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Diritto Ecclesiastico: Principi Fondamentali e Tutela della Libertà Religiosa, Sintesi del corso di Diritto Ecclesiastico

Sintesi diritto ecclesiastico comparato

Tipologia: Sintesi del corso

2018/2019

Caricato il 29/01/2019

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DIRITTO ECCLESIASTICO COMPARATO
Oggetto del diritto ecclesiastico
Definire cosa sia la religione è più semplice in una società omogenea, quale appariva la società
italiana del passato, caratterizzata da una dominante tradizione cattolica. Ma oggi il compito
diviene più problematico data l’odierna situazione sociale, che è fortemente mutata per la presenza
nel territorio nazionale di una pluralità di culture. Le moderne democrazie quindi non si ritengono
competenti a sindacare sulla veridicità delle fedi, ma prestano comunque attenzione a questi
fenomeni perché ritenuti rilevanti dal punto di vista sociale, contemporaneamente però avvertono la
necessità di non assumere direttamente una singola religione. Le regole positive che riguardano il
fenomeno religioso e che sono emanate da istituzioni civili, prendono il nome di diritto
ecclesiastico. Il diritto ecclesiastico è mutato molto nel tempo, per questo, in conclusione, possiamo
dire che l’oggetto del diritto ecclesiastico muta nel tempo e nello spazio, a seconda dei contesti
storico politici.
Costituzione e religione
La nostra, come ben sappiamo, è una costituzione del 1948 che ha il carattere della rigidità, infatti
è modificabile solo con un procedimento aggravato. Sono principi fondanti la costituzione:
Il principio democratico : l’articolo 1 ci dice che l’Italia è una Repubblica democratica, il
potere politico ha origine nel consenso dei cittadini, che viene manifestato in forma diretta
o rappresentativa
Il principio personalista : l’individuo è il centro dell’organizzazione sociale e politica,
titolare di diritti anteriori allo Stato. Richiama ai diritti inviolabili dell’uomo, e le istituzioni
devono avere un comportamento di rispetto non solo nei confronti dei cittadini italiani, ma
della persona umana in genere.
Il principio pluralista : garantisce la libertà di dar vita ad aggregazioni o organizzazioni,
ma anche quella di parteciparvi o di recedere da esse
Il principio di uguaglianza : il principio di uguaglianza non implica la parità di trattamento
in ogni situazione, ma l’omogeneità dei regimi a parità di situazioni.
Il principio di laicità dello Stato : che non è indifferenza ai fenomeni culturali e religiosi,
ma a garanzia del pluralismo e della pari dignità di tutti, vieta alle istituzioni di identificarsi
con uno di essi in particolare.
Il principio autonomistico : la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali
La Costituzione richiama per la prima volta la religione nell’articolo 3, a proposito del principio di
uguaglianza, perché “tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzione di religione”.
Seguendo l’ordine cronologico, le norme costituzionali che si riferiscono al fenomeno religioso
sono gli articoli 7,8,19,20. L’ordine cronologico tuttavia inganna, perché queste norme in realtà
fanno sistema, cioè tutte insieme definiscono i principi costituzionali di disciplina del fenomeno
religioso. Dal loro insieme poi individuiamo due sottoinsiemi.
L’articolo 7 ci dice che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti
e sovrani e i loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate
dalle due parti, non richiedono il procedimento di revisione costituzionale. Il metodo dei rapporti
tra Stato e Chiesa fu poi esteso alle confessioni religiose diverse dalla cattolica, riconoscendo una
loro autonomia statuaria. Questo sottosistema deve inserirsi nella disciplina generale delle libertà
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DIRITTO ECCLESIASTICO COMPARATO

Oggetto del diritto ecclesiastico

Definire cosa sia la religione è più semplice in una società omogenea, quale appariva la società italiana del passato, caratterizzata da una dominante tradizione cattolica. Ma oggi il compito diviene più problematico data l’odierna situazione sociale, che è fortemente mutata per la presenza nel territorio nazionale di una pluralità di culture. Le moderne democrazie quindi non si ritengono competenti a sindacare sulla veridicità delle fedi, ma prestano comunque attenzione a questi fenomeni perché ritenuti rilevanti dal punto di vista sociale, contemporaneamente però avvertono la necessità di non assumere direttamente una singola religione. Le regole positive che riguardano il fenomeno religioso e che sono emanate da istituzioni civili, prendono il nome di diritto ecclesiastico. Il diritto ecclesiastico è mutato molto nel tempo, per questo, in conclusione, possiamo dire che l’oggetto del diritto ecclesiastico muta nel tempo e nello spazio, a seconda dei contesti storico politici.

Costituzione e religione

La nostra, come ben sappiamo, è una costituzione del 1948 che ha il carattere della rigidità, infatti è modificabile solo con un procedimento aggravato. Sono principi fondanti la costituzione:

  • Il principio democratico : l’articolo 1 ci dice che l’Italia è una Repubblica democratica, il potere politico ha origine nel consenso dei cittadini, che viene manifestato in forma diretta o rappresentativa
  • Il principio personalista : l’individuo è il centro dell’organizzazione sociale e politica, titolare di diritti anteriori allo Stato. Richiama ai diritti inviolabili dell’uomo, e le istituzioni devono avere un comportamento di rispetto non solo nei confronti dei cittadini italiani, ma della persona umana in genere.
  • Il principio pluralista : garantisce la libertà di dar vita ad aggregazioni o organizzazioni, ma anche quella di parteciparvi o di recedere da esse
  • Il principio di uguaglianza : il principio di uguaglianza non implica la parità di trattamento in ogni situazione, ma l’omogeneità dei regimi a parità di situazioni.
  • Il principio di laicità dello Stato : che non è indifferenza ai fenomeni culturali e religiosi, ma a garanzia del pluralismo e della pari dignità di tutti, vieta alle istituzioni di identificarsi con uno di essi in particolare.
  • Il principio autonomistico : la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali

La Costituzione richiama per la prima volta la religione nell’ articolo 3 , a proposito del principio di uguaglianza, perché “tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzione di religione”. Seguendo l’ordine cronologico, le norme costituzionali che si riferiscono al fenomeno religioso sono gli articoli 7,8,19,20. L’ordine cronologico tuttavia inganna, perché queste norme in realtà fanno sistema, cioè tutte insieme definiscono i principi costituzionali di disciplina del fenomeno religioso. Dal loro insieme poi individuiamo due sottoinsiemi.

L’articolo 7 ci dice che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani e i loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono il procedimento di revisione costituzionale. Il metodo dei rapporti tra Stato e Chiesa fu poi esteso alle confessioni religiose diverse dalla cattolica, riconoscendo una loro autonomia statuaria. Questo sottosistema deve inserirsi nella disciplina generale delle libertà

religiose degli articoli 19 e 20. Il rapporto di appartenenza a ciascun gruppo religioso è un fenomeno flessibile e mutevole, per esempio ci si può professare cattolici ma disobbedire all’etica sessuale della Chiesa. L’articolo 8 della Costituzione infatti ci parla delle confessioni religiose, tutte le confessioni religiose, cioè, sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse da quella cattolica hanno quindi diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, purchè non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. Fra le confessioni religiose va compresa anche la Chiesa Cattolica. Esse però vanno distinte con le altre forme di organizzazione collettiva del fenomeno religioso, e cioè indicano un gruppo più ristretto tra quelle organizzazioni, così qualificate perché si riferiscono a soggetti che presentano determinate caratteristiche che le pongono in posizione apicale fra le tante formazioni sociali religiose. Possono essere considerate confessioni solo quelle organizzazioni che presentino i caratteri di forte radicamento nella società, di organizzazione molto ben strutturata e che in quale modo influenzano la sovranità statale che riconosce un limite alla propria competenza costituito dall’autonomia delle confessioni religiose.

L’articolo 19 invece sancisce il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa. Si intende cioè la libertà di avere un proprio patrimonio di valori, idee e credenze e garantisce anche il diritto di poter tenere i comportamenti a cui tale patrimonio ideologico si ispira. I comportamenti di cui parliamo non sono solo quelli immediatamente e direttamente identificabili come religiosi, ma anche quelli indirettamente riferibili. Ad esempio si ricordi l’eutanasia di cui spesso si parla, ma ciò implicherebbe l’obbligo di ricezione delle regole di un solo gruppo religioso da applicare a tutti. Per una preminenza della norma religiosa su quella civile, si dovrebbe prevedere la legittimazione di una obiezione di coscienza. Ma ciò porta al problema delle relazioni tra libertà religiose e di pensiero, di opinione, manifestazione di idee e così via. Ma in nessun caso i diritti dei singoli possono essere ignorati o subordinati al gruppo. L’unico limite rilevabile all’ampia garanzia delle libertà religiose garantita dall’articolo 19, è costituito dai riti contrari al buon costume. Il concetto di “buon costume” riguarda la sfera dei comportamenti e della morale sessuale dei comportamenti umani. Inoltre la libertà religiosa incontra anche il limite di tutte le altre garanzie e diritti e libertà a tutela dei valori sanciti dalla Carta. Come per esempio il solidarismo , che esige una collaborazione di tutti per il bene della società.

L’articolo 20 invece è il completamento, in chiave di divieto, della libertà religiosa garantita dall’articolo 19. Infatti sostiene che il carattere ecclesiastico o il fine religioso di un’associazione o istituzione non possono essere limitati dalla legge. Destinatari della garanzia sono dunque istituzioni o associazioni aventi carattere ecclesiastico o fine religioso. Con il termine “istituzione” intendiamo non solo gli enti già riconosciuti ma più in generale qualsiasi forma organizzativa di esigenze religiose purchè abbia un minimo di riconoscibilità sotto il profilo giuridico. Con il termine “associazione” si offre una protezione anche alle precarie strutture dei nuovi gruppi etnici e religiosi del nostro paese.

L’articolo 20 offre un divieto di discriminazione e come tale potrà essere invocato anche ai fini di dichiarazione di illegittimità di norme ordinarie che violassero il precetto.

Gli enti religiosi possono godere di particolari agevolazioni, e quindi, come qualsiasi altro ente, essere riconosciuti. Affinchè possano essere riconosciuti devono sicuramente avere il fine di religione e di culto. Il riconoscimento è determinato dal legislatore, dal giudice e dal giurista.

Invece le confessioni religiose sono i gruppi più forti, ovvero le formazioni sociali con una struttura organizzativa e di conoscibilità all’esterno tale da potervi riconoscere l’originarietà dell’autonomia. Le confessioni religiose accedono a quelli che sono i “rapporti bilaterali”, le altre forme più precarie, per la loro minore rilevanza sociale, no. L’articolo 8 ci dice che “tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge”. Oggi è pacifico che questa norma riguardi sia la Chiesa Cattolica che le altre confessioni operanti in Italia. Ma parlare di “eguaglianza” non vuol dire che deve essere utilizzato per tutte lo stesso trattamento, ma un trattamento giuridico calibrato,

Nonché Le Fonti Ordinarie interne o di derivazione pattizia. Per “legislazione ordinaria” si intendono non solo le norme cosiddette interne, quelle prodotte cioè dal legislatore statale ed aventi ad oggetto il fenomeno religioso, ma anche quelle di derivazione pattizia, cioè frutto dell’accordo tra Stato e Chiesa o con le altre confessioni religiose. Ma entrambe le categorie sono considerate fonti ordinarie, subordinate alle fonti costituzionali. Fra le fonti ordinarie ricordiamo:

  • Le leggi di esecuzione degli accordi concordatari : pur essendo qualificate come fonti ordinarie, queste leggi non possono essere modificate da leggi ordinarie, l’unico modo di modificarle è attraverso una procedura aggravata che consiste fondamentalmente in un nuovo accordo.
  • Le leggi di approvazione delle intese con altre confessioni religiose : una parte della dottrina sostiene che la contrattazione del governo per stipulare le intese sia condotta su un piano non esterno all’ordinamento statale, quindi non riconducibile al diritto internazionale, dunque, in caso di conflitto tra norma dell’Intesa e norma costituzionale, non ci si può avvalere di deroghe costituzionali.
  • Leggi di mera attuazione dei patti concordatari : contenenti il mero ordine di esecuzione del patto
  • Le fonti nascenti da intese para-concordatarie con la Chiesa Cattolica : nell’accordo concordatario del 1984 fu prevista l’attribuzione alla Conferenza Episcopale Italiana del potere di rappresentanza, verso il governo italiano, di determinati interessi della Chiesa Cattolica in Italia. A tale organo viene permessa la stipula di ulteriori intese con organi dello Stato, in determinate materie, come per esempio l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole. Questi accordi sono considerati norme secondarie, di rango regolamentare.

La legge sui culti ammessi nello Stato è un’altra fonte del 1929, legge ordinaria, vergognosamente ancora in vigore

La legislazione regionale in materia ecclesiastica : le regioni oggi sono titolari di una competenza residuale per tutto ciò che non è riservato alla competenza esclusiva del legislatore statale. In materie, sicuramente anche di rilievo ecclesiastico, come ad esempio la sanità, l’assistenza ai bisognosi, l’urbanistica.

Le fonti di natura amministrativa : l’ordinamento non si esprime solo attraverso il potere normativo, ma anche attraverso l’attività amministrativa, anche in materie relative al fenomeno religioso. L ’attività amministrativa può consistere in provvedimenti o in meri servizi. Ma in realtà l’occupazione, espropriazione, demolizione di edifici ecclesiastici, non possono avvenire senza un accordo con l’autorità ecclesiastica e per gravi motivi. Ciò sembrerebbe un’illegittima rinuncia dello Stato ai propri poteri a favore della Chiesa. Ma anche in alti casi abbiamo un accordo con l’autorità ecclesiastica, come ad esempio per la nomina degli insegnanti di religione nella scuola pubblica.

Le fonti internazionali e comunitarie : la tutela della libertà religiosa è un compito non solo del diritto interno, ma anche al livello internazionale, per la difesa degli interessi comuni.

Il fenomeno religioso nel sistema dell’Unione Europea

La conferenza di San Francisco del 1945, stabiliva la costituzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, l’ONU. L’intento era quello di promuovere, attraverso una cooperazione tra gli Stati, l’affermazione e il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione. In ambito ONU si elaborava infatti la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, del 1948. Per la prima volta si operava una sorta di codificazione dei diritti

dell’uomo. Gli Stati Uniti, favorevoli all’unificazione dell’Europa e preoccupati per l’espansione dell’Unione Sovietica, proposero agli europei il cosiddetto Piano Marshall, un prestito di circa 12 miliardi di dollari per mettere in piedi un piano di sviluppo economico e politico. Con il Trattato di Londra del 1949, si istituì il Consiglio d’Europa, un’organizzazione internazionale basata sulla cooperazione politica con il fine del progresso economico. I paesi firmatari del Trattato di Londra furono 10, tra cui l’Italia, e il numero si è progressivamente allargato, fino a 46, oggi, Stati europei. L’accesso al Consiglio è consentito a tutti i paesi che abbiano un ordinamento democratico in grado di garantire il rispetto dei diritti umani. Il Consiglio ha elaborato numerose convenzioni, la più importante è sicuramente la CEDU. La guerra e le sue distruzioni indussero gli Stati a riconoscere i problemi e gli interessi comuni, nacque dunque la CECA (Comunità europea del carbone e dell’acciaio) che era fondata su un mercato comune. Nel 1957 si arrivò alla stipula dei Trattati di Roma, il più importante di essi istituì la Comunità Economica Europea (CEE), l’altro diede vita alla Comunità Europea per l’Energia Atomica (EURATOM). Il Trattato di Parigi (CECA) e i Trattati di Roma, costituiscono i trattati fondatori della Comunità Europea. Successivamente l’Atto Unico ha portato importanti novità, tra cui veniva enunciata la volontà di dar vita ad una Unione Europea. Il trattato di Maastricht del 1992 costituisce una nuova tappa del processo di creazione di un’Europa sempre più unita. Vengono introdotti nuovi principi: innanzitutto quello di “sussidiarietà” che prevedeva l’azione dell’Unione solo nei casi in cui non era sufficiente quella dello Stato membro. Il secondo principio è quello dell’istituzione della cittadinanza dell’Unione, introdotta dal Trattato di Maastricht come cittadinanza integrativa a quella nazionale, garantita a tutti i cittadini dell’Unione, garantisce il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati Membri. Il successivo Trattato di Amsterdam del 1997 è andato ad integrare il Trattato di Maastricht e a rafforzare ulteriormente i poteri del Parlamento. Ricordiamo poi il Trattato di Nizza del 2000, che, tra le altre cose, prevede una nuova distribuzione dei seggi nel Parlamento Europeo. Infine ricordiamo il Trattato di Lisbona del 2007.

Le istituzioni dell’Unione Europea

Per quanto riguarda il quadro istituzionale dell’Europa, al vertice troviamo il Parlamento Europeo, quindi il Consiglio Europeo, Consiglio dell’Unione Europea, Commissione Europea e la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la Banca Centrale europea e la Corte dei Conti.

Il Parlamento

Il Parlamento europeo esercita la funzione legislativa e la funzione di bilancio insieme al Consiglio. Nella prima fase disponeva di meri poteri consultivi, con l’Atto Unico invece è stata introdotta una procedura di codecisione, che prevede una sorta di consultazione tra Consiglio, Commissione e Parlamento. Oggi, in seguito al trattato di Lisbona, la procedura di codecisione ha assunto il nome di “procedura legislativa ordinaria”, che mette sullo stesso piano Parlamento e Consiglio. Inoltre il parlamento svolge anche funzioni di controllo sulle istituzioni.

Il Consiglio Europeo

dalle regioni nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario ed obblighi internazionali

  • I rapporti tra atti comunitari e norme statuali: ricordiamo il principio della preminenza del diritto comunitario sul diritto interno. Sono inapplicabili tutte le disposizioni della legislazione nazionale preesistente che contrastino norme comunitarie ma viene anche impedita la formazione di nuove norme che le contrastino.
  • I rapporti tra diritto comunitario e ordinamenti nazionali : lo Stato detiene la potestà legislativa esclusiva nei rapporti con l’Unione, mentre i rapporti con l’Unione delle Regioni sono attribuiti alla competenza concorrente con lo Stato. Le Regioni partecipano alle decisioni riguardo la formazione di atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazioni e degli atti dell’Unione Europea nelle materie di loro competenza. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altri Stati.

Importante è il termine governance con il quale si fa riferimento all’integrazione europea. Gli Stati membri sono attori di prima importanza ma non sono gli unici responsabili delle decisioni dell’Unione Europea, devono convivere con istituzioni sovranazionali (Parlamento, Commissione e Corte di Giustizia).

Europa e religione

(La libertà religiosa nell’ordinamento dell’unione europea)

Dopo la guerra, a fronte dei milioni di morti, si avvertì l’esigenza di porre al centro dell’attenzione degli Stati, la persona umana. Ciò ha prodotto una forte attenzione ai diritti fondamentali dell’uomo e, fra questi, la libertà religiosa.

La Francia ha dato importanza al concetto di “laicità” che esprime la neutralità e l’imparzialità dello Stato di fronte a tutte le religioni. Ma la Francia non fa riferimento alle organizzazioni religiose, limitandosi a garantire che essa rispetta ogni credenza, sia religiosa o meno.

Per quanto riguarda la Spagna , l’ordinamento spagnolo è molto simile all’italiano, accanto ai rapporti di natura concordataria con la Santa Sede, si prevede la possibilità di stipulare intese tra lo Stato e le confessioni religiose diverse da quella cattolica.

In Italia invece, da un lato è basato sul principio personalista, che garantisce la libertà della persona, anche in materia religiosa, dall’altro garantisce in maniera privilegiata le organizzazioni religiose più rappresentative, le Confessioni religiose.

Il fenomeno culturale religioso dell’ islamismo invece, influenza grazie alle migrazioni, il quadro interno delle nazioni, in maniera diversa da Stato a Stato. I paesi occidentali, storicamente democratici, che hanno alla base l’uguaglianza tra gli uomini, incontrano non poche difficoltà a misurarsi con questa civiltà che ha aspetti meno compatibili con le nostre tradizioni.

Comunque, la Chiesa di Roma e le altre confessioni dominanti nei diversi stati, non hanno creato forme di coordinamento capaci di stimolare il processo comunitario, parliamo infatti di “separatismo invertito” per spiegare il comportamento della Chiesa che opera in maniera competitiva più che cooperativa con le istituzioni pubbliche.

L’Atto Unico Europeo del 1987

L’ONU nacque con l’intento di promuovere, attraverso una cooperazione tra Stati, l’affermazione e il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, senza distinzione di sesso, razza, lingua e religione. Con la Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo venne operata una sorta di codificazione dei diritti umani. Ma in realtà, almeno inizialmente, la Comunità Europea aveva una funzione sostanzialmente economica, i Trattati infatti non contenevano alcuna Dichiarazione dei diritti fondamentali, fatta eccezione per la libertà di concorrenza, di circolazione delle merci, capitali e lavoratori. È stata la Corte di Giustizia a intraprendere un sistema di tutela dei diritti fondamentali. Sul piano normativo comunitario, la tematica dei diritti fondamentali è stata introdotta nel 1987, con l’adozione dell’Atto Unico, nel cui Preambolo gli Stati Membri si impegnavano a promuovere insieme la democrazia basandosi sui diritti fondamentali sanciti dalle Costituzioni e dalle leggi degli Stati Membri, dalla CEDU. La tematica ha trovato poi approfondimento con la Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali, adottata dal Parlamento europeo nel 1980, che richiama il preambolo dell’Atto Unico e afferma che può esistere una cittadinanza europea solo se ciascun cittadino gode di una pari protezione dei propri diritti e libertà e conferisce al Parlamento europeo un ruolo di guida nella tutela dei diritti fondamentali, e contiene un elenco di tali diritti e libertà fondamentali: i primi tre sono il diritto alla vita, la dignità e l’uguaglianza di fronte alla legge, con annesso divieto di discriminazione basata sulla razza, colore, sesso, lingua e religione. Il documento viene indicato come uno strumento preparatorio di una futura Carta dei diritti fondamentali, che poi sarà la Carta di Nizza.

Il Trattato di Maastricht (TUE)

Il Trattato di Maastricht del 1992 enuncia “l’Unione rispetta i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e dalle costituzioni degli Stati membri”. Abbiamo quindi un rafforzamento della tutela dei diritti fondamentali che apre la strada all’evoluzione del fenomeno religioso nel contesto politico. Ricordiamo infatti, dal punto di vista del fenomeno religioso

  • Il diritto di libertà e uguaglianza religiosa : come abbiamo già detto, l’Unione rispetta i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali, questa norma permette di includere anche la tutela della libertà religiosa tra le competenze dell’Unione
  • Il principio di non discriminazione religiosa : considerando l’elemento religioso come oggetto di potenziali discriminazioni, afferma che il Consiglio può prendere opportuni provvedimenti per combattere le discriminazioni fondate su sesso, razza, convinzioni personali o religione. Infatti sono previste :

a. Una procedura di sanzione nel caso di violazione grave e persistente da parte di uno Stato Membro. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta di 1/3 degli Stati Membri o della Commissione, e previo parere del Parlamento, può constatare l’esistenza di una tale violazione e sospendere alcuni diritti dello Stato Membro, come ad esempio il diritto di voto del rappresentante di tale Stato membro nel Consiglio.

b. Una Direttiva del Consiglio invece, stabilisce misure per la lotta alle discriminazioni fondate sulla razza o l’origine, al fine di rendere effettivo il principio di parità di trattamento. Tale direttiva è importante perché ci dà anche la definizione di “discriminazione”. E cioè si ha discriminazione diretta quando, a causa della sua razza una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia trattata un’altra persona in una situazione analoga. Si ha invece discriminazione indiretta quando una disposizione apparentemente neutra può

  • Valore declaratorio : gli Organi di Strasburgo mirano cioè ad accertare se vi sia stata una violazione della Convenzione e in caso affermativo a dichiararne la sussistenza. Spetta poi allo Stato condannato valutare i mezzi da impiegare per rimuovere la violazione
  • Effetto sanzionatorio : è dato il riconoscimento di un’indennità pecuniaria in favore della vittima da parte dello Stato colpevole
  • Natura deterrente : gli Stati membri non possono assumere provvedimenti in contrasto con la Convenzione

Può ricorrere agli organi di Strasburgo ogni persona fisica, organizzazione o gruppo di privati che ritenga di essere vittima di una violazione da parte di uno Stato che ha firmato la Convenzione. Ma:

  • Devono essersi prima esauriti tutti i ricorsi interni ai rispettivi Stati
  • Il ricorso non può essere anonimo
  • La violazione non può essere antecedente all’entrata in vigore della Convenzione nello Stato aderente
  • Il diritto violato deve risultare tra le libertà garantite dalla Convenzione
  • Deve sussistere la titolarità del diritto violato di chi esercita l’azione
  • Le violazioni denunciate devono essere avvenute nel territorio degli Stati aderenti

Ad oggi è stata soppressa la Commissione, e l’unico organo resta la Corte Europea dei diritti dell’Uomo. La Corte è formata da giudici in numero uguale a quelli degli Stati, eletti dall’Assemblea parlamentare per un periodo di sei anni, rieleggibili. Comitati di tre giudici selezionano i ricorsi irricevibili e Camere di 7 giudici i ricorsi ricevibili. La Grande Camera invece valuta casi di una particolare delicatezza e complessità ed è formata da 17 giudici. Dunque la Corte si riunisce nella formazione plenaria solo in caso di esplicita richiesta delle parti.

La Corte di Giustizia invece è titolare della funzione di valutazione dei ricorsi presentati da chiunque, singolo o collettivo, si ritenga leso dei propri diritti dalla normativa comunitaria. I suoi giudici sono scelti tra le più alte funzioni giurisdizionali e sono nominati di comune accordo dagli Stati membri per sei anni. I ricorsi più semplici vengono affidati a camere di tre giudici, quelli più complessi ma che non necessitano l’intervento della Corte di giustizia in seduta plenaria, sono affidati ad una Camera di cinque giudici. Su richiesta di uno Stato membro è prevista la riunione plenaria. Con l’Atto Unico Europeo è stato istituito il Tribunale di primo grado, che ha lo scopo di alleviare il carico di lavoro della Corte di Giustizia. Con il Trattato di Nizza del 2000 la Corte ha assunto le funzioni di supremo organo giurisdizionale, competente a giudicare le sole questioni essenziali per il buon funzionamento della Comunità, delegando tutta la gestione al Tribunale di primo grado.

Tra le sentenze degli Organi di Strasburgo riguardo la materia religiosa:

Il problema del proselitismo – Il Caso Kokkinasis contro Grecia

Una delle prime decisioni della Corte di Strasburgo in materia religiosa è stato il caso Kokkinasis contro Grecia, del 1993. La giustizia interna della Grecia aveva condannato alcuni cittadini seguaci della religione dei Testimoni di Geova a proselitismo illecito. L’ordinamento greco è fortemento influenzato dalla Chiesa Greco-ortodossa, che ha ottenuto diversi privilegi contro la libertà delle minoranze religiose, tra cui il divieto di proselitismo che è diventato una norma penale nel 1938, norma che stabilisce una pena detentiva o pecuniaria per tale reato. Per proselitismo si intende ogni tentativo di penetrare nella coscienza religiosa di una persona di differente confessione, con lo scopo di modificarne le convinzioni, mediante mezzi fraudolenti o ad esempio promesse di

assistenza morale. La Corte ha accolto il ricorso ed ha condannato la Grecia per violazione della libertà religiosa subita dai Testimoni di Geova.

La tutela della sensibilità religiosa delle maggioranze – Il caso Otto Preminger Institut contro Austria

Il caso nasce dalla proiezione in una sala cinematografica di Innsbruk della pellicola “Il Concilio d’amore”, tratto dall’opera di Panizza, condannato per delitto contro la religione a Monaco di Baviera. Il film rappresentava sottoforma di caricatura alcuni soggetti fondamentali per la religione cattolica, sottolineandone l’eccessiva devozione delle credenze e criticando alcune modalità di interazione tra potere religioso e politico. Consapevole del contenuto della pellicola, l’associazione ricorrente, per prevenire eventuali lesioni della sensibilità religiosa della popolazione, aveva assunto alcune misure preventive: non gratuitità della visione, ammissione alla rappresentazione solo di spettatori maggiorenni, programmazione dello spettacolo in ore serali. La diocesi cattolica di Innsbruk però ha giudicato leso il sentimento religioso dei cittadini e è intervenuta per vie legali contro l’istituto Otto Preminger. Gli organi di giustizia interni hanno perciò ordinato il sequestro della pellicola. L’istituto Otto Preminger è intervenuto, dopo aver esaurito i gradi interni di giudizio, con un ricorso presso la Corte di Strsburgo lamentando una violazione da parte dell’Austria, invocando la libertà d’espressione e di opinione. In prima istanza la Commissione Europea ha sostenuto che non ci fossero ragioni talmente gravi da giustificare il sequestro della pellicola. Poi però è stata chiamata a giudicare la Corte in via definitiva, e non ha ritenuto fondata la violazione, in quanto era stato applicato correttamente il diritto interno austriaco che prevede tra i reati, il vilipendio delle dottrine religiose. In questo caso la decisione è stata difficile, in quanto si sono scontrati due libertà, la libertà d’espressione da un lato, e quella di religione dall’altro, entrambe fondamentali. Invece di optare per il bilanciamento dei diritti, la Corte ha preferito privilegiare la religione maggioritaria.

La libertà religiosa dei gruppi in minoranza – Manoussakis ed altri contro Grecia

Per quanto riguarda il caso Manoussakis contro Grecia, riguarda la lesione della libertà religiosa da parte della Grecia, in seguito alla condanna di alcuni Testimoni di Geova, ritenuti colpevoli dai tribunali nazionali dell’apertura di un edificio di culto (con conseguente celebrazione dei riti religiosi) in violazione dell’obbligo del necessario conseguimento di una specifica autorizzazione rilasciata dalle autorità della religione ortodossa. L’intervento della Chiesa Ortodossa non può ritenersi compatibile con il pluralismo religioso che dovrebbe caratterizzare le società democratiche, né con il principio di pari libertà di tutte le organizzazioni religiose, che è presente nella stessa Costituzione greca. La Corte di Strasburgo pur rilevando una violazione delle libertà protette dalla Convenzione, si è mostrata incline a giustifica le autorità greche per protezione dell’ordine pubblica, infatti la condanna non è stata accompagnata né da un invito a modificare la legislazione interna, né da una condanna pecuniaria.

La libertà religiosa dei gruppi di minoranza – Il caso Cha’re Shalom Ve Tsedek contro Francia

Nel caso Cha’re Shalom Ve Tsedek contro Francia, un’associazione ebraica lamentava il mancano rispetto delle libertà religiose in ragione del rifiuto delle autorità francesi al rilascio delle autorizzazioni richieste per l’accesso ai mattatoi, autorizzazioni necessarie per consentire al gruppo di adempiere agli abbattimenti rituali, la macellazione kosher della carne. In particolare, l’associazione ricorrente si definiva vittima di discriminazione, in quanto le autorizzazioni erano state rilasciate solo in favore di un’altra associazione ebraica di Parigi. La Corte ha difeso il governo francese sostenendo la legittimità della normativa per prevenire la realizzazione di abbattimenti non regolamentati, e giustificava la presunta discriminazione sostenendo che ha assunto ragioni di ordine pubblico nel limitare l’autorizzazione all’associazione maggioritaria. La decisione non appare del tutto condivisibile in quanto lo Stato francese non dovrebbe essere legittimato a intrattenere rapporti preferenziali con le diverse confessioni.

  • Il caso Van Duyn : contro la Gran Bretagna. La causa riguardava una cittadina olandese a cui veniva vietato l’ingresso nel Regno Unito a causa della sua collaborazione con la Chiesa di Scientology. La Corte ha ovviamente giudicato come lesiva della libera circolazione la misura adottata dallo Stato della Gran Bretagna.
  • Il caso Prais : avente ad oggetto una candidata ad un concorso per il ruolo di funzionari comunitari. La ragazza riteneva lesa la propria sensibilità religiosa a causa della coincidenza temporale del concorso con la Pentecoste. La candidata, dopo aver richiesto uno slittamento della data e aver ricevuto un diniego, presentò un ricorso. La Corte di Giustizia ha dovuto respingere il ricorso per l’eccessivo ritardo nella presentazione della domanda, ma comunque ha riconosciuto la necessità di dover prendere in considerazione le necessità dei candidati.
  • Il caso Van Rosmalen : con questa sentenza è stata riconosciuta la posizione di lavoratore indipendente (non salariato ma ricompensato attraverso prestazioni che gli assicuravano il soddisfacimento delle sue necessità di vita) a un sacerdote cattolico olandese dedito per 25 anni all’attività di Missionario, permettendogli di fruire dei benefici erogati dalla previdenza sociale.
  • Il caso Kostantinidis : avente ad oggetto un ricorso presentato da un cittadino greco che lamentava l’errata traslitterazione del proprio nome, da cui sarebbe derivata una lesione della propria sensibilità spirituale in quanto si andava a perdere l’originario significato spirituale del nome. La Corte di giustizia ha accolto il ricorso ma trascurando i termini di lesione della libertà religiosa, piuttosto il ricorso è stato accolto perché avrebbe potuto determinare possibili danni all’attività professionale, con il rischio di scambio di persone.

Dai casi esaminati emerge che la Corte di Giustizia non ha mai ritenuto di dover focalizzare la sua attenzione sul carattere religioso delle vicende, al contrario della Corte di Strasburgo.

La Corte di Strasburgo però, è stato il primo strumento al livello internazionale efficace per la protezione dei diritti umani. Contemporaneamente, con la Corte di Giustizia, si è operata una certa protezione delle libertà fondamentali, applicando i principi della Convenzione. Il problema dunque è che sussiste una sorta di dualismo con l’esistenza di due distinte giurisdizioni nell’ordinamento comunitario, ciò va ovviamente a creare un quadro poco definito. Un aspetto problematico è che ci sono stati casi in cui le due corti, rispetto allo stesso diritto fondamentale, hanno assunto posizioni differenti.

Dunque sono state suggerite alcune soluzioni:

  • Un’ipotesi dottrinaria propone la creazione di un meccanismo di rinvio o consultazione, con il quale la corte di Lussemburgo possa chiedere alla Corte di Strasburgo un’interpretazione (vincolante o meno) della Convenzione. Questo sistema offrirebbe il vantaggio della coerenza e ridurrebbe i ricorsi individuali alla Corte europea. D’altra parte però rallenterebbe il procedimento e, in secondo luogo, determinerebbe intromissioni della Corte di Strasburgo nelle funzioni della Corte di Lussemburgo, condizionando le sue decisioni e non attendendosi alla funzione di mero controllo successivo.
  • Un’altra ipotesi prevederebbe la creazione di una camera formata dai giudici delle due corti, tuttavia si teme che la creazione di un organismo comune possa favorire la ricerca di compromessi tra la tutela dei diritti dell’uomo ed esigenze di altra natura.
  • Un’ultima proposta suggerisce l’istituzione di un ricorso individuale alla Corte di Strasburgo contro gli organismi comunitario, proposta oggi scartata

Ma si può ben capire che sono soluzioni deboli, e dunque l’unica soluzione valida sembrerebbe essere quella dell’adesione dell’Unione alla Convenzione per garantire una maggiore tutela dei diritti umani.

LETTURA INTEGRATIVA NUMERO 1 :

Minoranze religiose

Il caso delle minoranze religiose, in Europa, ha sempre presentato aspetti di rilevante problematicità. Ma in realtà non costituisce solo un problema dell’Europa, ma mondiale. Tuttavia, in Europa è maggiormente sentito a causa del fenomeno immigratorio che sta interessanti i Paesi Membri. Si è rilevato come l’Europa si presti in modo ideale all’accoglienza delle minoranze, d’altronde è caratterizzata da una grande varietà di storia e cultura, e il suo enorme patrimonio giuridico, filosofico, scientifico e artistico è nato proprio grazie all’incontro tra lingue, religioni e tradizioni differenti. Il primo strumento di tutela dei diritti umani è stata la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, la cosiddetta CEDU, nel 1950. Ma la Convenzione, pur facendo riferimento ai gruppi minoritari parlando di non discriminazione, non ha una disposizione specifica che riguardi la tutela delle minoranze. Un divieto di discriminazione non necessariamente coincide con una protezione delle minoranze. Una svolta da questo punto di vista si è avuta, infatti, nel 1995, con la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali. Sono stati garantiti alle minoranze nazionali, alcuni diritti speciali, quali, ad esempio: il diritto alla conservazione del proprio patrimonio culturale e religioso, divieto di discriminazione per tali motivazioni, diritto alla libertà di espressione, di religione, di pensiero; diritto a creare le proprie organizzazioni religiose. Inoltre da sottolineare è l’impegno degli Stati alla tolleranza e al dialogo tra minoranze e maggioranze. Questa convenzione costituisce un importante passo in avanti. Inoltre, la materia normativa è stata arricchita con una Direttiva del 2000, che ha introdotto anche il divieto di trattamenti diversificati per motivi di etnia, non solo in favore dei cittadini europei, ma anche degli extracomunitari. Importanti contributi vengono garantiti anche dalla Carta di Nizza e dal trattato di Lisbona.

Tra le minoranze, rilevanti sono i problemi che scaturiscono dalla crescente presenza di musulmani in Europa e l’esigenza di individuare la più idonea modalità di accoglienza di questi gruppi. Bisogna innanzitutto considerare il fatto che esiste una grande varietà di movimenti islamici, diversi tra loro per riti, organizzazione, dottrina, e accomunati soltanto dalla stessa fede religiosa. Il problema del loro inserimento nei paesi europei è innanzitutto la loro difficoltà ad accettare pienamente i principi, propri della nostra società democratica, basati sulla laicità. Tuttavia, il modo migliore per gestire la situazione è proprio la laicità. Tre sono i problemi più importanti riscontrati:

  • Il primo è la rappresentatività delle istituzioni islamiche a livello nazionale. Sussiste un’esigenza di favorire la nascita di un organismo di coordinamento in grado di rappresentare se non tutte, un ampio numero di comunità musulmane. Ma l’imposizione da

un’iniziativa di riflessione sulla libertà di religione. Questo episodio avrebbe dato la prova dell’atteggiamento discriminatorio nei confronti delle associazioni areligiose, al punto di parlare di una “cattiva amministrazione”. Il Mediatore europeo da un lato ha ammesso la discrezionalità dell’Unione per quel che riguarda la partecipazione alla vita dell’Unione stessa, facendo presente, tuttavia, che ciò non giustifica un atteggiamento discriminatorio. Dunque il confronto con i soggetti “ideali” deve riguardare non solo le confessioni religiose, ma anche le organizzazioni non confessionali, senza situazioni di privilegio nei confronti di gruppi religiosi. Si dimostrava così realistica l’ipotesi di “cattiva amministrazione” in danno del movimento umanista. La vicenda del ricorso promosso, ha indotto il Gabinetto a varare uno specifico “memorandum” avente ad oggetto le linee guida per il dialogo tra l’esecutivo comunitario e i gruppi ideali. Un documento di significativa importanza.