutti i beni degli enti ecclesiastici) considerando pertanto queste perdite di carattere oggettive che si manifestavano, e dall‟altro quelli che sono i bisogni crescenti della chiesa, anche se con riferimento alla città di Roma, e avendo presente quindi anche quella che è la situazione finanziaria dello stato italiano e le condizioni economiche del popolo Italiano, le due parti hanno ritenuto di limitare allo stretto necessario la richiesta di indennizzo. In questa premessa le due parti i tengono a sottolineare le ragioni che hanno spinto le due parti a sottoscrivere una convenzione, ragioni che sono riconducibili alla perdita dei territori dello stato città del vaticano, alla perdita dei beni degli enti ecclesiastici, ai bisogni comunque crescenti della chiesa, e tutto questo ha portato ala necessità di individuare forme di risarcimento per certi aspetti, quindi l‟insieme di tutte queste motivazioni che abbiamo appena elencato, determina la necessità da parte del regno d‟Italia, dello stato italiano, di corrispondere una somma al pontefice, somma che peraltro era già stata prevista dalle leggi sulle guarentigie, ma che non era mai stata accettata dalla chiesa, perché accettare quella somma, significava anche poi in qualche modo accettare quella situazione che non era mai stata ritenuta accettabile dal pontefice che appunto si dichiarava prigioniero del regno d‟Italia, per cui si arriva ad un sorata di indennità che viene riconosciuta alla chiesa, parte in contanti, parte in consolidato, con la quale, si è ritenuto di corrispondere anche a quell‟impegno assunto nell‟esecuzione della legge 13 maggio 1871 (legge sulle guarentigie su cui abbiamo appena fatto riferimento), lo stato italiano si precisa ,sempre in premessa, apprezzando i sentimenti del sommo Pontefice, ha ritenuto doveroso aderire alla richiesta di pagamento di detta somma, le due parti rappresentate dai rispettivi plenipotenziari ( ci troviamo in un contesto di diritto internazionale), ed ecco che dopo una lunga premessa e un preambolo quasi infinito, che l‟art. stabilisce che “l‟Italia si obbliga a versare allo scambio di ratifiche del trattato alla santa sede, la somma di 750 milioni di lire e a consegnare contemporaneamente alla stessa tanto Consolidato italiano 5% al portatore (col cupone scadente al 30 giugno p.v.) del valore nominale di lire italiane 1.000.000.000 (un miliardo).” Lo stato italiano in qualche modo è stato precursore di quell‟orientamento giurisprudenziale della corte costituzionale sulla laicità laddove si parla di neutralità che però non significa indifferenza, ecco potremmo dire che in questo caso, L‟Italia non è rimasta indifferente ai problemi della sede apostolica, comunque ha ritenuto necessario ed opportuno, corrispondere una somma di denaro che servisse non solo come indennizzo (per effetto di tutto quello che abbiamo detto), ma allo stesso tempo servisse anche da assicurare alla chiesa stessa la possibilità di svolgere il suo ruolo istituzionale e “la Santa sede decide di dichiarare quanto sopra a definitiva sistemazione dei suoi

sono indipendenti e la loro regolamentazione avviene all‟interno dello stato, i rapporti con la chiesa cattolica si collocano sul piano del diritto internazionale. Stato e Chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani , quindi lo stato non potrà interferire all‟interno dell‟ordinamento della chiesa e viceversa. La caratteristica dell‟indipendenza la ritroviamo anche all‟art.8. Situazione all’interno dell’EU Il Regno Unito non ha costituzione scritta, la Svezia ha 4 leggi fondamentali, altri 10 stati non hanno adottato nessun tipo di preambolo, dei rimanenti 13 paesi, 8 hanno preambolo senza riferimenti religiosi, la Germania un riferimento a Dio, e gli altri 4 ad una religione specifica. Da quest‟analisi si evince che un numero rilevanti di paesi ha ritenuto inutile premettere un preambolo alle norme costituzionali, Italia compresa. La maggioranza dei paesi che invece ha aperto con un preambolo, ha preferito omettere un richiamo religioso. Solo 5 paesi richiamano la religione, anche se con modelli differenti. Il primo è la Germania la cui costituzione, del 1949, si apre con <<consapevole della propria responsabilità di fronte a Dio e agli uomini il popolo tedesco ha adottato questa costituzione>>. La costituzione polacca, del 1997, invece, offre una formulazione più complessa e inclusiva <<Noi, la Nazione Polacca e tutti i cittadini della Repubblica, sia quelli che credono in Dio come fonte di verità, giustizia, bene e bellezza, ed anche quelli che non condividono tale fede ma rispettano quei valori universali che vengono da altre fonti riconoscendo la nostra responsabilità di fronte a Dio e alle nostre conoscenze adottiamo questa costituzione>>. Sforzo di includere anche coloro i quali non si identificano in quelle che sono le fonti secolari o religiose ma in quelle universali. In entrambi i casi, le costituzioni vengono redatte quando i paesi erano appena usciti da regimi totalitari atei. Per la Polonia (sistema giurisdizionalista) giovò molto l‟elezione a pontefice di Papa Giovanni Paolo II (polacco). La Polonia, insieme alla Slovacchia, alla Grecia e all‟Irlanda, partecipa al secondo modello di preambolo, caratterizzato dal riferimento ad una religione particolare. La Polonia afferma che <<riconoscente ai propri predecessori per il lavoro e la loro lotta all‟indipendenza conseguita attraverso grandi sacrifici, la loro cultura radicata nell‟eredità cristiana della nazione, nei valori umani e universali, decide di adottare questa costituzione>>. Il richiamo al cristianesimo viene formulato come un riferimento a un fatto storico che va a proiettare i suoi effetti sulla cultura di tutto il popolo polacco. In queste espressioni ci sono ragioni storiche, la Polonia ha vissuto un periodo molto diverso dal nostro e molto più intenso. In ogni caso è un modello diverso da Grecia e Irlanda dove la religione cristiana investe il valore stesso della costituzione che è proclamata <<in nome della santissima trinità>> in Grecia, e <<nel nome della santissima trinità da cui deriva ogni autorità e a cui debbono riferirsi come fine ultimo tutti gli atti, tanto degli uomini che degli stati>> in Irlanda (autorità civile deriva, per certi aspetti, da quella religiosa). Il rapporto tra potere civile e potere religioso, nella storia, può essere fissato in due momenti:  1. Incoronazione di Carlo magno: è il pontefice che incorona l‟imperatore (potere religioso

potere temporale perché incoronando l‟imperatore, Il Pontefice dà la possibilità di diventare imperatore ma può in qualunque momento togliergliela).  2. Incoronazione di Napoleone: è lui stesso che prende la corona e se la poggia sul capo (significato: il potere religioso, nei suoi confronti, non ha nessuna influenza)

3 Ecclesiastico 23 febbraio ANALISI DEL TRATTATO DEL LATERANO: analizzeremo in dettaglio quello che è il trattato del Laterano, perché vi ho detto come attraverso il trattato del Laterano abbiamo una situazione che rappresenta un fatto straordinario per il diritto internazionale, vale a dire la creazione di uno stato, uno stato che nasce attraverso un tratto. Adesso vediamo come nasce, quali sono le parole, le forme e le formule utilizzate per la creazione dello Stato Città del Vaticano. PREMESSA: Il trattato inizia proprio con un premesso “Che la Santa Sede e l’Italia hanno riconosciuto la convenienza di eliminare ogni ragione di dissidio fra loro esistente con l’addivenire ad una sistemazione definitiva dei reciproci rapporti, che sia conforme a giustizia ed alla dignità delle due Alte Parti e che, assicurando alla Santa Sede in modo stabile una condizione di fatto e di diritto la quale Le garantisca l’assoluta indipendenza per l’adempimento della Sua alta missione nel mondo, consenta alla Santa Sede stessa di riconoscere composta in modo definitivo ed irrevocabile la « questione romana », sorta nel 1870 con l’annessione di Roma al Regno d’Italia sotto la dinastia di Casa Savoia;” ecco, questo è la lunghissima premessa che precede proprio la sottoscrizione del trattato del Laterano, che da anche, che indica la ragione per la quale questo trattato viene sottoscritto, vale a dire che le parti hanno riconosciuti riconosciuto la convenienza (beh certo una convenienza reciproca per certi aspetti) ma sicuramente l'opportunità, la necessità, di chiudere ogni ragione di dissidio per una sistemazione definitiva ed irreversibile. Vedete c'è qualcosa rispetto alla quale non si potrà più tornare indietro, quindi come tutti gli strumenti del diritto internazionale, i trattati prevedono qualcosa che una volta sottoscritto, poi, determina appunto un impegno per il futuro di irreversibile qui non c'è nulla, però intanto viene riconosciuto un carattere di irreversibilità a questa situazione (non è che poi lo stato italiano ci possa ripensare, no ecco) al di là dello strumento normativo che è stato appunto predisposto, il trattato ha in sé già 1 irreversibilità perché nessuna delle due parti lo può modificare senza il consenso dell‟altra e quindi già di fatto è irreversibile ma in ogni caso vedrete come spesso la chiesa utilizza delle formulazioni di prudenza e va anche a ribadire ciò che sembrerebbe ovvio, ciò che sembrerebbe superfluo, ma invece forse anche per quella sua raffinatezza giuridica che nei secoli l'ha contraddistinta e l'ha aiutata anche in molte controversie e contenziosi a superare anche delle questioni e importanti e delicate (ecco questo vi servirà anche nella vostra formazione giuridica che a volte anche ribadire ciò che è ovvio che sembra eccessivo, ridondante o comunque apparentemente si potrebbe fare a meno di determinati passaggi, beh insomma la chiesa preferisce a volte invece ribadire piuttosto che poi trovarsi in difficoltà). Premesso che dovendosi quindi assicurare alla Santa Sede e l'assoluta e visibile indipendenza, e come fai a garantirle questa indipendenza? Attraverso una sovranità indiscutibile nel campo internazionale, si è ravvisata quindi la necessità di costituire con particolari modalità la Città del Vaticano riconoscendo alla medesima la piena proprietà e la esclusiva e assoluta potestà e giurisdizione sovrana; vedete ecco qui nasce lo stato Città del Vaticano - quindi dovendo assicurare alla Santa Sede che già esiste come istituzioni però manca quell‟elemento territoriale, quell‟elemento di visibilità che può garantirle la possibilità di esercitare la sua attività nel campo internazionale, ecco allora che si costituisce con particolari modalità che adesso vedremo la Città del Vaticano riconoscendo alla Santa Sede era piena proprietà e la esclusiva assoluta potestà della giurisdizione , quindi vedete già quell‟elemento di innovazione, rispetto alle leggi delle guarentigie, la piena proprietà quindi lo stato attraverso il trattato trasferisce alla Santa Sede la piena proprietà di quei palazzi che oggi fanno parte dello Stato Città del Vaticano, ecco come nasce uno stato Città del Vaticano. (e poi ci sono la formula vabbè Sua Santità il sommo pontefice PIO undicesimo, sua maestà Vittorio Emanuele terzo re d'Italia hanno risolto e hanno

deciso di stipulare, nominando due plenipotenziari ,uno dei era il cardinale Pietro Gasparri di ussita che era segretario di Stato in realtà e nel riuscito ad essere segretario di Stato di due pontefici e ed era una persona molto diciamo forse una delle personalità più importanti anche dal punto di vista dell' importanza giuridica che ha rivestito e come segretario di Stato e artefice appunto di questi patti lateranensi e anche come autore ricordate della prima codificazione quando tornerete in presenza quando tornerete a Macerata sono sicuro che non ci avrete mai fatto caso e però quando entrate aprite la porta sulla destra prima colonna, c'è questa raffigurazione, questo bronzo e che raffigura proprio il viso del cardinale Gasparri con una scritta sottostante che precisa appunto che si tratta del cardinale Gasparri autore e della prima codificazione canonica del 1917 e della stipula dei patti lateranensi). ART. 1 DEL TRATTATO DEL LATERANO: l'articolo uno in realtà è quell'articolo che poi nell‟84 è stato modificato. Nella sua formulazione originaria l'articolo uno riconosce e riafferma il principio consacrato nell‟articolo uno dello statuto del Regno del 4 Marzo 1848, quindi si riprende lo statuto Albertino del 48 nel quale si affermava la religione cattolica apostolica romana come la sola religione dello Stato. Nell‟84 c‟è l'unica modifica che viene ad essere realizzata, il trattato rimane ovviamente nella sua interezza, anzi viene ribadito e viene riaffermato, però l'articolo non poteva sopravvivere nel 1984 dopo la costituzione, dopo i principi di uguaglianza e di non discriminazione, dopotutto, una giurisprudenza della Corte costituzionale, certamente non poteva sopravvivere un articolo che invece tendeva a riconoscere solo alla religione cattolica apostolica romana i rapporti con lo stato italiano, quindi una sorta di rapporto esclusivo; ecco allora che viene modificato con una formulazione in base alla quale la religione cattolica apostolica romana non è la sola religione con la quale lo stato ha dei rapporti e questo poi lo vedremo quando la prossima lezione andremo a da analizzare soprattutto l'articolo 8 della costituzione. ART. 2: il trattato prosegue poi con l'articolo due e il quale afferma che “l'Italia riconosce la sovranità della Santa sede nel campo internazionale come attributo inerenti alla sua natura, in conformità la sua tradizione alle esigenze della sua missione nel mondo” quasi insomma a voler ribadire insomma la necessità di una di una struttura se volete seppur minima (pochi ettari di terreno) insomma costituiscono lo stato Città del Vaticano che è il più piccolo al mondo nato attraverso le modalità che stiamo analizzando ma ovviamente ha una grande influenza su oltre un miliardo e 200 milioni di cattolici nel mondo e quindi lo stesso pontefice ovviamente è una personalità che costituisce anche un riferimento importante per l'occidente, ART. 3: l'articolo tre ribadisce perché l'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà ed esclusiva e assoluta potestà della giurisdizione, lo avevamo già detto sopra ma la chiesa ama ripetersi, proprio a scanso di equivoci, proprio perché le situazioni rimangano chiare e non ci siano profili semantici che possano mettere in dubbio le formulazioni, allora viene ripetuto ancora una volta che l'Italia riconosce la piena proprietà. e questo era importante perché proprio la mancanza del trasferimento del titolo di proprietà con la legge delle guarentigie alla Santa Sede era stato uno dei motivi per i quali il Papa non aveva mai accettato queste leggi del Regno d'Italia che seppure importanti, seppure attribuivano alla figura del pontefice delle importanti garanzie, però il pontefice non le aveva mai accettate perché trasferivano solo il possesso e non la proprietà e poi (come già vi ho detto) perché erano state approvate con legge ordinaria a differenza di quello che invece noi stiamo analizzando oggi, cioè oggi noi non stiamo analizzando una legge dello Stato italiano, noi stiamo analizzando invece un trattato internazionale, quindi stiamo collocando queste disposizioni su un livello certamente superiore rispetto a quello che può riconoscere e affermare una legge ordinaria che può essere modificata peraltro in qualsiasi tempo, in qualsiasi momento, da un potere legislativo che ritenesse di legiferare in maniera difforme da quello precedente.

pene stabilite per l'attentato e la provocazione a commetterlo contro la persona del re” oggi diremmo la persona del presidente della Repubblica, “le offese le ingiurie pubbliche commesse nel territorio italiano contro la persona del sommo pontefice con discorsi fatti e con scritti sono punite come le offese le ingiurie alla persona del re” ossia attuale presidente della Repubblica. ART. 9: e l'articolo 9 “in conformità alle norme del diritto internazionale sono soggetti alla sovranità della Santa sede tutte le persone aventi stabile residenza nello stato Città del Vaticano.” quindi tutte le persone che hanno una stabile residenza nello stato Città del Vaticano sono soggetti alla sovranità della Santa sede, “tale residenza non si perde per il semplice fatto di una temporanea dimora altrove, non accompagnata dalla perdita dell‟abitazione nella città stessa o da altre circostanze comprovati l'abbandono di detta residenza”, quindi credo siano massimo 1000 le persone che si trovano all'interno dello Stato Città del Vaticano e queste persone sono soggette alla sovranità della Santa sede. ART. 11: poi l'articolo 11 (anticipo una parte che poi troverete nel libro capitolo terzo mi sembra, quella sugli enti centrali), “gli enti centrali della chiesa cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano” qui c'è un inciso che però ormai ha perso di valore e anche diciamo la parte finale non è di interesse, ciò che è importante invece è quello che vi ho appena illustrato, vale a dire gli enti centrali della chiesa cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano e questa disposizione così apparentemente priva di criticità invece però ha provocato moltissime situazioni e anche problematiche: la prima riguardava il caso IOR (l'istituto per le opere di religione), il cardinale Marcinkus era un cardinale, che potremmo dire, una sorta di direttore finanziario della banca vaticana, banca vaticana che ovviamente investiva nel mondo e dove ovviamente c'era possibilità di investimento; e che cosa accade? accade che per ragioni che noi ovviamente non conosciamo, alcuni investimenti diventano investimenti rischiosi che portano anche al fallimento di alcune banche italiane, vicende anche molto dolorose perché c'è gente che perde tutto, suicidi, insomma anche omicidi, e una serie di reati sottostanti e quindi bancarotta, e quindi tutto questo aveva portato lo IOR (l'istituto per le opere di religione) che nei suoi investimenti e nelle sue attività si era trovato in delle esposizioni che avevano portato bancarotta insomma e tutta una serie di reati collegati che lo aveva portato ad una situazione che lo esponeva dal punto di vista del diritto penale, e allora, l‟autorità giudiziaria del tempo ovviamente cerca di procedere nei confronti di Marcinkus (ritenuto il responsabile dello IOR) ma viene invocato proprio l‟art.11 e quindi quando il PM inoltra la richiesta per procedere nei confronti di Marcinkus, la Corte di Cassazione dichiara una carenza di giurisdizione dello Stato italiano nei confronti del dello IOR in quanto ente centrale della chiesa ai sensi dell'articolo 11 del trattato del Laterano. vedete questo l'articolo 11 si fondava su una sunto in base al quale: “chiesa delinquere non potest” cioè nessuno immaginava quando è stato sottoscritto, che poi ci potessero essere vicende penalmente rilevanti che potessero in qualche modo coinvolgere la chiesa in una serie di reati, è evidente che quando è stato scritto l'articolo 11 non è che è stato scritto per creare una immunità, nessuno immaginava che poi ci sarebbero stati gli sviluppi che ci sono stati, ma in ogni caso questa disposizione blocca questa iniziativa, appunto penale nei confronti di Marcinkus, per carenza di giurisdizione. È finita qui? No, in realtà per completezza (e così la diciamo tutta) nel 2003, quindi molto più recentemente perché l‟affare Marcinkus accadde negli inizio anni 80 e nel 2003, quindi sostanzialmente dopo oltre 20 anni la Corte di Cassazione cambia orientamento , rispetto ad una vicenda che aveva riguardato questa volta non lo IOR ma Radio Vaticana, Radio Vaticana era stata interessata da una vicenda di inquinamento e di inquinamento elettromagnetico insomma qualcosa, questo perché aveva potenziato questi collegamenti e in una zona vicino Roma però tutto questo potenziamento aveva portato ad un aumento esponenziale di malattie che alcuni ritenevano riconducibili proprio a questo potenziamento che c'era stato e da qui indagini, da qui situazioni ovviamente analizzabili sotto il profilo penale e anche qui la autorità giudiziaria questa volta cerca

di procedere nei confronti dei responsabili di Radio vaticana, i quali ovviamente che fanno? Beh ovviamente si ricordano del precedente Marcinkus e della carenza di giurisdizione che la Corte di Cassazione aveva affermato nei confronti di quella richiesta del PM nell‟inizio degli anni 80 nei confronti di Marcinkus. questa volta però la Cassazione muta il proprio orientamento per due motivi: uno perché probabilmente ritiene non qualificabile Radio Vaticana come un ente centrale della chiesa cattolica, perché l'ente centrale è quell‟ente che fonda l'attività della chiesa è quell‟ente necessario alla struttura e alla funzione della chiesa, (ente centrale la segreteria di Stato, ente centrale è quell‟ente senza il cui funzionamento la chiesa stessa avrebbe difficoltà a funzionare), il mutamento di orientamento si fonda proprio sul fatto che i giudici della Cassazione, quindi i giudici di legittimità, affermano che lo stato italiano non può rinunciare a quelle che sono le sue prerogative di tutela della salute e della vita dei propri cittadini all'interno del territorio italiano, quindi ecco perché non si può lasciare all'altro stato, l'esclusiva prerogativa di ritenere se quell‟ente sia o meno da considerare anche centrale, uno perché non è che abbiamo un elenco dire preciso e puntuale, ma ci arriviamo a questa qualifica di ente centrale, solo attraverso quel procedimento di cui parlavo prima, cioè se andiamo a ritenere che quelle attività nel complesso svolte siano strumentali e funzionali allo svolgimento dell‟attività e dell'opera istituzionale della chiesa stessa, 1. se sono riconducibili: allora sì che ci troviamo di fronte a un ente centrale.

2. diversamente Radio Vaticana non appariva come un ente centrale, cioè se spegni Radio Vaticana, lo stato città del dello Stato Città del Vaticano non potrebbe non risentirne, probabilmente questo è in maniera molto semplice il ragionamento che hanno fatto i giudici, mentre invece se tu chiudi la banca vaticana, lo IOR al tempo, è certo che vai a creare un problema di funzionamento che non è certo simile a quello di una di una radio, quindi i giudici procedono sulla base di due considerazioni: uno perché ritengono che non siamo proprio in presenza di un ente centrale , ma c‟è l‟altro elemento: (quindi sostanzialmente re-interpretano questa disposizione di cui all'articolo 11 sugli enti centrali), cioè ritengono che lo stato italiano non possa creare delle aree di immunità all'interno del proprio territorio non intervenendo a tutela della vita e della salute dei propri cittadini, perché quale sarebbe stata la conseguenza in questo caso? la conseguenza sarebbe stata che lo stato italiano non sarebbe potuto intervenire, né in modo da reprimere quella situazione di danno che si stava creando, ma non poteva intervenire neanche per impedire che quella situazione di danno poi continuasse a protrarsi nel tempo laddove fosse stata ribadita una carenza di giurisdizione. Quindi la corte di cassazione ha detto che lo stato italiano non può rinunciare a quella che era la propria sovranità perché sarebbe stato come riconoscere una sorta di limitazione della sovranità, che nel primo caso non era stata vista in maniera molto evidente, perché si trattava di reati finanziari (non che siano non che siano meno gravi attenzione perché poi hanno delle ripercussioni sulle vite insomma e in ambito sociale anche molto grave e doloroso) però probabilmente in questo caso visto che andava ad influire, ad impattare direttamente sulla salute e sulla vita dei cittadini italiani, probabilmente tutto ciò ha portato i giudici di legittimità ad una riflessione molto più articolata. ART. 13 poi andiamo all'articolo 13 “L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà delle basiliche patriarcali San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore e San Paolo cogli edifici annessi. Lo stato trasferisce alla Santa Sede la libera gestione amministrazione della basilica ad esempio di San Paolo” ART. 14: nell'articolo 14 “l'Italia riconosce la Santa Sede la piena proprietà” vedete sempre la piena proprietà del palazzo pontifici, dei palazzi pontifici, delle attinenze dipendenze, e tutto quello che si trova intorno allo stato Città del Vaticano, con una serie di allegati che costituiscono parte integrante del trattato.

quindi promulgato una normativa all'interno della quale però era stata prevista una specifica estensione per le chiese. Nel caso della Tari invece, non c'è stata un analogo provvedimento di esenzione e quindi secondo il giudice di legittimità, non si può far discendere direttamente dal trattato, che una norma (che non ha un effetto diretto) prevede una possibilità, ma poi devono essere le parti concretamente a disciplinare le applicazioni; Nel caso specifico, doveva essere lo stato a prevedere delle leggi ordinarie all'interno delle quali fossero poi previste delle esenzioni. Quindi i giudici non hanno affermato di impossibilità per questi istituti o per queste università di usufruire delle esenzioni, ma hanno affermato che possono usufruire delle esenzioni solo dopo che c'è stata una legge ordinaria. Nel caso in esame i giudici Della Corte di Cassazione hanno ragionato in questi termini hanno ragionato con questo schema che ovviamente ha prodotto, come potete immaginare, una serie di conseguenze anche molto delicate sul piano dei rapporti tra lo stato italiano e la santa sede.