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Diritto Ecclesiastico: I Patti Lateranensi e il Riconoscimento degli Enti Ecclesiastici, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Appunti e riassunti delle lezioni e del libro di diritto ecclesiastico Finocchiaro.

Tipologia: Appunti

2014/2015

Caricato il 16/09/2015

brikay
brikay 🇮🇹

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DIRITTO ECCLESIASTICO
LEZIONE N°1
L’espressione diritto ecclesiastico può trarre in inganno in quanto il diritto della chiesa è il diritto
canonico. Inizialmente non si parlava semplicemente di diritto ecclesiastico, ma di diritto
ecclesiastico dello Stato cioè di un diritto statale che ha ad oggetto il fenomeno religioso in quanto
regola una realtà religiosa, non necessariamente quella cattolica. Inizialmente esso studiava le
relazioni tra lo Stato e la chiesa; era il diritto dello Stato che regolava i rapporti con la Chiesa
Cattolica.
Il primo corso di diritto ecclesiastico si è tenuto a Palermo. Attualmente esso riguarda anche altre
confessioni religiose e non solo il rapporto dello Stato con la chiesa cattolica.
Il dir eccl studia anche il diritto della libertà religiosa e quindi profili giuridici aventi caratteri di
religiosità nel nostro ordinamento sia nel suo aspetto collettivo istituzionale e sia nel suo aspetto
individuale.
A livello individuale questo è sancito dall’ art 19 Cost che afferma che tutti hanno il diritto
di professare liberamente l a propria fede
a livello collettivo art 20 Cost la libertà degli enti religiosi di non essere discriminati, art 3
Cost il principio di uguaglianza si applica anche agli enti religiosi.
A livello istituzionale art 7 Cost tutela della libertà istituzionale della Chiesa cattolica, art 8
Cost tutela della libertà istituzionale di altre confessioni religiose.
Il diritto eccl è quindi uno studio interdisciplinare in quanto studia e porta alla luce realtà normative
presenti anche in altri ambiti del diritto che però si caratterizzano per la loro rilevanza religiosa.
Oggetto specifico del diritto ecclesiastico è la rilevanza giuridica della religione. Nel 1800 furono
soppressi dal legislatore gli enti ecclesiastici (governo Savoca) per incamerare i beni ecco perché la
nuova costituzione italiana nell’ art 20 si rivolge nello specifico alle associazioni religiose di natura
ecclesiastica per sostenere che il fatto di appartenere ad un ente ecclesiastico non può essere oggetto
di discriminazione. Non bastavano infatti le norme sulla libertà di associazione in quanto vi erano
forti limitazioni che hanno reso necessaria tale disposizione .
L’art 7 Cost afferma al primo comma che lo stato e la chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio
ordine indipendenti e sovrani; sulla base quindi del principio di uguaglianza si riconosce quindi
l’esistenza di ordinamenti giuridici sovrani non statali come ad es quello della chiesa cattolica. Al
secondo comma afferma che i loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Le modificazioni dei
patti accettate dalle 2 parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Questa norma
fu inserita con difficoltà nella costituzione, soprattutto il primo comma in cui si afferma
indipendenza della Chiesa dallo stato; sono quindi 2 enti giuridici autonomi che non riconoscono
nessuna autorità superiore a se stessi e che esercitano un potere che non deriva da nessun’ altra
autorità se non da se stessi.
Chiaramente uno stato può autolimitarsi come nel casso dello stato italiano con gli artt 11 e 117
Cost:
art 11 ‘lo stato consente le limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri
la pace e la giustizia tra le nazioni’ ( questo è un principio collaborazionista).
Art 117 limitazioni derivanti dall’ordinamento comunitario
LEZIONE 2
Quali sono le radici del rapporto tra ordinamento politico e religioso? Il diritto eccl si basa sulle
relazioni tra Stato e religione. Nel mondo romano chi deteneva il potere politico aveva anche il
potere religioso, quindi vi era una sorta di monismo (o viceversa). Nell’antichità romana quindi non
vi era distinzione tra la sfera politica e quella religiosa. Il cristianesimo invece introdusse una chiara
distinzione tra potere temporale e potere spirituale, una distinzione che ciò nonostante affermava
che entrambi i poteri hanno la loro origine in Dio.
Atti degli apostoli:” e’ più importante obbedire a Dio che agli uomini”.
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DIRITTO ECCLESIASTICO

LEZIONE N°

L’espressione diritto ecclesiastico può trarre in inganno in quanto il diritto della chiesa è il diritto canonico. Inizialmente non si parlava semplicemente di diritto ecclesiastico, ma di diritto ecclesiastico dello Stato cioè di un diritto statale che ha ad oggetto il fenomeno religioso in quanto regola una realtà religiosa, non necessariamente quella cattolica. Inizialmente esso studiava le relazioni tra lo Stato e la chiesa; era il diritto dello Stato che regolava i rapporti con la Chiesa Cattolica. Il primo corso di diritto ecclesiastico si è tenuto a Palermo. Attualmente esso riguarda anche altre confessioni religiose e non solo il rapporto dello Stato con la chiesa cattolica. Il dir eccl studia anche il diritto della libertà religiosa e quindi profili giuridici aventi caratteri di religiosità nel nostro ordinamento sia nel suo aspetto collettivo istituzionale e sia nel suo aspetto individuale.

  • A livello individuale questo è sancito dall’ art 19 Cost che afferma che tutti hanno il diritto di professare liberamente l a propria fede
  • a livello collettivo art 20 Cost la libertà degli enti religiosi di non essere discriminati, art 3 Cost il principio di uguaglianza si applica anche agli enti religiosi.
  • A livello istituzionale art 7 Cost tutela della libertà istituzionale della Chiesa cattolica, art 8 Cost tutela della libertà istituzionale di altre confessioni religiose. Il diritto eccl è quindi uno studio interdisciplinare in quanto studia e porta alla luce realtà normative presenti anche in altri ambiti del diritto che però si caratterizzano per la loro rilevanza religiosa. Oggetto specifico del diritto ecclesiastico è la rilevanza giuridica della religione. Nel 1800 furono soppressi dal legislatore gli enti ecclesiastici (governo Savoca) per incamerare i beni ecco perché la nuova costituzione italiana nell’ art 20 si rivolge nello specifico alle associazioni religiose di natura ecclesiastica per sostenere che il fatto di appartenere ad un ente ecclesiastico non può essere oggetto di discriminazione. Non bastavano infatti le norme sulla libertà di associazione in quanto vi erano forti limitazioni che hanno reso necessaria tale disposizione. L’art 7 Cost afferma al primo comma che lo stato e la chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani; sulla base quindi del principio di uguaglianza si riconosce quindi l’esistenza di ordinamenti giuridici sovrani non statali come ad es quello della chiesa cattolica. Al secondo comma afferma che i loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Le modificazioni dei patti accettate dalle 2 parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Questa norma fu inserita con difficoltà nella costituzione, soprattutto il primo comma in cui si afferma indipendenza della Chiesa dallo stato; sono quindi 2 enti giuridici autonomi che non riconoscono nessuna autorità superiore a se stessi e che esercitano un potere che non deriva da nessun’ altra autorità se non da se stessi. Chiaramente uno stato può autolimitarsi come nel casso dello stato italiano con gli artt 11 e 117 Cost:
  • art 11 ‘lo stato consente le limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni’ ( questo è un principio collaborazionista).
  • Art 117 limitazioni derivanti dall’ordinamento comunitario

LEZIONE 2

Quali sono le radici del rapporto tra ordinamento politico e religioso? Il diritto eccl si basa sulle relazioni tra Stato e religione. Nel mondo romano chi deteneva il potere politico aveva anche il potere religioso, quindi vi era una sorta di monismo (o viceversa). Nell’antichità romana quindi non vi era distinzione tra la sfera politica e quella religiosa. Il cristianesimo invece introdusse una chiara distinzione tra potere temporale e potere spirituale, una distinzione che ciò nonostante affermava che entrambi i poteri hanno la loro origine in Dio. Atti degli apostoli:” e’ più importante obbedire a Dio che agli uomini”.

L’autorità umana non può emanare nessun atto che vada contro la legge di Dio. Da un lato quindi si afferma l’indipendenza dell’autorità politica, ma dall’altro lato questa indipendenza va incontro ad un limite cioè Dio. San Paolo in una delle sue lettere sostiene che non c’è autorità se non quella di Dio, e quelle autorità già costituite sono sottomesse a Dio (legittimazione a Dio). L’autorità politica e quella religiosa contribuiscono costituire i beni comuni della società. Si afferma il principio del DUALISMO CRISTIANO secondo cui 2 sono le autorità sulla terra, quella politica e quella religiosa ed entrambe rientrano nel disegno di Dio, ciascuna nel proprio ambito indipendenti. Per il pensiero occidentale il potere politico si fonda sul diritto divino naturale mentre il potere religioso si fonda sul diritto divino rivelato. DITITTO DIVINO NATURALE: è connaturato all’uomo stesse ad es il comandamento non rubare per riconoscerlo non è necessario essere cristiano, ma è riconoscibile a prescindere. DIRITTO DIVINO POSITIVO: sono quelle norme che Dio ha rivelato all’uomo in modo esplicito ad es i 10 comandamenti. DIRITTO DIVINO RIVELATO: è Dio che fonda la chiesa (la Chiesa non nasce spontanea nella società). L’ordine religioso trova un suo fondamento nel diritto divino positivo. Fino al 1400 la società europea è una società essenzialmente cristiana dove sia il potere politico che quello religioso erano ben delineati. Si riconosceva che le norme civili non potevano contraddire la chiesa. Vi era quindi un reciproco rispetto. Nel Sedicesimo poi sono nati gli Stati nazionali, stati sovrani che non riconoscevano nessuna autorità superiore, né l’ imperatore né il romano pontefice. Un ulteriore passo si ebbe alla fine del 1700 quando lo stato assume competenze cui fino ad allora non aveva avuto accesso, come il matrimonio. Con la rivoluzione francese, e in particolare con il codice napoleonico anche la famiglia è attratta nelle norme civili. In Italia nel 1865 venne introdotto il matrimoni canonico con effetti civili (obbligatorio). In tutto questo i rapporti tra Stato e Chiesa rimasero molto tesi fino al 1929, anno dei patti lateranensi, trattato tra stato e chiesa che prevedeva una loro conciliazione. In particolare motivo di disputa furono il matrimonio e i beni ecclesiastici, oltre ad un contrasto di carattere politico. Fino al 1870 infatti il Papa non era solo capo della chiesa cattolica, ma anche sovrano temporale dello stato pontificio, si chiamava il Papa-Re. Il problema si pose quando il re espropiò i beni ecclesiastici, ma il papa a seguito della sua sconfitta non stipulò un trattato di pace e le stesse truppe non si introdussero mai in quello che era il territorio riservato al pontefice. Vi fu una legge nel 1971 la legge delle guarentigie relativa alle garanzie che lo stato italiano offriva alla santa sede d libertà e di indipendenza al Papa. In essa si riconoscevano alcuni diritti alla santa sede come il possesso del territorio della città del vaticano, ma non la proprietà e venne riconosciuto il diritto di legazione attivo e passivo alla santa sede, ovvero poteva inviare e ricevere ambasciatori. Questa legge non riconosceva alla santa sede una base territoriale, si trattava di una legge unilaterale dello stato italiano a carico della santa sede che così come l’aveva emanata avrebbe potuto anche abrogarla. La Santa sede non si sentiva tutelata poiché non aveva partecipato al negoziato. In questo contesto nasce la cosiddetta ‘questione romana’ ovvero il problema di come assicurare, alla caduta del regno pontificio, la libera convivenza tra il governo e la chiesa cattolica e il governo dello stato italiano.

LEZIONE 3 passi verso i patti lateranensi

Con la nascita in Italia, già nelle elezioni del 1919 del partito popolare, un partito fondato da Don Luigi Sturzo, si ebbe il primo partito di ispirazione cristiana, questo comportò il ritorno dei cattolici alla vita politica. La santa Sede emanò un documento IL NON EXPERIT con il quale il Papa proibiva ai cattolici di partecipare alla vita politica attiva del Paese. Questa proibizione nel corso degli anni ebbe il suo temperamento per es si concesse ai cattolici di partecipare alle lezioni amministrative. Nel 1912 venne introdotta la legge del suffragio universale maschile per cui poteva votare chiunque avesse compiuto 25 anni, nel 1913 vi furono le prime elezioni. Venne poi (1912)stipulato il PATTO GENTILONI tra la Santa Sede e il partito liberale. Questo accordo era autorizzato dalla stessa santa sede secondo cui i cattolici potevano votare, i candidati liberali, i quali si impegnavano su punti specifici ad agire in maniera conforme al principio social cristiano e i

  • La convenzione finanziaria: lo stato italiano si impegna a versare alla santa sede una determinata somma a risarcimento del danno subito dalla santa sede stessa derivante dagli eventi passati, dalla conquista da parte del re d’Italia.

LEZIONE 4 E 5(DELL’ASSSISTENTE)

I Patti Lateranensi vennero resi esecutivi con la legge del 27 maggio 192. Furono emanate anche altre leggi unilaterali da parte dello Stato. Leggi di derivazione concordataria sono le leggi 847 e 848 del 1929. La legge 847 riguardava la materia matrimoniale. Ad es l’art 34 del concordato prevedeva il riconoscimento del matrimonio canonico scritto. Era un riconoscimento senza alcun limite. Invece la legge 847 imponeva in modo unilaterale dei limiti al riconoscimento del matrimonio. L’ufficiale doveva verificare che uno dei soggetti non fosse affetto da infermità mentale e la sua libertà di stato personale. La legge 848 era in materia di enti ecclesiastici. Sempre nel 1929 venne manata la legge n°1159 del 24 giugno che regolava i rapporti tra lo stato italiano e le confessioni religiose diverse dalla cattolica. Lo statuto albertino prevedeva una religione di stato, la cattolica, le altre erano tollerate in conformità alle leggi. L’idea di fondo della legge 1159 ancora vigente è quella di estendere alle altre confessioni religiose alcuni dei principi che regolavano il rapporto con il culto cattolico i modo che la religione cattolica non sia più una religione privilegiata. Ad es prevede che anche il matrimonio religioso non cattolico possa produrre effetti civili senza bisogno di una doppia celebrazione. Però comunque con questa legge alla confessione cattolica rimane un miglior trattamento giuridico. Ad es il ministro di culto non cattolico per poter celebrare il matrimonio deve essere approvato dal ministro dell’interno. Inoltre si riconosce efficacia civile alle sentenze canoniche di nullità del matrimonio. Questo non avviene nei confronti delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Con il concordato si attribuisce personalità civile agli enti cattolici a determinate condizioni. L’art 2 afferma che gli enti di culto non cattolici possono essere retti in persona giuridica; ma lo stato quando riconosce la personalità di un ente diverso dal cattolico può stabilire norme per controllarlo limitandone di fatto l’autonomia. Anche il codice penale introduce una differenza a seconda che il reato fosse perpetuato contro la religione cattolica o una confessione diversa, prevedendo nel primo caso una tutela più intensa. Dopo la II guerra mondiale e la scelta tra monarchia e repubblica iniziarono i lavori dell’assemblea costituente nell’ambito della quale si pose il problema se richiamare o meno in modo esplicito i patti lateranensi all’interno della Costituzione per regolare i rapporti tra lo stato italiano e la chiesa cattolica. La costituente era un organo politico tra cui vi erano Bosetti (DemocraziaCristiana) ,Togliatti (comunista). In essa da un lato vi era la volontà politica di non richiamare un atto che si riferiva ad un regime giuridico precedente, dall’altro si pensava a costituzionalizzare la legge di esecuzione dei patti lateranensi. Inoltre l’art 2 dei Patti fa richiamo esplicito allo statuto albertino, quindi se la Costituzione si fosse rifatta ai Patti, si sarebbe finiti a sua volta per riferirsi pure allo statuto albertino. Il dibattito fu ampio in quanto DC voleva il richiamo ai patti ma a ciò si opponevano i socialisti. Togliatti in nome della pace religiosa accettò questo richiamo esplicito ottenendo in cambio che le scuole private non fossero sovvenzionate dallo stato. Infatti l’art 7 cost 2° com afferma che i rapporti tra stato e chiesa sono regolati dai Patti e si prevede una specifica procedura per la modifica dei Patti: le modificazioni su cui le parti sono d’accordo possono avvenire con legge ordinaria( modificazione bilaterale) , ma i patti possono essere modificati anche unilateralmente dallo Stato con legge costituzionale. I patti hanno quindi valore di legge costituzionale( forse questo è stato affermato con sentenza n° 32 del 1 marzo 1971). I Patti sono l’unica norma esterna alla costituzione esplicitamente richiamati n essa. Non vi è però una equiparazione totale. La norma può essere abrogata o derogata con legge costituzionale. Quindi la corte costituzionale con la sentenza n° 32 afferma che è stato prodotto un diritto. Ma il giudice ordinario può sollevare davanti alla corte costituzionale un giudizio di legittimità costituzionale delle norme concordatarie? La corte cost ha affermato che le norme concordatarie possono essere sottoposte al vaglio di legittimità costituzionale. Nel nostro ordinamento vi sono alcuni principi che costituizcono la matrice della costituzione formale. Spetta alla corte costituzionale individuare questi principi supremi che sono:

  • principio di laicità dello stato: affermato con la sentenza 203 del 1989; ma nonostante l’affermazione di questo principio si ha una particolare attenzione nei confronti della religione cattolica.
  • principio di tutela giurisdizionale sancito dall’art 24 Cost. l’art 34 del vecchio statuto albertino sanciva automatica efficacia delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio nel territorio italiano. Invece per la corte costituzionale con la sentenza 18/1982 si afferma che ciò è incostituzionale per violazione dell’art 24. Sarà il giudice della corte d’appello del luogo dove è stato celebrato il matrimonio che deve verificare se sono stati rispettati alcuni principi tra cui il diritto delle parti di difendersi.
  • struttura sociale e democratica dello stato -principio di irreformabilità della forma repubblicana -procedimento di revisione della carta costituzionale. A tale proposito si pone il problema delle modifiche dei patti lateranensi. L’art 7 Cost prevede una possibilità di modifica. Ci si chiede i Patti possono modificarsi senza accordo ma con procedimento di revisione costituzionale? No, perché è un trattato internazionale e solo con l’accordo delle parti può essere modificato. Nella sentenza n° 30 del 1971 la Corte Costituzionale è chiamata a giudicare la legittimità costituzionale di alcune norme del Concordato. La Corte afferma che il richiamo esplicito ai Patti all’interno della Costituzione effettuato dall’art 7 Cost ha fatto assume ad essi valore costituzionale pur essendo la sua legge di attuazione ordinaria. Formalmente legge ordinaria, ma sostanzialmente ha una resistenza passiva all’abrogazione pari alle norme costituzionali, quindi equiparate alla Costituzione. La Corte può giudicare della legittimità costituzionale delle norme del Concordato anche se queste norme hanno un valore pari a quelle delle leggi costituzionali, però assumendo come parametri di valutazione non le norme della costituzione, ma i principi supremi dell’ordinamento dello Stato( ad es principio di laicità,di tutela ecc.). I Patti possono essere modificati con legge ordinaria qualora vi sia un accordo tra le parti come accaduto nel 1984. Il 18 Febbraio 1984 si è giunti alla revisione di Patti. Ad essere modificato è stato solo il Concordato,mentre il Trattato e condizione finanziaria non sono stati toccati. Le modifiche si sostituiscono al vecchio accordo tanto che si afferma che le disposizioni del Concordato non inserite in questo accordo vengono abrogate, quindi vi è una vera sostituzione. Il Patto è stato reso esecutivo con la legge ordinaria numero 121 del 25 marzo 1985. Nell’accordo si afferma che non è più in vigore il principio dell’art 1 del Trattato secondo cui la religione cattolica è la sola religione di stato. Spesso si parla di accordi al plurale in quanto vi sono in realtà 2 accordi e un protocollo addizionale al primo accordo. L’accordo principale regola materie già trattate nel concordato lateranense(enti ecclesiastici, matrimonio, sostentamento dei sacerdoti). Il protocollo addizionale è formato da 6 artt, mentre l’accordo da 14. Il Concordato del 1929 era molto più ampio di adesso, questo perché tutta la materia degli enti ecclesiastici che prima era trattata in modo dettagliato, nell’accordo è trattata solamente per relationem, cioè vi è una sola norma che rinvia ad un ulteriore e specifico accordo tra stato e chiesa in materia di enti e beni ecclesiastici. Per la modifica dei Patti è stata istituita una commissione paritetica( composizione mista). Il protocollo addizionale serve per specificare nel dettaglio alcune norme contenute nel testo principale e per darne una loro interpretazione autentica. Ad es nell’accordo principale si afferma che on potranno essere trascritti quei matrimoni che presentano impedimenti inderogabili per legge, ma non specifica quali siano ed è su questo punto che interviene il protocollo.

LEZIONE 6

L’art 8 Cost estende il principio della bilateralità dei rapporti. Il primo comma afferma che tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Questa norma costituisce una specificazione del principio di uguaglianza dell’art 3 Cost che non è formale ma sostanziale. Le confessioni religiose non sono uguali tra loro, ogni confessione ha un proprio patrimonio ideologico, culturale, una propria identità. Il principio di uguaglianza pone le confessioni religiose

primo comma afferma che tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere. Riconosciuta l’autonomia di conseguenza si riconosce l’indipendenza delle confessioni religiose. Il terzo comma dell’art 8Cost: i rapporti tra lo stato italiano e le confessioni religiose sono regolati sulla base di intese. Questo comma estende il principio di bilateralità alle confessioni religiose. questo principio di bilateralità è sancito nell’art 7 Cost ( accordo bilaterale tra stato e chiesa cattolica). I rapporti tra stato e confessioni devono essere regolati per via pattizia, quindi vi è una negoziazione legislativa tra lo stato e le confessioni frutto dell’ accordo previsto tra stato e confessione religiosa. Questo per rispettare le identità delle confessioni religiose. tale rispetto avviene tramite la stipula di un’intesa tra stato e confessione che viene tradotta in legge. Le confessioni religiose sembrerebbero obbligate a stipulare intese con lo stato, ma in realtà la corte ha affermato che le confessioni non hanno alcun obbligo in tal senso, quindi in realtà il testo normativo non è vincolante. E anche lo stato non ha l’obbligo di accedere alle richieste d’intesa che vengono fatte.

LEZIONE 7

Bisogna comprendere cosa si intende con intesa. L’art 8 terzo comma ha avuto una difficoltà attuativa perché la prima intesa fu stipulata solo nel 1984. E’ quindi una norma che ha avuto una difficoltà di attuazione. Le intese sono diverse dal concordato. Cosa le differenzia? Innanzi tutto la chiesa cattolica è un soggetto sovrano di diritto internazionale e i concordati sono veri e propri trattati internazionali. La legge di esecuzione è l’atto che permette l’adattamento dell’ordine interno al diritto internazionale. Invece gli accordi con le confessioni religiose diverse dalla cattolica(le intese) non sono trattati internazionali in quanto queste confessioni non sono soggetti sovrani di diritto internazionali come la chiesa cattolica. Le intesesi possono definire come accordi di tipo esterno, non avvengono né nell’ordinamento internazionale né sono atti propriamente interni al nostro ordinamento. Ogni volta che si stipula un’intesa si crea una sorta di nuovo ordinamento giuridico dove si colloca l’intesa tra lo stato e la confessione stessa. Le leggi emanate sulla base delle intese sono leggi di approvazione cioè approvano l’intesa, non sono leggi che danno esecuzione ad un trattato perché le intese non sono trattati ed è quindi sufficiente non un atto di esecuzione ma di mera approvazione. Ad es l’intesa del 1984 legge 449 è detta legge di approvazione dell’intesa approvata ai sensi dell’art 8 cost; mentre gli accordi con la chiesa cattolica sono eseguiti con legge di esecuzione. L’ intesa è un presupposto costituzionale necessario per le emanazioni di intese. La legge di esecuzione non può toccare il testo negoziato, si limita a dargli esecuzione, invece l’art 8 3 comma parla di leggi approvate sulla base di intese, quindi devono essere sostanzialmente conformi all’intesa, ma deve limitarsi a dargli esecuzione. Ma nella prassi ad es la legge di approvazione 449 si differenzia in alcuni punti dell’intesa. Invece le successive leggi di approvazione si limitano a riprendere il testo dell’intesa. In cosa si differenzia la legge 449 dell’84 dall’intesa? Si differenzia per alcune dichiarazioni unilaterali della confessione che non sono accettate nella legge di approvazione. Successivamente queste dichiarazioni unilaterali della confessione sono state inserite in un preambolo anteriore al testo della legge di approvazione dell’intesa e considerate come non facenti parte della legge di approvazione dell’intesa stessa. L’intesa è anche parametro di legittimità costituzionale della legge di approvazione dell’intesa. Se la legge di approvazione non è conforme al testo dell’intesa sarà considerata incostituzionale. L’intesa è parametro interposto per valutare la legittimità costituzionale della legge di approvazione. Si fa riferimento al principio di conformità formale. Qual è la qualifica delle leggi di approvazione delle intese? Il legislatore ordinario non le può modificare unilateralmente. Queste leggi sono una fonte atipica in quanto non possono essere modificate con un procedura unilaterale da parte dello stato; se lo stato vuole modificare l’intesa deve prima raggiungere una nuova intesa con la confessione religiosa e poi stipulare una nuova intesa. Si tratta quindi di una legge sottoposta a una speciale procedura di revisione costituzionale. Quindi l’intesa è un atto esterno rispetto all’ordinamento giuridico italiano. COME SI GIUNGE ALLA STIPULA DELL’INTESA?

Presupposto necessari è che la confessione religiosa sia dotata di personalità giuridica ai sensi della legge 1159/1929, quindi, che la confessione abbia riconoscimento pubblico. Le confessioni religiose interessate a stipulare un’intesa devono presentare un’istanza al ministro degli interni. Ci sono intese generali e specifiche. Consideriamo le INTESE GENERALI. L’istanza è presentata al presidente del consiglio dei ministri che da l’incarico di condurre le trattative al sottosegretario. Le trattative sono svolte con 2 commissioni che coadiuvano l presidenza del consiglio nel gestire le trattative e stipulare una bozza di intesa: -commissione consultiva della libertà religiosa -commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose Dopo viene redatta una prima bozza di intesa che viene sottoposta all’esame del consiglio dei ministri che deve autorizzare alla firma del presidente del consiglio ( ai sensi della legge 400 1988). L’intesa quindi è firmata dal presidente del consiglio che si assume la responsabilità politica e giuridica dell’intesa con la confessione religiosa diversa dalla cattolica. A questo punto l’intesa è stipulata. Dopo di ciò è necessaria la legge di approvazione. Il consiglio dei ministri predispone un disegno di legge di approvazione dell’intesa stessa. Che accade se il consiglio dei ministri non trasmette l’intesa? Non vi è alcun elemento giuridico per convincere lo stato a stipulare l’intesa. Non ha una responsabilità giuridica di fare trasmettere l’intesa al parlamento quindi non vi è alcuno strumento per convincer il parlamento ad adempiere. Sono state stipulate molte intese ad es quella con gli ortodossi del 2006 approvate solo nel 2012. quindi più volte sono passati molti anni tra la stipulazione dell’intesa e la sua approvazione. Nel 2007 l’intesa con i testimoni di geova non è ancora stata approvata mediante legge e non vi è neanche un disegni di legge in proposito. Per le confessioni che stipulano l’intesa non si applica la legge 1159 del 1929 che regola i rapporti con le confessioni religiose diverse dalla cattolica in quanto questa legge non si applica nei confronti delle confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo stato. Consideriamo le INTESE SPECIFICHE. Le confessioni religiose possono stipulare pure intese specifiche, queste non vengono fatte rientrare nella tutela dell’art 8 come gli accordi specifici non rientrano nella tutela dell’art 7 Cost. Questa mini intesa è amministrativa piuttosto che normativa. L’intesa specifica viene stipulata con il ministro specifico specifico. Non viene modificata l’intesa globale ma viene stipulata l’intesa specifica tra il ministro competente ei il rappresentante della confessione religiosa. Altro problema che si pone nelle intese è comprendere se lo stato possa emanare un decreto attuativo di quella intesa. Per la legge 1159 del 29 venne emanato un decreto attuativo da parte dello stato, ma questa era una legge unilaterale e quindi poteva farlo. Quindi in linea teorica lo stato può emanare un decreto ma di fatto non lo ha mai fatto, anche se nulla impedisce che possano essere emanati questi regolamenti.

LEZIONE 8

Qual’è il regime giuridico delle confessioni religiose che non hanno stipulato un’intesa con lo Stato? Per loro si prevede un’estensione delle norme del concordato del 1929 con la Chiesa. Si prevede che anche le confessioni religiose che non hanno stipulato intese possono creare enti, associazioni con personalità giuridica di diritto civile nel nostro ordinamento. Il procedimento: su istanza della confessione interessata il decreto di riconoscimento della personalità giuridica è emesso dal presidente della repubblica su parere del consiglio di stato( atto di competenza presidenziale). Nel decreto in cui viene eletta la persona giuridica lo stato può inserire norme speciali per vigilare e controllare l’ente stesso. Altra norma importante è quella relativa alla nomina dei ministri di culto. Lo stato non entra nel merito a questa questione e rispetta l’autonomia delle confessioni religiose. ma la legge 1159 all’art3 2comma prevede una particolarità: cioè qualora gli atti del ministro di culto siano destinati ad avere efficacia civile, la nomina del ministro di culto deve essere approvata dal ministro dell’ interno. Quali sono questi atti destinati ad avere efficacia civile? Ad es. il matrimoni, condizione perché il matrimonio davanti a una confessione religiosa

l’accordo non è stato firmato pur essendo specifico da un ministro specifico, ma da segretario e presidente del consiglio dei ministri. Inoltre la normativa è una normativa di rinvio necessaria per completare il quadro giuridico normativo delle relazioni tra stato e chiesa del 1984. Il primo comma dell’art 117 dice che la legittimità costituzionale di una norma è data anche dal rispetto degli obblighi internazionali e l’art 184 genera un obbligo di adeguamento da parte dello stato italiano. Anche per le confessioni religiose diverse dalla cattolica vale il principio dell’art 20 e anche per quelle che non hanno stipulato intese vale l’art 2 della legge 1159/1929 (legge sui culti ammessi). Per le religioni che hanno stipulato intese si prevede un regime giuridico specifico previsto dall’intesa stessa. NORMATIVA SUGLI ENTI ECCLESIASTICI. La maggior parte degli enti ecclesiastici appartengono alla chiesa. La disciplina di queste è alla base anche delle relazioni con le confessioni religiose diverse dalla cattolica. TRE TEMI DA TRATTARE: -riconoscimento degli enti -attività degli enti -sostentamento del clero RICONOSCIMENTO: è un procedimento amministrativo il cui atto conclusivo è il riconoscimento della personalità giuridica di diritto civile a un ente della chiesa cattolica. La legge 222 prevede il riconoscimento di molti enti. Decreto 361/2000 è stato introdotto in materia di riconoscimento di enti di natura privata. Prima della riforma il riconoscimento avveniva con decreto e l’ente era iscritto nel regime delle persone giuridiche presso il tribunale con un atto con efficacia solo dichiarativa. La novità introdotto col decreto 361 è che adesso l’atto di iscrizione nel registro delle persone giuridiche è costitutivo dell’ente stesso. Quindi l’atto di iscrizione passa da avere efficacia solo dichiarativa ad avere efficacia costitutiva. Il decreto era di delegificazione in quanto ha abrogato alcune norme del codice civile. Il riconoscimento semplificato previsto dal decreto 361 non si può applicare al riconoscimento degli enti ecclesiastici. Perché formalmente non si ha violazione dell’art 20 Cost? Motivo formale perchè non si ha illegittimità della norma. La legge 222 prevale sul regime giuridico del decreto 361 sia perché è legge speciale rispetto al decreto del Pres della repubblica e non può essere abrogato perché legge speciale rispetto alla legge generale. (Il d.p.r non è un atto legislativo in senso stretto). MODALITA’ DI RICONOSCIMENTO: per antico possesso di stato : la legge 222 del 1985 prevede varie modalità di riconoscimento; innanzi tutto per antico possesso di Stato. L’art 7 dice che lo stato italiano prende atto che vi sono alcuni enti ecclesiastici che godono di personalità giuridica e che non l’hanno mai persa neanche sotto il regime eversivo del 1800 anche se ad es non vi è un decreto formale di riconoscimento. Ad es le parrocchie sono enti ecclesiastici che non hanno mai perso personalità giuridica ( oppure diocesi,santa sede). Altro discorso è dimostrare che abbiano sempre goduto di personalità giuridica. Ciò avviene perché si prova che sono stati compiuti atti che possono essere attuati solo da enti che hanno personalità giuridica. Non occorre quindi dimostrare l’esistenza di un atto di riconoscimento. RICONOSCIMENTO PER LEGGE: è la legge che attribuisce direttamente la personalità giuridica all’ente ecclesiastico. Ad es art 13 l-222 attribuisce la personalità giuridica civile alla conferenza episcopale italiana. RICONOSCIMENTO MEDIANTE DECRETO: questa è la modalità più comune. Vi è un procedimento ordinari e uno abbreviato. Procedimento ordinario: richiede alcuni requisiti, il primo è che l’ente deve essere costituito o approvato dall’autorità ecclesiastica competente; il secondo requisito è che l’autorità ecclesiastica deve autorizzare l’ente a richiedere il riconoscimento civile; il terso requisito è che l’ente deve avere sede in Italia e il quarto che l’ente deve svolgere un’attività che abbia in maniera essenziale o costitutiva un contenuto di culto o di religione. L’art 7 della 121/1985 in relazione al primo requisito afferma che la Repubblica italiana continua a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici( enti approvati secondo il diritto canonico). Con la costituzione l’ente viene eretto in persona giuridica anche di diritto canonico. Esso riconosce anche nel suo ordinamento soggetti diversi dalle persone fisiche e non sono neanche persone giuridiche, quindi soggetti senza personalità. L’ente può essere costituito o approvato e

riconosciuto come soggetto dell’ordinamento anche senza personalità giuridica canonica. Quindi possono essere riconosciuti sia soggetti con personalità giuridica canonica sia soggetti privi ma comunque approvati dall’autorità ecclesiastica competente. In relazione al secondo requisito l’ente canonico deve essere autorizzato a richiedere la personalità giuridica di diritto civile a meno che non sia la stessa autorità canonica che faccia istanza di riconoscimento. L’autorità che ha creato l’ente lo autorizza a presentare istanza di riconoscimento civile. In relazione al terso requisito si dice che l’ente deve avere la sua sede principale in Italia ma può avere anche sedi in altre nazioni.

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In relazione al quarto requisito la legge 222 elenca varie attività che possono essere considerate di culto o di religione. L’art 16 della l. 222 dice che si considerano attività di religioni di culto quelle dirette all’esercizio del culto, cura delle anime, formazione del clero, scopi missionari,catechesi. Sono diverse assistenza e beneficienza , educazione, cultura, istruzione e in ogni caso attività commerciali a scopo di lucro. L’art 7 della l.222 afferma ad es che le attività diverse da quelle religiose svolte dagli enti ecclesiastici sono soggette alle leggi ordinarie dello stato previste per queste attività. La legge prevede alcune eccezioni e una sorta di presunzione dell’attività di culto di religione. Si presume de jure 8senza prova contraria) che determinati enti svolgano attività di culto o di religione. Questi enti sono gli istituti religiosi, i seminari e gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della chiesa( ad es diocesi e prelature). Gli istituti religiosi sono quegli enti all’interno della chiesa composti da membri che vi appartengono in virtù dell’emissione di un voto. I seminari sono istituti presenti in ogni diocesi e in essi si formano i futuri sacerdoti. Anche per questi istituti si presume il possesso del fine di culto o di religione. In generale l’ente deve avere un patrimonio sufficiente per raggiungere gli scopi che si prefigge ( requisito della sufficienza patrimoniale). In relazione agli enti ecclesiastici questo non viene richiesto. Ciò perché il controllo di congruenza del patrimonio rispetto allo scopo non è effettuato dall’autorità civile, ma da quella ecclesiastica. Essa non erige un ente in persona giuridica canonica se non ha un patrimonio sufficiente al raggiungimento dello scopo. Lo Stato,laico, non ha la competenza per verificare se il patrimonio è sufficiente al raggiungimento dello scopo. Quindi il controllo sul patrimonio è presente ugualmente, ma è effettuato dall’autorità canonica. Vi sono delle eccezioni: sono le fondazioni di culto e le chiese aperte al culto pubblico e non annesse ad un altro ente. Nelle fondazioni vi deve essere una congruenza del patrimonio rispetto allo scopo. Nelle chiese aperte al culto pubblico e non annesse ad un altro ente devono dimostrare di avere un patrimonio sufficiente per sostenere le spese di manutenzione delle chiese e svolgimento del culto. L’ente ecclesiastico deve dichiarare comunque il suo patrimonio, ma è una mera dichiarazione non necessaria alla costituzione dell’ente stesso, questi sono requisiti comuni ad ogni tipo di ente. Vi sono poi dei requisiti specifici che il prof non chiederà. INIZIATIVA AMMINISTRATIVA DEL PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO. L’istanza può avvenire o dai rappresentanti dell’ente o dall’autorità ecclesiastica competente. Che cambia tra le due ipotesi? Se viene presentata dal rappresentante dell’ente occorre il consenso dell’autorità ecclesiastica o che venga chiesto il riconoscimento civile. Art 3 legge 221/1991 afferma proprio ciò. L’istanza vien presentata al prefetto competente per territorio dove ha sede l’ente stesso. Il prefetto istruisce la causa e la trasmette con un proprio parere al ministro dell’interno. L’art 7 legge 22 afferma che gli enti possono essere riconosciuti con decreto del pres della repubblica, ma tra le competenze del presidente della repubblica non rientra più il riconoscimento della personalità giuridica degli enti ecclesiastici. Perciò il ministro proponente diventa ora ministro competente. Prima i l decreto era emesso dal pres della rep su proposta del ministro dell’interno, ora questi diventa ministro decidente ed mette lui stesso il decreto. L’art 1 L 222 afferma che il riconoscimento avviene udito il parere obbligatorio ma non vincolante del consiglio di stato. Ora però non si prevede più questa necessità in quanto il parere non è più obbligatorio, ma facoltativo. Qualora venga chiesto il parere e questo sia negativo ma il ministro in maniera difforme vuole procedere al riconoscimento la competenza non è più del ministro dell’interno ma della presidenza del Consiglio e competente diventa quindi il pres del consiglio. Nel caso contrario invece, di parere positivo del consiglio di stato e volontà negativa del ministro non resta ch presentare ricorso al

hanno a volte norme comuni. Si pone allora un problema di coordinazione tra norme canoniche e civili in tema di conclusione di negozi giuridici. Si pone il problema del rilievo civile dei controlli canonici. La Santa Sede ha competenza ad autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione in particolare si deve chiedere autorizzazione al vescovo. L’autorizzazione canonica ha rilievo solo per lo Stato? Sì, se manca l’autorizzazione il negozio è invalido. Quindi si attribuisce rilevanza all’autorizzazione canonica e al suo relativo controllo. La legge parla di invalidità o inefficacia del negozi. Quindi il negozio senza autorizzazioni è nullo o annullabile? E’ annullabile perché manca solo l’autorizzazione, ma il soggetto che lo stipula ha la capacità di agire. Da chi può essere recepita l’annullabilità? L’unico soggetto legittimato è l’autorità ecclesiastica. Le autorizzazioni devono risultare dal registro delle persone giuridiche. hanno rilievo solo i controlli che risultano dal codice del diritto canonico. Le attività imprenditoriali dell’ente devono essere sottoposte ai controlli previsti dal diritto canonico? Sì, anche le attività di imprese sono sottoposte al controllo canonico. La L 121/1985 art 7 afferma che agli effetti tributari gli enti ecclesiastici sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o istruzione. L e attività non di culto o religione sono sottoposte a regime fiscale ordinario, invece quelle di religione al regime fiscale specifico per quell’attività commerciale. Gli enti ecclesiastici pagano o no la TASI? La pagano nella misura in cui svolgano attività diversa da quella di religione. Ad es l’IMU è pagata per quella parte di immobile non destinata ad attività di religione. Le attività funzionali di religione soggiacciono al regime fiscale ordinario previsto per quella specifica attività. L’ente ecclesiastico quindi è importante si iscriva l registro delle persone giuridiche perché hanno rilievo per il diritto dello stato solo le attività che son registrate dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche. Esso deve indicare quali sono i protocolli canonici a cui è sottoposta la sua attività negoziale. L’art 18 della L 222 parla di limitazioni ai poteri di rappresentanza che risultano dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche. Il negozio concluso da chi non è rappresentante dell’ente di diritto canonico può essere valido per il diritto civile se le regole della rappresentanza specifiche per quell’ente non sono conoscibili o attraverso il codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche. Quindi il negozio è annullabile. L’unico soggetto legittimato a convalidare il negozio invalido è l’autorità ecclesiastica. LEZIONE 12

Art 821 cc: i beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice in quanto no n disciplinati da leggi speciale. L’amministrazione dei beni ecclesiastici è sottoposta a una legge speciale. L’art 7 comma 5 afferma pure che gli acquisti di questi enti sono soggetti ai controlli previsti dalle norme italiane per gli acquisti delle persone giuridiche. L ‘art 17 della legge 222/ afferma che per gli acquisti degli enti ecclesiastici si applicano le disposizioni delle leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche. Quali sono i problemi che pongono queste norme? Il problema è che i controlli civili non esistono più quindi l’attività di una persona giuridica nel nostro ordinamento non è sottoposta ad alcun controllo. Fino alla legge del 15 maggio 1997 n° 127 l’attività degli enti era sottoposta a un controllo da parte dell’autorità amministrativa italiana. La L 1037/1850 (Legge Siccardi) vigente fino al 97 prevedeva che gli acquisti degli enti ecclesiastici erano sottoposti ad un autorizzazione del ministro dell’interno. Solo la vendita di beni immobili a titolo oneroso non doveva essere autorizzata. Sino al 1997 si applicano si ai controlli previsti dal diritto canonico sia quelli previsti dal diritto civile. A partire da 97 con la L 127 è stata abrogata la L 1037/1850 e anche tutte quelle altre leggi che prevedevano un controllo sull’attività negoziale degli enti giuridici. Quindi un ente può liberamente acquistare un bene fermo restando però che è sottoposto a dei controlli canonici. Ormai quindi l’art 7 della L 121 è una norma priva di contenuto, rinvia a una normativa che ormai non esiste più. Così come l’art 17 della L 222 che è privo di contenuto. La legge 222 non contempla solo l’attività negoziale, ma provvede anche al sostentamento del clero cioè alle modalità attraverso cui vengono remunerati i sacerdoti. SOSTENTAMENTO DEL CLERO Fino al 1983 il sostentamento del clero si basava sul concetto del beneficio ( massa patrimoniale annessa ad un uffici ecclesiastico il cui reddito permetteva al sacerdote il sostentamento). Vi erano benefici più cospicui e altri meno cospicui con disuguaglianze tra i membri del clero. In Italia molti

benefici o erano stai depauperati o non esistevano più. Lo stato espropriò numerosi beni ecclesiastici ma aveva creato la cassa ecclesiastica( dotazione patrimoniale ecclesiastica la cui finalità era sostenere il clero). qualora a un ufficio fosse annesso un benefici che non produceva un reddito sufficiente al sostentamento del sacerdote interveniva l Stato con i supplemento di congrua oppure forniva la totale rendita per permettere al sacerdote di sostenersi. A partire dal 1955 molti benefici furono depauperati. Lo stato determinava ogni anno quale era la soglia minima per determinare l’intervento dello stato stesso. L’accordo del 18 Febbraio del 1984 prende atto delle nuove norme previste dal codice di diritto canonico. La L 121/1985 non prevede una norma specifica sul sostentamento del clero prevista invece nella legge 222 che prevede un cambiamento radicale circa le norme sul sostentamento del clero. Viene infatti meno il sostentamento dei benefici e viene creato un nuovo ente a livello di singola diocesi la cui finalità è provvedere alla remunerazione dei preti diocesani. Vi è un istituto a livello diocesano che provvede alla remunerazione di tutti sacerdoti della diocesi, quindi non più varie persone giuridiche ma un solo istituto che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi. La sua funzione è sostenere il clero. Ogni diocesi ha il suo istituto per il sostentamento del clero. A livello nazionale è stato creato un istituto centrale per il sostentamento del clero. Questo istituto ha innanzi tutto una funzione perequativa : Ristabilisce il principio di uguaglianza distributiva tra i vari istituti. Svolge pure una funzione di sostituto d’imposta : i sacerdoti pagano l’imposta sul reddito che in questo caso non è versata direttamente dal dipendente( il sacerdote) ma dall’istituto centrale. Come si forma il patrimonio dell’istituto centrale per il sostentamento del clero? Innanzitutto la conferenza episcopale ha dotato l’istituto di una dote iniziale. Poi l’istituto centrale può svolgere pure attività negoziale per trovare fondi, e può fare pure ricorso alle donazioni dei fedeli; queste attività di donazione sono deducibili dalla dichiarazione dei redditi, pagando così meno imposte allo stato. Altra fonte di reddito proviene dall’8x1000 sull’IRPEF( imposta reddito persone fisiche). Questo 8x1000 il cittadino decide come destinarlo in quanto questo non è a diretta gestione da parte dello stato. Se va alla chiesa a sua volta una parte è destinata al sostentamento del clero. Procedimento abbreviato di riconoscimento: vi è una modalità di riconoscimento abbreviata che avviene ad es per gli istituti per il sostentamento del clero. Si emette dal vescovo decreto canonico per eleggere l’istituto. Una volta eletto il vescovo emette il decreto canonico con il quale erige l’istituto per il sostentamento del clero. Entro 60 giorni il ministro dell’interno deve emanare un decreto col quale da all’istituto la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. E’ un atto dovuto da part dell’autorità amministrativa italiana. Si da efficacia civile ad un provvedimento canonico. In questo caso si ha quindi un riconoscimento semplificato che si applica pure per diocesi e parrocchie. COME AVVIENE CONCRETAMENTE IL SOSTNTAMENTO DEI SACERDOTI Non si parla di retribuzione, ma di remunerazione. La retribuzione si riferisce al lavoro subordinato, ma nel caso dei sacerdoti non vi è alcun rapporto di lavoro. Egli non è un dipendente del vescovo, ha un rapporto gerarchico con lui ma non lavorativo. Questa remunerazione è eventuale e non dovuta, il sacerdote infatti ne ha diritto solo se non ha altri redditi per un minimo stabilito dalla Conferenza episcopale italiana ogni anno. Se ha quel minimo di reddito stabilito dalla conferenza non ha diritto alla remunerazione: i due terzi di questo minimo è uguale per tutti, la restante parte è determinata da varie circostanze. Questo discorso vale pure per i membri degli ordini religiosi? In linea generale no, è l’ordine stesso a provvedervi, se però questo svolge un ufficio nella diocesi hanno diritto alla remunerazione

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Che accade se il sacerdote pensa di aver diritto a una remunerazione e l’istituto creda il contrario o che comunque abbia diritto a una remunerazione diversa. Consideriamo le forme di tuttela per questo diritto del sacerdote. Si potrebbe pensare che il sacerdote possa far valere il suo diritto sia verso lo stato sia verso la chiesa. La Corte di Cassazione ha affermato che vi è una concorrenza di giurisdizione tra stato italiano e chiesa cattolica. Però tale concorrenza dice la cassazione va risolta e il sacerdote deve far valere il diritto o verso lo Stato o verso la Chiesa. Il problema è risolto con il

Cosa accade qualora non venga rispettato un diritto di prelazione o la vendita venga effettuata a condizioni diverse? La conseguenza è la nullità della alienazione. Il terzo pretermesso non ha un diritto di riscatto del bene, ma l’alienazione è nulla. Se lo stato godesse di un diritto di riscatto poterebbe chiedere sentenza esecutiva che gli trasferisca la proprietà del bene immobile. In caso di nullità del contratto invece il terzo non ha alcun diritto su quel bene. Tuttavia decorsi i tempi di prescrizione acquirentiva, l’acquirente in buona fede può acquisire il bene per usucapione. L’istituto centrale per il sostentamento del clero esercita pure la funzione di sostituto di imposta. La remunerazione percepita dal sacerdote è equiparata i soli fini fiscali a una retribuzione di lavoro (L 222). Quindi il sacerdote è tenuto a versare l’imposta sul reddito della persone fisiche che però non versa lui direttamente, me è versata dall’istituto centrale come sostituto d’imposta. Le sentenze canoniche possono avere efficacia civile. Le sentenze civili possono avere efficacia nell’ordinamento della Chiesa? L’ordinamento della Chiesa non prevede automaticità nel riconoscere sentenze straniere; riconosce le sentenze sulla separazione coniugale, non quelle sul divorzio. Quindi riconosce la giurisdizione civile solo in un ambito molto ristretto. Però in realtà le sentenze civili sono ugualmente civili sono ugualmente vincolanti per l’istituto per il sostentamento del clero il quale è anche soggetto giuridico civile oltre che canonico e quindi è soggetto anche alla giurisdizione del nostro ordinamento. Lo stato cattolico riconosce quindi indirettamente la giurisdizione italiana. SI CHIUDE COSI’ LA PARTE SUGLI ENTI EBENI ECCLESIASTICI.

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Diritto matrimoniale: mater gestisce la madre. Diritto patrimoniale: pater gestisce il padre. Il matrimonio unico riconosciuto era quello religioso che valeva anche per lo Stato. Fino all’età moderna l’unico valido era quello celebrato secondo la religione cattolica. Nel 1500(XVI secolo) la situazione cambiò e molti stati da cattolici che erano divennero protestanti come Olanda, paesi scandinavi;Inghilterra. Vi fu uno scisma, non si riconobbe più il Papa come capo, ma il re; si tratta di una chiesa scismatica in quanto con la riforma protestante l’unità religiosa venne meno. Fu in questo periodo che venne introdotta la prima forma di matrimonio civile in olanda accanto al matrimonio calvinista. La funzione di questo matrimonio civile era che anche chi non era calvinista si poteva sposare attraverso una forma di matrimonio comunque riconosciuta dallo Stato. Questa forma civile di celebrazione di matrimonio venne ritenuta valida anche per il diritto canonico in quanto la forma civile di celebrazione di matrimonio aveva straordinariamente pure effetti religiosi. In Francia nel 1792,nel pieno della Rivoluzione francese, venne introdotto il matrimonio civile obbligatorio considerato come un contratto. La rivoluzione introdusse pure il divorzio tramite il Codice Napoleonico; in realtà il divorzio venne introdotto non per motivi rivoluzionari, ma perché Napoleone voleva divorziare da Giuseppina. Con la Restaurazione dopo Napoleone nel periodo del congresso di Vienna nel 1815 si ritorna la matrimonio religioso obbligatorio e viene addirittura tolto l’istituto del divorzio. Negli stati italiani; come in Francia, con la Restaurazione si ritornò al matrimonio religioso. A partire dal 1865 l’unico matrimonio riconosciuto fu quello civile. Le caratteristiche di questo matrimonio furono analoghe a quelle del diritto canonico. Affinché il matrimonio avesse sia effetti civili sia religiosi era necessaria una doppia celebrazione. La caratteristica di questo matrimonio era che era considerato indissolubile;era ammessa solo la separazione di fatto che comunque non sospende i diritti e doveri dei coniugi. Questa disciplina durò fino al 1929, anno del concordato. Il matrimonio contratto secondo le norme del diritto canonico poteva acquisire effetti civili. L’ufficiale di stato civile lo trascriveva nel registro di stato civile e così questo acquisiva efficacia civile. Lo stato si impegnava a riconoscere la giurisdizione ecclesiastica sul matrimonio quindi la sentenza canonica che annullava un matrimonio aveva pure efficacia civile. Altri provvedimenti canonici erano le dispense che scioglievano il matrimonio celebrato g(rato) e non consumato. Il motivo per cui si ammetteva questo era un motivo teologico. Fino al 1100 non si sapeva se il matrimonio si perfezionasse col consenso dei coniugi o con la consumazione. Nel 1100 la Chiesa in linea con la teoria romanista concluse che il matrimonio si

perfezionasse con il consenso espresso dai coniugi, però è un perfezionamento meramente spirituale. Ogni sacramento della chiesa ha una materia e una forma. Nel matrimonio la forma è la volontà delle parti, la materia è il corpo stesso degli sposi quindi il matrimonio celebrato e non consumato è un atto puramente spirituale. Perciò il Pontefice può sciogliere ciò che è spirituale come il matrimonio celebrato e non consumato. Si parla di dispensa cioè di sospensione dell’efficacia di un a legge in un caso particolare. Il matrimonio cesserà i suoi effetti con efficacia ex nunc, questo vuol dire che prima della dispensa il matrimonio ha effetto. Invece la nullità ha un’efficacia ex tunc. Con il concordato la dispensa poteva avere efficacia nel nostro ordinamento. La sentenza 18/1981dichiarò illegittima la norma del concordato che prevedeva il riconoscimento delle sentenze pontificie che scioglievano il matrimonio rato e non consumato. La Corte Costituzionale ha riformato il principio supremo di tutela giurisdizionale è amministrativo e ha interpretato la dispensa come atto amministrativo, ma la dispensa non lo è. La dispensa pontificia non è un atto puramente amministrativo. Il diritto canonico prevede poi una partecipazione attiva al procedimento del matrimonio. Perciò quando la Corte ha dichiarato l’illegittimità per contrasto col principio di tutela giurisdizionale è andata oltre i suoi poteri. In base alla L218/1995 la dispensa pontificia come sentenza di divorzio può avere efficacia nel nostro ordinamento. Il Concordato del 1929 prevedeva il riconoscimento del matrimonio religioso civile. La legge sui culti ammessi prevedeva che la nomina del ministro di culto doveva essere approvata dal Ministro dell’Interno. Per le confessioni religiose diverse non riconosceva la giurisdizione religiosa non cattolica. Questo poi cambia. Con il concordato del 1929 si disciplina il matrimonio civile, quello religioso con effetti civili e il matrimonio acattolico. Agli artt 82 e 83 il c.c prende atto di questo e detta un disciplina per il matrimonio civile e dice che il matrimonio religioso è disciplinato dal concordato e dalle leggi speciali sulla materia. L’art 83 parla dei culti annessi. Anche i matrimoni celebrati davanti il ministro acattolico possono avere effetti civili. Anche l’accordi del 1984 di riforma del concordato prevede ancora un matrimonio civile, un matrimonio religioso cattolico e un matrimonio acattolico. FONTI DEL MATRIMONIO: l’accordo 18 Febbraio del 1984 convertito nella L 121/1985 all’art 8 traccia la disciplina che regola il matrimonio religioso a effetti civili. La L 1847/1929 fu fatta per sviluppare il concordato del 29. Alla luce del combinato disposto di queste norme vediamo come avviene il riconoscimento civile del matrimonio religioso. L’art 8 dice che sono riconosciuti effetti civili a condizione che sia effettuata la trascrizione. L’atto di iniziativa del procedimento è la richiesta di pubblicazione che le parti presentano all’ufficiale di stato civile. La funzione della pubblicazione è innanzi tutto di pubblicità perché il matrimonio è un atto pubblico in quanto il nostro ordinamento( a differenza di quello canonico che a certe condizioni ammette pure quello segreto) riconosce solo il matrimonio pubblico. E’ pubblico anche affinchè chi ne abbia diritto possa eventualmente presentare opposizione. Vi sono elementi del matrimonio derogabili: ad es l’età minima che è di 18 anni, ma questa in alcuni casi può essere derogata, quindi funzione di pubblicazione è quella di consentire l’opposizione. La richiesta di pubblicazione va fatta dinnanzi l’ufficiale di stato civile e le parti quando chiedono la pubblicazione devono specificare che si vogliono sposare con matrimonio concordatario, cioè con matrimonio religioso destinato a produrre effetti civili. Le pubblicazioni sono effettuate nella casa comunale e se non vi sono opposizioni si rilascia un nulla osta cioè un atto in cui si dichiara che on vi sono impedimenti affinchè il matrimonio produca effetti civili.

LEZIONE 15

TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO: il matrimonio prevede alciune fasi di trascrizione. L’uffciale di stato civile se non vi sono opposozopni rilascia nulla osta di durata di 180 giorni durante il quale le parti possono celebrare il matrimonio. Se vi è opposizione su di essa decide il tribunale e nel frattempo la celebrazione del matrimonio è sospesa. Il tribunale decide se l’opposizione è fondata o meno. Parenti o ascendenti legittimi possono impugnare; se l’opposizione è fondata l’ufficiale di stato civile non può rilasciare nulla osta. Se è infondata si celebrerà il matrimonio destinato a produrre effetti civili. Se vi è opposizione il tribunale la respinge le parti

matrimonio canonico quando ad es le parti a livello civile sono già sposate. Che succede se dopo tempo da un matrimonio solo religioso le parti volessero attribuirgli effetti civili? Lì’art 8 L afferma che la trascrizione può essere effettuata anche posteriormente. Le parti quindi possono chiedere che il matrimonio produca effetti civili. L’istanza va presentata o da entrambe le parti o da una sola con la conoscenza e senza l’opposizione dell’altro coniuge. Le parti devono presentare richiesta all’ufficiale di stato civile di trascrizione del matrimonio già celebrato. Perciò non fanno richiesta di pubblicazione ma si richiede un avviso nella casa comunale dove si indica la data di celebrazione canonica. A questo punto se non vi sono impedimenti l’ufficiale può procedere alla trascrizione ma deve verificare pure che le parti abbiano mantenuto ininterrottamente lo stato libero dalla celebrazione del matrimonio canonico fino alla richiesta di trascrizione. Ciò perché gli effetti della trascrizione sono retroattivi quindi anche per lo stato sarà come se le parti siano state sposate civilmente sin dalla data di celebrazione del matrimonio canonico. Nel 2013 una sentenza della corte di cassazione sulla trascrizione tardiva ha confermato che pure gli effetti patrimoniali retroagiscono dal momento della celebrazione del matrimonio. Il caso riguardava una signora che aveva percepito una pensione di reversibilità a seguito della morte del marito e che successivamente si era risposata solo in chiesa per continuare a percepire la pensione. Dopo anni poi la donna chiese la trascrizione tardiva che avendo mantenuto lo stato libero in quegli anni le venne concessa. L’INPS allora chiesa la restituzione di tutte le pensioni che la signora aveva percepito dato che con la trascrizione il matrimonio ha effetto retroattivo. La Cassazione diede ragione all’INPS e la donna dovette restituire tutte le pensioni percepite in quegli anni.

LEZIONE 16

Vi sono anche matrimoni che vengono celebrati tramite forma forme speciali. In generale il matrimonio nasce con il consenso delle parti e la forme serve soltanto a tutelare questo consenso. La forma obbligatoria canonica nel diritto della chiesa fu introdotta con il concilio di Trento. Nel matrimonio la materia è il corpo degli sposi, la Chiesa ha infatti una concezione corporalista del matrimonio. Il sacerdote nel matrimonio ha una funzione di mero testimone. Non è colui che rende gli sposi marito e moglie ma è la volontà degli sposi a farlo. Accanto alla forma ordinaria di matrimonio vi sono pure delle forme straordinarie: il matrimonio dinnanzi ai soli testimoni, matrimonio segreto, matrimonio per procura e matrimonio per pericolo di morte. L’ordinamento civile italiano non conosce il matrimonio segreto. Il diritto della chiesa invece conosce anche un matrimonio segreto, celebrato senza pubblicazione e i cui atti vengono custoditi nell’archivio segreto della curia. 1-Il matrimonio segreto viene celebrato se autorizzato dal vescovo della diocesi e gli atti vengono custoditi nell’archivio segreto della curia. Perché celebrare un matrimonio segreto? Quando 2 persone ad es sono considerati dagli altri già marito e moglie, ma in realtà non lo sono. Il matrimonio segreto è trascrivibile nel registro di stato civile? No in quanto mancano le pubblicazioni, quindi non può assumere rilevanza civile. In alcuni casi può essere trascritto tardivamente. Se le parti lo vogliono e il vescovo è d’ accordo si può chiedere di dare pubblicità del matrimonio. In questo caso venuta meno la segretezza il matrimonio potrà acquisire efficacia civile con una trascrizione tardiva. 2-Altra forma straordinaria di celebrazione del matrimonio è quello celebrato dinnanzi ai soli testimoni cioè un matrimonio celebrato non in presenza di un ministro di culto ma di soli testimoni. Questo matrimonio può essere trascritto nel registro di stato civile? no perché manca il sacerdote che esercita pure la funzione di pubblico ufficiale. In pratica si tratta di un matrimonio che non ha la stessa forza dell’ atto pubblico in quanto non celebrato davanti a un ministro di culto. Nel diritto civile esiste un matrimonio che può essere celebrato solo davanti ai testimoni? Non esiste ma potrebbe esistere; può accadere che l’ufficiale di stato civile che ha celebrato il matrimonio non sia competente. In questo caso il matrimonio resta valido e vi è solo una sanzione amministrativa. L’art 113 c.c afferma infatti che se gli sposi sono in buona fede il matrimonio è validamente celebrato anche se l’ufficiale di stato civile non è competente.

3- matrimonio in pericolo di morte: si celebra non adempiendo a nessuna delle formalità in genere previste come ad es la pubblicazione. Questo matrimonio può essere trascritto a ben precise e determinate condizioni. L’art 100c.c afferma che per gravi motivi si possono ridurre i termini di pubblicazione. L’art 101 c.c afferma che nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi l’ufficiale di stato civile può dispensare gli sposi dalla pubblicazione se questi dichiarino che non esistono alcuni impedimenti di sorta tra loro. Anche questo matrimonio può essere trascritto anche a seguito di morte di uno dei due coniugi perché questa era la volontà dei coniugi. Ciò può accadere anche nel caso di matrimonio ordinario, quando uno dei coniugi muore dopo la celebrazione e prima della trascrizione. La volontà di trascrivere il matrimonio espressa in testamento dopo che il matrimonio è stato celebrato solo in chiesa, può essere ammessa? No perché la volontà deve essere libera, espressa e attuale, quindi non si può ammettere una trascrizione post mortem richiesta in un testamento. 4-matrimonio per procura: esso è previsto sia dalla chiesa sia dalla legge. In questo caso la volontà si una delle parti non è espressa direttamente ma da un suo procuratore. Quindi è un matrimonio dove fisicamente è presente solo una parte, l’altra ha a rappresentarlo un semplice nuntius. Il matrimonio celebrato per procura in chiesa può essere trascritto per avere effetti civili? Si ma si devono adempiere anche le condizioni previste dal diritto civile per la validità del matrimonio per procura disciplinato dall’art 111 c.c. Che accade se viene revocata la procura? Il matrimonio è invalido ma per il diritto civile può essere sanato con la coabitazione dei coniugi. La coabitazione elimina gli effetti della revoca della procura.

  • Vi è un altro caso particolare di matrimonio cioè il matrimonio canonico celebrato all’estero. Non è una forma speciale ma comporta problemi per la trascrizione Parte della dottrina dice che non può essere trascritto in quanto il concordato che regola i rapporti tra stato e chiesa si riferisce solo ad atti giuridici sottoposti alla giurisdizione italiana. Si possono invece riconoscere gli effetti civili del matrimonio canonico celebrato all’estero; ma non vi è una trascrizione, ma solo un riconoscimento dell’atto di matrimonio. L’atto del registro civile straniero viene iscritto nel registro civile italiano. Quindi non si realizza una trascrizione del matrimonio ,ma una iscrizione dell’atto di matrimonio quale risulta dal registro civile di quello stato. Il matrimonio canonico celebrato all’estero può essere trascritto se il sacerdote celebrante è un cittadino italiano. Questo è ciò che afferma la giurisprudenza. Altro matrimonio speciale è quello tra uno straniero e un cittadino italiano o tra stranieri. Questo tipo di matrimoni può essere trascritto secondo le norme civili del proprio stato. Occorre un’ autorizzazione del paese del coniuge straniero a celebrare il matrimonio con nulla osta da cui risulti che non vi è alcun impedimento.

LEZIONE 17

Consideriamo il matrimonio religioso a effetti civili diverso da quello cattolico. Accanto al matrimonio civile vi è quello religioso che può essere cattolico o meno. A regolare i rapporti tra stato e confessioni religiose diverse dalla cattolica oggi oltre alla L1159/1929 vi sono anche le intese. L’art 82c.c afferma che il matrimonio celebrato davanti al ministro di culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la santa Sede e dalle leggi speciali su tale materia. L’art 83 c.c parla del matrimonio celebrato davanti ad altri culti. L’art 82 fa riferimento al matrimonio canonico, mentre l’art 83 dice che il matrimonio è regolato dal codice civile e dalle leggi speciali che lo riguardano. Il matrimonio canonico è considerato un presupposto degli effetti civili. Lo stato non si limita a riconoscere la forma canonica del matrimonio ma assume come propria una fattispecie sorta in un altro ordinamento. Il matrimonio religioso non cattolico è regolato dall’art 83 c.c che afferma che lo stato si limita a riconoscere la forma di celebrazione religiosa, ma il matrimoni è regolato in tutto dal diritto dello stato. Non si riconosce il matrimonio religioso diverso dal cattolico come presupposto del riconoscimento degli effetti civili a differenza di quanto accade per quello cattolico. Vi è un mero riconoscimento della forma di celebrazione. Bisogna distinguere le forme di matrimonio acattolico tra le confessioni che hanno stipulato intese(1159) e le confessioni ch e non hanno stipulato intese. L’art 3 della legge 1159 afferma che le nomine dei