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Cap. 5 Diritto ecclesiastico Finocchiaro, Sintesi del corso di Diritto Ecclesiastico

Lo stato e le confessioni religiose nella costituzione

Tipologia: Sintesi del corso

2020/2021

Caricato il 13/12/2021

Eugenia2503
Eugenia2503 🇮🇹

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CAP. 5: LO STATO E LE CONFESSIONI RELIGIOSE NELLA COST.
Art. 8 tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge;
le confessioni diverse dalla cattolica hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in
quanto non contrastino con l’ordinamento italiano;
i loro rapporti con lo stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Le intese delle confessioni religiose con lo Stato: natura giuridica di esse
I rapporti fra lo Stato e le confessioni di minoranza preesistono alle intese, tuttavia queste fanno
sorgere problemi come: la loro natura giuridica, la loro posizione nei confronti del procedimento
legislativo, e a chi spetta stipularle.
Inoltre l’art. 8 deve essere inteso come norma sulla produzione giuridica parallela a quella dell’art.
7.
Il 3° co. contiene una riserva di legge. Riserva che siccome garantisce la libertà religiosa, deve
essere compresa tra quelle assolute, rafforzate o aggravate. Riserve secondo cui il potere
legislativo può essere esercitato solo con modalità particolari sulla base di accordi e intese
previste dagli artt. 7 e 8.
L’art. 8 adotta nei confronti delle confessioni di minoranza un trattamento analogo a quello
previsto per la Chiesa cattolica.
Il co. 2 riconosce alle confessioni organizzate il rango di ordinamenti giuridici indipendenti e non
subordinati.
Una tesi estrema nega alle intese qualsiasi natura giuridica, considerandole solo come atti politici
che non vincolano il legislatore ad adeguarsi; Tesi negata perchéle intese appartengono al
campo del diritto”. Visto che è garantito che i rapporti tra le confessioni di minoranza e lo stato
devono essere gestiti tramite intese, sarebbe incostituzionale una legge che regola i rapporti senza
intese.
Dunque: le INTESE sono un LIMITE PER IL LEGISLATORE ORDINARIO, che per non
aggirare la garanzia costituzionale delle minoranze religiose, è obbligato ad attenersi alle intese.
La CAPACITÀ a stipulare le intese spetta solo alle confessioni di minoranza
organizzate, cioè a quei gruppi che hanno un preciso assetto istituzionale.
Tesi accettabile per due motivi:
1. Sarebbe strano che un gruppo con fini di religione o di culto, che vuole essere solo
una comunità spirituale, sentisse il bisogno di una legge per disciplinare i suoi
rapporti con lo Stato.
2. Un gruppo non organizzato difficilmente ha rappresentanti che concordano le intese con
lo stato. Per individuare chi siano dovremmo guardare gli statuti della confessione
religiosa. Se lo statuto non c’è, non è possibile dar luogo alle intese.
La prassi del Governo è di avviare trattative solo con le confessioni con personalità giuridica.
Un altro problema riguarda le intese plurime bisogna capire se possono essere stipulate solo
tra lo Stato ed una confessione, o con più confessioni.
Alcuni autori appoggiano la prima tesi affermando che ogni confessione ha un suo carattere,
diverso dalle altre, e quindi devono essere fatte singolarmente; ma queste difficoltà possono
essere superate, dato che alcune confessioni potrebbero avere interessi comuni e dare vita a
intese plurime.
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CAP. 5: LO STATO E LE CONFESSIONI RELIGIOSE NELLA COST.

Art. 8  tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge; le confessioni diverse dalla cattolica hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l’ordinamento italiano; i loro rapporti con lo stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Le intese delle confessioni religiose con lo Stato: natura giuridica di esse I rapporti fra lo Stato e le confessioni di minoranza preesistono alle intese, tuttavia queste fanno sorgere problemi come: la loro natura giuridica, la loro posizione nei confronti del procedimento legislativo, e a chi spetta stipularle. Inoltre l’art. 8 deve essere inteso come norma sulla produzione giuridica parallela a quella dell’art.

Il 3° co. contiene una riserva di legge. Riserva che siccome garantisce la libertà religiosa, deve essere compresa tra quelle assolute, rafforzate o aggravate. Riserve secondo cui il potere legislativo può essere esercitato solo con modalità particolari  sulla base di accordi e intese previste dagli artt. 7 e 8. L’art. 8 adotta nei confronti delle confessioni di minoranza un trattamento analogo a quello previsto per la Chiesa cattolica. Il co. 2 riconosce alle confessioni organizzate il rango di ordinamenti giuridici indipendenti e non subordinati. Una tesi estrema nega alle intese qualsiasi natura giuridica, considerandole solo come atti politici che non vincolano il legislatore ad adeguarsi; Tesi negata perché “ le intese appartengono al campo del diritto”. Visto che è garantito che i rapporti tra le confessioni di minoranza e lo stato devono essere gestiti tramite intese, sarebbe incostituzionale una legge che regola i rapporti senza intese. Dunque: le INTESE sono un LIMITE PER IL LEGISLATORE ORDINARIO, che per non aggirare la garanzia costituzionale delle minoranze religiose, è obbligato ad attenersi alle intese. La CAPACITÀ a stipulare le intese  spetta solo alle confessioni di minoranza organizzate, cioè a quei gruppi che hanno un preciso assetto istituzionale. Tesi accettabile per due motivi:

  1. Sarebbe strano che un gruppo con fini di religione o di culto, che vuole essere solo una comunità spirituale, sentisse il bisogno di una legge per disciplinare i suoi rapporti con lo Stato.
  2. Un gruppo non organizzato difficilmente ha rappresentanti che concordano le intese con lo stato. Per individuare chi siano dovremmo guardare gli statuti della confessione religiosa. Se lo statuto non c’è, non è possibile dar luogo alle intese. La prassi del Governo è di avviare trattative solo con le confessioni con personalità giuridica. Un altro problema riguarda le intese plurime  bisogna capire se possono essere stipulate solo tra lo Stato ed una confessione, o con più confessioni. Alcuni autori appoggiano la prima tesi affermando che ogni confessione ha un suo carattere, diverso dalle altre, e quindi devono essere fatte singolarmente ; ma queste difficoltà possono essere superate, dato che alcune confessioni potrebbero avere interessi comuni e dare vita a intese plurime.

La COMPETENZA a stipulare le intese  spetta al GOVERNO. Le intese sono accordi che devono essere valutati sotto il profilo dell’opportunità politica e del rispetto della Costituzione.

  • Stipulazione intesa generale: intervento del presidente del consiglio.
  • Stipulazione intese che rientrano nella competenza di un singolo dicastero: intervento del ministro del settore. Le decisioni prese da questi ultimi devono essere esaminate dal Consiglio dei Ministri  autorizzare la stipulazione e deliberare il disegno di legge per l’approvazione dell’intesa. Dopo la firma del Presidente del Consiglio e del Presidente della confessione religiosa le intese sono trasmesse al Parlamento per la loro approvazione con legge. Il CONTENUTO delle intese può riguardare :
    • posizione giuridica delle istituzioni religiose
    • istruzione religiosa nella scuola pubblica
    • tutela della libertà religiosa
    • disciplina del matrimonio. Alcuni autori ritengono che esistano restrizioni ai temi delle intese; in realtà queste limitazioni non sono giustificate dal nostro ordinamento  impone al parlamento solo di rispettare la Costituzione. L’intesa è ammissibile per ogni materia. È escluso che con le intese lo Stato possa concedere ad una confessione un regime privilegiato di libertà in violazione dell’art 8 Cost. La FORMA delle intese Vi sono discussioni riguardanti la natura giuridica delle intese: Bisogna capire se sono atti di diritto interno o esterno. La dottrina ritiene che siano atti di diritto interno, visto che le confessioni di minoranza, in base all’art. 8 co. 2, non sono ordinamenti primari. Se invece si ammette che sono ordinamenti primari, le intese possono essere considerate atti di diritto esterno. Le intese però non possono essere considerate “concordati” uguali a quelli stipulati con la Chiesa cattolica. I concordati sono infatti convenzioni esterne disciplinate da norme di diritto internazionale generale. Le intese con altre confessioni non sembra siano prese in considerazione da questo ordinamento. Tuttavia il solo ordinamento esterno esistente non è quello internazionale. Possiamo quindi dire che: in astratto le intese sono atti di un ordinamento esterno, creato dall’incontro tra la volontà dello Stato e della Confessione religiosa, sono disciplinate dalle regole di buona fede e di lealtà che sono alla base dei rapporti bilaterali tra ordinamenti indipendenti e nella forma da quei criteri che le parti riterranno di seguire. Le confessioni minoritarie non hanno soggettività di diritto internazionale, ma il diritto italiano, dichiarando che sono, se organizzate, ordinamenti giuridici originari e, prevedendo di regolare i rapporti con loro sulla base di intese bilaterali, esteriorizza nei propri confronti, tali rapporti. Con ciò viene escluso che in sede di stipulazione delle intese le confessioni religiose appaiano come sudditi dello Stato e che le Intese siano atti interni dell’ordinamento italiano.