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Lezione 13 settembre 2021 Il diritto canonico è il diritto che disciplina la chiesa. Il diritto ecclesiastico inizialmente riguardava il rapporto tra stato e chiesa cattolica, ad oggi riguarda le leggi non confessionali, ma dello stato che disciplinano le norme con il fenomeno religioso. Sono in corso proposte di riforma del nome diritto ecclesiastico, in quanto il nome fa pensare a un qualcosa che appartiene alla chiesa, non allo stato. Ad esempio, in Francia di parla di diritto pubblico ecclesiastico. Questo diritto concilia lo stato con ordinamenti confessionali. La materia presente dei caratteri politici, in quanto la gestione del rapporto con le confessioni religiose viene gestito dallo stato. Per effetto delle migrazioni, globalizzazione ecc. la composizione degli stati dal punto di vista religioso è mutata e diversificata, quindi il fulcro dello studio si sposta da stato italiano- chiesa cattolica a stato- confessioni religiose con particolare attenzione alla confessione religiosa di maggioranza. La scelta di come rapportarsi con le diverse confessioni religiose è di tipo politico, per qualsiasi stato. Ma le modalità di rapporto sono diverse per ogni stato e caratterizza la forma dello stato. All’art 8 la costituzione stabilisce come lo stato di può rapportare con le confessioni religiose diverse da quella cattolica. Non parla di uguaglianza di confessioni ma tutte le confessioni sono ugualmente libere. Non si attribuisce a tutte le confessioni lo stesso trattamento. Non c’è obbligo alla stipulazione dell’intesa. È il governo che deve inserire nell’ordine del giorno la discussione sul testo dell’intesa. Se ciò non accade, anche se i contenuti dell’accordo sono stati discussi, la confessione non ha diritto e quindi pretesa di costringere il governo a discutere dell’accordo in parlamento ne di farla approvare. Possono esserci accordi con confessioni religiose che hanno pochissimi appartenenti e invece altre confessioni con molti appartenenti che non hanno alcun tipo di convenzione (testimoni di Geova e Islam). Tutte le intese sono volte a garantire che le necessità della confessione religiosa vengano assorbite e riconosciute, garantendo anche una tutela per gli appartenenti. Anche agnostici o non credenti hanno chiesto di ottenere intese con lo stato pur negando l’esistenza di una divinità. Il problema che si pone recentemente è più quello di dimostrare di appartenere ad una confessione religiosa che sentirsi effettivamente affini ad una confessione. Prima era la religione di maggioranza ad influenzare le norme dello stato, in quanto si aderiva ai valori di una determinata confessione religiosa. Oggi questa influenza sul legislatore non esiste più, ma la pressione delle norme religiose c’è quando lo stato deve disciplinare questioni che riguardano le confessioni religiose. Sito governo-> sezione con confessioni religiose. Scritte le intese Riviste-> olir.it / statoechiese.it / quaderni di diritto e politica ecclesiastica Lezione 14 settembre 2021 Stati e Confessioni Religiose Il modo con cui uno Stato si rapporta con le confessioni religiose definisce un po’ la forma di Stato. Si identificano cambiamenti che servono per relazionarsi con le confessioni religiose. Uno Stato Teocratico fa coincidere la legge religiosa con la legge civile. Non soltanto prevale la norma religiosa, ma anche chi le interpreta e applica. Tradizionalmente i Paesi teocratici possono essere, al giorno d’oggi quelli islamici. Al giorno d’oggi in Occidente pensiamo ad ordinamenti separatisti oppure ordinamenti concordatari o pattizi. Ci troviamo di fronte comunque a realtà molto diverse. Se parliamo di separatismo alla francese o di modello americano o nei Paesi dell’ex-URSS, possiamo usare un’etichetta unica, ma vediamo esperienze diverse e, per certi versi, antitetiche. Se in Francia lo Stato e le confessioni religiose sono separate e l’appartenenza del soggetto è vista come un interesse che attiene solamente al privato e le singole confessioni sono considerate come associazioni private. Il separatismo
francese nasce con un conflitto con la gerarchia ecclesiastica, non tanto con la religione in sé. Il separatismo statunitense mostra un’esperienza completamente diversa: negli USA infatti l’esigenza del modello separatista nasce dal fatto che per poter consentire a tutti di esercitare il proprio Credo l’unica possibilità era di tenere un’equidistanza da tutti i culti, mostrando altresì diffidenza verso i non credenti. Nel mondo sovietico, lo Stato si faceva promotore di un’appartenenza di tipo ateistico: la pratica collettiva del culto veniva fortemente limitata, secondo i dettami dell’ideologia marxista. Gli Stati Concordatari, che scelgono la soluzione pattizia per dirimere i rapporti con le confessioni religiose, diedero inizialmente a molti studiosi l’idea che la Chiesa Cattolica volesse una garanzia superiore rispetto agli altri culti. La nascita di questa esperienza coincide con la presenza di ordinamenti di Stati Totalitari. Finite le esperienze dittatoriali, i Concordati furono adattati con le nuove Costituzioni democratiche. Si è cercato, negli ordinamenti concordatari, di utilizzare lo strumento dell’intesa per disciplinare i rapporti con i culti non cattolici. Quasi nessuno Stato negli ultimi cento anni ha modificato il modello di relazione tra Stato e confessioni religiose, con l’eccezione di qualche Paese ex marxista come la Polonia. Ciò non vuol dire che nulla sia cambiato. Gli USA ad esempio sono diventati molto meno critici verso le posizioni dei non credenti, mentre la Francia ha irrigidito molto la sua posizione neutralista vietando i simboli religiosi nei luoghi pubblici, pur cercando di intensificare dal punto di vista anche dei finanziamenti i rapporti con le varie confessioni. I Paesi Nordici hanno una Chiesa di Stato, a cui il Re deve obbligatoriamente appartenere e in alcuni casi riveste anche il ruolo di Capo della Chiesa. L’esperienza italiana In Italia abbiamo avuto per molto tempo tutti i sistemi a cui abbiamo fatto riferimento. L’esperienza italiana è particolare per la presenza del Pontefice, che è un elemento che porta tutti i cattolici del mondo a guardare all’Italia. Non c’è dubbio che questo abbia inciso e che continui ad incidere non solo dal punto di vista giuridico, ma anche politico. Non ci sono solo le posizioni della Chiesa, ma anche la caccia del consenso dei cattolici. Il peso del pronunciamento del Pontefice ha sicuramente un peso maggiore in Italia. L’art.1 dello Statuto Albertino riconosceva la Religione Cattolica, Apostolica Romana come Religione dello Stato: si delinea così uno stato confessionale. Lo stato in questo modo cerca il più possibile di sposare i valori di una religione. Lo Stato confessionale tende ad avere questo tipo di atteggiamento: nel momento in cui si giunge all’Unità d’Italia, si arriva in antitesi con il potere della. Chiesa Cattolica. In questo modo si esaurisce il potere temporale dei Pontefici. Nasce il problema del trattamento che bisognava riservare allo stesso Pontefice. Con un’operazione che partiva da lontano, i beni ecclesiastici furono incamerati dal demanio pubblico. Poco dopo dall’entrata in vigore dello Statuto Albertino, che pure non era una Costituzione rigida, lo Stato cercò di riappropriarsi in modo unilaterale di una serie di attività che la Chiesa svolgeva ritenendoli suoi compiti: è il caso della scuola, della sanità, dello stato civile, dell’assistenza e della beneficienza. Lo Stato capì che questi compiti dovevano essere propri e non di una confessione religiosa. Con le leggi eversive, dal 1890, lo Stato trasferì a sé non solo molte funzioni che competevano alla Chiesa, ma anche i beni che servivano per svolgere quelle funzioni. Quello che crea maggiore conflitto tra Stato e Chiesa Cattolica una volta terminato il potere temporale era la cosiddetta Legge delle Guarentigie del 1871, che doveva disciplinare la posizione del Pontefice all’interno dello Stato Italiano: questa era una legge unilaterale e fu vissuta dai Pontefici come un affronto. Al Pontefice veniva riconosciuto, con la Legge delle Guarentigie, il diritto ad utilizzare i palazzi pontifici, di tenere il consueto numero delle guardie e la sua personalità fu paragonata a quella del Re. Pio IX si dichiarò prigioniero: in questo modo rifiutavano l’unilateralità della Legge dello Stato. Questo ebbe dei riflessi molto pesanti sulla vita politica italiana, che culminò con il Non Expedit (1874), divieto per i cattolici di prendere parte alla vita politica del Paese e di andare a votare. Per un lungo periodo di tempo, i cattolici non furono parte della vita politica del Paese. Alcuni anni dopo, nel 1881, Leone XIII chiarì che il Non Expedit era un vero e proprio divieto, che fu ribadito nel 1886 dal Santo Uffizio. Da un lato il potere politico si rese conto che in Italia i cattolici erano importanti per l’amministrazione della cosa pubblica, mentre i cattolici si resero conto che rimanere sull’Aventino li avrebbe continuamente esclusi dalle decisioni importanti. Il Patto Gentiloni (1911) portò i cattolici a candidarsi per portare i valori cattolici all’interno dello stato italiano.
- 7: Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale -> La nostra costituzione è l’unica costituzione a menzionare un accordo con un altro ordinamento, soggetto esterno all’ordinamento italiano. In genere la costituzione dovrebbe parlare dei rapporti tra Stato e cittadini, tra cittadini e organizzazione dello stato e delle sue istituzioni. Invece la nostra costituzione è l’unica che inserisce questo insolito elemento. Quanti modi di vedere i patti ci sono? C’è una modalità bilaterale, ma c’è anche una modalità unilaterale. Se le modifiche non sono accettate dalle due parte, i patti possono essere rivisti attraverso il meccanismo di revisione costituzionale. Questa revisione non va a modificare la costituzione, ma si utilizza il mezzo della revisione (l’approvazione delle due camere a distanza di 6 mesi per due volte) sulle norme dei patti. In caso di contrasto tra norma concordataria e costituzionale, che possibili esiti ci sono? Che o prevale una o l’altra. Ci sono perciò due teorie basate su un diverso processo di revisione. La prima teoria (costituzionalizzazione dei patti lateranensi) si è affermata per via maggioritaria, secondo la quale in caso di contrasto prevale la norma concordataria. Mentre la seconda teoria crede che debba prevalere quella costituzionale. La prima tesi è giuridicamente sostenuta da una argomentazione precisa: i patti possono essere modificati unilateralmente con la revisione costituzionale. La revisione sarebbe però applicabile solo a norme costituzionali. Ma in caso di contrasto prevarrebbero le norme concordatarie perché la legge speciale prevale su quella generale. La seconda tesi dice invece che in caso di contrasto prevalgono le norme costituzionali perché afferma che i patti, laddove le modifiche siano accettate dalle parti possono essere modificate con procedimento ordinario. Quindi le norma pattizie non possono essere qualificate come costituzionali. Quindi se non sono norme costituzionali vale il principio che la norma costituzionale di rango superiore vale su norma ordinaria. Un giorno viene sottoposto alla CC un caso di contrasto tra norma pattizia e costituzionale. La CC dice che dipende. In caso di contrasto prevale la norma costituzionale se la norma costituzionale prevede un principio supremo. Prevarrà invece la norma pattizia se la norma costituzionale non contiene un principio supremo. Il problema è che non c’è un elenco di principio supremi sanciti dalla costituzione. Possono solo essere dedotti dalla CC.
- 8: Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze -> c’è distinzione nel panorama delle confessioni religiose. L’ordine non sembra ottimale, in quanto in tema di confessioni religiose il comma 1 dell’articolo 8 dovrebbe essere il primo articolo come introduzione al tema. Questo ordine è frutto del dibattito durante i lavori per la costituzione tra le varie opposizioni nelle commissioni.
- 19: Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume
- 20: Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività L’ordine con il quale questi articoli sono disposti è molto discutibile, è stato ed è ancora particolarmente attaccato dalla dottrina. L’art 8 infatti, parla di tutte le confessioni religiose comprese la cattolica, l’art 7 parla della religione cattolica, e un comma dell’art 8 parla delle confessioni esclusa la cattolica.
se si volesse cambiare l’ordine di questi articoli si dovrebbe partire dall’articolo che riguarda tutte le confessioni religiose. Il procedimento attraverso il quale si giunge a questa composizione è il seguente: Il 2 giugno del 1946 si svolgono due votazioni: Il referendum circa la forma di stato e elezioni per l’assemblea costituente. L’assemblea costituente avrà solo un vincolo, quella della forma di stato che sarà decisa dai cittadini (uomini e per la prima volta donne). La democrazia cristiana non ottiene maggioranza assoluta ma relativa. I cattolici sono contenti del risultato in quanto avranno comunque la loro rappresentanza, inoltre hanno a loro vantaggio il fatto che i partiti rivali, prevalentemente laici, sono divisi al loro interno. La democrazia cristiana presentò un progetto che venne quasi del tutto attuato poiché le altre forze politiche, divise al loro interno, non riuscirono a presentare un progetto diverso che venisse approvato da un numero sufficiente di persone. I partiti socialisti e comunista hanno più o meno la stessa matrice, ma la differenza è che il primo partito è disinteressato nei confronti del rapporto Stato- confessioni. Si chiedevano cosa fare dei Patti Lateranensi contenenti norme liberticide. La democrazia cristiana, alla fine della guerra, non pensava di tenere i Patti, poiché essi rappresentavano un periodo buio della storia. Alla fine, i Patti rimangono perché alcun partito ha intenzione di denunciarli. La ragione della mancata denuncia è il raggiungimento di una pace religiosa. Togliendoli si sarebbe riaperta una ferita per il popolo italiano. Le altre formazioni politiche erano:
- Partito liberale legato all’idea libera chiesa libero stato;
- Partito repubblicano;
- Partito d’azione, molto piccolo ma prevalentemente laico votato dai valdesi;
- Partito democratico del lavoro, del quale faceva parte Cevolotto;
- Partito dell’uomo qualunque. La maggior parte dei partiti erano laici. Si stagliano due posizioni. In una si mantiene la posizione della chiesa cattolica secondo cui la religione cattolica deve essere religione di stato. Si concepisce la libertà religiosa come la libertà della Chiesa. Dall’altra posizione si ha uno schieramento laico, maggioritario, secondo cui la libertà religiosa è quella del singolo individuo. Le confessioni religiose devono essere uguali davanti alla legge, devono cavarsela da sole, senza alcun tipo di aiuto dallo stato. Una è quella della chiesa cattolica, che vedeva la religione cattolica come la religione di stato. La libertà religiosa era la libertà della chiesa. La seconda è la visione laica, la libertà religiosa non è quella della chiesa e delle altre confessioni, ma è quella di ognuno. Le confessioni non devono avere appoggio da parte dello stato. I programmi presentati dalle diverse forze politiche erano antitetici sotto certi aspetti: es. laicità/natura pubblica delle scuole (in quanto nelle scuole si insegnava la religione cattolica. Organizzazione dei lavori L’assemblea costituente istituisce la commissione dei 75 il cui presidente è Meuccio Ruini. La commissione deve elaborare il testo della Costituzione e si divide in 3 sottocommissioni, la prima è importante perché si occupa della libertà religiosa e rapporti tra stato e chiesa cattolica (le altre confessioni religiose non sono prese in considerazione). Nelle sottocommissioni i vari argomenti sono affidati a coppie di relatori appartenenti ad orientamenti diversi. Importanti sono stati Dossetti (democrazia cristiana) e Cevolotto (appartenente al partito democratico del lavoro) che si occuparono dei rapporti stato chiesa nel tema lo stato come ordinamento giuridico. Il problema che si pone è la posizione del rapporto stato chiesa quando si lavorava per occuparsi del rapporto dello stato con tutte le confessioni religiose.
Le minoranze religiose sono fortemente contrarie perché credevano nell’indipendenza delle confessioni religiose e non volevano l’aiuto dello stato. Le comunità ebraiche dovettero affrontare grandi problemi anche dopo l’entrata in vigore del testo, perché dovevano ancora essere tolte le leggi razziali. Gli ebrei hanno dovuto fare campagne ed insistere per togliere, norma per norma, tutte le leggi razziali. Lezione 20 settembre 2021 L’art 7 C “ Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale ” ha permesso di aprire, per le confessioni religiose diverse dalla cattolica, una strada diversa rispetto a quella proposta ad esempio dal sistema francese, caratterizzato dal separatismo. Esso permette di mantenere un rapporto particolare tra lo stato e la chiesa cattolica che non veniva più vista come la religione di stato, ma diventava un sistema a se. L’assemblea costituente si prefigge l’obiettivo di elevare la posizione delle altre confessioni religiose e ci riesce, ma queste non vengono però messe sullo stesso piano della religione cattolica. L’art 8 ha creato dibattiti nell’assemblea costituente, in particolar modo il co. 2. Si discusse perché in una delle proposte era stato scritto “che tutte le confessioni sono eguali”. Venne instaurato un dibattito per due motivi:
- Da un lato c’era l’idea che non si può dire che tutte le confessioni sono uguali davanti alla legge perché le confessioni si distinguono per le loro specificità ed esigenze di tutela differenti. Es la questione della macellazione rituale degli animali che consente di far divenire quella carne come lecita, sono esigenze tipiche di ebraismo ed islam. Si inizia a pensare che la vera uguaglianza non è trattare tutti allo stesso modo ma dare a ciascuno il suo. Il primo comma dell’art. 8 viene varato nel modo in cui lo leggiamo noi oggi.
- Dall’altro lato si credeva che tante norme dell’ordinamento in realtà partivano dal presupposto della differenza delle confessioni religiose e trattavano e tutelavano la religione cattolica in modo diverso rispetto alle altre confessioni. Se si fosse detto da subito che le confessioni sono eguali si sarebbe andati incontro all’incostituzionalità di tutte le altre norme di altri scritti che trattavano la materia religiosa. Nel 2° comma dell’art 8 si fa riferimento alle forme di organizzazione delle confessioni religiose. Si sente questa necessità perché nel 1930/31, in corrispondenza nel periodo nel quale vengono firmati con la chiesa cattolica i patti lateranensi e viene inoltre emanata la legge sui culti ammessi, venivano approvate unilateralmente le leggi che disciplinavano le comunità ebraiche, che integravano lo statuto dell’ebraismo italiano. Era lo stato italiano che con la sua legge dava organizzazione ad una confessione religiosa. Dopo la guerra si voleva evitare questa invadenza statale, per cui si stabilisce che le confessioni hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti quando essi non contrastino con l’ordinamento italiano. Si impedisce che lo stato con legge unilaterale dia organizzazione di una confessione religiosa. Questa questione è importante perché dalla lettura dell’articolo 8 si evince che il legislatore immagina che possano esserci delle confessioni religiose organizzate e altre non organizzate. Il potere di organizzarsi secondo propri statuti non è un dovere. Quindi le confessioni possono anche vivere senza organizzarsi. Questo comma è frutto della difficoltà di trovare un’intesa con le confessioni non organizzate. Il co. 3 art 8 stabilisce che le confessioni diverse dalla cattolica vedono i rapporti con lo stato regolati da intese. Queste intese devono essere raggiunte dallo stato con le relative rappresentanze. Sembra cosi che una confessione che non sia in grado o che non voglia organizzarsi per trovare un legale rappresentante sia impossibilitata a stipulare l’intesa. La dottrina dice che un gruppo di persone con stessa credenza senza rappresentante non possa essere qualificato come confessione. Ciò implica che la mancanza di rappresentante non impedisce il riconoscimento da parte dello stato, ma costituisce ostacolo per la stipulazione dell’intesa, perché lo statuto consente di identificare chi sia il legale rappresentate della confessione religiosa. Se non c’è il rappresentante che agisce per nome o per conto di qualcuno deve comunque esserci uno strumento, seppur minimo, che giuridicamente consenta all’ordinamento italiano di riconoscere chi agisce per conto dei credenti per concordare uno statuto.
A differenza dell’art 7 che stabilisce come si modifica l’accordo, nell’art 8 non si dice nulla, ma se lo strumento utilizzato è quello dell’accordo tra le parti, se lo stato si impegna a non legiferare se non con accordo, le procedure richieste per le modifiche dell’accordo vengono applicate alle modifiche delle intese. Prima dell’attuazione dell’art 8 Cost, avevamo delle categorizzazioni, in primis la religione cattolica e poi le altre religioni. Con la stipulazione delle altre intese si è creata una frammentazione, per cui si hanno chiesa cattolica, confessioni con intesa e poi confessioni senza intesa. L’art 8 e i suoi limiti:
- Frammentazione tra confessioni
- La scelta di contrattare con le confessioni spetta al governo. Non si ha tutela nel caso in cui il governo non voglia contrattare con la confessione religiosa. La confessione religiosa non dispone di mezzi per obbligare il legislatore a stipulare rapporti con essa. L’art 19 della costituzione “ tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa ”, si differenzia dagli articoli precedenti, non si parla di cittadini, il diritto viene tutelato a prescindere dalla cittadinanza, lo stato si impegna a garantire la libertà religiosa. La laicità del nostro stato è particolare e diversa da quella di altri stati es. francia. Lo stato laico deve astenersi nel valutare i principi nei quali crede una confessione religiosa. Ciò non vuol dire però che lo stato non possa sanzionare e vietare dei comportamenti che per quanto motivati da ragioni religiose sono in contrasto con l’ordinamento. Es i testimoni di Geova sono contrari alle trasfusioni di sangue. Il principio che sta alla base è il divieto biblico. Nel caso di maggiorenni che rifiutano la trasfusione lo stato ne prende atto. Nel caso in cui i genitori rifiutassero il trattamento per il figlio minore, lo stato non lo consente. Ciò accade perché il diritto alla salute, per lo stato italiano, viene prima delle scelte religiose. Si sospende la patria potestà solo per quanto concerne le cure, per far si che il medico possa curare al meglio il paziente. Lo stato non entra nei precetti, se non quando questi si traducano in comportamenti che contrastino con i principi e norme dell’ordinamento. Si pone così un limite al diritto di libertà religiosa. Questione posta in relazione a questo articolo riguarda il diritto negativo di libertà religiosa. Vengono tutelati i diritti a credere ma anche a non credere in nessuna religione. Sulla libertà di non credere, quindi ateismo, parte della dottrina crede che sia l’art. 19 a legittimarla. Altra parte della dottrina ritiene che più dall’art 19 ciò si evinca nell’art 21 relativo alla libertà di manifestazione del pensiero. Si ritiene che chi non abbia nessuna credenza venga tutelato nella sua possibilità di manifestare nessun credo e propagandare la sua posizione da questo articolo. L’art 19 riguarderebbe le libertà collegate alla vera e propria libertà religiosa. La libertà religiosa rientra nella libertà di coscienza. La costituzione non parla di libertà di coscienza, nemmeno dell’obiezione di coscienza, però nella legislazione plenaria la libertà di coscienza e il diritto ad esprimere la propria obbiezione sono riconosciuti dall’ordinamento. Possono essere obiettori sia i fedeli che non fedeli. I principi verso i quali si può essere obiettori non sono per forza religiosi es interruzione gravidanza. Ciò non vuol dire che ogni cittadino può seguire sempre i dettami della sua coscienza. Ci sono limiti che lo stato deve porre per garantire la convivenza. Art. 20 Cost. “ Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività ” prende in esame il fenomeno religioso. Un ente che abbia fine di culto e che sia parte di qualunque confessione religiosa o un’associazione o istituzione di queste non possono, per il loro carattere di enti ecclesiastici, essere sottoposti a regime fiscale peggiorativo. Lo stato non può quindi gravarle maggiormente dal punto di vista fiscale.
La CC giunge a conclusione precise: “la corte non può esimersi dall’estendere la verifica di costituzionalità alla normativa negoziata, essendo indubbiata di contrasto con uno dei principi dell’ordinamento costituzionale, in particolare per la discriminazione dei cittadini per motivi di religione e per la limitazione della libertà negativa di non professare alcuna religione a causa del pluralismo religioso”. Poi dice “i valori richiamati permettono di strutturare il sistema della laicità dello stato, che è uno dei profili delineati nella costituzione”. la CC qualifica la repubblica come laica ma eleva il principio di laicità a principio supremo dell’ordinamento. “il principio di laicità implica non indifferenza dello stato nel trattamento riservato alle religioni, ma la garanzia dello stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale”. All’interno della sentenza il ruolo della CC è quello di chiarire e specificare in modo dettagliato cosa si intenda per stato laico. La corte poi, attraverso altre sentenza, ha usato il principio per giustificare e motivare alcune sentenze che hanno modificato non solo le norme pattizie ma anche unilaterali, dello stato, di tipo regionale. Ruolo della corte: chiarificatore. Pone attenzione su tutte le religioni e tutte le culture. Quando la costituzione all’art 7 parla dei patti lateranensi utilizza un termine cumulativo, ma bisogna distinguere i contenuti dei Patti. In quanto una parte verrà modificata, mentre l’altra no, nonostante la minaccia dei radicali. I patti sono costituiti da un lato da Concordato e dall’altro dal trattato del Laterano. Il Trattato è il trattato istitutivo dello Stato Città del Vaticano e sancisce la fine della questione romana, viene riconosciuto un territorio di autonomia assoluta del pontefice e vengono stabilite le norme necessarie per disciplinare le relazioni obbligatorie tra stato intercluso e stato all’interno nel quale esso vive. Questo però non viene mai modificato. Ad essere cambiato invece è stato il Concordato, accordo tra stato italiano e chiesa cattolica. Esso stipula i rapporti tra la chiesa e lo stato, i diritti e i doveri. Quando si parla di modifica dei Patti Lateranensi è da intendersi la modifica al Concordato. La procedura di revisione, secondo l’art 7 Cost, può avvenire mediante accordo tra le parti, senza applicare la procedura di revisione che si applica per modificar le norme della costituzione. il procedimento utilizzato per la modifica del concordato non è stato quello della revisione costituzionale, ma l’approvazione delle intese. È stata nominata una commissione mista (soggetti nominati da stato e altri dalla chiesa) che lavori per individuare i profili da modificare e le problematiche da risolvere. Dal 1970 lo stato italiano vive un periodo di cambiamento. Ciò è dovuto all’entrata in vigore della costituzione. Sono emerse le contraddizioni tra la carta costituzionale, le norme statali e i Patti lateranensi. Le modifiche dei patti costituiscono un periodo molto complesso, molti sono stati i periodi di stallo ma anche di accelerazione. Il cambiamento fu anche frutto degli interventi della CC. Gli argomenti che creavano difficoltà furono:
- Matrimonio
- Insegnamento della religione a scuola Entrambe queste materie erano quelle che maggiormente avevano risentito dei mutamenti sociali. L’insegnamento perché la presenza di studenti non cattolici diveniva più evidente e si poneva il problema del trattamento loro da riservare senza discriminarli, il matrimonio presentava delle lacune a causa degli interventi della CC tramite le sue sentenze. Sia lo stato che la chiesa convenivano sull’aggiornare il Concordato. Nella parte iniziale dell’accordo c’è l’accettazione da parte della chiesa cattolica delle motivazioni che hanno portato al cambiamento delle norme del Concordato. Ciò avviene nella consapevolezza di cambiamenti avvenuti sia all’interno della chiesa che dello stato.
La chiesa però vuole tenere fermi alcuni principi, ad esempio circa l’indissolubilità del matrimonio, nonostante nel corso del tempo essa sia cambiata molto a seguito del concilio vaticano secondo e nell’ venne emanato il nuovo codice di diritto canonico. La chiesa si dimostra dinamica, non rimane ferma alla situazione cristallizzata nel 1929. Con una legge separata vengono anche modificate le disposizioni sui beni ecclesiastici e il sostentamento dl clero nel 1985. L’accordo del 1984 è costituito di 2 documenti:
- Accordo vero e proprio: contiene le questioni principali, sono 14 articoli;
- Protocollo addizionale: ha uguale valenza giuridica a livello di fonti dell’accordo. Le sue norme non sono secondarie. Serve a specificare e a chiarire alcuni punti oltre che a integrarli. Alcuni passaggi, in materia matrimoniale soprattutto, sono rimasti incompiuti perché mentre si giungeva alla conclusione dell’accordo intervenne un fatto politico che accelerò la conclusione dell’accordo. Questo fatto politico era dovuto all’azione de Craxi, che teneva molto ad apporre la sua firma sul documento. Stipulò un patto che per poter firmare l’accordo doveva cedere la sua carica ad un’altra persona e quindi spinse per la conclusione dei lavori costringendo chi lavorava alle modifiche di lasciare aperto come quella della riserva di giurisdizione in materia dei tribunali ecclesiastici. Quando viene modificato l’accordo, l’art 8 non contiene la riserva di giurisdizione. Nella dottrina è passata l’espressione “interpretazione del silenzio”: probabilmente però per la fretta di chiudere l’accordo la commissione preferì non dire nulla, credendo che successivamente si sarebbe approvata una legge matrimoniale che avrebbe dovuto sostituire quella del 1929 ma che non è mai avvenuta. La materia degli enti ecclesiastici e degli aspetti patrimoniali del clero viene spostata un un’altra legge di cui si occuperà una precisa commissione paritetica. Se non si fosse nominata un’altra commissione la stipulazione dell’accordo sarebbe stata di molto ritardata. Pochi giorni dopo la firma dell’accordo viene firmata anche la prima intesa, quella dei valdesi. Essa era sempre stata rimandata dal parlamento che premeva per ottenere prima la revisione dell’accordo sulla religione cattolica, maggiormente praticata e seguita dal popolo italiano. Nel 1° articolo dell’accordo si ribadisce ciò che sancisce l’art 7 della costituzione. la costituzionalizzazione del principio pattizio fa si che a chiusura di accordi ed intese si dica che tutto deve essere concordato tra le parti. si da un senso al principio pattizio impegnando ulteriormente lo stato e le confessioni a rispettare l’accordo. L’accordo dell’84 è stato definito un accordo quadro, nel senso che dà per alcune materie delle indicazioni di carattere generale rinviando ad ulteriori accordi. Su tante materie l’accordo è stato seguito da accordi di livelli inferiore. Ad esempio, l’accordo tra stato e chiesa per insegnamento della religione è stato seguito da alcune intese di secondo livello tra ministero pubblica istruzione e conferenza episcopale italiana. Si attua così ciò che è contenuto nell’intesa di primo livello. L’art 2 riguarda il riconoscimento delle norme. Il fatto che si inseriscano le norme da una normativa unilaterale a pattizia, vuol dire che esse possono essere modificate con accordo delle parti o con procedimento di revisione costituzionale. Le modifiche non possono più essere unilaterali, ma per forza bilaterali. Si garantisce una maggiore tutela delle norme. Il tema del matrimonio è contenuto nell’art 8 dell’accordo. L’art 4 stabilisce che la Repubblica riconosce il particolare significato che Roma ha per la cattolicità. Ciò che aveva scatenato le riforme per la modifica del concordato era stato uno spettacolo teatrale ritenuto offensivo. Nei patti del 29 c’era scritto che lo stato si impegnava a far si che a Roma non si svolgessero situazioni contrastanti col carattere sacro di Roma.
- Lo stato città del vaticano nasce ex novo nel 1929. L’idea di restituire un territorio non era propriamente vista di buon occhio sia da Mussolini che da vittorio Emanuele che pensavano in una possibile rivalsa del papa. La cessione del terreno viene presentata come un’attribuzione di un territorio di ci la santa sede già godeva. I patti vennero firmati a palazzo Borromeo, luogo dell’ambasciata italiana presso la santa sede Lo stato città del vaticano appartiene al dominio della santa sede, quindi è etero governato. L’art. 2 del trattato non riconosce il nuovo stato, ma la sovranità della Santa Sede. La Santa sede ha importanza in ambito internazionale, es partecipa all’ONU, alle missioni di pace ecc, viene riconosciuta la piena proprietà, potestà e giurisdizione del vaticano. Sembra quasi un oggetto di diritto Piazza s. Pietro, come dice l’articolo 3 fa parte del vaticano, ma continua ad essere aperta al pubblico e sarà pulita e controllata dallo stato italiano e dalla polizia italiana. Che rapporto c’è tra santa sede e città del vaticano? La santa sede è l’organo di governo della chiesa, con un suo diritto particolare: quello canonico. Ad esso sono soggetti tutti i fedeli. Le istituzioni a governo dell’ordinamento sono rientranti nella santa sede. Essa p un soggetto di natura extra statuale che esercita la sua sovranità in forma di proprietà. La santa sede è extra statuale perché l’ordinamento canonico non è statuale ma confessionale, costituito da ordine intrinseco, razionalità, diritti e doveri. Il rapporto quindi è di inedita gerarchia-> lo stato città del vaticano ha una posizione servente rispetto a alla santa sede che ha carattere morale. È la santa sede che conserva l’autonomia e la personalità internazionale. Lo stato città del vaticano è uno stato vero e proprio? non fa parte del territorio italiano e non è soggetto a nessun altro stato, quindi è uno stato vero e proprio con una forma unica:
- una monarchia assoluta con a capo il papa eletto dai vescovi
- uno stato patrimoniale è patrimonio personale del monarca
- stato teocratico, il carattere religioso è ciò che lo caratterizza. Lo stato città del vaticano ha delle peculiarità che emergono già dalla lettura del trattato:
- art 9: popolazione. Sono soggette alla sovranità della santa sede tutte le persone aventi la residenza nella città del vaticano. Queste persone hanno comunque la cittadinanza italiana. Importanza del rapporto con l’Italia a causa dell’inclusione dello stato nel territorio italiano
- art. 22: “A richiesta della Santa Sede e per delegazione che potrà essere data dalla medesima o nei singoli casi o in modo permanente, l’Italia provvederà nel suo territorio alla punizione dei delitti che venissero commessi nella Città del Vaticano, salvo quando l’autore del delitto si sia rifugiato nel territorio italiano, nel qual caso si procederà senz’altro contro di lui a norma delle leggi italiane” “La Santa Sede consegnerà allo Stato italiano le persone, che si fossero rifugiate nella Città del Vaticano, imputate di atti, commessi nel territorio italiano, che siano ritenuti delittuosi dalle leggi di ambedue gli Stati”. Tema di estradizione. Questa norma è stata applicata alla fine del fascismo.
- Art 24 “La Santa Sede, in relazione alla sovranità che le compete anche nel campo internazionale, dichiara che Essa vuole rimanere e rimarrà estranea alle competizioni temporali fra gli altri Stati ed ai Congressi internazionali indetti per tale oggetto, a meno che le parti contendenti facciano concorde appello alla sua missione di pace, riservandosi in ogni caso di far valere la sua potestà morale e spirituale.” C’è autodichiarazione di neutralità. Si pone a servizio per la risoluzione di alcuni conflitti che potrebbero sorgere. Fonti di disciplina dello stato città del vaticano. Il 4 giugno 1929 vengono emanate dal pontefice sei leggi destinate a diventare le basi del nuovo stato:
- Legge fondamentale: stabilisce gli organi costituzionali dello stato e le sfere di competenze. Determina anche quale sia la bandiera, lo stemma e il sigillo. La santa sede ha un posto meno centrale che nel trattato. Il posto dato al pontefice è diverso. il pontefice, sovrano dello stato vaticano ha la pienezza dei poteri legislativo, giudiziario ed esecutivo. È al papa che spetta la
rappresentanza dello stato. Dopo questo enunciato la gestione dei rapporti con gli altri stati viene delegata alla segreteria di stato. Anche il potere giudiziario può essere delegato dal pontefice ad un giudice unico in materia civile e penale. C’è un tribunale di prima istanza. C’è anche la rota romana che rientra sotto la disciplina della santa sede e la signatura apostolica. I cardinali esercitano potere disciplinare. In materia amministrativa è ammesso il ricorso al pontefice pel Consigliere Generale dello Stato», organo che affianca il Governatore. Benedetto 16° ha apportato delle modifiche in aspetti fondamentali come quello delle fonti*
- Legge sulle fonti del diritto sostituita poi da una legge del 2008
- Cittadinanza e soggiorno
- Ordinamento amministrativo
- Economico commerciale professionale
- Pubblica sicurezza. La legge sulle fonti precedente al 2009 dichiarava vigenti nel vaticano le norme del diritto canonico del 1917, le leggi emanate dal pontefice e fino a disposizioni contrarie le leggi vigenti nel regno d’Italia non contrarie al diritto divino, principi generali di diritto canonico ecc. ad esempio viene respinta la legge sul divorzio e sull’aborto. Sono stati poi recepiti i codici Zanardelli, penale, di procedura civile, del commercio ecc. La riforma di benedetto 16 riguarda la non contrarietà. Per secoli la morale dello stato italiano era la morale del diritto canonico, c’era una sorta di corrispondenza tra morale di stato e cattolica. Adottando il nuovo cc benedetto 16 fa valere la clausola di non contrarietà ed espelle tutte le clausole del diritto di famiglia incompatibili col diritto canonico. Es divorzio. Il codice penale invece venne riformato da paolo 6 e solo nel 69 scomparve in vaticano la pena di morte. benedetto 16 vuole modernizzare le fonti. Recepisce i codici penale e civile, ma la fonte normativa, il primario criterio di riferimento è il diritto canonico. Nel 2009 si ha riforma monetaria della santa sede. L’Italia adotta l’euro e con un atto di ricezione l’euro diviene la moneta anche della santa sede. Rapporti tra stato italiano e stato città del vaticano. Il vaticano può chiedere l’esecuzione di sentenze e può chiedere la giurisdizione penale. Il papa può rinunciare al foro. Lo stato italiano riconosce alcune garanzie allo stato città del vaticano: reali immobili in regime di extraterritorialità garanzie personali: lo stato si premura di garantire in modo assoluto l’indipendenza e la libertà all’interno dei conclavi e concili. Art 11: enti territoriali. Disciplina gli enti centrali dello stato città del vaticano. A questi deve essere riconosciuta assoluta autonomia ed immunità. Impossibilità per lo stato di giudicarli. Lezione 27 settembre 2021 Materie contenute nell’accordo. Art. 3 l’elezione degli elementi della gerarchia ecclesiastica non può essere compromessa dall’intromissione dello stato. Art. 4: esenzione per i ministri di culto che hanno determinati ruoli di ottenere su richiesta l’esenzione dal servizio militare. Nel caso in cui dovesse esserci richiamo alle armi possono essere chiamati come supporto per le forze armate
Il matrimonio concordatario inventato nel 1929 pone fine a questa situazione. Non elimina il matrimonio civile ma si prevede che il soggetto che celebra matrimonio religioso davanti al ministro di culto, attraverso la trascrizione dell’atto di matrimonio, può far produrre al matrimonio effetti civili quindi con una sola cerimonia + la trascrizione il soggetto risultava coniuge sia per la chiesa che per lo stato. Con questo elemento si introduce nell’art 34 anche il riconoscimento della riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici. Il matrimonio nel 29 viene riconosciuto come sacramento quindi indissolubile. Attraverso la giurisdizione ecclesiastica sul matrimonio, se esso viene dichiarato nullo, non si è più coniuge non solo nell’ordinamento religioso ma anche per lo stato. Questo meccanismo introdotto nel 29 entra in crisi quando viene introdotta la legge sul divorzio. Si dichiara con sentenza della CC che sia applicabile anche ai matrimoni concordatari non solo a quelli civili. La CC distingue tra matrimonio come atto e matrimonio come rapporto. Il primo è oggetto di giurisdizione dei tribunali ecclesiastici, mentre il secondo è oggetto della giurisdizione dello stato. Essendoci questa distinzione effettuata dalla corte, il divorzio incide sul rapporto non sull’atto. La sentenza dichiarerà finito il rapporto dal punto di vista civilistico ma non finisce per la chiesa/diritto canonico. Il potere del giudice civile non è quello di incidere sulla validità del sacramento. L’introduzione della legge del divorzio diviene recupero del potere giurisdizionale da parte dei tribunali italiani rispetto a quelli ecclesiastici. Si è giunti alla modificazione della disciplina del matrimonio concordatario. Nel frattempo, si è modificata in generale la prospettiva rispetto al matrimonio e alla famiglia. In passato queste questioni venivano viste come questioni pubblicistiche, c’era interesse dello stato affinché la famiglia venisse tutelata. Col passare del tempo, la riforma del diritto di famiglia e il fatto che non ci fosse una figura di tipo autoritario, e che si andasse verso il riconoscimento di legami diversi da quelli matrimoniali e il divorzio semplicemente voluto dalle parti hanno apportato modifiche. Matura così un passaggio da una prospettiva pubblicistica a un’altra sempre più di tipo privatistico. Tutto il cambiamento che avviene all’interno della normativa matrimoniale dell’84 parte e si concentra su due profili:
- Recupero della giurisdizione dello stato
- Rilievo attribuito alla volontà delle parti. in passato non veniva molto considerata perché erano stato e chiesa a decidere fatti e conseguenze. In passato le scelte che oggi sono effettuate dalle parti non erano possibili perché c’erano meccanismi automatici. Consente di incidere per esempio sulla produzione degli effetti civili delle sentenze ecclesiastiche di nullità. È possibile che ci sia volontà di una sola delle parti. se c’è volontà di delibazione di una sola parte si apre un dibattito. Se c’è un ricorso congiunto delle parti si va direttamente in camera di consiglio perché entrambe concordano sulla possibilità di delibare la sentenza. La CC è intervenuta anche sui requisiti per far produrre gli effetti civili del matrimonio. Vigente il concordato del 29 c’era abdicazione dello stato rispetto alla legge canonica, per cui i requisiti per poter contrarre matrimonio venivano decisi dall’ordinamento canonico, inoltre quest’ultimo decideva sulla validità del matrimonio. Con l’entrata in vigore della costituzione, e in particolare sancendo il principio di uguaglianza, si è posta la possibilità di un contrasto con il principio di uguaglianza: il matrimonio concordatario era riservato ai cattolici, gli appartenenti alle altre confessioni non erano inclusi in questa modalità. Esisteva la possibilità di celebrare il matrimonio con ministro di culto acattolico purché la religione fosse riconosciuta dallo stato e chiedendo l’autorizzazione per celebrare il matrimonio, oppure si poteva chiedere il matrimonio civile. a disciplinare il matrimonio di altre confessioni religiose veniva disciplinato dal codice civile. era ed è ancora un matrimonio civile celebrato informa religiosa (ministro di culto delegato dell’ufficiale di stato).
Con l’accordo del 29 si accettava anche la validità sacramentale del matrimonio e quindi si riconosceva che ad occuparsi di quel vincolo fosse la chiesa. La disparità di trattamento tra i fedeli cattolici e gli altri credenti circa la celebrazione del matrimonio ha fatto si che lo stato rivendicasse ed espandesse la propria competenza rispetto alla questione dei requisiti per la trascrizione del matrimonio. Attraverso gli interventi della CC ma soprattutto attraverso l’art 8 dell’accordo dell’84 si sono equiparati i requisiti richiesti perché il matrimonio concordatario e quello civile producono effetti civili. Il matrimonio celebrato concordemente ha requisiti di intrascrivibilità uguali a quelli del matrimonio celebrato civilmente. Per far si che il matrimonio sia valido:
- Effettuare le pubblicazioni, doppie per matrimonio concordatario sia in parrocchia che in comune. Il compito delle pubblicazioni è di far si che ci conosca impedimenti alla celebrazione del matrimonio lo faccia presente. Se ciò avviene l’ufficiale di stato civile non può rilasciare il nullaosta per la celebrazione del matrimonio. C’è un termine entro il quale si può far presente all’ufficiale o al parroco che il matrimonio non si debba celebrare. Trascorso quel periodo di tempo, l’ufficiale rilascia il nullaosta, il matrimonio si può celebrare comunque, ma se ci fosse un impedimento sarebbe possibile impugnare la trascrizione. Gli sposi possono celebrare il matrimonio di fronte al ministro di culto cattolico trascorse due settimane. Figura del parroco: è un testimone qualificato ad assistere allo scambio del consenso (che crea il matrimonio). Egli redige il certificato di matrimonio. Dopo avere raccolto la manifestazione del consenso degli sposi, dopo essersi accertato delle generalità e avere letto gli articoli 143-44-47 cc e dopo l’ammonizione della produzione degli effetti civili del matrimonio dopo la trascrizione, redige un doppio originale, contenuto uno nella parrocchia e l’atto inviato all’ufficiale di stato civile affinché proceda alla trascrizione. Il certificato di matrimonio che viene inviato all’ufficiale e si presume fondato fino a che non viene effettuata una querela di falso. L’obbligo del ministro di culti di inviare uno dei due originale, impone che l’invio avvenga entro 5 giorni e l’ufficiale deve provvedere alla trascrizione entro 48 ore. Effettuata la trascrizione, essa retroagisce e i soggetti risultano coniugati per lo stato non dal momento della trascrizione ma dalla celebrazione del matrimonio. -> si parla di trascrizione tempestiva, ordinaria. Nel concordato del ‘29 erano previsti 3 tipi di trascrizione:
- Ordinaria
- Ritardata: si ha quando l’ufficiale di stato civile non trascrive l’atto entro le 48 ore previste ma più tardi a causa di qualche impedimento. Nell’accordo dell’84 non viene detto nulla circa questo tipo di trascrizione.
- Tardiva: ancora disciplinata dall’accordo dell’84. Interviene anch’essa in un momento successivo alle 48 ore concesse all’ufficiale. Il concordato del 29 diceva che essa poteva essere chiesta da chiunque avesse interesse e senza limite di tempo. Si potevano recuperare sempre gli effetti civili del matrimonio. A far operare la trascrizione potevano essere anche gli eredi. Oppure poteva essere lasciato scritto per testamento che venissero trascritti gli effetti civili ecc. potevano essere il parroco o il vescovo a chiedere la trascrizione anche contro la volontà degli sposi. Es. i militari non potevano sposarsi prima dei 26 anni. Il militare mette incinta la fidanzata e il vescovo per la salvezza delle anime li sposa con l’impegno da parte dell’uomo che arrivato a 26 anni, avrebbe trascritto il matrimonio. Il militare, passato tempo, tradisce la moglie, la abbandona e non mantiene ne lei ne il figlio. Il vescovo manda all’ufficiale di stato civile l’atto di matrimonio cosicché si producessero effetti non solo religiosi ma anche civili (es. pagamento degli alimenti). Con il nuovo art. 8 si passa ad una possibilità limitata e sottoposta alla volontà delle parti. per manifestare la volontà delle parti è necessario che esse siano in vita. Non è più accettata a trascrizione es. post mortem. Rimane fermo nel concordato del 29 e accordo del 84 sono le condizioni per cui è possibile la trascrizione tardiva
- Le parti hanno tenuto ininterrottamente lo stato libero. Se Le parti, dopo aver celebrato matrimonio religioso non trascritto, celebrano matrimonio civile con un’altra persona, anche se poi si divorzia e si chiede la trascrizione, essa non è possibile perché dal matrimonio religioso a
- Matrimonio per procura: così come il cc disciplina e prevede questo matrimonio, anche il codice di diritto canonico lo contempla. Nel matrimonio per procura si ritiene che la procura sia stilata sulla base delle norme del cc, quindi per atto pubblico. Non è valida la procura rilasciata dinanzi al vescovo, ma solo quella rilasciata da un ufficiale di stato civile valido per lo stato. Solo con l’atto pubblico il matrimonio è trascrivibile. Una volta entrato in vigore l’accordo queste forme di matrimonio sono trascrivibili o no? In passato si diceva che la trascrizione tardiva potesse essere chiesta da chiunque e in qualunque momento si supponeva che queste tipologie di matrimonio fossero trascrivibili. Il matrimonio segreto si fa fatica ad immaginarlo trascrivibile mentre quello di coscienza no per il fatto che il matrimonio segreto non prevede pubblicazioni, invece il secondo prevede le pubblicazioni almeno in chiesa. L’assenza di pubblicazioni potrebbe fare pensare che le parti non abbiano mai voluto gli effetti civili del matrimonio, ciò deriva dall’attribuzione di importanza alla volontà delle parti. la dottrina è quindi divisa ma propende per il no. La dottrina si divide:
- O la volontà delle parti sia così importanti da sanare l’assenza delle pubblicazioni e con la trascrizione tardiva ciò accade
- La trascrizione tardiva non sana questa “lacuna”. Il matrimonio coram solis testibus non può essere trascritto perché manca un elemento essenziale: l’atto con il quale il ministro di culto redige il verbale dell’avvenuto scambio del consenso. Non essendo presente un ministro di culto, il potere di certificazione che gli spetta non può essere attribuito ai testimoni. Il matrimonio in pericolo di morte è celebrato senza formalità es. pubblicazione. Il ministro di culto è presente ma bisogna vedere se sono presenti altri requisiti. Le forme di matrimonio specifiche del diritto canonico e che si discostano dal modello matrimoniale civilistico, in alcuni casi possono essere trascrivibili mentre in altri non è possibile. Efficacia della trascrizione: importanza non solo trascrizione degli effetti nel senso momento dal quale essi si producono ma anche momento nel quale la produzione degli effetti cessano. La trascrizione retroagisce quindi si è sposati dal giorno dell’effettiva celebrazione delle nozze. Gli effetti del matrimonio smettono anche di prodursi, e i motivi per cui ciò accade sono vari:
- Impugnazione della trascrizione-> si dichiara nulla a causa di un impedimento non sollevato al momento del rilascio del nullaosta, il momento della cessazione degli effetti civili retroagisce al momento del matrimonio, gli effetti non si sono mai potuti produrre a causa del vizio;
- Sentenza di divorzio: vale dal momento della sua sentenza passata in giudicato, è solo da quel momento che i coniugi non sono più tali. C’è interruzione della produzione degli effetti civili che non retroagisce dal momento in cui il matrimonio è stato celebrato;
- Sentenza di nullità pronunciata da tribunali ecclesiastici: tra sentenza di divorzio e di nullità c’è profonda differenza che non riguarda solo gli effetti. Una sentenza di nullità pone nel nulla il matrimonio. Accerta che esso non ha mai potuto produrre effetti perché non si era mai costituito legittimamente. Il matrimonio non è mai esistito. Quando si pronuncia una sentenza di divorzio non importa se il matrimonio sia stato celebrato validamente, ma si accerta solo se il rapporto ha ancora i presupposti per continuare ad esistere. La sentenza di nullità accerta se lo scambio del consenso sia avvenuto validamente. (le sentenza dei tribunali ecclesiastici non passano mai in giudicato perché il fine utlimo di essere è la salus animarum, la sentenza di nullità può essere rivista e il matrimonio può essere nuovamente dichiarato valido) Sentenze di validità I tribunali ecclesiastici possono emettere delle sentenze di nullità circa il matrimonio ma possono anche emettere sentenze di validità.
Nell’ambito del diritto canonico le questioni circa lo status giuridico delle persone non passano mai in giudicato, le sentenze sono esecutive ma non esiste la cristallizzazione della situazione giuridica. Ciò accade perché rispetto alla salvezza delle anime, la certezza del diritto passa in secondo piano. Ciò che più è importante è che non si viva nel peccato. Si ammette che sia possibile in materia di stato delle persone che una sentenza di nullità pronunziata da un tribunale ecclesiastico, possa qualora emergano nuovi elementi, essere rivista. Il matrimonio dichiarato nullo può nuovamente essere dichiarato valido nuovamente. Es. tizio e caia si sposano con matrimonio concordatario, lui dopo qualche anno chiede al tribunale ecclesiastico la nullità del matrimonio dimostrando l’esistenza di un vizio. La sentenza produce effetti civili grazie alla delibazione e tizio sposa con matrimonio concordatario un’altra donna. La prima moglie viene a sapere che tizio ha presentato dei testimoni falsi e ha convinto delle persone a dichiarare il falso e il giudizio di nullità era quindi basato su una frode. Caia ricorre al tribunale ecclesiastico per chiedere che venisse dichiarata la validità del matrimonio che viene accordata dal tribunale. La donna chiede la delibazione della sentenza di validità e la corte d’appello di Napoli la accorda affermando che si possa delibare anche la sentenza di validità. Tizio si oppone dicendo che così diventerebbe bigamo. La corte dice che non tizio non è bigamo equiparando la questione a quando una persona scompare quindi il secondo matrimonio diviene nullo e torna in vita il primo matrimonio. Il concordato del 29 all’art 34 prevedeva che avessero effetti tutti i provvedimenti di giudici e dicasteri ecclesiastici. Quindi si prevedeva anche la sentenza id validità. L’articolo 8 ad oggi dice una cosa molto più specifica: possono produrre effetti le sentenze di nullità emesse da un tribunale ecclesiastico, non parla più di tutti i provvedimenti. Se la sentenza non viene delibata dalla corte d’appello gli effetti civili permangono. Il diritto processuale canonico è costituito da meccanismi simili a quelli statali, ma non uguali. Sono previsti giudici, testimoni, presenza di documentazione, perizie, più gradi di giudizio, presenza di figure particolari come promotore di giustizia (sorta di pm) e difensore del vincolo ecc. Motivi per cui il tribunale ecclesiastico può ritenere nullo un matrimonio concordatario:
- Formazione della volontà e del consenso: incapacità di intendere e volere, errore violenza, dolo, ignoranza, consapevolezza che comporta la conoscenza e la volontaria assunzione di obblighi che discendono dal matrimonio. Ci si obbliga ad essere fedeli, il vincolo è indissolubile, non escludere la possibilità di procreare-> bonum prolis, bonum fidei, bonum sacramenti. L’invalidità del consenso può essere provata sempre non c’è un limite di tempo. Il diritto civile invece predispone un periodo limitato e breve;
- Immaturità psicofisica
- Insufficiente uso di ragione
- Incapacità di assumersi obblighi che discendono dal matrimonio-> riguarda per esempio il soggetto omosessuale che vuole sposarsi per negare la sua omosessualità e per il suo modo di essere non può assumere gli obblighi
- Simulazione: può essere parziale (oggetto della simulazione, codice dell’83 li elenca) o totale (si dice di volere il matrimonio ma in realtà non si accetta il modello matrimoniale canonico, non si vogliono gli effetti). Simulazione del consenso: nell’ordinamento italiano la simulazione per avere validità deve essere voluta da entrambe le parti. essa rileva in ambito civilistico solo se è un accordo simulatorio. La riserva mentale non ha rilevanza. La simulazione è comunque diversa tra ordinamento civile e canonico anche se il concetto è quello di dire una cosa che in realtà non si desidera L’esclusione di uno dei BONUM sopra citati, rilevano ai fii della dichiarazione di nullità anche se sono stati posi in essere da una delle parti e non da entrambi. Se si vuole prestare un valido consenso deve esserci coincidenza tra quanto detto e quanto pensato/desiderato. Alla fine del procedimento con il quale si dichiara nullo il vincolo matrimoniale si ha un decreto da parte della segnatura apostolica.