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Diritto Ecclesiastico: Rapporti Stato-Chiesa e Libertà Religiosa - Prof. Camassa, Appunti di Diritto Ecclesiastico

appunti delle lezioni, anno 2017-2018

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 06/11/2019

elisa.alice
elisa.alice 🇮🇹

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19/09/17
Giovedì 21 no lezione
Settimana dopo ci sono le lauree lezioni?
Fine corso: fine ottobre/inizio novembre
Modalità d’esame: prova parziale scritta facoltativa verso metà novembre in aula informatica: domande
aperte su una parte d’esame. Il voto della prova fa media con l’orale finale
Esercitazioni: non obbligatorie ma se frequentate “avrete merito”. Temi: giurisprudenza/analisi casi
Libri:
Finocchiaro testo più tecnico e denso, impegnativo e più puntiglioso, adatto per l’esame
d’avvocato ( van bene sia quello normale che la versione compatta, ma di edizione recente);
Dalla Torre testo più semplice e discorsivo (ed. 2016)
Codice Diritto Ecclesiastico (non indispensabile, le fonti si trovano tutte in internet)
Siti:
www.olir.it;
www.statoechiese.it
Riviste:
Il diritto ecclesiastico
Quaderni di diritto e politica ecclesiastica (*)
Cos’è il diritto ecclesiastico? Non è il diritto della Chiesa (= diritto canonico, interno), è il diritto dello
Stato, nel senso che esso utilizza degli strumenti per rapportarsi con la chiesa cattolica ma anche con le altre
confessioni religiose.
Oggi si vorrebbe cambiar nome a questa disciplina la nostra Costituzione un’impostazione che
trascende i rapporti con la chiesa cattolica anche se gli riconosce un ruolo particolare che difficilmente può
cambiare.
In passato i precetti del cattolicesimo facevano parte della religione di Stato (vedi sacralità del vincolo
matrimoniale) il cambiamento ha portato ad introdurre delle novità a livello sociale provenienti da altri
modelli culturali e religiosi: questioni riguardanti i simboli, il velo… hanno portato anche la giurisprudenza
a rivalutare queste problematiche sotto il campo della libertà religiosa.
Ci sono due aspetti importanti:
1. La libertà religiosa: l’individuo chiede allo stato di comportarsi in coerenza coi propri precetti
religiosi può portare a dei conflitti risolvibili dalla legislazione e dalla giurisprudenza;
2. La libertà delle confessioni religiose: lo strumento che indica come disciplinare i rapporti con le altri
fedi (art. 8 Cost) sta mostrando dei limiti lo Stato Italiano, sebbene abbia raggiunto un accordo
con numerose confessioni religiose (es. islam), ha scelto di non arrivare alla stipulazione dell’intesa.
questa potrebbe essere interpretata come una scelta politica: il ruolo della politica nei rapporti Stato –
confessioni religiose + relativa disciplina è fortemente caratterizzata dalle scelte dei Governi.
• Anni ’70 = periodo introduzione legge sul divorzio, riforma del diritto di famiglia: inevitabilmente ha delle
ripercussioni anche sull’orientamento utilizzato nelle discipline dei rapporti.
La specificità del diritto ecclesiastico è quella, da un alto, di guardare agli aspetti politici e, dall’altro, alla
disciplina che gli Stati fanno per regolare o meno le questioni rispetto ai comportamenti che i soggetti
tengono in relazione alla propria appartenenza confessionale.
la libertà religiosa viene garantita a tutti, sia dal punto di vista nazionale che quello internazionale
PROBLEMA: far fronte a situazioni in cui alcune comunità religiose si trovano in contrasto con le regole
dell’ordinamento in cui sono insediate la chiave si basa su due modelli:
a. Modello integrazionista si basa sul medesimo trattamento a tutti gli individui.
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Giovedì 21 no lezione Settimana dopo ci sono le lauree → lezioni? Fine corso: fine ottobre/inizio novembre Modalità d’esame: prova parziale scritta facoltativa verso metà novembre → in aula informatica: domande aperte su una parte d’esame. Il voto della prova fa media con l’orale finale Esercitazioni: non obbligatorie ma se frequentate “avrete merito”. Temi: giurisprudenza/analisi casi

Libri:

  • Finocchiaro → testo più tecnico e denso, impegnativo e più puntiglioso, adatto per l’esame d’avvocato ( van bene sia quello normale che la versione compatta, ma di edizione recente);
  • Dalla Torre → testo più semplice e discorsivo (ed. 2016)
  • (^) Codice Diritto Ecclesiastico (non indispensabile, le fonti si trovano tutte in internet)

Siti:

  • www.olir.it;
  • www.statoechiese.it

Riviste:

  • Il diritto ecclesiastico
  • Quaderni di diritto e politica ecclesiastica (*)

Cos’è il diritto ecclesiastico? Non è il diritto della Chiesa (= diritto canonico, interno), è il diritto dello

Stato, nel senso che esso utilizza degli strumenti per rapportarsi con la chiesa cattolica ma anche con le altre

confessioni religiose.

Oggi si vorrebbe cambiar nome a questa disciplina → la nostra Costituzione dà un’impostazione che

trascende i rapporti con la chiesa cattolica anche se gli riconosce un ruolo particolare che difficilmente può

cambiare.

In passato i precetti del cattolicesimo facevano parte della religione di Stato (vedi sacralità del vincolo

matrimoniale) → il cambiamento ha portato ad introdurre delle novità a livello sociale provenienti da altri

modelli culturali e religiosi: questioni riguardanti i simboli, il velo… hanno portato anche la giurisprudenza

a rivalutare queste problematiche sotto il campo della libertà religiosa.

Ci sono due aspetti importanti:

  1. (^) La libertà religiosa: l’individuo chiede allo stato di comportarsi in coerenza coi propri precetti religiosi → può portare a dei conflitti risolvibili dalla legislazione e dalla giurisprudenza;
  2. La libertà delle confessioni religiose: lo strumento che indica come disciplinare i rapporti con le altri fedi (art. 8 Cost) sta mostrando dei limiti → lo Stato Italiano, sebbene abbia raggiunto un accordo con numerose confessioni religiose (es. islam), ha scelto di non arrivare alla stipulazione dell’intesa. → questa potrebbe essere interpretata come una scelta politica: il ruolo della politica nei rapporti Stato – confessioni religiose + relativa disciplina è fortemente caratterizzata dalle scelte dei Governi.
  • Anni ’70 = periodo introduzione legge sul divorzio, riforma del diritto di famiglia: inevitabilmente ha delle ripercussioni anche sull’orientamento utilizzato nelle discipline dei rapporti.
  • La specificità del diritto ecclesiastico è quella, da un alto, di guardare agli aspetti politici e, dall’altro, alla disciplina che gli Stati fanno per regolare o meno le questioni rispetto ai comportamenti che i soggetti tengono in relazione alla propria appartenenza confessionale. → la libertà religiosa viene garantita a tutti, sia dal punto di vista nazionale che quello internazionale

PROBLEMA: far fronte a situazioni in cui alcune comunità religiose si trovano in contrasto con le regole dell’ordinamento in cui sono insediate → la chiave si basa su due modelli: a. Modello integrazionista → si basa sul medesimo trattamento a tutti gli individui.

→ Limiti: non riconosce le specificità delle singole culture, tende ad appiattire il rapporto tra Stato e cittadini del territorio; b. (^) Modello comunitarista → prevede di dare una risposta ai cambiamenti sociali garantendo alle comunità un riconoscimento legato al ruolo di intermediario e il diritto di regolare la vita delle persone che appartengono a dette comunità. → Lo stato fa un passo indietro riconoscendone un’identità, ma imponendo alle comunità di sottomettersi all’autorità statale = si formano enclavi all’interno dello Stato: questo modello è stato discusso, poiché ha impedito a queste comunità di avere un’integrazione completa

Lo studio del diritto ecclesiastico oggi è proprio questo: fronteggiare il rapporto tra le norme religiose e

quelle dell’ordinamento (che non sempre si rivelano compatibili) → occorre un bilanciamento tra le esigenze

delle confessioni religiose e la garanzia di tutela nei confronti di altre persone.

ESERCITAZIONI: Martedi - Mercoledi 11.00-13.00: lezioni frontali + approccio pratico sulle ultime

sentenze (CEDU…). 5 lezioni (10 h).

Percorso dello Stato Italiano con le politica ecclesiastica :

  • La specificità del diritto ecclesiastico è di trovare le sue fonti al di là di atti di tipo pattizio, ma in norme civilistiche, amministrative, internazionali, penali → non ci si può limitare ad un unico settore, ma occorre riferirsi a queste norme caso per caso.
  • In alcuni casi non si potrà fare a meno di conoscere alcune norme di tipo confessionale → diventano rilevanti nell’ordinamento in numerosi casi (es. investitura del sacerdote) → FONTI D.E.: range estremamente ampio

→ Stato separatista: presume una separazione Stato/ Chiesa, fra la dimensione temporale e spirituale. Ci sono vari esempi di natura estremamente diversa, dovuti a diverse motivazione: a. Separatismo francese: nasce con la rivoluzione francese → non nasce come contrapposizione alla libertà religiosa, ma per limitare il poter del clero. La costituzione francese si preoccupa profondamente di garantire la libertà religiosa ai suoi cittadini (la Francia è uno Stato laico), più che in ogni altra parte. Ciò che viene limitato è la possibilità per la gerarchia di avere potere e di potersi ingerire all’interno della vita dello Stato. b. Separatismo statunitense: modello separatista, nasce dalla necessità di far convivere nello stesso territorio fedi diverse, sulla base del rispetto reciproco, senza privilegiarne nessuna.

N.B.: Il separatismo in USA è caratterizzato da una forte diffidenza nei confronti dell’ateismo (= visto come fatto negativo) ≠ dalla “non credenza” in Francia, che è totalmente rispettata come scelta.

  • Estratto di Francesco Ruffini in cui spiega con un esempio la differenze fra le due esperienze*

c. Separatismo sovietico: quello che comporta una netta ostilità verso le confessioni religiose e una limitazione della libertà religiosa dei singoli.

→ Stati concordatari: dichiarano nella propria costituzione che la religione all’interno di quello Stato è una in particolare. I concordati nascono dall’esigenza di tutelare i cattolici in un regime totalitario. → Stato giurisdizionalista: ha la stessa ambivalenza dei termini utilizzati :

  • Iuris dicere significa ingerenza dello Stato nei confronti della gerarchia ecclesiastica, in molti aspetti: controllo sugli Enti Ecclesiastici, sugli acquisti…(art. 17

Era un regime in cui i controlli di polizia erano piuttosto penetranti, per cui essere in buoni rapporti con

quest’autorità conveniva anche al papato.

  • Creazione Stato Città del Vaticano → si supera la questione romana e l’atteggiamento di contrarietà verso il

clero = viene a crearsi uno Stato indipendente e sovrano → si attribuisce la qualifica d’autorità territoriale al

pontefice.

  • Ci sono tutte le premesse per la stipula dei Patti Lateranensi (1929), su proposta fatta nel 1884 → vennero

firmati nel Palazzo del Laterano e con essi si dà una soluzione definitiva alla questione romana (= e nasce lo

Stato Confessionale).

I Patti contengono anche la legge che disciplina anche la questione degli altri culti ammessi → è espressione

del regime poliziesco, quindi vengono considerati “diversi” rispetto al cattolicesimo: sono ammessi nei limiti

in cui non oltrepassino la non contrarietà con l’ordine pubblico e il buon costume dello Stato.

N.B.: Mentre i Patti Lateranensi sono una legge Concordata, la legge sui culti ammessi è una legge

unilaterale dello Stato italiano → applica il principio che non ci sia differenza tra un culto e l’altro.

  • 1930/31: vengono disciplinate anche le comunità israelitiche/ebraiche (le modalità d’elezione e

organizzazione) → portano all’emanazione di uno Statuto (anch’esso legge unilaterale dello Stato) che

attribuisce agli appartenenti a queste comunità il diritto di essere esenti da tributi da versare allo Stato.

→ C’era sostanzialmente una situazione piramidale, al cui vertice si trovava la Chiesa Cattolica e poi il resto

(altri culti, tutti indistinti).

  • L’Assemblea Costituente segna poi una rottura del rapporto Stato-Chiesa: si passa dallo Stato

Confessionista alla costituzione di una Repubblica democratica (che faceva leva sui capisaldi costituzionali

quali l’art. 3, art. 8 Cost etc…). Occorreva tuttavia cercare di mantenere i rapporti con la Chiesa Cattolica e il

consenso dei cattolici.

→ Si è scelto di conservare comunque i Patti Lateranensi ma, al contempo, ci si è resi conto che bisognava

estendere la tutela anche alle altre confessioni religiose, eliminando gli squilibri presenti: si è scelto di

innalzare a pari merito il livello di tutela a tutti i culti (artt. 7-8 Cost; se le altre confessioni vogliono regolarsi

sulla base di propri statuti, possono stipulare Intese con lo Stato per avere garanzie simili a quelle della

Chiesa Cattolica).

→ Il problema fu però l’attuazione di queste norme, per fare in modo che le differenze di religione non

risultassero discriminatorie: la loro prima applicazione risale al 1984.

N.B.: ciò non obbliga tuttavia lo Stato a trattare allo stesso modo tutte le confessioni religiose (vedi art.

Cost).

La mancanza di una legge sulla libertà religiosa ha portato ad un uso distorto del diritto all’intesa con lo

Stato → es.: un fedele che appartiene ad una confessione che ha stipulato un’intesa con lo Stato, può donare

il proprio 8x1000 alla propria confessione; qualora non l’avesse stipulata deve comunque donarla, ma ad

un’altra confessione.

  • Nel momento in cui lo Stato stipula un accordo o un’intesa non può modificarlo unilateralmente di propria

iniziativa (che comporterebbe una modifica all’art. 8 Cost), ma è necessario l’accordo delle parti (come è

successo con la modifica del Concordato).

  • Nonostante l’abrogazione formale della religione di Stato, il nostro ordinamento non esplicita in modo

chiaro questa posizione → con l’entrata in vigore della Costituzione si ha un cambiamento (i costituenti

erano consapevoli che le disposizioni del Concordato erano incompatibili con le norma costituzionali): si

dichiara che le modifiche del Concordato volute da entrambi le parti non comportavano un procedimento di

revisione costituzionale.

→ Il problema è che il tempo tra l’entrata in vigore della Costituzione (1 gennaio 1948) e il momento nel

quale si arriva realmente ad approvare la riforma del Concordato è eccessivamente lungo → arriviamo al

1984: occorre tenere presente che era una società a fortissima maggioranza cattolica (es. il matrimonio era

improntato su valori cattolici: indissolubile), ma una serie di cambiamenti sociali (in particolare l’anno 1968)

segnano una trasformazione legata alla relazione tra Stato – Chiesa: comincia ad emergere la divaricazione

dei valori: la Chiesa rimane aderente agli stessi precetti (indissolubilità matrimonio etc..); mentre lo Stato

italiano inizia a separarsi da essi (vedi legge sul divorzio e sull’aborto).

  • La necessità di modificare il Concordato del 1929 non viene sentita subito, ma quando cambia il contesto

sociale e politico-legislativo (es. introduzione legge sul divorzio e sull’aborto).

→ A seguito di una rappresentazione teatrale considerata blasfema venne istituita una Commissione apposita

che riesaminasse il Concordato (= occasione che diede inizio alle riforme che introdusse lo Stato Italiano

unilateralmente: es. legge sul divorzio applicabile anche ai matrimoni concordatari → la Chiesa non

approvava).

→ 1984: modifica Concordato del 1929, portava la firma di Craxi.

C., tramite un patto assunto antecedentemente, si assumeva l’impegno di dimettersi dalla Presidenza del

Consiglio, ma ci teneva particolarmente a firmare il progetto (tanto da volerlo rifirmare nella stessa data

della stipula originale, ma con scarso risultato).

  • L’accordo del 1984 è considerato un accordo-quadro: si rinvia ad intese successive il contenuto di alcune

materie ma, per quanto riguarda il matrimonio, si è scesi più nel dettaglio a livello di accordo/modifica:

→ c’è un’anomalia ancora non sanata nel nostro ordinamento → il Concordato del 1929 era affiancato da

una legge matrimoniale con la stessa data, che serviva ad applicare il Concordato: per assurdo noi oggi

abbiamo ancora in vigore la legge matrimoniale del ’29 nelle parti in cui è compatibile, mentre è stata

modificata la legge concordataria = abbiamo una legge generale (art. 8 Concordato) e una legge che

dovrebbe applicarlo che risale al 1929.

→ Sono rimaste aperte questioni importanti + ruolo della Corte Costituzionale (dal Concordato del ’29 alle

modifiche dell’84) è stato definito addirittura “ingerente ed incisivo” nella materia matrimoniale.

La riforma del concordato del’ 29 nasce da varie esigenze:

  • Cambiamento della legislazione italiana;
  • La chiesa ha modificato la sua posizione su di alcuni temi.

→ Separazione definitiva dei poteri (= teoria della laicità dello Stato ): il Vaticano delinea cosa deve

aspettarsi dallo Stato e cosa lo Stato deve rispettare dell’attività della Chiesa.

  • Una parte significativa della modifica riguarda le modalità di sostentamento del clero → si è introdotto il

finanziamento delle Confessioni religiosa tramite l’8x1000 e la fiscalità deducibile delle donazioni alle

confessioni.

  • L’intesa con la Tavola Valdese (la prima ad ottenere l’accordo con lo Stato, dopo averlo trattato) per

questioni politiche non sembrava essere un’urgenza, perciò venne ritardata → non sembrava opportuno

stipulare un’intesa con una confessione di minoranza prima di aver sistemato la modifica del concordato

della religione principale.

→ Si registra nel tempo un’evoluzione di valutazione: passiamo dal culto tollerato, a quello ammesso

conformemente alla legge a quelle acattoliche. Ciò porta lo Stato Italiano ad adottare un comportamento

diverso, a causa delle nuove realtà emergenti ( N.B.: da ricordare che la prima attuazione dell’art. 8 Cost. si

ha nel 1984).

  • Dal 1984 si apre la “ stagione delle Intese ” = le Confessioni, diverse da quella cattolica, che richiedono

un’intesa sono sempre più numerose e pressanti (ci sono 12 Intese stipulate e testi d’Intesa su cui si è

→ Progetto legge sulla libertà religiosa: aveva l’intento di sostituire la legislazione sui culti ammessi, riconoscendo a tutti gli stessi diritti/doveri. L’obiettivo (non dichiarato) della legge sulla libertà religiosa è quello di essere approvata per evitare di stipulare nuove intese ed aggirare così il problema dell’intesa con l’Islam.

  • Es.: Confessione ebraica → richiede il rispetto del sabato + nelle bozze di intese delle pretese islamiche si

è avanzato erroneamente il rispetto del venerdì (per andare a pregare in moschea).

→ queste pretese hanno portato ad un uso distorto delle Intese: in una scuola pubblica, una ragazzo ebreo

resta assente il sabato, quello islamico il venerdì, e tutti gli altri vengono in qualche modo penalizzati

frequentando sempre?

→ le specificità possono comportare delle difficoltà per il fedele di un’altra religione ad esercitare un diritto

analogo: ognuno ha delle esigenze a volte difficili da coordinare; ma talvolta le pretese vanno soddisfatte

indipendentemente dall’appartenenza di una data religione disciplinata da un’Intesa.

  • Altro caso: legge unilaterale dello Stato sulla la macellazione delle carni secondo le regole del diritto

musulmano ed islamico (= si è dedotta una motivazione più che altro igienico-sanitaria, per evitare che si

macellasse privatamente, sottraendosi in questo modo ai controlli di igiene).

→ Nell’intesa con le comunità ebraiche quella legge unilaterale dello Stato (= macellazioni delle carni), una

volta richiamata all’interno dell’Intesa, ha assunto una resistenza passiva all’abrogazione, rinforzata (sorta di

copertura costituzionale – per effetto dell’art. 8 Cost. - che la equipara in qualche modo alla legge

costituzionale, senza diventare tale).

N.B.: La questione dei rapporti con l’Islam diventa tutt’oggi sempre più necessaria, ma restano dubbi gli

strumenti da utilizzare a tal fine; l’orientamento politico attuale tuttavia non sembra intenzionato a

procedere.

Confronto fra Concordato del '29 e concordato del '84.

Il Concordato del '29 nasceva in uno Stato che si dichiarava confessionista; la Chiesa Cattolica godeva di trattamenti di favore sconosciuti alle altre confessioni e lo Stato si era dichiarato Cattolico. Gli argomenti sui quali la Chiesa premeva per aver maggior influenza erano la famiglia e l'istruzione nelle scuole (si estende la garanzia dell'insegnamento della religione in tutte le scuole).

  • Con i Patti Lateranensi, se da un lato c'erano dei riconoscimenti, dall'altro la Chiesa dovette cedere su alcune questioni: in particolare dovette sottoporsi ai controlli amministrativi dello Stato (es. Acquisto dei beni...). Nel '29 venne inventato il matrimonio concordatario e fu l'innovazione più incisiva, lo Stato fino a quel momento non aveva mai avuto un matrimonio civile; di conseguenza si pose la necessità di una duplice celebrazione con il problema che potesse venire a crearsi una duplicità di stati (es. Tizio è sposato con Sempronia nell'ordinamento civile e con Caia in quello canonico). Anche i ministri di culto delle altre confessioni potevano celebrare matrimoni, ma si trattava di matrimoni civili, celebrati in forma religiosa. Col Concordato si afferma che il matrimonio concordatario è sacramento e trova il proprio riconoscimento nell'ordinamento canonico, avendo anche effetti civili, quindi ha valore maggiore rispetto a quello celebrato semplicemente in forma religiosa. In conseguenza di questo, si afferma che non sono soltanto i requisiti degli sposi che devono essere valutati dall'ordinamento canonico, ma saranno i TRIBUNALI ECCLESIASTICI a valutare se quel vincolo si è formato in maniera legittima --> lo Stato italiano rinuncia esplicitamente ad esercitare la propria giurisdizione sui matrimoni concordatari. L'unica cosa che lo Stato si riserva di fare è quella di verificare che la sentenza o il provvedimento dei tribunali ecclesiastici sia munito del decreto della Segnatura Apostolica (il decreto afferma che sono state rispettate le norme del diritto canonico); dopodiché i funzionari dello Stato

non potevano fare altro che rendere esecutivo il contenuto del provvedimento senza entrare nel merito --> automaticità degli effetti della decisione ecclesiastica. La questione di duplicità di Stati era stata così risolta (conferendo il potere di decidere ai tribunali ecclesiastici) sia nella fase di nascita del vincolo sia in quella di estinzione, poiché questa automaticità rispondeva alla logica del modello matrimoniale e di Stato del contesto storico (l'interesse dell'individuo cedeva innanzi a quello della collettività: mantenere una società coesa dal punto di vista familiare). I valori della Chiesa coincidevano con quelli dello Stato e sembrava del tutto normale che il ruolo dei soggetti interessati a queste vicende fosse quasi "marginale"--> il tribunale ecclesiastico decideva se il matrimonio era nullo (anche non su iniziativa delle parti) e nel momento in cui esso lo emanava era immediatamente inviato alla Corte d'appello competente per territorio. Questa mancanza di rilevanza della volontà delle parti veniva concretizzata anche al momento della produzione degli effetti civili del vincolo: nel caso di celebrazione del vincolo innanzi al ministro del culto cattolico, era anche prevista la trascrizione tardiva (non c'era nella legge sui culti ammessi né nelle intese); ovvero previsione esplicita di poter recuperare gli effetti civili di un matrimonio celebrato anche molto precedente solo in via religiosa; su richiesta di chiunque vi avesse interesse, non solo gli sposi. → Caso specifico: i militari non potevano contrarre matrimonio prima dei 26 anni; un militare ha una

relazione con una donna non sposata che rimane incinta, ma egli non ha ancora raggiunto l'età per potersi

sposare, si può sposare "segretamente" solo in via religiosa. Dopo qualche tempo il militare abbandona la

moglie religiosa e il figlio, il parroco va dall'ufficiale dello Stato civile e chiede la trascrizione di quel

matrimonio affinchè il militare non possa più venire meno ai suoi obblighi maritali (mega troll).

Ora, a seguito della modifica del Condordato del '84 tutto ciò non è più possibile, è necessario che la

volontà di trascrivere provenga dalle parti in comune accordo o da una sola senza l'opposizione dell'altra.

Con l'accordo del '84 non è più automatico il sistema di produzione degli effetti civili ma neppure lo

scioglimento non è automatico. Inoltre la legge sul divorzio ha creato un'ulteriore frattura, poiché esso incide

anche sul matrimonio concordatario, nonostante chi divorzi rimanga coniuge per la Chiesa Cattolica.

Quando si è andati ad attuare la modifica del Concordato, il pensiero della società era mutato; la maggior

parte delle modifiche riguardano proprio il matrimonio concordatario; tuttavia anche l' insegnamento della

religione nella scuola pubblica ha subito delle modifiche:

Col primo Concordato, l'obbligatorietà dell'insegnamento cattolico nelle scuole consentiva delle eccezioni,

tuttavia la religione cattolica era la regola; con la modifica del 1984 ci si rende conto che continuare a

portare avanti questo modello non era conciliabile con le esigenze della società (tuttavia nelle trattative la

Chiesa ha opposto molte resistenza) --> soluzione: l'insegnamento della religione passò da obbligatorio a

facoltativo, prevedendo l'ora alternativa a questo insegnamento (ora problematica perché non era stata

prestabilita una materia alternativa--> es. Se la scuola non attivava un'ora alternativa, gli studenti non

frequentati l'insegnamento religioso avrebbero ottenuto meno crediti --> vedi sentenze tribunali). Tuttavia

per lo Stato vi è l'obbligo di garantirlo.

In passato l'insegnamento della religione cattolica era catechetico, oggi i programmi di questo insegnamento,

pur restando facoltativo, non possono più essere catechetici ma dovrebbero prescindere dal fatto che chi

frequenta il corso appartenga o meno a quella confessione religiosa (approccio culturale).

Un altro punto di discussione in ambito di modifica fu la sostentazione del clero. A seguito delle modifiche

l'assistenza viene garantita a carico dello Stato italiano solo per la confessione cattolica; per le altre

confessioni anche se così è previsto, nella pratica non avviene. Con la modifica del '84 viene eliminato il

sistema beneficiale = lo Stato in passato giungeva addirittura a finanziare gli ufficiali religiosi che tramite i

benefici (rendita territoriale) non ottenessero il reddito minimo, integrandolo a titolo di indennizzo della legge Crispi (così detto supplemento di congrua) --> questo modello beneficiale fu eliminato perché creava disequilibrio e disparità di trattamento. Ora ci si basa su un sistema più equilibrato basato su criteri oggettivi. Una delle più rilevanti fonti di sostentamento è data dall' 8x1000 che prevede che siano i cittadini che possano destinare una quota del loro gettito IRPEF ad alcune realtà.

Il concordato del '29 era molto più lungo di quello del '84 che è concordato quadro, che si limita a stabilire i principi di massima rinviando poi ad ulteriori intese. La dottrina si è a lungo interrogata se questo accordo

V. ordinamento economico/ commerciale/ professionale → fortemente riformata; VI. legge di pubblica sicurezza

  • Art. 1: “ Il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario ”;
    • Art. 3: “ Il potere legislativo, salvi i casi che il Sommo Pontefice intenda riservare a Se stesso o ad altre istanze, è esercitato da una Commissione composta da un Cardinale Presidente e da altri Cardinali, tutti nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio”.
    • Art. 5: “ Il potere esecutivo è esercitato dal Presidente della Commissione, in conformità con la presente Legge e con le altre disposizioni normative vigenti”.
    • Art. 15.1: “ Il potere giudiziario è esercitato, a nome del Sommo Pontefice, dagli organi costituiti secondo l’ordinamento giudiziario dello Stato”.
    • Art. 15.3: “ Gli atti giurisdizionali debbono essere compiuti entro il territorio dello Stato”.

Organi giurisdizionali:

  • giudice unico in materia di diritto civile;
  • Tribunale di prima istanza in materia penale;
  • Appello.

(*) Con la riforma di Benedetto (art.1):

  1. si sancisce che la prima fonte/ primo criterio interpretativo è il diritto canonico;
  2. distingue le fonti principali in legge fondamentale , leggi promulgate per lo Stato C. del V. dal Sommo

Pontefice o dalla pontificia Commissione e leggi e atti normativi dell’autorità italiana (art. 3) → es.:

Benedetto XVI adotta il nuovo cc, ma non la normativa sul divorzio.

  • RIVOLUZIONE SUL RECEPIMENTO QUASI AUTOMATICO:
    • Art. 3 Trattato di recezione della legge italiana (Riforma Benedetto XVI): “ Nelle materie alle quali non provvedono le fonti indicate nell'art. 1, si osservano, in via suppletiva e previo recepimento da parte della competente autorità vaticana, le leggi e gli altri atti normativi emanati nello Stato Italiano ” → deve esserci un atto di recepimento FORMALE, non più quasi automatico (= c’è una sorta d’inversione della riserva di legge). Vengono compresi, oltre le leggi formali, anche i principi di diritto divino → quelli che derivano dal vecchi e dal nuovo testamento, sono immodificabili

Codici vigenti nel Vaticano:

  • Cc del ’42;
  • Cp (non è stato recepito in toto);
  • Norme complementari del diritto penali (crimini contro l’umanità, torture…)
  • Cpc e cpp

Convenzione monetaria: Legge sul funzionamento economico n.5: Benedetto XVI emana con motu proprio una legge concernente la prevenzione e il riciclaggio dei proventi; istituisce l’AIF (ha personalità sia canonica pubblica che vaticana; è collegata direttamente alla SS).

  • IOR = Istituto per le Opere Religiose, ai quali i fedeli hanno devoluto i propri beni mobili ed immobili; lo IOR li gestisce. → È stato oggetto di numerosi scandali: nel 2010 l’Unicredit di via della Conciliazione riceve un’ingente somma di denaro dallo IOR, ma senza che venga specificato da chi proviene (= sorta di bonifico in forma anonima). Si ritennero lese le norme finanziarie dello Stato Italiano (= principio di trasparenza) → furono sequestrati allo IOR una somma di € 3.000.000. → Ciò spinge Benedetto XVI a riformare la questione al fine di portarla ad un adeguamento economico:
  • Nel 2009 la SS x lo Stato Città del Vaticano + UE hanno sottoscritto una Convenzione Monetaria , che ha modificato l’assetto monetario dello Stato del Vaticano: mentre prima non poteva stampare le proprie banconote, o meglio poteva batterle entro certi limiti, con questa legge si dota di una moneta proprio (euro) con un quantum autonomo, non più vincolato a quello imposto dalla legge normativa italiana (art. 8 Convenzione: la SS s’impegna ad adottare le misure necessarie per combattere riciclaggio e frode). → la SS si assoggetta al moneyvall , che valuta se ogni Stato è virtuoso dal punto di vista monetario.

Quali sono i rapporti con l’Italia? Ferma restante la peculiarità dello Stato Città del Vaticano, agli artt. 6-7-8 dei PL affermano in che modo esso venga fornito e le relative reti di comunicazione + rapporti di vicinato.

  • Art. 22: riguarda il rapporto Italia/C del V. in campo giurisdizionale e giudiziario: “ A richiesta della Santa Sede e per delegazione che potrà essere data dalla medesima o nei singoli casi o in modo permanente, l’Italia provvederà nel suo territorio alla punizione dei delitti che venissero commessi nella Città del Vaticano, salvo quando l’autore del delitto si sia rifugiato nel territorio italiano, nel qual caso si procederà senz’altro contro di lui a norma delle leggi italiane. La Santa Sede consegnerà allo Stato italiano le persone, che si fossero rifugiate nella Città del Vaticano, imputate di atti, commessi nel territorio italiano, che siano ritenuti delittuosi dalle leggi di ambedue gli Stati.

→ caso più famoso: attentato a Wojtyla. Ma quale diritto viene applicato quando viene delegato il diritto italiano? Quello italiano in toto, perché la funzione punitiva è prerogativa sovrana dello Stato Italiano, e una volta invocata e delegata non può non essere applicata.

  • Regime di Piazza San Pietro (soggetto alla legge italiana): è l’unica piazza del Vaticano “aperta”, perciò lo Stato Città del Vaticano dichiara competente anche l’autorità italiana, in particolare gli organi di polizia. Nel caso del papa, anche se egli non avesse invocato la delega ex art. 22 PL, allora sarebbe in automatico stato soggetto alla legge italiana.
  • Art. 13 PL: “ L’Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà delle Basiliche patriarcali di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore e di San Paolo, cogli edifici annessi (Alleg. II, 1, 2 e 3). Lo Stato trasferisce alla Santa Sede la libera gestione ed amministrazione della detta Basilica di San Paolo e dell’annesso Monastero, versando altresì alla Santa Sede i capitali corrispondenti alle somme stanziate annualmente nel bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per la detta Basilica. Resta del pari inteso che la Santa Sede è libera proprietaria del dipendente edificio di S. Callisto presso S. Maria in Trastevere (Alleg. II, 9)”.
  • Art. 15 Trattato → parla di un’immunità sui generis: il territorio su cui sorge la basilica è italiano, ma la basilica appartiene al Vaticano (= regime dell’extraterritorialità). È un’immunità gestionale, non penale.
  • Art. 11 PL:“ Gli enti centrali della Chiesa Cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali), nonché dalla conversione nei riguardi dei beni immobili .”

Art. 8 PL → garanzie del Sommo Pontefice: “ L’Italia, considerando sacra ed inviolabile la persona del Sommo Pontefice, dichiara punibili l’attentato contro di Essa e la provocazione a commetterlo con le stesse pene stabilite per l’attentato e la provocazione a commetterlo contro la persona del Re ”. → Dal punto di vista penale, l’applicazione delle norme è quella degli artt. 276, 278, 301, 313 cp.

  • La sacralità + inviolabilità della figura del Sommo Pontefice implica non un’immunità, ma un’ incapacità (= non è soggetto al diritto penale, non è imputabile)! È sacro e inviolabile → ha un regime completamente diverso dagli altri.

Art. 21 PL: “lo stato italiano si cura che nel territorio” concilio e conclave: situazioni in cui la SS esercita poteri straordinari (ossia fuori dall’ordinaria amministrazione) e riguardano :

  • Con riferimento ai concili: questioni pastorali, ecclesiologia, studio della pastorale a livello mondiale…;
  • A livello del conclave (= sede chiusa nella quale viene eletto il Papa): garantisce libertà assoluta, nessuno potrà mai intervenire al suo interno.

→ Sempre all’art. 21 si parla dei cardinali: sono titoli formali designati direttamente dal papa, immediatamente sottostanti al Pontefice.

  • Rapporto di lavoro con la SS: art. 17 PL: “ Le retribuzioni, di qualsiasi natura, dovute dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa Cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede anche fuori di Roma, a dignitari, impiegati e salariati, anche non stabili, saranno nel territorio italiano esenti, a decorrere dal 1° gennaio 1929, da qualsiasi tributo tanto verso lo Stato quanto verso ogni altro ente .”

Marcincus non lo riconosce in quanto lo IOR era il primo azionista del Banco Ambrosiano → ciò porta ad una crisi di liquidità. → Nel frattempo scoppia lo scandalo della loggia P2, a cui appartengono il monsignore Marcincus e Calvi, il direttore del Banco Ambrosiano. → questo scandalo si concentrò prevalentemente su Calvi e l’unico che risultò penalmente immune risultò Marcincus, poiché sia la Cass. e la Corte Cost. dichiararono la non procedibilità ai sensi dall’art. 11 del Trattato (+ annullamento arresto cautelare posto in essere nei confronti del cardinale).

  • 1990: Giovanni Paolo II riscrive un nuovo statuto per lo IOR, tutt’ora in vigore: intende dare una nuova configurazione allo statuto allo scopo di meglio adattare le attività alle esigenza dei temi. → Inizia un processo di trasparenza e ristrutturazione dall’interno. Scopo (art.1 Statuto IOR): provvedere alla gestione dei bene mobili/ immobili trasferiti o affidati allo stesso. Sono organi dell’istituto:
    • la Commissione cardinalizia;
    • il Consiglio di sovraintendenza;
    • la direzione;
    • i revisori. → all’interno dello IOR ci saranno anche persone laiche esperte di diritto finanziario (in particolare nella direzione e fra i revisori): c’è un’apertura al laicismo.
  • Benedetto XVI istituisce l’AIF e una serie di oneri di pubblicità e trasparenza, continuati anche da papa Francesco, che amplia anche i poteri di vigilanza: ora lo IOR ha l’obbligo di pubblicare il proprio bilancio (nel complesso, resta comunque schermato rispetto alle indagini esterne e la movimentazione di denaro).

ENTI ECCLESIASTICI : è una parte di diritto ecclesiastico speciale. → Cosa sono? Le Confessioni religiose operano nel nostro ordinamento tramite degli Enti che sono ad esse collegate → possono o�enere la personalità giuridica come En� Ecclesias�ci civilmente riconosciu�. A partire dalla sottoscrizione dell’accordo dell’84 inizia a profilarsi l’ipotesi di poter parlare di enti ecclesiastici anche in riferimenti ad altri enti religiosi.

N.B.: A differenza del passato, oggi abbiamo enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (es. valdesi, avventisti…).

La personalità giuridica può essere assunta:

  1. per legge;
  2. perché l’Ente viene riconosciuto e costituito secondo uno schema;
  3. di volta in volta con apposito provvedimento prefettizio

→ Nel 2000: importante riforma degli Enti, che ha semplificato il riconoscimento dalla personalità giuridica. In particolare si parla del DPR 361/2000 = il riconoscimento spetta al Prefetto del luogo di cui l’Ente ha sede principale.

  • c’è una piccola categoria che riguarda gli Enti che hanno personalità giuridica per antico possesso (ossia prima della formazione dello Stato Vaticano): sono Enti ecclesiastici =
    1. la Santa Sede;
    2. altri Enti la cui personalità giuridica non era stata soppressa dalle leggi avversive: la Tavola Valdese e i concistori della Chiesa, le comunità israelitiche, la CEI (= Conferenza Episcopale Italiana) , gli Avventisti luterani.

Prossima settimana le esercitazioni saltano forse, se la ERMINIA non si sente ancora bene (= trolollollolloo). ENTI ECCLESIASTICI: di regola le confessioni giuridiche non hanno nell'ordinamento italiano una propria personalità di diritto privato ma degli enti attraverso cui agiscono ---> gli enti ecclesiastici.

Ogni provvedimento che riguarda la vita dell'ente riverbera i propri effetti anche sulla dimensione collettiva della libertà religiosa perché se agli individui non si permette di associarsi e adottare le forme strutturali richieste (enti); un corollario della libertà religiosa non trova concreta applicazione. I provvedimenti in questione, riconosciuti dallo Stato al fine di garantire la libertà religiosa, sono:

  • Il riconoscimento civile: conseguito:
  1. per antico possesso di stato: da tempo immemorabile, spesso ancora prima dello Stati unitario; e ha sempre operato in qualità di ente. In questa casistica il ministero degli interni rilascia un attestato rilevante al fine dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche; nell'attestato sono indicati gli elementi che attestano il possesso della personalità; viene dato atto dell'assenso dell'autorità ecclesiastica e si dichiara che non è venuta in essere alcuna causa di estinzione a questa categoria appartengono (SS, chiese, cattoliche, seminari, diocesi e parrocchie antiche; la Tavola Valdese)
  2. Riconoscimento per legge : per quegli enti che ricoprono un ruolo di tale rilievo da rendere superfluo un procedimento legislativo --> conferenza episcopale italiana, conferenza episcopale delle comunità ebraiche, organi che sono anche istituzioni delle confessioni religiose --> es. Gli avventisti; tra questi enti rientrano anche quelli che avevano personalità giuridica in ragione di una normativa precedente e l'hanno mantenuta.
  3. Riconoscimento per decreto ministeriale o procedimento abbreviato: procedimento abbreviato: enti per i quali l'autorità statale si limita a controllare regolarità e legittimità degli atti dell'autorità ecclesiastica. Rientrano nella categoria gli enti valdesi e metodisti, per il riconoscimento dei quali è sufficiente la delibera sinodale; procedimento per decreto ministeriale o ordinario: procedimento al termine del quale viene riconosciuta personalità giuridica per tutti gli enti non nominati in precedenza --> si inizia individuando colui che intende rappresentare l'ente --> legge 222 del 1985, con riferimento soprattutto alla Chiesa Cattolica; questa norma nasce per riconoscere personalità giuridica agli enti cattolici, ma poi sarò utilizzata anche per le altre confessioni. --> cerca di dare attuazione all'art 7.6 dell'accordo del '84 --> è previsto un iter di vero e proprio controllo. Per gli enti senza confessioni religiose vale ancora l'iter della legge sui culti ammessi.
  4. Riconoscimento in forza dei trattati internazionali: es. Trattato tra Italia e USA, con il quale vengono riconosciuti enti specifici di tipo confessionale.
  • Procedura:
  • CHIESA CATTOLICA: requisiti:
  1. Di tipo soggettivo : l'ente deve essere costituito o approvato dall'autorità ecclesiastica, che deve approvare anche la domanda per il riconoscimento della personalità giuridica;
  2. Oggettivo : sede in Italia;
  3. Fine di religione o di culto; che sia costitutivo ed essenziale--> dato per legge agli istituti religiosi e ai seminari della Chiesa Cattolica. Per gli enti che non hanno invece un fine essenziale e costitutivo bisogna compiere una valutazione: vanno valutate di volta in volta queste caratteristiche, secondo i criteri dell'art 16 della legge 222/85, che elencano le attività concesse, circa i due requisiti ci sono state più teorizzazioni in dottrina; ma stessa norma ci può aiutare: art 2.3 + art 16 a) --> un fine è costitutivo ed essenziale quando un ente lo persegue non solo nel suo Statuto o all'atto di fondazione, ma lo svolge in concreto.

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche: una volta divenuto ente civilmente riconosciuto, esso ha l'onere di iscriversi in questo registro, istituito nel 2000 con legge 361. L'utilizzo del registro serve a dare pubblicità. Prima era disposto che venisse depositato l'atto costitutivo dell'ente, adesso invece è richiesta la dichiarazione dell'ente ecclesiastico che dà l'autorizzazione a che l'ente richieda personalità giuridica. Anche nel caso di enti di confessione che ha stipulato un'intesa, il Decreto proviene sempre dal Ministero dell'Interno. → Per le confessioni prive di intesa continua ad applicarsi una speciale procedura col tempo dichiarata anticostituzionale dalla Corte --> questa procedura è delineata dall’ ar.t 2 della legge dei culti ammessi e art. 10 legge 289/30: questo iter prevede che la domanda di riconoscimento sia sempre indirizzata al Ministero dell'interno e presentata dai rappresentanti legali dell'ente. In prima istanza la richiesta viene fatta tramite prefettura e deve presentare prova dei requisiti che vengono richiesti; prima esisteva la facoltà di udire sul punto il Consiglio di Stato, ma tale facoltà è stata ritenuta illegittima dalla Corte. Uno degli ultimi enti che ha tentato di configurarsi come ente morale è stato la confessione islamica --> quando ci hanno provato, 2016, il ministero non ha concesso tale riconoscimento; in parte argomentando circa la rappresentanza legale, ma in realtà facendo valutazioni collegate anche alla religione di riferimento. In questo caso è competente il giudice ordinario, che sarà sicuramente adito nel caso dell'Islam.

▲ la legislazione ritiene che gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti mantengano una continuità nel tempo (o coerenza istituzionale); per questo ogni mutamento essenziale (es. Trasferimento sede, passaggio dal controllo di un'autorità ecclesiastica ad un'altra) deve essere formalizzato anche nell' ordinamento dello Stato dal legale rappresentante o dall'autorità ecclesiastica che ha predisposto i mutamenti ed elencare i motivi per cui è avvenuto.

principio in base al quale i rapporti tra Stato e Chiesa devono essere disciplinati per legge, ma sulla base di accordi.

  • Art. 8 Cost.: “ Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze ”. → Affermare che tutte le confessioni religiose sono uguali significa entrare nel merito dell’ordinamento confessionale, perciò si è preferito definirle “egualmente libere davanti alla legge”, dato che questo implica la garanzia di tutte le prerogative e specificità che esigono (= strumento delle Intese). Emerge ora il problema della volontà politica di disciplinare le Confessioni Religiose (vedi Stagione delle Intese + bozze inconcluse). Il rifiuto (di disciplinare e regolare le varie Intese), in quanto atto politico, risulta insindacabile → questo è quanto ha affermato la Cassazione. → Corte Cost.: riconosce a favore dell’Esecutivo una discrezionalità politica tout court , per dare il via alle trattative per la stipula delle Intese + cerca di ripercorrere le intenzioni dei padri costituenti in merito: il significato dell’art. 8 Cost. sta nell’estensione alle Confessioni non cattoliche del metodo della bilateralità. → Il significato dell’Intesa è racchiuso nel suo essere finalizzata al riconoscimento di esigenze specifiche di ciascuna delle Confessioni religiose, ovvero a concedere loro particolari vantaggi o a imporre loro particolari limitazioni, ovvero ancora a dare rilevanza a specifici atti propri della Confessione religiosa.
  • Art. 19 Cost.: “ Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.”
  • Art. 20 Cost.: “ Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.”
  • Art. 2 Cost.: annoverato fra i principi inviolabili.
  • Art. 3 Cost.: principio di uguaglianza.
  • Art. 13 + 18 Cost. = libertà religiosa in termini collettivi.

PRINCIPIO DI LAICITÁ: non è sancito esplicitamente dalla Cost., ma ha ottenuto un progressivo riconoscimento sul fronte giurisprudenziale, in particolare con le pronunce della Corte Costituzionale (sent. 203/1989). → Il termine “laico” è mutuato dall’ordinamento cattolico: l’etimologia è laicos , che contiene “lao” = laico, che si riferiva a fedeli che non appartenevano alle gerarchie della Chiesa. → La laicità si realizza con profondità diverse, a seconda del grado dell’istituto che lo disciplina.

  • La laicità è stata riconosciuta come principio interpretativo dalla Corte Cost., sulla base del combinato disposto di diverse norme contenute nella Cost.

Sentenza 203/1989 Corte Cost. → il principio di laicità dello Stato è stato enunciato per la prima volta in questa occasione, in un contesto giuridico e sociale che vedeva il dominio cattolico decadere in ambito politico (vedi referendum 1989, legge sul divorzio, legge sull’aborto…).

  • Contributo giurisprudenziale prima dell’intervento del legislatore: una decisione aveva ad oggetto la legittimità costituzionale dell’art. 9 l. 121/1985 = insegnamento religione cattolica nella scuola pubblica, con rif. art. 2,3,19 Cost. Si dice che i cittadini non possono essere discriminati per motivi religiosi e in particolare afferma che gli artt. 7, 8, 20 così come il 2, 3, 7, 19 concorrono a strutturare il principio supremo della laicità dello stato , che è uno dei profili della forma di stato delineata dalla Carta Fondamentale della Repubblica. → “Il principio di laicità implica non indifferenza dinanzi alla religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale.” → Anche se nel Trattato lateranense vigeva la norma che prevedeva la religione cattolica come religione di Stato, si abbandona questa concezione per abbracciare un rapporto di bilateralità.

N.B.: L’insegnamento religioso non contrasta coi principi dello Stato e non è causa di discriminazione; in forza dell’accordo dell’84 diventa facoltativo (Corte Cost.) → si denota una laicità all’italiana (= salvaguarda attivamente la libertà di religione), in antitesi con quella francese (= implica la neutralità + assenza di collaborazione tra Stato/Conf. religiose).

→ Questa sentenza diventa anche criterio ermeneutico per valutare la costituzionalità delle norme (una norma può non essere costituzionale perché non laica). Esempio: una di queste sentenze è la 259/1990, che definiva illegittime alcune norme del r.d. 731 del 28/10/1930 + ribadisce il principio di laicità dello stato + obbligo di garanzia dello Stato della salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale. → Questo principio di laicità viene utilizzato sovente per materie eterogenee riguardanti il fenomeno religioso. Per esempio, grazie a questo principio, è stata definita incostituzionale la legge regionale dell’Abruzzo, la 29/1988: permetteva solo alle Confessioni con Intesa di usufruire di finanziamenti per l’urbanistica di culto. In realtà si è sottolineato ancora una volta che la Costituzione vuole agevolare l’esercizio di libertà di religione di tutti i cittadini, indipendentemente dalla stipula della Intesa.

Sentenza 421/1993 Corte Cost .: il pr. di laicità diventa lo strumento che consente alla Corte di giustificare il permanere della riserva di giurisdizione in materia di matrimonio concordatario. → “non esistono confessioni religiose senza Intesa” = questo perché sono culti ammessi non in termini che cambiano la loro entità, ma in termini di riscontro nei diritti che possono esercitare; in questo senso, la vexata quaestio in Italia è l’Islam. → Il legislatore è stato generico, ma ciò ha reso difficile individuare i reali destinatari della norma.

Cosa sono quindi le Confessioni religiose? È una definizione aperta: sono realtà originarie, si sviluppano indipendentemente da fattori esterni (esattamente come la religione cattolica). → Si è introdotto il parametro del non contrasto.

Dopo aver visto l’ar�colo 7, oggi guardiamo all’ar�colo 8 cos�tuzione. Ar�colo 8 Tu�e le confessioni religiose sono egualmente libere davan� alla legge [cfr. ar�. 19, 20]. Le confessioni religiose diverse dalla ca�olica hanno diri�o di organizzarsi secondo i propri statu�, in quanto non contras�no con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rappor� con lo Stato sono regola� per legge sulla base di intese con le rela�ve rappresentanze Calamandrei era contro l’introduzione di questo ar�colo perché l’ordinamento è dello stato, non di entrambi. I Rappor� tra stato e Confessione ca�olica abbiamo visto che sono regola� dai pa� lateranensi; pa� che non sono cos�tuzionalizza�, ma è cos�tuzionalizzata è la modalità pa�zia e bilaterale degli accordi. Modificazione dei pa� però richiedono il procedimento di revisione cos�tuzionale. Corte cos�tuzionale lavora molto su questa norma, come abbiamo de�o ieri, ma sarà tema della lezione di domani. Importante è tenere presente che sarà proprio la Corte che arriverà ad affermare che il principio di laicità è principio supremo; laicità che però prevede un pluralismo. Ma qual è la portata della norma dell’ar�colo 8? C’è un sogge�o, ovvero le confessioni religiose, di cui non abbiamo una definizione nel nostro ordinamento. Confessione religiosa indica una colle�vità che si inserisce nel pubblico e che l’ordinamento cerca di disciplinare. Ma come facciamo a capire cosa sono? Per l’ordinamento canonico è facile: esso non ha posto problemi in questo senso, perché è una realtà che di fa�o si è sviluppata su questa forma. L’ordinamento canonico è un ordinamento originario, viene in essere senza intromissioni esterne. È ordinamento che ha la sua disciplina, la sua storia. Nessun problema per l’ordinamento stesso, ma il problema si pone per gli ordinamen� esterni. La Corte cos�tuzionale a tal proposito ha provato a definire i margini, le cara�eris�che della confessione religiosa: individuare cosa sia o meno una confessione religiosa è importan�ssimo. Perché? Perché solo le confessioni religiose possono s�pulare intese e solo le confessioni possono ricevere l’8 per mille in quanto s�pulan� dell’intesa stessa. Quello che la confessione religiosa sicuramente NON è un associazione; fenomeno associa�vo viene da una sorta di impulso. La confessione ha una sua ragione d’essere a priori, prima dell’impulso di organizzarsi. Corte cos�tuzionale e do�rina hanno individuato a tal proposito alcuni criteri per individuare cosa la confessione religiosa SIA: in par�colare faremo riferimento alla sentenza 195/1993 della Corte cos�tuzionale. In sentenza vengono individua�, come vedremo poi meglio, alcuni criteri per potersi parlare, poter qualificare una confessione come religiosa: -Lo stato non può considerare esclusivamente il merito delle varie credenze, ovvero non basta di per se stessa l’auto qualificazione. Perché? Perché nel momento in cui io entro in merito solo nella credenza viene in essere una forma di giurisdizionalismo, il che non è possibile stando alla cos�tuzione. Lo stato quindi

personali non possono rilevare. Tornando alle intese, quali rappor� regolano? Le intese regolano i rappor� che riguardano quella serie di materie che stato – confessione religiosa hanno l’interesse di disciplinare comunemente. Materie di confine sulle quali è richiesto un approccio bilaterale, ovvero un comune accordo. Quali sono queste materie? Diverse e regolate per legge. Cosa significa per legge? Quanto viene deciso in sede di tra�a�va e nella bozza dell’intesa, secondo i parametri da ar�coli 7 e 8 non basta; deve diventare legge. Gli accordi sono s�pula� sulla base di intese con le rela�ve rappresentanze. Abbiamo de�o che secondo il comma 2 vi è un diri�o di organizzarsi, non un dovere. In realtà per avere un rapporto con le confessioni religiose le stesse sono portate ad avere un rappresentante che interloquisca con lo stato. Se non vi è un interlocutore è difficile riuscire ad avere un’intesa. Questo è di fondamentale importanza per la ques�one islamica – l’Islam NON ha un rappresentante. Se allo stato pervengono 4 bozze di intese da sogge� diversi, come fa? Problema che non è marginale, ma ricordiamo nemmeno l’unico. A tal proposito è evidente che il nostro ordinamento è nato cresciuto e si è sviluppato sul modello della chiesa ca�olica; per i cos�tuen� non era nemmeno pensabile un modello di confessione che non avesse una stru�ura gerarchica, un rappresentante. La stru�ura gerarchica della Chiesa ca�olica è palese, come il suo rappresentante; ma l’Islam? Modello delle intese (rela�ve rappresentanze) NON è pensato per tu�e le religiosi, ma per le religioni comunque gerarchicamente stru�urate. Diri�o ad organizzarsi, ripeto, diventa una sorta di requisito indispensabie per la s�pula del’intesa. Non esiste un Islam; ogni fedele ha un suo Islam – islam come religione che promuove molto il rapporto dio uomo senza intermediari come la ca�olica. In Francia ad esempio è stato lo stesso governo ad individuare i suoi interlocutori; in Italia non può essere così. Il sogge�o che rappresenta la confessione religiosa deve essere scelto dalla confessione stessa! MA COSA SONO LE INTESE? Sono una legge ordinaria? Di rango cos�tuzionale? Incontro stato – confessioni ha delle for� ripercussioni. C’è chi dice che l’intesa è a�o di diri�o interno; c’è chi le ha paragonate ai contra� colle�vi. Intesa come a�o di diri�o esterno perché create dall’incontro con un ordinamento esterno rispe�o allo stato italiano. Sicuramente sono a� BILATERALI, finalizza� a garan�re in modo perfe�o o più perfe�o possibile libertà e indipendenza delle confessioni religiose. A� che l’ordinamento NON vuole inserire nello stesso, ma lasciare esterni. Intese creano di volta in volta un ordinamento che nasce dall’incontro della volontà dello stato con le comunità confessionali. Ogni intesa è un ordinamento a sé. Che natura ha la legge che approva l’intesa? Vi è una bozza ma questa bozza deve essere approvata con legge. Che legge è? Dove si colloca nel sistema fon�? Legge della approvazione intesa ha prima di tu�o un divieto assoluto di emendamen�: parlamento ha l’obbligo di ricevere il testo in toto. 12.10. RITO CHE UNA CONFESSIONE RELIGIOSA DEVE COMPIERE PER ARRIVARE ALLA STIPULAZIONE DI UN'INTESA RELIGIOSA: L'art 8.3 Cost ci dice che i rappor� delle confessioni religiose con lo Stato sono basa� su rispe�ve intese tra Stato e rappresentanza delle confessioni. Questo è comma sulle fon�, sulla materia può intervenire solo un a�o legisla�vo (riserva di legge); ma è anche riserva rinforzata perché prevede iter peculiare ed aggravato. L'art 8 a�ribuisce alla confessione religiosa il diri�o di chiedere all'autorità competente di addivenire ad un'intesa --> esiste un diri�o all'intesa! Che però non si traduce in un obbligo per lo Stato a concederla. Con riferimento alle tra�a�ve, il governo può decidere con chi interloquire. È stato de�o che l'a�o di discrezionalità del governo è una discrezionalità tecnica con cui il governo pondera l'interesse delle par�, essa trova il suo limite nell'art 8.1 Cost, ma di fa�o questo primo comma non è del tu�o applicato nei fa� (non tu�e le confessioni hanno eguali diri�). PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DELL'INTESA Chi intende richiedere un 'intesa deve presentare domanda alla presidenza del Consiglio dei Ministri; esso, in via preliminare, incarica Commissione per la direzione dei cul� che appar�ene al Ministero dell'Intero, di esprimere un parere. A questo punto si apre il "Tavolo delle tra�a�ve" , sede ove si discute del contenuto prece�vo dell'intesa. Viene predisposta la bozza e su essa deve essere espresso parere consul�vo della Commissione Consul�va per la libertà religiosa (del 2007). Conclusa la tra�a�va, l'intesa viene siglata dal so�osegretario del ministero e dal rappresentante della confessione religiosa. Viene poi so�oposta all'esame del Consiglio dei Ministri per autorizzare la firma del Presidente del Consiglio dei Ministri. Questa bozza diventerà legge solo quando verrà presentata al Parlamento per la ra�fica --> sono ferme a questo step un po' di intese, tra cui quella buddhista. Finché non viene presentato un disegno di legge che prevede norme di approvazione dell'intesa, l'intesa resta di fa�o una bozza, senza alcun valore. Quando il Parlamento presenta all'ordine del giorno la bozza di intesa, affinché si possa iniziare il procedimento legisla�vo, il Parlamento ha l'obbligo di non emendare nessuna parte della bozza stessa --> è qui che si scorge la natura rinforzata! Una volta che la legge è stata approvata, la sua natura rinforzata fa sì che non possa essere abrogata, modificata... Per questo si dice che le intese sono fon� del tu�o a�piche! Le disposizioni di legge che ra�ficano l'intesa possono essere so�oposte al vaglio di legi�mità della Corte Cos�tuzionale (anche se non è mai accaduto); ma allo stesso tempo sono garan�te nei confron� di qualsiasi altra legge. Se ci sono norme in contrasto con il contenuto dell'intesa, la Corte ne dichiarerà l'illegi�mità cos�tuzionale. ART 19 E ART 20 COST:

L'art 19 Cost disciplina la libertà religiosa: "Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume." I DESTINATARI: Tutti. Chiunque si trovi nella Repubblica italiana. Esiste un obbligo per lo Stato, in sede di centri di prima accoglienza dei profughi, di provvedere all'assistenza religiosa? Il Tutti sembrerebbe indicare risposta affermativa. L'art riguarda anche la libertà di non credere a nulla. Le questioni che sorgono innanzi alla Corte EDU non riguardano quasi mai la libertà individuale, bensì quella associata (es. Propaganda, luoghi di culto...). Rispetto all'art 8 Cost, che parlava di una generica non contrarietà all'ordinamento giuridico italiano, l'art 19 parla di "atti di culto che non siano contrari al buon costume". Il criterio del buon costume è criterio molto aperto che si evolve col tempo, comunque l'intenzione dei padri costituenti è quella di tutelarsi da riti religiosi che possono mettere in difficoltà l'ordinamento giuridico italiano (al momento non esistono riti giudicati come contrari al buon costume nei tribunali italiani). Questo diritto è inalienabile e come tale è indisponibile, si parla di indisponibilità sia attiva che passiva, neppure il soggetto che ne dispone può cederlo. Per lo Stato pertanto si profilano una serie di obblighi e divieti che diventano poi causa di eventuale giudizio di incostituzionalità qualora venissero create normi in grado di ledere questo diritto. In riferimento a questo, in Italia, la libertà religiosa viene garantita anche dall'impossibilità di chiedere l'appartenenza religiosa di ciascun individuo (il datore di lavoro non può chiedere l'appartenenza religiosa, sono dati definiti "personalissimi" dal Codice della Privacy). La libertà di poter professare liberamente la propria fede religiosa implica anche la tutela totale dell'individuo. Ad esempio, con riferimento alla destinazione dell'8x1000, si può dire che tale dichiarazione ha riferimento numerico e non nominativo. Invece in Germania, in sede di contratto, occorre denunciare la propria appartenenza religiosa e implica un trattamento diverso in termini di regime economico. In Italia questa clausola sarebbe invalida. Rispetto all'art 19 Cost la Corte Costituzionale è intervenuta circa l'aspetto del giuramento innanzi ad un'autorità religiosa.

  • La sentenza 239/34 della Corte Costituzione riguardava la norma che indicava che le persone residenti in particolari luoghi individuati dovevano pagare una certa tassa (luoghi ritenuti ebraici); un signore residente in quest'area chiede alla Corte cost di affermare l'illegittimità costituzionale di questa norma in base all'art 19 Cost; art 2-3 Cost. Con riferimento alla libertà di culto intesa come diritto a professare la propria fede e pregare, c'è un diritto al luogo di culto. La materia del luogo di culto viene regolata dalle intese, tuttavia non tutte le confessioni hanno un'intesa con lo Stato. Ciononostante l'individuo ne ha diritto --> richiamo all'art 19 Cost; in questo senso la Corte Costituzionale con sentenza n.195/93 ha dichiarato illegittima una norma della revisione Abruzzo che consentiva solo ad alcune confessioni di usufruire di finanziamenti destinata alla costruzione di luoghi di culto. Viene dichiarata illegittima ex art 19 Cost (Tutti indica tutti, non alcuni). --> Rispetto ai luoghi di culto, l'anno scorso sono uscite due sentenze della Corte Costituzionale contro norme delle regioni Lombardia e Veneto. Queste norme inserivano una serie di stringenti ed onerosi requisiti per la costruzione di nuovi luoghi di culto (definite leggi anti moschee). La legge lombarda prevedeva che per ottenere l'area destinata ai luoghi di culto da costruirsi, ci fossero requisiti difficili da soddisfare (es. Conformità al tipico paesaggio lombardo, videosorveglianza a circuito chiuso, ecc ...). Questa legge è stata fatta dalle giunte regionali; esse hanno largo potere in materia di edilizia e religione; tuttavia si andava a toccare una serie di prerogative costituzionali quali la non discriminazione, la libertà religiosa... la Corte cost ha dichiarato illegittimi diversi profili della legge, sia lombarda che veneta (quest'ultima prevedeva l'obbligo di utilizzo della lingua italiana nelle moschee).

L'art 20 Cost: Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. Riguarda gli enti delle confessioni religiose, le diramazioni che esse pongono in essere per muoversi nella società civile. L'art 20 Cost si collega all'art 3 Cost e al 19 Cost; Dossetti in sede di Assemblea Costituente, disse che il carattere di culto di un ente non può esser emotivo di trattamento "odioso". Si vogliono prevenire le ingerenze giurisdizionaliste. Non si parla di un favore nei confronti degli enti ecclesiastici, ma di "non sfavore". La disposizione tratta, in un'unica categoria, gli enti che hanno carattere ecclesiastico, ma anche le associazioni ed istituzioni. Il divieto espresso dalla norma non impedisce e non ha impedito la creazione di norme speciali, che siano in verità favoritive. Con riferimento agli enti ecclesiastici, essi sono soggetti a favore circa i gravami fiscali e questo non è in contrasto con l'art 20 Cost, perché esso vuole solo evitare