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Il Matrimonio Concordatario: Aspetti Legali e Giurisprudenziali, Sintesi del corso di Diritto Ecclesiastico

sintesi del capitolo inerente al matrimonio.

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

Caricato il 05/02/2020

michelinapasquale
michelinapasquale 🇮🇹

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Cap.12 IL MATRIMONIO
1.il matrimonio civile e il matrimonio canonico
Nell’Italia pre-unitaria il matrimonio era disciplinato dal diritto canonico in base alla regola
tridentina della competenza della Chiesa circa il matrimonio dei battezzati.
Il matrimonio civile era stato introdotto nelle province del continente durante il periodo
napoleonico, ma era venuto meno con la restaurazione.
OBBLIGATORIETA’ DEL MATRIMONIO CANONICO: i sudditi di religione diversa dalla cattolica non
avevano il jus connubii ed erano costretti a formare famiglie di fatto, con conseguenze sfavorevoli
sul piano giuridico.
La Destra storica, con l’art.7 della legge Siccardi (1850) si era impegnata ad introdurre negli Stati
Sardi il matrimonio civile, ma tale intento era naufragato nel 1852, quando il Senato piemontese
aveva rigettato il progetto di legge che era stato presentato in proposito.
IDEA DEI LIBERALI alla base di tale riforma = UGUAGLIANZA DELLA LEGGE RIGUARDO
ALL’ASSUNZIONE DELLLO STATUS CONIUGALE.
Essendo di competenza dello Stato la disciplina dello stato civile dei cittadini, questa doveva
essere uniforme per tutti i soggetti, non era ammissibile che la formazione del rapporto
coniugale fosse disciplinata dalla legge personale confessionale di ciascuno di essi.
INTRODUZIONE DEL MATRIMONIO CIVILE: CODICE CIVILE 1865
Con la nuova legislazione dell’Italia unita, il matrimonio civile fu introdotto in tutto il paese, dal 1
gennaio 1866 lo Stato riconobbe SOLO il matrimonio celebrato dinanzi all’ufficiale dello stato
civile.
Fu introdotto il regime del MATRIMONIO CIVILE OBBLIGATORIO: obbligatorio poiché la legge
non riconosceva altra modalità di formazione del rapporto coniugale. Tale regime è rimasto
inalterato fino al Concordato del 1929
Fra il 1866 e il 1929 la Chiesa Cattolica era rimasta libera quanto alla celebrazione del
matrimonio religioso dei propri fedeli, ma tale evento era per lo Stato un fatto privo di
rilevanza giuridica come “matrimonio”. Per celebrare valide nozze sia per lo Stato che per la
chiesa era necessaria una doppia celebrazione: davanti all’ufficiale dello stato civile e in facie
Ecllesiae.
IL MATRIMONIO CONCORDATARIO
Con il Concordato del 1929 la Chiesa riacquistò sul matrimonio un potere simile a quello previsto
dal Concilio di Trento:
Il MATRIMONIO CANONICO ERA RILEVANTE AGLI EFFETTI CIVILI
-purché fosse trascritto nei registri dello stato civile
-le cause di nullità del vincolo erano riservate alla giurisdizione dei Tribunali ecclesiastici, le
cui sentenze erano rilevanti nel diritto dello Stato.
-Rilevanti anche le dispense pontificie sul matrimonio rato e non consumato
-Difformità con le previsioni del Concilio di Trento: trascrizione del matrimonio nei registri
dello stato civile e il mantenimento del matrimonio civile anche per i cattolici.
2.Il matrimonio concordatario e la sua crisi
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Cap.12 IL MATRIMONIO

1.il matrimonio civile e il matrimonio canonico Nell’Italia pre-unitaria il matrimonio era disciplinato dal diritto canonico in base alla regola tridentina della competenza della Chiesa circa il matrimonio dei battezzati. Il matrimonio civile era stato introdotto nelle province del continente durante il periodo napoleonico, ma era venuto meno con la restaurazione. OBBLIGATORIETA’ DEL MATRIMONIO CANONICO : i sudditi di religione diversa dalla cattolica non avevano il jus connubii ed erano costretti a formare famiglie di fatto, con conseguenze sfavorevoli sul piano giuridico. La Destra storica, con l’art.7 della legge Siccardi (1850) si era impegnata ad introdurre negli Stati Sardi il matrimonio civile, ma tale intento era naufragato nel 1852, quando il Senato piemontese aveva rigettato il progetto di legge che era stato presentato in proposito.  IDEA DEI LIBERALI alla base di tale riforma = UGUAGLIANZA DELLA LEGGE RIGUARDO ALL’ASSUNZIONE DELLLO STATUS CONIUGALE.  Essendo di competenza dello Stato la disciplina dello stato civile dei cittadini, questa doveva essere uniforme per tutti i soggetti, non era ammissibile che la formazione del rapporto coniugale fosse disciplinata dalla legge personale confessionale di ciascuno di essi. INTRODUZIONE DEL MATRIMONIO CIVILE: CODICE CIVILE 1865 Con la nuova legislazione dell’Italia unita, il matrimonio civile fu introdotto in tutto il paese, dal 1 gennaio 1866 lo Stato riconobbe SOLO il matrimonio celebrato dinanzi all’ufficiale dello stato civile.  Fu introdotto il regime del MATRIMONIO CIVILE OBBLIGATORIO: obbligatorio poiché la legge non riconosceva altra modalità di formazione del rapporto coniugale. Tale regime è rimasto inalterato fino al Concordato del 1929  Fra il 1866 e il 1929 la Chiesa Cattolica era rimasta libera quanto alla celebrazione del matrimonio religioso dei propri fedeli, ma tale evento era per lo Stato un fatto privo di rilevanza giuridica come “matrimonio”. Per celebrare valide nozze sia per lo Stato che per la chiesa era necessaria una doppia celebrazione: davanti all’ufficiale dello stato civile e in facie Ecllesiae. IL MATRIMONIO CONCORDATARIO Con il Concordato del 1929 la Chiesa riacquistò sul matrimonio un potere simile a quello previsto dal Concilio di Trento:  Il MATRIMONIO CANONICO ERA RILEVANTE AGLI EFFETTI CIVILI

- purché fosse trascritto nei registri dello stato civile - le cause di nullità del vincolo erano riservate alla giurisdizione dei Tribunali ecclesiastici, le cui sentenze erano rilevanti nel diritto dello Stato. - Rilevanti anche le dispense pontificie sul matrimonio rato e non consumato - Difformità con le previsioni del Concilio di Trento: trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile e il mantenimento del matrimonio civile anche per i cattolici. 2.Il matrimonio concordatario e la sua crisi

Il riconoscimento del matrimonio canonico e della giurisdizione ecclesiastica sulla nullità e sullo scioglimento per dispensa super rato importava la rilevanza civile del diritto della Chiesa, quanto alla disciplina degli impedimenti, dei requisiti di capacità e delle cause di nullità del vincolo.  Art.34 del Concordato lateranense: lo Stato riconosceva al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili e che le cause concernenti la nullità e la dispensa erano riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici.  Con tali previsioni il diritto italiano DEROGAVA ALL’UGUAGLIANZA GIURIDICA DEI CITTADINI IN MATERIA DI STATO CIVILE: rispetto al matrimonio era stato introdotto solo a favore dei cattolici il principio della rilevanza della legge personale confessionale.  L’istituto del matrimonio concordatario importava in definitiva l’UNIFORMITA’ DELLO STATUS CANONISTICO DI CONIUGE CON L’ANALOGO STATUS CIVILISTICO: nel senso che questo sorgeva con il matrimonio religioso e cadeva quando il vincolo fosse dichiarato nullo dalla Chiesa o cessava quando fosse emanata la dispensa super rato. Così era stato creato tra ordinamento civile e ordinamento canonico un regime di UNIONE IMPERFETTA: imperfetta poiché lo Stato non riconosceva effetti civili al matrimonio canonico in taluni pochi casi, e dei tre casi di divorzio previsti dal diritto della Chiesa, riconosceva effetti solo alla dispensa super rato.  L’istituto del matrimonio concordatario è entrato in crisi soprattutto con l’adozione della Costituzione repubblicana, che da un lato ha confermato i patti lateranensi con l’art.7, ma dall’altro ha lasciato aperto il confronto tra le singole norme di derivazione pattizia e le singole norme costituzionali, che avevano ribadito l’uguaglianza dei cittadini “senza distinzione di religione”, la libertà religiosa, il diritto di difesa ecc. 3.la competenza dello Stato sul matrimonio concordatario CRISI DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO A LIVELLO ISTITUZIONALE: si è manifestata proprio attraverso la sua struttura, prevista dagli accordi del 1929:

- Prevedevano la trascrizione del matrimonio come atto di competenza dello Stato per l’attribuzione degli effetti civili al negozio canonico - La materia di tali effetti era di competenza dello Stato: la trascrizione non poteva avere luogo in taluni casi previsti dalla legge e poteva essere dichiarata nulla ove tali impedimenti civili fossero stati trascurati. = DIARCHIA TRA CHIESA E STATO SUL MATRIMONIO CONCORDATARIO

  1. CHIESA: disciplinava la validità del negozio matrimoniale e ne dichiarava l’eventuale nullità;
  2. STATO: disciplinava l’attribuzione degli effetti civili al negozio canonico. ma poteva disciplinare anche il venir meno di tali effetti in forza di una pronuncia del giudice civile, senza violare la norma che riconosceva il vincolo canonico e la giurisdizione ecclesiastica in tema di nullità del matrimonio e di dispense super rato. L’ATTO DI SCELTA DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO: I singoli che, per unirsi nel vincolo coniugale, optavano per il matrimonio concordatario, prima di celebrare tali nozze, compivano un autonomo ATTO DI SCELTA (disciplinato dal diritto dello Stato) tra il regime concordatario e il diverso regime del matrimonio civile  la trascrizione era impugnabile quando la scelta era compiuta da un incapace naturale e doveva essere esclusa la scelta quando fosse stata compiuta da un minorenne non ammesso al matrimonio a norma dell’art.84 cc.

 Oppure il matrimonio canonico poteva essere stato dichiarato nullo, ma restava valido il rapporto coniugale civile, poiché la sentenza ecclesiastica non poteva essere resa esecutiva nel diritto dello Stato. 4.la revisione pattizia delle norme sul matrimonio concordatario e la secolarizzazione L’art.8 dell’Accordo del18 febbraio 1984 e il n.4 del Protocollo addizionale riguardanti il matrimonio: disciplinano la materia in modo ampio e completo, hanno riprodotto in sede concordataria anche norme che nel sistema del 1929 non erano comprese nel testo del vecchio Concordato, ma nella legge matrimoniale n.847/1929 , la quale formalmente prevede norme dettate in modo unilaterale dallo Stato.  tale legge non è stata abrogata dal nuovo Accordo, dunque la materia del matrimonio canonico trascritto è disciplinata dall’art.8 dell’Accordo e dalla vecchia l.n847/1929, per la parte compatibile con le nuove norme e così come è stata modificata dalle sentenze n32 del 1971 e n16 del 1982 dalla Corte costituzionale. LA SECOLARIZZAZIONE DEL MATRIMONIO: processo socio-politico che sul piano normativo si è manifestato con le crisi delle intese concordatarie del 1929, sentenze della Corte costituzionale, introduzione del divorzio in Italia.  Nell’epoca post-moderna, la costituzione negoziale di un vincolo sicuro e affidabile è venuta appannandosi per la proliferazione delle unioni eterosessuali di fatto.  L’Accordo del 1984 ha visto la luce in un periodo storico in cui il matrimonio si è allontanato dalla concezione cristiana ed è passato da istituto giuridico a fatto meramente culturale, dando luogo a non poche incertezze. 5.il matrimonio canonico nel nuovo Accordo: autonomia della volontà degli effetti civili art.8.1 co.1 dell’Accordo 1984: “ SONO RICONOSCIUTI EFFETTI CIVILI AI MATRIMONI CONTRATTI SECONDO LE NORME DEL DIRITTO CANONICO, A CONDIZIONE CHE L’ATTO RELATIVO SIA TRASCRITTO NEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE, PREVIE PUBBLICAZIONI NELLA CASA COMUNALE”.  “matrimoni contratti” (al posto dell’espressione “matrimoni celebrati”): induce a pensare che il riconoscimento dello Stato concerne il matrimonio canonico come atto negoziale disciplinato interamente del diritto della Chiesa.  I nubendi nel celebrare il matrimonio canonico, manifestano una volontà negoziale necessaria ma non sufficiente per ottenere lo status coniugale civile, il quale può essere conseguito solo quando sia da loro compiuto l’atto volontario di iniziativa del procedimento di trascrizione (preventivamente nella trascrizione tempestiva o successivamente nella trascrizione tardiva).  Il matrimonio disciplinato dal diritto canonico produce effetti nel diritto dello Stato quando alla validità;  ma gli effetti civili di tale negozio sono subordinati alla trascrizione nei registri dello stato civile, che può avere luogo dopo che siano state effettuate le pubblicazioni previste dagli art.93 e segg. Cod.civ., come per il matrimonio civile.  SENZA LA TRASCRIZIONE IL VINCOLO RIMANE UN RAPPORTO PURAMENTE RELIGIOSO.  Con tale disposizione si distingue il negozio matrimoniale canonico dal procedimento mediante il quale le parti intendono attribuire effetti civili al matrimonio religioso.

 Vi è una PARITA’ DI REQUISITI PER IL MATRIMONIO CIVILE E PER LA TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO CANONICO :  l’art.8.1. subordina l’attribuzione degli effetti civili al vincolo canonico agli stessi requisiti di capacità richiesti per la formazione del matrimonio civile.  Per la trascrizione è richiesta la capacità (età, sanità mentale e stato libero)

- = tale atto dunque ha vita in forza di un procedimento autonomo rispetto al matrimonio canonico, che può sussistere ed essere valido, nell’ordinamento suo proprio anche in assenza di questi requisiti civilistici. - Può avere luogo SOLO con l’esplicito accordo delle due parti (sia essa tardiva o tempestiva) il quale risulta anche da una serie di circostanze esteriori concordanti: 1. La richiesta della pubblicazione fatta all’ufficiale dello stato civile in vista della trascrizione 2. Lo svolgimento degli adempimenti civilistici posti a carico del ministro di culto successivamente alla celebrazione canonica 3. Le parti inseriscono nell’atto di matrimonio le dichiarazioni attinenti alla scelta del regime patrimoniale o al riconoscimento di figli naturali o alla volontà di legittimarli. 6.la pubblicazione civile e la rimozione degli impedimenti civili 1. La pubblicazione richiesta per la trascrizione deve essere eseguita con le stesse modalità previste dalla legge per la pubblicazione che precede il matrimonio civile (art.93-100 cod.civ) dunque al fine della pubblicazione le parti devono dichiarare all’ufficiale di stato civile: o il loro nome e cognome, la data e il luogo di nascita e di residenza, la cittadinanza e la loro libertà di stato; o devono rendere anche le dichiarazioni tese ad accertare l’insussistenza di impedimenti di parentela, affinità, adozione e affiliazione previsti dall’art.87 cc. o devono inoltre presentare una richiesta scritta al parroco, perché l’ufficiale dello stato civile sappia che quella pubblicazione è correlata alla trascrizione di un matrimonio canonico e non alla celebrazione di un matrimonio civile. IMPEDIMENTI CIVILI E IMPEDIMENTI CANONICI:  In passato era sufficiente, per procedere alla pubblicazione in presenza di un impedimento dispensabile secondo le leggi civili del tempo, che il parroco attestasse l’avvenuta dispensa del parallelo impedimento canonico (non era necessaria la dispensa della competente autorità dello Stato)  ciò era giustificato sulla base del regime di uniformità tra status canonistico e civilistico introdotto in materia matrimoniale (il matrimonio non era trascrivibile solo in caso di difetto di stato libero o di interdizione per infermità mentale).  Essendo venuto meno il rinvio al diritto canonico, essendo la trascrizione fondata su un autonomo procedimento, avente presupposti di validità e potendo la trascrizione aver luogo solo quando le parti stesse avrebbero potuto contrarre matrimonio civile, la tesi della rilevanza della dispensa canonica per gli impedimenti civili derogabili è infondata. Nel nuovo sistema:  In presenza di IMPEDIMENTI INDEROGABILI PREVISTI DALLA LEGGE CIVILE = LA TRASCRIZIONE NON PUO’ MAI AVERE LUOGO

1. il parroco del luogo in cui il matrimonio è stato celebrato richiede la trascrizione, trasmettendo l’atto di matrimonio entro 5 giorni dalla celebrazione. trasmissione dell’atto di matrimonio = atto giuridico appartenente al genere delle notificazioni. 2. L’ufficiale dello stato civile cura la trascrizione entro le 24 ore dal ricevimento dell’atto, solo ove sussistano tutti i requisiti richiesti per la trascrizione (pubblicazione e atto di matrimonio regolare). trascrizione del matrimonio = atto giuridico del genere delle certificazioni, ossia atto che vale a qualificare il fatto complesso del matrimonio canonico, preceduto e accompagnato dal compimento degli adempimenti civilistici come idoneo a produrre nel diritto dello Stato gli stessi effetti del matrimonio civile. 3. Il matrimonio trascritto: produce gli effetti civili dal momento della celebrazione. Art.8.1 dell’Accordo del 18 feb.1984 individua due tipi di trascrizione: tempestiva e tardiva. A. TRASCRIZIONE TEMPESTIVA: = ha luogo quando il parroco trasmette l’atto di matrimonio entro i 5 giorni dalla celebrazione e l’ufficiale dello stato civile trascrive l’atto entro le 24 ore dalla sua ricezione. (essendo l’atto regolare, essendo stata preventivamente effettuata la pubblicazione, e avendo rilasciato il certificato che nulla ostava agli effetti civili del matrimonio canonico) - è indispensabile che le parti prima di celebrare il matrimonio canonico, effettuino la pubblicazione civile. - Il matrimonio trascritto produce effetti civili dal momento della celebrazione: principio coerente con il regime della trascrizione tempestiva disciplinato dall’Accordo, poiché con le sequenze temporali stabilite presuppone che la pubblicazione civile sia stata richiesta in tempo antecedente alla celebrazione del matrimonio. B. TRASCRIZIONE TARDIVA = consente che il matrimonio canonico produca effetti anche se la richiesta della trascrizione non sia effettuata dal parroco entro i 5 giorni dalla celebrazione. - È indispensabile che le parti abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione del matrimonio canonico a quello della richiesta della trascrizione**.

  • La trascrizione tardiva può essere effettuata solo a richiesta di entrambe le parti o** di una sola di esse, ma con la conoscenza e senza l’opposizione dell’altra parte: poiché l’acquisto dello status di coniuge è un diritto individuale personalissimo. - NON è ammissibile la trascrizione post mortem , dopo la morta di una delle parti, a meno che questo evento non sopravvenga dopo la richiesta di trascrizione e l’ufficiale dello stato civile abbia già acquisito agli atti il consenso di entrambe le parti. - NON è ammissibile un consenso “a futura memoria”, in vista della trascrizione quando fosse possibile, o in un testamento, perché in materia di stato coniugale la legge non attribuisce effetti alle dichiarazioni fatte ora per allora. FUNZIONE = RECUPERARE GLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO CANONICO , anche a notevole distanza di tempo

- Occorre che le parti compiano l’atto di iniziativa del procedimento di trascrizione, manifestando nuovamente all’ufficiale la volontà di acquistare lo stato coniugale civile attraverso la trascrizione del matrimonio canonico poiché la trascrizione tardiva serve per recuperare gli effetti civili di un matrimonio canonico che ab origine era destinato alla trascrizione, poi non avvenuta per ragioni di caso fortuito o di forza maggiore. - Anche in tale circostanza, le parti prima della celebrazione devono aver curato la pubblicazione civile, che sarà ripetuta in occasione della richiesta della trascrizione tardiva, perché la pubblicazione matrimoniale perde efficacia trascorsi i 180 giorni successivi al suo compimento o non occorre una nuova pubblicazione se la trascrizione tardiva è richiesta entro tale termine o unica eccezione alla necessità della previa pubblicazione: trascrizione tardiva del matrimonio dei minori, i quali non è pensabile che abbiamo domandato la pubblicazione senza essere ammessi al matrimonio a norma dell’art.84cc.  la previa pubblicazione civile è una prova che all’epoca le parti avevano intenzione di celebrare il matrimonio canonico con effetti civili, dunque la trascrizione tardiva non è ammessa se all’epoca della celebrazione del matrimonio non era stata richiesta la pubblicazione civile. - Trascrizione tardive: produce effetti dal momento della celebrazione , ma lascia impregiudicati i diritti acquisiti dai terzi prima della trascrizione ed in contrasto con lo stato coniugale delle parti. TERZO rispetto al matrimonio = chiunque non è parte del rapporto coniugale, ogni persona diversa dai due coniugi, dunque anche l’erede di una delle parti. 11.gli impedimenti civili alla trascrizione art.8.1 Accordo e il n.4 del Protocollo aggiuntivo prevedono gli impedimenti alla trascrizione del matrimonio , non può avere luogo quando: 1. Gli sposi non hanno l’età matrimoniale richiesta dalla legge dello Stato Oppure quando sussistono impedimenti considerati dalla legge come inderogabili: 2. Il precedente matrimonio avente effetti civili contratto fra le parti 3. Il precedente matrimonio avente effetti civili di una delle parti con altra persona 4. L’interdizione per infermità mentale di una delle parti 5. Adozione 6. Affinità in linea retta 7. Delitto  la trascrizione può avere luogo quando l’azione volta a far valere l’impedimento non è più proponibile MATRIMONIO DEI MINORI:  La trascrizione può essere effettuata tempestivamente quando gli stessi sono stati preventivamente autorizzati alle nozze dal competente tribunale dello Stato, dopo aver accertato la maturità psicofisica la fondatezza delle ragioni addotte (art.84cc.)  In assenza di tale autorizzazione il matrimonio non può essere tempestivamente trascritto, ma solo dopo che sia trascorso il tempo previsto dall’art.117 co.2 cc. per l’impugnazione del

- o perché sia stato contratto fuori dal territorio nazionale. 13.il matrimonio segreto Il diritto canonico oltre alla forma ordinaria di celebrazione, prevede forme speciali di celebrazione, che non sempre consentono di qualificare il vincolo religioso come matrimonio avente effetti civili, come il MATRIMONIO SEGRETO o di coscienza:  è consentito dall’autorità ecclesiastica quando sussistono gravi e urgenti ragioni che sconsigliano alle parti di rendere nota la celebrazione.  È celebrato davanti al parroco e 2 testimoni (tutti tenuti al segreto) ed è documentato in un registro conservato nell’archivio segreto del vescovo.  Sono inammissibili in tal caso sia una trascrizione immediata che una trascrizione tardiva (data l’inammissibilità di un negozio di scelta in vista non di una trascrizione immediata, ma di una trascrizione futura in un’epoca incerta e indeterminata).  È diverso dal matrimonio canonico celebrato in forma ordinaria, ma non trascritto tempestivamente agli effetti civili per accorso delle parti con l’autorità ecclesiastica, solitamente gli effetti civili vengono accantonati quando uno dei nubendi con la trascrizione del matrimonio nei registri perderebbe un vantaggio economico (es. pensione di reversibilità legata allo stato di vedovanza e simili) in tale ipotesi il matrimonio può essere trascritto tardivamente a richiesta delle parti. Il matrimonio in periculo mortis = il matrimonio canonico celebrato in imminente pericolo per la vita di una delle parti, in presenza del parroco  È dubbio che sia trascrivibile, essendo incompatibile con tale forma speciale di celebrazione l’effettuazione della trascrizione tempestiva.  Nel caso in cui la celebrazione fosse stata accompagnata dagli adempimenti civilistici previsti dall’art.8.1 dell’Accordo (lettura degli articoli, redazione atto di matrimonio ecc.) sarebbe possibile una trascrizione tardiva in presenza del concorde consenso delle parti nel richiedere tale atto. Il matrimonio davanti ai soli testimoni  NON TRASCRIVIBILE  Gli adempimenti civilistici previsti per la formazione del matrimonio canonico avente effetti civili devono essere effettuati dal parroco o da un suo delegato subito dopo la celebrazione del matrimonio canonico  si presuppone che il ministro del culto abbia assistito alla celebrazione.  La legge attribuisce al ministro del culto il potere di certificazione, il quale riguarda la formazione di un matrimonio stipulato in sua presenza (non di un matrimonio cui non abbia assistito e del quale sia venuto a conoscenza in epoca successiva alla celebrazione). Il matrimonio celebrato all’estero Il procedimento previsto dall’art.8.1 Accordo per la formazione del matrimonio canonico avente effetti civili è attuabile SOLO nel territorio nazionale italiano, perché tutte le norme del detto Accordo hanno efficacia giuridica nell’ambito territoriale cui si estende la potestà del governo della Repubblica. i concordati disciplinano i rapporti tra la Chiesa e un determinato Stato e perciò non riguardano le vicende che si svolgano fuori di questo.

I matrimoni canonici celebrati all’estero:  non sono trascrivibili a norma dell’art.8.1, né producono effetti civili in base ad esso  né possono essere trascritti all’estero dai consoli italiani, perché questi hanno le stesse funzioni di ufficiale dello stato civile, nei confronti dei connazionali, ma non sono abilitati a tale trascrizione, possono solo assistere al matrimonio civile fra italiani o fra un italiano e uno straniero cui la legge nazionale gli consenta di contrarre matrimonio avanti al console di un altro paese.  Il console non può trasmettere al Ministero degli Esteri, che a sua volta trasmette all’ufficiale dello stato civile, l’atto di un matrimonio canonico contratto da italiani all’estero se il paese in cui è avvenuta la celebrazione non riconosca il matrimonio come valido agli effetti civili. (situazione in un paese che non riconosce effetti al matrimonio religioso)  è irrilevante ai sensi dell’Accordo del 1984  ma può assumere rilevanza nell’ordinamento dello Stato sulla base delle norme di diritto internazionale privato: o per le quali fuori dal territorio dello Stato il matrimonio tra cittadini o fra cittadini e stranieri può essere compiuto dinanzi all’autorità diplomatica o consolare competente. o Quindi se la legge del paese straniero riconosce il matrimonio canonico come forma valida per la costituzione del rapporto coniugale, tale matrimonio sarà rilevante anche nel nostro ordinamento.  tale rilevanza ha luogo secondo le norme del diritto internazionale privato, non secondo le norme concordatarie: quindi il matrimonio nell’ordinamento italiano rileva come matrimonio civile celebrato all’estero , non come matrimonio canonico.

  • Essendo matrimonio civile lo stato non riconosce sulla validità dello stesso la giurisdizione dei tribunali ecclesiastici
  • La sua trascrizione nei registri dello stato civile ha il carattere meramente probatorio proprio dell’atto di matrimonio civile.  La tesi “compositiva” della giurisprudenza: il matrimonio canonico celebrato all’estero a. in un paese che riconosce tale celebrazione come valida agli effetti civili è automaticamente efficace in Italia, in quanto matrimonio civile, a norma del diritto internazionale privato b. in un paese che non riconosce efficacia civile alla celebrazione religiosa il matrimonio canonico potrebbe essere riconosciuto secondo le norme d’origine concordataria  tale via è priva di fondamento: poiché le facoltà riconosciute dalla legge al cittadino che operi fuori dalla potestà di governo della Repubblica sono quelle risultati dalle norme di diritto internazionale, in assenza di tali norme non vi è collegamento tra gli atti compiuti all’estero e l’ordinamento italiano.  Il cittadino all’estero non può esercitare tutte le facoltà che gli sono riconosciute quando agisce in Italia, tra queste gli è negata la facoltà di scelta tra matrimonio canonico con effetti civili e matrimonio civile, che ha il suo fondamento negli adempimenti concordatari. Il matrimonio degli stranieri in Italia  Gli stranieri possono celebrare in Italia un matrimonio canonico produttivo di effetti civili a seguito della trascrizione (sia matrimonio tra due stranieri che tra un cittadino italiano ed uno straniero)  Ai fini della trascrizione civile la capacità dello straniero, ammesso a celebrare dalla Chiesa il matrimonio canonico, è disciplinata dalla sua legge nazionale.

 LO STATO RICONOSCE LE SENTENZE ECCLESIASTICHE DI NULLITA’ DEL MATRIMONIO

CANONICO TRASCRITTO.

solo le sentenze di nullità del matrimonio, è controverso se siano riconosciute anche le sentenze di validità pronunciate dai tribunali ecclesiastici in sede di retractatio della precedente sentenza di nullità, già riconosciuta agli effetti civili (l’Accordo di ciò non dice nulla)  LA CHIESA NON RICONOSCE LE SENTENZE DI NULLITA’ DI TALE NEGOZIO PRONUNCIATE DAL GIUDICE DELLO STATO.  data la natura sacramentale del matrimonio fra battezzati, solo il giudice ecclesiastico ha giurisdizione su tale vincolo e può dichiararne la nullità, solo il Pontefice può dichiararne lo scioglimento nel caso del matrimonio rato e non consumato. 14.la fine della riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici Nel testo definitivo dell’Accordo è stato abbandonato il principio della riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici (presente solo nella prima bozza di revisione). Art.8.3 Accordo, contenente la riserva espressa dalla Santa Sede che nel consentire a tale intesa “sente l'esigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la dignità ed i valori della famiglia, fondamento della società”. tale dichiarazione è dovuta proprio al venir meno del riconoscimento civile della riserva di giurisdizione. Tale modificazione è stata affermata poi in varie sedi, negli atti parlamentari soprattutto. L’abbandono del principio della riserva di giurisdizione risulta dal sistema previsto dall’Accordo del 1984 per il riconoscimento civile delle sentenze ecclesiastiche: = le sentenze ecclesiastiche possono essere rese esecutive nell’ordinamento dello Stato a domanda di parte e in forza di un vero e proprio giudizio di delibazione, a seguito del quale non è scontato che le sentenze debbano essere riconosciute.  DIVERSO dal sistema previsto dal Concordato del 1929: sentenze ecclesiastiche erano efficaci nel diritto dello stato con un procedimento ufficioso ed automatico, tutte le sentenze di nullità erano riconosciute agli effetti civili  Tale riserva di giurisdizione non è stata più menzionata nel nuovo Accordo e ciò ha comportato a norma dell’art.13 co.1 (“Le disposizioni precedenti costituiscono modificazioni del Concordato lateranense accettate dalle due Parti e comportano l’abrogazione delle disposizioni del Concordato lateranense non riportate nell’Accordo) l’abrogazione dell’art.34 co.4 del Concordato del 1929 che prevedeva tale riserva  abrogata tale antica norma la riserva è venuta meno.  Una parte della dottrina ha continuato a ritenere che la riserva in questione sia stata mantenuta, facendo ricorso ad argomenti tratti dal testo del nuovo Accordo:

  • Art.8.2 dell’Accordo nel disciplinare il processo di delibazione prevede che la corte d’appello deve accertare che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere la causa.  la disposizione letta nella sua interezza sta a significare che il nostro ordinamento riconosce la competenza del giudice ecclesiastico a pronunciare la nullità del matrimonio, con effetto per il diritto italiano, solo quando si tratti di un matrimonio canonico trascritto a norma dell’art.8.1.

 al giudice ecclesiastico non è riconosciuta competenza sulla nullità dei matrimoni canonici produttivi di effetti civili in base ai principi del diritto internazionale privato, quindi non a norma del Concordato. QUINDI il giudice ecclesiastico NON è l’unico competente in materia.

  • Nel procedimento di delibazione “si dovrà tenere conto della specificità dell’ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine” MA nessuno di tali argomenti testimonia il permanere della riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici. COMPETENZA GIURISDIZIONALE DELLO STATO: Il matrimonio canonico è disciplinato nella sua formazione dal diritto della Chiesa, il giudice dello Stato non potrebbe avere difficoltà ad applicare il diritto canonico, posto che le parti dovrebbero darne prova. (può pronunciarsi sul matrimonio canonico applicando il diritto della Chiesa).  Se una delle parti si rivolge al giudice dello Stato vuole sottrarre il suo matrimonio all’applicazione delle norme confessionale e all’esame del giudice ecclesiastico, esercitando così il diritto di libertà religiosa:
  • L’accordo è stato stipulato proprio con l’intento di venir incontro alle esigenze di coloro che non hanno il dono della fede.
  • La tutela della libertà religiosa comporta la necessità di garantire alle parti il diritto di cambiare il proprio orientamento.  Così la scelta tra regime canonico o civilistico in materia matrimoniale è garantita sia nel momento della formazione del rapporto coniugale, sia nel momento della contestazione della sua validità. IL GIUDICE DELLO STATO :  È chiamato a giudicare NON della validità del matrimonio canonico, ma della validità dell’atto di iniziativa del procedimento di trascrizione:
  • Atto in cui si concreta la scelta tra matrimonio civile e matrimonio canonico con effetti civili, che precede la celebrazione matrimoniale.
  • Atto autonomo di volontà, interamente disciplinato dal diritto statuale
  • Da luogo alla trascrizione civile, impugnabile ove occorra oltre che per la sussistenza di impedimenti alla trascrizione o perché si tratti di matrimoni non previsti dal Concordato, per l’esistenza di una delle cause che consentono di impugnare il matrimonio civile.
  • La trascrizione viene meno con il cessare degli effetti civili dichiarato dal giudice.  Sentenza n.421/1993 Corte Cost: il matrimonio canonico per il nostro ordinamento è un fatto esterno, risultante e certificato dall’ordinamento canonico. Un fatto di cui tale ordinamento può attestare la nullità con una sentenza che sia definitiva. la GIURISDIZIONE DELLO STATO: riguarda appieno le modalità con cui tale fatto diventa civilmente rilevante, in forza dell’atto di iniziativa del procedimento di trascrizione, non il fatto canonico in sé considerato.  Non ha giurisdizione riguardo il risarcimento dell’eventuale danno derivato a un cittadino da comportamenti , non penalmente rilevanti , tenuti dal giudice ecclesiastico nel processo canonico per la dichiarazione di nullità di un matrimonio concordatario.

 l’attore in giudizio di divorzio avendo scelto tale via, ha preclusa quella del riconoscimento dell’eventuale sentenza canonica di nullità, mentre il convenuto nel giudizio di divorzio ha l’onere di sollevare in quella sede, l’eventuale questione della validità della trascrizione e ha preclusa la via del riconoscimento della sentenza ecclesiastica di nullità. = SENTENZA ECCLESIASTICA DI NULLITA’ IN PRESENZA DEL GIUDICATO DI DIVORZIO HA EFFETTI LIMITATI.  produce effetti nelle materie non disciplinate da tale giudicato, dunque restano fermi i provvedimenti riguardanti i rapporti personali e patrimoniali fissati dal giudicato, il quale disciplina la fine della convivenza tra le parti, materia del tutto estranea a quella contesa in sede di nullità. LA TESI DELLA GIURISPRUDENZA: o la pendenza di un giudizio di divorzio comporta la devoluzione alla giurisdizione civile della questione della validità del vincolo:  la pendenza del giudizio civile se non esclude il riconoscimento della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, dall’altra parte importa che tale riconoscimento non determina la cessazione della materia del contendere nel processo di divorzio. o Diversa è l’ipotesi in cui si è già formato il giudicato sulla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata dal giudice italiano: siccome la materia dei rapporti patrimoniali tra coniugi è di competenza dello Stato, la giurisprudenza ha ritenuto che la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità non travolge il capo della sentenza di divorzio riguardante l’attribuzione dell’assegno, perché quando su tale statuizione si è formato il giudicato, esso resta intangibile. 16.il procedimento di delibazione La legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato 218/1995 prevede che: le sentenze straniere quando rispondono alle condizioni elencate nell’art.64 per essere eseguite in Italia non hanno bisogno di essere riconosciute attraverso un procedimento di delibazione. tale riforma influisce solo marginalmente sul riconoscimento civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio. La riforma dell’ordinamento dello stato civile del 2000, ha differenziato nettamente il sistema previsto per la trascrizione e l’annotazione delle sentenze e degli atti stranieri riguardanti lo stato civile delle persone, comprese le sentenze sul matrimonio, dal sistema delle trascrizioni e annotazioni collegate al riconoscimento civile delle sentenze ecclesiastiche sulla nullità del matrimonio.  Le sentenze straniere di nullità del matrimonio o di divorzio, una volta tradotte in italiano, possono essere trascritte e annotate nei registri dello stato civile senza che occorra alcun previso giudizio di delibazione = RICONOSCIMENTO AUTOMATICO.  Per le sentenze ecclesiastiche di nullità è previsto un regime diverso di annotazione e trascrizione: = Sono trascritte e annotate nel registro dello stato civile (non le sentenze ecclesiastiche) le sentenze della corte d’appello tra la Repubblica italiana e la Santa Sede  è venuta meno la parificazione tra sentenze straniere e sentenze ecclesiastiche.

1. Il procedimento per riconoscere la sentenza ecclesiastica di nullità agli effetti civili si svolge davanti alla CORTE D’APPELLO competente per territorio (comune presso il quale è stato trascritto il matrimonio canonico). 2. Il procedimento di delibazione si svolge su domanda delle parti o di una di esse: - la volontà delle parti o di una di esse è rilevante per far venir meno la validità del matrimonio con effetto retroattivo - tale volontà di entrambe le parti è necessaria per far acquistare al matrimonio effetti civili, la volontà di almeno una delle parti è necessaria per privare il matrimonio di tali effetti. - Tale regolamento è conforme ai principi di libertà religiosa, perché consente alle parti di tenere distinte le sorti del matrimonio canonico da quelle del rapporto civilistico di coniugo. il primo può essere riconosciuto nullo dai tribunali ecclesiastici, ma le parti possono aver interesse a non modificare il proprio status civile e se non chiedono l’exequatur per la sentenza ecclesiastica essa non produce alcun effetto nel diritto italiano. 3. GLI EREDI DELLE PARTI: Se uno dei coniugi è defunto nel corso del procedimento ecclesiastico e questo sia proseguito su istanza degli eredi o il decesso si sia verificato dopo la pronuncia definitiva della nullità del matrimonio da parte dei giudici ecclesiastici, tale provvedimento di regola non potrà essere reso esecutivo.  poiché il riconoscimento della sentenza ecclesiastica ha avuto luogo in base ad un apposito giudizio avente il fine di invalidare il matrimonio nell’ordinamento dello Stato, tale giudizio ricade sotto la disciplina civilistica. o SE il giudizio di delibazione non sia stato già introdotto quando la parte interessata a far valere la nullità era in vita  vale l’art.127cc che esclude la legittimazione degli eredi ad impugnare il matrimonio del loro dante causa quando il giudizio (di delibazione in tal caso) non è già pendente alla morte dell’attore. o SE l’invalidità invece dipende da una delle cause previste agli art. 117 e 119 cc., la legittimazione ad agire è attribuita a tutti coloro che abbiano un interesse legittimo  SOLO in tal caso gli eredi possono agire in delibazione; comunque gli eredi della parte convenuta possono sempre resistere alla domanda di riconoscimento degli effetti civili della sentenza ecclesiastica proposta dall’altra parte. 4. LA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DEGLI EFFETTI CIVILI DELLA SENTENZA ECCLESIASTICA: (Sezioni unite della Cassazione) - Deve essere proposta con ATTO DI CITAZIONE solo quando le parti sono discordi circa l’efficacia civile della sentenza canonica di nullità, il giudizio avrà luogo in sede contenziosa. - Deve essere proposta con RICORSO quando le parti sono concordi riguardo l’efficacia civile della pronuncia ecclesiastica, l’affare sarà trattato in camera di consiglio (secondo l’ancora vigente l.847/1929).  (giurisprudenza) la domanda può essere introdotta con ricorso anche da una sola delle parti: dovranno essere rispettate tutte le regole del procedimento ordinario e deve essere concesso all’altra parte il termine di comparizione previsto dall’art.163 cod.proc.civ. in mancanza del quale il giudizio è nullo. 5. ESECUTIVITA’ DELLA SENTENZA ECCLESIASTICA:

7. LE SENTENZE ECCLESIASTICHE e L’ORDINE PUBBLICO La lett. G dell’art.64 riguarda l’accertamento che le disposizioni della sentenza ecclesiastica NON PRODUCONO EFFETTI CONTRARI ALL’ORDINE PUBBLICO , = inteso come l’ordine pubblico che presiede ai rapporti tra l’ordinamento dello Stato e gli ordinamenti stranieri o solo estranei (come ord.canonico). La formula “ordine pubblico” oltre alla funzione di cui sopra, è chiamata ad operare in vari altri ambiti del diritto (es. salvaguardia della sicurezza pubblica) assumendo vari significati.  In tal caso entrano in gioco solo i PRINCIPI DELL’ORDINE PUBBLICO cd. INTERNAZIONALE , ossia quei principi che attengono al collegamento fra ordinamenti reciprocamente indipendenti (tra stati, stato e ord.canonico ecc.). Tali principi svolgono un ruolo che è suscettibile di una duplice interpretazione, possono essere considerati: 1. In FUNZIONE DIFENSIVA: come clausole di chiusura dell’ordinamento statuale, diretta a difenderlo da interferenze che potrebbero snaturare le istituzioni; 2. In FUNZIONE PROMOZIONALE di apertura, coordinazione dell’ordinamento statuale nei confronti di altri ordinamenti e consentono il collegamento tra essi. L’ORDINE PUBBLICO italiano in materia matrimoniale dal 1970 ha subito profonde modificazioni: - Prima coincideva con l’indissolubilità del matrimonio, poiché non era ammesso il divorzio, (la dichiarazione resa davanti all’ufficiale civile aveva più rilevanza dell’effettività volontà delle parti). - Successivamente con l’introduzione del divorzio (l.898/1970) e la riforma del diritto di famiglia (l.151/1975) l’ordine pubblico coincide con l’effettività dell’unione coniugale, la persistenza della comunione spirituale e materiale tra i coniugi. (la volontà delle parti assume rilevanza rispetto alla dichiarazione). Sotto questi profili l’ordinamento dello Stato si è accostato all’ordinamento canonico, in cui il principio di ordine pubblico è quello della perfezione del consenso.  le uniche ipotesi in cui una sentenza ecclesiastica può essere in contrasto con l’ordine pubblico italiano sono quelle in cui la nullità dipende da motivi tipicamente confessionali (disparitas cultus, l’ordine sacro, il voto pubblico perpetuo di castità) che sono in contrasto con il principio di ordine pubblico derivante dall’inviolabile diritto di libertà religiosa.  Le altre cause di nullità del matrimonio canonico NON danno luogo a contrasti con i principi d’ordine pubblico italiano in materia di matrimonio perché tali principi non coincidono con le singole cause di nullità o annullamento previste per il matrimonio civile  il controllo della Corte d’appello non consiste in una comparazione tra la causa canonica di nullità accertata dal giudice ecclesiastico e l’analoga o meno causa di nullità prevista dal diritto italiano per il matrimonio civile, ma nella comparazione tra la sentenza ecclesiastica e i principi di struttura dell’istituto matrimoniale secondo il nostro ordinamento, compendiabili nel criterio dell’effettività dell’unione coniugale.  NON sono in contrasto con l’ordine pubblico italiano le sentenze ecclesiastiche riguardanti i vari vizi del consenso, sono delineati in modo diverso dal diritto italiano (come la simulazione) o come nel caso dell’incapacità naturale, della violenza o dell’errore, l’azione secondo il diritto canonico è proponibile in ogni tempo, mentre per impugnare il matrimonio civile tale azione è soggetta a termini di decadenza e di prescrizione.

 Non ha dato luogo a dubbi giurisprudenziali il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio per amentia (pazzia) e vis ac metus (violenza fisica e morale). Tali contrasti con la disciplina canonista del matrimonio non toccano i principi d’ordine pubblico italiano.

  • Il giudice ecclesiastico: pronuncia la nullità del matrimonio quando ha accertato uno dei suddetti vizi, poiché fallita l’unione coniugale, con un giudizio a posteriori è chiamato ad individuare e sanzionare il vizio di formazione del matrimonio (matrimonio-atto) che ha determinato il fallimento del rapporto.
  • Il giudice dello Stato: non ha interesse ad indagare sulla perfezione del matrimonio-atto, sulle eventuali lontane cause del fallimento del rapporto coniugale, ma quando tale evento si sia verificato, si limita ad accertare che è venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.  NULLITA’ DEL MATRIMONIO CANONICO PER SIMULAZIONE UNILATERALE DEL CONSENSO: unico caso che ha destato vivaci contrasti giurisprudenziali. Ha rilevanza come principio di ordine pubblico anche la tutela della buona fede del coniuge ignaro della simulazione compiuta dall’altra parte, poiché rientra nelle linee essenziali dell’istituto del matrimonio la tutela dei valori della libertà personale, della libertà religiosa, dell’uguaglianza e del pieno sviluppo della persona umana, che sono garantiti da varie norme costituzionali.
  • CRITICA DI TALE TESI: nel matrimonio civile la buona fede di una delle parti non impedisce la dichiarazione di nullità o l’annullamento del vincolo, ma occorre a produrre gli effetti del cosiddetto matrimonio putativo.
  • REGOLE ENUNCIATE DALLA GIURISPRUDENZA: la tutela della buona fede, nel procedimento di delibazione, è diretta a garantire il coniuge in buona fede, non il coniuge che abbia dato causa alla nullità del matrimonio. La delibazione è sempre ammissibile, sia quando la simulazione unilaterale era conosciuta o conoscibile all’altro coniuge al tempo delle nozze, sia quando tale simulazione era rimasta allora ignota, ma il coniuge in buona fede o non si opponga al riconoscimento della sentenza ecclesiastica o sia lui stesso a domandare l’exequatur.  è esclusa la delibazione se è il coniuge in buona fede ad opporsi al riconoscimento della sentenza. Nessuna rilevanza ha l’opposizione del coniuge in mala fede, perché non può invocare alcun affidamento e perché l’ordinamento non può proteggere chi abbia emesso una dichiarazione simulata, lesiva dell’affidamento altrui.  LA CONVINVENZA CONIUGALE COME PRINCIPIO D’ORDINE PUBBLICO:
  • La prima Sezione sul presupposto che la rilevanza della buona fede da luogo a un principio d’ordine pubblico riguardante il negozio matrimoniale, ha ritenuto che, in sede di delibazione delle sentenze ecclesiastiche, abbia rilievo anche la considerazione della vitalità del matrimonio – rapporto garantita come principio d’ordine pubblico. la VITALITA’ DEL MATRIMONIO-RAPPORTO è testimoniata dalla CONVIVENZA: quindi quando vi sia stata convivenza tra le parti, specie se protratta per anni, la vitalità del matrimonio-rapporto escluderebbe il riconoscimento civile della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio-atto per contrasto con il principio di ordine pubblico.
  • CRITICA DI TALE TESI: è in contraddizione con quanto stabilito nel Protocollo addizionale il quale come abbiamo già accennato stabilisce che nel giudizio di delibazione si dovrà tener conto della specificità