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Il Matrimonio Concordatario: Aspetti Giuridici - Prof. Marchei, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Questi sono gli appunti COMPLETI del corso di diritto ecclesiastico tenuto dalla professoressa Marchei all'università degli studi di Milano Bicocca

Tipologia: Appunti

2013/2014

Caricato il 22/11/2014

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DIRITTO ECCLESIASTICO
I semestre docente: Natascia Marchei
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02/10/2013
Che cos’è il diritto ecclesiastico?
Il diritto ecclesiastico è quella parte del diritto dello Stato che regolamenta il fenomeno
religioso dal diritto canonico che è il diritto della Chiesa cattolica.
Le norme costituzionali convivono con normative precedenti di conseguenza si è reso
necessario prevedere un’attività da parte della Corte Costituzionale.
vedi lg sui culti ammessi del 1929 esisteva ed esiste tutt’ora e non è mai stata
formalmente abrogata.
Perché uno Stato dovrebbe tenere conto di regolare il fenomeno religioso?
Non si può prescindere dalla sua regolazione in quanto la religione viene vissuto in
maniera collettiva esso appunto permea la collettività il singolo decide di vivere la
sua religione in rapporto con altri soggetti CONFESSIONI RELIGIOSE sono modalità
comuni in cui si vive la religione.
Esse hanno un ordinamento a fine generale cioè si occupano di tutto.
Italia viene concepita come uno stato laico di laicità positiva ed inclusiva.
Si pone diversamente dalla Francia che invece è uno Stato di laicità negativa e esclusiva.
03/10/2013
Storia del diritto ecclesiastico
La storia del diritto ecclesiastico viene a concentrarsi a partire dal 1800.
Facciamo riferimento a due eventi fra di loro collegati la Breccia di Porta Pia
annessione dello Stato pontificio all’Italia – creazione dello Stato Italiano
QUESTIONE ROMANA
Si intendono i rapporti burrascosi che intercorrono fra lo Stato liberale e la Chiesa, a
partire dal 1848 al 1929
Pio IX pontefice a quel tempo, in una enciclica dichiara che il potere dello Stato deve
essere visto come un potere ostile
egli emanò il NON EXPEDIT documento nel quale invitata (forzosamente) i cattolici a
non prendere parte all’attività politica dello Stato – “no eletti e no elettori”.
Rimase in vigore come divieto formale fino a quando Don Luigi Sturzio non intraprese la
carriera politica.
Con la creazione dello Stato italiano venne emanata la LEGGE DELLE GUARENTIGE del
1871 la legge dava appunto delle garanzie al Pontefice lo stato la promosse appunto
per ridare un potere da “sovrano” al pontefice.
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I semestre – docente: Natascia Marchei

02/10/

Che cos’è il diritto ecclesiastico? Il diritto ecclesiastico è quella parte del diritto dello Stato che regolamenta il fenomeno religioso ≠ dal diritto canonico che è il diritto della Chiesa cattolica. Le norme costituzionali convivono con normative precedenti – di conseguenza si è reso necessario prevedere un’attività da parte della Corte Costituzionale.  vedi “lg sui culti ammessi” del 1929 esisteva ed esiste tutt’ora e non è mai stata formalmente abrogata.

  • Perché uno Stato dovrebbe tenere conto di regolare il fenomeno religioso? Non si può prescindere dalla sua regolazione in quanto la religione viene vissuto in maniera collettiva – esso appunto permea la collettività – il singolo decide di vivere la sua religione in rapporto con altri soggetti  CONFESSIONI RELIGIOSE – sono modalità comuni in cui si vive la religione.
  • Esse hanno un ordinamento a fine generale – cioè si occupano di tutto.

Italia viene concepita come uno stato laico – di laicità positiva ed inclusiva. Si pone diversamente dalla Francia che invece è uno Stato di laicità negativa e esclusiva.

03/10/

Storia del diritto ecclesiastico La storia del diritto ecclesiastico viene a concentrarsi a partire dal 1800. Facciamo riferimento a due eventi fra di loro collegati – la Breccia di Porta Pia – annessione dello Stato pontificio all’Italia – creazione dello Stato Italiano

QUESTIONE ROMANA

Si intendono i rapporti burrascosi che intercorrono fra lo Stato liberale e la Chiesa, a partire dal 1848 al 1929

Pio IX – pontefice a quel tempo, in una enciclica dichiara che il potere dello Stato deve essere visto come un potere ostile

  • egli emanò il NON EXPEDIT – documento nel quale invitata (forzosamente) i cattolici a non prendere parte all’attività politica dello Stato – “no eletti e no elettori”. Rimase in vigore come divieto formale fino a quando Don Luigi Sturzio non intraprese la carriera politica.
  • Con la creazione dello Stato italiano venne emanata la LEGGE DELLE GUARENTIGE del 1871 – la legge dava appunto delle garanzie al Pontefice – lo stato la promosse appunto per ridare un potere da “sovrano” al pontefice.

I semestre – docente: Natascia Marchei

Ma:

 La legge era unilaterale – cioè andava ad appannaggio solo e unicamente dello Stato – e lo Stato concepito come unica fonte

 Il pontefice nonostante le garanzie a lui dato era alla fine un suddito del regno d’Italia – gli toglieva il potere temporale

La Chiesa non digerì mai questa situazione in quanto essa rivendicava il suo ruolo di originaria nonché di apicale – essa con i rapporti con lo Stato si rifaceva sempre e comunque ai “concordati”

  • Già a partire dal 1848 c’erano una serie di contraddizioni normative

 Statuto Albertino del 1848 – divenuto Costituzione del regno d’Italia

  • art 1 – lo Stato italiano era confessionista in senso cattolico – religione cattolica, apostolica e romana – anche gli altri culti venivano presi in considerazione ma erano semplicemente “tollerati” e non ammessi.
  • In verità l’articolo rimase sempre sulla carta in quanto questo confessionismo fu solamente di facciata.

 Legge Sineo del 1848 – questa legge riconosceva che il godimento di diritti politici e militari non era interdetto dal fatto di appartenere a una religione diversa.

  • con questa legge SOLO il singolo veniva tutelato e non la collettività – la religione doveva essere vissuta nell’ambito della sfera privata e non nell’ambito della sfera collettiva in quanto lo Stato poteva reagire.

 Leggi eversive dell’asse ecclesiastico, approvate fra il 1860- 1870 – queste leggi erano state emanate allo scopo di sciogliere gli enti ecclesiastici che erano devoti alla cura delle anime e che non avevano potere temporale.

  • Lo Stato di conseguenza si ingerì al riguardo, in quanto decise quali fossero o meno gli enti ecclesiastici utili ed inutili  ciò ovviamente venne fatto per un incameramento del patrimonio.

 Codice Civile del 1865 – in riferimento agli effetti del matrimonio canonico.

  • Lo Stato aveva escluso la possibilità che il matrimonio canonico, in Chiesa, potesse essere in grado di avere effetti civili. Per avere ciò, bisognava sposarsi due volte. Molte persone si sposavano in Chiesa e molte altre secondo ciò che era previsto dallo Stato – molto caos.

 Codice Penale Zanardelli del 1889 – prevedeva la possibilità di tutelare il sentimento religioso del singolo di fronte a dichiarazioni, insulti o atti che

I semestre – docente: Natascia Marchei

07/10/

Con i Patti Lateranensi si viene a formare il vero e proprio processo di RINCONFESSIONALIZZAZIONE – stipula dei Patti da parte di Mussolini con la Chiesa Cattolica – il principio confessionista che fu espresso dallo Statuto Albertino del 1848 era già in se stesso una contraddizione, bisognava riaffermarlo.

Tramite i Patti Lateranensi si ebbe poi la RISOLUZIONE DELLA QUESTIONE ROMANA e la PACE RELIGIOSA. Inoltre doveva essere risolto un altro problema: qst delle lg eversive dell’asse ecclesiastico – bisognava restituire ciò che alla Chiesa venne tolto ed incamerato nel patrimonio dello Stato mediante i SUPPLEMENTI di CONGRA – rivolti a ripristinare la situazione per remunerare il clero cattolico direttamente dallo Stato.

  • Il pontefice di conseguenza aveva ottenuto ciò che egli aveva sempre sperato di ottenere (e che precedentemente aveva perso):

 Chiesa intesa come istituzione sovrana e indipendente – con una facciata internazionale  Territorio per lo Chiesa – Stato città del Vaticano.

I Patti Lateranensi sono formati da un Trattato e un Concordato – troviamo in essi i primi riferimenti della riconfessionalizzazione:

 Art 1 del Trattato Lateranense – “ Lo Stato italiano riconosce e riafferma il

principio consacrato nello Statuto Albertino per il quale la religione cattolica,

apostolica e romana è l’unica religione dello Stato”

 Art 29 del Concordato Lateranense – “ Lo Stato italiano rivedrà la sua legislazione,

in quanto interessa la materia di diritto ecclesiastico, integrandola e modificandola

per metterla in armonia con le direttive ispiratrici del Trattato stipulato con la

Santa Sede e del Concordato.”

  • LEGGE SUI CULTI AMMESSI – viene intesa come una legge unilaterale. 1159/1929 – attuazione tramite decreto 289/ Questa legge era stata emanata per regolamentare lo statuto di quei culti diversi dalla religione cattolica – i culti vengono definiti AMMESSI e non tollerati – il loro status è PEGGIORE rispetto allo status della religione cattolica. “Ammettere” - prevedere delle condizioni per i culti, se sono e possono essere accettati.

Art 1 della lg 1159/1929 – I culti diversi da quello cattolico sono quelli che (4 limiti) :

  1. Non eseguano riti e
  2. Non seguano principi che vadano
  3. Contro l’ordine pubblico
  4. E il buon costume

I semestre – docente: Natascia Marchei

In base all’art 1 lo Stato totalitario fa un’attività di controllo sull’ammissione dei culti, utilizzando due criteri fondamentali “ordine pubblico e buon costume” – si ha quindi un controllo sui riti e sui principi e si ha la connotazione dello Stato totalitario per antonomasia – viene anche definito come STATO ETICO – controllo su principi e riti. Anche definito STATO EDUCATORE.

  • Si indicano i culti “graditi” – cioè quei culti che non vanno né contro l’ordine pubblico né contro il buon costume – sono culti ETERODOSSI in quanto diversi da quello cattolico. Bisogna avere principi conformi altrimenti non si è ammessi.
  • Questa legge si pone infatti come discriminatoria – in quanto pone delle condizioni per cui i culti potrebbero essere o meno non ammessi – si ha l’intento di controllare il tutto, anche tramite l’intervento dell’autorità amministrativa.
  • La legge è ancora in vigore – così come ad esempio parte dei Patti Lateranensi (parte del Trattato è ancora in vigore – no Concordato) Ma per quale motivo? ! Bisogna regolare la situazione di quei culti che ancora non hanno raggiunto INTESA con lo Stato.  INTESA – strumento creato dal costituente, simile al concordato, di carattere pattizio e unilaterale. La prima intesa venne creata nel 1984 – Tavola Valdese – tutt’ora ne conosciamo 12 – l’Islam è l’unica religione che non ha ancora un’intesa con il ns Paese.

Confronto:

– Stato liberale:

 Codice Civile – irrilevanza degli altri matrimoni  Codice Penale – tutela del sentimento religioso – soprattutto il fedele, di qualsiasi culto.

– Stato fascista/totalitario: riforma dei Codici

 Codice Civile – ammessi diversi modi di stipulazione del matrimonio o Civile o Concordatario o Intesa [ dal 1984 in poi ]

 Codice Penale – reati in materia di sentimento religioso. o Modifica nel 1930 – codice ROCCO

Il nuovo codice penale tutela due beni giuridici nuovi:

 Religione dello Stato  Culti ammessi

I semestre – docente: Natascia Marchei

09/10/

Nel concordato lateranense viene inserito l’articolo 34 – previsione del MATRIMONIO CANONICO TRASCRITTO – MATRIMONIO CONCORDATARIO. Questa scelta, di prevedere effetti civili per il matrimonio, venne anche estesa alla figura dei culti ammessi, ma con delle peculiarità:

 MATRIMONIO CANONICO TRASCRITTO – è un istituto di natura composita – previsione di principi di diritto canonico – atto esterno allo Stato – attribuzione di effetti civili al matrimonio.

 CULTI AMMESSI – situazione diversa, era un matrimonio civile celebrato in forma religiosa (ministro di culto con diverse ritualità) – regolato dal diritto civile.

Queste differenze sono anche “pratiche” sotto un certo punto di vista, in quanto:

  • nonostante gli impedimenti civili, il matrimonio canonico era effettivo ed era valido a tutti gli effetti (un esempio di impedimento – età, nel codice civile non è possibile far sposare i due minori, ma se x diritto canonico era pox, allora ok)  c’è una AUTOMATICITA’ DELLA TRASCRIZIONE.

 Automaticità – non interveniva solo alla costituzione degli effetti civili ma anche

alla loro conclusione – la pronuncia veniva recepita in maniera automatica – ciò aveva creato una grande confusione presso la Corte d’Appello che ne veniva ingolfata.

  • In ogni caso la riserva di giurisdizione era rimessa alla giurisdizione ecclesiastica e non dello Stato – no giurisdizione – cosa diversa era invece per i culti ammessi, non si aveva infatti automaticità – si garantiva la libertà religiosa ma quell’atto viene regolato dal diritto civile – se vi era impedimento infatti il matrimonio non veniva trascritto – non si dava riconoscimento alla giurisdizione confessionale, ma a quella dello Stato – applicazione integrale del diritto civile.

 Art 36 del Concordato – in riferimento all’insegnamento della religione nelle scuole. Riforma Gentile – art 3  totale ripresa di questo articolo nell’ambito del Concordato. “Fondamento e coronamento di tutta l’istruzione pubblica” – la religione veniva ad essere obbligatoria in tutte le scuole SALVO DISPENSA – essa veniva data in maniera discrezionale; doveva essere motivata; poteva essere data ad esempio x coloro che appartenevano ad un culto ammesso (cioè altra confessione religiosa).

  • La lg sui culti ammessi cmq prevedeva la pox che una diversa cultura potesse realizzare l’insegnamento e inserire religione nelle scuole pubbliche – ovviamente a proprie spese  c’era una sorta di predilezione x la religione statale.

I semestre – docente: Natascia Marchei

 Art 5 del Concordato – suscitò molto scalpore il caso di Bonaiuti. Questo articolo prevedeva che i sacerdoti che erano stati “ammoniti” dalla Chiesa,

in quantoscismatici o eretici, dovevano abbandonare la loro professione –

interdizione – obbligo di allontanamento dagli uffici che avevano un contatto con il pubblico – il soggetto quindi perdeva la sua professione. Bonaiuti era infatti un prete che aveva influenze ortodosse – provvedimento restrittivo e perse quindi il lavoro.

FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO

Dovrebbero essere le fonti statali? No. Non è così in quanto il diritto ecclesiastico ha delle peculiarità che influenzano le fonti anche dal pdv gerarchico.

  • La peculiarità di queste fonti è il PRINCIPIO DI BILATERALITA’ – tipico del diritto ecclesiastico. Il costituente ha deciso di regolare i rapporti con queste istituzione (confessioni religiose) attraverso gli ACCORDI : queste realtà particolari non potevano essere trattate come altri gruppi che vivono all’interno dell’ordinamento – hanno peculiarità tali da avere uno strumento pattizio.

 Vedi anche le associazioni sportive – dal pdv giuridico sono regolate ma non toccano aspetti religiosi – non si poteva avere che un rapporto unilaterale, diversamente da situazione di confessioni religiose

Per quale motivo lgls ha fatto un passo indietro? La peculiarità sta nella materia  confessioni religiose si occupano un po’ di tutto, ma specificatamente della sfera spirituale (diversamente da quelle sportive) – il singolo tende ad aggregarsi.

Il nostro ordinamento ha deciso che la sfera spirituale non gli compete – ma ha deciso anche di non volersene disinteressare totalmente – la religione viene vista come elemento di promozione dell’uomo – le confessioni religiose infatti vengono chiamate:

ORDINAMENTI ORIGINARI

Ordinamenti proprio perché competenti di un altro ordine che non dipendono dallo Stato.

  • si occupano di questioni sulle quali lo stato ha deciso di non essere competente –

Gli articoli fondamentali che ci fanno capire questo aspetto sono :

 Art 7 comma II Cost – in riferimento alla religione cattolica

 Art 8 comma III Cost – in riferimento ai culti ammessi.

I semestre – docente: Natascia Marchei

10/10/

Principi supremi – parametro di costituzionalità delle norme pattizie.

  • Non esiste un catalogo dei principi supremi – è un parametro in costruzione – costruito dalla Corte Costituzionale. Sono “pericolosi” – la loro natura è molto discutibile. Il fatto è che questi principi creano un arbitrio non indifferente e la Corte Costituzionale decide se la norma pattizia è conforme alla legge in virtù del principio supremo – l’esito del giudizio dipende dai principi.

La Corte però è stata molto parca nell’individuare i principi supremi - enunciato il principio e sono sindacabili le norme che non rispettano tale parametro.

 Dal 1971 ai giorni nostri in due occasioni la Corte ha individuato i principi supremi in riferimento alla conformità di una norma pattizia con la Chiesa Cattolica.

Due sentenze fondamentali:

 18/1982 – riferimento al matrimonio concordatario, aveva ad oggetto i Patti Lateranensi – enuclea due principi supremi in relazione alla incostituzionalità di esso. In riferimento all’incostituzionalità dell’art 34 dei P.L.

 293/1989 – enuclea un principio supremo ma la Corte ritiene che la questione è infondata – dice che c’è una lesione Articolo di riferimento è l’articolo 9 dell’Accordo dell’84.

Sentenze – analisi del contenuto:

 18/1982 – enuclea due principi supremi: o PRINCIPIO DI DIFESA  tutela giurisdizionale dei propri diritti ex art 24 Cost. Come viene interpretato? Modifica in senso più garantista del procedimento di riconoscimento delle sentenze di nullità canonica.

o TUTELA INDEROGABILE dell’ORDINE PUBBLICO L’ordine pubblico è inteso come un “filtro” importantissimo – non è inteso appunto come legato alle libertà fondamentali – filtro di ingresso delle norme nel nostro sistema giuridico. Tutte le norme esterne all’ordinamento non vengono normalmente accolte se vanno contro i principi fondamentali dell’ordinamento quale è infatti l’ordine pubblico. E’ un limite che viene previsto essere legato alla sovranità dello Stato – infatti se noi rinunciassimo a questo principio, è come se perdessimo parte della nostra sovranità.

I semestre – docente: Natascia Marchei

L’automaticità delle sentenze canoniche viola questo aspetto fondamentale.

 203/1989 – Art 9 dell’Accordo – sostituisce l’articolo 36 del Concordato – nell’84, ora di religione non è più obbligatoria ma è opzionale/facoltativa. – secondo i giudici contrari la norma è incostituzionale in quanto essa riconosce valore solo alla confessione cattolica. Viene enucleato il principio di:

o LAICITA’ DELLO STATO – è un principio inespresso che è all’interno della nostra Costituzione e che identifica il nostro Stato. La Corte costituzionale infatti rigetta la questione di legittimità in riferimento all’articolo 9 Non viola questo principio.

Si parla però di una norma privilegiaria (cioè privilegia la confessione cattolica) – in quanto questo principio vale solo per la religione cattolica e soprattutto è patrocinata a spese dello Stato.

Ma per quale motivo l’articolo 9 non viola il principio supremo?

La nostra viene intesa come una LAICITA’ PECULIARE – la dottrina infatti la identifica come positiva – non implica infatti un’indifferenza nei confronti del fenomeno religioso, anzi, consente interventi del legislatore a garanzia della libertà religiosa – tutto ovviamente a garanzia del pluralismo confessionale e culturale – consentendo delle emersioni nello spazio pubblico.

– L’ora però è a favore dei cattolici – non sarebbe incostituzionale?

  • La Corte motiva dicendo che la religione cattolica non è più fondamento e coronamento della pubblica istruzione MA è un NOSTRO PATRIMONIO STORICO E CULTURALE – scritto nell’art 9 dell’Accordo del 1984.

Questa laicità consente secondo la Corte Cost di prevedere degli interventi a favore della libertà religiosa anche di una sola confessione purché siano legittimati questi interventi – la legittimazione è data dal fatto che la religione cattolica è nostro patrimonio storico e culturale.

La sentenza però in sé è anomala  dopo anni si afferma il principio di laicità ma Corte ritiene infondata una questione di cost in relazione a uno degli istituti più discussi che fanno sospettare di violare la laicità dello Stato – è contraddittoria.

  • Alcune sentenze in materia matrimoniale – chiesto di inserire “uguaglianza” nell’ambito della comparazione civile-religioso – in realtà la Corte non parla di uguaglianza, bensì dichiara che l’uguaglianza è legata ad un principio di RAGIONEVOLEZZA – non è uguaglianza in sé ma un canone di ragionevolezza.

I semestre – docente: Natascia Marchei

Islam – non ha intesaquindi legge sui culti ammessi.

 Sarebbe corretto modificare la legge sui culti ammessi del 1929 – conformando la Costituzione avremmo una legge unilaterale che garantisce libertà religiosa a tutte le confessioni.

L’intesa così non sarebbe essenziale, anche perché potrebbero accontentarsi della legge sui culti ammessi.

16/10/

LA COSTITUZIONE

Art 7 comma I – Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,

indipendenti e sovrani.

Comma II – I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.

Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di

revisione costituzionale.

L’articolo 7 è l’articolo che ha creato maggiori discussioni – segna una rottura con il passato.

Art 7 – intenzione comune è molto presente – si doveva parlare della Chiesa Cattolica.

  • I padri costituenti avevano pensato di unire i due articoli (artt. 7 e 8) oggi conosciuti per averne uno unico – l’ide anon venne promossa. Infatti abbiamo

 Art 7 per rapporto con la Chiesa Cattolica

 Art 8 per rapporti con le altre confessioni.

 La motivazione di fondo è che la Chiesa Cattolica per sua particolare natura ha una posizione speciale, che non voleva essere legata da nessun tipo di potere politico.

  • L’art 7 infatti regola una realtà presente nell’ordinamento – con la quale il potere politico era arrivato ad avere da poco una conciliazione.
  • Si era arrivati alla pace religiosa nell’età del Fascismo – era un fardello molto pesante da sopportare – si parlava quasi di un emblema del passato.

 Contraddizione – regolare posizione della Chiesa Cattolica dando rilievo a strumento pattizio MA non rispondeva ai principi costituzionali – alcuni principi pattizi si ritenevano ormai superati – “paternità fascista”

  • Ad esempio i patti Lateranensi prevedevano dei privilegi che mal si conciliavano con i principi costituzionali – c’era quindi un problema di compatibilità

I semestre – docente: Natascia Marchei

  • Art 1 del Tr – Stato e Santa Sede riaffermavano “confessionismo” e che la religione cattolica, apostolica, romana era l’unica RELIGIONE DELLO Stato. Nell’ambito dei lavori preparatori – no realizzazione di uno Stato confessionista – no propria confessione religiosa.

– Vedi art 8 comma I – tutte le confessioni religiose sono equamente libere di fronte alla

legge – no realizzazione di uno stato con propria confessione religiosa.

“Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani”: Sovranità:

 Popolo – riguardo questo aspetto bisogna dire che il popolo dei FEDELI è un popolo territoriale, in quanto sparso in tutto il mondo – si definisce infatti che esso possa condividere il suo status di popolo con altri ordinamenti secolari

 Governo – il governo della Chiesa Cattolica spetta al Pontefice

 Territorio – Stato Città del Vaticano? Tesi della prof – SCV è un enclave, stato teocratico, governato dal Pontefice. Non è un territorio della Chiesa Cattolica ma ne condivide il governo – non coincide con la Chiesa Cattolica. La Chiesa cattolica ha una peculiarità rispetto alle altre confessioni religiose  Governo della Chiesa Cattolica – ha un suo stato. Popolo della Chiesa Cattolica non coincide con popolo SCV

E’ una sovranità molto particolare – va comunque bene in quanto la Costituzione prevista “ognuno nel proprio ordine” – significa che questa sovranità che attiene all’ordine è come se fosse “tagliata”

 Ordine sul quale si basa Stato – ordine sul quale si basa la Chiesa Cattolica

In riferimento all’ordine spirituale è un riferimento che da ragione della specialità della materia – ma cosa intendiamo per ORDINE?

ORDINE – vuol dire che la Chiesa o lo Stato si occupano di competenze diverse.

  • Stato  sfera temporale,
  • Chiesa  sfera spirituale.

I semestre – docente: Natascia Marchei

Problemi interpretativi ex art 7 comma 1. Definizione degli ORDINI – quali sono le materie che gli ordini toccano?

Ilproblema è sostanziale – in quanto tutte le materie sono dividibili o no?

 La maggior parte delle materie ATTENGONO AD ENTRAMBI GLI ORDINI – aspetti spirituali e temporali che si intrecciano. Quasi tutti gli aspetti della vita dell’uomo sono toccati.

Base – chi ha la competenza a decidere sulle materie? Il legislatore – quindi lo STATO ITALIANO – perché ha potere legislativo e perché si autolimita – decide lui quali sono i confini.

  • E’ anche vero che il principio di autolimitazione è stato recepito nell’accordo del 1984 ex art 1 – chiarire fin da subito che il nuovo accordo era ispirato alla separazione degli ordini.

Art 1 dell’Accordo – “La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese.”

 Si fa riferimento qui al principio pattizio – entrambe le parti – non invadere l’ordine altrui. La norma in sé però è molto ambigua in quanto:

 “ Si impegnano a rispettare”

 “ Si impegnano a cooperare per protezione uomo e bene del Paese”

In questo articolo si racchiude tutto – interpretazione costituzionalmente orientata – le parti conservano la distinzione – rimane fermo il principio di separazione degli ordini.

C’è questo impegno reciproco di distinzione?

I semestre – docente: Natascia Marchei

17/10/

Competenza delle competenze – principio ex art 7 Cost e previsto nell’Accordo del 1984 Principio di distinzione dell’ordine – uno religioso e l’altro temporale. Ci sono due entità originarie – lo Stato e la Chiesa  ma tutto non è così semplice come appare – bisogna distinguere gli ordini, ma è impossibili – in quanto abbiamo visto come alcuni elementi della vita spirituale toccano gli elementi temporali e viceversa

Come ne veniamo a capo?

 Una prima risposta è quella secondo la quale la competenza delle competenze è data allo Stato – l’ultima parola sul limite delle questioni temporali lo dice lo Stato non fa spartiacque ma delimita la competenza AUTOLIMITANDOSI (dal momento in cui si autolimita)

 Xò abbiamo visto che lo Stato si è impegnato vs Chiesa – anche la Chiesa si è impegnata a tenere fede nei loro rapporti – quando distinzione diventa pattizia e non più solo unilaterale.

Quali sono le questioni che possono verificarsi nel caso concreto? Nell’ambito di questa duplicazione di competenze quali sono le conseguenze?

  • Il fatto che su ciascun credente esista un duplice sistema normativo, quali situazioni può creare?

Un esempio è dato dalla lg 194/1978 sull’interruzione di gravidanza (aborto):

 1° CONFLITTO – rifiuto di partecipare al procedimento di interruzione di gravidanza e obbligo di condurre e portare a termine quel procedimento Abbiamo un CONFLITTO DIRETTO – ordinamento mi dice di far qualcosa, mentre ordina e pone divieto di comportamento – è un conflitto irrisolvibile – rinunciabile

Ci sono due alternative:

 Inadempiente di fronte ad uno dei due ordinamenti – riceverò una sanzione. Per ordinamento statale – comportamento dovuto per ragioni confessionali è IRRILEVANTE – viene emanata la sanzione

  • Esimenti – si è pensato di applicare anche essere per la figura di alcune situazioni religiose – “esercizio di un diritto” – esercizio della confessione – comportamento imposto dalla religiosità ma giurisprudenza non accoglie – MAI PREVISTE SCRIMINANTI

 C’è una seconda strada – ci sono situazioni in cui l’ordinamento di fronte a questi conflitti, decide di non applicare la sua sanzione (la sua norma di divieto o di obbligo) – OBIEZIONE DI COSCIENZA.

L’ordinamento fa un bilanciamento di interessi riguardo la situazione – vede se può

I semestre – docente: Natascia Marchei

Referendum abrogativo – deve ricever affluenza del 50% degli aventi diritto – accade che tutto il mondo cattolico ha avuto ampio movimento per non votare – astenersi – ESITO:NO QUORUM

Comportamento molto criticato in virtù dell’art 7 comma I – violazione!

– Difesa che la Chiesa usa: abbiamo espresso la libertà di pensiero e parola – in verità

giustifica la sua pozione come un qualsiasi cittadino – ma fino a che punto questa libertà di pensiero può ex tollerata?

Dire “non votare” equivale ad ingerirsi in un diritti politico – è un comportamento davvero invasivo

Art 7 comma II – i loro rapporto sono regolati dai P.L. modificazione accettate dalle due parti – non è soggetta a revisione costituzionale

Oggetto di discussione era il seguente problema: cosa fare dei patti lateranensi?

  • Bisognava decidere non dal punto di vista sostanziale – tutti dicevano di modificarli - perché essi andavano contro principi costituzionali ma non c’era tempo di modificarli! – sapevano che non volevano minare la pace religiosa creata di lì a poco – doveva essere tenuto fermo per il momento.
  • Strada per addivenire all’obbiettivo non era comune.

 Il motivo per cui si combatteva era la citazione dello strumento pattizio all’interno dell’articolo 7 II comma

C’erano appunto – nei lavori preparatori – due diverse correnti:

 Tesi CATTOLICA – che veniva portata avanti da Dossetti – della Democrazia Cristiana. Onorevole Dossetti diceva che strumento pattizio nell’art 7 Cost era fondamentale in questo quest’ultimo regolava i rapporti Stato Chiesa.

Timore di tutta la parte cattolica era che si sarebbe potuto prevedere uno strumento parlamentare che avrebbe potuto modificare questi patti – e la sopravvivenza dello strumento pattizio era messa a grave rischio – non vi era una garanzia costituzionale di sopravvivenza dei Patti Lateranensi.

 La tesi STATALE era invece supportata dal Togliatti – rispondeva con timore molto fondato – temeva che espressione di riconoscimento avrebbe portato al recepimento negli Statti nella Cost – costituzionalizzazione delle norme pattizie (i P.L. erano pericolosi) in quanto incostituzionali.

I semestre – docente: Natascia Marchei

– Proposta di Togliatti era di scrivere: “ i loro rapporti sono regolati in termini

concordatari” – principio di bilateralità pattizia salvato MA viene meno specifico

riferimento ai patti lateranensi.

 Dossetti voleva invece salvare questi aspetti – confronti fra le parti. Tanto è che il discorso di Dossetti trovò molto seguito – era stato votato da tutti, convincente

  • Cosa disse? Nessuno aveva intenzione di costituzionalizzare le norme pattizie e fu lui a proporre la seconda parte del II comma  “non si procede a revisione costituzionale” – facciamo qui riferimento ad una norma sulla produzione giuridica  la cosidetta fonte atipica  lg ordinaria con forma attiva modificativa e passiva di lg costituzionale.

Nel momento in cui posso ex modificate secondo accordo delle due parti vuol dire che non sono costituzionalizzate – salvaguardia patti da modifica unilaterale da una maggioranza parlamentare – in questo modo garantisco copertura costituzionali allo strumento in vigore.