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diritto ecclesiastico, Appunti di Diritto Ecclesiastico

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diritto ecclesiastico
13/02/2023
analisi delle norme dello stato o delle comunità internazionale che riguardano il fenomeno
religioso. il fenomeno religioso ha rilevanza sociale.
La fede individuale è un affare personale ma è anche un valore condiviso con altri soggetti
che condividono lo stesso valore religioni. Ciò può interessare il diritto perché chi
aderisce ad una religione/fede celebra dei culti e ciò implica l’utilizzo di immobili adibiti
esclusivamente al culto (es: chiese). Inoltre all’interno della famiglia i genitori potrebbero
decidere di educare i figli secondo una particolare confessione religiosa, c’è il problema della
libertà di chi viene educato. anche il matrimonio rileva: interessa lo stato ma anche le
confessioni religiose, si celebra il matrimonio religioso che poi acquisisce effetto civile
(matrimonio concordatario).
il fenomeno religioso viene dunque considerato dallo stato. i valori di natura religiosa
possono incidere sulla legislazione. il nostro è uno stato laico, la costituzione non ne parla,
ma secondo la corte costituzionale la laicità caratterizza il sistema. lo stato laico è lo stato
che non fa propria nessuna religione. è diverso dallo stato confessionale che fa propria una
confessione religiosa. nonostante il nostro stato sia laico non significa che la legislazione
non possa esprimere scelte legate a valori religiosi. Ogni legge è portatrice di valori che
vengono espressi dalla società civile. per es. la legge che prevede l’interruzione della
gravidanza, prevede la possibilità di obiezione di coscienza da parte del personale che
dovrebbe effettuare l’intervento, il legislatore comprende che ci potrebbe essere una
reazione sociale forte e quindi prevede l’obiezione di coscienza. L'obiezione di coscienza
non vale per tutte le leggi ma solo per leggi che toccano la sensibilità morale e religiosa. la
sensibilità religiosa incide sulla formazione delle leggi stessa es: non c’era divorzio per il
matrimonio civile, con il divorzio viene a meno l’indissolubilità.
la società di oggi è caratterizzata dal pluralismo religioso ma anche multiculturalismo, per il
legislatore è complesso produrre leggi che facciano convergere varie visioni. lo stato laico fa
delle scelte in base ai valori condivisi nella società civile. la laicità assume significato diverso
nel mondo, si può coniugare in termini diversi nei vari paesi es: in italia si possono esporre
segni religiosi nei luoghi pubblici, in francia no. altro es: in alcuni paesi europei, anche se c’è
laicità, il capo di stato è capo della chiesa, in inghilterra, re e regina devono essere anglicani.
art. costituzione che trattano il fenomeno religioso:
art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali.
considera la religione come un fattore che non deve creare discriminazione tra i cittadini. è
un principio fondamentale di eguaglianza che il legislatore enuncia con riferimento alla
religione.
art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
le formazione sociali possono essere di diverso tipo tra cui le confessioni religiose.
art. 7 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e
sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti,
accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
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diritto ecclesiastico 13/02/ analisi delle norme dello stato o delle comunità internazionale che riguardano il fenomeno religioso. il fenomeno religioso ha rilevanza sociale. La fede individuale è un affare personale ma è anche un valore condiviso con altri soggetti che condividono lo stesso valore → religioni. Ciò può interessare il diritto perché chi aderisce ad una religione/fede celebra dei culti e ciò implica l’utilizzo di immobili adibiti esclusivamente al culto (es: chiese). Inoltre all’interno della famiglia i genitori potrebbero decidere di educare i figli secondo una particolare confessione religiosa, c’è il problema della libertà di chi viene educato. anche il matrimonio rileva: interessa lo stato ma anche le confessioni religiose, si celebra il matrimonio religioso che poi acquisisce effetto civile (matrimonio concordatario). il fenomeno religioso viene dunque considerato dallo stato. i valori di natura religiosa possono incidere sulla legislazione. il nostro è uno stato laico, la costituzione non ne parla, ma secondo la corte costituzionale la laicità caratterizza il sistema. lo stato laico è lo stato che non fa propria nessuna religione. è diverso dallo stato confessionale che fa propria una confessione religiosa. nonostante il nostro stato sia laico non significa che la legislazione non possa esprimere scelte legate a valori religiosi. Ogni legge è portatrice di valori che vengono espressi dalla società civile. per es. la legge che prevede l’interruzione della gravidanza, prevede la possibilità di obiezione di coscienza da parte del personale che dovrebbe effettuare l’intervento, il legislatore comprende che ci potrebbe essere una reazione sociale forte e quindi prevede l’obiezione di coscienza. L'obiezione di coscienza non vale per tutte le leggi ma solo per leggi che toccano la sensibilità morale e religiosa. la sensibilità religiosa incide sulla formazione delle leggi stessa es: non c’era divorzio per il matrimonio civile, con il divorzio viene a meno l’indissolubilità. la società di oggi è caratterizzata dal pluralismo religioso ma anche multiculturalismo, per il legislatore è complesso produrre leggi che facciano convergere varie visioni. lo stato laico fa delle scelte in base ai valori condivisi nella società civile. la laicità assume significato diverso nel mondo, si può coniugare in termini diversi nei vari paesi es: in italia si possono esporre segni religiosi nei luoghi pubblici, in francia no. altro es: in alcuni paesi europei, anche se c’è laicità, il capo di stato è capo della chiesa, in inghilterra, re e regina devono essere anglicani. art. costituzione che trattano il fenomeno religioso: art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. considera la religione come un fattore che non deve creare discriminazione tra i cittadini. è un principio fondamentale di eguaglianza che il legislatore enuncia con riferimento alla religione. art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. le formazione sociali possono essere di diverso tipo tra cui le confessioni religiose. art. 7 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

tratta i rapporti tra lo stato e la chiesa, non si considera la religione in particolare, si considera la chiesa cattolica. ci sono delle regione storiche: l’italia è il luogo in cui ha sede il centro della chiesa cattolica. gli organi di governo della chiesa cattolica hanno sede in italia, anche se formalmente in uno stato sovrano e indipendente da quello italiano (stato di san marino). la città del vaticano è stata costituita con i patti lateranensi stipulati tra Italia e santa sede ( → La Santa Sede è l'ente, dotato di personalità giuridica in diritto internazionale, preposto al governo della Chiesa cattolica). l’art. da un lato dice come stato e chiesa cattolica siano indipendenti e sovrani, quindi lo stato è estraneo a qualsiasi attività svolta dalla chiesa cattolica. dall’altra nel secondo comma si trattano i rapporti tra stato e chiesa cattolica, i loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi, si fa quindi riferimento ad una fonte che è entrata in vigore prima della costituzione. art. 8 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. tratta i rapporti tra stato e le altre confessioni religiose. nel primo comma si trattano tutte le confessioni religiose (quindi anche la chiesa cattolica), non dice che sono eguali ma egualmente libere, ciò sembra in contrasto con l’art. 3 dove si dice che tutti i cittadini sono eguali. l'uguaglianza è affermata nella libertà ma non nel trattamento giuridico, si afferma dunque un diritto alla diversità. le confessioni devono essere uguali davanti alla legge ma poiché sono diverse tra loro possono comportare un diverso trattamento giuridico (noi festeggiamento la domenica, la religione ebraica il sabato, la libertà viene garantita il sabato a chi professa la religione ebraica ma in termini differenti). i rapporti tra stato e altre confessioni religiose sono regolate da intese, che poi vengono recepite dal nostro ordinamento. art. 19 Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. si riferisce a chiunque. tutti possono professare liberamente la religione, in forma individuale. è possibile fare propaganda perché il culto tende ad espandersi, nell’antichità la religione era nazionale, ogni popolo aveva la propria religione, non si imponeva la propria fede, il cristianesimo invece si caratterizza per la sua propagazione verso l’esterno. si riconosce il diritto di propagare la fede, cercando di convincere gli altri ma rispettando la libertà degli altri. lo stato non verifica come si pratica la religione: si possono praticare tutti i riti ma pone un limite ed il buon costume. art. 20 Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività tratta gli enti ecclesiastici = enti che hanno una finalità di religione o di culto. vengono garantiti gli enti appartenenti alle confessioni religiose, contro trattamenti discriminatori. es: la parrocchia è un ente che ha personalità giuridica e può essere proprietaria di diritti patrimoniali. ci sono anche associazioni che hanno ispirazione religiosa. 14/02/ lo stato laico non fa propria nessuna confessione religiosa, afferma un principio di eguaglianza fra i cittadini indipendentemente dalla fede. anche dal punto di vista sociologico

ambiti. il cristianesimo instaura processi storici: si instaura il messaggio che Gesù è ebraico. Paolo viene chiamato apostolo dei gentili, il messaggio di Gesù per Paolo doveva essere trasmesso a tutti. per l'ebraismo invece non c’è estensione a soggetti diversi, si professa l’ebraismo se si è ebraici, cosi’ la pensava Pietro che è il primo apostolo, pensava che il vangelo venisse professato solo agli ebrei. ci fu uno scontro tra pietro e paolo e pietro capi’ che il messaggio era diretto a tutti. in modo naturale il cristianemsimo si espande nelle comunità ebraiche non residenti in palestina. il vangelo che si radica nell'esperienza ebraica si instaura nel mondo ebrauico. vi è apertura del cristianesimo all’universalismo e quindi differenzia il cristianesimo dalle altre confessioni: il cristianesimo tende a diffondersi e questa apertura lo caratterizza dalle altre confessioni. le altre religioni non erano interessate ad espandersi. per il cristianesimo non è importante solo l’azione ma anche l’intenzione, c’è una sfera della coscienza che emerge con forza, la sfera assume una dimensione significativa e giuridica. il cristianesumo predica anche il sacrificio personale in vista di un bene maggiore e ciò può incidere per esempio sull'economia. con l’universalismo e il primato della coscienza unifica popoli con tradizioni diverse, non solo dal punto di vista politico ma anche dal punto di vista religioso. con il termine delle persecuzioni (editto di tolleranza) e l’editto di tessalonica la religione cattolica divenne la religione dell’impero romano. quando la repubblica diviene impero l’imperatore acquisisce anche la qualifica di pontefice massimo.

  • unione in senso giudicato
  • unione in senso politico ➢ sistemi di separazione → separazione di cariche religiose con quelle statuali. la confessione è una realtà distinta da quella statale.
  • unione in senso giudicato
  • unione in senso politico → riguarda il contenuto delle leggi dello stato che sono separate da quelle religiose e morali. Nei paesi islamici per esempio abbiamo sia unioni in senso giuridico ma anche in senso politico perché la legge coranica è anche leggo dello stato. in altri paesi islamici invece l'autorità religiosa è separata da quella politica. in passato c’è stato contrasto tra stato e religione: lotta per le investiture. nel sistema feudale c’è un'unione dal punto di vista politico, c’è integrazione tra norme civili e canoniche e norme con natura religiose. nei primi secoli del cristianesimo, dopo che è stata riconosciuta ai cristiani la libertà, l'imprenditore vuole esercitare verso la chiesa gli stessi poteri che esercita verso la civiltà. i concili ecumenici sono riunioni fra i vescovi per prendere decisioni di carattere religioso ma anche per emanare norme. il principe concilio di nicea è convocato da costantino che era imprenditore. Con il concilio di Nicea si ritiene che cristo fosse un uomo e divinità, è fondamentale riconoscere a cristo il carattere della divinità. il cristianemiono che si universalizza beneficia del diritto romano. ad oggi nel codice di diritto canonico quando si parla di matrimonio utilizza le parole del diritto romano. il cristianesimo non rigetta la coltura del mondo pagano. il cristianesimo quando si diffonde si diffonde nelle città e non nelle campagne, la religione antica resta confinata nelle campagne e nei villaggi, pagani sono gli abitanti dei villaggi, quindi pagano diventa fenomeno di non cristiano perché i cristiai erano nella città. il cristianesimo non si sostituisce allo stato ma ne riconosce la diversità con un processo. i cristiani nei primi secoli erano perseguitati, la prima persecuzione stabilità si ha con nerone ma non c’è una fonte normativa che decreta le persecuzioni dei cristiani. i cristiani non sono piu’ confinati nella palestina, gli apostoli si

spostano, pietro muore a roma dove era a capo della comunità cristiana di roma. è un fatto storico non documentato nelle sacre scritture, da questo fatto nasce la successione apostolica del vescovo di roma, si individua a chi succederà pietro nella sede di roma. la sede di roma, che era sede dell’impero, si instaura il centro della religione cattolica che non è gerusalemme dove Gesù è morto. il vescovo di roma, capo della comunità, assume il ruolo di capo di tutta la chiesa. le persecuzioni determinano ciò che sarà il destino e la configurazione gerarchica della chiesa. tutt’oggi il papà viene chiamato roman pentaflex. le persecuzioni non sono continue, alcune sono particolarmente feroci, non impediscono il proliferare del cristianesimo, anzi si sviluppa la disciplina canonica. Alcuni cristiani invece di fronte alle persecuzioni hanno rinnegato la propria fede. chi ha rinnegato la propria fede per paura delle persecuzioni, dopo tornava ad essere cristiani, si chiamavano lapsi (caduti, caduti di fronte alle persecuzioni). Quando le persecuzioni cessarono definitivamente nasce una riflessione sui sacramenti dei lapsi. a cartagine nasce contrasto, viene dichiarato un vescovo e viene dichiarato tale e consacrato da un lapsi, questo crea scontro. i sacramenti poi vengono dichiarati validi indipendentemente dalla dignità di chi li conferisce. cessano nel 311 con l’editto di valerio, con l’editto di costantino del 313 si riconosce agli uomini la libertà di praticare la religione che essi preferiscano, con l’editto di tessalonica del 380 il cristianesimo diviene religione dell’impero. 15/02/ il critianesimo diventa religione dell’impero, l’imperatore rivendica potestà sulla chiesa stessa. nei concili ecumenici si fissano i dogmi della fede, se si contraddicono si cade nell’eresia. ad oggi l’eresia nell’ordinamento canonico l’eresia è un reato previsto nel codice penale canonico. se si negano verità fondamentali si diviene eretico, ad oggi la pena è la scomunica quindi esclusione della comunione con la chiesa cattolica. in passato l’eresia interessava la società civile. dopo la proclamazione del cristianesimo come religione cade l’impero. l’impero si sposta a costantinopoli quindi il vescovo di roma assume un ruolo sempre piu’ significativo dal punto di vista politico, colui che inizierà ad essere chiamato papa non solo è il capo della comunità cristiana di roma ma assumerà un ruolo di vertice sulla chiesa universale. quando l’impero viene a scemare non diminuisce ma aumenta l’autorità del papà che si afferma come capo supremo. Dall'altro lato l’aumento del potere civile in oriente farà assumere un rilievo consistente al patriarca di costantinopoli che è il vescovo. L'aumento del potere a costantinopoli determina maggior prestigio per il patriarca di costantinopoli ma non diventerà mai capo della chiesa universale, non riconosce un primato del romano pontefice. quando diminuisce l’autorità imperiale, diminuirà anche quella del patriarca, mentre a roma scompare l’impero ma l’autorità del papa resta. è una caratteristica delle chiese orientali il legame con l’autorità politica. con l’avanzata dell’islam i territori cristiani, il patriarcato riserva un primato d’onore ma i cristiani nel territorio turco non sono molti mentre l’ortosodissa si insutura in oriente. le chiese orientali, non avendo un’autorità di vertice, sono piu’ assoggettabili al potere politico. il papa avendo un organo di vertice che rappresenta la chiesa rende piu’ difficile per il potere politico fagocitare l’autorità politica. le chiese protestanti, nate dalla riforma, non riconoscendo l'autorità di vertice si assoggettano al potere politico. in occidente il capo dello stato è anche capo della chiesa. l’isalm recepisce una tradizione ebraica e cristiana, maria è venerata e ricordata nel corano, il profeta è capo religioso, politico e condottiero militare. l’isalm non presenta istituzioni politiche, né una forma di stato quindi acquisisce questa dimensione. il cristianesimo si sviluppa in un contesto organizzato: quello dell’impero. l’isalm si struttura sulla base della legge coranica. la realtà religiosa nel VII secolo subisce quindi delle modificazioni.

● repressione delle eresie già dai tempi di costituzione c’è esenzione dei soggetti per essere assoggettati sotto i tribunali ecclesiastici, alcune questioni che riguardano l’ambito civile vengono trattate nei tribunali ecclesiastici. il privilegio del foro sono delle norme speciali che assoggettano ai tribunali ecclesiastici per determinate persone o determinate cause. lo stato riconosce questo privilegio, ma si ridurrà sempre di più. anche oggi possiamo distinguere una giurisdizione esercitata dalle confessioni religiose e una esercitata nello stato ma nell’ambito penale lo stato ha giurisdizione esclusiva, poi anche la chiesa ha un sistema penale. Alcuni fatti rilevano solo dal punto di vista ecclestiastico, altri hanno un duplice profilo. un soggetto può dover rispondere sia alla chiesa che allo stato, attraverso criteri diversi perché le fattispecie penali sono designate in modo diverso. la chiesa presenta i suoi strumenti, lo stato ne ha altri. sono 2 esercizi di giurisdizioni indifferenti: una condanna canonica non obbliga lo stato a condannare il soggetto e viceversa. possono esserci degli elementi di convergenza. le prove in sede canonica non sono sufficienti per lo stato mentre le prove dello stato sono sufficienti in ambito cattolico. è un sistema interno alla confessione che non ha rilevanza civile. il privilegio del foro lasciava esclusivamente alla chiesa il giudizio di persone del clero o dell’istituto religioso e la chiesa aveva il proprio carcere quindi poteva emettere sanzioni detentive, lo stato non poteva trattare questi soggetti. in controversi in ambito patrimoniali, se era coinvolto un membro del clero, il giudizio era riservato al tribunale ecclesiastico, la sentenza era civile ma pronunciata nell’ambito canonico ed era valida anche in ambito civile. lo stato ha ridotto sempre di più questi spazi, perché una potestà concorrente a quella dello stato contraddice la sovranità dello stato stesso. sussiste anche il diritto d’asilo → proteggersi in ruoli in cui non può penetrare la forza pubblica. es: ad oggi la polizia non può entrare nei luoghi di culto. i luoghi di culto sono sottratti all’autorità pubblica e sono luoghi privilegiati. c’è collaborazione tra autorità religiose e statali è la repressione di eresie, l’eresia è delitto canonico, il soggetto non può appartenere alla comunità se nega verità quindi viene scomunicato. in passato il giudizio dell’eresia era espresso dal tribunale ecclesiastico, la pena viene erogata dallo stato. l’inquisizione è un tribunale che si pronuncia in materia di delitti in nome e per conto del papa, si pronunciava con autorità papale. l’autorità giudiziaria nella chiesa è esercitata nel nome del papà (es: tribunale della sacra rota), ogni diocesi ha un tribunale che si pronuncia in nome del vescovo. la giustizia viene esercitata quindi o in nome del papa o del vescovo. l’inquisizione romana si pronunciava nel nome del papa, l’inquisitore è colui che cerca gli eretici e li sottopone al giudizio, ciò lo poteva fare il tribunale dell’inquisizione in tutti i paesi del mondo. quando si arrivava alla condanna gli eretici poteva pentirsi, ma in caso contrario veniva fondato e dato all’autorità secolare. l’inquisizione spagnola è particolare, diversa da quella romana, è assoggettata all’autorità dei cattolici i quali la utilizzano come pulizia etnica. c’era presenza ebraica e islamica, a fronte della condanna di esilio degli ebrei e dei musulmani c’era chi preferiva convertirsi al cristianesimo. chi si converte poi torna alla pratica della propria religione, diventando cristiani erano però assoggettati alle leggi canoniche e quindi anche al tribunali dell’inquisizione, erano battezzati che rinunciano alla propria fede quindi più che eretici. i papi intervengono per ridurre la brutalità dell'inquisizione spagnola. imposizioni di tributi nei confronti di realtà ecclesiastiche → crea contrasto. il re della francia bonifacio voleva assoggettare la chiesa ai tributi. la chiesa aveva un sistema di pagamento che lo stato rispettava. in francia il re non voleva che la chiesa riscuotesse il pagamente

senza il suo consenso, dall’altra voleva che la chiesa pagasse i tributi verso lo stato. Filippo il bello convoca gli stati generali della Francia per vedere se è lecito per il papa esercitare sovranità temporale sul suo territorio. anche oggi c’è problema di assoggettamento delle fede confessorie allo stato. lo stato può o meno riconoscere la realtà confessionale come meritevole di esenzione di carattere fiscale, l’attività di culto in italia sotto il punto di vista fiscale ad oggi è equiparata alla beneficenza (si è discusso circa esenzione dell’imu per l’ente ecclesiastici). ci sono varie documenti pontefici che affermano la superiorità ecclesiastica rispetto a quella secolare (nel contrasto tra il re di francia e bonifacio XIII → bonifacio è colui che ha redatto una bolla pontificia, con la bolla afferma superiorità dell’autorità ecclesiastica e sottolinea la possibilità che ha il papà di deporre re e principi, ma in realtà si tratta di un qualcosa di meramente teorico, non trovano ricezione da parte dello stato. sussistono altre elaborazioni teoriche che perdurano fino ai giorni nostri, il concilio vaticano II 62 anni fa tratta di cooperazione tra le 2 autorità finalizzata al bene dell’uomo quindi la chiesa fa un percorso evolutivo). uno stato che coinvolge sia la chiesa che la società civile è lo scisma d’occidente. lo scisma d’oriente separa le chiese orientali da quelle occidentali, le chiese orientali non riconoscono più il papa. Dopo la morte di Bonifacio VIII, all’elezione del successore (papa clemente V) inizia una divisione interna: il papato è influenzato dalla Francia e si trasferisce ad avignone, il papa resta vescovo di roma ma si stabilisce ad avignone. Ciò determina l’elezione di un altro papa da un gruppo di cardinali: c’è un papa legittimo e un anti-papa. anche le potenze occidentali si schieravano o con uno o con l’altro. si divide la cristianità. si parla di scisma d’occidente all’interno della stessa chiesa cattolica. in un periodo ci sono stati 3 papi. con il consiglio di costanza termina lo scisma e si ristabilisce unità (1439). i due anti-papa vengono deposti. con l'inizio del XVI secolo si verifica un evento che ribalta la situazione tra chiesa e autorità secolare: è l’avvento del protestantesimo. martin lutero, è un monaco cattolico, aveva iniziato a criticare scelte interne alla chiesa cattolica, appende sulle porte della chiesa le 95 tesi contro la chiesa cattolica e si separa dalla chiesa cattolica, ha un grande seguito anche da parte delle autorità civili. oltre alla rottura con l’oriente c’è anche la rottura interna alla chiesa cattolica. la dottrina di lutero scardina alcuni elementi fondamentali della chiesa cattolica tra cui il clero = per lutero non ci sono più i sette sacramenti, riconosce solo il battesimo. gli appartenenti del clero diventano tali attraverso un potere che deriva dall’alto, la chiesa non è una società democratica, l’investitura è divina, non si tratta di una scelta del popolo. Per Lutero i membri del clero, che saranno i pastori, sono soggetti che esercitano una funzione verso i fedeli attraverso una scelta che può avvenire o dal popolo o dall’autorità civile. la chiesa è quindi un complesso che si muove all’interno dello stato, per questo è sottoposta alla disciplina dello stato. per lutero non c’è più un'autorità che interpreta la sacra scrittura, ma ciascun fedele può interpretare la sacra scrittura liberamente. si perde il concetto di autorità, la comunità si assoggetta alla legge dello stato, da qui il sovrano diventa capo della chiesa nazionale (es: oggi lo è il re della gran bretagna, è a capo della chiesa anglicana, non è un’autorità religiosa ma politica, assorbe al suo interno le chiese nazionali). i pastori protestanti sono funzionari dello stato. Nella chiesa cattolica c’è invece separazione, qui invece c’è quasi una concezione pre-cristiana. l’avvento della riforma protestante non comporta una configurazione di una chiesa protestante verso una chiesa cattolica, ma di molte chiese protestanti, infatti emergono più soggetti che determinarono una rivoluzione es: calvino. sorgono varie interpretazioni e nascono nuove comunità protestanti, che non hanno numero chiuso, si parla di chiese territoriali di stato → vedono nel sovrano il capo

cattolica è la religione dello stato, tutti i cittadini godevano degli stessi diritti indipendentemente dalla religione cattolica. quando vi fu l’ingresso a porta pia, si ordinò di non opporre resistenza, l’anno successivo fu votata l'annessione di roma al regno d'italia, la capitale si trasferì a roma, emerge l’esigenza di disciplinare la posizione del papa nei rapporti con lo stato. dove abitava il papa era territorio italiano, con le truppe non si entra mai nel territorio, ma il territorio del vaticano era territorio italiano. il papa non lascia piu’ il vaticano. fino ai patti lateranensi il papa si trova in una particolare situazione che lo stato disciplina con la legge delle guarentigie, legge delle garanzie = il papa ha piena disposizione del palazzo appostolico, inoltre ha gli stessi diritti e onori che ha il re. la sua persona viene dichiarata sacra e inviolabile. è un disposto che c’è ancora oggi nel disposto lateranense. questo determina conseguenze giuridiche → diviene penalmente incapace, se commette reati non risponde. è un’incapacità totale. inoltre gli viene riconosciuta come tutela penale la stessa conosciuta al pdr: per esempio l’attentato al pdr comporta l’ergastolo, lo stesso per il papa. da parte della santa sede non venne accettata la legge delle guartingue, ma non va accettata perché non è un concordato ma è una legge dello stato italiano. la santa sede la considerava una legge unilaterale perché lo stato in qualsiasi momento poteva abrogarla, non si sentiva garantita. i rapporti tra italia e santa sede furono burrascosi. nonostante la scomparsa dello stato pontificio la santa sede mantiene rapporti diplomatici con gli stati, accredita verso gli stati gli ambasciatori. vengono però interrotti i rapporti con l’italia. la santa sede formula un divieto ai cattolici di partecipare alla vita politica dello stato (non expedit), non potevano partecipare alle elezioni né come elettori né come eletti, ciò isola la presenza di parlamentari cattolici quindi sorge una politica antiecclesiastica (non tutti i cittadini avevano comunque diritto di voto, non era un elettorato universale). con il tempo in parlamento ci saranno delle forze ecclesiastiche, poi c’è il fascismo e quindi nuovamente riduzione della libertà. Mussolini porta avanti il dialogo con la santa sede e nel 1929 si stipulano i patti lateranensi, stipulati nel palazzo laterano dove ha sede il vicariato = organo di governo della diocesi. Vennero sottoscritti da Mussolini e il cardinale Pietro Gaspaldi. le due parti erano il regno di italia e la santa sede. i patti lateranensi (godono di rilevanza costituzionale, vengono citati dall’art. 7) constano principalmente di 2 atti: ● Il trattato → è ancora in vigore, riguarda la posizione della santa sede e i rapporti con l'Italia. la premessa sottolinea la ratio dell’accordo e aiuta per l'interpretazione del trattato. ● concordato → riguarda la posizione della chiesa cattolica in italia. è stato modificato nel 1984, dopo diversi anni dall’entrata in vigore della costituzione. resi esecutivi con la legge 810 del 29. all’epoca non c’era una costituzione, c’era lo statuto albertino che era una legge ordinaria. santa sede (soggetto di diritto internazionale che esprime il ruolo del papa al vertice di una

confessione religiosa che è la chiesa cattolica) ≠ chiesa cattolica (complesso di fedeli, ha

una propria organizzazione, ha piu’ istituti diffusi in tutto il mondo). Il trattato e il concordato caratterizzano in modo peculiare i rapporti tra stato e chiesa cattolica e i rapporti con le altre confessioni religiose. l’art. 8 dice che i rapporti con le confessioni religiose non cattoliche vengono regolate dalla legge con le intese, i soggetti che stipulano le intese non hanno personalità internazionali, gli accordi con la sante sede invece hanno natura internazionale. nella premessa del tratto si dice “la Santa Sede e l’Italia hanno riconosciuto la convenienza di eliminare ogni ragione di dissidio fra loro esistente con l’addivenire ad una sistemazione definitiva dei reciproci rapporti, che sia conforme a giustizia ed alla dignità delle due Alte

Parti e che, assicurando alla Santa Sede in modo stabile una condizione di fatto e di diritto la quale Le garantisca l’assoluta indipendenza per l’adempimento della Sua alta missione nel mondo, consenta alla Santa Sede stessa di riconoscere composta in modo definitivo ed irrevocabile la « questione romana », sorta nel 1870 con l’annessione di Roma al Regno d’Italia sotto la dinastia di Casa Savoia” → la razione è garantire e riconoscere alla santa sede indipendenza. per es: uno stato nel suo territorio potrebbe espropriare atti della chiesa, se la santa sede ha sede in territorio proprio, non sottoposto allo stato, è più indipendente. la santa sede sente l’esigenza di avere il proprio territorio per essere indipendente dallo stato italiano. L'esercizio della sovranità dello stato ha quindi un limite. c’è riservatezza, per esempio nel processo canonico l’avvocato non può consegnare una copia degli atti canonici agli assistiti, per evitare che gli atti siano utilizzati in maniera strumentale per altri scopi, lo stato potrebbe voler acquisire questi atti. questa garanzia dell'indipendenza viene individuata dalle due parti nella costituzione dello stato città del vaticano, la costituzione dello stato città del vaticano è l'oggetto principale, si individua una porzione del territorio italiano viene sottratto alla sovranità italiana e sottoposto alla sovranità della santa sede. l’italia riconosce la sovranità della santa sede nel campo internazionale (art. 2 trattato). c’è collaborazione dell’italia: le ambasciate degli stati che si dovrebbero trovare nella santa sede hanno sede a roma perchè non ci sarebbero. art. 3 del trattato → L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e l'esclusiva ed assoluta potestà (funziona secondo le loro leggi e si applicano le loro fonti) e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com'è attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creandosi per tal modo la Città del Vaticano per gli speciali fini e con le modalità di cui al presente Trattato. è compresa piazza san pietro (che ha regime particolare), la basilica di san pietro, ci sono i musei vaticani, i giardini vaticani ecc… ci sono altre immobili di proprietà della santa sede presenti a roma che però non fanno parte della città del vaticano. ci sono leggi del vaticano che riguardano l’ambito civile e penale, hanno un codice civile e penale, hanno i tribunali, la loro corte d’appello ecc… il territorio è questo, è individuato da questo accordo tra italia e santa sede e non c’è espansione. all'interno della città del vaticano non si applicano le norme italiane, è uno stato che funziona autonomamente. il governo dello stato città del vaticano è affidato al governatorato, quindi non vanno confuse con le regole della chiesa cattolica. i tribunali del vaticano NON giudicano fatti della chiesa cattolica, quindi vi sono tribunali della chiesa cattolica e tribunali del vaticano. molte disposizioni che riguardano questo stato non riguardano la chiesa cattolica. un regime del tutto particolare riguarda piazza san pietro: secondo il trattato va tenuta aperta al pubblico, le autorità vaticane devono lasciare questo spazio aperto all’accesso di chiunque (art. 3 terzo comma). è soggetta al potere di polizia dalle autorità italiane, pur essendo territorio vaticano. le autorità di polizia non accedono alla basilica, si devono fermare alle gradinate della basilica, salvo che non siano invitati dall’autorità competente. dei particolari rapporti riguardano l’italia e lo stato citta del vaticano circa l’ambito penale. art. 22 del trattato si considerano delle fattispecie: può succedere che un reato venga fatto in territorio italiano e l’autore si rifugi nel territorio del Vaticano. oppure può succedere il contrario. vengono previste delle disposizioni particolari: ● per i reati commessi nel vaticano le autorità vaticane possono consegnare l’autore del reato all’italia e chiedere che l’italia procede ● se chi ha commesso il reato nel vaticano si rifugia in italia, l’italia procede come se il reato fosse stato compiuto in italia.

questi soggetti, ma non toccano l’ambito penale, art. 21 = tutti i cardinali godono degli onori dovuti ai principi di sangue → la dottrina interpreta questo disposto come ancora produttivo di effetti: come nell’ordinamento monarchico, nelle cerimonie pubbliche i principi di sangue venivano dopo il re cosi’ come i cardinali nelle cerimonie pubbliche seguono immediatamente la posizione del pdr. non comporta potere ma è solo un riconoscimento di onore riservato ai cardinali, i quali sono collocati sotto il papa nell’ambito della chiesa mentre nell’ordinamento italiano seguono il pdr. gli altri commi considerano anche il capo del conclave = seduta elettorale nella quale viene eletto il papa. i cardinali provengono da tutti il mondo, passano dal territorio italiano e l’italia garantisce libero accesso (es: importante se un cardinale proviene da un paese in guerra con l’italia o se un cardinale è sottoposto a limitazione di libertà). l’italia garantisce l’ordine pubblico intorno alla città del vaticano per evitare interferenze con il conclave. questi principi si applicano anche in caso di conclave fuori dal vaticano o in caso di conclini presieduti dal sommo pontefice ( → viene garantito anche a tutti i vescovi del mondo che partecipano). art. 11 = gli enti centrali della chiesa cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello stato italiano. (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali), nonché dalla conversione nei riguardi dei beni immobili (questa seconda parte è venuto a meno). gli enti centrali non trovano riscontro nel diritto canonico, è un’espressione che c’è solo nel trattato lateranense. sono enti che partecipano al governo della chiesa cattolica a livello universale, anche la diocesi di verona è un’ente di governo della chiesa ma non a livello universale. sottrae questi enti da ogni ingerenza da parte dello stato, non sono soggetti alla legge italiana circa la loro organizzazione, se pongono in essere un’attività negoziale è regolato dalla legge italiana perchè sono esenti solo per ciò che concerne il governo della chiesa. la giurisprudenza si è occupata di 2 casi in cui vi erano enti centrali: la radio vaticana e lo ior. la radio vaticana ha degli impianti dentro lo stato citta del vaticano altri nello stato italiano, dei cittadini avevano denunciato il responsabile per emissioni pericolose. si è aperto un procedimento penale verso il responsabile, si è ritenuto applicabile alla vicenda l’art. 11, quindi non si doveva procedere. è avvenuta la stessa cosa per lo ior (banca vaticana), i funzionari dello ior invocarono l’esenzione dalla giurisdizione dello stato in virtù dell’art. 11. Oltre il trattato c’è anche il concordato = non si occupa della posizione della santa sede ma della chiesa cattolica in italia, quindi materie che riguardano i rapporti stato chiesa. non è più vigente, è stato modificato nell’84, c’è stato un accordo di modificazioni, in realtà è stata una sostituzione totale. Nel concordato era previsto il riconoscimento civile del matrimonio cattolico, quindi la possibilità di dare riconoscimento ai matrimoni celebrati con il diritto canonico, parliamo di matrimonio concordatario. si prevede inoltre di riconoscere la crisi matrimoniale accertata con un processo di nullità matrimoniale. le sentenze dei tribunali ecclesiastici possono essere riconosciute nello stato civile. Un altro istituto è la previsione dell’insegnamento obbligatorio della religione cattolica nelle scuole pubbliche, si poteva liberarsi solo con un esonero. la costituzione cita i patti lateranensi nell’art. 7 = Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale → sia la dottrina che la giurisprudenza della cc si sono occupate di questo, a seconda dell'interpretazione che si da al disposto costituzionale

potrebbero esserci conseguenze diverse. nell’assemblea costituente vennero formulare 3 ipotesi sul primo comma:

  • Una prima proposta circa l’articolo 7 era stata fatta dall’onorevole Dossetti, professore di diritto canonico ed esponente della D.C, il quale aveva proposto una formula secondo la quale lo Stato, riconoscendosi membro della comunità internazionale per ciò stesso riconosce come originari l’ordinamento giuridico internazionale, gli ordinamenti giuridici degli stati e l’ordinamento della Chiesa Cattolica. I rapporti con la Chiesa Cattolica venivano inseriti all’interno di enunciazioni riguardanti il diritto internazionale: lo Stato si riconosce membro della comunità internazionale e in quanto tale riconosce come originario anche l’ordinamento della Chiesa Cattolica
  • Da parte dell’onorevole Togliatti, esponente del Partito Comunista, venne proposta una formula secondo la quale lo Stato è indipendente e sovrano nei confronti di organi organizzazione religiosa ed ecclesiastica, riconosce la sovranità della Chiesa Cattolica nei limiti dell’ordinamento della Chiesa stessa, mentre i rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati in termini concordatari.
  • La formulazione dell’articolo 7 approvata dall’Assemblea Costituente fu il risultato di una fusione di queste due proposte e trovò l’approvazione di forze politiche contrapposte quali la D.C. e il Partito Comunista, seppur non senza alcune perplessità. rapporti tra stato chiesa e stato un altro stato → i membri sono sempre i cittadini. i membri della chiesa sono cittadini di uno stato, il territorio della chiesa cattolica è lo stesso del territorio dello stato, è improprio collocare i rapporti chiesa stata nei medesimi rapporti tra stato e altro stato. per quanto riguarda la chiesa ci sono dei punti d’accordo: si è raggiunto un accordo perché ci sono delle materie di interesse di entrambi i soggetti e toccano gli stessi soggetti. quando si dice che entrambi sono sovrani non si individuano esattamente i due ordini: ci sono delle questioni dello stato in cui non può intervenire la chiesa, mentre in questioni che riguardano la chiesa lo stato non ha competenza. Ci sono delle materie in cui ci si chiede se siano di pertinenza dello stato o della chiesa. se ci sono conflitti dove si rivendicano spazi di sovranità la soluzione va individuata secondo accordi. l’art. 7 non è un accordo stato-chiesa, non è una norma pattizia ma è una norma costituzionale e come tale va interpretata, le soluzioni vanno ricercate nel diritto dello stato. la competenza sulle competenze è lo stato perché stiamo parlando della costituzione e la costituzione è una fonte statutaria. perché l’art. 7 riguarda i rapporti con la chiesa cattolica, non altre confessioni religiose, vengono considerate nel complesso non singolarmente. sussistono delle ragioni storiche, legate alla nostra storia e alla nostra realtà sociale. il 2 comma dichiara che i rapporti tra stato e chiesa sono regolati dai patti lateranensi, le modificazione dei patti non richiedono procedimento di revisione costituzionale. durante il dibattito in assemblea costituzione questo fu un punto acceso: il riferirsi esplicitamente ai patti del 9: chi contrastava questa ipotesi temeva che il riferimento dei patti facesse acquisire rango costituzionale e attribuisce alle norme pattizie valore costituzionale. chi invece voleva far riferimenti ai patti negava questa possibilità, serviva solo a garantire un assetto pericolo per la tranquillità politica e sociale per l’italia uscita dal fascismo, si arrivò a questa formula arrivo da forze anche contrapposte. la dottrina e la prudenza ha discusso sull'interpretazione, si pongono 2 problemi:
  1. modificabilità dei patti e delle modalità attraverso le quali si può arrivare a modifica
  2. rapporto tra norme di origine pattizia con le norme costituzionali

art. 8 → 3 commi:

  1. riguarda tutte le confessioni religiose
  2. 2 e 3 riguardano le confessioni diverse da quella cattolica. nel 29 oltre ai patti lateranensi entrate nel nostro ordinamento con la legge di esecuzione il parlamento fa emergere una legge ancora in vigore (legge 1159): è la legge sui culti ammessi nello stato e sul matrimonio celebrato di fronte ai ministri di culto medesimi, nell’ordinamento monarchico si parlava di culti, no confessioni religiose. nello statuto albertino gli altri culti sono ammessi ma quella cattolica è l’unica dello stato. questa legge sui culti ammessi non è mai stata abrogata e quindi c’è un problema di applicabilità alle confessioni religiose a fronte di ciò che prevede l’art. 8. ad oggi sono ammessi nel regno culti diversi dalla religione cattolica purchè non seguano principi e facciano riti contrari all’ordine pubblico e buon costume (= buon costume si trova anche nell’art. 19 il quale dice che non ci devono essere riti contrari al buon costume). proprio per il principio di laicità lo stato non entra più nel contesto dei principi, sennò si invaderebbe la sfera della religione, ma valuta solo le azioni esterne. le confessioni secondo la legge del 29 non poteva subentrare perchè pronunciavano principi contrari al buon costume, ad oggi non si valutano i principi quindi la religione può insegnare i principi che vuole, ciò che rileva è la pratica. se violo la legge penale non possono invocare il diritto di libertà religiosa. lo stato può occuparsi di ciò che fa un gruppo religioso, se c’è contrasto con la legge penale. l’art. 8 si occupa di tutte le confessioni religiose → termine usato dalla costituzione per riferirsi alle religioni. la costituzione non tratta quali gruppi si possono classificare come confessioni religiose, bisogna comprendere quando un gruppo può essere qualificato come tale, interviene la giurisprudenza. si parla di pluralità di soggetti: non si può fissare un limite numerico minimo, c’è un leader e poi il gruppo si sviluppa. quando assume dimensione sociale si parla di confessione religiosa. ci sono gruppi religiosi interni ad altri gruppi religiosi: il cristianesimo si è diviso in chiesa romana, chiesa d'oriente ecc.. Ci possono essere dei gruppi che si ritengono espressione della confessione religiosa. l’art. 18 della costituzione riconosce il diritto di associarsi, senza autorizzazione. Associarsi per fini religiosi realizza ciò che prevede l’art. 18. l’associazione è un contratto, è un patto, è un diritto che si esercita concludendo un contratto tra consociati. il cristiano non è tale attraverso un patto quindi la confessione religiosa non è un associazione, può esserci realtà associativa ma non coincidono con la confessione. se un gruppo sociale può essere classificato come confessione beneficia di ciò che prevede l’art. 8 soprattutto per ciò che concerne il comma 2 e 3. per l'associazione lo stato detta la disciplina, mentre lo stato non può dettare lo statuto della confessione religiosa. lo stato riconosce le confessioni come ordinamenti giuridici, purchè la confessione voglia qualificarsi come tale. il primo comma detta uguaglianza nella libertà, non di uguaglianza assoluta, durante l’assemblea costituente la proposta era: tutte le confessioni religiose sono uguali di fronte alle legge, ma ciò non fu approvato. ad oggi si dice che tutte le confessioni sono ugualmente libere davanti alla legge. si riconosce uguaglianza sostanziale, si riconosce ciò che gli spetta secondo le loro caratteristiche. le confessioni sono tali perché diverse tra loro, questa diversità deve essere riconosciuta dallo stato, ma non può incidere sulla libertà. non possono essere limitati diritti di libertà, il trattamento che differenzia le confessioni sulla libertà è incostituzionale. Attualmente lo stato ha concluso + di 12 intese con varie confessioni religiose. il concetto di confessione si rinviene anche in altri rami, non solo in ambito costituzionale, nel diritto penale si parla ministro della confessione religiosa. la mancanza di una definizione

normativa fa emergere definizione che possono essere discordanti. 1 def dalla dottrina = gruppo sociale basato sulla concezione originale del mondo e di un'idea della divinità, il confine tra filosofia e religione può essere labile, quando un gruppo che ha concezioni circa mondo può qualificarsi confessione? il riferimento alla divinità è essenziale, anche se potrebbe non essere esclusa dalla qualifica di confessione quella realtà aggregativa che non ha dei o divinità (es: buddismo, è comunque considerata confessione). si parla di concezione originale: che caratterizza il gruppo, questo consente di riconoscere le confessioni da gruppi che si collocano all’interno della confessione. i dissidenti sono coloro che si staccano, ci sono soggetti critici nei confronti dell’attuale pontificato, gruppi che negano la legittimità canonica dell’attuale pontefice. anche dentro la chiesa cattolica ci sono realtà divergenti. l'interlocutore dello stato individuato dall’art. 8 sono le confessioni che si auto qualificano ( → non si considera confessione religiosa quella che da solo NON si autoqualifica, quindi un presupposto è che il gruppo si autoqualifica come tale). c’è da porre attenzione alla limitazione che lo stato pone alla possibilità di aggregarsi in confessioni religiose. il 2 comma dell’art. 8 dice che le altre confessioni possono organizzarsi con i propri statuti, quindi gli si riconosce di qualificarsi come confessione. l’unione degli atei e agnostici razionalisti ha chiesto di stipulare un’intesa con lo stato, lo stato ha deciso di non avviare le trattative perché non considerava l’unione come confessione religiosa. Ciò è stato impugnato al Tar dell’atto determinando illegittimità dell’atto con natura amministrativa. una volta che lo stato non considera un gruppo una confessione non fa l’intesa altrimenti sarebbe illegittimo. una volta riconosciuta la qualifica di confessione lo stato non è comunque obbligato a stipulare l’intesa, non può comunque dettare unilateralmente la disciplina. l’orientamento del governo potrebbe incidere su queste scelte che hanno natura politica, proprio perché hanno natura politica non sono sindacabili dal giudice amministrativo. art. 8 → non si pone il problema di gruppi che hanno o meno personalità giuridica, la confessione può o meno averla. un gruppo senza personalità giuridica può comunque qualificarsi come confessione. se una confessione ha personalità può essere proprietaria di beni immobili, se la proprietaria è la confessione c’è più disponibilità. il secondo comma dice che tutte le confessioni, diverse da quella cattolica, possono organizzarsi rispetto ai loro statuti. una confessione religiosa può avere un punto tale di organizzazione da farsi considerare ordinamento giuridico, la chiesa cattolica ha sicuramente un ordinamento giuridico. l'elaborazione del concetto di persona giuridica è stata in buona parte elaborata dal diritto canonico. le altre realtà, diverse dalla chiesa cattolica, (es: ebraismo, arrivato in italia prima del cristianesimo) sono presenti tradizionalmente nel nostro paese da secoli. altre realtà sono nuove come per esempio l’isalm. il legislatore non identifica nessuna di queste realtà ma ne parla in generale. ciascuna di queste realtà può organizzarsi con i propri stati, ponendo il limite della non contrarietà con il nostro ordinamento. nessuna confessione può rivendicare una libertà di organizzazione che va contro le leggi dello stato, entra nel territorio italiano e si dichiara confessione nel rispetto delle leggi. la legge sui culti ammessi del 29 poneva anche un limite circa i principi di un culto ammesso nello stato, ad oggi il limite riguarda l’organizzazione e la pratica dei riti che non possono essere contrari al buon costume. il terzo comma dice che i rapporti con lo stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. la confessione non è detto che voglia entrare in rapporto con lo stato e viceversa. se lo stato decide di normare i suoi rapporti con una confessione non lo può fare unilateralmente (= limite posto dalla costituzione al legislatore). sarebbe

  1. unione cristiana evangelica ebattista in italia = protestanti
  2. chiesa evangelica luterana in italia
  3. sacra diocesi (sono gli ortodossi) = approvate nel 2012
  4. chiesa di gesù cristo dei santi degli ultimi giorni
  5. unione buddista italiana
  6. unione induista italiana
  7. istituto buddista italia
  8. associazione chiesa inghilterra. gli ortodossi sono fortementi presenti in italia. spesso ci può essere contrasto tra confessioni e leggi dello stato (es: trasfusioni di sangue). emessa necessaria alla normazione tra stato e confessioni religiose un’intesa tra stato e rappresentanze di queste. Una volta raggiunta viene sottoposta al parlamento che se l’approva vota una legge di approvazione. Non c’è l’obbligatorietà dello stato ad divenire un'intesa. Qualora non venga stipulata l’intesa alle confessioni si applica la legge del 29 che riguarda tutte le confessioni eccetto la cattolica, una disciplina unilaterale dello stato che tratta solo alcuni aspetti (riconoscimento civile del matrimonio di culto). I contenuti sono analoghi per certi versi, per altri sono specifici della fisionomia delle esigenze delle singole confessioni religiose. (macellazione, riti, cimiteri >> religione ebraica). Ciò ribadisce anche la lettura dell’art. 8 : le confessioni sono eguali davanti alla legge, ma c’è un trattamento diverso per le confessioni, finché non incide sulla libertà riconosciuta a chiunque confessi qualsiasi confessione religiosa. Non è detto che la confessione religiosa abbia personalità giuridica nell’ordinamento italiano. Non si hanno beni in Italia che sia di proprietà dell’ente chiesa cattolica, non esiste questo ente. Dal punto di vista dei soggetti esponenziali delle confessioni ci si trova davanti a una pluralità di enti che fanno capo a una confessione religiosa che hanno una propria personalità giuridica. La chiesa di maggioranza quella cattolica si hanno parrocchie associazioni diocesi etc, sono realtà con personalità giuridica specifica, ogni parrocchia oltre ad essere ente canonico è riconosciuto civilmente, ha personalità giuridica civile, i beni e immobili appartengono a questi enti e non alla chiesa cattolica. Questi enti esponenziali o di fatto riferibili a una confessione possono usufruire della personalità giuridica attraverso osservanza delle leggi sulla personalità giuridica avvalersi di previsione del diritto comune, che qualsiasi ente deve seguire per acquisire personalità giuridica. Art. 20 Cost. che garantisce che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di un’associazione o istituzione non possono essere causa di speciali (?) >> sottrarre gli enti, istituzioni o associazioni che abbiano un carattere ecclesiastico, legati a chiesa o confessione religiosa, da ogni limitazione di carattere legislativo dettata in ragione di questa appartenenza confessionale. L’articolo 20 è frutto di esperienza precedente del nostro ordinamento. Nel concordato del 29 si prevede la possibilità di costituire enti ecclesiastici, che viene modificato nell’accordo dell’84. L’art. 20 ha destituito di legittimità costituzionale qualsiasi legge come quelle eversive dell’800 avessero preso di mira gli enti ecclesiastici in ragione di questa caratteristica. >> impedisce che queste limitazioni siano rivolte esclusivamente agli enti ecclesiastici o speciali gravi fiscali. La lettura che la dottrina ha fatto e fa dell’articolo 20 è però in un senso di favore nei confronti degli enti di natura religiosa, non impedisce trattamenti di favore da parte del legislatore. In genere agli enti di natura religiosa si applichino le disposizioni di natura fiscale e tributaria riguardanti enti di assistenza, enti del terzo settore che si occupano di attività sociale caritativa e di beneficenza. Gli enti di natura religiosa possono rientrare in questa categoria, e ci sono norme speciali all’interno del codice del terzo settore che agevolano la

struttura e funzionamento degli enti di natura confessionale. In particolare, per quanto riguarda gli enti della chiesa cattolica c’è una legge 222/85 che traduce in disposizioni normative accordi che integrano l’accordo del 84, delle modificazioni del concordato lateranense di villa Madama, ha un solo articolo che riguarda gli enti ecclesiastici art. 7, perché poi l’accordo rinvia a una successiva integrazione dell’accordo stesso riguardo gli enti ecclesiastici con normativa più articolata, e l’accordo è stato raggiunto successivamente (84 novembre) poi l’accordo è stato tradotto in due leggi “leggi fotocopia” 20 maggio 85 n 206 e legge 20 maggio 85 n 222 >> 206 è legge di esecuzione dell’accordo sugli enti ecclesiastici c he prevedeva che ciascuna delle sue parti emanasse nel proprio ordinamento una legge che recepisca il contenuto dell’accordo, la legge 222 ripete sostanzialmente lo stesso contenuto perché traduce una legge dello stato il contenuto dell’accordo stesso. Il contenuto di questa legge che disciplina la struttura e vita di quegli enti presenti nel nostro territorio, poche realtà come quella degli enti ecclesiastici siano così diffuse nel territorio, e particolarmente titolari di patrimoni. Legge prevede possibilità che un ente cattolico venga riconosciuto in Italia come tale: enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, categoria disciplinata da questa legge 222, qualificazione di questi enti ha una notevole importanza in piano pratico perché da rilevanza anche alle norme canoniche che regolano la vita di questi enti. Esempio: le parrocchie sono in Italia enti ecclesiastici civilmente riconosciuti parrocchia decide di acquistare un bene , attività negoziale soggetta al codice civile riguardanti gli effetti e modalità di contratto di compravendita, riguardo alla forma necessaria di atto pubblico, ente dal punto di vista canonico soggetto al diritto canonico che regolano le attività di amministrazione dei beni del patrimonio ecclesiastico, prevede autorizzazioni interne alla chiesa cattolica per il compimento di atti per ordinaria amministrazione. Parroco legale rappresentante della parrocchia, in quanto tale può concludere e sottoscrivere contratti di compravendita immobiliari, es di straordinaria amministrazione, ma per compierlo deve avere licenza e autorizzazione del suo vescovo, se poi il bene eccede un determinato valore (900.000 euro) deve avere anche autorizzazione della santa sede, senza queste autorizzazioni il contratto per diritto canonico è nullo >> attraverso legge 222 si dà rilevanza civile alle disposizioni canoniche. Quindi per un ente soprattutto per la confessione religiosa, ha interesse che le persone giuridiche che fanno riferimento alla confessione religiosa siano soggette al controllo delle autorità confessionali e di questo controllo possa avere efficacia civile, non è una stranezza in assoluto per le persone giuridiche, le persone giuridiche proprio perché sono persone ficte , finte create dal diritto, la volontà di persona giuridica si forma al suo interno attraverso organi, quindi se si deve porre in essere un contratto con persona giuridica si deve accertare che chi parla per conto di quest’ultima ne abbia i poteri, verifica attraverso lo statuto della persona giuridica rinvenibili nel registro pubblico. Ci sono enti non civilmente riconosciuti sono associazioni, fondazioni di diritto comune, non soggette alla legge 222. Ente deve essere costituito o approvato dalla autorità ecclesiastica, non è possibile che acceda a tale qualificazione indipendentemente al riferimento dell’autorità ecclesiastica, un associazione di soggetti con ispirazione confessionale, rientra ovviamente nella libertà di associazione garantita dalla costituzione, non è vietato a nessuno associarsi per fini religiosi indipendentemente all’autorità ecclesiastica, se però questa realtà associativa o fondazione etc desidera qualificarsi come ente ecclesiastico civilmente riconosciuto non può farlo senza approvazione dell’autorità ecclesiastica. Anche nel concordato del 29, era previsto questo legame genetico con ordinamento canonico ente sorge e trova origine nell’ordinamento canonico. Il secondo elemento è di carattere funzionale cioè l’ente approvato dall’autorità ecclesiastica deve avere finalità di religione o di culto.