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Riassunto del libro "Manuale di Diritto Ecclesiastico"
Tipologia: Sintesi del corso
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Il diritto ecclesiastico è quel settore dell’ordinamento giuridico dello Stato che riguarda il fattore religioso. Le norme di cui si compone sono norme unilaterali, in quanto prodotto della legislazione emanata dallo Stato e non costituiscono un corpo organico, e atti bilaterali, attraverso le leggi di esecuzione (per i concordati) o le leggi di approvazione (per le intese). L’evoluzione legislativa e dottrinale del diritto ecclesiastico può dividersi in tre periodi:
Italia, l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia. La legge n.1159/29 sui culti ammessi resta in vigore per le confessioni che non hanno sottoscritto intese. L’autonomia didattica del diritto ecclesiastico è stata acquisita a fine Ottocento, a scapito del diritto canonico. Mentre l’autonomia scientifica si è sviluppata con il contributo di altri settori della scienza giuridica. A differenza del diritto canonico che ha una storia millenaria, il diritto ecclesiastico ha avuto una vita molto più breve e una minore evoluzione legislativa e scientifica. La storia del diritto canonico riguardava tutto il periodo antecedente al Codex Iuris Canonici del 1917, quella parte del diritto canonico che concerne i rapporti con gli Stati. La storia dei rapporti tra Stato e Chiesa riguardava le relazioni esterne intercorse tra i due poteri, o in termini di unione o in termini di separazione. Nel primo caso se prevale la Chiesa si parla di sistemi di tipo teocratico, se prevale lo Stato si parla di sistemi di tipo teocratico, se prevale lo Stato si parla di sistemi di tipo giurisdizionalista. Nel secondo caso i poteri non si intersecano. A lungo il diritto ecclesiastico si è ispirato al diritto internazionale per disciplinare alcune importanti questioni pratiche. Il riconoscimento alla Santa Sede della personalità internazionale si basava su concezioni:
logiche (istituite dalla struttura del linguaggio delle fonti e non dal diritto), assiologiche (quando la relazione tra le norme è istituita dalle valutazioni degli interpreti). Quanto alla classificazione delle fonti, esse sono ordinate gerarchicamente, secondo l’elencazione dell’art. 1 preleggi (leggi, regolamenti, usi). Le fonti del diritto ecclesiastico interno sono: le norme della Costituzione riguardanti il fattore religioso, le leggi costituzionali, le leggi ordinarie, i regolamenti e gli usi in tale materia. L’ecclesiastico è sottoposto sia all’ordinamento confessionale (volontario) che a quello statuale (coattivo), e rispetto ad altri soggetti è maggiormente vincolato. L’art. 4 del Concordato lateranense del 1984 dispone per gli ecclesiastici la facoltà di chiedere l’esonero dal servizio militare o l’assegnazione al servizio civile sostitutivo e di non dare ai magistrati “informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza in virtù del proprio mistero”. Gli ecclesiastici possono validamente ricevere un testamento, effettuare collette e ritenersi ufficiali pubblici per quanto riguarda il matrimonio religioso ad effetti civili. Le norme del codice penale (artt. 403-404) riguardano il fattore religioso, nella fattispecie il reato di vilipendio. L’art. 405 c.p. riguarda il turbamento di funzioni religiose tra cui va compreso il capo del codice penale intitolato “Dei delitti contro la pietà dei defunti”. La bestemmia è considerata una contravvenzione, mentre l’attentato al Sommo Pontefice è punita con le sanzioni previste per i medesimi reati perpetrati nei confronti del Presidente della Repubblica. Molto importante è l’art. 23 del Trattato Lateranense, che riconosce rilevanza nell’ordinamento italiano alle sentenze ed ai provvedimenti delle Autorità ecclesiastiche, riguardo persone ecclesiastiche o religiose in materia spirituale o disciplinare. Gli ecclesiastici provvedono ed assicurano ai propri adepti l’assistenza spirituale nelle forze armate, nelle strutture sanitarie e negli istituti di prevenzione e pena. Quanto ai cattolici, la materia è disciplinata dall’art. 11 dell’Accordo di modificazione del Concordato Lateranense del 1984. Lo Status giuridico dei cappellani è diverso a seconda dell’ambito in cui operano: i cappellani militari sono considerati come membri delle Armi (l. 382/1978), i cappellani delle carceri possono essere considerati incaricati di pubblico servizio (l. 354/1975), i cappellani della Polizia di Stato hanno un rapporto d’impiego a carico dello Stato, mentre i cappellani ospedalieri sono autonomi e svolgono un servizio (l. 132/1968). Quanto alle confessioni acattoliche, l’assistenza spirituale è oggetto delle intese sinora sottoscritte. Nell’art. 38 della Costituzione lo Stato riconosce il diritto all’assistenza a tutti. L’obiezione di coscienza consiste nel rifiuto di rispettare determinate disposizioni di legge per motivi di coscienza. Le obiezioni di coscienza considerate in ambito religioso sono: servizio militare (l. 772/1972), al giuramento, all’interruzione della gravidanza (l. 194/1978) e ad alcune prestazioni terapeutiche. In passato il sostentamento del clero era condizionato dal sistema beneficiale, nel senso che all’ufficio ecclesiastico si accompagnavano un insieme di beni (c.d. diritti di regalia) che furono mantenuti dalla legge delle guarentigie ed aboliti poi dal Concordato del 1929. Lo Stato decise allora d’intervenire attraverso i supplementi di congrua, cioè integrazioni della rendita di ciascuno fino a un minimo ritenuto dignitoso. Tale sistema si protrasse per lunghissimo
tempo, il nuovo Codex Iuris Canonici del 1983 non lo risolse. Ciò è stato realizzato con la legge 222/1985 che stabilisce di istituire in ogni diocesi l’Istituto per il sostentamento del clero o Istituti Interdiocesani, oltre ad un Istituto centrale. Le entrate dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero sono costituite dalle oblazioni dei fedeli e dalle somme da versate alla C.E.I. dalla destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF. Quanto alle confessioni acattoliche, non è destinata al sostentamento del clero ma solo ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali, la ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF. In materia di lavoro dei religiosi vi è l’esistenza di un rapporto diretto tra lavoro e retribuzione. La dottrina distingue tra una spiritualizzazione intrinseca ed oggettiva e una spiritualizzazione estrinseca e soggettiva dell’attività lavorativa. L’istruzione religiosa va inquadrata nell’ambito del diritto allo studio. L’art. 33 della Costituzione afferma il principio della pluralità scolastica e l’art. 34 della Costituzione sancisce il diritto allo studio. L’accordo del 1984 stabilisce che: “La Repubblica Italiana garantisce alla Chiesa Cattolica il diritto di istituire scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione”. L’insegnamento religioso fu reintrodotto nelle scuole italiane dall’art. 36 del Concordato del 1929, la materia diventava obbligatoria ma si poteva essere dispensati su domanda dei genitori o di chi ne fa le veci. Gli insegnanti sono considerati quali incaricati annuali, pagati dalla Pubblica Amministrazione ma sottoposti all’assoluta discrezionalità dell’ordinario diocesano. La legge 222/1985 stabilisce che la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto si ottiene in seguito al riconoscimento da parte dello Stato, che avviene sulla base di alcuni requisiti necessari: l’erezione o approvazione dell’autorità ecclesiastica, la sede in Italia e il fine di religione o di culto. La legge 13/1991 ha modificato il procedimento di riconoscimento della personalità giuridica previsto dalla legge 222/1985 escludendo il riconoscimento con il d.p.r. attribuendo la competenza a un d.p.c.m. o a un d.m. Oltre all’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto possono esistere enti di fatto (che non hanno avuto il gradimento dell’autorità ecclesiastica) ed enti approvati. Il Codex Iuris Canonici si occupa delle associazioni distinguendo tra associazioni private (dei fedeli, di chierici, di laici o miste) e associazioni pubbliche. Tutte le associazioni debbono avere i loro statuti e la loro autonomia è relativa e imperfetta. Le fondazioni sono persone giuridiche costituite da un complesso di beni destinati ad uno scopo di culto o beneficio, di pubblica o privata utilità. Nelle fondazioni la volontà è esterna, in quanto proviene dal fondatore. Sono fondazioni le chiese, i santuari, le fabbricerie, le fondazioni di culto, i seminari e gli istituti per il sostentamento del clero (l. 222/1985). Gli enti acattolici vanno ricompresi tra gli enti ecclesiastici e per le confessioni che non hanno sottoscritto intese con lo Stato, la legge 1159/1929. Il Fondo edifici di culto, sorto dopo gli accordi del 1984, è disciplinato dalla legge 222/1985. Questo è un ente pubblico che fa capo al Ministero dell’Interno, i cui proventi sono impiegati per la conservazione, il restauro, la tutela degli edifici di culto.