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Sulla relazione tra lo stato e le confessioni religiose in termini di norme e libertà religiosa. Le leggi unilaterali dello stato, la competenza regionale e il pluralismo delle confessioni religiose in italia. Inoltre, viene discusso il concetto di ius reformandi, il separatismo religioso in francia e la qualifica di ecclesiastico e religioso. Il testo conclude con la rilevanza civile dei provvedimenti canonici e la libertà religiosa garantita dalla convenzione europea.
Tipologia: Sintesi del corso
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Il compito della scienza giuridica è quello di studiare la produzione, l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche, le quali si distinguono dalle altre regole in quanto la loro osservanza è assicurata dall’ordinamento, quando occorra anche coattivamente. L’ampiezza della materia presa in esame dalla scienza giuridica è molto grande. Proprio per questo motivo è utile operare una divisione degli studi giuridici nelle varie discipline (diritto costituzionale, commerciale, amministrativo, ecc.) per avere un maggior approfondimento delle stesse materie. Il DIRITTO ECCLESIASTICO studia il settore dell’ordinamento giuridico dello Stato che è volto alla disciplina del fenomeno religioso-> le norme del diritto ecclesiastico riguardano le confessioni religiose di ogni tipo, nonché i singoli individui, credenti o meno. Il diritto ecclesiastico non è costituito solo dalle norme prodotte direttamente dal legislatore statale, ma molto spesso capita che le norme statali rinviino, per la disciplina di dati rapporti, a norme prodotte da un ordinamento confessionale-> diritto di produzione statale ma che può importare l’applicazione del diritti prodotto da ordinamenti confessionali. Se consideriamo l’ambito degli studi giuridici del diritto ecclesiastico, esso appartiene all’area del diritto pubblico.
Le FONTI DI COGNIZIONE del diritto ecclesiastico si trovano in disposizioni legislative dello Stato, emanate sia unilateralmente che in esecuzione di accordi con le confessioni religiose. Esse sono:
Le FONTI DI PRODUZIONE del diritto ecclesiastico (ossia i procedimenti con cui vengono poste legittimamente le norme che si collocano in tale disciplina) sono poste su vari livelli e fanno nascere alcuni problemi. Infatti, bisogna notare che vi è un settore in cui la fonte normativa può essere alternativamente sia la legge ordinaria che la legge costituzionale: si tratta delle norme protette dagli art. 7 cpv. e 8, 3° comma Cost. (norme dettate dalla legge di esecuzione dei patti lateranensi o dalla legge che da esecuzione alle intese con le confessioni religiose di minoranza)-> queste norme possono essere modificate da una legge ordinaria nel caso in cui essa dia vita ad un nuovo accordo (tra lo Stato e la Chiesa Cattolica o tra lo Stato e le altre confessioni che abbiano stipulato un’Intesa approvata per legge); invece, se il legislatore intende modificarle unilateralmente, si dovrà ricorrere all’emanazione di una legge costituzionale. Adesso siamo in grado di ordinare gerarchicamente le fonti:
Curiosità: in occasione della modificazione del concordato del 1929, la modifica più rilevante ha riguardato la disciplina degli enti ecclesiastici. Peraltro il legislatore ha previsto l’entrata in vigore delle norme con la contestuale pubblicazione di esse nella Gazzetta ufficiale e negli Acta Apostolicae Sedis-> per la prima volta per l’entrata in vigore di una legge era prevista non solo la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, ma anche sugli atti ufficiali di un altro ordinamento. Tali pubblicazioni sono avvenute ma ci si chiede cosa sarebbe successo se la santa sede non avesse pubblicato le norme sugli Acta.
nel caso in cui il rappresentante dell’ente avesse male amministrato o avesse tenuto una condotta contraria agli interessi dello Stato;
La TEOCRAZIA, ossia il sistema che prevede la soggezione dello Stato alla Chiesa, non si è mai effettivamente realizzata nella civiltà europea. La premessa delle rivendicazioni teocratiche è stata data da Santo Agostino: egli afferma che la Civitas terrena, quando tende solo alla felicità mondana dei sudditi, commette lo stesso peccato che commette l’individuo che ricerca solo la felicità terrena. Lo Stato può sottrarsi a tale situazione peccaminosa subordinando le sue leggi alla legge divina: solo in questo modo esso può guidare gli uomini verso il bene supremo, anticipando la Civitas coelestis. Nel momento della caduta dell’Impero, si considerò la Chiesa come l’unica in grado di poter realizzare il principio di unità: queste tesi ebbero grandi successi nel periodo di maggior potenza della Santa Sede (cioè tra il pontificato di Gregorio VII, 1073, e quello di Bonifacio VIII, 1303). In questo arco di tempo, al Papa appartengono tutti i poteri spirituali e temporali in quanto essi gli derivano direttamente da Dio. Questo stato di cose fu definito POTESTAS DIRECTA IN TEMPORALIBUS. Da ciò seguiva che: a) solo alla Chiesa spettava decidere cosa fosse di sua competenza e cosa fosse di competenza dello Stato; b) tutta la materia ecclesiastica era sottratta a ogni ingerenza del potere civile, ma questo era tenuto a mettere a disposizione della chiesa i propri mezzi coercitivi per l’esecuzione dei provvedimenti dell’autorità ecclesiastica (c.d. braccio secolare) c) nel contrasto tra leggi civili e leggi ecclesiastiche, prevalevano le seconde; d) le leggi civili contrarie ai diritti della Chiesa erano ipso iure illegittime, nulle e non obbliganti e) nessuna autorità era legittima se il proprio potere non fosse derivato da un’investitura ecclesiastica; f) solo il Papa poteva decidere riguardo la pace e la guerra e lui disponeva di tutte le cose e di tutta la gente del mondo. Ma dopo la rottura dei cristiani d’occidente avutasi con la riforma, si cominciò a delineare la così detta POTESTAS INDIRECTA IN TEMPORALIBUS (teorizzata da Roberto Bellamino in De Summo Pontefice del 1581) : questo era il potere da parte della Chiesa di regolare con proprie norme anche rapporti civili, di sciogliere i fedeli dall’obbligo dell’osservanza delle leggi civili contrarie a quelle ecclesiastiche, e di premere indirettamente sui governi affinchè tali leggi non venissero emanate. Tale opera fu messa all’indice nei libri proibiti, ma oggi è l’unica potestà in materia temporale che sia rivendicata dalla chiesa.
Infine, l’ultimo sistema (che in realtà è un non sistema) è rappresentato dal SEPARATISMO. Inizialmente il separatismo fu proposto per “REALIZZARE L’INDIPENDENZA DELLA CHIESA” e per tutelare i suoi interessi andando anche contro quelli statali. Il separatismo come mezzo di affrancazione della Chiesa nell’800 è stato sostenuto in Europa sia dal Protestantesimo liberale tedesco e svizzero, che dal Cattolicesimo liberale svizzero e francese: in comune vi era la considerazione che la religione, cioè il rapporto tra l’uomo e Dio, è qualcosa di estremamente personale. Da ciò si deduce che non può esistere una Chiesa di Stato e che gli ecclesiastici non potevano e non dovevano essere considerati come pubblici Ufficiali + i gruppi confessionali dovevano essere liberi di organizzarsi e di scegliere i propri ministri di culto. Altro fine del separatismo è quello di “FAR PREVALERE L’AUTORITÀ DELLO STATO”: questa è chiaramente una corrente antiecclesiastica. Uno dei promotori di tale teoria fu Ruggero Williams: egli considerava lo Stato come un ente laico che non doveva pronunciarsi nelle materie religiose,
proprio per rispetto di queste. Quindi la Chiesa era vista come una mera corporazione privata che non aveva nulla in comune con lo Stato. In Francia il separatismo fu introdotto nel 1795 dopo che la chiesa cattolica non accettò la c.d. costituzione civile del clero e furono falliti gli sforzi di creare una nuova religione. Separazione fondata sul presupposto che la religione fosse morta, uccisa dalla filosofia dunque anche qui è una separazione antiecclesiastica. Il separatismo in Francia cadde con il concordato stipulato da Napoleone nel 1801 ma tornò con la legge del 1905 con la quale non ci si limitava a dichiarare il disinteresse dello stato verso il fenomeno religioso, ma si pretendeva di disciplinare gli ordinamenti interni delle confessioni religiose obbligandole a organizzarsi sulla base di associazioni culturali (legge antiecclesiastica). Negli USA il separatismo ha seguito altre vie. Alla fine del 700, in seguito al processo che portò all’indipendenza delle colonie inglesi, si dovevano superare in tutti i modi i contrasti esistenti tra le varie teocrazie locali: l’unico modo era quello di adottare un separatismo fondato sulla libertà religiosa, che era stata riconosciuta dalla dichiarazione di indipendenza del 1776. Completamente diverso risulta il percorso seguito dal separatismo negli stati dell’est europeo, e in particolare nell’URSS. La costituzione dichiarava che la chiesa era separata dallo stato, ma questo principio andava inquadrato in un ordinamento nel quale le libertà individuali erano concepite in funzione del fine che la società civile doveva raggiungere, e tale fine era determinato dal partito. L’art. 52 della Costituzione russa garantiva quindi la libertà di poter professare qualsiasi religione o di non professarne nessuna, ma riconosceva solo il diritto di svolgere propaganda ateistica e non propaganda religiosa. Questo perché il socialismo affermava che compito del buon cittadino è quello di liberare i propri compatrioti dalle illusioni indotte dalla religione. Sempre in URSS, ricordiamo le limitazioni che incontravano le associazioni religiose e gli stessi credenti. In conclusione possiamo affermare che nell’URSS la separazione tra Stato e Chiesa era antiecclesiastica, in quanto comportava una compressione della posizione giuridica dei singoli e delle confessioni religiose. In ITALIA, invece, il separatismo è stato uno strumento politico per superare la così detta “questione romana” nel quadro dell’unità d’italia. l’enunciazione delle tesi separatiste si devono al cavour, il quale affermava: “libera chiesa in libero stato”. in realtà, il separatismo ha avuto una scarsa applicazione in italia; infatti, fino ai patti lateranensi del 1929, il sistema dei rapporti tra stato e chiesa avrebbe dovuto essere definito come giurisdizionalismo liberale. tutte le varie denominazioni cristiane riformate dovevano rispettare le norme del diritto comune, mentre la chiesa cattolica e le comunità israelitiche erano regolate da norme speciali. dopo l’entrata in vigore della costituzione, si è avuta la riproposizione del separatismo da parte della sinistra laica; logicamente da un punto di vista antiecclesiastico. lo stesso fecero i cattolici del dissenso. L’atteggiamento di questi cattolici coincise con il sorgere nel 1968 di un movimento di protesta contro le autorità e le istituzioni nel mondo occidentale (che colpì anche la Chiesa). In quest’ottica, il separatismo era considerato come strumento purificatore della Chiesa: la Chiesa doveva essere povera, non privilegiata, non condizionata da accordi politici per poter meglio divulgare il Vangelo. Infine, per quanto riguarda il separatismo voluto dalla DOTTRINA, dobbiamo ricordare che gli scrittori laici chiedevano una legge uguale per tutte le confessioni religiose per agevolare la libertà dei singoli; quindi la legge doveva dar vita ad un diritto comune delle confessioni religiose. Quindi anche il separatismo voluto dalla dottrina è del tutto antiecclesiastico. Non dobbiamo dimenticare che il principio della separazione tra Stato e confessioni religiose è un postulato dell’IDEA LIBERALE. Infatti, l’obiettivo del liberalismo è quello di costruire uno Stato di diritto dove basilare risulti l’organizzazione della libertà; cioè lo Stato deve lasciare i propri cittadini liberi di orientarsi in materia politica, filosofica, scientifica e anche religiosa. Però, lo Stato liberale non può ignorare l’esistenza sul proprio territorio di istituzioni, come possono essere le confessioni religiose: in questo caso lo Stato dovrà separare i propri poteri da quelli spettanti a tali istituzioni. lo strumento per realizzare tale libertà e parità di trattamento è la legge dello stato, laddove i concordati avrebbero per definizione un contenuto privilegiario (quindi in contrasto con il principio di uguaglianza). Però dobbiamo sottolineare come la disciplina privilegiaria a favore di una confessione religiosa può essere introdotta non solo attraverso una legge che esegua un accordo, ma anche tramite una legge prodotta unilateralmente dal legislatore. Quindi il contenuto privilegiario non dipende né dal sistema separatista né dal sistema concordatario: può
a) la prima affermava che, in vista del collegamento tra il 2° comma dell’art. 7 della Costituzione e l’art. 1 del Trattato del Laterano, lo Stato italiano fosse sostanzialmente e formalmente cattolico; b) la seconda teoria affermava invece che, dati i principi di libertà e di democrazia affermati dalla Costituzione, lo Stato italiano fosse uno stato laico: quindi uno Stato “religiosamente neutrale”. Però queste sono tutte supposizioni: per questo motivo una parte della dottrina ritiene che la laicità o la confessionalità dello Stato possa aversi solo a posteriori, attraverso l’esame dell’attività legislativa, politica e amministrativa dei suoi organi. Da questo esame si deduce che lo Stato italiano non è ispirato ai principi cattolici, ma a principi del tutto laici: pensiamo al pluralismo delle confessioni religiose, al rispetto delle minoranze, e via discorrendo. Molti hanno cercato di vedere nell’art. 7 della Costituzione un richiamo all’ art. 1 del Trattato del Luterano, secondo il quale “l’Italia riconosce e riafferma il principio dell’art 1 statuto albertino per il quale la religione cattolica è la sola religione dello stato”: ma se così fosse, nascerebbe un’insanabile contraddizione con alcuni articoli della Carta Costituzionale. Infatti l’art. 1 del Trattato del Luterano da vigore all’art. 1 dello Statuto Albertino, il quale delineava uno Stato confessionista che riconosceva una sola religione liberamente professabile (quella cattolica), mentre le altre confessioni religiose erano solamente e semplicemente tollerate. È chiaro che se la Costituzione avesse voluto dichiarare che solo la Chiesa cattolica era libera, mentre gli altri culti erano tollerati, si sarebbe posta in contraddizione con le sue stesse disposizioni che assicurano un’incondizionata libertà e uguaglianza ai singoli e ai gruppi sociali in materia religiosa (art. 3, 8 e 19). Possiamo perciò dire che il principio confessionista è stato abrogato dalla Costituzione stessa. Tale affermazione trova conferma nel protocollo addizionale all’ACCORDO DEL 18 FEBBRAIO DEL 1984, nel quale le parti hanno deciso di “non considerare più valido il principio della religione cattolica come l’unica e sola religione dello Stato”. Dalla Costituzione (art 2,3,7,8,19,20) emerge uno Stato liberale e pluralista, che riconosce la più completa libertà religiosa dei singoli e dei gruppi, che non differenzia gli individui a seconda della religione professata o non professata, che cerca di avere gli stessi identici rapporti con le varie confessioni religiose organizzate e che assegna loro la stessa libertà. Persino la Corte Costituzionale, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 203 del 12 Aprile 1989, ha desunto la laicità dello Stato italiano. Tale principio, secondo la Corte, implica non indifferenza dello stato dinnanzi alle religioni, ma garanzia per la salvaguardia della libertà di religione in un regime di pluralismo confessionale e culturale. Ma allora non dovremmo dire che il nostro è uno Stato laico; bensì dovremmo definirlo LIBERISTA e PLURALISTA. Questo perché l’aggettivo laico storicamente è utilizzato quando lo Stato è completamente indifferente nei confronti del fenomeno religioso: invece, il nostro Stato non lo è.
Adesso siamo in grado di affrontare il discorso sulla POLITICA LEGISLATIVA ITALIANA IN MATERIA ECCLESIASTICA. La storia di tale politica è divisibile in tre diversi periodi:
liquidazione. Infatti la Destra storica considerava il patrimonio ecclesiastico come patrimonio nazionale, di cui lo Stato poteva disporre in caso di necessità. Ma la vittoria dello Stato pontificio e la presenza in Roma della Santa Sede aveva fatto nascere il problema della situazione giuridica della stessa e del Papa, che, nell’impossibilità di un’intesa, fu risolto dalla legge n. 214/1871 (LEGGE DELLE GUARENTIGIE). Essa era divisa in due titoli: il primo dedicato alle prerogative del sommo pontefice, il secondo destinato a disciplinare le relazioni tra stato e chiesa-> da un lato, lo Stato rinunciava all’esercizio di alcuni determinati poteri di controllo sulla Chiesa; d’altro canto, lo Stato rimaneva sempre competente ad esercitare tutti gli altri poteri che aveva mantenuto e si riteneva competente a legiferare unilateralmente le norme riguardanti le garanzie offerte alla Santa Sede ed al Papa. Tale legge è frutto di una commistione tra principi giurisdizionalisti e separatisti. Anche se nel 1876 cadde la Destra storica, l’indirizzo liberal-giurisdizionalista della politica ecclesiastica rimase. Proprio nell’ultimo ventennio dell’800 vi furono numerosi provvedimenti in materia ecclesiastica, per lo più non accettabili dalla Chiesa: per questo furono definiti “COLPI DI SPILLO” dell’Italia ormai unita nei confronti della Chiesa che non voleva accettare questa situazione. Tra essi ricordiamo secolarizzazione del giuramento dei testimoni; codice penale del 1889 che prevede una protezione uguale a tutte le confessioni, concentrazione presso un organo pubblico di tutte le istituzioni elemosiniere, incamerazione beni della confraternite romane a favore degli istituti di beneficienza ecc.. Alla morte da Pio IX, venne eletto Papa Leone XIII. Inizialmente sembrava che Leone XIII avesse l’intenzione di raggiungere definitivamente una intesa: ma si trattò solo di una impressione. Comunque, i politici non avevano alcuna fretta di trattare con la Santa Sede una questione che per loro era stata definitivamente risolta con la legge delle guarentigie. La Camera era eletta a suffragio limitato, e quindi rappresentava solo una parte della società; i cattolici non potevano partecipare alle competizioni elettorali perché nel 1874 la Sacra Penitenzieria aveva dichiarato non opportuna (non expedit) tale partecipazione. Nel 1905, quando con l’enciclica “il fermo proposito” Pio X incoraggiò i cattolici a partecipare al potere legislativo per ragioni gravissime, il divieto cominciò ad attenuarsi, fino a quando nel 1913 Giolitti raggiunse una intesa elettorale con il conte Gentiloni (presidente dell’unione cattolica italiana), nota come patto Gentiloni, diede luogo ad un’alleanza delle organizzazioni cattoliche con i liberali conservatori per le elezioni politiche di quell’anno. Chiaramente, la Prima Guerra Mondiale influì enormemente sulle vicende che stiamo considerando: quel conflitto vide la piena partecipazione dei cattolici, che non rifiutarono di combattere per l’Italia solo perché secondo la santa sede la questione romana non era risolta. Finita la guerra cominciarono a fiorire, attraverso il suffragio universale maschile, i PARTITI DI MASSA: pensiamo al partito socialista fondato nel 1891, o al partito popolare italiano fondato nel 1919 e capeggiato da Don Luigi Sturzo. Quindi, il non expedit fu definitivamente abolito. La fine della guerra diede l’opportunità ai vari Presidenti del Consiglio di quel tempo di avere continui e frequenti rapporti con i rappresentanti della Santa Sede per risolvere la “questione romana”: ma questi contatti non portarono ad una soluzione del problema. La non riuscita di tali incontri dipese anche dalla incomunicabilità tra i partiti di massa e dalla loro crisi, che portò all’ascesa del fascismo. Fu proprio il fascismo a riprendere la politica legislativa in materia ecclesiastica.
trattativa con la Santa Sede. Una di queste condizioni era l’introduzione del DIVORZIO in Italia. Infatti, nel 1968, cominciò l’iter legislativo per legalizzare lo scioglimento del matrimonio che provocò le proteste della Chiesa. Solo dopo questa vicenda iniziarono le trattative per la revisione del Concordato, favorite anche dal fatto che era in carica uno dei primi governi di “solidarietà nazionale”. Forse anche grazie a questo nuovo quadro politico, le trattative ebbero uno stile completamente diverso: non più riservate o segrete, ma pubbliche discussioni in Parlamento. Il fatto di regolare i rapporti tra Stato e Chiesa direttamente in Parlamento ci fa capire come le forze politiche considerassero questa questione di rilevanza istituzionale, tanto da ritenere opportuno la presenza della opposizione. Comunque, anche la presentazione parlamentare dei problemi tra Stato è Chiesa è stata limitata. La revisione del Concordato è stata molto lenta (9 anni dall’ordine del giorno della Camera), e questa lentezza ha fatto nascere nuovi meccanismi per il rinnovamento della disciplina tra Stato e Chiesa cattolica. L’onda della contestazione del 1968 aveva dimostrato che nessuna istituzione è intangibile. I tribunali italiani, che fino ad allora avevano escluso che potesse essere profilato un contrasto tra norme del concordato e norme della costituzione presero a sollevare questioni di legittimità deferendole alla corte costituzionale. Dalla fine degli anni 60 e per tutti gli anni 70 i rapporti tra stato e chiesa sono stati in qualche misura giurisdizionalizzati. Comunque il tanto sospirato ACCORDO fu stipulato in forma solenne il 18 FEBBRAIO 1984 a Villa Madama dal Segretario di Stato Cardinale Agostino Casaroli e dal Presidente del Consiglio Bettino Craxi. Tale atto è stato qualificato come “accordo di modificazione del concordato lateranense” per collegarne la formazione al patto del 1929 e all’art 7 cost. MA dal punto di vista sostanziale, l’accordo anzidetto e il successivo Protocollo del 15 Novembre del 1984 formano un nuovo Concordato perché nulla è rimasto del vecchio. La differenza è quantitativa: il vecchio concordato presentava 46 articoli, mentre il nuovo ne presenta ben 96 (anche se presenti in testi diversi). Ciò che invece li accomuna è il voler cercare la soluzione delle questioni pendenti tra Stato e Chiesa mediante concordati. Lo stato non si professa indifferente rispetto a tali questioni, né impone proprie soluzioni unilaterali, ma ritiene opportuno che le sue leggi diano esecuzione ad accordi con l’altra parte. La vocazione italiana al concordato è conforme alla struttura corporativa della scietà riconosciuta dagli art 7 e 8 comma 3 cost. Oltre all’Accordo stipulato con la Chiesa cattolica, il 21 Febbraio 1984 anche le confessioni valdese e metodista stipularono in maniera solenne un’Intesa con lo Stato. L’intesa era stata negoziata nell’ambito di una commissione mista governativa-valdese, che aveva concluso i propr lavori sin dal 1978, ma la stipulazione ha dovuto attendere per rispettare una tradizione italiana: quella che lo stato si occupa delle minoranze religiose solo dopo essersi interessato alla chiesa cattolica. Sulla scia di questi fatti, il 26 Dicembre del 1986 lo Stato stipulò altre due intese con le “Assemblee di Dio in Italia” e con “l’Unione italiana delle Chiese avventiste del settimo giorno”. Molto più laboriosa è stata la conclusione dell’Intesa con l’ebraismo italiano: infatti le comunità ebraiche dovettero prima formare un nuovo statuto interno. Così, anche se l’Intesa fu raggiunta nel 1987, la legge per l’esecuzione di tale intesa si ebbe solo nel 1989. Ricordiamo, inoltre, che lo Stato ha stipulato un’Intesa con “l’Unione cristiana evangelica d’Italia” (UCEBI) il 29 Marzo 1993; mentre 1l 20 Aprile del 1993 è stata raggiunta una intesa con la “Chiesa evangelica luterana”. Tutti gli accordi e le intese stipulati tra lo Stato e le varie confessioni religiose prevedono la possibilità di essere successivamente riviste, nel caso in cui ce ne fosse bisogno-> ulteriori materie per le quali si manifesti l’esigenza di collaborazione tra la chiesa cattolica e lo stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due parti sia con intese tra le competenti autorità dello stato e la conferenza episcopale italiana. A loro volta le leggi sulle intese con le chiese valdesi e metodiste, avventiste, ADI, comunità ebraiche, UCEBI e la CELI contengono disposizioni per una futura formazione concordata, sia per le eventuali norme di attuazione, sia per le modifiche di cui potrebbe aver bisogno ciascuna di tali intese. Il primo caso ricorre quando la legge prevede che le autorità competenti terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalla confessione religiosa e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni. Riguardo le modifiche delle intese, le leggi prevedono un riesame di esse al termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore di ciascuna delle leggi di approvazione, salvo che l’opportunità di una modifica non si presentasse nel frattempo: le modifiche daranno luogo alla stipulazione di nuove intese, con la conseguente presentazione al parlamento dei necessari disegni di legge.
Nel regolare il fenomeno religioso, lo Stato attribuisce rilevanza giuridica alle norme delle confessioni religiose e riconosce vari SOGGETTI: le persone fisiche (in quanto credenti o non), gli enti personificati o non (con un fine di religione o di culto) e le confessioni religiose. Dato l’art. 19 della Costituzione, che assicura la libertà dei singoli in materia di religione, con una garanzia che riguarda tutti, cittadini, stranieri e apolidi, la posizione religiosa individuale è
Corea, la chiesa di scientologia fondata negli USA, la meditazione trascendentale, i bambini di Dio ecc.. Andando aldilà di tali affermazioni, sotto il profilo giuridico a noi interessa conoscere quale sia il rapporto trai dirigenti e gli aderenti a tali organizzazioni, e quali siano le modalità del proselitismo. Proprio per quanto riguarda questo problema, è intervenuto il Parlamento Europeo con una risoluzione approvata il 22 Maggio del 1984; essa contiene i criteri a cui i nuovi movimenti religiosi devono attenersi per essere considerati leciti. Questi i principali:
Dall’art. 7 della Costituzione di deduce subito che la CHIESA CATTOLICA gode di un ORDINAMENTO GIURIDICO ORIGINARIO; invece alcuni affermano che, alla luce dell’art. 8, 2° comma della Costituzione, non è sicuro che tale qualifica spetti anche alle altre confessioni religiose. Tale articolo afferma che le confessioni diverse da quella cattolica “hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano”. ma il fine della norma è di far si che le confessioni diverse da quella cattolica abbiano un minimo di organizzazione, quando diano vita a un ordinamento giuridico, dotandosi di quel minimo di organizzazione e normative occorrenti, siano riconosciuti dallo stato, appunto, come ordinamenti. Molti hanno voluto trovare un collegamento tra l’art. 8 , 2° comma Cost. con l’art. 18 Cost. sulla libertà di associazione MA l’esistenza di un ordinamento giuridico è qualcosa di diverso dall’esistenza di un’associazione-> l’ordinamento giuridico è originato dall’impulso organizzatorio del gruppo, che prescinde dall’esistenza di un gruppo esponenziale quale potrebbe essere un’associazione; invece, le associazioni, pur esistendo, potrebbero non essere un ordinamento giuridico, in quanto il quid di un ordinamento giuridico consiste in una formazione propria, la quale potrebbe essere in conflitto con quella dell’ordinamento generale, laddove gli statuti di società e associazioni devono essere necessariamente conformi a quest’ultima. Le associazioni sono regolate dagli accordi presi dagli associati (nel rispetto delle norme del cc), mentre la confessione religiosa resta fuori da tale schema. Non si è cristiani, ebrei o musulmani in forza di un contratto soggetto alle leggi dello Stato, ma è un impulso che ognuno ha dentro di sé. Quanto detto finora trova conferma nella diversa posizione che hanno nel diritto italiano gli statuti delle confessioni e gli statuti delle associazioni:
giuridicità degli ordinamenti creati in modo originario dai gruppi sociali diversi dai cattolici, anche quando non abbiano dato vita ad alcun ente esponenziale, ad alcuna associazione. Per ottenere la qualifica di “confessione religiosa”, l’essenza strutturale di ogni confessione religiosa è che essa ha una propria e originale concezione totale del mondo, che investe, oltre ai rapporti tra uomo e Dio, anche quelli tra uomo e uomo, dettando regole che disciplinano la vita sociale del gruppo ma anche il comportamento del singolo appartenente al gruppo allorchè si muove all’interno delle comunità sociali quale la comunità civile. Le associazioni con fine di religione o di culto, invece, non hanno una propria originale concezione del mondo. MA vi è il problema di distinguere le confessioni religiose da altre comunità le quali non pretendono di essere qualificate come confessioni religiose, ma hanno al pari di queste una visione propria e originale del mondo es. partiti politici-> occorre dare attenzione all’aggettivo “religioso” che differenzia le confessioni religiose da un punto di vista funzionale rispetto alle altre comunità-> con il termine RELIGIONE si intende quel complesso di dottrine costruite intorno al presupposto dell’esistenza di un Essere trascendente, al quale l’uomo è tenuto a dare rispetto, obbedienza e anche amore. Le comunità che accettano una fede trascendente, la esplica mediante riti con cui si adora questo Essere e si chiede ad esso un atteggiamento benevolo. Però il discorso cambia nel momento in cui prendiamo in considerazione le religioni che hanno una concezione immanentista del divino. Secondo tali teorie, l’uomo deve cercare il divino in se stesso o per liberarsi nel nirvana dal desiderio e dalla volontà di vita (buddismo), o per esaltare la propria personalità e conoscere il divino attraverso la scienza (gnosi, Scientology) o cercando il divino in tutto ciò che è nel mondo sensibile (scintoismo). Da questo discorso possiamo definire le CONFESSIONI RELIGIOSE come “comunità sociali stabili dotate (o non) di organizzazione e normazione propria e aventi una propria e originale concezione del mondo, basata sull’esistenza di un essere trascendente, in rapporto con gli uomini o sulla ricerca del divino nell’immanenza”. Lo stato, per attribuire a un gruppo sociale la qualifica di confessione religiosa, non può considerare il merito delle varie credenze religiose, altrimenti darebbe luogo a un nuovo giurisdizionalismo, escluso dalla costituzione: lo stato deve limitarsi a compiere valutazioni formali-> con la sentenza 195/1993 la corte costituzionale ha enunciato i criteri da seguire:
Un altro problema rilevante è quello della PERSONALITÀ DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE nel diritto italiano. La Chiesa cattolica ha personalità nel diritto pubblico italiano: cioè, è un’istituzione di diritto pubblico con caratteri del tutto speciali, in quanto titolare di poteri pubblicistici (con l’aiuto di molta astrattezza, la sua posizione per alcuni rapporti può essere avvicinata a quella degli Stati stranieri). Invece, la Chiesa non ha personalità nel diritto privato: sia perché tale qualità non le è mai stata riconosciuta sia, perché vengono riconosciuti titolari dei beni ecclesiastici i singoli enti e non la Chiesa considerata in modo unitario. La creazione di un ordinamento giuridico non importa quella di una persona giuridica. Neanche le altre confessioni religiose, di regola, hanno personalità giuridica di diritto privato nell’ordinamento statale. Esse potrebbero ottenere il riconoscimento della personalità giuridica nel loro complesso unitario, ma l’art 8 comma 2 cost. non ha attribuito ad esse ope legis detta personalità, perché appunto il riconoscimento dell’ordinamento giuridico di una comunità è cosa diversa dal riconoscimento della personalità giuridica. Anche quando la legge ha riconosciuto la personalità giuridica ad alcune comunità (come è avvenuto per le Comunità israelitiche), il riconoscimento riguarda singoli enti esponenziali di essa e non l’intera comunità.
perderà tale qualifica anche ai fini del diritto dello Stato, tutte le volte in cui detta qualifica possa essere rilevante es. in materia penale, di certificazione dei matrimoni ecc.. Del pari, quando un ente cessa di far parte di tale organizzazione, la comunicazione del distacco da luogo a una modificazione dell’assetto dell’ente, che importa l’avvio del procedimento occorrente o per il riconoscimento civile della modifica stessa o per la revoca della concessione della personalità giuridica. Il fatto che la maggior parte delle norme statuali riguardino la Chiesa cattolica, non deve far dimenticare che vi sono altre norme che riconoscono dei poteri anche ad autorità delle confessioni religiose di minoranza es. circa la qualificazione di ministro di culto competente a taluno dei soggetti di tali confessioni; circa la celebrazione in sede confessionale di matrimoni civilmente validi ecc.. Infine dobbiamo ricordare che l’esercizio della giurisdizione confessionale, quando siano riconosciuti nell’ordinamento statale come lecita estrinsecazione dell’autonomia del gruppo confessionale, incontra un limite nei diritti inviolabili garantiti ai singoli dalla Costituzione: ma i poteri delle confessioni religiose incontrano anche altri limiti (es.: le sentenze di nullità dei matrimoni canonici trascritti nei registri dello stato civile, devono essere dichiarate esecutive dalla competente autorità giudiziaria italiana; i provvedimenti disciplinari emessi nei confronti di ecclesiastici e religiosi, per produrre effetti civili, devono essere intesi in armonia con i diritti garantiti dalla costituzione).
Vi sono numerosi ORGANI COSTITUZIONALI ED UFFICI che hanno specifiche competenze nella materia religiosa. Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, per quanto riguarda i rapporti con la Chiesa cattolica, ha il potere di nominare i plenipotenziari per la conclusione dei concordati e di ratificare, previa autorizzazione del Parlamento, i concordati conclusi; per quanto riguarda le confessioni religiose, egli ha il potere di promulgare le leggi basate su intese con le stesse confessioni. Inoltre accredita gli ambasciatori italiani presso la santa sede e riceve le credenziali del nunzio apostolico accreditato presso la repubblica italiana Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO dei ministri rappresenta lo Stato negli accordi con le confessioni religiose e coordina l’attività dei vari dicasteri in materia ecclesiastica, ma, come in ogni altra questione, il governo è responsabile nel suo complesso, dell’andamento generale pur in tale settore della politica. Il CONSIGLIO DEI MINISTRI delibera sugli atti che riguardano i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, e tra Stato e le altre confessioni: quindi oltre ad approvare per la presentazione in parlamento i disegni di legge riguardanti sia l’autorizzazione alla ratifica e l’esecuzione degli accordi con la santa sede, sia l’esecuzione di intese con le altre confessioni religiose, determina e mantiene l’indirizzo politico in materia ecclesiastica. Esso inoltre ha qualche competenza sul piano amministrativo quando il ministro dell’interno chieda il suo parere sul riconoscimento della personalità giuridica di un ente delle confessioni di minoranza, o qualora in via eccezionale deliberi sulla personalità giuridica di diritto ecclesiastico. L’organo dell’amministrazione centrale con una competenza generale in materia ecclesiastica è il MINISTRO DELL’INTERNO. Presso questo Ministero erano state istituite due direzioni generali per amministrare l’attività ecclesiastica: la Direzione generale degli Affari di culto e la Direzione generale del fondo per il culto e del fondo di religione e di beneficenza per la città di Roma. Nel 1977, queste due direzioni generali sono state fuse in un unico ufficio centrale: DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI DEI CULTI. A tale ufficio spettano:
provinciale attraverso i prefetti nei limiti dell’ordinaria amministrazione. Tale fondo ha autonoma personalità giuridica, ma la sua organizzazione coincide del tutto con quella della direzione centrale, perciò il fondo non è altro che un ufficio dello stato, un organo statale dotato di personalità giuridica. Nell’amministrazione del fondo, il ministro dell’interno è coadiuvato da un consiglio, nominato dallo stesso ministro, e composto da nove membri, fra i quali il presidente, il direttore centrale degli affari dei culti, due componenti scelti dal ministro, uno designato dal ministro delle infrastrutture e trasporti, uno dal ministero per i beni e attività culturali, e tre dalla CEI. Gli organi periferici del Ministero dell’interno, anche per la materia ecclesiastica, sono le singole Prefetture. Il Prefetto ha competenza per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione degli enti delle confessioni religiose; un altro compito è quello di determinare con proprio decreto il numero delle chiese (che non siano cattedrali o dichiarate monumento nazionale). Il prefetto, sebbene abbia competenza a riconoscere la personalità giuridica degli enti disciplinati dal libro I del cc, non l’ha avuta attribuita per gli enti delle confessioni religiose.
Accanto agli uffici pubblici che hanno competenze in materia ecclesiastica, esistono UFFICI ECCLESIASTICI ORGANIZZATI DALLO STATO stesso, per l’assistenza spirituale delle forze armate, o da altri enti pubblici, per altre comunità. È molto diffusa l’assistenza spirituale delle c.d. comunità separate (forze armate, ospedali, carceri, ecc.), che tende a realizzare nel concreto il diritto di libertà religiosa, in quanto coloro che trascorrono qui la maggior parte del loro tempo possono usufruire del conforto spirituale delle confessioni professate. Tale servizio è organizzato in modo diverso a seconda che si tratti di far fronte alle esigenze di un numero indeterminato di persone, di piccoli gruppi o singoli. Nel primo caso l’assistenza religiosa è organizzata dallo stato o dall’ente che amministra le comunità, come un proprio servizio offerto alla generalità dei componenti di queste; negli altri casi invece si tratta di un servizio garantito dalla legge a chi ne faccia richiesta es. negli ospedali, soprattutto a favore dei degenti che professano una religione diversa da quella cattolica, si stabilisce il dovere di tutto il personale di trasmettere alla direzione sanitaria la richiesta di assistenza spirituale da lui rivolte, nonché il dovere di detta direzione di reperire i ministri di religione secondo le richieste dell’infermo ma è evidente che se tale meccanismo burocratico non funziona, l’assistenza spirituale resta un mero enunciato normativo. Per quanto riguarda l’organizzazione dell’assistenza spirituale per i cattolici, qui importa che gli ecclesiastici incaricati di svolgere tali funzioni siano nominati dalle competenti autorità italiane su designazione dell’autorità ecclesiastica, secondo lo stato giuridico, l’organico e le modalità stabiliti di intesa tra tali autorità. Riguardo le forze armate, si seguono le norme del codice dell’ordinamento militare. Tale servizio è diretto dall’ordinario, militare, che è un vescovo rivestito della dignità arcivescovile, coadiuvato da una curia costituita da un vicario generale militare e da tre ispettori. Essi sono nominati con decreto del capo dello stato, su proposta del presidente del consiglio, di concerto con i ministri dell’interno e della difesa, previa designazione dell’autorità ecclesiastica. I cappellani militari, invece, sono nominati con decreto del capo dello stato su proposta del ministro della difesa, previa designazione dell’ordinario militare. Come per ogni impiego alle dipendenze dello Stato, i sacerdoti che vogliono essere nominati cappellani militari devono avere il godimento dei diritti civili e politici: inoltre, trattandosi di un servizio militare, devono avere quei requisiti fisici per poter bene esercitare tutte le funzioni inerenti all’assistenza spirituale in qualsiasi sede (sia in pace che in guerra). Come per gli altri impiegati dello stato, i cappellani militari per assumere servizio devono prestare giuramento secondo la formula prevista per gli ufficiali delle forze armate; l’ordinario militare e il vicario generale militare devono prestare un giuramento, rispettivamente avanti al capo dello stato e al ministro della difesa. L’ordinamento gerarchico del ruolo dei cappellani è equiparato ai gradi degli ufficiali delle forze armate: il rango dell’ordinario militare è equiparato al grado di tenente generale; quello del vicario generale al grado di maggiore generale, quello dei tre ispettori al grado di brigadiere generale; i cappellani iniziano come cappellano militare addetto, assimilato al grado di tenente, poi cappellano militare capo, assimilato al capitano, poi primo cappellano militare capo, assimilato al maggiore, e in seguito secondo cappellano militare capo assimilato a tenente colonnello, e terzo cappellano militare capo assimilato al colonnello. Tale equiparazione si riflette
Rilevano poi anche le norme che riguardano i rapporti istituzionali tra lo stato e le confessioni religiose (art 7 comma2 e 8 comma3), sul trattamento delle minoranze linguistiche (art 6), rapporti con l’ordinamento internazionale (art 10) e rapporti con gli altri stati (art 11). Dando uno sguardo approssimativo alla nostra COSTITUZIONE, ci accorgiamo che essa ha un CARATTERE PLURALISTA: infatti essa non prende in considerazione solo la libertà di scelta dei singoli individui, ma anche il diritto all’esistenza, all’organizzazione e alla funzionalità delle varie istituzioni che sorgono da iniziative del tutto autonome da quelle dello Stato e di altri enti pubblici. Non potrebbe esistere alcuna libertà di scelta ideologica, religiosa o politica senza un adeguato riconoscimento delle istituzioni e senza un’adeguata garanzia delle loro libertà. Ritornando alle norme contenute nella Costituzione, si nota come l’art. 7 e l’art. 8 siano le disposizioni fondamentali in materia religiosa, in quanto regolano i rapporti tra lo Stato e tutte le confessioni religiose. Art. 7 cost.: “lo stato e la chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, Indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Le Modificazioni dei patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di Revisione costituzionale”. Art. 8 cost.: “tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla Legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di Organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”.
Come per tutte le situazioni, anche intorno al 1° comma dell’art. 7 nacquero critiche e giustificazioni: da un lato c’era chi vedeva in questa disposizione un “omaggio politico” alla Chiesa; dall’altro lato c’era chi sottolineava il valore di tale disposizione. Ad ogni modo, risulta importante il riconoscimento dell’originarietà dell’ordinamento canonico: il suo carattere di ordinamento primario deriva dal fatto che esso è nato per forza propria, senza l’intervento esterno di nessun altro ente. Il fatto che l’originarietà sia riconosciuta all’interno della Carta, fa si che tale qualità sia elevata a presupposto costituzionale della posizione della chiesa nei confronti del diritto statuale. Dunque, tutti gli atti statali che considerano la Chiesa come un ordinamento subordinato allo Stato, sarebbero in contrasto con tale norma. L’art 7 però, oltre alla chiesa tende a garantire anche lo stato, e quindi impegna i suoi organi a escludere che possa essere introdotto un sistema di rapporti con la chiesa nel quale lo stato sia subordinato a questa-> quanto ai rapporti stato-chiesa, la norma esclude quindi sistemi come il cesaropapismo, giurisdizionalismo, chiesa di stato, teocrazia, potestà diretta o indiretta della chiesa in temporali bus (nel senso antico dell’espressione) ma non esclude altri sistemi.
Il dibattito dottrinale sull’interpretazione dell’art. 7 è stato molto vivo sino a quando, molti anni dopo l’entrata in vigore della costituzione, non c’è stato l’intervento della Corte Costituzionale. Subito dopo l’entrata in vigore della Costituzione, i giuristi che posero l’attenzione su questo articolo sostennero che i Patti Lateranensi erano stati costituzionalizzati attraverso il loro richiamo nella cost. Avendo lo stesso valore delle leggi costituzionali, le disposizioni contenute nei Patti risultavano gerarchicamente superiori alle norme poste dalla legge ordinaria; non solo, se venivano considerate norme costituzionali speciali, esse finivano per prevalere sulle stesse norme costituzionali. Abbandonata la tesi della costituzionalizzazione delle norme concordatarie, si cominciò ad affermare che la carta avrebbe costituzionalizzato il “principio concordatario”, e quindi l’art 7 garantirebbe i patti del 1929 e stabilirebbe altresì la necessità che i rapporti tra stato e chiesa fossero disciplinati da accordi paritari; a tale tesi si è opposta quella della costituzionalizzazione del principio pattizio, per cui l’art 7, oltre alla conservazione delle norme di origine concordataria del 1929 garantirebbe i nuovi accordi solo se riguardassero le stesse materie disciplinate dai patti lateranensi. Abbandonando i principi “concordatario” e “pattizio”, nasce un’altra tesi: l’art 7 garantirebbe, oltre alle norme pattizie vigenti nel 1947, qualsiasi altro accordo concluso in qualsiasi tempo tra l’Italia e la santa sede. La norma prevederebbe un procedimento automatico di adattamento dell’ordinamento italiano ai vecchi e nuovi accordi, per cui introdurrebbe le disposizioni di questi nel diritto statuale con il valore e l’efficacia formale delle norme costituzionali. L’art 7 perciò sarebbe un ordine di esecuzione nell’ordinamento interno delle norme pattizie. Alcuni autori considerano l’art. 7 come “norma sulle fonti del diritto”: nella scala gerarchica delle leggi, tra le norme della costituzione e delle costituzionali e le leggi ordinarie ci sarebbe un
gradino intermedio occupato dalle così dette “fonti normative atipiche”; queste, pur avendo il valore di leggi ordinarie, resistono all’abrogazione, alla modifica e alla deroga al pari delle norme di legge costituzionale. la legge n. 810 del 1929 (esecutiva dei patti lateranensi) sarebbe una fonte atipica. per cui le norme garantite dall’art. 7 non possono essere abrogate, modificate o derogate da una legge ordinaria, ma allo stesso tempo queste norme non possono essere in contrasto con le disposizioni costituzionali. C’è anche chi ha considerato l’art. 7 considerando i suoi “effetti sul potere dello stato”; la tutela risulta essere duplice. Infatti, da un lato bisogna tutelare i patti Lateranensi nell’ordinamento internazionale; dall’altro lato si deve tutelare la legge di esecuzione di essi n. 810 del 1929 nell’ordinamento interno. Per quanto riguarda il primo ambito, l’art. 7 avrebbe privato il governo della facoltà di denunciare i Patti; invece, per il secondo ambito, lo stesso art. 7 avrebbe privato il legislatore ordinario della competenza di abrogare, modificare o derogare le norme contenute nella legge di esecuzione. In caso di stravolgimenti delle situazioni previste dai Patti, il governo sarebbe legittimato solo ad intraprendere delle nuove trattative con la Santa Sede e a procedere, in caso di fallimento di queste, a una modificazione delle norme di origine concordataria con legge costituzionale. Chi ha affrontato il problema dell’interpretazione dell’art. 7 dopo la pronuncia della Corte Costituzionale che aveva pronunciato sul contrasto tra norme derivanti dai patti e norme costituzionali, ritiene che tale norma abbia parificato la legge n. 810 del 1929 alle leggi costituzionali, prevedendo peraltro un procedimento di “decostituzionalizzazione”. Questo si verifica quando questa legge, per le parti toccate da un nuovo accordo, perde la parificazione alle leggi costituzionali e, per essere modificata, basta una legge ordinaria di ratifica e di esecuzione del nuovo accordo tra l’Italia e la Santa Sede.
La corte costituzionale ha compreso nell’ambito della propria competenza non solo il giudizio sulla legittimità costituzionale delle norme di legge ordinaria, ma anche quello delle norme poste dalle leggi di revisione della costituzione e delle altre leggi costituzionali. Per riconoscere tale ultima competenza bisogna ammettere che nel nostro ordinamento esistono principi costituzionali superiori alle norme della costituzione formale e appartenenti alla c.d. costituzione in senso materiale-> sono tali quei principi che, essendo posti su un livello superiore a quello della costituzione formale e delle altre leggi costituzionali, perché sono la matrice di entrambe in quanto principi propri del potere costituente, possono valere come parametri per il giudizio di legittimità costituzionale sostanziale delle norme poste dalle leggi costituzionali. L’intervento della Corte Costituzionale sull’interpretazione dell’art. 7 è stato molto graduale. Infatti, ha cominciato a trattare questo problema solo 15 anni dopo la sua entrata in funzione, adottando sempre delle valutazioni molto generiche. Secondo le prime pronunce, l’art. 7 Cost. “non sancisce solo un generico principio pattizio da far valere nella disciplina dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, ma contiene un preciso riferimento al Concordato in vigore e, in relazione al contenuto di questo, ha prodotto diritto”. Per precisare quale fosse il diritto prodotto dall’art. 7, la Corte Costituzionale ha collegato tutto l’art. 7 con il suo 1° comma: in questo modo ha evidenziato come pur riconoscendo l’indipendenza e la sovranità dello Stato e della Chiesa, il richiamo ai Patti “non ha la forza di negare i PRINCIPI SUPREMI DELL’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE dello Stato”, e sotto questo profilo ha ammesso il proprio sindacato di costituzionalità. La realtà è che se le norme derivate dai Patti potevano essere dichiarate incostituzionali nel caso in cui fossero state in contrasto con i “principi supremi”, significa che l’art. 7 aveva “prodotto diritto” nel senso di parificare le norme di origine concordataria alle norme poste da leggi costituzionali-> la qualifica delle norme derivanti dai Patti di “norme parificate a quelle prodotte da leggi costituzionali” è messa in evidenza dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato inammissibile il referendum proposto per l’abrogazione di tali norme, proprio perché la legge di esecuzione dei Patti è da considerare protetta e garantita dalla Costituzione (quindi come tale non soggetta a referendum abrogativo). Perciò, il diritto positivo vigente considera la legge n. 810 del 1929, relativa all’esecuzione dei patti lateranensi, protetta alla stregua di una legge costituzionale. MA tale concezione da luogo a incertezze e limita le garanzie offerte in modo espresso dalla costituzione formale, la quale consente alla corte ampia discrezionalità sia nel determinare quali principi dell’ordinamento costituzionale siano supremi e quali non, sia nel determinare l’ampiezza dei principi qualificati come supremi + tale equiparazione alle leggi costituzionali importa che le norme della legge 810 possano derogare, quando rispettino i principi