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Diritto Ecclesiastico: Riconoscimento e Regime Tributario degli Enti Ecclesiastici - Prof., Appunti di Diritto Ecclesiastico

appunti di diritto ecclesiastico completi

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 30/12/2020

andrea12199
andrea12199 🇮🇹

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DIRITTO ECCLESIASTICO 2020-2021
Lezione iniziale: 29 settembre 2020
La laicità dello Stato e delle altre pubbliche istituzioni come principio supremo dell'ordinamento
costituzionale;
artt. 3, 19, 8, 20 e 7 Cost.
I Principi generali del Diritto Ecclesiastico
Quali sono le fonti del diritto ecclesiastico italiano? (Indicazione di studio);
Costruiremo il diritto ecclesiastico italiano sulla Costituzione e su alcuni articoli della carta
costituzionale: ci sono degli articoli della nostra costituzione repubblicana, sono fondamentali e
devono essere imparati nel loro significato fondamentale, e fanno da fondamento al diritto
ecclesiastico italiano: (quali sono?)
1. Prima di tutto l’articolo 19 Costituzione : è un presidio della libertà religiosa, “tutti hanno
diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualunque forma, individuale o
associata, di farne la propaganda e di esercitarne il culto in pubblico o in privato salvo i riti
contrari al buon costume”. (non necessariamente a memoria ma contenutisticamente è da
conoscere).
2. Articolo 8 Costituzione “tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla
legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i
propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico. I loro rapporti con lo
Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”.
3. Articolo 7 Costituzione “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuna nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni
dei Patti, accettate dalle parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”. È
un articolo che dà i principi generali della disciplina dei rapporti tra lo Stato italiano e una
particolare confessione religiosa che è la Chiesa Cattolica.
4. Articolo 20 Costituzione “il carattere ecclesiastico e il fine religioso o di culto di
un’associazione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali
gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività”.
5. Articolo 3 Costituzione 1 comma: è il risultato di lotte secolari, è un punto di arrivo rispetto
ad altre organizzazioni statuali nelle quali a partire da una religione o da un’altra poteva
determinare effetti giuridici immediati sul godimento dei diritti civili e politici. L’immediato
e antecedente della nostra carta costituzionale che entrò in vigore il 1° gennaio del 1948,
era lo Statuto Albertino concesso dal Re Carlo Alberto nel 1848, l’articolo 1 diceva che la
religione cattolica e apostolica romana è l’unica religione ufficiale dello Stato, gli altri culti
sono ammessi in conformità alla legge.
“tutti i cittadini hanno pari dignità sociale (non ci sono nobili ad esempio) e sono eguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso (oggi nel 2020 significa senza distinzione di
orientamento sessuale), di razza (la carta costituzionale è stata costruita l’indomani della
Seconda guerra mondiale, ed è stata costruita all’indomani delle leggi razziali adottate dal
fascismo contro gli ebrei. Oggi c’è un ampio dibattito non solo in Italia, ma anche a livello
europeo sull’uso del termine razza, le fonti normative si chiedono è giusto utilizzare questo
termine? Questo utilizzo sarebbe giustificato da un punto di vista di una motivazione
storica, si usa il termine razza perché nel passato è stato utilizzato di fatto per
provvedimenti sfavorevoli nei confronti di persone che avevano un aspetto, provenienza o
un’appartenenza famigliare diversa: indicazioni bibliografiche Andrea Ambrosi, articolo
giuridico “uso del termine razza nelle fonti normative”; anche in Francia c’è un’ampia
discussione, nel quale si domandano è bene conservare il termine razza nelle fonti
normative oppure no?), di lingua, di religione (questo termine trova un corrispettivo
nell’articolo 8 Costituzione dove si parla di confessioni religiose e nell’articolo 19
Costituzione, dove si parla di libertà religiosa), di opinioni politiche, di condizioni personali e
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DIRITTO ECCLESIASTICO 2020-

Lezione iniziale: 29 settembre 2020 La laicità dello Stato e delle altre pubbliche istituzioni come principio supremo dell'ordinamento costituzionale; artt. 3, 19, 8, 20 e 7 Cost. I Principi generali del Diritto Ecclesiastico  Quali sono le fonti del diritto ecclesiastico italiano? (Indicazione di studio);  Costruiremo il diritto ecclesiastico italiano sulla Costituzione e su alcuni articoli della carta costituzionale: ci sono degli articoli della nostra costituzione repubblicana, sono fondamentali e devono essere imparati nel loro significato fondamentale, e fanno da fondamento al diritto ecclesiastico italiano: (quali sono?)

1. Prima di tutto l’articolo 19 Costituzione: è un presidio della libertà religiosa, “tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualunque forma, individuale o associata, di farne la propaganda e di esercitarne il culto in pubblico o in privato salvo i riti contrari al buon costume”. (non necessariamente a memoria ma contenutisticamente è da conoscere). 2. Articolo 8 Costituzione “tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”. 3. Articolo 7 Costituzione “ Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuna nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”. È un articolo che dà i principi generali della disciplina dei rapporti tra lo Stato italiano e una particolare confessione religiosa che è la Chiesa Cattolica. 4. Articolo 20 Costituzione “ il carattere ecclesiastico e il fine religioso o di culto di un’associazione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività”. 5. Articolo 3 Costituzione 1 comma: è il risultato di lotte secolari, è un punto di arrivo rispetto ad altre organizzazioni statuali nelle quali a partire da una religione o da un’altra poteva determinare effetti giuridici immediati sul godimento dei diritti civili e politici. L’immediato e antecedente della nostra carta costituzionale che entrò in vigore il 1° gennaio del 1948, era lo Statuto Albertino concesso dal Re Carlo Alberto nel 1848, l’articolo 1 diceva che la religione cattolica e apostolica romana è l’unica religione ufficiale dello Stato, gli altri culti sono ammessi in conformità alla legge. “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale (non ci sono nobili ad esempio) e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso (oggi nel 2020 significa senza distinzione di orientamento sessuale), di razza (la carta costituzionale è stata costruita l’indomani della Seconda guerra mondiale, ed è stata costruita all’indomani delle leggi razziali adottate dal fascismo contro gli ebrei. Oggi c’è un ampio dibattito non solo in Italia, ma anche a livello europeo sull’uso del termine razza, le fonti normative si chiedono è giusto utilizzare questo termine? Questo utilizzo sarebbe giustificato da un punto di vista di una motivazione storica, si usa il termine razza perché nel passato è stato utilizzato di fatto per provvedimenti sfavorevoli nei confronti di persone che avevano un aspetto, provenienza o un’appartenenza famigliare diversa: indicazioni bibliografiche Andrea Ambrosi, articolo giuridico “uso del termine razza nelle fonti normative”; anche in Francia c’è un’ampia discussione, nel quale si domandano è bene conservare il termine razza nelle fonti normative oppure no?), di lingua, di religione (questo termine trova un corrispettivo nell’articolo 8 Costituzione dove si parla di confessioni religiose e nell’articolo 19 Costituzione, dove si parla di libertà religiosa), di opinioni politiche, di condizioni personali e

sociali (espressione della nostra civiltà e concorre a configurare il diritto ecclesiastico italiano come legislazione di libertà, cd. Legislatio libertatis, e di eguaglianza). Art 3 comma 2: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. L’antecedente storico dell’articolo 3 che proclama la pari dignità sociale e l’eguaglianza sono quegli Stati confessionisti nei quali appartenere alla religione ufficiale o appartenere ad altre confessioni religiose determinava un trattamento giuridico e un’incidenza negativa sul godimento di diritti civili e politici. Al giorno di oggi, e soprattutto nei paesi occidentali, è abbastanza difficile che possano esserci delle conseguenze giuridiche negative ed ufficiali, formali. Le limitazioni della libertà di culto in alcuni paesi occidentali passano attraverso discriminazioni fattuali. In Italia l’articolo 19 della Costituzione dice di esercitare il culto in pubblico o in privato, significa avere il diritto reale, effettivo di aprire edifici di culto (come si chiamano?) -> per noi Chiese, per gli ebrei Sinagoghe, per i testimoni di Geova si chiamano Sale del regno, per gli islamici si chiamano Moschee. In Italia la Corte Costituzionale ha annullato, dichiarando l’incostituzionalità, una legge regionale della Lombardia che incide direttamente sull’apertura dei luoghi di culto, ed era apertamente contro la costruzione di moschee. La Corte Costituzionale l’ha abrogata, e malgrado ciò che dice solennemente l’articolo 3 Costituzione (le restrizioni e la violazione del principio dell’eguaglianza sostanziale e non formale) il cammino è lungo e il fatto che la corte costituzionale ha dovuto abrogare per incostituzionalità una legge di una regione importante come la Lombardia, dimostra che gli articoli 3 e 19 della Costituzione sono presidi di libertà, e la proclamazione formale di una determinata eguaglianza o della pari dignità sociale non necessariamente vanno di pari passo con la realizzazione effettiva del motivo per cui il legislatore costituente era stato lungimirante proclamando il 1 comma e il 2 comma (in materia di libertà religiosa la Repubblica come si impegna a rimuovere gli ostacoli? Ad esempio, controlla le leggi e la materia urbanistica che è di competenza regionale, perché le regioni possono, limitare il diritto della libertà di culto).  Fase storica del diritto ecclesiastico;  Nelle prossime lezioni dovremo affrontare la definizione di religione, di confessione, religiosa, di fede religiosa affrontarle, ma da quale punto di vista? Dal punto di vista della definizione giuridica.  Il corso di diritto ecclesiastico è un corso di diritto, non è un corso di sociologia. Le religioni, le confessioni religiose e i culti e le fedi religiose possono esser viste da molteplici punti di vista, come dalla storia della religione, dal punto di vista della sociologia della religione, o dell’antropofagia o della filosofia.  Quando ci si trova giuridicamente di fronte ad una confessione religiosa? La cassazione e la Corte costituzionale hanno dato alcuni indici.  Non verranno chiesti i 139 articoli della Costituzione, ma con particolare attenzione agli articoli 3 primo comma e 19 della Costituzione, articolo 8 e 20 Costituzione.

Lo statuto albertino del 1848 si apre con l’art 1 che dice che: “la religione cattolica apostolica romana è la sola religione ufficiale dello stato” Il principio supremo di laicità dello stato e delle altre pubbliche istituzioni comporta l’assoluta incostituzionalità di un principio del genere. Lo stato non ha una religione ufficiale e nemmeno le altre pubbliche istituzioni -> per cui quando le Regioni nel decennio giuridico passato hanno iniziato a cambiare i loro statuti talvolta si è affacciato un tentativo della tradizione cristiana, i valori cristiani, le radici cristiane: è molto dubbio che espressioni di questo genere inserite nell’ambito di atti normativi possano ritenersi compatibili con il principio di laicità. Parlare di principi e radici cristiane nell’ambito di un testo normativo può violare il principio del pluralismo sia confessionale sia culturale, perché è chiaro che ogni visione religiosa porta con sé dei valori esistenziali diversi. D’altra parte, il principio supremo della laicità dello stato e delle altre pubbliche istituzioni si pone anche come limite e condizione del pluralismo, nel senso che deve garantire che la sfera politica sia neutrale (passaggio importante). Di fronte ad eventuali conflitti tra valori religiosi: “neutrale nell’ambito di conflitti tra valori religiosi diversi”. Si tratta di un enunciato molto importante di intuitiva evidenza, ma anche molto difficile da realizzarsi nel concreto. Esempio la neutralità dello stato nell’erogazione del sistema scolastico pubblico: la scuola è pubblica quindi aperta a tutti. Statuto della nostra Università artt. 1-2 dove chiaramente si enuncia il principio di laicità all’interno dell’istituzione universitaria, perché l’istituzione universitaria è e deve essere una istituzione neutrale e non prendere parte per dei valori religiosamente ispirati: rispettare tutti coloro che non credono in nulla, ecco il principio ribadito da ordinanza della corte di Cassazione del maggio 2020: “secondo il quale la libertà religiosa tutela anche gli atei, cioè coloro che non credono”. Un altro aspetto del principio di laicità dello stato come principio supremo dell’ordinamento costituzionale e delle altre pubbliche istituzioni è un aspetto che deve essere considerato -> laicità non significa “indifferenza dinanzi alle religioni e tantomeno ostilità”. Si potrebbe aprire una digressione lunghissima sul contenuto del principio di laicità, si allude al fatto che non c’è un’unica laicità nella storia dell’uomo, ma ci sono tante laicità: uno studioso francese Jean Boderò, giurista e sociologo delle religioni, tra le varie opere da lui scritte ha un saggio “la laicità e le laicità” -> con questo titolo l’autore esprime che ogni singolo stato, ogni singola nazione specialmente europea, non solo negli stati uniti d’America, ogni singolo stato realizza il principio di laicità in conformità alle proprie tradizioni storiche. La laicità italiana non è comunque una “laisited de combé”, ovvero laicità da combattimento; laicità non significa anticlericale, non significa ateismo di stato necessariamente. In Italia la laicità non è indifferenza dello stato verso l’esistenza delle realtà religiose, però la laicità comporta necessariamente: “c’è un nucleo irrinunciabile di laicità, il nucleo essenziale della laicità è quello secondo cui lo stato e le altre pubbliche amministrazioni debbono essere garanzia per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo”. Non laicità da combattimento, ma positiva, cioè significa “sforzo” da parte dello stato per rimuovere gli ostacoli che impediscono l’esercizio della libertà religiosa.

Esempio la costruzione degli edifici di culto per la possibilità, da parte degli islamici di esercitare il proprio culto: il problema della costruzione delle moschee, la realizzazione dei presupposti del perché le moschee possono essere costruite; il fatto che non debbano essere posti degli impedimenti ragionevoli. La rimozione nella sostanza, sempre però nell’ambito di una distinzione: sostanza fondamentale del principio di laicità dello stato e delle altre pubbliche istituzioni, “come ha detto la Corte costituzionale, la laicità comporta: la distinzione tra l’ordine delle questioni civili e l’ordine delle questioni religiose”: nel gergo dei giuristi ecclesiastici si usa l’espressione più breve: principio della distinzione tra gli ordini (cosa significa?) -> comporta che i precetti civili non possono essere muniti di sanzioni confessionali; i precetti di natura confessionale non possono essere muniti di sanzioni civili = questo è il nucleo fondamentale del principio supremo di laicità. Esempio: violazione del principio di distinzione tra gli ordini (no separazione): esempio tipico dell’ancien regime, nell’Impero austriaco asburgico, il precetto domenicale, cioè l’obbligo di “udire le messe la domenica e nelle altre feste comandate”-> era sanzionato civilmente, per cui il precetto pasquale era condizione per l’esercizio di determinati diritti, i parroci dovevano rilasciare il certificato dell’adempimento del precetto pasquale, il fatto che si fosse o meno adempiuto questo precetto influiva ad esempio sulla capacità di assumere delle cariche pubbliche (tipica disposizione della violazione del principio di separazione tra gli ordini). Sul principio di laicità dello stato e delle altre pubbliche amministrazioni, la Corte costituzionale ha operato delle distinzioni, nel definirlo, soprattutto: ● Sent. 203/1989: ha configurato quattro obblighi discendenti dal principio supremo di laicità, dicendo che riguardano i pubblici poteri, non sono obblighi che riguardano il privato. La laicità è un principio supremo pubblico, nessun soggetto privato, nessun ente di diritto privato in linea di massima ha l’obbligo di essere laico, anzi ad esempio l’ente di diritto privato ha la libertà di essere laico e di non esserlo. Stiamo parlando di obblighi che riguardano i pubblici poteri e sono quattro che derivano dal principio supremo di laicità:

1. l’obbligo di pubblici poteri di salvaguardare la libertà di religione in regime di pluralismo

confessionale e culturale : per nessun motivo il pubblico potere può impedire l’esercizio della libertà confessionale, per quanto fastidio possa dare la confessione, per quanto estranea una determinata confessione religiosa si dica “estranea” alle nostre tradizioni: non è costituzionale se è detto da un pubblico potere, può essere detto anche da un privato. Pluralismo anche valoriale.

2. l’obbligo di assumere il cd. atteggiamento di equidistanza e di imparzialità nei confronti di tutte le

confessioni religiose da parte dei pubblici poteri , salva una possibilità di regolare bilateralmente e in modo differenziato nella loro specificità i rapporti dello Stato o con la Chiesa cattolica o con le confessioni religiose diverse dalla cattolica. La possibilità da parte del pubblico potere, specialmente da parte dello Stato, di regolare bilateralmente in modo differenziato nella loro specificità i rapporti dello Stato o con la Chiesa Cattolica o con le Confessioni religiose diverse dalla cattolica la troviamo nella Carta costituzionale:  Articolo 8: che prevede la possibilità delle intese dello Stato con le confessioni religiose diverse dalla religione cattolica  Articolo 7: che prevede la possibilità di una regolamentazione bilaterale specifica con la Chiesa Cattolica attraverso lo strumento dei Concordati. La possibilità di una regolamentazione bilaterale prevista dalla Costituzione per garantire una determinata specificità. Una delle prime intese stipulate, a parte il Concordato con la Chiesa Cattolica, il Trattato del Laterano che è tutt’ora in vigore in forza dell’articolo 7 della Costituzione, risale al 1929 l’assetto concordatario attuale, lo strumento con la Chiesa Cattolica che risale all’accordo del 1984 con modificazione al Concordato del

nelle forme stabiliti dalla Costituzione”, dato che la libertà della singola coscienza non può tradursi nella violazione dei diritti degli altri. Il divorzio è stato introdotto nel 1970, viene sancito da un giudice dello Stato con una sentenza, ci sono dei giudici che si rifiutano di sottoscrivere la sentenza, perché il divorzio è contro la mia coscienza: la legge non prevedeva l’obiezione di coscienza da parte dei giudici, e si aprirono dei procedimenti penali a carico di questi giudici per denegata sentenza o per omissioni di atti di ufficio: più recentemente abbiamo avuto altre proposte di questo tipo di posizioni così integriste, come quando entrò in vigore la cod. Legge Cirinnà, unioni civili, unioni tra lo stesso sesso e unioni di fatto ci fu qualche sindaco che si rifiutò: la libertà di coscienza del singolo viene tutelata fino al limite in cui non viene a violare l’esercizio dei diritti altrui e in modo particolare i diritti costituzionalmente garantiti).

  1. obbligo dei pubblici poteri dal principio supremo di laicità dello Stato, sulla base del nostro sistema dei valori costituzionali repubblicani e anche dei valori delle carte europee dello Stato moderno democratico deve realizzarsi una perfetta distinzione tra l’ordine civile e l’ordine religioso, distinzione tra gli ordini, questo è il quarto obbligo fondamentale del principio di laicità, significa che nessun precetto religioso deve essere tutelato civilmente e nessun precetto civile deve essere tutelato religiosamente nella legge dello Stato. Nel sistema del pluralismo dei valori una determinata confessione religiosa può trovare disdicevole l’interruzione volontaria di gravidanza, è legittimo che una confessione religiosa dica ai suoi aderenti di non abortire in nessun caso, ma pretendere di imporre il valore assoluto con legge dello Stato significherebbe violare la distinzione tra gli ordini. DIRITTO ECCLESIASTICO 2020- Lezione: 6 ottobre 2020

**- l’Impero Romano pagano: tolleranza generale;

  • religione e "superstitio";
  • il c.d. editto di Milano (Costantino) (313);
  • l'editto di Tessalonica (380): la nascita dell'ortodossia di Stato;
  • il Cesaropapismo** La lezione precedente può considerarsi una lezione introduttiva dove il docente ha posto l’accento su un principio fondamentale del diritto ecclesiastico italiano, cioè il principio di laicità dello Stato e delle altre pubbliche istituzioni: ricordare e sottolineare il fatto che il principio è un principio supremo dell’ordinamento costituzionale, non è solo un principio costituzionale e fondamentale della Costituzione, ma un principio supremo dell’ordinamento costituzionale, cioè un principio che fa parte della Costituzione formale al pari del principio di sovranità del popolo, del principio repubblicano (“l’Italia è una Repubblica” e non una Monarchia), al pari del principio di eguaglianza. Bisogna sottolineare il fatto che la laicità non è nominata nei 139 articoli della Carta Costituzionale, ma la laicità è frutto di una identificazione da parte della Corte Costituzionale, estremi di alcune sentenze: quindi un principio dell’ordinamento costituzionale identificato in sede di alta giurisprudenza, cioè la Corte Costituzionale; si estrinseca in alcuni doveri da parte dello Stato e delle altre pubbliche istituzioni e nello stesso tempo si parla di identificare le fonti normative del principio di laicità:  articolo 19 Costituzione;  articolo 20 Costituzione;  articolo 8 Costituzione;  articolo 3 principio di uguaglianza formale e sostanziale Costituzione;  articolo 7 Costituzione: regola i rapporti con la Chiesa Cattolica e ha un contenuto generale nell’ambito del diritto ecclesiastico, quale è questo contenuto? Il contenuto della necessaria distinzione tra gli ordini, come dice la Corte Costituzionale, distinzione tra l’ordine religioso o confessionale e l’ordine civile: secondo il principio aureo “nessun precetto religioso deve essere sanzionato civilmente in senso lato e neanche penalmente; e nessun precetto civile deve essere

sanzionato religiosamente dalla legge dello Stato” = è una regola aurea dello Stato moderno e dello stato democratico e rappresentativo dello Stato laico. Laicità di per sé non significa laicismo, la laicità è quindi un termine polisenso, secondo Jean Boderò la laicità e le laicità, pur avendo un contenuto minimo, il principio di laicità trova delle realizzazioni storiche diverse a seconda della storia di ciascun Paese e Nazione: la laicità italiana non è quella francese, e sappiamo che la grande tradizione laica francese si impregna sulla legge di separazione del 1905, mentre in Italia è regolata dalla carta costituzionale entrata in vigore nel 1948 in una situazione storica bene precisa, che si riflette nella composizione dell’Assemblea Costituente, quali erano le forze fondamentali? C’era una forza politica legata al cattolicesimo romano, alla Chiesa Cattolica, la democrazia cristiana; poi c’era un forte partito comunista e poi c’erano delle forze minoritarie rispetto a queste due, che si ispiravano ad una forma di separatismo come il partito socialista, il partito d’azione, partito liberale e così via. L’articolo 7 da questo punto di vista fu in un certo senso frutto di un compromesso, relativo al mantenimento in vigore dei Patti del Laterano del 1929, nati in piena epoca fascista. (Importanza articolo 19, e articolo 3 Costituzione) L’articolo 7 è importante perché la Corte costituzionale sancisce la distinzione tra gli ordini : “lo Stato e la Chiesa sono ciascuno nel proprio ordine, indipendentemente e sovrani” (1° comma). La Chiesa è indipendente e sovrana nel proprio ordine: esempio i decreti del presidente del Consiglio dei ministri che nel momento terribile di pandemia, proibiscono le cerimonie civili, ma anche religiose, per motivi sanitari. I fondamenti dei DPCM che fermano le cerimonie religiose e civili, trovano fondamento in quale funzione statale? Punto delicato nel quale sono nate delle polemiche da parte di alcune confessioni religiose, o meglio da parte di alcuni degli esponenti di alcune confessioni religiose per il fatto che lo Stato è intervenuto a bloccare le cerimonie per esempio nelle Chiese: il fondamento della potestà statuale stava nell’articolo 32 Cost comma 1: “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti” -> è l’unico caso in cui la Carta Costituzionale definisce individualmente e singolarmente fondamentale un diritto. All’epoca i DPCM venivano ad incidere anche sull’esercizio del culto pubblico, anche alcuni colleghi ecclesiasticisti fecero polemica dicendo che in questo caso veniva violata la libertà della Chiesa sancita dall’articolo 7 della Costituzione -> è una valutazione erronea perché quando la potestà statuale e in questo caso il Governo incide per motivi di salute sulle cerimonie religiose non fuoriesce dalla competenze del proprio ordine, la tutela della salute è propria dell’ordine dello Stato: la tutela della salute è ordine dello Stato e se il provvedimento interviene per motivi di pubblica salute non c’è alcune violazione del principio della distinzione tra gli ordini. Quando lo Stato andava a limitare in forza dell’articolo 32 Costituzione anche le cerimonie religiose non lo ha fatto per intervenire sull’ordine confessionale o religioso ma l’ha fatto per un principio più ampio (segnalazione della distinzione tra gli ordini che è un principio reciproco). Quando il Magistero ecclesiastico interviene su temi di pubblico interesse regolarmente ci sono voci dissenzienti, ad esempio la Chiesa o altre confessioni religiose fanno ingerenza, bisogna stare attenti a fare valutazioni di questo genere perché comunque le confessioni religiose hanno diritto di dare delle indicazioni pratiche, morali, religiose ai propri aderenti: è importante che le indicazioni confessionali non si impongano a tutti affinché non sia violato il principio di distinzione tra gli ordini. Come si arriva storicamente alla determinazione del principio di laicità dello Stato e delle altre pubbliche istituzioni? Si allude al fatto che gli articoli della nostra carta costituzionale, ma anche delle carte sovranazionali, che tutelano la libertà religiosa e la libertà delle confessioni si possono vedere come una forma di palinsesto (= codice palinsesto, è un pergamena nella quale ci sono più strati, magari sotto con un testo medievale del XII o XIII secolo grattando sotto si trova un codice romano di Virgilio; le pergamene hanno una vita perpetua da un certo punto di vista, in questo modo sono stati recuperati molti testi antichi) -> a partire dall’articolo 19 Costituzione “ tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”: è il canone fondamentale del principio di libertà religiosa, può

Roma c’è un edificio grandioso che è il simbolo di questa mentalità non esclusivista che è il Pantheon, è dedicato a tutti gli Dei. Il romano ha anche un’altra concezione di rapporto con le divinità diverse dalle proprie, ci possono essere divinità che provengono dall’estero che sono forti, a volte anche più forti delle nostre divinità patrie. I romani pagani come frutto del rifiuto dell’esclusivismo religioso in linea tendenziale sono tolleranti, non significa che accettino tutto, la teoria della romanità pagana si impernia sulla distinzione tra religio e superstitio: per i romani la superstizione è un concetto tecnico, è una delle accuse fatte ai cristiani di essere non professanti di una religione, ma professanti di una superstizione, la superstitio è una religione per eccesso. Tutte le accuse fatte dagli scrittori pagani nei confronti dei cristiani sono delle accuse strettamente correlate al fatto che i cristiani sono esclusivisti. Famosa lettera che scrive Plinio il giovane all’Imperatore Traiano: Plinio è governatore in una provincia lontana da Roma, dove sta tre anni dal 111 al 113. Si trova di fronte a dei gruppi di cristiani, in una comunità del II secolo ed il cristianesimo si sta diluendo nell’impero Romano a macchia d’olio: Plinio interroga Traiano, su che cosa deve fare nei confronti dei cristiani, nell’ambito di questa lettera di Plinio il giovane troviamo l’espressione superstizione che dice: “ sospeso il processo (sta processando dei cristiani) ricorda il tuo consiglio (sento da te cosa devo fare) mi sembra che la cosa ne sia degna soprattutto per il gran numero degli accusati (cristiani), perché molti di ogni età e sesso sono o saranno processati, il contagio di tale superstizione ha invaso non solo le città, ma anche i villaggi e i campi”. Traiano risponde “hai agito giustamente nell’esaminare le cause di coloro che ti furono denunciati come cristiani”. Plinio fece una valutazione caso per caso nei confronti dei cristiani, tende a vedere e ad accertare se i cristiani accettano di essere aperti anche al culto delle divinità pagane: il famoso principio chiede al cristiano non di rinunciare al proprio Dio, perché il romano è tollerante in linea generale, ma si chiede al cristiano di ammettere il culto ad esempio del genio dell’imperatore a fronte delle divinità pagane: non si chiede da parte dei romani pagani al cristiano di rinunciare al proprio Dio, ma gli si chiede di ammettere anche gli altri Dei ed in modo particolare gli Dei patri. La cosa diventerà sempre più pesante man mano che crescerà il culto dell’Imperatore, perché il culto imperiale si interseca strettamente con la struttura politica imperiale. In questa fase è importante il principio secondo il quale l’Impero Romano pagano in linea generale non è esclusivista perché è una religione politeista, ammettere un’altra divinità non era un problema. I cristiani come gli ebrei/giudei sono monoteisti (= status giuridico dei giudei, cioè gli abitanti della regione della Giudea sotto l’Impero Romano, veniva chiamata Palestina, che ha come capitale Gerusalemme. Gesù era Galileo di provenienza perché era di Nazareth, Galilea si trovava nella provincia settentrionale, nel racconto evangelico Gesù muore a Gerusalemme, nel 70 i romani con l’esercito di Tito distruggeranno Gerusalemme soprattutto il Tempio). Paragrafo 3: il c.d. editto di Milano (Costantino) (313) La figura di Costantino imperatore che nasce pagano, figura complessa e difficile da decifrare politicamente e religiosamente, si converte al cristianesimo, ma si fa battezzare cristiano sul letto di morte. È famoso per il celeberrimo Editto di Costantino del 313, quello che comunemente viene chiamato Editto di Milano, da tener conto che non è un provvedimento che fissa il cristianesimo come religione di stato, al contrario è un editto di tolleranza, Costantino unitamente a Licinio. Editto di Milano chiamato così, perché Costantino da Costantinopoli era andato a Milano per le nozze della sorella, lettura di un passo, pagina 30, nell’Editto di Milano del 313 Costantino e Licinio rimangono all’interno della grande concezione pagana, una concezione di tolleranza nei confronti delle divinità e una convenzione per la quale si va in cerca della divinità più forte, con la quale è necessario mantenere un rapporto di Pax deorum , la pace degli dei, stare in pace con tutte le divinità, in modo tale che le divinità siano a noi favorevoli, il favore delle divinità determina, ad esempio le vittorie militari, sono frutto e sintomo del fatto che noi abbiamo la benevolenza degli dei, e porta salute fisica, prosperità. Tra le varie accuse che vengono fatte ai cristiani in epoca precostantiniana c’è quella di non turbare la Pax deorum, il cristiano che si rifiuta di bruciare il granello di incenso alle divinità pagane provoca l’irritazione degli dei, e poi è fonte di castigo per tutti, e venivano così accusati di essere causa dei terremoti, delle pestilenze, oggi sappiamo come avvengono ma una volta si pensava che fosse un Dio adirato con gli uomini. In questo editto ritroviamo ancora riecheggiata questa concezione e dobbiamo preservare la Pax deorum, la libertà per tutte le religioni in modo tale “ divinità che

liberamente veneriamo, in tutto possa accordarci il suo consueto favore e benevolenza” : si ha testimonianza del fatto che Costantino nella sua storia personale incline verso il monoteismo, in un primo tempo non nel monoteismo cristiano, ma ad esempio nel monoteismo del culto solare. Da ricordare che il cd. Editto di Costantino è del 313, inizio del IV secolo, editto di tolleranza e di libertà religiosa per tutte le religioni e dunque anche per i cristiani. Paragrafo 4: l’editto di Tessalonica (380): la nascita dell'ortodossia di Stato Quando invece arriva la decisione fondamentale di proclamare il cristianesimo come un’unica religione dello stato? (fatele per la storia dell’occidente) arriva alla fine del IV secolo, l’Editto di Milano avrà vita breve dal 313 al 380 d.C., perché nel 380 che cosa interviene? Interviene l’Editto di Tessalonica, chiamato anche Editto di Teodosio. Si avrà in questo editto una decisione fatale, si sentiranno i suoi effetti nel bacino del mediterraneo, nei territori dell’Impero Romano d’Occidente e poi d’Oriente per secoli. In questo editto viene proclamata una ortodossia di Stato: il cristianesimo come ortodossia di Stato, cioè come unica religione dello Stato. Come era mutata la mentalità dall’epoca dell’Impero Romano pagano e di Roma in fase repubblicana, si aveva un politeismo tendenzialmente tollerante, e qui il monoteismo che si manifesta in modo esclusivista, c’è un unico Dio vero. Nel Codice Teodosiano alla prima pagina, si trova la professione di fede, Professio Fidae, sarebbe inimmaginabile oggi una costituzione che si apre con una professione di fede, però questo codice si apriva così, perché quella è l’ortodossia di Stato, le altre religioni sono tutte false, superstizioni. Torna il concetto di superstizione, ma concepita in modo diverso da come la concepivano i romani in epoca pagana la religione per eccesso: ora le superstizioni sono le religioni che divergono dall’ortodossia di Stato. L’ortodossia di Stato comporta la creazione di alcune figure giuridiche di coloro che dissentono dall’ortodossia di Stato, prima di tutto la figura giuridica dell’eretico, nasce lo scismatico, sono figure giuridiche peculiari, l’apostata è il cristiano battezzato che aderisce ad un’altra religione, nel Codice teodosiano, Libro XVI descrive le sanzioni penali nei confronti degli eretici, degli scismatici, e degli apostati, tutti coloro che dissentono dall’ortodossia di Stato e si apre con l’Editto di Tessalonica, Costantino aveva cominciato ad elargire, man mano che si avvicinava al cristianesimo, privilegi per la chiesa cattolica, per i cristiani ortodossi. Nel 380 abbiamo il trionfo dell’ortodossia di Stato, l’adesione o la mancata adesione incide direttamente sullo status giuridico dell’individuo e sull’esercizio di quelli che noi oggi chiamiamo diritti civili: è un passaggio che poi nella storia dell’occidente diventerà foriero con delle disposizioni terribili inaccettabili agli occhi del docente (anche le mie), disposizioni persecutorie per motivi religiosi, per motivi di intolleranza religiosa, i dissenzienti vengono puniti, nel Libro XVI Teodosiano le pene che venivano stabilite per gli eretici impenitenti sono delle pene terribili, verrà applicata per l’apostata anche la pena di morte: su questa base nel medioevo si costruirà tutto l’armamentario dell’inquisizione, dove l’accusa di bestemmia e di blasfemia nei confronti della divinità comporta la pena di morte, perché si utilizza un ragionamento tipico dei regimi inteleresti e braivi di libertà religiosa. La divinità è la cosa che abbiamo di più grande, ergo l’offesa alla divinità è la cosa più grave che un individuo possa commettere, e poiché è la cosa più grande che un individuo possa commettere deve essere sanzionata con la pena più grande, ed è la pena capitale, ovvero la pena di morte. Questo tipo di mentalità nell’occidente europeo sarà definitivamente spazzata via solo con il crollo dell’Ancien Regime, e in modo particolare con Napoleone. Quanto si dice per la blasfemia vale anche per l’apostasia, se l’individuo è tramite il battesimo all’interno della Chiesa vale per la sua salvezza, nel momento in cui rinuncia alla vera Chiesa, debba essere punito per un delitto considerato gravissimo. Con l’Editto di Teodosio del 380 l’ortodossia cattolica è religione ufficiale dell’Impero, con un aspetto ulteriore, unica religione dello Stato non ce ne sono altre, e se ci sono all’interno dello stato, se ci sono dei sudditi che fanno una scelta diversa difforme rispetto all’ortodossia di stato, eretici, apostati e scismatici, questi sono non solo cattivi fedeli ma sono anche dei cattivi sudditi, perché l’unità della religione ufficiale garantisce l’unità della compagine statale: la religione diventa strumento di ordine pubblico. Nel 476 viene deposto l’ultimo imperatore romano d’occidente, le insegne imperiali vengono inviate a Costantinopoli e a Roma rimane l’autorità papale, nei rapporti dei due ordini, ovvero quello politico e

Lezione: 13 ottobre 2020

**- il Sacro Romano Impero (800);

  • le lotte per le investiture: il problema dei feudi ecclesiastici;
  • il c.d. Concordato di Worms (1122);
  • Innocenzo III (1198-1216): la potestas directa in temporalibus in forza della "ratio peccati";
  • Bonifacio VIII e la teoria delle due spade (bolla Unam Sanctam: prima pubblicazione 1302)** Riepilogo lezione precedente: con la caduta dell’Impero Romano d’Occidente 476 d.C., e l’illustrazione delle caratteristiche fondamentali dei rapporti tra Stato - Chiesa nell’Impero Romano d’Oriente, quest’ultimo caratterizzato secondo una sistematica che viene costruita nella metà dell’800, dal Cesaropapismo , non è un termine dogmatico, che cosa si intende dire con questa affermazione? Cioè che può essere contenuto secondo diverse modalità storiche, esiste un cesaropapismo che si atteggia in modo diverso secondo tempi e luoghi. Poi abbiamo visto il Cesaropapismo bizantino nel quale l’imperatore che finge di vivere idealmente alla metà del ‘400 quando l’Impero Romano d’oriente cade sotto la potenza ottomana, la caduta di Costantinopoli. Nell’ambito del cesaropapismo bizantino l’imperatore è Vescovo, Costantino definisce sé stesso vicarius cristi, oggi si fa polemica sui titoli del Papa e il primo che ha definito sé stesso come vicario di Cristo fu Costantino e si definiva come tredicesimo apostolo. Condizione del papato romano: situazione giuridica del papato romano Nel momento in cui viene deposto nel 476 d.C l’ultimo imperatore romano d’occidente, al centro dell’Italia a Roma inizia a decollare la potenza territoriale papale. Sull’affermazione nel centro Italia della potenza territoriale papale, interessa che progressivamente si forma una potestà papale temporale, che a partire dal V secolo al IX secolo: accade che tra l’VIII e il IX secolo la cancelleria papale cercherà di circondare di un’aurea leggendaria alla formazione della potestà temporale e papale, la cd. Falsa donazione di Costantino, secondo la quale Costantino dell’editto del 313 avrebbe fatto una donazione al Papa, addirittura della metà dell’impero, la donazione delle insegne imperiali, la donazione della porpora, eccetera. Si tratta di costruzioni leggendarie ex post, costruzioni fatte, con quale scopo? Con lo scopo di giustificare ciò che è avvenuto nella realtà, la formazione della potestà temporale del Papa avviene secondo la categoria del patrimonio di Stato, i territori che il papato romano riesce ad assoggettare sotto la propria potestà, sono territori che costituiscono e che progressivamente accrescono il patrimonium sancti petri , questa affermazione ci consente di ricordare che nell’epoca medievale, vi è una profonda contaminazione del concetto di Sovranità e proprietà, tipico della concezione feudale, l’Imperatore o il Rex o il Signore Feudale è proprietario dei territori soggetti alla sua sovranità, per noi non è facile da comprendere, ma si realizza quello che comunemente in storiografia viene chiamato concezione territoriale dello Stato oppure detta concezione domenicale dello Stato. Colui il quale è il Signore del territorio, è anche proprietario, questa concezione durerà fino al Codice Napoleonico: la distinzione tra dominio utilis e dominio imminente, il Re o il Signore feudatario come titolare di tutti i territori che sono sotto la propria giurisdizione, titolare cioè della proprietà imminente, mentre poi la proprietà utile verrà concessa, per esempio al feudatario: ci saranno delle conseguenze di questa concezione nei rapporti tra Stato e Chiesa, sarà Napoleone che proclamerà indivisibile il diritto di proprietà. Prendiamo in considerazione il territorio dell’antico Impero Romano d’occidente nel quale abbiamo da un lato la formazione dei regni nazionali, regni intessuti di elementi barbarici, come il regno dei franchi; dall’altro la progressiva formazione nell’Italia centrale della potestà temporale papale. Si ragionava in termini di patrimonio sancti petri, il romano pontefice aveva un suo beneficio territoriale, cioè ha dei beni territoriali per il quale riceve i mezzi per il proprio sostentamento. Quando si deve arrivare per trovare il concetto di Stato pontificio? Lo ritroveremo nel 1815, cioè con il Congresso di Vienna, quando il patrimonio di San Pietro, cioè nella sostanza il patrimonio soggetto alla sovranità temporale papale sarà definito Stato pontificio o Stati pontefici. Quali sono le conseguenze del sistema feudale sui rapporti tra Stato e Chiesa?

Titolo della lezione di oggi: Il SACRO ROMANO IMPERO: che cosa è? Da non dimenticare che nell’Impero orientale si continua con la presenza di un Imperatore a Costantinopoli, grande Capitale sul Bosforo, costruita dall’Imperatore Costantino, sul posto di una città più piccola, che si chiamava Bisanzio. Costantinopoli quando viene ricostruita da Costantino è quattro volte il territorio dell’antica Bisanzio. Nell’Impero d’oriente continua a permanere un Imperatore romano d’Oriente i cui rapporti con la Chiesa sono caratterizzati dal Cesaropapismo. Nell’occidente abbiamo la data, la notte di Natale 800: cosa succede? Il Papa romano incorona un Re Franco, si chiamerà Carlo, e successivamente si chiamerà Magno. Quando nella notte del Natale dell’ Carlo viene incoronato dal Papa Leone, Carlo Magno è già Re dei franchi: è un re di un popolo barbarico e il papa gli dà una nuova legittimazione, perché diventa il primo imperatore di un impero occidentale ricostituito. Il Papa gli dà una nuova legittimazione, ma dal punto di vista dei rapporti tra Stato e Chiesa ciò che è centrale nell’impero che poi sarà chiamato Sacro romano impero, è centrale l’istituzione del feudo territoriale, l’imperatore ha i suoi feudatari, il feudo come parte del territorio che viene concessa dall’imperatore ad un feudatario. La struttura del sistema feudale è importante perché accanto ai feudi laici ci sono i feudi ecclesiastici: che cosa sono i feudi ecclesiastici? I feudi ecclesiastici sono quei principati ecclesiastici territoriali che l’imperatore concede, secondo la tritura e il meccanismo feudale, a degli ecclesiastici. Ecco allora la figura dei vescovi feudatari e dei vescovi conti: è un punto di centrale importanza perché, ad esempio in alta Italia, quale è il principato ecclesiastico territoriale più importante di questa epoca a partire da Carlo Magno? Il principato ecclesiastico territoriale più importante è quello di Aquileia, dove il patriarca di Aquileia è un Vescovo dal punto di vista ecclesiastico, il quale ha un nome più solenne ed esercita una potestà di tipo spirituale su un determinato territorio. Il patriarca di Aquileia oltre a Vescovo titolare della potestà spirituale, in quanto feudatario imperiale è anche titolare della potestà feudale territoriale. È un punto centrale nella struttura del Sacro romano impero, che avrà delle conseguenze collaterali multiformi nella progressiva affermazione del celibato per i Vescovi Conti, in questo modo non accampano pretese di tipo ereditario. Si pone un problema fondamentale in relazione a queste figure in cui in un’unica persona fisica si concentrano le due potestà, sia spirituale e feudale territoriale, e quale sarà il problema fondamentale, che condurrà al primo grande scontro tra impero e papato? Sarà data dal fatto che i poteri sono duplici, che nella stessa persona fisica c’è un’assegnazione di poteri spirituali esoterici temporali. Ad esempio, sorge il conflitto sulla scelta della persona: chi sceglie il patriarca di Aquileia? Il patriarca di Aquileia è un feudatario, è un feudo ecclesiastico che arriva fino in Carinzia, ha sede formalmente ad Aquileia poi si sposta a Udine perché, ad Aquileia c’è la malaria, ma si pone il problema fondamentale della designazione della persona. Non è ancora il problema centrale dei feudi ecclesiastici, è scontato che il patriarca venga scelto dalla cancelleria imperiale, il Papa di Roma non ha mai nominato un patriarca di Aquileia così come il Papa romano fino alla caduta della Repubblica Veneta del 1727 non ha mai nominato un patriarca di Venezia, il patriarca di Venezia sono sempre nominati dal Senato Veneto come i Vescovi veneti. Paragrafo 2: le lotte per le investiture: il problema dei feudi ecclesiastici; Quindi il problema non è tanto la scelta della persona: nella lotta per le investiture il problema centrale è dato dalla competenza al conferimento dei poteri, cioè al conferimento dei due poteri che coesistono nella figura del feudatario ecclesiastico Vescovo-Conte. Il conferimento del potere feudale territoriale, si chiama investitura, è l’atto di conferimento dei poteri spirituali, tecnicamente si chiama istituzione canonica. Cosa succede in capo alla cancelleria imperiale? Succede che la tendenza a rivendica la designazione della persona fisica, ma la pretesa da parte dell’imperatore, e cioè della sua cancelleria, è la pretesa a fare anche

Paragrafo 4: Innocenzo III (1198-1216): la potestas directa in temporalibus in forza della "ratio peccati" Abbiamo da un lato il romano pontefice che pretende di esercitare le potestà temporali. Il pontefice che rappresenterà in maniera inarrivabile da un punto di vista mondano lo splendore temporale del papato sarà Innocenzo III, è colui che celebra uno dei massimi Concili Medievali, il Concilio della Cristianità lateranense IV poco prima di morire. All’inizio nei primi quindici anni del Duecento, a pochi anni da Gregorio IX che promulgherà il Liber Extra 1234: quindi da un lato abbiamo il papato romano che pretende di esercitare le potestà temporali e dall’altro il Sacro romano impero che pretende di esercitare potestà spirituali. Le potestà spirituali, oggi diciamo di ingerirsi nelle questioni spirituali, ma dal punto di vista della cancelleria imperiale dell’epoca? Non c’era nessuna ingerenza, perché come era sacra la persona del romano pontefice, così dal punto di vista della cancelleria imperiale era sacra la persona dell’imperatore. In termini giuridici: perché è sacra la persona dell’imperatore del Sacro romano Impero? Perché la potestà che esercita l’Imperatore, secondo questa concezione, gli viene concessa direttamente da Dio: c’è un grande sostenitore di questa teorica: la potestà imperiale e temporale concessa direttamente da Dio e non dai preti, il grande sostenitore fu Dante Alighieri: 1265-1321: l’anno prossimo centenario della morte. Le pretese reciproche di un romano pontefice intende essere titolare della potestà temporale e di un imperatore che sostenendo di derivare i suoi poteri direttamente dalla Divinità e non attraverso la mediazione di preti conduce al grande scontro tra papato e impero. Il Pontefice Innocenzo III, rappresenta il più grande esempio di successo mondano del pontificato romano all’interno della cristianità medievale, stiamo parlando del 1200, questo periodo storico si apre con Innocenzo III: cioè lo splendore massimo di queste pretese temporalistiche del papato romano a livello europeo, ma questo stesso periodo si chiuderà con il fallimento totale di queste pretese, da chi sarà rappresentato il fallimento? Sarà rappresentato da Bonifacio VIII, che l’immenso Dante Alighieri nella Divina Commedia mette all’inferno. Quali sono le prostese di Innocenzo III? Quale è il fondamento per il quale il romano pontefice pretende di esercitare direttamente o indirettamente una potestà temporale? Quale è la motivazione sulla base della quale la cancelleria papale nella quale Innocenzo III pretende di essere il giudice del cielo e della terra? La motivazione è quella che tecnicamente verrà definita potestas directa in temporalibus (= sulle cose del mondo), è una pretesa papale, il fondamento per ragionare in termini di potestas directa in temporalibus viene espressa con la locuzione medievale, il romano pontefice Innocenzo III, e poi alla fine del secolo Bonifacio VIII con scarsissimo successo pretende di essere titolare della potestas directa in temporalibus, continua ad utilizzare questa formula perché si dava per scontato che un romano pontefice fosse titolare della potestas directa in spirituali bus, nessuno disconosce questa funzione che il romano pontefice eserciti la sua giurisdizione sulle cose spirituali; mentre la contestazione imperiale invece avviene, la contestazione de parte dei re, degli Stati nazionali che si stanno formando specialmente il Re di Francia, la contestazione riguarda la pretesa papale di esercitare una potestà diretta sulle cose di questo secolo: sapete quale è il fondamento sulla base del quale il papato romano pretende di esercitare la potestà diretta? Il fondamento si esprime nella formuletta “ratio peccati”, con l’ablativo “ratione peccati”: cosa significa? Questa formula viene utilizzata nei documenti papali in questa epoca, si potrebbe tradurre in questo modo è la motivazione della possibile peccaminosità di un determinato atto, tradizionalmente la presa di Innocenzo III, esamino quattro documenti e si trovano riprodotti nel Corpus Iuris Canonici, nelle Decretali di Gregorio IX:

  1. Decretale di Innocenzo III per Venerabilem fratrem del 1202, che finirà nelle Decretali di Gregorio IX: accade che un feudatario della Francia meridionale, Guglielmo di Montpellier, ha dei figli nati naturali fuori dal matrimonio, chiamati figli illegittimi. Questi figli erano nati da una seconda moglie illegittima, perché il primo matrimonio era ancora valido canonicamente, allora Guglielmo si rivolge

ad Innocenzo III e gli chiede la legittimazione: un Papa che tramite la concessione o la negazione della legittimazione dei due figli interferisce direttamente sulla successione, se il Papa legittima i due figli i due figli possono succedere a Guglielmo; se il papa non li legittima i due figli non possono succedere in quanto “bastardi”, non è cosa da poco riconoscere ad un Pontefice romano di intervenire direttamente sulla successione al trono o alla linea della titolarità feudale. Il romano Pontefice non concede la dispensa per la legittimazione, la conseguenza è che i figli non legittimati dalla dispensa papale, non possono succedere al padre.

  1. Secondo documento di Innocenzo III del 1204, Decretale Novit Ille: è una disputa feudale, ci sono delle ostilità, dove il romano pontefice si ingerisce direttamente in una disputa feudale perché c’è una prolungata ostilità militare tra Filippo Re di Francia e Giovanni Senza Terra Re d’Inghilterra, durano per anni a causa di alcune controversie feudali. Giovanni Senza Terra si rivolge per protestare al Papa romano Innocenzo III, il Papa desidera porre fine a questa guerra per motivi di controversie feudali perché questi due Re formalmente cristiani e cattolici si fanno guerra tra loro, non possono partecipare alla Crociata al cd. “Infedele” per liberare la Terra Santa, la IV crociata del 1204, importante anche perché i cristiani veneziani passeranno a Costantinopoli e faranno il “sacco di Costantinopoli” cristiani contro cristiani (cattolici romani contro cristiani orientali). Il Papa cerca di imporre la sua giurisdizione nella controversia contro i due Re con la decretale Novit Ille, finisce nel Liber extra di Gregorio IX, nel Corpus Iuris Canonici, in questo documento si ha la proclamazione da parte di Innocenzo III di quella dottrina che rimarrà celeberrima: “il Papa come tale non ha un’autorità diretta sulle dispute feudali, però la sua vera e propria potestà diretta, non può essere messa in discussione quando è in gioco la morale cristiana, ecco la dottrina della “ratio peccati”, potestas directa sulle cose temporali in capo al romano pontefice, razione peccati”. Nella pratica della Cristianità medievale nella sostanza, tutti gli atti politici, ma anche tutti gli atti privati coinvolgono la morale, ad esempio un contratto che viene sanzionato con un giuramento tipo quello dell’epoca medievale sanzionare o confermare un contratto con un giuramento, ma è tipico anche dei trattati internazionali, i trattati tra monarchi vengono sanzionati con un giuramento, oggi è un atto giuridico secolarizzato, però per l’uomo medievale il giuramento è un atto sommamente sacro perché con il giuramento si cita conferma la vidimità, su questo punto anche in relazione agli atti privati, come gli atti di compravendita come gli atti notarili, i giudici ecclesiastici medievali e preti pretendono di avere una competenza giurisdizionale: perciò dicono che se nel contratto di compravendita c’è il giuramento, l’invocazione della divinità il giudizio su quel contratto passerà dalla competenza del tribunale temporale alla competenza del tribunale ecclesiastico, ecco la ratio peccati, questo vale anche per i trattati internazionali: contratti e trattati tramite il giuramento chiamano in causa la divinità, quando viene richiamata in causa entra in scena la potestà spirituale, vale a dire la potestà papale e non solamente, e non per quanto riguarda l’esistenza dell’atto, ma anche per quanto riguarda la sua interpretazione e la sua esecuzione, perché l’infedeltà nei confronti di un contratto o di un trattato che abbiano invocato il nome della divinità, questa infedeltà diventa un delitto canonico spergiuro quindi è di competenza del romano pontefice darne il giudizio, razione peccati. La ratio peccati come fondamento teorico alla pretesa della potestas directa in temporalibus da parte del romano pontefice.
  2. Decreto Venerabilem fratrem, marzo 1202;
  3. Lettera Sicut universitaria conditor; Innocenzo III muore nel 1216, la contestazione alla pretesa della potestas directa in temporalibus da parte del romano pontefice e da parte della cancelleria imperiale, e dalle cancellerie rege dei regni nazionali, da parte soprattutto del regno di Francia diventeranno più forti e tenderanno a circoscrivere la potestà pontificia in spirituali bus. E il successo mondano del pontificato di Innocenzo III nello stesso XIII secolo si trasformerà in un fallimento totale con Bonifacio VIII.

DIRITTO ECCLESIASTICO 2020-

Lezione: 14 ottobre 2020

**- La rottura della Cristianità medievale: il Grande Scisma d'Occidente (1378-1417) e la Riforma protestante e le Guerre di religione (1517-1648);

  • la Pace di Augusta (1555): principio "cuius regio illius et religio";
  • lo ius migrandi;
  • il Concilio di Trento (1545-1563): luoghi tridentini e luoghi non tridentini. L'inizio delle lotte giurisdizionali negli Stati cattolici** Domanda studente: si è detto che la potestà delle cose temporali da parte della chiesa viene legittimata in ragione della ratione peccati, questa ratione peccati era sostenuta solo dal fatto che al termine degli accordi e dei contratti vi fosse il giuramento sulla divinità o era solo uno degli esempi, un elemento circostanziale? Risposta prof: ratio peccati, ovvio che, come sempre succede nella storia della chiesa, le autorità ecclesiastiche tendono ad avere un atteggiamento pervasivo e generale nei confronti dell’esercizio della potestà secolare. Non c’è dubbio che gli elementi di singola circostanza sono un’occasione fondamentale e specifica. Ieri ci siamo lasciati su quella terrificante espressione della papolatria e della pretesa papale di Bonifacio VII che è la bolla UNAM SANCTA, però poi per Bonifacio VIII e per il papato romano vanno assolutamente in modo diverso rispetto alle pretese. Inutile che io ricordi lo “schiaffo di Anagni “, il modo in cui lo stesso Bonifacio VIII è finito. La realtà è che quando si realizza l’acme della pretesa papale, appunto con Bonifacio VIII, in quello stesso momento cominciano le contestazioni alla potestà papale stessa. Vorrei ancora ricordare, il DE MONARCHIA di Dante Alighieri, ne ho già accennato ieri. Qual è la posizione di Dante? La posizione di Dante nel suo trattato de monarchia è esattamente questa: Dante indubbiamente riconosce la suprema potestà papale, però la limita al campo spirituale. Non solo, Dante fa anche un passaggio ulteriore: la potestà imperiale deriva direttamente da Dio, non viene concessa. Adesso avrei da raccontare molte cose sull’incoronazione del Natale dell’800 quando il papato pretende di aver dato una nuova legittimazione a colui che era semplicemente un Re dei Franchi, poi per secoli si dice: “noi siamo giudici di chi è il vero imperatore”. Ieri non vi ho citato tra le varie decretali di Innocenzo III, una decretale nella quale il pontefice, inserendosi in una controversia relativa alla validità dell’elezione imperiale diceva: “Io sono giudice dei conflitti elettorali, in relazione all’elezione imperiale “, proclamando così una superiorità giuridica del papato sulla legittimazione imperiale. Dal trattato de monarchia di dante scaturiscono i monarchici, che non hanno niente a che fare con quei quattro gatti che oggi dicono che in Italia andrebbe bene la monarchia. I Monarchici sono quelli che adottano la soluzione del “monarchia”, i Monarchici seri che coltivano il filone di pensiero espresso da Dante nel de monarchia. I Monarchici vanno in là rispetto all’elaborazione di Dante perché che cosa dicono? Qui evidentemente le posizioni si sbilanciano perché i Monarchici non solamente dicono che la potestà imperiale deriva direttamente dalla divinità e non è legittimata dalla volontà pontificia, ma dicono una cosa un po' più grave agli occhi clericali, cioè che la suprema potestà risiede nell’imperatore. Quindi questi dicono esattamente il contrario di quello che dicevano i sostenitori della potestas directa temporalibus papale, questi dicono che la potestas directa suprema, sia nelle cose temporali che nelle cose spirituali, ce l’ha l’imperatore. La gerarchia ecclesiastica non è di diritto divino, (pensate un po’, dire che il papato romano non è di diritto divino, poi lo dirà Lutero, qui però siamo prima della riforma protestante, siamo nel 1300).

La gerarchia ecclesiastica non è di diritto divino, vi ricordate cosa diceva dell‘Unam Sanctam Bonifacio VIII? Che ci sono due spade del diritto divino e queste due spade, quella spirituale e quella temporale, sono tutte e due di diritto divino e tutte e due nelle mani del Pontefice, questo per volontà divina. Allora i Monarchici invece dicono che la gerarchia ecclesiastica non è di diritto divino ma è di creazione umana, ergo: dipende dall’autorità imperiale. Poi ancora i Monarchici sostengono una tesi: il primato del romano Pontefice, espresso in termini di plenitudo potestatis, è una creazione di diritto umano stabilita soltanto per motivi di convenienza. I Monarchici dicono che il Papa incoronò Carlo Magno, la notte del Natale dell’800, come mandatario del popolo romano. Il Papa e la curia romana non hanno nessuna potestà coercitiva, perché questa spetta esclusivamente all’imperatore. Vi ho citato i tratti essenziali della elaborazione di un autore grandioso: Marsiglio da Padova, il defensor pacis. La contestazione alle pretese della potestà pontificia nei rapporti con la potestà civile (potestas plena directa temporalibus), questa contestazione doveva fatalmente estendersi anche nel campo spirituale. Qui abbiamo vari movimenti considerati dal papato romano come movimenti ereticali tra i quali gli spirituali, i quali dicono che la ricchezza e la potestà temporale della chiesa è contraria ai principi evangelici. Naturalmente è chiaro che nel momento in cui questi movimenti divenuti ereticali devono prendere posizione tra il sostenere la cancelleria imperiale e il sostenere le pretese papali, saranno partigiani dell’autorità imperiale e pertanto saranno condannati dal romano pontefice come eretici, con tutte le conseguenze del caso possibili all’epoca. Dobbiamo dire che il terreno più favorevole per l’opposizione alle pretese di onnipotenza papale, viene preparato durante un evento storico ben preciso: il grande scisma d’occidente, che è un periodo tra la fine del ‘300, i papi tornano da Avignone, e l’inizio del ‘400, che dura esattamente 37 anni (1378-1417), nel quale il papato romano si spacca. Con la conseguenza che coesistono, durante questi 37 anni, due papi in contemporanea e poi tre papi. Il che significa: 3 obbedienze, 3 collegi cardinalizi, 3 corpi episcopali diversi di obbedienza diversa. Voi capite bene che nel momento in cui la cristianità medievale si rompe e si fronteggiano tre obbedienze papali diverse, sorge un problema fondamentale: di trovare un’istanza superiore che dica chi è il “Papa vero “. L’organo che dice “il Papa vero è questo “ha già emesso un giudizio, quindi ha subordinato evidentemente il Papa ad un giudizio superiore. Per l’epoca di cui noi stiamo parlando, in relazione alla problematica di 3 obbedienze diverse, storicamente si manifestano 2 tendenze:

  1. Una prima tendenza palesemente di tipo democratico, che vuole sostituire nell’ambito della chiesa romana una forma di governo rappresentativo: la potestà suprema non risiede nel pontefice ma risiede nel concilio. All’epoca si parlava di potestà del concilio, ad un certo punto si arriva a dire che il concilio rappresenta la chiesa universale. Quindi non solamente una tendenza di tipo democratico ma anche una tendenza di tipo rappresentativo.
  2. Una seconda tendenza, che comunque depotenzia l’autorità del papato romano, è di tipo aristocratico e si esprime nella ascesa di un organo collegiale che è posto accanto al pontefice e che si chiama collegio dei cardinali. In questo periodo è il collegio dei cardinali che pretende di giudicare ad esempio della genuinità dell’elezione del romano pontefice. Chi ha fatto diritto canonico ricorderà quali siano le norme attuali sul collegio dei cardinali: è completamento subordinato alla potestà pontificia e devono avere dei requisiti (deve essere ordinato almeno prete ecc). È una reminiscenza storica del periodo in cui il collegio dei cardinali pretendeva di avere una forma di giudizio sulle qualità di coloro che il romano pontefice voleva creare cardinale. Oppure le pretese del collegio cardinali arrivano fino al punto di voler imporre delle nomine al romano pontefice. Una delle maggiori pretese, storicamente avveratasi più volte, è l’imposizione da parte del collegio dei cardinali, in fase di conclave, cioè in fase di elezione, l’imposizione delle capitolazioni elettorali. (“noi ti eleggiamo Papa però tu sai che una volta eletto devi fare questo e questo e questo.”).