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riassunto scritto a mano di diritto ecclesiastico da universita mediterranea
Tipologia: Sintesi del corso
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1)l diritto ecclesiastico è quel settore dell'ordinamento giuridico che concerne il fattore religioso e va distinto dal diritto canonico che concerne l'ordinamento giuridico della Chiesa cattolica. le sue norme si trovano in tutti i settori dell'ordinamento giuridico: dalla costituzione alle leggi ordinarie, nel codice civile, codice penale, codice di procedura penale, codice di procedura civile. Sono presenti anche atti bilaterali( conc e intese), Le norme di questi atti non hanno efficacia nell'ordinamento giuridico italiano fino a quando gli atti non vengono eseguiti attraverso leggi di esecuzione. L'aggettivo ecclesiastico implica un riferimento al sostantivo chiesa; l'aggettivo religioso, che caratterizza atteggiamenti prevalentemente personali, implica un riferimento alla visione non eterna del mondo. Tuttavia può ritenersi che tale disciplina rientri nel diritto pubblico non perché le sue norme fondamentali hanno rilevanza costituzionale, ma perché le sue norme, sebbene siano leggi ordinarie, hanno una rilevanza fondamentale sul piano sociale per la loro natura e per il loro oggetto, Ecclesiastico è tutto ciò che riguarda la vita e le attività delle chiese; religioso è tutto ciò che riguarda gli interessi dei gruppi confessionali e dei loro individui. Tuttavia la distinzione tra diritto pubblico e diritto privato sta divenendo sempre meno importante(si pensi ai vincoli posti sulla proprietà privata per motivi di pubblico interesse
disposizione che sanciva che la religione cattolica, apostolica e romana è l'unica religione dello Stato italiano. Il trattato all'articolo due riconosceva la sovranità della Santa sede; all'articolo tre si creava riconosceva la città del Vaticano e si assicurava che la forza pubblica non sarebbe intervenuta nella basilica e nella piazza di San Pietro a meno che non sia espressamente invitata. L'articolo 24 stabilisce la neutralità della città del Vaticano riguardo ai conflitti temporali tra i vari Stati a meno che non si voglia accogliere la missione di pace proposta dalla Santa sede. si riconoscono le festività voluta dalla Chiesa nello Stato italiano all'articolo
essere improntata ad una logica di unione o separatista. Nel primo caso, se prevalgono le posizioni ecclesiastiche, siamo in uno Stato teocratico; se prevalgono le posizioni dello Stato, siamo in uno stato giurisdizionale. Nel secondo caso chiesa e stato solo in un rapporto di reciproca esclusione, cioè ciascuno opera in un ambito che è separato dall'ambito dell'altro. Tuttavia una separazione assoluta è impossibile e di conseguenza le res mixtae vengono regolate attraverso dei concordati
costituzionalistico(si pensi agli interventi della corte costituzionale in materia matrimoniale o di libertà religiosa); sia sotto l'aspetto del diritto internazionale(si pensi al riconoscimento della capacità o soggettività giuridica o al riconoscimento della dinamicità giuridica dei concordati); sia sotto l'aspetto delle strutture amministrative alle quali sono devolute la gestione degli enti ecclesiastici; sia sotto l'aspetto del diritto canonico e anche sotto l'aspetto civilistico. Per quanto riguarda quest'ultimo un particolare riferimento va fatto riguarda la trascrizione, che è un vero e proprio momento di collegamento tra diritto civile e diritto canonico
fare irruzione in tali edifici a meno che non ricorrano gravi ragioni e vi sia l'accordo con la comunità ebraica
può ritenersi una costituzione laica, laicità sancita dalla sentenza della corte
pubblico che lo Stato deve tutelare e garantire. La libertà giuridica, secondo JELLINEK, si manifesta attraverso la volontà di essere d'accordo o meno con una norma etica senza subirne le conseguenze giuridiche. La libertà giuridica è senza vincoli. Il diritto di libertà è un diritto relativo, in quanto il suo limite è la libertà altrui. la libertà religiosa è stata ritenuta come un diritto autonomo e non unitario, poiché la libertà è una sola ma sono autonomi i singoli diritti; è un diritto positivo e non negativo, cioè lo Stato non si astiene solo da interventi nella sfera religiosa del soggetto ma provvede ad attuare positivamente quella libertà religiosa; la libertà religiosa è un diritto relativo e non assoluto perché va contemperato con le altre libertà ed infine è un diritto non per forza pubblico ma può essere anche privato poiché la tutela del bene stesso non avviene per forza da parte dello Stato ma può avvenire anche da parte di altri consociati e il bene stesso da tutelare può essere un bene non pubblico
costituzionali riguardanti il fattore religioso, le leggi ordinarie, regolamenti e gli usi. la sentenza numero 30 del 1971 ha sancito che le norme concordatarie sono leggi rinforzate, cioè leggi che non possono essere abrogate o modificate da leggi ordinarie ma che sono sottoposte a giudizio di costituzionalità in caso di contrasto con i principi fondamentali della costituzione, la dottrina si è posto il problema di stabilire quali sono questi principi. Ovviamente tra quelli fondamentali ricordiamo il
principio di eguaglianza, di tutela giurisdizionale, di ordine pubblico ma anche i diritti fondamentali e i diritti di libertà. L'articolo sette della costituzione ci dice che non è possibile emanare una legge ordinaria contraria ai patti lateranensi senza l'accordo con la chiesa.
rispetto alle norme di diritto interno, comprese quelle costituzionali; è l'obbligo del giudice di disapplicare le norme interne in contrasto con la normativa comunitaria, la corte costituzionale ha sancito che l'adesione alla comunità europea non comporta la prevalenza totale delle norme comunitarie che devono rispettare diritti fondamentali e principi fondamentali della carta costituzionale. L'articolo 117 della costituzione, dopo la riforma del titolo quinto della costituzione, sancisce la legislazione esclusiva dello Stato nei rapporti tra esso e le confessioni religiose. Le regioni hanno potestà legislativa esclusiva o concorrente in determinate questioni ecclesiastiche, come ad esempio la valorizzazione e l'istituzione di beni culturali e ambientali
residenza vaticana(Papa, cardinali residenti in Roma e altre poche eccezioni), gli ecclesiastici che risiedono nel territorio italiano hanno la cittadinanza italiana e sono soggetti alle leggi e all'ordinamento dello Stato italiano. Lo status di ecclesiastico è uno status particolare ma non privilegiato
all'ordinamento confessionale. L'unica norma che riguarda la condizione giuridica degli ecclesiastici nell’accordo del 1984 riguarda l'articolo quattro. Tale articolo sancisce la facoltà degli ecclesiastici di essere esonerati dal servizio militare e richiedere l'assegnazione al servizio civile. Inoltre è sancita la possibilità di non comunicare ai magistrati informazioni di reato acquisite mediante l'esercizio del proprio ufficio o professione. Per quanto riguarda l'articolo due del protocollo modificativo dell'accordo del 1984 sancisce della Repubblica italiana comunica alle autorità ecclesiastiche competenti per territorio i procedimenti penali iniziati nei confronti di persone ecclesiastiche. Per quanto riguarda i delitti contro la pietà dei defunti, è punita con la reclusione da uno a cinque anni la violazione del Santo sepolcro. È punita con la reclusione da sei mesi a tre anni il vilipendio di tombe o cose di culto destinate ai defunti. Il turbamento di un servizio funebre o funerale è punito con la reclusione fino ad un anno. La distruzione, l'uso illegittimo, l'occultamento di cadavere è punito in vari modi. La bestemmia è punita con una contravvenzione dall'articolo 724 del codice penale ed è intesa come un'offesa ai simboli, alle divinità e alle persone venerate di quel culto religioso. Importanti sono anche le disposizioni del trattato lateranense. Tra queste ricordiamo l'articolo otto che, in base all'articolo uno del trattato che considera il pontefice persona sacra ed inviolabile, sancisce che l'attentato o la provocazione a commetterlo contro il pontefice è punito con le stesse pene previste per l'attentato o la provocazione a commetterlo contro il presidente della Repubblica. lo stesso vale per le offese e le ingiurie
violenze o per reati attinenti alla criminalità organizzata. chi presta servizio civile ha gli stessi diritti e doveri di chi presta servizio militare. Il servizio civile deve svolgersi entro l'area di vocazione richiesta, nella regione indicata o di residenza. Il servizio civile ha la stessa durata di quello militare e può svolgersi anche all'estero. Il rifiuto del servizio civile comporta una reclusione da sei mesi a due anni. Il servizio civile è incompatibile con qualsiasi incarico di ufficio pubblico e con l'esercizio di un'attività professionale. I due limiti che incontra il servizio civile sono il dovere di fedeltà alla Repubblica e i doveri di solidarietà politica, sociale e economica. Per quanto riguarda la legge 194 del 1978, che ha depenalizzato il reato di aborto, è prevista la possibilità per i medici inseriti in strutture ospedaliere in cui è praticata l'interruzione di gra vidanza di essere esonerati da tali procedure per motivi religiosi. Solo nei casi di trattamenti sanitari obbligatori, che debbono attuarsi nel rispetto della persona umana e con il suo consenso, e anche nel caso di rifiuto della emotrasfusione da parte dei testimoni di Geova, non si può opporre l'obiezione di coscienza
beneficiale. Cioè all'ufficio del parroco, del vescovo, eccetera arrivava un beneficio che era costituito da una serie di beni materiali o da cespiti necessari al suo sostentamento. lo stato pensò di supplire a questa situazione attraverso i supplementi di congrua, cioè assegni offerti dallo Stato alla Chiesa. Il modo di sostentamento del clero fu modificato con la legge 222 del 1985. All'articolo 21 di tale legge si sancisce l'istituzione per ogni diocesi dell'istituto interdiocesiano o di sostentamento del clero, oltre all'istituzione dell'istituto centrale che provvedeva ad integrare tali istituti qualora essi non fossero sufficienti per il sostentamento di ciascun ente. I sacerdoti devono comunicare all'istituto diocesano: la loro remunerazione che ricevono dagli enti ecclesiastici e eventuali altri pagamenti dovuti ad altri lavori; nel caso in cui la conferenza episcopale ritiene che non si raggiunga la somma minima, all'integrazione provvede l'istituto centrale. Le principali entrate dell'istituto centrale sono costituite dalle erogazioni libere
assicurino al loro interno un ordine di giustizia a tutte le persone che vi lavorano, assicurando loro una retribuzione adeguata allo svolgimento delle loro mansioni e conseguentemente di garantire loro il mantenimento e i diritti previdenziali nel caso di malattia, invalidità o vecchiaia. l'attività lavorativa dell'ecclesiastico o del laico che deve essere sempre retribuita, anche a fini assistenziali e previdenziali
insegnamento in base alle proprie esigenze. Accanto alla libertà della scuola bisogna garantire la libertà nella scuola, cioè la libertà riguardante la scelta dell'insegnamento religioso. Il principio del pluralismo scolastico è sancito nell'articolo 33 comma uno della costituzione che sancisce: l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. Lo Stato deve assicurare agli enti e ai privati il diritto di istituire scuole ed istituti di ogni ordine e grado parificati alle scuole pubbliche statali, garantendo piena libertà e parità di trattamento agli studenti delle scuole parificate. Il diritto allo studio è sancito invece nell'articolo 34 della costituzione che sancisce che la scuola è aperta a tutti. Sono riconosciuti dallo Stato italiano, inoltre, i titoli di laurea in teologia e diplomi in archivistica, biblioteconomia e paleografia. Le nomine dei docenti e dei dipendenti dell'Università
cattolica del sacro cuore sono subordinate al gradimento dell'autorità ecclesiastica. Gli studenti di teologia e coloro che sono iscritti agli ultimi due anni di propedeutica alla teologia e i novizi degli istituti di vita consacrata possono usufruire del rinvio del servizio militare. sicurare l'insegnamento della cultura religiosa in generale e non l'insegnamento di una sola religione. Il diritto di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole è riconosciuto agli studenti e ai loro genitori senza che ciò possa comportare alcuna discriminazione. In realtà si ha una vera è propria schedatura per chi non si avvale del diritto all'insegnamento della religione cattolica, poiché si tratta di un insegnamento tenuto durante le ore curricular i e non alla fine o all'inizio delle lezioni, come avviene negli Stati Uniti. Nelle scuole superiori l'insegnamento si applica un'ora settimana da insegnanti pagati dalla pubblica amministrazione e il cui incarico è annuale. Gli insegnanti possono essere revocati dall'ordine diocesano una volta venuta meno l'idoneit à. Tali insegnanti devono avere: a) una laurea in teologia rilasciata da una facoltà riconosciuta dalla Santa sede; b) attestato di aver seguito un corso in teologia presso i seminari maggiori; c) diploma di magistero in scienze religiose, rilasciato da un istituto religioso; d) diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano insieme a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose. Gli insegnanti di religione cattolica hanno gli stessi diritti e doveri degli insegnanti di altre discipline e partecipano alle valutazioni finali degli studenti.
il concetto di ente si riferisce a qualcosa di esistente non solo in via di fatto ma anche giuridicamente, la differenza tra persona giuridica e fisica viene meno con il concetto di soggetività che le comprende entrambe, anche se nel nostro ordinamento la giuridica ha una maggiore articolazione. Gli enti ecclesiastici assumono la personalità giuridica dopo il loro riconoscimento che è revocabile se vengono meno i presupposti dello stesso. Le persone giuridiche ecclesiastiche, siano esse associazioni(con carattere ecclesiastico o laico) o fondazioni(con fine di culto o meno) devono essere riconosciute dallo Stato e hanno bisogno di una serie di requisiti: la sede in Italia, il fine di culto o religioso e l'approvazione o erezione da parte della Chiesa. I riferimenti normativi degli enti ecclesiastici sono il codice civile, l'accordo modificativo del 1984, le intese con le altre confessioni religiose acattoliche e le leggi civili riguardanti i singoli enti.
Secondo la posizione di del giudice, gli enti ecclesiastici possono qualificarsi come pubblici o privati a seconda delle circostanze concrete. In realtà lo stesso fatto che si richiede l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche private, il fatto che il riconoscimento è discrezionale ed infine che le attività diverse da quelle con fine di culto o religione da parte degli enti ecclesiastici sono soggette alle leggi civili dello Stato comporta che gli enti ecclesiastici abbiano natura giuridica privata. Sono considerati enti aventi fini di religione o di culto quelli facenti parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari. Agli altri enti va accertata il loro fine religioso o di culto volta per volta. È un fine religioso o di culto l'attività diretta all'esercizio di culto, alla cura delle anime, alla catechesi, l'attività missionaria. Non è un'attività con fine di culto o religioso l'attività imprenditoriale, l'attività con fine di assistenza, beneficenza o istruzione
hanno personalità giuridica dall'ordinamento possono essere riconosciuti come
carattere locale mentre le associazioni private, approvate dall'autorità ecclesiastica, sono riconosciute alle condizioni previste dalla legge civile. Infatti l'articolo sei del decreto del presidente della Repubblica numero 33 del 1987 sancisce che nella domanda di riconoscimento, l'associazione deve allegare l'atto di approvazione dell'autorità ecclesiastica. Il riconoscimento da parte dello Stato o della chiesa come persone giuridiche non è un atto vincolato ma discrezionale poiché le associazioni possono anche evitare di ottenerlo ritenendo che così possono essere più libere. Ci sono dei limiti alle associazioni tra i quali quello di non poter comportare un danno patrimoniale ai soci o a terzi, di non poter pregiudicare il diritto di recesso del singolo socio, di non poter pregiudicare la tutela giurisdizionale
costituito a scopo di una pubblica o privata utilità da parte del fondatore. La fondazione acquisisce la sua volontà dall'esterno poiché è il fondatore ad indicare i fini da raggiungere attraverso quel patrimonio. Tra le fondazioni ricordiamo le chiese, i santuari, le fabbricerie, le fondazioni di culto, i seminari e gli istituti di sostentamento per il clero. Sono riconosciute come fondazioni le chiese aperte al pubblico che sono aperte al culto pubblico, che non sono legate ad un altro ente ecclesiastico e che siano fornite di mezzi per la manutenzione di tali edifici. Anche le chiese private aperte al pubblico sono riconosciute come fondazioni. Gli edifici di culto appartenenti ad privati non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non per ordine del vescovo. Il privato non perde la proprietà sull'edificio ma ha una minore facoltà di godimento. La requisizione, l'occupazione, l'espropriazione per pubblica utilità non possono verificarsi se non in casi urgenti e previo accordo con l'autorità ec clesiastica.
Le fabbricerie sono enti particolari composti da masse patrimoniali, gestite da un consiglio di amministrazione, con il compito di manutenzione degli edifici di culto di particolare rilievo. Tale consiglio di amministrazione è di composizione mista, cioè composto sia da laici che da ecclesiastici. Le fabbricerie hanno una composizione diversa a seconda che si riferiscano a chiese cattedrali o edifici di culto di particolare rilievo oppure si riferiscano ad altro. Nel caso di chiese cattedrali, il consiglio di amministrazione è composto da sette membri, di cui due nominati dal vescovo diocesano e cinque nominati dal ministro dell'interno per un triennio complessivo. Nelle altre fabbricerie ci sono nel consiglio di amministrazione cinque membri, di cui uno è il parroco o rettore della chiesa e quattro sono nominati dal prefetto per un triennio, sentito il vescovo. Come si vede la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione è laica. Il prefetto può procedere ad ispezioni, disporre la nomina di un commissario prefettizio in caso di irregolarità o urgenza. Le fondazioni di culto sono riconosciute se hanno un patrimonio sufficiente, se rispondono ad esigenze religiose della popolazione e se hanno l'approvazione ecclesiastica. Il Fine di culto delle fondazioni viene accertato di volta in volta. Sono pubbliche le fondazioni create dall'autorità ecclesiastica, mentre le altre sono private. Diverso è il caso delle fondazioni pie, create da un disponente che concede dei beni alla fondazione per fini di celebrazione di messe o altre funzioni sacre. La funzione principale dei seminari è quella di formare sacerdoti, e sono riconosciuti come fondazioni se approvati dalla Santa sede
dove ha sede l'ente. Presso il Ministero dell'Interno va depositato lo statuto dell'ente, da cui si deduce lo scopo dell'ente, il suo patrimonio, le norme di funzionamento e i suoi organi. Valutato tutto ciò, l'ente è riconosciuto come persona giuridica privata con decreto del presidente della Repubblica, una volta udito il parere del Consiglio dei ministri. Gli enti ecclesiastici a cattolici riconosciuti sono persone giuridiche private. Per quanto riguarda i valdesi, essi sono riconosciuti con decreto del presidente della Repubblica che determina l'erezione dell'ente come Istituto autonomo, dove c'è l'assoluta competenza della autorità ecclesiastica e nessuna ingerenza da parte dello Stato negli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione o gestione. Tali enti valdesi debbono avere congiuntamente fini di culto e di beneficenza. Una volta riconosciuto come persona giuridica, l'ente deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche. Per quanto riguarda l'unione della comunità ebraica, si presenta presso il Ministero dell'Interno lo statuto ai fini del riconoscimento dell'unione. Tali enti devono avere fini di culto o di religione e essere approvati dalla comunità competente per territorio. Essi sono riconosciuti con decreto del presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio dei Ministri. Il 29 ottobre del 1996 si stabilì che l'8 * 1000 poteva essere destinato alle comunità ebraiche italiane. Per quanto riguarda invece le chiese evangeliche avventiste del settimo giorno, Il riconoscimento di tali enti avviene su domanda di chi rappresenta l'ente e chi lo rappresenta deve essere cittadino italiano. Come nell'ordinamento valdese, non c'è nessuna ingerenza da parte dello Stato negli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione o gestione. Gli enti ecclesiastici avventisti debbono essere iscritti nel registro delle persone giuridiche. Le assemblee di Dio in Italia sono riconosciute con decreto del presidente della Repubblica. Esse però sono considerate enti morali e quindi sottratte a qualsiasi regime di specialità. Anche per esse prevista l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche
novembre del 1984 e si riallaccia alla disciplina della cassa ecclesiastica, al demanio statale, all'azienda generale delle finanze per mezzo delle quali si disciplinavano i beni incamerati dallo Stato attraverso le leggi eversive. Con l’articolo 56 della legge 222 del 1985, il fondo edifici per il culto ha personalità giuridica e di conseguenza può gestire autonom amente il patrimonio, pur rimanendo il fondo un'organizzazione statale. Non si tratta dell'ente ecclesiastico ma di un ente pubblico che gestisce i beni pubblici.
oggetto di demolizione, requisizione ed espropriazione, tranne che in caso di gravi necessità pubbliche e in accordo con l'autorità ecclesiastica. La forza pubblica non può entrare negli edifici aperti al culto a meno che non sia espressamente autorizzata dall'autorità ecclesiastica. Nello stesso concordato si ribadisce la libertà di culto che è garantita a tutte le confessioni religiose come espressione della soddisfazione delle esigenze religiose dei cittadini.. Analoghe disposizioni sono stabilite con le altre confessioni religiose tra cui le assemblee di Dio, l'unione delle comunità ebraiche italiane(dove è ribadito che gli edifici di culto non possono essere sottratti alla loro destinazione nemmeno per alienazione e se non sono passati vent'anni, eccetto il caso in cui autorità ecclesiastica e quella civile si mettano d'accordo per l'estinzione di tali edifici
diritto che senza l'autorizzazione non può essere esercitato. L'autorizzazione quindi èun requisito di validità. La disciplina risale alla alla seconda legge siccardi numero 1037 del 1865 che in un unico articolo afferma che gli enti ecclesiastici non possono acquistare stabili senza essere autorizzati con regio decreto, previo parere del Consiglio di Stato. Le donazioni a loro favore e le disposizioni testamentarie non hanno effetto nei loro confronti se non c'è l'autorizzazione. L’autorizzazione aveva due funzioni: quella di tutelare gli eredi legittimi e di reprimere la manomorta.
religioso stipulato secondo le norme di diritto canonico produce effetti civili, a condizione che l'atto di matrimonio sia trascritto nel registro dello stato civile, previa pubblicazione nella casa comunale. La pubblicazione costituisce il primo atto del procedimento amministrativo di trascrizione e assicura alle parti che il matrimonio sarà trascritto nel registro civile. Successivamente alla pubblicazione, il parroco o il suo delegato nel momento della celebrazione spiega gli effetti civili ai contraenti del matrimonio e redigerà un atto matrimoniale in doppio originale, uno per il registro parrocchiale e l'altro da inviare all'ufficiale di stato civile, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi relative al regime patrimoniale coniugale scelto e l’atto di matrimonio va inviato entro 5 giorni: questa è la
trascrizione tempestiva. La trascrizione pu ò essere anche successiva se richiesta dai coniugi, e questa è la tardiva. La trascrizione non può essere effettuata se:1) uno dei due coniugi o entrambi non hanno l'età per stipulare matrimonio ai sensi della legge civile; 2) quando sussiste per uno dei due sposi o per entrambi un impedimento inderogabile. Tale impedimento si verifica in tre casi:1) quando uno dei due coniugi sia interdetto per infermità di mente o per incapacità naturale;2) quando uno dei due coniugi sia già sposato;3) quando ci sia un impedimento per delitto o affinità in linea retta. La trascrizione non dipende dalla celebrazione del matrimonio religioso, poiché quest'ultimo può rimanere tale se le parti vogliono semplicemente un matrimonio di coscienza e, in quest'ultimo caso, il matrimonio è trascritto presso il registro diocesano ma il vescovo non potrà trascriverlo contro la volontà delle parti agli effetti civi li.
matrimonio pronunciate da un tribunale ecclesiastico hanno efficacia nel nostro ordinamento. La corte d'appello competente dovrà accertare:1) se il tribunale ecclesiastico è competente;2) se sia stato assicurato alle parti il diritto di agire di difendersi in giudizio secondo i principi fondamentali dell'ordinamento italiano;3) se sono state rispettate le altre disposizioni concernenti il riconoscimento delle sentenze straniere e della loro efficacia in Italia. Inoltre il protocollo addizionale all'articolo quattro sancisce che ai fini dell'applicazione degli articoli 796 e 797 del codice di procedura civile italiano, si dovrà tener conto della specificità dell'ordinamento canonico dal quale il matrimonio è regolato. In particolare bisognerà tener conto:1) il richiamo fatto dalla legge italiana alla legge del luogo dove si è svolto il matrimonio è il richiamo fatto al diritto canonico; 2) si considera passata in giudicato la sentenza dichiarata esecutiva secondo il diritto canonico;3) c'è il divieto di riesame del provvedimento nel merito
dal regio decreto numero 289 del 1930 25-28, oltre alle intese stipulate con le singole confessioni. in base all'articolo sette della legge 1159/1929 il matrimonio
tale mutamento. Inoltre diritti inviolabili dell'uomo sono garantiti all'interno delle formazioni sociali, tra cui la famiglia, dall'articolo 2 e 30 comma due della costituzione e ciò non legittima l'imposizione dell'ideologia religiosa ai propri figli. Il diritto di educare alla religione i propri figli riguarda solo i primi anni di vita ma dai 14 anni in poi è il singolo soggetto a scegliere la propria religione. Il tribunale di Genova nel 1959 ha affermato il diritto del minore di professare una religione diversa da quella dei propri genitori e la cassazione ha sancito che il mutamento di fede religiosa di uno dei due coniugi non può rientrare tra i motivi per l’affidamento dei propri figli. Per quanto riguarda il giudice, questi deve intervenire solo per attribuire il potere di decisione al coniuge che meglio sembra sostenere e mantenere il proprio figlio.
Con dichiarazione di nullità del sacramento del matrimonio si intende quel riconoscimento legale ad opera del tribunale ecclesiastico che, in virtù del diritto canonico cattolico, riconosce la nullità del sacramento del matrimonio.
Per intentare una causa di nullità matrimoniale, uno dei due coniugi deve rivolgersi ad un tribunale ecclesiastico. In genere il tribunale a cui rivolgersi è il tribunale diocesano; fanno eccezione le diocesi dell'Italia, dove la Conferenza episcopale italiana ha eretto 18 tribunali regionali e ha stabilito che soltanto questi tribunali sono competenti per le cause di nullità matrimoniale.
Il primo tribunale a cui ci si rivolge viene chiamato tribunale di primo grado.
Il coniuge che fa partire la causa (chiamato dal diritto "attore") può scegliere il tribunale a cui rivolgersi in base a quattro criteri:
· il tribunale del luogo dove fu celebrato il matrimonio; · il tribunale del luogo di domicilio dell'attore; · il tribunale del luogo di domicilio dell'altro coniuge (chiamato "convenuto"); · il tribunale del luogo dove di fatto si dovrà raccogliere la maggior parte delle prove.