Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Diritto ecclesiastico Prof. Camassa, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Appunti delle lezioni di diritto ecclesiastico tenuto dalla Professoressa Camassa a.a. 2020/2021

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 22/04/2021

Suri98
Suri98 🇮🇹

3.8

(4)

11 documenti

1 / 45

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
Diritto Ecclesiastico (Camassa & Oliosi)
14/09/20
D. Ecclesiastico: si occupa del diritto dello Stato e come esso disciplina il
fenomeno religioso. La sua denominazione è tutt’ora
dibattuta.
D. Canonico: è il diritto che disciplina la Chiesa Cattolica.
D. Comparato delle Religioni: studia come le diverse confessioni creano
diritto e come esso si rapporta con gli ordinamenti
statali.
Il diritto ecclesiastico nasce dalla necessità di regolare i rapporti tra lo
Stato italiano e la Chiesa cattolica. Oggi tale scopo è mutato in maniera
parallela alla variazione di percezione che la popolazione italiana ha nei
confronti della religione sia cattolica che non. Proprio per questa
evoluzione, il diritto ecclesiastico ad oggi si occupa dei rapporti tra lo Stato
e qualunque altra confessione presente sul territorio nazionale.
Anche l’idea di confessione religiosa è mutata nel tempo. Nel secolo
scorso in particolare tale definizione era strettamente collegata al
comportamento dello stato nei confronti di un determinato credo, cioè se
esso stipulava o meno convenzioni con una determinata religione. Tale
visione è radicalmente cambiata infatti se fino agli anni’80 del ‘900 l’Italia
aveva stipulato convenzioni esclusivamente con la Chiesa cattolica (Patti
Lateranensi prima, e Concordato poi), a partire da tali anni il nostro Paese
ha iniziato prima a concludere convenzioni con le religioni più vicine alla
nostra cultura (ebraismo, cristianesimo ortodosso e via dicendo), poi via
via si è interessato anche di religioni e credi non peculiari del nostro
territorio (induismo, buddismo). Tale sviluppo è strettamente legato
anche alla Costituzione la quale promuove i rapporti tra lo stato e tutte le
religioni esistenti. Da notare il fatto che tale pensiero pur essendo stato
messo nella nostra Carta costituzionale già nel’46, ha impiegato circa 40
anni per essere messo in pratica.
Tale aspetto è legato al fatto che la volontà di concludere convenzioni tra
lo Stato e una religione è strettamente correlato alla volontà politica del
momento storico. Ad oggi ad esempio la religione islamica non ha
stipulato alcuna intesa con l’Italia.
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d

Anteprima parziale del testo

Scarica Diritto ecclesiastico Prof. Camassa e più Appunti in PDF di Diritto Ecclesiastico solo su Docsity!

Diritto Ecclesiastico (Camassa & Oliosi) 14/09/ D. Ecclesiastico: si occupa del diritto dello Stato e come esso disciplina il fenomeno religioso. La sua denominazione è tutt’ora dibattuta. D. Canonico: è il diritto che disciplina la Chiesa Cattolica. D. Comparato delle Religioni: studia come le diverse confessioni creano diritto e come esso si rapporta con gli ordinamenti statali. Il diritto ecclesiastico nasce dalla necessità di regolare i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica. Oggi tale scopo è mutato in maniera parallela alla variazione di percezione che la popolazione italiana ha nei confronti della religione sia cattolica che non. Proprio per questa evoluzione, il diritto ecclesiastico ad oggi si occupa dei rapporti tra lo Stato e qualunque altra confessione presente sul territorio nazionale. Anche l’idea di confessione religiosa è mutata nel tempo. Nel secolo scorso in particolare tale definizione era strettamente collegata al comportamento dello stato nei confronti di un determinato credo, cioè se esso stipulava o meno convenzioni con una determinata religione. Tale visione è radicalmente cambiata infatti se fino agli anni’80 del ‘900 l’Italia aveva stipulato convenzioni esclusivamente con la Chiesa cattolica (Patti Lateranensi prima, e Concordato poi), a partire da tali anni il nostro Paese ha iniziato prima a concludere convenzioni con le religioni più vicine alla nostra cultura (ebraismo, cristianesimo ortodosso e via dicendo), poi via via si è interessato anche di religioni e credi non peculiari del nostro territorio (induismo, buddismo). Tale sviluppo è strettamente legato anche alla Costituzione la quale promuove i rapporti tra lo stato e tutte le religioni esistenti. Da notare il fatto che tale pensiero pur essendo stato messo nella nostra Carta costituzionale già nel’46, ha impiegato circa 40 anni per essere messo in pratica. Tale aspetto è legato al fatto che la volontà di concludere convenzioni tra lo Stato e una religione è strettamente correlato alla volontà politica del momento storico. Ad oggi ad esempio la religione islamica non ha stipulato alcuna intesa con l’Italia.

Aspetto interessante è che le religioni che nel nostro Paese non hanno stipulato convenzioni sono ad oggi regolate da una legge del 1929, quella dei “Culti Ammessi”, risalente al periodo fascista, più volte modificata in funzione di pronunce di incostituzionalità. Questo doppio binario di riconoscimento religioso a livello statale crea il rischio che vada a formarsi una certa discriminazione religiosa tra le varie fedi. Oggi infatti abbiamo da un lato la Chiesa cattolica e le religioni che hanno concluso un’intesa, e dall’altro le religioni senza intesa regolate da una legislazione di quasi 100 anni fa. 15/09/ Cesaro-papismo: unione fra carica temporale e papale. I rapporti sono fondati sull’ingerenza e il predominio dell’autorità civile su quella religiosa. La sua concretizzazione si attuò nell’Impero Romano Bizantino dove appunto il pontifex maximum era l’imperatore. Teocrazia: ( potere della divinità ) sistema dove il governo è esercitato nel nome della divinità e quindi il potere spirituale prevale sul potere temporale. I governanti sono le caste sacerdotali e i giudici fanno parte del sistema religioso e quindi sono le norme religiose a disciplinare quelle civili, diventando quest’ultime subordinate alle prime. Il potere spirituale controlla quello civile anche dal punto di vista gerarchico. Fino al XIV sec. vigeva, in “Italia”, tale situazione che si riassumeva nel brocardo: potestas directa in temporalibus. A partire dal XIV sec. la potestas divenne indirecta in temporalibus, il potere papale quindi era limitato alla modifica o all’abrogazione di quelle leggi che andavano a minare la salvezza delle anime. Tale situazione vige tutt’ora in taluni stati islamici come ad esempio l’Iran. Giurisdizionalismo: ( Jura maiestatica circa sacra ) è una politica che tende ad esercitare un controllo sulle confessioni religiose. Tendenzialmente tale controllo ha lo scopo di limitare il potere della gerarchia ecclesiastica. È una tendenza che si sviluppa a partire dal XVIII sec., epoca in cui taluni stati iniziarono a rivendicare la competenza esclusiva in alcune

mantenimento di un immobile era troppo esoso o qualora quell’immobile proveniva da fatti illeciti (giurisdizionalismo confessionale di protezione). Separatismo: tale termine definisce l’atteggiamento di uno stato che vuole mantenere staccata la religione dalle questioni civili sia dal punto di vista attivo che passivo. Questa politica si sviluppa con la nascita dello stato moderno occidentale legata al giusnaturalismo (XVIII-XX sec.). Ad oggi esistono 2 riferimenti a 2 correnti di separatismo: quello francese e quello statunitense. In Francia abbiamo una situazione dove non vi è una omogeneità assoluta religiosa e non vi è nemmeno una volontà antireligiosa, bensì vi è un sentimento, derivante in particolare dalle idee della rivoluzione francese, di una forma di anticlericalismo. Negli Stati Uniti il separatismo nasce dall’esigenza di far convivere vasto gruppo di persone di diversi credi tutti assieme. Da qui la volontà dello stato di non voler rendere alcuna confessione primaria rispetto alle altre e perciò non c’è ostilità né dal punto di vista religioso né tantomeno dal punto di vista delle gerarchie religiose. Da notare la questione del In God We Trust americano dove a prescindere dalla religione in sé, l’importanza di avere una fede è spesso rimarcata. Un terzo possibile esempio di separatismo è quello legato agli stati della ex unione sovietica. In questi territorio infatti la politica separatista discende fortemente dall’impronta comunista del paese che vedeva nella religione una sorta di limite imposto all’uomo. per questo in tali paesi il separatismo è caratterizzato da un forte sentimento antireligioso che fa derivare importanti limitazioni sulla libertà religiosa. Lo studioso Ruffini per esprimere meglio i concetti di separatismo francese e statunitense, paragona il primo ad un muro di cemento coperto da vetro tagliente dove tra le due parti, la religione e lo stato, vi è astio e scontro; il secondo invece è paragonato ad una siepe di fiori dove le due parti si confrontano in modo pacifico e proficuo.

Come abbiamo visto la scelta di uno stato di adottare un determinato metodo di rapporto tra stato e confessioni religiose è una scelta politica, tale scelta solo in alcuni casi è espressa nella costituzione. In Italia ad esempio non abbiam alcun riferimento diretto nella Costituzione riguardo al metodo di approccio che utilizza lo stato nei confronti delle religioni, da notare però la corte costituzionale, in merito a tale questione, si è espressa affermando che lo stato italiano è laico in una maniera definita “all’italiana”. Il primo effetto che ha un determinato approccio rispetto ad altri avviene riguardo alle scelte del legislatore ordinario, il separatismo, ad esempio, ha portato nella materia matrimoniale, dove il matrimonio civile e quello religioso sono due istituti indipendenti l’uno dall’altro. In Francia, ad esempio, è in una certa maniera vietato contrarre matrimonio religioso senza aver prima concluso quello civile. Sempre in questo Stato nel 1905 fu emanata una legge sulla separazione tra Stato e confessioni. Tale scelta nasce come reazione alle gerarchie ecclesiastiche, una situazione che presentavi contrasti già ai tempi della Rivoluzione. Tale rapporto portò all’espropriazione dei beni ecclesiastici. Fino al Code Napoleon, gli stati antemoderni non si occupavano di svariate materie (matrimonio, sanità, previdenza sociale). È con l’avvento dello stato moderno che tali campi furono sottratti alla giurisdizione ecclesiastica, dove anche i beni utilizzati dalla Chiesa per tali fini furono espropriati. In Italia ruolo decisivo fu giocato dal fatto che la sede papale si trovasse nello stesso territorio geografico. Tale posizione causa una forte ingerenza, anche indiretta, della Chiesa nelle questioni statali. Esempio significativo è l’art. 1 dello Statuto Albertino, il quale dichiarava il cattolicesimo religione di stato rendendo così l’Italia uno Stato confessionale. Sistemi concordatari: il concordato nasce come trattato bilaterale tra Chiesa Cattolica e Stato con il fine di regolarne i rapporti in particolare riguardo alle res mistae (categoria aperta di materie di interesse sia statale che religioso). In precedenza si riteneva che i concordati furono utilizzati dalla Chiesa per tutelare i propri fedeli all’interno di stati totalitari. Tale visione, se fino a circa 80 anni fa era veritiera, oggi è smentita poiché la essa ha concluso tale tipo di trattato anche con stati non totalitari. In linea

Dal punto di vista dello sviluppo spirituale/religioso, la Chiesa riuscì a rapportarsi con questo nuovo assetto in maniera propositiva. Infatti il Pontefice, e in generale le gerarchie ecclesiastiche, capirono che la perdita di potere temporale non era una cosa nociva ma anzi poteva essere la spinta necessaria per concentrarsi e intensificare lo sviluppo delle questioni spirituali. Proprio su questo clima infatti si capisce che è più facile e fruttuoso influenzare la politica attraverso i propri principi dall’interno, piuttosto che confrontarsi in maniera opposta ad essa. Tra il 1922 e il 1923 nasce il partito fascista. Tale partito si base, riguardo alla questione religiosa, come fortemente anticlericale, ma sempre sull’onda del ritrovato rapporto Stato-Chiesa comprende la necessità di assicurarsi in qualche modo il supporto di quest’ultima. Si intensifica quindi la legislazione, sempre unilaterale, in favore della Chiesa (insegnamento religioso; cappellani; etc…) cercando di porgere un “ramo d’ulivo” alla religione cattolica così da ottenere, se non proprio un appoggio, almeno la possibilità di agire indisturbati. Lo stesso Mussolini, per gli interessi politici anzidetti, in parlamento cambia il proprio atteggiamento nei confronti della Chiesa, spianando così la strada ai Patti Lateranensi del 1929. Patti Lateranensi: questi patti vengono ad oggi considerati come un “capolavoro giuridico” per la loro capacità di risolvere ex novo delle questioni struggenti riguardo al rapporto Chiesa Cattolica e Stato. Essi sono composti da 3 atti giuridici differenti : trattato, convenzione economica e concordato. Il primo è l’atto che determina la nascita della Città del Vaticano con la conseguente perdita di territorio da parte dell’Italia. Viene infatti definito un popolo, un territorio e una sovranità la quale, quest’ultima, si esplica come una monarchia assoluta con al vertice il papa (re) e i cardinali come principi. Grazie a tale accordo si sancisce in maniera assoluta la fine della questione romana giacché anche i palazzi sottratti con la Breccia di Porta Pia rientrano del patrimonio del papa e quindi della Città del Vaticano. Nota interessante è che tale atto non è mai stato modificato, nemmeno nel 1984. Secondo atto è la convenzione economica. Con essa si eliminano i dazi sulla merca e si applica l’esenzione dalle tasse per i territori papali. A tali aspetti si aggiunge una sorta di risarcimento danni a favore della Santa Sede per i possedimenti sottratti con la nascita del Regno d’Italia. Ultimo e più conosciuto atto è il concordato. Con esso si sono determinati i rapporti dal punto di vista

pratico e legislativo tra Stato e Chiesa. Esso, come è noto, è stato modificato nel 1984 sia per un interesse civile che per volontà ecclesiastica poiché nel periodo antecedente si era svolto il Concilio Vaticano II, che trattava tra l’altro della laicità dello Stato, e nel 1983 era stato emanato il nuovo codice canonico. Stato confessionale: stato che sceglie una determinata religione come religione di stato. Dai Patti Lateranensi alla modifica del 1984 La stipula dei patti del ’29 ha innalzata in una certa misura la confessionalità dello stato Italia. Infatti l’art.1 dei patti è uguale all’art. 1 dello Stat. Alb. quindi del cattolicesimo come religione di stato. Tale scelta normativa va a influenzare a cascata le altre norme di legislazione ordinaria come si vede in particolare nel codice penale il quale si dedica in maniera particolare alla tutela del cattolicesimo. Altra questione particolarmente influenzata è quella del matrimonio, infatti con i patti nasce il c.d. Matrimonio Concordatario. L’obbiettivo infatti era quello di eliminare la duplicità dell’istituto, mettendo al centro i principi cattolici di indissolubilità, dell’obbligo alla fedeltà e della finalità procreativa. Tale modello resta saldamente stabile fino agli anni ’60/’70 quando la società non accetta più tali dettami. Dal punto di vista storico, come afferma Giacchi però, il matrimonio civile nasce sulle ginocchia della Chiesa. Nel 1968, a Roma, viene rappresentata un’opera teatrale blasfema. Da notare che all’epoca vigeva una norma per cui lo stato aveva l’obbligo di contrastare gli eventi sul territorio romano che andassero il carattere sacro della città. Tale fanno crea un nuovo movimento sociale che mette in discussione tale obbligo in capo all’apparato civile/statale. In tali anni in fatti è la stessa società evolve. In quest’epoca iniziano a susseguirsi altri momenti di scontro i quali coincidono alla nuova legislazione civile che prende piede in quei anni. Nel 1970 abbiamo la promulgazione della legge sul divorzio in sede civile. Con tale norma si va a minare in maniera importante l’equilibrio che si era andato a creare con il matrimonio concordatario. Nel 1975 abbiamo la riforma del diritto di famiglia che va a eliminare ad esempio il ruolo centrale del “pater familiae” figura di rilievo per quanto concerneva la visione cattolica sull’idea di famiglia. Nella stessa epoca abbiamo forse la

Intesa di rilievo risalente al 1930 è quella tra stato e ebraismo. In tale anno, su legge unilaterale, lo stato equipara le comunità ebraiche a dei comuni con la possibilità, in questo modo, di avere il potere di esigere la tassa di appartenenza per il sostentamento delle comunità stesse. Tale normativa venne accolta con grande favore negli ambienti ebraici tanto che rimase in vigore fino al 1987. I patti lateranensi in sede costituente In sede costituente si ebbe uno scontro riguardo all’art. 7 in particolare vi era la problematica se citare in maniera esplicita tali patti e il valore da dare ad essi. Infatti si voleva evitare che essi diventassero delle norm sovracostituzionali. La soluzione finale fu quella richiamare in maniera esplicita tali accordi aggiungendo che ciascuno ordinamento era sovrano e indipendente dall’altro. I patti quindi venivano in un certo qual modo considerati come trattati con stati esteri e quindi per la loro modifica era necessario l’accordo tra le parti ma restavano comunque soggetti ai limiti costituzionali. Dal punto di vista del sentimento popolare però la situazione non fu così facile, infatti fino al 1971 la corte costituzionale non volle esprimersi sul contenuto di tali patti poiché li considerava di rango costituzionale e quindi non modificabili in sede di corte. Tale concezione è ad oggi uniformemente respinta attraverso varie tesi. Citazione di rilievo in questo ambito è quella del costituente Dossetti. Egli afferma infatti che, a prescindere dalla propria convinzione religiosa, l’ordinamento canonico è originale e quindi non può rientrare all’interno di quello di un altro stato. L’ordinamento della Chiesa Cattolica va considerato come un ordinamento di uno stato estero. Comma 2 art. 7 Cost.: si afferma che il contenuto dei patti lateranensi è di derivazione pattizia e che esercita una resistenza passiva alla modifica di essi. Vengono classificate come fonti atipiche. In tale campo per taluni è costituzionale il principio concordatario (si occupa dei rapporti con i cattolici) per altri il principio pattizio (si applica a tutte le religioni). Certo è che lo stato si impegna a non legiferare in materia di rapporti stato-confessioni in maniera unilaterale.

Art. 3 Cost.: viene affermata la non discriminazione religiosa ma al contempo sono concessi trattamenti diversi in funzione delle particolarità di ciascuna confessione. Art. 8 Cost.: l’espressione “egualmente libere” è stata utilizzata per rimarcare la volontà di evitare l’uguaglianza sostanziale a favore della valorizzazione delle differenze. Tale volontà si scontra sul possibile problema sorto in relazione alla stretta somiglianza tra le intese. Comma 1 art. 8 Cost.: il termine “tutte” in questo caso va a indicare anche la religione cattolica. Comma 2 e 3 art. 8 Cost.: le confessioni religiose hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti. Tale aspetto indica quindi che le religioni non devono avere per forza una struttura organizzativa. Questo aspetto è in contrasto, però, con il fatto che lo stato per concludere un’intesa richiede una struttura organizzativa in grado di trattare in nome e per conto dei fedeli e quindi di conseguenza vi è la necessità di uno statuto. Viene quindi a crearsi un obbligo indiretto per la confessione di creare uno statuto se è intenzionata a concludere un’intesa. Tale questione è stata utilizzata anche per supportare questioni politiche, come ad esempio la problematica legata alla stipula di un’intesa con l’islam. Esistono 2 diversi modelli di intesa: quello breve e quello lungo. Ciascuno di essi segue 2 logiche differenti. Ad esempio l’intesa con la Chiesa Valdese è fatta per principi, mentre quella con l’ebraismo è conclusa per diritti. 22/09/ Con l’entrata in vigore della costituzione il termine “culto ammesso” viene sostituito con “Confessione Religiosa” (art. 8 Cost.). Importante è il fatto che in sede costituente non fu data alcune definizione di questo termine poiché, all’epoca, il significato era ampiamente conosciuto in funzione dell’esperienza sociale dell’epoca. I problemi sorsero in sede attuativa infatti in taluni casi non vennero concesse delle intese con una determinata confessione poiché quest’ultima non veniva identificata come confessione religiosa ex art. 8 Cost. Un tentativo di definizione fu eseguito dalla corte costituzionale in relazione alla mancata concessione dell’intesa alla UAAR, la quale non fu definita appunta come confessione religiosa e perciò le fu negata la possibilità di concludere un’intesa con lo stato.

Un altro aspetto del diritto religioso è quello negativo, cioè la libertà di non professare alcuna fede. Questione dibattuta in dottrina è se tale diritto scaturisca dall’art. 19 o dal 21 Cost. Parte della dottrina afferma che tale diritto deriva dall’art. 21 poiché non seguire alcuna fede significa non avere alcuna confessione religiosa e quindi è più logico che tale diritto rientri in quello di poter manifestare liberamente il proprio pensiero. Come è stato detto la nostra costituzione è caratterizzata da un favor religionis, ma esso non è illimitato. Un primo limite espresso lo troviamo nella parte finale dell’art. 19 Cost. cioè quello del buon costume. Confrontando tale norma con quella dello statuto albertino si nota che ad oggi il limite si applica nei riti i quali non devono contrastare con il buon costume. Infatti uno stato laico come l’Italia non può sindacare sui principi religiosi ma può solo vietare in capo ai singoli soggetti di attuare determinati comportamenti. Inoltre qualora una religione preveda atti contrari al buon costume nei propri riti, non sarà la religione in sé ad essere condannata ma esclusivamente la persona privata che li mette in atto. Esempio noto è quello del caso Scientology dove sei soggetti singoli che operavano all’interno di questa confessione furono condannati per esercizio abusivo della professione medica. Infine non vi è un diritto esplicito alla libertà di coscienza ma esso viene tradizionalmente fatto derivare dall’art. 19 Cost. Da notare che talune volte la legge civile impedisce l’uso di questo diritto quando entra in contrasto con principi fondamentali del nostro ordinamento. 23/09/ L’art. 20 sancisce il divieto di un trattamento peggiorativo (in pedus) per gli enti religiosi in confronto ad altri enti laici. Con tale atto si volle evitare in sede costituente un ritorno all’asse eversiva ecclesiastica. Vi possono comunque essere motivi di discriminazione ma solo se essi sono positivi seguendo appunto l’impostazione del favor religionis. Da sottolineare la differenza tra enti ecclesiastici, cioè quegli enti organizzati e diretti secondo le norme della religione a cui appartengono, dagli enti confessionali. In questo senso la corte costituzionale negli anni ’90 ha dichiarato illegittima una legge regionale dell’Abbruzzo per cui su quel territorio gli edifici di culto potevano essere costruiti esclusivamente da confessioni religiose che avevano concluso un’intesa con lo stato. Tale norma fu ritenuta illecita poiché gli edifici di qualunque fede erano necessari per la vita dei cittadini. L’Italia è uno stato laico. Tale connotazione è stata data al nostro stato con l’entrata in vigore della costituzione. Poiché esistono varie sfumature

a questo assetto la corte costituzionale ha definito l’Italia uno “stato laico all’italiana”. La corte costituzionale ha espresso tale principio nel 1989 appunto attraverso la lettura della costituzione. Il termine laico nasce in ambito ecclesiastico, per distinguere i soggetti che non appartenevano, appunto, alla gerarchia ecclesiastica. In particolare nasce nella religione cristiana con riferimento al passo del Vangelo “date a Cesare quel che è di Cesare…”. Nel concilio vaticano secondo, il concetto di laicità viene declinato nella forma di “sana laicità dello Stato”. Secondo la Chiesa quindi è necessario un atteggiamento laico e non laicista e quindi lo stato, nei confronti della religione, non deve essere in opposizione ma di supporto. Con la sentenza n. 203/89 (sentenza riguardo all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole) la corte costituzionale afferma che il principio di laicità è un principio fondamentale e quindi va considerato come parametro costituzionale. Esso quindi va inteso nel senso che lo stato deve adoperarsi per salvaguardare il pluralismo religioso sul proprio territorio. Parte della dottrina ha sollevato comunque forti dubbi sull’effettiva laicità dello stato. Finocchiaro ad esempio definisce l’Italia come uno stato pluralista. A sostegno di tali tesi si portano gli esempi del codice Rocco il quale è ancora in vigore e che solo attraverso interventi vi sono state eliminate delle discriminazioni di trattamento in favore della religione cattolica. Del pari si potrebbe parlare riguardo al matrimonio civile, il quale è strettamente influenzato da quello canonico. Per lungo tempo sia il legislatore che la giurisprudenza non avevano intaccato i rapporti tra stato e Chiesa cattolica. A partire dagli anni ’ l’ingerenza della corte costituzionale nelle questioni tra stato e Chiesa si fa sempre più forte. A livello legislativo invece nel 1984 è sono stati modificati i patti lateranensi e appunto con il protocollo derivante da tale modifica si è chiaramente delineato che la religione cattolica non era più la religione di stato, come veniva espresso nell’art. 1 dei patti, aspetto ampiamente in contrasto con la Costituzione tra l’altro. Da notare che l’emanazione di tale protocolli, a livello mediatico, portò grande clamore i poiché venne affermato che solo da quel momento in poi l’Italia era uno stato laico, oppure che i tribunali ecclesiastici avevano perso il loro potere nel diritto matrimoniale. Tali notizie, come abbiamo visto, venivano ampiamente smentite dalla pratica degli anni precedenti a tale legislazione. Se a partire dagli anni ’70 il legislatore iniziò il lavoro per la modifica dei patti lateranensi, la corte costituzionale, in maniera per certi versi troppo

 Art. 2: vi sono delle norme ridondanti: tale aspetto è essenziale poiché tali norme, pur essendo presenti in altri testi normativi, per essere modificate anche in questo contesto necessitano di un accordo bilaterale e perciò, qualora la stessa norma presente in un testo normativo ordinario venisse modificata, essa non potrà avere effetto anche per quanto concerne tale accordo.  Art. 2, comma 2: “la Repubblica Italiana riconosce la particolare sacralità di Roma per quanto concerne la cattolicità”: vi era una chiara modifica rispetto alla norma contenuta nei patti lateranensi che impegnava lo stato in maniera attiva.  Art. 3: viene eliminato il placet civile sulle nomine della Santa Sede; permane comunque un limite al comma 2 del suddetto articolo.  Art. 5, comma 2: divieto di entrata da parte della forza pubblica nei luoghi di culto: questa norma è stata secondo alcuni violata durante il periodo COVID-19. Da sottolineare che qualora un edificio di culto compia attività non prettamente religiose, in tali questioni è rimesso alla disciplina statale.  Art. 8: matrimonio concordatario: la Chiesa si trova a dover fare i conti con la legge sul divorzio la quale quindi ha effetto sulla parte civile ma rimane comunque inoperante sul matrimonio religioso. Inoltre dal punto di vista civile si passa da una connotazione pubblicistica del matrimonio ad una connotazione privatistica, di conseguenza nel matrimonio concordatario si passa da un automatismo ad un volontarismo per quanto concerne gli effetti civili. Novità di spicco riguarda l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Essa infatti, contrariamente al volere di diversi soggetti, non viene eliminata ma ne viene modificata l’essenza. Infatti l’insegnamento passa da essere catechizzato e confessionale a diventare culturale. Si mantiene comunque lo stipendio degli insegnanti a carico dello stato e il placet ecclesiastico rimane vincolante. Inoltre l’insegnamento non è più obbligatorio per tutti, ma lo stato e le scuole di conseguenza devono garantire attività sostitutive. Secondo Dalla Torre l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole è oggettivamente obbligatorio ma soggettivamente facoltativo. 29/09/ Innanzitutto è da evidenziare il fatto che il protocollo addizionale ha lo stesso valore del concordato del 1984. Un aspetto innovativo si può

trovare all’art. 10 (articolo che tratta il riconoscimento del titolo di studio ottenuto presso istituti confessionali e della valutazione di figure professionali all’interno di enti religiosi) dove vi è un richiamo esplicito ad una sentenza della corte costituzionale, in particolare la n. 195/72. La fattispecie della sentenza riguardava il professore Cordero, al quale gli viene revocata l’autorizzazione all’insegnamento presso l’università cattolica di Milano dopo che questa gli aveva dato un nulla osta ex art. 38 del concordato. Premesse alla sentenza: università Cattolica di Milano è un’università privata confessionalmente orientata. Ai docenti, i quali vengono selezionati a chiamata, vengono richiesti dei requisiti oltre che professionali, anche morali e religiosi. Quindi tale istituto ha la possibilità e la libertà di indagare gli aspetti personali dei propri dipendenti che si occupano direttamente dell’insegnamento. Le norme dei patti lateranensi possono essere dichiarate incostituzionali solo se in contrasto con i principi fondamentali della costituzione. Le organizzazioni di tendenza sono “autorizzate” a discriminare taluni soggetti per le loro convenzioni etiche e o religiose. Cordero chiede la pronuncia di incostituzionalità dell’art. 38 dei Patti Lateranensi sostenendo che esso è contrario alla libertà di insegnamento e al principio di uguaglianza. L’università si difende affermando che quando il professore decide di impegnarsi nel suddetto lavoro si assume anche la responsabilità di sottostare all’accordo che prevede di rispettare i criteri morali e religiosi imposti; inoltre, essendo l’assunzione su chiamata, il professore è libero di accettare o meno tali termini. La corte inoltre nella sentenza richiama l’art. 33 della Costituzione, il quale ammette la libertà delle scuole di preservare la propria identità e la propria libertà. Inoltre viene anche considerato il diritto alla libertà del discente, il quale, scegliendo un istituto di questo genere, sceglie e vuole che vengano rispettati i principi. Per questi motivi la corte dichiara infondata la questione. Altra vicenda simile è quella che riguarda il Professore Lombardi-Vallauri, insegnante di filosofia presso l’università Cattolica del Sacro Cuore. Il richiedente ha messo, attraverso delle sue opere, in discussione alcuni principi cattolici e quindi dell’università. In questo caso oltre alla corte costituzionale si esprime anche la corte CEDU e si afferma che, restando fermo il diritto dell’università di terminare i rapporti con il suddetto docente, a quest’ultimo gli viene riconosciuto un risarcimento in quanto all’epoca dei fatti non ha potuto esercitare il diritto alla difesa.

pratico quest’ultimo punto ad oggi è largamente utilizzato poiché vi sono numerose intese concluse tra lo Stato e le conferenze episcopali regionali. Protocollo addizionale In rel. all’art. 4, lettera c: nel ’29 era previsto che qualora i tribunali ecclesiastici prendessero determinata decisione in funzione alle cariche di consacrati, lo stato era tenuto a impedire a questi l’accesso a ruoli di lavoro pubblici a contatto con le persone. Tale norma, in funzione al principio di laicità dello stato, è stata eliminata appunto affermando in questo articolo che le sanzioni prese dai tribunali ecclesiastici non avranno alcun effetto dal pinto di vista civile. In rel. all’art. 7, lettera a: volontà di evitare l’ingerenza della legislazione eversiva da parte dello stato. 30/09/20 (Oliosi) Stato Città del Vaticano (SCV) Bandiera: quadrata divisa in bianco e giallo, che rappresentano l’oro e l’argento, i quali sono ripresi anche dalle chiavi incrociate che vanno a significare il mandato Pietrino, inoltre vi è raffigurata la tiara papale con le 3 corone. Lo SCV è il più piccolo stato al mondo ed ha un precipuo carattere funzionale. Esso è un territorio che garantisce al papa un’indipendenza temporale da altre autorità. La Santa Sede, invece, è la denominazione che viene utilizzata per indicarne l’autorità morale che appunto necessita di un territorio servente. Esso si configura come monarchia assoluta elettiva ed è uno stato patrimoniale, cioè il territorio appartiene a chi lo governa. Del pari i patti lateranensi derivano dalla necessità di risolvere la questione romana, cioè quella situazione venutasi a creare dopo la Breccia di Porta Pia. Mussolini all’epoca infatti aveva inteso che era necessaria la religione per creare un’identità nazionale coesa. Dalla dottrina era stato proposto che SCV fosse una continuazione dello Stato Pontificio, la legge delle Guarantige però contraddice questa tesi affermando in maniera esplicita che lo Stato Pontificio è concluso. Lo SCV è quindi un nuovo stato venutosi a creare nel 1929 grazie ai Patti Lateranensi. Da notare che Mussolini attraverso questo patto limitò il più possibile il territorio papale, poiché se da una parte voleva risolvere la questione romana, dall’altra, essendo lui di matrice anticlericale, non voleva concedere troppo potere alla Chiesa.

I Patti Lateranensi furono firmati presso il Palazzo Borromeo, oggi diventata ambasciata italiana presso il Vaticano. Aspetto interessante è che tale edificio non si trova nel territorio della Santa Sede ma sia sito in territorio italiano. Contenuto: Art. 9: lo SCV riconosce la cittadinanza ai propri residenti e viene definito come enclave dello stato italiano. Art. 22: lo SCV si impegna con la giustizia italiana per quanto concerne il piano dell’esecuzione della pena, nei limiti che essa sia giusta secondo i dettami cattolici. Tale secondo aspetto fu fondamentale per tutelare gli antifascisti che cercavano riparo. Art. 24: lo SCV si dichiara neutrale a qualunque conflitto passato, presente e futuro (autoneutralità). Fonti del diritto vaticano Vi sono in particolare 6 leggi fondamentali:

  1. Legge fondamentale del Vaticano
  2. Legge sulle fonti del diritto
  3. Legge sulla cittadinanza
  4. Legge sull’ordinamento amministrativo
  5. Legge sull’ordinamento economico, commerciale e professionale
  6. Legge sulla pubblica sicurezza Nella legge fondamentale del Vaticano del 2001 è stata data nuova centralità alla figura del pontefice, il quale detiene ora il potere legislativo, quello esecutivo e quello giudiziario e lo esercita secondo le sue deleghe. Tale norma fu talora anche letta come segno di “ripicca” nei confronti dell’atto italiano della Breccia di Porta Pia. Il pontefice poi rappresenta la SCV e ne affida la gestione della rappresentanza estera alla segreteria di stato. Il potere giuridico è delegato alla Rota Romana e ai tribunali ecclesiastici. Nel 2009 Benedetto XVI riforma le legge sulle fonti del diritto. Prima di tale riforma qualora era necessario applicare una norma non presente nel diritto vaticano, si attuava una recezione automatica della norma in questione dall’ordinamento italiano. Con questo pontefice tale recezione non avviene più in maniera automatica, ma diventa necessaria una recezione espressa. Sempre Benedetto XVI stipula una convenzione monetaria con la UE: in particolare la zecca vaticana può stampare moneta spendibile e non più solo commemorativa e inoltre la Santa Sede