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riassunto di diritto ecclesiastico, utile per la preparazione per l'esame orale di avvocato
Tipologia: Sintesi del corso
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Il diritto ecclesiastico: definizione, principi e fonti
Definizione : Il diritto ecclesiastico è quella parte dell’ordinamento giuridico che ha per oggetto la disciplina del fenomeno religioso (TEDESCHI). Il diritto ecclesiastico in Italia si caratterizza quale ramo del diritto pubblico poiché contempla diritti soggettivi pubblici spettanti a persone fisiche o giuridiche che vivono nell’organizzazione statale. Le norme del diritto ecclesiastico non costituiscono un corpo organico, ma si trovano in tutti i settori nei quali si articola l’ordinamento giuridico, dal diritto internazionale al diritto, al diritto civile (disciplina degli enti ecclesiastici, matrimonio religioso), al diritto penale (tutela penale del sentimento religioso), al diritto del lavoro (rapporto di lavoro nelle organizzazioni di tendenza), al diritto amministrativo (edilizia di culto, beni culturali di interesse religioso). Fino all’Accordo del 18 febbraio 1984 , il nostro ordinamento giuridico operava una netta distinzione tra la religione cattolica, considerata come religione dello Stato (art. 1 Trattato Lateranense) da un lato, ed i culti acattolici (cd. culti ammessi) dall’altro; di conseguenza, e relativamente al nostro ordinamento, secondo alcuni autori per diritto ecclesiastico doveva intendersi «quel complesso di norme che disciplinavano la vita della Chiesa cattolica entro l’ordinamento dello Stato» mentre il complesso delle norme statuali che regolavano (ed in effetti tuttora regolano) la vita dei culti differenti da quello cattolico rappresentava, invece, il «diritto dei culti acattolici». Venuto meno, con l’art. 1 del sopramenzionato Accordo, il principio della religione cattolica come sola religione dello Stato, non è più possibile parlare di una distinzione tra Chiesa cattoli e altre confessioni religiose, l’una e le altre tutte egualmente libere di fronte alla legge (art. 8 comma 1, Cost.). Differenze tra diritto canonico e diritto ecclesiastico Il diritto canonico studia i principali elementi che formano la struttura del diritto della Chiesa cattolica come ordinamento giuridico (l’organizzazione giuridica fondamentale del Popolo di Dio). Il diritto ecclesiastico considera la posizione di diversi ordinamenti civili nei confronti della dimensione religiosa e i principi cui questi ordinamenti si ispirano, particolarmente in rapporto con la religione cattolica. Esamina sotto un profilo formale le fonti statali di natura costituzionale o pattizia nonché le norme da esse derivate e il valore degli ordinamenti confessionali (particolarmente quello canonico) nei confronti del diritto civile.
— l’equidistanza ed imparzialità nei confronti di tutte le confessioni religiose. Tale principio si ricava dal riconoscimento dell’eguaglianza religiosa sancita dall’art. 8, comma 1 Cost. («Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge») e dal divieto di discriminazioni basate sulla religione contenuto nell’art. 3 Cost. Non sono, quindi, ammesse discriminazioni tra i culti che si basino su criteri di carattere quantitativo, ossia sulla maggiore diffusione di una determinata confessione religiosa, o su criteri di natura sociologica, ossia sulla maggiore ampiezza e intensità della reazione sociale ad eventuali violazioni dei diritti di una confessione rispetto ad altre; — la libertà di coscienza , che gode di una protezione costituzionale commisurata alla necessità che le libertà fondamentali e i diritti inviolabili della persona non risultino irragionevolmente compressi nelle loro possibilità di manifestazione e di svolgimento. In tale ambito l’insegnamento della religione cattolica, ad esempio, non è stato considerato dalla Corte costituzionale come causa di discriminazione né tanto meno in contrasto con il principio di laicità in quanto lo stato di non obbligo degli studenti che scelgono di non avvalersi di tale insegnamento esclude che si operino dei condizionamenti dall’esterno della coscienza sulla libertà di religione. La libertà di coscienza ha ricevuto riconoscimento e tutela anche a livello sovranazionale tanto dall’art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, quanto dall’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; c) principio pattizio : sia l’art. 7, comma 2 («I loro rapporti [fra Stato e Chiesa cattolica] sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale») che l’art. 8, comma 3 («I loro rapporti [delle confessioni religiose diverse dalla cattolica] con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze») affermano il principio per cui le materie che non appartengono all’ordine esclusivo di competenza dello Stato o delle confessioni religiose devono essere regolati in modo bilaterale. I rapporti fra Stato e Chiesa cattolica sono regolati dai Patti Lateranensi. Tali Patti possono essere modificati con legge ordinaria che recepisca gli accordi fra le parti, altrimenti è necessario un procedimento di revisione costituzionale. I Patti Lateranensi e le relative modificazioni sono stati costituzionalizzati, ma in ogni caso non possono violare i principi supremi dell’ordinamento costituzionale dello Stato. A loro volta le intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica regolano i rapporti fra le stesse confessioni e lo Stato per gli aspetti che si ricollegano alla specificità delle singole confessioni o che richiedono deroghe al diritto comune. La legge, che può soltanto recepire o rifiutare l’intesa, ma non modificarne i contenuti, è una legge atipica e rinforzata, cioè non può essere modificata da legge ordinaria che non recepisca a sua volta una nuova intesa. Può, tuttavia, essere assoggettata al normale controllo di legittimità costituzionale.
I rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dall’art. 7 Cost. disposizione che si compone di due commi: — il primo comma, sancisce che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani ; — il secondo comma, sancisce che i rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati dai Patti Lateranensi la modifica dei quali, se non concordata dalle parti, richiede il procedimento di revisione costituzionale. Il primo comma dell’art. 7 enuncia il riconoscimento della Chiesa cattolica come ordinamento autonomo ed originario: ciò significa che il diritto canonico, che comprende le norme prodotte dall’ordinamento ecclesiastico, è frutto di un ordinamento sovrano e quindi ha valore in sé e non in virtù di un riconoscimento statale. Il secondo comma dell’art. 7 ha la funzione di garantire la Chiesa cattolica da un’eventuale arbitraria decisione dello Stato di regolare unilateralmente i propri rapporti con la Chiesa stessa. La legge che ha recepito i Patti Lateranensi, cioè gli accordi stipulati tra Stato e Chiesa l’11 febbraio 1929, è pertanto una legge rinforzata in quanto può essere modificata o abrogata da leggi ordinarie soltanto se precedute da un accordo fra Stato e Chiesa, altrimenti deve essere assoggettata al procedimento di revisione costituzionale. Storicamente i Patti Lateranensi rappresentarono la risoluzione di tutti i motivi di attrito tra lo Stato Italiano e la Chiesa cattolica sorti in seguito alla presa di Roma nel 1870 e comunemente noti come questione romana. Infatti, dopo la presa di Roma da parte del Regno d’Italia i rapporti con la Chiesa furono unilateralmente regolati con la del 1871 cd. «legge delle guarentigie». Tale legge che formalmente si preoccupava di garantire rendite, immunità e privilegi al Sommo Pontefice, non fu mai accettata dalla Chiesa essendo una legge interna dello Stato Italiano, non presentava garanzie di stabilità potendo essere, in qualsiasi momento, abrogata da un’altra legge ordinaria dello Stato; questa preoccupazione fu superata, appunto, con la stipula dei Patti Lateranensi, che si qualificavano come un accordo bilaterale tra ordinamenti sovrani. I Patti Lateranensi constavano di tre distinti documenti: — il Trattato , che risolveva la questione dello stato territoriale della Chiesa riconoscendo la sovranità del Pontefice sullo Stato della Città del Vaticano, esteso su di un territorio di 0,44 kmq all’interno della città di Roma (il più piccolo Stato del mondo); — il Concordato , che regolava i rapporti tra lo Stato e la Chiesa in Italia; — la Convenzione finanziaria. I punti qualificanti dei Patti del 1929 possono così sintetizzarsi: — riconoscimento della religione cattolica quale religione di Stato (art. 1 del Trattato); — una serie di privilegi per gli ecclesiastici (artt. 3, 4, 7 del Concordato); — preventiva approvazione dello Stato per le nomine dei Vescovi e dei Parroci, e giuramento di fedeltà allo Stato italiano dei Vescovi (artt. 19-23 del Concordato); — riconoscimento, da parte dello Stato, dei provvedimenti emanati dall’autorità ecclesiastica in materia spirituale e disciplinare contro ecclesiastici (art. 5 del Concordato correlato con l’art. 23 del Trattato); — particolare regime di favore, finanziario e fiscale, per gli enti ecclesiastici (art. 29 comma 3 del Concordato); — intervento finanziario a favore del clero, la cd. congrua (art. 30 del Concordato); — riconoscimento degli effetti civili del matrimonio religioso e riserva ai tribunali ecclesiastici delle cause relative (art. 34 del Concordato); — insegnamento della dottrina cristiana in tutte le scuole pubbliche, eccettuate le università, considerato «fondamento e coronamento» dell’istruzione pubblica (art. 36 del Concordato).
— il Preambolo , in cui si fa riferimento alle trasformazioni della società italiana a partire dalla Costituzione repubblicana ed all’importanza del Concilio Vaticano II nella vita della Chiesa cattolica per motivare la revisione dei Patti Lateranensi; — il testo vero e proprio , in 14 articoli; — il Protocollo addizionale con scopo di assicurare, con opportune chiarificazioni, la migliore applicazione dei Patti Lateranensi e delle modifiche convenute e di evitare difficoltà interpretative.
I principi del Nuovo Concordato. La struttura del nuovo Concordato è radicalmente diversa da quella precedente; ha una struttura di appena 14 articoli voltiad enunciare i principi ai quali tale regolamentazione dovrà ispirarsi. Ciò consente al Concordato di adattarsi con maggior elasticità al mutare dello spirito dei tempi, garantendogli una maggior durata. I principi fissati dal nuovo Concordato possono essere così riassunti: a) Neutralità dello Stato in materia religiosa , Viene abrogato il principio della religione di Stato e viene affermata la laicità dello Stato. Neutralità dello Stato non significa, però, indifferenza dello Stato rispetto al fenomeno religioso; b) Completa autonomia dell’organizzazione ecclesiastica (art. 3 del Concordato) viene infatti abrogata la norma che prevedeva il gradimento dello Stato per la nomina degli ecclesiastici con cura d’anime, permanendo soltanto l’obbligo dell’autorità ecclesiastica di comunicare a quella civile le nomine effettuate. c) Abrogazione dei privilegi per gli enti ecclesiastici Viene a cadere tutta la serie di privilegi ed esenzioni accumulate dagli enti ecclesiastici. Viene riconosciuta personalità giuridica agli enti ecclesiastici con fine di religione e di culto esistenti in Italia; agli effetti delle leggi tributarie tale fine viene equiparato a quelli di beneficenza ed istruzione. Le attività diverse da quelle di culto sono invece soggette alle leggi dello Stato ed al regime tributario ordinario. d) Disciplina del matrimonio cattolico (art. 8 del Concordato) Lo Stato si limita a riconoscere effetti civili al matrimonio contratto secondo il diritto canonico. Viene inoltre abbandonato il regime di esclusività della giurisdizione ecclesiastica in ordine alle cause relative ai matrimoni religiosi. e) Istruzione religiosa (art. 9 del Concordato) L’insegnamento della dottrina cattolica continua ad essere assicurato in tutte le scuole tranne le università, salvo il diritto di non avvalersene, e ciò in considerazione del fatto che lo Stato riconosce il valore della cultura religiosa e che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano. 4. La Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.). Organismo che assume un rilievo particolare nei rapporti tra lo Stato e la Chiesa è la Conferenza episcopale italiana (C.E.I.) nella quale si sono riuniti i Vescovi italiani. La C.E.I. è una persona giuridica (pubblica) con sede in Roma di cui sono membri di diritto gli Arcivescovi e Vescovi, di qualsiasi rito, delle diocesi e delle altre Chiese particolari italiane, i Vescovi coadiutori ed ausiliari nonché i Vescovi titolari che dalla Santa Sede o dalla stessa C.E.I. hanno ricevuto uno speciale ufficio stabile a livello nazionale (ad es. l’Ordinario militare detto anche «Arcivescovo castrense»). Articolata in conferenze episcopali regionali che dipendono da quella nazionale, e fa parte del Consiglio europeo delle Conferenze episcopali. Il presidente della C.E.I. viene nominato dal Pontefice. Suoi compiti specifici sono: a) studiare i problemi che interessano la vita della Chiesa in Italia; b) dare orientamenti nel campo dottrinale e pastorale; c) mantenere i rapporti con le pubbliche autorità dello Stato italiano.
CAPITOLO 3 Santa Sede e Stato della Città del Vaticano
per un quinquennio; — il potere esecutivo è esercitato dal Presidente della Commissione, in conformità con la Legge.Nell’esercizio di tale potere il Presidente è coadiuvato dal Segretario Generale e dal Vice Segretario Generale. Tuttavia nelle materie di maggiore importanza si procede di concerto con la Segreteria di Stato; — il potere giudiziario è esercitato, a nome del Sommo Pontefice, dagli organi costituiti secondo l’ordinamento giudiziario dello Stato. In qualunque causa civile o penale ed in qualsiasi stadio della medesima, il Sommo Pontefice può deferirne l’istruttoria e la decisione ad una particolare istanza, anche con facoltà di pronunciare secondo equità e con esclusione di qualsiasi ulteriore gravame; — la facoltà di concedere amnistie, indulti, condoni e grazie è riservata al Sommo Pontefice. B) La nuova Legge sulle fonti del diritto. Per procedere ulteriormente nel sistematico adeguamento normativo dell’ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano, avviato con la Legge fondamentale del 26 novembre 2000, dal 1° gennaio 2009 è entrata in vigore la Legge sulle fonti del diritto, secondo cui l’ordinamento canonico risulta la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo, mentre le leggi italiane non sono più recepite automaticamente. La nuova legge è stata promulgata da Benedetto XVI nell’ottobre del 2008 e sostituisce quella del 7 giugno 1929 (emanata in seguito ai Patti Lateranensi). A differenza della precedente normativa la quale prevedeva una sorta di recezione automatica delle leggi dello Stato italiano che si presumeva come regola, solo eccezionalmente rifiutata per motivi di radicale incompatibilità con leggi fondamentali dell’ordinamento canonico o dei trattati bilaterali, nella nuova disciplina si introduce la necessità di un previo recepimento da parte della competente autorità vaticana.. La maggiore cautela nella recezione della legislazione italiana è giustificata da tre ragioni: — il numero esorbitante di norme nell’ordinamento italiano; — l’instabilità della legislazione civile per lo più molto mutevole; — un contrasto, con troppa frequenza evidente, di tali leggi con principi non rinunziabili da parte della Chiesa.
anche fuori di Roma, a dignitari, impiegati e salariati, anche non stabili, sono esenti in Italia da qualsiasi tributo tanto verso Estratto della pubblicazione Santa Sede e Stato della Città del Vaticano 23 lo Stato, quanto verso ogni ente pubblico» ; sono, ancora, previste esenzioni tributarie per immobili pontifici (art. 16 Tratt.), esenzioni da diritti doganali e daziari per merci estere dirette alla Città del Vaticano o ad istituti della Santa Sede ovunque situati. C) Gli obblighi dello Stato italiano in relazione alla posizione di «enclave» della Città del Vaticano. Oltre ai provvedimenti per la sistemazione dei confini gli accordi prevedono i seguenti obblighi per lo Stato italiano: — adeguata dotazione di acque in proprietà; collegamento ferroviario del Vaticano alle ferrovie italiane, collegamento con la rete italiana, e direttamente anche con gli altri Stati, dei servizi telegrafici, telefonici, radiotelegrafici, radiotelefonici e postali della Città del Vaticano; coordinamento degli altri pubblici servizi (art. 6 Tratt.); — consultazione preventiva con la Santa Sede per eventuali trasformazioni urbanistiche nelle zone adiacenti la Città del Vaticano; — immunità diplomatiche e libertà di passaggio in territorio italiano di rappresentanti diplomatici sia della Santa Sede che di Stati esteri presso quest’ultima; — esenzione dai diritti doganali e daziari delle merci provenienti dall’estero e dirette alla Città del Vaticano o ad altri istituti della Santa Sede, situati fuori della Città stessa (art. 20, Tratt.); — libertà di transito, in Italia, per Cardinali e vescovi. D) Gli obblighi della Santa Sede in relazione al territorio vaticano Essi sono: — piazza S. Pietro, pur facendo parte della Città del Vaticano dovrà rimanere normalmente aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane, fino ai piedi della scalinata della basilica, nella quale le stesse autorità potranno accedere solo se richieste dalle competenti autorità vaticane; — i tesori d’arte e di scienza, esistenti nella Città del Vaticano e nel palazzo Lateranense, rimarranno visibili agli studiosi e ai visitatori, pur essendo riservata alla Santa Sede piena libertà di regolare l’accesso del pubblico. E) I rapporti di diritto penale. Art. 22 Tratt.: « A richiesta della Santa Sede e per delegazione che potrà essere data dalla medesima o nei singoli casi o in modo permanente, l’Italia provvederà nel suo territorio alla punizione dei delitti che venissero commessi nella Città del Vaticano, salvo quando l’autore del delitto si sia rifugiato nel territorio italiano, nel qual caso si procederà senz’altro contro di lui a norma delle leggi italiane. La Santa Sede consegnerà allo Stato italiano le persone che si fossero rifugiate nella Città del Vaticano, imputate di atti, commessi nel territorio italiano, che siano ritenuti delittuosi dalle leggi di ambedue gli Stati. Analogamente si provvederà per le persone imputate di delitti, che si fossero rifugiate negli immobili dichiarati immuni nell’art. 15, a meno che i preposti ai detti immobili preferiscano invitare gli agenti italiani ad entrarvi per arrestarle ». Va precisato che, tutte le volte in cui per un delitto commesso nello S.C.V., la Santa Sede richieda allo Stato italiano di procedere, i nostri giudici applicheranno il diritto penale italiano, poiché la funzione punitiva attiene l’esercizio di una prerogativa sovrana alla quale lo Stato non può rinunciare. F) L’esecuzione in Italia delle sentenze emanate dai Tribunali dello S.C.V. Si applicano, al riguardo, le relative norme del diritto internazionale (art. 23, comma 1, Tratt.) nonché le norme comuni interne italiane: — per la materia civile: gli artt. 64-71 della L. 218/1995; — per la materia penale: art. 12 c.p.; artt. 730-745 c.p.p. Per il secondo comma dello stesso art. 23, «avranno invece senz’altro piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili, in Italia le sentenze ed i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche od ufficialmente comunicati alle autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali e disciplinari».
Nozione di ecclesiastico e di ministro di culto Nella Chiesa cattolica, la nozione di “ecclesiastico” risulta più ampia di quella di «chièrico .. Questi ultimi, infatti, sono solo i fedeli che hanno ricevuto il sacramento dell'Ordine sacro (diaconi, presbiteri, Vescovi), mentre ecclesiastico è anche cioè il fedele che pur non essendo ordinato in sacris, svolge vita comune nell'ambito di un Istituto religioso con professione di voti pubblici di povertà, castità e obbedienza. Quello di ecclesiastico è uno status conferito al soggetto dagli ordinamenti confessionali cui appartiene e che poi è recepito da quelli statuali.
Le entrate dell'Istituto centrale sono costituite principalmente: — da una quota della somma che lo Stato versa annualmente alla C.E.I. (meccanismo dell'otto per mille); — dalle erogazioni liberali ricevute da persone fisiche. Quanto alle confessioni acattoliche, in alcune intese, si fa riferimento agli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto che vengono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro. In altre intese, poi, è espressamente previsto che i ministri di culto svolgono il proprio servizio a titolo gratuito senza richiedere alcun compenso. La previdenza sociale degli ecclesiastici La Chiesa si è sempre preoccupata di assicurare agli ecclesiastici mezzi adeguati per sopperire alle necessità della propria vita. Gli ecclesiastici godono di una tutela previdenziale generale in quanto cittadini e, di una tutela particolare, in quanto sacerdoti. Sotto il primo aspetto gli ecclesiastici i quali prestano opera retribuita alle dipendenze di terzi sono iscritti alle relative forme previdenziali per quanto concerne i rischi di vecchiaia e di invalidità. È sempre escluso dalla tutela il rischio della disoccupazione mentre, per quanto riguarda le malattie, gli ecclesiastici godono delle normali prestazioni del Servizio sanitario nazionale. Per quanto concerne il secondo aspetto, gli ecclesiastici cattolici e i ministri di culto acattolici, con l'istituzione di un apposito fondo previdenziale sono stati equiparati ai liberi professionisti regolarmente iscritti agli Albi. Infine, per quanto riguarda il trattamento pensionistico, è stato istituito un Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto di confessioni diverse dalla cattolica che è gestito dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Ad esso devono obbligatoriamente iscriversi tutti i sacerdoti cattolici secolari ed i ministri di culti acattolici. I contributi, a carico degli iscritti, sono determinati in misura annua e sono rivalutati in relazione agli aumenti del costo della vita. Le prestazioni erogate sono: — la pensione di vecchiaia. Per quanto concerne l'età, il limite di età è stato elevato a 68 anni. Continuano ad essere richiesti 65 anni per coloro che hanno un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. — la pensione di invalidità spetta agli iscritti che abbiano contribuito al Fondo per almeno cinque anni e si trovino nella permanente impossibilità materiale di esercitare il proprio ministero a causa di malattia o difetto fisico o mentale. — la pensione ai superstiti spetta ai superstiti di pensionati.
3. La condizione giuridica degli ecclesiastici nel diritto penale Gli ecclesiastici sono soggetti, come cittadini, alla giurisdizione penale. Il vecchio Concordato, pur non mettendo in discussione questo principio, prevedeva però una normativa di favore in materia. In caso di deferimento al magistrato penale di un ecclesiastico o di un religioso per un delitto, il Procuratore della Repubblica doveva informare immediatamente l'Ordinario della diocesi nella quale esercitava giurisdizione. Inoltre gli ecclesiastici ed i religiosi dovevano scontare la pena in locali separati da quelli dei laici. Il nuovo Concordato ha eliminato tali privilegi; prevedendo soltanto che l'autorità giudiziaria dia comunicazione all'autorità ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici. La qualità di ministro di culto non è, però, del tutto irrilevante ai fini penalistici. Tale qualità rileva: — come circostanza aggravante del reato: stabilisce l'art. 61, n. 9 c.p.; — come elemento costitutivo del reato : ad es. l'art. 98, T.U. 30-5-1957, n. 361 punisce l'abuso delle funzioni di ministro di culto in materia elettorale. Se il ministro di culto e soggetto passivo del reato tale qualità rileva: — come circostanza aggravante: l'art. 61, n. 10 c.p. considera circostanza aggravante l'aver commesso il fatto contro una persona rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso dallo Stato;
— come elemento costitutivo del reato: l’art. 403 c.p., punisce chiunque offende pubblicamente una confessione religiosa. Si considerano pubblici ufficiali agli effetti penali coloro che volontariamente o per obbligo esercitino, anche temporaneamente o gratuitamente, una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria. Ora l'ecclesiastico, in quanto tale, non può ritenersi pubblico ufficiale, in quanto le funzioni di culto, pur di interesse pubblico, non sono pubbliche funzioni; lo diventa, però, tutte le volte che esercita funzioni che, per le conseguenze che producono, sono da ritenere pubbliche (es. il ministro di culto che riceve il testamento; il ministro di culto che certifica, ai fini della trascrizione, la celebrazione del matrimonio canonico;
4. La condizione giuridica dei religiosi I religiosi sono una particolare categoria di appartenenti alla Chiesa Cattolica in quanto non si trovano in altre confessioni religiose. Si può definire religioso come «il fedele che, chiamato per speciale vocazione di Dio ad una vita consacrata, faccia parte di un istituto religioso, canonicamente eretto, abbia emesso i voti pubblici perpetui o temporanei di castità, povertà ed obbedienza e conduca vita fraterna in comunità». Il diritto canonico prevede, per i religiosi, particolari incapacità patrimoniali. In taluni Ordini il religioso deve redigere il testamento ed affidare ad altri l'amministrazione dei propri beni; in altri casi si arriva ad imporre la rinunzia radicale ai propri beni presenti e futuri, che vengono incamerati dall'Ordine di appartenenza. 5. Il potere disciplinare dell'autorità ecclesiastica: l'art. 23 del Trattato del Laterano Il Trattato del Laterano dispone che le sentenze e gli altri provvedimenti in materia spirituale o disciplinare emanati da autorità ecclesiastiche nei confronti di ecclesiastici e religiosi, avranno efficacia in Italia a tutti gli effetti, dal momento della loro comunicazione alle autorità italiane.
CAPITOLO 5 GLI ENTI ECCLESIASTICI.
1. Le fonti La materia degli enti ecclesiastici a regolata dalle seguenti disposizioni: — art. 20 Cost. — art. 7, n. 1 e 2, nuovo Concordato; — L. 20-5-1985 n. 222 sulla disciplina degli enti e beni ecclesiastici; — D.P.R. 13-2-1987 n. 33, contenente il regolamento di attuazione della legge suddetta. La norma fondamentale in materia a costituita dal combinato disposto degli artt. 20 Cost. e 7 nuovo Concordato che stabiliscono che il carattere ecclesiastico o il fine di religione o di culto di un'associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica ed ogni forma di attività. Lo Stato si impegna a riconoscere, su domanda dell'autorità ecclesiastica, la personalità giuridica degli enti ecclesiastici con sedi in Italia, aventi fine di religione o di culto che siano stati eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico. 2. Nozione di ente ecclesiastico La legge non dà una definizione precisa di ente ecclesiastico. Per identificare tale ente alcuni adottano il criterio finalistico, ritenendo cioè ecclesiastici gli enti che abbiano un fine di culto o di religione. La dottrina prevalente, però, adotta il criterio genetico, considerando ecclesiastici gli enti che siano sorti in base ad un provvedimento canonico. 3. Presupposti per la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto La L. 222/1985 stabilisce: «Gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato». Attualmente la competenza per il riconoscimento degli enti ecclesiastici è attribuita al Ministro dell'interno vi provvede con decreto e non vi è più l'obbligo dei parere del Consiglio di Stato, fino al 1991 vi provvedeva il PDR. Gli enti ecclesiastici che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
Nel caso in cui un ente riconosciuto subisca delle trasformazioni, queste per essere giuridicamente rilevanti, devono ottenere il riconoscimento e devono essere tali che l'ente non perda uno dei requisiti prescritti dalla legge per l'acquisto della personalità giuridica. L'ente ecclesiastico può estinguersi: a) naturalmente, quando abbia cessato di agire per lo spazio di cento anni; b) con un provvedimento di soppressione da parte della competente autorità ecclesiastica.
7. I singoli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica Vari tipi di enti ecclesiastici della Chiesa cattolica. Tra quelli ai quali a stata attribuita personalità giuridica già con il Concordato del 1929: — la Santa Sede;— le Congregazioni ed il Collegio del Cardinali; — i Tribunali ecclesiastici,— seminari. Dopo il concordato del 1984: Chiese: possano essere riconosciute solo quelle aperte al culto pubblico che siano dotate di mezzi sufficienti per la loro attività. Fabbricerie: provvedono all'amministrazione dei beni delle chiese ed alla loro manutenzione. Santuari: luoghi sacri particolarmente venerati dai fedeli. Associazioni di fedeli. Fondazioni di culto. Istituti per il sostentamento del clero. SISTEMA TRIBUTARIO. La principale fonte di riferimento normativo in materia va individuata nell’articolo 20 della Costituzione, il quale recita espressamente: «il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività». Tanto per la Chiesa cattolica quanto per le altre confessioni religiose munite di intesa approvata con legge, vale anche un'altra disposizione, in base alla quale le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti “ecclesiastici” (in senso lato) sono soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime. Tale regime è quello previsto dal d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni, il quale ha riordinato l’intera disciplina tributaria degli enti non commerciali e disciplinato anche, sotto il profilo tributario, le ONLUS introducendo un unico regime agevolativo al quale ricondurre le normative speciali già esistenti. L'IRES (Imposta sui redditi delle society) a ridotta alla meta nei confronti degli enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione. L'IVA (Imposta sul valore aggiunto) normalmente non viene pagata dagli enti ecclesiastici in quanto essi non hanno come oggetto principale l'esercizio abituale di un'attività commerciale. L'IMU (Imposta municipale propria) che dal 2012 sostituisce I'ICI (Imposta comunale sugli immobili) non deve essere versata per i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze. La misura dell'imposta comunale sulle affissioni è ridotta del 50% per la pubblicità relativa a manifestazioni religiose. Per quanto riguarda l'imposta sulle successioni e donazioni sono esenti dall'imposta i trasferimenti a favore, tra l'altro, di fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute che abbiano come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione ed altre finalità di pubblica utilità.
CAPITOLO 6 IL PATRIMONIO ECCLESIASTICO Il patrimonio ecclesiastico è l'insieme di tutti i beni di cui la Chiesa si serve per perseguire i propri fini. Non esiste una precisa definizione legislativa dello stesso. In dottrina sono stati elaborati tre criteri in base ai quali identificare i beni ecclesiastici; essi sono: a) il criterio dello scopo; b) il criterio dell'appartenenza: rientrano nel patrimonio ecclesiastico tutti i beni appartenenti ad enti ecclesiastici; c) il criterio della sfera giuridica: rientrano nel patrimonio ecclesiastico tutti i beni sui quali lo Stato riconosce alla Chiesa determinati poteri. Il criterio più corretto è quello della sfera giuridica. Restano, di conseguenza, esclusi dal patrimonio ecclesiastico: — i beni destinati solo dalla volontà privata a scopi di culto; — i beni che lo Stato, senza riconoscimento della Chiesa, volesse dedicare a scopi di culto.
2. Disciplina dei beni patrimoniali ecclesiastici I beni facenti parte del patrimonio ecclesiastico possono essere distinti in: — beni sacri: sono direttamente destinati al culto; possono essere sia mobili che immobili ed acquistano carattere sacro tramite il rito di consacrazione, costituito dalla benedizione della cosa; — beni temporali: beni non destinati direttamente al culto, ma utilizzati dalla Chiesa per soddisfare le sue necessità materiali. La tutela del patrimonio culturale spetta allo Stato, mentre la valorizzazione dello stesso, ossia l'esercizio delle funzioni e la disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale, al fine di promuovere allo sviluppo della cultura, spetta alla competenza legislativa concorrente delle Regioni. 3. Le fonti del patrimonio ecclesiastico Le fonti da cui derivano i beni patrimoniali della Chiesa sono dette entrate ecclesiastiche. Esse si dividono in: — entrate di diritto pubblico: spettano agli enti ecclesiastici in quanto tali per l'esercizio delle proprie funzioni e comprendono sia le prestazioni ad essi corrisposte obbligatoriamente in virtù di un rapporto d'imperio di diritto canonico riconosciuto dallo Stato (imposte ecclesiastiche) che le prestazioni degli enti pubblici a scopi di culto; — entrate di diritto privato: quelle che gli enti ecclesiastici percepiscono come ordinari soggetti di diritto privato. Altra distinzione è quella tra: — entrate interne, che provengono dagli stessi beni ecclesiastici; — entrate esterne, che provengono da altri beni. 4. Le entrate di diritto pubblico Le entrate di diritto pubblico possono essere distinte in: A) Le imposte ecclesiastiche. In base al diritto canonico la Chiesa ha potestà di imporre tributi; la Chiesa ha il diritto nativo di richiedere ai fedeli quanto le e necessario per le finalità sue proprie. Tale potere non è, però, mai stato riconosciuto dallo Stato italiano il quale anzi ha provveduto formalmente ad abolire le decime e tutte le prestazioni stabilite sotto qualsiasi denominazione ed in qualunque modo corrisposte per l'amministrazione dei sacramenti o altri servizi spirituali. Le uniche imposte ecclesiastiche che la legge riconosce sono le c.d. decime dominicali, e cioè le somme che il proprietario di un immobile deve versare periodicamente a titolo corrispettivo della cessione in proprietà di un bene immobile da parte della Chiesa; originariamente tali decime erano costituite da una quota dei prodotti del fondo. B) Le tasse ecclesiastiche Lo Stato riconosce alla Chiesa il diritto di esigere il pagamento di tasse come corrispettivo di servizi resi all'obbligato da uffici ecclesiastici. Sono tasse ecclesiastiche: — le somme riscosse in relazione ai vari atti di giurisdizione volontaria quali indulti, dispense, privilegi, onorificenze; — le spese di giudizio innanzi ai tribunali ecclesiastici. C) Erogazioni dello Stato a favore della Chiesa Lo Stato ha sempre contribuito, in certa misura, alle esigenze della Chiesa per consentirle di assolvere ad una funzione necessaria per la grande maggioranza dei cittadini. Inizialmente ciò avveniva tramite le prestazioni erogate dal Fondo per il culto; in seguito all'entrata in vigore del nuovo Concordato, tale sistema è stato profondamente modificato ed è stata emanata la regolamentazione di enti e beni ecclesiastici e per il sostentamento del clero. Il Fondo per il culto fu istituito nel 1866 la sua prestazione principale era costituita dall'obbligo di pagare una somma (c.d. assegno supplementare di congrua) ai parroci il cui reddito non superasse una certa somma. Il Fondo per il è stato soppresso nel 1985 con effetto dal 1987 e da tale data i loro patrimoni sono confluiti nel Fondo edifici di culto. b) L'attuale sistema della L. 20-5-1985 n. 222
Il legislatore del 1942, al fine di controllare il fenomeno della c.d. manomorta ed evitare che cospicui patrimoni fossero concentrati nelle mani di soggetti di diritto privi di uno scopo prettamente economico impose che per l'acquisto di immobili, a qualsiasi titolo, oneroso e gratuito, e per l'accettazione di donazioni o eredità ed il conseguimento di legati, la persona giuridica dovesse richiedere un'autorizzazione governativa. L'autorizzazione richiesta era concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, quando si trattava di acquisto a titolo oneroso di immobile il cui valore superasse i 130 milioni di lire ovvero di accettazione di donazioni, di eredità o legati che comprendessero beni immobili di valore superiore a 130 milioni di lire; negli altri casi era concessa con decreto del Prefetto della Provincia nella quale l'ente aveva sede. In seguito alla c.d. Bassanini, gli enti ecclesiastici possono acquistare diritti reali immobiliari senza necessità dell'autorizzazione governativa.
L’EDILIZIA DI CULTO. ARTICOLO 831 c.c. Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice , in quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano. Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano. L’edilizia di culto è disciplinata dal diritto comune in materia di edilizia ed urbanistica, sia statale DPR 6 giugno 2001, n. 380 , “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” , che regionale, salvo disposizioni diverse derivanti da impegni pattizi. Con la sentenza del 27 aprile 1993, n. 195, la Corte Costituzionale dichiara illegittima la norma di una legge della regione Abruzzo che dava diritto all’attribuzione di contributi pubblici per la costruzione di luoghi di culto solo alla Chiesa cattolica e alle confessioni con intesa. L’esclusione da tali benefici – afferma la Corte – in base allo status di una confessione religiosa, viola il principio di uguale libertà delle confessioni religiose sancito dal primo comma dell’articolo 8 della Costituzione. Ferma restando la natura di confessione religiosa, l’attribuzione dei contributi previsti dalla legge per gli edifici di culto è quindi condizionata solo alla consistenza e incidenza sociale della confessione richiedente e all’accettazione da parte di questa delle condizioni e ai vincoli di destinazione. Chiesa cattolica: Gli edifici destinati al culto cattolico, anche se appartenenti a privati non possono essere sottratti a tale destinazione, neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che la riguardano (articolo 831 c.c.). La tutela degli edifici di culto è affidata a disposizioni contenute nell’art. 5 dell’Accordo di revisione del Concordato del 1984, il quale prevede che “ Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non potrà entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all'autorità ecclesiastica. L'autorità civile terrà conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti dalla competente autorità ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali”. La legge 2 aprile 2001, n. 136 , all’articolo 2, comma 4, statuisce che “I beni immobili appartenenti allo Stato, adibiti a luoghi di culto, con le relative pertinenze, in uso agli enti ecclesiastici, sono agli stessi concessi gratuitamente al medesimo titolo e senza applicazione di tributi. Per gli immobili costituenti abbazie, certose e monasteri restano in ogni caso in vigore le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390”. Confessioni religiose diverse da quella cattolica: Le intese stipulate tra lo Stato e le confessioni religiose prevedono al loro interno una norma che riproduce in maniera sostanzialmente identica il contenuto dell’Accordo di revisione del Concordato.
1. Il diritto matrimoniale italiano fino al Concordato Sino al Concordato del 1929, l'unica forma di matrimonio valida, era quella del «matrimonio civile» regolato dalle leggi dello Stato. 2. L'articolo 34 del Concordato del 1929 Con la stipulazione dei Patti Lateranensi si giunge all'unificazione dei due riti, civile e religioso. Pertanto, il matrimonio canonico diventa rilevante anche agli effetti civili, purché trascritto nei registri dello Stato civile. Alcuni punti basilari che diversificano sistema matrimoniale c.d. concordatario da quello del codice civile del 1865 sono: — l'istituto del matrimonio civile è conservato, ma da obbligatorio diviene facoltativo; — resta di competenza dello Stato la determinazione degli effetti civili del matrimonio mediante la trascrizione nei registri dello stato civile; — lo Stato non lascia interamente alla Chiesa la disciplina della formazione del vincolo coniugale, ma conserva un proprio ruolo, sia pure simbolico, rappresentato dalle pubblicazioni all'ufficio di stato civile e dalla lettura degli articoli del codice civile relativi ai diritti e ai doveri dei coniugi; — resta di competenza dello Stato la tenuta dei registri dello stato civile al fine di determinare lo status (di libero o di coniugato) delle persone; — sono riservate alla competenza dell'autorità ecclesiastica le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, mentre ai tribunali civili compete giudicare della invalidità della trascrizione e delle cause di separazione personale. Successivamente ai Patti Lateranensi, per l'applicazione, fu emanata la «Legge matrimoniale» (L.m.). Tale legge deve considerarsi tuttora in vigore per quelle parti non implicitamente abrogate per effetto dell'Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984 o dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale. 2. La disciplina dei culti acattolici. Quasi contemporaneamente alla stipula dei Patti Lateranensi, fu introdotto nella nostra legislazione un nuovo «tipo» di matrimonio, detto «acattolico» , per consentire che anche i seguaci degli altri culti ammessi nello Stato potessero celebrare il matrimonio davanti ai ministri dei rispettivi culti, previa l'osservanza delle formalità delle leggi statali. Per le confessioni acattoliche, che hanno stipulato le intese vige, tuttavia, un particolare tipo di matrimonio affine a quello concordatario. 4. Il matrimonio in sede di revisione del Concordato A seguito dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana la disciplina degli effetti civili del matrimonio concordatario manifestò le prime incompatibilità con i nuovi valori costituzionali. La Corte costituzionale in diverse occasioni si pronunciò per la incostituzionalità di alcune norme della L.m.. Infine, la legge sul divorzio del 1970 decretò la possibilità per i coniugi di ottenere la cessazione degli effetti civili attraverso una procedura diversa da quella concordataria. Con l'Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa in materia matrimoniale sono stati regolamentati in maniera nuova rispetto al passato. È sancito il riconoscimento degli effetti civili al matrimonio contratto secondo le norme del diritto canonico a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile: senza la trascrizione il matrimonio rimane, quindi, un rapporto puramente religioso. Sarebbe stata decretata, secondo una parte della dottrina, la fine della riserva di giurisdizione ecclesiastica in materia di cause di nullità del matrimonio canonico con effetti civili). 5. Conclusioni Si può agevolmente dedurre che attualmente, in Italia, il matrimonio come atto giuridico (e cioè come atto costitutivo della famiglia) può essere regolato o dal diritto civile o dal diritto canonico, secondo che le parti scelgano: — il matrimonio civile, celebrato davanti all' Ufficiale di stato civile; — il matrimonio canonico (o concordatario), celebrato davanti al Ministro del culto cattolico, secondo la disciplina del diritto canonico, e regolarmente trascritto nei registri dello stato civile. Il matrimonio celebrato dal ministro di un culto acattolico per il quale non sia stata stipulata un'intesa non costituisce una terza forma di matrimonio: il ministro del culto agisce in tal caso come persona
— se essa si basa sul difetto di età, sulla pronunciata interdizione per infermità di mente, sull’esistenza di precedente vincolo matrimoniale, sull’affinità in linea retta o su delitto.
3. La celebrazione del matrimonio e gli adempimenti successivi L' adempimento di tali formalità e tuttavia necessario perché le parti siano sicure di ottenere la futura trascrizione del matrimonio, cui allegata la produzione degli effetti civili nell'ordinamento giuridico statuale. La celebrazione del matrimonio avviene secondo quanto previsto dal diritto canonico; successivamente al rito religioso segue l'espletamento, da parte dell'autorità ecclesiastica di taluni adempimenti. È stabilito, in primo luogo, che il ministro di culto davanti al quale e celebrato il matrimonio, debba spiegare agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile (attualmente nn. 143,144 e 147) riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. Immediatamente dopo, lo stesso ministro di culto, deve provvedere alla compilazione dell'atto di matrimonio in doppio originale. Tale atto di matrimonio dovrà essere redatto in lingua italiana e contenere tutte le indicazioni previste dall'art. 9 L.m. nonché la menzione dell'eseguita lettura, agli sposi, dei prescritti articoli del codice civile. L'atto potrà anche contenere le eventuali dichiarazioni degli sposi di scelta del regime di separazione di beni. Non oltre cinque giorni dalla celebrazione del matrimonio uno dei detti originali deve essere trasmesso dal parroco all'ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato celebrato, naffinché si possa far luogo alla trascrizione dell'atto di matrimonio, nei registri dello stato civile. Parte della dottrina e la giurisprudenza sono dell' avviso che il parroco, al momento in cui assiste alla celebrazione del matrimonio canonico agisce esclusivamente come ministro di culto. Esercita invece una pubblica funzione di certificazione e deve quindi ritenersi «pubblico ufficiale», quando redige e trasmette all'ufficiale di stato civile per la trascrizione, l'atto attestante la celebrazione del matrimonio. 4. La trascrizione del matrimonio La trascrizione dell'avvenuto matrimonio canonico nei registri dello stato civile, opera come «condicio iuris» per la produzione degli effetti «civili» del matrimonio religioso. A) Trascrizione tempestiva La trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, quando l'originale trasmesso dal parroco entro i cinque giorni dalla celebrazione sia «regolare», deve essere compiuta dall'ufficiale di stato civile entro ventiquattro ore dal ricevimento e, nelle successive ventiquattro ore, deve esserne data notizia al parroco (trascrizione tempestiva). B ) Trascrizione tardiva È possibile effettuare anche dopo i giorni previsti dalla celebrazione del matrimonio la sua trascrizione nei registri dello stato civile, quando questo adempimento non sia stato posto in essere nei tempi previsti. Tale tipo di trascrizione, «trascrizione tardiva», presenta delle caratteristiche: — può essere richiesta in ogni tempo e quindi il diritto di richiederla deve considerarsi imprescrittibile; — può essere richiesta soltanto dai due coniugi o anche da uno solo di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro; — i contraenti debbono aver conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione del matrimonio (canonico) a quello della richiesta di trascrizione; — la trascrizione tardiva non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti dai terzi. C) Casi di divieto di trascrizione La trascrizione non possa aver luogo: a) quando gli sposi non hanno l'età richiesta dalla leggo civile per la celebrazione; b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile. Sono considerati tali:
vengono letti gli articoli del codice civile, viene redatto un unico esemplare dell'atto di matrimonio che viene tenuto segreto presso l'autorità ecclesiastica; — il matrimonio coram solis testibus: a una particolare forma di matrimonio canonico, celebrato dinanzi ai soli testimoni; — il matrimonio in periculo mortis, di uno dei nubendi. Una parte della dottrina lo considera però trascrivibile; — il matrimonio celebrato all'estero, secondo il rito canonico, che non ottenga effetti civili nello Stato in cui e stato celebrato.
5. Il matrimonio dello straniero in Italia Lo straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia può farlo, sia in forma civile che in forma religiosa, in quanto è la legge del luogo di celebrazione quella che regola la forma dell'atto. Egli è soggetto alla sua legge nazionale per quel che riguarda i requisiti necessari per contrarre matrimonio. Il cittadino straniero dovrà, inoltre, presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'Autorità competente del proprio Paese di origine da cui risulti il nulla osta al matrimonio in base alle leggi cui è sottoposto.
Efficacia delle decisioni ecclesiastiche sui matrimoni canonici
1. Giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale A) Esclusività della giurisdizione ecclesiastica fino all'Accordo del 18 febbraio 1984. ll Conc. 1929, introdusse una riserva esclusiva di giurisdizione in materia matrimoniale a favore dell'autorità ecclesiastica. La L.m. precisa poi, per sommi capi, le modalità in cui i provvedimenti emanati dagli anzidetti organi ecclesiastici assumevano effetti civili. Ne conseguiva che: a) le cause concernenti la nullità dei matrimoni canonici, che con la trascrizione avessero conseguito effetti civili, erano riservate alla competenza dei tribunali ecclesiastici; b) tali cause dovevano svolgersi secondo le norme canoniche, sia sostanziali che procedurali; c) le sentenze ecclesiastiche emanate in tale materia avrebbero avuto effetto, nel diritto italiano, a seguito di uno speciale procedimento innanzi la Corte d'Appello. La riserva stabilita a favore della giurisdizione ecclesiastica era di carattere assoluto. B) Verso il superamento dell'esclusività della giurisdizione ecclesiastica La Corte costituzionale nel 1982, circa il procedimento di delibazione, stabilì che la Corte d'Appello competente per territorio, non poteva limitarsi ad un esame di regolarità formale della sentenza ecclesiastica, ma doveva accertare che essa non contenesse disposizioni contrarie all'ordine pubblico interno e che nel procedimento dinanzi ai tribunali ecclesiastici fosse assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio, a difesa dei propri diritti. l'Accordo di revisione del Concordato, del 18 febbraio 1984, sembra aver segnato la fine della riserva di giurisdizione ecclesiastica in materia di cause di nullità del matrimonio canonico con effetti civili. «Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della Corte d'Appello competente, quando questa accerti: a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa; b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano; c) che ricorrano le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere. La Corte d'Appello potrà statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia». Di conseguenza il procedimento diretto a conferire effetti civili alle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio è venuto a perdere quell'automatismo, avvicinandosi nelle linee essenziali al procedimento di delibazione delle sentenze straniere. 2. Il processo matrimoniale canonico e il Supremo Tribunale della Segnatura apostolica A) Il processo matrimoniale canonico