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sbobine diritto ecclesiastico 2010 torino
Tipologia: Appunti
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Epoca antica La religione nelle civiltà più antiche era un fenomeno etnico, strettamente connesso con la vita sociale di un gruppo: utilizzando la terminologia latina, molto ruotava attorno al culto del mos maiorum. La religione era quindi “espressione” della storia di quel gruppo.
Ogni gruppo etnico aveva un fenomeno caratteristico proprio. Vi era una stretta connessione tra strutture religiose e strutture politiche. Gli ambiti di competenza erano divisi all’interno di un’unica organizzazione.
poi la repubblica e infine il principato. Le cariche sacerdotali, ai quali era affidata l’amministrazione del culto erano cariche pubbliche.
espressione del potere religioso a Roma.
i propri confini tendeva ad inglobare nel pantheon anche le divinità venerate dai popoli conquistati. Si assiste ad un processo di “romanizzazione delle divinità”. Gli unici popoli che si discostano da questa impostazione furono quello ebreo e quello cristiano.
divinità. Essi, inoltre, rifiutano qualsiasi tipo di sottomissione al culto dell’imperatore. Si resero colpevoli agli occhi delle autorità imperiali del grave crimine di lesa maestà nei confronti del principe. I secoli sino al IV vedono aspre persecuzioni nei loro confronti.
di Gesù: “Date a Cesare ciò che è di Cesare, date a Dio ciò che è di Dio”. In questa massima è sintetizzata la dottrina del dualismo cristiano. Esistono due ambiti, due poteri: quello spirituale, che attiene alla sfera della coscienza ed è esercitato dalle autorità religiose e quello temporale, appannaggio dell’Impero. Questa dottrina viene subito considerata rivoluzionaria e quindi perseguitata.
espansione. I vescovi iniziano a ricoprire cariche pubbliche di giurisdizione. La Chiesa inizia a recepire l’organizzazione dell’Impero.
inizia ad essere perseguitato, assieme alle eresie cristiane. Le persecuzioni vengono svolte dalle autorità civili su diretta supervisione dell’imperatore. Quest’ultimo rivendica inoltre il potere di controllo anche sul profilo dottrinale della religione. Già Costantino, in passato, aveva dimostrato una certa ingerenza nell’ambito religioso come la convocazione, per sua iniziativa, dei concili ecumenici per dirimere le questioni religiose. L’esempio più chiaro è il Concilio di Nicea, dove emerse l condanna per l’eresia dell’arianesimo.
territorio occidentale diviene preda delle invasioni barbariche e si frammenta in numerosi regni autonomi.
culminano nel 1054 con il grande Scisma d’Oriente , allorché le due Chiese inizieranno i loro cammini separati.
Medioevo
Chiesa d’Occidente: viene meno il potere imperiale con conseguente confusione del potere politico. Essa inizia ad assumere gradualmente un potere temporale che la porta ad ottenere un rapporto di quasi parità con i regni romano- barbarici. In questa fase il Papa, vescovo e patriarca di Roma, assume il comando della Chiesa d’Occidente e del patriarcato di Roma, estendendo anche il potere temporale sui territori nei dintorni dell’Urbe.
Papa Gelasio I (492-496): revisiona la teoria del dualismo cristiano. Afferma sempre l’esistenza di due poteri, quello del papa e quello dell’imperatore, che si svolgono ciascuno nel proprio ambito. Si pongono quindi su un piano di parità. Il potere spirituale è però più importante poiché deve rispondere dinanzi a dio anche per quanto riguarda il potere temporale. Il potere spirituale ha quindi una funzione di “controllo”. Proprio la teoria di Gelasio sarà la dottrina alla base della costruzione del Sacro Romano Impero : Il re dei Franchi Carlo Magno venne incoronato imperatore a Roma da papa Leone III, la notte di Natale del 800. Potere spirituale e potere temporale si coalizzano quindi per garantire la salvezza del popolo cristiano. Entrambi i poteri derivano da Dio: con la morte di Carlo Magno iniziano i contrasti su quale dei due debba prevalere sull’altro. Da papa Gregorio VII , metà XI sec. fino a Bonifacio VIII , inizi XIV sec., assistiamo alla prevalenza della Chiesa sull’Impero.
Riforma Gregoriana : sancisce la libertà della Chiesa dall’ingerenza dell’Imperatore. Proprio a proposito della riforma vi è un documento di dubbia attribuzione, il Dictatus papae che risalirebbe al 1075 e dichiara espressamente la superiorità della Chiesa sull’autorità politica, base di un sistema teocratico. Vi sono alcuni principi che emergono chiaramente dal documento
all’Imperatore il potere temporale; il Papa è quindi titolare di una potestas directa in temporalis.
Da parte dell’Imperatore vi è l’opinione che vi debba essere un reciproco rispetto. La decadenza che la Chiesa attraverso nei secoli XIII – XIV si conclude con i settant’anni di cattività avignonese. Vi è un nuovo personaggio che avanza nella gerarchia di poteri: il sovrano della monarchia nazionale. Assistiamo alla nascita dello Stato moderno : nessun altro potere al di sopra di quello del monarca nel suo territorio. E’ il principio del rex in regno suo est imperator. Le religioni sono quindi soggette all’autorità dei sovrani nazionali: nasce il sistema regalista/giurisdizionalista.
Rinascimento ed Età Moderna Il mondo cristiano inizia ad essere frammentato in una molteplicità di parti, il Papa non ha più il comando di un’organizzazione unitaria. Riforma protestante : le chiese protestanti possiedono una diversa visione dei rapporti che intercorrono con il potere politico: affermano la separazione fra i due “regni” quello spirituale, che concerne il rapporto fra la coscienza umana e Dio, e quello secolare che concerne i rapporti soggettivi fra le persone, ove l’imperfetta natura umana necessita di un potere coercitivo. Le chiese protestanti riconoscono il potere temporale anche pe l’organizzazione della Chiesa stessa. Si parla in questo caso di Chiese territoriali di stato. La loro organizzazione viene regolata dall’autorità politica presente in quel territorio. Sistema giurisdizionalista Il cosiddetto sistema giurisdizionalista prende diversi nomi a seconda degli stati dove si sviluppa: territorialismo in Germania, gallicismo in Francia, leopoldinismo in Toscana, giuseppinismo in Austria. Si possono riconoscere però alcuni principi comuni:
strumento di ordine e coesione sociale. Il potere temporale è ricevuto dal sovrano direttamente da Dio con la gerarchia dei due poteri ribaltata. Lo Stato esercita i suoi poteri sulle organizzazioni confessionali presenti sul suo territorio: principio del iura maiestatica circa sacra.
Gli Stati che hanno rapporti con le Chiese protestanti hanno poteri più estesi rispetto ai sovrani rimasti fedeli alla Chiesa di Roma:
stesso piano di trattativa. Con l’accordo fra il papa e Napoleone si riconosce la religione cattolica religione di Stato, ma non vengono restituiti i beni incamerati dalla rivoluzione. Il clero viene però mantenuto dallo Stato. Il concordato rimarrà in maggioranza sulla carta.
Secolo XX Il secolo XX vede l’avvento di una nuova forma statale che prende il nome di sistema totalitario. Ogni sistema ha mantenuto con la religione un atteggiamento diverso, a seconda della sua ideologia. In Unione Sovietica si è instaurato un sistema “separatista” che consiste in una radicale applicazione del metodo giacobino succeduto alla rivoluzione del ’89. I Fascismi europei hanno invece preferito raggiungere un concordato con le religioni, dei quali il più importante e conosciuto è quello italiano del ’29 ma anche la Spagna e il Portogallo hanno seguito quest’impostazione. In Italia la religione cattolica diventa religione di Stato. Viene introdotto il matrimonio concordatario e le vengono concessi alcuni privilegi. Viene inoltre previsto il finanziamento statale del clero e la possibilità alla Chiesa di fornire assistenza spirituale dall’interno agli ospiti delle strutture segreganti (caserme, ospedali, case di cura, penitenziari, ecc.) Chi presta servizio deve però giurare fedeltà allo Stato. Dopo la II Guerra Mondiale. Gli anni che seguono il secondo conflitto mondiale vedono una forte limitazione dei poteri dello Stato, obbligato a rispettare i diritti fondamentali dell’uomo, sanciti dalla Dichiarazione del ’48. Lo Stato inizia a farsi promotore dei diritti della persona e, tra questi, la libertà religiosa. Conseguentemente la Chiesa vede ridimensionato il proprio ambito. Gli Stati e le confessioni religiose hanno trovato una convergenza su alcuni principi da rispettare. Le forme sviluppatesi nei secoli precedenti sono state adattate all’organizzazione statale e si preferisce parlare di sistemi “misti”. Ecco le principali forme adottate tra i Paesi europei
quindi si preferisce parlare di neo-coordinazionismo: i Paesi in cui si può riscontrare questo sistema sono l’Italia, la Spagna, il Portogallo, l’Austria, la Germania, ecc.
Belgio;
recentemente modificato il loro atteggiamento passando ad un sistema separatista, come la Svezia e la Norvegia. Il Paese più importante dotato di una Chiesa di Stato è l’Inghilterra.
un’altra, come avviene in Grecia.
Gli Stati europei sono però giunti ad una convergenza di principi a cui tutti aderiscono che sono:
inviolabili.
religiosa da seguire dai cittadini. Questo principio è leggermente attenuato nei Paesi con Chiesa di Stato;
in antitesi con il sistema separatista puro. Le religioni svolgono un ruolo pubblico che lo Stato non può negare. Le religioni che interloquiscono con lo Stato sono molteplici. Si può andare da un finanziamento agli enti e alle attività religiose fino al mettere a disposizione delle confessioni religiose strutture pubbliche per l’esercizio dei culti. Naturalmente la collaborazione non deve essere discriminatoria verso altre confessioni religiose.
I patti Lateranensi con il trattato hanno risolto la questione romana e la posizione della santa sede, con il concordato hanno regolato la posizione della chiesa italiana in Italia.
Questo concordato è analogo ad altri concordati stipulati nello stesso periodo tra la chiesa e gli stati totalitari, e, anche se la chiesa aveva ottenuto delle posizioni di privilegio con questi accordi, in realtà era subordinata allo stato.
Subito dopo i patti lateranensi è stata emanata la legge dei culti ammessi, con la quale lo stato da un lato estendeva anche alle minoranze religiose alcuni istituti che erano già previsti per la chiesa cattolica, es. la possibilità di effettuare un matrimonio religioso con effetti civili, però dall’altro subordinava queste confessioni religiose a una serie di minuziosi controlli che andavano a ridurre la sfera della loro libertà.
Tutti questi provvedimenti vengono a scontrarsi con la situazione costituzionale che s’instaura dopo la seconda guerra mondiale e con l’avvento della costituzione democratica promulgata il 1\1\1948.
Con la costituzione il piano dei valori è radicalmente mutato, perché la costituzione enuncia dei principi diversi dai provvedimenti esaminati prima.
Per quanto riguarda i rapporti con le confessioni religiose si possono sottolineare alcuni principi particolarmente significativi:
La costituzione distingue il rapporto dello stato con la chiesa cattolica e dello stato con altre confessione religiose, la distinzione avviene anche in due articoli diversi, formalmente si segna la differenza tra la chiesa cattolica e le altre confessioni religiose. Questi rapporti sono il seguito di un’evoluzione che riguarda non solo il ruolo dello stato ma anche il ruolo che la chiesa rivendica per se.
Per quanto riguarda le altre confessioni religiose, ragioni storiche ma anche ragioni che riguardano l’identità di queste confessioni religiose hanno portato a prevedere un articolo diverso, ma il fatto che vi siano diversi articoli che regolano in modo diverso il rapporto dello stato con la chiesa cattolica e dello stato con le altre confessioni religiose non vuol dire che all’una bisogna riconoscere una posizione privilegiata e alle altre una posizione inferiore, vuol dire solo che i rapporti dello stato con la chiesa cattolica si sono storicamente evoluti in modo diverso e hanno dato origine ad un trattamento particolare.
D’altro canto i rapporti dello stato con le altre confessioni religiose hanno avuto una diversa evoluzione, sono stati regolati in modo diverso però non vuol dire che alle altre confessioni religiose non si possa riconoscere il medesimo spazio di libertà della chiesa cattolica.
Anche alle altre confessioni religiose si riconosce l’autonomia o il diritto di organizzarsi secondo regole proprie e quindi il divieto di ingerenza dello stato nella loro organizzazione interna.
quindi non è più diritto di nomina dello stato delle cariche ecclesiastiche ne è previsto il giuramento di fedeltà dei titolari degli uffici la chiesa riceve la propria libertà di nomina dei titolari degli uffici ecclesiastici, d’altro canto vengono anche meno quelle forme di imposizione in modo indiscriminato a tutti indipendentemente dalle loro coscienze personali, viene meno l’insegnamento obbligatorio della religione cattolica nelle scuole.
C’è un ulteriore accordo che segue quello di villa madama, è un accordo più specifico, stipulato sempre tra lo stato e la chiesa cattolica che riguarda la materia degli enti ecclesiastici e del sostentamento del clero, è una materia particolarmente delicata soprattutto sotto i profili patrimoniali che si presentava particolarmente ostica nel raggiungere accordi per cui si è preferito promulgare prima l’accordo in generale e dopo l’accordo in specifico su questa materia, quindi prima è stato concluso l’accordo di villa madama (18\2\84) e a seguire è stato concluso anche l’accordo specifico su queste materie, concluso il 15\11\84, anche in questo ambito c’è una forte separazione tra le competenze dello stato e le competenze della chiesa, es. esistono ancora forme di finanziamento pubblico del clero cattolico, ma questo finanziamento è affermato col trattato.
Questi nuovi accordi tra stato e chiesa prevedono anche la possibilità di intese aggiuntive, anche su alte materie, che sono già regolate dagli accordi ma che hanno bisogno di essere maggiormente precisate.
Per tutte queste puntualizzazioni è possibile ricorrere ai cd. accordi sub-concordatari , cioè degli accordi presi non dai rispettivi capi di governo ma da singoli ministeri dello stato (i singoli ministeri interessati) e la conferenza episcopale italiana, quindi sono degli accordi più specifici di attuazione del concordato.
Es. accordi sull’insegnamento della religione nelle scuole, stipulati tra ministero istruzione e conferenza episcopale italiana.
Questo sottolinea il fatto di una preferenza nel regolare i rapporti, una preferenza che si rispecchia nel sistema concordatario, con la chiesa cattolica.
Questo sistema dell’accordo la costituzione lo estende anche alle altre confessioni religiose, perché il 3°comma dell’art.8 prevede la possibilità di stipulare intese fra lo stato e le altre confessioni religiose al fine di regolare i reciproci rapporti.
La stipulazione del 3°comma dell’art.8 ha avuto un notevole ritardo perche si è voluto aspettare la conclusione della revisione dei patti lateranensi, prima di concludere intese con le confessioni religiose.
Quindi anche se in realtà era già stata avviata e conclusa negli anni ’70 un primo accordo con la prima confessione religiosa (chiese valdesi e metodiste) si è aspettata la conclusione degli accordi di villa Madama per definire le intese con le chiese valdesi e metodiste, infatti la prima delle intese previste dal 3°comma dell’art.8 cost. è stato siglato il 21 \2\1984, viene siglata la prima intesa dello stato italiano con una religione diversa dalla cattolica, questa prima religione sono le chiesi valdesi e metodiste, rappresentate dalla tavola valdese, che è l’organismo di governo delle chiese valdesi, che per questa occasione si sono unite con le chiese metodiste e sono entrambe rappresentate dalla tavola valdese.
Negli anni successivi altre confessioni, seguendo l’esempio della tavola valdese, hanno chiesto di stipulare intese con lo stato italiano, si apre cosi la “stagione delle intese”(dal 1984 al 1993).
Le motivazioni per cui le confessioni religiose abbiano voluto stipulare intese con lo stato possono essere ricondotte a 2:
enti che le singole persone ad una serie di attenti e minuziosi controlli e limitazioni;
nei confronti dello stato, l’intesa è lo strumento che consente alle confessioni religiose di rivendicare la loro specifica identità, sono richieste che rispecchiano le proprie convinzioni e che permettono di organizzarsi e di esercitare le proprie funzioni religiose, che sono molto diverse da confessione a confessione;
questi due motivi si ritrovano nella prima intesa stipulata con la tavola valdese del ’84.
Questa intesa, che apre la strada ad altre, è un’intesa molto rivendicativa, perché è molto presente l’intento di rivendicare una propria identità specifica il cui scopo era di differenziarsi dall’altra confessioni religiose che aveva già raggiunto accordi con lo stato (chiesa cattolica).
Quello che interessava di più alla tavola valdese era l’affermazione di principi che la contraddistinguono rispetto alla chiesa cattolica.
Questa prima intesa doveva essere una rivendicazione del proprio modo di essere una confessioni religiose diversa dalla cattolica, si voleva sottolineare la differenza del modo di regolare i rapporti con lo stato rispetto a come erano stati gestiti dalla chiesa cattolica, le differenza stanno nel sottolineare una maggiore separazione tra lo stato e la confessioni religiose (maggiore distinzione tra competenza dello stato e la vita delle confessioni religiose ).
Es. la tavola valdese rifiuta il finanziamento da parte dello stato, afferma che la religione non ha bisogno di una tutela penale da parte dello stato.
Queste posizione che caratterizzano la tavola valdese progressivamente si inseriscono nelle intese successive, già le due intese successive sono più lunghe perche recepiscono alcune disposizioni che erano previste negli accordi con la chiesa cattolica e che sono ritenute utili anche nei rapporti con queste confessioni religiose (assemblee di dio in Italia e unione italiana delle chiese avventiste del settimo giorno) entrambe queste intese sono state siglate il 26\12\1986.
Questa assimilazione di intese con gli accordi con la chiesa cattolica si intensifica con le intese successive.
Le intese che seguono sono quella 1987 con l’unione delle comunità ebraiche italiane, 1993 l’unione cristiana evangelica in Italia con la chiesa evangelica luterana in Italia.
Queste intese sono quasi delle fotocopie l’una con l’altra, perché è come se si fosse consolidato uno schema di intese (trattano tutte più o meno gli stessi argomenti e prevedono più o meno le stesse disposizioni), per tutte la disciplina ricalcata è simile a quella della chiesa cattolica.
La tavola valdese è venuta progressivamente a cambiare il proprio atteggiamento rigido ed a stipulare delle intese modificative della prima in modo da aderire anche loro a queste disposizioni che sono ritenute utili, in particolare il finanziamento pubblico, quindi anche con la tavola valdese si è venuta a ridurre questa netta distinzione con le intese della chiesa cattolica.
Si è perso, quindi, quello che contraddistingueva lo strumento dell’intesa, cioè il desiderio di rispecchiare l’identità delle confessione religiosa.
Si è visto che il motivo determinante la stesura di un’intesa non è tanto quello di prevedere una normativa specifica, e conforme alle identità delle confessione religiosa, ma è il desiderio di sottrarsi alla legge dei culti ammessi.
Il problema è che la stesura delle intese è un atto discrezionale dello stato, l’art.8 cost. 3°comma prevede una possibilità ma non impone il dovere di stipulare intese con le confessione religiosa.
Si è chiusa la stagione delle intese (1993) non sono più state approvate con legge le intese, anche se lo stato ne ha siglate altre che però non sono mai state recepite con legge dal parlamento, che è il procedimento con il quale il contenuto delle intese viene tradotto in norme vigenti.
Le intese, così come si sono evolute, non sono più delle carte d’identità delle confessione religiosa ma hanno più l’esigenza di sottrarsi alla legge sui culti ammessi, una soluzione al problema potrebbe essere quello di promulgare una legge generale sulla regolamentazione della libertà religiosa, in questo modo si verrebbe a ridurre il bisogno delle confessione religiosa di stipulare un’intesa, perché se c’è già una legge che regola la libertà religiosa, l’autonomia delle confessioni religiose, che prevede per le confessioni religiose di svolgere la loro attività in favore dei propri aderenti, in questo caso le intese verrebbero chieste solo da quelle confessioni religiose che hanno delle esigenze specifiche diverse di quelle che ormai fanno parte di una disciplina comune delle confessioni religiose.
Cos’ si verrebbe a sanare quel trattamento diseguale e non giustificato da parte dello stato verso le confessioni religiose, che è dato dal fatto che alcune di loro sono riuscite ad avere la propria intesa approvata per legge mentre altre no, senza un valido motivo per cui debba essere così.
Ebbene questo disegno di legge esiste solo che giace di legislatura in legislatura senza che nessuno abbia la voglia o la forza di farlo approvare.
Fonti del diritto ecclesiastico
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno una copertura analoga prevista dall’art.8 3°comma, l’articolo prevede che i rapporti tra lo stato e le confessioni religiose siano regolati con intese da parte delle relative rappresentanze, quindi il criterio di validità per l’esercizio della funzione legislativa è il raggiungimento di un’intesa, quindi anche le leggi di approvazione delle intese sono rinforzate perché hanno una forza passiva di resistenza all’abrogazione o alla modifica da parte di altre leggi ordinarie in quanto possono essere modificate o abrogate da un’altra legge di approvazione di un altro accordo raggiunto con la stessa confessione religiosa, altrimenti se lo stato volesse, unilateralmente, modificare il regime delle precedenti intese dovrebbe modificare l’art.8 cost., quindi il nostro ordinamento si colloca, per quanto riguarda i rapporti con le confessioni religiose, con quelli che adottano il criterio del consenso.
Quando si parla di accordi tra stato e confessioni religiose vediamo che dagli anni ’80 ad oggi si assiste ad una proliferazione della tipologia di accordi tanto che si è parlato di una negoziazione aperta e permanente tra lo stato e le confessioni religiose, il concetto può essere chiarito guardando l’art.13 degli accordi di villa madama del 1984, che hanno anche modificato il concordato lateranense, prevedono delle disposizioni che disciplinano le diverse materie nei rapporti tra stato e confessioni religiose ma prevedono la possibilità di un’integrazione (o estensione) con successivi e nuovi accordi, questo può avvenire sia per le materie già disciplinate sia per nuove materie per le quali possa ritenersi necessario un nuovo accordo tra stato e chiesa. Per le nuove materie lo stato può scegliere la modalità con cui fare il nuovo accordo:
episcopale italiana
Le intese stipulate da autorità inferiori all’autorità suprema hanno una natura subordinata agli accordi dell’84, si parla, nei loro confronti, di intese sub concordatarie o paraconcordatarie in quanto questi accordi hanno una natura più esecutiva, nel senso che sono diretti a dare un’attuazione specifica alle disposizioni del concordato su materie determinate, non sono recepite con una legge di esecuzione ma sono recepite con un atto normativo di natura diversa che è il regolamento, quindi hanno natura amministrativa e sono recepiti con un decreto del PdR.
La forma di queste intese non è predeterminata, quindi spetterà alle parti, di volta in volta, scegliere la tipologia d’intesa che vogliono seguire.
Questa negoziazione aperta riguarda anche le altre confessioni religiose che abbiano già stipulato un’intesa con lo stato. Tutte le intese stipulate con lo stato prevedono la possibilità di stipulazione di nuovi negoziati con lo stato per integrare o modificare l’intesa raggiunta.
Si prevede anche che quando siano discussi in parlamento le materie che interessano i rapporti con le confessioni religiose siano sentite le confessioni religiose stesse.
Ma qual è la rilevanza effettiva di queste fonti? Per quanto riguarda gli organismi di integrazione europea (UE e consiglio d’Europa), a cui partecipa anche l’Italia, bisogna dire che questi organismi non hanno una competenza diretta nei rapporti tra lo stato e le confessioni religiose perché a ciascuno stato viene riconosciuta una competenza a regolare i rapporti con le confessioni religiose, quindi l’UE non può intervenire nell’ordinamento interno di ciascuno stato, ma deve rispettare le disposizioni date da ciascuno stato in questa materia.
Questa incompetenza la si ritrova nel passato nella costituzione dell’Europa, adottata a Roma nel 2004, nell’art. 52 della prima parte, nel quale viene regolato il rapporto con le confessioni religiose, si fanno due affermazioni importanti:
ciascuno stato;
confessioni religiose in quanto se ne riconosce l’identità e il contributo specifico nella partecipazione alla politica dell’UE. Quindi l’UE riconosce il ruolo delle confessioni religiose, in quanto esse sono delle agenzie portatrici di interessi specifici della popolazione ed in particolare dell’interesse religioso, interesse di cui le istituzioni di governo non possono disinteressarsi ma devono attuare una politica di governo che promuova questo interesse. Nell’ordinamento italiano viene preferito un dialogo con le confessioni religiose che non viene esteso alle organizzazioni di stampo ateistico, perché gli artt.7-8 parlano solo di confessioni religiose. A livello europeo la condizione delle confessioni religiose viene equiparato a quello di confessioni non religiose.
Quindi vediamo che non vi è una competenza diretta nell’ambito dei rapporti dello stato con le confessioni religiose, ciascuno stato membro regola i rapporti con le confessioni religiose come meglio preferisce, però c’è un’incidenza, e anche rilevante, delle fonti internazionali, perché l’incidenza può avvenire sotto profilo sostanziale, molte direttive e convenzioni adottate, non solo a livello europeo ma anche a livello internazionale, incidono sul fenomeno religioso, e ne regolano materie, quindi quando lo stato si obbliga a rispettare queste convenzioni e queste direttive obbliga ad uniformare il proprio ordinamento a queste disposizioni e quindi incidere sulla disciplina delle materie religiose. Es. convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo(Roma 1950).
Analisi degli articoli che riguardano direttamente il fenomeno religioso.
Art.7 F 0 E 0Riguarda in specifico il rapporto tra lo stato e la chiesa cattolica.
Con il 1°comma fa un’affermazione di principio “ lo stato e la chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani ”, questa affermazione è una presa d’atto di una situazione che, nel corso della storia, ha portato stato e chiesa ad affermare i loro rapporti su di un piano di parità.
Questa presa d’atto ha portato a discutere sul valore di questa affermazione perché si tratta di un’affermazione di uno status quo quasi priva di conseguenza pratiche, in realtà si tratta di un’affermazione importante perché si trovano molte conseguenze giuridiche e con delle ricadute pratiche.
Anzitutto dice che la chiesa cattolica è indipendente e sovrana, quindi è un ente sovrano indipendente dallo stato, dotata di un ordinamento originale e sovrano, vi è un riconoscimento costituzionale, da ciò deriva che i rapporti tra lo stato e la chiesa cattolica non si svolgono all’interno dell’ordinamento dello stato ma sul piano del diritto internazionale.
Un’altra importante affermazione dell’art.7 dice che lo stato e la chiesa sono indipendenti e sovrani ciascuno nel proprio ordine, il termine “ ordine ” ha significato diverso da quello di ordinamento perché va a precisare l’ambito in cui opera ciascun ordinamento, quindi “ordine” significa l’ambito in cui opera ciascun ordinamento che viene delineato dalle materie e dalle finalità, quindi l’art.7 afferma che esiste un ambito di competenza proprio dello stato e un ambito di competenza proprio della chiesa e ciascuno nel proprio ordine non subisce le ingerenze dell’altro.
Questa affermazione della distinzione tra i due ordini fa venir meno quel postulato di esclusività dello stato, nello stato assoluto, in cui si diceva che il potere dello stato è illimitato nel proprio territorio (che quindi non è più valido), l’art dice che esiste un ordine che costituisce un limite al potere dello stato, quindi il potere dello stato non è illimitato perché non può entrare nell’ambito di un altro soggetto che è indipendente e sovrano, nell’art.7 è la chiesa, ma verrà poi esteso alle altre confessioni religiose con l’art.8.
che sono diventate norme costituzionali speciali e quindi, in quanto a norme speciali, verrebbero a prevalere sulle norme generali della costituzione (tesi contestata).
La maggior parte della dottrina ha prospettato altre interpretazioni.
2° tesi: Una seconda interpretazione del rinvio dice che ciò che è stato costituzionalizzato non sono le norme materiali che regolano i rapporti tra stato e chiesta ma il principio pattizzio, cioè il principio con cui i rapporti tra lo stato e la chiesa sono regolati sulla base di norme concordate tra loro.
Quindi il 2° comma dell’art.7 avrebbe il valore di norma strumentale.
3° tesi: Contro questa tesi sono state mosse delle obiezioni, quella più significativa è quella che dice che in realtà se noi andiamo a vedere i lavori di stesura di questo articolo vediamo che era stato presentato un emendamento nel quale era previsto, in modo generico, il rinvio al principio concordatario, cioè si era previsto non solo un rinvio ai patti lateranensi ma era stato proposto di prevedere in generale che i rapporti sarebbero stati regolati in termini concordatari.
Questa interpretazione sembrerebbe rispecchiare di più una costituzionalizzazione del principio concordatario, ma questo emendamento è stato bocciato in favore di un riferimento specifico ai patti lateranensi, da ciò deriva che l’assemblea costituente non ha voluto semplicemente fare rinvio ad un principio concordatario generico, ma ha voluto fare un riferimento specifico a degli accordi che erano già stati concretamente stipulati.
Un’altra tesi fa un parallelo tra l’art.7 e l’art.10 (che regola i rapporti sul piano del diritto internazionale), dice “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciuto”, quindi l’art.10 prevede un adeguamento automatico dell’ordinamento giuridico italiano alle norme del diritto internazionale.
Questa tesi dice che la previsione dell’art.7 è analoga alla previsione dell’art.10 che svolge la stessa funzione nei confronti della chiesa cattolica, cioè quello di adeguare l’ordinamento italiano alle norme di derivazione pattizzia.
Contro questa tesi si è obiettato che in realtà non è previsto nessun adeguamento automatico, perché per recepire nell’ordinamento dello stato le norme di derivazione pattizzia è sempre necessaria una legge di esecuzione, quindi non si può parlare di adeguamento automatico.
4° tesi: Un’altra tesi, quella abbracciata da Botta, dice che l’art.7 si limita a ribadire il principio “stare pactis” (stare ai patti). Si afferma che non ci sia un adeguamento automatico e che è necessario un ordine di esecuzione, quindi l’art. non ha la funzione positiva di introdurre le norme di derivazione pattizzia nell’ordinamento, ha anche una funzione negativa, secondo questa tesi il principio stare pactis ha funzione negativa di limitare la potestà legislativa ordinaria.
A questa tesi si può rispondere che l’art.7 non si limita a ribadire il principio dello stare pactis, perche fa riferimento specifico hai patti lateranensi.
5° tesi: Prevale sulle altre perche fatta dalla corte costituzionale.
La corte costituzionale, in una sentenza del 1971, rileva che l’art.7 non si limita solo a fare un generico rinvio al principio pattizzio ma che detiene un preciso riferimento hai patti lateranensi e quindi alle disposizioni contenute nei patti lateranensi, questo riferimento ha prodotto diritto, quindi ha costituzionalizzato delle norme.
Questo diritto che è prodotto dal rinvio ai patti lateranensi deve essere in una produzione coerente con il sistema di principi vigenti nel nostro ordinamento, in particolare deve essere rispettoso della reciproca e indipendente sovranità tra lo stato e la chiesa, il diritto recepito dalla costituzione non può avere la forza di negare i principi supremi dell’ordinamento costituzionale dello stato, quindi non sono norme che possono essere sovra ordinate a questi principi supremi, ma sono norme che si devono inquadrare nell’ambito del sistema preceduto dai principi supremi.
Aderendo alla tesi della corte costituzionale bisogna dire che l’art.7 dà una copertura costituzionale alle norme di derivazione pattizzia, copertura che opera sotto due profili:
controllo di legittimità costituzionale da parte della corte costituzionale ma solo in riferimento hai principi supremi.
Quali sono questi principi supremi? La decisione della corte fa riferimento ad una teoria nell’ambito del diritto costituzionale, dice che esiste una gerarchia tra le norme del diritto costituzionale, anche se tutte uguali sotto il profilo sostanziale possono essere differenziate sotto il profilo della qualità normativa, cioè sotto il profilo del contenuto si può fare una gerarchia di norme, perché ci sono certe affermazioni che sono i pilastri del sistema, che sono alla base dell’intero assetto del sistema costituzionale che hanno un valore prevalente rispetto alle altre, valore prevalente vuol dire che sono anche un limite allo stesso potere di revisione costituzionale, perché sono dei principi immodificabili.
Non esiste un elenco esaustivo di questi principi, sotto il principio formale le disposizioni che affermano questi principi non si distinguono dalle altre, quindi l’unico modo per individuare questi principi è quello di fare un’interpretazione dei principi contenuti nella costituzione, fatta prevalentemente dalla corte costituzionale.
La corte costituzionale ha individuato alcuni di questi principi (nelle varie sentenze).
Uno dei principi supremi è il principio di laicità dello stato , che si pone come limite inderogabile alle norme di derivazione pattizzia, principio che non si trova espresso nella costituzione, ma la corte dice che, anche se non espresso esplicitamente, tale principio lo si può dedurre implicitamente da altre disposizioni che contengono dei principi correlati al principio di laicità.
Quindi alla base del principio di laicità non vi è una disposizione espressa, ma una serie di disposizioni che ci fanno dedurre che il nostro sistema si fonda sul principio di laicità, una di queste disposizioni è l’art.7 1°comma.
Altro principio supremo che è stato indicato nei rapporti tra lo stato e la chiesa cattolica è il diritto alla tutela giurisdizionale , quindi il diritto di resistere e di agire in giudizio, questo diritto è stato indicato dalla corte costituzionale per quanto riguarda il procedimento di delimitazione della sentenza ecclesiastica, prima degli accordi dell’84 in una sentenza del 1982, perché secondo il concordato le sentenze ecclesiastiche acquistano efficacia civile a seguito di un procedimento di abilitazione della corte d’appello, che prima del concordato era una mera formalità, la corte costituzionale chiamata a giudicare della legittimità di una previsione di questo tipo, ha riferito che la corte d’appello dovesse controllare nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici sia stato rispettato il diritto di agire e di resistere in giudizio nel suo nucleo fondamentale, quindi ha individuato un principio supremo dell’ordinamento costituzionale, che è quello del diritto alla difesa, che per lo stato è inderogabile e che quindi si dispone anche nei confronti con la chiesa. Questo è una invasione perché lo stato pretende che anche nei tribunali ecclesiastici sia rispettato questo diritto fondamentale, altrimenti le sentenze ecclesiastiche non potrebbero essere riconosciute.
Ultimo principio definito supremo dalla corte costituzionale è il principio di inderogabilità dell’ordine pubblico, da intendere come ordine pubblico internazionale, cioè come quel complesso di principi che, in un determinato ordinamento e in un determinato momento storico, stanno alla base di istituti giuridici.
Il principio dell’ordine interno è stato affermato dalla corte costituzionale anche per la chiesa cattolica cosi come per qualsiasi ordinamento straniero.
Bisogna chiedersi se la copertura costituzionale, attribuita alle norme di derivazione pattizzia del concordato lateranense, possano essere estese agli accordi di modifica del concordato lateranense del 1984. Anche su questo punto la dottrina non è concorde e si sono confrontate diverse interpretazioni.
Si contrappongono 2 tesi opposte:
accori dell’84.
La 1° tesi si fonda su argomentazioni sia formali sia sostanziali. Quindi si parla della 1° tesi (vedi lez. precedente) , che dice che anche per queste norme di derivazione pattizzia si applica la stessa copertura.
All’inizio si è discusso se questo riferimento dei rapporti dello stato con le altre confessioni religiose potesse essere inserito nell’art.19 cost., che riguarda in generale il diritto di libertà religiosa, però poi si è osservato che la libertà religiosa riguarda un diritto di ogni persona (diritto individuale), allora si è ritenuto più adeguato inserire l’art.8 dopo l’art.7 in modo da riservare uno spazio, nella costituzione, alle organizzazioni confessionali diverse dalla cattolica, che salvaguardasse il principio di unitarietà del sistema (unitarietà nel senso che vengano applicati gli stessi principi e gli stessi criteri nei confronti di tutte le confessioni religiose).
Art.8 F 0 E 0Riguarda i rapporti tra lo stato e le confessioni religiose in generale.
Sancisce il pluralismo di confessionale in contrapposizione al dettato dell’art.1 dello statuto Albertino , che proclamava la sola religione cattolica.
1° comma: “ tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge ”.
Significa non solo che la costituzione non ammette discriminazioni fondate sulla diversità di fede religiosa, ma che risulterebbe in contrasto col principio di uguaglianza vantaggi o disciplina di favore eventualmente accordate ad una confessione religiosa facendo venire meno il principio di laicità dello stato, principio supremo dell’ordinamento nel rispetto delle scelte religiose di ciascuno.
Nel 1° comma la repubblica ispirandosi ad un atteggiamento di neutralità nei confronti dei diversi culti, si impegna a tutelare senza distinzioni tutte le confessioni religiose.
2° comma: “ le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano ”.
Per la chiesa cattolica il costituente fa riferimento ai principi di sovranità ed indipendenza, mentre ai culti acattolici attribuisce una semplice autonomia, che consente ad essi di organizzarsi con propri statuti senza ingerenze da parte dello stato e di fissare i lineamenti propri di ciascuna confessione, incluso l’eventuale corpus dottrinale di riferimento, nel rispetto nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento italiano.
3° comma: “ i loro rapporti con lo stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze ”.
L’ordinamento italiano accoglie il principio pattizzio, in base al quale i rapporti con le confessioni religiose sono regolati mediante accordi tra le parti; mentre l’accordo a fondamento di diritto internazionale, le intese sono considerate come convenzioni di diritto pubblico interno. La stipula delle intese consente alle confessioni religiose di derogare alla disciplina sui culti ammessi.
Art.8 F 0 E 0Riguarda i rapporti tra lo stato e le confessioni religiose in generale.
Disegno di legge sulla libertà religiosa: (sta attraversando tutte le legislature) segue la stessa impostazione della costituzione nel non dare una nozione di confessione religiosa, il documento, oltre a trattare della libertà religiosa dei singoli individui, dedica il 2°capo alle confessioni e alle associazioni religiose, non è più previsto di introdurre un registro delle confessioni religiose, ma si regola la possibilità delle confessioni religiose di ottenere il riconoscimento di personalità giuridica, prevede delle condizioni elastiche per ottenere la personalità giuridica, oltre queste condizioni prevede che la confessione religiosa abbia uno statuto, allegato alla domanda di riconoscimento, in mancanza del quale statuto la confessione deve allegare un’idonea documentazione sulla propria documentazione interna, oltre alla denominazione e locazione della sede, devono risultare le norme di organizzazione, amministrazione, funzionamento e ogni elemento utile alla valutazione della stabilità e della base patrimoniale di cui dispone la confessione in relazione alle finalità perseguite. Il consiglio di stato nel formulare il proprio parere anche sul carattere confessionale del richiedente accerta in particolare che lo statuto non contrasti con l’ordinamento giuridico italiano e non contenga disposizioni contrarie ai diritti inviolabili dell’uomo. Quindi si prevede un controllo sull’organizzazione della confessione, che si basa essenzialmente sullo statuto o sulla documentazione della loro organizzazione interna, che viene sottoposta al consiglio di stato, il quale deve fare due controlli:
e poi precisati dalla corte di cassazione;
contenga disposizioni contrarie hai diritti inviolabili dell’uomo.
3° comma: prevede la possibilità di stipulare delle intese con lo stato. Il problema è definire la loro natura giuridica, cioè se le intese sono atti di diritto pubblico interno o esterno. La natura giuridica delle intese dipende dalla natura giuridica delle confessioni religiose.
1° tesi: se diciamo che le confessioni religiose sono dei soggetti subordinati all’ordinamento giuridico dello stato, allora il loro rapporti necessariamente si svolgono all’interno dell’ordinamento giuridico dello stato, di conseguenza sono atti di diritto pubblico interno allo stato, perché le confessioni religiose non sono degli ordinamenti giuridici indipendenti e sovrani, ma sono subordinate all’ordinamento dello stato.
2° tesi: se invece diciamo che sono degli ordinamenti esterni all’ordinamento dello stato, allora i loro rapporti si svolgerebbero all’esterno dell’ordinamento dello stato, dunque le intese sarebbero di diritto pubblico esterno allo stato, ma quale diritto pubblico esterno? Perche se non sono degli ordinamenti indipendenti e sovrani al pari dello stato, i loro rapporti non si svolgono sul piano del diritto internazionale (come tra stato e chiesa cattolica).
Tesi di Finocchiaro: ipotizza che questo diritto esterno, in cui si svolgono i rapporti tra lo stato e le confessioni religiose, è un diritto che viene creato di volta in volta dalla volontà delle parti, cioè quando, stato e confessione religiosa, vogliono stipulare un accordo regolano anche consensualmente l’ambito nel quale viene stipulato questo accordo.
Le confessioni religiose godono di un’autonomia privilegiata rispetto ad altre organizzazioni sociali che si muovono all’interno del ordinamento giuridico dello stato, autonomia garantita dall’art.8.
Se aderissimo alla 1° tesi, dovremmo dire che comunque godono di un’autonomia più ampia rispetto ad altre organizzazioni sociali e che quindi questo giustifica un’applicazione di un trattamento speciale anche degli accordi dello stato con le confessioni religiose.
Sicuramente sono accordi che godono di una particolare copertura costituzionale.
Questo ci conduce a quel principio che ispira il sistema costituzionale di relazione tra lo stato e le confessioni religiose: il principio di unitarietà, cioè di tendenziale livellamento dei rapporti dello stato con la chiesa cattolica e con le altre confessioni religiose, quindi di estendere a quest’ultime la stessa copertura costituzionale prevista per gli accordi tra lo stato e la chiesa cattolica.
Non basta stipulare le intese, bisogna che ci sia una legge di approvazione per recepirle.
Tra l’intesa e la legge di approvazione c’è un vincolo di corrispondenza, perché l’intesa costituisce il presupposto per la validità legge di approvazione, come lo si ricava dall’art.8 3° comma che dice “i loro rapporti con lo stato sono regolati per legge sulla base d’intese con le relativa rappresentanze”, il testo della legge di approvazione deve essere pienamente conforme al testo dell’intesa, questo per evitare che nel momenti di approvazione della legge lo stato introducesse unilateralmente delle modifiche o emendamenti al testo dell’intesa, che quindi non sarebbe legittima.
Procedura per la stipulazione di un’intesa : nata dalla prassi delle prime intese, è stato osservato per tutte le intese successive, il fatto che sia rimasto a livello di prassi comporta delle conseguenze negative, la prima è che il governo italiano conserva un’ampia discrezionalità nel modo di condurre le trattative e poi la conclusione delle intese.
La stipulazione delle intese non è un obbligo per le confessioni religiose, è una scelta se stipulare o meno delle intese con lo stato, le prime erano dirette a sottrarsi alla normativa dei culti ammessi del 29 e nello stesso tempo sancire una disciplina speciale che fosse maggiormente corrispondente all’identità della confessione religiosa, questo secondo punto si è attenuato nel corso degli anni, perché le intese sono diventate una la fotocopia dell’altra, infatti c’è una distinzione di trattamento delle confessioni con intesa rispetto a quelle senza intesa.
Anzitutto ci vuole la richiesta da parte della confessione di stipulare un’intesa, lo stato per rifiutare tale richiesta deve dare una motivazione valida, altrimenti si potrebbe dire che lo stato voglia discriminare tale confessione. Una volta che il governo abbia deciso di stipulare l’intesa con la confessione religiosa, questo può avvenire solo dopo che detta confessione abbia fatto richiesta di stipulare un’intesa con lo stato, si avvia il procedimento per una trattativa che porta alla discussione di una bozza d’intesa, competenza a procedere in queste trattative sono:
Nell’ambito dell’UE vi è una tendenza a livellare le posizioni religiose dalle posizioni antireligiose, cioè ad equiparare il trattamento delle confessioni religiose con le organizzazioni di pensiero/filosofiche di ispirazione non religiosa.
Nel nostro ordinamento bisogna riconoscere l’esistenza di un favor religionis, perché le confessioni religiose godono di un trattamento speciale rispetto ad altre organizzazioni non religiose,
es. possibilità di stipulare intese solo per le confessioni religiose e non per le organizzazioni di stampo non religioso.
L’art.9 contiene un elenco dei diritti che fanno parte della libertà di coscienza e religione, dice “ tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti ”.
Nel numero 2 dell’art.9 c’è una differenza rispetto all’art.19, perché l’art.9 della convenzione europea prevede in generale la possibilità dei singoli ordinamenti statali di porre dei limiti alla libertà religiosa.
Nella convenzione europea vengono trattati espressamente i problemi dei limiti e si pongono delle condizioni, in quanto si dice che gli ordinamenti dei singoli stati membri del consiglio d’Europa possono porre dei limiti alla libertà religiosa, ma per farlo devono rispettare 3 requisiti:
queste restrizioni devono essere poste per la protezione dell’ordine pubblico, della salute, della morale pubblica o per la protezione dei diritti e della libertà altrui;
essere ristretta solo per quel tanto che è necessario a proteggere questi valori, nel quadro di una società che deve rispettare le diversità religiose;
L’art.9 imposta il problema dei limiti della libertà religiosa in modo da inserire tale libertà nel quadro dei valori di ciascun ordinamento.
Art.19 e art.9 convenzione europea sono articoli lunghi che contengono un elenco di diritti che rientrano nel diritto di libertà religiosa. Il 1° di questi diritti è il diritto di libertà di coscienza.
La sottolineatura dell’esistenza di questo diritto presupposto ha sollevato un quesito in dottrina sul fatto che se la scelta religiosa è l’approdo di un cammino di conoscenza e di formazione fatto dalla persona, ci si chiede se sia necessario garantire la libertà di questo cammino, quindi se esiste il diritto alla libera formazione della coscienza.
1° tesi: sostiene che è un dovere dello stato di garantire la libertà del momento conoscitivo e formativo della coscienza individuale, libertà che deve essere garantita contro tutti i possibili condizionamenti che possono derivare dalla presenza nella società di posizioni religiose forti, in particolare dalla predominanza delle posizioni pubbliche delle religioni di maggioranza, che hanno una presenza sociale più forte e possono avere una presenza più ampia nelle strutture pubbliche, presenze che condizionano la formazione individuale e che quindi dovrebbero essere eliminate da uno stato che voglia essere davvero individuale.
Contro questa tesi si ritiene che il diritto alla liberta formazione della coscienza non esiste come diritto autonomo, non è cioè un diritto diverso agli altri diritti fondamentali.
2° tesi: Botta aderisce a alla tesi che ritiene che esiste un diritto autonomo alla libera formazione della coscienza, dice che si pone il problema della difficoltà della tutela di questo diritto, riconosce come la tutela di questo diritto provenga dalla tutela di altri diritti fondamentali, ma il problema è di garantire una qualità superiore della tutela di questi diritti.
Questa qualità superiore e ciò che garantisce questa tutela della libertà di coscienza. Questa qualità e difficile da definire, il Botta dice che anzitutto deve essere garantito il diritto all’istruzione, quindi che non solo bisogna garantire la libertà da ingerenze espressamente religiose (insegnamento religione nelle scuole), ma bisogna anche garantire la
libertà dai condizionamenti inconsapevoli (come è stato fatto dai nuovi programmi scolastici che hanno eliminato qualsiasi riferimento al fenomeno religioso), quindi la garanzia della libera formazione della coscienza, attraverso il diritto allo studio è garantita dalla qualità del percorso formativo che assicuri una formazione completa della persona ma libera da condizionamenti sia espressi sia impliciti da parte delle religioni. Così dovrebbe avvenire anche per quanto riguarda il diritto all’informazione, cioè un’informazione libera da condizionamenti del fenomeno religioso.
Queste affermazioni lasciano un po’ critici perché sembrano configgere con la realtà, perché è impossibile eliminare tutti i condizionamenti religiosi, ciò sarebbe come eliminare il tessuto sociale, una società non si costruisce sul vuoto ma sulla base del percorso storico che a seguito una certa comunità, sui valori, sui principi, sulla cultura, sul patrimonio etico di una determinata comunità, tutto questo non lo si può cancellare perché se togliamo i riferimenti religiosi bisogna togliere anche i riferimenti alla cultura della nostra società che è impregnata di questi riferimenti religiosi.
La garanzia della libera formazione della coscienza non è tanto nel togliere qualsiasi riferimento religioso (impossibile), ma sta nel garantire questo diritto nonostante questi condizionamenti religiosi (idea prof. Zuanazzi).
Ciò che bisogna proteggere è la libertà della persona, di formare la propria opinione e di esprimerla e deve essere libera e protetta da ingerenze indebite.
Diritto di aderire o non aderire ad una confessione religiosa : la libertà religiosa consiste nel libertà di scegliere il convincimento religioso che una persona ritiene più conforme al proprio modo di pensare, ai valori in cui crede, questa libertà di aderire o meno ad una confessione religiosa è una libertà che deve essere affermata sia nei confronti dello stato sia nei confronti delle confessioni religiose.
es. nella religione ebrea: è ebreo chi è figlio di madre ebrea;
Nella religione mussulmana: è mussulmano chi è figlio di padre mussulmano;
nella religione cattolica: vi è usanza di battezzare in età molto precoce, per cui i bambini sono incapaci di scegliere se essere o non essere F 0 4 Acattolici;
la libertà di aderire o meno ad una confessione religiosa vuol dire che per lo stato non hanno nessuna efficacia quelle norme che impongono ad una persona di appartenere ad una confessione religiosa senza la sua volontà. Quindi la volontà della persona resta sempre libera, questo è un limite all’autonomia delle confessioni religiose, perché non possono imporre l’appartenenza ad una determinata fede religiosa. Non vale neanche l’argomento che dice che una persona, una volta entrata a far parte di una confessione religiosa, ha dato il suo consenso e quindi ha rinunciato alla possibilità di decidere in modo diverso, questo perché il diritto di libertà di religiosa è un diritto indisponibile e quindi è sempre valido.
Come esiste il diritto di appartenere ad una confessione, esiste anche il diritto di recedere a questa appartenenza.
Il problema della tutela della libertà della persona si è posto, da più parti e da più paesi, nei confronti dei nuovi movimenti religiosi ” le sette ”, molto discussi sia sotto il profilo dei contenuti dottrinali sia sotto il profilo dei metodi