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📌 Istituzioni religiose e rapporti con lo Stato – Rapporti Stato-Chiesa cattolica: ARTICOLO 7 COSTITUZIONE —> Art. 7 Cost. : “1. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. 2. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. ”
- Comma 1 – Originarietà e reciprocità tra Stato e Chiesa Il primo comma dell’articolo 7 della Costituzione italiana recita: “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.” Questo breve ma denso enunciato contiene un’affermazione di grande rilievo: lo Stato riconosce l’originarietà dell’ordinamento della Chiesa cattolica, cioè ne riconosce la piena sovranità e indipendenza, anche senza bisogno di un riconoscimento statale. —> Ciò significa che la Chiesa cattolica esiste e si autolegittima per la propria natura, non in quanto autorizzata dallo Stato. In questo comma si introduce anche il principio di reciprocità tra i due ordini (l’ordine statuale e quello ecclesiastico). Entrambi coesistono, ma sono distinti, e non devono invadere l’ambito di competenza dell’altro. —> Questo è il fondamento del principio che il testo definisce come “dualità nel governo del genere umano”, secondo cui ci sono sfere che appartengono all’autorità civile (es. leggi, politica, amministrazione), e altre che invece sono di pertinenza dell’autorità religiosa (es. fede, sacramenti, riti). ➤Questa distinzione non è un limite alla libertà, ma al contrario una garanzia della libertà stessa, che viene vista come un bene irrinunciabile. 📌 Nota storica: Va aggiunto che i Patti Lateranensi del 1929 furono anche uno strumento politico per Mussolini, che li utilizzò per accreditarsi presso la Chiesa cattolica e consolidare il proprio potere. Il fascismo cercò di presentarsi come un regime “vicino” alla religione per legittimarsi agli occhi della popolazione cattolica. 🔹 Comma 2 – Il richiamo ai Patti Lateranensi e il dibattito dottrinale Il secondo comma dell’articolo 7 recita: “I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.” Questa disposizione, apparentemente semplice, ha invece dato luogo a molte discussioni in dottrina e giurisprudenza, soprattutto dopo l’entrata in vigore della Costituzione. —> La domanda centrale è: che valore giuridico ha questo richiamo ai Patti Lateranensi nella Costituzione? E in particolare: le norme concordatarie (cioè quelle contenute nei Patti) hanno lo stesso valore delle norme costituzionali, oppure un valore diverso? E quali sono i loro rapporti con le altre fonti del diritto, specialmente con la stessa Costituzione? Le tesi interpretative a confronto Di seguito le cinque principali tesi formulate per interpretare il significato del secondo comma dell’art. 7.
- La tesi della “costituzionalizzazione dei Patti Lateranensi” Questa prima interpretazione, sostenuta soprattutto nei primi decenni dopo l’entrata in vigore della Costituzione, ritiene che il secondo comma dell’art. 7 abbia elevato i Patti Lateranensi al rango costituzionale. Cosa significa concretamente? Che ogni singola norma contenuta nei Patti – anche quelle del 1929 – sarebbe diventata parte della Costituzione. Insomma, non solo i Patti sarebbero garantiti dalla Costituzione, ma identificati con essa, sullo stesso piano. In questa prospettiva:
- Le norme dei Patti prevalgono su qualsiasi legge ordinaria.
- Potrebbero addirittura entrare in conflitto con altre norme costituzionali, e in certi casi prevalere (tranne che sui cosiddetti “principi supremi” come, ad esempio, il principio democratico o il principio di laicità dello Stato).
È una tesi forte, che riconosce un enorme peso giuridico alle norme concordatarie. Non a caso, negli anni ’50 e ’60, la Corte di Cassazione ha effettivamente sostenuto questa linea, parlando dei Patti come parte “integrante” della Costituzione. Con il tempo, però, questa interpretazione è stata progressivamente abbandonata, ritenuta eccessiva e incompatibile con l’idea di uno Stato laico e con la centralità della Costituzione come fonte primaria e unitaria.
- La tesi della “costituzionalizzazione del principio concordatario” Questa seconda tesi, più moderata, ha avuto maggiore fortuna nel tempo. —> L’idea è che non siano le norme dei Patti a essere costituzionalizzate, ma solo il principio del metodo pattizio. In altre parole, la Costituzione ha voluto garantire che i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica siano regolati tramite accordo bilaterale, e non con atti unilaterali dello Stato. All’interno di questa tesi esistono tre varianti, tutte fondate sull’idea di “autonomia pattizia”, ma con accenti diversi: a) Prima variante – Tutte le materie religiose vanno regolate con patti Secondo questa lettura, lo Stato è tenuto a usare il metodo pattizio per regolare tutte le materie che coinvolgono la Chiesa cattolica, soprattutto quelle già disciplinate nei Patti del 1929. Di conseguenza, eventuali leggi ordinarie che contraddicessero norme concordatarie sarebbero incostituzionali, proprio perché violerebbero l’obbligo di regolazione pattizia. b) Seconda variante – Una zona autonoma dell’ordinamento Qui si sostiene che l’art. 7, comma 2, abbia creato una sorta di sistema autonomo, un “ius singulare” nel nostro ordinamento. In pratica, le norme concordatarie formano un blocco separato, che non è soggetto alle normali regole costituzionali o legislative. Questo sistema speciale avrebbe prevalenza anche sulle leggi ordinarie, persino se “speciali”. Un esempio classico: l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non dipenderebbe dalle regole generali sull’istruzione, ma sarebbe garantito direttamente dal Concordato, come norma di un sistema speciale. c) Terza variante – Applicazione del principio “pacta sunt servanda” Secondo questa terza versione, il secondo comma dell’art. 7 non fa altro che riconoscere l’obbligo di rispettare gli accordi, come avviene già per i trattati internazionali agli articoli 10 e 11 della Costituzione. In questa lettura, qualsiasi legge ordinaria che fosse in contrasto con le norme concordatarie sarebbe incostituzionale, proprio perché violerebbe un patto costituzionalmente garantito. 🔸 3. La tesi della “costituzionalizzazione del principio pattizio” (in senso ristretto) Questa tesi è simile alla precedente, ma più restrittiva. Sostiene che l’art. 7 garantisce il metodo del patto solo per le materie già previste nel Concordato del 1929. Quindi, se Stato e Chiesa decidessero in futuro di fare nuovi accordi su materie diverse da quelle originarie, tali accordi non avrebbero copertura costituzionale. In altre parole, solo le materie “storiche” del Concordato godono della protezione dell’art. 7. Tutto ciò che esula da esse (es. nuove forme di finanziamento, rapporti con altre religioni, ecc.) non sarebbe “blindato” dalla Costituzione. 🔸 4. La tesi della norma di adattamento automatico Questa lettura considera l’art. 7, comma 2, come una norma di adattamento automatico. In sostanza, ogni accordo tra Stato e Chiesa cattolica – non solo i Patti originali, ma anche quelli futuri – entrerebbe automaticamente a far parte del nostro ordinamento senza bisogno di leggi di ratifica o di recepimento. È come se l’art. 7 funzionasse da “porta d’ingresso permanente” per qualsiasi nuovo accordo con la Chiesa. L’effetto è quello di dare una sorta di rango normativo diretto a questi accordi, che entrerebbero in vigore automaticamente.
ordinaria: ha un grado di resistenza maggiore rispetto alle altre leggi, compresa la Costituzione stessa. —> Secondo la Corte, le norme pattizie possono resistere anche a norme costituzionali, a meno che non siano in contrasto con i principi supremi dell’ordinamento. 📌 Questo significa che le norme concordatarie non possono essere dichiarate incostituzionali per una qualunque incompatibilità con la Costituzione, ma solo se contrastano con i principi fondamentali (es. dignità della persona, uguaglianza, libertà religiosa, ecc.). NB = —> Ecco perché si dice che l’art. 7 ha “prodotto diritto”: ha cioè creato una nuova situazione giuridica, un regime particolare per i Patti, che non sono più semplici accordi, ma godono di uno status intermedio, più alto delle leggi ordinarie ma inferiore ai principi supremi della Costituzione. Il principio supremo sotteso all’art. 7, co. 1 —> Infine, la Corte sottolinea che l’art. 7, comma 1, contiene un principio supremo: quello della reciprocità tra Stato e Chiesa, come ordini autonomi e indipendenti. NB = Quindi, il richiamo ai Patti nel comma 2 non può annullare o compromettere questo principio supremo. —> In altre parole: i Patti sono validi e forti, ma non possono mai negare la sovranità e indipendenza reciproca tra Stato e Chiesa. Articolo 8 della Costituzione italiana “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.” 🔹 Primo comma – La libertà eguale, non l’uguaglianza formale “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.” Questo comma esprime un principio cardine del nostro ordinamento: la pari libertà religiosa. Tutte le confessioni religiose – comprese quindi anche quelle non cattoliche – godono della stessa libertà di esistere, manifestarsi e organizzarsi. —> Tuttavia, vale la pena sottolineare un passaggio storico: inizialmente, nel testo costituzionale, si era pensato di scrivere che tutte le confessioni “sono uguali davanti alla legge”. Ma questa formulazione fu modificata tramite emendamento, proprio perché appariva troppo livellante: parlare di “uguaglianza” poteva implicare che non vi fossero di ff erenze sostanziali tra una confessione e l’altra, né per storia, né per struttura, né per diffusione. ➤ Per questo fu scelta un’espressione più attenta: “egualmente libere”. Con questa formula, il legislatore ha voluto garantire la stessa libertà a tutte le fedi, senza però ignorare le di ff erenze concrete tra di esse. Si evita quindi sia una discriminazione, sia un’uguaglianza fittizia. 🔹 Secondo comma – Il diritto di organizzarsi e i limiti dell’ordinamento italiano “Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.” Con questo comma, la Costituzione riconosce alle confessioni religiose non cattoliche il diritto di autodeterminarsi internamente, ovvero di dotarsi liberamente di propri statuti, organi, regole, strutture. —> Ma questo diritto non è assoluto: è subordinato a una clausola restrittiva. Gli statuti non devono essere in contrasto con l’ordinamento giuridico italiano. 🔍 Cosa vuol dire concretamente? Significa che gli ordinamenti confessionali (cioè l’insieme delle norme interne delle varie religioni) non sono indipendenti né sovrani come quello della Chiesa cattolica (che gode di originarietà ex art. 7). Possono esistere e svilupparsi liberamente, ma nel rispetto dell’ordinamento giuridico dello Stato italiano.
La ragione di questa distinzione ha radici storiche profonde. Lo Stato italiano e la Chiesa cattolica hanno convissuto per secoli, condividendo categorie giuridiche e strutture tecniche, e per questo alla Chiesa cattolica si riconosce una forma di originarietà e autonomia piena. Le confessioni diverse, invece, sono soggette a limiti sostanziali. In particolare, non possono violare i principi fondamentali dell’ordinamento, cioè:
- il rispetto della dignità umana,
- la parità di genere,
- la responsabilità genitoriale paritaria,
- la non discriminazione,
- e tutti gli altri diritti fondamentali della persona e dei gruppi. 🔹 Terzo comma – Il metodo pattizio: le intese “I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.” —> Cio significa che lo Stato italiano, quando vuole regolare i rapporti con una religione non cattolica, non può agire da solo. —> Deve negoziare e firmare un accordo (detto intesa) con quella religione. Una volta raggiunto l’accordo, questo viene approvato dal Parlamento sotto forma di legge ordinaria. COS’È UN’INTESA? = atto atipico Un’intesa è un accordo bilaterale tra:
- da una parte: lo Stato italiano, rappresentato dal Governo
- dall’altra: una confessione religiosa diversa dalla cattolica, rappresentata da un ente che abbia rappresentatività reale (cioè, che rappresenti davvero quella religione in Italia) L’intesa serve per disciplinare i rapporti tra lo Stato e la religione: diritti, doveri, libertà, spazi di azione. COME FUNZIONA IL PROCEDIMENTO?
1. Trattativa tra il Governo e la religione
◦ Il Governo (non il Parlamento) conduce la trattativa con la confessione religiosa.
◦ Questo è importante: solo il Governo può stipulare l’intesa, non il Parlamento.
2. Testo dell’intesa
◦ Quando le due parti raggiungono un accordo, si redige un testo che contiene le
norme concordate (es. sul matrimonio, l’insegnamento religioso, i luoghi di culto, ecc.)
3. Legge di esecuzione
◦ L’intesa viene portata in^ Parlamento, che deve^ approvare^ una^ legge^ ordinaria^ per
dare forza giuridica all’intesa.
◦ Ma attenzione: il Parlamento non può modificare il contenuto dell’intesa. Può solo:
▪ approvarla così com’è
▪ oppure rinviarla al Governo per rivederla insieme alla confessione religiosa
4. Effetti giuridici
◦ Una volta approvata, l’intesa ha forza di legge, ma è^ frutto^ di^ un^ patto^ bilaterale.
◦ Il Parlamento^ non^ può^ cambiarla^ da^ solo^ in^ futuro: per modificarla, serve un’altra
intesa. LE INTESE SONO COME I CONCORDATI? No, non proprio.
- Il Concordato (art. 7) è un trattato internazionale tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica (cioè il Vaticano).
- Le intese (art. 8) sono accordi interni, non trattati internazionali. ◦ Ma non sono neanche semplici leggi unilaterali dello Stato. ◦ Sono^ atti^ misti, cioè nati dal^ prodotto^ di^ un^ incontro^ tra^ due^ ordinamenti^ distinti: quello statale e quello religioso. Quindi le intese non sono diritto internazionale, ma non sono nemmeno diritto interno puro. ASPETTI IMPORTANTI E PARTICOLARI
una condizione essenziale per distinguere una vera confessione religiosa da un sistema coercitivo.
- Dignità e libertà religiosa – Il riferimento al Concilio Vaticano II Non si può separare la libertà religiosa dalla dignità umana. Una persona non è rispettata nella sua dignità se non è libera di credere – o non credere – in ciò che ritiene vero. 📌 È proprio su questa base che, alla fine del Concilio Vaticano II, la Chiesa cattolica ha approvato un documento fondamentale: la Dignitatis Humanae (7 dicembre 1965). In questo testo si riconosce ufficialmente il diritto alla libertà religiosa come diritto umano fondamentale, che lo Stato deve tutelare a prescindere dal contenuto della fede professata. ➤ È importante notare che la Costituzione italiana (1948) anticipa questo riconoscimento, confermandosi un testo fortemente innovativo anche dal punto di vista etico e spirituale. L’articolo 19 sviluppa la libertà religiosa secondo tre direttrici fondamentali, tutte pienamente tutelate:
- Libertà di credo (individuale o associata) La libertà religiosa riguarda il diritto di credere in qualsiasi religione, sia da soli (forma individuale) che insieme ad altri (forma associata). La forma associata è particolarmente importante perché la religione ha sempre una dimensione comunitaria: nasce come relazione con Dio, ma anche come relazione tra persone che condividono la stessa fede. 📌 La forma associata implica la possibilità per le confessioni religiose di:
- organizzarsi liberamente;
- nominare autorità interne;
- esprimere pubblicamente le proprie convinzioni. ➤ Per lo Stato, tutelare la forma associata è più complesso rispetto alla forma individuale, perché si tratta di riconoscere e rispettare strutture organizzate, gerarchie interne e dottrine religiose.
- Libertà di propaganda (o proselitismo) L’articolo 19 tutela anche il diritto alla propaganda religiosa, cioè alla diffusione delle proprie idee religiose e alla persuasione di altri. Questo include anche il proselitismo, cioè il tentativo attivo e lecito di convincere qualcuno ad aderire a una fede. 📌 Questa libertà può turbare alcune sensibilità, perché comporta un diritto di “interferenza” (persuasiva) nei confronti degli altri, ma è essenziale per garantire un altro diritto fondamentale: 🧾 Lo “ius poenitendi”, cioè il diritto di cambiare religione o abbandonare una fede per abbracciarne un’altra. —> Questa libertà è riconosciuta anche a livello internazionale. Ad esempio, l’art. 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (1950) afferma che la libertà religiosa include anche il diritto di cambiare religione o convinzione. Conseguenze dello ius poenitendi: - Tendenziale irrilevanza giuridica della religione nella sfera pubblica (lo Stato non deve indagare né valorizzare l’appartenenza religiosa di un cittadino). - Diritto alla riservatezza: ognuno ha diritto a non rivelare la propria fede, o a non essere discriminato in base a essa.
- Libertà di culto Il culto è la manifestazione rituale della fede: celebrazioni, preghiere, cerimonie pubbliche o private. La Costituzione lo tutela, ma pone un’unica clausola limitativa: Il culto non deve esprimersi in “riti contrari al buon costume.” Che cosa si intende per “buon costume”? È un concetto che si riferisce a ciò che ripugna alla coscienza sociale, soprattutto in materia sessuale o morale. Esempi:
- sacrifici animali o umani,
- riti sessuali pubblici,
- atti che turbino l’ordine pubblico o offendano valori condivisi. 📌 Questa è l’unica ipotesi in cui lo Stato può intervenire, e lo fa solo ex post (cioè dopo che il rito si è svolto e si è rivelato problematico). Non esiste alcun potere di censura preventiva, perché ciò limiterebbe gravemente la libertà religiosa. La libertà religiosa come anche diritto di non credere All’inizio, l’art. 19 fu interpretato prevalentemente in riferimento alla professione religiosa positiva, cioè alla scelta di aderire a una religione. 📌 Una sentenza emblematica è quella del Tribunale di Trani (anni ’50), su un caso di affidamento dei figli dopo la separazione dei genitori. Il giudice affidò la prole al genitore religioso (non cattolico), ritenendo che la religione fornisse una speranza e un’apertura all’infinito, mentre l’ateismo privasse i figli di questi valori. Oggi questa visione è superata: la libertà religiosa è intesa in senso pieno, e comprende anche la libertà di non credere. Dunque, anche l’ateismo è tutelato dall’art. 19. 📌 Questo è importante: non esisterebbe vera libertà religiosa se non esistesse anche la libertà di rifiutare la religione. Chi sceglie “il nulla” (cioè nessuna fede), esercita una forma di libertà equiparabile a chi aderisce a una religione. —> UAAR e la richiesta di intesa – Il caso del 2013 Nel 2013, l’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (UAAR) chiese al Governo italiano di aprire un tavolo di trattativa per il riconoscimento dell’ateismo come confessione religiosa, ai sensi dell’art. 8 Cost. Il Governo Renzi respinse la richiesta, ritenendo che l’ateismo non fosse equiparabile a una confessione religiosa in senso tecnico, cioè non possedesse un ordinamento proprio, una struttura e una dottrina religiosa. NB = —> La questione è complessa: se si intende “religione” come sistema dogmatico e comunitario, l’ateismo non vi rientra. Ma se si considera la libertà religiosa come diritto di credere (o non credere), allora anche l’ateismo ha diritto a piena tutela. 📌 La questione fu trattata nella sentenza della Corte Costituzionale n. 52/2016, dove si afferma che la libertà religiosa va intesa in senso ampio, ma ciò non implica automaticamente il diritto all’intesa con lo Stato per ogni forma di pensiero. Quindi —> L’ateismo è protetto come libertà individuale di coscienza, ma non rientra automaticamente nella nozione di confessione religiosa, quindi non ha diritto all’intesa ex art. 8.3 Cost.. La libertà religiosa è protagonista in molti trattati internazionali, perché è considerata un diritto naturale: un diritto che precede qualsiasi legge, e che nessuno Stato può cancellare. ➤ È un diritto “scritto nel cuore dell’uomo”, ma spesso calpestato in molti Paesi, dove si verificano:
- persecuzioni religiose,
- divieti di culto,
- repressione delle minoranze. L’Italia, con la sua Costituzione, si pone in linea con i più alti standard internazionali, proteggendo un diritto che è fondamentale per la dignità umana e per la democrazia. Norme fondamentali sul piano internazionale
- Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo (CEDU, Roma 1950)
- Articolo 9 – Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
◦ Questa libertà include la facoltà di cambiare religione o credo e di manifestarlo
individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante culto, insegnamento, pratiche e osservanza dei riti.
- Devono adottare tutti i provvedimenti appropriati perché il bambino sia protetto contro ogni forma di discriminazione o sanzione fondate sulle opinioni o convinzioni dei genitori o dei familiari. Punto chiave: anche per i minori si sancisce la piena uguaglianza religiosa, proteggendoli da ogni discriminazione e garantendo che l’educazione religiosa possa seguire le convinzioni di genitori e tutori. 🇪🇺 Libertà religiosa e processi di integrazione europea Il rapporto tra libertà religiosa e integrazione europea è articolato e si sviluppa su due grandi direttrici, ciascuna con un proprio ambito istituzionale e giuridico: 🔹 1. L’Unione Europea (UE) —> L’Unione Europea è il frutto di un processo di integrazione politica ed economica tra 28 (oggi 27) Stati membri, che ha preso forma attraverso diversi trattati internazionali: - Trattato di Roma (1957) - Trattato di Maastricht (1992) - Trattato di Amsterdam (1997) - Trattato di Lisbona (2007) Il massimo organo giurisdizionale dell’UE è la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sede a Lussemburgo, che assicura l’uniforme applicazione e interpretazione del diritto dell’Unione. 🔹 2. Il Consiglio d’Europa È un’organizzazione più ampia rispetto all’UE: vi aderiscono 47 Stati, anche non membri dell’Unione. —> Il suo obiettivo è la promozione dei diritti umani, della democrazia e dell’identità culturale europea. 📌 Il suo documento fondamentale è la: - Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) – firmata a Roma nel 1950. —> Il suo massimo organo giurisdizionale è la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo), competente a giudicare ricorsi individuali contro gli Stati che violano i diritti riconosciuti nella Convenzione. ****L’Unione Europea (UE) La Carta di Nizza: i diritti fondamentali al centro Nel 2000, l’Unione Europea ha adottato la Carta dei Diritti Fondamentali, conosciuta anche come Carta di Nizza. —> Si tratta di un documento molto importante perché raccoglie e riconosce tutti i diritti civili, politici, economici e sociali dei cittadini europei: dal diritto alla dignità, alla libertà, fino all’uguaglianza e alla giustizia. Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009 , questa Carta ha acquisito valore giuridico vincolante. —> Cosa significa? Che oggi è obbligatoria per tutti gli Stati membri e può essere usata come riferimento nei giudizi della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (con sede a Lussemburgo). —> In pratica, se un diritto previsto dalla Carta viene violato da uno Stato o da un’istituzione europea, i cittadini possono far valere le loro ragioni davanti ai giudici europei. !!! L’UE non si occupa direttamente di religione !!! —> Uno dei principi chiave dell’Unione Europea in materia religiosa è molto chiaro = “l’UE non può interferire nei rapporti tra gli Stati e le Chiese”. Questo significa che:
- Ogni Stato membro mantiene la propria autonomia nel regolare i rapporti con le confessioni religiose;
- L’UE non può imporre regole comuni o “armonizzare” le diverse normative religiose nazionali;
- Le tradizioni religiose locali vengono rispettate, anche se molto diverse tra loro (ad esempio, in alcuni Paesi nordici esistono ancora religioni ufficiali di Stato).
Questa scelta riflette il fatto che l’Unione Europea è formata da Paesi con storie, culture e approcci religiosi diversi, ma uniti da alcuni valori comuni, come la libertà religiosa e il rispetto per i diritti umani. 🔹 Ma l’UE incide comunque, anche se in modo indiretto Anche se non ha competenza diretta, l’UE può comunque influenzare il rapporto tra religione e società, in modo indiretto, attraverso: A. Le leggi europee (direttive e regolamenti) Ad esempio, la direttiva europea del 2000 vieta ogni tipo di discriminazione sul lavoro legata alla religione. Questo obbliga anche le Chiese e le organizzazioni religiose che offrono servizi (scuole, ospedali, assistenza) a rispettare la parità di trattamento. B. Gli atti politici del Parlamento Europeo Il Parlamento europeo emette anche risoluzioni non vincolanti (cioè che non sono leggi, ma esprimono un orientamento politico). Questi documenti trattano temi come:
- la tutela delle minoranze religiose;
- l’uguaglianza di genere anche in contesti religiosi;
- la libertà di istruzione;
- la condanna di sette pericolose;
- questioni etiche come matrimonio, famiglia, bioetica… Anche se non obbligano nessuno, queste prese di posizione influenzano il clima culturale europeo e preparano il terreno per future scelte legislative più inclusive e rispettose delle diversità religiose. Il ruolo della Corte di Giustizia dell’UE La Corte di Lussemburgo è sempre più attiva nella difesa dei diritti fondamentali. Può:
- giudicare ricorsi contro leggi o atti europei che violano i diritti dei cittadini;
- condannare gli Stati membri che non rispettano il diritto europeo, anche in materia di libertà religiosa. 🔍 Un esempio concreto? Una donna ebrea britannica non ha potuto partecipare a un concorso pubblico perché la data coincideva con una sua festività religiosa (Shavuot). La Corte ha dato ragione alla cittadina, affermando che le procedure pubbliche devono, nei limiti del possibile, rispettare anche le festività religiose, per garantire pari accesso a tutti. Il dialogo con le religioni: l’articolo 17 TUE Una novità importante introdotta con il Trattato di Lisbona è l’articolo 17 del Trattato sull’Unione Europea (TUE). Questo articolo afferma due cose fondamentali:
- L’UE riconosce l’identità e il ruolo delle Chiese e delle organizzazioni religiose nella società.
- L’UE si impegna a mantenere con loro un dialogo aperto, regolare e trasparente. In pratica, l’Unione dice: “Sappiamo che le religioni svolgono un ruolo importante nella cultura e nella vita sociale, e vogliamo ascoltare la loro voce nei momenti di confronto politico e culturale.” Ma è importante chiarire un punto: ⚠ Questo non significa che l’UE possa stipulare accordi u ffi ciali o “concordati” con le religioni, come fanno gli Stati a livello nazionale (in Italia, ad esempio, con gli articoli 7 e 8 della Costituzione). 👉 Il rapporto tra UE e religioni resta informale, basato sul dialogo, non su atti giuridici vincolanti. LA CORTE DI STRASBURGO La Corte di Strasburgo, ufficialmente chiamata Corte europea dei diritti dell’Uomo, è un organo giudiziario che fa parte del Consiglio d’Europa, un’organizzazione internazionale che riunisce diversi Stati europei per promuovere i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto. Questa Corte è importante perché ha il compito di garantire che i diritti fondamentali, sanciti nella Convenzione europea dei diritti dell’Uomo del 1950, siano rispettati da tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa.
Le decisioni della Corte diventano un punto di riferimento per i governi e i legislatori, che devono adeguare le proprie leggi per rispettare i diritti umani così come interpretati dalla Corte.
Sentenza Corte Cost. n. 52 del 2016***
Premessa: l’art. 8, co. 3 della Costituzione L’articolo 8, comma 3, della Costituzione italiana stabilisce che: “I rapporti con le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.” Questo significa che, in Italia, lo Stato può stipulare un’intesa con ogni confessione religiosa (cioè con ogni gruppo che abbia un contenuto religioso strutturato), per regolare in modo specifico e bilaterale i rapporti giuridici, fiscali, scolastici, patrimoniali ecc. con quella comunità. Le confessioni religiose che ottengono un’intesa godono di benefici importanti, come:
- accesso all’8 per mille;
- esenzioni fiscali;
- riconoscimento del personale di culto;
- garanzie per i luoghi di culto;
- presenza in contesti pubblici come scuole, ospedali e carceri. 🔹 Il caso dell’UAAR e la richiesta di intesa L’UAAR, pur non essendo una religione, chiede di poter accedere al sistema delle intese, sostenendo che:
- Essa promuove un sistema di pensiero alternativo alla religione, fondato su ateismo, agnosticismo e razionalismo;
- I suoi rappresentanti dovrebbero essere considerati alla stregua dei ministri di culto;
- Le sedi dell’UAAR dovrebbero godere degli stessi diritti e agevolazioni degli edifici di culto delle religioni;
- Dovrebbe poter partecipare all’ 8 per mille e godere di esenzioni fiscali analoghe a quelle previste per le confessioni religiose. In sostanza, l’UAAR vuole essere equiparata, sul piano giuridico e istituzionale, alle confessioni religiose, rivendicando parità di trattamento in base al principio di eguaglianza e alla laicità dello Stato. 🔹 La risposta del Governo e l’avvio del contenzioso Il Governo italiano ha negato l’avvio delle trattative con l’UAAR, sostenendo che: L’art. 8 Cost. si applica solo alle confessioni religiose, ovvero a organizzazioni fondate su un fatto di fede verso il divino, manifestato collettivamente e dotato di una struttura istituzionale. In questa ottica, l’UAAR non possiede i requisiti per essere considerata una confessione religiosa, trattandosi di un’associazione filosofica o culturale, non religiosa. ➡ Da qui inizia un lungo contenzioso tra l’UAAR e lo Stato. 🔹 I primi ricorsi: il ruolo del Presidente della Repubblica e il Consiglio dei Ministri L’UAAR impugna il diniego del Governo con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, sostenendo che:
- È stata esclusa a priori dalle trattative, senza neanche un’analisi sostanziale della propria natura;
- Questo rifiuto rappresenta una violazione del principio di eguaglianza e di laicità dello Stato. Il ricorso viene parzialmente accolto, non per motivi di merito, ma per incompetenza dell’autorità che aveva firmato il rifiuto (un sottosegretario). Infatti, la decisione sull’avvio delle trattative spetta al Consiglio dei Ministri, non a un singolo rappresentante del Governo. Tuttavia, quando l’UAAR ripresenta la richiesta, anche il Consiglio dei Ministri conferma il rifiuto (2003), motivando così: “L’ateismo, pur tutelabile, non è una religione e dunque non può accedere all’istituto dell’intesa, riservato alle confessioni religiose secondo l’interpretazione dell’art. 8 Cost."
🔹 L’UAAR fa ricorso al TAR, Consiglio di Stato e Cassazione Contro questo secondo rifiuto, l’UAAR presenta ricorso al TAR del Lazio, che però dichiara di non avere giurisdizione, sostenendo che la decisione del Governo in merito all’avvio delle trattative ha natura di atto politico, quindi non è sindacabile dai giudici. A questo punto, l’UAAR ricorre al Consiglio di Stato e poi alla Corte di Cassazione. La Cassazione, nel 2013 , ribalta la tesi del TAR:
- Riconosce che la decisione non può essere considerata un atto politico in senso stretto, perché: ◦ riguarda^ diritti^ fondamentali^ (come la libertà di religione e il principio di non discriminazione); ◦ rientra quindi nell’ambito del controllo giurisdizionale. La Corte sottolinea che, poiché la materia religiosa è storicamente soggetta a discriminazioni, è necessario un controllo dei giudici per garantire la correttezza e la non arbitrarietà delle decisioni pubbliche in tale ambito. ➡ La Cassazione richiama anche la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che:
- impone agli Stati di garantire a tutte le confessioni e comunità religiose un accesso non discriminatorio agli “status promozionali”;
- consente un controllo giudiziario sulla ragionevolezza dei criteri adottati dagli Stati per selezionare chi può ottenere tali riconoscimenti. 🔹 Ritorno al TAR e nuovo rifiuto Dopo la sentenza della Cassazione, il caso torna al TAR del Lazio, che però nel merito rigetta comunque l’istanza dell’UAAR, sostenendo che:
- Il Governo ha agito correttamente;
- L’UAAR non può essere equiparata a una confessione religiosa, perché non rientra nella categoria prevista dall’art. 8 Cost. 🔹 Il conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del Consiglio A questo punto, il Presidente del Consiglio promuove un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, rivolgendosi alla Corte costituzionale. Sostiene che:
- Le intese sono fonti normative (cioè atti che danno origine a una legge);
- Quindi, l’avvio delle trattative è parte di un processo legislativo, che rientra nelle prerogative politiche del Governo;
- La decisione di avviare o meno le trattative è discrezionale e politica, e come tale non dovrebbe essere sindacata dalla magistratura. 🔹 La decisione della Corte costituzionale: sentenza n. 52 del 2016 Con la sentenza n. 52 del 2016, la Corte costituzionale risolve il conflitto, affermando che:
- Non spetta alla magistratura ordinaria obbligare il Governo ad avviare trattative per un’intesa ai sensi dell’art. 8 Cost.;
- L’avvio delle trattative è una scelta politica che rientra nella discrezionalità del Governo, il quale può anche decidere di non dare seguito alla richiesta. —> Tuttavia, la Corte non nega che il rifiuto debba essere motivato e razionale, né esclude che, in casi estremi, possano esserci forme di controllo giurisdizionale per evitare discriminazioni evidenti. RIASSUNTO : Tutto nasce da una richiesta dell’UAAR – l’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti – che ha chiesto al Governo italiano di iniziare una trattativa per stipulare un’intesa, come previsto dall’articolo 8 della Costituzione. Questo articolo stabilisce che lo Stato può regolare i rapporti con le confessioni religiose diverse da quella cattolica attraverso un’intesa, cioè un accordo bilaterale. Tuttavia, il Governo ha rifiutato, sostenendo che l’UAAR non è una confessione religiosa, e quindi non ha diritto a questo tipo di trattativa. L’UAAR non ha accettato questa risposta e ha fatto ricorso alla magistratura. Dopo un lungo percorso nei tribunali, la questione è arrivata fino
Il cambiamento negli anni ' Il primo vero cambiamento arriva negli anni ’80, soprattutto con il nuovo Concordato del 1984 , che modifica quello precedente del 1929. La novità principale è che l’insegnamento della religione cattolica diventa facoltativo, cioè basato sulla libera scelta degli studenti (o delle loro famiglie). Non è più un’imposizione generalizzata. Contemporaneamente, si cancellano anche i programmi scolastici che – soprattutto nelle scuole elementari – facevano vedevano protagonisti i riferimenti religiosi in tutte le materie (ad esempio, gli eventi cristiani scandivano l’anno scolastico). Questo segna una svolta verso una scuola più laica e pluralista. Sempre negli anni ’80, con le cosiddette Intese tra lo Stato e le altre confessioni religiose, si afferma l’idea che la scuola pubblica deve essere aperta a tutte le culture e fedi presenti nella società. Così, lo Stato riconosce anche a confessioni come quelle valdesi, avventiste, ebraiche, pentecostali, luterane e battiste il diritto di proporre un insegnamento del “fatto religioso” su richiesta degli studenti o delle famiglie. Tuttavia, nella pratica questi percorsi alternativi sono molto rari, perché mancano le strutture, i fondi o le richieste organizzate. La libertà di scelta dello studente Con la Legge 281 del 1986 , viene rafforzato il principio di libertà:
- Gli studenti che hanno compiuto 14 anni possono decidere personalmente se seguire o meno l’insegnamento della religione cattolica.
- Ogni anno, al momento dell’iscrizione a scuola, le famiglie (o gli studenti, se maggiorenni) devono compilare un modulo per confermare o cambiare la propria scelta.
- Gli insegnanti di religione valutano solo gli studenti che partecipano, e il voto viene registrato in una pagella separata. Un altro punto delicato è quello dell’attività alternativa per chi non frequenta l’ora di religione. In passato, alcune circolari ministeriali volevano imporre delle attività integrative obbligatorie, ma questo è stato bocciato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 203 del 1989. La Corte ha detto che:
- Obbligare a un’attività alternativa chi rifiuta l’insegnamento religioso sarebbe una discriminazione.
- L’ora di religione è facoltativa: chi sceglie di seguirla è obbligato a frequentarla, ma chi decide di non avvalersene ha diritto a non fare nulla di obbligatorio in quell’ora.
- Questo serve a tutelare la libertà di coscienza, che deve rimanere una scelta personale e libera da pressioni. LA SENTENZA N. 203 DEL 1989 (Un punto di svolta per il principio di laicità dello Stato italiano) La sentenza n. 203 del 1989 è considerata un momento fondamentale nel percorso di affermazione del principio di laicità dello Stato italiano. Ma per capirne l’importanza, dobbiamo fare un breve passo indietro. Nel 1929, lo Stato italiano e la Chiesa cattolica firmarono i Patti Lateranensi, che stabilivano ufficialmente i rapporti tra i due. Con questi accordi, la religione cattolica veniva riconosciuta come religione di Stato, godendo di un ruolo privilegiato rispetto a tutte le altre fedi. Quando poi, nel 1948, entrò in vigore la Costituzione repubblicana, all’articolo 7 si affermava che lo Stato e la Chiesa sono “sovrani nei propri ordini”, ma si continuavano a riconoscere i Patti Lateranensi, conservando dunque quel legame privilegiato. Il cambiamento negli anni 80: Nel frattempo, però, la società italiana era cambiata: diventava sempre più pluralista, multiculturale e sensibile ai valori della parità tra le confessioni religiose. Questo portò, nel 1984, alla revisione dei Patti Lateranensi con la firma del nuovo Concordato (Accordo di Villa Madama). —> Il cambiamento più importante fu l’abolizione del riconoscimento della religione cattolica come religione u ffi ciale dello Stato. Si trattò di un passo decisivo verso la laicizzazione dell’ordinamento.
Il caso davanti alla Corte Proprio in questo contesto culturale e giuridico, un giudice sollevò una questione di legittimità costituzionale: si domandava se fosse ancora compatibile con i principi di eguaglianza e neutralità religiosa dello Stato il fatto che la Costituzione, tramite l’articolo 7, continuasse a riconoscere una posizione particolare alla Chiesa cattolica. La Corte costituzionale, pur non dichiarando incostituzionale l’articolo 7 (e quindi non annullando il Concordato), colse l’occasione per affermare un principio fondamentale e mai espresso così chiaramente prima di allora: “la laicità è un principio supremo dell’ordinamento costituzionale italiano”. Cosa significa “principio supremo”? Significa che:
- Lo Stato deve restare neutrale in materia religiosa, senza identificarsi con nessuna religione.
- Può stipulare accordi con le varie confessioni religiose (come prevede l’articolo 8 della Costituzione), ma nessun accordo può andare contro i valori fondamentali della Costituzione.
- Lo Stato non è ostile alla religione, ma non deve favorirne una rispetto alle altre.
- La libertà religiosa, l’eguaglianza dei cittadini e i diritti individuali devono essere sempre garantiti, indipendentemente dalle convinzioni religiose o non religiose delle persone. NB = Con questa sentenza, la Corte costituzionale riconosce formalmente e con forza che la laicità è una condizione necessaria per la democrazia, e per il rispetto dei diritti di tutti. Non è solo una scelta politica o culturale, ma un vero e proprio pilastro costituzionale. In altre parole, lo Stato italiano non deve “togliere spazio” alla religione, ma deve garantire che tutte le fedi (e anche chi non ha alcuna fede) siano trattate con pari dignità. Solo così si può costruire una società giusta, inclusiva e rispettosa della libertà di coscienza. In sintesi
- La sentenza n. 203/1989 ha a ff ermato per la prima volta in modo chiaro che la laicità è un principio supremo della Costituzione italiana.
- Ha segnato un passaggio fondamentale verso uno Stato imparziale e pluralista.
- Ha stabilito che nessun accordo con le confessioni religiose può violare i principi fondamentali della Costituzione, come l’eguaglianza, la libertà religiosa e i diritti individuali.
- Ha chiarito che lo Stato laico non è contro la religione, ma è uno Stato che garantisce a tutti – credenti e non credenti – gli stessi diritti e le stesse libertà. LIBERTÀ RELIGIOSA, MULTICULTURALISMO E LA QUESTIONE DEI SIMBOLI RELIGIOSI: IL CASO DEL CROCIFISSO Il tema della presenza del crocifisso negli spazi pubblici, e in particolare nelle scuole, è uno dei punti in cui si incontrano – talvolta anche si scontrano – valori fondamentali come la libertà religiosa, la laicità dello Stato, la pluralità culturale e la tradizione identitaria di una nazione. —> Perché proprio il crocifisso? Perché, al di là della sua natura religiosa, è un simbolo fortemente presente nella storia dell’Italia e dell’Europa. E il simbolo, per sua natura, è qualcosa che rimanda a un significato più grande, che non si può vedere né toccare, ma si può intuire.—
È l’espressione di qualcosa che va oltre l’immediato, e nel caso del crocifisso, questo “oltre” è il mistero della vita, della morte, del dolore, del sacrificio. È un simbolo che, pur nella sua semplicità, parla a tutti, anche a chi non condivide la fede cristiana, perché richiama valori profondi come l’umanità, la sofferenza, l’amore donato.
- la scuola italiana è ormai multiconfessionale e pluralista, e lo Stato ha stipulato intese con varie religioni, offrendo spazio e riconoscimento a ciascuna. 2011 – La sentenza definitiva della Grande Chambre A fronte di tutto ciò, l’Italia fa ricorso alla Grande Chambre della CEDU, che nel 2011 ribalta la decisione precedente. Il crocifisso, si legge nella nuova sentenza, non viola la laicità dello Stato, perché:
- non impone nulla;
- non limita la libertà degli alunni;
- riflette una tradizione storica e una cultura condivisa. Anzi, viene affermato che in un contesto pluralista come quello italiano, il crocifisso non ha un valore condizionante, ma è espressione di un'identità nazionale aperta, che convive con altre identità. NB = “La scuola come luogo educativo, non come campo neutro” —> La Corte conclude che la laicità dello Stato non si realizza rimuovendo ogni simbolo, ma accogliendo e rispettando le tradizioni, in un clima di apertura, dialogo e pluralismo. E in questo contesto, il crocifisso può stimolare riflessioni educative, guidate dai docenti, senza imporre nulla. Un caso molto simile è quello della sentenza n. 4414 del 6 luglio 2021 delle Sezioni Unite della Cassazione Civile Questa sentenza riprende e sviluppa il tema già affrontato nel caso Lautsi – cioè il rapporto tra crocifisso, scuola e laicità– ma lo fa da una nuova prospettiva, quella del docente, e in un contesto in cui il crocifisso è stato formalmente imposto da un ordine di servizio. Il caso: il professore Franco Coppoli Il protagonista della vicenda è Franco Coppoli, docente di lettere presso un istituto professionale di Terni. Durante le sue lezioni, si rifiuta di tenere il crocifisso esposto in aula – crocifisso che era stato a ffi sso in base a una deliberazione dell’assemblea di classe, poi formalizzata dal dirigente scolastico attraverso un ordine di servizio. Il professor Coppoli, coerente con le sue convinzioni personali, rimuove il crocifisso durante le ore di lezione. Per questa sua condotta, viene sospeso per trenta giorni. Inizia così il suo percorso giudiziario, che lo porterà fino alla Cassazione: 1. TAR del Lazio: respinge il ricorso, ritenendo legittimo l’ordine del dirigente scolastico. 2. Consiglio di Stato: conferma la decisione. 3. Cassazione: il professor Coppoli impugna nuovamente la sanzione, invocando la libertà di coscienza e il principio di laicità dello Stato. Le Sezioni Unite della Cassazione ribaltano il paradigma dei precedenti gradi di giudizio: la Corte riconosce che l’a ffi ssione del crocifisso non può essere imposta da un’autorità scolastica, nemmeno in virtù di un ordine di servizio. Tuttavia, la Corte non nega il valore del simbolo, né ne impone la rimozione generalizzata. Piuttosto, afferma un principio di equilibrio e di mediazione tra diritti e sensibilità. NB = In sintesi, la Corte dice:
- il crocifisso può essere esposto, ma solo se questa decisione nasce da un processo condiviso e rispettoso delle convinzioni di tutti i membri della comunità scolastica;
- il principio di laicità va inteso come inclusivo e pluralista, cioè non repressivo verso i simboli religiosi, ma nemmeno impositivo. In altre parole, la laicità non vieta i simboli, ma esige che nessuno sia costretto a subirli contro la propria coscienza. Il confronto con il caso Multani (Canada) Il ragionamento della Cassazione italiana può essere messo a confronto con un famoso caso canadese, che affrontava un tema molto simile: il delicato equilibrio tra libertà religiosa individuale e neutralità dello spazio pubblico scolastico.
—> Il protagonista è un ragazzo di 13 anni, Gurbaj Singh Multani, appartenente alla religione sikh, a cui viene vietato di portare il kirpan (un piccolo pugnale cerimoniale, obbligatorio nella tradizione sikh) nella scuola pubblica, in quanto considerato un’arma potenzialmente pericolosa. Il ragazzo, con il sostegno della famiglia, fa ricorso. E la Corte Suprema del Canada riconosce che:
- il divieto assoluto del kirpan viola la libertà religiosa garantita dalla Carta dei diritti e delle libertà;
- la libertà religiosa può essere limitata solo in presenza di un pericolo reale, non sulla base di paure astratte o simboliche;
- se il kirpan è indossato in modo sicuro (ad esempio cucito sotto i vestiti), non costituisce una minaccia concreta. Due modelli di laicità a confronto Laicità italiana: inclusiva e dialogica Nel caso Coppoli, la Cassazione riconosce che:
- i simboli religiosi non sono vietati;
- ma non possono essere imposti;
- la scuola è un luogo in cui le diversità vanno armonizzate attraverso il confronto e la partecipazione. Questa è una laicità inclusiva, che cerca un equilibrio tra tradizione e libertà individuale, evitando sia l’imposizione religiosa, sia l’esclusione culturale. Laicità canadese: garantista e separativa Nel caso Multani, la Corte canadese protegge la libertà del singolo di manifestare la propria religione, anche se ciò comporta l’introduzione di un oggetto potenzialmente problematico nello spazio scolastico. Tuttavia, ciò è possibile solo se non vi è un rischio concreto. È un modello di laicità più rigidamente separata dallo spazio pubblico, in cui lo Stato tende a non esporre simboli, ma garantisce ampi margini di libertà individuale per chi ne fa richiesta. Questi due casi – Coppoli in Italia e Multani in Canada – ci mostrano due modi diversi di intendere la laicità e la libertà religiosa:
- in Italia, lo Stato ha una laicità che riconosce le proprie radici culturali, ma si impegna a non imporle: il crocifisso può esserci, ma non deve obbligare nessuno;
- in Canada, lo Stato preferisce non esporre simboli e mantenere lo spazio pubblico “neutro”, ma è pronto a difendere la libertà religiosa dell’individuo, anche quando questo comporta delle eccezioni alla regola. —> Entrambi i modelli – pur diversi – si muovono all’interno di democrazie mature, che cercano soluzioni equilibrate ai conflitti tra diritti fondamentali, come:
- la libertà di coscienza,
- la libertà religiosa,
- il diritto all’uguaglianza,
- e il rispetto delle tradizioni. CONFESSIONI RELIGIOSE E GUARENTIGIE ISTITUZIONALI Il nostro ordinamento giuridico riconosce alle confessioni religiose una serie di garanzie fondamentali (le cosiddette guarentigie istituzionali), che ne tutelano la libertà e l’autonomia. Queste garanzie si fondano sul principio, espresso all’art. 8 della Costituzione, secondo cui tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge , e hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, purché non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. Da questo principio deriva anche il riconoscimento giuridico delle confessioni religiose e dei loro enti rappresentativi, attraverso lo strumento delle intese. 📌 Le principali guarentigie riconosciute: 1. Autonomia dell’ordinamento confessionale (cioè capacità di darsi norme interne); 2. Non ingerenza dello Stato nelle strutture e nella vita interna delle confessioni; 3. Libertà di culto, ampia e protetta anche a livello pubblico.