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Questi sono gli appunti COMPLETI del corso di diritto ecclesiastico tenuto dalla professoressa Marchei all'università degli studi di Milano Bicocca
Tipologia: Appunti
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I semestre – docente: Natascia Marchei
02/10/
Che cos’è il diritto ecclesiastico? Il diritto ecclesiastico è quella parte del diritto dello Stato che regolamenta il fenomeno religioso ≠ dal diritto canonico che è il diritto della Chiesa cattolica. Le norme costituzionali convivono con normative precedenti – di conseguenza si è reso necessario prevedere un’attività da parte della Corte Costituzionale. vedi “lg sui culti ammessi” del 1929 esisteva ed esiste tutt’ora e non è mai stata formalmente abrogata.
Italia viene concepita come uno stato laico – di laicità positiva ed inclusiva. Si pone diversamente dalla Francia che invece è uno Stato di laicità negativa e esclusiva.
03/10/
Storia del diritto ecclesiastico La storia del diritto ecclesiastico viene a concentrarsi a partire dal 1800. Facciamo riferimento a due eventi fra di loro collegati – la Breccia di Porta Pia – annessione dello Stato pontificio all’Italia – creazione dello Stato Italiano
Si intendono i rapporti burrascosi che intercorrono fra lo Stato liberale e la Chiesa, a partire dal 1848 al 1929
Pio IX – pontefice a quel tempo, in una enciclica dichiara che il potere dello Stato deve essere visto come un potere ostile
I semestre – docente: Natascia Marchei
Ma:
La legge era unilaterale – cioè andava ad appannaggio solo e unicamente dello Stato – e lo Stato concepito come unica fonte
Il pontefice nonostante le garanzie a lui dato era alla fine un suddito del regno d’Italia – gli toglieva il potere temporale
La Chiesa non digerì mai questa situazione in quanto essa rivendicava il suo ruolo di originaria nonché di apicale – essa con i rapporti con lo Stato si rifaceva sempre e comunque ai “concordati”
Statuto Albertino del 1848 – divenuto Costituzione del regno d’Italia
Legge Sineo del 1848 – questa legge riconosceva che il godimento di diritti politici e militari non era interdetto dal fatto di appartenere a una religione diversa.
Leggi eversive dell’asse ecclesiastico, approvate fra il 1860- 1870 – queste leggi erano state emanate allo scopo di sciogliere gli enti ecclesiastici che erano devoti alla cura delle anime e che non avevano potere temporale.
Codice Civile del 1865 – in riferimento agli effetti del matrimonio canonico.
Codice Penale Zanardelli del 1889 – prevedeva la possibilità di tutelare il sentimento religioso del singolo di fronte a dichiarazioni, insulti o atti che
I semestre – docente: Natascia Marchei
07/10/
Con i Patti Lateranensi si viene a formare il vero e proprio processo di RINCONFESSIONALIZZAZIONE – stipula dei Patti da parte di Mussolini con la Chiesa Cattolica – il principio confessionista che fu espresso dallo Statuto Albertino del 1848 era già in se stesso una contraddizione, bisognava riaffermarlo.
Tramite i Patti Lateranensi si ebbe poi la RISOLUZIONE DELLA QUESTIONE ROMANA e la PACE RELIGIOSA. Inoltre doveva essere risolto un altro problema: qst delle lg eversive dell’asse ecclesiastico – bisognava restituire ciò che alla Chiesa venne tolto ed incamerato nel patrimonio dello Stato mediante i SUPPLEMENTI di CONGRA – rivolti a ripristinare la situazione per remunerare il clero cattolico direttamente dallo Stato.
Chiesa intesa come istituzione sovrana e indipendente – con una facciata internazionale Territorio per lo Chiesa – Stato città del Vaticano.
I Patti Lateranensi sono formati da un Trattato e un Concordato – troviamo in essi i primi riferimenti della riconfessionalizzazione:
Art 1 della lg 1159/1929 – I culti diversi da quello cattolico sono quelli che (4 limiti) :
I semestre – docente: Natascia Marchei
In base all’art 1 lo Stato totalitario fa un’attività di controllo sull’ammissione dei culti, utilizzando due criteri fondamentali “ordine pubblico e buon costume” – si ha quindi un controllo sui riti e sui principi e si ha la connotazione dello Stato totalitario per antonomasia – viene anche definito come STATO ETICO – controllo su principi e riti. Anche definito STATO EDUCATORE.
Confronto:
Codice Civile – irrilevanza degli altri matrimoni Codice Penale – tutela del sentimento religioso – soprattutto il fedele, di qualsiasi culto.
Codice Civile – ammessi diversi modi di stipulazione del matrimonio o Civile o Concordatario o Intesa [ dal 1984 in poi ]
Codice Penale – reati in materia di sentimento religioso. o Modifica nel 1930 – codice ROCCO
Il nuovo codice penale tutela due beni giuridici nuovi:
Religione dello Stato Culti ammessi
I semestre – docente: Natascia Marchei
09/10/
Nel concordato lateranense viene inserito l’articolo 34 – previsione del MATRIMONIO CANONICO TRASCRITTO – MATRIMONIO CONCORDATARIO. Questa scelta, di prevedere effetti civili per il matrimonio, venne anche estesa alla figura dei culti ammessi, ma con delle peculiarità:
MATRIMONIO CANONICO TRASCRITTO – è un istituto di natura composita – previsione di principi di diritto canonico – atto esterno allo Stato – attribuzione di effetti civili al matrimonio.
CULTI AMMESSI – situazione diversa, era un matrimonio civile celebrato in forma religiosa (ministro di culto con diverse ritualità) – regolato dal diritto civile.
Queste differenze sono anche “pratiche” sotto un certo punto di vista, in quanto:
alla loro conclusione – la pronuncia veniva recepita in maniera automatica – ciò aveva creato una grande confusione presso la Corte d’Appello che ne veniva ingolfata.
Art 36 del Concordato – in riferimento all’insegnamento della religione nelle scuole. Riforma Gentile – art 3 totale ripresa di questo articolo nell’ambito del Concordato. “Fondamento e coronamento di tutta l’istruzione pubblica” – la religione veniva ad essere obbligatoria in tutte le scuole SALVO DISPENSA – essa veniva data in maniera discrezionale; doveva essere motivata; poteva essere data ad esempio x coloro che appartenevano ad un culto ammesso (cioè altra confessione religiosa).
I semestre – docente: Natascia Marchei
Art 5 del Concordato – suscitò molto scalpore il caso di Bonaiuti. Questo articolo prevedeva che i sacerdoti che erano stati “ammoniti” dalla Chiesa,
interdizione – obbligo di allontanamento dagli uffici che avevano un contatto con il pubblico – il soggetto quindi perdeva la sua professione. Bonaiuti era infatti un prete che aveva influenze ortodosse – provvedimento restrittivo e perse quindi il lavoro.
Dovrebbero essere le fonti statali? No. Non è così in quanto il diritto ecclesiastico ha delle peculiarità che influenzano le fonti anche dal pdv gerarchico.
Vedi anche le associazioni sportive – dal pdv giuridico sono regolate ma non toccano aspetti religiosi – non si poteva avere che un rapporto unilaterale, diversamente da situazione di confessioni religiose
Per quale motivo lgls ha fatto un passo indietro? La peculiarità sta nella materia confessioni religiose si occupano un po’ di tutto, ma specificatamente della sfera spirituale (diversamente da quelle sportive) – il singolo tende ad aggregarsi.
Il nostro ordinamento ha deciso che la sfera spirituale non gli compete – ma ha deciso anche di non volersene disinteressare totalmente – la religione viene vista come elemento di promozione dell’uomo – le confessioni religiose infatti vengono chiamate:
ORDINAMENTI ORIGINARI
Ordinamenti proprio perché competenti di un altro ordine che non dipendono dallo Stato.
Gli articoli fondamentali che ci fanno capire questo aspetto sono :
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10/10/
La Corte però è stata molto parca nell’individuare i principi supremi - enunciato il principio e sono sindacabili le norme che non rispettano tale parametro.
Dal 1971 ai giorni nostri in due occasioni la Corte ha individuato i principi supremi in riferimento alla conformità di una norma pattizia con la Chiesa Cattolica.
Due sentenze fondamentali:
18/1982 – riferimento al matrimonio concordatario, aveva ad oggetto i Patti Lateranensi – enuclea due principi supremi in relazione alla incostituzionalità di esso. In riferimento all’incostituzionalità dell’art 34 dei P.L.
293/1989 – enuclea un principio supremo ma la Corte ritiene che la questione è infondata – dice che c’è una lesione Articolo di riferimento è l’articolo 9 dell’Accordo dell’84.
Sentenze – analisi del contenuto:
18/1982 – enuclea due principi supremi: o PRINCIPIO DI DIFESA tutela giurisdizionale dei propri diritti ex art 24 Cost. Come viene interpretato? Modifica in senso più garantista del procedimento di riconoscimento delle sentenze di nullità canonica.
o TUTELA INDEROGABILE dell’ORDINE PUBBLICO L’ordine pubblico è inteso come un “filtro” importantissimo – non è inteso appunto come legato alle libertà fondamentali – filtro di ingresso delle norme nel nostro sistema giuridico. Tutte le norme esterne all’ordinamento non vengono normalmente accolte se vanno contro i principi fondamentali dell’ordinamento quale è infatti l’ordine pubblico. E’ un limite che viene previsto essere legato alla sovranità dello Stato – infatti se noi rinunciassimo a questo principio, è come se perdessimo parte della nostra sovranità.
I semestre – docente: Natascia Marchei
L’automaticità delle sentenze canoniche viola questo aspetto fondamentale.
203/1989 – Art 9 dell’Accordo – sostituisce l’articolo 36 del Concordato – nell’84, ora di religione non è più obbligatoria ma è opzionale/facoltativa. – secondo i giudici contrari la norma è incostituzionale in quanto essa riconosce valore solo alla confessione cattolica. Viene enucleato il principio di:
o LAICITA’ DELLO STATO – è un principio inespresso che è all’interno della nostra Costituzione e che identifica il nostro Stato. La Corte costituzionale infatti rigetta la questione di legittimità in riferimento all’articolo 9 Non viola questo principio.
Si parla però di una norma privilegiaria (cioè privilegia la confessione cattolica) – in quanto questo principio vale solo per la religione cattolica e soprattutto è patrocinata a spese dello Stato.
La nostra viene intesa come una LAICITA’ PECULIARE – la dottrina infatti la identifica come positiva – non implica infatti un’indifferenza nei confronti del fenomeno religioso, anzi, consente interventi del legislatore a garanzia della libertà religiosa – tutto ovviamente a garanzia del pluralismo confessionale e culturale – consentendo delle emersioni nello spazio pubblico.
Questa laicità consente secondo la Corte Cost di prevedere degli interventi a favore della libertà religiosa anche di una sola confessione purché siano legittimati questi interventi – la legittimazione è data dal fatto che la religione cattolica è nostro patrimonio storico e culturale.
La sentenza però in sé è anomala dopo anni si afferma il principio di laicità ma Corte ritiene infondata una questione di cost in relazione a uno degli istituti più discussi che fanno sospettare di violare la laicità dello Stato – è contraddittoria.
I semestre – docente: Natascia Marchei
Sarebbe corretto modificare la legge sui culti ammessi del 1929 – conformando la Costituzione avremmo una legge unilaterale che garantisce libertà religiosa a tutte le confessioni.
L’intesa così non sarebbe essenziale, anche perché potrebbero accontentarsi della legge sui culti ammessi.
16/10/
L’articolo 7 è l’articolo che ha creato maggiori discussioni – segna una rottura con il passato.
Art 7 – intenzione comune è molto presente – si doveva parlare della Chiesa Cattolica.
Art 7 per rapporto con la Chiesa Cattolica
Art 8 per rapporti con le altre confessioni.
La motivazione di fondo è che la Chiesa Cattolica per sua particolare natura ha una posizione speciale, che non voleva essere legata da nessun tipo di potere politico.
Contraddizione – regolare posizione della Chiesa Cattolica dando rilievo a strumento pattizio MA non rispondeva ai principi costituzionali – alcuni principi pattizi si ritenevano ormai superati – “paternità fascista”
I semestre – docente: Natascia Marchei
“Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani”: Sovranità:
Popolo – riguardo questo aspetto bisogna dire che il popolo dei FEDELI è un popolo territoriale, in quanto sparso in tutto il mondo – si definisce infatti che esso possa condividere il suo status di popolo con altri ordinamenti secolari
Governo – il governo della Chiesa Cattolica spetta al Pontefice
Territorio – Stato Città del Vaticano? Tesi della prof – SCV è un enclave, stato teocratico, governato dal Pontefice. Non è un territorio della Chiesa Cattolica ma ne condivide il governo – non coincide con la Chiesa Cattolica. La Chiesa cattolica ha una peculiarità rispetto alle altre confessioni religiose Governo della Chiesa Cattolica – ha un suo stato. Popolo della Chiesa Cattolica non coincide con popolo SCV
E’ una sovranità molto particolare – va comunque bene in quanto la Costituzione prevista “ognuno nel proprio ordine” – significa che questa sovranità che attiene all’ordine è come se fosse “tagliata”
Ordine sul quale si basa Stato – ordine sul quale si basa la Chiesa Cattolica
In riferimento all’ordine spirituale è un riferimento che da ragione della specialità della materia – ma cosa intendiamo per ORDINE?
ORDINE – vuol dire che la Chiesa o lo Stato si occupano di competenze diverse.
I semestre – docente: Natascia Marchei
Problemi interpretativi ex art 7 comma 1. Definizione degli ORDINI – quali sono le materie che gli ordini toccano?
La maggior parte delle materie ATTENGONO AD ENTRAMBI GLI ORDINI – aspetti spirituali e temporali che si intrecciano. Quasi tutti gli aspetti della vita dell’uomo sono toccati.
Base – chi ha la competenza a decidere sulle materie? Il legislatore – quindi lo STATO ITALIANO – perché ha potere legislativo e perché si autolimita – decide lui quali sono i confini.
Art 1 dell’Accordo – “La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese.”
Si fa riferimento qui al principio pattizio – entrambe le parti – non invadere l’ordine altrui. La norma in sé però è molto ambigua in quanto:
In questo articolo si racchiude tutto – interpretazione costituzionalmente orientata – le parti conservano la distinzione – rimane fermo il principio di separazione degli ordini.
C’è questo impegno reciproco di distinzione?
I semestre – docente: Natascia Marchei
17/10/
Competenza delle competenze – principio ex art 7 Cost e previsto nell’Accordo del 1984 Principio di distinzione dell’ordine – uno religioso e l’altro temporale. Ci sono due entità originarie – lo Stato e la Chiesa ma tutto non è così semplice come appare – bisogna distinguere gli ordini, ma è impossibili – in quanto abbiamo visto come alcuni elementi della vita spirituale toccano gli elementi temporali e viceversa
Come ne veniamo a capo?
Una prima risposta è quella secondo la quale la competenza delle competenze è data allo Stato – l’ultima parola sul limite delle questioni temporali lo dice lo Stato non fa spartiacque ma delimita la competenza AUTOLIMITANDOSI (dal momento in cui si autolimita)
Xò abbiamo visto che lo Stato si è impegnato vs Chiesa – anche la Chiesa si è impegnata a tenere fede nei loro rapporti – quando distinzione diventa pattizia e non più solo unilaterale.
Quali sono le questioni che possono verificarsi nel caso concreto? Nell’ambito di questa duplicazione di competenze quali sono le conseguenze?
Un esempio è dato dalla lg 194/1978 sull’interruzione di gravidanza (aborto):
1° CONFLITTO – rifiuto di partecipare al procedimento di interruzione di gravidanza e obbligo di condurre e portare a termine quel procedimento Abbiamo un CONFLITTO DIRETTO – ordinamento mi dice di far qualcosa, mentre ordina e pone divieto di comportamento – è un conflitto irrisolvibile – rinunciabile
Ci sono due alternative:
Inadempiente di fronte ad uno dei due ordinamenti – riceverò una sanzione. Per ordinamento statale – comportamento dovuto per ragioni confessionali è IRRILEVANTE – viene emanata la sanzione
C’è una seconda strada – ci sono situazioni in cui l’ordinamento di fronte a questi conflitti, decide di non applicare la sua sanzione (la sua norma di divieto o di obbligo) – OBIEZIONE DI COSCIENZA.
I semestre – docente: Natascia Marchei
Referendum abrogativo – deve ricever affluenza del 50% degli aventi diritto – accade che tutto il mondo cattolico ha avuto ampio movimento per non votare – astenersi – ESITO:NO QUORUM
Comportamento molto criticato in virtù dell’art 7 comma I – violazione!
giustifica la sua pozione come un qualsiasi cittadino – ma fino a che punto questa libertà di pensiero può ex tollerata?
Dire “non votare” equivale ad ingerirsi in un diritti politico – è un comportamento davvero invasivo
Art 7 comma II – i loro rapporto sono regolati dai P.L. modificazione accettate dalle due parti – non è soggetta a revisione costituzionale
Oggetto di discussione era il seguente problema: cosa fare dei patti lateranensi?
Il motivo per cui si combatteva era la citazione dello strumento pattizio all’interno dell’articolo 7 II comma
C’erano appunto – nei lavori preparatori – due diverse correnti:
Tesi CATTOLICA – che veniva portata avanti da Dossetti – della Democrazia Cristiana. Onorevole Dossetti diceva che strumento pattizio nell’art 7 Cost era fondamentale in questo quest’ultimo regolava i rapporti Stato Chiesa.
Timore di tutta la parte cattolica era che si sarebbe potuto prevedere uno strumento parlamentare che avrebbe potuto modificare questi patti – e la sopravvivenza dello strumento pattizio era messa a grave rischio – non vi era una garanzia costituzionale di sopravvivenza dei Patti Lateranensi.
La tesi STATALE era invece supportata dal Togliatti – rispondeva con timore molto fondato – temeva che espressione di riconoscimento avrebbe portato al recepimento negli Statti nella Cost – costituzionalizzazione delle norme pattizie (i P.L. erano pericolosi) in quanto incostituzionali.
I semestre – docente: Natascia Marchei
riferimento ai patti lateranensi.
Dossetti voleva invece salvare questi aspetti – confronti fra le parti. Tanto è che il discorso di Dossetti trovò molto seguito – era stato votato da tutti, convincente
Nel momento in cui posso ex modificate secondo accordo delle due parti vuol dire che non sono costituzionalizzate – salvaguardia patti da modifica unilaterale da una maggioranza parlamentare – in questo modo garantisco copertura costituzionali allo strumento in vigore.