Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


diritto ecclesiastico zuanazzi 2017, Appunti di Diritto Ecclesiastico

diritto ecclesiastico, appunti presi a lezione

Tipologia: Appunti

2017/2018

Caricato il 27/03/2018

Ludiru
Ludiru 🇮🇹

4.7

(3)

2 documenti

1 / 233

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
LEZIONE 1
Le problematiche sulla convivenza delle religioni si vedono tutti i giorni; basta
aprire i giornali per vedere questioni che nascono dalla convivenza tra le
religioni, basti pensare alle persecuzioni che danno origine a condanne a
morte nei confronti di chi si converte ad altra religione, o ancora le tematiche
delle obiezioni di coscienza.
È importante capire come possa essere regolata in conformità ai principi di
civiltà degli ordinamenti giuridici europei.
Nozione di diritto ecclesiastico: scienza che studia la parte del sistema
giuridico degli ordinamenti statali attinente al fenomeno religioso. È il diritto
degli stati che regola i rapporti con la religione.
Si tratta di una nozione storica; quando è nata la materia a fine ‘800/ inizi del
‘900 la religione dominante in Italia era la chiesa cattolica; quindi parlare di
rapporti tra Stato e religioni era parlare di rapporti tra stato e chiesa cattolica,
ecco perché il nome diritto ecclesiastico. Oggi invece non è più possibile
intendere in questo modo anzitutto perché sarebbe discriminatorio e poi
perché ci troviamo di fronte ad una pluralità di religioni, ne sorgono ogni
giorno (nelle prossime lezioni verrà una sociologa che si occupa di nuovi
movimenti religiosi e vedremo come la realtà delle fedi religiose in Italia e nel
resto del mondo sia molto variegata).
Il diritto si occupa di tutte le religioni, anche se c’è un problema di capire che
cosa sia una aggregazione religiosa, cosa dobbiamo intendere per religione.
Per non essere discriminatori cioè per non ridurre il fenomeno religioso
soltanto alle religioni tradizionali, è importante partire da una nozione ampia
di fenomeno religioso: per fenomeno religioso si intende il rapporto della
persona con la religione, intesa la religione in senso ampio come risposta agli
interrogativi fondamentali della persona.
Una risposta che può trovarsi sia nel credo immune ad entità trascendente
oppure anche nel credo in principi immanenti, perché ci sono alcune religioni
che non credono nella pura divinità, ma sono ancorate in una concezione
creaturale della realtà immanente. Quindi anche sotto questo profilo non
possiamo restringere la nozione di religione solo alle religioni che hanno una
credenza supranaturale, ma anche le religioni che hanno una visione
immanente, sovrannaturale; quindi qualsiasi contenuto e qualsiasi
organizzazione.
Qualunque sia il suo contenuto di fede e la sua organizzazione (ve ne sono
alcune molto complicate, mentre i nuovi movimenti religiosi sono più
semplici), una religione intesa in questo senso ampio ha alcune
caratteristiche che la rendono importante per il diritto (cioè per quel sistema
di regole che si occupa di rapporti sociali); la religione interessa il diritto non
tanto per i suoi contenuti di fede, di cui il diritto non può ingerirsi, ma piuttosto
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c
pf3d
pf3e
pf3f
pf40
pf41
pf42
pf43
pf44
pf45
pf46
pf47
pf48
pf49
pf4a
pf4b
pf4c
pf4d
pf4e
pf4f
pf50
pf51
pf52
pf53
pf54
pf55
pf56
pf57
pf58
pf59
pf5a
pf5b
pf5c
pf5d
pf5e
pf5f
pf60
pf61
pf62
pf63
pf64

Anteprima parziale del testo

Scarica diritto ecclesiastico zuanazzi 2017 e più Appunti in PDF di Diritto Ecclesiastico solo su Docsity!

LEZIONE 1

Le problematiche sulla convivenza delle religioni si vedono tutti i giorni; basta aprire i giornali per vedere questioni che nascono dalla convivenza tra le religioni, basti pensare alle persecuzioni che danno origine a condanne a morte nei confronti di chi si converte ad altra religione, o ancora le tematiche delle obiezioni di coscienza.

È importante capire come possa essere regolata in conformità ai principi di civiltà degli ordinamenti giuridici europei.

Nozione di diritto ecclesiastico: scienza che studia la parte del sistema giuridico degli ordinamenti statali attinente al fenomeno religioso. È il diritto degli stati che regola i rapporti con la religione.

Si tratta di una nozione storica; quando è nata la materia a fine ‘800/ inizi del ‘900 la religione dominante in Italia era la chiesa cattolica; quindi parlare di rapporti tra Stato e religioni era parlare di rapporti tra stato e chiesa cattolica, ecco perché il nome diritto ecclesiastico. Oggi invece non è più possibile intendere in questo modo anzitutto perché sarebbe discriminatorio e poi perché ci troviamo di fronte ad una pluralità di religioni, ne sorgono ogni giorno (nelle prossime lezioni verrà una sociologa che si occupa di nuovi movimenti religiosi e vedremo come la realtà delle fedi religiose in Italia e nel resto del mondo sia molto variegata).

Il diritto si occupa di tutte le religioni, anche se c’è un problema di capire che cosa sia una aggregazione religiosa, cosa dobbiamo intendere per religione. Per non essere discriminatori cioè per non ridurre il fenomeno religioso soltanto alle religioni tradizionali, è importante partire da una nozione ampia di fenomeno religioso: per fenomeno religioso si intende il rapporto della persona con la religione, intesa la religione in senso ampio come risposta agli interrogativi fondamentali della persona.

Una risposta che può trovarsi sia nel credo immune ad entità trascendente oppure anche nel credo in principi immanenti, perché ci sono alcune religioni che non credono nella pura divinità, ma sono ancorate in una concezione creaturale della realtà immanente. Quindi anche sotto questo profilo non possiamo restringere la nozione di religione solo alle religioni che hanno una credenza supranaturale, ma anche le religioni che hanno una visione immanente, sovrannaturale; quindi qualsiasi contenuto e qualsiasi organizzazione.

Qualunque sia il suo contenuto di fede e la sua organizzazione (ve ne sono alcune molto complicate, mentre i nuovi movimenti religiosi sono più semplici), una religione intesa in questo senso ampio ha alcune caratteristiche che la rendono importante per il diritto (cioè per quel sistema di regole che si occupa di rapporti sociali); la religione interessa il diritto non tanto per i suoi contenuti di fede, di cui il diritto non può ingerirsi, ma piuttosto

per gli effetti sociali che hanno le religioni. Le caratteristiche sono principalmente due:

Il fatto che credere in certi principi non è un atteggiamento soltanto ideale , non si limita a semplicemente avere delle idee sulle risposte fondamentali della vita, ma influenza il modo di essere e di comportarsi della persona. Le credenze religiose non sono solo delle idee, ma il fatto di cedere certe idee ha delle conseguenze sul modo di comportarsi della persona ; il credo della persona non si esprime solo in maniera astratta, ma contiene anche delle norme morali e dei precetti etici che vincolano i credenti a comportarsi in un certo modo. Ecco che avere una certa credenza religiosa interessa il diritto, perché influenza il modo di essere e di comportarsi della persona (es modo di abbigliarsi, velo imposto alle donne mussulmane può comportare problemi di rilevanza sociale come ad es problemi di sicurezza pubblica o ancora casi di obiezione di coscienza da parte di medici, i quali ritengono che il diritto alla vita sia un diritto assoluto da rispettare sempre e comunque e quindi si rifiutano di effettuare certi interventi di interruzione di gravidanza per motivi creati da un credo religioso). Vi sono dei problemi di contemperare gli interessi in gioco (sicurezza pubblica e diritto di espressione anche religiosa; diritto alla salute e diritto di interrompere in certi limiti e condizioni la gravidanza). Il secondo profilo è che la fede religiosa generalmente non è mai un fenomeno individuale, ma dà origine a organizzazioni collettive del culto che assumono personalità giuridica autonoma ( confessioni religiose ); le religioni sono generalmente espansive e tendono a creare proselitismo. Occorre anche regolare i rapporti tra i singoli aderenti e le organizzazioni collettive; se ad es una persona volesse uscire da una confessione e quest’ultima glielo impedisse, allora deve intervenire lo stato e tutelare l’esercizio del diritto fondamentale di libertà della persona anche nei confronti delle organizzazioni che non glielo riconoscono. Le regole delle confessioni religione possono essere in contrasto con i principi di un ordinamento; sta quindi allo stato a dover tutelare i diritti degli aderenti.

Evoluzione storica dei rapporti

Attualmente si sta vivendo un periodo di processi di grande trasformazione, che comportano anche delle tensioni tra una progressiva secolarizzazione che si riscontra in epoca moderna da parte delle istituzioni pubbliche e dall’altra, da parte della società, si evidenzia un ritorno del sacro.

XX secolo, che a seguito delle evoluzioni storiche erano giunti a convergere su alcuni principi fondamentali, sono messi in discussione. Questi principi fondamentali sono:

Il rispetto del diritto della libertà religiosa come diritto fondamentale della persona;

L’equidistanza tra lo stato e le religioni (quindi l’imparzialità dello Stato rispetto alle religioni) Nel contempo la consapevolezza che l’interesse religioso delle persone è un interesse reale che ha delle ricadute sociali e che lo Stato, come tale, non può non riconoscere e non promuovere in quanto esigenza fondamentale della persona.

Su questi principi fondamentali si era raggiunta nel XX secolo una convergenza da parte degli ordinamenti giuridici europei, ma, difronte a queste nuove sfide, a questi nuovi problemi, anche questi principi devono essere nuovamente calibrati, adattati. Nell’ambito degli ordinamenti giuridici europei possiamo vedere dei diversi orientamenti delle diverse declinazioni di questi principi, a seconda che si preferisca un atteggiamento più rigido (più assimilazionista ) che esige da parte di tutti l’osservanza delle stesse regole senza fare differenze a seconda che le persone appartengano ad una certa religione che richiede determinati comportamenti oppure no, ma tutti, indipendentemente dal credo religioso, devono rispettare le regole comuni di convivenza [un esempio classico è l’ordinamento giuridico Francese, che è stato il primo a porre dei divieti all’uso di determinati abbigliamenti religiosi o simboli religiosi in luoghi pubblici: divieto di simboli religiosi ostensivi da parte di coloro che frequentano le scuole pubbliche, il divieto del velo per le donne mussulmane, il divieto della croce per i cristiani, e così via; oppure ancora, successivamente, il divieto per le donne mussulmane di usare nei luoghi pubblici il velo coprente: sono tutte disposizioni che portano a dare prevalenza, rispetto alla tutela del diritto di libertà religiosa individuale, alle esigenze di ordine pubblico e pubblica sicurezza nei luoghi pubblici, nei luoghi frequentati dal pubblico, si devono rispettare le regole comuni e non è possibile una deroga, un adattamento in base alle diverse credenze religiose.

Ci sono altri orientamenti di altri ordinamenti giuridici europei che tendono a privilegiare un criterio più interculturale , quindi un criterio più aperto, un criterio che lascia coesistere diversi comportamenti e non pretende che ci sia una rigida assimilazione a regole comuni di convivenza, ma consente anche alle donne mussulmane, che ritengono invasa la loro fede, di andare in giro tra il pubblico coperte interamente dal loro velo e consente comunque di partecipare alla vita sociale; questo atteggiamento lo troviamo ad esempio in Inghilterra (ordinamento giuridico più aperto), oppure anche in Italia.

Questi due orientamenti [assimilazionista e interculturale (o multiculturale)] rappresentano diversi modelli di declinazione del principio di laicità. Laicità è un termine a volte usato a sproposito: cosa si intende per laicità? In realtà è un termine polisemantico, che ha diversi significati; possiamo dire che laicità implichi il rapporto di equidistanza e di imparzialità dell’ordinamento giuridico nei confronti della religione, dello Stato nei confronti della religione. Non si è detto però tutto: la Francia dice di essere laica, ma anche l’Inghilterra e l’Italia dicono di osservare per certi aspetti il principio di laicità, però questo principio viene inteso in modo molto diverso nei tre diversi Stati, perché ci sono diverse accezioni del termine: una laicità più integralista e una laicità più aperta (più multiculturale); quindi si parla di modelli diversi di laicità:

Laicità forte: risponde ad un criterio più assimilazionista, cioè che impone eguali diritti e doveri a tutti gli individui senza fare nessuna deroga, e non dà nessuna rilevanza pubblica all’appartenenza religiosa, perché difronte allo Stato tutti sono uguali;

Laicità debole: è la laicità più aperta, più multiculturale, che riconosce il valore della religione come sviluppo della personalità, come esigenza fondamentale della persona di cui lo Stato non si può disinteressare, non può non considerare riconosce delle deroghe o delle norme speciali per consentire alle persone di seguire la propria pratica religiosa (pensiamo alle festività religiose: il diritto al riposo settimanale è un diritto fondamentale del lavoratore, ma un ordinamento più assimilazionista impone di osservare a tutti lo stesso giorno festivo che è, nella civiltà europea per ragioni storiche legate al Cristianesimo, la domenica; ma ci sono religioni che prevedono per i loro aderenti un giorno festivo diverso: per esempio gli ebrei prevedono il sabato, i mussulmani il venerdì. Un orientamento più multiculturale consente alle persone di diversa fede di osservare il giorno di riposo in un giorno diverso dalla domenica, perché permettono di derogare alle regole in nome del diritto alla libertà religiosa, diritto della persona; in Italia questo diritto di osservare il giorno di riposo diverso dalla domenica è previsto in accordi, intese, che le confessioni religiose hanno stipulato con lo stato: gli ebrei o gli avventisti del VII giorno).

Entrambi questi orientamenti possono però avere delle controindicazioni :

Laicità forte: se da un lato consente di garantire l’eguaglianza di tutti difronte all’ordinamento, dall’altro implica un livellamento forzoso dello status delle persone che può portare a reprimere l’esercizio dei diritti fondamentali della persona (es: diritto della donna mussulmana di

sistemi giuridici che regolano la convivenza e che si ispirano a principi giuridici diversi. Ecco perché è necessario capire come siano sorti questi sistemi giuridici e a quali principi si ispirano.

Partiamo dall’ EPOCA ANTICA : in epoca antica c’era una concezione della religione che costituiva un fenomeno di carattere etnico-culturale. Cioè una religione era espressione del patrimonio di un determinato popolo, espressione dell’evoluzione di quel popolo e quindi era legato alle tradizioni ai costumi, alla vita di una determinata comunità. Questo faceva sì che ogni popolazione avesse la sua religione e per i membri di quella comunità era fondamentale aderire a quella religione per essere parte integrante di quella comunità e non era concepibile che quella persona, un membro di quella comunità, potesse avere una religione diversa perché avere una religione diversa voleva dire non vivere pienamente in quella comunità. Guardiamo ad esempio la civiltà romana. La civiltà romano ha portato alla costituzione di una religione che era parte integrante di quella civiltà.

Lo ius sacrum romano faceva parte delle ius populi romani dell’ordinamento giuridico romano non era un ordinamento distinto. I sacerdoti nei diversi ordini sacerdotali erano delle istituzioni pubbliche (funzionari pubblici usando un termine moderno), erano delle cariche pubbliche pienamente integrati nelle strutture pubbliche di organizzazione delle comunità. Quindi secondo questa concezione profondamente integralista della religione l’osservanza delle norme religiose era un dovere per tutti coloro che appartenevano a quella comunità; quanto meno per quanto riguarda i risvolti pubblici dell’osservanza della religione e l’osservanza delle norme religiose erano altrettanto importanti come l’osservanza delle leggi e delle consuetudini che stabilivano dei modelli vincolanti di vita per quella comunità. Un’altra conseguenza che deriva da questa connessione tra religione e patrimonio tradizionale etnico di una comunità era il fatto che il proselitismo non aveva valore, non aveva neanche significato perché ogni comunità aveva la sua religione non aveva senso che la diffondesse in altre comunità. Tanto è vero che i romani mano a mano che estendevano il loro dominio su altri territori non imponevano le loro divinità ma lasciavano che ciascuna popolazione sottomessa avesse le proprie divinità. L’importante è che obbedisse alle leggi dell’impero. Questo era possibile anche perché la religione romana era una religione politeista quindi non aveva una visione vincolante all’osservanza di un unico Dio come unico vero Dio. Tanto che con l’espansione dell’impero romano nel Panteon delle divinità che erano adorate

dai Romani vengono ad essere ricomprese anche divinità che non facevano parte della tradizione romano ma erano proprie di altre tradizione. Sotto questo profilo possiamo vedere che la civiltà romana era una civiltà profondamente tollerante perché non imponeva le proprie divinità lasciava che ciascun popolo seguisse la propria religione e al contempo era anche accogliente nei confronti di altre fedi religiose. Peraltro restava fermo il dovere di rispetto per i romani delle istituzioni pubbliche che erano il fondamento della disciplina romana, delle tradizioni romane, degli istituti patri che assegnavano la peculiarità della tradizione romana.

In questa situazione di religione come pienamente integrata nella vita di una determinata comunità irrompe la novità del Cristianesimo. La novità del cristianesimo è quella innanzitutto di affermare un principio dualistico. Un principio dualistico di distinzione tra religione e potere politico. Nella concezione antica la religione faceva parte integrante delle strutture pubbliche della comunità, i capi politici erano anche capi religiosi. L’imperatore Ottaviano Augusto ad un certo punto assume la carica di Pontifex maximus che era l’autorità religiosa più alta nell’organizzazione delle classi sacerdotali addirittura arriveranno anche gli imperatori ad imporre di essere adorati come divinità loro stessi. Quindi vedete quanto forte fosse la connessione tra autorità politica e autorità religione. Ecco questa connessione viene invece contestata dal cristianesimo che alle origini della sua dottrina nello stesso insegnamento del fondatore del Cristianesimo che è Gesù Cristo si trova l’affermazione di un principio di distinzione tra religione (ordine spirituale) e autorità politica (ordine temporale). Questa distinzione lo troviamo in un famoso passo evangelico riportato nei vangeli sinoptici dove c’è Gesù Cristo che sta predicando e che viene messo alla prova da parte di alcuni che gli chiedono se sia lecito pagare il tributo a Cesare. È un tranello perché sulla legittimità del pagamento dei tributi ai romani c’era una discussione da pare degli ebrei che non avrebbero voluto riconoscere l’autorità del Romani e che quindi ritenevano che fosse un’imposizione arbitraria quella di dover pagare il tributo a Cesar. Gesù cristo non accetta il tranello tanto è vero che non risponde direttamente alla domanda ma si fa dare una moneta, ossia la moneta che viene utilizzata per pagare il tributo, ed una volta che ha in mano la moneta chiede di chi è l’effige raffigurata sulla moneta ed essendo una moneta romana è impressa l’effige dell’imperatore. Allora la conclusione di Gesù di fronte a questa constatazione è la famosa frase “rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che di Dio”. E quindi date all’autorità politica quello che è dovuto all’autorità politica in quanto autorità legittima ma tenete conto che per tutto ciò che riguarda il rapporto con Dio è solo a Dio che dovete rendere conto. Vi è una distinzione

NB: Era una concessione. Sono loro che concedono ai sudditi di poter seguire la religione. Non è un riconoscimento di un diritto innato della persona e che quindi si pone come limite al potere politico che è tenuto a rispettare. Qui siamo ancora nell'ottica autoritaristica in cui gli imperatori romani consapevoli dell'importanza di regolare i rapporti sociali in modo da garantire la pace perché l'obiettivo e di pacificare la società e l'altro obiettivo è quello di avere la benevolenza di tute le divinità. Anche questo al fine di aver una pace più duratura. Quindi per garantirsi una pace sociale e una benevolenza di tutte le divinità decidono di concedere a tutti i sudditi la possibilità di seguire la propria religione pacificamente e liberamente. Negli accordi di Milano c'è un altro provvedimento importante: riconoscono il cristianesimo come un'organizzazione collettiva. Riconoscono il corpus christianorum cioè la religione cristiana non come religione delle singole persone ma come un'organizzazione collettiva. Questo è importante perché su questa base si consentirà alle chiese cristiane di costituirsi, consolidarsi, di darsi un'organizzazione sempre più complessa nell'ambito delle strutte giuridiche dell'impero romano e questo fa si che crescano sempre più intimamente intrecciate nell'ambito dell'ordinamento dell'impero romano tanto da creare un fenomeno di interconnessione tra strutte dell'impero e strutture delle chiese cristiane, un fenomeno che porterà a un particolare sistema giuridico di relazione tra il potere politico delle religioni, il cd CESAROPAPISMO.

Il cesaropapismo è una conseguenza di questo legame molto intimo tra impero romano e nascenti chiese cristiane che porta gli imperatori romani ad adottare una costituzione nel 380 , Cunctos Populos degli imperatori Graziano V e Teodosio I, conosciuto come Editto di Tessalonica, con il quale non si riconosce più la libertà dei sudditi dell'impero di seguire la propria religione ma si impone a tutti di osservare la propria religione valida che è la religione della chiesa cristiana. Quindi la religione cristiana viene imposta come unica religione di tutti i popoli dell'impero. È una conseguenza dell'importanza, della crescita della forza politica che avevano acquisito le chiese cristiane e anche una conseguenza del monoteismo cristiano che, a differenza del paganesimo era politeistico, la religione cristiana crede in un unico Dio e quindi in un'Unica Verità con esclusione delle altre divinità e di tutte le altre religioni. Quindi il legame stretto tra gli imperatori romani e la religione cristiana porta a riconoscere un'unica religione ed un'unica verità e importa come obbligatoria a tutti i sudditi dell'impero. Quindi viene ad essere invertito il rapporto tra cristianesimo e religioni pagane perché ad essere perseguitate adesso sono le religioni pagane. La religione cristiana è divenuta la religione ufficiale e gli imperatori romani iniziano a emanare disposizioni di privilegi nei confronti delle chiese cristiane ed emanare delle disposizioni persecutorie nei confronti sia dei pagani sia degli eretici, coloro che essendo cristiani si distaccano dalla dottrina ufficiale

della Chiesa. Questo è determinato dal rapporto/legame stretto tra potere politico e potere religioso. Possiamo dire gli imperatori romani sono venuti ad applicare alla religione cristiana quella che era la concezione della religione in epoca antica, cioè quella del rapporto di RECIPROCITÀ tra potere politico e religioso, unificando in un unico capo sia l'autorità politica sia quella religiosa. Ed infatti il sistema del cesaropapismo è quel sistema in cui proprio l'imperatore romano è sia il capo politico sia religioso, perché la religione diviene un fattore fondamentale della società e l'imperatore romano se vuole controllare la società deve controllare la religione. Tutta l'organizzazione delle chiese cristiane viene subordinata all'autorità dell'imperatore. È l'imperatore il capo supremo sia dell'organizzazione politica sia dell'organizzazione religiosa.

Questo atteggiamento lo ritroviamo già da Costantino. Già allora aveva capito l'importanza per rafforzare il proprio potere politico di tenere sotto controllo la religione cristiana. Tanto è vero che già Costantino aveva iniziato a intromettersi nell'organizzazione interna delle chiese cristiane e a dare disposizioni imperiali che imponevano norme anche all'organizzazione religiosa delle chiese, a convocare ad es. anche dei concili come quello di Micea del 325 , convocato dall'imperatore Costantino, per debellare un'eresia ariana che si stava diffondendo nelle comunità cristiane e dall'imperatore che presiede questo concilio di vescovi riuniti per riflettere sulla compatibilità di questa dottrina con la dottrina ufficiale che poi arriveranno con la condanna di questa dottrina, l'arianesimo come dottrina eretica, e l'imperatore Costantino è lui che adotta tutte le disposizioni per perseguitare gli eretici. Perché l'imperatore ritiene che la convivenza pacifica e l'ordine della società non può essere mantenuto se non c'è ordine nell'ambito dell'organizzazione ecclesiastica. È l'imperatore che si fa garante della dottrina ufficiale. Questo sistema del cesaropapismo viene assunto dagli imperatori romani e che viene a subordinare al controllo degli imperatori l'organizzazione delle chiese cristiane. Parliamo al plurale “chiese cristiane” perché in origine non c'era un'unica ma tante con propria autonomia.

Anche se nell'ambito delle diverse chiese cristiane un ruolo di prevalenza vengono ad assumere da un lato la CHIESA DI ROMA, nella pars occidentis romana, dall'altra la CHIESA DI COSTANTINOPOLI/BISANZIO, nella pars orientis.

Se in un primo tempo i sistemi di rapporti tra le due parti del sistema romano sono molto simili, progressivamente si vengono diversificare per i diversi destini delle stesse. In quanto la parte occidentale viene a cadere prima sotto la spinta delle invasioni barbariche che vengono a creare sotto la spinta dell'impero nuove formazioni politiche, nuovi regni barbarici che si

In occidente la situazione cambia, dal momento che l'autorità politica dell'imperatore romano perde di potere, la chiesa latina con a capo il vescovo di Roma (che progressivamente assume una posizione suprema su tutta l'organizzazione ecclesiale) viene ad essere più autonoma e si dà un'organizzazione più indipendente, centralizzata e tenta di porsi nei confronti delle istituzioni germaniche in una posizione di parità, operando nei confronti dei regni germanici in posizione di indipendenza. Questo porta a una sovranità di fatto del pontefice nella parte occidentale dell'impero, il quale viene anche ad assumere un ruolo di supplenza nei confronti della mancanza dell'autorità politica di riferimento per le genti latine e cristiane, sostituendosi alla autorità politica territoriale. Questo porta la chiesa latina, con a capo il papa, a sviluppare una nuova concezione dei rapporti tra autorità politica e religione, che non vede più il potere religioso subordinato al potere politico, ma afferma la distinzione tra poteri, richiamando il principio dualistico alla base della dottrina cristiana che distingueva tra potere temporale e spirituale. I pontefici riprendono il principio per affermare l'indipendenza della sfera religiosa rispetto alla autorità politica. Questo lo troviamo scritto nella lettera da Gelasio primo ad Anastasio. L'imperatore d'oriente, nonostante la distanza, continuava a pretendere di subordinare l'organizzazione religiosa della chiesa latina al proprio controllo. Ma di fronte a queste continue ingerenze da parte dell'imperatore il pontefice Gelasio gli invia questa lettera in cui richiama questa diversa concezione: una concezione che sostiene che nel mondo ci siano due poteri, uno spirituale e uno temporale. Uno fa riferimento alla sfera religiosa latina e l'altro all'impero. Entrambe le sfere sono garantite e volute da dio e servono per il bene dell'umanità per l'ordine generale. L'imperatore Gelasio sostiene anche che tra le due si debba riconoscere un ruolo preminente all'autorità spirituale, in quanto investita di un ruolo più importante che è quello di guidare gli imperatori nel modo di reggere l'impero, di modo che la loro volontà risponda a quella divina. Di questa correttezza del modo di gestire il potere temporale è custode il papa; ecco perché si afferma che l'autorità temporale debba sottostare al giudizio dell'autorità spirituale. Siamo andati oltre il principio dualistico, che non stabiliva subordinazione, mentre Gelasio adombra la superiorità del potere spirituale rispetto al temporale. Il romano pontefice tuttavia non ha ancora la forza di attuare questa dottrina (che ribalta quella alla base del cesaropapismo), che verrà portata avanti per tutto il medioevo. Ma perché tale concezione si possa attuare sono necessari alcuni cambiamenti che si realizzeranno dopo: prima conditio era che il papato avrebbe dovuto consolidare il proprio potere nei confronti dei sovrani. L'organizzazione della chiesa era ancora agli inizi e anche se voleva essere pari all'autorità politica era ancora in posizione di debolezza. La seconda condizione era un'alleanza tra la chiesa e un'autorità secolare che avesse aderito alla fede cristiana, che riconoscesse il papa e la subordinazione

dell'esercizio del suo potere al giudizio del papa stesso, cosa che non avveniva nei confronti dei sovrani barbarici, che erano pagani. Mano a mano, successivamente alla azione di evangelizzazione, avviene conversione al cristianesimo che realizza le conditiones per l'attuazione progressiva per l'attuazione del nuovo sistema, teocratico, con alla base un potere che deriva da Dio, che lo conferisce all'autorità politica e a quella spirituale allo stesso modo. Entrambe fanno riferimento a Dio. Questo sistema si affermerà con la nascita di una nuova org che è il Sacro Romano Impero (d'ora in avanti SRI), organizzazione che nasce dall'alleanza tra papa e Carlo Magno, re dei franchi. L'alleanza affonda le basi prima di Carlo, quando Pipino il breve, suo padre, aveva siglato un accordo con il papa per opporsi ai longobardi, tanto che i territori conquistati da Pipino vennero donati al pontefice Stefano II, costituendo la prima base territoriale dello stato pontificio. Il papa, in forza di questo accordo, viene anche ad avere un potere temporale, che si aggiunge al già detenuto potere spirituale.

Per giustificare a posteriori questo potere nel IX sec. viene redatto il documento Donazione di Costantino , dichiarato falso ex post, ma che per lungo tempo è stato ritenuto autentico. È stato prodotto a sostegno della autorità del pontefice. Nel documento si finge che lo stesso imperatore Costantino, per ringraziare Silvestro della procurata guarigione dalla lebbra, avrebbe donato al pontefice il territorio di Roma e province limitrofe (ovvero territori in realtà donati da Pipino). Gli avrebbe attribuito anche dignità imperiale. Questo documento falso voleva legittimare il potere temporale del papa. Inizialmente il documento è passato come autentico, fino a secoli dopo in cui fu dichiarato falso prima da Cusano e poi da Valla. Fu utile comunque al suo scopo. Il SRI nasce la notte di Natale dell'800 con l'incoronazione di Carlo Magno da parte del papa (Leone III). Il gesto ha una forte valenza simbolica, dal momento che significa la restaurazione della sovranità imperiale in occidente e anche il trasferimento di questa sovranità dai romani ai franchi. Altra simbologia è quella del papa che incorona Carlo, richiamando la teoria teocratica che affermava la derivazione del potere da Dio e che viene trasmesso all'imperatore attraverso il romano pontefice, sottolineandone la posizione di superiorità. Il pontefice riceve tutti e due i poteri e poi trasmette all'imperatore quello temporale, sottomettendolo al proprio controllo. Già con la nascita del SRI abbiamo un primo inizio di attuazione del sistema teocratico, anche se non viene ancora attuato, perché se queste erano le idee del papa, Carlo ne aveva altre. Lui sfrutta l'alleanza per rafforzarsi, ma poi nella pratica preferisce il vecchio sistema del cesaropapismo. Dà vita a una serie di riforme che porteranno al sistema feudale e che subordinano il potere spirituale al politico. Il papa non aveva ancora forza sufficiente per opporsi q tali ingerenze. Il potenziamento del potere politico del papato lo vediamo nel sec XI, momento in cui prende il via un'altra serie di riforme da

Quello di Worms non è un vero e proprio accordo perché segue una formalità che verrà ripresa anche da altri concordati, che ha una forma diversa dal bilaterale. In realtà sono due dichiarazioni distinte, una dell'imperatore e una del papa, con cui si fanno delle reciproce concessioni. L'imperatore rinuncia all'investitura religiosa e garantisce la libertà dell'autorità religiosa di designare le proprie cariche; dal canto suo il Papa accetta che la procedura di elezione avvenga alla presenza dell'imperatore e che sia lui a conferire i titoli della investitura civile (scettro). Il papa dà il titolo ecclesiale e l'autorità politica il titolo temporale. Questo concordato prevede una duplice investitura che segna una distinzione di competenze tra civile e spirituale. I vescovi restano subordinati al sovrano per obblighi temporali e al papa per quelli spirituali. Se il papa ritiene indegno l'imperatore lo può deporre e può sciogliere i sudditi dall'obbligo di osservanza nei suoi confronti, attraverso la scomunica. La forza del papa è quella di poter incidere sul rapporto di obbedienza dei sudditi rispetto al proprio imperatore. Se questi viene scomunicato perde la legittimità del proprio potere e quindi i sudditi possono non riconoscerlo più. Ecco il perché di Enrico IV a Canossa. Il romano pontefice aveva tecnicamente un'autorità solo spirituale, che pero per il sistema teocratico sconfinava in una potestà diretta negli affari temporali. Questo perché, avendo un potere di giudizio ultimo sul modo di esercitare il temporale, alla fine era il papa che decideva sul modo di gestire il potere. Questo sistema teocratico viene affermato dai pontefici Gregorio VII, Gregorio IX, Innocenzo III, Innocenzo IV, fino a Bonifacio VIII, che afferma il sistema nel modo più ampio possible con la bolla unam sanctam , ma paradossalmente quando il pontefice affermava nel massimo grado la propria visione del sistema di conseguenza il proprio potere la situazione cambia, indebolendo di fatto il suo potere. Le successive evoluzioni portano infatti a tre cambiamenti importanti, di cui il primo è un indebolimento del papato. Abbiamo visto come fosse possibile affermare il sistema teocratico in quanto il pontefice aveva affermato il proprio potere sia all'interno della chiesa sia nei confronti dell'autorità imperiale. Il conflitto tra Bonifiacio VIII e Filippo il bello (re di Francia) evidenzia una situazione diversa, cioè la debolezza del papa che non riesce ad imporsi del sistema temporale. Filippo il bello farà eleggere un papa francesce e trasferisce la sede pontificia ad Avignone, dando vita al periodo della cattività avignonese. Una volta che i papi tornano nella sede romana, un altro evento storico contribuisce ad aumentare la debolezza del papato, ovvero lo scisma di occidente. C'erano delle fratture all'interno del sistema dei cardinali che portano all'elezione di due diversi papi (a cui se ne aggiungerà in seguito anche un terzo). Il conflitto viene sanato solo con il concilio di Costanza. Questo delinea anche una debolezza del papa all'interno della chiesa stessa, perché

il collegio dei vescovi, che viene riunito nel concilio di costanza, viene ad avere un ruolo di preminenza nei confronti del romano pontefice. Durante il concilio i vescovi depongono tutti e tre i papi precedentemente eletti per eleggerne uno di comune accordo, ritenuto legittimo. Segue una serie di vicende storiche (da leggere sul libro) che sottolineano il venir meno della posizione di forza del papa, che perde progressivamente la propria superiorità nei confronti dei sovrani temporali, nonché la posizione di supremazia all'interno della sua stessa chiesa. Il papa non ha più la forza di affermare il sistema teocratico, ma in compenso si rafforza il potere dell'autorità secolare. Nasce, in epoca moderna, un nuovo soggetto politico: lo stato in senso moderno. Lo stato in senso moderno frantuma l'unità del SRI e fa nascere dei nuovi soggetti che rivendicano sul territorio un potere sovrano. Questi non riconoscono all'interno del proprio territorio la concorrenza di un potere diverso dal proprio né temporale né religioso. Viene dunque meno organizzazione unitaria del SRI, con due poteri universali (imperatore e papa) a cui erano subordinati tutti gli altri poteri e si afferma la sovranità territoriale del monarca delle diverse nazioni. Princeps in regno suo est imperator. Si esclude l'ingerenza dell'imperatore, ma anche quella del potere religioso e si afferma che nel territorio dello stato l'unico potere è quello stata. Le organizzazioni del territorio sono subordinate al potere del sovrano, compresa quella ecclesiale. Il sovrano quindi afferma un nuovo rapporto rispetto alla religione perché, in quanto unico detentore del potere, afferma la propria competenza a occuparsi di tutte le esigenze della popolazione sul territorio, quindi anche della religione, dal momento che questa costituisce un indispensabile strumento di potere per garantire ordine e coesione sociale. Il sovrano subordina al proprio potere la vigilanza sulla religione che verrà gestita secondo i suoi interessi. Il sistema è ancora religiosamente informato perché il sovrano continua ad affermare di aver ricevuto il proprio potere da Dio. Non è più il papa però ad essere giudice supremo, ma è il sovrano stesso. L'organizzazione è ancora teocratica, ma vede solo il potere del sovrano che lo ha ricevuto da dio. Altro elemento è quello della riforma protestante. È un fenomeno complesso e articolato in diverse modalità, che prende avvio dalla contestazione di Lutero nei confronti del papato con le sue 95 tesi nel 1517. Data di nascita tradizionale della riforma. Innanzitutto la riforma fa venire meno la unicità del cristianesimo che non è più rappresentato dalla sola chiesa cattolica ma nascono nuove chiese cristiane (protestanti). Nascono più interlocutori. Queste nuove chiese affermano una dottrina diversa del modo di rapportarsi tra autorità politica e religiosa. A partire da Lutero si elabora una teoria che riprende il dualismo cristiano ma lo interpreta in modo diverso rispetto alla dottrina del papa. Lui dice che ci sono due regni: uno spirituale e uno

In tutto questo sistema giurisdizionalista confessionista emerge una domanda: la libertà religiosa come viene garantita? Non viene minimamente garantita né riconosciuta. Fin dalla concezione antica essa non era mai ammessa perché per essere integrati in una comunità bisognava condividere la fede. Tutti i sistemi che abbiamo visto sono integralisti perché non ammettono che le persone possano professare una fede diversa. Questa visione era fatta propria dal sovrano che voleva controllare la religiosità dei propri sudditi e non consentiva che venissero venissero professate fedi diverse, ma era avallata anche dalla religione stessa, dal momento che sia quella cattolica che quella riformata condividevano una visione intransigente della verità. Sia da parte della religione sia da parte degli stati non c'era riconoscimento del diritto di seguire le proprie convinzioni personali. La religione era quella del sovrano che decideva se aderire a una fede o meno. Avveniva anche che tra gli stati stessi ci fossero dei conflitti, tra imperatore e principi territoriali che aderivano alla religione riformata per sottrarsi all'imperatore. Nell'ambito di queste guerre di religione si giunge a dei passaggi importanti, ovvero alla stipulazione di trattati di pace tra imperatore e sovrani che portano a dei progressi nell'impostazione del rapporto tra politica e religione e nel riconoscimento della facoltà individuale di seguire religioni diverse da quella ufficiale. Ricordiamone due in particolare. Il primo di questi trattati è la pace di Augusta del 1555, stipulata tra imperatore e principi che avevano aderito al protestantesimo. Con questa pace viene sancita la definitiva rottura dell'unità nell'ambito dell'impero. Si riconosce il diritto per i sovrani territoriali di scegliere la religione che preferiscono. Si afferma il diritto di libertà religiosa del sovrano. Un eguale diritto di libertà non ce l'hanno pero i sudditi, la cui fede viene imposta dal sovrano nel proprio territorio (cuius regio eius religio). Si riconosce tuttavia a chi non vuole aderire alla religione ufficiale lo ius migrandi. Pero ancora ci sono dei passi da fare per un progresso di riconoscimento.

Un passo in avanti viene fatto dalla pace di Westfalia a conclusione della guerra dei 30 anni. Essa conferma il principio della sovranità territoriale e la possibilità del sovrano di dettare la religione di un territorio. Si dà anche la possibilità per chi non sia della stessa fede del sovrano di seguire la propria (solo culto domestico). Questo ampliamento nell'ammissione di culti diversi nell'ambito dello stesso territorio è importante perché consente la coesistenza di più religioni legittime nell'ambito dello stesso territorio. Questo progressivamente porterà a far cambiare atteggiamento al sovrano nei confronti delle religioni, che avrà più interlocutori e gradualmente questo farà maturare un'idea di equidistanza del sovrano rispetto alle religioni. Il rapporto stretto con un'unica religione viene meno. A questo si arriverà pero molto più avanti.

In quest'epoca permane l'atteggiamento confessionista, per cui il sovrano predilige una confessione e la possibilità data agli altri di seguire altre religione non integra la concessione di un diritto, ma un mero atto di tolleranza. Il sovrano puo benevolmente concedere a persone di fede diversa di seguire la propria confessione come culto domestico. Non è un vero riconoscimento, che non dà adito ad una equiparazione, perché queste fedi sono sempre viste in modo deteriore rispetto a quella ufficiale. A volte seguire una diversa religione puo anche essere motivo di discriminazione con riferimento ai diritti civili e politici. I culti diversi si possono esercitare solo in privato. Nonostante i limiti rispetto alla visione che abbiamo noi della libertà religiosa, Westafia amplia la possibilità di coesistenza delle religioni. La storia mostra come progressivamente vengono emanati sempre più spesso editti di tolleranza che ammettono culti diversi rispetto all'ufficiale. Per affermare l'idea di libertà religiosa devono maturare diverse idee, che vengono elaborate e consolidare nei sec XVII e XVIII ad opera di alcune correnti di pensiero (giusnaturalismo, razionalismo, illuminismo etc.) che portano principi diversi rispetto a quelli confessionisti e integralisti. Queste correnti riconoscono come innato il diritto di scelta della propria fede, che si pone come limite al potere sovrano. Sono le persone che scelgono il loro indirizzo religioso e lo stato deve restare equidistante.

È un crogiolo di pensiero che progressivamente farà emergere il separatismo. Si tratta di un sistema rivoluzionario, tant'è che i primi stati in cui si afferma lo fa con una rivoluzione che scardina il sistema precedente e impone questo. Esempio sono gli USA e la Francia, in cui si afferma per primo il sistema separatista. I principi a cui si rifanno i separatisti guardano a cio che si è detto, cioé al riconoscimento di un diritto di libertà religiosa riconosciuto a tutti e in cui lo stato non puo immettersi. Si afferma anche una secolarizzazione dei poteri dello stato, una separazione del potere secolare rispetto alla religione. Il potere statale non deriva da Dio ma ha una legittimazione autonoma sulla base della sovranità popolare ed è indipendente dal controllo spirituale, dam momento che non amette riferimento a principi religiosi. Si allenta il rapporto tra stato e religioni e per questa secolarizzazione lo stato si afferma come incompetente per occuparsi della religione, che viene rimessa alla sfera privata. Lo stato si occupa delle esigenze dei sudditi senza nessuna ingerenza da parte di altri poteri. Tutte le competenze un tempo riconosciute all'autorità religiosa vengono assunte dallo stato, che l'unico punto di riferimento per i sudditi. L'incompetenza dello stato in ambito religioso porta ad un riconoscimento della parità tra le religioni. Esse per lo stato hanno tutte eguale valore. Le confessioni religiose perdono la rilevanza pubblica e vengono equiparate a associazioni private, senza nessun potere sovrano ma assoggettate a norme comuni che regolano