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Diritto Ecclesiastico: Libertà Religiosa e Rapporti Stato-Chiesa, Dispense di Diritto Ecclesiastico

Una panoramica completa del diritto ecclesiastico, con particolare attenzione alla libertà religiosa e ai rapporti tra stato e chiesa. Il principio di laicità, i limiti posti alla libertà di culto, il regime giuridico del matrimonio religioso e il riconoscimento civile degli enti ecclesiastici. Inoltre, vengono approfonditi i contenuti del patto internazionale sui diritti civili e politici in materia di libertà religiosa, con particolare attenzione alle disposizioni relative al foro interno ed esterno, al divieto di discriminazione e al riconoscimento dello status giuridico delle comunità religiose.

Tipologia: Dispense

2022/2023

Caricato il 14/02/2025

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vittorio-silvestrini 🇮🇹

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DIRITTO ECCLESIASTICO | Giulia Tamburini
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DIRITTO ECCLESIASTICO
Professor BETTETINI, a.a. 2022-2023
DI COSA DI OCCUPA IL DIRITTO ECCLESIASTICO
Il diritto ecclesiastico si occupa del diritto dello Stato nei confronti (inizialmente) della chiesa cattolica.
Attualmente il diritto ecclesiastico dello Stato non ha come unico interlocutore la Chiesa cattolica.
Sicuramente per motivi storici riguarda soprattutto la Chiesa cattolica, ma non solo.
L'oggetto del diritto ecclesiastico è il diritto di libertà religiosa nei suoi vari profili.
Ci sono prevalentemente 4 profili di cui occuparsi: ISTITUZIONALE, COLLETTIVO, INDIVIDUALE E
ASSOCIATIVO. Collettivo e associativo possono essere studiati assieme.
PROFILO ISTITUZIONALE: studia il rapporto dello Stato con le istituzioni religiose. C'è un rapporto
equiordinato tra ordinamenti giuridici. La libertà religiosa istituzionale è tutelata da due articoli della
nostra carta costituzionale. La prima libertà riconosciuta nel momento in cui l'Europa ha perso la sua
unità politica è stata quella di religione, riassunta nel principio ora superato del cuius regio eius religio
(i sudditi dovevano seguire la religione del sovrano, ma se si credeva in una diversa religione si poteva
emigrare in altro Stato).
Ma la libertà di religione viene tutelata attraverso molti altri articoli, come l’art. 3 (uguaglianza) o
l’art. 21 (libertà di pensiero).
La Corte Costituzionale ha enunciato il principio di laicità dello Stato per il bene dell'uomo e del Paese.
La liberreligiosa istituzionale è tutelata dagli artt. 7 (rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica) e 8
(rapporti tra Stato e confessioni diverse da quella cattolica) della Costituzione. Entrambi gli articoli
sono caratterizzati da un principio di bilateralità, i rapporti sono gestiti da accordi tra Stato e le
confessioni religiose.
PROFILO INDIVIDUALE: l'art. 19 Cost. tutela la libertà religiosa individuale. Ciascuno ha il diritto di
professare liberamente la propria fede e di farne propaganda;
PROFILO COLLETTIVO (E ASSOCIATIVO): l'art. 20 Cost. tutela la libertà collettiva, cioè la libertà degli
enti delle confessioni religiose, che hanno la garanzia di non subire un trattamento diverso rispetto
agli enti di diritto comune per il solo fatto di essere enti religiosi.
Tutti i profili della libertà religiosa sono tutelati dalla Costituzione.
TRASVERSALITÀ DEL DIRITTO ECCLESIASTICO
Il diritto ecclesiastico intercetta molte altre materie studiandole sotto il profilo specifico del fattore religioso.
Il diritto ecclesiastico ha una sua autonomia di metodo e di oggetto intercetta necessariamente altre materie,
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DIRITTO ECCLESIASTICO

Professor BETTETINI, a.a. 2022-

DI COSA DI OCCUPA IL DIRITTO ECCLESIASTICO Il diritto ecclesiastico si occupa del diritto dello Stato nei confronti (inizialmente) della chiesa cattolica. Attualmente il diritto ecclesiastico dello Stato non ha come unico interlocutore la Chiesa cattolica. Sicuramente per motivi storici riguarda soprattutto la Chiesa cattolica, ma non solo. L'oggetto del diritto ecclesiastico è il diritto di libertà religiosa nei suoi vari profili. Ci sono prevalentemente 4 profili di cui occuparsi: ISTITUZIONALE, COLLETTIVO, INDIVIDUALE E ASSOCIATIVO. Collettivo e associativo possono essere studiati assieme.  PROFILO ISTITUZIONALE: studia il rapporto dello Stato con le istituzioni religiose. C'è un rapporto equiordinato tra ordinamenti giuridici. La libertà religiosa istituzionale è tutelata da due articoli della nostra carta costituzionale. La prima libertà riconosciuta nel momento in cui l'Europa ha perso la sua unità politica è stata quella di religione, riassunta nel principio ora superato del cuius regio eius religio (i sudditi dovevano seguire la religione del sovrano, ma se si credeva in una diversa religione si poteva emigrare in altro Stato). Ma la libertà di religione viene tutelata attraverso molti altri articoli, come l’art. 3 (uguaglianza) o l’art. 21 (libertà di pensiero). La Corte Costituzionale ha enunciato il principio di laicità dello Stato per il bene dell'uomo e del Paese. La libertà religiosa istituzionale è tutelata dagli artt. 7 (rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica) e 8 (rapporti tra Stato e confessioni diverse da quella cattolica) della Costituzione. Entrambi gli articoli sono caratterizzati da un principio di bilateralità, i rapporti sono gestiti da accordi tra Stato e le confessioni religiose.  PROFILO INDIVIDUALE: l'art. 19 Cost. tutela la libertà religiosa individuale. Ciascuno ha il diritto di professare liberamente la propria fede e di farne propaganda;  PROFILO COLLETTIVO (E ASSOCIATIVO): l'art. 20 Cost. tutela la libertà collettiva, cioè la libertà degli enti delle confessioni religiose, che hanno la garanzia di non subire un trattamento diverso rispetto agli enti di diritto comune per il solo fatto di essere enti religiosi. Tutti i profili della libertà religiosa sono tutelati dalla Costituzione. TRASVERSALITÀ DEL DIRITTO ECCLESIASTICO Il diritto ecclesiastico intercetta molte altre materie studiandole sotto il profilo specifico del fattore religioso. Il diritto ecclesiastico ha una sua autonomia di metodo e di oggetto intercetta necessariamente altre materie,

studiandole sotto il profilo formale della libertà religiosa. Ogni scienza ha un oggetto formale ed uno materiale. L’oggetto materiale è l’oggetto di studio (comune a più discipline), mentre l’oggetto formale è la prospettiva da cui si studia l’oggetto materiale. In questo caso l’oggetto formale è il rilievo giuridico del fenomeno religioso. Ad esempio, il diritto ecclesiastico studia aspetti del diritto penale (artt. 401 ss c.p.), del diritto civile (artt. 831 c.c. – enti ecclesiastici –, 84 c.c. – matrimonio concordatario) e del diritto amministrativo (interesse legittimo che hanno le comunità religiose di edificare un luogo di culto). IL DIRITTO ECCLESIASTICO NELLA COSTITUZIONE L’art. 7 Cost. è formato da due commi, nel primo si afferma la sovranità e l’indipendenza della Chiesa Cattolica e dello Stato (sono tra loro indipendenti e autonomi), nel secondo comma si afferma che i rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai patti lateranensi (la loro modifica non necessita di un referendum costituzionale). Il primo comma sembra più programmatico che precettivo, mentre il secondo sembra più programmatico. Lo Stato e la Chiesa sono degli ordinamenti giuridici indipendenti e sovrani. Essi traggono da se stessi la propria autorità (potestas) e la propria legittimazione. Hanno la peculiarità di insistere sul medesimo territorio e di riguardare le medesime persone. La Chiesa Cattolica è a-territoriale, ma ovviamente ha bisogno di un territorio. L’ordinamento giuridico della chiesa, per quanto ci riguarda, è delimitato territorialmente dal territorio dello Stato italiano, quindi vi è una coincidenza territoriale e personale. Colui che è destinatario delle norme sia dello Stato che della Chiesa è il cives fidelis. Anche nell’accordo che ha rivisto i patti lateranensi si afferma che le relazioni tra Stato e Chiesa cattolica sono orientate al bene della persona e dello Stato italiano. Il primo comma dell’articolo 7 afferma il dualismo tra due soggetti, ciascuno dei quali è indipendente e sovrano. Le materie di cui si occupa lo Stato sono diverse da quelle di cui si occupa la Chiesa. Ciascuno dei due ordinamenti ha un proprio ambito di competenza. Ci sono materie che sono a cavallo tra l’ambito di competenza dello Stato e della Chiesa, soprattutto nell’applicazione pratica. La via per risolvere la regolamentazione delle materie miste è quella consensuale, si cerca un accordo tra Stato e Chiesa. Ad esempio, ciò viene usato per il MATRIMONIO. In un primo momento l’unico matrimonio riconosciuto come valido era quello canonico, con il tempo lo Stato iniziò a voler ritenere valido esclusivamente il matrimonio civile. Nel 1929 si giunse a un accordo e il matrimonio divenne un oggetto misto, su cui lo Stato e la Chiesa vantavano la propria competenza. Le radici di questo dualismo sono piuttosto antiche, risalgono all’origine del pensiero cristiano. Prima di Cristo l’idea dualista non esisteva. In un passaggio del Vangelo di Matteo si afferma “date a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio”, è la prima volta che si afferma una separazione tra i due ambiti.

re. Gelasio afferma che se nell’ordine delle cose pubbliche i vescovi riconoscono l’autorità data da Dio all’imperatore ed obbediscono alle sue leggi, anche l’autorità politica deve obbedire a coloro che sono incaricati di dispensare i sacri misteri. Basandosi sulla tradizione del diritto romano, il potere della chiesa era considerato come auctoritas (potere legislativo), mentre l’autorità dell’imperatore era definito potestas (potere esecutivo). Nel diritto romano l’auctoritas era superiore alla potestas. Nel corso dei secoli la Chiesa ha sempre mantenuto il principio dualista, anche se talvolta ha interpretato in maniera teocratica e lo Stato ha interpretato in maniera cesaropapista. Sempre, nonostante queste interferenze, è stata riconosciuta la reciproca indipendenza. Esempio di ingerenza del potere temporale in quello spirituale nel 1214 il Concilio lateranense IV afferma che sono da considerare contrarie al diritto divino tutte le leggi civili che prevedono il principio romanistico mala fides superveniens non nocet. L’usucapione prevede vari requisiti (animus, decorso del tempo, possesso della cosa, buona fede iniziale). Secondo il concilio queste disposizioni avrebbero violato il diritto divino, che impone di non rubare. L’imperatore Federico II di Svevia (che venne anche scomunicato) accettò la norma papale e annullò tutte le leggi che prevedevano quel principio. Oggi nel codice civile tedesco l’usucapione richiede la buona fede per tutto il tempo della prescrizione. Invece, nei codici di matrice napoleonica è stato ripreso il principio mala fides superveniens non nocet. Nel medesimo periodo abbiamo una accentuazione del potere temporale su quello spirituale con la LOTTA PER LE INVESTITURE. L’imperatore intendeva nominare direttamente i vescovi intromettendosi nel potere ecclesiastico. Molti vescovi avevano anche un potere temporale. Con l’accordo del concordato di Worms (?) fu affermato che la nomina del vescovo spettava al papa, mentre l’investitura temporale del vescovo era riservata all'imperatore. INNOCENZO III (a cavallo tra XII e XIII sec.) afferma che il potere temporale e quello spirituale sono come il sole e la luna. Il sole è il potere spirituale, la luna quello politico. Nella lettera “SIC UNIVERSITATIS” egli afferma che così come la luna riceve la luce dal Sole, similmente il potere regio riceve dall’autorità papale una luce. Quanto più la luna è vicino al sole tanto più risplende, tanto più l’autorità politica è vicina a quella spirituale tanto più risplende. BONIFACIO VIII afferma la dottrina delle DUE SPADE, quella spirituale usata dalla Chiesa e quella temporale concessa dalla Chiesa al governo politico. Il potere temporale è subordinato a quello spirituale, il potere temporale viene giudicato da quello spirituale. DANTE, in seguito alle affermazioni di Innocenzo III e di Bonifacio VIII, nel De Monarchia afferma che l’autorità monarchica è voluta da Dio e deriva da Dio, ma non è soggetta all’autorità del pontefice. Cesare dovrebbe usare verso Pietro quella riverenza che il figlio primogenito usa verso il padre. DOTTRINA ATTUALE DELLA CHIESA E DELLO STATO NELLE RISPETTIVE RELAZIONI

Rilevante è il Concilio Vaticano II, conclusosi nel 1965, l’ultima riunione assembleare dei vescovi della Chiesa cattolica. Nel 1983 sono stati modificati i patti lateranensi e ciò è stato influenzato dal Concilio Vaticano II. Nel Concilio ecumenico vaticano II da un lato si riafferma la dottrina dualista (indipendenza della Chiesa dallo Stato e viceversa. Nel “Lumen gentium” si afferma che i fedeli devono imparare a distinguere tra i diritti e i doveri che competono loro in quanto membri della Chiesa o della società umana. Nel “Gaudium et spes” viene affermato che la Chiesa in ragione della sua competenza in nessuna maniera si confonde con la comunità politica e non è legata ad alcun sistema politico. La comunità politica e la Chiesa sono indipendenti e autonome l’una dall’altra nel proprio campo, ma entrambe sono a servizio degli uomini e andranno a vantaggio di tutti tanto più quanto più collaborano tra loro.) e dall’altro lato viene affermato che tanto l’ordine politico quanto quello spirituale sono a servizio della persona umana e della società e per questo si chiede che vi sia una sana collaborazione tra di loro. Autonomia e indipendenza non significa separazione o impermeabilità tra i due ordini, ma collaborazione attraverso il rispetto della reciproca autonomia. Lo Stato e la Chiesa collaborano tra di loro. In entrambe le società i fedeli hanno diritti e doveri, che devono armonizzarsi tra di loro. Per questo è opportuno che lo Stato e la Chiesa cooperino all’interno della società per il bene della persona. La Chiesa ha come fine la salvezza delle anime, mentre la comunità politica il bene comune temporale, ma anche se il fine è diverso, tra i due ordinamenti non c’è incomunicabilità. In comune essi hanno i destinatari. L’art. 7 dello Stato sottolinea la natura dualista del rapporto tra Stato e Chiesa. I PATTI LATERANENSI (SECONDO COMMA DELL’ART. 7 COST.) La nostra Costituzione afferma il principio della collaborazione tra Stato e Chiesa. I due ordinamenti giuridici sono indipendenti e sovrani, sono ordinamenti originari (non riconoscono autorità superiori), ma essi non sono incomunicabili, c’è una relazione tra Stato e Chiesa. Vi è una relazione che ha una sua specifica formalizzazione: il secondo comma dell’art. 7 afferma che i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica sono regolati dai patti lateranensi. La Costituzione richiama un trattato internazionale, ossia i patti lateranensi. I PATTI LATERANENSI  con l’Unità d’Italia il Regno d’Italia iniziò a esercitare una forte azione anche ecclesiale che ebbe il suo punto culminante dal punto di vista politico nella presa di Roma (debellatio dello Stato pontificio, che diventa parte integrante del Regno d’Italia il 20 settembre 1870). Si creò una forte frizione tra Stato italiano e Chiesa cattolica, che ebbe alcune conseguenza giuridiche importanti:  Leggi eversive dell’asse ecclesiastico  alcune leggi dello Stato italiano portarono alla soppressione degli enti ecclesiastici per incamerarne il patrimonio, soprattutto ai fini di finanziare le leggi risorgimentali. Oggi in Italia più di 800 Chiese sono di proprietà dello Stato.  Alcune leggi limitarono le capacità degli enti, che per ricevere un bene dovevano essere autorizzati dallo Stato. In questo modo lo Stato controllava anche l’attività economica degli enti ecclesiastici.  Nell’ambito del matrimonio, con il codice civile del 1865 fu introdotto il matrimonio civile obbligatorio.  lo Stato italiano emanò la legge delle Guarentigie (1871), ossia la legge delle garanzie pontificie, che regolava in maniera unilaterale le relazioni fra Stato e Chiesa. Lo Stato con una legge unilaterale regolava il regime della Chiesa cattolica in Italia e la posizione giuridica del romano pontefice. Questa

cioè quegli ambiti in cui la competenza dello Stato può accavallarsi a quella della Chiesa e viceversa (es. matrimonio – la Chiesa cattolica avrebbe potuto celebrare matrimoni con efficacia per lo Stato, il matrimonio canonico sarebbe potuto essere trascritto nei registri dello Stato civile, non era più necessaria la doppia celebrazione) (es. regolamentazione degli enti ecclesiastici – la Chiesa avrebbe potuto istituire persone giuridiche che sarebbero state tali anche per lo Stato, nacque l’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto) (es. istruzione religiosa nella scuola pubblica – in tutte le scuole di ogni ordine e grado). Il TRATTATO regola la situazione nella Santa Sede del Romano pontefice. Non vi è una regolamentazione unilaterale come avveniva con la legge delle guarentigie. La religione cattolica era la religione di Stato (secondo l’art. 1 del Trattato). Le altre confessioni erano libere di determinarsi nel nostro ordinamento. Un altro punto fondamentale del trattato era il riconoscimento della sovranità della Santa Sede. Si crea un nuovo Stato, la città del Vaticano. Si tratta di uno Stato funzionale, un’enclave, che assicura la sovranità, l’autonomia e la giurisdizione della Santa Sede. (Santa Sede = si intendono due realtà a seconda del contesto, cioè o la persona del Romano Pontefice oppure l’insieme degli organi di governo che coadiuvano il romano pontefice nella missione di governo della chiesa universale). Dopo la presa di Roma alla Santa Sede era riconosciuto solo il possesso di un determinato territorio, ma non la proprietà e la Santa Sede richiedeva che potesse essere concessa dallo Stato italiano una parte territoriale. Questa richiesta fu raccolta nel Trattato con cui si creò lo Stato della città del Vaticano. Si tratta di uno Stato con alcune caratteristiche peculiari: PATRIMONIALE (è di proprietà del Romano Pontefice), NEUTRALE (non partecipa alle contese internazionali, è una caratteristica preesistente al trattato e che il trattato si limita a dichiarare). Nel trattato è tutelato il diritto di LEGAZIONE (il diritto di ricevere e mandare ambasciatori). Con il Trattato si giunge alla sistemazione della questione romana. Questo triplice accordo forma i PATTI LATERANENSI (cerca data). Nel 1929 (legge 1159/1929) fu emanata unilateralmente da parte dello Stato una legge per regolare i rapporti tra Stato italiano e confessioni religiose diverse da quella cattolica. Molti dei principi enucleati nel concordato vengono usati in questa legge, anche se molto spesso in maniera più limitativa (ad es. lo Stato si impegna a riconoscere il matrimonio in confessioni religiose diverse da quella cattolica, ma mentre viene data efficacia civile alle sentenze canoniche sul matrimonio, ciò non avviene per le altre confessioni). Nel 1929 cambiano radicalmente i rapporti tra Stato e confessioni religiose. I Patti lateranensi sono un trattato internazionale e sono garantiti dalle regole del diritto internazionale.  Dopo la Seconda Guerra mondiale ci si chiese quale fosse il ruolo dei Patti lateranensi. Essi erano stati stipulati dal partito fascista, ma non erano collegati al fascismo, non avevano un orientamento politico. (Il Papa emanò addirittura un’enciclica contro il governo fascista – ENCICLICA NON ABBIAMO BISOGNO, scritta in italiano. Ci fu anche un contrasto sulle leggi razziali, mai accettate dalla Chiesa). La Santa Sede e lo Stato, dopo la Seconda Guerra mondiale, si resero conto che i Patti lateranensi sarebbero dovuti essere mantenuti. Ci si pose il problema se richiamare i patti lateranensi in maniera esplicita nella Costituzione oppure no. A ciò si opponeva il partito comunista di Togliatti, secondo cui sarebbe dovuto essere richiamato il principio concordatario. L’art. 7 della Costituzione afferma che i rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati dai Patti lateranensi (richiamo esplicito). La Corte

Costituzionale, chiamata a decidere sulla legittimità costituzionale della legge esecutiva dei Patti lateranensi, affermò (in delle sentenze degli anni ’70) nella sentenza 30/1971 che l’art. 7 comma 2 Cost. non sancisce solo un generico principio pattizio, ma un principio riferimento al concordato in vigore e in relazione al contenuto di questo ha prodotto diritto. “Ha prodotto diritto” significa che i patti lateranensi e la relativa legge di esecuzione hanno un valore pari alle norme costituzionali. Specificamente, hanno una resistenza passiva all’abrogazione pari alle norme costituzionali. Non si potrebbe dichiarare l’incostituzionalità perché parametro di riferimento per dichiararla è la Costituzione, ma in questo caso si tratta di norme equiordinate. Tuttavia, nella sentenza 30/ viene affermato che i Patti lateranensi non possono contrastare i principi supremi dell’ordinamento costituzionale dello Stato italiano. I principi supremi sono ciò che verrebbe detto Costituzione materiale, costituiscono il terreno su cui affonda le sue radici la nostra Costituzione. Ci possono essere principi supremi che non trovano una formalizzazione (es. laicità dello Stato). Tuttavia, tale costituzionalizzazione non impedisce una valutazione della legittimità costituzionale rispetto ai principi supremi. L’art. 7 Cost. prevede anche un esplicito processo di modifica dei Patti lateranensi. Le modifiche dei patti lateranensi non richiedono un procedimento di revisione costituzionale se la revisione stessa è preceduta da un accordo tra le parti. Con gli anni ci si è resi conto che alcune norme del concordato andavano modificate. si giunse a un accordo di revisione del Concordato, dopo un lungo periodo di studio, nel 1984. Fu stipulato un nuovo accordo tra Stato e Chiesa. L’accordo si intitola “Accordo che apporta modificazioni al concordato lateranense”. Viene lasciato integro il Trattato. Quest’accordo va a sostituire totalmente il Concordato, anche se si presenta come modifica. Si presenta come modifica e non sostituzione perché così si fa rientrare il nuovo accordo nell’alveo costituzionale. L’art. 13 del nuovo accordo che le disposizioni costituiscono una modificazione dei Patti lateranensi e che le disposizioni del Concordato non richiamate dal testo del nuovo accordo sono abrogate. Non vengono regolati ampiamente nell’accordo gli enti ecclesiastici perché per essi c’è un nuovo accordo, che è stato costituzionalizzato. (legge 222 del 1985 ha reso esecutivo il protocollo del 15 novembre 1984 in materia di enti e beni ecclesiastici). Oggi abbiamo un nuovo concordato, mentre rimane integro il trattato lateranense, assieme alla convenzione finanziaria. Si può valutare la legittimità di norme del nuovo concordato assumendo a parametro di legittimità i principi supremi della Costituzione. Ci sono altre norme della Costituzione che tutelano questi accordi? Il nuovo art. 117 Cost. comma 1 afferma che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. I patti lateranensi creano un obbligo internazionale. È possibile anche una tutela indiretta in virtù dell’art. 10 Cost., che prevede che l’ordinamento giuridico italiano si conformi alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. Dunque, si conforma alle norme di diritto internazionale consuetudinario, tra cui vi è senz’altro il principio stare pactis (obbligo per la parte che ha contratto l’accordo di attenersi ai doveri e di esercitare i diritti sanciti nell’accordo stesso).

CONFESSIONI RELIGIOSE DIVERSE DA QUELLA CATTOLICA ARTICOLO 8 DELLA COSTITUZIONE Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Art. 8 Cost. è composto da tre commi. Il primo si riferisce a tutte le confessioni religiose, anche a quella cattolica. Esso afferma che tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere. Il legislatore costituzionale non ha affermato che sono uguali, ma che sono ugualmente libere, ma esse oggettivamente non sono uguali. Ma cos’è la confessione religiosa? Oggi ci sono nuovi movimenti religiosi, confessioni non note al nostro ordinamento. Si tratta di “nuovi” movimenti religiosi o perché recenti o perché sono nuovi rispetto al nostro ordinamento. Quando un gruppo sociale può definirsi confessione religiosa e quando no dal punto di vista giuridico? La Corte costituzionale nella sentenza 195/1993 ha individuato dei parametri. In questa sentenza la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità di una legge regionale dell’Abruzzo che prevedeva dei vantaggi economici solo per le confessioni religiose che avessero stipulato intese con lo Stato. La Corte ha affermato che tutte le Confessioni possono godere di tali vantaggi, però, a condizione che siano realmente confessioni religiose. È sufficiente che la Confessione religiosa sussista in quanto tale. Si pone, dunque, un problema di qualificazione. Sono stati dettati quattro criteri per comprendere se ci troviamo di fronte a una Confessione religiosa:  INTESE CON LO STATO se un’organizzazione ha stipulato un accordo con lo Stato, essa può essere considerata una Confessione religiosa, perché solo le Confessioni religiose possono stipulare delle intese;  RICONOSCIMENTO PUBBLICO se c’è un riconoscimento pubblico dell’intesa, anche se non c’è stata una vera e propria intesa. Normalmente si tratta di un provvedimento del ministero dell’interno che conferisce la personalità giuridica come ente di culto alla confessione religiosa. La legge 1159/ all’art. 2 afferma che gli istituti di culti diversi dalla religione dello Stato (allora era la religione cattolica) possono essere eretti in ente morale, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei ministri;  COMUNE CONSIDERAZIONE come l’opinione pubblica considera quella determinata entità;  AUTOREFERENZIALITÀ cosa dice la Confessione religiosa di se stessa. È un criterio da un lato essenziale (la confessione religiosa deve qualificarsi come tale), ma dall’altro è necessario che l’autorità politica o amministrativa non si limiti a quanto la Confessione religiosa dice di se stessa, ma bisogna verificare nella prassi che effettivamente le finalità perseguite da quell’ente siano di culto e di religione. Questi parametri non sono esaustivi, si tratta semplicemente di linee guida.

Bisogna guardare alla natura religiosa dell’ente. È necessario comprendere se le attività sono di culto o sono attività diverse. Le Confessioni religiose possono sicuramente svolgere anche altre attività, ma l’attività prevalente deve essere quella di culto e di religione. Ciò che caratterizza l’elemento religioso è l’apertura alla trascendenza, ad un fattore terzo. La Cassazione ha affermato che la mancanza nell’ordinamento della definizione del concetto di religione non è casuale, ma è ispirata alla complessità e alla polivalenza della nozione, che non può essere ristretta in una definizione. L’ordinamento si astiene, dunque c’è una grande discrezionalità dell’amministratore. L’art. 8 comma 2 afferma una libertà delle confessioni religiose. Tale libertà organizzativa ha, però, dei limiti. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi con i loro statuti, ma essi non devono essere in contrasto con l’ordinamento giuridico italiano. C’è una differenza tra le confessioni religiose cattolica e non cattoliche. Tale differenza non è discriminatoria, in quanto parte dalla natura stessa delle confessioni religiose. La Chiesa cattolica è per tradizione un ordinamento sovrano, diversamente dalle altre confessioni, che non sono soggetti sovrani dell’ordinamento internazionale. Non si tratta di un privilegio, c’è una diversa natura. Si garantisce alle confessioni religiose la libertà di autorealizzazione nei limiti in cui non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. Si afferma così un controllo sull’ordinamento interno delle confessioni religiose diverse da quella cattolica. La legge 1159/1929 afferma che nel momento in cui viene eretta una confessione religiose diversa da quella cattolica norme speciali per l'esercizio della vigilanza e del controllo da parte dello Stato possono essere stabilite nel decreto di erezione in ente morale. Quanto previsto in questa norma non trova, in realtà, applicazione nei fatti. Attualmente non vi è una vigilanza speciale sulle confessioni religiose diverse da quella cattolica. L’art. 8 comma 3 afferma che, così come i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica sono regolati in maniera pattizia, allo stesso modo devono essere regolati i rapporti con Confessioni religiose diverse da quella cattolica. La negoziazione costituisce la base della regolamentazione normativa. La norma costituzionale sembra essere imperativa, ma in realtà essa fu per la prima volta attuata solo nel 1984. La prima intesa fu stipulata il 21 febbraio 1984 (tre giorni dopo l’accordo di modifica del concordato), 36 anni dopo rispetto all’emanazione della Costituzione. Si trattava di un’intesa con i valdesi. L’aver stipulato un’intesa o meno non cambia la situazione giuridica della Confessione religiosa (sentenza 195/1993). L’intesa non è un atto obbligatorio per la Confessione religiosa. L’art. 8 comma 3 non esprime una norma precettiva, ma essa orienta semplicemente il legislatore. La legge 1159/1929 è stata dettata unilateralmente dallo Stato ed ha subito alcune modifiche importanti, ma è comunque ancora vigente. Al momento attuale le Confessioni religiose che hanno stipulato un’intesa sono 14, 13 di queste intese sono state approvate mediante legge. Le intese costituiscono la base del regime giuridico, però, i vincoli normativi dell’agire delle Confessioni religiose sono dettate dalle leggi attuative delle intese. Per la Chiesa cattolica si usa il verbo “eseguito”, per le altre confessioni “approvato”: ciò perché la Chiesa cattolica è un soggetto sovrano dell’ordinamento internazionale, diversamente dalle altre confessioni

Il regime giuridico delle Confessioni religiose diverse dalla Cattolica è differente a seconda che ci sia o meno un’intesa approvata mediante legge. Per quanto riguarda il contenuto delle intese, contengono un accordo pressocché identico a quello contenuto nella modifica del concordato. Si tratta di intese globali, cioè che riguardano una pluralità di materie. Anche per le Confessioni religiose diverse dalla Cattolica, per le modifiche delle intese vale il principio pattizio. In realtà, sono state poche le modifiche delle intese. Es.  Art. 37 della legge di approvazione dell’intesa con gli avventisti Ove una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo della allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'art. 8 della Costituzione. Le leggi di approvazione delle intese talvolta riportano principi del nostro ordinamento che sono stati abrogati. Ad esempio, la legge sugli Avventisti fa riferimento ad un decreto del Presidente della Repubblica (Dpr 128/1979), che oggi è stato sostituito. Non c’è una chiarezza normativa su come comportarsi. Oggi si pone una particolare questione. L’unione ateistica italiana può chiedere l’accesso alla stipula di un’intesa vantando un diritto di libertà religiosa negativa? Il nostro ordinamento sicuramente tutela la libertà religiosa negativa (si discute se ex. Art. 19 o ex art. 21 Cost., probabilmente è più corretto dire ex art. 21 Cost., ma la giurisprudenza costituzionale ritiene ex art. 19 Cost.). Premesso ciò, un ente che professa istituzionalmente la libertà religiosa negativa può chiedere l’accesso alla stipula di un’intesa con lo Stato? Gli Statuti dell’unione ateistica e razionalistica italiana affermano che l’ente stesso ripudia ogni espressione religiosa, si pone in antitesi al fatto religioso. L’autorità amministrativa italiana ha piena discrezionalità e piena legittimazione per negare l’accesso a un ente che religioso non è. ARTICOLO 19 COST. E IL CONTESTO INTERNAZIONALE IN CUI ESSA È INSERITA Tutte le norme costituzionali devono essere comprese guardando anche al diritto internazionale. L’art. 19 Cost. afferma il principio della libertà religiosa individuale.

Art. 19 Cost.  Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma,

individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Questo principio viene affermato anche a livello sovranazionale, in tre macro-ambiti/ordinamenti: nei documenti delle Nazioni Unite (ONU), nella CEDU e in una serie di trattati e di norme dell’ordinamento euro- unitario. DOCUMENTI DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE:  DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO approvata dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. Essa sancisce che ci sono principi fondamentali (come la libertà religiosa) che non possono essere rimessi esclusivamente alla libera determinazione e riconoscimento degli ordinamenti nazionali, ma è necessaria una loro tutela a livello più alto, sovranazionale. Ciò nasce

dalla drammatica esperienza dei conflitti mondiali e dei totalitarismi, che hanno mostrato che non è possibile rimettere ai singoli ordinamenti la tutela dei diritti essenziali dell’individuo, ma occorre garantirli su un piano superiore. L’art. 18 afferma che ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti. La Dichiarazione non produce effetti giuridici vincolanti, ma c’era esigenza di dare maggior stabilità e di rendere vincolanti i contenuti della Carta, dunque nel 1966 abbiamo due patti: il Patto sui diritti civili e politici e il Patto sui diritti economici, sociali e culturali. Nel primo, all’art. 18, troviamo riaffermate le stesse libertà presenti nella Dichiarazione, ulteriormente articolate e contornate da corollari come quello relativo alla possibilità di sottoporre la libertà di manifestare la religione o il credo a delle restrizioni previste dalla legge e necessarie alla tutela della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico, della morale pubblica, della sanità pubblica e degli altri diritti e libertà fondamentali degli altri. Sia nella dichiarazione che nel patto lo spettro tutelato dagli artt. va oltre il solo fenomeno religioso e include la libertà di pensiero, di convinzioni personali, di adesione a una credenza, nonché il diritto di manifestare con modalità e in ambiti differenti tali pensieri, convinzioni e credenze. Entrambi gli articoli tutelano espressamente la libertà di cambiare il proprio credo e implicitamente anche IL DIRITTO DI NON ESPRIMERE UNA SCELTA RELIGIOSA, la libertà di adesione a convinzioni ateistiche. Vengono tutelate sia la libertà religiosa positiva sia quella affermativa. Il Comitato dei diritti umani nel 1993 ha affermato che i portatori di ogni tipo di credo di natura non religiosa godono di un’identica protezione. Le convinzioni e le manifestazioni religiose sono garantite in eguale misura e lo status giuridico di un determinato culto all’interno di un singolo Paese (ci sono Paesi con religioni di Stato come Regno Unito) o la preponderanza numerica di una religione in un Paese non possono legittimare un trattamento differenziato che determini la violazione dei diritti di tutti coloro che non appartengono a questa confessione religiosa. L’art. 18 del patto del ‘66 legittima nel comma terzo anche delle restrizioni: le restrizioni legittimate sono restrizioni che riguardano esclusivamente la libertà esterna, cioè la possibilità di manifestare all’esterno la propria religione, invece non sono legittime restrizioni per quanto riguarda la libertà religiosa interna, ossia la libertà di coscienza. Può essere legittimata una restrizione a compiere determinati riti in un determinato luogo per motivi, ad esempio, di sicurezza pubblica, ma non una restrizione riguardanti il credo interiore di un individuo. Tuttavia, questa seconda tipologia di restrizioni sono comunque soggette a due condizioni: devono essere previste dalla legge e la legge deve fondarsi sulla necessarietà delle restrizioni per proteggere e garantire la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico, la salute pubblica, la morale pubblica e le libertà altrui. Si tratta di un elenco tassativo: non sono ammissibili altre rationes. Questi contenuti sono ripresi dalla DICHIARAZIONE SULL’ELIMINAZIONE DI TUTTE LE FORME DI INTOLLERANZA O DISCRIMINAZIONE FONDATE SULLA RELIGIONE O SUL CREDO. Tale documento fu approvato dall’ONU nel 1981. Esso esplicita nei differenti ambiti diritti e doveri finalizzati a garantire una parità di trattamento e a evitare ogni forma di discriminazione.

LIMITI POSTI ALLA LIBERTÀ DI CULTO (art. 19 Cost.) La regola è la formalizzazione del diritto di libertà religiosa. Vi è un amplio riconoscimento del diritto stesso. Il diritto non è mai una monade isolata, ma si esercita in concomitanza ad altri diritti e doveri. La libertà religiosa, per questo, incontra dei limiti di esercizio. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo protegge la libertà religiosa, ma presenta dei limiti di esercizio. Possono essere introdotti dei limiti purché siano previsti da legge e siano conformi al modello democratico dello Stato. Anche la nostra Costituzione prevede dei limiti. Esplicitamente prevede un solo limite: i riti non devono essere contrari al buon costume. Si chiede, cioè, che i riti attraverso cui viene esercitato il culto non siano contrari al buon costume.  È vero che esiste soltanto questo limite?  questo è l’unico limite previsto esplicitamente, tuttavia in realtà ci sono anche altri limiti, che la norma pone implicitamente. Innanzitutto, c’è l’ESERCIZIO DI ALTRI DIRITTI COSTITUZIONALI, cioè un diritto costituzionalmente garantito deve essere bilanciato con gli altri diritti costituzionalmente garantiti (es. con la restrizione della libertà personale dovuta al covid, c’è stata una restrizione anche del diritto di libero esercizio del culto). Vi è poi l’ORDINE PUBBLICO: non viene previsto esplicitamente tale limite, nessuna norma costituzionale fa riferimento all’ordine pubblico, nonostante esso sia un principio supremo del nostro ordinamento costituzionale. Il motivo per cui non si parla di ordine pubblico non è strutturale, ma contingente: quando il costituente ha redatto la Carta costituzionale non ha voluto usare l’espressione ordine pubblico perché essa all’epoca aveva troppa memoria del regime fascista (troppe azione del regime fascista furono giustificate attraverso l’ordine pubblico). Un terzo limite implicito può essere costituito dalle NORME PENALISTICAMENTE RILEVANTI. Le norme di diritto penale pongono dei limiti all’esercizio di determinati delitti. Il codice penale prevede espressamente delle norme che da un lato limitano e dall’altro tutelano il diritto di libertà religiosa, infatti gli artt. 402 ss c.p. riguardano i reati contro le confessioni religiose. Prima c’era una differenza tra religione cattolica e confessioni religiose diverse da quella cattolica, invece oggi non più. Gli artt. 402 ss c.p. sono stati profondamente riformati.  Cosa si intende per buon costume?  l’espressione “buon costume” va intesa nel senso penalistico, cioè di lesione dell’onore e del pudore sessuale. La Corte costituzionale (nel 1957) ha affermato che il controllo sull’eventuale contrarietà al buon costume di un rito non può essere effettuata dall’autorità di polizia in via preventiva, ma solo in via successiva. La polizia giudiziaria può intervenire per reprimere un reato, ma non per prevenirlo, in quanto finché non si compie il reato il diritto che prevale è quello della libertà di espressione. RELIGIONE DI STATO E PRINCIPIO DI LAICITÀ La religione cattolica non è più considerata religione di Stato. Il trattato prevedeva che la religione cattolica fosse religione di Stato, il concordato ha modificato il trattato e oggi lo Stato italiano non ha religione di Stato.

Uno dei principi supremi del nostro ordinamento è quello di LAICITÀ DELLO STATO, sancito anche dall’art. 19 Cost. La sentenza 203/1989 della Corte Costituzionale ha chiarito che il principio di laicità nello Stato italiano implica non indifferenza dello Stato di fronte alla religione, ma garanzie fornite dallo Stato a tutte le confessioni religiose. Invece, ad esempio, in Francia o USA la laicità implica la separazione tra Stato e Chiesa, l’indifferenza tra i due ordinamenti. Quindi, ad esempio, gli enti ecclesiastici hanno anche riconoscimento civile, mentre in Francia o negli Stati Uniti no. In Italia la laicità implica non indifferenza/separazione, ma la garanzia dello Stato alla salvaguardia della libertà religiosa. La libertà religiosa è un profilo che lo Stato tutela anche in via giurisdizionale e ha una sua specifica rilevanza. La libertà religiosa assume molte volte criteri di determinazione della norma. La Corte di Cassazione, in materia di consumo individuale di sostanze stupefacenti, ha affermato che le tabelle (riguardanti le dosi di stupefacenti che si possono detenere per uso personale) vanno interpretate anche alla luce dei principi religiosi professati da una persona (nel rastafarianesimo si fa uso di marijuana perché si ritiene che essa sia cresciuta sulla tomba del Re Salomone e che porti saggezza). LIMITI PENALISTICI DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA Il codice penale prevede delle norme a tutela della libertà religiosa, ma che allo stesso tempo limitano la libertà religiosa. Nel libro secondo sono previsti dei delitti contro le confessioni religiose. L’art. 402 c.p. è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale (sentenza 508/2000) e non è stato novellato né riproposto. L’art. 403 c.p. prevede l’offesa a una confessione religiosa mediante vilipendio dei membri di tale confessione. Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da 1000 a euro 5000. Si applica la multa da euro 2000 a euro 6000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto. La sanzione viene aumentata se il soggetto offeso è un ministro di culto (aggravante del reato). Perché si configuri la fattispecie di reato è necessario che:  L’offesa avvenga PUBBLICAMENTE (con potenziale e attuale presenza di pubblico);  Il soggetto deve essere offeso IN QUANTO MEMBRO DI UNA DETERMINATA CONFESSIONE RELIGIOSA. L’art. 404 prevede l’offesa a una confessione religiosa mediante danneggiamento o vilipendio di cose. Il reato deve avvenire in un luogo preciso, ossia in un luogo pubblico o aperto al pubblico o destinato al culto. Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano

Abbiamo norme che parlano di libertà di pensiero, di libertà religiosa, ma non della libertà di coscienza. Eppure la Corte costituzionale ha riconosciuto come uno dei diritti fondamentali del nostro ordinamento la libertà di coscienza. È un riconoscimento sempre indiretto, cioè intanto può essere riconosciuta l’obiezione di coscienza in quanto la prevede il legislatore, intanto posso “disobbedire a una norma” in quanto è il legislatore a permetterla. Tommaso Moro era un giurista del XVI sec., Primo Ministro con Enrico VIII, che si rifiutò per motivi di coscienza ad obbedire al re. La sua coscienza giudica la legge, la confronta con il disegno divino e si assume tutta la responsabilità della scelta. Normalmente la coscienza porta ad obbedire all’autorità, però quando gli atti particolari dell’essere umano sono contrari alla legge divina, è necessario negare l’obbedienza alla legge umana. Tommaso Moro rifiutava di obbedire al re quando Enrico VIII si dichiarò capo della Chiesa di Inghilterra. Egli rimane fedele al re, ma non può obbedire a questo atto specifico che implica uno stravolgimento del diritto divino. Tommaso Moro, in una lettera scritta alla figlia (che cercava di convincerlo a giurare fedeltà al re), affermò che per quanto riguarda le leggi dello Stato, se è vero che tutti coloro che vi sono nati o vi abitano, sono tenuti a rispettarli per non incorrere in sanzioni terrene, tuttavia nessuno può giurare che ogni legge è perfetta. L’obiezione di coscienza consiste nel rifiuto a obbedire a una norma specifica, ma solo quando tale obiezione sia espressamente prevista dal nostro legislatore. Es. in tema di aborto il medico può obiettare e astenersi dall’intervento di interruzione volontaria di gravidanza. L’art. 12 della legge 194 prevede che la richiesta di interruzione, se fatta da un soggetto minore, deve ottenere l’assenso di chi esercita la responsabilità genitoriale. Tuttavia, nei casi che impediscono la consultazione di coloro che esercitano la responsabilità genitoriali oppure esprimano pareri contrari o contrastanti, il giudice può autorizzare l’interruzione (provvedimento attributivo della facoltà di decidere, si integra la volontà della minorenne). La Corte costituzionale affermò nel 1987 che il giudice tutelare non può rifiutarsi di partecipare al procedimento autorizzatorio. Il nostro ordinamento prevede altre fattispecie che chiamiamo di obiezione di coscienza: i medici hanno diritto a non partecipare alle procedure di fecondazione assistita, ci può essere obiezione di coscienza ai trattamenti sanitari (es. i Testimoni di Geova si oppongono alle trasfusioni di sangue). Se una persona è minore o incapace di intendere o di volere, prevale il miglior interesse del bambino e quindi il diritto alla salute. Qualora i genitori si opponessero alla trasfusione, il minore verrebbe autorizzato a sottoporsi alla trasfusione di sangue. Altro caso di possibile obiezione di coscienza è quello del giuramento: esso è l’assunzione di una responsabilità davanti a Dio di compiere o non compiere una determinata prestazione. Fino al 1979 la Corte costituzionale ha negato che il giuramento, ad esempio dei testimoni, avesse un carattere prevalente di religiosità. Nel 1979 la Corte ha cambiato orientamento, affermando che il giuramento riveste un carattere religioso e che la formula prevista per giurare, in quanto lesiva della libertà di coscienza del credente, è costituzionalmente illegittima nella parte in cui non preveda l’inciso “se credente”. Il legislatore ha emanato norme riguardo il giuramento: esso va fatto a capo scoperto (ma per alcune religioni è consentito che venga fatto a capo coperto, ad esempio per gli ebrei).

Il diritto processuale penale non prevede più il giuramento, ma l’impegno. Per alcuni incarichi pubblici è ancora previsto il giuramento (es. il Governo). Oggi è sospeso il servizio militare obbligatorio, per cui c’era obiezione di coscienza. (La norma sul servizio militare obbligatorio è stata sospesa, non abrogata. Per abrogare l’obbligatorietà del servizio militare obbligatorio sarebbe dovuta essere modificata la Costituzione). La legge 72/1972 prevedeva un servizio civile alternativo a quello militare. Con la legge 230/1998 fu affermato che il servizio civile rispondeva al dovere di difesa della patria. Nell’ambito del lavoro possono sorgere problemi per quanto riguarda le ORGANIZZAZIONI DI TENDENZA caratterizza le organizzazioni lavorative con una certa ideologia (es. professore nell’università Cattolica). Ci si chiede se queste organizzazioni possano effettuare delle differenziazioni di trattamento in base all’ideologia. Non si può essere discriminati per motivi religiosi sul posto di lavoro, ma è legittima una disparità di trattamento quando una caratteristica collegata alla religione costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa (es. in università Cattolica i docenti devono essere approvati dalla Santa sede in seguito ad un colloquio con l’assistente spirituale) (direttiva 78/2000 dell’Ue). Cosa accade qualora un dipendente, ad esempio, di una parrocchia venisse licenziato per motivi ideologici? Egli ha diritto ad una tutela risarcitoria o reale (reintegra nel posto di lavoro)? L’art. 4 della legge 108/ prevede, a differenza di quanto prevede l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, che per le organizzazioni di tendenza la tutela è meramente obbligatoria, non vi è un diritto alla reintegra (se il licenziamento è illegittimo). Perché il licenziamento sia illegittimo è necessario che sia giustificato dall’ideologia stessa. La Corte europea dei diritti dell’uomo, nello stesso giorno, ha emanato sentenze con esito opposto ma con la medesima ratio. Il primo caso riguardava il licenziamento di un organista di una Chiesa cattolica perché era divorziato. L’organista chiedeva di essere reintegrato nel posto di lavoro. La Corte ha affermato che il licenziamento era illegittimo perché l’organista svolge una funzione in cui l’elemento religioso non fa parte del contratto, egli ha un compito meramente tecnico. Nell’altro caso un dipendente della Chiesa dei Mormoni era stato licenziato per alcuni comportamenti contrari alla Chiesa dei Mormoni. In tal caso il licenziamento fu ritenuto legittimo perché la funzione svolta dal soggetto richiedeva un’immedesimazione con l’organizzazione stessa (era un portavoce della Chiesa dei Mormoni). La Cassazione italiana ha affermato che il licenziamento di un cuoco divorziato in una scuola cattolica non era legittimo perché l’impiegato svolgeva una funzione meramente tecnica. Diverso è il caso di un docente, che può essere licenziato se assume comportamenti contrari alla morale cattolica. OBIEZIONE DI COSCIENZA NEL MONDO GRECO Antigone vuole seppellire il fratello nonostante sia un traditore della patria perché preferisce rispettare le leggi degli dei piuttosto che la legge umana. L’obiezione di coscienza è riconosciuto dal giudice costituzionale, ma in realtà è sempre previsto un intervento le legislatore che renda legittima l’obiezione di coscienza.