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riassunto del manuale "nozioni di diritto ecclesiastico". Riassunti capitoli dall'1 all'8.
Tipologia: Sintesi del corso
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a cura di Giuseppe Casuscelli, 5° ed. 2015
1. Il diritto ecclesiastico italiano: nozioni e principi ispiratori
Il diritto ecclesiastico designa il ramo del diritto costituito dall’insieme delle norme, di diritto pubblico e privato, che danno specifica rilevanza al, e disciplinano il, fattore religioso individuale e associato e le relazioni di uno Stato con le confessioni religiose.
Il diritto ecclesiastico italiano è costituito dal corpo sistematico dei principi e delle regole che, nel diritto interno, in quello dell’UE e nel diritto internazionale convenzionale, danno specifica rilevanza al fattore religioso (ossia tanto alle credenze dell’uomo organizzate in un sistemazione generale del mondo riferita a realtà sacre e frutto di una comunione morale, quanto alle convinzioni religiose o filosofiche fondate su un’etica laica), e ai profili istituzionali delle formazioni sociali organizzate e finalizzate al raggiungimento di tale fattore.
Il tratto distintivo del diritto ecclesiastico italiano è da individuare nel carattere laico e neutrale della Repubblica sancito nella Costituzione: è questo il punto di arrivo del processo di secolarizzazione, che ha portato a distinguere il sacro dal profano, l’illecito dal peccato. Le norme sono inserite “ in un quadro costituzionale orientato ai principi di laicità e separazione e degli ordini tra Stato e confessioni religiose ”.
La laicità, anche alla luce della CEDU e della Carta di Nizza, è mirata a tutelare, nella nostra società democratica, le libertà di religione e di convinzioni individuali e collettive, sia dei credenti che dei non credenti , al fine di favorire il pluralismo religioso e culturale.
Le garanzie di questa libertà si fondano da un lato, sulla riconosciuta meritevolezza dell’interesse religioso , ricondotto nel quadro del pieno sviluppo della persona umana (obiettivo posto dall’art.3.2 Cost.) e al progresso spirituale della società, dall’altro quale adempimento di uno dei doveri costituzionali propri di ogni cittadino (obiettivo dell’art. 4.2 Cost.).
Le credenze religiose e le convinzioni (che non sono sinonimo di opinioni o idee del singolo) ispirano e condizionano i comportamenti degli individui in diversi campi. Sono uno di quegli elementi costitutivi di quell’identità personale che la nostra Carta riconosce e garantisce (art. 2 Cost.) e formano quel patrimonio irrettrattabile della persona umana, che siano vissuti in comunità più o meno organizzate.
Gli ordinamenti statali democratici e pluralistici possono ritenere le credenze religiose e le convinzioni meritevoli non solo di specifica tutela, ma anche di attività promozionali che ne agevolino la realizzazione.
2. L’aspetto collettivo e istituzionale delle esperienze di fede
Le esperienze di fede sono caratterizzate dal rilievo dell’ aspetto collettivo e dell’ aspetto istituzionale. Sono connotate da modelli diversificati (elementari/complessi) di organizzazione delle comunità di credenti.
Le comunità stabili e organizzate di fedeli (chiese, confessioni, comunità, ecc.) hanno dato e possono dar luogo a veri e propri ordinamenti giuridici indipendenti dagli Stati. Tuttavia esse operano in uno spazio geografico sul quale non solo legittimate ad esercitare poteri autoritativi: il territorio è un elemento costitutivo della sovranità degli stati, alla quale, nello stato di diritto, anche le chiese sono per molti aspetti sottoposte. È possibile, di conseguenza, che le diversità di valori- fini, regole e modelli organizzativi diano origine a conflitti inter-istituzionali che pongono in risalto
la necessità di bilanciare il principio della sovranità dello Stato e il principio di autonomia- indipendenza delle confessioni. Talvolta accade che gli ordinamenti di una confessione chiedano agli appartenenti l’osservanza dei loro precetti anche quando sono in contrasto con le leggi civili vigenti nello Stato. Si generano così, in capo alle persone, casi di coscienza, conflitti di lealtà tra doveri del cittadino e fedeltà alle proprie convinzioni. Questi conflitti, a volte, si pongono come ostacolo alla piena garanzia di libertà di coscienza (cioè la sfera intima della coscienza individuale deve essere considerata come il riflesso giuridico più profondo dell’idea universale della dignità della persona che circonda quei diritti). Negli ultimi anni i conflitti di lealtà si sono accentuati, sia perché le confessioni sopperiscono alla crisi delle ideologie predisponendo sistemi allargati di valori capaci di orientare le persone (es: agenzie di senso), sia perché i problemi etici connessi al progresso delle scienze si moltiplicano e si riflettono proprio nella sfera del diritto (es: bioetica, biodiritto, bioingegneria). Tali conflitti possono riguardare i cittadini-fedeli, quando la legge civile imponga condotte contrarie al credo professato, e anche i cittadini-non credenti, quando la legge civile, in forza di pretesi principi non negoziabili, prescriva condotte vincolanti o ne vieti altre.
La dottrina, nel passaggio dallo Stato di diritto allo Stato costituzionale dei diritti, ha prospettato il ricorso, in questi casi, anziché a leggi che pongano obblighi e divieti, al “ diritto alla possibilità ”. Leggi facoltizzanti o permissive affidano il compito di operare una scelta tra una pluralità di condotte ugualmente lecite alla decisione dei cittadini, e risultano idonee a comporre potenziali conflitti di valore, di fedeltà e di lealtà: in tal modo viene valorizzata la piena autodeterminazione.
3. Modelli e sistemi: complessità e commistioni
In genere, gli ordinamenti statuali danno rilievo al fattore religioso nella disciplina giuridica degli interessi dei loro consociati secondo modalità che possono essere raggruppate in diversi modelli e sistemi.
Se si guarda all’aspetto dei fini-valori perseguiti abbiamo:
Se si guarda al diverso profilo dell’assetto dei poteri, abbiamo:
Non esiste un codice “ufficiale” del diritto ecclesiastico, né un testo unico che raccolga e coordini le fonti che lo riguardano; esistono raccolte non ufficiali delle fonti del diritto ecclesiastico nazionale, dell’UE e internazionale.
5. Le fonti di produzione (di diritto internazionale e dell’UE; di diritto interno, unilaterali e pattizie)
Il diritto ecclesiastico ha progressivamente acquisito una struttura policentrica e articolata, essendo oggi prodotto da vari legislatori (diritto internazionale e dell’UE; diritto interno, unilaterale e pattizio). Abbiamo così fonti:
In particolare, nel nostro ordinamento ogni potestà legislativa deve essere esercitata nel rispetto non solo della Costituzione, quale fonte interna sovraordinata, ma anche dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, vincoli posti da norme che costituiscono fonti interposte , in forza dell’art. 117.1 Cost. Quindi una descrizione aggiornata del sistema delle fonti primarie vede:
Le fonti del diritto ecclesiastico costituiscono un sotto-sistema caratterizzato da una peculiarità che non ha riscontro in nessun altro settore dell’ordinamento, perché ne fanno parte le fonti concordate che, per espresso dettato costituzionale, disciplinano in tutto o in parte i rapporti dello Stato con le confessioni religiose. Queste fonti non sono prodotte unicamente dal legislatore nazionale, che può legiferare sulla materia solo in concorso con le confessioni, con il ricorso ad appositi strumenti giuridici. Le fonti concordate sono “ espressioni di un sistema di relazioni che tende ad assicurare l’uguale garanzia di libertà e il riconoscimento delle complessive esigenze di ciascuna di tali confessioni, nel rispetto della neutralità dello Stato in materia religiosa nei confronti di tutte ”. Lo strumento pattizio è un tramite per realizzare laicità e pluralismo, mirato all’attuazione dell’uguale libertà religiosa. Le discipline pattizie, in generale, dovrebbero predisporre norme idonee a risolvere in via preventiva sia i conflitti inter-istituzionali sia i conflitti individuali di lealtà, tenendo conto, nel rispetto dei principi Costituzionali, della specificità di ogni confessione che intenda avvalersi di questo strumento. Tuttavia i rapporti tra governo e P.A. da una parte, e confessioni dall’altra sembra ispirato più ad un modello relazionale , contrassegnato da discrezionalità politica, piuttosto che a un modello regolamentato , trasparente ed aperto, strutturato da norme chiare e di portata generale che ne indichino i fini.
Presidente del Consiglio previa deliberazione collegiale del Consiglio dei Ministri. Tale semplificazione del procedimento non è esente da riserve: il dubbio si concretizza nel fatto che gli artt. 7.2° e 8.3° Cost. prevedano o meno una riserva di legge assoluta e d’assemblea per l’esecuzione degli accordi con le confessioni religiose. Il ritenere che le intese di secondo livello non abbiano natura internazionale, comporta che gli obblighi a carico dello Stato che da esse discendono non possano essere qualificati come “internazionali” ai sensi e per gli effetti dell’art.117.1° Cost. con l’ulteriore conseguenza che le relative norme non costituiscono fonti interposte. Le disposizioni degli accordi (una volta che abbiano avuto esecuzione nell’ordinamento dello Stato) di norma non esauriscono la regolamentazione a livello di fonte primaria di una certa materia, in particolare quando abbiano la struttura e la funzione di Accordo-quadro (quale è l’Accordo del 1984), o di accordo preliminare, nel quale alcune norme-principio si limitano a fissare le direttive essenziali per la regolamentazione di una certa materia. In tali casi si renderà necessaria una disciplina di “ attuazione ”, che le integri e le specifichi e le armonizzi con l’ordinamento statuale.
In linea generale, la relazione tra normativa di principio e di dettaglio va intesa nel senso che la prima prescrive gli obbiettivi da perseguire e criteri da adottare, mentre la seconda individua gli strumenti concreti da utilizzare e le modalità d’uso. Questa disciplina può essere prevista in forma espressa dall’accordo o può essere rimessa a ulteriori accordi tra le parti originarie, o ad altri soggetti ad essere riconducibili, in alcuni casi alla legislazione unilaterale dello Stato.
È possibile che alcune disposizioni degli accordi, presentandosi complete nel loro preciso contenuto, siano applicabili in via immediata e diretta poiché dettano una disciplina in sé compiuta e “auto-applicativa” di una specifica materia (norme self executing ) essendo formulate in modo tale da essere direttamente applicabili ai rapporti giuridici facenti capo a soggetti degli ordinamenti statali senza necessità di adattamento mediante il processo ordinario.
8. Le fonti e la riforma in senso federalista della Costituzione
La riforma in senso federalista che ha innovato il riparto delle competenze tra Stato e Regioni (L. Cost. n°3/2001), non ha innovato la disciplina dei rapporti tra Repubblica e confessioni. Tale materia è rimasta, in tutta la sua ampiezza, riservata allo Stato , che ha legislazione esclusiva e il Governo è il titolare del pertinente indirizzo politico. L’ambito materiale dei “rapporti” (come previsto dagli artt. 7.2° e 8.3° Cost.) può ritenersi costituito dall’insieme dei beni e valori da ricondurre al micro-sistema delle norme costituzionali che presiedono all’esperienza individuale e collettiva di fede. In tale prospettiva l’ambito materiale non può essere determinato in astratto una volta per tutte. Si tratta, in altri termini, di una competenza trasversale , che coinvolgere più ambiti materiali in senso stretto, e si caratterizza per la natura funzionale. La competenza così intesa legittima il legislatore statale anche su materia, sotto altri profili, di competenza regionale.
Anche se la promozione delle libertà di religione e di convinzione non è di attribuzione monopolistica dello Stato, essa non può divenire oggetto di contesa tra diversi livelli di legislazione e di governo. In tal senso le misure predisposte in tale materia dalle regioni non devono generare interferenze con la disciplina statale. Le norme statutarie di alcune regioni a statuto ordinario, che prevedono forme imprecisate e selettive di collaborazione con le confessioni, possono essere ritenute, da una parte programmatiche, dall’altra estranee alle materie che devono o possono essere disciplinate. Tali disposizioni non precettive sono ritenute di “natura culturale o anche politica” e non normativa, motivo per cui a esse non è riconosciuta alcuna efficacia giuridica: pertanto deve riputarsi illegittima una legge regionale che pretenda di dare loro attuazione. In generale lo statuto delle regioni è fonte primaria e fondamento dell’ordinamento regionale a condizione di “essere in armonia” con la costituzione (ex art.123.1° Cost.) e dunque ad essa pienamente conforme.
In sintesi, i principi fondamentali del diritto ecclesiastico e gli indirizzi generali di politica ecclesiastica in materia sia di garanzia delle libertà religiose e di convinzione sia di rapporti con le confessioni costituiscono limiti alla potestà legislativa delle regioni (es. Statuto di Roma Capitale del 2013).
Secondo alcuni l’art.117 Cost. per contemperare le istanze di differenziazione, insite nel concetto di federalismo, riserverebbe alla competenza:
secondo altri, l’articolo riserverebbe la materia ecclesiastica:
L’art. 117 Cost. dispone ancora che spetta alle Regioni la potestà legislativa nelle materie di legislazione corrente , ma riserva alla legislazione dello Stato la determinazione dei principi fondamentali , a mezzo di “norme espressive” di scelte politiche-legislative fondamentali; in altri termini è riservata allo Stato una funzione direttiva , finalizzata alla salvaguardia di interessi e valori unitari che devono trovare applicazione in tutto il territorio nazionale.
9. Le fonti convenzionali di diritto internazionale quali fonti interposte
Le fonti di diritto internazionale (trattati, convenzioni, accordi, protocolli) d’interesse per il diritto ecclesiastico sono per lo più mirate alla salvaguardia della libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
Sebbene la comunità internazionale non si sia ancora dotata di uno strumento giuridico vincolante rivolto in modo specifico alla disciplina della libertà di coscienza e di religione, tuttavia il complesso di atti internazionali delinea un articolato sistema di garanzie e di controlli nel contesto della tutela internazionale dei diritti fondamentali.
Tra le fonti, un rilievo primario va attribuito alle fonti integratrici dello statuto dei diritti fondamentali di rango costituzionale delle persone, in particolare:
La sicurezza degli stati, delle istituzioni democratiche e delle popolazioni è messa a dura prova dal terrorismo e dall’integralismo religioso (es. islamico): ne sono coinvolti interessi pubblici e privati essenziali che meritano di essere protetti, anche nell’apportare restrizioni alle libertà o ai diritti fondamentali. La protezione dell’interesse nazionale e della sicurezza pubblica possa, quindi, giustificare, al pari della protezione e delle libertà altrui, eventuali limiti all’esercizio di alcuni diritti fondamentali.
L’art. 17 CEDU prevede che nessuna diposizione della CEDU possa essere interpretata come se implicasse un qualsivoglia diritto a giustificare restrizioni dei diritti e delle libertà delle persone. Ogni restrizione, in altri termini, per essere giustificata, deve:
La regola del margine di apprezzamento nazionale, elaborata dalla stessa Corte di Strasburgo è utilizzata quando non sia ravvisabile un orientamento comune degli stati membri su una certa materia.
11. Le fonti di diritto primario dell’UE
Il Diritto dell’UE si articola in fonti di diritto primario e di diritto derivato :
Il TFUE integra la carta di Nizza nel diritto primario europeo, garantendo le libertà e i principi in essa sanciti e rendendoli giuridicamente vincolanti. In tal senso è mutato lo status della Carta di Nizza, che riunisce in un unico testo, i diritti civili e politici classici e i diritti economici e sociali.
Alla luce della nuova norma, la tutela dei diritti fondamentali nell’ambito dell’UE deriva da tre fonti distinte:
In tal modo il sistema di protezione dei diritti fondamentali si prospetta più complesso e articolato del precedente.
Dall’insieme delle tradizioni costituzionali comuni degli stati membri, prendono corpo ai principi generali , costituiscono parte integrante la libertà di pensiero , di coscienza e di religione garantita ad ogni persona, e il generale divieto di discriminazione.
Il nesso tra la Carta di Nizza e la CEDU è messo in risalto dalla clausola di equivalenza che figura nell’art. 52.3 della Carta.
12. Le religioni, le Chiese e l’UE
Il Trattato di Lisbona non contiene un’espressa menzione alle radici cristiane dell’Europa, anche se nel preambolo del Trattato sulla UE vi è “il richiamo alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell’Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza e dello Stato di diritto”. Inoltre, in forza dell’art. 22 della Carta di Nizza, l’UE è obbligata a rispettare la diversità , anche, religiosa.
A seguito delle modifiche e delle integrazioni del Trattato si possono individuare le direttrici di un diritto ecclesiastico dell’UE, che assicura la tutela della libertà di religione e di convinzione, in forma individuale ed associata, il divieto di discriminazioni, la legittimazione dei plurimi modelli di relazioni con le chiese adottati dagli stati membri, la garanzia dell’autonomia delle confessioni.
L’art. 17 TFUE afferma che l’UE “rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli stati membri in virtù del diritto nazionale” ; al
contempo l’UE “ rispetta lo status di cui godono, in virtù del diritto nazionale, le organizzazioni filosofiche e non confessionali ”. Il rispetto ha rilievo giuridico e forza vincolante, comportando obblighi di fare e di non fare: da esso discende che l’UE non ha competenza nella specifica materia della qualificazione degli stati membri e non può ingerirsi nella scelta concretamente adottata da uno Stato. Nell’UE il segno distintivo è dato dal localismo delle politiche nazionali in materia di rapporti con le confessioni, che rientrano nei margini di scelta consentiti agli stati membri. Quindi in questa materia manca un indirizzo politico unitario: tuttavia la legislazione nazionale ha la prevalenza, ma con il limite del rispetto dei principi dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
L’art. 17.3 del TFUE prevede che l’UE mantenga, attraverso la Commissione Europea “un dialogo aperto, trasparente e regolare” con le chiese e le organizzazioni filosofiche non confessionali:
L’ Accordo del 1984 ha introdotto una nuova categoria di fonti bilaterali: sono previsti accordi di secondo livello , o “derivati”. Le ulteriori materie per le quali si manifestasse l’esigenza di collaborazione tra Chiesa e Stato possono essere regolate, infatti (oltre che da nuovi accordi) anche “con intese tra le competenti autorità dello Stato italiano e la Conferenza Episcopale Italiana”.
Le intese fin ora stipulate tra CEI e Stato italiano sono state autorizzate dalla santa Sede; quanto alla parte italiana, il Ministro che ha competenza nella materia oggetto dell’intesa, una volta che questa sia raggiunta, la sottopone all’approvazione del Consiglio dei Ministri, il cui Presidente propone al Presidente della Repubblica di darvi esecuzione con apposito Decreto. Se da un lato si ritiene che l’ambito delle materie che possono essere disciplinate in via “bilaterale” sia “potenzialmente illimitato”, dall’altro è opinione che le intese con la CEI hanno natura accessoria e assolvono la funzione di dettare la disciplina applicativa, di integrazione, di dettaglio, di specificazione, rispetto alle disposizioni generali regolatrici della materia contenute nell’Accordo o anche nella legislazione italiana. In conclusione l’oggetto tipo degli accordi con le confessioni, quale che sia il livello (primario, derivato…) non può
Come per la generalità degli accordi internazionali, l’interpretazione ultima delle norme di derivazione pattizia rimane in capo alle parti contraenti. Tale interpretazione deve limitarsi ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario; non si può dunque avere un’indiscriminata efficacia innovativa. In altri termini, in sede d’interpretazione autentica non è possibile dare ad un disposto di derivazione pattizia un significato “nuovo”.
Nell’interpretazione delle norme pattizie vale il criterio generale che, a tutela dell’indipendenza e sovranità dello Stato nel proprio ordine, ogni eventuale limitazione delle sue competenze deve “risultare da una norma espressa, e, in mancanza di questa non è desumibile da incerti argomenti interpretativi” : come per gli accordi internazionali, le norme limitative sono soggette a interpretazione restrittiva. Lo stesso dicasi per l’interpretazione delle norme agevolative , per le quali l’interpretazione restrittiva prevale sull’interpretazione sistematica.
In nessuna delle Intese con le confessioni di minoranza sinora approvate con legge ai sensi dell’art.8.3° Cost., si rinvengono norme apposite in materia di interpretazione; ma anche ad esse deve applicarsi il canone generale di interpretazione di buona fede del testo e del contesto.
15. Le fonti di diritto interno di derivazione pattizia
Una problematica specifica riguarda le leggi di esecuzione/approvazione degli accordi con le confessioni ( ex art.7.2° e art.8.3° Cost.). La dottrina e la giurisprudenza si sono poste il problema se, per la loro collocazione nella gerarchia delle fonti, debbano considerarsi fonte tipica (di rango costituzionale o ordinario) o atipica (di rango intermedio, dotata di una forza passiva di legge che ne consente modifiche senza previo accordo). Il problema concerne anche la loro rilevanza costituzionale, e l’esistenza o meno di una loro copertura costituzionale offerta dal richiamo della Carta in modo diretto e specifico ai Patti Lateranensi, e in modo diretto ma in via generale alle modificazioni dei P.L. e alle intese.
La Corte Costituzionale, con la sent. 30/1971, ha superato le dispute sulla rilevanza del richiamo ai P.L. (art.7.2° Cost.) e alle intese (art.8.3° Cost.) avanzate dalla dottrina, che ha ritenuto di volta in volta costituzionalizzati:
Una diversa soluzione vale per le modificazioni dei P.L. e per le intese che non sono specificatamente richiamate e sono quindi “prive di un particolare fondamento costituzionale”.
Il giudice delle leggi ha avuto modo di precisare che l’art.7 Cost. fa riferimento a ben identificati accordi riguardati i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica e per tanto non può essere riferito a norme convenzionali diverse da quelle menzionate.
La Corte ha dichiaro inammissibile la richiesta di referendum per l’abrogazione dell’Art. della L.810/1929, ritenuto coperto dal dettame costituzionale fornito dall’art.7.2°. L’inammissibile, per la Corte, è dovuta per due ragioni:
Un’anomalia è costituita dalle c.d. piccole intese; si tratta di accordi con le confessioni religiose diverse da quella cattolica che costituiscono il necessario requisito per l’applicazione di una legge previamente emanata dallo Stato in via unilaterale, disciplinandone le specifiche modalità attenuative: si tratta di accordi conclusi successivamente dalla confessione interessata.
La Corte Cost. ha affermato che se la legge comune è volta ad agevolare l’esercizio di un diritto di libertà dei cittadini, la conclusione di accordi non può costituire elemento per una discrezionale selezione delle confessioni, risolvendosi in una discriminazione costituzionalmente illegittima.
La legislazione più recente sembra avere dato rilevanza alla condizione delle confessioni i cui rapporti non sono ancora regolati da leggi di approvazione (ex. art.8.3° Cost.), ma da intese sottoscritte dalle parti ma non ancora approvate dal Parlamento.
16. Le fonti di diritto interno unilaterale
Le fonti unilaterali del diritto interno ecclesiastico non presentano aspetti particolari quanto ai tipi e al processo di formazione. Anche per esse il “sistema chiuso” (delineato dalle disposizioni preliminari del Codice Civile) è risultato modificato dall’entrata in vigore della Costituzione e dalle sue successive modifiche, sia dalle complesse vicende della produzione normativa primaria e secondaria.
Negli ultimi anni si sono accresciuti il ruolo e la produzione degli atti governativi aventi forza di legge (Decreti Legge, Decreti Legislativi). Lo stesso può dirsi per atti di natura regolamentare emanati dal potere esecutivo, fonti di rango secondario e dunque subordinate alle fonti primarie, che comprendono i regolamenti governativi, ministeriali ed interministeriali: gli atti di natura regolamentare hanno determinato il fenomeno dell’ amministrativizzazione del diritto ecclesiastico. La potestà regolamentare del Governo, in materia di diritto ecclesiastico, non sempre si è esplicata nel rispetto del principio della legalità, e in particolare della rigida regola in forza della quale esso può provvedere alla disciplina di “attuazione e integrazione delle norme di principio” solo in presenza di norme generali regolatrici della materia e nei limiti da essa assegnati, con la possibilità di disporre l’abrogazione delle norme di legge in vigore. Può invece avvenire che discipline generali e innovative siano introdotte a mezzo di decreti governativi o ministeriali di natura non regolamentare, o di natura incerta, ossia di atti formalmente amministrativi (es. Direttiva del Ministro dell’Interno per le manifestazioni nei centri urbani e nelle aree sensibili – 2009). Le norme regolamentari non possono essere sottoposte al controllo di legittimità costituzionale, salvo che costituiscano specificazione di una disposizione di legge che espressamente le prevede. Tale garanzia è di volta in volta da ricercare nella legge che ha abilitato il Governo all’adozione del regolamento di specie, ove il vizio sia a essa riconducibile; o nel controllo diffuso di legittimità sul regolamento, nell’ambito dei poteri spettanti ai giudici ordinari o amministrativi, ove il vizio sia proprio ed esclusivo del regolamento stesso.
Numerose sono le circolari amministrative che in via interpretativa colmano lacune, dettano indirizzi, coordinano la legislazione in materia ecclesiastica. Esse non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale per i soggetti estranei all’amministrazione, non possono contenere disposizioni derogative di norme di legge, né essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie.
Un’anomalia nel sistema delle fonti è rappresentata dalla disciplina degli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che appartengono alla Chiesa cattolica. Così come disposto dall’art. 7.6° dell’Accordo 1984, le Parti hanno costituito una commissione paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre alla loro approvazione per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici. Tali lavori si sono conclusi con l’approvazione della L.206/1985 che ha autorizzato la ratifica del protocollo ma non vi ha dato esecuzione. La legge, infatti, si è limitata a disporre che “piena ed intera esecuzione sarà data” al protocollo
La Corte ha ammesso le pronunce additive in materia di rapporti dello Stato con le Confessioni. Ha però escluso le pronunce additive estensive , vale a dire quelle in cui l’addizione comporti l’estensione, in tutto o in parte, della disciplina pattizia convenuta con una data confessione ad altre. La Corte ha ritenuto di non poter pronunciare sentenze che estendano una disciplina di derivazione pattizia a ogni altra confessione senza intesa, perché le specifiche discipline concordate avrebbero “ciascuna una contenuto precettivo variamente modulato”.
La Corte può anche far ricorso a sentenze additive di principio quando non vi è la possibilità di una pronuncia a “ rime obbligate ” e il legislatore tarda a provvedere a colmare la lacuna. In tali casi la Corte, nel rispetto delle prerogative del Parlamento, si limita ad enunciare un principio ispiratore della futura produzione normativa, indicando il contenuto costituzionale minimo.
Con alcune sentenze, definite manipolative, è sembrato che la Corte abbia travalicato il limite delle sue competenze perché si è sostituita al legislatore nell’esercizio della potestà discrezionale di legiferare. Ad esempio la Corte ha dichiarato l’illegittimità del 1° comma dell’art.404 c.p. sulle offese alla religione cattolica mediante vilipendio di cose nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a tre anni, esercitando così il potere di quantificazione della pena da irrogare.
18. Le fonti di provenienza confessionale
In linea di principio le norme confessionali non hanno, sul piano della legalità formale, rilevanza immediata e diretta nell’ordinamento civile. Non mancano, però, i casi di norme statuali che fanno espresso rinvio (formale, ricettizio o di presupposizione) a norme confessionali, dando luogo a circoscritte ipotesi di rilevanza. Sul piano della legalità sostanziale, le normative confessionali concorrono non di rado all’individuazione di elementi costitutivi di fattispecie disciplinate dalle norme statuali nei più svariati ambiti (es. art. c.p. che punisce chiunque abusivamente porti in pubblico l’abito ecclesiastico).
Neanche gli statuti delle confessioni religiose , previsti in forma espressa dall’art. 8.2° Cost. per le confessioni di minoranza fanno parte del sistema delle fonti. A essi è rimessa in via esclusiva la disciplina dei loro profili organizzatori, nei limiti del non contrasto con l’ordinamento giuridico italiano.
La norma fonda in via diretta e immediata una riserva esclusiva di competenza in materia statutaria, che si ritiene non comporti un’alterazione della gerarchia delle fonti perché gli statuti disciplinano una materia estranea all’ordine proprio dello Stato. Tuttavia il principio costituzionale dell’autonomia delle confessioni, non legittima condotte arbitrarie motivate dall’assoluta separatezza degli ordinamenti. Le leggi civili, che sono espressione di principi dell’ordinamento, prevalgono sulle norme statuarie quando la loro concreta applicazione comprometta i diritti inviolabili della persona. Un eventuale conflitto andrà risolto sul piano sistematico, dovendosi verificare se nel caso concreto sia ravvisabile una violazione dei criteri di ragionevolezza, proporzionalità e di adeguatezza che presiedono al bilanciamento tra diritti dell’autonomia e diritti delle libertà.
Nel contempo le norme confessionali non possono essere strumentalmente utilizzate per il conseguimento di fini propri dello Stato, operando “il divieto di ricorrere a obbligazioni di ordine religioso per rafforzare l’efficacia dei propri precetti”, che ha fondamento nel principio costituzionale della distinzione degli ordini proprio dello Stato e delle confessioni.
19. Il ruolo dei principi
Nello Stato costituzionale dei diritti, la Costituzione svolge un ruolo di sistema unificante della società pluralistica, che opera non solo tramite legge, ma anche, talvolta, per tramite dei diritti e dei principi di giustizia materiale; la Costituzione integra tra loro le leggi, i diritti e i principi.
Diverse norme della Costituzione si occupano in forma espressa del fenomeno religioso individuale e associato: gli artt. 3, 7, 8, 19, 20, 117.2 lett. c) Cost., formando un microsistema, i cui elementi consentono di ricavare, con l’interpretazione sistematica, ulteriori regole che convergono configurando alcuni principi quali quello della laicità. Vi sono inoltre norme che se ne occupano in forma indiretta come gli artt., 2, 4, 33.3-4-6 Cost.. Altre norme poi acquistano uno specifico rilievo attraverso l’individuazione dei principi che ne discendono.
I principi di diritto assolvono una funzione di assoluto rilievo per il diritto ecclesiastico: essi, infatti, “danno sostanza a diritti ed interessi” e costituiscono il quadro normativo di riferimento in grado di colmare le lacune nella disciplina legislativa. I principi consentono un approccio alla regolamentazione del diritto ecclesiastico non come un insieme slegato di norme, ma come un corpo organico, un sistema.
L’assetto complessivo dei principi, quale risulta dalle loro connessioni e dal bilanciamento che l’interprete è chiamato ad operare in questa materia, concorre a delineare l’architettura del diritto ecclesiastico, che non è statica ma evolve anch’essa e si modifica nel tempo, al pari dei principi, in parallelo all’evoluzione della società.
Questo processo non si sviluppa in modo lineare per almeno due fattori di segno contrario connessi alla produzione legislativa:
L’interprete può porre rimedio ai limiti di cui sopra con il ricorso ai principi , secondo la graduazione che di essi offre la gerarchia delle fonti e in conformità con il significato che essi assumono nel tempo. In questo modo si realizza il passaggio dai principi astrattamente enunciati, alla regola concretamente applicabile. Di fatto l’interprete contribuisce a rendere concreta l’attitudine espansiva della Carta, favorendo lo sviluppo delle potenzialità insite nelle sue disposizioni.
20. I principi “supremi” e “fondamentali”
La rigidità del quadro delle fonti di rango primario è risultata attenuata da quando la Corte Cost. (sent. 30/1971) ha individuato la categoria dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale , che costituiscono i limiti invalicabili dell’ordinamento. Essi esprimono una vera e propria gerarchia (formale e materiale) tra le stesse fonti costituzionali: “pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all’essenza dei valori supremi su cui si fonda la Costituzione” , e come tali “non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto neppure da leggi di revisione o da altre leggi costituzionali” (sent. 1146/1988).
I principi supremi e fondamentali (unitamente ai diritti inalienabili della persona) operano come limite di ingresso nell’ordinamento italiano tanto delle norme internazionali generalmente riconosciute quanto delle norme contenute in trattati internazionali o da esse derivanti (comprese le norme pattizie. La Corte cost. ha individuato tre principi supremi posti all’apice del sistema delle fonti (anche costituzionali) del diritto ecclesiastico:
assicuri l’uguale libertà per nella salvaguardia delle specificità di ognuna. La “differenza” e la “diversità” sono assunte come elementi costitutivi del pluralismo confessionale, legittime istanze delle autonomie confessionali che per tanto devono essere ininfluenti nell’attuazione dei fini-valori costituzionali rispetto ai quali quegli elementi vengano in considerazione, non consentendo di alterare l’uguale libertà di tutte le confessioni né in senso favorevole, né in senso odioso.
21. Gli altri principi costituzionali
Alcuni principi costituzionali di specifico e diretto rilievo segnano le direttive di ogni attività interpretativa nel diritto ecclesiastico:
Altri principi e norme della Costituzione esprimono fini-valori dell’ordinamento che, sebbene non afferenti in via immediata e in modo espresso il fenomeno religioso, riverberano importanti effetti sulla disciplina:
La dottrina e la giurisprudenza hanno individuato alcuni principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato con portata generale e settoriale. Tra i principi generali del diritto ecclesiastico ve ne sono alcuni di portata generale che presiedono a un settore della disciplina o a parte di esso (es: matrimoni, patrimonio ecc.). Tra questi possiamo ricordare il principio:
Tali principi generali necessitano dell’opera del legislatore che prescelga e precisi in quale delle molteplici direzioni si debbano applicare tali principi. Questa funzione, nella pratica giurisprudenziale, è assolta in via primaria dai principi di diritti individuati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, quando pronuncia “sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di particolare importanza” (funzione nomofilattica).
La Corte sia nel caso in cui accolga il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, sia in ogni altro caso in cui risolva una questione di diritto di particolare importanza, enuncia il principio di diritto al quale il giudice di rinvio dovrà uniformarsi.
I principi di diritto che si ricavano dalla consolidata giurisprudenza del giudice della legittimità alimentano il diritto vivente ed evidenziano la propensione verso la c.d. vincolatività (mitigata) del precedente , poiché costituiscono metro di valutazione preliminare dell’ammissibilità del ricorso per cassazione.