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Sbobbinature del corso di diritto ecclesiastico prof Guarino
Tipologia: Sbobinature
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Oggi inizieremo ad occuparci del matrimonio. Nel nostro ordinamento sono conosciute fondamentalmente tre forme di matrimonio che possono essere religiosamente connotate, oltre ovviamente al matrimonio civile. Abbiamo il matrimonio celebrato secondo le norme concordatarie, il cd. matrimonio concordatario, quello celebrato secondo il diritto canonico (e poi vedremo cosa significa questa espressione); poi abbiamo il matrimonio in genere dei culti acattolici, che è un matrimonio ovviamente dei culti acattolici che non abbiano stipulato un’intesa, delle confessioni senza intesa, che è un matrimonio che si può definire secondo il rito del culto acattolico, perché è in tutto un matrimonio civile che resta regolamentato da norme dell'ordinamento civile ma che viene celebrato, quindi per delega da parte dell’ufficiale di stato civile, da parte di un ministro di culto acattolico. Quindi è chiara la differenza tra queste prime due figure? Cioè il cd. matrimonio concordatario non è un matrimonio civile celebrato secondo il rito canonico. Infatti è sbagliatissimo giuridicamente, infatti è sbagliatissimo parlare di un matrimonio celebrato secondo il rito civile o secondo il rito canonico, perché non è un matrimonio celebrato secondo un rito, non è una questione di rito. Celebrato secondo il rito religioso o civile può avere senso per il matrimonio dei culti acattolici e delle confessioni senza intesa, quello sì. Per quello si può parlare di un matrimonio secondo il rito civile o secondo il rito religioso, perché lì la differenza è il rito, cioè lo stesso matrimonio civile che resta regolamentato dalle norme dell'ordinamento civile ma che, alternativamente al fatto che possa essere celebrato secondo la norma ordinaria civile, può in rispetto proprio delle identità religiosa, della fede delle persone, essere celebrato secondo il rito Acattolico, quindi al matrimonio assiste un ministro di culto acattolico. Ma quello resta un matrimonio civile, non lo dimenticate, celebrato secondo il rito religioso, ma è un matrimonio civile. È come se l'ufficiale di stato civile avesse dato una delega di fatto al ministro di culto acattolico. Il caso del matrimonio concordatario è un matrimonio che nasce secondo le norme dell'ordinamento canonico, quindi che nasce nell'ordinamento canonico, quindi non è un matrimonio celebrato secondo il rito canonico. Certo il rito è canonico, è fuori discussione, ma non è solo il rito, non è una differenza di rito. È un matrimonio diverso; è il matrimonio canonico, nasce nell'ordinamento canonico e resta radicato nell'ordinamento canonico. Quindi è sottoposto alle norme dell'ordinamento canonico. Quindi in quel caso, nel caso del matrimonio canonico, il ministro di culto non è un delegato dell'ufficiale di stato civile, assolutamente. È il ministro del culto esercita una potestà propria, riconosciutagli dall'ordinamento canonico e in base a quello poi, con una determinata procedura che vedremo, fa sì che il matrimonio celebrato dinanzi a lui possa acquisire, acquisisca di fatto anche efficacia civile. Ma è il matrimonio canonico che acquisisce efficacia civile, e non diventa un matrimonio civile. Invece l'altro nasce come matrimonio civile anche se celebrato secondo il rito religioso. Poi c’è il matrimonio celebrato dinanzi ai ministri di culto acattolici, appartenenti a confessioni che abbiano stipulato un'intesa. Ecco qui c'è una disciplina variegata. In linea tendenziale si tratta ugualmente di un matrimonio civile che viene celebrato secondo il rito religioso, anche se non una delega in senso stretto si ha da parte dell'ufficiale di stato civile perché si riconosce alla confessione la possibilità, cioè un diritto di avere propri ministri che vengono indicati dalla confessione stessa, quindi non c'è bisogno di una delega propria. Ma ciò non toglie che sembrerebbe, e non è del tutto identica in regolamentazione a quella del matrimonio civile, almeno per quanto riguarda quella del matrimonio civile celebrato con rito acattolico, e quindi si differenzia in qualche misura.
Forse un discorso a sé… queste sono branche del diritto matrimoniale che adesso si stanno studiando, perché si sta riflettendo sulla prassi prova post intese ex articolo 8 terzo comma. Forse l'unico tra questi matrimoni acattolici che nasce al pari del matrimonio concordatario nell' ordinamento confessionale, e quindi risente poi delle norme dell'ordinamento confessionale, probabilmente io penso, (è un’opinione dottrinale ma non è tutta la dottrina che lo pensa),sia il matrimonio contratto ai sensi della legge 101 del 89 che è quella della approvazione dell'intesa con le comunità israelitiche. Cioè nel caso del matrimonio ebraico probabilmente ci troviamo di fronte ad un matrimonio che nasce secondo le norme dell'ordinamento confessionale e che probabilmente è l'unico altro caso, oltre al matrimonio concordatario, nel quale il matrimonio resta sottoposto al diritto confessionale e nel quale probabilmente anche una rilevanza civile possono acquisire, e di fatto per una certa via acquisiscono, rilevanza civile anche le sentenze dei tribunali rabbinici. La prima ipotesi, quella sicuramente più rilevante anche sotto il profilo sociologico ed anche la più interessante sotto il profilo dei problemi che pone in ambito giuridico, è quello del matrimonio concordatario. Sappiamo che in questa materia il Concordato Lateranense segna una svolta fondamentale, perché lo Stato liberale non attribuiva efficacia civile alla celebrazione religiosa e quindi chi voleva risultare sposato anche civilmente doveva celebrare anche il matrimonio civile, cosa che spesso non avveniva perché era talmente radicato il collegamento fra matrimonio religioso e matrimonio in sé, che in moltissimi casi veniva celebrato solo il matrimonio religioso, e nella coscienza sociale tanto bastava per ritenere i due coniugi, per cui specialmente in alcune regioni d'Italia il matrimonio civile era celebrato in misura minima. Col Concordato del 29 questo sistema cosiddetto del doppio binario venne meno e quindi fu riconosciuta già allora la possibilità che il matrimonio concordatario, quindi il matrimonio religioso, acquisisse efficacia civile mediante lo strumento della trascrizione. Per il momento tralasciamo il primo problema, quello della natura della trascrizione, che è un problema che resta aperto in dottrina: se abbia natura costitutiva o natura dichiarativa, natura di pubblicità. Vi dico subito e spiegherò perché ritengo così, io credo che abbia natura di pubblicità , però sappiate che questa dottrina è in minoranza. Però vi dirò parlando del matrimonio che cosa mi induce a pensare che qui siamo di fronte ad un negozio dichiarativo, che vuole dare pubblicità semplicemente ai fini anche dell’opponibilità a terzi riguardo a questo matrimonio. Questo risulta particolarmente chiaro quando andremo ad occuparci di una figura nota solo al matrimonio canonico, al matrimonio concordatario, della trascrizione tardiva del matrimonio canonico. Come opera la trascrizione? In qual modo il matrimonio religioso acquisisce efficacia civile? Prima ancora di questo, come mai il matrimonio, non possiamo parlare di matrimonio con rito religioso e con rito civile? Quali conseguenze ha questo? Questo ha conseguenze rilevanti anche sotto il profilo pratico, perché nel matrimonio religioso e nel matrimonio civile diversi sono i presupposti per celebrare il matrimonio e diversi sono anche le obbligazioni conseguenti, quindi siamo di fronte a due negozi completamente diversi, e se non completamente ma sostanzialmente diversi nei punti fondamentali. Per cui io mi potrei trovare nella condizione di poter celebrare un valido matrimonio civile e non avere i presupposti per celebrare il matrimonio religioso, e viceversa invece i presupposti per celebrare un valido matrimonio religioso e non poter celebrare un valido matrimonio civile. Non vi deve sorprendere quest'ipotesi, anzi la seconda ipotesi è più
momento generico del matrimonio, ma se nel momento in cui mi sposo, quindi nel momento generico del matrimonio, nel'atto, nella stipula del negozio, io già escludevo di essere fedele, e ci sono dei dati che lo confermano, è chiaro che questo nell'ambito canonico rende nullo il matrimonio canonico, è come se il matrimonio canonico non fosse mai stato celebrato.
Invece nell’ordinamento canonico, se io ho escluso, nel momento in cui mi sono sposato, l’idea di essere fedele (lasciamo perdere che dopo dieci anni può darsi che io mi invaghisca di un’altra donna e sia infedele, ma questo non inficia il matrimonio come atto genetico), se nel momento in cui mi sposo, quindi nel momento genetico del matrimonio, quindi nell’atto, nella stipula del negozio, io già escludevo di essere fedele, e ci sono poi dei dati che lo confermano (non è una cosa così che mi passa solo per la testa, è chiaro che questo nell’ambito canonico rende nullo il matrimonio canonico. È come se il matrimonio non fosse mai stato celebrato. Allo stesso modo se io per esempio escludo completamente di avere figli o escludo il fatto della perpetuità del rapporto, quindi nella mia testa mi sposo ma tra un paio d’anni divorzio, questo solo espresso a livello di volontà esclude il matrimonio canonico, mentre non esclude il matrimonio civile. Anche l’esclusione totale dei figli, della procreazione, come atto di volontà, anche di uno solo dei coniugi, rende nullo il matrimonio canonico ma evidentemente non rende nullo il matrimonio civile. Questo per dirvi che cosa, non per farvi una riesamina di questa materia che è molto complessa, e quindi vi ho accennato solamente, perché sul diritto matrimoniale canonico ci vorrebbe un corso a sé, ma per darvi conto ulteriormente di quello che vi dicevo all’inizio. Non si tratta di un matrimonio che viene celebrato con rito civile o con rito religioso, sono due negozi diversi, con presupposti diversi, obbligazioni diverse, normativa ovviamente diversa. È chiaro? Sono due negozi diversi, non è lo stesso negozio il matrimonio celebrato con rito civile o religioso, ripeto non è detto che l’uno stia nell’altro, nel senso che non è detto che uno abbia presupposti più rigorosi dell’altro, no, sono presupposti diversi. In certi casi io avrei i presupposti per stipulare solo un matrimonio civile, in altri casi avrò i presupposti solo per stipulare il matrimonio religioso, sono due cose diverse, completamente diverse. Premesso questo, il punto di collegamento, l’elemento di collegamento tra i due ordinamenti è dato dalla trascrizione. Se potessi procedere alla trascrizione, sapete bene che la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni sia a livello civile che religioso, o all’atto della celebrazione del matrimonio il ministro di culto cattolico dovrà redigere il matrimonio in duplice originale in un registro o in un foglio volante. Il foglio volante originale entro 5 giorni deve essere trasmesso all’ufficiale di stato civile. La mancata trasmissione di questo originale all’ufficiale di stato civile viene sanzionata penalmente, è un’omissione d’atti d’ufficio, perché in questo caso il ministro di culto agisce come pubblico ufficiale o, secondo una parte della dottrina, come incaricato di pubblico servizio. Ma quello che lui scrive lì fa fede fino a querela di falso, è un atto pubblico, tant’è vero che poi all’interno di questo atto possono essere inserite, quindi con piena validità civile, anche delle cosiddette dichiarazioni accessorie, che possono essere fondamentalmente di due tipologie: la scelta del regime patrimoniale dei coniugi, quindi in quella sede, in sede matrimoniale, nell’atto di matrimonio i coniugi potranno esprimere la loro preferenza fondamentalmente per il regime di comunione o di separazione dei beni. Poi altra dichiarazione che può essere inserita nell’atto di matrimonio è il riconoscimento dei figli naturali. Ora capirete che si tratta in un caso e ancor più nell’altro di atti di una certa importanza, quindi anche rispetto a questi il celebrante assume funzioni di pubblico ufficiale, e anche questi comunica entro 5 giorni per la trascrizione all’ufficiale di stato civile. L’ufficiale di stato civile poi ha 48 ore per procedere all’effettiva trascrizione, anche se questa ulteriore incombenza non è sanzionata penalmente, nella prassi si procede (specialmente nelle grandi città) a distanza di settimane o di mesi, ma ciò non va ad incidere chiaramente sulla validità della trascrizione. Quindi con la trascrizione quel matrimonio è pienamente valido anche
nell’ordinamento civile, resta un matrimonio canonico, non diventa un matrimonio civile, resta un matrimonio canonico che acquista efficacia civile nel nostro ordinamento con tutte le conseguenze che ciò comporta. Vi dico che resta disciplinato dalle norme di diritto canonico, con conseguenze anche maggiori di quelle che possiate pensare a prima vista, infatti subito vi sarà venuto in mente “si, ma c’è il divorzio?”, potreste dire “con il matrimonio si può togliere di mezzo il matrimonio concordatario”. Non è così, perché la stessa legge sul divorzio, sia la legge 898 del 1970 , legge storica che ha introdotto in Italia il divorzio, sia la fondamentale riforma n. 74 dell’87, che sono un po’ i due capisaldi della disciplina sul divorzio in Italia, in realtà sia l’una che l’altra non adoperano la parola divorzio, ma distinguono nettamente tra matrimonio civile e matrimonio religioso, tant’è vero che parlano di scioglimento del matrimonio civile, e lì si può parlare di divorzio, ma poi non parlano di scioglimento del matrimonio religioso. Si esprimono in questo modo “scioglimento del matrimonio civile o cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”. Quindi vedete, non è il matrimonio religioso che viene toccato, quello resta sottoposto alla disciplina canonica, e ne avrebbe potuto farlo, vedremo perché. Non avrebbe potuto farlo per quale motivo? Per l’art. 7 della Cost., perché una legge ordinaria non potrebbe andare ad incidere su una norma concordataria. La legge del ’70, proprio per non incorrere in questa evidente incostituzionalità, ha parlato, e non poteva fare altrimenti, di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. È evidente che sicuramente sulla trascrizione, che è un istituto civile, ovviamente ha piena giurisdizione lo Stato, e quindi potrà procedere in ogni momento a dichiarare “è nulla, è invalida, ed eliminare gli effetti della trascrizione”. La trascrizione, vi dicevo, deve essere richiesta nei 5 giorni dalla celebrazione del matrimonio, tuttavia , in qualche caso, al dire il vero raro, ma ci sono, ci possono essere ragioni di opportunità che consigliano di non procedere alla trascrizione tempestiva (ossia nei 5 giorni). Per cui, solo per il matrimonio concordatario, è prevista, era prevista già nelle disciplina del ’29, ma è ribadita (anche se con qualche sfumatura diversa) nel concordato del 1984, vigente, la possibilità di non procedere a trascrizione nei 5 giorni, ma caso mai di riservarsi di procedere a cosiddetta “trascrizione tardiva”, cioè una trascrizione che possa avvenire in qualsiasi momento, anche dopo decenni. Gli effetti di questa trascrizione tardiva, questa è la particolarità, sono retroattivi, cioè se io mi sposo oggi religiosamente e trascrivo tra 20 anni, sia io che mia mogli risulteremo sposati dal 2037, ma dal 2017. Quindi ci sono gli effetti retroattivi della trascrizione tardiva. Vedete questo è uno dei motivi, per esempio, che già mi induce a ritenere che sia un problema di pubblicità e non di (? 44.35). La trascrizione tardiva è un istituto che proprio per questa sua retroattività crea dei problemi molto delicati sotto il profilo proprio ordinamentale di coerenza dell’ordinamento, quindi bisogna andare veramente con i piedi di piombo, e il legislatore concordatario ci è andato. Intanto nel precedente sistema, quello del ’29, la trascrizione tardiva poteva essere richiesta in ogni tempo oltre che dalle parti anche dal celebrante, quindi dall’autorità ecclesiastica. Adesso questa possibilità non è permessa, non c’è più, e quindi sono solo le parti, entrambe le parti, che devono richiedere la trascrizione. Dico “entrambe le parti” , un atto di volontà di entrambe, non può essere una sola. Quindi anche se entrambe hanno l’atto di stipula del matrimonio, firmato una dichiarazione con la quale si impegnano qualora siano venute meno le convinzioni ecc. devono essere comunque entrambi, un atto di volontà separato. Questo ci dice che una cosa è la volontà del patrimonio e un’altra è la volontà della trascrizione. Ci può essere un caso in cui la richiesta sia presentata dall’ufficiale di stato civile da una sola delle parti, ma in tal caso ci deve essere, come dice la legge, la conoscenza e la non opposizione dell’altro coniuge. Naturalmente, dopo aver letto nel testo questo e anche nel testo di legge che nessuno vi chiede, ma come si ottiene la conoscenza e la non opposizione dell’altro coniuge? Voi rimanete sempre a bocca aperta. Quindi è il caso che chiariamo anche questo aspetto qui che potrebbe essere banale, ma è giusto chiarirlo. Se io voglio ottenere la conoscenza e la non opposizione da parte di un’altra persona a un atto che io faccio, io devo notificare,
solo religiosamente. Perché se andava a chiedere un certificato al comune, io e mia moglie risultavamo non sposati, e anche il mio acquisto medio tempore risultava fatto da una persona civilmente celibe, quindi ha intestato integralmente a sé il bene. Quindi far ricadere sul terzo le conseguenze indirette della trascrizione tardiva è chiaramente sembrato al legislatore una conseguenza eccessiva.
Potrebbe esserne anche un altro caso di tutela del terzo per diritti legittimamente acquisiti, secondo cui è un problema che non dovrebbe sussistere, secondo alcuni sì. Mi spiego. C’è un ulteriore problema per quanto riguarda la trascrizione tardiva, questione aperta: è il problema della possibilità o meno di una trascrizione post mortem del matrimonio canonico. Specialmente nel timore del vecchio concordato, la dottrina era spaccata e anche la giurisprudenza, e quindi vi sarebbe potuta essere questa ipotesi e cioè l’ipotesi in cui gli eredi avessero acquistato a titolo ereditario alcuni beni, retroagendo gli effetti di una trascrizione tardiva, vedrebbero lesi i loro diritti ereditari e quindi ci sarebbe stato bisogno di tutelare il terzo erede. Problema è che oggi, secondo la maggior parte della dottrina, la trascrizione post mortem del matrimonio canonico non sarebbe possibile, perché richiedendo la nuova normativa che siano entrambi i coniugi con un atto di volontà presenti, o comunque desunto dalla conoscenza e non opposizione, quindi essendo necessario questo desunto atto di volontà, diretto o indiretto, questo non sarebbe possibile per il defunto ovviamente. Anche se qualche dubbio in dottrina è stato avanzato, e vi confesso anche qui l’ho fatto anche io tanti anni fa: a parte il fatto che potrebbe, un po' come un caso di accademia, verificarsi questo caso che fino ad ora non si è verificato ma si potrebbe dare questo caso. Mettete che uno dei coniugi abbia fatto richiesta all’ufficiale di stato civile, abbia modificato all’altro questa volontà, nei 40 giorni non si sia opposto, quindi dopodiché l’ufficiale di stato civile può procedere con la trascrizione, ammettiamo che costui muoia nell’intervallo di tempo tra il compimento della volontà indiretta e la trascrizione: scusate come fate a dire che è stato determinante quel poco tempo che ha perso l’ufficiale di stato civile al fine della trascrizione materiale? È un caso un po' limite, ma voi sapete che quando ragioniamo su queste questioni dobbiamo andare anche sui casi limite per fare la prova del nove, se regge o non regge. Questo spinge in realtà a dire qualcosa in più, per esempio ci dobbiamo chiedere, se proprio dobbiamo attribuire efficacia di volontà a questa procedura che abbiamo detto, scusate perché non si dovrebbe attribuire efficacia a una volontà, per esempio addirittura testamentaria, in cui davanti al notaio una delle parti abbia espresso la volontà che si proceda comunque alla trascrizione. Oggi si parla addirittura del testamento biologico, si può disporre bene o male di tutto, si può essere anche per testamento un riconoscimento di un figlio naturale, e poi non ci può essere il riconoscimento di una moglie che magari si è sposata solo religiosamente e ha convissuto cinquant’anni e magari hanno avuto 5/6 figli? Mi sembra un po' eccessivo. Credo che qualora questa volontà consti in maniera formale, non c’è motivo per non riconoscere una moglie sposata religiosamente anche agli effetti civili. Tanto più che la normativa giustamente si è preoccupata di far salvi i diritti legittimamente acquisiti dai terzi. Quindi questo non deve avere incidenza, deve avere un valore puramente morale; non deve avere incidenza su diritti già legittimamente acquisiti. Ma come è possibile, si può riconoscere in un unico atto magari i figli naturali e la moglie, e per i figli è valido il riconoscimento e per la moglie no? Mi sembra…
DOMANDA DI UN RAGAZZO
PROF: mi fa piacere che vi poniate questi problemi, però vi dico mi lascia perplesso perché mi pare che ormai sia una distoria del sistema: cioè se noi riconosciamo il testamento biologico, posso riconoscere un figlio naturale, e questo? Tanto più che ormai siamo in un contesto nel quale si riconosce con una rilevanza giuridica la famiglia di fatto. E scusate uno che è stato sposato solo religiosamente 40- 50 anni con la moglie e ha avuto 5-6 figli da lei, non è una famiglia di fatto almeno? O no?
DOMANDA su incostituzionalità
PROF: la moglie è una cosa, i figli sono un’altra per carità, al di là di quello che ho risposto non è la stessa. Si poteva sollevare se si riconosceva a un determinato tipo di persona riconoscevi i figli naturali e ad altri no. Qua stiamo parlando del riconoscimento del matrimonio, della trascrizione tardiva di un matrimonio o di riconoscimento di figli naturali, sono due cose diverse.
La questione a mio modesto avviso è solo interpretativa, non c’è bisogno di un ricorso di costituzionalità, almeno per certi casi, quando ci sia una volontà espressa, diciamo sostenuta dalla vita, perché non è che vado a fare l’atto notarile e l’atto notarile… no! È un atto notarile a cui corrispondono 50 anni di matrimonio, magari 5-6 figli e 40 nipoti. Non so se mi spiego, ci dovrebbe essere a mio avviso un altro elemento. È un problema aperto, ve lo dico. In dottrina siamo veramente in minoranza ancora a sostenere questo, e sicuramente la giurisprudenza è netta al momento nell’escludere la trascrizione post mortem, però si agita la discussione. È un problema molto delicato, ripeto: nel momento che stiamo dando rilevanza alle famiglie di fatto, rilevanza al testamento biologico, riconosciamo da tempo la possibilità di riconoscere un figlio naturale, o per testamento con atto notarile, e poi una moglie non si può riconoscere? È un po' discutibile, qualcosa non quadra.
Un’ultima cosa vorrei dire riguardo alla trascrizione tardiva: il motivo per il quale viene utilizzata, perché non è un semplice sfizio, naturalmente, delle parti. Risponde a motivi di opportunità. Il caso classico è quello della vedova di un funzionario statale che riceveva la pensione di reversibilità, e che con un nuovo matrimonio avrebbe perso una fonte fondamentale di reddito, magari è anziana pure e quindi due coniugi in età anziana si sposano e uno perde la pensione, magari la fonte principale di sostentamento, è un motivo di opportunità per il quale si procedeva e non si procede a trascrizione. Questo è il motivo più comune. L’altro motivo, esiste tutt’ora, nel caso in cui vi sono situazioni patrimoniali particolari dell’uno e dell’altro, magari con figli, sono entrambi persone molto mature, e allora andare a sposarsi creerebbe anche problemi ereditari, di confusione tra i figli di lui, figli di lei, e allora per molti di questi casi si ricorre al matrimonio solo religioso, senza procedere a trascrizione, in modo che non ci siano interferenze e ereditarie.
Caso classico che però ora sta venendo un po' meno, è il caso del matrimonio che si doveva celebrare. Pensate certe contestie culturali, il caso magari in cui la donna fosse in gravidanza e magari il marito era un carabiniere: nel caso in questione sapete che la normativa, il regolamento interno, prevede che nei primi 5 anni non si possa procedere a matrimonio e, si decade dal servizio, quindi viene meno la fonte di sostentamento. In questo caso anche si procede con la trascrizione tardiva per cui si procede a matrimonio religioso e poi si trascrive tardivamente appena è venuta meno la condizione che faceva ritenere poco opportuna questa trascrizione.
Questi sono i casi fondamentalmente. Vi dico che attualmente l’autorità ecclesiastica è molto restia, qui ci vuole anche la licenza del vescovo per poter procedere, non basta il parroco. È molto restia a concedere la trascrizione tardiva proprio per evitare la possibilità che vi dicevo all’inizio, e cioè che sono sposato religiosamente con una persona e poi possa procedere liberamente poi essere tentato di sposarmi civilmente con un’altra. Per lo più viene riconosciuta nel caso di persone anziane, danno magari solidarietà tra di loro, è difficile che procedano al matrimonio con trascrizione tardiva e però non c’è il rischio di pubblico stampo. Altrimenti l’autorità ecclesiastica è veramente molto molto molto restia attualmente a dare questa licenza.
La possibilità di una trascrizione tardiva è invece esclusa, almeno non è prevista, nelle intese con i gruppi acattolici, cioè il problema si potrebbe porre solo in astratto solo per l’intesa con gli
dell’84. Pensate alla situazione. Così la povera dottrina è rimasta nello sconcerto, non sapendo come debba interpretare questo silenzio. Il problema non riguarda solo la dottrina ma ha investito anche la giurisprudenza che prima ha cercato di eclissare poi nel 93, vari anni dopo, è stata costretta a pronunziarsi. Quando si è pronunciata c’è stata una spaccatura drammatica: la corte di cassazione a sezioni unite ha detto che la riserva di giurisdizione è venuta meno, qualche mese dopo la sentenza 421 del 93 della corte costituzionale ha detto il contrario. Per cui in questa materia si naviga nel buio. Nella lezione di domani cercheremo di far luce e partiremo proprio da questa questione.